Gazzetta n. 263 del 23 ottobre 2020 (vai al sommario)
LEGGE 1 ottobre 2020, n. 133
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la societa', fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
 
Allegato
Council of Europe
Framework Convention
on the Value of Cultural
Heritage for Society

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Convenzione Quadro del Consiglio d'Europa
sul valore del patrimonio culturale per la societa'
Consiglio d'Europa - (CETS no. 199) Faro, 27.10.2005 Traduzione non ufficiale in Italiano
Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
considerando che uno degli obiettivi del Consiglio d'Europa e' di realizzare una unione piu' stretta fra i suoi membri, allo scopo di salvaguardare e promuovere quegli ideali e principi, fondati sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello stato di diritto, che costituiscono il loro patrimonio comune;
riconoscendo la necessita' di mettere la persona e i valori umani al centro di un'idea allargata e interdisciplinare di patrimonio culturale;
rimarcando il valore ed il potenziale del patrimonio culturale adeguatamente gestito come risorsa sia per lo sviluppo sostenibile che per la qualita' della vita, in una societa' in costante evoluzione;
riconoscendo che ogni persona ha il diritto, nel rispetto dei diritti e delle liberta' altrui, ad interessarsi al patrimonio culturale di propria scelta, in quanto parte del diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, diritto custodito nella Dichiarazione universale delle Nazioni Unite dei diritti dell'uomo (1948) e garantito dal Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966);
convinti della necessita' di coinvolgere ogni individuo nel processo continuo di definizione e di gestione del patrimonio culturale;
convinti della fondatezza di politiche patrimoniali e di iniziative educative che trattino equamente tutti i patrimoni culturali, e promuovano cosi' il dialogo fra le culture e le religioni;
richiamandosi ai vari strumenti del Consiglio d'Europa, in particolare alla Convenzione Culturale Europea (1954), alla Convenzione di Salvaguardia del Patrimonio Architettonico d'Europa (1985), alla Convenzione Europea sulla protezione del Patrimonio Archeologico (rivista nel 1992) e alla Convenzione Europea per il Paesaggio (2000);
convinti dell'importanza di creare un sistema di riferimento pan-europeo per la cooperazione, che possa favorire il processo dinamico dell'attuazione di questi principi;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione

Le Parti della presente Convenzione si impegnano:
a. a riconoscere che il diritto al patrimonio culturale e' inerente al diritto di partecipare alla vita culturale, cosi' come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
b. a riconoscere una responsabilita' individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale;
c. a sottolineare che la conservazione del patrimonio culturale, ed il relativo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualita' della vita;
d. a prendere le misure necessarie per applicare le disposizioni di questa Convenzione riguardo:
- al ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una societa' pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile nella promozione della diversita' culturale;
- ad una maggiore sinergia di competenze fra tutti gli attori pubblici.

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.
 
Articolo 2 - Definizioni

Per gli scopi della presente Convenzione,
a. il patrimonio culturale e' un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone considerano, a prescindere dal regime di proprieta' dei beni, come un riflesso e un'espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione nel tempo fra le persone e i luoghi;
b. una comunita' patrimoniale e' costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro dell'azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni future.

 
Art. 3

Misure attuative della Convenzione

1. Per l'attuazione delle finalita' previste dalla Convenzione di cui all'articolo 1 e' autorizzata la spesa annua di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono stabilite le modalita' di attuazione della Convenzione, prevedendo, in particolare, l'elaborazione di un programma triennale, entro il limite della spesa annua di cui al periodo precedente, di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, assicurando su base pluriennale, anche mediante l'alternanza tra le diverse misure, il perseguimento di tutti gli ambiti di azione previsti dalla Convenzione.
2. Dall'applicazione della Convenzione di cui all'articolo 1, da realizzare anche mediante la salvaguardia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia.
 
Articolo 3 - Patrimonio comune dell'Europa

Le Parti si impegnano a promuovere la conoscenza e comprensione del patrimonio comune dell'Europa, consistente in:
a. tutte le forme di patrimonio culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme una fonte condivisa di ricordo, di comprensione, di identita', di coesione e creativita'; e,
b. gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovano lo sviluppo di una societa' pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell'uomo, la democrazia e lo Stato di diritto.

 
Art. 4

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Gli eventuali oneri derivanti dalla sottoscrizione degli accordi finanziari di cui all'articolo 17 della Convenzione sono autorizzati con appositi provvedimenti normativa.
 
Articolo 4 - Diritti e responsabilita' concernenti il patrimonio culturale

Le Parti riconoscono che:
a. chiunque, individualmente o collettivamente, ha diritto a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchimento;
b. chiunque, individualmente o collettivamente, ha la responsabilita' di rispettare sia il proprio che l'altrui patrimonio culturale e, di conseguenza, il patrimonio comune dell'Europa;
c. l'esercizio del diritto al patrimonio culturale puo' essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che in una societa' democratica sono necessarie alla protezione dell'interesse pubblico, degli altrui diritti e liberta'.

