Gazzetta n. 261 del 21 ottobre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 luglio 2020, n. 131
Regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, l'articolo 29;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo e, in particolare, l'articolo 7-bis;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, di attuazione della direttiva 2008/114/CE della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessita' di migliorarne la protezione;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, recante direttiva concernente indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 87 del 13 aprile 2017;
Ritenuto di dover definire modalita' e criteri procedurali di individuazione dei soggetti pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, nonche' i criteri con i quali i soggetti inclusi nel perimetro predispongono e aggiornano un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2020;
Acquisiti i pareri della 1ª Commissione del Senato della Repubblica del 7 luglio 2020, delle Commissioni riunite I e IX della Camera dei deputati dell'8 luglio 2020 e della V Commissione della Camera dei deputati del 15 luglio 2020;
Sulla proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

A d o t t a
il presente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) decreto-legge, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
b) perimetro, il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge;
c) CISR, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
d) amministrazioni CISR, la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
e) amministrazione dello Stato, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;
f) pregiudizio per la sicurezza nazionale, danno o pericolo di danno all'indipendenza, all'integrita' o alla sicurezza della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, ovvero agli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia, conseguente all'interruzione o alla compromissione di una funzione essenziale dello Stato o di un servizio essenziale di cui all'articolo 2;
g) compromissione, la perdita di sicurezza o di efficacia dello svolgimento di una funzione essenziale dello Stato o di un servizio essenziale, connessa al malfunzionamento, all'interruzione, anche parziali, ovvero all'utilizzo improprio di reti, sistemi informativi e servizi informatici;
h) incidente, ogni evento di natura accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziali, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici;
i) rete, sistema informativo:
1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi di controllo industriale;
3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi i programmi di cui al numero 2);
l) servizio informatico, un servizio consistente interamente o prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di cloud computing di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
m) bene ICT (information and communication technology), un insieme di reti, sistemi informativi e servizi informatici, o parti di essi, di qualunque natura, considerato unitariamente ai fini dello svolgimento di funzioni essenziali dello Stato o per l'erogazione di servizi essenziali;
n) architettura e componentistica, l'insieme delle architetture realizzate e dei componenti usati a livello di rete, dati e software, ivi inclusi la distribuzione su piattaforme di cloud computing, nonche' le procedure e i flussi informativi per l'accesso, acquisizione, trasmissione, conservazione, elaborazione e recupero dei dati necessari all'espletamento dei servizi informatici;
o) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
p) Agenzie, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
q) organismi di informazione per la sicurezza, il DIS e le Agenzie;
r) Tavolo interministeriale, il Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
s) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
t) NSC, il Nucleo per la sicurezza cibernetica, organo di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo NIS;
u) codice dell'amministrazione digitale, il codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
v) CISR tecnico, l'organismo tecnico di supporto al CISR, di cui all'articolo 4, comma 5, del regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2020, n. 2, che definisce l'ordinamento e l'organizzazione del DIS;
z) analisi del rischio, un processo che consente di identificare i fattori di rischio di un incidente, valutandone la probabilita' e l'impatto potenziale sulla continuita', sulla sicurezza o sulla efficacia della funzione essenziale o del servizio essenziale, e conseguentemente di trattare tale rischio individuando ed implementando idonee misure di sicurezza.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 214 del 12 settembre 1988,
Supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105
(Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222, e' stato
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 18 novembre 2019, n. 133, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n. 272.
- Si riporta l'art. 1, comma 2, del citato
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica).
- 1. Al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza
delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e
degli operatori pubblici e privati aventi una sede nel
territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una
funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di
un servizio essenziale per il mantenimento di attivita'
civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un
pregiudizio per la sicurezza nazionale, e' istituito il
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica (CISR):
a) sono definiti modalita' e criteri procedurali di
individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e
operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una
sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle
misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai
fini dell'individuazione, fermo restando che per gli
Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le
norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si
procede sulla base dei seguenti criteri:
1) il soggetto esercita una funzione essenziale
dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il
mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche
fondamentali per gli interessi dello Stato;
2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione di
tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e
servizi informatici;
2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un
criterio di gradualita', tenendo conto dell'entita' del
pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione
alle specificita' dei diversi settori di attivita', puo'
derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche
parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei
sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;
b) sono definiti, sulla base di un'analisi del
rischio e di un criterio di gradualita' che tenga conto
delle specificita' dei diversi settori di attivita', i
criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis
predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un
elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,
comprensivo della relativa architettura e componentistica,
fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i
servizi informatici attinenti alla gestione delle
informazioni classificate, si applica quanto previsto dal
regolamento adottato ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera
l), della legge 3 agosto 2007, n. 124; all'elaborazione di
tali criteri provvede, adottando opportuni moduli
organizzativi, l'organismo tecnico di supporto al CISR,
integrato con un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla data della
comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a ciascuno dei
soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma, i
soggetti pubblici e quelli di cui all'art. 29 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati, di
cui al comma 2-bis trasmettono tali elenchi,
rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e al Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del
Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico inoltrano gli elenchi di rispettiva pertinenza al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche per
le attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di
crisi cibernetiche affidate al Nucleo per la sicurezza
cibernetica, nonche' all'organo del Ministero dell'interno
per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione di cui all'art. 7-bis del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, Supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice
delle comunicazioni elettroniche), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, Supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, Supplemento
ordinario.
- Si riporta l'art. 29 del citato decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82:
«Art. 29 (Qualificazione dei fornitori di servizi). -
1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari
qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta
elettronica certificata presentano all'AgID domanda di
qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee
guida.
2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al
comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'art. 24 del
regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre di
requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici e
organizzativi compatibili con la disciplina europea,
nonche' di garanzie assicurative adeguate rispetto
all'attivita' svolta. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita
l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono
definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica
attivita' che i soggetti di cui al comma 1 intendono
svolgere. Il predetto decreto determina altresi' i criteri
per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo
svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e
le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.
3.
4. La domanda di qualificazione si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso
una sola volta entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' di AgID o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, AgID
dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco
di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso e consultabile
anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della
disciplina in questione.
7. - 8.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo si fa
fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n. 173,
e' stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1 della legge 31 luglio 2005, n. 155, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2005, n. 177.
- Si riporta l'art. 7-bis del citato decreto-legge 27
luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155.
«Art. 7-bis (Sicurezza telematica). - 1. Ferme restando
le competenze dei Servizi informativi e di sicurezza, di
cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e
per la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
assicura i servizi di protezione informatica delle
infrastrutture critiche informatizzate di interesse
nazionale individuate con decreto del Ministro
dell'interno, operando mediante collegamenti telematici
definiti con apposite convenzioni con i responsabili delle
strutture interessate.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per la
prevenzione e repressione delle attivita' terroristiche o
di agevolazione del terrorismo condotte con i mezzi
informatici, gli ufficiali di polizia giudiziaria
appartenenti all'organo di cui al comma 1 possono svolgere
le attivita' di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e
quelle di cui all' art. 226 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, anche
a richiesta o in collaborazione con gli organi di polizia
giudiziaria ivi indicati.».
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
- Il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61
(Attuazione della direttiva 2008/114/CE recante
l'individuazione e la designazione delle infrastrutture
critiche europee e la valutazione della necessita' di
migliorarne la protezione), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 maggio 2011, n. 102.
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2012, n. 63,
e' stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 11 maggio 2012, n. 56, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2012, n. 111.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure
per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi nell'Unione), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 giugno 2018, n. 132.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
17 febbraio 2017 (Direttiva recante indirizzi per la
protezione cibernetica e la sicurezza informatica
nazionali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13
aprile 2017, n. 87.

