Gazzetta n. 261 del 21 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 15 settembre 2020
Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalita' di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore.


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»;
Visto, in particolare, il Titolo VI del sopra citato decreto legislativo, riguardante la struttura e il funzionamento del Registro unico nazionale del Terzo settore;
Richiamato l'art. 53, comma 1, del sopra citato decreto legislativo, secondo cui con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti le procedure per l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione e le modalita' di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, in modo tale da assicurare l'omogenea e piena conoscibilita' su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi ivi contenuti e, infine, le modalita' con cui e' garantita la comunicazione dei dati tra il Registro stesso e il registro delle imprese, con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel registro delle imprese;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile», ed in particolare gli articoli 33, 34 e 35;
Acquisito, in data 16 luglio 2020, il parere del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 10 settembre 2020, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, disciplina:
a) le procedure per l'iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di cui all'art. 45 del predetto decreto legislativo, nonche' i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione, al fine di garantire l'uniformita' di trattamento degli ETS sull'intero territorio nazionale;
b) le modalita' di deposito degli atti di cui all'art. 48 del citato decreto legislativo;
c) le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico;
d) le modalita' di comunicazione dei dati tra il Registro imprese e il Registro unico di cui alla lettera a) con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.
2. Le regole e modalita' di cui alle lettere b) e c) del precedente comma devono assicurare una omogenea e piena conoscibilita' degli elementi informativi presenti nel Registro unico di cui al comma 1, lettera a).
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Registro» o «RUNTS»: il Registro unico nazionale del Terzo settore;
b) «Ministero» il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) «Codice»: il Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni;
d) «Ufficio statale»: la struttura che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali gestisce l'«Ufficio statale del RUNTS»;
e) «Ufficio regionale»: la struttura che presso ciascuna regione gestisce l'«Ufficio regionale del RUNTS»;
f) «Ufficio provinciale» la struttura che presso la Provincia autonoma di Trento e presso la Provincia autonoma di Bolzano gestisce l'«Ufficio provinciale del RUNTS»;
g) «Ente del Terzo settore» o ETS: un ente che, ai sensi dell'art. 4 del Codice, a seguito di una delle procedure di cui agli articoli 22 e 47 dello stesso, e' iscritto al RUNTS;
h) «ODV»: le organizzazioni di volontariato di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
i) «APS»: le associazioni di promozione sociale di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
j) «Portale del RUNTS»: la piattaforma informatica attraverso la quale avviene l'accesso per la consultazione dei dati e per la presentazione delle istanze telematiche al RUNTS;
k) «Gestore informatico del RUNTS»: il soggetto che gestisce l'infrastruttura tecnologica per la realizzazione delle finalita' previste nel presente decreto;
l) «Registro imprese»: il Registro di cui all'art. 2188 del codice civile e all'art. 8 della legge 28 dicembre 1993, n. 580.
 
Art. 3

Struttura del RUNTS

1. Il RUNTS, ai sensi dell'art. 46 del Codice, si compone delle seguenti sezioni:
a) organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte le ODV di cui agli articoli 32 e seguenti del Codice;
b) associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e seguenti del Codice;
c) enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e ss. del Codice;
d) imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, ivi comprese le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381; per tali enti il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera e' soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese;
e) reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all'art. 41 del Codice;
f) societa' di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di cui all'art. 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e in possesso dei relativi requisiti, che non siano soggetti, ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello stesso Codice, all'obbligo di iscrizione nella sezione «imprese sociali» presso il Registro imprese. Per le societa' di mutuo soccorso soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS di cui alla presente lettera;
g) altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del presente comma.
2. Il RUNTS e' gestito dall'Ufficio statale e dagli Uffici regionali e provinciali del RUNTS di cui all'art. 2, in collaborazione tra loro e nel rispetto delle disposizioni del Codice e del presente decreto.
3. Il RUNTS contiene informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassativita' e tipicita', per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale.
4. Le imprese sociali di cui al comma 1, lettera d) sono tenute e gestite dall'Ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 580 del 1993, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 112 del 2017 e del decreto interministeriale di cui al comma 5 del medesimo articolo.
 
Art. 4

Organizzazione e funzioni degli Uffici del RUNTS

1. Presso il Ministero, nonche' presso ciascuna regione e provincia autonoma, opera una struttura, rispettivamente denominata «Ufficio statale», «Ufficio regionale» e «Ufficio provinciale» del RUNTS. Ai fini dell'espletamento delle attivita' di competenza dello stesso, sono individuati secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione e in coerenza con la procedura informatica come definita nell'allegato tecnico A:
a) uno o piu' soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione degli enti dal RUNTS e degli altri provvedimenti dell'Ufficio previsti dal Codice;
b) uno o piu' responsabili dei procedimenti finalizzati all'adozione dei provvedimenti di cui alla lettera a);
c) uno o piu' addetti all'istruttoria dei procedimenti finalizzati alla predisposizione dei provvedimenti di cui alla lettera a), da sottoporre ai responsabili di cui alla lettera b).
2. Ciascun Ufficio regionale o provinciale del RUNTS:
a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nelle sezioni del Registro di propria competenza. I procedimenti relativi all'iscrizione nella sezione Reti associative sono di esclusiva competenza dell'Ufficio statale;
b) provvede, secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti, alla registrazione delle informazioni e alla tenuta degli atti soggetti a deposito presso il Registro e dei provvedimenti emanati;
c) accerta l'esistenza di una delle cause di estinzione o scioglimento dell'ente e ne da' comunicazione agli amministratori e al presidente del tribunale ove ha sede l'ufficio regionale o provinciale presso il quale l'ente e' iscritto, ai fini di cui agli articoli 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile;
d) provvede con cadenza almeno triennale alla revisione, ai fini della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, lettera c);
e) provvede, anche avvalendosi della collaborazione delle altre amministrazioni, ai controlli di cui all'art. 93, comma 3, del Codice relativamente agli ETS ricadenti nella propria competenza, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 96 del medesimo Codice;
f) rilascia i pareri obbligatori relativi alla devoluzione del patrimonio di cui all'art. 9 del Codice.
3. L'Ufficio statale del RUNTS:
a) adotta, a conclusione dei relativi procedimenti, i provvedimenti di iscrizione e cancellazione nella sezione «Reti associative»;
b) svolge, in caso di procedimenti di iscrizione di cui alla lettera a) del presente comma riguardanti enti che richiedono l'iscrizione in una ulteriore sezione, la relativa istruttoria e ne comunica gli esiti, se favorevoli, all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente, che procede all'iscrizione; se sfavorevoli, all'ente interessato;
c) assicura, con riferimento agli enti iscritti nella sezione «Reti associative» l'espletamento delle attivita' di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), anche nel caso in cui gli enti siano iscritti in ulteriore sezione; nell'effettuazione della revisione la verifica della permanenza dei requisiti, in caso di enti iscritti anche in altra sezione, riguarda anche i requisiti relativi a quest'ultima.
 
Art. 5

Individuazione dell'Ufficio del RUNTS competente

1. L'individuazione dell'Ufficio del RUNTS competente e' effettuata in via ordinaria su base territoriale. L'Ufficio competente e' quello della regione o provincia autonoma sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale. In attuazione dell'art. 47, comma 1, del Codice, in caso di enti iscritti nella sezione «Reti associative», l'Ufficio del RUNTS competente e' esclusivamente quello statale.
2. In caso di trasferimento della sede dell'ente in altra regione o provincia autonoma, l'Ufficio nella cui circoscrizione territoriale la sede e' trasferita, ricevuta l'istanza dell'ente, comunica entro trenta giorni, con le modalita' indicate nell'allegato tecnico A, il trasferimento del medesimo all'Ufficio di provenienza. Il nuovo Ufficio competente acquisisce direttamente dall'Ufficio di provenienza tutti i dati necessari alla tenuta e alla gestione della posizione dell'ente interessato. L'ente interessato, con le modalita' di cui all'allegato tecnico A, riceve riscontro della avvenuta presa in carico da parte del nuovo Ufficio competente.
3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche quando il trasferimento della sede sia deliberato contestualmente ad ulteriori deliberazioni sottoposte a registrazione e a deposito.
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', per effetto dell'avvenuta iscrizione di un ente gia' inserito in un'altra sezione del Registro, anche nella sezione «Reti associative», individuandosi il nuovo ufficio competente nell'Ufficio statale del RUNTS.
 
Art. 6

Modalita' delle interlocuzioni con gli Uffici del RUNTS

1. Tutte le istanze, richieste, comunicazioni da parte degli ETS, incluse le richieste di iscrizione nel RUNTS, sono presentate agli Uffici del RUNTS esclusivamente con modalita' telematiche tali da consentire l'identificazione legale del mittente, la gestione telematica del procedimento da parte dell'Ufficio competente, il rilascio di ricevute di avvenuta ricezione da parte del sistema telematico e di avvenuta protocollazione da parte dell'amministrazione ricevente.
2. Le specifiche tecniche dei moduli informatici da utilizzare ai fini della presentazione delle istanze e delle comunicazioni, nonche' le caratteristiche della documentazione da allegare, anche in previsione del ricorso al formato elettronico elaborabile, sono individuate nell'allegato tecnico B che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Ai fini di cui al comma 1 e per tutte le interlocuzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli ETS si dotano di un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli enti che presentano la domanda di iscrizione forniscono, per le medesime finalita', un indirizzo di posta elettronica certificata. Gli indirizzi di posta elettronica certificata degli ETS sono resi pubblici attraverso il RUNTS.
4. Nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 99 e 100 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i cittadini di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano hanno facolta' di usare la loro lingua nelle interlocuzioni con l'Ufficio provinciale del RUNTS di riferimento. Le specifiche tecniche dei moduli informatici e le caratteristiche della documentazione di cui al comma 2 si adeguano a quanto previsto dal presente comma.
 
