Gazzetta n. 264 del 24 ottobre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 5 ottobre 2020 |
Indicazioni in etichetta dell'acqua minerale naturale «Vaia», in Bagolino. |
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IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali; Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015; Visto il decreto interministeriale salute-attivita' produttive 11 settembre 2003, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente; Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 883; Visto la circolare del Ministero della salute del 10 aprile 2018 di revisione della circolare 80 dell'8 novembre 1980, recante «Indicazioni per la conduzione delle sperimentazioni cliniche delle acque minerali naturali»; Visto il decreto dirigenziale del 9 luglio 1999, n. 3188, con il quale e' stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Vaia» in Comune di Bagolino (Brescia); Vista la domanda pervenuta in data 16 giugno 2020, con la quale la societa' Maniva S.p.a., con sede in via Migliano, 15 - Bagolino (Brescia), titolare della concessione mineraria Selva, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Vaia», sita in Comune di Bagolino (Brescia), l'indicazione concernente la preparazione degli alimenti dei lattanti; Esaminata la documentazione prodotta; Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta dell'8 settembre 2020;
Decreta:
Art. 1
Sulle etichette dell'acqua minerale naturale «Vaia», in Comune di Bagolino (Brescia), ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, puo' essere riportata la seguente dicitura: «L'allattamento al seno e' da preferire. Nei casi ove cio' non sia possibile, questa acqua minerale puo' essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti.». |
| Art. 2
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della Comunita' europea. |
| Art. 3
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.
Roma, 5 ottobre 2020
Il direttore generale: Rezza |
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