Note all'art. 1:
- Per il riferimento del decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 4, 5, 6 e 7 della citata
legge 3 agosto 2007, n. 124:
«Art. 4 (Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di cui al
comma 3 e' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS).
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono del DIS
per l'esercizio delle loro competenze, al fine di
assicurare piena unitarieta' nella programmazione della
ricerca informativa del Sistema di informazione per la
sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita'
operative dei servizi di informazione per la sicurezza.
3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
a) coordina l'intera attivita' di informazione per la
sicurezza, verificando altresi' i risultati delle attivita'
svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma restando la competenza
dei predetti servizi relativamente alle attivita' di
ricerca informativa e di collaborazione con i servizi di
sicurezza degli Stati esteri;
b) e' costantemente informato delle operazioni di
competenza dei servizi di informazione per la sicurezza e
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le
informative e le analisi prodotte dal Sistema di
informazione per la sicurezza;
c) raccoglie le informazioni, le analisi e i rapporti
provenienti dai servizi di informazione per la sicurezza,
dalle Forze armate e di polizia, dalle amministrazioni
dello Stato e da enti di ricerca anche privati; ferma
l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI per
l'elaborazione dei rispettivi piani di ricerca operativa,
elabora analisi strategiche o relative a particolari
situazioni; formula valutazioni e previsioni, sulla scorta
dei contributi analitici settoriali dell'AISE e dell'AISI;
d) elabora, anche sulla base delle informazioni e dei
rapporti di cui alla lettera c), analisi globali da
sottoporre al CISR, nonche' progetti di ricerca
informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio
dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
d-bis) sulla base delle direttive di cui all'art. 1,
comma 3-bis, nonche' delle informazioni e dei rapporti di
cui alla lettera c) del presente comma, coordina le
attivita' di ricerca informativa finalizzate a rafforzare
la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
nazionali;
e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e le
Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio dei
ministri le acquisizioni provenienti dallo scambio
informativo e i risultati delle riunioni periodiche;
f) trasmette, su disposizione del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e
analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad
ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di
informazioni per la sicurezza;
g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di
acquisizione delle risorse umane e materiali e di ogni
altra risorsa comunque strumentale all'attivita' dei
servizi di informazione per la sicurezza, da sottoporre
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri;
h) sentite l'AISE e l'AISI, elabora e sottopone
all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri
lo schema del regolamento di cui all'art. 21, comma 1;
i) esercita il controllo sull'AISE e sull'AISI,
verificando la conformita' delle attivita' di informazione
per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche' alle
direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio
dei ministri. Per tale finalita', presso il DIS e'
istituito un ufficio ispettivo le cui modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il
regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
tale regolamento e' approvato annualmente, previo parere
del Comitato parlamentare di cui all'art. 30, il piano
annuale delle attivita' dell'ufficio ispettivo. L'ufficio
ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il
predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta del
direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del
Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici
episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei
servizi di informazione per la sicurezza;
l) assicura l'attuazione delle disposizioni impartite
dal Presidente del Consiglio dei ministri con apposito
regolamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 2, ai fini
della tutela amministrativa del segreto di Stato e delle
classifiche di segretezza, vigilando altresi' sulla loro
corretta applicazione;
m) cura le attivita' di promozione e diffusione della
cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;
n) impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria
del personale di cui all'art. 21, secondo le modalita'
definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo
articolo;
n-bis) gestisce unitariamente, ferme restando le
competenze operative dell'AISE e dell'AISI, gli
approvvigionamenti e i servizi logistici comuni.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 118-bis del
codice di procedura penale, introdotto dall'art. 14 della
presente legge, qualora le informazioni richieste alle
Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma
3 del presente articolo, siano relative a indagini di
polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di
cui all'art. 329 del codice di procedura penale, possono
essere acquisite solo previo nulla osta della autorita'
giudiziaria competente. L'autorita' giudiziaria puo'
trasmettere gli atti e le informazioni anche di propria
iniziativa.
5. La direzione generale del DIS e' affidata ad un
dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
dello Stato, la cui nomina e revoca spettano in via
esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di
quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. Per
quanto previsto dalla presente legge, il direttore del DIS
e' il diretto referente del Presidente del Consiglio dei
ministri e dell'Autorita' delegata, ove istituita, salvo
quanto previsto dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 7, comma
5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al
personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito del
medesimo Dipartimento.
6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
direttore generale del DIS, nomina uno o piu' vice
direttori generali; il direttore generale affida gli altri
incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione degli
incarichi il cui conferimento spetta al Presidente del
Consiglio dei ministri.
7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS e degli
uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
disciplinati con apposito regolamento.
8. Il regolamento previsto dal comma 7 definisce le
modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
criteri:
a) agli ispettori e' garantita piena autonomia e
indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di
controllo;
b) salva specifica autorizzazione del Presidente del
Consiglio dei ministri o dell'Autorita' delegata, ove
istituita, i controlli non devono interferire con le
operazioni in corso;
c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
selettive e un'adeguata formazione;
d) non e' consentito il passaggio di personale
dall'ufficio ispettivo ai servizi di informazione per la
sicurezza;
e) gli ispettori, previa autorizzazione del
Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli atti
conservati presso i servizi di informazione per la
sicurezza e presso il DIS; possono altresi' acquisire,
tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.».
«Art. 5 (Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' istituito il Comitato interministeriale per
la sicurezza della Repubblica (CISR) con funzioni di
consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi e
sulle finalita' generali della politica dell'informazione
per la sicurezza.
2. Il Comitato elabora gli indirizzi generali e gli
obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della
politica dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla
ripartizione delle risorse finanziarie tra il DIS e i
servizi di informazione per la sicurezza e sui relativi
bilanci preventivi e consuntivi.
3. Il Comitato e' presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri ed e' composto dall'Autorita'
delegata, ove istituita, dal Ministro degli affari esteri,
dal Ministro dell'interno, dal Ministro della difesa, dal
Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e
delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico.
4. Il direttore generale del DIS svolge le funzioni di
segretario del Comitato.
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
chiamare a partecipare alle sedute del Comitato, anche a
seguito di loro richiesta, senza diritto di voto, altri
componenti del Consiglio dei ministri, i direttori
dell'AISE e dell'AISI, nonche' altre autorita' civili e
militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria
la presenza in relazione alle questioni da trattare.».
«Art. 6 (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna
(AISE), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili alla difesa dell'indipendenza, dell'integrita' e
della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di
accordi internazionali, dalle minacce provenienti
dall'estero.
2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in materia di
controproliferazione concernenti i materiali strategici,
nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza, che
si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a
protezione degli interessi politici, militari, economici,
scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISE individuare e
contrastare al di fuori del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio
nazionale soltanto in collaborazione con l'AISI, quando
tali operazioni siano strettamente connesse ad attivita'
che la stessa AISE svolge all'estero. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il
Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro dell'interno per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
proprio decreto, nomina e revoca il direttore dell'AISE,
scelto tra dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
e' rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISE riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISE, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISE affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISE sono
disciplinati con apposito regolamento.».
«Art. 7 (Agenzia informazioni e sicurezza interna). -
1. E' istituita l'Agenzia informazioni e sicurezza interna
(AISI), alla quale e' affidato il compito di ricercare ed
elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni
utili a difendere, anche in attuazione di accordi
internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le
istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo
fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e
da ogni forma di aggressione criminale o terroristica.
2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
la sicurezza, che si svolgono all'interno del territorio
nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3. E', altresi', compito dell'AISI individuare e
contrastare all'interno del territorio nazionale le
attivita' di spionaggio dirette contro l'Italia e le
attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali.
4. L'AISI puo' svolgere operazioni all'estero soltanto
in collaborazione con l'AISE, quando tali operazioni siano
strettamente connesse ad attivita' che la stessa AISI
svolge all'interno del territorio nazionale. A tal fine il
direttore generale del DIS provvede ad assicurare le
necessarie forme di coordinamento e di raccordo
informativo, anche al fine di evitare sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei
ministri.
6. L'AISI informa tempestivamente e con continuita' il
Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro della difesa per i profili di rispettiva
competenza.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
tra i dirigenti di prima fascia o equiparati
dell'amministrazione dello Stato, sentito il CISR.
L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
e' rinnovabile per una sola volta.
8. Il direttore dell'AISI riferisce costantemente
sull'attivita' svolta al Presidente del Consiglio dei
ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, per il
tramite del direttore generale del DIS. Riferisce
direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri in
caso di urgenza o quando altre particolari circostanze lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore
generale del DIS; presenta al CISR, per il tramite del
direttore generale del DIS, un rapporto annuale sul
funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia.
9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e
revoca, sentito il direttore dell'AISI, uno o piu' vice
direttori. Il direttore dell'AISI affida gli altri
incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10. L'organizzazione e il funzionamento dell'AISI sono
disciplinati con apposito regolamento.».
- La legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
agosto 2015, n. 187.
- Si riporta l'art. 8 della citata legge 7 agosto 2015,
n. 124:
«Art. 8 (Riorganizzazione dell'amministrazione dello
Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi per
modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative
nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali. I
decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) con riferimento all'amministrazione centrale e a
quella periferica: riduzione degli uffici e del personale
anche dirigenziale destinati ad attivita' strumentali,
fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di
reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento
degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle
imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata
impossibilita', per la gestione unitaria dei servizi
strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e
previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici
comuni o contigui; riordino, accorpamento o soppressione
degli uffici e organismi al fine di eliminare duplicazioni
o sovrapposizioni di strutture o funzioni, adottare i
provvedimenti conseguenti alla ricognizione di cui all'art.
17, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, e completare l'attuazione dell'art. 20 dello stesso
decreto-legge n. 90 del 2014, secondo principi di
semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e
riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento
dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione
di una migliore cooperazione sul territorio al fine di
evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la
gestione associata dei servizi strumentali; istituzione del
numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale
con centrali operative da realizzare in ambito regionale,
secondo le modalita' definite con i protocolli d'intesa
adottati ai sensi dell'art. 75-bis, comma 3, del codice di
cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259; riordino
delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del
territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e
dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla
riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed
eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di
polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo
forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi
boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da
attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le
connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali
livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del
mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia
delle professionalita' esistenti, delle specialita' e
dell'unitarieta' delle funzioni da attribuire, assicurando
la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e
il transito del relativo personale; conseguenti
modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di
polizia di cui all'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n.
121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e
organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della
disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e
di progressione in carriera, tenendo conto del merito e
delle professionalita', nell'ottica della semplificazione
delle relative procedure, prevedendo l'eventuale
unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli,
gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative
dotazioni organiche, comprese quelle complessive di
ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di
funzionalita' e della consistenza effettiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, ferme restando le
facolta' assunzionali previste alla medesima data, nonche'
assicurando il mantenimento della sostanziale
equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei
connessi trattamenti economici, anche in relazione alle
occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le
peculiarita' ordinamentali e funzionali del personale di
ciascuna Forza di polizia, nonche' i contenuti e i principi
di cui all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e
tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in
quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo
forestale dello Stato, anche in un'ottica di
razionalizzazione dei costi, il transito del personale
nella relativa Forza di polizia, nonche' la facolta' di
transito, in un contingente limitato, previa determinazione
delle relative modalita', nelle altre Forze di polizia, in
conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse
attribuite e gia' svolte dal medesimo personale, con