Art. 7

Effetti dell'iscrizione nel RUNTS

1. L'iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo relativamente all'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. Nei casi previsti dall'art. 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l'iscrizione nel RUNTS ha altresi' effetto costitutivo della personalita' giuridica.
2. Le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di organizzazione di volontariato (ODV), di ente filantropico, di societa' di mutuo soccorso non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese, di Rete associativa e di Rete associativa nazionale, nonche' i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati all'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS. Le qualifiche di impresa sociale, di societa' di mutuo soccorso tenuta all'iscrizione nel Registro imprese, nonche' i relativi benefici sono collegati all'iscrizione nella sezione «Imprese sociali» del Registro imprese.
3. L'iscrizione consente altresi' l'utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi acronimi. L'acronimo ETS e la locuzione «Ente del Terzo settore» devono essere utilizzati dagli enti iscritti alla sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del Codice. E' fatta salva per gli enti di cui al comma 2 la facolta' di utilizzarli in aggiunta agli acronimi e alle locuzioni proprie di ciascuna tipologia.
4. L'uso abusivo delle locuzioni e degli acronimi e' causa di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 91 del Codice.
 
Art. 8

La domanda di iscrizione

1. Le disposizioni di cui al presente capo disciplinano il procedimento di iscrizione nel RUNTS degli enti senza personalita' giuridica che non intendano conseguirla, per le sezioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g) del presente decreto, ai sensi degli articoli 47 e seguenti del Codice. Nel caso di enti della protezione civile, le iscrizioni sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le modalita' per la predisposizione e l'invio telematico dell'istanza di iscrizione sono specificate nell'allegato tecnico A.
2. La domanda di iscrizione nel RUNTS ai sensi del comma 1 e' presentata dal rappresentante legale dell'ente o, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce. Nel secondo caso il mandato e' allegato alla domanda unitamente all'attestazione di adesione dell'ente interessato alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima.
3. La domanda di iscrizione e' presentata all'Ufficio del Registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 4.
4. Ai fini dell'iscrizione nella sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), del Codice, la domanda e' presentata all'Ufficio statale del RUNTS.
5. Alla domanda di iscrizione sono allegati:
a) l'atto costitutivo. Qualora gli enti non siano in grado di depositare l'atto costitutivo in ragione della sua insussistenza o di particolari motivi idonei a giustificarne l'irrecuperabilita', gli stessi possono depositare apposita documentazione, anche in forma di dichiarazione di insussistenza o di irrecuperabilita' effettuata ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) lo statuto registrato presso l'Agenzia delle entrate;
c) per gli enti gia' esercitanti l'attivita' da uno o piu' esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;
d) in caso di affiliazione ad una rete associativa, una attestazione di adesione alla medesima rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima. Qualora l'ente si dichiari affiliato a piu' reti, dovra' essere allegata un'attestazione per ciascuna rete.
6. Le domande di iscrizione, quando sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente, sono dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Dalla domanda di iscrizione, salvo che nei casi di cui al comma 4, devono risultare inderogabilmente, anche attraverso appositi allegati che, nel caso di enti che si avvalgono del tramite della propria rete associativa, sono sottoscritti, con le modalita' indicate nell'allegato tecnico A, dal rappresentante legale dell'ente interessato, o nel caso di dichiarazioni, dai soggetti interessati, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, le seguenti informazioni generali:
a) l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione;
b) la denominazione, che dovra' essere formata nel rispetto di quanto previsto dal Codice, anche con riferimento alle singole tipologie di enti del Terzo settore;
c) il codice fiscale;
d) l'eventuale partita IVA;
e) la forma giuridica;
f) la sede legale;
g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
h) almeno un contatto telefonico;
i) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale;
j) la data di costituzione dell'ente;
k) la o le attivita' di interesse generale effettivamente esercitate, da individuarsi tra quelle di cui all'art. 5 del Codice;
l) la previsione statutaria dell'esercizio di eventuali attivita' diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice;
m) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce, con relativo codice fiscale;
n) le generalita' del rappresentante legale e degli altri titolari delle cariche sociali statutariamente previste, con indicazione dei relativi poteri e di eventuali limitazioni nonche' della data di nomina; nel caso di istituzione degli organi di controllo e di revisione, all'istanza sono allegate le dichiarazioni di accettazione, di assenza di cause di ineleggibilita' e di decadenza e di possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 30 e 31 del Codice;
o) l'eventuale iscrizione al Registro imprese ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice;
p) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111;
q) la dichiarazione di presunzione di commercialita' o non commercialita' dell'ente ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice;
r) per le ODV e per le APS, il numero dei soci o associati cui e' riconosciuto il diritto di voto, distinti per: numero di persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche specificando per ognuno se iscritto o meno nella medesima sezione del RUNTS per cui si chiede l'iscrizione; il numero di lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; il numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell'ente; il numero dei volontari degli enti aderenti di cui esse si avvalgono;
s) l'indirizzo del sito internet, se disponibile.
7. La pratica telematica predisposta per l'inoltro agli Uffici competenti del RUNTS e' sottoposta da parte del sistema informatico, secondo quanto specificato nell'allegato tecnico A, a controlli il cui esito e' vincolante per l'inoltro della medesima o per l'accettazione da parte dell'Ufficio destinatario.
8. Per ogni ente deve essere presentata una singola istanza. Non e' ammessa la presentazione di un'istanza multipla per piu' enti.
 
Art. 9

Procedimento di iscrizione

1. Ricevuta la domanda di cui all'art. 8, l'Ufficio competente verifica, sulla piattaforma informatica del RUNTS, la completezza e l'idoneita' della documentazione e delle informazioni prodotte e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell'iscrizione. Se dai bilanci prodotti risulta che l'ente negli ultimi due esercizi consecutivi ha raggiunto almeno due dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del Codice, l'Ufficio deve acquisire la prescritta informazione antimafia richiamata all'art. 48, comma 6, dello stesso.
2. In caso di correttezza e completezza della domanda e della relativa documentazione, nonche' di sussistenza delle condizioni previste dal Codice, entro sessanta giorni, con apposito provvedimento, l'Ufficio dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione, secondo le modalita' indicate nell'allegato tecnico A.
3. In caso di domanda non corretta o incompleta, o qualora da quanto risultante agli atti emergano esigenze di integrazioni o chiarimenti o di documentazione integrativa anche al fine di suffragare la correttezza delle informazioni fornite, entro il medesimo termine di cui al comma 2, l'Ufficio invita l'ente a completare o rettificare la domanda di iscrizione o integrare la documentazione fornita, assegnando all'ente un termine non superiore a trenta giorni. Entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda completata o rettificata, della documentazione ulteriore richiesta o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato all'ente, l'Ufficio provvede all'iscrizione o comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando i relativi seguiti procedimentali fino alla conclusione del procedimento.
4. Se l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente sono redatti ai sensi dell'art. 47, comma 5, del Codice, in conformita' al modello standard tipizzato, predisposto dalla rete associativa cui lo stesso aderisce e approvato con decreto direttoriale a firma del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale e' istituito l'Ufficio statale del RUNTS, fatta salva la regolarita' formale della restante documentazione, il termine di sessanta giorni di cui ai commi precedenti e' ridotto a trenta giorni.
5. Nel caso in cui allo scadere dei termini procedimentali assegnati all'Ufficio non venga adottato un provvedimento espresso di iscrizione o diniego, la domanda di iscrizione si intende comunque accolta. L'elenco degli enti iscritti a seguito della decorrenza dei termini procedimentali e' accessibile attraverso il portale del RUNTS.
6. A seguito dell'iscrizione l'Ufficio competente del RUNTS assicura la pubblicita' dello stesso, delle informazioni e degli atti forniti dall'ente al fine di assicurarne la conoscibilita' ai terzi.
7. L'ETS iscritto e' individuato in maniera univoca nel RUNTS mediante il proprio codice fiscale.
8. Avverso il diniego di iscrizione nel RUNTS e' ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS e' competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
 
Art. 10

L'iscrizione nella sezione «Reti associative».
Presentazione dell'istanza e procedimento

1. Ai fini dell'iscrizione nella sezione «Reti associative», di cui all'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, l'istanza e' formata ed inviata, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato tecnico A, all'Ufficio statale del RUNTS dal rappresentante legale dell'ente.
2. Nell'istanza, anche attraverso appositi allegati, sono indicati, oltre agli elementi di cui all'art. 8, commi 5 e 6, per quanto compatibili:
a) i riferimenti degli ETS aderenti, anche in via indiretta, in numero tale da soddisfare il requisito numerico e territoriale di cui all'art. 41, comma 1, lettera a) o di cui all'art. 41, comma 2 del Codice. Il numero degli enti aderenti, anche in via indiretta, sara' verificato dal sistema informatico del Registro attraverso il conteggio univoco dei codici fiscali degli enti che hanno dichiarato l'affiliazione alla rete associativa o ad un ente ad essa aderente, ciascuno considerato una sola volta nell'ambito della singola rete. E' fatta salva la facolta' di un singolo ente di essere affiliato a piu' reti associative;
b) l'indicazione degli articoli dello statuto da cui risulta lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 41, comma 1, lettera b) e l'eventuale svolgimento di quelle di cui all'art. 41, comma 3, lettere a) e b) del Codice;
c) la dichiarazione rilasciata singolarmente da ciascun interessato attestante il possesso, da parte del rappresentante legale e di tutti i componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di onorabilita' di cui all'art. 41, comma 5 del Codice.
3. Ricevuta la domanda di iscrizione, l'Ufficio statale procede all'accoglimento o rigetto della stessa con le modalita' e i termini di cui all'art. 9.
4. Qualora l'ente istante intenda essere iscritto anche presso altra sezione del RUNTS, l'istanza e' presentata in maniera unitaria all'Ufficio statale del RUNTS, che effettua anche le verifiche relative ai requisiti necessari all'iscrizione nell'ulteriore sezione. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria sia positivo per entrambe le sezioni, l'Ufficio statale del RUNTS comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza. Qualora l'esito dell'istruttoria sia negativo con riferimento all'iscrizione nella sezione Reti associative, l'istanza nel suo complesso e' respinta.
5. Gli ETS che prevedono tra le attivita' statutarie lo svolgimento di attivita' di protezione civile e sono iscritti all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere iscritti in qualita' di Reti associative di cui al presente articolo se, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) dello stesso, soddisfano i requisiti numerici e di diffusione di cui all'art. 33, comma 3, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo.
 
