Gazzetta n. 266 del 26 ottobre 2020 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nel Supplemento ordinario n. 37/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 253 del 13 ottobre 2020).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria,
assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

1. I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane secondo le modalita' previste al comma 2. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo, le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane di cui al presente comma.
2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato gia' interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle ulteriori nove settimane di cui al comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:
a) al 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l'attivita' di impresa successivamente al primo gennaio 2019.
4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane di cui al comma 2, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al presente articolo e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18 per cento di cui al comma 2, lettera b). Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l'INPS e l'Agenzia delle entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.
6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
7. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al presente articolo. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020; tale importo e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
8. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati ai cinquanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi dell'articolo 19, comma 3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, e ai sensi del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
9. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020.
10. I termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.
11. I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle risorse di cui agli articoli da 68 a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, a valere sulle medesime risorse possono essere riconosciuti i periodi corrispondenti alle prime nove settimane di cui al comma 1 del presente articolo.
13. All'onere derivante dal presente articolo pari a 7.804,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.016,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 4.789,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.224,6 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 74,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo e per la restante quota ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli da 19 a
22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
17 marzo 2020, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni
(Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), come
modificato dalla presente legge:
«Articolo 19 (Norme speciali in materia di trattamento
ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o
riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno
ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di
lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi
dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,
e' possibile usufruire delle predette quattro settimane
anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
alla durata massima di quattordici settimane. Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente
articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta,
in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime
condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per
il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153.
2. I datori di lavoro che presentano la domanda di cui
al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dei
termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma
2, nonche' dall'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto
legislativo per l'assegno ordinario, fermo restando
l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che
devono essere svolti anche in via telematica entro i tre
giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
La domanda, a pena di decadenza, deve essere presentata
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta alla verifica
dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
2-bis. Il termine di presentazione delle domande
riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui
avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni
che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.
3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29,
comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle
successive richieste. Limitatamente all'anno 2020
all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione
salariale non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' concesso in
deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo
lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere
presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge
8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono
concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23
febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati ai
fini delle successive richieste. Per assicurare la
celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza
COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS
territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La
domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti
di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in
deroga, ai sensi dell'articolo 22.
4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai
sensi del comma 1 e in considerazione della relativa
fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli
5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
per la durata e limitatamente al periodo indicati al comma
1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro
iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. L'assegno
ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
di lavoro puo' essere concesso con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.
6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni
di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai rispettivi
Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del
costo della prestazione, relativamente alle istanze degli
aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo
le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni
di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e
trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite
di spesa.
7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino e
dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con
le medesime modalita' del presente articolo.
8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al
presente articolo devono risultare alle dipendenze dei
datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del
25 marzo 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la
disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
9. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 5 e 7 e di cui all'articolo 21 sono
riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 11.599,1
milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato l al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
i datori di lavoro che non hanno sede legale o unita'
produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente
ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
comuni, possono presentare domanda di concessione del
trattamento ordinario di integrazione salariale o di
accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza
COVID-19", per un periodo aggiuntivo non superiore a tre
mesi. L'assegno ordinario di cui al primo periodo e'
concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di
lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)
che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti. Al predetto
trattamento non si applica il tetto aziendale di cui
all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto
legislativo n. 148 del 2015.
10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al
comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di spesa
pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento
al trattamento ordinario di integrazione salariale e a 4,4
milioni di euro per l'anno 2020 con riferimento alla
prestazione di assegno ordinario. L'INPS provvede al
monitoraggio dei limiti di spesa di cui al primo periodo
del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il
limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione
ulteriori domande.
10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e
10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.».
«Art.-19 bis (Norma di interpretazione autentica in
materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo
dei contratti a termine). - 1. Considerata l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che
accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli
da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati,
e' consentita la possibilita', in deroga alle previsioni di
cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e
32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo
o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a
scopo di somministrazione.».
«Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione
salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa
integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla data
del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di
integrazione salariale straordinario, possono presentare
domanda di concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per una
durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di
ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli
datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro
settimane di trattamento di cui al presente comma per
periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione del
trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
del trattamento ordinario di integrazione salariale puo'
riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle
integrazioni salariali straordinarie a totale copertura
dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di
integrazione salariale e' subordinata alla sospensione
degli effetti della concessione della cassa integrazione
straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo
periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale
concesso ai sensi dell'articolo 19 non e' conteggiato ai
fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e
dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in
considerazione della relativa fattispecie non si applica
quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operativita'
conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza
sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame
congiunto e alla presentazione delle relative istanze per
l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione
salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai
termini procedimentali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di
spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al
primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
6.
7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
5 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, che
alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un
trattamento di integrazione salariale straordinario,
possono presentare domanda di concessione del trattamento
ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo
19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per
l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da 1
a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche
in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede
a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
«Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i datori
di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarieta'
in corso). - 1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di
integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020
hanno in corso un assegno di solidarieta', possono
presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai
sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove
settimane. La concessione dell'assegno ordinario sospende e
sostituisce l'assegno di solidarieta' gia' in corso. La
concessione dell'assegno ordinario puo' riguardare anche i
medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di
solidarieta' a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno di
solidarieta' e assegno ordinario concesso ai sensi del
comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti
dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai
commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 19, comma 9.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario
concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della
relativa fattispecie non si applica quanto previsto
dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
«Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integrazione
in deroga). - 1. Le Regioni e Province autonome, con
riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi
inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore
compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i
quali non trovino applicazione le tutele previste dalle
vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione
di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono
riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, previo accordo che puo' essere concluso anche
in via telematica con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione
salariale in deroga, per la durata della riduzione o
sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un
periodo non superiore a per una durata massima di nove
settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31
agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel
medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia
stato interamente gia' autorizzato un periodo di nove
settimane. Le predette ulteriori cinque settimane sono
riconosciute secondo le modalita' di cui all'articolo
22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo
22-quater. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi
dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei settori
turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo
dal vivo e sale cinematografiche, e' possibile usufruire
delle predette quattro settimane anche per periodi
precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi
abbiano interamente fruito il periodo precedentemente
concesso fino alla durata massima di quattordici settimane.
Per i lavoratori sono riconosciuti la contribuzione
figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di
cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del
settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione
delle attivita', nei limiti ivi previsti, e' equiparato a
lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di
disoccupazione agricola. L'accordo di cui al presente comma
non e' richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a
cinque dipendenti.
1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo
Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione
sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni
contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono
accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai
datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande
gia' presentate alle regioni o province autonome di Trento
e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti
delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
sportiva non potranno essere autorizzate piu' di nove
settimane complessive; esclusivamente per le associazioni
aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le
regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici
settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La
retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura
viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni
sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi
fini istituzionali, riguardo all'individuazione della
retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi
di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al
riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si
provvede, relativamente al riconoscimento delle nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa
di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori
di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25
marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per i trattamenti concessi dal
medesimo Ministero ai sensi del comma 4.
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono
concessi con decreto delle regioni e delle province
autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalita'
telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui
efficacia e' in ogni caso subordinata alla verifica del
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni
e le province autonome, unitamente al decreto di
concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
regioni e alle province autonome, che le istruiscono
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle
province autonome interessate. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via
prospettica il limite di spesa, le regioni e le province
autonome non potranno in ogni caso emettere altri
provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui al
comma 3 e' stabilito il numero di regioni o province
autonome in cui sono localizzate le unita' produttive del
medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il
trattamento e' riconosciuto dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai
fini della relativa attuazione, l'INPS comunica
settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze le
risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni
e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra
le singole regioni e province autonome. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle
disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'articolo
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126,
commi 7 e 8.
5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di
cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento
e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le
relative prestazioni. Le funzioni previste per le province
autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti
Fondi.
5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5 affluiscono anche le
risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 6-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in
alternativa alla destinazione alle azioni di politica
attiva del lavoro previste dal medesimo articolo.
5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
di cui al comma 5, destinate alle Province autonome di
Trento e di Bolzano, trasferite ai rispettivi Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita
del posto di lavoro previste dalla normativa vigente. I
rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano
le relative prestazioni.
5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti
di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in
deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi
Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le
domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del
terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato
domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda
nelle modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente
istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, anche
nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di
concessione emanato dall'amministrazione competente; la
predetta domanda, presentata nelle modalita' corrette, e'
considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 16
giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e' obbligato ad
inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il
pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita'
stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese successivo
a quello in cui e' collocato il periodo di integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di
trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui
all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.
7.
8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
6 si provvede ai sensi dell'articolo 126.
8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020,
nonche' i datori di lavoro che non hanno sede legale o
unita' produttiva od operativa nei comuni suddetti,
limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo
aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data
del 23 febbraio 2020, in base alla procedura di cui al
presente articolo.
8-ter. Il trattamento di cui al comma 8-bis e'
riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con
riferimento ai datori di lavoro con unita' produttive ivi
situate nonche' ai datori di lavoro che non hanno sede
legale o unita' produttiva od operativa nelle predette
regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o
domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere
trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per
un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo a
quello di cui al comma 1 e autorizzabile con il medesimo
provvedimento di concessione. Al trattamento di cui al
presente comma si applica la procedura di cui al presente
articolo. Per il riconoscimento dei trattamenti da parte
delle regioni di cui al presente comma, i limiti di spesa,
per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate in
esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
ammontare pari a 135 milioni di euro per la regione
Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a
25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna.
8-quinquies. Agli oneri di cui al comma 8-quater si
provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni di
cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate, ai sensi
dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
politica attiva del lavoro previste nel predetto
articolo.».
«Art. 22-bis (Iniziativa di solidarieta' in favore dei
famigliari degli esercenti le professioni sanitarie, degli
esercenti la professione di assistente sociale e operatori
socio-sanitari). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri e' istituito un fondo con una dotazione di 10
milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di
iniziative di solidarieta' a favore dei famigliari degli
esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la
professione di assistente sociale e degli operatori
socio-sanitari, impegnati nelle azioni di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che
durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020 abbiano contratto, in
conseguenza dell'attivita' di servizio prestata, una
patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto
diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono individuate le modalita' di attuazione del
comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai
sensi dell'articolo 126.».
«Art. 22-ter (Ulteriore finanziamento delle
integrazioni salariali). - 1. Al fine di garantire, qualora
necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano
occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
possibilita' di una piu' ampia forma di tutela delle
posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai
rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a
22 e' istituito nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito
capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a
2.573,2 milioni di euro. Le predette risorse, che
costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono
essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli
26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al
primo periodo del presente comma con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione del
periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione
salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo,
nonche' per un massimo di quattro settimane fruibili per i
periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020
limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente
fruito il periodo massimo di quattordici settimane come
disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti
di cui all'articolo 22, dal presente comma.
2. Qualora dall'attivita' di monitoraggio relativamente
ai trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22
dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate
le stesse possono essere utilizzate ai sensi del comma 1
nell'ambito dei decreti ivi previsti.».
«Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale
in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale). - 1. I trattamenti di
integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22,
per periodi successivi alle prime nove settimane
riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a
domanda del datore di lavoro la cui efficacia e' in ogni
caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 5)). I datori di lavoro inviano
telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari
all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun
lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di
tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa,
l'Inps non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti
concessori. Per i datori di lavoro con unita' produttive
site in piu' regioni o province autonome il trattamento di
cui al presente articolo puo' essere riconosciuto dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto
di cui al comma 5 e' stabilito il numero di regioni o
province autonome in cui sono localizzate le unita'
produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del
quale il trattamento e' riconosciuto dal predetto
Ministero.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane
fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.
3. La domanda di concessione del trattamento di cui al
comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, alla
sede dell'INPS territorialmente competente, entro la fine
del mese successivo a quello in cui ha, avuto inizio il
periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita'
lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le
domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a
pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento
diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di
concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il
quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione
o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati
essenziali per il calcolo e l'erogazione di
un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le
modalita' indicate dall'INPS. Per le domande riferite a
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e
il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS
autorizza l'accoglimento della domanda e dispone
l'anticipazione del pagamento del trattamento entro
quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La
misura dell'anticipazione e' calcolata sul quaranta per
cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito
della successiva trasmissione completa dei dati da parte
del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del
trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore
di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
L'INPS disciplina le modalita' operative del procedimento
previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
5. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22,
comma 3 al netto delle risorse gia' destinate dalle Regioni
a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai
dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo 2020. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto sono stabilite le modalita' di attuazione
del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa
complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i
differenti soggetti istituzionali preposti al
riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo
22.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 e'
stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi
dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo
periodo.».
«Art. 22-quinquies (Modifiche al pagamento diretto del
trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno
ordinario). - 1. Le richieste di integrazione salariale a
pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21
presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo
22-quater, comma 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 47 (R)(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.(R)».
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 27 (Fondi di solidarieta' bilaterali
alternativi). - 1. In alternativa al modello previsto
dall'articolo 26, in riferimento ai settori
dell'artigianato e della somministrazione di lavoro nei
quali, in considerazione dell'operare di consolidati
sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali
settori, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale
hanno adeguato alla data di entrata in vigore del presente
decreto le fonti normative e istitutive dei rispettivi
fondi bilaterali, ovvero dei fondi interprofessionali di
cui all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000, o del
fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, alle finalita' perseguite
dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni di
cui ai commi seguenti.
2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma 1
sia avvenuta la confluenza, in tutto o in parte, di un
fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale
rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal
predetto articolo 118 della legge n. 388 del 2000, e le
risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle
finalita' formative.
3. I fondi di cui al comma 1 assicurano almeno una
delle seguenti prestazioni:
a) un assegno di durata e misura pari all'assegno
ordinario di cui all'articolo 30, comma 1;
b) l'assegno di solidarieta' di cui all'articolo 31,
eventualmente limitandone il periodo massimo previsto al
comma 2 di tale articolo, prevedendo in ogni caso un
periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio
mobile.
4. I fondi di cui al comma 1 si adeguano alle
disposizioni di cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2015.
In mancanza, i datori di lavoro, che occupano mediamente
piu' di 5 dipendenti, aderenti ai fondi suddetti,
confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui
all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e possono
richiedere le prestazioni previste dal fondo di
integrazione salariale per gli eventi di sospensione o
riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
2016.
5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e i
contratti collettivi definiscono:
a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di cui
alla lettera e), allo 0,45 per cento della retribuzione
imponibile previdenziale a decorrere dal 1° gennaio 2016,
ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
che devono essere stabiliti da un accordo tra le parti
sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il 31
dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo
di cui al comma 1, confluiscono nel fondo di integrazione
salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio
2016 e possono richiedere le prestazioni previste dal
medesimo fondo per gli eventi di sospensione o riduzione
del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle
disponibilita' del fondo di cui al comma 1;
c) l'adeguamento dell'aliquota in funzione
dell'andamento della gestione ovvero la rideterminazione
delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello piu' generale
dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario del
fondo di cui al comma 1;
d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui al
comma 1 quota parte del contributo previsto per l'eventuale
fondo interprofessionale istituito ai sensi dell'articolo
118 della legge n. 388 del 2000;
e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
al comma 1 quota parte del contributo previsto
dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003,
prevedendo un'aliquota complessiva di contribuzione
ordinaria di finanziamento del predetto fondo a esclusivo
carico del datore di lavoro, in misura non inferiore allo
0,30 per cento della retribuzione imponibile previdenziale
a decorrere dal 1° gennaio 2016;
f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1 di
avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere
a) e b);
g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di
cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali
istitutive dei fondi bilaterali di cui al comma 1, sono
dettate disposizioni per determinare:
a) criteri volti a garantire la sostenibilita'
finanziaria dei fondi;
b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
soggetti preposti alla gestione dei fondi;
c) criteri e requisiti per la contabilita' dei fondi;
d) modalita' volte a rafforzare la funzione di
controllo sulla corretta gestione dei fondi e di
monitoraggio sull'andamento delle prestazioni, anche
attraverso la determinazione di standard e parametri
omogenei.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 8 della
legge 8 agosto 1972, n. 457 (Miglioramenti ai trattamenti
previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per
l'integrazione del salario in favore dei lavoratori
agricoli).
«Art. 8 (Del trattamento sostitutivo della
retribuzione). - Agli operai agricoli con contratto a tempo
indeterminato, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro
per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili
al datore di lavoro o ai lavoratori, e' dovuto un
trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate
di lavoro non prestate, nella misura dei due terzi della
retribuzione di cui all'art. 3. Detto trattamento e'
corrisposto per la durata di novanta giorni all'anno.
Ai lavoratori beneficiari del trattamento sostitutivo
spettano gli assegni familiari a carico della relativa
cassa unica.
Ai fini della presente legge sono considerati operai
agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a
tempo indeterminato che svolgono annualmente 180 giornate
lavorative presso la stessa azienda.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 265 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 19 maggio 2020,
n. 128, Supplemento Ordinario n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure
urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19):
«Art. 265 (Disposizioni finanziarie finali). - 1. -
8-bis. Omissis.
9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8,
residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le
stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure
di cui al medesimo comma 8 entro il 20 dicembre 2020 ad
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli da 68 a 71 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 68 (Modifiche all'articolo 19 in materia di
trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno
ordinario). - 1. All'articolo 19, del decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I
datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono
l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono
presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
di integrazione salariale o di accesso all'assegno
ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di
lavoro che abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di nove
settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore
periodo di durata massima di quattro settimane di
trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi
dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,
e' possibile usufruire delle predette quattro settimane
anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°
settembre 2020 a condizione che i medesimi abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
alla durata massima di quattordici settimane. Ai
beneficiari di assegno ordinario di cui al presente
articolo e limitatamente alla causale ivi indicata spetta,
in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime
condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno per
il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13
marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 153.";
b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le
seguenti parole: "per l'assegno ordinario, fermo restando
l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che
devono essere svolti anche in via telematica entro i tre
giorni successivi a quello della comunicazione preventiva";
c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni
caso» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza»
e la parola: «quarto» e' soppressa;
d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Il termine di presentazione delle domande
riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui
avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni
che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52".
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Il trattamento di cassa integrazione
salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi
riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'
concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al
singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da
svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8
della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento
sono concessi per una durata massima di novanta giorni, dal
23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine
del periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati
ai fini delle successive richieste. Per assicurare la
celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
carico del trattamento di CISOA con causale "emergenza
COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS
territorialmente competente, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La
domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di
decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
cui ha avuto inizio il periodo di sospensione
dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione
delle domande riferite a periodi di sospensione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e' fissato, a pena di
decadenza, al 15 luglio 2020. Per i lavoratori dipendenti
di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di
concessione del trattamento di integrazione salariale in
deroga, ai sensi dell'articolo 22";
f) al comma 6, secondo periodo, le parole: "80
milioni" sono sostituite dalle eseguenti: "1.100 milioni";
g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate
ai rispettivi Fondi con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo
monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del
costo della prestazione, relativamente alle istanze degli
aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo
le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.";
6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono
l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con
le medesime modalita' di cui al presente articolo. Gli
oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a
carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni
di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente
comma sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e
trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi
dell'andamento del costo della prestazione, relativamente
alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite
di spesa.".
h) al comma 8, le parole: "23 febbraio 2020" sono
sostituite dalle seguenti: "25 marzo 2020";
i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole "da 1 a
5" sono inserite le seguenti: "e 7"; le parole "pari a
1.347,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"pari a 11.599,1 milioni di euro".
1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la
presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa, ai sensi dei commi 2 e 3-bis
dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1
del presente articolo, se posteriori alla data cosi'
determinata, sono stabiliti al trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno
2020, n. 52.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
11.521,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai
sensi dell'articolo 265."
«Art. 69 (Modifiche all'articolo 20 in materia di
trattamento ordinario di integrazione salariale per le
aziende che si trovano gia' in Cassa integrazione
straordinaria). - 1. All'articolo 20 del decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per un periodo non
superiore a nove settimane" sono sostituite dalle seguenti:
"per una durata massima di nove settimane per periodi
decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,
incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo
periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente
fruito il periodo precedentemente concesso. E' altresi'
riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata
massima di quattro settimane di trattamento di cui al
presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter";
b) al comma 5, le parole: "pari a 338,2 milioni di
euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 828,6 milioni
di euro".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
490,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.».
«Art. 70 (Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa
integrazione in deroga). - 1. All'articolo 22 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole "nove
settimane" sono sostituite dalle seguenti: "per una durata
massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23
febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori
cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di
lavoro ai quali sia stato interamente gia' autorizzato un
periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque
settimane sono riconosciute secondo le modalita' di cui
all'articolo 22-ter e tenuto conto di quanto disciplinato
dall'articolo 22-quater. E' altresi' riconosciuto un
eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro
settimane di trattamento di cui al presente comma per
periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di
lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi
divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche,
e' possibile usufruire delle predette quattro settimane
anche per periodi precedenti al 1 ° settembre a condizione
che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo
precedentemente concesso fino alla durata massima di
quattordici settimane." e, all'ultimo periodo, le parole
"ne' per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attivita' in
ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far
fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19" sono
soppresse;
b) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal
seguente: "II trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro
per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e
limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25
marzo 2020.";
c) al comma 4 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1. il sesto periodo e' soppresso;
2. al settimo periodo le parole: "dal predetto
Ministero" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.".
d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma:
"4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini
della relativa attuazione, l'INPS comunica settimanalmente
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze le risultanze,
anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle
erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le
singole regioni e province autonome. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni
riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle
disponibili all'INPS per le finalita' di cui all'articolo
22-ter, fermo restando quanto previsto dall'articolo 126,
commi 7 e 8."
e) dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente:
«5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di
solidarieta' bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige,
costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono essere
utilizzate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano,
a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno
finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela
integrativa rispetto a prestazioni connesse a trattamenti
di integrazione salariale ordinaria, straordinaria e in
deroga previste dalla normativa vigente. I rispettivi
Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le
relative prestazioni.»
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2,
primo periodo, del presente decreto. Il trattamento puo'
essere concesso esclusivamente con la modalita' di
pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Le
domande devono essere presentate, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto
inizio il periodo di sospensione o di riduzione
dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,
il termine di cui al terzo periodo e' stabilito al
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo
termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del
terzo periodo. Per le domande riferite a periodi di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020,
il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio
2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i
datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato
domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero
avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne
hanno impedito l' accettazione possono presentare la
domanda nelle modalita' corrette, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella
precedente istanza da parte dell'amministrazione di
riferimento, anche nelle more della revoca dell'eventuale
provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione
competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita'
corrette, e' considerata comunque tempestiva se presentata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e'
obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente";
g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di
cui all'ultimo periodo del comma 4 il trattamento di cui al
comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148.".
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
1.642,9 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai
sensi dell'articolo 265.».
«Art. 70-bis (Norme speciali in materia di trattamenti
di integrazione salariale). - 1. In deroga a quanto
previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente
decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano
interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
alla durata massima di quattordici settimane, e' consentito
usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei
trattamenti di cui ai medesimi articoli anche per periodi
decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta
ferma la durata massima di diciotto settimane, da computare
considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti sia
ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi
del presente articolo mediante il riconoscimento delle
ulteriori quattro settimane massime da parte dell'INPS ai
sensi degli articoli 22-quater e 22-quinquies del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel
limite di spesa di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa, trasmettendo i risultati di tale attivita' al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal
predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in
via prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potra' in
ogni caso emettere altri provvedimenti di concessione dei
trattamenti. Ai maggiori oneri derivanti dal primo e dal
secondo periodo del presente comma, pari a 1.162,2 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui
all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, introdotto dall'articolo 71 del
presente decreto.».
«Art. 71 (Ulteriori modifiche in materia di
integrazione salariale). - 1. Al decreto-legge 17 marzo
2020 n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo 22-bis sono inseriti i
seguenti:
"Art. 22-ter (Ulteriore finanziamento delle
integrazioni salariali). - 1. Al fine di garantire, qualora
necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano
occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
possibilita' di una piu' ampia forma di tutela delle
posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai
rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a
22 e' istituito nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito
capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a
2.673,2 milioni di euro. Le predette risorse, che
costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono
essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli
26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al
primo periodo del presente comma con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione del
periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione
salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo,
nonche' per un massimo di quattro settimane fruibili per i
periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020
limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente
fruito il periodo massimo di quattordici settimane come
disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti
di cui all'articolo 22, dal presente comma.
2. Qualora dall'attivita' di monitoraggio
relativamente ai trattamenti concessi ai sensi degli
articoli da 19 a 22 dovessero emergere economie rispetto
alle somme stanziate le stesse possono essere utilizzate ai
sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.
Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale
in deroga "Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale). - 1. I trattamenti di
integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22,
per periodi successivi alle prime nove settimane
riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a
domanda del datore di lavoro la cui efficacia e' in ogni
caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di
spesa di cui al comma 5. I datori di lavoro inviano
telematicamente la domanda con la lista dei beneficiari
all'Inps indicando le ore di sospensione per ciascun
lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps
provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa
verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio
del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di
tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato
raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa,
l'Inps non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti
concessori. Per i datori di lavoro con unita' produttive
site in piu' regioni o province autonome il trattamento di
cui al presente articolo puo' essere riconosciuto dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto
di cui al comma 5 e' stabilito il numero di regioni o
province autonome in cui sono localizzate le unita'
produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del
quale il trattamento e' riconosciuto dal predetto
Ministero.
2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano
rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.
3. La domanda di concessione del trattamento di cui
al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza,
alla sede dell'INPS territorialmente competente, entro la
fine del mese successivo a quello in cui ha, avuto inizio
il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita'
lavorativa. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del primo periodo. Per le
domande riferite a periodi di sospensione o riduzione
dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23
febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a
pena di decadenza, al 15 luglio 2020.
4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento
diretto da parte dell'INPS trasmette la domanda di
concessione del trattamento di cui al comma 1, entro il
quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di sospensione
o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati
essenziali per il calcolo e l'erogazione di
un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le
modalita' indicate dall'INPS. Per le domande riferite a
periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'
lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e
il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo e'
fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS
autorizza l'accoglimento della domanda e dispone
l'anticipazione del pagamento del trattamento entro
quindici giorni dal ricevimento della domanda stessa. La
misura dell'anticipazione e' calcolata sul quaranta per
cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito
della successiva trasmissione completa dei dati da parte
del datore di lavoro, l'INPS provvede al pagamento del
trattamento residuo o al recupero nei confronti del datore
di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
L'INPS disciplina le modalita' operative del procedimento
previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro
e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
per il pagamento dell'integrazione salariale, secondo le
modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine del mese
successivo a quello in cui e' collocato il periodo di
integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il
termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
concessione. In sede di prima applicazione, il termine di
cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
a quello determinato ai sensi del settimo periodo.
Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della
prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
del datore di lavoro inadempiente.
5. Il trattamento di cui al presente articolo e'
riconosciuto nel limite massimo di cui all'articolo 22,
comma 3 al netto delle risorse gia' destinate dalle Regioni
a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai
dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo 2020. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto sono stabilite le modalita' di attuazione
del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa
complessivo di cui all'articolo 22, comma 3 tra i
differenti soggetti istituzionali preposti al
riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo
22.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 e'
stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi
dal medesimo Ministero ai sensi del comma 5 ultimo periodo.
Art. 22-quinquies (Modifiche al pagamento diretto del
trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno
ordinario). - 1. Le richieste di integrazione salariale a
pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21
presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente disposizione
sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo
22-quater, comma 3."
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
2.673,2 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai
sensi dell'articolo 265.».
 


Allegati

Allegato A all'articolo 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste
di attesa

===================================================================== | ALLEGATO A - LIMITE DI SPESA PERSONALE DI CUI | | ALL'ART.29, COMMI 2 e 3 ANNO 2020 | ===================================================================== | | ANNO 2020 | | +===============+================+===================+ | | | | Incremento del | | | | Recupero | monte ore | | | | prestazioni di | dell'assistenza | |Regione | | specialistica | specialistica | | | | ambulatoriale | ambulatoriale | | | | (comma 3 lett. | convenzionata | | | Recupero | a) e b) | interna (comma 3 | | | ricoveri | nettizzati dei | lett. c) in | | | ospedalieri | 10 mln della |proporzione a dati | | | (comma 2) | colonna 3 | di IV trim.2019 | | +---------------+----------------+-------------------+ | | (1) | (2) | (3) | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Piemonte | 10.824.697 | 28.219.185 | 706.338 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Valle d'Aosta | 330.975 | 876.766 | 8.960 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Lombardia | 18.950.578 | 72.752.900 | 614.860 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |PA di Bolzano | 1.232.869 | 3.070.545 | 8.031 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |PA di Trento | 1.051.423 | 2.955.094 | 64.844 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Veneto | 11.679.406 | 34.483.028 | 682.791 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Friuli Venezia| | | | |Giulia | 3.636.675 | 8.402.347 | 67.828 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Liguria | 3.571.124 | 8.925.028 | 256.341 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Emilia Romagna| 12.388.480 | 34.792.246 | 662.671 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Toscana | 10.129.665 | 24.729.595 | 656.469 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Umbria | 2.213.223 | 6.043.933 | 147.430 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Marche | 3.834.217 | 8.106.880 | 178.265 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Lazio | 5.392.542 | 27.612.176 | 1.168.678 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Abruzzo | 2.417.357 | 7.060.022 | 173.201 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Molise | 235.407 | 2.878.377 | 60.244 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Campania | 6.963.530 | 25.674.793 | 2.172.286 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Puglia | 5.265.334 | 17.584.594 | 645.995 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Basilicata | 1.204.049 | 3.998.325 | 66.040 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Calabria | 2.225.211 | 7.423.738 | 508.964 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Sicilia | 6.255.376 | 21.085.255 | 725.177 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Sardegna | 2.604.843 | 9.136.965 | 424.587 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+ |Totale | 112.406.980 | 355.811.792 | 10.000.000 | +--------------+---------------+----------------+-------------------+


 
Art. 1 bis

Indennita' per i lavoratori di aree
di crisi industriale complessa

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 251 e' inserito il seguente:
«251-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennita' di cui al comma 251 puo' essere altresi' concessa fino al 31 dicembre 2020 ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana, i quali cessino di percepire l'indennita' di disoccupazione denominata NASpI nell'anno 2020 medesimo, nel limite di 7,4 milioni di euro per l'anno 2020»;
b) al comma 253, le parole: «del comma 251» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 251 e 251-bis».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 253 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 252. Omissis.
253. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 251
e 251-bis si fa fronte nel limite massimo delle risorse
gia' assegnate alle regioni e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non
previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo
26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai
sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le regioni
e le province autonome concedono l'indennita' di cui al
comma 251, esclusivamente previa verifica della
disponibilita' finanziaria da parte dell'INPS.
Omissis.».
 
Art. 1 ter

Indennita' per i lavoratori di aree di crisi complessa
della regione Campania

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai lavoratori delle aree di crisi complessa della regione Campania che hanno cessato la mobilita' ordinaria dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 e' concessa, fino al 31 dicembre 2020, un'indennita' pari al trattamento dell'ultima mobilita' ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 2,43 milioni di euro per l'anno 2020. A tale indennita' non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' compatibile con il reddito di emergenza di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L'indennita' di cui al comma 1 non e' altresi' compatibile con la presenza di una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente;
b) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita';
c) essere percettori dell'indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL);
d) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, o delle misure aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 2,43 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue della regione Campania di cui all'articolo 25-ter del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 67 dell'articolo 2
della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita):
«67. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a
tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano
anche ai lavoratori destinatari dei trattamenti di
integrazione salariale in deroga e di mobilita' in deroga,
rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8,
comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 82 (Reddito di emergenza). - 1. Ai nuclei
familiari in condizioni di necessita' economica in
conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e
3, e' riconosciuto un sostegno al reddito straordinario
denominato Reddito di emergenza (di seguito "Rem"). Le
domande per il Rem sono presentate entro il termine del
mese di luglio 2020 e il beneficio e' erogato in due quote,
ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.
2. Il Rem e' riconosciuto ai nuclei familiari in
possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei
seguenti requisiti:
a) residenza in Italia, verificata con riferimento al
componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di
aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di
cui al comma 5;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con
riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro
10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente
successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il
predetto massimale e' incrementato di 5.000 euro in caso di
presenza nel nucleo familiare di un componente in
condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza
come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione
Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159;
d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del
comma 2 del presente articolo, durante lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre
il 30 settembre 2020, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis
dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80, non si applicano, previa autocertificazione, in
presenza di persone minori di eta' o meritevoli di tutela,
quali soggetti malati gravi, disabili, in difficolta'
economica e senza dimora, aventi i requisiti di cui al
citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.
3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel nucleo
familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito
una delle indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e
38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di
una delle indennita' disciplinate in attuazione
dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una
delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85 del presente
decreto-legge. Il Rem non e' altresi' compatibile con la
presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al
momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad
eccezione dell'assegno ordinario di invalidita';
b) essere titolari di un rapporto di lavoro
dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli
importi di cui al comma 5;
c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di
cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26, ovvero le misure aventi finalita' analoghe di cui
all'articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.
4. Ai fini dell'accesso e della determinazione
dell'ammontare del Rem:
a) il nucleo familiare e' definito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte le
componenti di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, ed e' riferito al mese di aprile 2020 secondo il
principio di cassa;
c) il patrimonio mobiliare e' definito ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un
ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il
corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo
2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800
euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel
nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di
disabilita' grave o non autosufficienza come definite ai
fini ISEE.
6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano
in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonche'
coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga
degenza o altre strutture residenziali a totale carico
dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso
in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi
componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro
della scala di equivalenza non tiene conto di tali
soggetti.
7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) previa richiesta
tramite modello di domanda predisposto dal medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo
stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate
presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo
32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa
stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rem possono
essere altresi' presentate presso gli istituti di patronato
di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al
numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al
decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.
8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di
cui al comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle
entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle
giacenze medie del patrimonio mobiliare dei componenti il
nucleo familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle
modalita' previste ai fini ISEE.
9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli
emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio e'
immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di
quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a
legislazione vigente.
10. Ai fini dell'erogazione del Rem e' autorizzato un
limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da
iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
denominato "Fondo per il Reddito di emergenza". L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa
di cui al primo periodo del presente comma e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla
stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato
un limite di spesa pari a 5 milioni di euro.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo
265.».
- Il Capo I (Disposizioni urgenti in materia di reddito
di cittadinanza) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,
n. 26 recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito
di cittadinanza e di pensioni» comprende gli articoli da 1
a 13 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana del 28 gennaio 2019, n. 23.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 13 del
citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26:
«Art. 13 (Transitorie e finali). - 1. - 1-ter. Omissis.
2. Le disposizioni del presente decreto sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai
beneficiari del Rdc nell'ambito della propria competenza
legislativa e relativa potesta' amministrativa, perseguendo
le finalita' del presente decreto. Le province autonome di
Trento e di Bolzano possono prevedere, a decorrere
dall'anno 2020, misure aventi finalita' analoghe a quelle
del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri
ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, affinche' le stesse non siano computate
ai fini dell'accesso, della quantificazione e del
mantenimento del Rdc. Ai fini dell'attuazione del presente
comma e' autorizzata la spesa di 19 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2020.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25-ter del
decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria):
«Art. 25-ter (Trattamento di mobilita' in deroga per i
lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di
crisi industriale complessa). - 1. Il trattamento di
mobilita' in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' concesso per dodici mesi
anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano
la mobilita' ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al
31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei
criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione
che a tali lavoratori siano contestualmente applicate
misure di politica attiva, individuate in un apposito piano
regionale, da comunicare al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche
attive del lavoro (ANPAL). Il lavoratore decade dalla
fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a
qualsiasi titolo.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si
fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno
e indebitamento netto, pari a 32,2 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2.».
 
Art. 2
Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei
lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti

1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le domande gia' presentate alle regioni o province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate piu' di nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le regioni potranno autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di cui al presente comma. Al riconoscimento dei benefici di cui al presente comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.».
2. All'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 7 e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 22 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 98 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 98 (Disposizioni in materia di lavoratori
sportivi). - 1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, e'
riconosciuta dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel
limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020,
un'indennita' pari a 600 euro in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato
Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico
(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva,
riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data
del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non
e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e
del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e
delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27,
28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, cosi' come prorogate e integrate dal presente
decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse
trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente
all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di
collaborazione e della mancata percezione di altro reddito
da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle
prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai
soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a
600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda,
anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle
domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione.
Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse
di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento,
le forme di monitoraggio della spesa e del relativo
controllo, nonche' le modalita' di distribuzione delle
eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennita'
erogata per il mese di maggio 2020.
5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma
1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite
a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di
euro.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1
a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede
ai sensi dell'articolo 265.
7.
Abrogato.».
 



Allegato B all'articolo 29 - Disposizioni urgenti in materia di liste
di attesa

===================================================================
| ALLEGATO B |
===================================================================

===================================================================
| | | Riparto risorse sulla |
| | Quota d'accesso | base della quota di |
| Regioni | ANNO 2020 | accesso |
+=====================+===================+=======================+
|PIEMONTE | 7,36%| 35.219.754|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|V D'AOSTA | 0,21%| 1.004.475|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|LOMBARDIA | 16,64%| 79.595.816|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|BOLZANO | 0,86%| 4.104.097|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|TRENTO | 0,89%| 4.257.256|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|VENETO | 8,14%| 38.935.696|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|FRIULI | 2,06%| 9.872.508|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|LIGURIA | 2,68%| 12.819.945|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|E ROMAGNA | 7,46%| 35.665.198|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|TOSCANA | 6,30%| 30.123.070|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|UMBRIA | 1,49%| 7.125.589|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|MARCHE | 2,56%| 12.258.402|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|LAZIO | 9,68%| 46.283.767|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|ABRUZZO | 2,19%| 10.472.048|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|MOLISE | 0,51%| 2.454.194|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|CAMPANIA | 9,30%| 44.483.036|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|PUGLIA | 6,62%| 31.666.469|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|BASILICATA | 0,93%| 4.468.358|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|CALABRIA | 3,19%| 15.257.629|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|SICILIA | 8,16%| 39.029.447|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|SARDEGNA | 2,74%| 13.122.020|
+---------------------+-------------------+-----------------------+
|TOTALE | 100,00%| 478.218.772|
+---------------------+-------------------+-----------------------+



 
Art. 3
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che
non richiedono trattamenti di cassa integrazione

1. In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente decreto e che abbiano gia' fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale gia' fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
2. Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i divieti di cui all'articolo 14 del presente decreto.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'esonero contributivo concesso ai sensi del comma 1 con efficacia retroattiva e l'impossibilita' di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1.
4. L'esonero di cui al presente articolo e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
5. Il beneficio previsto al presente articolo e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli da 19 a 22-quinquies del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Il riferimento al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'articolo 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 108. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui
all'articolo 109, quando circostanze eccezionali
giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia
iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista
dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti concernenti
le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha
stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono
essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del
presente articolo.».
 

Allegato 1

(articolo 114, comma 1)
(importi in milioni di euro)

===================================================================== | RISULTATI DIFFERENZIALI | +===================================================================+ | - COMPETENZA - | +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |Descrizione risultato | | | | |differenziale | 2020 | 2021 | 2022 | +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge | -336.000 | -89.950 | -74.900 | | +--------------+--------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge (*) | 594.840 | 344.816 | 338.750 | +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ | - CASSA - | +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |Descrizione risultato | | | | |differenziale | 2020 | 2021 | 2022 | +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge | -384.000 | -142.950 | -124.900 | | +--------------+--------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge (*) | 642.840 | 397.816 | 388.750 | +-----------------------+--------------+--------------+-------------+ |(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di | | rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' | | preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. | +-------------------------------------------------------------------+


 
Art. 4

Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze

1. All'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020 e 2021»;
b) dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il predetto fondo e' incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.».
2. All'onere derivante dal comma 1, lettera c), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 88 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 88 (Fondo Nuove Competenze). - 1. Al fine di
consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo
l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i
contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello
aziendale o territoriale da associazioni dei datori di
lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro
rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi
della normativa e degli accordi interconfederali vigenti,
possono realizzare specifiche intese di rimodulazione
dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e
produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di
ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte
dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi
formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione,
comprensivi dei relativi contributi previdenziali e
assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo
denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso
l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul
Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo e'
incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno
2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.
Omissis.».
 
Art. 5

Disposizioni in materia di proroga
di NASPI e DIS-COLL

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all'articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La suddetta proroga e' estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilita' aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita' spettante per la prestazione originaria.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 1.318,5 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 15 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della Legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e'
istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015.».
«Art. 15 (Indennita' di disoccupazione per i lavoratori
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -
DISCOLL). - 1. In attesa degli interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle forme
contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7, lettera a),
della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il
2015, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31
dicembre 2015, e' riconosciuta ai collaboratori coordinati
e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli
amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva
alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita
IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile
denominata DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al
comma 1 che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in
stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione
nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare
precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto
evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si
verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di
contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui
al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia
dato luogo a un reddito almeno pari alla meta' dell'importo
che da' diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai
fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi
effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui
al comma 1, relativo all'anno in cui si e' verificato
l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare
precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione,
o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile
come determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello
stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari
o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente
rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui
il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo
la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra il reddito medio mensile e il predetto
importo. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare
l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015,
annualmente rivalutato sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a
decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero
di mesi pari alla meta' dei mesi di contribuzione
accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno
solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al
predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni
caso superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono
riconosciuti i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in
via telematica, entro il termine di decadenza di
sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno
successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o,
qualora la domanda sia presentata successivamente a tale
data, dal primo giorno successivo alla data di
presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla
permanenza dello stato di disoccupazione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni,
nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative di
attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma, 2 lettera g), del decreto
legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni.
Con il decreto legislativo previsto all'articolo 1, comma
3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte ulteriori
misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento
nel tessuto produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di
lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni il
lavoratore decade dal diritto alla DIS-COLL. In caso di
nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di
durata non superiore a cinque giorni la DIS-COLL e' sospesa
d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie di
cui all'articolo 9 -bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
Al termine di un periodo di sospensione l'indennita'
riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta
sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale,
dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta
lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro
trenta giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo
che prevede di trarne. Nel caso di mancata comunicazione
del reddito previsto il beneficiario decade dal diritto
alla DIS-COLL a decorrere dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari
all'80 per cento del reddito previsto, rapportato al
periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di
godimento dell'indennita' o, se antecedente, la fine
dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi e' tenuto a presentare all'INPS un'apposita
autodichiarazione concernente il reddito ricavato
dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di
inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale.
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56,
della legge n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre
del 2015 esclusivamente delle prestazioni di cui al
presente articolo. Restano salvi i diritti maturati in
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il
finanziamento della tutela del sostegno al reddito dei
collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92 del
2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e
pertanto in relazione allo stesso anno 2015 non trovano
applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 2,
commi da 51 a 56, della legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai
soggetti di cui al presente articolo anche per gli anni
successivi al 2015 si provvede con le risorse previste da
successivi provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie e in particolare con le
risorse derivanti dai decreti legislativi attuativi dei
criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
15-bis. A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL e'
riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli
assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio
in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL
riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti
all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da
intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1°
luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i
dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto
di percepire la DISCOLL, nonche' per gli amministratori e i
sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
15-bis, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017,
39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro
per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8
milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per
l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7
milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per
l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti
fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva
disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-bis.
15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi
all'andamento delle entrate contributive e del costo della
prestazione di cui al comma 15-bis ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 92 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 92 (Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL).
- 1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del
decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di
fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020
e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi
a decorrere dal giorno di scadenza, a condizione che il
percettore non sia beneficiario delle indennita' di cui
agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17
marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, ne' di quelle di cui agli articoli
84, 85 e 98 del presente decreto. L'importo riconosciuto
per ciascuna mensilita' aggiuntiva e' pari all'importo
dell'ultima mensilita' spettante per la prestazione
originaria.
2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7
milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.».
 
Art. 6

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali
per assunzioni a tempo indeterminato

1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, e' riconosciuto, ai sensi del comma 4 e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
2. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.
3. L'esonero di cui al comma 1 e' riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
4. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 3 e' riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
5. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.
 
Art. 7
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a
tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti
termali

1. L'esonero di cui all'articolo 6 del presente decreto e' riconosciuto con le medesime modalita' e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il comma 3 del predetto articolo 6.
2. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso ai sensi della sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.
3. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, pari a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 34,2 milioni di euro per l'anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5 milioni di euro per l'anno 2020, 53,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato
nei riferimenti normativi all'art. 3.
 
Art. 8

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti
a termine e di contratti di somministrazione

1. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.»;
b) il comma 1-bis e' abrogato.
1-bis. In considerazione dell'attuale fase di rilancio dell'economia e al fine di garantire la continuita' occupazionale, all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo' impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che cio' determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 31 dicembre 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 93 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 93 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo
di contratti a termine e di proroga di contratti di
apprendistato). - 1. In conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31
dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva
di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare
per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta
i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato,
anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19,
comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
1-bis. Abrogato.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 31 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Somministrazione di lavoro a tempo
indeterminato e determinato). - 1. Salvo diversa previsione
dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il
numero dei lavoratori somministrati con contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non puo'
eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo
indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio
dell'anno di stipula del predetto contratto, con un
arrotondamento del decimale all'unita' superiore qualora
esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio
dell'attivita' nel corso dell'anno, il limite percentuale
si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato
in forza al momento della stipula del contratto di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Possono
essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i
lavoratori assunti dal somministratore a tempo
indeterminato. Nel caso in cui il contratto di
somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e
l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore puo'
impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro
mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore
somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione
abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo
indeterminato, senza che cio' determini in capo
all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore
somministrato. La disposizione di cui al periodo precedente
ha efficacia fino al 31 dicembre 2021.
Omissis.».
 
Art. 9

Nuova indennita' per i lavoratori stagionali del turismo,
degli stabilimenti termali e dello spettacolo

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. E' riconosciuta un'indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
3. I soggetti di cui al comma 2, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
b) titolari di pensione.
4. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modificazioni, e' erogata una indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro; la medesima indennita' viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
5. Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, e' riconosciuta una indennita' onnicomprensiva pari a 1000 euro:
a) titolarita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarita' nell'anno 2018 di uno o piu' contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarita', al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
6. Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni. Le suddette indennita' sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.
7. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
8. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilita' di richiedere l'indennita' di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 8, pari a 680 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli da 13 a 18 del
citato decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 13 (Definizione e casi di ricorso al lavoro
intermittente). - 1. Il contratto di lavoro intermittente
e' il contratto, anche a tempo determinato, mediante il
quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di
lavoro che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa in
modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze
individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento
alla possibilita' di svolgere le prestazioni in periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del mese o
dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di
utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il contratto di lavoro intermittente puo' in ogni
caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di
eta', purche' le prestazioni lavorative siano svolte entro
il venticinquesimo anno, e con piu' di 55 anni.
3. In ogni caso, con l'eccezione dei settori del
turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il
contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun
lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo
complessivamente non superiore a quattrocento giornate di
effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di
superamento del predetto periodo il relativo rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato.
4. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la
prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun
trattamento economico e normativo, salvo che abbia
garantito al datore di lavoro la propria disponibilita' a
rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta
l'indennita' di disponibilita' di cui all'articolo 16.
5. Le disposizioni della presente sezione non trovano
applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni.».
«Art. 14 (Divieti). - 1. E' vietato il ricorso al
lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano
il diritto di sciopero;
b) presso unita' produttive nelle quali si e'
proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
di lavoro intermittente, ovvero presso unita' produttive
nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una
riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione
guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la
valutazione dei rischi in applicazione della normativa di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.».
«Art. 15 (Forma e comunicazioni). - 1. Il contratto di
lavoro intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini
della prova dei seguenti elementi:
a) durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che
consentono la stipulazione del contratto a norma
dell'articolo 13;
b) luogo e modalita' della disponibilita',
eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo
preavviso di chiamata del lavoratore, che non puo' essere
inferiore a un giorno lavorativo;
c) trattamento economico e normativo spettante al
lavoratore per la prestazione eseguita e relativa
indennita' di disponibilita', ove prevista;
d) forme e modalita', con cui il datore di lavoro e'
legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di
lavoro, nonche' modalita' di rilevazione della prestazione;
e) tempi e modalita' di pagamento della retribuzione
e della indennita' di disponibilita';
f) misure di sicurezza necessarie in relazione al
tipo di attivita' dedotta in contratto.
2. Fatte salve le previsioni piu' favorevoli dei
contratti collettivi, il datore di lavoro e' tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria
sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
3. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di
un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a
trenta giorni, il datore di lavoro e' tenuto a comunicarne
la durata alla direzione territoriale del lavoro competente
per territorio, mediante sms o posta elettronica. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, possono essere individuate
modalita' applicative della disposizione di cui al primo
periodo, nonche' ulteriori modalita' di comunicazione in
funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di
violazione degli obblighi di cui al presente comma si
applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro
2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui e' stata
omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23
aprile 2004, n. 124.».
«Art. 16 (Indennita' di disponibilita'). - 1. La misura
dell'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in
quote orarie, e' determinata dai contratti collettivi e non
e' comunque inferiore all'importo fissato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le
associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
2. L'indennita' di disponibilita' e' esclusa dal
computo di ogni istituto di legge o di contratto
collettivo.
3. L'indennita' di disponibilita' e' assoggettata a
contribuzione previdenziale per il suo effettivo ammontare,
in deroga alla normativa in materia di minimale
contributivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che gli renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il
lavoratore e' tenuto a informarne tempestivamente il datore
di lavoro, specificando la durata dell'impedimento, durante
il quale non matura il diritto all'indennita' di
disponibilita'. Ove non provveda all'adempimento di cui al
periodo precedente, il lavoratore perde il diritto
all'indennita' per un periodo di quindici giorni, salvo
diversa previsione del contratto individuale.
5. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata puo' costituire motivo di licenziamento e
comportare la restituzione della quota di indennita' di
disponibilita' riferita al periodo successivo al rifiuto.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale il
lavoratore intermittente puo' versare la differenza
contributiva per i periodi in cui ha percepito una
retribuzione inferiore a quella convenzionale ovvero ha
usufruito dell'indennita' di disponibilita' fino a
concorrenza del medesimo importo.».
«Art. 17 (Principio di non discriminazione). - 1. Il
lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi
lavorati e a parita' di mansioni svolte, un trattamento
economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello.
2. Il trattamento economico, normativo e previdenziale
del lavoratore intermittente, e' riproporzionato in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in
particolare per quanto riguarda l'importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa,
nonche' delle ferie e dei trattamenti per malattia e
infortunio, congedo di maternita' e parentale.».
«Art. 18 (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
Ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte
legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo
dei dipendenti del datore di lavoro, il lavoratore
intermittente e' computato nell'organico dell'impresa in
proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto
nell'arco di ciascun semestre.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2222 del
codice civile:
«Art. 2222 (Contratto d'opera). - Quando una persona si
obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto
abbia una disciplina particolare nel libro IV.».
- Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2
della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«Art. 2 (Armonizzazione). - 1. - 25. Omissis.
26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei
consumatori). - 1. - 2.
3. Nella segnalazione certificata di inizio di
attivita' deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi
per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica
l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel
quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili
dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere
in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per
l'esercizio dell'attivita' di vendita.
5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di
riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare
non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo
5, comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5
deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve
contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato,
l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto
dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di
quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante
le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si
applicano anche nel caso di operazioni di vendita a
domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle
aree pubbliche in forma itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua
personalmente le operazioni disciplinate dal presente
articolo.
9.».
- Si riporta il testo dell'articolo 38 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
successive modificazioni:
«Art. 38 (Indennita' lavoratori dello spettacolo). - 1.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello
spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati
nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non
superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, e'
riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari
a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1 i
lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
4 Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
- Si riporta il testo dell'articolo 44 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
successive modificazioni:
«Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di
ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal
virus COVID-19). - 1. Al fine di garantire misure di
sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi
che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID
19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il
loro rapporto di lavoro e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di
ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai
medesimi soggetti di cui al presente comma, di una
indennita', nel limite di spesa 1.150 milioni di euro per
l'anno 2020.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
definiti i criteri di priorita' e le modalita' di
attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche' la
eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da
destinare, in via eccezionale, in considerazione della
situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del
reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto
privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti
legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n.
103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
- La legge 12 giugno 1984, n. 222 recante «Revisione
della disciplina della invalidita' pensionabile» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del
16 giugno 1984, n. 165.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 recante «Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 31 dicembre 1986, n. 302.
- Si riporta il testo degli articoli 78, 84, 85 e 98
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 78 (Modifiche all'articolo 44 recante istituzione
del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei
lavoratori danneggiati dal virus COVID-19). - 1. Ai fini
del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio 2020
dell'indennita' per il sostegno del reddito dei
professionisti iscritti agli enti di diritto privato di
previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 all'articolo
44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "300 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "1.150 milioni";
b) al comma 2, la parola "trenta" e' sostituita dalla
seguente: "sessanta".
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui al
comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data
di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato;
b) titolari di pensione.
3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23
e' abrogato.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
650 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi
dell'articolo 265.».
«Art. 84 (Nuove indennita' per i lavoratori danneggiati
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. Ai
soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600
euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020.
2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA
attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto,
iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari
di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione
di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre
2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e'
riconosciuta una indennita' per il mese di maggio 2020 pari
a 1000 euro. A tal fine il reddito e' individuato secondo
il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i
compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel
periodo interessato e nell'esercizio dell'attivita',
comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal fine il
soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale
autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente
comma. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati
identificativi dei soggetti che hanno presentato
l'autocertificazione per la verifica dei requisiti.
L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei
riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul
reddito di cui sopra con modalita' e termini definiti con
accordi di cooperazione tra le parti.
3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il
rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del
presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' per il mese
di maggio 2020 pari a 1000 euro.
4. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600
euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020.
5. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600
euro e' erogata anche per il mese di aprile 2020. La
medesima indennita' e' riconosciuta ai lavoratori in regime
di somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici
operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti
termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto
di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di
lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del
turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato
involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di
maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennita' e'
riconosciuta ai lavoratori in regime di somministrazione,
impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore
del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano
cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non
titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente,
ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
7. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' e' erogata
anche per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500
euro.
8. E' riconosciuta un'indennita' per i mesi di aprile e
maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori
dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza
epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso
la loro attivita' o il loro rapporto di lavoro, individuati
nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a
settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti
termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di
lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31
gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa
per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da
13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che
abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta
giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il
31 gennaio 2020; per i lavoratori intermittenti di cui alla
presente lettera iscritti al Fondo lavoratori dello
spettacolo, che non beneficiano del trattamento di
integrazione salariale, l'accesso all'indennita' e'
comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal
comma 10;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio
2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali
riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222
del codice civile e che non abbiano un contratto in essere
alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali
contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 23
febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito
nello stesso arco temporale di almeno un contributo
mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime
attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA
attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie.
9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di
presentazione della domanda, non devono essere in alcuna
delle seguenti condizioni:
a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente
di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81:
b) titolari di pensione.
10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo
38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
erogata una indennita' di 600 euro per ciascuno dei mesi di
aprile e maggio 2020; la medesima indennita' viene erogata
per le predette mensilita' anche ai lavoratori iscritti al
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7
contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un
reddito non superiore ai 35.000 euro. Per i lavoratori
intermittenti di cui al comma 8, lettera b), e' corrisposta
la sola indennita' di cui alla medesima lettera.
11. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 10
i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o
titolari di pensione alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.
12. Le indennita' di cui al presente articolo non
concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa
complessivo di 3.850,4 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non
sono adottati altri provvedimenti concessori.
13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1,2,
3,4,5,6, 7,8 e 10, appartenenti a nuclei familiari gia'
percettori del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali
l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a
quello dell'indennita' di cui ai medesimi commi del
presente articolo, in luogo del versamento dell'indennita'
si procede ad integrare il beneficio del reddito di
cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennita'
dovuto in ciascuna mensilita'. Le indennita' di cui ai
commi 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono compatibili con
il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento pari
o superiore a quello dell'indennita'. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
incrementata di 72 milioni di euro per l'anno 2020.
14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto si decade dalla possibilita' di
richiedere l'indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30
e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa
al mese di marzo 2020.
15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo, pari a 3.922,4 milioni di euro, si provvede,
quanto a 3.912,8 milioni di euro, ai sensi dell'articolo
265 del presente decreto e, quanto a 9,6 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione del fondo di parte
corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziato
dall'articolo 183 del presente decreto.».
«Art. 85 (Indennita' per i lavoratori domestici). - 1.
Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data
del 23 febbraio 2020, uno o piu' contratti di lavoro per
una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali e'
riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020,
un'indennita' mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta a
condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi
con il datore di lavoro.
3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con
le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero
con una delle indennita' disciplinate in attuazione
dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con
l'indennita' di cui all'articolo 84 del presente decreto e
non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. L'indennita' non spetta altresi' ai soggetti di cui
all'articolo 103. L'indennita' non spetta altresi' ai
percettori del reddito di emergenza di cui all'articolo 82
ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di cui al
Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i
quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o
superiore all'ammontare delle indennita' medesime. Ai
lavoratori appartenenti a nuclei familiari gia' percettori
del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del
beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle
indennita' di cui al comma 1, in luogo del versamento
dell'indennita' si procede ad integrare il beneficio del
reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa
indennita' dovuto in ciascuna mensilita'. Conseguentemente,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.
4. L'indennita' di cui al presente articolo non spetta
ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario
di invalidita' di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno
1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente
a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
5. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di
spesa complessivo di 460 milioni di euro per l'anno 2020.
Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di
Patronato, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e sono
valutate come al numero 8 della tabella D, allegata al
regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n.
193, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 10 dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo pari a 468,3 milioni di euro si provvede ai sensi
dell'articolo 265.».
«Art. 98 (Disposizioni in materia di lavoratori
sportivi). - 1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, e'
riconosciuta dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel
limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020,
un'indennita' pari a 600 euro in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato
Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico
(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva,
riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data
del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non
e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e
del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e
delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27,
28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, cosi' come prorogate e integrate dal presente
decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse
trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente
all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di
collaborazione e della mancata percezione di altro reddito
da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle
prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai
soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a
600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda,
anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle
domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione.
Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse
di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento,
le forme di monitoraggio della spesa e del relativo
controllo, nonche' le modalita' di distribuzione delle
eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennita'
erogata per il mese di maggio 2020.
5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma
1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite
a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di
euro.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1
a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede
ai sensi dell'articolo 265.
7.».
 
Art. 10

Indennita' lavoratori marittimi

1. Ai lavoratori marittimi di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, nonche' a quelli di cui all'articolo 17, comma 2 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, ne' di indennita' di malattia ne' di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020.
2. L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 115 del Codice
della Navigazione:
«Art. 115 (Categorie della gente di mare). - 1. La
gente di mare si divide in 3 categorie:
1) personale di stato maggiore e di bassa forza
addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai
servizi tecnici di bordo;
2) personale addetto ai servizi complementari di
bordo;
3) personale addetto al traffico locale e alla pesca
costiera.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 17
della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la
ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo FINMARE) e
interventi per l'armamento privato):
«Art. 17. - 1. Omissis.
2. Tali servizi sono svolti dall'appaltatore con
gestione ed organizzazione propria ed il relativo personale
non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla
gerarchia di bordo prevista dall'articolo 321 del codice
della navigazione.
Omissis.».
- Il riferimento al testo del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 9.
 
Art. 10 bis
Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo
1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte
nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi

1. La disciplina dettata dall'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attivita' lavorativa e che siano associati in qualita' di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorche' l'attivita' di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della
legge 13 marzo 1958, n. 250 (Previdenze a favore dei
pescatori della piccola pesca marittima e delle acque
interne):
«Art. 1 (Assicurazioni). - Le persone che esercitano la
pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa,
quando siano associate in cooperative o compagnie,
beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel
settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le
malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie e per gli infortuni e le malattie
professionali con le modalita' previste dalla legge 17
agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 115 del codice della
navigazione e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
10.
 
Art. 11

Misure a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione
dell'Arsenale Militare di Taranto

1. Il Ministero della difesa, per le esigenze di funzionalita' e di compatibilita' ambientale dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, nei limiti della dotazione organica, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2259-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzato ad assumere, per il triennio 2020-2022, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e permanenza nella sede di almeno cinque anni, un contingente complessivo di 315 unita' di personale non dirigenziale con profilo tecnico mediante corso-concorso selettivo speciale bandito dal Centro di formazione della difesa, secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione.
2. Il contingente di personale di cui al comma 1 e' cosi' ripartito:
a) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2020;
b) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2021;
c) 105 unita' di Area Seconda, posizione economica F2, per l'anno 2022.
3. Le procedure concorsuali possono essere bandite in deroga alle procedure di mobilita' previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente articolo pari a euro 873.684 per l'anno 2020, a euro 4.368.420 per l'anno 2021, a euro 7.863.156 per l'anno 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle facolta' assunzionali gia' maturate del Ministero della difesa disponibili a legislazione vigente, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi degli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2259-ter del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 2259-ter (Riduzione graduale delle dotazioni
organiche del personale civile). - 1. Ai fini del graduale
conseguimento della dotazione organica complessiva del
personale civile del Ministero della difesa fissata in
20.000 unita' al 1° gennaio 2025, ovvero al diverso termine
stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31
dicembre 2012, n. 244, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in
aderenza al processo di revisione dell'assetto strutturale
e organizzativo del Ministero della difesa, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa informazione alle
organizzazioni sindacali, si provvede, con cadenza
triennale, alla progressiva rideterminazione della
dotazione organica complessiva di cui alla tabella 1,
allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013.
2. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta
del Capo di stato maggiore della difesa, d'intesa con il
Segretario generale della difesa per l'area di relativa
competenza, previa informazione alle organizzazioni
sindacali, si provvede a ripartire la dotazione organica
complessiva, suddivisa per profili professionali, nelle
strutture centrali e periferiche in cui si articola
l'amministrazione.
3. In riferimento alla dotazione organica complessiva
come ripartita dal decreto del Ministro della difesa, il
Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta del
Segretario generale della difesa, dei Capi di stato
maggiore di Forza armata e del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri, ciascuno per l'area di
rispettiva competenza, predispone il piano di
riassorbimento delle unita' di personale risultanti in
eccedenza, da attuare prima dell'adozione del successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
rideterminazione degli organici. Il piano, adottato dal
Ministro della difesa previo esame entro trenta giorni con
le organizzazioni sindacali, individua:
a) le unita' di personale risultanti complessivamente
in eccedenza ovvero carenti, suddivise per area funzionale
e profilo professionale;
b) nell'ambito delle unita' risultanti in eccedenza,
le unita' riassorbibili nel triennio in applicazione dei
seguenti criteri:
1) cessazione dal servizio per collocamento in
pensione secondo le vigenti disposizioni;
2) riconversione professionale, nell'ambito
dell'area funzionale di appartenenza, secondo i criteri e
le procedure fissati in sede di contrattazione decentrata
di amministrazione prevista dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto
Ministeri, mediante specifici percorsi di formazione;
3) attuazione di procedure di mobilita' interna
anche attraverso l'adozione di misure che agevolano il
reimpiego del personale in ambito comunale e provinciale,
sentiti gli interessati, nei limiti dei posti disponibili;
4) trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, secondo le modalita' previste dalle
vigenti disposizioni, anche oltre il limite percentuale di
cui all'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre
1994, n. 724;
5) a decorrere dall'anno 2016 avvio di processi di
trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche, di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, entro i contingenti e le misure
percentuali e con i criteri stabiliti con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in
misura non inferiore al 15 per cento delle complessive
facolta' assunzionali delle predette amministrazioni e
fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 2-ter,
del decreto legislativo n. 165 del 2001, previo esame,
entro trenta giorni, con le organizzazioni sindacali; i
posti eventualmente non coperti dal personale civile sono
devoluti a favore del personale militare secondo le
modalita' di cui all'articolo 2209-quinquies. I
trasferimenti presso le regioni e gli enti locali sono
disposti nella misura percentuale stabilita con intesa in
sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con il consenso
dell'amministrazione ricevente, previa verifica della
rispondenza tra i requisiti culturali e professionali
richiesti per l'accesso al profilo da ricoprire e i
requisiti posseduti dallo stesso personale da trasferire.
4. Le misure di attuazione del piano sono adottate
sentite le organizzazioni sindacali.
5. Il personale in eccedenza non riassorbibile nei
tempi e con le modalita' definiti dal piano e' collocato in
disponibilita'. Il periodo di ventiquattro mesi di cui al
comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del
2001 puo' essere aumentato fino a sessanta mesi, laddove il
personale collocato in disponibilita' maturi entro il
predetto arco temporale i requisiti per il trattamento
pensionistico.
6. Ai fini della periodica revisione del piano di cui
al comma 3, con decreto del Ministro della difesa si
provvede alla ricognizione annuale delle dotazioni
organiche effettive del personale civile.
7. A decorrere dall'anno 2017, quota parte dei risparmi
derivanti dalla progressiva riduzione del personale civile,
accertati secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1,
lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e'
destinata ad alimentare i fondi per la retribuzione delle
produttivita' del personale civile del Ministero della
difesa in misura non inferiore al 4 per cento e non
superiore al 10 per cento, sentite le organizzazioni
sindacali, con le modalita' previste dal citato articolo.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli 30 e
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2,
appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di
appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente
requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo
pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati
i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio
diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
e fino all'introduzione di nuove procedure per la
determinazione dei fabbisogni standard di personale delle
amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici
non economici nazionali non e' richiesto l'assenso
dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il
trasferimento entro due mesi dalla richiesta
dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di
destinazione abbia una percentuale di posti vacanti
superiore all'amministrazione di appartenenza. Per
agevolare le procedure di mobilita' la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
la domanda e l'offerta di mobilita'.
1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla
riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di
trasferimento e' accolta, eventualmente avvalendosi, ove
sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali
di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere
inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente
certificati dai servizi sociali del comune di residenza,
puo' presentare domanda di trasferimento ad altra
amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da
quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni
dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di
appartenenza dispone il trasferimento presso
l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano
posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica
professionale.
2. Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere
trasferiti all'interno della stessa amministrazione o,
previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta
chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del
presente comma non si applica il terzo periodo del primo
comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario,
in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere
fissati criteri per realizzare i processi di cui al
presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire
l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano ai
dipendenti con figli di eta' inferiore a tre anni, che
hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, con il consenso degli
stessi alla prestazione della propria attivita' lavorativa
in un'altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia
necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
2.3.
2.2 I contratti collettivi nazionali possono integrare
le procedure e i criteri generali per l'attuazione di
quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi in
contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
2.3. Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e
2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al
miglioramento dell'allocazione del personale presso le
pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni
destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono,
altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per cento
del trattamento economico spettante al personale trasferito
mediante versamento all'entrata dello Stato da parte
dell'amministrazione cedente e corrispondente
riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale
riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione
cedente. I criteri di utilizzo e le modalita' di gestione
delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima
applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono
prioritariamente valutate le richieste finalizzate
all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che
presentino rilevanti carenze di personale e
conseguentemente alla piena applicazione della riforma
delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le
risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
sino al momento di effettiva permanenza in servizio del
personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
2.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
2.3, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,
quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2014 e a 9 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma
97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 9
milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 3
ottobre 2006, n. 262 convertito con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto a 12 milioni di
euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere
dall'anno 2015, il fondo di cui al comma 2.3 puo' essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
l'attuazione del presente articolo.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo'
essere disposto anche se la vacanza sia presente in area
diversa da quella di inquadramento assicurando la
necessaria neutralita' finanziaria.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2 bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'
articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali
norme e dal presente decreto.».
«Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle
amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi
compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di
avviare le procedure di assunzione di personale, sono
tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34,
commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione
per i quali si intende bandire il concorso nonche' se
necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita'
richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
L'amministrazione destinataria comunica tempestivamente
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e alle strutture regionali e
provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, la rinuncia o
la mancata accettazione dell'assegnazione da parte del
dipendente in disponibilita'.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi quarantacinque giorni
dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da
parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente
per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici
non economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
5 bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto
legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.».
- Si riporta il testo dell'articolo 6 e seguenti del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono
l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate
all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano
triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti
previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse
pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance
organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei
servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano
il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza
con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della
performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai
sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate
eccedenze di personale, si applica l'articolo 33.
Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano
l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la
coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di
reclutamento del personale, anche con riferimento alle
unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale
indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del
piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base
della spesa per il personale in servizio e di quelle
connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione
vigente.
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2,
ciascuna amministrazione indica la consistenza della
dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base
ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo
di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale
limite finanziario massimo della medesima e di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita'
finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la
copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle
assunzioni consentite a legislazione vigente.
4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al
comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e'
approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35,
comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel
rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e'
approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina
dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al
presente comma, e' assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.
4-bis.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonche' per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni
dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
relativamente al personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che
al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello
stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per
la determinazione delle dotazioni organiche del personale
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relative
a tutto il personale tecnico e amministrativo
universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute
all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite
agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte
le attribuzioni del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca in materia di personale,
ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale.
6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed
educative statali, delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni
universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di
cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per
gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve
le particolari disposizioni dettate dalla normativa di
settore.».
«Art. 6-bis (Misure in materia di organizzazione e
razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle
pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' gli
enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del
bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei
principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul
mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio
interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di
gestione e di adottare le necessarie misure in materia di
personale.
2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui
al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e
alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in
misura corrispondente, fermi restando i processi di
riallocazione e di mobilita' del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di
controllo interno delle amministrazioni che attivano i
processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del
presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei
risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in
materia di organizzazione e di personale, anche ai fini
della valutazione del personale con incarico dirigenziale
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286.».
«Art. 6-ter (Linee di indirizzo per la pianificazione
dei fabbisogni di personale). - 1. Con decreti di natura
non regolamentare adottati dal Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica,
linee di indirizzo per orientare le amministrazioni
pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei
fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti
di nuove figure e competenze professionali.
2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono
definite anche sulla base delle informazioni rese
disponibili dal sistema informativo del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo
60.
3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al
sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti
di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e
agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di
cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il
Ministro della salute.
4. Le modalita' di acquisizione dei dati del personale
di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per
consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le
professioni e relative competenze professionali, nonche' i
dati correlati ai fabbisogni.
5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo
le modalita' definite dall'articolo 60 le predette
informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono
resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della
funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani
e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in
assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle
amministrazioni di procedere alle assunzioni.
6. Qualora, sulla base del monitoraggio effettuato dal
Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica attraverso il sistema
informativo di cui al comma 2, con riferimento alle
amministrazioni dello Stato, si rilevino incrementi di
spesa correlati alle politiche assunzionali tali da
compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, con decreto di natura non regolamentare,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adotta le necessarie misure correttive delle linee di
indirizzo di cui al comma 1. Con riguardo alle regioni,
agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale ed agli
enti locali, le misure correttive sono adottate con le
modalita' di cui al comma 3.».
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. Le
pubbliche amministrazioni garantiscono parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma
di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al
genere, all'eta', all'orientamento sessuale, alla razza,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione o alla
lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle
condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle
promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche
amministrazioni garantiscono altresi' un ambiente di lavoro
improntato al benessere organizzativo e si impegnano a
rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza
morale o psichica al proprio interno.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la
liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello
svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri
certi di priorita' nell'impiego flessibile del personale,
purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati
in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con
qualifiche dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
dei programmi formativi, al fine di contribuire allo
sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle
prestazioni effettivamente rese.
5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche
di stipulare contratti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,
continuative e le cui modalita' di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in
violazione del presente comma sono nulli e determinano
responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in
violazione delle disposizioni del presente comma sono,
altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi
non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta
fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si
applica alle pubbliche amministrazioni.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
comparative per il conferimento degli incarichi di
collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e
6-ter non si applicano ai componenti degli organismi
indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dei nuclei di
valutazione, nonche' degli organismi operanti per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17
maggio 1999, n. 144.
6-quinquies. Rimangono ferme le speciali disposizioni
previste per gli enti pubblici di ricerca dall'articolo 14
del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.».
 
Art. 12

Disposizioni in materia di lavoratori dello sport

1. Per il mese di giugno 2020, e' erogata dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di cui all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonche' le modalita' di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennita' erogata per il mese di giugno 2020.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2020 si provvede, quanto a 23 milioni di euro, mediante i residui delle somme stanziate ai sensi dell'articolo 96, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020 e dell'articolo 98, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, gia' nella disponibilita' di Sport e salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di
imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in
accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di
lavoratore dipendente:
a) le plusvalenze realizzate mediante la
lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
renderli edificabili, e la successiva vendita, anche
parziale, dei terreni e degli edifici;
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da
non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per
successione e le unita' immobiliari urbane che per la
maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione
principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in
ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni
a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al
momento della cessione. In caso di cessione a titolo
oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto
periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da
parte del donante;
c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce
cessione di partecipazioni qualificate la cessione di
azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa'
di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di
diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i
diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente,
una percentuale di diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento
ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio
superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di
titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui
possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto
delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle
predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si
applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti
di voto o di partecipazione superiore alle percentuali
suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla
presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione di strumenti finanziari di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 quando non
rappresentano una partecipazione al patrimonio;
2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le
plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti
stipulati con associanti non residenti che non soddisfano
le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a),
ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal
valore dell'apporto;
3) cessione dei contratti di cui al numero
precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al
25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste del comma 2
dell'articolo 47 del citato testo unico;
c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a
titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e
dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di diritti o
titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette
partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui
alla presente lettera quelle realizzate mediante:
1) cessione dei contratti di cui all'articolo 109,
comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del
patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
approvato prima della data di stipula del contratto secondo
che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in
mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
2) cessione dei contratti di cui alla lettera
precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante
determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2
dell'articolo 47;
c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
lettere c) e c bis), realizzate mediante cessione a titolo
oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di
merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto
di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti
correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera si considera
cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute
estere dal deposito o conto corrente;
c-quater) i redditi, diversi da quelli
precedentemente indicati, comunque realizzati mediante
rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli
preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a
quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute
estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro
parametro di natura finanziaria. Agli effetti
dell'applicazione della presente lettera sono considerati
strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi,
diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati
mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di
rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante
cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti
pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli
realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere
conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza
di un evento incerto;
d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte
nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
meriti artistici, scientifici o sociali;
e) i redditi di natura fondiaria non determinabili
catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto
per usi non agricoli;
f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico,
salvo il disposto della lettera b) del comma 2
dell'articolo 53;
h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto,
locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli,
macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la
concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte
dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio
dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o
parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
reddito complessivo come redditi diversi;
h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di
successiva cessione, anche parziale, delle aziende
acquisite ai sensi dell'articolo 58;
h-ter) la differenza tra il valore di mercato e il
corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore.
i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
esercitate abitualmente;
l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
obblighi di fare, non fare o permettere;
m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori
artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di
natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalita' dilettantistiche,
e quelli erogati nell'esercizio diretto di attivita'
sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni
sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento
delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione
sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi
sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale di natura non
professionale resi in favore di societa' e associazioni
sportive dilettantistiche [e di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori
tecnici];
n) le plusvalenze realizzate a seguito di
trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle
lettere precedenti.
Omissis.».
- Il riferimento al testo del citato decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 3.
- Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante
«Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
e di pensioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 28 gennaio 2019, n. 23.
- Il testo degli articoli da 19 a 22-quinquies del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo degli articoli 27, 28, 29, 30 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 27 (Indennita' professionisti e lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). - 1.
Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva
alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi
alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, e' riconosciuta un'indennita'
per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di
cui al presente articolo non concorre alla formazione del
reddito ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
«Art. 28 (Indennita' lavoratori autonomi iscritti alle
Gestioni speciali dell'Ago). - 1. Ai lavoratori autonomi
iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo
2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al presente
articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati
altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
«Art. 29 (Indennita' lavoratori stagionali del turismo
e degli stabilimenti termali). - 1. Ai lavoratori
dipendenti stagionali del settore del turismo e degli
stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2019 e la data di entrata in vigore della presente
disposizione, non titolari di pensione e non titolari di
rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, e' riconosciuta
un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
L'indennita' di cui al presente articolo non concorre alla
formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede
al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica
i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il
verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
«Art. 30 (Indennita' lavoratori del settore agricolo).
- 1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari
di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50
giornate effettive di attivita' di lavoro agricolo, e'
riconosciuta un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari
a 600 euro. L'indennita' di cui al presente articolo non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata
dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo
di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al
monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i
risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga
il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,
rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere
adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
- Il testo degli articoli 38 e 44 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di
taluni settori della pubblica amministrazione):
«Art. 7 (Disposizioni in materia di attivita' sportiva
dilettantistica). - 1. Omissis.
2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Agenzia delle entrate,
l'elenco delle societa' e delle associazioni sportive
dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.».
- Si riporta il testo dell'articolo 96 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 96 (Indennita' collaboratori sportivi). - 1.
L'indennita' di cui all'articolo 27 del presente decreto e'
riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo
di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche in relazione
ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive
nazionali, enti di promozione sportiva, societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67,
comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' in essere alla
data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non
concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse
trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 50
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente
all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di
collaborazione e della mancata percezione di altro reddito
da lavoro, sono presentate alla societa' Sport e Salute
s.p.a. che, sulla base del registro di cui all'art. 7,
comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)
sulla base di apposite intese, le istruisce secondo
l'ordine cronologico di presentazione.
4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
di presentazione delle domande di cui al comma 3, e
definiti i criteri di gestione delle risorse di cui al
comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e del
relativo controllo.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
- Si riporta il testo dell'articolo 98 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 98 (Disposizioni in materia di lavoratori
sportivi). - 1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, e'
riconosciuta dalla societa' Sport e Salute S.p.A., nel
limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2020,
un'indennita' pari a 600 euro in favore dei lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato
Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico
(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline
sportive associate, gli enti di promozione sportiva,
riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le societa' e
associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data
del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre
alla formazione del reddito ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non
e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e
del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e
delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27,
28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, cosi' come prorogate e integrate dal presente
decreto.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse
trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200
milioni di euro per l'anno 2020.
3. Le domande degli interessati, unitamente
all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di
collaborazione e della mancata percezione di altro reddito
da lavoro, e del reddito di cittadinanza e delle
prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla
societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
luglio 2004, n. 186, acquisito dal Comitato Olimpico
Nazionale (CONI) sulla base di apposite intese, le
istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai
soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo
dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari a
600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda,
anche per i mesi di aprile e maggio 2020.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono individuate le modalita'
di attuazione dei commi da 1 a 3, di presentazione delle
domande, i documenti richiesti e le cause di esclusione.
Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse
di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento,
le forme di monitoraggio della spesa e del relativo
controllo, nonche' le modalita' di distribuzione delle
eventuali risorse residue ad integrazione dell'indennita'
erogata per il mese di maggio 2020.
5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma
1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite
a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo 96, comma
2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di
euro.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1
a 5 pari a 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede
ai sensi dell'articolo 265.
7.».
 
Art. 12 bis

Interventi per il passaggio al professionismo e
l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le federazioni sportive che intendono accedere al Fondo di cui al comma 1 devono deliberare il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; il passaggio deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.
3. Le federazioni sportive che hanno deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi del comma 2 possono presentare la domanda di accesso al Fondo di cui al comma 1 qualora l'utilizzo dei finanziamenti richiesti sia finalizzato:
a) per l'anno 2020, per far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19:
1) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
2) allo svolgimento di attivita' di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;
b) per gli anni 2021 e 2022:
1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
3) alla qualificazione e alla formazione dei tecnici;
4) alla promozione dello sport femminile;
5) alla sostenibilita' economica della transizione al professionismo sportivo;
6) all'estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
4. Per le domande di cui al comma 3, lettera a), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b), almeno la meta' dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalita' di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalita' di accesso al Fondo di cui al comma 1 nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.
6. Le federazioni sportive che hanno avuto accesso al Fondo di cui al comma 1 presentano al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le associazioni delle sportive, le associazioni delle societa' e le associazioni degli allenatori.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 181 e' abrogato.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 3,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede con le risorse derivanti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 7.

Riferimenti normativi

- La legge 23 marzo 1981, n. 91 recante «Norme in
materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
del 27 marzo 1981, n. 86.
 
Art. 13

Disposizioni concernenti l'indennita' a valere
sul Fondo per il reddito di ultima istanza

1. Ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020 adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' e' erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa e' elevata all'importo di 1.000 euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano gia' beneficiato dell'indennita' di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennita' di cui al primo periodo, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attivita' che e' esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennita' per i soggetti di cui al secondo periodo devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere pari a 530 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede:
a) quanto a 124,8 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 84, comma 12, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) quanto a 405,2 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come rifinanziata dall'articolo 78, comma 1, lettera a) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 78 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 9.
- Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze 29 maggio 2020 reca «Criteri di priorita' e le
modalita' di attribuzione per il mese di aprile 2020 a
favore dei liberi professionisti iscritti agli enti di cui
ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio
1996, n. 103, ai sensi dell'art. 44, del decreto-legge n.
18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n.
27/2020, e come modificato dall'art. 78 del decreto-legge
n. 34/2020».
- Il testo del comma 2 dell'articolo 44 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
- Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 recante
«Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
del 23 agosto 1994, n. 196.
- Il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103
recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 2,
comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono
attivita' autonoma di libera professione» e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 2 marzo
1996, n. 43.
- Il testo del comma 12 dell'articolo 84 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
 
Art. 14
Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e
individuali per giustificato motivo oggettivo

1. Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
2. Alle condizioni di cui al comma 1, resta, altresi', preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.
3. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attivita' che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
4. (Soppresso).

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro):
«Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita').
- 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga
di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare la procedura di
licenziamento collettivo" ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio
1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato. Qualora la
procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri
dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro
invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel
caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia
relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana
ovvero il cui rapporto di lavoro e' disciplinato dalla
legge italiana, nonche' alla competente autorita' dello
Stato estero qualora la procedura di licenziamento
collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave
marittima battente bandiera diversa da quella italiana.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero,
della collocazione aziendale e dei profili professionali
del personale eccedente nonche' del personale abitualmente
impiegato; dei tempi di attuazione del programma di
riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia'
previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione
collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della
ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma
pari al trattamento massimo mensile di integrazione
salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da`
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a
dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla
meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di licenziare gli impiegati, gli operai e quadri eccedenti,
comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel
rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla
comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori
licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta', del carico di
famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i
lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello
risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori
licenziati.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al
comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad
ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale
concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15 bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto legge 30
marzo 1978, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215 ad eccezione dell'articolo 4
bis, nonche' il decreto legge 13 dicembre 1978, n. 795
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.».
«Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a
carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze
tecnico produttive ed organizzative del complesso
aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
comma 2, ovvero in mancanza di questi contratti, nel
rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:
a) carichi di famiglia;
b) anzianita';
c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare,
l'impresa e' tenuta al rispetto dell'articolo 9, ultimo
comma, del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983,
n. 79. L'impresa non puo' altresi' licenziare una
percentuale superiore alla percentuale di manodopera
femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in
considerazione.
3. Qualora il licenziamento sia intimato senza
l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.
In caso di violazione delle procedure richiamate
all'articolo 4, comma 12 nonche' di violazione delle
procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice
della crisi e dell'insolvenza, si applica il regime di cui
al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo
18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti
dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma
del medesimo articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del
licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e
successive modificazioni.
4. - 6.».
«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12
e 15 bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano
alle imprese che occupino piu' di quindici dipendenti,
compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una
riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro,
intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva, o in
piu' unita' produttive nell'ambito del territorio di una
stessa provincia. Fermi i requisiti numerici e temporali
prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di
liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e
dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per tutti i
licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello
stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima
riduzione o trasformazione.
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2,
3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 12, 14, 15 e 15 bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,
si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori
alle medesime condizioni di cui al comma 1. Ai datori di
lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma
6, del codice della crisi e dell'insolvenza. I lavoratori
licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
6, comma 1, senza diritto all'indennita' di cui
all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del
presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3,
ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da
datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini
di lucro, attivita' di natura politica, sindacale,
culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori
che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di
religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui
alla legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive
modificazioni.
1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o piu'
dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo
periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e
all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo.
All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai
dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri.
Quando risulta accertata la violazione delle procedure
richiamate all'articolo 4, comma 12, nonche' di violazione
delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del
codice della crisi e dell'insolvenza o dei criteri di
scelta di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il
datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
favore del dirigente di un'indennita' in misura compresa
tra dodici e ventiquattro mensilita' dell'ultima
retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
alla gravita' della violazione, fatte salve le diverse
previsioni sulla misura dell'indennita' contenute nei
contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto
di lavoro.
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e
1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i
privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai
medesimi commi, intendano cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo
periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica
solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il
contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, e' dovuto
dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura
di nove volte il trattamento iniziale di mobilita'
spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei casi
di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo
11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall' articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della legge
15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti
individuali):
«Art. 3. - 1. Il licenziamento per giustificato motivo
con preavviso e' determinato da un notevole inadempimento
degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero
da ragioni inerenti all'attivita' produttiva,
all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento
di essa.».
«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilita', per il
licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo
soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n.
300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di
cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge,
qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti
dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal
datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa
per conoscenza al lavoratore.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al
licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del
licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di
assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la
convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel
termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della
richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione
provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del
codice di procedura civile.
4. La comunicazione contenente l'invito si considera
validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio
del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro
domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore
di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne
sottoscrive copia per ricevuta.
5. Le parti possono essere assistite dalle
organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o
conferiscono mandato oppure da un componente della
rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un
avvocato o un consulente del lavoro.
6. La procedura di' cui al presente articolo non trova
applicazione in caso di licenziamento per superamento del
periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice
civile, nonche' per i licenziamenti e le interruzioni del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui
all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n.
92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con la
partecipazione attiva della commissione di cui al comma 3,
procedono ad esaminare anche soluzioni alternative al
recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in cui
la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la
convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui
le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la
discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
il termine di cui al comma 3, il datore di lavoro puo'
comunicare il licenziamento al lavoratore. La mancata
presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di
conciliazione e' valutata dal giudice ai sensi
dell'articolo 116 del codice di procedura civile.
7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si
applicano le disposizioni in materia di Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) e puo' essere previsto, al
fine di favorirne la ricollocazione professionale,
l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
anche dal verbale redatto in sede di commissione
provinciale di conciliazione e dalla proposta conciliativa
avanzata dalla stessa, e' valutato dal giudice per la
determinazione dell'indennita' risarcitoria di cui
all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni, e per l'applicazione
degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile.
9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
procedura puo' essere sospesa per un massimo di quindici
giorni.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2112 del codice
civile:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d'azienda). - In caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo
2119, primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183):
«Art. 1 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e'
istituita presso la Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di
disoccupazione, denominata: «Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)», avente la
funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio
2015.».
 