 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Articolo 5 - Leggi e politiche sul patrimonio culturale

Le Parti si impegnano:
a. a riconoscere l'interesse pubblico associato ad elementi del patrimonio culturale in funzione della loro importanza per la societa';
b. a valorizzare il patrimonio culturale attraverso la sua identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione;
c. ad assicurare che, nel contesto specifico di ciascuna Parte, esistano disposizioni legislative per l'esercizio del diritto al patrimonio culturale, come definito nell'articolo 4;
d. a favorire un clima economico e sociale che favorisca la partecipazione alle attivita' del patrimonio culturale;
e. a promuovere la protezione del patrimonio culturale quale elemento prioritario degli obiettivi, che si rafforzano reciprocamente, di sviluppo sostenibile, di diversita' culturale e di creativita' contemporanea;
f. a riconoscere il valore del patrimonio culturale sito nei territori sotto la propria giurisdizione, indipendentemente dalla sua origine;
g. a formulare strategie integrate per facilitare l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.

 
Articolo 6 - Effetti della Convenzione

Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' in alcun modo essere interpretata in modo da:
a. limitare o ledere i diritti dell'uomo e le liberta' fondamentali che possano essere salvaguardate dagli strumenti internazionali, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell'Uomo e dalla Convenzione per la protezione dei Diritti dell'uomo e delle Liberta' fondamentali;
b. incidere su disposizioni piu' favorevoli riguardo al patrimonio culturale e all'ambiente, contenute in altri strumenti giuridici nazionali o internazionali;
c. creare diritti azionabili.

 
Articolo 7 - Patrimonio culturale e dialogo

Le Parti si impegnano, attraverso autorita' pubbliche ed altri enti competenti:
a. ad incoraggiare la riflessione sull'etica e sui metodi di presentazione del patrimonio culturale, nonche' il rispetto per la diversita' delle interpretazioni;
b. a stabilire i procedimenti di conciliazione per gestire equamente le situazioni dove valori contraddittori siano attribuiti allo stesso patrimonio culturale da comunita' diverse;
c. a sviluppare la conoscenza del patrimonio culturale come risorsa per facilitare la coesistenza pacifica, promuovendo la fiducia e la comprensione reciproca, in una prospettiva di risoluzione e di prevenzione dei conflitti;
d. ad integrare questi metodi in tutti gli aspetti dell'educazione e della formazione permanente.

 
Articolo 8 - Ambiente, patrimonio e qualita' della vita

Le Parti si impegnano a utilizzare tutti gli aspetti patrimoniali dell'ambiente culturale:
a. per arricchire i processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e di pianificazione dell'uso del territorio, ricorrendo, ove necessario, a valutazioni di impatto sul patrimonio culturale e adottando strategie di riduzione dei danni;
b. per promuovere un approccio integrato alle politiche che riguardano la diversita' culturale, biologica, geologica e paesaggistica al fine di ottenere un equilibrio fra questi elementi;
c. per rinforzare la coesione sociale promuovendo un senso di responsabilita' condivisa nei confronti dei luoghi di vita comune;
d. per promuovere un obiettivo di qualita' nelle modificazioni contemporanee dell'ambiente senza mettere in pericolo i suoi valori culturali.

 
Articolo 9 - Uso sostenibile del patrimonio culturale

Al fine di conservare nel tempo il patrimonio culturale, le Parti si impegnano:
a. a promuovere il rispetto per l'integrita' del patrimonio culturale, accertandosi che le decisioni circa le modifiche si basino sulla comprensione dei valori culturali coinvolti;
b. a definire e promuovere principi per una gestione sostenibile e ad incoraggiare la manutenzione;
c. ad accertarsi che tutte le regolamentazioni tecniche generali tengano conto dei requisiti specifici di conservazione del patrimonio culturale;
d. a promuovere l'uso dei materiali, delle tecniche e delle professionalita' derivati dalla tradizione ed esplorarne il potenziale per applicazioni contemporanee;
e. a promuovere l'alta qualita' degli interventi attraverso sistemi di qualifica e accreditamento professionali per gli individui, le imprese e le istituzioni.

 
Articolo 10 - Patrimonio culturale e attivita' economica

Per utilizzare pienamente il potenziale del patrimonio culturale come fattore nello sviluppo economico sostenibile, le Parti si impegnano:
a. ad accrescere la consapevolezza del potenziale economico del patrimonio culturale e a utilizzarlo;
b. a considerare il carattere specifico e gli interessi del patrimonio culturale nel pianificare le politiche economiche; e
c. ad accertarsi che queste politiche rispettino l'integrita' del patrimonio culturale senza comprometterne i valori intrinseci.