Art. 11

Iscrizione degli enti della protezione civile

1. Fermo restando quanto specificamente previsto in materia di reti associative all'art. 10, comma 5, gli enti possono indicare nella richiesta di iscrizione al RUNTS l'attivita' di protezione civile, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera k), solo se previamente iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Gli enti che abbiano conseguito l'iscrizione al RUNTS con riferimento ad altre attivita' di interesse generale e vengano successivamente iscritti nell'elenco della protezione civile provvedono in sede di aggiornamento ad inserire quella di protezione civile tra le attivita' effettivamente svolte.
2. I gruppi comunali, intercomunali o provinciali della protezione civile di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 1 del 2018 sono iscritti nel RUNTS nella sezione «Altri enti del Terzo settore» di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) del Codice del Terzo settore. Le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 possono essere iscritti nella sezione del RUNTS di cui all'art. 46, comma 1, lettera g) o in alternativa in una delle altre sezioni per le quali siano soddisfatti i requisiti di iscrizione, fermo restando quanto previsto all'art. 10 del presente decreto.
3. La struttura di protezione civile competente ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, comunica al competente Ufficio del RUNTS le cancellazioni degli ETS dall'elenco nazionale del volontariato di protezione civile per gli eventuali adeguamenti del RUNTS.
 
Art. 12

Societa' di mutuo soccorso

1. Possono essere iscritti nella sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, e iscritti nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che abbiano un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 50.000,00 euro e non gestiscano fondi sanitari integrativi. L'istanza telematica e' formata ed inviata, secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato tecnico A, all'Ufficio del Registro imprese territorialmente competente che, dopo aver provveduto alla cancellazione dalla sezione delle imprese sociali, da' comunicazione dell'avvenuta modifica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS nella cui circoscrizione territoriale l'impresa ha la sede legale. L'Ufficio competente del RUNTS, ricevuta la comunicazione dal Registro imprese tramite il sistema informatico, iscrive l'ente nella sezione di cui alla lettera f) con la medesima decorrenza della cancellazione dal registro delle imprese. Il procedimento di cui al presente comma e' applicabile senza l'intervento del notaio nel caso in cui non vengano effettuate modifiche allo statuto dell'ente.
2. Gli enti di cui al comma 1 che non abbiano adempiuto all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del citato art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012, presentano la domanda di iscrizione ai sensi del capo II del presente decreto.
3. Gli enti costituiti ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, che, esistenti alla data di entrata in vigore del Codice si trasformino entro il termine di cui all'art. 43 del Codice in associazioni e che entro il medesimo termine richiedano l'iscrizione al RUNTS, non sono tenuti alla devoluzione del patrimonio qualora la richiesta di iscrizione delle associazioni risultanti sia accolta. Le disposizioni di cui al presente comma sono applicabili anche nel caso in cui gli enti originari non abbiano adempiuto all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
 
Art. 13
Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attivita'
esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale

1. Gli enti che esercitano la propria attivita' in via esclusiva o principale in forma di impresa commerciale, qualora conseguano l'iscrizione al RUNTS continuano ad essere tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese. Ugualmente, gli enti iscritti al RUNTS devono iscriversi anche al registro delle imprese se esercitino la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non e' applicabile alle imprese sociali, per le quali si applica l'art. 3, comma 1, lettera d) del presente decreto.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 13, commi 4 e 5 del Codice.
 
Art. 14

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti

1. Ai fini di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono chiedere l'iscrizione al RUNTS mediante il deposito di un regolamento redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. Il regolamento deve:
a) individuare le attivita' di interesse generale ed eventualmente prevedere lo svolgimento di attivita' diverse ai sensi, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del Codice;
b) vietare la distribuzione di utili a norma dell'art. 8, commi 2 e 3, del Codice;
c) individuare il patrimonio destinato per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a), che puo' essere individuato con un atto distinto, da allegare al regolamento;
d) prevedere la devoluzione ad altri enti del Terzo settore dell'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente e' stato iscritto nel RUNTS, a norma degli articoli 9 e 50, comma 2, del Codice;
e) prevedere l'obbligo di tenere separate le scritture contabili relative allo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a) dalle scritture contabili relative ad ogni altra attivita' dell'ente;
f) disciplinare con riferimento alle attivita' di cui alla lettera a) la tenuta delle scritture contabili, prevedere e disciplinare la redazione del bilancio di esercizio, la predisposizione del bilancio sociale ove prevista, la tenuta dei libri sociali obbligatori in conformita' con la struttura dell'ente, nonche' il trattamento economico e normativo dei lavoratori a norma, rispettivamente, degli articoli 13, 14 comma 1, 15 e 16 del Codice;
g) disciplinare, per lo svolgimento delle attivita' di cui alla lettera a), i poteri di rappresentanza e di gestione, con specifica indicazione delle eventuali limitazioni e dei relativi controlli interni, se previsti dall'ordinamento confessionale, in conformita' alle risultanze del Registro delle persone giuridiche nel quale gli enti religiosi civilmente riconosciuti sono iscritti;
h) prevedere espressamente, con riferimento alle attivita' di cui alla lettera a), le condizioni di validita' o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge.
3. Alla domanda di iscrizione al RUNTS dell'ente religioso civilmente riconosciuto, presentata dal soggetto cui e' attribuita, ai fini di cui alla lettera a) del comma 2, la rappresentanza, o, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l'ente aderisce, oltre al regolamento di cui al comma 1 ed eventualmente al mandato e all'attestazione di adesione alla rete associativa, deve essere allegato l'atto con il quale la competente autorita' religiosa autorizza l'iscrizione al RUNTS o dichiara che tale autorizzazione non e' necessaria. L'atto di autorizzazione puo' essere depositato anche in copia. Dalla domanda di iscrizione devono altresi' risultare:
a) l'indicazione della sezione del RUNTS nella quale si richiede l'iscrizione;
b) la denominazione;
c) il codice fiscale;
d) l'eventuale partita IVA;
e) gli estremi del provvedimento con il quale e' stato disposto il riconoscimento dell'ente agli effetti civili;
f) la sede legale;
g) un indirizzo di posta elettronica certificata;
h) almeno un contatto telefonico;
i) le eventuali sedi secondarie. Non costituiscono sedi secondarie dell'ente le sedi legali di eventuali enti affiliati dotati di diverso codice fiscale;
j) la data di costituzione dell'ente o, in alternativa, quella del patrimonio destinato;
k) la o le attivita' di interesse generale effettivamente svolte, da individuarsi tra quelle di cui all'art. 5 del Codice;
l) la previsione dell'esercizio di eventuali attivita' diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice;
m) il soggetto o i soggetti cui l'ente eventualmente aderisce con relativo codice fiscale;
n) le generalita' delle persone fisiche titolari del potere di rappresentanza e di gestione per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, lettera a), l'indicazione del potere conferito e delle eventuali limitazioni, nonche' la data di nomina;
o) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111.
4. La domanda di iscrizione e' presentata all'Ufficio competente del RUNTS di cui all'art. 8 del presente decreto, cui si fa riferimento per quanto non previsto dal presente articolo. Si applica il procedimento di cui all'art. 9.
 
Art. 15

Effetti dell'iscrizione nel RUNTS ai sensi dell'art. 22
del Codice del Terzo settore

1. Le disposizioni di cui al presente capo, ai sensi dell'art. 22 del Codice, disciplinano:
a) il procedimento attraverso il quale enti costituiti in forma di associazione o fondazione del Terzo settore possono, in deroga alle previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalita' giuridica di diritto privato per effetto dell'iscrizione nel RUNTS;
b) la possibilita' per le associazioni riconosciute e le fondazioni di ottenere l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS, con conseguente sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000. La sospensione non determina la perdita della personalita' giuridica acquisita con la pregressa iscrizione ma solo l'inapplicabilita' delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, ivi comprese quelle riguardanti l'individuazione delle autorita' competenti ai fini della tenuta del Registro delle persone giuridiche.
2. Le previsioni di cui all'art. 22 del Codice non sono applicabili agli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 3, dello stesso.
 