Art. 15

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
in favore di soggetti disagiati

1. Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole «di eta' pari o superiore a sessanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «di eta' superiore a diciotto anni».
2. L'articolo 89-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' abrogato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 valutati in 178 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2, e quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 38
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002), come modificato dalla presente
legge:
«1. - 3. Omissis
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono
altresi' concessi ai soggetti di eta' superiore a diciotto
anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o
ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano
titolari di pensione di inabilita' di cui all'articolo 2
della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Omissis.».
 
Art. 16
Disposizioni in materia di erogazione dell'assegno ordinario COVID-19
da parte dei Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148

1. All'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «1.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.600 milioni di euro» e al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 6 dell'articolo 19 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal presente articolo, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 22-ter del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 17

Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale

1. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita'» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono incrementate di 20 milioni di euro per il solo anno 2020, relativamente alle attivita' rese nell'anno 2019. Le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale e ai professionisti abilitati per lo svolgimento dell'assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, non possono conseguentemente eccedere il limite di euro 236.897.790,00 nell'anno 2020, relativamente alle attivita' rese nell'anno 2019. Qualora per effetto dell'applicazione dei compensi unitari stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2015, l'importo complessivo dei compensi spettanti risulti superiore al suddetto limite, gli importi dovuti a ciascun avente diritto per le attivita' svolte nell'anno 2019 sono proporzionalmente ridotti. Resta fermo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, per le attivita' svolte a decorrere dall'anno 2020.
2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione
fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata):
«Art. 7 (Modifica compensi). - 1. All'articolo 38,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il
primo periodo e' soppresso.
2. All'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164,
il comma 1 e' abrogato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 30 novembre 2014, sono
rimodulate, senza incremento di oneri per il bilancio dello
Stato e per i contribuenti che presentano la dichiarazione
secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, lettere
a) e b), le misure dei compensi previste dall'articolo 38,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei
CAF e dei professionisti di cui all'articolo 1. Le nuove
misure dei compensi trovano applicazione a partire
dall'assistenza fiscale prestata nel 2015.».
 
Art. 18

Disposizioni in materia di patronati

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente aumentati di 20 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, che consegue da maggiori somme versate agli istituti di cui al primo periodo in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 13
della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli
istituti di patronato e di assistenza sociale):
«Art. 13 (Finanziamento). - 1. Per il finanziamento
delle attivita' e dell'organizzazione degli istituti di
patronato e di assistenza sociale relative al conseguimento
in Italia e all'estero delle prestazioni in materia di
previdenza e quiescenza obbligatorie e delle forme
sostitutive ed integrative delle stesse, delle attivita' di
patronato relative al conseguimento delle prestazioni di
carattere socio-assistenziale, comprese quelle in materia
di emigrazione e immigrazione, si provvede, secondo i
criteri di ripartizione stabiliti con il regolamento di cui
al comma 7, mediante il prelevamento dell'aliquota pari
allo 0,226 per cento a decorrere dal 2001 sul gettito dei
contributi previdenziali obbligatori incassati da tutte le
gestioni amministrate dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dall'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Salvo quanto
disposto dal comma 2, le somme stesse non possono avere
destinazione diversa da quella indicata dal presente
articolo.
Omissis.».
 
Art. 19

Accesso alla cassa integrazione
per i lavoratori delle ex-zone rosse

1. I datori di lavoro che abbiano sospeso l'attivita' lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soli soggetti di seguito indicati, a causa dell'impossibilita' di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorita' abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, disponendo l'obbligo di permanenza domiciliare in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l'emergenza COVID-19, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, possono presentare domanda dei trattamenti di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare». Le domande possono essere presentate per periodi compresi tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorita' di cui al primo periodo, fino a un massimo complessivo di quattro settimane, limitatamente ai datori di lavoro operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.
2. Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020. Alle stesse domande e' allegata l'autocertificazione del datore di lavoro che indica l'autorita' che ha emesso il provvedimento di restrizione.
3. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo da parte dell'INPS, il datore di lavoro e' tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro il 15 novembre 2020. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
4. I trattamenti di cui ai commi da 1 a 3 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
5. Ai relativi oneri pari a 59,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, che presenta le necessarie disponibilita'.

Riferimenti normativi

- Il testo degli articoli da 19 a 22-quinquies del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 20

Disposizioni per il settore aereo

1. All'articolo 94 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «200 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «190,2 milioni di euro»;
b) al comma 2, le parole «200 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «9,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,9 milioni di euro per l'anno 2021» e le parole «previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonche' della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attivita' con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziate ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore delle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o cessano l'attivita' produttiva nel corso dell'anno 2020 e che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data della stipulazione dell'accordo di cui al presente comma. Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere autorizzato, previo accordo in sede governativa stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonche' della Regione o delle Regioni interessate, ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di essa; b) specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione o dalle regioni interessate secondo le modalita' indicate nell'accordo previsto dal presente comma»;
c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire il costante monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di integrazione salariale di cui al comma 2 viene corrisposto direttamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed in relazione allo stesso non e' dovuto il pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri derivanti dall'esonero dal pagamento dell'addizionale prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 148 del 2015, si provvede a valere e nei limiti delle risorse di cui al comma 2».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 22,9 milioni di euro per il 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 14,3 milioni di euro per il 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 94 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 94 (Incremento dotazione del Fondo di
solidarieta' per il settore aereo). - 1. La dotazione del
Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo
1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e'
incrementata di 190,2 milioni di euro per l'anno 2020.
2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
dicembre 2020 puo' essere autorizzato nel limite
complessivo di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,9
milioni di euro per l'anno 2021 e nel limite massimo di
dieci mesi, il trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale in favore delle aziende
operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto
Certificato di Operatore Aereo (COA) e titolari di licenza
di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile, che hanno cessato o
cessano l'attivita' produttiva nel corso dell'anno 2020 e
che non sono sottoposte a procedure concorsuali alla data
della stipulazione dell'accordo di cui al presente comma.
Il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
essere autorizzato, previo accordo in sede governativa
stipulato, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, anche in presenza dei Ministeri delle
infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico
nonche' della Regione o delle Regioni interessate, ove
ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a)
prospettive di cessione dell'azienda o di un ramo di essa;
b) specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti
in essere dalla regione o dalle regioni interessate secondo
le modalita' indicate nell'accordo previsto dal presente
comma.
2-bis. Al fine di consentire il costante monitoraggio
delle risorse finanziarie disponibili, il trattamento di
integrazione salariale di cui al comma 2 viene corrisposto
direttamente dall'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale ed in relazione allo stesso non e' dovuto il
pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli
oneri derivanti dall'esonero dal pagamento dell'addizionale
prevista dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n.
148 del 2015, si provvede a valere e nei limiti delle
risorse di cui al comma 2.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.».
 
Art. 21

Rideterminazione dei limiti di spesa
per Bonus baby sitter e lavoratori domestici

1. All'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, le parole «67,6 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «236,6 milioni di euro».
2. All'onere di cui al comma 1 pari a 169 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 25 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Congedo e indennita' per i lavoratori
dipendenti del settore pubblico, nonche' bonus per
l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del
settore sanitario pubblico e privato accreditato, per
emergenza COVID-19). - 1. - 4. Omissis.
5. Il bonus di cui al comma 3 e' riconosciuto nel
limite complessivo di 236,6 milioni di euro per l'anno
2020.
Omissis.».
- Il testo del comma 5 dell'articolo 85 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 9.
 
Art. 21 bis
Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il
periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per
contatti scolastici

1. Un genitore lavoratore dipendente puo' svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonche' nell'ambito dello svolgimento di attivita' sportive di base, attivita' motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati.
2. E' altresi' possibile svolgere la prestazione di lavoro agile se il contatto si e' verificato all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.
3. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile e comunque in alternativa alla misura di cui ai commi 1 e 2, uno dei genitori, alternativamente all'altro, puo' astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.
4. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 3 e' riconosciuta, in luogo della retribuzione e ai sensi del comma 7, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3, o svolge anche ad altro titolo l'attivita' di lavoro in modalita' agile o comunque non svolge alcuna attivita' lavorativa, l'altro genitore non puo' chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3.
6. Il beneficio di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto, ai sensi del comma 7, per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020.
7. Il beneficio di cui ai commi da 3 a 6 e' riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 3 a 6, e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
10. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 23 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53):
«Art. 23 (Calcolo dell'indennita'). - 1. Agli effetti
della determinazione della misura dell'indennita', per
retribuzione s'intende la retribuzione media globale
giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del
quale ha avuto inizio il congedo di maternita'.
2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero
relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima
mensilita' e agli altri premi o mensilita' o trattamenti
accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi
elementi che vengono considerati agli effetti della
determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria per le indennita' economiche di malattia.
4. Per retribuzione media globale giornaliera si
intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta
l'importo totale della retribuzione del mese precedente a
quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.
Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo
lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro
con diritto alla conservazione del posto per interruzione
del rapporto stesso o per recente assunzione si applica
quanto previsto al comma 5, lettera c).
5. Nei confronti delle operaie dei settori non
agricoli, per retribuzione media globale giornaliera
s'intende:
a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per
la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario
medio effettivamente praticato superi le otto ore
giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga
preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o
comunque retribuiti;
b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di
carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello
previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo
che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato
e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle
ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso.
Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano,
nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico
per i primi cinque giorni della settimana e un orario
ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero e' quello
che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo
delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene
dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per
il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso.».
- Il testo del comma 1 dell'articolo 22-ter del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 21 ter

Lavoro agile per genitori con figli con disabilita'

1. Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilita' grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attivita' lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Riferimenti normativi

- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana del 17 febbraio 1992, n. 39,
Supplemento Ordinario n. 30.
- Si riporta il testo degli articoli da 18 a 23 della
legge 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi
del lavoro subordinato):
«Art. 18 (Lavoro agile). - 1. Le disposizioni del
presente capo, allo scopo di incrementare la competitivita'
e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
promuovono il lavoro agile quale modalita' di esecuzione
del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante
accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per
fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o
di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti
tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa.
La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte
all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno
senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata
massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale,
derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro e' responsabile della sicurezza
e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici
assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attivita'
lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le
direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione
delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali
rapporti.
3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che
stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione di
lavoro in modalita' agile sono tenuti in ogni caso a
riconoscere priorita' alle richieste di esecuzione del
rapporto di lavoro in modalita' agile formulate dalle
lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del
periodo di congedo di maternita' previsto dall'articolo 16
del testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',
di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero
dai lavoratori con figli in condizioni di disabilita' ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo
eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di
produttivita' ed efficienza del lavoro subordinato sono
applicabili anche quando l'attivita' lavorativa sia
prestata in modalita' di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si
provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
«Art. 19 (Forma e recesso). - 1. L'accordo relativo
alla modalita' di lavoro agile e' stipulato per iscritto ai
fini della regolarita' amministrativa e della prova, e
disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta
all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle
forme di esercizio del potere direttivo del datore di
lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.
L'accordo individua altresi' i tempi di riposo del
lavoratore nonche' le misure tecniche e organizzative
necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore
dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
2. L'accordo di cui al comma 1 puo' essere a termine o
a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso puo'
avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.
Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1
della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso
del recesso da parte del datore di lavoro non puo' essere
inferiore a novanta giorni, al fine di consentire
un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro
rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In
presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti
puo' recedere prima della scadenza del termine nel caso di
accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di
accordo a tempo indeterminato.».
«Art. 20 (Trattamento, diritto all'apprendimento
continuo e certificazione delle competenze del lavoratore).
- 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita'
di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e
normativo non inferiore a quello complessivamente
applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime
mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai
sensi del presente capo puo' essere riconosciuto,
nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto
all'apprendimento permanente, in modalita' formali, non
formali o informali, e alla periodica certificazione delle
relative competenze.».
«Art. 21 (Potere di controllo e disciplinare). - 1.
L'accordo relativo alla modalita' di lavoro agile
disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore
di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno
dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto
dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni.
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte,
connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa
all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo
all'applicazione di sanzioni disciplinari.».
«Art. 22 (Sicurezza sul lavoro). - 1. Il datore di
lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore
che svolge la prestazione in modalita' di lavoro agile e a
tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale,
un'informativa scritta nella quale sono individuati i
rischi generali e i rischi specifici connessi alla
particolare modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore e' tenuto a cooperare all'attuazione
delle misure di prevenzione predisposte dal datore di
lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione
della prestazione all'esterno dei locali aziendali.».
«Art. 23 (Assicurazione obbligatoria per gli infortuni
e le malattie professionali). - 1. L'accordo per lo
svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' di
lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle
comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti
da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa
all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli
infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto
per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno
dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui
al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, e successive modificazioni, quando la scelta del
luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse
alla prestazione stessa o dalla necessita' del lavoratore
di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e
risponda a criteri di ragionevolezza.».
 
Art. 22

Fondo per la formazione personale
delle casalinghe e dei casalinghi

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi», con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, finalizzato alla promozione di attivita' di formazione, svolte da enti pubblici e privati, di coloro che svolgono attivita' nell'ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell'ambiente domestico, iscritte e iscritti all'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, con particolare riguardo all'acquisizione di competenze digitali, funzionali all'inserimento lavorativo e alla valorizzazione delle attivita' di cura.
2. Con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia da emanarsi entro il 31 dicembre 2020, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 3
dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute
nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro
gli infortuni domestici):
«Art. 7 (Assicurazione obbligatoria). - 1. E' istituita
l'assicurazione obbligatoria per la tutela dal rischio
infortunistico per invalidita' permanente derivante dal
lavoro svolto in ambito domestico, di seguito denominata
"assicurazione".
2. L'assicurazione e' gestita dall'INAIL.
3. Sono soggette all'obbligo di iscrizione
all'assicurazione le persone di eta' compresa tra 18 e 67
anni che svolgono in via esclusiva attivita' di lavoro in
ambito domestico.
4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa
dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 6,
comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una
inabilita' permanente al lavoro non inferiore al 16 per
cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni
verificatisi al di fuori del territorio nazionale.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il parere del comitato amministratore del
fondo di cui all'articolo 10 e con le altre modalita' di
cui all'articolo 11, comma 3, accerta se l'equilibrio
finanziario ed economico del Fondo consente l'inclusione
nell'assicurazione dei casi di infortunio mortale e, in
caso affermativo, adotta con proprio decreto i
provvedimenti necessari.».
 
Art. 23

Nuove misure in materia di Reddito di emergenza

1. Ferme restando le erogazioni gia' concesse del Reddito di emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Rem e' altresi' riconosciuto, per una singola quota pari all'ammontare di cui al comma 5 del medesimo articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020;
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto;
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
2. La domanda per la quota di Rem di cui al comma 1 e' presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 ottobre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso.
3. Il riconoscimento della quota del Rem di cui al comma 1 e' effettuato nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l'anno 2020 nell'ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all'articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020, ove compatibile.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 82 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1-ter.
 
Art. 24

Misure urgenti per la tutela del patrimonio
culturale e per lo spettacolo

1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, al fine di assicurare lo svolgimento nel territorio di competenza delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, puo' autorizzare, a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali per l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F 1, dei profili tecnici gia' autorizzati dall'articolo 1, comma 338, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 16 milioni di euro per l'anno 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento. Ciascuna Soprintendenza assicura il rispetto degli obblighi di pubblicita' e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.
2. Gli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 1, comma 602, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono essere conferiti per un ulteriore periodo di durata comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2020. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa massima di 25.000 euro per l'anno 2020.
3. Nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale di cui al comma 5, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo la misura massima di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, puo' essere elevata fino al 15 per cento. Gli incarichi dirigenziali non generali di cui al presente comma possono essere conferiti esclusivamente per le direzioni periferiche di Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, archivistiche e bibliografiche, nonche' per istituti e uffici periferici diversi dagli istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale. Ai fini di cui al presente comma i predetti incarichi dirigenziali possono essere conferiti esclusivamente al personale delle aree funzionali del medesimo Ministero, gia' in servizio a tempo indeterminato e comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I contratti relativi a detti incarichi prevedono una clausola risolutiva espressa che stabilisce la cessazione dall'incarico all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, dei vincitori del concorso di cui al comma 5, previo espletamento del corso di cui al comma 9. La quota di utilizzo eccedente la misura di cui all'articolo 1, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' comunque previamente autorizzata dal Ministro per la pubblica amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede comunque a valere sulle facolta' assunzionali del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
4. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle professioni culturali e di sostenere le attivita' di tutela e valorizzazione nel settore dei beni culturali, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e' rifinanziato nella misura di 300.000 euro nell'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 e ridenominato «Fondo giovani per la cultura». Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' di accesso al Fondo e di svolgimento delle relative procedure selettive.
5. Al fine di reclutare personale dotato di specifiche professionalita' tecniche nei settori della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, l'accesso alla qualifica dirigenziale tecnica, nel Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo avviene anche per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione, che si avvale, mediante apposita convenzione, della Scuola dei beni e delle attivita' culturali, per gli aspetti relativi alle materie specialistiche, nonche' per i profili organizzativi e logistici del concorso e del corso-concorso.
6. Il bando di concorso contiene, tra l'altro, il numero dei posti destinati al corso-concorso, i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte. Il bando puo' prevedere una terza prova scritta obbligatoria, volta alla verifica dell'attitudine all'esercizio degli specifici compiti connessi al posto da ricoprire. Tale prova consiste nella soluzione di questioni o problemi di natura tecnica inerenti all'esercizio dei compiti cui il dirigente deve essere preposto.
7. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione ed e' composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente.
8. Al corso-concorso selettivo di formazione, da svolgersi presso la Scuola dei beni e delle attivita' culturali, possono essere ammessi i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, o master di secondo livello conseguito presso universita' italiane o straniere. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresi', i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea.
9. Il corso-concorso e' coordinato dalla Scuola nazionale dell'amministrazione d'intesa con la Scuola dei beni e delle attivita' culturali e ha la durata massima di dodici mesi, comprensivi di un periodo di applicazione presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. I programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola dei beni e delle attivita' culturali. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici e' corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico complessivo in godimento, senza alcun trattamento di missione.
10. La percentuale dei posti da riservare al personale dipendente del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in possesso dei titoli richiesti per l'accesso al corso-concorso e' pari nel massimo al 10 per cento dei posti. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, al quale il Ministero puo' attingere, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Il Ministero puo' procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.
11. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.
12. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4, pari a 4,325 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 4,300 milioni di euro per l'anno 2020 e a 16 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114;
b) quanto a 25.000 euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;
c) quanto a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo.
13. All'attuazione dei commi da 5 a 11 la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e la Scuola dei beni e delle attivita' culturali provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 338 e 602 dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021):
«Art. 1. - 1. - 337. Omissis.
338. Al fine di perseguire piu' efficacemente le
missioni istituzionali, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e' autorizzato, nel rispetto
dell'attuale dotazione organica, ad esperire procedure
concorsuali per l'assunzione, a decorrere dall'anno 2020,
di 500 unita' di personale di qualifica non dirigenziale,
di cui 250 unita' appartenenti all'Area III, posizione
economica F1, e 250 unita' appartenenti all'Area II,
posizione economica F1, e, a decorrere dall'anno 2021, di
ulteriori 500 unita' di personale di qualifica non
dirigenziale, di cui 250 unita' appartenenti all'Area III,
posizione economica F1, e 250 unita' appartenenti all'Area
II, posizione economica F1. Agli oneri derivanti dalle
assunzioni di cui al presente comma, pari ad euro
18.620.405 per l'anno 2020 e ad euro 37.240.810 annui a
decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle
risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera
b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato
ai sensi del comma 298 del presente articolo.
339. - 601. Omissis.
602. Al fine di proseguire l'attivita' di monitoraggio
dei piani di risanamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche, le funzioni del commissario
straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono
prorogate fino al 31 dicembre 2020; il relativo incarico e'
conferito con le modalita' di cui al medesimo articolo 11,
commi 3 e 5. A supporto delle attivita' del commissario, la
Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, in deroga ai limiti finanziari
previsti dalla legislazione vigente, puo' conferire fino a
tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a
persone di comprovata qualificazione professionale nella
gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel
settore artisticoculturale, per la durata massima di dodici
mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro per ciascuno
degli anni 2019 e 2020. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, nel limite massimo di
175.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 7 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 7 (Gestione delle risorse umane). - 1. - 5-bis.
Omissis.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per
specifiche esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
conferire esclusivamente incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e
comprovata specializzazione anche universitaria, in
presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere
alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti
specifici e determinati e deve risultare coerente con le
esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo;
l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita,
in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto
e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma
restando la misura del compenso pattuito in sede di
affidamento dell'incarico;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
oggetto e compenso della collaborazione.
Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attivita' che debbano
essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o
con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita'
informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e
di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il
collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la
maturata esperienza nel settore.
Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo
svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti
incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori
subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per
il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo
periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12
luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del
presente decreto e, in caso di violazione delle
disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il
divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, si applica quanto previsto dal citato
articolo 36, comma 5-quater.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8
(Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini
legislativi, di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica):
"1. - 5-quater. Omissis.
6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La
percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, puo' essere elevata
dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facolta'
assunzionali di ciascuna amministrazione. La percentuale
del 30 per cento di cui al comma 6-quater del citato
articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 puo'
essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facolta'
assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel
predetto comma 6-quater e ferma restando la disciplina ivi
prevista.
Omissis.".
- Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 19 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. -
5-ter. Omissis.
6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il
limite del 10 per cento della dotazione organica dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo
determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La
durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di
funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali
incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, non rinvenibile nei ruoli
dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende
pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano
conseguito una particolare specializzazione professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione
universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni
scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate
per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni
statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli
incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso
alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento
economico puo' essere integrato da una indennita'
commisurata alla specifica qualificazione professionale,
tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle
condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria
richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al
possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'articolo 2
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 (Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in
particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in
materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti):
«Art. 2 (Interventi straordinari per favorire
l'occupazione, in particolare giovanile). - 1. - 5.
Omissis.
5-bis. Al fine di sostenere la tutela del settore dei
beni culturali e' istituito, per l'anno 2014, presso il
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo un Fondo straordinario con stanziamento pari a 1
milione di euro, denominato "Fondo mille giovani per la
cultura", destinato alla promozione di tirocini formativi e
di orientamento nei settori delle attivita' e dei servizi
per cultura rivolti a giovani fino a ventinove anni di
eta'. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono definiti i
criteri e le modalita' di accesso al Fondo di cui al
presente comma.
Omissis.».
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana del 4 gennaio 2000, n. 2.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24
settembre 2004, n. 272 recante «Regolamento di disciplina
in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi
dell'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana del 13 novembre 2004, n. 267.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile
2013, n. 70 recante «Regolamento recante riordino del
sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti
pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma
dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana del 24 giugno 2013, n. 146.
- La legge 30 aprile 1985, n. 163 recante «Nuova
disciplina degli interventi dello Stato a favore dello
spettacolo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana del 4 maggio 1985, n. 104.
 
Art. 24 bis

Misure urgenti per la tutela dell'associazione
Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma

1. Al fine di potenziare le politiche in materia di pari opportunita' e di riconoscere il valore sociale e culturale del sostegno alle donne, anche alla luce dell'accresciuto ruolo svolto a favore delle donne durante l'epidemia da COVID-19, e' finanziata, nella misura di 900.000 euro per l'anno 2020, l'associazione Consorzio Casa internazionale delle donne di Roma, per integrare gli importi destinati all'estinzione del debito pregresso del Consorzio nei confronti di Roma Capitale.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 200 dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«Art. 1. - 1. - 199. Omissis.
200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
Omissis.».
 
Art. 25

Disposizioni in materia di procedure concorsuali

1. Al fine di semplificare le procedure concorsuali, ridurne i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto alla organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 247, comma 1, primo periodo, le parole da «In via sperimentale», a «da COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rispetto delle condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro»;
b) all'articolo 249, comma 1, primo periodo, le parole «e fino al 31 dicembre 2020» sono soppresse;
c) all'articolo 250, comma 4, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi gia' autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 247, 249 e 250,
comma 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 247 (Semplificazione e svolgimento in modalita'
decentrata e telematica delle procedure concorsuali della
Commissione RIPAM). - 1. Nel rispetto delle condizioni di
salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e di quelle
previste dall'art. 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le
procedure concorsuali per reclutamento del personale non
dirigenziale di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di
cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi decentrate
anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo
le previsioni del presente articolo.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri individua le sedi di
svolgimento delle prove concorsuali anche sulla base della
provenienza geografica dei candidati, utilizzando idonei
locali di plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi
universitarie e di ogni altra struttura pubblica o privata,
anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti
territorialmente competenti. L'individuazione da parte del
Dipartimento della funzione pubblica delle strutture
disponibili di cui al presente comma avviene tenendo conto
delle esigenze di economicita' delle procedure concorsuali
e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente delle amministrazioni destinatarie delle predette
procedure concorsuali a carico delle quali sono posti gli
oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.
3. La prova orale puo' essere svolta in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di
soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della
stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al
presente art. e' presentata entro quindici giorni dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale,
esclusivamente in via telematica, attraverso apposita
piattaforma digitale gia' operativa o predisposta anche
avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di
professionisti specializzati in selezione di personale,
anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi
esistenti.
5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) a lui intestato e registrarsi nella
piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente il
concorso, compreso il calendario delle relative prove e del
loro esito, e' effettuata attraverso la predetta
piattaforma. Data e luogo di svolgimento delle prove sono
resi disponibili sulla piattaforma digitale con accesso da
remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno
dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento
delle stesse.
6. Per l'applicazione software dedicata allo
svolgimento delle prove concorsuali e le connesse
procedure, ivi compreso lo scioglimento dell'anonimato
anche con modalita' digitali, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo' avvalersi
di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico
delle amministrazioni interessate alle procedure
concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente.
7. La commissione esaminatrice comunica i risultati
delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di
concorso. La commissione esaminatrice e le sottocommissioni
possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica,
garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle
comunicazioni.
8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili
professionali del personale reclutato secondo le modalita'
di cui al presente art., e' individuato esclusivamente in
base al titolo di studio definito dal contratto collettivo
nazionale di lavoro, anche in deroga agli specifici titoli
professionali previsti dalle singole pubbliche
amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.
9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art.
3, comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri individua i componenti delle
commissioni esaminatrici sulla base di manifestazioni di
interesse pervenute a seguito di apposito avviso pubblico.
A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al
presente art., i termini di cui all'art. 53, comma 10, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi
all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario
nelle procedure concorsuali di cui al presente art., sono
rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.
10. All'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019,
n. 56, le parole da «I compensi stabiliti» a «della
presente legge» sono soppresse.
11. Alle procedure concorsuali di cui al presente art.
non si applica la riserva di cui all'art. 52, comma 1-bis,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. Per le procedure di cui al presente art., i termini
previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti,
rispettivamente, in sette e quindici giorni.»
«Art. 249 (Semplificazione e svolgimento in modalita'
decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle
pubbliche amministrazioni). - 1. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto i principi e i
criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove
concorsuali in modalita' decentrata e attraverso l'utilizzo
di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del
comma 1 dell'art. 248, nonche' le modalita' di svolgimento
delle attivita' delle commissioni esaminatrici di cui al
comma 7 dell'art. 247, e quelle di presentazione della
domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del
medesimo art. 247, possono essere applicati dalle singole
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.»
«Art. 250 (Scuola Nazionale dell'amministrazione e
conclusione dei concorsi, gia' banditi, degli enti pubblici
di ricerca). - 1. -.
3. Omissis.
4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di
cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il
limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50
per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di
cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i
posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di
graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il
Dipartimento della funzione pubblica, al quale le
amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021,
attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle
posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione
dei vincitori dei concorsi gia' autorizzati a qualsiasi
titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto,
le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi
concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti
al predetto elenco.
Omissis.»
 
Art. 25 bis
Semplificazione della procedura di accesso alla carriera di
segretario comunale e provinciale per il triennio 2020-2022

1. Al fine di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali per l'adeguato supporto al ripristino della piena operativita' degli enti locali, per il triennio 2020-2022, l'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisce procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, prevedendo:
a) la possibilita' di presentazione della domanda di partecipazione al concorso secondo le previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'articolo 13, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, in sedi decentrate e con modalita' telematiche o, comunque, in modo da consentirne la valutazione con l'ausilio di strumenti informatici;
c) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte, anche nella medesima data ed anche consistenti in una pluralita' di quesiti a risposta aperta; la prima prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere giuridico, con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato; la seconda prova scritta ha ad oggetto argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, nonche' management pubblico;
d) lo svolgimento di una prova orale, che deve riguardare in ogni caso almeno le materie di cui all'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, e nel corso della quale deve essere accertata anche la conoscenza di lingue straniere; tale prova puo' essere effettuata in videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni;
e) la possibilita' di articolazione della commissione esaminatrice in sottocommissioni.
2. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.
3. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 247 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465
(Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17,
comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127):
«Art. 13 (Accesso in carriera). - 1. Sono iscritti
all'albo nazionale, nella prima fascia professionale, i
laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze
politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla
Scuola superiore di cui all'art. 17, comma 77, della legge.
2. L'abilitazione di cui al comma 1 e' rilasciata al
termine del corso-concorso di formazione della durata di
diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi
presso uno o piu' comuni.
3. Al corso si accede mediante concorso pubblico per
esami bandito per un numero di posti preventivamente
determinato dal consiglio nazionale di amministrazione, in
relazione alle esigenze di immissione nell'albo stabilite
dall'art. 17, comma 77, della legge.
4. Gli esami di concorso sono preceduti da una
selezione basata sulla soluzione in tempo predeterminato di
una serie di quesiti a risposta sintetica, la cui
valutazione puo' essere effettuata anche mediante l'ausilio
di strumenti automatizzati. Le procedure di concorso sono
espletate da apposite commissioni.
5. Gli esami del concorso consistono in tre prove
scritte ed una orale. Il consiglio nazionale di
amministrazione determina le materie oggetto delle prove
che dovranno riguardare, in ogni caso, almeno le seguenti:
diritto costituzionale e/o diritto amministrativo,
legislazione amministrativa, statale e/o regionale,
ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e/o
diritto tributario e/o scienza delle finanze e diritto
finanziario, ragioneria applicata agli enti locali,
politica di bilancio e gestione delle risorse, tecnica
normativa e tecniche di direzione. Determina inoltre il
punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove.
6. Al corso e' ammesso un numero di candidati pari a
quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di
una percentuale del 30%. Durante il corso sono previste,
con cadenza semestrale, verifiche volte ad accertare
l'apprendimento, con criteri stabiliti dagli organi della
Scuola di cui all'art. 17, comma 77, della legge.
Al termine del corso, si provvede alla verifica finale
dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione
della graduatoria dei partecipanti ai corsi, approvata dal
consiglio nazionale di amministrazione. L'inclusione nella
graduatoria da' diritto all'iscrizione all'albo nazionale
nella fascia iniziale.
7. Il consiglio nazionale di amministrazione
disciplina, inoltre, i casi di esclusione dal corso per
mancato superamento della verifica semestrale di
apprendimento prevista dal comma 6.
8. Ai partecipanti al corso e' corrisposta una borsa di
studio non superiore al cinquanta per cento del trattamento
economico corrispondente alla prima fascia professionale in
relazione alle disponibilita' del fondo di cui all'art. 17,
comma 80, della legge.
9. Il consiglio nazionale di amministrazione assegna
alle sezioni regionali, secondo l'ordine della graduatoria
approvata e sulla base delle preferenze espresse dagli
interessati, coloro che hanno conseguito l'abilitazione,
tenendo conto delle esigenze di personale delle singole
sezioni regionali.
10. La mancata accettazione della prima nomina comporta
automaticamente la cancellazione dall'albo e la
restituzione di una percentuale della borsa di studio
percepita, fissata dal consiglio nazionale di
amministrazione secondo le modalita' dallo stesso
stabilite.»
- Si riporta il testo dell'art. 16-ter del citato
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8:
«Art. 16-ter (Disposizioni urgenti per il potenziamento
delle funzioni dei segretari comunali e provinciali). - 1.
Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2
dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la
durata di sei mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di
due mesi presso uno o piu' comuni. Durante il corso e'
effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento,
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per
l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel
biennio successivo alla data della prima nomina, il
segretario reclutato a seguito del corso-concorso di
formazione di cui al presente comma e' tenuto, a pena di
cancellazione dall'albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi,
in misura pari ad almeno centoventi ore annuali, mediante
la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalita'
telematiche, nell'ambito della programmazione
dell'attivita' didattica di cui all'art. 10, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213.
2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti
del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'art. 13 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, puo' essere riservata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti
per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e
provinciali e abbiano un'anzianita' di servizio di almeno
cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle
quali e' previsto il possesso dei medesimi titoli di
studio.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle
procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per
le quali non sia stato avviato il relativo corso di
formazione.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, per quanto non
diversamente disciplinato dal presente art., continuano ad
applicarsi le disposizioni dell'art. 13 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465.
5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di
segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in
riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti
al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini
dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia
iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e
provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre
2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto
dal comma 2 dell'art. 13 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di
ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale
dell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.
6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono
ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio
minimo di idoneita', previsto dal bando di concorso di cui
al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione
ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a
tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria,
nonche', su domanda e previa verifica della permanenza dei
requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai
concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto
corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione
dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il
punteggio minimo di idoneita'.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del
presente art. si provvede con le modalita' di cui all'art.
7, comma 31-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213.
8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva
di cui al comma 5 nell'albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali e' comunque subordinata al
conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione,
rilasciata in conformita' alla disciplina vigente.
9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, nei
comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero
popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di
comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per
l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di
segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di
pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario
titolare ai sensi dell'art. 15, comma 4, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile
assegnare un segretario reggente, a scavalco, con
riferimento al contingente di personale in disponibilita',
le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere
svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del
sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno,
per un periodo comunque non superiore a dodici mesi
complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da
almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei
requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso
dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso
interessato. Il sindaco e' tenuto ad avviare una nuova
procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario
titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento
delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario
incaricato e' tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di
almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con
modalita' telematiche, secondo le modalita' stabilite dal
Consiglio direttivo dell'albo nazionale dei segretari
comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili
a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero
dell'interno la possibilita' di assegnare, in ogni momento,
un segretario reggente, anche a scavalco.
10. Le disposizioni del comma 9 del presente art. si
applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi
indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di
segreteria ai sensi dell'art. 30, comma 1, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una
in corso, purche' la sede di segreteria risulti vacante.
11. La classe di segreteria delle convenzioni previste
dall'art. 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' determinata dalla
somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.
12. Le modalita' e la disciplina di dettaglio per
l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione
previsti dal presente art., compresa la disciplina della
relativa fase transitoria, sono definite con decreto del
Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, ai sensi dell'art. 10, comma 7,
lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 99 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal
presente art. si applicano alle convenzioni stipulate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base
dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilita',
titolari di sedi convenzionate, e' corrisposto il
trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di
servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di
posizione, che e' riconosciuta nella misura pari a quella
stabilita per il comune capofila.»
 
Art. 26

Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena

1. All'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «e degli Istituti previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'INPS» e le parole: «380 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «663,1 milioni di euro per l'anno 2020»;
b) al secondo periodo, le parole «Gli enti previdenziali provvedono» sono sostituite dalle seguenti: «L'INPS provvede»;
c) al terzo periodo, le parole «gli stessi enti previdenziali non prendono» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS non prende».
1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilita', neppure contabile, salvo il fatto doloso, e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto».
1-ter. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente articolo, e' autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.
1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.
1-quinquies. All'articolo 87, comma 1, alinea, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non e' computabile ai fini del periodo di comporto»;
b) al secondo periodo, le parole: «il lavoro agile e' la modalita' ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «il lavoro agile e' una delle modalita' ordinarie».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 26 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art.26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato). -
1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza
attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva di cui all'art. 1, comma 2, lettere h)
e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di
cui all'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dai lavoratori
dipendenti del settore privato, e' equiparato a malattia ai
fini del trattamento economico previsto dalla normativa di
riferimento e non e' computabile ai fini del periodo di
comporto.
2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti
pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata
dai competenti organi medico-legali, attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da
esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di
relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in
possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione
di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio
e' equiparato al ricovero ospedaliero ed e' prescritto
dalle competenti autorita' sanitarie, nonche' dal medico di
assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla
base documentata del riconoscimento di disabilita' o delle
certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui
sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche
di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna
responsabilita', neppure contabile, salvo il fatto doloso,
e' imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi
in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da
fatto illecito di terzi. E' fatto divieto di monetizzare le
ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al
presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre
2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di
norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, anche
attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella
medesima categoria o area di inquadramento, come definite
dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di
specifiche attivita' di formazione professionale anche da
remoto.
3. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante
redige il certificato di malattia con gli estremi del
provvedimento che ha dato origine alla quarantena con
sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'art. 1, comma
2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13, e di cui all'art. 1, comma 2, lettere d) ed e), del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
4. Sono considerati validi i certificati di malattia
trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente
disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al
comma 3 da parte dell'operatore di sanita' pubblica.
5. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a
carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente
previdenziale, e dell'INPS connessi con le tutele di cui al
presente art. sono posti a carico dello Stato nel limite
massimo di spesa di 663,1 milioni di euro per l'anno 2020.
L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui
al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto
monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
considerazione ulteriori domande.
6. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata
da COVID-19, il certificato e' redatto dal medico curante
nelle consuete modalita' telematiche, senza necessita' di
alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanita'
pubblica.
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
art. si provvede ai sensi dell'art. 126.»
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
- Il testo del comma 1 dell'art. 22-ter del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 87 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro
agile e di esenzione dal servizio e di procedure
concorsuali). - 1. Il periodo trascorso in malattia o in
quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai
dipendenti delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al
COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero
e non e' computabile ai fini del periodo di comporto. Fino
alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il
lavoro agile e' una delle modalita' ordinarie di
svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di
lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che
ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente
tale presenza, anche in ragione della gestione
dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli
obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23
della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Omissis.»
 
