Gazzetta n. 262 del 22 ottobre 2020 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DECRETO RETTORALE 9 ottobre 2020
Modifiche dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
Richiamato lo statuto dell'Universita' della Calabria;
Richiamato il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 21 luglio 2020 in merito alle proposte di modifica degli articoli 1.8, 2.4, 2.8, 2.11, 3.2, 3.8, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 e 7.2 dello statuto;
Richiamata la delibera assunta dal senato accademico nell'adunanza del 21 luglio 2020, con la quale sono state approvate le suddette proposte di modifica;
Richiamata la nota rettorale prot. n. 17643 del 6 agosto 2020, con la quale il testo delle modifiche precedentemente menzionate e' stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;
Richiamata la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, assunta al protocollo dell'amministrazione centrale in data 6 ottobre 2020 con n. 20357, nella quale si comunica l'assenza di osservazioni in merito alle modifiche proposte;
Visto il parere di regolarita' tecnico-amministrativa del responsabile del settore normativa, anticorruzione, privacy, elettorale e trasparenza, giusta sigla apposta al presente provvedimento;

Decreta:

Art. 1

L'art. 1.8 dello statuto di Ateneo e' cosi' modificato:
Art. 1.8 - Sistema di gestione dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi di Ateneo
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 235/2010, il sistema di gestione dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi (Si.Ge.D.) di Ateneo e' costituito dal sistema di protocollo, gestione documentale e archivio dell'Ateneo.
 
Art. 2

L'art. 2.4, comma 1, lettera j) e comma 3 lettere b), b1) e b2), dello statuto e' modificato come segue:
Art. 2.4 - Il senato accademico
1. (...)
j) designa sei componenti del nucleo di valutazione di Ateneo;
(...)
3. Il senato accademico e' composto:
(...)
b) da quindici professori di ruolo ovvero ricercatori, eletti secondo le norme di cui al successivo art. 7.2, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo e garantire la presenza di almeno un ricercatore e almeno sette direttori di Dipartimento. L'elettorato passivo e' costituito da tutti i professori e ricercatori in servizio presso l'Universita' della Calabria alla data di scadenza di presentazione delle candidature;
(...)
 
Art. 3

L'art. 2.8, commi 2, 5, 6 e 7 dello statuto e' modificato come di seguito riportato:
Art. 2.8 - Il nucleo di valutazione
2. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' nominato dal rettore ed e' composto da:
a) sei membri in prevalenza esterni all'Ateneo, di comprovata qualificazione ed esperienza nel settore della valutazione, designati dal senato accademico;
b) un rappresentante degli studenti, eletto secondo le modalita' disciplinate nel regolamento di Ateneo per le elezioni delle rappresentanze studentesche tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.
Il coordinatore e' designato dai componenti del nucleo di valutazione tra i membri di cui alla precedente lettera a).
(...)
5. I componenti di cui al precedente comma 2, lettera a), restano in carica per un triennio dalla nomina rettorale e possono essere confermati nella nomina, consecutivamente, una sola volta.
6. Nel caso di cessazione, a qualsiasi titolo, di un membro di cui al precedente comma 2, lettera a), si procede a nuova nomina ai sensi del precedente comma.
Durata in carica, decadenza e modalita' di sostituzione del rappresentante degli studenti sono disciplinate nel regolamento di Ateneo per le elezioni delle rappresentanze studentesche.
Nelle more della sostituzione, il nucleo di valutazione di Ateneo non interrompe il suo funzionamento.
Il membro subentrante resta in carica per il tempo restante del mandato del membro al quale subentra.
7. Il coordinatore del nucleo di valutazione di Ateneo designa tra i membri di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo un coordinatore vicario, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporaneo impedimento o di assenza. Il coordinatore Vicario e' nominato dal rettore con apposito decreto.
 