 
Articolo 11 - Organizzazione delle responsabilita' pubbliche in materia di patrimonio culturale

Nella gestione del patrimonio culturale, le Parti si impegnano:
a. a promuovere un approccio integrato e bene informato da parte delle istituzioni pubbliche in tutti i settori e a tutti i livelli;
b. a sviluppare un quadro giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorita' pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e societa' civile;
c. a sviluppare metodi innovativi affinche' le autorita' pubbliche cooperino con altri attori;
d. a rispettare e incoraggiare iniziative volontarie che integrino i ruoli delle autorita' pubbliche;
e. ad incoraggiare organizzazioni non governative interessate alla conservazione del patrimonio ad agire nell'interesse pubblico.

 
Articolo 12 - Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica

Le Parti si impegnano:
a. ad incoraggiare ciascuno a partecipare:
- al processo di identificazione, studio, interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale;
- alla riflessione e al dibattito pubblico sulle opportunita' e sulle sfide che il patrimonio culturale rappresenta;
b. a prendere in considerazione il valore attribuito da ogni comunita' patrimoniale al patrimonio culturale in cui si identifica;
c. a riconoscere il ruolo delle organizzazioni di volontariato sia come partner nelle attivita' che come fattori di critica costruttiva nei confronti delle politiche per il patrimonio culturale;
d. a promuovere azioni per migliorare l'accesso al patrimonio, in particolar modo fra i giovani e le persone svantaggiate, al fine di potenziare la consapevolezza sul suo valore, sulla necessita' di conservarlo e preservarlo e sui benefici che ne possono derivare.

 
Articolo 13 - Patrimonio culturale e conoscenza

Le Parti si impegnano:
a. a facilitare l'inserimento della dimensione del patrimonio culturale a tutti i livelli di formazione, non necessariamente come argomento di studio specifico, ma come fonte feconda di accesso ad altri ambiti di conoscenza;
b. a rinforzare il collegamento fra l'insegnamento nell'ambito del patrimonio culturale e la formazione professionale;
c. ad incoraggiare la ricerca interdisciplinare sul patrimonio culturale, sulle comunita' patrimoniali, sull'ambiente e sulle loro interrelazioni;
d. a incoraggiare la formazione professionale continua e lo scambio di conoscenze e competenze, sia all'interno che all'esterno del sistema educativo.

 
Articolo 14 - Patrimonio culturale e societa' dell'informazione

Le Parti si impegnano a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per migliorare l'accesso al patrimonio culturale e ai benefici che derivano da esso:
a. potenziando le iniziative che promuovano la qualita' dei contenuti e si sforzino di garantire la diversita' delle lingue e delle culture nella societa' dell'informazione;
b. favorendo standard di compatibilita' internazionali per lo studio, la conservazione, la valorizzazione e la protezione del patrimonio culturale, combattendo nel contempo il traffico illecito di beni culturali;
c. sforzandosi di abbattere gli ostacoli che limitino l'accesso alle informazioni sul patrimonio culturale, specialmente a fini educativi, proteggendo nel contempo i diritti di proprieta' intellettuale;
d. riconoscendo che la creazione di contenuti digitali relativi al patrimonio non dovrebbe pregiudicare la conservazione del patrimonio esistente.

 
Articolo 15 - Impegni delle Parti

Le Parti si impegnano:
a. a sviluppare, attraverso il Consiglio d'Europa, una funzione di monitoraggio su legislazione, politiche e pratiche riguardanti il patrimonio culturale, coerente con i principi stabiliti dalla presente Convenzione;
b. a curare, sviluppare e aggiornare un sistema informativo comune, accessibile al pubblico, che faciliti la valutazione di come ogni Parte attui gli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

 
Articolo 16 - Meccanismo di Monitoraggio

a. Il Comitato dei Ministri, conformemente all'articolo 17 dello Statuto del Consiglio d'Europa, nominera' un comitato apposito o indichera' un comitato gia' esistente al fine di monitorare l'applicazione della Convenzione, competente nel definire le modalita' di svolgimento della sua missione;
b. Il comitato cosi' designato dovra':
- stabilire delle norme di procedura quando necessarie;
- gestire il sistema informativo comune di cui all'articolo 15, attraverso il controllo e la supervisione delle modalita' di attuazione di ciascun impegno legato alla presente Convenzione;
- fornire un parere consultivo, su richiesta di una o piu' Parti, su ogni domanda concernente l'interpretazione della Convenzione, prendendo in considerazione tutti gli strumenti giuridici del Consiglio di Europa;
- su iniziativa di uno o piu' Parti, intraprendere una valutazione di ogni aspetto della loro attuazione della Convenzione;
- promuovere l'applicazione trans-settoriale della Convenzione, collaborando con altri comitati e partecipando ad altre iniziative del Consiglio d'Europa;
- riferire al Comitato dei Ministri sulle proprie attivita'.
Il comitato puo' far partecipare ai suoi lavori esperti e osservatori.