l'assunzione della relativa condizione, ovvero in altre
amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nell'ambito delle relative dotazioni
organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse
finanziarie. Resta ferma la corresponsione, sotto forma di
assegno ad personam riassorbibile con i successivi
miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti,
della differenza, limitatamente alle voci fisse e
continuative, fra il trattamento economico percepito e
quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed
economica di assegnazione; 3) l'utilizzo, previa verifica
da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una
quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non
superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia
dall'attuazione della presente lettera, fermo restando
quanto previsto dall'art. 23 della presente legge, tenuto
anche conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 155,
secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; 4)
previsione che il personale tecnico del Corpo forestale
dello Stato svolga altresi' le funzioni di ispettore
fitosanitario di cui all'art. 34 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, e successive modificazioni; riordino
dei corpi di polizia provinciale, in linea con la
definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza
nelle Forze di polizia; ottimizzazione dell'efficacia delle
funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante
modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in
relazione alle funzioni e ai compiti del personale
permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente
revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle
qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi
appositi ruoli e qualifiche, con conseguente
rideterminazione delle relative dotazioni organiche e
utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa
di natura permanente, non superiore al 50 per cento,
derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
dall'attuazione della presente delega, fermo restando
quanto previsto dall'art. 23 della presente legge;
b) con riferimento alle forze operanti in mare, fermi
restando l'organizzazione, anche logistica, e lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti di polizia da
parte delle Forze di polizia, eliminazione delle
duplicazioni organizzative, logistiche e funzionali,
nonche' ottimizzazione di mezzi e infrastrutture, anche
mediante forme obbligatorie di gestione associata, con
rafforzamento del coordinamento tra Corpo delle capitanerie
di porto e Marina militare, nella prospettiva di
un'eventuale maggiore integrazione;
c) con riferimento alla sola amministrazione
centrale, applicare i principi e criteri direttivi di cui
agli articoli 11, 12 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni, nonche', all'esclusivo fine di
attuare l'art. 95 della Costituzione e di adeguare le
statuizioni dell'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
definire:
1) le competenze regolamentari e quelle
amministrative funzionali al mantenimento dell'unita'
dell'indirizzo e alla promozione dell'attivita' dei
Ministri da parte del Presidente del Consiglio dei
ministri;
2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei ministri in materia di analisi, definizione e
valutazione delle politiche pubbliche;
3) i procedimenti di designazione o di nomina di
competenza, diretta o indiretta, del Governo o di singoli
Ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche
da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri,
siano oggetto di esame in Consiglio dei ministri;
4) la disciplina degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministri, dei vice ministri e dei
sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri delle risorse
finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle
attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri,
anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione
professionale del relativo personale, con eventuale
riduzione del numero e pubblicazione dei dati nei siti
istituzionali delle relative amministrazioni;
5) le competenze in materia di vigilanza sulle
agenzie governative nazionali, al fine di assicurare
l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nel rispetto del principio di
separazione tra indirizzo politico e gestione;
6) razionalizzazione con eventuale soppressione
degli uffici ministeriali le cui funzioni si sovrappongono
a quelle proprie delle autorita' indipendenti e viceversa;
individuazione di criteri omogenei per la determinazione
del trattamento economico dei componenti e del personale
delle autorita' indipendenti, in modo da evitare maggiori
oneri per la finanza pubblica, salvaguardandone la relativa
professionalita'; individuazione di criteri omogenei di
finanziamento delle medesime autorita', tali da evitare
maggiori oneri per la finanza pubblica, mediante la
partecipazione, ove non attualmente prevista, delle imprese
operanti nei settori e servizi di riferimento, o comunque
regolate o vigilate;
7) introduzione di maggiore flessibilita' nella
disciplina relativa all'organizzazione dei Ministeri, da
realizzare con la semplificazione dei procedimenti di
adozione dei regolamenti di organizzazione, anche
modificando la competenza ad adottarli; introduzione di
modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
per consentire il passaggio dal modello dei dipartimenti a
quello del segretario generale e viceversa in relazione
alle esigenze di coordinamento; definizione dei predetti
interventi assicurando comunque la compatibilita'
finanziaria degli stessi, anche attraverso l'espressa
previsione della partecipazione ai relativi procedimenti
dei soggetti istituzionalmente competenti a tal fine;
d) con riferimento alle amministrazioni competenti in
materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini della
riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati
relativi alla proprieta' e alla circolazione dei veicoli e
della realizzazione di significativi risparmi per l'utenza,
anche mediante trasferimento, previa valutazione della
sostenibilita' organizzativa ed economica, delle funzioni
svolte dagli uffici del Pubblico registro automobilistico
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
conseguente introduzione di un'unica modalita' di
archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico
contenente i dati di proprieta' e di circolazione di
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire anche
attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra
struttura sottoposta alla vigilanza del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica; svolgimento delle relative
funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente;
e) con riferimento alle Prefetture-Uffici
territoriali del Governo: a completamento del processo di
riorganizzazione, in combinato disposto con i criteri
stabiliti dall'art. 10 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, ed in armonia con le previsioni contenute
nella legge 7 aprile 2014, n. 56, razionalizzazione della
rete organizzativa e revisione delle competenze e delle
funzioni attraverso la riduzione del numero, tenendo conto
delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile
2014, n. 56, in base a criteri inerenti all'estensione
territoriale, alla popolazione residente, all'eventuale
presenza della citta' metropolitana, alle caratteristiche
del territorio, alla criminalita', agli insediamenti
produttivi, alle dinamiche socio-economiche, al fenomeno
delle immigrazioni sui territori fronte rivieraschi e alle
aree confinarie con flussi migratori; trasformazione della
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo in Ufficio
territoriale dello Stato, quale punto di contatto unico tra
amministrazione periferica dello Stato e cittadini;
attribuzione al prefetto della responsabilita'
dell'erogazione dei servizi ai cittadini, nonche' di
funzioni di direzione e coordinamento dei dirigenti degli
uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato,
eventualmente prevedendo l'attribuzione allo stesso di
poteri sostitutivi, ferma restando la separazione tra
funzioni di amministrazione attiva e di controllo, e di
rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini
del riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi di cui all'art. 2; coordinamento e armonizzazione
delle disposizioni riguardanti l'Ufficio territoriale dello
Stato, con eliminazione delle sovrapposizioni e
introduzione delle modifiche a tal fine necessarie;
confluenza nell'Ufficio territoriale dello Stato di tutti
gli uffici periferici delle amministrazioni civili dello
Stato; definizione dei criteri per l'individuazione e
l'organizzazione della sede unica dell'Ufficio territoriale
dello Stato; individuazione delle competenze in materia di
ordine e sicurezza pubblica nell'ambito dell'Ufficio