Art. 16

Iscrizione nel RUNTS degli enti di nuova costituzione
con l'intervento del notaio

1. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione che intenda conseguire la personalita' giuridica o di una fondazione, aventi le caratteristiche di cui all'art. 4 del Codice, ovvero l'atto di pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione in conformita' con il citato art. 4, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la sua costituzione e la sussistenza del patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, del Codice, provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito dell'atto e della ulteriore documentazione presso il competente ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente.
2. Dall'istanza presentata e dalla documentazione allegata devono risultare l'attestazione della sussistenza del patrimonio minimo, in conformita' all'art. 22, comma 4, del Codice, nonche' gli elementi informativi e la documentazione ulteriore ai sensi dell'art. 8, per quanto compatibile. Con riferimento al patrimonio vanno specificati entita' e composizione. In caso di patrimonio apportato in denaro, la sua sussistenza deve risultare da apposita certificazione bancaria, salvo che la somma venga depositata sul conto corrente dedicato del notaio, ai sensi dell'art. 1, comma 63, lettera b) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; in tale ultimo caso il notaio rogante versera' detta somma al rappresentante legale dell'ente dopo la sua iscrizione nel RUNTS. In caso di patrimonio costituito da beni diversi dal denaro, il valore, la composizione e le caratteristiche di liquidita' e disponibilita' sono comprovati ai sensi del citato art. 22, comma 4, del Codice.
3. L'ufficio competente del RUNTS, verificata la regolarita' formale della documentazione, entro sessanta giorni dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda.
4. Nel caso in cui l'ufficio del RUNTS riscontri l'irregolarita' formale della domanda o della documentazione, entro il termine di cui al comma precedente invita il notaio a completare o rettificare la domanda o integrare, entro trenta giorni, la documentazione. Se entro gli ulteriori trenta giorni dal ricevimento della documentazione o dalla rettifica della domanda l'Ufficio non provvede all'iscrizione, questa si intende accolta. Si applica l'ultimo periodo dell'art. 9, comma 5.
5. L'iscrizione determina in capo all'ente l'acquisizione della personalita' giuridica.
6. La disciplina dei commi precedenti si applica, in quanto compatibile, agli atti di trasformazione, fusione o scissione, ai sensi dell'art. 42-bis del codice civile, che prevedano la costituzione di ETS con personalita' giuridica.
 
Art. 17

Iscrizione nel RUNTS degli enti gia' dotati
di personalita' giuridica

1. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di una associazione riconosciuta o di una fondazione, che abbiano acquistato la personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, di richiedere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto alle disposizioni del Codice, verificata la sussistenza delle condizioni in esso previste, in conformita' all'art. 22 del Codice e all'art. 16 del presente decreto, provvede entro venti giorni dal ricevimento al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo l'iscrizione dell'ente. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16.
2. Al fine di consentire l'effettuazione della comunicazione di cui all'art. 22, comma 1-bis, ultimo periodo del Codice, gli elementi informativi di cui all'art. 16, comma 2 del presente decreto sono integrati con i necessari riferimenti al Registro delle persone giuridiche presso cui l'ente richiedente e' iscritto.
 
Art. 18
Ottenimento della personalita' giuridica degli enti gia' iscritti nel
RUNTS che ne siano privi o di associazioni non riconosciute e non
iscritte nel RUNTS

1. Il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di un'associazione del Terzo settore non riconosciuta o di un'associazione non riconosciuta e non iscritta nel RUNTS, di ottenere la personalita' giuridica, e, nel secondo caso, di ottenere l'iscrizione nel RUNTS, adeguando lo statuto, verificata la sussistenza delle condizioni previste dal Codice, compreso il patrimonio minimo ai sensi dell'art. 22, comma 4, dello stesso, provvede entro venti giorni dalla ricezione al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 16.
 
Art. 19
Iscrizione nel RUNTS degli atti in relazione ai quali il notaio
rogante non abbia ritenuto sussistenti le condizioni previste dalla
legge

1. Qualora il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo o la pubblicazione del testamento ai sensi dell'art. 16, ovvero il verbale del competente organo ai sensi degli articoli 17 o 18, abbia comunicato ai fondatori o agli amministratori la mancata sussistenza delle condizioni previste dalla legge, comprese quelle relative al patrimonio minimo, i fondatori, gli amministratori o ciascun associato possono, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, richiedere all'Ufficio del RUNTS l'iscrizione, allegando la documentazione prescritta.
2. Entro sessanta giorni l'ufficio del RUNTS puo' richiedere di rettificare o integrare la documentazione e l'istanza o comunicare i motivi ostativi all'iscrizione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In mancanza, qualora l'ufficio non abbia emanato il provvedimento di iscrizione, la stessa si intende negata.
 
Art. 20

La trasmissione di atti
e la comunicazione di informazioni

1. Successivamente all'iscrizione, ciascun ETS e' tenuto, esclusivamente in via telematica, secondo le modalita' previste nell'allegato tecnico A, a tenere aggiornate le informazioni di cui all'art. 8, comma 6, nonche' a depositare:
a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto o, nel caso di enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, del regolamento;
b) il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale; nel caso di enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, gli atti di cui alla presente lettera sono depositati con esclusivo riferimento al patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di interesse generale;
c) le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione; per gli enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, gli eventuali provvedimenti da cui derivano modificazioni o il venir meno del patrimonio destinato;
d) i provvedimenti delle Autorita' giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
e) la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente;
f) gli altri atti e fatti la cui iscrizione e' espressamente prevista da norme di legge o regolamento ivi comprese le variazioni delle attivita' svolte, dei soggetti titolari di cariche sociali, delle relative generalita' o dei poteri e limitazioni e l'eventuale nomina e cessazione dei componenti dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti indicando le rispettive generalita';
g) l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille se successiva all'iscrizione.
2. Gli aggiornamenti e i depositi di cui al comma 1 sono effettuati utilizzando la modulistica di cui all'allegato tecnico B a cura dei seguenti soggetti, che operano sotto la propria responsabilita' ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:
a) il rappresentante legale dell'ETS o in alternativa il rappresentante legale della rete associativa cui l'ETS aderisce;
b) uno o piu' amministratori dell'ETS o in mancanza, i componenti dell'organo di controllo; in ogni caso le generalita' dei soggetti abilitati devono risultare tra quelle dei titolari di cariche sociali di cui all'art. 8, comma 6, lettera o);
c) un professionista iscritto all'albo di cui all'art. 34, comma 5, lettera a) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, limitatamente al deposito atti e con esclusione dell'aggiornamento delle informazioni.
3. L'Ufficio competente del RUNTS, alla ricezione dei documenti di cui al comma 1, lettera a), verifica entro sessanta giorni la conformita' delle modifiche alle disposizioni del Codice applicabili alla tipologia di enti del Terzo settore di riferimento. Per gli enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, deve essere fornito anche l'atto della competente autorita' religiosa di cui all'art. 14, comma 3 del presente decreto. Al procedimento si applica l'art. 9 in quanto compatibile. In caso di provvedimento di diniego, se entro sessanta giorni la variazione statutaria non sia annullata dall'organo statutariamente preposto o l'ente non abbia presentato un'istanza di migrazione in una sezione del RUNTS diversa da quella di iscrizione, l'Ufficio competente del RUNTS procede alla cancellazione dal Registro.
4. Per gli ETS muniti di personalita' giuridica, gli atti di cui al comma 1, lettere a) e c) del presente articolo, acquistano efficacia e sono opponibili ai terzi, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano comunque a conoscenza, soltanto a seguito della loro iscrizione nel RUNTS, secondo le procedure di cui agli articoli 16 e 19, in conformita' con quanto previsto dall'art. 22, comma 6, del Codice.
5. I documenti di cui al comma 1, lettera b) sono depositati entro il 30 giugno di ogni anno, fatte salve le specifiche previsioni di cui all'art. 13, comma 5, del Codice. Gli ulteriori atti, nonche' le informazioni di cui all'art. 8, comma 6, lettere da b) a n), sono rispettivamente depositati e aggiornate entro trenta giorni decorrenti dalla modifica. Nel caso di perdita della natura non commerciale dell'ente i trenta giorni decorrono dalla chiusura del periodo di imposta nel quale si e' verificata. Le informazioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera r), sono aggiornate annualmente entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento al 31 dicembre precedente. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, in caso di riduzione del numero degli associati al di sotto dei limiti di cui rispettivamente agli articoli 32, comma 1, e 35, comma 1, del Codice aggiornano l'informazione entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fermo restando quanto previsto dagli articoli 32, comma 1-bis, e 35, comma 1-bis, del medesimo Codice.
6. Il rappresentante legale o, nel caso, gli amministratori sono responsabili degli adempimenti di cui ai precedenti commi nonche' della completezza e veridicita' delle informazioni. L'Ufficio competente del RUNTS, verificata la correttezza formale di quanto pervenuto, ne assicura la pubblicazione.
7. In caso di inadempimento delle previsioni di cui ai commi precedenti, il competente Ufficio del RUNTS diffida l'ente ad adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e specificando che in caso di mancata ottemperanza l'Ufficio, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, dovra' adottare un provvedimento di cancellazione dal RUNTS. Si applica altresi', a carico degli amministratori, l'art. 2630 del codice civile.
8. Gli atti di cui al comma 1, lettera c), nel caso di enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, sono prodotti unitamente all'atto della competente autorita' religiosa di cui all'art. 14, comma 3 del presente decreto. Per l'individuazione delle informazioni da aggiornare si tiene conto di quanto previsto dall'art. 14, comma 3.
9. Nel caso di fondazioni si tiene conto di quanto previsto dall'art. 90 del Codice. Nel caso di trasformazioni, fusioni o scissioni l'Ufficio competente verifica entro sessanta giorni la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nei confronti degli enti risultanti dalle operazioni compiute e la sussistenza per enti di nuova costituzione. Se l'ente risultante dalla trasformazione, fusione o scissione ha personalita' giuridica, la verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge compete al notaio ai sensi dell'art. 22 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo art. 22.
10. Il competente Ufficio del RUNTS puo' provvedere a modificare d'ufficio informazioni o a iscrivere atti a lui pervenuti anche da altre amministrazioni o acquisiti nell'espletamento delle attivita' di revisione e controllo. Sono iscritti ai sensi del presente comma gli esiti delle informazioni antimafia di cui all'art. 48, comma 6, del Codice.
 
