Gazzetta n. 264 del 24 ottobre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 ottobre 2020 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 29 agosto 1978 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Fiano di Avellino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2003 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP «Fiano di Avellino»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Fiano di Avellino»; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Campania su istanza del Consorzio tutela vini d'Irpinia con sede in Avellino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Fiano di Avellino» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Campania; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 29 luglio 2020, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Fiano di Avellino»; conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 7 settembre 2020, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica; Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Fiano di Avellino» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche; Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 9188809 del 29 settembre 2020 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Fiano di Avellino», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 7 settembre 2020. 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Fiano di Avellino», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto. |
| Allegato A Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Fiano di Avellino» Art. 1. Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», e' riservata ai seguenti vini bianchi: «Fiano di Avellino», «Fiano di Avellino» riserva, che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. |
| Allegato B Comunicazione di modifica ordinaria che modifica il documento unico «Fiano di Avellino» DRAFT-IT-00232-AM02 Documento unico. 1. Nome del prodotto: Fiano di Avellino. 2. Tipo di indicazione geografica: DOP - denominazione di origine protetta. 3. Categorie di prodotti vitivinicoli. 1. Vino. 4. Descrizione dei vini: Fiano di Avellino: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico; sapore: secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. +-----------------------------------------------+ | Caratteristiche analitiche generali | | | +---------------------------------+-------------+ | Titolo alcolometrico totale | | | massimo (in % vol): | | +---------------------------------+-------------+ | Titolo alcolometrico effettivo | | | minimo (in % vol): | | +---------------------------------+-------------+ | Acidita' totale minima: |5,0 in grammi| | |per litro | | |espresso in | | |acido | | |tartarico | +---------------------------------+-------------+ | Acidita' volatile massima (in | | | milliequivalenti per litro): | | +---------------------------------+-------------+ | Tenore massimo di anidride | | |solforosa totale (in milligrammi | | | per litro): | | +---------------------------------+-------------+ Fiano di Avellino riserva: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, intenso, fine; sapore: secco, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea. +-----------------------------------------------+ | Caratteristiche analitiche generali | | | +---------------------------------+-------------+ | Titolo alcolometrico totale | | | massimo (in % vol): | | +---------------------------------+-------------+ | Titolo alcolometrico effettivo | | | minimo (in % vol): | | +---------------------------------+-------------+ | Acidita' totale minima: |5,0 in grammi| | |per litro | | |espresso in | | |acido | | |tartarico | +---------------------------------+-------------+ | Acidita' volatile massima (in | | | milliequivalenti per litro): | | +---------------------------------+-------------+ | Tenore massimo di anidride | | |solforosa totale (in milligrammi | | | per litro): | | +---------------------------------+-------------+ 5. Pratiche di vinificazione. a. Pratiche enologiche specifiche: Fiano di Avellino riserva - periodo minimo di invecchiamento. Pratica enologica specifica. Per la tipologia Fiano di Avellino riserva il periodo minimo di invecchiamento non deve essere inferiore a dodici mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia. b. Rese massime: Fiano di Avellino e Fiano di Avellino riserva. 