Art. 26 bis

Implementazione dei centri per il recupero
degli uomini autori di violenza

1. In considerazione dell'estensione del fenomeno della violenza di genere anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il recupero degli uomini autori di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 19 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale):
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'). - 1. -.
2. Omissis.
3. Al fine di promuovere le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni
di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007.»
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 26 ter

Disposizioni in materia di giustizia contabile

1. All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 85 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 85 (Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia contabile). - 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in
quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni
recate dal presente art., a tutte le funzioni della Corte
dei conti.
2. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo
svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei
conti, a decorrere dall'8 marzo 2020 e fino al termine
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 i
vertici istituzionali degli uffici territoriali e centrali,
sentiti l'autorita' sanitaria regionale e, per le attivita'
giurisdizionali, il Consiglio dell'ordine degli avvocati
della citta' ove ha sede l'ufficio, adottano, in coerenza
con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal
Presidente o dal Segretario generale della Corte dei conti
per quanto di rispettiva competenza, le misure
organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli
affari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della
salute, anche d'intesa con le Regioni, e delle prescrizioni
impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri emanati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2 del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, al fine di evitare assembramenti
all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le
persone.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 possono prevedere
una o piu' delle seguenti misure:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli
uffici, garantendo comunque l'accesso alle persone che
debbono svolgervi attivita' urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente competente,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici ovvero, in
via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi
urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la predisposizione di servizi di prenotazione per
l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione
telefonica o telematica, curando che la convocazione degli
utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione
di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento;
d) l'adozione di linee guida vincolanti per la
fissazione e la trattazione delle udienze o delle adunanze,
coerenti con le disposizioni di coordinamento dettate dal
presidente della Corte dei conti, ivi inclusa la eventuale
celebrazione a porte chiuse;
e) la previsione dello svolgimento delle udienze e
delle camere di consiglio che non richiedono la presenza di
soggetti diversi dai difensori delle parti, ovvero delle
adunanze e delle camere di consiglio che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai rappresentanti delle
amministrazioni, mediante collegamenti da remoto, con
modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva partecipazione all'udienza ovvero all'adunanza
ovvero alla Camera di consiglio, anche utilizzando
strutture informatiche messe a disposizione da soggetti
terzi o con ogni mezzo di comunicazione che, con
attestazione all'interno del verbale, consenta l'effettiva
partecipazione degli interessati. Il luogo da cui si
collegano i magistrati e il personale addetto e'
considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di
consiglio a tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le
ordinanze, i decreti, le deliberazioni e gli altri atti del
processo e del procedimento di controllo possono essere
adottati mediante documenti informatici e possono essere
firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni
vigenti;
f) il rinvio d'ufficio delle udienze e delle adunanze
a data successiva al 31 agosto 2020, salvo che per le cause
rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe
produrre grave pregiudizio alle parti.
4. In caso di rinvio, con riferimento a tutte le
attivita' giurisdizionali, inquirenti, consultive e di
controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in
corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31
agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1°
settembre 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono
sospesi anche i termini connessi alle attivita' istruttorie
preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle
attivita' istruttorie e di verifica relative al controllo.
5. Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al termine
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, in
deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile,
di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, tutte
le controversie pensionistiche fissate per la trattazione
innanzi al giudice contabile in sede monocratica, sia in
udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in
decisione senza discussione orale, sulla base degli atti
depositati, salva espressa richiesta di una delle parti di
discussione orale, da notificare, a cura del richiedente, a
tutte le parti costituite e da depositare almeno dieci
giorni prima della data di udienza. Le parti hanno facolta'
di presentare brevi riferimenti normativi e documenti sino
a cinque giorni liberi prima della data fissata per la
trattazione. Il giudice pronuncia immediatamente sentenza,
dando tempestiva notizia del relativo dispositivo alle
parti costituite con comunicazione inviata a mezzo di posta
elettronica certificata. Resta salva la facolta' del
giudice di decidere in forma semplificata, ai sensi
dell'art. 167, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 174, e successive modificazioni. La sentenza e'
depositata in segreteria entro quindici giorni dalla
pronuncia. Sono fatte salve tutte le disposizioni
compatibili col presente rito previste dalla parte IV,
titolo I, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e
successive modificazioni. Il giudice delibera in Camera di
consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da
remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il
personale addetto e' considerato Camera di consiglio a
tutti gli effetti di legge. Le sentenze, le ordinanze, i
decreti e gli altri atti del processo possono essere
adottati mediante documenti informatici e possono essere
firmati digitalmente, anche in deroga alle disposizioni
vigenti.
6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si
applica alcuna sospensione dei termini. In caso di
deferimento alla sede collegiale di atti delle
amministrazioni centrali dello Stato, il collegio
deliberante, fino al termine dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19, e' composto dal presidente
della sezione centrale del controllo di legittimita' e dai
sei consiglieri delegati preposti ai relativi uffici di
controllo, integrato dal magistrato istruttore nell'ipotesi
di dissenso, e delibera con un numero minimo di cinque
magistrati in adunanze organizzabili tempestivamente anche
in via telematica. In relazione alle medesime esigenze di
salvaguardia dello svolgimento delle attivita'
istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle
sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 agosto
2020, e' composto dal presidente di sezione preposto al
coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in
relazione alle materie, con specifici provvedimenti del
presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno
dodici magistrati, in adunanze organizzabili
tempestivamente anche in via telematica. Alla
individuazione di cui al periodo precedente si provvede
secondo criteri, fissati dal presidente della Corte dei
conti, sentito il Consiglio di presidenza, che assicurino
adeguata proporzione fra magistrati relatori, magistrati in
servizio presso gli uffici centrali e magistrati operanti
negli uffici territoriali.
7. Ai fini del computo di cui all'art. 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze
sono rinviate a norma del presente art. non si tiene conto
del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto
2020.
8.
8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'art.
20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
i decreti del presidente della Corte dei conti, con cui
sono stabilite le regole tecniche ed operative per
l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione nelle attivita' di controllo e nei giudizi
che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, acquistano
efficacia dal giorno successivo a quello della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le
adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte
mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di legge, secondo le modalita'
tecniche definite ai sensi dell'art. 6 del codice di cui al
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del
Covid-19, il pubblico ministero puo' avvalersi di
collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto
del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi
dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di
verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di
acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e
alla individuazione delle personali responsabilita', i
soggetti informati di cui all'art. 60 del codice di
giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia
fatta richiesta ai sensi dell'art. 67 del codice medesimo.
Il decreto del presidente della Corte dei conti
disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.»
 
Art. 27
Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate -
Decontribuzione Sud

1. Al fine di contenere gli effetti straordinari sull'occupazione determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, e' riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Con riferimento ai datori di lavoro ammessi all'esonero contributivo di cui al presente comma per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), l'Istituto provvede a trasmettere apposita rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del rimborso, a saldo, dei relativi oneri fiscalizzati. All'onere derivante dal precedente periodo, valutato in 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione e' concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.
2. Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le modalita' ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilita' al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma.
3. Ai fini degli adempimenti previsti dal registro nazionale sugli aiuti di stato, l'amministrazione responsabile e' il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le amministrazioni concedenti sono l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per quanto di competenza l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, che provvedono al monitoraggio in coerenza con quanto previsto dal Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
3-bis. In considerazione delle eccezionali condizioni connesse alla diffusione del contagio da COVID-19, i soggetti ricompresi nei piani di riorganizzazione in presenza di crisi presentati ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i quali i termini di cui al comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono decorsi in data successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in via straordinaria sono rimessi nei termini per la presentazione della domanda di pensione, a condizione che abbiano maturato il requisito contributivo entro il periodo di fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzata al prepensionamento e che l'ultimo contributo risulti accreditato per il medesimo trattamento. La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono fatte salve le domande gia' presentate nei termini alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 854,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 535,4 milioni di euro per l'anno 2021 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni di euro per l'anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l'anno 2023 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
4-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 17 e' sostituito dal seguente:
«17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno
pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale, della disciplina di
profili pensionistici dei giornalisti e della composizione
e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del
servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale):
«Art. 1 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione). - 1. Al fine di
assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'art.
21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta',
indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di
incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei
processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle
imprese del settore di investire e di acquisire posizioni
di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di
nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione
digitale, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'art. 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'art.
10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato
«Fondo».
2. Nel Fondo confluiscono:
a) le risorse statali destinate alle diverse forme di
sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche
digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo
straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria,
di cui all'art. 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147;
b) le risorse statali destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
ai sensi dell'art. 1, comma 162, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
c) una quota, fino ad un importo massimo di 100
milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori
entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla
televisione, di cui all'art. 1, comma 160, primo periodo,
lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
sostituita dall'art. 10, comma 1, della presente legge;
d) le somme derivanti dal gettito annuale di un
contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del
reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi
dell'imposta di cui all'art. 73 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla
stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione
radiotelevisivi e digitali;
2) societa' operanti nel settore dell'informazione
e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria
diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo
con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente,
rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico
ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita';
3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di
intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la
ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a
tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete
internet.
3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
al Fondo.
4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo
economico, per gli interventi di rispettiva competenza,
sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio
possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui
alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al
50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di
ripartizione delle risorse di cui alle lettere a)e b) del
medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti
tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria
quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza
radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di
cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata
percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di
progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta
informativa nel campo dell'informazione digitale attuando
obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la
concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale
decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni,
corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per
materia possono esprimersi sulle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato.
5.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle
risorse ai diversi interventi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio negli stati di previsione
interessati, anche nel conto dei residui.»
- Si riporta il testo del comma 500 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022):
«Art. 1
1. - 499. Omissis.
500. Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023,
in deroga al requisito contributivo di cui all'art. 37,
comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416,
possono accedere al trattamento di pensione, con anzianita'
contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici
di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici
di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa
a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data
compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023,
piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in
presenza di crisi, ai sensi dell'art. 25-bis, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma
sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 26,7
milioni di euro per l'anno 2020, 44,6 milioni di euro per
l'anno 2021, 51,2 milioni di euro per l'anno 2022, 54,7
milioni di euro per l'anno 2023, 50,8 milioni di euro per
l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3
milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per
l'anno 2027, che costituisce tetto di spesa. L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento
presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo
l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di
procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame
delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche
in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per
l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame
ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento
pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione
del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al
presente comma non si applicano le disposizioni dell'art.
12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento
alla speranza di vita, All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma si provvede per 6,1 milioni di euro per
l'anno 2020, 10,2 milioni di euro per l'anno 2021, 11,7
milioni di euro per l'anno 2022, 12,5 milioni di euro per
l'anno 2023, 11,6 milioni di euro per l'anno 2024, 7,6
milioni di euro per l'anno 2025, 4,4 milioni di euro per
l'anno 2026 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione, di cui alla legge 26
ottobre 2016, n. 198.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria):
«Art. 37. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli
e' data facolta' di optare, entro sessanta giorni
dall'assunzione al trattamento di cui all'art. 35 ovvero,
nel periodo di godimento del trattamento medesimo, entro
sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianita'
contributiva richiesta, per i seguenti benefici:
a) per i lavoratori poligrafici: trattamento di
pensione per coloro che possano far valere
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti almeno 360 contributi mensili
ovvero 1.560 contributi settimanali di cui,
rispettivamente, alle Tabelle A e B allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, sulla
base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo
pari a cinque anni; i periodi di sospensione per i quali e`
ammesso il trattamento di cui al citato art. 35 sono
riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del
beneficio per il conseguimento del beneficio previsto dalla
presente lettera; l'anzianita' contributiva non puo'
comunque risultare superiore a quaranta anni;
b) per i giornalisti professionisti: anticipata
liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantesimo
anno di eta', nei casi in cui siano stati maturati almeno
quindici anni di anzianita' contributiva, con integrazione
a carico dell'INPGI del requisito contributivo previsto dal
secondo comma dell'art. 4 del regolamento approvato con
decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1953, n. 10, e successive
modificazioni;
c) corresponsione fino al 31 dicembre 1986 nei casi
previsti dalle lettere a) e b) da parte degli istituti
previdenziali di una indennita' pari all'indennita' di
anzianita' maturata per gli anni di servizio effettivamente
prestati nell'azienda, fino ad un massimo di dieci anni;
d) concessione di un credito agevolato alle
condizioni previste dagli artt., 30 e 32 per le cooperative
giornalistiche di cui all'art. 6, fino ad un importo pari a
quello complessivo dell'indennita' corrisposta ai sensi
della lettera c), allo scopo di consentire al lavoratore di
rilevare e costituire una azienda artigiana nel settore
grafico, ovvero effettuare il proprio conferimento ad una
cooperativa operante nello stesso settore.
I lavoratori dipendenti da aziende per le quali il CIPI
abbia accertato la sussistenza delle condizioni di cui al
comma 5 dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e
che abbiano maturato i necessari requisiti di anzianita'
contributiva sono ammessi a godere, a domanda, dei benefici
previsti dalle lett. a), b) e c) del precedente comma.
I benefici previsti dalle lettera a) e b) non sono
cumulabili con quelli previsti dalla lett. d), nonche' con
le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la
disoccupazione.
La cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai
dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una
somma pari all'importo risultante dall'applicazione
dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione
medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i
mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione
percepita da ogni lavoratore interessato rapportati a mese.
I contributi versati dalla cassa per l'integrazione dei
guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilita'
separata relativa agli interventi straordinari e per il
rimanente terzo in quella relativa agli interventi
ordinari.
Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro
ed il concorso dello Stato, previsti dall'art. 12 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa
per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria
nella contabilita' relativa agli interventi straordinari.
Il contributo addizionale, di cui al precedente comma,
e' dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso dalla data di paga successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di
cui al presente art. con la retribuzione si applicano le
norme relative alla pensione di anzianita' di cui all'art.
22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Il trattamento di pensione di cui al presente art. non
e' compatibile con le prestazioni a carico
dell'assicurazione contro la disoccupazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 27 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 27 (Patrimonio destinato). - 1. Al fine di
attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del
sistema economico-produttivo italiano in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da «Covid-19», CDP S.p.a. e'
autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
«Patrimonio Rilancio», (di seguito il «Patrimonio
Destinato») a cui sono apportati beni e rapporti giuridici
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio
Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente
composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi
ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti
giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti
dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i
mezzi finanziari e le passivita' rivenienti dalle
operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o
ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti
gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.a. e dagli altri
patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono
esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei
limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati,
ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio
Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP
S.p.a. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo,
sul patrimonio di CDP S.p.a. non sono ammesse azioni dei
creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli
stessi. Le disposizioni del presente art. non attribuiscono
alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto
all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle
finanze sono effettuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso
di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i
relativi valori di apporto e di iscrizione nella
contabilita' del Patrimonio Destinato sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da
CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del
Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti
finanziari di partecipazione prevedendo che la loro
remunerazione sia condizionata all'andamento economico del
Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al Ministero
dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio
di amministrazione di CDP S.p.a., su richiesta del
Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli
apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei
criteri di valutazione della congruita' del patrimonio
previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle
finalita' di realizzazione dell'affare per cui e'
costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal
piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo
per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione sono
stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i
rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su
di esso in conformita' al presente articolo, al decreto di
cui al comma 5 e al regolamento del Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con
deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.a. che, su proposta
del consiglio di amministrazione, identifica, anche in
blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel
Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il
revisore legale di CDP S.p.a. e' incaricato della revisione
dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e'
depositata e iscritta ai sensi dell'art. 2436 del codice
civile. Non si applica l'art. 2447-quater, comma 2, del
codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi
incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la
costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni
e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti l'apporto
di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti
pubblici si procede con deliberazione del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.A. Per la gestione del comparto
riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli
interventi a favore delle societa' cooperative, CDP S.p.A.
adotta modalita' coerenti con la funzione sociale delle
societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine
di speculazione privata. Ai fini della gestione del
Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di
CDP S.p.a. e' integrato dai membri indicati dall'art. 7,
comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983,
n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A.
definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato
alla massima efficienza e rapidita' di intervento del
Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto
operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. II
valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei
comparti, puo' essere superiore al dieci per cento del
patrimonio netto di CDP S.p.a. Di esso non si tiene conto
in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da
parte di CDP S.p.a.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate
per il sostegno e il rilancio del sistema economico
produttivo italiano, secondo le priorita' definite, in
relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di
politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui
all'art. 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
in apposito capitolo dedicato alla programmazione
economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione
europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da «Covid-19» ovvero a
condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con
azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle
costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o
assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro
cinquanta milioni.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e
modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo
schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato. Qualora necessario, gli
interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato
effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di
prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad
aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul
mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella
individuazione degli interventi, il decreto tiene in
considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento
allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e
strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla
sostenibilita' ambientale e alle altre finalita' di cui al
comma 86 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160,
alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli
occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere
effettuati interventi relativi a operazioni di
ristrutturazione di societa' che, nonostante temporanei
squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate
da adeguate prospettive di redditivita'.
6. CDP S.p.a. adotta il regolamento del Patrimonio
Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente art.
e di quanto previsto dal decreto di cui al comma 5.
L'efficacia del regolamento e' sospensivamente condizionata
all'approvazione del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le
procedure e attivita' istruttorie e le operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione
di CDP S.p.a. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai
costi sostenuti da CDP S.p.a. per la gestione del
Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non
contribuisce al risultato di CDP S.p.A., e' redatto
annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i
principi contabili internazionali IFRS e allegato al
bilancio di esercizio di CDP S.p.a. I beni e i rapporti
giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del
Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.A. per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.a. in
conformita' al presente art. e al Regolamento del
Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio
Destinato o di singoli comparti e' consentita, anche in
deroga all'art. 2412 del codice civile, l'emissione, a
valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di
titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di
debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da
2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione,
puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori
dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro
rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in
sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle
operazioni di finanziamento risponde unicamente il
Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di
raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'art.
11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e la relativa regolamentazione di attuazione, ne' i
limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa
vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso
di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la
garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5
sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia dello
Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi'
concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze che ne determina criteri, condizioni e modalita',
la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli
emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20
miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento
effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti
gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano
eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di
controllo o previsioni equipollenti che dovessero
altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini
della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso
la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il
rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati unica prevista dall'art. 96 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli
interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante
attesta, sotto la propria responsabilita', di non trovarsi
nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP puo' procedere
alla attuazione di quanto previsto dal presente art. anche
prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione
antimafia interdittiva comporta la risoluzione del
contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le
azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni
stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti
del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita'
d'intervento e di rafforzare i presidi di legalita', CDP
S.p.a. puo' stipulare protocolli di collaborazione e di
scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni
pubbliche, ivi incluse le autorita' di controllo,
regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio
Destinato, CDP S.p.a. e i suoi esponenti aziendali operano
con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di
impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli atti
e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o
mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da
tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche'
realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'art. 166
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del
Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da
imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono
soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte
sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma,
effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul
valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto.
Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal
Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al
regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e
d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile
ai titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni
dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo'
essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.a., su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con
riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base
dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio
tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla
cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli
comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di
CDP S.p.a. un rendiconto finale che, accompagnato da una
relazione del Collegio sindacale e del soggetto incaricato
della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio del
registro delle imprese. La liquidazione del Patrimonio
Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al
Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali
residui della gestione avvengono secondo le modalita'
individuate nel regolamento del Patrimonio Destinato. I
trasferimenti di cui al presente comma sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere integrati e modificati termini e
condizioni contenuti nel presente art. al fine di tenere
conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato
tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse
al presente art., il Ministero dell'economia e delle
finanze puo' affidare, con apposito disciplinare, un
incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza
nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno
2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente art. si provvede
ai sensi dell'art. 265. I titoli di Stato eventualmente non
emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli
anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni
nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
18. E' autorizzata l'apertura di apposito conto
corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui
confluiscono le disponibilita' liquide del Patrimonio
destinato. La remunerazione del conto, da allineare al
costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di
riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento
sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma
5.
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere
una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati
conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del
presente art. e sul programma degli interventi e delle
operazioni di sostegno e di rilancio del sistema
economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono
affluire anche le disponibilita' liquide dei contribuenti
che intendano investire i loro risparmi a sostegno della
crescita dell'economia reale, rafforzando la
capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilita'
liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.a. assicurando il massimo
coinvolgimento anche delle societa' di gestione del
risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di
spiazzamento del settore del private capital. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
termini e modalita' di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma
18-ter, all'art. 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio
1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono
soppresse.»
 
Art. 28

Rafforzamento della strategia
per lo sviluppo delle aree interne

1. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1 comma 314 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020 a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 a carico del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 6 e 13 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2014):
«Art. 1.
1. - 5. Omissis.
6. In attuazione dell'art. 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo
sviluppo e la coesione e' determinata, per il periodo di
programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di euro. Il
complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle
aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del
Centro-Nord. Con la presente legge si dispone l'iscrizione
in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo
la seguente articolazione annuale: 50 milioni per l'anno
2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni per l'anno
2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera e),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. - 12. Omissis.
13. Al fine di assicurare l'efficacia e la
sostenibilita' nel tempo della strategia nazionale per lo
sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con
l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi a
finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di
programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 895 e 896 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1
1. - 894. Omissis.
895. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata
dall'art. 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi
a favore dello sviluppo delle aree interne, e' incrementata
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e
di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.
896. Per effetto di quanto disposto dal comma 895,
l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a
valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla
citata legge n. 183 del 1987, e' pari, complessivamente, a
281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse,
definita all'art. 1, comma 812, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e' modificata come segue: 16 milioni di euro
per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94
milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per
l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni
di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno
2021.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 314 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1
1. - 313. Omissis.
314. Al fine di rafforzare ed ampliare la strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese,
l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 13,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata
dall'art. 1, commi 895 e 896, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, e' incrementata di 60 milioni di euro per l'anno
2021 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e
2023, a carico delle dotazioni del Fondo di rotazione di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
Omissis.»
- La legge 16 aprile 1987, n. 183 recante
«Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del
13 maggio 1987, n. 109.
 
Art. 29

Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa

1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, tenuto conto delle circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020 recante «Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attivita' programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19», n. 7865 del 25 marzo 2020 recante «Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19» e n. 8076 del 30 marzo 2020 recante: «Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell'attivita' programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19» e nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi degli strumenti straordinari di cui al presente articolo, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, limitatamente al recupero dei ricoveri ospedalieri, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonche' agli enti del Servizio sanitario nazionale dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel limite degli importi di cui all'allegato A, colonna 1, e' consentito di:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanita' relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, e' aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonche' impiegare, per le medesime finalita' di cui al comma 1, anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e limitatamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano nonche' agli enti del Servizio sanitario nazionale e' consentito, nel limite degli importi di cui all'allegato A, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 di:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del CCNL 2016-2018 della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale per le quali la tariffa oraria fissata di cui all'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL e' aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Conseguentemente, vengono ripristinati dal 1° gennaio 2021 i valori tariffari vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;
b) ricorrere, per le prestazioni di accertamenti diagnostici, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanita' dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonche' all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. Dal 1° gennaio 2021 sono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;
c) incrementare, in parziale alternativa a quanto indicato alle lettere a) e b) del presente comma, rispetto a quanto disposto dall'articolo 2-sexies, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di quanto riportato per ciascuna regione nella colonna 3 dell'allegato A per un totale di 10 milioni di euro.
4. Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a ricorrere in maniera flessibile agli strumenti straordinari di cui ai commi 2 e 3, limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020. A tal fine, il limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e' indicato nell'allegato A al presente decreto e, solo se la somma degli importi ivi indicati e' superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell'allegato B al presente decreto, il limite massimo di spesa e' rappresentato dall'importo riportato nel medesimo allegato B.
5. Ferma restando la supervisione del tutor, tenendo altresi' conto del livello di competenze e di autonomia raggiunto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonche', qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del corso, nell'espletamento delle attivita' assistenziali presso le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, stilano i referti delle visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche con esclusivo riferimento alle visite, agli esami e alle prestazioni di controllo ambulatoriali. La refertazione delle prime visite, dei primi esami e delle prime prestazioni specialistiche e' invece riservata al medico specialista.
6. Il possesso della specializzazione e' comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica, radioterapia.
7. L'attivita' svolta dal medico in formazione specialistica di cui al comma 5 e' registrata nel libretto-diario personale delle attivita' formative, e costituisce elemento di valutazione per il curriculum professionale ai fini dell'accesso al Servizio sanitario nazionale.
8. Per l'anno 2020, per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata rispettivamente la spesa di 112.406.980 euro e 365.811.792 euro, che include anche gli oneri previsti per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettera c) per un totale di 10.000.000 di euro, per complessivi 478.218.772 euro. A tal fine e' conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente. Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo e' riportata nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
9. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse. La realizzazione dei suddetti Piani Operativi con il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1 sara' oggetto di monitoraggio ai sensi del richiamato articolo 18, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2-bis e 2-ter del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 2-bis (Misure straordinarie per l'assunzione
degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di
lavoro autonomo a personale sanitario). - 1. Al fine di far
fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti
dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli
essenziali di assistenza nonche' per assicurare sull'intero
territorio nazionale un incremento dei posti letto per la
terapia intensiva e sub-intensiva necessari alla cura dei
pazienti affetti dal predetto virus, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello
stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri
con deliberazione in data 31 gennaio 2020, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, possono:
a) procedere al reclutamento del personale delle
professioni sanitarie, come individuate dall'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561, e dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, e
degli operatori socio-sanitari, nonche' di medici
specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di
corso delle scuole di specializzazione, anche ove non
collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 547,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, conferendo incarichi
di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, di durata non superiore a sei mesi,
prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'art. 7
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'art. 6
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I medici
specializzandi restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e continuano a percepire il
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
medico-specialistica, integrato dagli emolumenti
corrisposti per l'attivita' lavorativa svolta. Il periodo
di attivita', svolto dai medici specializzandi
esclusivamente durante lo stato di emergenza, e'
riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al
conseguimento del diploma di specializzazione. Le
universita', ferma restando la durata legale del corso,
assicurano il recupero delle attivita' formative, teoriche
e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli
obiettivi formativi previsti. I predetti incarichi, qualora
necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai
vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di
spesa di personale, nei limiti delle risorse
complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto
del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020;
b) procedere alle assunzioni di cui all'art. 1, comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti e
con le modalita' ivi previsti compreso il trattamento
economico da riconoscere, anche in assenza dell'accordo
quadro ivi previsto. Le assunzioni di cui alla presente
lettera devono avvenire nell'ambito delle strutture
accreditate della rete formativa e la relativa attivita'
deve essere coerente con il progetto formativo deliberato
dal consiglio della scuola di specializzazione.
2. I contratti di lavoro autonomo stipulati in assenza
dei presupposti di cui al comma 1 sono nulli di diritto.
L'attivita' di lavoro prestata ai sensi del presente art.
durante lo stato di emergenza integra, per la durata della
stessa, il requisito dell'anzianita' lavorativa di cui
all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75.
3. Gli incarichi di cui al comma 1, lettera a), possono
essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia,
abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti
agli ordini professionali.
4. In ogni caso sono fatti salvi, fermo quanto previsto
dal comma 2, gli incarichi di cui al comma 1, lettera a),
conferiti, per le medesime finalita', dalle aziende e dagli
enti del Servizio sanitario nazionale sino alla data del 10
marzo 2020, fermo il limite di durata ivi previsto.
5. Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle
esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione
del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di
assistenza, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, in deroga all'art. 5, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
all'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
verificata l'impossibilita' di assumere personale, anche
facendo ricorso agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono conferire incarichi di
lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e
continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e
comunque entro il termine dello stato di emergenza, a
dirigenti medici, veterinari e sanitari nonche' al
personale del ruolo sanitario del comparto sanita',
collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al
competente albo professionale in conseguenza del
collocamento a riposo, nonche' agli operatori
socio-sanitari collocati in quiescenza. I predetti
incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti
anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione
vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle
risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con
decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo
2020. Agli incarichi di cui al presente comma non si
applica l'incumulabilita' tra redditi da lavoro autonomo e
trattamento pensionistico di cui all'art. 14, comma 3, del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»
«Art. 2-ter (Misure urgenti per l'accesso al Servizio
sanitario nazionale). - 1. Al fine di garantire
l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria
anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti
derivanti dalla diffusione del COVID-19, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, verificata
l'impossibilita' di utilizzare personale gia' in servizio
nonche' di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie
concorsuali in vigore, possono, durante la vigenza dello
stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, conferire incarichi
individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al
personale delle professioni sanitarie e agli operatori
socio-sanitari di cui all'art. 2-bis, comma 1, lettera a).
2. Gli incarichi di cui al presente art. sono conferiti
previa selezione, per titoli o colloquio orale o per titoli
e colloquio orale, attraverso procedure comparative che
prevedono forme di pubblicita' semplificata, quali la
pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet
dell'azienda che lo bandisce e per una durata minima di
cinque giorni, hanno la durata di un anno e non sono
rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario,
possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente
alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli
previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale, nei limiti delle risorse complessivamente
indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere
generale dello Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 13 marzo 2020. Per la spesa
relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti
dalla legislazione vigente in materia di spesa di
personale.
3. Le attivita' professionali svolte ai sensi dei commi
1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure
concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale.
4. Limitatamente alla sola seconda sessione dell'anno
accademico 2018/2019, l'esame finale dei corsi di laurea
afferenti alle classi delle lauree nelle professioni
sanitarie (L/SNT1), di cui all'art. 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, puo' essere svolto
con modalita' a distanza e la prova pratica si svolge,
previa certificazione delle competenze acquisite a seguito
del tirocinio pratico svolto durante i rispettivi corsi di
studio, secondo le indicazioni di cui al punto 2 della
circolare del Ministero della salute e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30
settembre 2016.
5. Gli incarichi di cui al presente art. possono essere
conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici
specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al
penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.
Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione
dell'accordo di cui al settimo periodo dell'art. 1, comma
548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione
del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre
2020. Nei casi di cui al precedente periodo, l'accordo
tiene conto delle eventuali e particolari esigenze di
recupero, all'interno della ordinaria durata legale del
corso di studio, delle attivita' formative teoriche e
assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi
formativi previsti. Il periodo di attivita' svolto dai
medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di
emergenza e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che
conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I
medici specializzandi restano iscritti alla scuola di
specializzazione universitaria e continuano a percepire il
trattamento economico previsto dal contratto di formazione
specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in
proporzione all'attivita' lavorativa svolta.»
- Si riporta il testo dell'art. 2-sexies del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 2-sexies (Incremento delle ore dell'assistenza
specialistica ambulatoriale). - 1. Le aziende sanitarie
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono
procedere per l'anno 2020 ad un aumento del monte ore
dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata
interna, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto
dell'accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di
spesa pari a 6 milioni di euro.»
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del
30 dicembre 1992, n. 305.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 18 (Rifinanziamento fondi). - 1. Il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato, in relazione agli interventi
previsti dagli articoli 1, commi 1 e 3, 2-bis, commi 1,
lettera a), e 5, 2-ter, 2-sexies, 3, commi 1, 2 e 3, e
4-bis, e' incrementato di 1.410 milioni di euro per l'anno
2020, di cui 750 milioni di euro ripartiti tra le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di
quanto previsto dalla tabella A allegata al presente
decreto e 660 milioni di euro ripartiti sulla base di
quanto disposto dal decreto del Ragioniere generale dello
Stato 10 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
66 del 13 marzo 2020. Al relativo finanziamento accedono
tutte le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che
stabiliscono per le autonomie speciali il concorso
regionale e provinciale al finanziamento sanitario
corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. Le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono,
sulla contabilita' dell'anno 2020, all'apertura di un
centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco
«COV 20», garantendo pertanto una tenuta distinta degli
accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza
che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui
al decreto del Ministro della salute 24 maggio 2019,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 23 alla Gazzetta
Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2019. Ciascuna regione e
provincia autonoma e' tenuta a redigere un apposito
programma operativo per la gestione dell'emergenza da
COVID-19 da approvare da parte del Ministero della salute
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze
e da monitorare da parte dei predetti Ministeri
congiuntamente.
Omissis.»
 
Art. 29 bis

Misure per il sostegno del sistema termale nazionale

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni di cui al presente comma non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' attuative del beneficio di cui al comma 1.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo il Ministero dello sviluppo economico puo' avvalersi di societa' in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla predetta convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo del 2 per cento delle risorse stesse.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 18 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 29 ter

Disposizioni per la tutela della salute in relazione
all'emergenza da COVID-19

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottano piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'integrazione socio-sanitaria, l'interprofessionalita' e la presa in carico del paziente.
2. Al fine di efficientare i servizi di salute mentale operanti nelle comunita' locali e di garantire il benessere psicologico individuale e collettivo in considerazione della crisi psico-sociale determinata dall'eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2, il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana le linee d'indirizzo finalizzate all'adozione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale che definisca le buone pratiche di salute mentale di comunita' e per la tutela delle fragilita' psico-sociali, secondo i seguenti principi di riferimento:
a) la ridefinizione degli indirizzi in materia di risorse umane e tecnologiche per un modello organizzativo fondato su multiprofessionalita' e multidisciplinarieta' che permetta di sostenere e garantire un servizio di cura quotidiano e costante;
b) la riorganizzazione dei dipartimenti di salute mentale tramite le rispettive aziende sanitarie locali, perseguendo obiettivi di razionalizzazione nell'impiego delle risorse del Servizio sanitario nazionale destinate alla salute mentale;
c) la costruzione di una rete di servizi e di strutture di prossimita' con il coinvolgimento dei dipartimenti di salute mentale, delle istituzioni presenti nel territorio e degli enti del Terzo settore, per garantire l'attuazione dei piu' appropriati modelli di intervento e la qualita' delle prestazioni erogate attraverso la coprogettazione;
d) la promozione della partecipazione attiva della rete delle associazioni degli utenti, dei familiari e del volontariato, rafforzando il ruolo dei facilitatori sociali, e di approcci di cura quali gruppalita' dialogiche e multifamiliari e gruppi di auto-mutuo-aiuto;
e) il sostegno all'inclusione socio-lavorativa e alla condizione abitativa mediante il ricorso a strumenti innovativi quale il budget di salute individuale e di comunita'.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
 
Art. 30

Incentivi in favore del personale sanitario

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al terzo periodo, le parole: «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «Tali importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui importo non puo' essere superiore al doppio degli stessi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in
favore del personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Omissis.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa
di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario
corrente stabilito per l'anno 2020. Al relativo
finanziamento accedono tutte le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie
speciali il concorso regionale e provinciale al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote
d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente
rilevate per l'anno 2019 e per gli importi indicati nella
tabella A allegata al presente decreto. Tali importi
possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il
cui importo non puo' essere superiore al doppio degli
stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con
proprie risorse disponibili a legislazione vigente, a
condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del
sistema sanitario della regione e della provincia autonoma,
per la remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1,
compresa l'erogazione delle indennita' previste dall'art.
86, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al personale del comparto sanita' - triennio
2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018. A valere
sulle risorse di cui al presente comma destinate a
incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province
autonome possono riconoscere al personale di cui al comma 1
un premio, commisurato al servizio effettivamente prestato
nel corso dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non superiore a
2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e
assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente
e comunque per una spesa complessiva, al lordo dei
contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non
superiore all'ammontare delle predette risorse destinate a
incrementare i fondi incentivanti.
Omissis.»
 
Art. 30 bis

Misure urgenti per il rafforzamento
del Servizio sanitario nazionale

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nonche' i dirigenti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di eta'».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 5-bis del citato
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 5-bis (Disposizioni in materia di medici
specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario
nazionale). - 1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici
veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione
specialistica nonche', qualora questo abbia durata
quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono
sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del
corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti»;
b) al comma 548-bis, al primo periodo, le parole:
«fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti:
«fino al 31 dicembre 2022» e, al settimo periodo, dopo le
parole: «sono definite» sono inserite le seguenti: «, sulla
base dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano,».
2. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei
compiti primari di tutela della salute affidati al
Ministero della salute, di garantire l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la
carenza di medici specialisti e di specialisti biologi,
chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino
al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'art.
15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario
nazionale nonche' i dirigenti di cui all'art. 17, comma 1,
della legge 11 gennaio 2018, n. 3, possono presentare
domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio
anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio
effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di
eta'.»
 
Art. 31
Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali, del Ministero della salute e del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1. Al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionalmente demandati in base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di seguito Agenas e, in particolare, in relazione a quanto disposto dall'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, commi 2, 3 e 4, relativamente ai compiti di supporto tecnico-operativo alle regioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'Agenas e' autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, scritti e orali, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, n. 1 statistico, n. 2 ingegneri gestionali, n. 3 ingegneri ambientali, n. 3 ingegneri clinici, n. 3 ingegneri informatici, n. 4 infermieri con laurea magistrale, inquadrati come personale non dirigenziale nella categoria D, e n. 6 dirigenti medici, n. 1 dirigente statistico ex Area III di contrattazione e n. 1 dirigente ingegnere gestionale. La dotazione organica dell'Agenzia, di cui all'articolo 1, comma 444, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determinata in 146 unita', di cui 17 unita' con qualifica dirigenziale, e' corrispondentemente incrementata di 16 unita' di Categoria D, di 6 unita' di dirigente medico e di 2 unita' di dirigente ex Area III di contrattazione.
2. Il Presidente e il direttore generale dell'Agenas, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni, sono nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con la nomina dei predetti organi ordinari cessa l'incarico conferito al Commissario, ai sensi dell'articolo 42, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a euro 463.071 per l'anno 2020 e ad euro 1.852.285 a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sull'integrazione al finanziamento di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, derivante dai contributi di cui all'articolo 2, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, integralmente devoluti al bilancio dell'Agenas.
4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a euro 238.482 per l'anno 2020 e a euro 953.927 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4-bis. Per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il temine di cui all'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' prorogato al 28 febbraio 2021.
4-ter. Al fine di rafforzare le misure dirette alla sanificazione degli ambienti di lavoro, le risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono incrementate di 403 milioni di euro per l'anno 2020. Le suddette risorse aggiuntive sono distribuite tra i soggetti gia' individuati in applicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al citato articolo 125, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, secondo i criteri e le modalita' ivi previsti.
4-quater. All'articolo 95 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i commi da 1 a 6 sono abrogati.
4-quinquies. Alla copertura degli oneri di cui al comma 4-ter si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater. A tale scopo le risorse disponibili sul bilancio dell'INAIL, relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per essere riassegnate al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 42 del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40 (Misure urgenti in materia di
accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese,
di poteri speciali nei settori strategici, nonche'
interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di
termini amministrativi e processuali):
«Art. 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il
Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali). - 1. Per le esigenze di contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, e' nominato un
commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il
periodo in cui e' in carica, tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione che lo statuto dell'agenzia,
approvato con decreto del Ministro della salute in data 18
maggio 2018, attribuisce al presidente e al direttore
generale, che decadono automaticamente con l'insediamento
del commissario. Il commissario e' scelto tra esperti di
riconosciuta competenza in diritto sanitario, in
organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento
del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica
amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla
conclusione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla
scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario,
al momento della nomina, abbia altro incarico in corso,
puo' continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di
cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui
agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39. Al commissario e' corrisposto un compenso
determinato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il
quale gia' percepisca un compenso.
2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di
ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come
previsto dall'art. 2 dello statuto dell'agenzia, il
commissario collabora all'azione di potenziamento della
rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di
assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e
l'attuazione dei piani adottati in applicazione della
circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data
1° marzo 2020 e delle sue successive integrazioni; assicura
il necessario supporto tecnico-operativo e
giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare
le eventuali criticita' riscontrate e per garantire, nella
fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la
effettivita' della tutela del diritto alla salute; verifica
che gli atti, i piani e le azioni di competenza del
commissario straordinario di cui all'art. 122, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle
regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in
modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni
supporto richiesto dalle regioni e dal commissario
straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le
regioni predispongono per l'emergenza COVID-19 ai sensi
dell'art. 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18.
3. Il commissario, in considerazione del ruolo di
raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto
dall'agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle
attivita' istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate al
comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del
Ministro della salute finalizzate alla gestione
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare
riferimento agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al potenziamento delle
reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli
erogatori pubblici e privati, nonche' alle disposizioni di
ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale
adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e
delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per
l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato art. 18, comma 1.
4. Il commissario coadiuva altresi' le direzioni
generali del Ministero e le regioni nel perseguimento di
ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute
mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della
funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario
nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo
del Dipartimento della protezione civile, ai sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
civile 3 febbraio 2020, n. 630.»
- Il testo dell'art. 249 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente
legge, e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.
- Si riporta il testo vigente del comma 444 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1
1. - 443 - Omissis.
444. Al fine di consentire il corretto svolgimento
delle molteplici funzioni istituzionalmente demandate in
base alla normativa vigente all'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS), anche in relazione a
quanto previsto dall'art. 1, commi 573 e 587, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, dall'art. 1, comma 579, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dall'art. 3 della legge 8
marzo 2017, n. 24, la dotazione organica dell'AGENAS e'
determinata nel numero di 146 unita', di cui 17 con
qualifica dirigenziale.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 recante
«Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi
sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1,
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 27 aprile
1998, n. 96.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento
del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1,
lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«Art. 5 (Agenzia per i servizi sanitari regionali). -
1. - 4. Omissis.
5. Alle spese di funzionamento dell'agenzia si fa
fronte con un contributo annuo a carico dello Stato pari a
lire 12,8 miliardi a partire dall'anno 2001. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, come rideterminata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge
finanziaria 2001).
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 358 dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato:
«Art. 2
1. - 357. Omissis.
358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio
dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle
agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio,
tranne quelli destinati alla incentivazione del personale,
e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle
societa' di cui all'art. 59 comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il
potenziamento delle strutture dell'amministrazione
finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al
miglioramento della qualita' della legislazione e alla
semplificazione del sistema e degli adempimenti per i
contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico
capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per
le politiche fiscali.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
(Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa
sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le
autonomie locali):
«Art. 6 (Disposizioni finanziarie e finali). - 1. -
1-quater. Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, con una
dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011,
un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le
finalita' previste dall'art. 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88 .
All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo
periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei
conti.»
- Si riporta il testo del comma 5-quater dell'art. 1
del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8:
«Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche
amministrazioni). - 1. - 5-ter. Omissis.
5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il
riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero
della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di
diretta collaborazione, e' autorizzata per i medesimi, fino
al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui
all'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018,
n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 125 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 125 (Credito d'imposta per la sanificazione e
l'acquisto di dispositivi di protezione). - 1. Al fine di
favorire l'adozione di misure dirette a contenere e
contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti
esercenti attivita' d'impresa, arti e professioni, agli
enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e
gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonche' alle
strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non
imprenditoriale a condizione che siano in possesso del
codice identificativo di cui all'art. 13-quater, comma 4,
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un
credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle
spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli
ambienti e degli strumenti utilizzati, nonche' per
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di
altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori
e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un
massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite
complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al
comma 1 le spese sostenute per:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali e'
esercitata l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli
strumenti utilizzati nell'ambito di tali attivita';
b) l'acquisto di dispositivi di protezione
individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali
protettivi, tute di protezione e calzari, che siano
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti
dalla normativa europea;
c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da
quelli di cui alla lettera b), quali termometri,
termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e
igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le
eventuali spese di installazione;
e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la
distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e
pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di
installazione.
3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di
sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'art. 34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine
del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
5. L'art. 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'art. 30
del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.
6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni
di euro per l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di
euro ai sensi dell'art. 265 e per 50 milioni di euro
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione
della disposizione di cui al comma 5.»
- Si riporta il testo dell'art. 95 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 95 (Misure di sostegno alle imprese per la
riduzione del rischio di contagio nei luoghi di lavoro). -
1. - 6. Abrogati.
6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attivita'
produttive delle imprese in condizioni di sicurezza, in via
eccezionale per l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota
parte delle risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 8,
comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di cui
al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre
2020, un bando per il concorso al finanziamento di progetti
di investimento delle imprese ai sensi dell'art. 11, comma
5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con
modalita' rapide e semplificate, anche tenendo conto degli
assi di investimento individuati con il bando di
finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi del comma 5 del
presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento del
piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, al fine della verifica
di compatibilita' con i saldi strutturali di finanza
pubblica, ai sensi del citato art. 8, comma 15, del
decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.»
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro):
«Art. 11 (Attivita' promozionali). - 1. - 4. Omissis.
5. L'INAIL finanzia con risorse proprie, anche
nell'ambito della bilateralita' e di protocolli con le
parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli
invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese
e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e
strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai
principi di responsabilita' sociale delle imprese.
Costituisce criterio di priorita' per l'accesso al
finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone
passi di cui all'art. 2, comma 1, lettera v). L'INAIL
svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Omissis.»
 