Art. 21

La revisione d'ufficio

1. L'attivita' di revisione e' programmata e condotta da ciascun ufficio competente del RUNTS, secondo criteri di uniformita' nell'applicazione della disciplina e di efficacia dell'azione, a scadenza triennale.
2. Essa e' volta a verificare la permanenza dei requisiti di legge previsti per l'iscrizione al RUNTS, anche con riferimento al perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, nonche' alla specifica sezione di appartenenza. Nel corso della revisione si procede anche, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice, all'acquisizione della informazione antimafia aggiornata, i cui esiti sono resi disponibili al RUNTS ai sensi dell'art. 20, comma 8, di cui al presente decreto.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, i competenti uffici del RUNTS acquisiscono le informazioni e i documenti pertinenti mediante l'utilizzo di strumenti di rilevazione da individuarsi con decreto del responsabile dell'ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale e' istituito l'Ufficio statale del RUNTS.
4. Qualora dall'acquisizione delle informazioni e degli atti di cui al comma 3 si renda necessario un approfondimento istruttorio, gli uffici del RUNTS, nell'espletamento dell'attivita' di revisione, possono effettuare verifiche in loco, anche tramite la collaborazione con altre pubbliche amministrazioni.
5. Nel caso di ETS contemporaneamente iscritto nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'attivita' di revisione e' condotta dall'Ufficio statale del RUNTS anche con riferimento a tale altra sezione.
6. Il presente articolo non si applica agli enti iscritti nelle sezioni di cui all'art. 46, comma 1, lettere d) e f) del Codice.
 
Art. 22

La migrazione in altra sezione del RUNTS

1. Un ente iscritto in una sezione del RUNTS, qualora vengano meno i requisiti per la permanenza in detta sezione, anche a seguito di modifiche statutarie, puo' presentare all'Ufficio competente del RUNTS domanda di essere iscritto in diversa sezione con le modalita' e i termini di cui all'art. 9 o di cui all'art. 16, se l'ente risulti dotato di personalita' giuridica.
2. La migrazione in altra sezione del RUNTS puo' anche essere richiesta a seguito di comunicazione dell'Ufficio competente del RUNTS da cui risultino le motivazioni per cui l'ente non e' piu' in possesso dei requisiti per la permanenza nella sezione in cui l'ente e' iscritto.
3. In caso di presentazione di una richiesta di migrazione in una diversa sezione del RUNTS, fino alla conclusione del relativo procedimento l'ente mantiene i benefici derivanti dall'iscrizione alla sezione di provenienza. Nel caso in cui il procedimento si concluda con esito positivo, l'iscrizione nella nuova sezione e la cancellazione dalla sezione di provenienza sono disposte contestualmente e senza soluzione di continuita'. La migrazione in altra sezione non comporta effetti ai sensi della devoluzione del patrimonio.
4. Nel caso in cui la richiesta di migrazione in altra sezione del RUNTS non venga accolta, il competente Ufficio del RUNTS valuta la sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza nel RUNTS previo avvio di un procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 24.
5. Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'istruttoria sulla richiesta di migrazione da quest'ultima sezione e' parimenti condotta dall'Ufficio statale del RUNTS, che ne comunica l'esito all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3.
6. Per gli ETS iscritti unicamente nella sezione Reti associative, a seguito dell'istruttoria effettuata con esito favorevole sulla richiesta di migrazione ad altra sezione, l'Ufficio statale ne da' comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente, che, successivamente all'adozione del provvedimento di cui al comma 3, diventa nuovo Ufficio competente ai sensi dell'art. 5, comma 2. A seguito della fuoriuscita dalla sezione Reti associative sono revocate le eventuali autorizzazioni di cui all'art. 93, comma 5, del Codice.
7. In caso di migrazione verso la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera d) del Codice si applica quanto previsto dal decreto di cui all'art. 5, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.
8. In caso di richiesta di migrazione dalla sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera d) del Codice, fatti salvi i casi di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto, l'istanza e' trasmessa telematicamente al competente Ufficio del RUNTS che provvede all'istruttoria ai sensi rispettivamente degli articoli 8 e ss. o 16 e ss. del presente decreto. In caso positivo il provvedimento di iscrizione e' adottato dal competente Ufficio del RUNTS ma i relativi effetti sono sospesi fino alla data di cancellazione dell'ente dalla sezione delle imprese sociali del Registro imprese, da richiedersi a cura dell'ETS interessato. Non si applica l'art. 12 del decreto legislativo n. 112 del 2017, fermi restando, per gli enti costituiti in forma societaria, gli adempimenti richiesti dal codice civile.
9. Il comma precedente non si applica:
a) alle imprese sociali costituite in forma di cooperativa, ivi incluse le cooperative sociali;
b) alle societa' di mutuo soccorso successivamente al periodo di cui all'art. 43 del Codice, fermo restando quanto disposto dall'art. 12, comma 3 del presente decreto.
10. Il provvedimento che dispone la migrazione ad altra sezione del Registro e' depositato al RUNTS a cura dell'Ufficio competente.
 
Art. 23

I presupposti della cancellazione dal RUNTS

1. La cancellazione dal RUNTS e' disposta dal competente Ufficio del RUNTS nei seguenti casi:
a) presentazione di istanza motivata di cancellazione da parte dell'ente che intende rinunciare alla qualifica di ETS, continuando ad operare ai sensi del codice civile;
b) deposito del bilancio finale di liquidazione o dell'ordine dell'autorita' giudiziaria ai sensi dell'art. 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile;
c) acquisizione da parte dell'ufficio di provvedimenti definitivi adottati dalla competente autorita' giudiziaria o tributaria da cui consegua una situazione incompatibile con la permanenza dell'ente nel RUNTS;
d) accertamento d'ufficio, anche derivante da attivita' svolta da altre amministrazioni, comprese le ipotesi di cui all'art. 94, comma 2, del Codice, della carenza o del venir meno dei requisiti necessari per la permanenza nel RUNTS; se l'accertamento deriva da attivita' svolte da altre amministrazioni, gli esiti delle stesse devono avere caratteri di definitivita'; rientrano tra gli accertamenti d'ufficio le verifiche riguardanti le informazioni antimafia di cui all'art. 48, comma 6 del Codice;
e) inutile decorso del termine assegnato dall'Ufficio del RUNTS, con apposita diffida, per ottemperare agli obblighi di deposito degli atti, dei loro aggiornamenti e delle informazioni di cui al presente decreto.
2. In caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione del RUNTS, il venir meno dei requisiti per una sola delle sezioni non costituisce causa di cancellazione dal Registro.
 
Art. 24

Il procedimento di cancellazione dal RUNTS

1. Il provvedimento di cancellazione e' adottato dall'Ufficio competente del RUNTS. Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'istruttoria sulla cancellazione dal RUNTS e' condotta dall'Ufficio statale del RUNTS. Sono fatte salve le disposizioni in materia di imprese sociali, anche costituite in forma di cooperative sociali, nonche' quelle in materia di societa' di mutuo soccorso per gli enti iscritti all'apposita sezione del Registro imprese.
2. Nel caso di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), l'Ufficio competente del RUNTS, acquisita la delibera assunta dal competente organo dell'ente procede alla cancellazione dal Registro, fermo restando quanto previsto dall'art. 50, comma 2 del Codice.
3. Nel caso di cui all'art. 23, comma 1, lettera b), l'Ufficio di cui al comma 1 dispone la cancellazione dal RUNTS una volta adempiuti gli obblighi di devoluzione ai sensi dell'art. 9 del Codice.
4. Nei casi di cui all'art. 23, comma 1, lettere c) e d), l'Ufficio competente avvia il procedimento di cancellazione dandone comunicazione motivata all'ente. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione l'Ente puo' far pervenire le proprie osservazioni o documentazione che l'Ufficio competente deve valutare prima di adottare il provvedimento di cancellazione.
5. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, in alternativa, l'ente puo', in presenza delle condizioni di legge, presentare una richiesta di migrazione in altra sezione del RUNTS ai sensi dell'art. 22 del presente decreto.
6. Il procedimento di cancellazione deve concludersi entro i sessanta giorni successivi alla ricezione da parte dell'Ufficio competente delle osservazioni formulate dall'ente o, in mancanza, successivi alla scadenza dei trenta giorni di cui al comma 4 o del termine assegnato con diffida, nel caso di cui all'art. 23, comma 1, lettera e). In caso di richiesta di migrazione, il procedimento si interrompe e riprende a seguito dell'emanazione del provvedimento che rigetta la richiesta. In caso di approvazione della richiesta di migrazione il procedimento di cancellazione si estingue.
7. Nel caso di ETS iscritto contemporaneamente nella sezione Reti associative e in altra sezione, l'istruttoria sulla cancellazione dal RUNTS e' condotta dall'Ufficio statale del RUNTS. Nei casi di cui all'art. 23, comma 2, qualora la carenza dei requisiti riguardi l'altra sezione, l'Ufficio statale comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente l'esito dell'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento di cancellazione dell'ente da tale sezione. Qualora la carenza riguardi la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera e), procede alla cancellazione dalla stessa. Per effetto del provvedimento di cancellazione dalla sezione Reti associative e con la medesima decorrenza l'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS operante sul territorio ove l'ente ha la propria sede legale diviene Ufficio competente del RUNTS, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del presente decreto.
8. Il provvedimento di cancellazione e' depositato al RUNTS a cura dell'Ufficio competente.
9. Avverso il provvedimento di cancellazione dal RUNTS, e' ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio. Avverso i provvedimenti dell'Ufficio statale del RUNTS e' competente il Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
 