territoriale dello Stato, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1º aprile 1981, n. 121; individuazione della
dipendenza funzionale del prefetto in relazione alle
competenze esercitate;
f) con riferimento a enti pubblici non economici
nazionali e soggetti privati che svolgono attivita'
omogenee: semplificazione e coordinamento delle norme
riguardanti l'ordinamento sportivo, con il mantenimento
della sua specificita'; riconoscimento delle peculiarita'
dello sport per persone affette da disabilita' e scorporo
dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) del
Comitato italiano paralimpico con trasformazione del
medesimo in ente autonomo di diritto pubblico senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, nella previsione che
esso utilizzi parte delle risorse finanziarie attualmente
in disponibilita' o attribuite al CONI e si avvalga per
tutte le attivita' strumentali, ivi comprese le risorse
umane, di CONI Servizi spa, attraverso un apposito
contratto di servizio; previsione che il personale
attualmente in servizio presso il Comitato italiano
paralimpico transiti in CONI Servizi spa; riorganizzazione,
razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le autorita' portuali di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero,
all'individuazione di autorita' di sistema nonche' alla
governance tenendo conto del ruolo delle regioni e degli
enti locali e alla semplificazione e unificazione delle
procedure doganali e amministrative in materia di porti.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma
1, sono definiti i criteri per la ricognizione dettagliata
ed esaustiva, da effettuare decorso un anno dall'adozione
dei provvedimenti di riordino, accorpamento o soppressione
di cui al comma 1, lettera a), di tutte le funzioni e le
competenze attribuite alle amministrazioni pubbliche,
statali e locali, inclusi gli uffici e gli organismi
oggetto di riordino in conformita' al predetto comma 1, al
fine di semplificare l'esercizio delle funzioni pubbliche,
secondo criteri di trasparenza, efficienza, non
duplicazione ed economicita', e di coordinare e rendere
efficiente il rapporto tra amministrazione dello Stato ed
enti locali.
3. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di
cui al comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro delegato per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il
Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun
decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari e della Commissione parlamentare per la
semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta
giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il
decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il
termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che
precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o
successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti
per materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
comunque essere adottati.
6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
7. Nei territori delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano restano
ferme tutte le attribuzioni spettanti ai rispettivi Corpi
forestali regionali e provinciali, anche con riferimento
alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia e
salve le diverse determinazioni organizzative, da assumere
con norme di attuazione degli statuti speciali, che
comunque garantiscano il coordinamento in sede nazionale
delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del
territorio e del mare, nonche' la sicurezza e i controlli
nel settore agroalimentare. Restano altresi' ferme le
funzioni attribuite ai presidenti delle suddette regioni e
province autonome in materia di funzioni prefettizie, in
conformita' a quanto disposto dai rispettivi statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione.».
- Per il riferimento del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 1, comma 1, lettera dd), del citato
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente Codice
si intende per:
(Omissis);
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
(Omissis).».
- Per il riferimento del decreto legislativo 18 maggio
2018, n. 65, si veda nelle note alle premesse.
- Si riportano gli articoli 3, comma 1, lettera aa), e
12 del citato decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
(Omissis);
aa) servizio di cloud computing, un servizio digitale
che consente l'accesso a un insieme scalabile ed elastico
di risorse informatiche condivisibili;
(Omissis).».
«Art. 12 (Obblighi in materia di sicurezza e notifica
degli incidenti). - 1. Gli operatori di servizi essenziali
adottano misure tecniche e organizzative adeguate e
proporzionate alla gestione dei rischi posti alla sicurezza
della rete e dei sistemi informativi che utilizzano nelle
loro operazioni. Tenuto conto delle conoscenze piu'
aggiornate in materia, dette misure assicurano un livello
di sicurezza della rete e dei sistemi informativi adeguato
al rischio esistente.
2. Gli operatori di servizi essenziali adottano misure
adeguate per prevenire e minimizzare l'impatto di incidenti
a carico della sicurezza della rete e dei sistemi
informativi utilizzati per la fornitura dei servizi
essenziali, al fine di assicurare la continuita' di tali
servizi.
3. Nell'adozione delle misure di cui ai commi 1 e 2,
gli operatori di servizi essenziali tengono conto delle
linee guida predisposte dal gruppo di cooperazione di cui
all'art. 10, nonche' delle linee guida di cui al comma 7.
4. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le
autorita' competenti NIS possono, se necessario, definire
specifiche misure, sentiti gli operatori di servizi
essenziali.
5. Gli operatori di servizi essenziali notificano al
CSIRT italiano e, per conoscenza, all'autorita' competente
NIS, senza ingiustificato ritardo, gli incidenti aventi un
impatto rilevante sulla continuita' dei servizi essenziali
forniti.
6. Il CSIRT italiano inoltra tempestivamente le
notifiche all'organo istituito presso il Dipartimento
informazioni per la sicurezza incaricato, ai sensi delle
direttive del Presidente del Consiglio dei ministri
adottate sentito il Comitato interministeriale per la
sicurezza della Repubblica (CISR), delle attivita' di
prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi
e di attivazione delle procedure di allertamento.
7. Le notifiche includono le informazioni che
consentono al CSIRT italiano di determinare un eventuale
impatto transfrontaliero dell'incidente. La notifica non
espone la parte che la effettua a una maggiore
responsabilita' rispetto a quella derivante dall'incidente.
Le autorita' competenti NIS possono predisporre linee guida
per la notifica degli incidenti.
8. Per determinare la rilevanza dell'impatto di un
incidente si tiene conto in particolare dei seguenti
parametri:
a) il numero di utenti interessati dalla
perturbazione del servizio essenziale;
b) la durata dell'incidente;
c) la diffusione geografica relativamente all'area
interessata dall'incidente.
9. Sulla base delle informazioni fornite nella notifica
da parte dell'operatore di servizi essenziali, il CSIRT
italiano informa gli eventuali altri Stati membri
interessati in cui l'incidente ha un impatto rilevante
sulla continuita' dei servizi essenziali.
10 Ai fini del comma 9, il CSIRT italiano preserva,
conformemente al diritto dell'Unione europea e alla
legislazione nazionale, la sicurezza e gli interessi
commerciali dell'operatore di servizi essenziali, nonche'
la riservatezza delle informazioni fornite nella notifica
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5.
11. Ove le circostanze lo consentano, il CSIRT italiano
fornisce all'operatore di servizi essenziali, che effettua
la notifica, le pertinenti informazioni relative al seguito
della notifica stessa, nonche' le informazioni che possono
facilitare un trattamento efficace dell'incidente.
12. Su richiesta dell'autorita' competente NIS o del
CSIRT italiano, il punto di contatto unico trasmette,
previa verifica dei presupposti, le notifiche ai punti di
contatto unici degli altri Stati membri interessati.
13. Previa valutazione da parte dell'organo di cui al
comma 6, l'autorita' competente NIS, d'intesa con il CSIRT
italiano, dopo aver consultato l'operatore dei servizi
essenziali notificante, puo' informare il pubblico in
merito ai singoli incidenti, qualora ne sia necessaria la
sensibilizzazione per evitare un incidente o gestire un
incidente in corso.
14. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Gli operatori di servizi essenziali provvedono
agli adempimenti previsti dal presente articolo a valere
sulle risorse finanziarie disponibili sui propri bilanci.».
- Per il riferimento del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 ottobre 2017, n. 2, e' pubblicato, per comunicato, nella
Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 2017, n. 241.
 