Art. 31 bis

Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture
sanitarie che ospitano reparti COVID-19

1. Limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020:
a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 e' abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto;
c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche' a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19, sono impartite, dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali.
2. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco puo' nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, previa attivazione dell'autorita' competente, soggetti iscritti all'elenco dei volontari di protezione civile che sono elettori del comune. La nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli interessati.
3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi composti anch'essi da personale delle unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune puo' attivare ove necessario; il medesimo personale puo' essere nominato con le modalita' di cui al comma 2.
4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2 e 3, compresi i volontari di cui al comma 2, spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi oneri, pari a 263.088 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
5. Ai volontari di cui al comma 2, oltre all'onorario fisso forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui agli articoli 39 e 40 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri, pari a 220.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza da COVID-19 e disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati):
«Art. 52
Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200
letti e' istituita una sezione elettorale per ogni 500
letti o frazioni di 500.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni
ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto
della votazione, a cura del presidente del seggio: alle
sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in
sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti
parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne
facciano domanda.
Nel caso di contemporaneita' delle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il
presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che
votano soltanto per una delle due elezioni.»
- Si riporta il testo dell'art. 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle amministrazioni comunali):
«Art. 43 (Sezione elettorale presso ospedale e case di
cura). - Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200
letti e' istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una
sezione elettorale in cui la votazione avra' luogo secondo
le norme vigenti.
Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni
ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto
della votazione a cura del presidente del seggio; alle
sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in
sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti
parte del personale di assistenza dell'istituto che ne
facciano domanda.
Nel caso di contemporaneita' delle elezioni del
Consiglio comunale e di quello provinciale il presidente
prende nota, sulla lista, degli elettori che votano
soltanto per una delle due elezioni.
Per i ricoverati che a giudizio della direzione
sanitaria non possono accedere alla cabina, il presidente
curera' che la votazione abbia luogo secondo le norme di
cui all'art. seguente.»
- Si riporta il testo del nono comma dell'art. 9 della
legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e
semplificazione del procedimento elettorale):
«Art. 9
1. - 8. Omissis.
Le disposizioni di cui al presente art. si applicano
anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto
dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non
possono accedere alla cabina.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo
1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti
gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede
e delle urne per la votazione):
«Art. 1
1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali,
con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti
dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente
dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal
comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso
forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione,
se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta
ai dirigenti dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario
dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha
sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario
fisso forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente
alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi
1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di
euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu'
consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti
degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi
fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale
di cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136,
spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il
numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi
giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati,
rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono
determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.»
- Si riporta il testo degli articoli 39 e 40 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della
protezione civile):
«Art. 39
Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei
volontari alle attivita' di protezione civile (art. 18
legge 225/1992; art. 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1,
lettera m) e 7, comma 1, legge n. 106/2016; art. 4, comma
2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6,
decreto legislativo n. 117/2017; articoli 9 e 15, decreto
del Presidente della Repubblica n. 194/2001).
1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti
nell'Elenco nazionale di cui all'art. 34, impiegati in
attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione
degli eventi di cui all'art. 7, anche su richiesta del
sindaco o di altre autorita' amministrative di protezione
civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da
rendere con apposita comunicazione di attivazione del
Dipartimento della protezione civile, per i soggetti
iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti
iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente
al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e'
tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta
giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:
a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o
privato;
b) il mantenimento del trattamento economico e
previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o
privato;
c) la copertura assicurativa secondo le modalita'
previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori
polizze integrative da parte del Dipartimento della
protezione civile o delle regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, da attivare in occasione della partecipazione
del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo
nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.
2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo
nazionale e per tutta la durata dello stesso, su
autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e
per i casi di effettiva necessita' singolarmente
individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei
volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono
essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a
centottanta giorni nell'anno.
3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti
nell'Elenco nazionale di cui all'art. 34 impegnati in
attivita' di pianificazione, di addestramento e formazione
teorico-pratica e di diffusione della cultura e della
conoscenza della protezione civile, preventivamente
promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di
attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile,
per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle
regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i
soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i
benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano
per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni
continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni
nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette
iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche
alle fasi preparatorie e comunque connesse alla
realizzazione delle medesime iniziative.
4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari
di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene
rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo
disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al
lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le
procedure indicate nell'art. 40. I rimborsi di cui al
presente comma possono essere alternativamente riconosciuti
con le modalita' del credito d'imposta ai sensi di quanto
previsto dall'art. 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.
5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a
soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'art. 34,
impiegati nelle attivita' previste dal presente art., e che
ne fanno richiesta, e' corrisposto il rimborso per il
mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della
dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a
quello in cui e' stata prestata l'opera di volontariato,
nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al
presente comma e' aggiornato, sulla base dell'inflazione,
ogni tre anni, con apposito decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile da adottarsi di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al presente art., nonche'
dell'art. 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed
attivita', svolte all'estero, purche' preventivamente
autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.»
«Art. 40
Rimborso al volontariato organizzato di protezione
civile delle spese autorizzate per attivita' di
pianificazione, emergenza, addestramento e formazione
teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza
della protezione civile (art. 18 legge n. 225/1992; art. 5,
comma 1, lettera a), 4, comma 1,m lettera m) e 7, comma 1,
legge n. 106/2016; art. 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y),
32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo n. 117/2017;
articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica
n. 194/2001).
1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte
dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute
in occasione di attivita' e di interventi autorizzati e
relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti
nonche', da parte del volontariato organizzato di cui
all'art. 32, per le spese sostenute in occasione di
attivita' e di interventi autorizzati, come elencate al
comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso
la comunicazione di attivazione, che, effettuate le
necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i
rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilita' di
bilancio. In occasione della partecipazione ad attivita' di
lunga durata o a interventi all'estero, i rimborsi alle
organizzazioni di volontariato possono anche essere oggetto
di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato
l'attivita' stessa, nei limiti previsti dalla
programmazione o con le ordinanze di cui all'art. 25.
2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale,
sulla base di idonea documentazione giustificativa
analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di
attivita' e di interventi autorizzati ed individuate nella
direttiva di cui al comma 5.
3. Le richieste di rimborso da parte delle
organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro
devono pervenire entro i due anni successivi alla
conclusione dell'intervento o dell'attivita' e sono
presentate, ivi comprese quelle di cui al comma 1, secondo
periodo, mediante apposita dichiarazione resa ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, che attesti l'attinenza delle spese
sostenute con l'attivita' svolta in occasione dell'evento
emergenziale.
4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente
articolo possono essere estesi dal Dipartimento della
protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che
non operano nel campo della protezione civile, in caso di
emergenze di rilievo nazionale e a condizione che
l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per
la migliore riuscita delle attivita' di protezione civile
in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle piu'
urgenti esigenze.
5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'art. 15,
acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 42, sono
definite le modalita' e procedure per la presentazione
delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la
conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino
all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente
comma, restano in vigore le procedure definite dal
Dipartimento della protezione civile e, per quanto di
competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e
di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e
10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
2001, n. 194.»
- Si riporta il testo dell'art. 44 del citato decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (art. 5,
legge n. 225/1992)). - 1. Per gli interventi conseguenti
agli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».
 
Art. 31 ter

Dotazione del Fondo per la cura dei soggetti
con disturbo dello spettro autistico

1. La dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 401 dell'art. 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 1
1. - 400. Omissis.
401. Al fine di garantire la compiuta attuazione della
legge 18 agosto 2015, n. 134, e' istituito nello stato di
previsione del Ministero della salute il Fondo per la cura
dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una
dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 31 quater

Misure in materia di potenziamento dei distretti sanitari

1. All'articolo 3-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) prevede la localizzazione dei servizi di cui all'articolo 3-quinquies sulla base dell'analisi dei bisogni di salute della popolazione, garantita anche dalla piena accessibilita' ai dati del Servizio sanitario regionale mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di distretto ed e' approvato dal direttore generale».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3-quater
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3-quater
1. - 2. Omissis.
3. Il Programma delle attivita' territoriali, basato
sul principio della intersettorialita' degli interventi cui
concorrono le diverse strutture operative:
a) prevede la localizzazione dei servizi di cui
all'art. 3-quinquies sulla base dell'analisi dei bisogni di
salute della popolazione, garantita anche dalla piena
accessibilita' ai dati del Servizio sanitario regionale
mediante la realizzazione di un sistema informativo
integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica;
b) determina le risorse per l'integrazione
socio-sanitaria di cui all'art. 3-septies e le quote
rispettivamente a carico dell'unita' sanitaria locale e dei
comuni, nonche' la localizzazione dei presidi per il
territorio di competenza;
c) e' proposto, sulla base delle risorse assegnate, dal
Comitato dei sindaci di distretto e dal direttore di
distretto ed e' approvato dal direttore generale.
Omissis.»
 
Art. 32
Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunita' e per
l'adeguamento dell'attivita' didattica per l'anno scolastico
2020-2021.

1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento e' destinato alle finalita' di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa.
2. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 32 milioni di euro nell'anno 2020 e a 48 milioni di euro nell'anno 2021, e' destinata:
a) al trasferimento di risorse agli enti titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalita' previste dalla legislazione vigente, inclusi l'acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee, di ulteriori spazi da destinare all'attivita' didattica nell'anno scolastico 2020/2021, nonche' delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche;
b) alla assegnazione di risorse agli uffici scolastici regionali per il sostegno finanziario ai patti di comunita'. Per la predetta finalita', nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, le istituzioni scolastiche stipulano accordi con gli enti locali contestualmente a specifici patti di comunita', a patti di collaborazione, anche con le istituzioni culturali, sportive e del terzo settore, o ai piani di zona, opportunamente integrati, di cui all'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di ampliare la permanenza a scuola degli allievi, alternando attivita' didattica ad attivita' ludico-ricreativa, di approfondimento culturale, artistico, coreutico, musicale e motorio-sportivo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Quota parte dell'incremento di cui al comma 1, pari a 368 milioni di euro nell'anno 2020 e a 552 milioni di euro nell'anno 2021, e' destinata:
a) al potenziamento delle misure previste all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, consentendo la sostituzione del personale cosi' assunto dal primo giorno di assenza fermi restando il rispetto della normativa vigente ed il prioritario ricorso al personale a qualunque titolo in servizio presso l'istituzione scolastica e in possesso di abilitazione o di titolo di studio idoneo. Il 10 per cento delle risorse che incrementano il fondo di cui all'articolo 235 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, per l'attivazione dei contratti temporanei a tempo determinato del personale scolastico, e' resa indisponibile per essere utilizzata per la copertura delle sostituzioni;
b) nel limite delle risorse a cio' destinate ai sensi del comma 5, all'autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario rese nei mesi di agosto e settembre 2020 dal personale degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione impegnato nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e all'incremento del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 40 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, anche per remunerare lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rese dal personale delle istituzioni scolastiche nei limiti predefiniti.
4. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 e per le finalita' di cui all'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e al presente articolo, per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applicano le modalita' di lavoro agile di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tranne che nei casi di sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica.
5. Con il decreto di cui all'articolo 235 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 sono determinate le modalita' e la misura del riparto delle risorse di cui ai commi 2 e 3 tra le finalita' ivi indicate.
6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 30 settembre 2021 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.
6-bis. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono acquisire, anche in locazione, edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in carenza delle certificazioni previste dalla vigente disciplina in materia di sicurezza, e i dirigenti scolastici possono acquisirli in uso, in esito a una valutazione congiunta effettuata dagli uffici tecnici dell'ente, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dall'azienda sanitaria locale, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, purche' rispettino le norme sulla sicurezza sul lavoro.
6-ter. Al fine di consentire il tempestivo e ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, gli enti di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, possono stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili iscritte sui propri bilanci a legislazione vigente, contratti di locazione per edifici e locali e fornirli alle istituzioni scolastiche, limitatamente al predetto anno scolastico, anche in deroga ai vincoli temporali previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
6-quater. All'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «In caso di sospensione delle attivita' didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura le prestazioni con le modalita' del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione degli interventi».
6-quinquies. Il decreto attuativo di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, e' adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-sexies. All'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le parole: «valutazione finale» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione periodica e finale».
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7-bis. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita' didattiche e il diritto allo studio degli studenti delle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, il Fondo di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare all'attuazione di interventi di messa in sicurezza, di adeguamento sismico e di ricostruzione di edifici scolastici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' disposto il riparto delle risorse di cui al periodo precedente al fine di consentire lo scorrimento della graduatoria approvata ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 427 del 21 maggio 2019 e dell'avviso pubblico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 24404 dell'11 luglio 2019.
7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 235 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 235 (Fondo per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione). - 1. Al fine
di contenere il rischio epidemiologico in relazione
all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione e' istituito un
fondo, denominato «Fondo per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19», con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel
2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo e'
ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento
del rischio epidemiologico da realizzare presso le
istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi
programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si
provvede ai sensi dell'art. 265.»
- La legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante «Norme per
l'edilizia scolastica» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana del 19 gennaio 1996, n. 15.
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
«Art. 19 (Piano di zona). - 1. I comuni associati,
negli ambiti territoriali di cui all'art. 8, comma 3,
lettera a), a tutela dei diritti della popolazione,
d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali,
provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi
dell'art. 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari,
secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'art.
18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorita' di
intervento nonche' gli strumenti e i mezzi per la relativa
realizzazione;
b) le modalita' organizzative dei servizi, le risorse
finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di
qualita' in relazione alle disposizioni regionali adottate
ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera h);
c) le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del
sistema informativo di cui all'art. 21;
d) le modalita' per garantire l'integrazione tra
servizi e prestazioni;
e) le modalita' per realizzare il coordinamento con
gli organi periferici delle amministrazioni statali, con
particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e
della giustizia;
f) le modalita' per la collaborazione dei servizi
territoriali con i soggetti operanti nell'ambito della
solidarieta' sociale a livello locale e con le altre
risorse della comunita';
g) le forme di concertazione con l'azienda unita'
sanitaria locale e con i soggetti di cui all'art. 1, comma
4.
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso
accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, e' volto
a:
a) favorire la formazione di sistemi locali di
intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e
flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di
solidarieta' e di auto-aiuto, nonche' a responsabilizzare i
cittadini nella programmazione e nella verifica dei
servizi;
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche
finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui
al comma 1, lettera g);
c) definire criteri di ripartizione della spesa a
carico di ciascun comune, delle aziende unita' sanitarie
locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo,
prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di
particolari obiettivi;
d) prevedere iniziative di formazione e di
aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare
progetti di sviluppo dei servizi.
3. All'accordo di programma di cui al comma 2, per
assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane e
finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al
comma 1 nonche' i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, e
all'art. 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche
forme di concertazione concorrono, anche con proprie
risorse, alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali previsto nel piano.»
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti):
«Art. 1
1. - 6. Omissis.
7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti
dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta
formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte
orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita',
nonche' in riferimento a iniziative di potenziamento
dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per
il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati
come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematicologiche e
scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e
nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e
privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace,
il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture,
il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche'
della solidarieta' e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialita';
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati
alla conoscenza e al rispetto della legalita', della
sostenibilita' ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attivita' culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai
media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo
di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva
agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei
media nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e
delle attivita' di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione
scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e
la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi
del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il
diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunita'
attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita'
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le
imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento
del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario
rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel
secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali
alla premialita' e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da
organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 231-bis del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 231-bis (Misure per la ripresa dell'attivita'
didattica in presenza). - 1. Al fine di consentire l'avvio
e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel
rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro
dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono adottate, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i
dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti
delle risorse di cui al comma 2, a:
a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto
delle misure di cui all'alinea ove non sia possibile
procedere diversamente, al numero minimo e massimo di
alunni per classe previsto, per ciascun ordine e grado di
istruzione, dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;
b) attivare ulteriori incarichi temporanei di
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) a tempo determinato dalla data di inizio delle
lezioni o dalla presa di servizio fino al termine delle
lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le
utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione
delle attivita' didattiche in presenza a seguito
dell'emergenza epidemiologica, il personale di cui al
periodo precedente assicura le prestazioni con le modalita'
del lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali
prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare
la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di
10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo
precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse del
Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020, anche
mediante riprogrammazione degli interventi;
c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la
conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni.
2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del
presente art. si provvede a valere sulle risorse del fondo
di cui all'art. 235, da ripartire tra gli uffici scolastici
regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
L'adozione delle predette misure e' subordinata al predetto
riparto e avviene nei limiti dello stesso.
3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio
2021, provvede al monitoraggio delle spese di cui al comma
2 per il personale docente e ATA, comunicando le relative
risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro
il mese successivo. Le eventuali economie sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.»
- Si riporta il testo dell'art. 263 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 263 (Disposizioni in materia di flessibilita' del
lavoro pubblico e di lavoro agile). - 1. Al fine di
assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la
celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici
pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese
connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e
commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in
deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a),
e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e
l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita'
dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione
giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di
interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni
digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il
lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1,
lettera b), del medesimo art. 87, al 50 per cento del
personale impiegato nelle attivita' che possono essere
svolte in tale modalita'. In considerazione dell'evolversi
della situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del
Ministro per la pubblica amministrazione possono essere
stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e
principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e
di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di
precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del
15 settembre 2020, l'art. 87, comma 1, lettera a), del
citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere
effetto.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano
alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute
adottate dalle competenti autorita'.
3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni
assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale
alla dirigenza. L'attuazione delle misure di cui al
presente art. e' valutata ai fini della performance.
4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero
di pubbliche amministrazioni, comunque denominati, e'
consentita nei limiti previsti dalle disposizioni emanate
dalle autorita' sanitarie locali per il contenimento della
diffusione del Covid-19, fermo restando l'obbligo di
mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuali.
4-bis. All'art. 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «e, anche al fine» fino
a: «forme associative» sono sostituite dalle seguenti: «.
Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni
pubbliche redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il
Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione
del documento di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA
individua le modalita' attuative del lavoro agile
prevedendo, per le attivita' che possono essere svolte in
modalita' agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti
possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano
penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalita' e della progressione di carriera, e
definisce, altresi', le misure organizzative, i requisiti
tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di
miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione
amministrativa, della digitalizzazione dei processi,
nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche
coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle
loro forme associative. In caso di mancata adozione del
POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei
dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle
predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie
derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al
bilancio di ciascuna amministra-zione pubblica»;
b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:
«3. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
possono essere definiti, anche tenendo conto degli esiti
del monitoraggio del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti
delle pubbliche amministrazioni; ulteriori e specifici
indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo e della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto
applicabile alle pubbliche amministrazioni, nonche' regole
inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a
promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro dei dipendenti.
3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito
l'Osservatorio nazionale del lavoro agile nelle
amministrazioni pubbliche. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definiti la composizione, le competenze
e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al
funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non
comporta la corresponsione di emolumenti, compensi,
indennita' o rimborsi di spese comunque denominati».
4-ter. Al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo
25 gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica e' socio
fondatore dell'associazione, con una quota associativa non
inferiore al 76 per cento; il diritto di voto di ciascun
associato e' commisurato all'entita' della quota versata».
- Si riporta il testo del comma 147 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1
1. - 146. Omissis.
147. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
utilizzare le graduatorie dei concorsi pubblici, fatti
salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi
regionali, nel rispetto dei seguenti limiti:
a) le graduatorie approvate nell'anno 2011 sono
utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza
obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle
graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento
organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei
principi di trasparenza, pubblicita' ed economicita' e
utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente,
e previo superamento di un apposito esame-colloquio diretto
a verificarne la perdurante idoneita';
b) le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al
2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020;
c) le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019
sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 11
gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica):
«Art. 3 (Competenze degli enti locali). - 1. In
attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 8
giugno 1990, n. 142 provvedono alla realizzazione, alla
fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici:
a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole
materne, elementari e medie;
b) le province, per quelli da destinare a sede di
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di
conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori
per le industrie artistiche, nonche' di convitti e di
istituzioni educative statali.
2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal
comma 1, i comuni e le province provvedono altresi' alle
spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per
le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista
dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi
impianti.
3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale
didattico e scientifico che implichi il rispetto delle
norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti,
l'ente locale competente e' tenuto a dare alle scuole
parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali
ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali
contestualmente all'impianto delle attrezzature.
4. Gli enti territoriali competenti possono delegare
alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta,
funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti
territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie
per l'esercizio delle funzioni delegate.»
- La legge 27 luglio 1978, n. 392 recante «Disciplina
delle locazioni di immobili urbani» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 29 luglio 1978,
n. 211.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 14 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la
promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera
c), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 14 (Continuita' del progetto educativo e
didattico). - 1. - 2. Omissis.
3. Al fine di agevolare la continuita' educativa e
didattica di cui al comma 1 e valutati, da parte del
dirigente scolastico, l'interesse della bambina o del
bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o
dello studente e l'eventuale richiesta della famiglia, per
i posti di sostegno didattico, possono essere proposti ai
docenti con contratto a tempo determinato e con titolo di
specializzazione per il sostegno didattico di cui all'art.
12 ulteriori contratti a tempo determinato nell'anno
scolastico successivo, ferma restando la disponibilita' dei
posti e le operazioni relative al personale a tempo
indeterminato, nonche' quanto previsto dall'art. 1, comma
131, della citata legge n. 107 del 2015. Le modalita'
attuative del presente comma sono definite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, anche apportando le necessarie
modificazioni al regolamento di cui al decreto del Ministro
della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 1 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 (Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di
Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di
abilitazione e per la continuita' della gestione
accademica), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure urgenti per gli esami di Stato e la
regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020). - 1.
- 2. Omissis.
2-bis. In deroga all'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico
2020/2021, la valutazione periodica e finale degli
apprendimenti degli alunni delle classi della scuola
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste
dalle indicazioni nazionali per il curricolo e' espressa
attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento
di valutazione e riferito a differenti livelli di
apprendimento, secondo termini e modalita' definiti con
ordinanza del Ministro dell'istruzione.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 41 del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):
«Art. 41 (Fondo da ripartire per l'accelerazione delle
attivita' di ricostruzione a seguito di eventi sismici). -
1. Omissis.
2. Al fine di permettere l'accelerazione delle
attivita' di ricostruzione a seguito degli eventi sismici
del 2016 e 2017 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito
Fondo da ripartire con una dotazione di 461,5 milioni di
euro per l'anno 2017, 687,3 milioni di euro per l'anno 2018
e 669,7 milioni di euro per l'anno 2019. L'utilizzo del
fondo e' disposto con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze su proposta del commissario
per la ricostruzione ovvero del Dipartimento di cui
all'art. 18 bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze si provvede all'eventuale rimodulazione delle
risorse destinate annualmente alle finalita' di cui al
comma 3, nell'ambito dello stanziamento complessivo
annuale, in relazione all'effettivo andamento delle spese.
Omissis.»
- Il decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 427 del 21 maggio 2019
reca: «Destinazione risorse in favore degli enti locali
delle quattro regioni colpite dal sisma del Centro Italia».
 
Art. 32 bis

Interventi urgenti per l'avvio e il regolare svolgimento
dell'anno scolastico 2020/2021

1. Al fine di facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire il corretto e regolare avvio e il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono destinate a favore degli enti locali, ivi inclusi gli enti in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 2, lettera a), del presente decreto, prioritariamente per affitti di spazi e relative spese di conduzione e adattamento alle esigenze didattiche e per noleggio di strutture temporanee. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 717, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in aggiunta alle misure per l'edilizia scolastica, adottate ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del presente decreto, il Ministero dell'istruzione destina un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento e all'adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse previste dall'articolo 58-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Alle medesime finalita' il Ministero dell'istruzione destina ulteriori risorse, pari a 5 milioni di euro, disponibili in bilancio, in conto residui, ai sensi del medesimo articolo 58-octies del decreto-legge n. 124 del 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al primo periodo.
4. Per il personale del comparto scuola restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 502, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'articolo 1, comma 269, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il primo periodo e' soppresso.
5. A decorrere dall'anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stanziate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dei singoli Ministeri ovvero sono trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo. La quota aggiuntiva del contributo a carico del datore di lavoro e' versata al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalita' previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.
6. Nell'ambito dei patti educativi di territorio stipulati ai sensi del Documento per la pianificazione delle attivita' scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021, contenuto nel decreto del Ministro dell'istruzione del 26 giugno 2020, le istituzioni scolastiche singole o in rete possono stipulare protocolli d'intesa con gli enti locali volti a regolamentare il funzionamento delle attivita' previste nei patti stessi. L'ente locale, nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel proprio bilancio, puo' affiancare la scuola per gli aspetti organizzativi, di responsabilita' e di copertura assicurativa, purche' le attivita' svolte nelle scuole siano conformi al documento di valutazione dei rischi vigente nell'istituto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 717 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1
1. - 716. Omissis.
717. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori
50 milioni di euro rispetto alle somme indicate all'art.
18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento
di cui all'art. 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015,
n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione
da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato
nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere
dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo
«La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica di cui all'art. 1, comma 202,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate
dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro
proprieta' in favore dell'INAIL sono vincolate
prioritariamente alla realizzazione delle ulteriori fasi
progettuali finalizzate alla cantierizzazione e al
completamento dell'intervento oggetto del concorso di cui
al comma 155 dell'art. 1 della citata legge n. 107 del
2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue
sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato
per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'art. 1
della citata legge n. 107 del 2015.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 678 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1
Commi 1. - 677. Omissis.
678. Per il completamento del programma relativo alla
realizzazione di scuole e poli scolastici innovativi nelle
aree interne secondo le modalita' di cui all'art. 1, commi
153 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, previa
individuazione delle aree stesse da parte del Comitato
tecnico aree interne, istituito con delibera del CIPE n.
9/2015 del 28 gennaio 2015, sono utilizzate le risorse di
cui al comma 677 del presente art., rispetto alle quali i
canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a
carico dello Stato nella misura di 1,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2019. Ai relativi oneri, pari a
1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui
all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 3 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del
sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e
181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107):
«Art. 3 (Poli per l'infanzia). - 1. - 3. Omissis.
4. Al fine di favorire la costruzione di edifici da
destinare a Poli per l'infanzia innovativi a gestione
pubblica, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei
fondi disponibili di cui all'art. 65 della legge 30 aprile
1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi
programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di
150 milioni di euro per il triennio 2018-2020 comprensivi
delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai
quali i canoni di locazione che il soggetto pubblico
locatario deve corrispondere all'INAIL sono posti a carico
dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2019.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 58-octies del citato
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157:
«Art. 58-octies (Rifinanziamento di interventi urgenti
in materia di sicurezza per l'edilizia scolastica). - 1.
Per le esigenze urgenti e indifferibili di messa in
sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici
scolastici pubblici, compresi gli interventi da realizzare
a seguito delle verifiche di vulnerabilita' sismica
effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20
marzo 2003, pubblicata nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, per le zone
sismiche 3 e 4, e dell'art. 20-bis del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, per le zone sismiche 1 e 2, e'
istituita un'apposita sezione del Fondo unico per
l'edilizia scolastica, di cui all'art. 11, comma 4-sexies,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, con la
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentiti i competenti
dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuate le modalita' di accesso alle risorse della
sezione del Fondo di cui al comma 1, le priorita' degli
interventi nonche' ogni altra disposizione occorrente per
l'attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2019, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
- Si riporta il testo del comma 502 dell'art. 2 della
citata legge 24 dicembre 2007, n. 244:
«Art. 2
1. - 501. Omissis.
502. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive
del contributo a carico del datore di lavoro per la
previdenza complementare del personale del comparto scuola,
come annualmente determinate ai sensi dell'art. 74, comma
1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
gia' iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio
dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore
di lavoro e' versata, al relativo fondo di previdenza
complementare, con le stesse modalita' previste dalla
normativa vigente per il versamento della quota parte a
carico del lavoratore.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 269 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1
1. - 268. Omissis.
269. Il contributo a carico del datore di lavoro e'
versato al relativo fondo di previdenza complementare con
le stesse modalita' previste dalla normativa vigente per il
versamento del contributo a carico del lavoratore. Il comma
2 dell'art. 74 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
abrogato.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 74 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 74 (Previdenza complementare dei dipendenti
pubblici). - 1. Per fare fronte all'obbligo della pubblica
amministrazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale
datore di lavoro, al finanziamento dei fondi gestori di
previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
in corrispondenza delle risorse contrattualmente definite
eventualmente destinate dai lavoratori allo stesso fine,
sono assegnate le risorse previste dall'art. 26, comma 18,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' lire 100
miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Per gli anni
successivi al 2003, alla determinazione delle predette
risorse si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
Omissis.»
 
Art. 32 ter

Misure urgenti per garantire la funzionalita'
amministrativa delle istituzioni scolastiche

1. Al fine di garantire la piena operativita' delle istituzioni scolastiche, limitatamente all'anno scolastico 2020/2021 e in deroga ai termini previsti dall'articolo 4-bis del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, nelle regioni nelle quali le procedure del concorso pubblico di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si sono concluse con l'approvazione della graduatoria di merito entro il 31 agosto 2020, le immissioni in ruolo dei vincitori sono effettuate a seguito dell'approvazione delle graduatorie di merito, purche' entro il 31 dicembre 2020, nei limiti dei posti autorizzati per l'anno scolastico 2020/2021. Fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico, gli effetti economici dei relativi contratti decorrono dalla data della presa di servizio. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per effetto di quanto previsto dai periodi precedenti, dalla data della presa di servizio dei vincitori di concorso sono revocati le reggenze e gli eventuali provvedimenti di conferimento dell'incarico di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) agli assistenti amministrativi. Restano confermati, a potenziamento dell'attivita' di segreteria delle istituzioni scolastiche, nel limite delle risorse di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzate all'assunzione di assistenti amministrativi prevista dalle ordinanze del Ministro dell'istruzione attuative dell'articolo 231-bis del medesimo decreto-legge, e all'articolo 32 del presente decreto, i contratti a tempo determinato comunque connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.
2. Ai fini dell'utilizzo ottimale delle graduatorie del concorso di cui al comma 1, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, i posti di direttore dei servizi generali e amministrativi rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo sono destinati alle immissioni in ruolo ai sensi della procedura di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti annualmente autorizzati.
3. Nei limiti della quota degli idonei di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, elevata al 50 per cento, i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possono presentare istanza per i posti di cui al comma 2 residuati in una o piu' regioni, nel limite delle facolta' assunzionali annualmente previste. L'istanza e' presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell'istruzione, in deroga agli articoli 45 e 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di cui al comma 3 nonche' i termini, le modalita' e la procedura per le relative immissioni in ruolo. Resta fermo il vincolo di permanenza previsto dall'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come declinato dal bando di concorso.
5. Al fine di dare continuita' alle procedure concorsuali per direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il termine di cui al comma 4, sono definiti i criteri di composizione delle commissioni giudicatrici, che sono presiedute da un dirigente scolastico, un dirigente tecnico o un dirigente amministrativo, e i requisiti che devono essere posseduti dai relativi componenti; i programmi, le prove concorsuali, ciascuna da superare con un punteggio pari o superiore a 7/10 o equivalente; i punteggi ad esse attribuiti e i relativi criteri di valutazione; la tabella dei titoli accademici, scientifici e professionali valutabili, comunque in misura non superiore al 20 per cento del punteggio complessivo.
6. La configurazione delle commissioni di cui al comma 5 e' altresi' adottata per la procedura di cui all'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 126 del 2019.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge
3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333 (Disposizioni urgenti per
assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico
2001/2002):
«Art. 4-bis (Personale amministrativo, tecnico e
ausiliario). - 1. Il disposto dell'art. 4, comma 1, primo
periodo, si applica anche con riferimento ai provvedimenti
di assunzione, con contratto a tempo indeterminato, del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).
Decorso il termine del 31 luglio, all'adozione dei
provvedimenti di assunzione, con contratto a tempo
determinato, del predetto personale, provvedono i dirigenti
scolastici. Si applicano in ogni caso le disposizioni in
materia di programmazione delle assunzioni del personale
delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.»
- Si riporta il testo del comma 605 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1
1. - 604. Omissis.
605. E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a
carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per
l'assunzione di direttori dei servizi generali ed
amministrativi, nei limiti delle facolta' assunzionali ai
sensi dell'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno
maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi
otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed
amministrativi possono partecipare alla procedura
concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del
requisito culturale di cui alla tabella B allegata al
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29
novembre 2007, e successive modificazioni.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 3 e 3-bis dell'art. 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica):
«Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. -
2-bis. Omissis.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente art. si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3 bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale, [ivi
comprese quelle relative al personale gia' in servizio con
diversa qualifica o livello presso la medesima o altra
amministrazione pubblica]. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e
termini anche differenziati delle assunzioni da disporre
rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener
conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle
amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti
istituzionali.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 235 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 32.
- Il testo dell'art. 231-bis del citato decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 32.
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 2 del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 (Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di
reclutamento del personale scolastico e degli enti di
ricerca e di abilitazione dei docenti):
«Art. 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del
personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, e per assicurare la funzionalita' delle
istituzioni scolastiche). - 1. - 5. Omissis.
6. L'art. 22, comma 15, del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75, si applica anche alla progressione
all'area dei direttori dei servizi generali e
amministrativi del personale assistente amministrativo di
ruolo che abbia svolto a tempo pieno le funzioni dell'area
di destinazione per almeno tre interi anni scolastici a
decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Le graduatorie
risultanti dalla procedura di cui al primo periodo, sono
utilizzate in subordine a quelle del concorso di cui
all'art. 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, nelle quali la percentuale di idonei e' elevata al 30
per cento dei posti messi a concorso per la singola
regione, con arrotondamento all'unita' superiore.»
- Si riporta il testo degli articoli 45 e 65 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 45 (Valore giuridico della trasmissione). - 1. I
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o
informatico, idoneo ad accertarne la provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.
2. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al
proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se
reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.»
«Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle
pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le
istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica
alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi
pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
sono valide:
a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui
all'art. 20;
b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e'
identificato attraverso il sistema pubblico di identita'
digitale (SPID), la carta di identita' elettronica o la
carta nazionale dei servizi;
b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso
telematico per i dispositivi mobili di cui all'art. 64-bis;
c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente
alla copia del documento d'identita';
c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal
dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno
degli elenchi di cui all'art. 6-bis, 6-ter o 6-quater
ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un
indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta
elettronica certificata o un servizio elettronico di
recapito certificato qualificato, come definito dal
Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, di assenza di un
domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce
elezione di domicilio digitale ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3-bis, comma 1-ter. Sono fatte salve le
disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici
sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario;
[1-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la
semplificazione normativa, su proposta dei Ministri
competenti per materia, possono essere individuati i casi
in cui e' richiesta la sottoscrizione mediante firma
digitale.]
1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del
titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o
dichiarazione inviate ai sensi e con le modalita' di cui al
comma 1 comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare dello stesso.
2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono
equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte
con firma autografa apposta in presenza del dipendente
addetto al procedimento.
[3. Dalla data di cui all'art. 64, comma 3, non e' piu'
consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le
modalita' di cui al comma 1, lettera c).]
4. Il comma 2 dell'art. 38 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' sostituito
dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto
previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82».
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 35 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 (Reclutamento del personale). - 1. - 5.2.
Omissis.
5 bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella
sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi.
Omissis.»
 
Art. 33

Misure urgenti per la continuita' delle attivita'
del sistema della formazione superiore

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 100, comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
b) all'articolo 101:
1) al comma 2, le parole «Nel periodo di sospensione della frequenza delle attivita' didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, nonche' degli articoli 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19» sono soppresse;
2) al comma 4, le parole «Nel periodo di sospensione di cui al comma 1» sono soppresse.
2. Limitatamente all'anno accademico 2020/2021, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le universita' nonche' le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per gli interventi di rispettiva competenza, possono rimodulare, nei limiti delle risorse disponibili, l'entita' delle borse di studio destinate agli studenti fuori sede e, in deroga all'articolo 4, comma 8, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, considerare come fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche per un periodo inferiore a dieci mesi, purche' non inferiore a quattro mesi. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, ove possibile, anche per l'anno accademico 2019/2020.
2-bis. All'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni di cui all'articolo 1 possono sperimentare, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, e comunque nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8 del presente articolo, propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e costituzione degli organi di governo, nonche' forme sostenibili di organizzazione dell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese di personale nonche' delle dotazioni organiche previste ai sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».
2-ter. All'articolo 22-bis, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la determinazione delle relative dotazioni organiche nei limiti massimi del personale in servizio presso le predette istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il personale con contratti di lavoro flessibile, nonche' per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi entro il termine perentorio del 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti delle predette dotazioni organiche»;
b) al quarto periodo, le parole: «contratti a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «contratti di lavoro flessibile».
2-quater. Al fine di consentire alle universita' di adeguarsi alle previsioni di cui all'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, mediante la definizione dei contratti integrativi di sede, finalizzati a superare il contenzioso esistente e a prevenire l'insorgere di ulteriore contenzioso, anche nell'ambito dell'Unione europea, al comma 2 del medesimo articolo 11, le parole: «entro il 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021».
2-quinquies. Per quanto non diversamente disposto, le disposizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater si applicano esclusivamente all'anno accademico 2020/2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 100, comma 2, e
101, commi 2 e 4, del citato decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, come modificato dalla presente legge:
«Art. 100 (Misure a sostegno delle universita' delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica e degli enti di ricerca). - 1. Omissis.
2. I mandati dei componenti degli organi statutari
degli Enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ad esclusione
dell'Istituto nazionale di statistica - ISTAT, il cui
consiglio e' validamente insediato con la nomina della
maggioranza dei membri previsti e, se non integrato, decade
il 31 dicembre 2020, sono prorogati, laddove scaduti alla
data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in
scadenza durante il periodo dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo.
Omissis.»
«Art. 101 (Misure urgenti per la continuita'
dell'attivita' formativa delle Universita' e delle
Istituzioni di alta formazione artistica musicale e
coreutica). - 1. Omissis.
2. Le attivita' formative e di servizio agli studenti,
inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche' le attivita'
di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con
modalita' a distanza secondo le indicazioni delle
universita' di appartenenza sono computate ai fini
dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 6 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini
dell'attribuzione degli scatti biennali, secondo quanto
previsto dall'art. 6, comma 14, della medesima legge n. 240
del 2010, nonche' ai fini della valutazione, di cui
all'art. 2, comma 3, e all'art. 3, comma 3, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
dicembre 2011, n. 232, per l'attribuzione della classe
stipendiale successiva.
3. Omissis.
4. Le attivita' formative ed i servizi agli studenti
erogati con modalita' a distanza secondo le indicazioni
delle universita' di appartenenza sono computati ai fini
dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di cui
all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 21
dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle
arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia
nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per
le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Alta formazione e specializzazione artistica e
musicale). - 1. Le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonche', con
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i
Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e
gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito
delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti
autonomi, il sistema dell'alta formazione e
specializzazione artistica e musicale. Le predette
istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno
espresso riferimento.
2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati sono trasformati
in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, ai
sensi del presente articolo.
3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica esercita, nei confronti delle
istituzioni di cui all'art. 1, poteri di programmazione,
indirizzo e coordinamento sulla base di quanto previsto dal
titolo I della legge 9 maggio 1989, n. 168 e nel rispetto
dei principi di autonomia sanciti dalla presente legge.
4. Le istituzioni di cui all'art. 1 sono sedi primarie
di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel
settore artistico e musicale e svolgono correlate attivita'
di produzione. Sono dotate di personalita' giuridica e
godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica,
amministrativa, finanziaria e contabile ai sensi del
presente articolo, anche in deroga alle norme
dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti
pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
5. Le istituzioni di cui all'art. 1 istituiscono e
attivano corsi di formazione ai quali si accede con il
possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione. Le
predette istituzioni rilasciano specifici diplomi
accademici di primo e secondo livello, nonche' di
perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla
ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
dalle predette istituzioni si applica il comma 5 dell'art.
9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'art. 3,
sono dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio
rilasciati ai sensi della presente legge e i titoli di
studio universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai
pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali
del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il
possesso.
6. Il rapporto di lavoro del personale delle
istituzioni di cui all'art. 1 e' regolato contrattualmente
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito di
apposito comparto articolato in due distinte aree di
contrattazione, rispettivamente per il personale docente e
non docente. Limitatamente alla copertura dei posti in
organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle
graduatorie nazionali previste dall'art. 270, comma 1, del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge 3
maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in prima
applicazione a norma del citato art. 3, comma 2, sono
trasformate in graduatorie ad esaurimento. Per le esigenze
didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa
far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si
provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di
incarichi di insegnamento di durata non superiore al
quinquennio, rinnovabili, anche ove temporaneamente
conferiti a personale incluso nelle predette graduatorie
nazionali. Dopo l'esaurimento di tali graduatorie, gli
incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di
durata non superiore al quinquennio, rinnovabili. I
predetti incarichi di insegnamento non sono comunque
conferibili al personale in servizio di ruolo. Il personale
docente e non docente, in servizio nelle istituzioni di cui
all'art. 1 alla data di entrata in vigore della presente
legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e'
inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento,
mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in
godimento. Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo
periodo del presente comma, nei predetti ruoli ad
esaurimento e' altresi' inquadrato il personale inserito
nelle graduatorie nazionali sopraindicate, anche se assunto
dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione, sentiti il CNAM e le competenti
Commissioni parlamentari, le quali si esprimono dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti per legge, sono
disciplinati:
a) i requisiti di qualificazione didattica,
scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
b) i requisiti di idoneita' delle sedi;
c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2;
d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche' le
modalita' di convenzionamento con istituzioni scolastiche e
universitarie e con altri soggetti pubblici e privati;
e) le procedure di reclutamento del personale;
f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di
autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare;
g) le procedure, i tempi e le modalita' per la
programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta
didattica nel settore;
h) i criteri generali per l'istituzione e
l'attivazione dei corsi, ivi compresi quelli di cui
all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
programmazione degli accessi;
i) la valutazione dell'attivita' delle istituzioni di
cui all'art. 1.
8. I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) valorizzazione delle specificita' culturali e
tecniche dell'alta formazione artistica e musicale e delle
istituzioni del settore, nonche' definizione di standard
qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
di strutture e infrastrutture, adeguati alle specifiche
attivita' formative;
c) programmazione dell'offerta formativa sulla base
della valutazione degli sbocchi professionali e della
considerazione del diverso ruolo della formazione del
settore rispetto alla formazione tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella
universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo
tra i tre sistemi su base territoriale;
d) previsione, per le istituzioni di cui all'art. 1,
della facolta' di attivare, fino alla data di entrata in
vigore di specifiche norme di riordino del settore, corsi
di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla
scuola media e alla scuola secondaria superiore;
e) possibilita' di prevedere, contestualmente alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti e,
comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
una graduale statizzazione, su richiesta, degli attuali
Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle
arti legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
musei e riordino di musei esistenti, di collezioni e
biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche' delle strutture necessarie alla ricerca e
alle produzioni artistiche. Nell'ambito della graduale
statizzazione si terra' conto, in particolare nei
capoluoghi sprovvisti di istituzioni statali,
dell'esistenza di Istituti non statali e di Istituti
pareggiati o legalmente riconosciuti che abbiano fatto
domanda, rispettivamente, per il pareggiamento o il legale
riconoscimento, ovvero per la statizzazione, possedendone i
requisiti alla data di entrata in vigore della presente
legge;
f) definizione di un sistema di crediti didattici
finalizzati al riconoscimento reciproco dei corsi e delle
altre attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
al riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
qualora lo studente intenda proseguirli nel sistema
universitario o della formazione tecnica superiore di cui
all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
g) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del
conseguimento del diploma di istruzione secondaria
superiore o del proseguimento negli studi di livello
superiore;
h) facolta' di convenzionamento, nei limiti delle
risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
universitarie per lo svolgimento di attivita' formative
finalizzate al rilascio di titoli universitari da parte
degli atenei e di diplomi accademici da parte delle
istituzioni di cui all'art. 1;
i) facolta' di costituire, sulla base della
contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
integrazione dell'offerta formativa, Politecnici delle
arti, nei quali possono confluire le istituzioni di cui
all'art. 1 nonche' strutture delle universita'. Ai
Politecnici delle arti si applicano le disposizioni del
presente articolo;
l) verifica periodica, anche mediante l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario, del mantenimento da parte di ogni
istituzione degli standard e dei requisiti prescritti; in
caso di non mantenimento da parte di istituzioni statali,
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e, in caso di gravi
carenze strutturali e formative, soppresse; in caso di non
mantenimento da parte di istituzioni pareggiate o
legalmente riconosciute, il pareggiamento o il
riconoscimento e' revocato con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
8-bis. Sulla base di accordi di programma con il
Ministero dell'universita' e della ricerca, le istituzioni
di cui all'art. 1 possono sperimentare, anche in deroga al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n.132, e comunque nel rispetto
dei principi e criteri direttivi di cui al comma 8 del
presente art., propri modelli funzionali e organizzativi,
ivi comprese modalita' di composizione e costituzione degli
organi di governo, nonche' forme sostenibili di
organizzazione dell'attivita' di ricerca. Con decreto del
Ministero dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i
criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le
modalita' di verifica periodica dei risultati conseguiti,
fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese
di personale nonche' delle dotazioni organiche previste ai
sensi della normativa vigente e delle risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle
norme regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le
disposizioni vigenti incompatibili con esse e con la
presente legge, la cui ricognizione e' affidata ai
regolamenti stessi.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 22-bis del
citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22-bis (Statizzazione e razionalizzazione delle
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica non statali). - 1. Omissis.
2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con
decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2,
commi 7, lettera d), e 8, lettere a), b), c), e) e l),
della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Gli enti locali
continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli
immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie
pregresse alla statizzazione in favore delle istituzioni
per le quali alla data di entrata in vigore del presente
decreto gia' vi sono tenuti, previa convenzione da
stipulare tra ciascun ente e il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. Nell'ambito dei processi
di statizzazione e razionalizzazione, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definiti criteri per la
determinazione delle relative dotazioni organiche nei
limiti massimi del personale in servizio presso le predette
istituzioni alla data del 24 giugno 2017, ivi compreso il
personale con contratti di lavoro flessibile, nonche' per
il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato di tale
personale in servizio alla data di conclusione del processo
di statizzazione, che deve concludersi entro il termine
perentorio del 31 dicembre 2021, e comunque nei limiti
delle predette dotazioni organiche. Il decreto di cui al
precedente periodo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli
del personale statale, e' adottato assumendo quali criteri
la verifica delle modalita' utilizzate per la selezione del
predetto personale, prevedendo ove necessario il
superamento di specifiche procedure concorsuali pubbliche,
l'anzianita' maturata con contratti di lavoro flessibile,
pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni e la valutazione di titoli accademici e
professionali.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 20
novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2017), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni relative agli ex lettori di
lingua straniera. Caso EU Pilot 2079/11/EMPL). - 1. Il
Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' e'
incrementato di euro 8.705.000 a decorrere dall'anno 2017,
finalizzati, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1
del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, al
superamento del contenzioso in atto e a prevenire
l'instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle
universita' statali italiane da parte degli ex lettori di
lingua straniera, gia' destinatari di contratti stipulati
ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' predisposto uno schema tipo per la
definizione di contratti integrativi di sede, a livello di
singolo ateneo. Con il medesimo decreto sono altresi'
stabiliti i criteri di ripartizione dell'importo di cui al
comma l a titolo di cofinanziamento, a copertura dei
relativi oneri, esclusivamente tra le universita' che entro
il 30 giugno 2021 perfezionano i relativi contratti
integrativi.
3. Agli oneri derivanti dal presente art., pari a euro
8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede,
quanto a euro 8.705.000 per l'anno 2017, a euro 5.135.000
per l'anno 2018 e a euro 8.705.000 a decorrere dall'anno
2019, mediante corrispondente riduzione del fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all'art. 41-bis
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e, quanto a euro
3.570.000 per l'anno 2018, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
 
Art. 33 bis
Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli
educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della
salute.