Art. 25

Conseguenze della cancellazione dal RUNTS

1. Fermo restando quanto previsto in caso di estinzione o scioglimento, ai sensi dell'art. 9 del Codice, qualora l'ente intenda, dopo la cancellazione dal RUNTS, continuare ad operare, e' tenuto a devolvere preventivamente il patrimonio ai sensi dell'art. 50, comma 2, del Codice, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui e' stato iscritto al RUNTS. Per gli enti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, la devoluzione riguarda esclusivamente gli incrementi del patrimonio destinato, realizzati negli esercizi in cui l'ente e' stato iscritto nel RUNTS.
2. A seguito della ricezione del provvedimento di cancellazione, gli amministratori sono tenuti a trasmettere all'Ufficio competente del RUNTS la richiesta di parere sulla base dell'atto di conclusione della liquidazione o delle scritture contabili da cui risulti la consistenza del patrimonio residuo oggetto di devoluzione.
3. In caso di atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformita' dal parere dell'Ufficio competente del RUNTS si applicano gli articoli 9 e 91, comma 2, del Codice.
4. A seguito della cancellazione dal RUNTS, per gli enti che abbiano conseguito la personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 e la cui iscrizione nel Registro delle persone giuridiche sia stata sospesa ai sensi dell'art. 22, comma 1-bis, del Codice, l'Ufficio del RUNTS competente, entro quindici giorni dall'adozione, comunica il provvedimento di cancellazione alla prefettura o alla regione o provincia autonoma competente.
5. La cancellazione dal RUNTS delle societa' di mutuo soccorso, in caso di scioglimento o di perdita della qualifica, determina la devoluzione secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818.
6. Per le imprese sociali e per le cooperative sociali si applicano le norme speciali relative a tali tipologie di enti.
7. La cancellazione dal RUNTS comporta l'illegittimita' dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui all' art. 12 del Codice e alle analoghe disposizioni riguardanti specifiche tipologie di enti. L'illegittimita' riguarda anche l'utilizzo di acronimi e locuzioni diverse da quelle relative alla sezione di effettiva iscrizione.
8. La cancellazione dal RUNTS non preclude una nuova successiva iscrizione in esso da parte del medesimo ente.
 
Art. 26

Efficacia della pubblicita'

1. Gli atti, le informazioni e i provvedimenti di cui agli articoli 8, commi 5 e 6, 10, comma 2, 14 commi 1 e 3, 16, commi 2 e 6, 20, commi 1 e 7, 22, comma 10, e 24, comma 8, sono resi conoscibili ai terzi attraverso la pubblicazione al RUNTS. Gli atti sono opponibili ai terzi dopo la pubblicazione, a meno che l'ente non provi che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati impossibilitati ad averne conoscenza.
3. La consultazione del Registro avviene da parte dei terzi in via telematica, attraverso il portale dedicato. Le pubbliche amministrazioni possono accedere anche in modalita' interoperabile tramite la messa a disposizione di servizi standardizzati a titolo non oneroso ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le stesse non possono richiedere agli ETS atti o documenti gia' depositati al RUNTS in conformita' con le disposizioni di cui al presente decreto.
4. Le modalita' di consultazione e le relative limitazioni sono specificamente individuate nell'allegato tecnico A.
 
Art. 27

Protocollazione e conservazione delle istanze

1. Tutte le comunicazioni riguardanti il RUNTS in arrivo e in partenza da ciascun Ufficio del RUNTS sono contraddistinte da un numero di protocollo assegnato dal protocollo generale dell'amministrazione presso cui e' istituito l'Ufficio, o della sua Area organizzativa omogenea, che provvede altresi' alla conservazione delle istanze e degli atti e documenti in formato digitale.
2. Ad ogni ente che si iscrive al RUNTS viene associato un numero di repertorio progressivo, univoco nazionale e non modificabile al quale sono associati i numeri di protocollo delle comunicazioni di cui al comma precedente. A partire dalla data di ricezione dell'istanza al RUNTS decorrono i tempi dettati dal Codice per lo svolgimento dell'istruttoria.
3. La comunicazione del trasferimento di sede in altra regione o provincia autonoma non comporta variazioni al numero di repertorio assegnato all'ente del Terzo settore iscritto al RUNTS.
4. Ogni atto e documento deve essere prodotto nel formato indicato nell'allegato tecnico A al fine di garantirne l'immodificabilita' e la tracciatura di tutte le operazioni nel sistema informatico.
5. La conservazione degli atti e dei documenti di cui al comma 3, in conformita' alle disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005, e' assicurato da ciascuna amministrazione.
 
Art. 28

Funzionalita' telematiche e controlli bloccanti

1. Attraverso il portale del RUNTS sono rese disponibili all'ente - previa registrazione e autenticazione - le funzionalita' telematiche di compilazione e invio delle istanze, deposito atti, integrazione delle istanze, di visualizzazione degli stati di avanzamento dell'istruttoria e di consultazione dei dati.
2. Nell'allegato tecnico A sono altresi' individuati i controlli aventi carattere bloccante disposti all'atto della compilazione del modello e tali da non consentire l'invio dello stesso, o impedirne la ricezione da parte dell'Ufficio del RUNTS destinatario.
3. Ad ogni invio di istanze e comunicazioni, l'utente riceve riscontro dell'avvenuta ricezione e protocollazione di quanto trasmesso, secondo le modalita' individuate dall'allegato tecnico A.
4. Le funzionalita' di compilazione e invio delle istanze tramite il Portale del RUNTS, sono disponibili negli orari ivi pubblicati.
 
Art. 29

Modalita' di comunicazione tra il RUNTS e il Registro imprese
e tra RUNTS e pubbliche amministrazioni

1. La comunicazione al RUNTS dei dati relativi agli ETS iscritti nella sezione speciale delle imprese sociali o comunque iscritti nel Registro imprese avviene secondo le modalita' definite nell'allegato tecnico A.
2. L'aggiornamento dei dati relativi agli ETS di cui al precedente comma, ad opera del soggetto avente titolo, avviene mediante la presentazione di apposita istanza telematica al Registro delle imprese. Quest'ultimo, in automatico, provvede ad aggiornare anche i dati dell'ETS nel RUNTS.
3. Il richiedente, limitatamente ai soli dati previsti nel presente decreto e per i quali non vi sia la disponibilita' a procedere con l'aggiornamento di cui al comma precedente, presenta istanza di integrazione e aggiornamento al RUNTS nelle modalita' specificamente individuate nell'allegato tecnico A.
4. La comunicazione dei dati tra il RUNTS e le pubbliche amministrazioni avviene, al di fuori del caso di cui ai commi precedenti, secondo modalita' individuate dalle convenzioni stipulate tra il Ministero e le medesime amministrazioni.
5. Ferme restando, per gli enti iscritti nell'apposita sezione «Imprese sociali» del Registro delle imprese, le modalita' di interlocuzione con le amministrazioni competenti definite dalla normativa in materia di registro delle imprese, i terzi possono accedere a statuti, bilanci e informazioni di cui al presente decreto relativi alle imprese sociali nelle modalita' definite nell'allegato tecnico A.
6. Il deposito dei bilanci da parte degli enti del terzo settore che esercitano la propria attivita' esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5, assolve l'obbligo di deposito presso il RUNTS.
 
Art. 30

Avvio del processo di popolamento iniziale
del RUNTS - ODV e APS

1. L'Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso cui e' istituito l'Ufficio statale del RUNTS, sulla base dello stadio di realizzazione del sistema telematico, individua con apposito provvedimento il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS. Il termine e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e ne viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 31

