Gazzetta n. 261 del 21 ottobre 2020 (vai al sommario)
LEGGE COSTITUZIONALE 19 ottobre 2020, n. 1
Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il referendum indetto in data 17 luglio 2020 ha dato risultato favorevole;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge costituzionale:

Art. 1

Numero dei deputati

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «seicentotrenta» e' sostituita dalla seguente: «quattrocento» e la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «otto»;
b) al quarto comma, la parola: «seicentodiciotto» e' sostituita dalla seguente: «trecentonovantadue».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 56 della Costituzione,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 56.
La Camera dei deputati e' eletta a suffragio
universale e diretto.
Il numero dei deputati e' di quattrocento, otto dei
quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel
giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di
eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni,
fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero
degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo
censimento generale della popolazione, per
trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei
quozienti interi e dei piu' alti resti.»
 
Art. 2

Numero dei senatori

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, la parola: «trecentoquindici» e' sostituita dalla seguente: «duecento» e la parola: «sei» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
b) al terzo comma, dopo la parola: «Regione» sono inserite le seguenti: «o Provincia autonoma» e la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «tre»;
c) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 57 della Costituzione,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 57.
Il Senato della Repubblica e' eletto a base
regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione
Estero.
Il numero dei senatori elettivi e' di duecento,
quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Nessuna Regione o Provincia autonoma puo' avere un
numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la
Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province
autonome, previa applicazione delle disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla loro
popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale,
sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.»
 
Art. 3

Senatori a vita

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 59 della Costituzione,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 59. E' senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia, chi e' stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori
a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per
altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico
e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica
nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun
caso essere superiore a cinque.»
 
Art. 4

Decorrenza delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 19 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede