Gazzetta n. 261 del 21 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 ottobre 2020
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini «Terre Alfieri», concernenti il passaggio dalla denominazione di origine controllata alla denominazione di origine controllata e garantita.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati reg. UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il decreto ministeriale 4 settembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 22 settembre 2009 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Terre Alfieri» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato approvato il disciplinare consolidato della DOP «Terre Alfieri»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito del Ministero, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOP;
Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della regione Piemonte, su istanza del Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, con sede in Costigliole d'Asti (AT), intesa ad ottenere il passaggio a denominazione di origine controllata e garantita della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Alfieri» e la modifica del relativo disciplinare di produzione, nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10 e, in particolare:
e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Piemonte;
e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 29 luglio 2020, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di passaggio a denominazione di origine controllata e garantita della denominazione di origine controllata dei vini «Terre Alfieri» e di modifica del relativo disciplinare di produzione;
conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integrazione n. 9234 dell'8 febbraio 2019 la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 3 settembre 2020 al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;
entro il predetto termine non sono pervenute istanze contenenti osservazioni sulla medesima proposta di modifica, da parte di soggetti interessati;
Ritenuto che, a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17 del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre Alfieri» e il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche;
Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle «modifiche ordinarie» del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche ordinarie» alla Commissione U.E., tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 9188809 del 29 settembre 2020 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre Alfieri», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 3 settembre 2020.
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Terre Alfieri», consolidato con le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto.
 
Allegato A

Disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Terre Alfieri»

Art. 1.
Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
Vini bianchi:
«Terre Alfieri» Arneis
«Terre Alfieri» Arneis Superiore
Vini rossi:
«Terre Alfieri» Nebbiolo
«Terre Alfieri» Nebbiolo Superiore
«Terre Alfieri» Nebbiolo Riserva

 
Allegato B
DOCUMENTO UNICO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le «modifiche ordinarie» di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2020/2021. Inoltre le stesse modifiche sono applicabili anche per le produzioni provenienti dalle vendemmie 2019 e precedenti atte ad essere classificate a DOCG «Terre Alfieri» e che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare.
4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1.
5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Terre Alfieri», di cui all'art. 1 saranno inseriti sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 2020

Il dirigente: Polizzi
 
Art. 2.
Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» Arneis e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Arneis dall'85% al 100%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 15 %.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» Nebbiolo e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Nebbiolo dall'85% al 100%; possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte nella misura massima del 15 %.

 
Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte a produrre vini a denominazione d'origine controllata e garantita «Terre Alfieri» comprende l'intero territorio dei comuni di:
Antignano, Celle Enomondo, Cisterna d'Asti, Revigliasco, San Damiano, San Martino Alfieri, Tigliole in provincia di Asti e parte dei comuni di Castellinaldo, Govone, Magliano Alfieri e Priocca in provincia di Cuneo di seguito delimitati:
partendo dall'intersezione del confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i comuni di San Damiano, Govone e Priocca in localita' bricco Genepreto del comune di Govone si segue a sud est la strada per localita' Montebertola fino all'intersezione con la strada comunale Craviano, prosegue ad est della stessa fino al cimitero di Govone. Prosegue a sud est della strada Provinciale Govone Priocca passando la localita' San Pietro di Govone e seguendo a sud/sud est la strada fino all'incrocio con la Provinciale n. 2 ex 231 gia' in territorio di Priocca. Segue a sud della stessa fino all'incrocio con via Pirio fino ad immettersi sempre a sud est in localita' Madonnina sulla strada Provinciale Priocca/Magliano Alfieri prosegue la stessa fino in localita' San Bernardo gia' in territorio di Magliano Alfieri, continua a sud ovest della provinciale Castellinaldo/Priocca/Magliano fino alla localita' San Michele del comune di Castellinaldo ed all'intersezione della strada Comunale Leschea, prosegue sempre a sud est fino alla Strada comunale del cimitero fino alla localita' Santa Maria in prossimita' della chiesa (quota 196) in territorio del comune di Magliano Alfieri. Si prosegue a sud est per la strada detta della Moisa e seguendola a sud di essa fino all'abitato di borgata San Pietro (quota 214) prosegue fino alla localita' San Carlo della Serra e fino al confine con il comune di Castagnito, segue ad est il confine stesso fino all'intersezione della strada statale Asti/Alba n. 231, prosegue a nord ovest della stessa in direzione Asti fino ad intersecare il Fiume Tanaro in territorio di Govone , segue a nord dello stesso fiume fino al confine delle provincie di Asti e Cuneo fra i territori di Govone e San Martino Alfieri.