10,000 chilogrammi di uve per ettaro. 6. Zona geografica delimitata. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni della Provincia di Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino. 7. Varieta' principale/i di uve da vino: Coda di volpe bianca B. - Coda di volpe; Fiano B.; Greco B.; Trebbiano toscano B. - Procanico. 8. Descrizione del legame/dei legami. «Fiano di Avellino DOP - vino». Fattori naturali. L'area che delimita la DOCG Fiano di Avellino e' ubicata tra la Valle del Calore, la Valle del Sabato, le falde del Monte Partenio e le colline che guardano il Vallo di Lauro. Orograficamente, l'assetto morfologico si caratterizza per prevalenza di un'estesa fascia collinare, interposta tra le pendici dei rilievi montuosi; l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a Sud-Est/Sud-Ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento equilibrato di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta. Si tratta di una zona con una grande variabilita' geologica dovuta anche alla significativa estensione dell'area stessa. Sono presenti terreni di base argilloso-calcarea con elementi vulcanici, in altri siti e' presente roccia dura e compatta, in altri prevalgono composti argillosi. Fattori storici ed umani. La coltivazione della vite nell'area e' antica e connessa alla presenza del fiume Sabato che attraversa le formazioni collinari che la caratterizzano e deriva il nome dal popolo dei Sabini, il cui eponimo era Sabus o Sabatini, una tribu' dei Sanniti stanziatasi nel bacino del fiume Sabatus. Fonti storiche fanno risalire l'origine del termine «Apiano» dal vino prodotto nell'area agricola denominata «Apia», l'odierno Comune di Lapio situato nelle colline ad Est di Avellino ad un'altitudine di 590 m. s.l.m., come pure si fa rilevare che la parola «Apiano» puo' derivare da «Api», tenendo conto della facilita' con cui le api, attratte dalla dolcezza degli acini, attaccano il grappolo. Contribuisce a far diventare l'area uno dei piu' importanti centri vitivinicoli italiani l'istituzione della Regia scuola di viticoltura e enologia ad Avellino che diffondera' la coltivazione del vitigno Fiano nel comprensorio e in tutta l'area della media valle del fiume Sabato. La presenza della Scuola di viticoltura, quale propulsore del progresso socio-economico, portera' la filiera vitivinicola avellinese a diventare una delle prime province italiane per la produzione e l'esportazione di vino. A livello scientifico la valenza tecnico-economica delle produzioni del Fiano di Avellino viene riconosciuta in tutti gli studi di ampelografia ed enologia succedutesi nel tempo. La DOP Fiano di Avellino rappresenta una eccellenza dell'enologia bianca meridionale: sono vini caratterizzati da freschezza, finezza, insieme ad una gradevole mineralita' e poiche' si adattano ad invecchiamento, sono prodotti anche nella versione riserva. I fattori naturali sopra descritti si uniscono alla tradizione viticola di questa area in Provincia di Avellino che ha radici profonde ed oggi si avvale di un notevole e continuo apporto tecnico-scientifico con costanti risultati colturali e tecnologici di rilievo che hanno contribuito a migliorare la qualita' e a diffondere i vini Fiano di Avellino DOP sui mercati nazionali e internazionali. 9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti). Fiano di Avellino e Fiano di Avellino riserva DOP. Quadro di riferimento giuridico: nella legislazione nazionale. Tipo di condizione supplementare: disposizioni supplementari in materia di etichettatura. Descrizione della condizione: i vini Fiano di Avellino DOP devono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di vetro di capacita' non superiore a 5 litri e chiusi con tappo raso bocca di materiale consentito dalla normativa vigente; per i recipienti di capacita' non superiore a 0,187 litri e' consentito l'uso del tappo a vite. |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2020/2021. Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili per le giacenze di prodotti provenienti dalle vendemmie 2019 e precedenti, atte a produrre le tipologie DOCG «Fiano di Avellino» e «Fiano di Avellino» riserva, che siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare. 4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, e' aggiornato in relazione alle modifiche di cui all'art. 1. 5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Fiano di Avellino» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2020