1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dall'universita' e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute e' la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalita', della disabilita' e della devianza.
2. Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio-sanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, fanno riferimento alle seguenti attivita' professionali:
a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialita' cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una equipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;
b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialita' di tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre piu' avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;
c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilita' esistenziale, marginalita' sociale e poverta' materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;
d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilita'; prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di
professioni non organizzate):
«Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. Omissis.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non
organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata
«professione», si intende l'attivita' economica, anche
organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a
favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso
di questo, con esclusione delle attivita' riservate per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi
dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni
sanitarie e relative attivita' tipiche o riservate per
legge e delle attivita' e dei mestieri artigianali,
commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da
specifiche normative.
Omissis.»
 
Art. 34

Rifinanziamento degli interventi di competenza
del Commissario straordinario

1. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 580 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alle attivita' di cui all'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ivi incluse quelle connesse all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nonche' per le attivita' di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Una quota delle predette risorse pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 300 milioni di euro per l'anno 2021 e' destinata alla ricerca e sviluppo e all'acquisto di vaccini e anticorpi monoclonali prodotti da industrie del settore, anche attraverso l'acquisizione di quote di capitale a condizioni di mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono individuati e disciplinati gli interventi di acquisizione di quote di capitale di cui al precedente periodo. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione
civile):
«Art. 44 (Fondo per le emergenze nazionali (art. 5,
legge n. 225/1992)). - 1. Per gli interventi conseguenti
agli eventi di cui all'art. 7, comma 1, lettera c),
relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera
la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo
nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del
Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio
dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere
evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali.»
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 8 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
(Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale):
«Art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di
contratti pubblici). - 1. - 7. Omissis.
8. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'art. 122
del decreto-legge 17 marzio 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fino alla
scadenza del predetto stato di emergenza, procede,
nell'ambito dei poteri conferitigli e con le modalita'
previste dalla suddetta norma, all'acquisizione e
distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di
protezione individuale, nonche' di ogni necessario bene
strumentale, compresi gli arredi scolastici, utile a
garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020-2021,
nonche' a contenere e contrastare l'eventuale emergenza
nelle istituzioni scolastiche statali. Il Commissario, per
l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo, provvede
nel limite delle risorse assegnate allo scopo con delibera
del Consiglio dei ministri a valere sul Fondo emergenze
nazionali di cui all'art. 44 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate sull'apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario. A tale
scopo, le procedure di affidamento dei contratti pubblici,
necessarie per dare attuazione al primo periodo, possono
essere avviate dal Commissario anche precedentemente al
trasferimento alla contabilita' speciale delle suddette
risorse.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 122 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione e
il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID -19). - 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un
Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19, di cui
alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.
Al fine di assicurare la piu' elevata risposta sanitaria
all'emergenza, il commissario attua e sovrintende a ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,
organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare
l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
misure adottate per contrastarla, nonche' programmando e
organizzando ogni attivita' connessa, individuando e
indirizzando il reperimento delle risorse umane e
strumentali necessarie, individuando i fabbisogni, e
procedendo all'acquisizione e alla distribuzione di
farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e
di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
puo' avvalersi di soggetti attuatori e di societa' in
house, nonche' delle centrali di acquisto. Il commissario,
raccordandosi con le regioni, le province autonome e le
aziende sanitarie e fermo restando quanto previsto dagli
articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede, inoltre al
potenziamento della capienza delle strutture ospedaliere,
anche mediante l'allocazione delle dotazioni
infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
terapia intensiva e subintensiva. Il Commissario dispone,
anche per il tramite del Capo del Dipartimento della
protezione civile e, ove necessario, del prefetto
territorialmente competente, ai sensi dell'art. 6 del
presente decreto, la requisizione di beni mobili, mobili
registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti
territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
per preservare e potenziare le filiere produttive dei beni
necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
anche ai sensi dell'art. 5. Per la medesima finalita', puo'
provvedere alla costruzione di nuovi stabilimenti e alla
riconversione di quelli esistenti per la produzione di
detti beni tramite il commissariamento di rami d'azienda,
anche organizzando la raccolta di fondi occorrenti e
definendo le modalita' di acquisizione e di utilizzazione
dei fondi privati destinati all'emergenza, organizzandone
la raccolta e controllandone l'impiego secondo quanto
previsto dall'art. 99. Le attivita' di protezione civile
sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione civile
e coordinate dal Capo del Dipartimento di protezione civile
in raccordo con il commissario.
1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio accesso da
parte della popolazione alle mascherine facciali di tipo
chirurgico, ritenute beni essenziali per fronteggiare
l'emergenza, il Commissario puo' stipulare appositi
protocolli con le associazioni di categoria delle imprese
distributrici al fine di disciplinare i prezzi massimi di
vendita al dettaglio e i rapporti economici necessari ad
assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei beni,
ivi incluse le misure idonee a ristorare gli aderenti
dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi di acquisto,
ferma restando la facolta' di cessione diretta, da parte
del Commissario, ad un prezzo non superiore a quello di
acquisto.
2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1,
il Commissario collabora con le regioni e le supporta
nell'esercizio delle relative competenze in materia di
salute e, anche su richiesta delle regioni, puo' adottare
in via d'urgenza, nell'ambito delle funzioni di cui al
comma 1, i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni
situazione eccezionale. Tali provvedimenti, di natura non
normativa, sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni e alle singole regioni su cui il
provvedimento incide, che possono chiederne il riesame. I
provvedimenti possono essere adottati in deroga a ogni
disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in
ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalita'
perseguite.
3. Al commissario competono altresi' l'organizzazione e
lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alla
concessione degli aiuti per far fronte all'emergenza
sanitaria, da parte delle autorita' competenti nazionali ed
europee, nonche' tutte le operazioni di controllo e di
monitoraggio dell'attuazione delle misure; il commissario
provvede altresi' alla gestione coordinata del Fondo di
solidarieta' dell'Unione europea (FSUE), di cui al
regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, e delle risorse del fondo di sviluppo e
coesione destinato all'emergenza.
4. Il commissario opera fino alla scadenza del predetto
stato di emergenza e delle relative eventuali proroghe. Del
conferimento dell'incarico e' data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
5. Il commissario e' scelto tra esperti nella gestione
di attivita' complesse e nella programmazione di interventi
di natura straordinaria, con comprovata esperienza nella
realizzazione di opere di natura pubblica. L'incarico di
Commissario e' compatibile con altri incarichi pubblici o
privati ed e' svolto a titolo gratuito, eventuali rimborsi
spese sono posti a carico delle risorse di cui al comma 9.
6. Il commissario esercita i poteri di cui al comma 1
in raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione
civile, avvalendosi, per il suo tramite, delle componenti e
delle strutture operative del Servizio nazionale della
protezione civile, nonche' del comitato tecnico
scientifico, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630. Per
l'esercizio delle funzioni di cui al presente art., il
commissario puo' avvalersi, altresi', di qualificati
esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da
lui definito.
7. Sull'attivita' del Commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un Ministro da lui delegato.
8. In relazione ai contratti relativi all'acquisto dei
beni di cui al comma 1, nonche' per ogni altro atto
negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte
all'emergenza di cui al comma 1, posto in essere dal
commissario e dai soggetti attuatori, non si applica l'art.
29 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22
novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei
ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 7
dicembre 2010, e tutti tali atti sono altresi' sottratti al
controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi
di rendicontazione. Per gli stessi atti la responsabilita'
contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli
casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o
dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato
esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono
immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed
esecutori, non appena posti in essere. La medesima
limitazione di responsabilita' vale per gli atti, i pareri
e le valutazioni tecnico scientifiche resi dal Comitato
tecnico scientifico di cui al comma 6 funzionali alle
operazioni negoziali di cui al presente comma.
9. Il commissario, per l'acquisizione dei beni di cui
al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui al
comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente art.,
provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo con
delibera del Consiglio dei Ministri a valere sul Fondo
emergenze nazionali di cui all'art. 44 del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse sono versate
su apposita contabilita' speciale intestata al commissario.
Il commissario e' altresi' autorizzato all'apertura di
apposito conto corrente bancario per consentire la celere
regolazione delle transazioni che richiedono il pagamento
immediato o anticipato delle forniture, anche senza
garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
applica l'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018,
n. 1.»
 
Art. 34 bis

Operazioni di pulizia e di disinfezione
dei seggi elettorali

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 39 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020. Al relativo onere, pari a 39 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, come incrementato dall'articolo 34, comma 1, del presente decreto, per le finalita' indicate. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 44 del citato decreto legislativo
2 gennaio 2018, n. 1 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 31-bis.
 
Art. 35

Disposizioni concernenti l'operazione «Strade sicure»

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 15 ottobre 2020.
2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 22 (Misure per la funzionalita' delle Forze
armate - Operazione "Strade sicure"). - 1. Al fine di
garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze
armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al
contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:
a) l'incremento delle 253 unita' di personale di cui
all'art. 74, comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' ulteriormente prorogato fino al 31 luglio
2020;
b) l'intero contingente di cui all'art. 74-ter, comma
1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
integrato di ulteriori 500 unita' dalla data di effettivo
impiego fino al 31 luglio 2020.
Omissis.»
 
Art. 36

Misure concernenti il personale civile operante
nei reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare

1. Il Ministero della difesa e' autorizzato, per l'anno 2020, e nel limite massimo di 145 unita', ad avviare procedure straordinarie di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa presso i reparti del Genio campale dell'Aeronautica militare, e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Il personale di cui al comma 1 e' inquadrato in un ruolo ad esaurimento, nei profili professionali dell'Amministrazione della difesa, nell'Area seconda, fascia retributiva F1, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dall'anno 2021, si provvede nell'ambito delle facolta' assunzionali gia' maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni predisposto ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236
(Regolamento recante disciplina delle attivita' del
Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e
forniture, a norma dell'art. 196 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163):
«Art. 67 (Lavori effettuati a mezzo reparti del genio,
anche con l'ausilio di truppa). - 1. I lavori effettuati
direttamente a mezzo dei reparti del Genio sono eseguiti da
apposite unita' che vi provvedono operando in
amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purche'
questi ultimi siano gia' previsti nei progetti approvati,
utilizzando le procedure di cui agli articoli 65 e 66,
applicate anche contemporaneamente e senza i limiti di
importo ivi previsti.
2. I lavori effettuati a mezzo reparto del Genio sono
eseguiti sotto la responsabilita' di un unico responsabile
del procedimento che, di norma, e' il comandante del
reparto, il quale si avvale di personale di adeguata
professionalita', militare e civile, della Difesa. Il
personale militare puo' essere costituito anche da militari
volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione.
Per l'esecuzione dei lavori e', altresi', possibile
assumere personale occasionale la cui assunzione e' sempre
riferita allo specifico lavoro da eseguire. I materiali e i
mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori sono
prelevati dai magazzini dell'amministrazione, o qualora non
disponibili, acquistati o noleggiati su piazza con
procedure in economia, senza limiti di importo, nei
quantitativi strettamente necessari.
3. Nell'espletamento delle procedure di affidamento in
economia necessarie per l'esecuzione dei lavori da eseguire
a mezzo dei reparti del Genio sono adottate idonee forme di
pubblicita', purche' compatibili con le esigenze di urgenza
e riservatezza.»
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi
degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),
c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h),
l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,
n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 20 (Superamento del precariato nelle pubbliche
amministrazioni). - 1. Le amministrazioni, al fine di
superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a
termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano
triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria,
assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti in servizio successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti
a tempo determinato presso l'amministrazione che procede
all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che
esercitino funzioni in forma associata, anche presso le
amministrazioni con servizi associati;
b) sia stato reclutato a tempo determinato, in
relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure
concorsuali anche espletate presso amministrazioni
pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
c) abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle
dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che
procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativi, negli ultimi otto anni.
2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,
possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei
fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta
per cento dei posti disponibili, al personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare, successivamente alla data di
entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che
bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2020,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli
ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il
concorso.
3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa
di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio
2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono
elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a
tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto
delle risorse destinate alle assunzioni a tempo
indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico,
utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti
di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'art.
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in
misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio
2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni
siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di
personale previa certificazione della sussistenza delle
correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di
controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1, e che
prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva
riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le
assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al
predetto art. 9, comma 28.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono
essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio
2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza
pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti
territoriali ricompresi nel territorio delle stesse,
possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i
limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato
ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse,
appositamente individuate con legge regionale dalle
medesime regioni che assicurano la compatibilita'
dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi
di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e
razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di
controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni
a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di
personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato
dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti
enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle
risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo
indeterminato, secondo quanto previsto dal presente
articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle
condizioni di cui all'art. 259 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di
cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata
all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione
ai sensi del comma 10 del citato art. 259.
5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e
2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di
instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui
all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni, per le
professionalita' interessate dalle predette procedure. Il
comma 9-bis dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e' abrogato.
6. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, commi 425 e
426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio
prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui
all'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli
organi politici delle regioni, secondo i rispettivi
ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di
cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Le amministrazioni possono prorogare i
corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti
che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino
alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili
ai sensi dell'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
9. Il presente articolo non si applica al reclutamento
del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed
educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui
all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre
1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente
art. non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui
al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i
predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica
anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei
requisiti ivi previsti. Il presente art. non si applica
altresi' ai contratti di somministrazione di lavoro presso
le pubbliche amministrazioni.
10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale
del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'art. 1, comma 543, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata al
31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure
concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro
conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi
contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 1, comma
542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10,
nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca,
anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni
di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso
diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o
presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di
personale e superare il precariato, nonche' per garantire
la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale
e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio
sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
si applicano fino al 31 dicembre 2022.
12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha
priorita' il personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
13. In caso di processi di riordino, soppressione o
trasformazione di enti, con conseguente transito di
personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai
commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il
periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.
14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate
dall'art. 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre
2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020.
Per le finalita' di cui al presente comma le
amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi',
le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi
regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei
criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle
disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 562, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali
calcolano la propria spesa di personale al netto
dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle
regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare
la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato
secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma
4.»
- Il testo degli articoli 6 e seguenti del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 11.
 
Art. 37

Misure per la funzionalita' delle Forze di polizia,
delle Prefetture e del Corpo di polizia penitenziaria

1. Ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 15 ottobre 2020, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento della diffusione del COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 24.696.021, di cui euro 20.530.146 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali.
2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al 15 ottobre 2020, alle esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei pertinenti impianti in uso alle medesime Forze, nonche' di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apposite dotazioni per l'allestimento dei locali aperti al pubblico, e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 7.800.000.
3. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 750.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale, fino al 15 ottobre 2020.
4. Al fine di dare piena attuazione alle misure urgenti volte a garantire, nel piu' gravoso contesto di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il regolare e pieno svolgimento delle attivita' istituzionali di trattamento e di sicurezza negli istituti penitenziari, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.541.200 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolte nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2020 ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del medesimo personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.
4-bis. Al fine di sopperire alle particolari esigenze di servizio rilevate nell'ultimo trimestre dell'anno 2017 e nel corso dell'anno 2018, determinate dalla necessita' di innalzare i livelli di sicurezza connessi alla custodia dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, per il medesimo periodo non sono dovuti, dagli assegnatari di alloggi collettivi di servizio per il personale del Corpo di polizia penitenziaria di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314, gli oneri accessori relativi alle concessioni per l'utilizzo degli stessi alloggi, che sono posti a carico del bilancio dello Stato.
4-ter. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali e delle preminenti esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione, dal 1° novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il personale del Corpo della guardia di finanza che fruisce di alloggiamento in caserma e' esonerato dal pagamento degli oneri accessori dovuti per l'utilizzo degli stessi alloggiamenti.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari ad euro 2,09 milioni per l'anno 2020 e ad euro 1,89 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi da 1 a 4, pari ad euro 41.245.140, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
5-bis. Alla tabella 1a allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 2, la parola: «623» e' sostituita dalla seguente: «635» e la parola: «98» e' sostituita dalla seguente: «86».
5-ter. Alla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, alla colonna 2, la parola: «623» e' sostituita dalla seguente: «635» e la parola: «98» e' sostituita dalla seguente: «86».
5-quater. Il comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo e' a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e' articolato in:
a) un corso di Accademia, di durata biennale, da frequentare nella qualita' di allievo ufficiale;
b) un corso di Applicazione, di durata triennale, da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente».
5-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 5-quater hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 2021/2022.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006,
n. 314 (Regolamento per la disciplina dell'assegnazione e
della gestione degli alloggi di servizio per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria):
«Art. 12 (Unita' abitative ad uso temporaneo). - 1. -
2. Omissis.
3. Sono, altresi', individuati dal direttore generale
delle risorse materiali, dei beni e dei servizi,
nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione
penitenziaria, gli alloggi collettivi di servizio per il
personale dell'Amministrazione penitenziaria nei quali ogni
interessato possa disporre di una camera con bagno.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
- Si riporta il testo dell'art. 6-bis del decreto
legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del
reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al
ruolo normale- comparti ordinario e aeronavale degli
ufficiali). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale- comparti
ordinario e aeronavale, selezionati mediante concorso
pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da
coloro che hanno completato, con esito favorevole, il
secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di
finanza.
2. L'eta' per la partecipazione al concorso per
l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non
puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla
data indicata nel bando di concorso. Il termine massimo di
22 anni e' elevato a 28 anni per gli ufficiali di
complemento e gli ufficiali in ferma prefissata con almeno
18 mesi di servizio, gli appartenenti ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri, i finanzieri
ausiliari, gli allievi marescialli, gli allievi finanzieri
anche ausiliari del Corpo della guardia di finanza.
3. Nel limite delle riserve di posti di cui all'art. 5,
comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di cui
al presente articolo, la determinazione del Comandante
generale della guardia di finanza di cui all'art. 5, comma
3, puo' prevedere riserve di posti a favore dei diplomati
presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per
cento dei posti disponibili.
4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo
normale in servizio permanente di cui al presente articolo
e' a carattere universitario, per il conseguimento della
laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e'
articolato in:
a) un corso di Accademia, di durata biennale, da
frequentare nella qualita' di allievo ufficiale;
b) un corso di Applicazione, di durata triennale,
da frequentare per due anni nel grado di sottotenente e per
un anno nel grado di tenente.
5. I vincitori del concorso di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno del
corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene
secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del
secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso
di Applicazione e' determinata la nuova anzianita' relativa
dei tenenti.
6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di
Applicazione i frequentatori che:
a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al
corso;
b) dimostrano di non possedere il complesso delle
qualita' e delle attitudini indispensabili per bene
assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano.
7. Nel caso di mancato superamento degli esami, quando
non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, e'
consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo
formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso
di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda
volta, non supera gli esami, e' rinviato dal corso. Coloro
i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami
utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate
e indipendenti dalla propria volonta' o per effetto delle
disposizioni di cui all'art. 1494 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16, 17, 32 e 47 del
decreto legislativo 26 marzo 2001,n. 151, sono ammessi a
ripetere l'anno di corso senza essere considerati
ripetenti. L'ufficiale allievo ammesso a ripetere il
secondo anno del corso di Applicazione a seguito di mancato
superamento degli esami e' immesso in servizio con la
medesima anzianita' assoluta dei colleghi del corso con cui
ha ultimato il ciclo formativo ed e' iscritto in ruolo
secondo la graduatoria redatta al termine del quinquennio
dello stesso corso.
8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di
Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni
disciplinari.
9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di
Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso ai
sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a), che perde in via
definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla
navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole
del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo
formativo previsto dal presente articolo permanendo nel
ruolo normale- comparto aeronavale.
10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata
entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha
accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneita'
psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata
presentazione della domanda entro il termine indicato nel
primo periodo, il frequentatore e' rinviato dal corso di
Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal
giorno successivo a quello di scadenza dello stesso
termine.
11. Il rinvio o l'espulsione dal corso di Accademia o
dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla
ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento
in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto dal
comma 13 per il personale gia' appartenente alla Guardia di
finanza.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le
modalita' di svolgimento dei corsi di Accademia e di
Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle
graduatorie di cui al comma 5, nonche' le cause e le
procedure di rinvio o l'espulsione, ai sensi del comma 6,
lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le
materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con
determinazione del Comandante generale della guardia di
finanza.
13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non
possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione
all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per
l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se
all'atto dell'ammissione in Accademia erano gia' in
servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la
precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei
loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il
periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per
intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.»
 
Art. 37 bis

Modifiche alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e n. 337

1. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla qualifica di dirigente superiore, le parole: «dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonche' postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza;» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonche' di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;»;
b) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente:
1) le parole: «nonche' a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni»;
2) dopo le parole: «vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni;» sono inserite le seguenti: «vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza;»;
c) nella colonna relativa alla funzione, alla riga relativa alle qualifiche di vice questore e vice questore aggiunto:
1) dopo le parole: «dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «di significativa rilevanza»;
2) dopo le parole: «vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato» sono inserite le seguenti: «di significativa rilevanza»;
3) le parole: «dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attivita' di contrasto della criminalita' organizzata»;
4) le parole: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di reparto mobile o di reparto speciale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale»;
5) le parole: «direttore o vice direttore o direttore di settore di istituto di istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione»;
d) nella colonna relativa ai posti di qualifica e di funzione, alla riga relativa alla qualifica di sostituto commissario, la parola: «5.720» e' sostituita dalla seguente: «5.643»;
e) la parola: «gabinetto», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «centro».
2. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla voce «carriera dei funzionari tecnici di polizia» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella parte attinente al Ruolo Ingegneri, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: «direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico»; nella colonna relativa ai posti in organico, le parole: «Posti in organico» sono sostituite dalle seguenti: «Posti di funzione» e, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, la parola: «102» e' sostituita dalla seguente: «135»;
b) nella parte attinente al Ruolo Fisici, nella colonna relativa alle funzioni, alla riga relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico, le parole: «direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico» sono sostituite dalle seguenti: «direttore/dirigente o vice-direttore/vice-dirigente di ufficio tecnico periferico» e, nella colonna relativa ai posti di funzione, alla riga relativa alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo, le parole: «100 (120)» sono sostituite dalle seguenti: «115 (135)».
3. All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «Nella sostituzione» sono sostituite dalle seguenti: «Se titolari del relativo incarico, nonche' nella sostituzione».

Riferimenti normativi

- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno 1982 - Supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 giugno
1982 - Supplemento ordinario.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 ((Riordino dei
ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di
Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo
2000, n. 78), come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Funzioni). - 1. Omissis.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino
alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche
di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche
rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della
Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, con autonoma responsabilita' decisionale e
corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi',
all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in
relazione alla professionalita' posseduta, compiti di
istruzione e formazione del personale della Polizia di
Stato. Il medesimo personale e' il diretto collaboratore
degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa
carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e
reparti in caso di assenza o impedimento. Se titolari del
relativo incarico, nonche' nella sostituzione del dirigente
dei Commissariati distaccati di pubblica sicurezza, i
commissari capo esercitano anche le attribuzioni di
Autorita' locale di pubblica sicurezza. Lo stesso personale
svolge, altresi', con piena responsabilita' per le
direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni
di direzione di uffici e reparti non riservati al personale
delle qualifiche superiori, nonche' funzioni di indirizzo e
coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e'
assegnato. Le predette funzioni sono individuate con
decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice
commissari e dei commissari come addetti, nonche'
nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di
ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e
di quelli dei comparti di specialita' e dei reparti
specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresi',
individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono,
in via prioritaria, attribuite ai commissari capo.
Omissis.»
 
Art. 37 ter
Proroga dei termini di disposizioni per la funzionalita' delle Forze
di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che conservano efficacia per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino al permanere di misure restrittive e di contenimento dello stesso e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, all'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla voce n. 8, le parole: «, comma 1,» sono soppresse;
b) dopo la voce n. 16 sono inserite le seguenti:
«16-bis. Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
16-ter. Articolo 87, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
16-quater. Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
2. Le disposizioni del comma 1 sono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 259 e 260 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
« Art. 259 (Misure per la funzionalita' delle Forze
Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali). - 1.
Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o
da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle
Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la
durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al
permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello
stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si
applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente
articolo.
2. Le modalita' di svolgimento delle procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma
1, incluse le disposizioni concernenti la composizione
della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o
rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto
per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di
settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:
a. la semplificazione delle modalita' del loro
svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo
delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e
di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi
ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per
prova scritta si intende anche la prova con quesiti a
risposta multipla;
b. la possibilita' dello svolgimento delle prove
anche con modalita' decentrate e telematiche di
videoconferenza.
2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso e, ove
previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione
dei posti a concorso, nonche' la validita' delle prove
concorsuali gia' sostenute.
3. Per esigenze di celerita', previa pubblicazione di
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi
gia' banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono
efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet
istituzionali delle singole amministrazioni.
4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito
delle misure di contenimento del COVID- 19, a una o piu'
fasi delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e
alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1,
sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le
prove nell'ambito del primo concorso successivo alla
cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali
risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito
dell'originario concorso sono valutate secondo le
disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui
sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono
avviati alla frequenza del relativo corso di formazione,
ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del
concorso cui sono stati rinviati.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui
all'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, e' autorizzato lo svolgimento delle procedure
concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del
personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel
rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la
tutela della salute dei candidati, da determinarsi con
decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro
dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro della
Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione.
6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse
con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso
possibile al personale delle amministrazioni di cui
all'art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la
completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza
ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque
spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi
successivi ai termini previsti a ordinamento vigente.
7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per
l'anno 2020, dall'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge
25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni
dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'art. 1,
comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n.
205, dall'art. 1, comma 381, lettera b), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 19, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono
essere effettuate entro il 31 dicembre 2021.»
«Art. 260 (Misure per la funzionalita' delle Forze
Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in materia di corsi di formazione). - 1.
Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire
possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19,
per la durata dello stato di emergenza epidemiologica
dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e
fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento
dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si
applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.
2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso
ogni tipo di istituto di istruzione, scuola o centro di
addestramento, le amministrazioni di cui al comma 1 possono
disporre con decreto direttoriale o dirigenziale generale,
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, in
caso di corsi a carattere universitario, previa intesa con
gli atenei interessati:
a) la rimodulazione del corso al fine di definire le
modalita' di svolgimento della didattica e degli esami, ivi
comprese le procedure di formazione delle relative
graduatorie, idonee a preservare la validita' dei percorsi
formativi, anche in deroga alle disposizioni di settore dei
rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere
universitario, previa intesa con gli atenei;
b) la temporanea sospensione del corso ovvero il
rinvio dello stesso, qualora sia prevista una data per il
suo inizio.
3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti, con decreto adottato dal Ministro competente o
con decreto dirigenziale generale, puo' essere disposta la
conclusione anticipata dei corsi di formazione anche a
carattere universitario previa intesa con gli atenei
interessati, qualora non sia stato necessario adottare le
misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che
sono stati gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi.
In tal caso, resta ferma la validita' dei corsi e delle
prove gia' sostenute ai fini della formazione delle
graduatorie di merito e per il personale interessato e'
corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso
alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla
data di conclusione del corso di formazione.
4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2,
lettera b), sono mantenuti i gradi e le qualifiche
possedute dai frequentatori e la condizione giuridica degli
allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico
fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e gli allievi
sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato
giuridico, a funzioni ausiliarie del personale gia' in
servizio presso gli uffici, reparti o istituti di
interinale assegnazione da individuarsi a cura di ciascuna
Amministrazione ovvero, se gia' appartenenti ai ruoli
dell'Amministrazione, presso gli uffici, reparti o istituti
di istruzione di provenienza. Per i frequentatori e gli
allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di
applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e'
considerato valido ai fini della permanenza richiesta per
l'accesso alla qualifica o al grado superiore.
5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del
personale delle Amministrazioni di cui al comma 1,
effettuati anche prima dell'entrata in vigore del presente
decreto per motivi comunque connessi al fenomeno
epidemiologico da COVID-19, non concorrono al
raggiungimento del limite di assenze il cui superamento
comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la
dimissione dai medesimi corsi.
6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per
l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni
connesse al fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi
per il transito interno tra i ruoli delle Amministrazioni
di cui al comma 1 il personale interessato e' iscritto in
ruolo con la decorrenza giuridica che a esso sarebbe
spettata senza la sospensione.
7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di
prevenzione e di controllo del territorio, di tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in
particolare, alle esigenze poste dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio decreto, in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 6-bis, commi 1,
primo periodo, e 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ridurre la durata dei
corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di
Stato, fermo restando il primo semestre finalizzato, previa
attribuzione del giudizio di idoneita', alla nomina ad
agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e
2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di
assenze fissato dall'art. 6-ter, comma 1, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e'
ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata
degli stessi.»
-Si riporta l'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio
2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 34, come modificato dalla presente
legge:
«Allegato 1 Disposizioni legislative oggetto di
proroga
1 - art. 2-bis, commi 1 e 5, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
2 - art. 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
3 - L'art. 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021;
4 - art. 3, comma 4, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
5 - art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
6 - art. 4-bis, comma 4, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
7 - art. 5-bis, commi 1 e 3, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
8 - art. 12 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27;
9 - art. 13, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
10 - art. 15, comma 1, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
11 - art. 16, commi 1 e 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
12 - art. 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
13 - art. 22-bis, comma 1, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
14 - art. 39 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27;
15 - art. 72, comma 4-ter, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
16 - art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27;
16-bis - art. 73-bis del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27
16-ter - art. 87, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27
16-quater - art. 83 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77
17 - art. 100, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
18 - art. 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27;
19 - art. 102, comma 6, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
19-bis - art. 106 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27;
20 - art. 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27;
21 - art. 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41;
22 - art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41;
23 - art. 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41;
24 - art. 7, comma 1, terzo e quarto periodo, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
24-bis - art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno
2020, n. 40;
25 - art. 27-bis, comma 1, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40;
26 - art. 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40;
27 - art. 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 2020, n. 40;
[28 - art. 42, comma 1, quarto periodo, del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40];
[29 - art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile
2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2020, n. 70];
30 - art. 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
30-bis - art. 9 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77;
30-ter - art. 33 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77;
30-quater - art. 34 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77;
31 - art. 81, comma 2, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77;
32 - art. 90, commi 1, secondo periodo, 3 e 4, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77. L'art. 90,
comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n.77, e' prorogato fino al 14 settembre 2020;
33 - art. 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77;
33-bis- art. 221, comma 2, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
34 - art. 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
34-bis - art. 35 del decreto-legge 14 agosto 2020,
n. 104.»
 
Art. 37 quater

Modifiche all'articolo 103 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34

1. All'articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 23, primo periodo, le parole: «30.000.000 di euro per il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il 2021»;
b) al comma 25, primo periodo:
1) le parole: «di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'articolo 3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione delle questure e presso la Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno»;
2) le parole: «di euro 30.000.000, per l'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per l'anno 2021,»;
3) le parole: «di euro 4.480.980, per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di euro 2.091.124 per l'anno 2021» e dopo le parole: «mediazione culturale» sono inserite le seguenti: «, anche mediante apposite convenzioni con organizzazioni di diritto internazionale operanti in ambito migratorio».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 7.475.740 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisiti all'Erario. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 23 e 25 dell'art. 103
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 103 (Emersione di rapporti di lavoro). - 1. - 22.
Omissis
23. Per consentire una piu' rapida definizione delle
procedure di cui al presente articolo, il Ministero
dell'interno e' autorizzato ad utilizzare per un periodo
non superiore a mesi sei, tramite una o piu' agenzie di
somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a
contratto a termine, nel limite massimo di spesa di
24.615.384 euro per il 2020 e di 5.384.616 euro per il
2021, da ripartire tra le sedi di servizio interessate
dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di
cui all'art. 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. A tal fine il Ministero dell'interno puo'
utilizzare procedure negoziate senza previa pubblicazione
di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e
successive modificazioni.
24. Omissis;
25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo e' autorizzata la spesa di euro
6.399.000, per l'anno 2020, ed euro 6.399.000, per l'anno
2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il
personale dell'Amministrazione civile del Ministero
dell'interno; di euro 24.234.635 per l'anno 2020 per
prestazioni di lavoro straordinario eccedente rispetto al
monte ore previsto per il personale della Polizia di Stato
e dell'Amministrazione civile dell'interno di cui all'art.
3, secondo comma, lettere a) e b), della legge 1° aprile
1981, n. 121, in servizio presso l'ufficio immigrazione
delle questure e presso la Direzione centrale
dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, per prestazioni di lavoro straordinario per
il personale della Polizia di Stato; nel limite massimo di
euro 24.615.384 per l'anno 2020 e di euro 5.384.616 per
l'anno 2021, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro a
contratto a termine; di euro 2.389.856 per l'anno 2020 e di
euro 2.091.124 per l'anno 2021 per l'utilizzo di servizi di
mediazione culturale, anche mediante apposite convenzioni
con organizzazioni di diritto internazionale operanti in
ambito migratorio; di euro 3.477.430, per l'anno 2020, per
l'acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di
protezione individuale e servizi di sanificazione ed euro
200.000 per l'adeguamento della piattaforma informatica del
Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai
sensi del comma 26.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 2-ter dell'art. 5 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero):
«Art. 5 (Permesso di soggiorno). - 1. - 2-bis. Omissis.
2 ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del
permesso di soggiorno e' sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo e' fissato fra un minimo di 80 e
un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, che stabilisce altresi' le modalita' del
versamento nonche' le modalita' di attuazione della
disposizione di cui all'art. 14-bis, comma 2. Non e'
richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed
il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per
richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure
mediche nonche' dei permessi di soggiorno di cui agli
articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis,
e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art.
32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25.
Omissis.»
 
Art. 37 quinquies

Misure in materia di requisiti per l'approvazione
della nomina a guardia particolare giurata

1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «dal prefetto» sono inserite le seguenti: «, previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero con uno dei soggetti che e' legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133».
2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'articolo 138 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, eventualmente rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che puo' essere rinnovato per una sola volta.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 138 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 138 (Requisiti delle guardie particolari). - Le
guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
2) avere raggiunto la maggiore eta` ed avere
adempiuto agli obblighi di leva;
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna per delitto;
5) essere persona di ottima condotta politica e
morale;
6) essere munito della carta di identita';
7) essere iscritto alla cassa nazionale delle
assicurazioni sociali ed a quella degli infortuni sul
lavoro.
Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da
adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per
l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni,
provvede all'individuazione dei requisiti minimi
professionali e di formazione delle guardie particolari
giurate. Costituisce requisito minimo, di cui al primo
periodo, l'avere prestato servizio per almeno un anno,
senza demerito, quale volontario di truppa delle Forze
armate.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
approvata dal prefetto, previa verifica dell'esistenza di
un rapporto di lavoro dipendente con un istituto di
vigilanza autorizzato ai sensi dell'art. 134 ovvero con uno
dei soggetti che e' legittimato a richiedere l'approvazione
della nomina a guardia giurata ai sensi dell'art. 133. Con
l'approvazione, che ha validita' biennale, il prefetto
rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, la
licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita'
di pari durata.
Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia
particolare giurata di cittadini di altri Stati membri
dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e
delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per
lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le
disposizioni di cui all'art. 134-bis, comma 3.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza
di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527 e dal relativo
regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro
dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano,
altresi' le disposizioni degli articoli 71 e 256 del
regolamento di esecuzione del presente testo unico .
Salvo quanto diversamente previsto, le guardie
particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono
destinate rivestono la qualita' di incaricati di un
pubblico servizio.»
 