 
Articolo 17 - Cooperazione nelle attivita' di controllo

Le Parti si impegnano a cooperare tra loro ed attraverso il Consiglio d'Europa nel perseguire gli obiettivi ed i principi della presente Convenzione e, in particolare, a promuovere il riconoscimento del patrimonio comune europeo:
a. mettendo in opera strategie di collaborazione coerenti con le priorita' identificate attraverso il processo di monitoraggio;
b. promuovendo attivita' multilaterali e transfrontaliere, e sviluppando reti per la cooperazione regionale al fine di attuare queste strategie;
c. scambiando, sviluppando, codificando e garantendo la diffusione di buone prassi;
d. informando l'opinione pubblica sugli obiettivi e l'esecuzione della presente Convenzione
Tutte le Parti possono, previo mutuo accordo, sottoscrivere accordi finanziari per facilitare la cooperazione internazionale.

 
Articolo 18 - La firma e l'entrata in vigore

a. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa.
b. Essa sara' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti della ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
c. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi successivi alla data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il consenso ad essere vincolati dalla Convenzione in conformita' con le disposizioni del paragrafo precedente.
d. Per ogni Stato firmatario che esprima posteriormente il proprio consenso ad essere vincolato ad essa, la presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi successivi alla data di deposito dello strumento della ratifica, accettazione o approvazione.

 
Articolo 19 - Adesione

a. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e la Comunita' europea ad aderire alla Convenzione tramite una decisione presa dalla maggioranza prevista nell'articolo 20, lettera d), dello Statuto del Consiglio d'Europa e con voto all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti con diritto a sedere nel Comitato dei Ministri.
b. Per tutti gli Stati aderenti, o per la Comunita' Europea in caso di adesione, questa Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese seguente la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data del deposito dello strumento dell'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio di Europa.

 
Articolo 20 - Applicazione territoriale

a. Qualsiasi Stato puo', al momento della firma o all'atto del deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori a cui la presente Convenzione si applichera'.
b. Qualsiasi Stato, in qualsiasi data successiva, puo', attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualunque altro territorio specificato nella dichiarazione. Per tale territorio, la Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi successivi alla data della ricevuta di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.
c. Qualsiasi dichiarazione fatta in ottemperanza ai due paragrafi precedenti potra', rispetto a qualunque territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata tramite notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi successivi alla data della ricevuta di tale notifica da parte del Segretario Generale.

 
Articolo 21 - Denuncia

a. Ciascuna Parte puo', in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
b. Tale denuncia diventera' effettiva il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

 
Articolo 22 - Emendamenti

a. Ciascuna Parte, ed il comitato di cui all'articolo 16, puo' proporre emendamenti alla presente Convenzione.
b. Qualsiasi proposta di emendamento sara' comunicata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la comunichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti ed a qualunque Stato non membro e alla Comunita' Europea invitati ad aderire a questa Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 19.
c. Il comitato esaminera' ogni emendamento proposto e presentera' al Comitato dei Ministri per l'approvazione il testo adottato da una maggioranza di tre quarti dei rappresentanti dei partecipanti. A seguito dell'approvazione del Comitato dei Ministri, con la maggioranza prevista dall'articolo 20 dello statuto del Consiglio d'Europa e con voto unanime degli Stati Parte aventi diritto di sedere nel comitato dei Ministri, il testo sara' spedito alle Parti per accettazione.
d. Ogni emendamento entrera' in vigore rispetto alle Parti che lo abbiano accettato il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi dopo la data in cui dieci Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione. Per ogni Parte che lo accetti in seguito, tale emendamento entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo al decorso di un periodo di tre mesi dopo la data in cui detta Parte ha informato il Segretario Generale della sua accettazione.

 
Articolo 23 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato che abbia aderito o sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione e alla Comunita' Europea che abbia aderito o sia stata invitata ad aderire, riguardo:
a. ogni firma;
b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c. ogni data di entrata in vigore di questa Convenzione in conformita' con le disposizioni degli articoli 18, 19 e 20;
d. ogni emendamento proposto alla presente Convenzione in conformita' con le disposizioni dell'articolo 22, cosi' come la relativa data dell'entrata in vigore;
e. qualsiasi altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione concernente la presente Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, essendo debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Faro, il ventisette ottobre 2005, in inglese ed in francese, i due testi facendo ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copie certificate conformi ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa ed a ogni Stato o alla Comunita' Europea invitati a aderirvi.