Gazzetta n. 264 del 24 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 2020
Modifica della Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto, in particolare, l'art. 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che fa obbligo agli stati membri di elaborare una strategia nazionale per i programmi operativi sostenibili sul mercato ortofrutticolo, attuati dalle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, comprendente anche la disciplina ambientale per l'elaborazione dei capitolati d'oneri per le azioni ambientali, da sottoporre separatamente alla valutazione della Commissione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati ed integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2018/1145 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/891 per quanto riguarda le organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;
Visti, in particolare, gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato (UE) 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni, nonche' l'ammissibilita' delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;
Visto, altresi', l'art. 27 del regolamento delegato 2017/891, che stabilisce che la strategia nazionale e' elaborata prima della presentazione, in un dato anno, dei progetti dei programmi operativi;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, ed il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'art. 4, che consente di adottare con decreto ministeriale, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969, con il quale e' stata adottata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, nonche' la disciplina ambientale nazionale, in applicazione dell'art. 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 27 settembre 2018, n. 9286, con il quale e' stata modificata la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi per il periodo 2018-2022, adottata con il succitato decreto 29 agosto 2017, n. 4969;
Ritenuto necessario procedere ad un adeguamento della strategia nazionale per implementare l'elenco delle attivita' finanziabili nell'ambito dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 24 settembre 2020;

Decreta:

Art. 1
Strategia nazionale

1. Nell'allegato al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 27 settembre 2018, n. 9286, al capitolo 3.2.1 Misure e azioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 33 (1), del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla Misura 1 - Pianificazione della produzione, compresi gli investimenti in beni materiali -, tra le altre forme di acquisizione di capitale fisso e' aggiunta la seguente: «leasing di strutture per le produzioni in coltura protetta»;
b) alla Misura 2 - Miglioramento o mantenimento della qualita' dei prodotti, sia freschi che trasformati, inclusi gli investimenti in beni materiali -, tra le azioni in immobilizzazioni materiali della sezione «acquisto di capitale fisso», agli esempi relativi agli impianti di copertura e barriere a difesa delle colture, sono aggiunti gli impianti «antibrina»;
c) alla Misura 3.1 - Incremento del valore commerciale dei prodotti e miglioramento della commercializzazione, inclusi gli investimenti in beni materiali -, tra le altre forme di acquisizione di capitale fisso e' aggiunta la seguente: «locazione di punti vendita dell'OP e/o di spazi allestiti anche con proprie attrezzature, presso le strutture della distribuzione organizzata, o del canale Ho.Re.Ca, destinati esclusivamente alla promozione, valorizzazione e vendita dei prodotti dell'O.P.»;
d) alla Misura 4 - Ricerca e produzione sperimentale, inclusi gli investimenti in beni materiali -, l'elenco delle «altre azioni» e' sostituito dal seguente:
servizi di consulenza per la progettazione e realizzazione dell'attivita' di ricerca e sperimentazione;
servizi di consulenza per la realizzazione di ricerche in campo economico, quali le ricerche di mercato, gli studi di fattibilita', l'andamento dei consumi e lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati;
servizi di consulenza per la valutazione dei risultati delle azioni ambientali e delle azioni di promozione e comunicazione;
attivita' divulgativa dei risultati del progetto di ricerca e sperimentazione;
altre spese specificatamente connesse all'esecuzione del progetto di ricerca, sostenute dall'Op e dall'istituzione scientifica;
e) alla Misura 5 - Formazione (diverse da quelle realizzate nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi) e scambio di azioni di buone pratiche e azioni volte a promuovere l'accesso ai servizi di consulenza e assistenza tecnica -, l'elenco delle «altre azioni» e' sostituito dal seguente:
locazione ed allestimento di spazi per le attivita' di formazione;
scambio di buone pratiche;
promozione all'accesso della base associativa ai servizi di consulenza;
attivita' divulgative anche legate ai progetti di ricerca e sperimentazione;
spese per la partecipazione a corsi di formazione per risorse umane delle OP, delle AOP, delle filiali controllate per almeno il 90% e per i soci, compreso vitto ed alloggio;
spese per docenze legate ai corsi di formazione;
f) alla Misura 7 - Azioni ambientali di cui all'art. 33 (5), del regolamento (UE) n. 1308/2013, inclusi gli investimenti in beni materiali -, dopo il quinto capoverso e' inserita la seguente frase «Le regioni e le P.A. possono valutare l'applicazione di premi determinati per analoghe misure agro-climatico ambientali in regioni limitrofe aventi caratteristiche pedoclimatiche ritenute similari».
 
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria

1. Fatte salve le determinazioni da assumere ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2020

Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 883