Art. 4

L'art. 2.11, commi 1, 2 ,3, 4, 6, 7, 8 e 9, dello statuto e' cosi' modificato:
Art. 2.11 - Il collegio di disciplina
1. Il collegio di disciplina svolge funzioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti dei professori e ricercatori ed esprime in merito parere conclusivo. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.
2. E' composto da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, in qualita' di membri effettivi, tutti in regime di tempo pieno e con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo. I componenti del collegio di disciplina, per due terzi, sono designati dal senato accademico previo assenso delle persone interessate tra docenti esterni all'Ateneo; i componenti interni, invece, sono eletti dal relativo corpo elettorale secondo le modalita' disciplinate dall'apposito regolamento.
3. Il senato accademico, altresi', designa, per ognuna delle categorie indicate al comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi previsti, tre membri supplenti, dei quali un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, che subentreranno a quelli effettivi nei casi di impedimento o incompatibilita'.
4. Il collegio di disciplina si articola in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e da un membro supplente.
La prima sezione e' formata da quattro professori ordinari di cui tre effettivi e uno supplente e opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione e' formata da quattro professori associati di cui tre effettivi e uno supplente e opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione e' formata da quattro ricercatori di cui tre effettivi e uno supplente e opera solo nei confronti dei ricercatori.
5. (...)
6. Il mandato dei componenti effettivi e supplenti del collegio di disciplina ha una durata di tre anni.
7. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta. Nei casi di illeciti commessi dal rettore la titolarita' del potere disciplinare e' attribuita al decano dell'Ateneo.
8. Il collegio di disciplina si esprime entro trenta giorni dalla proposta, con parere conclusivo, udito il rettore ovvero un suo delegato, nonche' il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia. Il parere del collegio, formulato sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare, sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare, e' trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.
9. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione o dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
 
Art. 5

L'art. 3.2, comma 6 primo capoverso lettera b) e comma 9 secondo capoverso, dello statuto e' modificato come segue:
Art. 3.2 - Il Dipartimento
6. (...)
Il direttore:
(...)
b) presiede il consiglio e la giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere;
(...)
9. (...)
La commissione didattica paritetica docenti-studenti e' composta da un numero pari, rispettivamente, di professori e ricercatori e di rappresentanti degli studenti.
(...)
 
Art. 6

L'art. 3.8 dello statuto e' modificato come di seguito riportato:
Art. 3.8 - Sistema bibliotecario di Ateneo
1. Il sistema bibliotecario di Ateneo e' costituito dalle biblioteche di area o interdipartimentali e da eventuali strutture di servizio.
Il sistema bibliotecario e' un insieme di strutture coordinate dal comitato di coordinamento delle biblioteche. Le strutture bibliotecarie sono volte alla:
a) acquisizione, conservazione e fruizione di documenti per definite aree disciplinari, categorie di utenti o particolari funzioni di supporto alla ricerca e alla didattica;
b) creazione, reperimento, recupero ed elaborazione dell'informazione bibliografica e documentale su supporto sia cartaceo sia elettronico, attraverso la biblioteca digitale.
c) catalogazione e conservazione, con accesso pubblico in apposito deposito istituzionale, dei prodotti della ricerca dell'Universita' della Calabria.
2. Il sistema bibliotecario di Ateneo puo' avere autonomia amministrativa, secondo le previsioni del regolamento per l'amministrazione e la contabilita'.
3. Le norme per gli organi, il coordinamento e l'interconnessione del sistema bibliotecario di Ateneo sono definite nel regolamento di Ateneo.
 
Art. 7

L'art. 4.1, commi 1 e 2, dello statuto e' cosi' modificato:
Art. 4.1 - Regolamento per l'amministrazione e la contabilita'
1. L'attivita' amministrativa e contabile dell'Ateneo e' disciplinata da un apposito regolamento, emanato con decreto del rettore previa delibera del consiglio di amministrazione in raccordo con il direttore generale, sentito il senato accademico.
2. Il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' disciplina:
a) i criteri di gestione ispirati ai principi fondamentali di contabilita', le procedure amministrative e contabili nonche' le connesse responsabilita' funzionali ad assicurare la tempestivita' e l'efficienza della gestione economico patrimoniale e finanziaria dell'Ateneo, la sostenibilita' del bilancio e il rispetto del suo equilibrio;
b) le procedure che regolano le attivita' negoziali;
c) la gestione del patrimonio e le procedure inventariali;
d) i sistemi di controllo.
(...)
 
Art. 8

L'art. 4.2, comma 1, dello statuto e' modificato come segue:
Art. 4.2 - Autonomia di gestione e di spesa
1. L'autonomia di gestione e di spesa e' riconosciuta alle strutture appositamente elencate nel regolamento di Ateneo nonche' a quelle a cui man mano il consiglio di amministrazione attribuisce tale competenza.
(...)
 