Il dirigente: Polizzi |
| Art. 2. Base ampelografica
I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» devono essere ottenuti dalle uve provenienti, in ambito aziendale, dal vitigno Fiano per un minimo dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni Greco B, Coda di volpe B e Trebbiano toscano B, presenti nei vigneti in ambito aziendale, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15%. |
| Art. 3. Zona di produzione
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni della Provincia di Avellino: Avellino, Lapio, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, S. Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, S. Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, S. Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Monteforte Irpino, Ospedaletto D'Alpinolo, Montefalcione, Santa Lucia di Serino e San Michele di Serino. |
| Art. 4. Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nello schedario viticolo, unicamente i vigneti collinari e di buona esposizione. Sono esclusi i terreni di fondovalle umidi e non sufficientemente soleggiati. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati nella zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. Per i reimpianti e i nuovi impianti i vigneti dovranno avere una forma di allevamento verticale, la densita' di impianto non potra' essere inferiore ai 2.500 ceppi per ettaro. La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» non deve essere superiore alle dieci tonnellate. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua dovra' essere calcolata rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie a vigneto. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione globale dovra' essere riportata, purche' la stessa non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra stabiliti. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» un titolo alcolometrico volumico minimo naturale dell'11,00% vol. La Regione Campania, con proprio provvedimento, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, puo' stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione all'organismo di controllo. |
| Art. 5. Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione e di elaborazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», devono essere effettuate nell'ambito del territorio amministrativo della Provincia di Avellino. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Oltre tale limite per tutta la produzione decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. L'arricchimento dei mosti o dei vini aventi diritto alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve essere effettuato alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, fermo restando la resa massima del 70% dell'uva in vino. Per la tipologia «Fiano di Avellino» riserva il periodo di invecchiamento non deve essere inferiore a dodici mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno della vendemmia. |
| Art. 6. Caratteristiche al consumo
1 Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: «Fiano di Avellino»: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, intenso, fine, caratteristico; sapore: secco, fresco, armonico; acidita' totale minima: 5,0 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l. «Fiano di Avellino» riserva: colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; odore: gradevole, intenso, fine; sapore: secco, fresco, armonico; acidita' totale minima: 5,0 g/l; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. |
| Art. 7. Etichettatura e designazione