Art. 2

Soggetti che esercitano funzioni essenziali
e servizi essenziali

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge:
a) un soggetto esercita una funzione essenziale dello Stato, di seguito funzione essenziale, laddove l'ordinamento gli attribuisca compiti rivolti ad assicurare la continuita' dell'azione di Governo e degli Organi costituzionali, la sicurezza interna ed esterna e la difesa dello Stato, le relazioni internazionali, la sicurezza e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la funzionalita' dei sistemi economico e finanziario e dei trasporti;
b) un soggetto, pubblico o privato, presta un servizio essenziale per il mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato, di seguito servizio essenziale, laddove ponga in essere: attivita' strumentali all'esercizio di funzioni essenziali dello Stato; attivita' necessarie per l'esercizio e il godimento dei diritti fondamentali; attivita' necessarie per la continuita' degli approvvigionamenti e l'efficienza delle infrastrutture e della logistica; attivita' di ricerca e attivita' relative alle realta' produttive nel campo dell'alta tecnologia e in ogni altro settore, ove presentino rilievo economico e sociale, anche ai fini della garanzia dell'autonomia strategica nazionale, della competitivita' e dello sviluppo del sistema economico nazionale.
2. Gli Organi costituzionali, ove intendano adottare, per le proprie reti e i propri sistemi informativi e servizi informatici, misure di sicurezza analoghe a quelle previste dal decreto-legge, possono concludere per tali finalita' appositi accordi con il Presidente del Consiglio dei ministri.

Note all'art. 2:
- Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 3

Settori di attivita'

1. Ai fini dell'inclusione nel perimetro, sono oggetto di individuazione, in applicazione del criterio di gradualita' di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, in via prioritaria, fatta salva l'estensione ad altri settori in sede di aggiornamento, i soggetti operanti nel settore governativo, concernente, nell'ambito delle attivita' dell'amministrazione dello Stato, le attivita' delle amministrazioni CISR, nonche' gli ulteriori soggetti, pubblici o privati, operanti nei seguenti settori di attivita', ove non ricompresi in quello governativo:
a) interno;
b) difesa;
c) spazio e aerospazio;
d) energia;
e) telecomunicazioni;
f) economia e finanza;
g) trasporti;
h) servizi digitali;
i) tecnologie critiche, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, con esclusione di quelle riferite ad altri settori di cui al presente articolo;
l) enti previdenziali/lavoro.
2. All'espletamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 provvedono, per il settore governativo, le amministrazioni CISR, ciascuna nell'ambito di rispettiva competenza, e, per i settori di cui al comma 1, lettere da a) a l), le seguenti amministrazioni:
a) per il settore interno, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) per il settore difesa, il Ministero della difesa;
c) per il settore spazio e aerospazio, la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 7;
d) per il settore energia, il Ministero dello sviluppo economico;
e) per il settore telecomunicazioni, il Ministero dello sviluppo economico;
f) per il settore economia e finanza, il Ministero dell'economia e delle finanze;
g) per il settore trasporti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
h) per il settore servizi digitali, il Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
i) per il settore tecnologie critiche, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, in raccordo con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'universita' e della ricerca;
l) per il settore enti previdenziali/lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Note all'art. 3:
- Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note
alle premesse.
- Il regolamento (CE) 19 marzo 2019, n. 2019/452/UE
(regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce un quadro per il controllo degli investimenti
esteri diretti nell'Unione), e' pubblicato nella G.U.U.E.
21 marzo 2019, n. L 79 I.
- Per il riferimento del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 14 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 14 (Attribuzioni). - 1. Al Ministero dell'interno
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e
del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di
protezione civile e prevenzione incendi, salve le
specifiche competenze in materia del Presidente del
Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.
2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i
compiti di spettanza statale nelle seguenti aree
funzionali:
a) garanzia della regolare costituzione degli organi
elettivi degli enti locali e del loro funzionamento,
finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato
civile e sull'anagrafe e attivita' di collaborazione con
gli enti locali;
b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e
coordinamento delle forze di polizia;
c) amministrazione generale e supporto dei compiti di
rappresentanza generale di governo sul territorio;
d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli
delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione
e asilo.
d-bis) organizzazione e funzionamento delle strutture
centrali e periferiche dell'amministrazione, con
particolare riguardo alle politiche del personale
dell'amministrazione civile e alla promozione e sviluppo
delle relative attivita' formative nonche' alla gestione
delle risorse strumentali e finanziarie del ministero.
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale
dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso
assegnati dalla normativa vigente.
4. Restano ferme le disposizioni della legge 1° aprile
1981, n. 121.».
- La legge 11 gennaio 2018, n. 7 (Misure per il
coordinamento della politica spaziale e aerospaziale e
disposizioni concernenti l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 2018, n.
34.
 