Art. 9

L'art. 6.1 dello statuto e' modificato come segue:
Art. 6.1 - Il centro residenziale
1. Il centro residenziale dell'Universita' della Calabria e' un centro autonomo di spesa, che dispone delle risorse assegnategli annualmente dal consiglio di amministrazione oltre che degli eventuali fondi assegnati con specifica finalizzazione all'Ateneo da enti pubblici e privati.
 
Art. 10

L'art. 6.2 dello statuto e' modificato come segue:
Art. 6.2 - Il pro-rettore delegato al centro residenziale
1. Il pro-rettore delegato al centro residenziale:
elabora la politica di gestione e di sviluppo del centro residenziale; a tal fine presenta al consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria entro il 1° marzo di ogni anno un programma di attivita' del centro residenziale relativo all'anno accademico successivo, redatto di concerto con il direttore, unitamente a una dettagliata valutazione delle relative necessita' finanziarie.
Detto programma conterra' un censimento delle previste disponibilita' di spazi abitativi e una proposta motivata circa il numero degli studenti da alloggiare nel centro residenziale;
previa delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria, con proprio decreto, emana il regolamento di utilizzo delle strutture del centro residenziale;
emana i bandi di assegnazione degli alloggi;
su delibera del consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria, emette i decreti di assegnazione degli alloggi;
emette le ingiunzioni di recupero degli alloggi;
coordina le attivita' di assistenza prestate dai docenti residenti nel centro residenziale agli studenti;
coordina gli interventi immediati in caso di incidenti e calamita';
eroga le sanzioni previste dal regolamento di utilizzo del centro residenziale e dal collegio di disciplina nelle materie riguardanti il centro residenziale;
sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria la quota del canone di locazione mensile da versare al centro residenziale da parte del personale assegnatario di alloggio, previa acquisizione del parere obbligatorio del Comitato unico di garanzia;
con cadenza biennale, relaziona al rettore sull'operato del direttore del centro.
 
Art. 11

L'art. 6.3, comma 3, dello statuto e' modificato come segue:
Art. 6.3 - Il direttore del centro residenziale
(...)
3. Il direttore del centro residenziale:
collabora con il pro-rettore delegato al centro residenziale alla redazione del programma annuale delle attivita' del centro residenziale;
propone all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria le spese di importo unitario superiore a una cifra fissata annualmente dallo stesso consiglio in sede di approvazione del bilancio preventivo;
e' consegnatario del patrimonio inventariato del centro residenziale;
cura la conservazione del patrimonio e la tenuta degli inventari;
cura la regolarita' e la funzionalita' del servizio mensa;
cura il coordinamento tra le attivita' amministrative del centro residenziale e quelle dell'Universita' della Calabria;
cura la formulazione delle graduatorie per le assegnazioni degli alloggi;
redige, mantiene aggiornato e presenta al consiglio di amministrazione dell'Universita' della Calabria, entro il 1° luglio e il 1° febbraio di ciascun anno, il censimento dei legittimi assegnatari di alloggio.
(...)
 
Art. 12

L'art. 6.4, comma 4 dello statuto e' abrogato.
 
Art. 13

L'art. 7.2 dello statuto e' modificato come segue:
Art. 7.2 - Norme per le designazioni elettive dei membri del senato accademico
1. Per le designazioni elettive dei quindici professori di ruolo ovvero ricercatori membri del senato accademico l'elettorato attivo e' costituito da tutti i professori e ricercatori in servizio presso l'Universita' della Calabria alla data delle votazioni.
Risultano eletti:
a) il ricercatore che ottiene il maggior numero di voti;
b) i sette direttori di Dipartimento che ottengono piu' voti;
c) i sette candidati che ottengono piu' voti esclusi quelli gia' eletti di cui alle lettere a) e b), a condizione che, tra i complessivi otto membri gia' eletti e i sette candidati eligendi sia presente almeno un appartenente a ognuna delle macroaree scientifico-disciplinari definite nell'art. 2.3.
Ove n macroaree non siano rappresentate, risultano eletti soltanto i 7-n professori o ricercatori piu' votati dopo il primo gia' eletto.
I restanti n posti saranno assegnati ai professori e ricercatori appartenenti alle n macroaree non rappresentate che abbiano ottenuto piu' voti.
 
Art. 14

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Rende, 9 ottobre 2020

Il rettore: Leone