L'indicazione della denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» puo' essere accompagnata dalla menzione tradizionale di origine classica «Apianum». Tale menzione dovra' figurare in etichetta con caratteri tipografici non superiori alla meta' di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata e garantita. E' vietato usare assieme alla denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, superiore, scelto, selezionato, classico, e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale di cui all'art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016. Sulle bottiglie o altri recipienti del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. E' consentita l'immissione al consumo del vino a denominazione di origine protetta «Fiano di Avellino DOCG» esclusivamente in bottiglie o in altri recipienti di vetro di capacita' non superiore ai cinque litri, muniti di contrassegno di Stato. I recipienti di cui al comma precedente devono essere chiusi con tappo raso bocca, di materiale al momento previsto dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli non superiori a 0,187 litri di capacita', per i quali e' consentito l'uso di dispositivo di chiusura a vite. |
| Art. 8. Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica. Fattori naturali. Il territorio di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Fiano di Avellino», ubicato a Nord di Avellino e si estende fino ai confini della Provincia di Benevento. Si identifica nell'area comprendente i Comuni di: Atripalda, Avellino, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino e Montefalcione, tutti in Provincia di Avellino e copre una superficie territoriale totale di kmq 276. Il territorio ricade in parte nell'ambito territoriale del parco regionale del Partenio. L'attuale zona di produzione della DOCG Fiano di Avellino nella sua attuale conformazione fu cosi' gia' descritta nel 1642 dallo storico Fra' Scipione Bellabona nei «Raguagli della Citta' di Avellino». L'areale del Fiano di Avellino DOCG, si presenta, sotto il profilo delle caratteristiche litologiche del substrato (Servizio geologico d'Italia, foglio 185 «Salerno»), notevolmente articolato, stante anche la significativa estensione dello stesso. La fascia piu' ampia, quella centrale, che comprende i territori comunali (da Nord verso Sud) di Grottolella, Montefredane, Avellino, Forino, Contrada, Cesinali ed Aiello del Sabato, e' caratterizzata dalle stesse cineriti ocracee e livelli di pomici del II periodo flegreo, alternanti a paleosuoli e materiale detritico sciolto e piroclastiti s.l. con rari livelli tufitici e piccole pomici dell'areale del Greco di Tufo, o dall'appoggio delle stesse sopra argille, argille marnose e sabbiose, talora con gessi. Nella fascia occidentale, i territori di S. Angelo a Scala e Summonte vedono la presenza di arenarie con intercalazioni di marne; quelli di Ospedaletto d'Alpinolo, Mercogliano e Monteforte Irpino delle stesse cineriti della fascia centrale, anche in appoggio su calcari. Piu' articolata la fascia orientale: quelle stesse cineriti nei territori di Pratola Serra e Manocalzati riposano sopra argille ed argille marnose, talora con gessi ed in quelli di Lapio ed Atripalda sopra argille varicolori con intercalazioni lapidee, che rappresentano anche il solo litotipo presente nelle aree di Montefalcione, Parolise e S. Potito Ultra. Nei territori di Salza Irpina e Sorbo Serpico, prevalgono nettamente argille marnose e sabbiose ed argille varicolori; in quello di S. Stefano del Sole, la successione litologica e' caratterizzata da depositi detritici, che poggiano sopra argille, a loro volta a tetto di calcari. Depositi detritici ed alluvionali affiorano a S. Lucia di Serino e, a tetto dei calcari, a S. Michele di Serino. Orograficamente, l'assetto morfologico si caratterizza per la presenza e la prevalenza di un'estesa fascia collinare, interposta tra le pendici orientali dei rilievi del gruppo M. Vergine-Monti di Avella, a Ovest, e quelle occidentali del gruppo Terminio-Tuoro, ad Est. Il primo, da' luogo a dorsali allungate in senso appenninico, le cime piu' alte delle quali si caratterizzano per presentare forme aspre sui versanti orientali e quote massime che decrescono verso Ovest/Nord-Ovest. Il secondo, che mostra pareti con le forme maggiormente tormentate sul versante occidentale, degrada piu' dolcemente verso Nord. L'ampia fascia centrale presenta forme ben piu' dolci, in quanto modellata in sedimenti facilmente erodibili, che formano un insieme di colline, la quota piu' alta delle quali si aggira intorno ai 600 metri, con dislivelli rispetto ai fondovalle che raggiungono, al massimo, i 300 metri. L'altro elemento morfologico peculiare, la Piana di Serino, trova il limite occidentale in quelle colline; quello orientale si identifica con la fascia pedemontana del gruppo del Terminio-Tuoro. Sotto il profilo idrogeologico, entro