Art. 4

Modalita' e criteri procedurali di individuazione
dei soggetti inclusi nel perimetro

1. Fermo restando quanto previsto per gli organismi di informazione per la sicurezza dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge, ai fini dell'individuazione dei soggetti inclusi nel perimetro, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, in relazione ai settori di attivita' di competenza di cui al medesimo articolo:
a) identificano le funzioni essenziali e i servizi essenziali di diretta pertinenza ovvero esercitati o prestati da soggetti vigilati o da operatori anche privati, che dipendono da reti, sistemi informativi o servizi informatici, la cui interruzione o compromissione possa arrecare un pregiudizio per la sicurezza nazionale;
b) valutano a tali fini, tenendo conto della rilevanza di ciascun criterio in relazione agli specifici settori di attivita':
1) quanto agli effetti di una interruzione della funzione essenziale o del servizio essenziale, la estensione territoriale della funzione essenziale o del servizio essenziale, il numero e la tipologia di utenti potenzialmente interessati, i livelli di servizio garantiti, ove previsti, le possibili ricadute economiche, ove applicabili, e ogni altro elemento rilevante;
2) quanto agli effetti della compromissione dello svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale, le conseguenze della perdita di disponibilita', integrita' o riservatezza dei dati e delle informazioni trattati per il loro svolgimento, avuto riguardo alla tipologia ed alla quantita' degli stessi, alla loro sensibilita' ed allo scopo cui sono destinati;
3) la possibile mitigazione, rispetto all'interruzione o alla compromissione dello svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale, in relazione al tempo necessario per ripristinarne lo svolgimento in condizioni di sicurezza e alla possibilita' che lo svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale possano o meno essere assicurati, anche temporaneamente, con modalita' prive di supporto informatizzato ovvero anche parzialmente da altri soggetti;
c) individuano le funzioni essenziali e i servizi essenziali di cui alla lettera a) per i quali, sulla base dei criteri di cui alla lettera b), in caso di interruzione o compromissione, il pregiudizio per la sicurezza nazionale e' ritenuto massimo e le possibilita' di mitigazione minime, e li graduano in una scala crescente;
d) individuano i soggetti che svolgono le funzioni essenziali o i servizi essenziali di cui alla lettera c). In fase di prima applicazione e fino all'aggiornamento del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge, sono individuati i soggetti titolari delle funzioni essenziali o dei servizi essenziali di cui alla lettera c), un'interruzione delle cui attivita' comporterebbe il mancato svolgimento della funzione o del servizio.

Note all'art. 4:
- Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 5

Elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, in relazione ai settori di attivita' di competenza, predispongono, per la sottoposizione al CISR ai fini della formulazione della proposta di cui al comma 2, una lista di soggetti individuabili ai sensi dell'articolo 4, e la trasmettono al CISR tecnico.
2. L'elencazione dei soggetti e' contenuta in un atto amministrativo, adottato e periodicamente aggiornato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge.
3. La comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge, e' effettuata dal DIS entro trenta giorni dall'avvenuta iscrizione di ciascun destinatario nell'elenco di cui al comma 2. Nella comunicazione vengono indicati la funzione essenziale o il servizio essenziale in relazione al cui espletamento il soggetto e' stato incluso nell'elenco, informandone le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2. Dell'avvenuta iscrizione e' data altresi' comunicazione da parte del DIS alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione, per i soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, e al Ministero dello sviluppo economico, per quelli privati. L'elencazione dei soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e' altresi' comunicata dal DIS all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

Note all'art. 5:
- Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il riferimento dell'art. 29 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), si veda nelle note alle
premesse.
- Per il riferimento dell'art. 7-bis del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 6
Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica - Tavolo interministeriale

1. E' istituito, a supporto del CISR tecnico, il Tavolo interministeriale per l'attuazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di seguito: «Tavolo interministeriale».
2. Il Tavolo interministeriale e' presieduto da un vice direttore generale del DIS, ed e' composto da due rappresentanti di ciascuna amministrazione CISR, da un rappresentante per ciascuna delle due Agenzie, nonche' da due rappresentanti degli altri Ministeri di volta in volta interessati, che sono chiamati a partecipare alle riunioni, anche su loro richiesta motivata, in relazione agli argomenti da trattare, di cui almeno uno in possesso di competenze tecnico-specialistiche nella materia della sicurezza cibernetica.
3. Il CISR tecnico si avvale del Tavolo interministeriale:
a) per l'esercizio delle funzioni istruttorie di cui all'articolo 5;
b) ai fini del supporto per ogni altra attivita' attribuita dal decreto-legge al CISR o al CISR tecnico.
4. Il Tavolo interministeriale si riunisce periodicamente, almeno una volta ogni 6 mesi, e puo' essere convocato d'iniziativa del presidente o su richiesta di almeno un componente designato, in relazione alla trattazione di specifici argomenti.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni rappresentanti di altre pubbliche amministrazioni, nonche' di enti e operatori pubblici e privati.
6. La partecipazione alle riunioni del Tavolo interministeriale costituisce dovere d'ufficio e non sono, pertanto, dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
 