 
Art. 4.
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: i terreni argillosi-calcarei-sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.
- altitudine: non inferiore a 130 mt s.l.m. e non superiore a 350 mt s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di reimpianto o nuovo impianto, dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 4.000 ceppi.
- forme di allevamento e sistemi di potatura devono essere quelli tradizionali e generalmente usati (forma di allevamento: la controspalliera bassa; sistema di potatura: il Guyot tradizionale), sono consentite forme di allevamento diverse dal Guyot tradizionale che caratterizzino produzioni di qualita', comunque sempre con vegetazione assurgente.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

=============================================================
| |resa uva | Titolo alcolometrico vol. |
| Vini | t/ha | min. naturale |
+=====================+=========+===========================+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis | 10,0 | 11,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis Superiore  | 9,0 | 12,00 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo | 8,50 | 12,00 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Superiore | 7,50 | 12,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Riserva | 8,50 | 12,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+

La quantita' massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine e garantita «Terre Alfieri» con menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, ed i relativi titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione, per i vigneti giunti al compimento del settimo anno, devono essere rispettivamente le seguenti:

=============================================================
| |resa uva | Titolo alcolometrico vol. |
| Vini | t/ha | min. naturale |
+=====================+=========+===========================+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis | 9,00 | 12,00 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis Superiore  | 9,00 | 12,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo | 7,50 | 13,00 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Superiore | 7,50 | 13,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Riserva | 7,50 | 13,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto di nuovo impianto, tra il terzo anno ed il settimo anno, dovra' avere una resa di uva per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato:

- al terzo anno di impianto:

=============================================================
| |resa uva | Titolo alcolometrico vol. |
| Vini | t/ha | min. naturale |
+=====================+=========+===========================+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis | 5,40 | 12,00 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis Superiore  | 5,40 | 12,00 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo | 4,50 | 12,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Superiore | 4,50 | 13,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Riserva | 4,50 | 13,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+

- al quarto anno di impianto:

===============================================================
| | resa uva | Titolo alcolometrico vol. |
| Vini | t/ha | min. naturale |
+=====================+===========+===========================+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis |  6,30 | 12,00 % vol |
+---------------------+-----------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis Superiore  | 6,30 | 12,00 % vol |
+---------------------+-----------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo | 5,25 | 12,50 % vol |
+---------------------+-----------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Superiore | 5,25 | 13,50 % vol |
+---------------------+-----------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Riserva | 5,25 | 13,50 % vol |
+---------------------+-----------+---------------------------+

- al quinto anno di impianto:

=============================================================
| |resa uva | Titolo alcolometrico vol. |
| Vini | t/ha | min. naturale |
+=====================+=========+===========================+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis | 7,20 | 12,00 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis Superiore  | 7,20 | 12,00 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo | 6,00 | 12,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Superiore | 6,00 | 13,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Riserva | 6,00 | 13,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+

- al sesto anno d'impianto:

=============================================================
| |resa uva | Titolo alcolometrico vol. |
| Vini | t/ha | min. naturale |
+=====================+=========+===========================+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis | 8,10 | 12,00 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis Superiore  | 8,10 | 12,00 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo | 6,75 | 12,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Superiore | 6,75 | 13,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Riserva | 6,75 | 13,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+

- dal settimo anno d'impianto:

=============================================================
| |resa uva | Titolo alcolometrico vol. |
| Vini | t/ha | min. naturale |
+=====================+=========+===========================+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis | 9,00 | 12,00 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis Superiore  | 9,00 | 12,00 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo | 7,50 | 12,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Superiore | 7,50 | 13,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Riserva | 7,50 | 13,50 % vol |
+---------------------+---------+---------------------------+

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del consorzio di tutela, puo' fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiore a quello previsto del presente disciplinare in rapporto alle necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 
Art. 5.
Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3. Tuttavia dette operazioni possono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo delle Province di Asti e Cuneo.
Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualita' o la reputazione o garantire l'origine o assicurare l'efficacia dei controlli.
Conformemente all'art. 8 del Reg. CE n. 607/2009, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui all'art. 35, comma 3 e 4 della legge n. 238/2016.
2. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:

===============================================================
| | |produzione massima di|
| Vini | resa uva/vino | vino |
+=====================+=================+=====================+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis | 70% | 7.000 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis Superiore  | 70% | 6.300 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo | 70% | 5.950 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Superiore | 70% | 5.250 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Riserva | 70% | 5.950 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+

La resa massima di vino ammessa per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere:
===================================================================== | | | produzione massima | | Vini | resauva/vino | di vino | +=====================+========================+====================+ |«Terre Alfieri» | | | |Arneis | 70% | 6.300 litri/ha | +---------------------+------------------------+--------------------+ |«Terre Alfieri» | | | |Arneis Superiore  | 70% | 6.300 litri/ha | +---------------------+------------------------+--------------------+ |«Terre Alfieri» | | | |Nebbiolo | 70% | 5.250 litri/ha | +---------------------+------------------------+--------------------+ |«Terre Alfieri» | | | |Nebbiolo Superiore | 70% | 5.250 litri/ha | +---------------------+------------------------+--------------------+ |«Terre Alfieri» | | | |Nebbiolo Riserva | 70% | 5.250 litri/ha | +---------------------+------------------------+--------------------+

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva «vigna», il vigneto di nuovo impianto dovra' avere una resa di vino per ettaro ulteriormente ridotta, come sotto specificato:

- al terzo anno di impianto:

===============================================================
| | |produzione massima di|
| Vini | resa uva/vino | vino |
+=====================+=================+=====================+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis | 70% | 3.780 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis Superiore  | 70% | 3.780 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo | 70% | 3.150 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Superiore | 70% | 3.150 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Riserva | 70% | 3.150 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+

- al quarto anno di impianto:

===============================================================
| | | produzione max di |
| Vini | resa uva/vino | vino |
+=====================+=================+=====================+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis | 70% | 4.410 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis Superiore  | 70% |  4.410 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo | 70% | 3.675 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Superiore | 70% | 3.675 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Riserva | 70% | 3.675 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+

- al quinto anno di impianto:

===============================================================
| | | produzione max di |
| Vini | resa uva/vino | vino |
+=====================+=================+=====================+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis | 70% | 5.040 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis Superiore  | 70% | 5.040 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo | 70% |  4.200 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Superiore | 70% | 4.200 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Riserva | 70% | 4.200 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+

- al sesto anno d'impianto:

===============================================================
| | | produzione max di |
| Vini | resa uva/vino | vino |
+=====================+=================+=====================+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis | 70% | 5.670 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis Superiore  | 70% | 5.670 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo | 70% | 4.725 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Superiore | 70% | 4.725 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Riserva | 70% | 4.725 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+

- dal settimo anno d'impianto:

===============================================================
| | | produzione max di |
| Vini | resa uva/vino | vino |
+=====================+=================+=====================+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis | 70% | 6.300 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis Superiore  | 70% | 6.300 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo | 70% | 5.250 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Superiore | 70% | 5.250 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | |
|Nebbiolo Riserva | 70% | 5.250 litri/ha |
+---------------------+-----------------+---------------------+

La resa massima dell'uva in vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa superi detto limite, l'eccedenza, fino al limite massimo del 75%, non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre tale limite decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.
3. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento secondo le norme vigenti.
Non e' ammesso l'arricchimento per le tipologie che intendano fregiarsi della menzione «vigna».
4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» Arneis Superiore anche con menzione «vigna», «Terre Alfieri» Nebbiolo anche con menzione «vigna», «Terre Alfieri» Nebbiolo Superiore anche con menzione «vigna», «Terre Alfieri» Nebbiolo Riserva anche con menzione «vigna» devono essere sottoposti ad un periodo minimo di invecchiamento, come di seguito indicato:

===========================================================
| Vini | Durata mesi | Decorrenza |
+=====================+=============+=====================+
|«Terre Alfieri» | | |
|Arneis Superiore, | | a partire dal 1° |
|anche con menzione | |novembre dell'anno di|
|«vigna» | 6 | raccolta delle uve |
+---------------------+-------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | | a partire dal 1° |
|Nebbiolo, anche con | |novembre dell'anno di|
|menzione «vigna» | 4 | raccolta delle uve |
+---------------------+-------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | 12 di cui | |
|Nebbiolo Superiore, |almeno 6 mesi| a partire dal 1° |
|anche con menzione | in botti di |novembre dell'anno di|
|«vigna» | legno | raccolta delle uve |
+---------------------+-------------+---------------------+
|«Terre Alfieri» | 24 di cui | |
|Nebbiolo Riserva, | almeno 12 | a partire dal 1° |
|anche con menzione |mesi in botti|novembre dell'anno di|
|«vigna» | di legno | raccolta delle uve |
+---------------------+-------------+---------------------+