l'areale del Fiano di Avellino sono presenti (Aquino et alii, 2006) i seguenti complessi: alluvionale; piroclastico; conglomeratico; arenaceo-argilloso-marnoso; calcareo-marnoso-argilloso; argilloso e calcareo. I terreni hanno profili giovani e immaturi e poggiano il piu' delle volte direttamente sui loro substrati pedogenetici, sia roccia dura e compatta sia rocce tenere argillose e sabbiose. Lo scheletro e' presente in misura modesta e formato da frammenti e ciottoli silicei o calcarei. Per contro, i terreni sono decisamente ricchi in argilla, che il costituente piu' importante, con concertazioni anche fino al 50% della terra fina; in molti casi la frazione argillosa e' attenuata da sabbia e limo, presenti in misure notevoli per cui gran parte dei terreni dell'areale risultano argillosi o argillo-limosi (terreni pesanti), oppure sabbio-argillosi. Reazione: prevalgono i terreni a reazione neutra e sub-alcalina con una punta di pH 8,02. Calcare totale: in genere debole e' la presenza di calcare, trattandosi di terreni formatisi in genere su sabbie plioceniche, su marne eoceniche e terreni neozoici. Humus: generalmente modeste, con sostanza organica inferiore al 2% e azoto fra 0,5 e 2,46 g/kg. Anidride fosforica assimilabile: sebbene il contenuto in fosforo totale e' di norma bastevole a volte anche esuberante, in relazioni alle rocce madri di origine, il contenuto in fosforo assimilabile e' modesto, con tenori che variano da 21 a 70 mg/kg con medie superiori a 35 mg/kg. In merito alla dotazione potassica, i terreni del Fiano di Avellino, qualunque sia l'origine, sono ben provvisti. I valori di ossido di potassio scambiabile e' ricompreso tra 250-980 mg/kg con valori medi intorno a 450-500 mg/kg. Prerogativa dei terreni e' la ricchezza in magnesio scambiale con concentrazioni da 110 a 940 mg/kg. Questo elemento esplica un'azione fortemente positiva sull'attivita' vegetativa della vite, favorendo sia i processi di lignificazione sia le caratteristiche organolettiche del vino. Altrettanto buona dotazione di boro, rame, manganese e zinco. La dotazione potassica dei terreni del Fiano di Avellino ed irpini in generale, qualunque sia la loro origine, e' abbastanza elevata. Si riscontrano valori di potassio totale, espresso in termini di K2O mai inferiori a 4,5 -5,0 g/kg, con medie superiori ai 12 g/kg. Il contenuto di potassio scambiabile varia tra i 230 e 1000 mg/kh, con valori medi facilmente superiori ai 500 mg/kg. Nell'areale i terreni a maggior dotazione si riscontrano nell'areale di Lapio e Montefalcione. Enologicamente l'elevato contenuto di argilla dei terreni del Fiano di Avellino ha influenza positiva sulla qualita' delle produzioni, particolarmente durante i periodi di siccita' estiva, consentendo una piu' regolare maturazione delle uve con un buon mantenimento dei livelli di acidita'. Altrettanto positiva la ricchezza in potassio e magnesio scambiabile che conferisce ai vini intensita' di profumi, buona struttura ed equilibrio. Clima. Le condizioni termiche, idrometriche ed anemometriche che caratterizzano l'areale sono pressoche' ideali per un processo di maturazione caratterizzato da gradualita' ed equilibrio tra tenore zuccherino e acidita', consentendo l'ottenimento di produzioni enologiche pregiate. Tale favorevole situazione e' chiaramente dovuta alla posizione geografica e all'orografia del territorio. L'andamento climatico sia dal punto di vista termico che delle precipitazioni e' fortemente influenzato dai numerosi ettari di bosco che ricoprono i monti che caratterizzano l'ambiente circostante e che ne sfavoriscono il surriscaldamento. In generale, il clima invernale e' rigido, non di rado ci sono precipitazioni a carattere nevoso, come il clima estivo e' alquanto mite. Temperature. Di numero molto elevato i giorni di sole, abbastanza frequenti le gelate primaverili, talvolta anche tardive. Molto pronunciate le escursioni termiche tra le temperature medie max e min. durante il periodo luglio-settembre. Precipitazioni. Buona la piovosita' che di solito nell'arco dell'anno raggiunge, anche se di poco i 1100 mm. La distribuzione delle piogge, si addensa nell'autunno-inverno concentrando ben oltre il 70% delle precipitazioni con un periodo estivo particolarmente asciutto con in media il 6% del totale delle precipitazioni. Venti: i venti dominanti sono quelli meridionali e sudoccidentali, umidi e tiepidi. Per la sua ubicazione e la sua orografia, l'area ha una protezione verso i venti orientali mentre e' esposta a quelli di origine tirrenica. Ne consegue che l'area e' protetta dai venti freddi del quadrante Nord-Est, mentre nessun ostacolo e' frapposto alle correnti umide dei quadranti occidentali e meridionale. Fattori umani. La coltivazione della vite nell'area e' antica e connessa alla presenza del fiume Sabato che attraversa le formazioni collinari che la caratterizzano e deriva il nome dal popolo dei Sabini, il cui eponimo era Sabus (cat. apd. Dyonis, II, 49; lib. VIII, 41) o Sabatini, una tribu' dei Sanniti stanziatasi nel bacino del fiume Sabatus (Livio). Nella zona di origine il Comune di Lapio, sito nelle colline ad Est di Avellino ad un'altitudine di 590 m. s.l.m., e' ritenuto luogo che spiega la possibile origine «nativa» del vitigno come si reperisce anche in una pubblicazione del 1642 del frate Scipione Bella Bona dal titolo: «Ragguagli della Citta' di Avellino», nella quale l'autore, parlando dell'antica Avellino, racconta che presso i suoi confini esistevano tre castelli di cui uno a Monteforte, un altro a Serpico ed il terzo situato nell'area agricola detta Apia (oggi Lapio) dove si produceva il vino chiamato Apiano. Per questa DOP, la centralita' produttiva e l'importanza vinicola del villaggio di Lapio e' confermata da una nota del 5 novembre del 1592, indirizzato al capitano di Montefusco, capitale del Principato d'Ultra - coincidente in larga parte all'odierna Provincia di Avellino: «L'universita' ha ottenuto regio assenso, su la gabella del vino per far pagare 4 carlini per ogni soma che entra nella terra. Ora molti particolari di Lapio portano il vino, ma non vogliono pagare perche' dicono di venderlo al minuto. Il capitano li costringa al pagamento». Testimonianza della presenza costante della vite quale sostentamento economico delle popolazioni locali e' data dalla bibliografia che tratta dell'evoluzione sociale ed economica dell'area nel periodo a cavallo del medioevo e l'ottocento. Nel XIX secolo l'attivita' vitivinicola dell'intera provincia, con una produzione superiore a un milione di ettolitri largamente esportati, e dell'area del Fiano di Avellino, sono l'asse economico portante dell'economia agricola degli anni e del tessuto sociale tanto da portare alla costruzione della prima strada ferrata d'Irpinia, da li' a poco chiamata propriamente «ferrovia del vino», che collegava i migliori e maggiori centri di produzione vinicola delle colline del Sabato e del Calore direttamente con i maggiori mercati italiani ed europei. In particolare nell'area del Fiano, ancora oggi, sono presenti le stazioni ancora esistenti di: Avellino e Lapio. Contribuisce a far diventare l'area uno dei piu' importanti centri vitivinicoli italiani l'istituzione della Regia scuola di viticoltura & enologia di Avellino che sara' l'artefice della diffusione del Fiano nell'hinterland di Avellino e in tutta l'area della media valle del Sabato. La presenza della scuola, quale propulsore del progresso socio-economico, portera' la filiera vitivinicola avellinese a divenire una delle prime province italiane per produzione ed esportazioni di vino, principalmente verso la Francia, come le fonti dimostrano. Di conseguenza si genera lo sviluppo di un forte indotto con lo sviluppo di officine meccaniche specializzate nella costruzione e commercializzazione sia di pompe irroratrici e attrezzature specialistiche per la viticoltura sia di sistemi enologici. A livello scientifico la valenza tecnico-economica delle produzioni del Fiano di Avellino viene riconosciuto in tutti gli studi di ampelografia ed enologia succedutesi nel tempo. Nel 1882 il direttore della Scuola enologica di Avellino Michele Carlucci, rendera' pubbliche le «osservazioni fatte in 14 di vinificazione in separazione dell'uva Fiano e i metodi di vinificazione per essa sviluppati in onore colla richiesta commerciale». Nel 1956, l'Office international du vin pubblica integralmente lo studio ampelografico sul Fiano di Violante e Ciarimboli, i quali confermano: «e' vino del vitigno coltivato nelle province meridionali e specialmente nell'avellinese fino dai tempi antichi». Gli stessi autori, nel 1950, riferiranno che