Art. 7
Definizione dei criteri per la predisposizione e l'aggiornamento
degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, i soggetti inclusi nel perimetro predispongono e aggiornano, con cadenza almeno annuale, l'elenco di beni ICT di rispettiva pertinenza, con l'indicazione delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici che li compongono, osservando i criteri individuati nel successivo comma.
2. Ricevuta la comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 2-bis), secondo periodo, del decreto-legge, i soggetti inclusi nel perimetro, in esito all'analisi del rischio, per ogni funzione essenziale o servizio essenziale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), provvedono:
a) ad individuare i beni ICT necessari a svolgere la funzione essenziale o il servizio essenziale. A tale fine sono valutati:
1) l'impatto di un incidente sul bene ICT, in termini sia di limitazione della operativita' del bene stesso, sia di compromissione della disponibilita', integrita', o riservatezza dei dati e delle informazioni da esso trattati, ai fini dello svolgimento della funzione o del servizio essenziali;
2) le dipendenze con altre reti, sistemi informativi, servizi informatici o infrastrutture fisiche di pertinenza di altri soggetti, ivi compresi quelli utilizzati per fini di manutenzione e gestione;
b) a predisporre l'elenco dei beni ICT di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge. In fase di prima applicazione e fino all'aggiornamento del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge, sono individuati, all'esito dell'analisi del rischio, in ossequio al principio di gradualita', i beni ICT che, in caso di incidente, causerebbero l'interruzione totale dello svolgimento della funzione essenziale o del servizio essenziale o una compromissione degli stessi con effetti irreversibili sotto il profilo della integrita' o della riservatezza dei dati e delle informazioni.
3. Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici attinenti alla gestione delle informazioni classificate si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge.

Note all'art. 7:
- Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 8

Descrizione dell'architettura e della componentistica

1. L'architettura e la componentistica relative ai beni ICT individuati negli elenchi di cui all'articolo 7, sono descritte conformemente al modello predisposto, sentito il CISR tecnico, dal DIS, che ne cura la comunicazione ai soggetti interessati unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 5, comma 3. Il modello contiene l'indicazione degli elementi utili alla descrizione dei beni ICT e delle relative dipendenze ed e' periodicamente aggiornato con le medesime modalita' di cui al presente comma.
2. Il modello di cui al comma 1 individua altresi' le informazioni necessarie ai fini della trasmissione prevista dall'articolo 9.
 
Art. 9

Modalita' di trasmissione degli elenchi delle reti,
dei sistemi informativi e dei servizi informatici

1. Entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2-bis), del decreto-legge, i soggetti pubblici e quelli di cui all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, nonche' quelli privati ivi inclusi, trasmettono, rispettivamente, alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione e al Ministero dello sviluppo economico, gli elenchi di beni ICT di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica predisposta secondo il modello di cui all'articolo 8, nonche' dell'analisi del rischio. La trasmissione degli elenchi di beni ICT avviene per il tramite di una piattaforma digitale costituita presso il DIS anche per le attivita' di prevenzione, preparazione e gestione delle crisi cibernetiche affidate al NSC, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per l'aggiornamento degli elenchi di beni ICT e del modello di cui all'articolo 8, comma 1.
2. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministero dello sviluppo economico, per i profili di rispettiva competenza, accedono alla piattaforma di cui al comma 1 ai fini dello svolgimento delle attivita' di ispezione e verifica previste dall'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, nonche' dei compiti di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge.
3. In relazione alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la innovazione tecnologica e la digitalizzazione accede alla piattaforma di cui al comma 1 limitatamente alle informazioni necessarie, individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge.
4. L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, accede per il tramite della piattaforma digitale di cui al comma 1 agli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, e fornisce alla stessa piattaforma gli elenchi di pertinenza del Ministero.

Note all'art. 9:
- Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il riferimento dell'art. 29 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale), si veda nelle note alle
premesse.
- Per il riferimento dell'art. 7-bis del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 10

Tutela delle informazioni

1. Nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge, e fatta salva l'eventuale attribuzione di classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, l'elencazione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge, e gli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, comprensivi della descrizione dell'architettura e della componentistica, nonche' dell'analisi del rischio, sono trattati, conservati e trasmessi con modalita' idonee a garantirne la sicurezza, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Note all'art. 10:
- Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note
alle premesse.
- Per il riferimento della legge 3 agosto 2007, n. 124,
si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta l'art. 42 della citata legge 3 agosto
2007, n. 124:
«Art. 42 (Classifiche di segretezza). - 1. Le
classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi
in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
1-bis. Per la trattazione di informazioni classificate
segretissimo, segreto e riservatissimo e' necessario
altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza (NOS).
2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo'
essere elevata, dall'autorita' che forma il documento,
l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e'
responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero
documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo,
segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono
attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti
nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua,
all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono
essere classificate e fissa specificamente il grado di
classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza e' automaticamente
declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi
cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di
classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica
quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia
del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto
alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di
quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il
rispetto delle norme in materia di classifiche di
segretezza. Con apposito regolamento sono determinati
l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui
e' conferito il potere di classifica e gli uffici che,
nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati
all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per
l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i
modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione
di documenti classificati per i quali non sia opposto il
segreto di Stato, gli atti sono consegnati all'autorita'
giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con
modalita' che ne tutelino la riservatezza, garantendo il
diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione
senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del
DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di
ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.».
 
Art. 11

Disposizioni transitorie

1. I soggetti inclusi nel perimetro osservano, in relazione alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge, gli obblighi, in materia di notifica degli incidenti, di misure di sicurezza, nonche' di affidamento delle forniture di cui all'articolo 1, commi 3 e 6, del decreto-legge, a decorrere dalle date indicate, rispettivamente, dal decreto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge, e dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge.

Note all'art. 11:
- Per il riferimento dell'art. 1 del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 luglio 2020

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2275