La trasmigrazione dei dati dai registri
delle regioni e province autonome

1. Entro i novanta giorni successivi al termine di cui all'art. 30, i competenti uffici delle regioni e delle province autonome comunicano telematicamente al RUNTS, con le modalita' e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C, i dati in loro possesso relativi alle APS e alle ODV gia' iscritte nei rispettivi registri al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione.
2. I dati delle APS e delle ODV aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.
3. Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, i competenti uffici delle regioni e delle province autonome trasferiscono altresi' telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, entro il medesimo termine di cui al comma 1, copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto in loro possesso. La documentazione ulteriore relativa a ciascun ente nonche' atti e documenti degli enti per i quali e' stata disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all'avvio del trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell'Ufficio di provenienza. Qualora l'amministrazione non sia piu' in possesso dell'atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l'ente interessato, per gli enti privi di personalita' giuridica e' applicabile l'art. 8, comma 5, lettera a).
4. Ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS, prese in carico le informazioni riguardanti gli enti aventi la sede legale nella propria regione o provincia autonoma, verifica, entro centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione degli enti di propria competenza. Nel caso in cui le informazioni disponibili sulla base dati siano incomplete, richiede all'ente le informazioni e documenti mancanti. La richiesta e' trasmessa dall'Ufficio competente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente, o, in mancanza, all'indirizzo mail del medesimo. L'elenco degli enti per i quali sono pendenti richieste di informazioni e documenti e' reso disponibile sul portale del RUNTS. Il procedimento e' sospeso fino alla ricezione delle informazioni e dei documenti richiesti per non oltre sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dei riferimenti del destinatario sull'elenco di cui al periodo precedente. Nel caso in cui l'invio della richiesta sia avvenuto all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente e l'Ufficio non abbia ricevuto l'avviso di avvenuta consegna, ove l'ente interessato entro quindici giorni dall'avvenuto inserimento nell'elenco abbia richiesto un nuovo invio della comunicazione, i sessanta giorni decorrono dall'effettuazione del secondo invio.
All'atto del popolamento iniziale del RUNTS, per le ODV e le APS che associano soggetti diversi dalle persone fisiche, il requisito di cui rispettivamente agli articoli 32, comma 2, e 35, comma 3, del Codice e' verificato sulla base della qualifica che gli enti associati possedevano alla data del giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 del presente decreto.
5. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 4, comma 3, del Codice, devono trasmettere, ai sensi del comma 3 del presente articolo, qualora non sia stato precedentemente depositato presso il registro da cui provengono i dati, il regolamento contenente gli elementi di cui all' art. 14, comma 1. Tale regolamento sostituisce l'atto costitutivo e lo statuto.
6. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti, entro sessanta giorni, comporta la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS. La mancata iscrizione e' comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente. Di essa e' altresi' data notizia sul portale del RUNTS, in un'apposita lista degli enti non iscritti. Nel caso di cui al presente comma l'Ufficio non e' tenuto a comunicare anticipatamente all'ente inadempiente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all'iscrizione.
7. Nel caso in cui la verifica dei requisiti si concluda positivamente, l'ufficio competente del RUNTS con apposito provvedimento dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione corrispondente. Il provvedimento e' comunicato all'ente interessato. Qualora con unico provvedimento venga disposta l'iscrizione di piu' enti, ciascuno di essi ne riceve comunicazione.
8. Nel caso in cui dalla verifica dei requisiti emergano motivi ostativi all'iscrizione, l'ufficio competente del RUNTS ne da' comunicazione all'ente, assegnandogli rispettivamente dieci giorni per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione e sessanta giorni per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione. L'omesso riscontro entro dieci giorni o la mancata regolarizzazione entro sessanta e' causa di mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS. La comunicazione di cui al primo periodo determina l'interruzione dei tempi procedimentali, che ricominciano a decorrere allo scadere rispettivamente del primo o del secondo termine di cui al secondo periodo del presente comma, o, se antecedente, dalla ricezione della ulteriore documentazione. Della decisione finale dell'amministrazione e' data comunicazione all'ente.
9. Qualora, nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'Ufficio competente del RUNTS accerti la presenza di motivi ostativi all'iscrizione nella sezione del RUNTS nella sezione delle APS o in quella delle ODV, ma la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in altra sezione del Registro stesso, ne da' comunicazione all'ente, individuando la sezione proposta e assegnandogli rispettivamente dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni o per manifestare la propria volonta' di ottenere l'iscrizione nella diversa sezione e, se necessario, sessanta giorni per porre in essere eventuali regolarizzazioni. La comunicazione determina l'interruzione dei tempi procedimentali, che ricominciano a decorrere dallo scadere dei dieci o dei sessanta giorni assegnati o, se antecedente, dalla ricezione della ulteriore documentazione. Della decisione finale dell'amministrazione e' data comunicazione all'ente.
10. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, qualora l'Ufficio competente del RUNTS non si sia definitivamente pronunciato con un provvedimento espresso allo scadere dei termini procedimentali, l'ente deve comunque essere iscritto nella corrispondente sezione delle ODV o delle APS, a seconda della tipologia di registro dal quale sono pervenuti al RUNTS i dati comunicati.
11. Fino al perfezionamento dell'iscrizione o all'emanazione del provvedimento di mancata iscrizione, gli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS di cui al comma 1 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.
12. Ai fini del popolamento iniziale della sezione di cui all'art. 46, lettera e), del Codice, il competente ufficio del Ministero comunica all'Ufficio statale del RUNTS le informazioni circa le ODV che, avendo attestato il possesso dei requisiti di cui all'art. 41, commi 1 e 2, del Codice, sono state gia' coinvolte nel procedimento di richiesta ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 76 dello stesso Codice. L'Ufficio statale del RUNTS, acquisita la comunicazione, procede entro centottanta giorni ad acquisire da tali enti, integrandole con i dati presenti nella base informativa del RUNTS, le informazioni necessarie a verificare i requisiti di cui all'art. 41 del Codice e, in particolare, i requisiti di onorabilita' del rappresentante legale e degli amministratori di cui al comma 5 del medesimo articolo. Al procedimento di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, i commi da 3 a 11 del presente articolo. L'Ufficio statale del RUNTS, con le medesime modalita', verifica i requisiti per l'iscrizione nell'ulteriore sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera a) del Codice; in caso positivo, comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza. A seguito dell'iscrizione nella sezione Reti associative e per il perdurare di questa, l'Ufficio statale del RUNTS e' considerato Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente decreto.
 
Art. 32

La trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale
delle APS - APS nazionali

1. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 30, l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS, con le modalita' e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C, i dati delle APS nazionali gia' iscritte al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione. L'Ufficio individua distintamente gli enti iscritti al Registro nazionale delle APS ai quali risulti affiliato un numero non inferiore a cento enti iscritti al medesimo Registro nazionale le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome, ai fini del popolamento iniziale della sezione di cui all'art. 46, lettera e).
2. I dati delle APS nazionali aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.
3. Per ciascuno degli enti di cui al comma 1, l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS trasferisce telematicamente al RUNTS, ai fini del deposito, entro i novanta giorni successivi al termine di cui all'art. 30, copia dell'atto costitutivo e dell'ultimo statuto in suo possesso. La documentazione ulteriore relativa a ciascun ente nonche' atti e documenti degli enti per i quali e' stata disposta la cancellazione dai registri antecedentemente all'avvio del trasferimento di dati e informazioni, rimane agli atti dell'Ufficio di provenienza. Qualora l'amministrazione non sia piu' in possesso dell'atto costitutivo e lo stesso non sia reperibile presso l'ente interessato, per gli enti privi di personalita' giuridica e' applicabile l'art. 8, comma 5, lettera a), del presente decreto.
4. L'Ufficio statale del RUNTS, una volta prese in carico le informazioni relative agli enti di propria competenza, procede entro centottanta giorni ad acquisire da tali enti, integrandole con i dati presenti nella base informativa del RUNTS, le informazioni necessarie a verificare il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 41 del Codice, inclusi i requisiti di onorabilita' del rappresentante legale e degli amministratori di cui al comma 5 del medesimo articolo. Al procedimento di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, i commi da 3 a 11 dell'art. 31. L'Ufficio statale del RUNTS verifica inoltre con le medesime modalita' i requisiti per l'iscrizione nell'ulteriore sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera b) del Codice; in caso positivo comunica all'Ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente il provvedimento d'iscrizione nella sezione Reti associative, ai fini dell'automatica iscrizione dell'ente nella sezione ulteriore, con pari decorrenza.
5. Ciascun ufficio competente del RUNTS, una volta prese in carico le informazioni relative agli enti aventi la sede legale nella propria regione o provincia autonoma, con esclusione di quelli di cui al comma 4, procede alle verifiche con le modalita' di cui all'art. 31. Si applicano per quanto compatibili i commi da 3 a 11 dell'art. 31.
 
Art. 33
La trasmigrazione dei dati dal Registro nazionale delle APS -
articolazioni territoriali e circoli affiliati alle APS nazionali

1. Entro i trenta giorni successivi al termine di cui all'art. 30, l'Ufficio che gestisce il Registro nazionale delle APS comunica telematicamente al RUNTS, con le modalita' e sulla base del formato di cui all'allegato tecnico C, i dati delle APS ivi iscritte in qualita' di articolazioni territoriali e circoli affiliati al giorno antecedente il suddetto termine, per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione, indicando l'associazione nazionale di riferimento.
2. I dati delle APS aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati telematicamente al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi.
3. Ciascun ufficio regionale o provinciale del RUNTS, prese in carico le informazioni riguardanti gli enti aventi la sede legale nella propria regione o provincia autonoma, acquisisce per ciascun ente, anche per il tramite delle associazioni nazionali affilianti le informazioni e i documenti mancanti, utilizzando il format previsto nell'allegato tecnico C. Ricevuta la documentazione, verifica, entro centottanta giorni, la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione. Qualora l'atto costitutivo non sia reperibile presso l'ente interessato, e' applicabile, per gli enti privi di personalita' giuridica, l'art. 8, comma 5, lettera a).
4. Si applicano i commi da 4 a 10 dell'art. 31.
5. Il presente articolo non si applica agli enti i cui dati anagrafici sono gia' pervenuti al RUNTS ai sensi dell'art. 31 in quanto gia' iscritti anche ai registri regionali delle APS o delle ODV.
 
