IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 25-bis della citata legge n. 196 del 2009 che dispone l'istituzione delle «azioni» quale ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa del bilancio dello Stato e definisce i principi e i criteri per la loro individuazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016 che, in attuazione del citato art. 25-bis, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2017 i programmi di spesa, di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, sono suddivisi in via sperimentale in azioni che rivestono carattere conoscitivo e che integrano le classificazioni previste ai fini della gestione e della rendicontazione; Visto l'elenco delle missioni, dei programmi di spesa e delle relative azioni di ciascun ministero, predisposto in attuazione dei criteri indicati dall'art. 25-bis commi 1, 2, 3 e 4 della legge n. 196 del 2009, riportato nell'allegato 1 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016; Visto in particolare l'art. 21, comma 17, della citata legge n. 196 del 2009, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, le unita' di voto parlamentare sono ripartite in unita' elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione; Visto l'art. 33 della citata legge, concernente «Assestamento e variazioni di bilancio»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022; Visto il proprio decreto del 30 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019 - Serie generale - con il quale nello stato di previsione dell'Entrata (Tabella n. 1) e negli stati di previsione dei Ministeri (Tabelle da n. 2 a n. 14) e' stata disposta la ripartizione in capitoli, per l'anno finanziario 2020, delle unita' di voto parlamentare; Vista la legge recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020» approvata definitivamente in data 7 ottobre 2020; Considerato che ai fini della gestione e della rendicontazione - come avvenuto per il bilancio di previsione e con le medesime modalita' - occorre far luogo alla ripartizione nei capitoli delle variazioni apportate alle unita' di voto parlamentare dalla predetta legge di approvazione dell'assestamento 2020; Ritenuta la necessita' di disporre la suddetta ripartizione conformemente ai contenuti degli allegati tecnici che hanno accompagnato i vari stati di previsione nel progetto di assestamento;
Decreta:
Ai fini della gestione e della rendicontazione, nello stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e negli stati di previsione dei Ministeri (Tabelle da n. 2 a n. 14), la ripartizione in capitoli ed in articoli, delle variazioni alle unita' di voto parlamentare, disposte dal provvedimento di assestamento, per l'anno finanziario 2020, e' quella risultante dall'allegato documento che costituisce parte integrante del presente decreto. Il decreto viene comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 ottobre 2020
Il Ministro: Gualtieri |