 
Art. 6.
Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Terre Alfieri» Arneis, anche con menzione «vigna»
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso talvolta con riflessi dorati;
odore: delicato, fragrante talvolta floreale;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,00 % Vol; con menzione «vigna» 12,00 % Vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l; con menzione»vigna» 17 g/l.
«Terre Alfieri» Arneis Superiore, anche con menzione «vigna»
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso talvolta con riflessi dorati;
odore: delicato, fragrante talvolta floreale;
sapore: asciutto, gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50 % Vol; con menzione «vigna» 12,50 % Vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Terre Alfieri» Nebbiolo, anche con menzione «vigna»
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato talvolta con sentore di viola;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,00 % Vol; con menzione «vigna» 13,00 % Vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l; con menzione «vigna» 23 g/l.
«Terre Alfieri» Nebbiolo Superiore, anche con menzione «vigna»
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato talvolta con sentore di viola;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,50 % Vol; con menzione «vigna» 13,50 g/l;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.
«Terre Alfieri» Nebbiolo Riserva, anche con menzione «vigna»
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato talvolta con sentore di viola;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo 13,50 % Vol; anche con menzione «vigna» 13,50 % Vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri», in relazione alla eventuale conservazione in recipienti di legno, possono evidenziare all'odore e al sapore sentore di legno.

 
Art. 7.
Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri», e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, che non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Eventuali marchi privati, coincidenti con la denominazione di origine e garantita «Terre Alfieri», possono continuare ad essere utilizzati e rinnovati, purche' depositati, registrati oppure siano stati acquisiti con l'uso sul territorio antecedentemente alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine.
4. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della Legge n. 238/16.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia riportata in caratteri dello stesso colore e di dimensioni non superiori al 50% di quelli usati per la denominazione di origine; 5. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve per tutte le tipologie.
6. Nell'etichettatura dei vini di cui all' art. 1, la denominazione «Terre Alfieri», immediatamente seguita dalla menzione specifica tradizionale «Denominazione di Origine Controllata e Garantita», dovra' sempre precedere in etichetta la specificazione relativa al vitigno e all'eventuale menzione «vigna».
La predetta indicazione di vitigno deve essere riportata in caratteri di uguale colore e di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Terre Alfieri».

 
Art. 8.
Confezionamento

1. Le bottiglie e gli altri recipienti in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri», per la commercializzazione devono essere di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl.
2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Terre Alfieri», con l'aggiunta della menzione «vigna» seguita dal toponimo, per la commercializzazione devono essere di forma e colore tradizionale, di capacita' consentita dalle vigenti leggi, con l'esclusione dei contenitori da 0,187 e da 2 litri.

 
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica
La denominazione Terre Alfieri interessa la superficie vitata d.o.c. del territorio politico amministrativo denominato Comunita' collinare «Colline Alfieri», composto dall'unione di sette Comuni in provincia di Asti, e del territorio politico amministrativo denominato Unione dei Comuni «Roero fra Tanaro a Castelli», composto da quattro Comuni in provincia di Cuneo, facenti parte della ben piu' ampia Comunita' collinare del Roero, composta da 22 Comuni

B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Presente da tempo immemore nelle vigne del territorio in piccole quantita', e' stato preservato dalla scomparsa grazie alla caparbieta' ed all'intelligenza di vignaioli che hanno regalato alle nuove generazioni un pezzo di storia locale, che quasi stride nell'epoca della globalizzazione dove i vigneti impiantati ad Arneis sono risorti in territorio altamente vocato.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
L'area viticola interessata dalla denominazione rappresenta un valore ampio e importante della tradizione e cultura contadina astigiana, che ha permesso oggi di disporre di un vitigno tradizionale, che raccoglie i favori del mercato.

 
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo

Valoritalia S.r.l., Sede legale: Via Piave, 24 - 00187 - Roma, telefono +3906-45437975, mail: info@valoritalia.it
Sede operativa per l'attivita' regolamentata: Via Valtiglione, 73 - 14057 - Isola D'Asti (AT).
La Societa' Valoritalia e' l'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della Legge. n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all'art. 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.