Art. 34

Gli enti iscritti all'anagrafe delle Onlus

1. L'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e specifiche concordate con il Ministero, comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle Onlus, di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30. I dati e le informazioni devono comprendere, per ciascun ente, almeno il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalita' e il codice fiscale del rappresentante legale.
2. L'elenco degli enti di cui al comma 1 e' pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. Dell'avvenuta pubblicazione viene data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I dati delle Onlus aventi procedimenti di iscrizione o di cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate al RUNTS in caso di esito favorevole degli stessi con le modalita' di cui al comma 1.
3. Ciascun ente inserito nell'elenco di cui al comma 2, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione nel RUNTS, presenta, a partire dalla data di pubblicazione di cui al comma 2 e fino al 31 marzo del periodo d'imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, utilizzando la modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS, apposita domanda ai sensi del presente articolo, indicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto e allegando copia dell'atto costitutivo, dello statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice, e degli ultimi due bilanci approvati. Qualora l'atto costitutivo non sia reperibile presso l'ente interessato, e' applicabile l'art. 8, comma 5, lettera a).
4. Gli enti religiosi civilmente riconosciuti ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Codice, iscritti all'anagrafe delle Onlus ed inseriti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, allegano alla richiesta di iscrizione ai sensi del presente articolo, in luogo dell'atto costitutivo e dello statuto, il regolamento contenente gli elementi di cui al comma 1 dell'art. 14.
5. Nel caso in cui l'ente chieda l'iscrizione nella sezione di cui all'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, la domanda di cui al comma 3 viene presentata all'Ufficio statale del RUNTS; analogamente si procede anche nel caso in cui oltre che la sezione Reti associative, l'iscrizione riguardi anche una diversa sezione del RUNTS.
6. Gli enti di cui al comma 1 che intendono acquisire la qualifica di impresa sociale presentano la richiesta di iscrizione, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, all'ufficio del registro delle imprese presso la cui circoscrizione e' stabilita la sede legale.
7. Qualora l'ente di cui al comma 1 abbia ottenuto il riconoscimento della personalita' giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, il notaio che ha ricevuto il verbale del competente organo, contenente la decisione di richiedere l'iscrizione nel RUNTS, verificata la sussistenza delle relative condizioni in conformita' all'art. 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017 e all'art. 16 del presente decreto, provvede al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il competente Ufficio del RUNTS, richiedendo ai sensi del presente articolo l'iscrizione dell'ente nella sezione prescelta. L'Ufficio del RUNTS, verificata la regolarita' formale della documentazione, entro sessanta giorni dispone l'iscrizione dell'ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 16 e 17 del presente decreto.
8. Ciascun Ufficio del RUNTS, sulla base dei criteri di competenza di cui ai commi 3 e 5, ricevuta l'apposita domanda ai sensi del presente articolo verifica per ciascun ente, entro sessanta dalla ricezione della stessa, la sussistenza dei requisiti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel RUNTS nella sezione prescelta. Entro lo stesso termine puo' richiedere all'ente informazioni e documenti mancanti, comunicare eventuali motivi ostativi all'iscrizione, proporre l'iscrizione in una diversa sezione del RUNTS rispetto a quella richiesta. Si applicano in quanto compatibili, fatta eccezione per i casi di cui al comma 5, i commi da 4 a 10 dell'art. 31.
9. L'Ufficio statale del RUNTS nel corso dell'istruttoria verifica in maniera unitaria oltre ai requisiti per l'iscrizione nella sezione Reti associative anche quelli ai fini dell'iscrizione nell'eventuale ulteriore sezione; qualora sussistano, ne da' comunicazione all'Ufficio regionale o provinciale sul cui territorio l'ente ha la propria sede legale per l'automatica iscrizione nell'ulteriore sezione. Qualora i requisiti per l'iscrizione nella sezione Reti associative non sussistano, rigetta la domanda di iscrizione nel suo complesso. L'ente puo' proporre nuova istanza per l'iscrizione in una sola sezione presso l'ufficio regionale o provinciale del RUNTS territorialmente competente.
10. In caso di mancata pronuncia con provvedimento espresso da parte dell'Ufficio competente del RUNTS, l'ente deve comunque essere iscritto nella sezione richiesta.
11. Gli enti di cui al comma 1 che, al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30, erano iscritti anche ai registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, o alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, non devono effettuare la richiesta di iscrizione di cui al presente articolo.
12. Qualora, fermo restando il termine di cui al comma 3 per la presentazione dell'apposita domanda, la procedura di iscrizione dell'ente di cui al comma 1 al RUNTS si completi nel corso del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10 del Codice, la qualifica di ETS si intendera' acquisita, in caso di esito positivo, a decorrere dall'inizio del predetto periodo di imposta.
13. Gli enti di cui al comma 1 che a seguito delle procedure di cui ai commi 3 e seguenti conseguono l'iscrizione nel RUNTS sono cancellati dall'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. La cancellazione dall'Anagrafe Onlus a seguito dell'iscrizione nel RUNTS non integra un'ipotesi di scioglimento dell'ente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dall'art. 4, comma 7, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
14. In caso di mancata presentazione entro il 31 marzo della domanda di iscrizione ai sensi del comma 3, gli enti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di devolvere il loro patrimonio ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997.
15. Agli enti iscritti all'Anagrafe unica delle Onlus in data successiva al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30, diversi da quelli indicati al terzo alinea del comma 2, che intendano conseguire l'iscrizione al RUNTS, si applicano le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.
 
Art. 35

Ulteriori casi

1. Le organizzazioni non governative (ONG) di cui all'art. 32, comma 7, della legge 11 agosto 2014, n. 125, gia' riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, i cui dati non debbano essere trasferiti al RUNTS per effetto di altra disposizione di cui al presente titolo, sono iscritte a richiesta nel RUNTS, previo adeguamento del relativo statuto alle disposizioni inderogabili del Codice.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, ciascun ente trasmette all'ufficio competente del RUNTS, la domanda ai sensi del presente articolo, riportando le informazioni necessarie su apposita modulistica resa disponibile sul Portale del RUNTS e comunicando la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritto. Alla domanda e' allegata la documentazione di cui all'art. 34, commi 3 o 4 nonche' apposita dichiarazione circa il permanere dell'idoneita'.
3. Si applica, per quanto compatibile, l'art. 34.
 
Art. 36

Acquisizione delle informazioni antimafia nella fase
della popolazione iniziale del RUNTS

1. In sede di registrazione degli enti nel RUNTS ai sensi del presente Capo, i competenti Uffici del RUNTS acquisiscono le informazioni antimafia di cui all'art. 48, comma 6, del Codice nel caso degli enti di cui all'art. 31, comma 1, dello stesso Codice. Ai soli fini dell'individuazione degli stessi gli Uffici acquisiscono in sede di integrazione degli atti e delle informazioni, qualora disponibili, gli ultimi due bilanci d'esercizio.
 
Art. 37

Pubblicita' dei dati e delle informazioni disponibili
nella fase della popolazione iniziale del RUNTS

1. Fino alla piena attivazione su base telematica di tutte le funzionalita' del sistema informativo unitario, la conoscibilita' dei dati e delle informazioni fornite dagli enti provenienti dai registri esistenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30 e' assicurata in forma semplificata attraverso il Portale del RUNTS a seguito del perfezionamento dei rispettivi procedimenti di iscrizione allo stesso, a far data dal raggiungimento di un volume minimo iniziale di enti iscritti.
2. La data iniziale per la attivazione della conoscibilita' in forma semplificata e' individuata a cura del Ministero e pubblicata sul Portale.
3. Nella prima fase, la conoscibilita' delle informazioni deve garantire, per ciascun ente iscritto, il codice fiscale, la denominazione, la sede legale, le generalita' del rappresentante legale, l'eventuale dichiarazione di accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 per mille nonche', quale dato storico, se disponibile, l'indicazione del registro di provenienza e gli estremi del relativo provvedimento di iscrizione. Il complesso delle informazioni disponibili per ciascun ente e' implementato attraverso successivi aggiornamenti fino a garantire la completezza delle informazioni previste secondo il regime ordinario.
 
Art. 38

Presentazione delle domande di iscrizione successive
al termine individuato per l'operativita' del RUNTS

1. A decorrere dal giorno successivo al termine di cui all'art. 30, gli enti che intendano conseguire l'iscrizione in una delle sezioni del RUNTS ai sensi del Titolo 2 del presente decreto, presentano la domanda di iscrizione al competente Ufficio statale, regionale o provinciale del RUNTS. Nelle more della piena applicabilita' delle procedure telematiche ivi previste, gli enti utilizzano una modulistica uniforme sull'intero territorio nazionale, resa disponibile attraverso il portale del RUNTS. La presentazione delle istanze viene effettuata secondo le modalita' indicate sul medesimo portale, tramite il quale sara' comunicata la data a decorrere da cui le procedure telematiche ordinarie saranno definitivamente attivate.
2. I registri delle ODV e delle APS, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, rimangono operanti esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno antecedente il termine di cui all'art. 30; a conclusione degli stessi i dati e le informazioni degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS con le modalita' di cui agli articoli precedenti.
3. L'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'art. 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 viene soppressa a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ai sensi di quanto disposto dall'art. 102, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le procedure di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS cessano, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, alla data del giorno antecedente al termine di cui all'art. 30, fatta eccezione per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti a tale data; a conclusione degli stessi i dati e le informazioni degli enti interessati sono trasferiti al RUNTS con le modalita' di cui agli articoli precedenti.
 
Art. 39

Rinvio

1. Le modalita' di trattamento dei dati personali sono definite nell'allegato tecnico A per quanto riguarda la gestione dei dati da parte del sistema informatico; per quanto non previsto dall'allegato tecnico provvedono le singole amministrazioni conformemente alla normativa vigente anche attraverso i provvedimenti di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto.
 
Art. 40

Allegati tecnici

1. Gli allegati tecnici A, B e C formano parte integrante e sostanziale del presente decreto. Essi possono essere aggiornati o modificati con decreto direttoriale a firma del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale e' istituito l'Ufficio statale del RUNTS.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 settembre 2020

Il Ministro: Catalfo

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1938

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Avvertenza:
il decreto comprensivo degli allegati e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-respo nsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Regis tro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx
nonche' nella sezione «Pubblicita' legale» del medesimo sito:
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/P agine/default.aspx