la produzione del Fiano e' tra quelle che ha subito la maggiore contrazione dopo l'invasione fillosserica e che la coltivazione del vitigno si e' ridotta ad appena 2 ettari in coltura specializzata e 53 ettari in coltura promiscua con una produzione complessiva di circa 1000 quintali di uva. Gli stessi altrettanto evidenziano che la coltura e' in progressiva contrazione e individuano la causa nella bassissima produttivita' del vitigno e della bassa resa per il vino (60-63%). Nel 1970, in base ai dati del catasto viticolo, la superficie coltivata era di appena 17 ettari in coltura specializzata e 10 in coltura promiscua. Oggi la superficie coltivata a Fiano per la produzione a Fiano di Avellino di oltre 560 ettari per una produzione potenziale di 39.000 hl ed una effettiva di circa 23.000 hl con una resa uva/vino del 65-70%. La forma di allevamento prevalente nel vigneto specializzato, dell'area in questione, e' la spalliera, con potature a guyot e cordone speronato a ridotta di gemme per ceppo finalizzate all'ottenimento di uve dal potenziale enologico qualitativamente ottimo e ben equilibrato. Tale sistema, nell'ultimo trentennio, ha progressivamente soppiantato l'antico «Sistema avellinese». Il sesto d'impianto piu' frequentemente utilizzato per i nuovi impianti e' di m. 2.40 × m. 1.00. Relativamente alle forme di allevamento l'obiettivo della qualita', ha indotto i produttori a realizzare impianti ad alta densita' e meccanizzabili e negli anni tali produzioni si sono modificate sempre piu' a favore della qualita', aumentando significativamente il numero di viti per ettaro e con una resa produttiva tra gli 80-100 ql/Ha. Fattori storici. Di fondamentale rilievo i fattori storici-antropologici legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino Fiano di Avellino. La viticoltura nell'area di produzione del Fiano di Avellino ha origini antichissime che risalgono alle popolazioni locali e successivamente all'arrivo di colonizzatori romani i quali diedero primo impulso alla millenaria coltivazione della vite nell'antico Sabazios e delle popolazioni native locali. Antico vitigno meridionale, la cui coltivazione risale all'epoca romana. Si ritiene originario della zona di Lapio, sulle colline ad Est di Avellino anticamente chiamata Apia. Il frate Scipione Bella Bona, nel 1642, nei suoi «Raguagli della Citta' di Avellino», scriveva: «In detti tempi in tre luoghi tre castelli per difesa della lor citta' teneuano l'Auellinesi, uno doue e' hora Monteforte; onde fu poi edificata la terra, e quasi da quei primi secoli di pace; l'altro nel Monte chiamato Serpico, doue parimente furono fatti edifici, e fatta Terra da per se', nelli suoi tenimenti edificati S. Stefano, e Sorbo, come si disse; ed il terzo, cue e' ora l'Apia, vicino al Monastero di S. Maria dell'Angioli nel luogo detto gli Mormori. In quel luogo, e quasi in tutto il territorio d'Avellino si produceva il vino detto Apiano, do' Gentili Scrittori lodato, e tanto in detto luogo, quanto in questa citta' sin hora vi si produce, e per corrotta fauella chamato Afiano, e Fiano; il nome d'Apiano, dall'Ape, che se mangianolluve, gli fu dato». Cosi' il termine «Fiano» deriverebbe da «Apiana», uva gia' conosciuta e decantata dai poeti latini. Tale termine avrebbe subito modificazioni nel tempo, trasformandosi in «Apiano» prima, «Afianti» poi e, successivamente «Fiano». Fonti fanno risalire l'origine del termine «Apiano» dall'area agricola «Apia», l'odierna Lapio; come pure si fa rilevare che la parola «Apiano» puo' derivare da «Api», tenendo conto della facilita' con cui le api, attratte dalla dolcezza degli acini, attaccano il grappolo. Se l'antica Lapio era il principale centro di produzione, Montefusco rappresentava il mercato piu' importante, in quanto era capitale del Principato Ultra ed era direttamente interessato alla costruzione della via che unisce la Puglia alla Campania. Una conferma risale al 5 novembre 1592 in una nota indirizzata al capitano di Montefusco: «L'universita' ha ottenuto Regio assenso su la gabella del vino per far pagare carlini 4 per ogni soma che entra nella terra. Ora molti particolari di Lapio portano il vino, ma non vogliono pagare perche' dicono di venderlo al minuto. Il capitano li costringa al pagamento, non siano molestati per l'acquata da essi ottenuta aggiungendo acqua alle vinacce non del tutto premute, da servire per uso di famiglia; su questa non e' imposta gabella alcuna». Anche nella prima meta' del XII secolo il vino Fiano era gia' molto apprezzato. Infatti nel registro di Federico II, nell'epoca in cui fu a Foggia, c'e' un passaggio in cui vengono riportati gli ordini per l'acquisizione di tre carichi di vini: il Greco e il Fiano. Documenti risalenti al XIII secolo, fanno rilevare l'ordine impartito da re Carlo II d'Angio' al proprio commissario, Guglielmo dei Fisoni, di trovare 1600 viti di Fiano da spedire a Manfredonia, a) fine di piantarle nelle proprie tenute. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. L'orografia collinare del territorio di produzione e l'esposizione prevalente dei vigneti, orientati a Sud-Est/Sud-Ovest, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all'espletamento equilibrato di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta. Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualita'. La millenaria storia vitivinicola dell'area di produzione del Fiano di Avellino, iniziata in epoca antica e portata al rango di vera attivita' socio-economica con l'avvento dell'Impero romano, e' attestata da numerosi manoscritti e fonti storiche, e' la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani, la qualita' e le peculiari caratteristiche del vino «Fiano di Avellino». Ovvero e' la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizioni tecniche di coltivazione della vite e le competenze enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso processo scientifico e tecnologico. C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). I vini di cui il presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne da una chiara individuazione e tipizzazione legata all'ambiente pedo-climatico. In particolare i vini Fiano di Avellino presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all'odore si riscontrano aromi armonici e gradevoli del vitigno di origine e delle relative tecniche di vinificazione quale evidenza dell'interazione vitigno-ambiente-uomo. Per il Fiano di Avellino si individuano quattro «terroir» di elezione dove le caratteristiche varietali del vitigno Fiano si esprimono, seguendo un comune filo conduttore, con accenti e sfumature peculiari a seconda di altimetria, esposizioni e composizione dei terreni. Lapio: si ottengono vini ricchi di struttura in gradi di esprimere doti non comuni di acidita' e mineralita'. La spiccata connotazione aromatica, poi, fa si' che i vini Fiano di Avellino ottenuti in queste zone assomiglino non di rado a veri e propri vini di montagna. Summonte: terreni difficili da lavorare. I vini offrono concentrazione, potenza con note corredo fruttato e poco minerale. Vini potenti e dotati, ripeto, di un notevole corredo fruttato. Montefredane: collina argillosa e cretosa che esalta le note minerali che caratterizzano vini di ottima longevita' ormai dimostrata. Fascia collinare ad Est di Avellino non puo' identificarsi con un solo comune essendo numerosi i centri interessati alla produzione. Qui i terreni sabbiosi regalano note tipiche di nocciola tostata che richiamano un carattere affumicato di origine non minerale. Vini pronti nel medio periodo. Il Fiano di Avellino rappresenta la punta di diamante dell'enologia bianca meridionale: acidita' e finezza sono le due caratteristiche che lo rendono appetibile per la grande massa dei consumatori mentre gli appassionati lo apprezzano per la sua incredibile propensione all'invecchiamento. La tradizione viticola di questa area in Provincia di Avellino ha radici profonde e consolidate da un notevole e continuo apporto tecnico-scientifico e da un impegno esemplare dei produttori che, con costanti risultati colturali e tecnologici di rilievo, hanno contribuito a migliorare la qualita' e a diffondere ed a far affermare i vini Fiano di Avellino sui mercati nazionali e internazionali. |
| Art. 9. Riferimenti alla struttura di controllo
Agroqualita' S.p.a. - viale Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma - tel. +39 06 54228675 - fax +39 06 54228692 - website: www.agroqualita.it - e-mail: agroqualita@agroqualita.it La societa' Agroqualita' e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018. |
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