Art. 37 sexies

Modifiche alla legge 21 marzo 2001, n. 74

1. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attivita' del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, anche in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, alla legge 21 marzo 2001, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attivita' svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la funzione di coordinamento e direzione delle operazioni e' assunta dal responsabile del CNSAS»;
b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le centrali del numero unico di emergenza 112»;
c) all'articolo 2, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Attivita' del CNSAS). - 1. Ai fini della presente legge, l'attivita' dei membri del CNSAS si considera prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro.
2. In ragione delle responsabilita' direttamente connesse con l'assolvimento dei compiti di soccorso, prevenzione e vigilanza posti in capo al CNSAS dagli articoli 1 e 2 della presente legge, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto»;
e) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«i-bis) tecnico di centrale operativa;
i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca;
i-quater) tecnico di ricerca;
i-quinques) tecnico di soccorso in pista;
i-sexies) tecnico disostruttore;
i-septies) tecnico speleosubacqueo;
i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto»;
f) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Contributo integrativo). - 1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 e' autorizzato un contributo integrativo annuo di euro 750.000 in favore del CNSAS in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 6 della
legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire
l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Finalita' ed oggetto). - 1. La Repubblica
riconosce il valore di solidarieta' sociale e la funzione
di servizio di pubblica utilita' del Corpo nazionale
soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino
italiano (CAI).
2. Il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito
delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio
1963, n. 91, al soccorso degli infortunati, dei
pericolanti, dei soggetti in imminente pericolo di vita e a
rischio di evoluzione sanitaria, alla ricerca e al soccorso
dei dispersi e al recupero dei caduti nel territorio
montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del
territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le
attivita' svolte da altre amministrazioni o organizzazioni
operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di
squadre appartenenti a diversi enti ed organizzazioni, la
funzione di coordinamento e direzione delle operazioni e'
assunta dal responsabile del CNSAS.
3. Il CNSAS contribuisce, altresi', alla prevenzione ed
alla vigilanza degli infortuni nell'esercizio delle
attivita' alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e
degli sport di montagna, delle attivita' speleologiche e di
ogni altra attivita' connessa alla frequentazione a scopo
turistico, sportivo, ricreativo e culturale, ivi comprese
le attivita' professionali, svolte in ambiente montano,
ipogeo e in ambienti ostili e impervi.
4. Il CNSAS, quale struttura nazionale operativa del
Servizio nazionale della protezione civile di cui alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni,
concorre al soccorso in caso di eventi calamitosi in
cooperazione con le strutture di protezione civile
nell'ambito delle proprie competenze tecniche ed
istituzionali.»
«Art. 2 (Rapporti con il Servizio sanitario nazionale).
- 1. Per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art.
1, comma 2, il CNSAS opera in stretto coordinamento con il
Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza
e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e con le
centrali del numero unico di emergenza 112.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in attuazione dei principi stabiliti dall'atto di
indirizzo e coordinamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992, e dalla
presente legge, individuano nelle strutture operative
regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento
esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel
territorio montano ed in ambiente ipogeo.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di
urgenza ed emergenza sanitaria, stipulano apposite
convenzioni con le strutture operative regionali e
provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di
soccorso e di elisoccorso, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.»
«Art. 6 (Figure professionali specialistiche). - 1.
Sono individuate e riconosciute le seguenti figure
professionali specialistiche le cui qualifiche sono
rilasciate dalle scuole nazionali di cui all'art. 5:
a) tecnico di soccorso alpino;
b) tecnico di elisoccorso;
c) unita' cinofila da valanga;
d) unita' cinofila da ricerca in superficie;
e) medico per emergenza ad alto rischio nel
territorio montano;
f) medico per emergenza ad alto rischio
nell'ambiente ipogeo;
g) tecnico di soccorso speleologico;
h) tecnico di soccorso in forra;
i) direttore delle operazioni di soccorso.
i-bis) tecnico di centrale operativa;
i-ter) coordinatore di operazioni di ricerca;
i-quater) tecnico di ricerca;
i-quinques) tecnico di soccorso in pista;
i-sexies) tecnico disostruttore;
i-septies) tecnico speleosubacqueo;
i-octies) pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio
remoto.»
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 38
Misure per garantire l'impiego delle guardie giurate a protezione del
naviglio mercantile battente bandiera italiana.

1. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 5 del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130 (Proroga
delle missioni internazionali delle forze armate e di
polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni
1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di
Sicurezza delle Nazioni Unite, nonche' degli interventi di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria).
- 1. - 4. Omissis.
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle "best management
practices" di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'art. 6 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre
2009, n. 154, adottato in attuazione dell'art. 18 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al
30 giugno 2021 possono essere impiegate anche le guardie
giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi
teorico pratici qualora abbiano partecipato per un periodo
di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate,
alle missioni internazionali in incarichi operativi.
Omissis.»
 
Art. 38 bis
Modifiche all'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77.

1. All'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2020» e il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
b) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono tetto di spesa massimo, e' istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identita' di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione o violenza fondata sull'orientamento sessuale o sull'identita' di genere, nonche' a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilita' legata all'orientamento sessuale o all'identita' di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attivita' garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonche' da associazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2, incluso il programma ivi previsto, sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche al fine di rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalita' di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 2-bis»;
c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 105-quater del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 105-quater (Misure per la prevenzione e il
contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento
sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle
vittime). - 1. Il Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunita', di cui all'art. 19, comma
3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e'
incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno
2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione
e il contrasto della violenza per motivi collegati
all'orientamento sessuale e all'identita' di genere e per
il sostegno delle vittime.
2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che
costituiscono tetto di spesa massimo, e' istituito un
programma per la realizzazione in tutto il territorio
nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da
orientamento sessuale e identita' di genere. I centri
garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria,
psicologica, di mediazione sociale e ove necessario
adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di
discriminazione o violenza fondata sull'orientamento
sessuale o sull'identita' di genere, nonche' a soggetti che
si trovino in condizione di vulnerabilita' legata
all'orientamento sessuale o all'identita' di genere in
ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.
2-bis. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro
attivita' garantendo l'anonimato delle vittime e possono
essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o
associata, nonche' da associazioni operanti nel settore del
sostegno e dell'aiuto ai soggetti di cui al medesimo comma.
I centri operano in maniera integrata, anche con la rete
dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali,
tenendo conto delle necessita' fondamentali per la
protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa
l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione
sociale dei medesimi.
2-ter. Le modalita' di attuazione del comma 2, incluso
il programma ivi previsto, sono definite con decreto del
Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche al fine di
rispettare il limite di 4 milioni di euro annui che
costituisce tetto di spesa massimo. Il decreto individua i
requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le
tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi
possono operare e le modalita' di erogazione dei servizi
assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del
programma, opportune forme di consultazione delle
associazioni di cui al comma 2-bis.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.»
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 39

Incremento Fondo per l'esercizio
delle funzioni degli enti locali

1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e citta' metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalita' che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonche' del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
1-bis. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le risorse di cui al comma 1, nonche' quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020, possono essere utilizzate dai comuni, nel limite complessivo di 150 milioni di euro, per il finanziamento di servizi di trasporto scolastico aggiuntivi. A tal fine, ciascun comune puo' destinare nel 2020 per il trasporto scolastico risorse aggiuntive nel limite del 30 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalita' nel 2019.
2. Gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalita' definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 ottobre 2020. La certificazione di cui al periodo precedente non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del CAD di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.
3. Gli enti locali che non trasmettono, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, la certificazione di cui al comma 2 sono assoggettati ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarieta' comunale in misura pari al 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, ai sensi del primo periodo del comma 2, da applicare in dieci annualita' a decorrere dall'anno 2022. A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione. In caso di incapienza delle risorse, operano le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
4. Ai fini della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai sensi del comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si tiene conto delle certificazioni di cui al comma 2.
5. Le variazioni di bilancio riguardanti le risorse di cui al comma 1 possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2020.

Riferimenti normativi

-Si riporta il testo dell'art. 106 del citato
decreto-legge 19 maggio 20202, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 106 (Fondo per l'esercizio delle funzioni
fondamentali degli enti locali). - 1. Al fine di concorrere
ad assicurare ai comuni, alle province e alle citta'
metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento
delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in
relazione alla possibile perdita di entrate connessa
all'emergenza COVID-19, e' istituito presso il Ministero
dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di
euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in
favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di
province e citta' metropolitane. Con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa
intesa in Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono
individuati criteri e modalita' di riparto tra gli enti di
ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo
sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui
fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle
minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a
vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e
delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma
2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo
precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento
della componente del fondo spettante a ciascun comparto e'
erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo
comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in
proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al
titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come
risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo
della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da
effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede
all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni e tra Province e Citta'
metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante
apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al
presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si
provvede ai sensi dell'art. 265.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza
COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane, ivi
incluse le entrate dei servizi pubblici locali, rispetto ai
fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legge, e' istituito un
tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o
da un suo delegato, composto da due rappresentanti del
Ministero dell'economia e delle finanze, da due
rappresentanti del Ministero dell'interno, da due
rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta'
metropolitane, da un rappresentante dell'UPI e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni
fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di
gettito relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni
di spesa. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori
oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il
Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti del tavolo non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o
altri emolumenti comunque denominati.
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio
dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi
presso Comuni, Province e Citta' metropolitane, da
individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal
Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli
equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del
decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della
perdita di gettito, dell'andamento delle spese e
dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti
finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.
3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza
sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti
locali, all'art. 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27, le parole: "31 luglio" sono sostituite
dalle seguenti: "30 settembre", la parola: "contestuale" e'
soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
il termine di cui al comma 2 dell'art. 193 del decreto
legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre
2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e
del 28 ottobre di cui all'art. 13, comma 15-ter, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
all'art. 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al
16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art.
151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del
2000 e' differito al 31 gennaio 2021".
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana del 25 marzo 2020, n. 79.
- Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74
recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 16 maggio 2020,
n. 125.
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale):
«Art. 24 (Firma digitale). - 1. La firma digitale deve
riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui e' apposta o
associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e
sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine
previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve
adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della
sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non
risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le Linee guida, la validita' del
certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del
titolare di firma digitale e del certificatore e gli
eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'
le modalita', anche temporali, di apposizione della firma.
4-bis. L'apposizione a un documento informatico di una
firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato,
scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo
che lo stato di sospensione sia stato annullato. La revoca
o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal
momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi
richiede la sospensione, non dimostri che essa era gia' a
conoscenza di tutte le parti interessate.
4-ter. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche se la firma elettronica e' basata su un
certificato qualificato rilasciato da un certificatore
stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal
regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato e' garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso
dei requisiti di cui al medesimo regolamento;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, e'
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o
multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o
organizzazioni internazionali.»
- Il testo del comma 1 dell'art. 45 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 32-ter.
- Si riporta il testo dei commi 128 e 129 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 1 - 1. - 127. Omissis.
128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero
dell'interno sono recuperate a valere su qualunque
assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 270 del 2001 per la
reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi di
recuperi relativi ad assegnazioni e contributi relativi
alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
immobili di classe "D", nonche' per i maggiori gettiti ICI
di cui all'art. 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da 40 a
45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il
Ministero dell'interno, su richiesta dell'ente locale a
firma del suo legale rappresentante, del Segretario e del
responsabile finanziario, che attesta la necessita' di
rateizzare l'importo dovuto per non compromettere la
stabilita' degli equilibri di bilancio, procede
all'istruttoria ai fini della concessione alla
rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni
dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa
tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi
recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla
stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato ai fini della successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui
l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o
in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno,
l'ente e' tenuto a versare la somma residua direttamente
all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione
dell'adempimento al Ministero dell'interno.
Omissis.»
 
Art. 40

Incremento ristoro imposta di soggiorno

1. La dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 180 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2020. L'incremento di cui al primo periodo e' ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 180 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 180 (Ristoro ai Comuni per la riduzione di
gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in
materia). - 1. E' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100
milioni di euro per l'anno 2020, per il ristoro parziale
dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla
mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del
contributo di sbarco di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonche' del contributo di
soggiorno di cui all'art. 14, comma 16, lettera e), del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in
conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del
COVID-19.
Omissis.»
 
Art. 41

Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni delle
regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

1. All'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano» e il terzo periodo e' soppresso;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole «, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di sanita', assistenza e istruzione» sono soppresse;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo e' attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:
===================================================================== | | | Riduzione | | | | | concorso alla | | | |Ristoro perdita |finanza pubblica| Trasferimenti | | REGIONI |di gettito 2020 | 2020 | 2020 | +=================+================+================+===============+ |Valle d'Aosta | 84.000.000| 84.000.000| | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Sardegna | 473.000.000| 383.000.000| 90.000.000| +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Trento | 355.000.000| 300.634.762| 54.365.238| +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Bolzano | 370.000.000| 318.332.960| 51.667.040| +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Friuli-Venezia | | | | |Giulia | 538.000.000| 538.000.000|  | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |Sicilia | 780.000.000| 780.000.000|  | +-----------------+----------------+----------------+---------------+ |TOTALE | 2.600.000.000| 2.403.967.722| 196.032.278| +-----------------+----------------+----------------+---------------+

2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige e' confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.
2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo e' ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme gia' assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:
===================================================================== | | Riparto prima | | | | |quota del fondo | Riparto seconda | | | |di cui al comma |quota del fondo di| Totale fondo di | | | 1, destinato | cui al comma 1 | cui al comma 1 | | | alle Regioni a | destinato alle | destinato alle | | | statuto |Regioni a statuto |Regioni a statuto | | REGIONE | ordinario | ordinario | ordinario | +============+================+==================+==================+ |Abruzzo | 15.812.894,74| 37.950.947,37| 53.763.842,11| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Basilicata | 12.492.894,74| 29.982.947,37| 42.475.842,11| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Calabria | 22.302.894,74| 53.526.947,37| 75.829.842,11| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Campania | 52.699.210,53| 126.478.105,26| 179.177.315,79| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Emilia | | | | |Romagna | 42.532.894,74| 102.078.947,37| 144.611.842,11| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Lazio | 58.516.578,95| 140.439.789,47| 198.956.368,42| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Liguria | 15.503.947,37| 37.209.473,68| 52.713.421,05| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Lombardia | 87.412.631,58| 209.790.315,79| 297.202.947,37| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Marche | 17.411.842,11| 41.788.421,05| 59.200.263,16| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Molise | 4.786.052,63| 11.486.526,32| 16.272.578,95| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Piemonte | 41.136.052,63| 98.726.526,32| 139.862.578,95| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Puglia | 40.763.421,05| 97.832.210,53| 138.595.631,58| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Toscana | 39.086.578,95| 93.807.789,47| 132.894.368,42| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Umbria | 9.810.263,16| 23.544.631,58| 33.354.894,74| +------------+----------------+------------------+------------------+ |Veneto | 39.731.842,11| 95.356.421,05| 135.088.263,16| +------------+----------------+------------------+------------------+ |TOTALE | 500.000.000,00| 1.200.000.000,00| 1.700.000.000,00| +------------+----------------+------------------+------------------+

2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.
2-septies. Entro il 30 giugno 2021 e' determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.
2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato con le seguenti modalita':
a) a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per le regioni a statuto ordinario rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attivita' di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle regioni a statuto ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di cui al primo periodo, determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera a) la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non versa annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna regione a statuto ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50 milioni di euro annui determinata ai sensi del comma 2-novies, la differenza e' versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate comunica alle regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno precedente per conto di ciascuna regione.
2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, e' ripartito tra le regioni a statuto ordinario:
a) l'importo delle minori entrate derivanti dalle attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, di cui al comma 2-octies;
b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950.751.551 euro.
2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).»;
d) al comma 3, dopo le parole «puo' attivare» sono aggiunte le seguenti: «, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2».
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2.800 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 111 citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 111 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle
Regioni e delle Province autonome). - 1. Al fine di
garantire alle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa
all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle
minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo
Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori
spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data
20 luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una
dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui
1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto
ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa
in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati criteri e modalita' di riparto del fondo di cui
al presente articolo sulla base della perdita di gettito al
netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al
comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo
conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a
ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese.
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza
Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle
Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di
spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo
tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze,
presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo
delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del
Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti
della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui
uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal
Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse
all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile
perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non
compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale,
senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della
SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai
componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque
denominati.
2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1
con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo
sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le
province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art.
79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita
di gettito delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti
negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al
presente articolo e' attuato mediante riduzione del
contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020
di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo
Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti
attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al
comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente
tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige e'
confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica
previsto dall'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna
regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo
delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate
per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze
quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei
rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori
spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'art.
24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari
nel periodo intervenute.
2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma
1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della
perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario
connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza
COVID-19 di cui al presente articolo e' ripartito secondo
gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto
delle somme gia' assegnate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

Parte di provvedimento in formato grafico

2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate
alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e
Bolzano, nonche' quelle del comma 2-quinquies, sono
contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci
regionali alla voce del piano dei conti finanziario
E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al
fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il
monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.
2-septies. Entro il 30 giugno 2021 e' determinato
l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a
statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori
spese e dei ristori.
2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto
ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti
dalle attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551
euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies,
sono riacquisite al bilancio dello Stato con le seguenti
modalita':
a) a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori
entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate
annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle
entrate per le regioni a statuto ordinario rispetto alla
media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni
2017-2019 relative all'attivita' di accertamento e recupero
per lotta all'evasione con riferimento all'IRAP,
all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La
Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata
del bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle regioni
a statuto ordinario derivanti da lotta all'evasione
rispetto alla media di cui al primo periodo, determinata
dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera
a) la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non
versa annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna
regione a statuto ordinario un importo almeno pari alla
quota dei 50 milioni di euro annui determinata ai sensi del
comma 2-novies, la differenza e' versata al bilancio dello
Stato dalle regioni interessate entro il 30 giugno
dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla
scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al
recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi
titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Entro
il 30 aprile di ciascun anno, la Struttura di gestione
dell'Agenzia delle entrate comunica alle regioni e al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i
recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno
precedente per conto di ciascuna regione.
2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni e province autonome, e' ripartito tra le regioni a
statuto ordinario:
a) l'importo delle minori entrate derivanti dalle
attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro,
di cui al comma 2-octies;
b) l'importo di 50 milioni di euro che,
annualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello
Stato, fino a concorrenza del predetto importo di
950.751.551 euro.
2-decies. Le regioni a statuto ordinario
contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato
effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1
della spesa, come trasferimenti a ministeri
(U.1.04.01.01.001).
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita'
di cui ai commi 1 e 2, puo' attivare, previa condivisione
del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio
dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi
presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche
sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico,
per verificare il concreto andamento degli equilibri di
bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al
comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito,
dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente
regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province
autonome.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai
sensi dell'art. 265.»
 
Art. 41 bis

Modifiche alla legge 27 dicembre 2013, n. 147,
in materia di fondo di garanzia per la prima casa

1. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con priorita'» sono sostituite dalla seguente: «esclusivamente»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa presenta una relazione scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno, nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari prioritari e non prioritari del finanziamento».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 48 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 47. Omissis.
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per
l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese, del
piu' efficiente utilizzo delle risorse pubbliche e della
garanzia dello Stato anche in sinergia con i sistemi locali
di garanzia, del contenimento dei potenziali impatti sulla
finanza pubblica, e' istituito il Sistema nazionale di
garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti di
garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del
Fondo, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo
economico di cui uno con funzione di presidente, da un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
con funzione di vice presidente, da un rappresentante del
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, da un
rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati,
rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e
dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione
delle associazioni delle piccole e medie imprese. Ai
componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del
comitato di amministrazione istituito ai sensi dell'art.
15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e
successive modificazioni. Il Ministero dello sviluppo
economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei
componenti del consiglio di gestione, che e' istituito ai
sensi del citato art. 47 del decreto legislativo n. 385 del
1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con
l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio
di gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato
di amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia "Progetti di
ricerca e innovazione", istituita nell'ambito del Fondo di
garanzia di cui alla lettera a), con una dotazione
finanziaria di euro 100.000.000 a valere sulle
disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e' destinata
alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di
progetti, di ammontare minimo pari a euro 500.000.000,
costituiti da finanziamenti concessi dalla Banca europea
per gli investimenti (BEI), direttamente o attraverso
banche e intermediari finanziari, per la realizzazione di
grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale
posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alle
reti di imprese e ai raggruppamenti di imprese individuati
sulla base di uno specifico accordo-quadro di
collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico,
il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definiti i criteri, le modalita' di selezione e le
caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio,
le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima
della garanzia in relazione al portafoglio garantito,
nonche' le modalita' di concessione, di gestione e di
escussione della medesima garanzia. Le risorse della
Sezione speciale possono essere incrementate anche da quota
parte delle risorse della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la
concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui
ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, cui sono
attribuite risorse pari a euro 200 milioni per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'art. 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo della presente
lettera. Il Fondo di garanzia per la prima casa opera con
il medesimo conto corrente di tesoreria del Fondo di cui al
predetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del
2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per
tempo in essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e
ad interventi di ristrutturazione e accrescimento
dell'efficienza energetica di unita' immobiliari, site sul
territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale
del mutuatario, esclusivamente per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari
monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori
di alloggi di proprieta' degli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati nonche' dei giovani di
eta' inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto
di lavoro atipico di cui all'art. 1 della legge 28 giugno
2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di garanzia per la
prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia del
Fondo. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro con delega alle politiche giovanili e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
Fondo, comprese le condizioni alle quali e' subordinato il
mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo in
caso di cessione del mutuo, nonche' i criteri, le
condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia
dello Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo.
Il Fondo di garanzia di cui all'art. 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continua
ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi che
rendano operativo il Fondo di garanzia per la prima casa.
La Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap)
Spa presenta una relazione scritta al Ministro
dell'economia e delle finanze, al Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e alle competenti
Commissioni parlamentari entro il 30 giugno di ogni anno,
nella quale si indicano, tra l'altro, le percentuali delle
garanzie concesse alle categorie alle quali e' riconosciuta
priorita', sul totale delle risorse del Fondo di cui alla
presente lettera, e che illustra l'avvenuta attivita' di
verifica approfondita sull'applicazione dei tassi, da parte
degli istituti di credito, nei confronti dei beneficiari
prioritari e non prioritari del finanziamento.
c-bis) la sezione speciale, che e' istituita
nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera c),
per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima
richiesta, nella misura massima del 50 per cento della
quota capitale, tempo per tempo in essere sui
finanziamenti, anche chirografari, ai condomini, connessi
ad interventi di ristrutturazione per accrescimento
dell'efficienza energetica. Gli interventi della sezione
speciale sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale
garanzia di ultima istanza. Alla sezione speciale sono
attribuite risorse pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021,
2022 e 2023. La dotazione della sezione speciale puo'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici
ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti
Spa, anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al
fine di incrementare la misura massima della garanzia. Per
ogni finanziamento ammesso alla sezione speciale e'
accantonato a copertura del rischio un importo non
inferiore all'8 per cento dell'importo garantito. Con uno o
piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabiliti le norme di attuazione della
sezione speciale, ivi comprese le condizioni alle quali e'
subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia
in caso di cessione del finanziamento, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della
garanzia dello Stato e per l'incremento della dotazione
della sezione speciale.
Omissis.»
 
Art. 42

Sospensione della quota capitale dei prestiti
concessi alle autonomie speciali

1. Le disposizioni di cui all'articolo 111 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le quote capitale in scadenza nel 2020 dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, versate dalle Autonomie speciali successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono recuperate dalle medesime autonomie mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 e, per la Regione Sardegna, mediante l'attribuzione di un contributo dell'ammontare di 706.263 euro per l'anno 2020.
3. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 111, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il concorso alla finanza pubblica dell'anno 2020 di ciascuna autonomia speciale e' rideterminato dalla seguente tabella:
===================================================================== | | | |Riduzione | | | | | | del | | | | | | concorso | | | | | | alla | | | | | | finanza | | | | | |pubblica a| | | | |Riduzione del| valere | | | | |concorso alla| sulle | | | |Concorso alla| finanza | quote | | | | finanza | pubblica a | capitale |Concorso alla| | |pubblica anno| valere sul | 2020 | finanza | | | 2020 a |Fondo di cui | sospese |pubblica anno| | |legislazione |all'art. 111,| gia' | 2020 | | REGIONI | vigente | comma 1 | pagate |rideterminato| +==============+=============+=============+==========+=============+ |Valle d'Aosta | 102.807.000| 84.000.000| | 18.807.000| +--------------+-------------+-------------+----------+-------------+ |Sardegna | 383.000.000| 383.000.000| | 0| +--------------+-------------+-------------+----------+-------------+ |Trento | 418.186.556| 300.634.762| | 117.551.794| +--------------+-------------+-------------+----------+-------------+ |Bolzano | 501.728.143| 318.332.960| 651.135| 182.744.048| +--------------+-------------+-------------+----------+-------------+ |Friuli-Venezia| | | | | |Giulia | 726.000.000| 538.000.000| 840.479| 187.159.521| +--------------+-------------+-------------+----------+-------------+ |Sicilia |1.001.000.000| 780.000.000|13.369.920| 207.630.080| +--------------+-------------+-------------+----------+-------------+ |TOTALE |3.132.721.699|2.403.967.722|14.861.534| 713.892.443| +--------------+-------------+-------------+----------+-------------+

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 88 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 111 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'art. 41,
e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 41.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti
in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e prestiti
e' trasformata in societa' per azioni con la denominazione
di "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP
S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma
3. La CDP S.p.A., salvo quanto previsto dal comma 3,
subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti
e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
2. Omissis.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.A.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato,
anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.A. e
assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'art. 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei Conti. I decreti ministeriali di cui alla
presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in
misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
Omissis.»
- Il riferimento al testo del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 1.
 
Art. 42 bis
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonche'
interventi finanziari a favore delle imprese del settore turistico,
agricolo e della pesca, per Lampedusa e Linosa, e risorse per i
comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi
migratori.

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020, sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facolta' di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. In considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire il pieno rilancio dell'attivita' turistica ed alberghiera, alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. A tali agevolazioni si applicano i limiti massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni della medesima in materia di aiuti di Stato per i settori interessati.
3. I criteri e le modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al comma 2 sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 3 e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. In caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni, l'importo dell'imposta non versata e' dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni ne' interessi.
6. All'articolo 38, comma 1-quinquies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis,» sono inserite le seguenti: «nonche' ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa,».
7. All'articolo 54, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «qualora almeno il 20 % dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «qualora almeno il 10 per cento dei soci».
8. Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e' autorizzato per l'anno 2020 un contributo di 375.000 euro per ciascuno dei comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana e Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di gestione delle risorse di cui al primo periodo, nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 126 e 127 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 126 (Proroga dei termini di ripresa della
riscossione dei versamenti sospesi). - 1. I versamenti
sospesi ai sensi dell'art. 18, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino
ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con
il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate
agli imprenditori che hanno subito danni economici a causa
dell'epidemia di COVID-19 e vittime di richieste estorsive,
il Fondo di cui all'art. 2, comma 6-sexies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e'
incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art.
265, comma 5, del presente decreto.
2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel
periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020,
non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli
articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del
sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime
ritenute, in un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020
o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro
rate mensili di pari importo, con il versamento della prima
rata entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di
sanzioni e interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato.
3. All'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n.
27 dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "Gli
adempimenti e i versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del
decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato".
«Art. 127 (Proroga dei termini di ripresa della
riscossione per i soggetti di cui agli articoli 61 e 62 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). - 1. Al
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 61:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I
versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica
soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante
rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di
pari importo, con il versamento della prima rata entro il
16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati,
anche mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle
ritenute non operate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48
del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto
gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1
sono effettuati entro il 16 settembre 2020.";
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le
federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione
sportiva, le associazioni e le societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2,
lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1 fino
al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi
ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni ed interessi, con le modalita' e
nei termini previsti dal comma 4. Non si fa luogo al
rimborso di quanto gia' versato.";
b) all'art. 62 il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche'
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48
del 26 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione
di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato."
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del
citato decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156:
«Art. 9 (Misure e interventi finanziari a favore delle
imprese agricole ubicate nei comuni del cratere). - 1. Alle
imprese agricole ubicate nei territori dei comuni indicati
negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, possono essere concessi mutui
agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari
a zero, della durata massima di dieci anni, comprensiva del
periodo di preammortamento, e di importo non superiore al
75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento. Alle
medesime imprese possono essere concessi, in alternativa ai
mutui agevolati di cui al periodo precedente, un contributo
a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa
ammissibile nonche' mutui agevolati, con tasso d'interesse
pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della
spesa ammissibile al finanziamento. I mutui agevolati
concessi per iniziative nel settore della produzione
agricola hanno una durata massima di quindici anni
comprensiva del periodo di preammortamento.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 24 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 24 (Disposizioni in materia di versamento
dell'IRAP). - 1. - 2. Omissis.
1. Non e' dovuto il versamento del saldo dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il
versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di
imposta. Non e' altresi' dovuto il versamento della prima
rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive relativa al periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista
dall'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'art. 58 del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
l'importo di tale versamento e' comunque escluso dal
calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso
periodo d'imposta.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1-quinquies dell'art.
38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 38 (Debiti enti locali). - 1. - 5-quater.
Omissis.
1-quinquies. In caso di mancata adesione da parte dei
possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis,
nonche' ai fini del pagamento della cedola in corso al
momento dell'adesione stessa, la dotazione del fondo di cui
al comma 1-ter e' destinata alle finalita' di cui all'art.
14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 54 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarieta' mutui
"prima casa", cd. "Fondo Gasparrini"). - 1. Per un periodo
di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui
all'art. 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre
2007, n. 244:
a) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa ai
lavoratori autonomi, ai liberi professionisti, agli
imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'art. 2083
del codice civile che autocertifichino ai sensi degli
articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio
2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di
tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della
domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del
proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato
dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o
della restrizione della propria attivita' operata in
attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita'
competente per l'emergenza coronavirus;
a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo e' estesa
alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per mutui
ipotecari erogati alle predette cooperative, di importo
massimo pari al prodotto tra l'importo di cui alla lettera
b) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10
per cento dei soci assegnatari di immobili residenziali e
relative pertinenze si trovi, al momento dell'entrata in
vigore della presente disposizione, nelle condizioni di cui
all'art. 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, come da ultimo modificato dal presente articolo.
a-ter) la sospensione delle rate del mutuo di cui al
comma a-bis) puo' essere concessa nella misura di:
1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'art. 2,
comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei
soci;
2) 12 mesi, qualora gli eventi di cui all'art. 2,
comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore
al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;
3) 18 mesi, qualora gli eventi di cui all'art. 2,
comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei
soci;
a-quater) l'istanza di sospensione e' presentata
dalla societa' cooperativa mutuataria alla banca,
attraverso il modulo pubblicato, entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente comma, nel sito
internet del Gestore del Fondo di cui all'art. 2, comma 475
e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
riporta l'indicazione dei documenti probatori degli eventi
che determinano la richiesta di sospensione, previa
delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le
modalita' e nei termini previsti dall'atto costitutivo,
dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima
societa'. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di
attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter.
b) per l'accesso al Fondo non e' richiesta la
presentazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) e sono ammissibili mutui di importo non
superiore a 400.000 euro. La sospensione del pagamento
delle rate puo' essere concessa anche per i mutui gia'
ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per
almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate;
b-bis) la sospensione del pagamento delle rate puo'
essere concessa anche per i mutui che fruiscono della
garanzia del Fondo di cui all'art. 1, comma 48, lettera c),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 43

Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale

1. Al fine di ridurre per entrambe le parti l'alea del contenzioso, il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di sentenze di primo grado, contenenti accertamento del diritto di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attivita' di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, puo' procedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura massima del 90 per cento del capitale dovuto, suddiviso in due rate, delle quali la prima, pari a 120 milioni di euro, da versarsi entro il 31 ottobre 2020 e la successiva, pari a 90 milioni di euro, da versarsi entro il 30 giugno 2021, con rinunzia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali e con rinunzia dello Stato all'impugnazione della sentenza di primo grado, anche se gia' proposta.
2. Al relativo onere pari a 120 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto
ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario):
«Art. 9 (Attribuzione alle regioni del gettito
derivante dalla lotta all'evasione fiscale). - 1. E'
assicurato il riversamento diretto alle regioni, in
coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera
c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, in
relazione ai principi di territorialita' di cui all'art. 7,
comma 1, lettera d), della medesima legge n. 42 del 2009,
dell'intero gettito derivante dall'attivita' di recupero
fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle
addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di
cui al presente decreto.
Omissis.»
- Il riferimento al citato decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68 e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
43.
 
Art. 44

Incremento sostegno Trasporto pubblico locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformita' alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse possono essere utilizzate, oltre che per le medesime finalita' di cui al citato articolo 200, anche per il finanziamento, nel limite di 300 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente alla diffusione del COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore all'80 per cento della capacita'.
1-bis. Ciascuna regione e provincia autonoma e' autorizzata all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al comma 1, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal medesimo comma 1 le stesse percentuali di ripartizione previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione dei criteri e delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma per il finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale previsti dal comma 1, secondo periodo, e alla conseguente ripartizione delle risorse, anche attraverso compensazioni tra gli enti stessi, nonche' alla ripartizione delle residue risorse di cui al comma 1, primo periodo, secondo i medesimi criteri e modalita' di cui al citato articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
2. Qualora la quota assegnata a titolo di anticipazione a ciascuna regione a valere sul fondo di cui al comma 1 dovesse risultare superiore alla quota spettante a conguaglio, detta eccedenza dovra' essere versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la successiva attribuzione alle altre Regioni per le medesime finalita'.
3. All'onere di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.legge 19 maggio 2020, n. 34.

Riferimenti normativi

- Il riferimento al testo del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 39.
- Il riferimento al testo del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 39.
- Si riporta il testo dell'art. 200 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto
pubblico locale). - 1. Al fine di sostenere il settore del
trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri
sottoposto a obbligo di servizio pubblico a seguito degli
effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione
iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato
a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai
passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre
2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai
passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente
biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti delle risorse
disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con
riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e
regionale dall'attuazione delle misure previste dall'art.
215 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono stabiliti i criteri e le modalita' per il
riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle
imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla
gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla
concessionaria del servizio ferroviario Domodossola confine
svizzero, alla gestione governativa navigazione laghi e
agli enti affidanti nel caso di contratti di servizio
grosscost. Tali criteri, al fine di evitare
sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei
costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti
dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi
aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima
emergenza.
3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di
trasporto pubblico passeggeri conseguenti alle misure di
contenimento per l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
non trovano applicazione, in relazione al trasporto
ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e per i servizi
ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che
prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di
sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate
o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23
febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020.
4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dalla diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione
alle Regioni a statuto ordinario dell'anticipazione
prevista dall'art. 27, comma 4, del decreto - legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno 2020, per
la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' effettuata in un'unica soluzione entro
la data del 30 giugno 2020.
5. La ripartizione delle risorse stanziate per
l'esercizio 2020 sul fondo di cui all'art. 16-bis, comma 1,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
effettuata senza l'applicazione di penalita', fermo
restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'art. 27, del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando
le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148, e successive
modificazioni.
5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al
comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2005, n. 58, e di cui al comma 1230 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' autorizzato il
pagamento, a titolo di anticipazione, dell'80 per cento
delle risorse a decorrere dall'anno 2019, sulla base delle
informazioni trasmesse dalle regioni beneficiarie e salvo
conguaglio in esito all'attivita' di verifica. La relativa
erogazione e' disposta con cadenza semestrale.
5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19,
l'assegnazione e l'erogazione alle regioni beneficiarie
delle risorse spettanti per gli anni di competenza dal 2014
al 2018 ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e
dell'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono effettuate in un'unica soluzione, sulla base
delle informazioni gia' trasmesse dalle regioni stesse alla
data del 23 febbraio 2020, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018
le somme residuate dagli importi di cui al comma 2
dell'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, e quelle residuate dagli importi di cui al comma
3-bis dell'art. 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai
sensi dell'art. 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, sulla base delle istanze gia' presentate dalle
aziende stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese di
trasporto pubblico di passeggeri, le autorita' competenti
di cui all'art. 2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n.
1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23
ottobre 2007, erogano alle stesse imprese, entro il 31
luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per cento dei
corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.
6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita'
e le misure di contenimento della diffusione del virus
SARS-CoV-2, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'art. 87,
comma 2, del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere
destinate ai servizi di linea per trasporto di persone
anche le autovetture a uso di terzi di cui all'art. 82,
comma 5, lettera b), del medesimo codice di cui al decreto
legislativo n. 285 del 1992.
7. Al fine di contenere gli effetti negativi
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo
sviluppo degli investimenti e il perseguimento piu' rapido
ed efficace degli obiettivi di rinnovo del materiale
rotabile destinato ai servizi stessi, per le regioni, gli
enti locali e i gestori di servizi di trasporto pubblico
locale e regionale, non si applicano sino al 31 dicembre
2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei
soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo non trovano
applicazione fino al 30 giugno 2021 le disposizioni
relative all'obbligo di utilizzo di mezzi ad alimentazione
alternativa, qualora non sia presente idonea infrastruttura
per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino alla
data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite la
convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018,
nonche' l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.
8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste
per il rinnovo del materiale rotabile automobilistico e
ferroviario destinato al trasporto pubblico locale e
regionale possono essere utilizzate, entro il limite
massimo del 5 per cento, per l'installazione di dotazioni
sui relativi mezzi, finalizzate a contenere i rischi
epidemiologici per i passeggeri ed il personale viaggiante,
nonche' per il finanziamento di progetti relativi
all'acquisto, anche mediante contratto di locazione
finanziaria, da parte degli esercenti i servizi di
trasporto pubblico locale, di biciclette elettriche a
pedalata assistita e progettate per la mobilita' condivisa
e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione dei
servizi flessibili e di mobilita' condivisa con i programmi
di esercizio esistenti. Per le finalita' di cui al
precedente periodo ed a valere sulle medesime risorse, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche
mediante apposite convenzioni sottoscritte con Enti
pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o
piu' progetti di sperimentazione finalizzati ad
incrementare, compatibilmente con le misure di contenimento
previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13, e dall'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, nonche' dai relativi provvedimenti attuativi,
l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo
la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,
pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'art. 265.
9-bis. Le risorse previste dall'art. 30, comma 14-ter,
nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, come incrementate dall'art. 24, comma 5-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono
ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno
2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art.
265, comma 5, del presente decreto.»
- Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 29-ter.
 
Art. 44 bis

Modifiche all'articolo 214 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34

1. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre»;
b) al comma 5, dopo le parole: «imprese beneficiarie» sono inserite le seguenti: «, a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4,»;
c) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 secondo le stesse modalita' definite con il decreto di cui al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2021»;
d) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 214 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 214 (Contributo straordinario a compensazione dei
minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti
attivita' di trasporto ferroviario). - 1. A seguito della
riduzione della circolazione autostradale conseguente alle
misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25
milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo
massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della
riduzione delle entrate relative all'anno 2020 riscosse ai
sensi dell'art. 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'art. 15,
comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del
presente articolo e' determinata nei limiti degli
stanziamenti annuali di cui al comma 1 con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi
entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31
gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della
riduzione delle entrate di cui al comma 1 per il periodo
interessato dalle misure di contenimento e prevenzione di
cui al comma 1 riferita al differenziale per lo stesso
periodo del livello della circolazione autostradale tra gli
anni 2019 e 2020.
2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita'
sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi
olimpici invernali 2026, sono trasferiti all'ANAS S.p.A. 10
milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione
dell'intervento denominato "SS 42-variante
Trescore-Entratico". All'onere derivante dal presente
comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente
decreto.
2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita'
sostenibile in tempo utile per lo svolgimento dei Giochi
olimpici invernali 2026, all'ANAS S.p.A. e' assegnata la
somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la
realizzazione dell'intervento denominato "Collegamento tra
la strada statale n. 11 - tangenziale ovest di Milano -
variante di Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate
- tratta B riqualificazione della strada provinciale 114 -
tratta C da Abbiategrasso a Vigevano)". All'onere derivante
dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del
presente decreto.
3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034
al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di
trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a
obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici
subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19
registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31
luglio 2020.
4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a
rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici
di cui al medesimo comma 3 secondo le modalita' definite
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al
comma 3 sono assegnate alle imprese beneficiarie, a
compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi
del comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020.
5-bis. Le eventuali risorse residue di cui al comma
3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono
destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto
ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi
di servizio pubblico per gli effetti economici subiti
direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19
registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre
2020. A tale fine, le imprese di cui al periodo precedente
procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti
economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020
secondo le stesse modalita' definite con il decreto di cui
al comma 4. Le risorse di cui al primo periodo del presente
comma sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 30 aprile 2021.
6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi dei commi
5 e 5-bis e' subordinata alla dichiarazione di
compatibilita' da parte della Commissione europea ai sensi
dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione Europea.
7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e 105
milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai
sensi dell'art. 265.»
 
Art. 44 ter

Ulteriori risorse per prestazioni di lavoro straordinario
di personale delle Forze armate

1. Al fine di sostenere la prosecuzione, da parte del contingente delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, e' autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle connesse prestazioni di lavoro straordinario.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 6.330.298 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 132 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1 - 1. - 131. Omissis.
132. Al fine di assicurare, anche in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della
criminalita' e del terrorismo, la prosecuzione degli
interventi di cui all'art. 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonche'
di quelli previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e' prorogato fino al 31
dicembre 2020, limitatamente ai servizi di vigilanza di
siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente
pari a 7.050 unita' di personale delle Forze armate. Si
applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, commi 1, 2
e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 149.973.488 per l'anno 2020, con specifica
destinazione di euro 147.502.805 e di euro 2.470.683,
rispettivamente, per il personale di cui al comma 74 e per
il personale di cui al comma 75 dell'art. 24 del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 45

Incremento risorse per progettazione enti locali

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 51, la parola «2034» e' sostituita dalla seguente: «2031»;
b) dopo il comma 51, e' aggiunto il seguente:
«51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.»;
c) al comma 52, secondo periodo, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
«b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.»;
d) al comma 58, le parole «al comma 51» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 51 e 51-bis».
1-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1079, primo periodo, le parole: «cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed economica e dei progetti definitivi» sono sostituite dalle seguenti: «finanziamento della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi»;
b) al comma 1080, la parola: «cofinanziamento», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «finanziamento».
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis entrano in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 51, 51-bis, 52 e 58
dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 50. Omissis.
51. Al fine di favorire gli investimenti, sono
assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione
definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa
in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche'
per investimenti di messa in sicurezza di strade,
contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85
milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per
l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di
200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al
2031.
51-bis. Le risorse assegnate agli enti locali per gli
anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di
300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e
sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei
progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero
dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da
53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono
individuati con comunicato del Ministero dell'interno da
pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali
beneficiari confermano l'interesse al contributo con
comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e
il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le
relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro
il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al
rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere
dalla data di pubblicazione del citato decreto di
assegnazione.
52. Gli enti locali comunicano le richieste di
contributo al Ministero dell'interno, entro il termine
perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del
contributo. La richiesta deve contenere:
a) le informazioni riferite al livello progettuale
per il quale si chiede il contributo e il codice unico di
progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare;
b) le informazioni necessarie per permettere il
monitoraggio complessivo degli interventi di messa in
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa
in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale,
nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade.
Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un massimo di tre
richieste di contributo per la stessa annualita' e la
progettazione deve riferirsi, nell'ambito della
pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso
negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in
altro strumento di programmazione;
b-bis ) le informazioni relative al quadro
economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti
alla progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un
Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori.
53. - 57. Omissis.
58. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua
un controllo a campione sulle attivita' di progettazione
oggetto del contributo di cui ai commi 51 e 51-bis.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 1079 e 1080 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1- 1. - 1078. Omissis.
1079. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito il Fondo per la
progettazione degli enti locali, destinato al finanziamento
della redazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed
economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti
locali per opere destinate alla messa in sicurezza di
edifici e strutture pubbliche, con una dotazione di
30.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al
2030. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma
140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente
alla quota affluita, con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, allo stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, capitolo 7008, per gli interventi finanziati con
il Fondo per la progettazione di fattibilita' delle
infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, e' ridotta di 5.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2018 e 2019.
1080. I criteri e le modalita' di accesso, selezione e
finanziamento dei progetti, nonche' le modalita' di
recupero delle risorse in caso di mancato rispetto dei
termini indicati ai commi 1082 e 1083, sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
I progetti ammessi a finanziamento devono essere previsti
nella programmazione delle amministrazioni proponenti.
Possono essere finanziati anche i costi connessi alla
redazione dei bandi di gara, alla definizione degli schemi
di contratto e alla valutazione della sostenibilita'
finanziaria dei progetti.
Omissis.»
 
Art. 46

Incremento risorse per messa in sicurezza
di edifici e territorio degli enti locali

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 139, la parola «2026,» e' sostituita dalle seguenti: «2026 e» la parola «2031» e' sostituita dalla seguente: «2030.» e le parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse;
b) dopo il comma 139 e' inserito il seguente:
«139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.»;
c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole «La richiesta deve contenere» sono inserite le seguenti: «il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche'»;
d) al comma 147 le parole «al comma 139» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 139 e 139-bis»;
e) il comma 148 e' sostituito dal seguente: «148. Le attivita' di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalita' previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarita' della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformita' al progetto. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le attivita' di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalita' di rimborso delle relative spese sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.»;
f) dopo il comma 148-bis e' aggiunto il seguente: «148-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 139, 139-bis, 140, 147,
148 e 148-ter dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 138. Omissis.
139. Al fine di favorire gli investimenti sono
assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del
territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro
per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di
550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023
al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al
2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione
di opere integralmente finanziate da altri soggetti.
139-bis. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del
comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per
l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le
risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per
l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel
rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti
beneficiari del contributo sono individuati con comunicato
del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31
gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse
al contributo con comunicazione da inviare entro dieci
giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al
terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a
formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto
da emanare entro il 28 febbraio 2021. Gli enti beneficiari
del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di
cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di
assegnazione.
140. Gli enti di cui al comma 139 comunicano le
richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il
termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio
precedente all'anno di riferimento del contributo. La
richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il
cronoprogramma dei lavori, nonche' le informazioni riferite
alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto
(CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da
altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza
dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata
indicazione in relazione all'opera per la quale viene
chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla
procedura. Per ciascun anno:
a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere
inserite in uno strumento programmatorio;
b) ciascun comune puo' inviare una richiesta, nel
limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una
popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i
comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di
5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a
25.000 abitanti;
c) il contributo puo' essere richiesto per tipologie
di investimenti che sono specificatamente individuate nel
decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite
le modalita' per la trasmissione delle domande;
c-bis) non possono presentare la richiesta di
contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli
anni del biennio precedente.
141. - 146. Omissis.
147. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua
un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del
contributo di cui ai commi 139 e 139-bis.
148. Le attivita' di supporto, assistenza tecnica e
vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per
investimenti stanziate nello stato di previsione del
Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalita'
previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri
posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel
limite massimo annuo di 500.000 euro. Ai fini dello
svolgimento delle attivita' di vigilanza, il Ministero
dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del
contributo o successivamente, effettua controlli per
verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede
di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto,
effettua controlli sulla regolarita' della documentazione
amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla
realizzazione dell'opera in conformita' al progetto. Il
Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste
per le attivita' di cui al primo periodo, con specifiche
convenzioni ove sono indicate anche le modalita' di
rimborso delle relative spese sostenute, puo' richiedere la
collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero
della Guardia di finanza.
148-bis. Omissis
148-ter. I termini di cui all'art. 1, comma 857-bis,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai
contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui
all'art. 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi
riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi.
Omissis.»
 
Art. 46 bis

Misure urgenti in materia
di eventi atmosferici calamitosi

1. Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle province di Verona, Vicenza e Padova, presso il Ministero dell'interno e' istituito un fondo con stanziamento di 7 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono stabilite, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 46 ter

Rifinanziamento del «Fondo demolizioni»

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' integrato di 1 milione di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1 - 1. - 25. Omissis.
26. Nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo
finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per
l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di
demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per
l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo. I
contributi sono erogati sulla base delle richieste
adeguatamente corredate della documentazione amministrativa
e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero
delle risultanze delle attivita' di accertamento tecnico e
di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione
dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e
delle regioni.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 47

Incremento risorse per piccole opere

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 29 e' inserito il seguente:
«29-bis. Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro. L'importo aggiuntivo e' attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalita' di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere gia' previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi 32 e 35.»;
b) al comma 33, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Nel caso di finanziamento di opere con piu' annualita' di contributo, il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del 50 per cento della prima annualita' previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al primo periodo.».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 33 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 32. Omissis.
33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal
Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per
cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione
dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al
comma 35 e per il restante 50 per cento previa trasmissione
al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore
dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel caso di
finanziamento di opere con piu' annualita' di contributo,
il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del
50 per cento della prima annualita' previa verifica
dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso
il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla
base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti
quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura
del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga previa
trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di
collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al
primo periodo.
Omissis.».
 
Art. 48

Incremento risorse per le scuole di province
e citta' metropolitane

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 63 e' sostituito dal seguente: «63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche' degli enti di decentramento regionale e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.».
2. Le maggiori risorse per gli anni dal 2021 al 2024 sono ripartite, con decreto del Ministero dell'istruzione, tra gli enti beneficiari sulla base dei criteri di riparto definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 64 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1. - 1. - 63. Omissis.
64. Ai fini dell'attuazione del comma 63, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 31
marzo 2020, sono individuati i criteri di riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le
modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse
assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e
di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale
riassegnazione delle somme non utilizzate. Con decreto del
Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono
individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al
finanziamento e il relativo importo.
Omissis.».
 
Art. 48 bis

Servizi educativi e scolastici gestiti
direttamente dai comuni

1. Per l'anno scolastico 2020/2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonche' per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilita' finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 28 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e
successive modificazioni (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
«Art. 9 (Contenimento delle spese in materia di impiego
pubblico). - 1. - 27. Omissis.
28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici,
le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni, le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo
quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
legislativo 30 marzo, possono avvalersi di personale a
tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50
per cento della spesa sostenuta per le stesse finalita'
nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa
per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad
altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
nonche' al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma
1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni ed integrazioni, non puo'
essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le
rispettive finalita' nell'anno 2009. I limiti di cui al
primo e al secondo periodo non si applicano, anche con
riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di
pubblica utilita' e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui
il costo del personale sia coperto da finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea;
nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si
applicano con riferimento alla sola quota finanziata da
altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma
costituiscono principi generali ai fini del coordinamento
della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le
province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio
sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione
di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai
precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa
sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali
possono superare il predetto limite per le assunzioni
strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle
funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale nonche' per le spese sostenute per lo
svolgimento di attivita' sociali mediante forme di lavoro
accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni
previste dal presente comma non si applicano alle regioni e
agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle
spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa
complessiva non puo' essere superiore alla spesa sostenuta
per le stesse finalita' nell'anno 2009. Sono in ogni caso
escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le
spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai
sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.Per il comparto
scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione
le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo,
altresi', quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1
della medesima legge n. 266 del 2005, e successive
modificazioni. Alla copertura del relativo onere si
provvede mediante l'attivazione della procedura per
l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli
enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del
presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38,
commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica
alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilita' erariale. Per le amministrazioni che
nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalita'
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al
primo periodo e' computato con riferimento alla media
sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009.
Omissis.».
 
Art. 48 ter
Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni

1. La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale e' determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unita' di potenza e unita' di superficie gia' previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 28 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della Direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE):
«Art. 28 (Contributi per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni). - 1. Gli interventi di
produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di
incremento dell'efficienza energetica di piccole
dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre
2011, sono incentivati sulla base dei seguenti criteri
generali:
a) l'incentivo ha lo scopo di assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed e'
commisurato alla produzione di energia termica da fonti
rinnovabili, ovvero ai risparmi energetici generati dagli
interventi;
b) il periodo di diritto all'incentivo non puo'
essere superiore a dieci anni e decorre dalla data di
conclusione dell'intervento;
c) l'incentivo resta costante per tutto il periodo di
diritto e puo' tener conto del valore economico
dell'energia prodotta o risparmiata;
d) l'incentivo puo' essere assegnato esclusivamente
agli interventi che non accedono ad altri incentivi
statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di
rotazione e i contributi in conto interesse;
e) gli incentivi sono assegnati tramite contratti di
diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile
dell'impianto, sulla base di un contratto-tipo definito
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti
di cui al comma 2.
2. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare e, per i profili di competenza,
con il Ministro delle politiche agricole e forestali,
previa intesa con Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
fissate le modalita' per l'attuazione di quanto disposto al
presente articolo e per l'avvio dei nuovi meccanismi di
incentivazione. I decreti stabiliscono, inoltre:
a) i valori degli incentivi, sulla base dei criteri
di cui al comma 1, in relazione a ciascun intervento,
tenendo conto dell'effetto scala;
b) i requisiti tecnici minimi dei componenti, degli
impianti e degli interventi;
c) i contingenti incentivabili per ciascuna
applicazione, con strumenti idonei alla salvaguardia delle
iniziative avviate;
d) gli eventuali obblighi di monitoraggio a carico
del soggetto beneficiario, prevedendo, in particolare, che,
qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su
impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di
scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque
anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi,
assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole
contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione
del nuovo contratto;
e) le modalita' con le quali il GSE provvede ad
erogare gli incentivi;
f) le condizioni di cumulabilita' con altri incentivi
pubblici, fermo restando quanto stabilito dal comma 1,
lettera d);
g) le modalita' di aggiornamento degli incentivi, nel
rispetto dei seguenti criteri:
i. la revisione e' effettuata, per la prima volta,
decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del
provvedimento di cui al presente comma e, successivamente,
ogni tre anni;
ii. i nuovi valori si applicano agli interventi
realizzati decorso un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto di determinazione dei nuovi valori.
3. I decreti di cui al comma 2 sono adottati entro sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
definisce le modalita' con le quali le risorse per
l'erogazione degli incentivi di cui al presente articolo
trovano copertura a valere sul gettito delle componenti
delle tariffe del gas naturale.
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono abrogati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
attuativo del comma 2, lettera f), del presente articolo.
Fino al termine di cui al periodo precedente, gli strumenti
di incentivazione di cui al comma 3 dell'articolo 6 del
decreto legislativo n. 115 del 2008 possono essere cumulati
anche con fondi di garanzia, fondi di rotazione e
contributi in conto interesse.
6. L'articolo 9 del decreto legislativo 30 maggio 2008,
n. 115, e' abrogato.».
 
Art. 49

Risorse per ponti e viadotti di province
e citta' metropolitane

1. Per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo da ripartire, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2021, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono disposti il riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti, sulla base di criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con particolare riferimento al livello di rischio valutato. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1077 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1. - 1. - 1076. Omissis.
1077. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
trasporti, da emanare entro il 31 gennaio 2018, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono definiti i criteri e le modalita' per
l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al
comma 1076, anche sulla base della consistenza della rete
viaria, del tasso di incidentalita' e della vulnerabilita'
rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico; con il
medesimo decreto sono altresi' definite le procedure di
revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e),
f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia
di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione
delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana 6 febbraio 2012, n. 30.
 
Art. 50

Aggiornamento dei termini per l'assegnazione
delle risorse per rigenerazione urbana

1. Al comma 43 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole «entro la data del 31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo dell'anno precedente il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di riferimento per gli anni 2033-2034,»;
b) dopo il secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e' adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».
1-bis. All'articolo 222-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2020» e le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 43 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 42. Omissis.
43. Ai fini dell'attuazione del comma 42, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente
il triennio di riferimento ovvero dell'anno precedente il
biennio di riferimento per gli anni 2033-2034, sono
individuati i criteri e le modalita' di ammissibilita'
delle istanze e di assegnazione dei contributi, ivi incluse
le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di
monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle
risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di
rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di
revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme
non utilizzate. Le istanze per la concessione dei
contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno
precedente il triennio di riferimento, secondo modalita' di
trasmissione individuate con decreto del Ministero
dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30
settembre. Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo e' adottato su proposta del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Per il triennio 2021-2023 il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo
periodo e' adottato entro il 30 settembre 2020, le istanze
per la concessione dei contributi sono presentate entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri e i contributi sono concessi con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 222-bis
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 222-bis (Imprese agricole danneggiate dalle
eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3
aprile 2020). - 1. Le imprese agricole ubicate nei
territori che hanno subito danni in conseguenza delle
eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3
aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei
rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere
agli interventi previsti per favorire la ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'articolo 5
del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
conseguentemente deliberare la proposta di dichiarazione di
eccezionalita' degli eventi di cui al presente comma, entro
il 10 dicembre 2020. Per fare fronte ai danni subiti dalle
imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate
occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la
dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata
di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
Omissis.».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 51

Piccole opere e interventi contro l'inquinamento

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 14-bis e' sostituito dal seguente: «14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita', nonche' per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 e' autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;
b) il comma 14-ter e' sostituito dal seguente: «14-ter. A decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' istituito un fondo dell'importo di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle finalita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP).»
c) il comma 14-quater e' sostituito dal seguente: «14-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
1-bis. Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 15 novembre 2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34 dello stesso articolo 1 e' prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020.
1-ter. Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31 dicembre 2020, l'aliquota dell'imposta di registro per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di terreni agricoli, di cui all'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta all'1 per cento per i terreni agricoli adibiti all'imboschimento.
1-quater. Nei casi di cui al comma 1-ter, l'imposta puo' essere inferiore a 1.000 euro.
1-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui al comma 1-ter, la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento deve essere resa dall'acquirente nell'atto di acquisto. L'acquirente deve altresi' dichiarare l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a trenta anni e a procedere alla piantumazione entro dodici mesi dall'acquisto, con una densita' non inferiore a 250 alberi per ettaro. In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonche' una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.
1-sexies. In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprieta' dei terreni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 1-quinquies decade dopo trenta anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso per il quale e' stata applicata l'aliquota ridotta di cui al comma 1-ter.
1-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1-ter a 1-sexies, pari a 900.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
2. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilita', delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia, nonche' interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse per l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30 del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 112-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole «trasferite» sono aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo le parole «l'emergenza» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti».
3-bis. Al comma 4 dell'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4" sono sostituite dalle seguenti: "eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 dell'Allegato 4".
3-ter. Alla tabella 3, alla tabella 5-bis e alla tabella 6-bis dell'allegato 4 al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1 dell'Allegato P" sono sostituite dalle seguenti: "I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3".
3-quater. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini del presente articolo, per 'accesso autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva».
3-quinquies. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 13-bis e' inserito il seguente:
«13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi».
3-sexies. In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro per la sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, non trova applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal comma 2 del medesimo articolo 13-ter. Restano ferme, per le predette bottiglie, le altre condizioni e prescrizioni previste dal citato articolo 13-ter.
3-septies. Il Ministero della salute provvede a modificare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il citato decreto 21 marzo 1973, adeguandolo alle disposizioni di cui al comma 3-sexies.
3-octies. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 3,6 milioni di euro per l'anno 2022.
3-novies. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 3-sexies a 3-octies, valutati in 9,5 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 3,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, per gli anni 2021 e 2023 e mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 3-sexies e 3-septies per l'anno 2022.
3-decies. All'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la restituzione delle acque sotterranee restino confinati nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili»;
b) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. L'applicazione del comma 7 e' estesa alle piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis».
3-undecies. Fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e al fine di intervenire sulla contrazione del ciclo economico in conseguenza dell'epidemia da COVID-19 stimolando l'economia locale, fino alla data del 31 dicembre 2021 gli enti di gestione delle aree protette possono adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 590 a 593, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, purche' sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 30 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 30 (Contributi ai comuni per interventi di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile). - 1. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da emanarsi entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono assegnati,
sulla base dei criteri di cui al comma 2, contributi in
favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di
euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti
relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a
ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla
data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di
seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a
5.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e
10.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e
20.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e
50.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e
100.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione compresa tra 100.001 e
250.000 abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti e' assegnato un contributo pari ad euro
250.000,00.
3. I contributi di cui al comma 1 sono destinati ad
opere pubbliche in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi
interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione
pubblica, al risparmio energetico degli edifici di
proprieta' pubblica e di edilizia residenziale pubblica,
nonche' all'installazione di impianti per la produzione di
energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi
interventi in materia di mobilita' sostenibile, nonche'
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per
l'abbattimento delle barriere architettoniche.
4. Il Comune beneficiario del contributo puo'
finanziare una o piu' opere pubbliche di cui al comma 3, a
condizione che esse:
a) non abbiano gia' ottenuto un finanziamento a
valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali,
provinciali o strutturali di investimento europeo;
b) siano aggiuntive rispetto a quelle gia'
programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel
bilancio di previsione dell'anno 2019.
5. Il Comune beneficiario del contributo di cui al
comma 1 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori di
cui al comma 3 entro il 31 dicembre 2019.
6. Il contributo e' corrisposto ai Comuni beneficiari
dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta
del Ministero dello sviluppo economico.
7. L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa
richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico
sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario
dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il
termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come
differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la
realizzazione del progetto e la quota gia' erogata, nel
limite dell'importo del contributo di cui al comma 2, e'
corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo
economico anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di
monitoraggio di cui al comma 11 dall'ente beneficiario, in
ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
8. Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle
Autonomie speciali.
9. I Comuni che non rispettano il termine di cui al
comma 5 decadono automaticamente dall'assegnazione del
contributo di cui al comma 1. Le relative risorse rientrano
nella disponibilita' del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione.
10. Il Comune beneficiario da' pubblicita' dell'importo
concesso dal Ministero dello sviluppo economico nella
sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere
pubbliche.
11. I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione
finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche
attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo
1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per
efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile - DL crescita».
12. Considerata l'esigenza di semplificazione
procedimentale, il Comune beneficiario che ottemperi agli
adempimenti informativi di cui al comma 10 e' esonerato
dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi
straordinari di cui all'articolo 158 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
13. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad
attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni,
il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di
societa' in house, effettua, in collaborazione con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a
campione sulle attivita' realizzate con i contributi di cui
al presente articolo, secondo modalita' definite con
apposito decreto ministeriale.
14. Agli oneri relativi alle attivita' istruttorie e di
controllo derivanti dal presente articolo si provvede a
valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo
massimo di euro 1.760.000,00.
14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei
comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettivita', nonche'
per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere
dall'anno 2021 e' autorizzato, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma
pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' assegnato a
ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti
un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160
milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per
l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di
cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione
dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di
mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei
lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del
contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o
in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto
del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca
dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con
il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno
iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla
scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai
comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno
recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei
contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun
anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114
dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.
14-ter. A decorrere dall'anno 2021, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, e' istituito un fondo dell'importo
di 41 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro
per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 83
milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, 80 milioni di
euro per l'anno 2034 e 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2035, destinato alle finalita' di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio
2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse
tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del
superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
(PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di
cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della
complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi
indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Il monitoraggio degli
interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, e gli stessi devono essere
identificati dal codice unico di progetto (CUP).
14-quater. All'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse per
contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data
del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente
ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di cui
all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli eventuali atti adottati
in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
14-quinquies. Le risorse disponibili per l'anno 2019
sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 27
dicembre 2017, n. 205, sono destinate a favore dei comuni
compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti
che hanno subito tagli dei trasferimenti del fondo di
solidarieta' comunale, per effetto delle disposizioni sul
contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, applicate
sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari
assistenziali e ai servizi idrici integrati. Il contributo
spettante a ciascun comune e' determinato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
ottobre 2019, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, tenendo conto del maggiore taglio, di cui
al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto
della spesa sostenuta per i servizi socio-sanitari
assistenziali e idrici integrati coperta con entrate ad
essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si
considerano solo i comuni per i quali l'incidenza sulla
spesa corrente media risultante dai certificati ai
rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento,
nel caso dei servizi socio-sanitari assistenziali, e l'8
per cento, nel caso dei servizi idrici integrati. I comuni
beneficiari utilizzano il contributo di cui al presente
comma per investimenti per la messa in sicurezza degli
edifici e del territorio.».
- Si riporta il testo dei commi 32 e 34 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1. - 1. - 31. Omissis.
32. Il comune beneficiario del contributo di cui al
comma 29 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori
entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del
contributo.
33. Omissis.
34. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio
dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale
utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo
contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 31
ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo
stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme
derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo
precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai
comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data
antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando
priorita' ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei
lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni
beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente
sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15
marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del
contributo.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 della
tariffa, parte prima allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro):
«Tariffa 1/1
Parte I Atti soggetti a registrazione in termine fisso
- Art. 1
I. Atti traslativi a titolo oneroso della proprieta' di
beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di
diritti reali immobiliari di godimento, compresi la
rinuncia pura e semplice agli stessi, provvedimenti di
espropriazione per pubblica utilita' e i trasferimenti
coattivi:.............................9%
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8, e A9,
ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis)
.................2%
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e
relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori professionali,
iscritti nella relativa gestione previdenziale ed
asssistenziale:........................... 15 per cento
Se il trasferimento e' effettuato nei confronti di
banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di leasing finanziario, e ha per oggetto
case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1,
A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori
per i quali ricorrono le condizioni di cui alle riferimenti
normativi II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
- La direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del
11 giugno 2008, n. 152.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 10
della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2008):
«Art. 10 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa). - 1. Nella
predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita'
dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa, il
Governo e' tenuto ad acquisire il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire,
oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo
2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di
approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento,
diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in
materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria
ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato,
regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti
definiti dalla legislazione comunitaria;
b) coordinare la disciplina relativa alla
pianificazione ed alla programmazione della qualita'
dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di
autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici
civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo
scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi
mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali
norme di settore;
c) introdurre una specifica disciplina e una
ripartizione delle competenze, in materia di qualita'
dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti
di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei
metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori,
alla definizione delle procedure di approvazione e di
accreditamento, alla garanzia della qualita' delle
misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo, al fine
di garantire criteri omogenei su tutto il territorio
nazionale, che le relative linee guida siano definite
dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale (ISPRA);
d) in considerazione della particolare situazione di
inquinamento dell'aria presente nella pianura padana,
promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento
nell'area interessata, anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto
bacino;
e) al fine di unificare la normativa nazionale in
materia di qualita' dell'aria ambiente, abrogare
espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le
direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996,
1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonche' le relative
norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che
assicurino la coerenza della parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela
dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con
il nuovo quadro normativo in materia di qualita' dell'aria.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 14-ter dell'articolo 30
del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«14-ter. Per stabilizzare i contributi a favore dei
comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere
architettoniche a beneficio della collettivita', a
decorrere dall'anno 2020 e' autorizzato l'avvio di un
programma pluriennale per la realizzazione degli interventi
di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre
2018, n. 145. A tale fine, a partire dall'anno 2020, le
effettive disponibilita' finanziarie sono ripartite, con
decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15
gennaio di ciascun anno, tra i comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti, assegnando a ciascun comune un
contributo di pari importo. Il comune beneficiario del
contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare
l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio
dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di
parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e'
revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di
ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le
somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al
periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto
ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei
lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente
comma, dando priorita' ai comuni con data di inizio
dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al
periodo precedente sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei
lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i
commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata
legge n. 145 del 2018. Le risorse ripartite ai sensi del
comma 14-quater, per un ammontare pari al 60 per cento,
sono destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita'
di cui al primo periodo. Per il restante 40 per cento sono
destinate, a decorrere dall'anno 2020, alle finalita' di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7
luglio 2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' definito il riparto delle risorse
tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui
esse sono destinate, tenendo conto del perdurare del
superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili
(PM10 ), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e
dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2 ), di
cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della
complessita' dei processi di conseguimento degli obiettivi
indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2008. Al fine di
fronteggiare le criticita' dei collegamenti viari tra la
Valtellina e il capoluogo regionale e allo scopo di
programmare immediati interventi di riqualificazione,
miglioramento e rifunzionalizzazione della rete viaria,
diretti a conseguire idonei standard di sicurezza stradale
e adeguata mobilita', il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il presidente della giunta regionale
della Lombardia e con il presidente della provincia di
Lecco, nomina, con proprio decreto, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alla
programmazione, alla progettazione, all'affidamento e
all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria, in
particolare nella tratta Lecco - Sondrio lungo la strada
statale 36, in gestione alla societa' ANAS Spa, nonche' la
ex strada statale 639 e la strada provinciale 72, in
gestione alla provincia di Lecco. Con il medesimo decreto
sono altresi' stabiliti i termini, le modalita', i tempi,
l'eventuale supporto tecnico, le attivita' connesse alla
realizzazione delle opere e l'eventuale compenso del
Commissario straordinario con oneri a carico del quadro
economico degli interventi da realizzare o da completare,
nei limiti di quanto indicato dall'articolo 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
Commissario straordinario puo' avvalersi, sulla base di
apposite convenzioni, di strutture delle amministrazioni
interessate nonche' di societa' controllate dalle medesime
amministrazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 112-bis
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 112-bis (Fondo per i comuni particolarmente
danneggiati dall'emergenza sanitaria da COVID-19). - 1. -
3. Omissis.
4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in caso di esercizio
provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio
adottate dagli organi esecutivi degli enti locali
riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite o assegnate
agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per
fronteggiare l'emergenza, nonche' ai sensi di norme di
legge dello Stato per contributi agli investimenti. Per il
medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in
relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi
di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo
7-quinquies del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti), come modificato dalla presente
legge:
«Art.7-quinquies (Discariche per rifiuti non
pericolosi). - 1. - 3. Omissis.
4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter,
nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti
rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati
nella tabella 5-bis dell'Allegato 4 e che, sottoposti a
test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un
eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5
dell'Allegato 4.
Omissis.».
- Si riportano le Tabelle 3, 5-bis e 6-bis
dell'Allegato 4 al citato decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, come modificate dalla presente legge:
"Allegato 4 Discariche per rifiuti inerti
TABELLA 3

Limiti di accettabilita' per PCB, PCDD E PCDF in discariche
per rifiuti inerti

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 5-bis

Limiti di accettabilita' dei rifiuti non pericolosi

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA 6 bis

Limiti di accettabilita' in discariche per rifiuti
pericolosi

Parte di provvedimento in formato grafico

- Si riporta il testo dell'articolo 119 del citata
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma
bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli
elettrici). - 1. La detrazione di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei
seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. La
detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore a euro
50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti da due a
otto unita' immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita'
immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono
rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/ CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 20.000
moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che
compongono l'edificio per gli edifici composti fino a otto
unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo
smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui
alla presente lettera e' calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per 'accesso
autonomo dall'esterno' si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente
articolo si applica anche a tutti gli altri interventi di
efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia
sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui
al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti
gli interventi di cui al presente comma, anche se non
eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di
cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui
al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono
rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui
al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1
a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al
30 giugno 2022.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui
al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente
credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale
stipulazione di una polizza che copre il rischio di eventi
calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma
1, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per
cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo non
si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di
cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio
2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del
presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di
spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal
caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la
ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie
al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case
diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli
immobili destinati alle attivita' produttive.
5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici
connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020
al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino
ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di
euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto
solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo, sempreche'
l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente
ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente
articolo. In caso di interventi di cui all'articolo 3,
comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600
per ogni kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in
sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi
dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2020, n. 8, e non e' cumulabile con altri incentivi
pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura
previste dalla normativa europea, nazionale e regionale,
compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di
cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9 del citato
articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il
Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e le
modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione
dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai
sensi del presente comma.
8. Per l'installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del 110 per
cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote
annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al
comma 1 del presente articolo.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio
di attivita' di impresa, arti e professioni, su unita'
immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di " in house providing "
per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione
sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.
383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a
spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio.
10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono
beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per
gli interventi realizzati sul numero massimo di due unita'
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
dell'edificio.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui
al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato
ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'articolo 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia
degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico e'
asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive
competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi
professionali di appartenenza, in base alle disposizioni
del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti
incaricati attestano altresi' la corrispondente congruita'
delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformita'
di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni
e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a)
e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more
dell'adozione del predetto decreto, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei
titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti
comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal
presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati
in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello
unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle
parti comuni degli edifici interessati dai medesimi
interventi.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali
ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano
attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle
attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal
beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo
sull'osservanza della presente disposizione ai sensi
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in
materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma
1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione».
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte
di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di
enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono
alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per
gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che
aderiscono alle configurazioni di cui al citato articolo
42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino
alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di
spesa non superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della
normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28,
della Legge 23 luglio 2009, n. 99), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10 (Piccole utilizzazioni locali). - 1. Sono
piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle
per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) consentono la realizzazione di impianti di potenza
inferiore a 2 MW termici, ottenibili dal fluido geotermico
alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi
centigradi;
b) ottenute mediante l'esecuzione di pozzi di
profondita' fino a 400 metri per ricerca, estrazione e
utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese
quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica
complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per
eventuale produzione di energia elettrica con impianti a
ciclo binario ad emissione nulla.
2. Sono altresi' piccole utilizzazioni locali di calore
geotermico quelle effettuate tramite l'installazione di
sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo
senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel
sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici.
3. Le autorita' competenti per le funzioni
amministrative, comprese le funzioni di vigilanza,
riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore
geotermico sono le Regioni o enti da esse delegate.
4. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 1,
sono concesse dalla Regione territorialmente competente con
le modalita' previste dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
4-bis. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma
1 sono assoggettate alla procedura abilitativa semplificata
stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28, limitatamente al caso in cui il prelievo e la
restituzione delle acque sotterranee restino confinati
nell'ambito della falda superficiale, alle condizioni
stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma
4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, fermi
restando gli oneri per l'utilizzo delle acque pubbliche
stabiliti dalla normativa vigente, ove applicabili.
5. Le piccole utilizzazioni locali di cui al comma 2
sono sottoposte al rispetto della specifica disciplina
emanata dalla regione competente, con previsione di
adozione di procedure semplificate.
6. Le operazioni per lo sfruttamento delle piccole
utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate,
dall'autorita' competente, su aree gia' oggetto di
concessioni di coltivazione di risorse geotermiche di
interesse nazionale o locale, previa valutazione delle
possibili interferenze.
7. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile
dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei
reflui di 15 gradi centigradi geotermico e le utilizzazioni
tramite sonde geotermiche sono escluse dalle procedure
regionali di verifica di assoggettabilita' ambientale.
7-bis. L'applicazione del comma 7 e' estesa alle
piccole utilizzazioni locali di cui al comma 4-bis.».
- Si riporta il testo dei commi da 590 a 593
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n.
160:
«590. Ai fini di una maggiore flessibilita' gestionale,
di una piu' efficace realizzazione dei rispettivi obiettivi
istituzionali e di un miglioramento dei saldi di finanza
pubblica, a decorrere dall'anno 2020, agli enti e agli
organismi, anche costituiti in forma societaria, di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ivi comprese le autorita' indipendenti, con esclusione
degli enti del Servizio sanitario nazionale, cessano di
applicarsi le norme in materia di contenimento e di
riduzione della spesa di cui all'allegato A annesso alla
presente legge. Resta ferma l'applicazione delle norme che
recano vincoli in materia di spese di personale.
591. A decorrere dall'anno 2020, i soggetti di cui al
comma 590 non possono effettuare spese per l'acquisto di
beni e servizi per un importo superiore al valore medio
sostenuto per le medesime finalita' negli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018, come risultante dai relativi
rendiconti o bilanci deliberati. La disposizione di cui al
presente comma non si applica alle agenzie fiscali di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per le quali
resta fermo l'obbligo di versamento previsto dall'articolo
6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, come incrementato ai sensi del comma 594.
592. Ai fini dei commi da 590 a 600, le voci di spesa
per l'acquisto di beni e servizi sono individuate con
riferimento:
a) per gli enti che adottano la contabilita'
finanziaria, alle corrispondenti voci, rilevate in conto
competenza, del piano dei conti integrato previsto dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132;
b) per gli enti e gli organismi che adottano la
contabilita' civilistica, alle corrispondenti voci B6), B7)
e B8) del conto economico del bilancio di esercizio redatto
secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013. Le universita', che
adottano gli schemi di bilancio di cui al decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
n. 19 del 14 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2014, individuano le voci di
bilancio riconducibili a quelle indicate nel primo periodo
della presente lettera.
593. Fermo restando il principio dell'equilibrio di
bilancio, compatibilmente con le disponibilita' di
bilancio, il superamento del limite delle spese per
acquisto di beni e servizi di cui al comma 591 e'
consentito in presenza di un corrispondente aumento dei
ricavi o delle entrate accertate in ciascun esercizio
rispetto al valore relativo ai ricavi conseguiti o alle
entrate accertate nell'esercizio 2018. L'aumento dei ricavi
o delle entrate puo' essere utilizzato per l'incremento
delle spese per beni e servizi entro il termine
dell'esercizio successivo a quello di accertamento. Non
concorrono alla quantificazione delle entrate o dei ricavi
di cui al presente comma le risorse destinate alla spesa in
conto capitale e quelle finalizzate o vincolate da norme di
legge, ovvero da disposizioni dei soggetti finanziatori, a
spese diverse dall'acquisizione di beni e servizi.
Omissis.».
- Il testo del comma 2 dell'articolo 6 del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 31.
 
Art. 52

Semplificazione adempimenti tesorieri degli enti locali

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 4 e 6 dell'articolo 163 e il comma 9-bis dell'articolo 175, sono abrogati.
2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e' sostituito dal seguente «4. Nei casi in cui il tesoriere e' tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 163 e 175 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 163 (Esercizio provvisorio e gestione
provvisoria). - 1. Se il bilancio di previsione non e'
approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel
rispetto dei principi applicati della contabilita'
finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio
o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli
stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio
approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i
limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al
netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia
approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato
l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato
approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e'
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei
limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo
bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria
l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo'
disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle
obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese
di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di
canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole
operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di
motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non
e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici
di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel
corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4. Abrogato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti
possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo
esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli
esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire
il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei
servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
6. Abrogato.
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono
consentite le variazioni di bilancio previste dall'art.
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla
reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di
obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e
delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e'
oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle
spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini
della gestione dei dodicesimi.».
«Art. 175 (Variazioni al bilancio di previsione ed al
piano esecutivo di gestione). - 1. Il bilancio di
previsione finanziario puo' subire variazioni nel corso
dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte
prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda,
relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi
considerati nel documento.
2. Le variazioni al bilancio sono di competenza
dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi
5-bis e 5-quater.
3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate
non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le
seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al
31 dicembre di ciascun anno:
a) l'istituzione di tipologie di entrata a
destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza
vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a
seguito di accertamento e riscossione di entrate non
previste in bilancio, secondo le modalita' disciplinate dal
principio applicato della contabilita' finanziaria;
c) l'utilizzo delle quote del risultato di
amministrazione vincolato ed accantonato per le finalita'
per le quali sono stati previsti;
d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi
in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate
vincolate gia' assunte e, se necessario, delle spese
correlate;
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al
comma 5-bis, lettera d);
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera
b);
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i
versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.
4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio
possono essere adottate dall'organo esecutivo in via
d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena
di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il
predetto termine.
5. In caso di mancata o parziale ratifica del
provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
l'organo consiliare e' tenuto ad adottare nei successivi
trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre
dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base
della deliberazione non ratificata.
5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento
amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le
seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi
natura discrezionale, che si configurano come meramente
applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno
degli esercizi considerati nel bilancio:
a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota
vincolata e accantonata del risultato di amministrazione
nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera
reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti
di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, secondo le modalita' previste dall'art.
187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse
comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalita' della
spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle
risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per
l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali
di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata, gia' deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle
missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il
personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del
personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle
previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di
cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale
vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i
termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma
3.
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati
dello stesso programma all'interno della stessa missione.
5-ter. Con il regolamento di contabilita' si
disciplinano le modalita' di comunicazione al Consiglio
delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.
5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai
regolamenti di contabilita', i responsabili della spesa o,
in assenza di disciplina, il responsabile finanziario,
possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del
bilancio:
a) le variazioni compensative del piano esecutivo di
gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e
fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato,
escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai
macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contribuiti agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta;
b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti
riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di
cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni
di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale
vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo
della quota vincolata del risultato di amministrazione
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio
precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini
di competenza e di cassa, secondo le modalita' previste
dall'art. 187, comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i
versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente
e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle
previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni
per conto di terzi.
e-bis) in caso di variazioni di esigibilita' della
spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a
operazioni di indebitamento gia' autorizzate e
perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della
correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati
ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste
dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono
comunicate trimestralmente alla giunta.
5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione
disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi
previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano
esecutivo di gestione non possono essere disposte con il
medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni
dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del
piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono
effettuate al fine di favorire il conseguimento degli
obiettivi assegnati ai dirigenti.
6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative
tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi. (6)
7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai
capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le
spese per conto di terzi e partite di giro in favore di
altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di
somme tra residui e competenza.
8. Mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31
luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di
tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio.
9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui
all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo,
salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve
le variazioni correlate alle variazioni di bilancio
previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al
31 dicembre di ciascun anno.
9-bis. Abrogato.
9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le
norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti
nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo
pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario
dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista
dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.».
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5
maggio 2009, n. 42), come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Bilanci di previsione finanziari). - 1. Il
bilancio di previsione finanziario e' almeno triennale, ha
carattere autorizzatorio ed e' aggiornato annualmente in
occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata
e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun
esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione
dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul
criterio della spesa storica incrementale.
2. A seguito di eventi intervenuti successivamente
all'approvazione del bilancio, la giunta, nelle more della
necessaria variazione di bilancio e al solo fine di
garantire gli equilibri di bilancio, puo' limitare la
natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di
previsione, compresi quelli relativi agli esercizi
successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti,
non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.
3. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei
rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di
previsione, con imputazione agli esercizi in cui le
obbligazioni passive sono esigibili. Non possono essere
assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa
corrente:
a) sugli esercizi successivi a quello in corso
considerati nel bilancio di previsione, a meno che non
siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o
siano necessarie per garantire la continuita' dei servizi
connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la
costante verifica del mantenimento degli equilibri di
bilancio;
b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a
meno delle spese derivanti da contratti di
somministrazione, di locazione, relative a prestazioni
periodiche o continuative di servizi di cui all'art. 1677
del codice civile, imputate anche agli esercizi considerati
nel bilancio di previsione, delle spese correlate a
finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei
prestiti, inclusa la quota capitale.
4. Nei casi in cui il tesoriere e' tenuto ad effettuare
controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio,
disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti finanziari, sono allegati i prospetti di cui
all'allegato 8, da trasmettere al tesoriere.
4-bis. Il conto del tesoriere e' predisposto secondo lo
schema di cui all'allegato n. 17.».
 
Art. 53

Sostegno agli enti in deficit strutturale

1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 2020, per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale e' imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettivita' e del territorio e non a patologie organizzative, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, e l'ultimo indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e la cui relativa capacita' fiscale pro capite, determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, risulta inferiore a 395.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 che tengono conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, calcolato tenendo conto della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; ai fini del riparto gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti sono considerati come enti di 200.000 abitanti.
3. La dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' incrementata, per l'anno 2020, di 200 milioni di euro. Tale importo e' destinato al pagamento delle spese di parte corrente relative a spese di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, gia' impegnate. L'erogazione in favore degli enti locali interessati delle predette somme, da effettuarsi nel corso dell'anno 2020, e' subordinata all'invio al Ministero dell'interno da parte degli stessi di specifica attestazione sull'utilizzo delle risorse. Possono accedere al Fondo di rotazione anche gli enti locali che ne abbiano gia' beneficiato, nel caso di nuove sopravvenute esigenze.
4. Le risorse di cui al comma 3 non possono essere utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e sono contabilizzate secondo le modalita' previste dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo del comma 3 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, attraverso riversamento in entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'interno.
6. Al comma 3 dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche', in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, puo' garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa». Nella delibera di riconoscimento, le coperture sono puntualmente individuate con riferimento a ciascun esercizio del piano di rateizzazione convenuto con i creditori.
7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 31 ottobre 2020.
8. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, per gli enti locali che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini disposti ed assegnati con deliberazione e/o note istruttorie dalle Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, anche se gia' decorrenti.
9. Per gli enti di cui al comma 8 sono altresi' sospese, fino al 30 giugno 2021, le procedure esecutive a qualunque titolo intraprese nei loro confronti. La sospensione di cui al primo periodo si applica anche ai provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure previste dal codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche' dagli altri commissari ad acta a qualunque titolo nominati. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del primo periodo non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita' del tesoriere.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano anche ai procedimenti gia' avviati.
10-bis. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, agli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non riescono a garantire la copertura minima del costo di alcuni servizi prevista dall'articolo 243, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, non si applica la sanzione di cui al comma 5 del medesimo articolo 243.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 243-bis e 243-ter
del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale). - 1. I comuni e le province per i quali,
anche in considerazione delle pronunce delle competenti
sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci degli
enti, sussistano squilibri strutturali del bilancio in
grado di provocare il dissesto finanziario, nel caso in cui
le misure di cui agli articoli 193 e 194 non siano
sufficienti a superare le condizioni di squilibrio
rilevate, possono ricorrere, con deliberazione consiliare
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
prevista dal presente articolo.La predetta procedura non
puo' essere iniziata qualora sia decorso il termine
assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui
all'articolo6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 149.
2. La deliberazione di ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario pluriennale e' trasmessa, entro 5
giorni dalla data di esecutivita', alla competente sezione
regionale della Corte dei conti e al Ministero
dell'interno.
3. Il ricorso alla procedura di cui al presente
articolo sospende temporaneamente la possibilita' per la
Corte dei Conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149,
il termine per l'adozione delle misure correttivedi cui al
comma 6, lettera a), del presente articolo.
4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti
dell'ente sono sospese dalla data di deliberazione di
ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario
pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di
approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui
all'articolo 243-quater, commi 1 e 3.
5. Il consiglio dell'ente locale, entro il termine
perentorio dinovanta giornidalla data di esecutivita' della
delibera di cui al comma 1, delibera unpiano di
riequilibrio finanziario pluriennaledi durata compresa tra
quattro e venti anni, compreso quello in corso, corredato
del parere dell'organo di revisione
economico-finanziario.Qualora, in caso di inizio mandato,
la delibera di cui al presente comma risulti gia'
presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o
commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera
della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui
all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in
carica ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio,
presentando la relativa delibera nei sessanta giorni
successivi alla sottoscrizione della relazione di cui
all'articolo4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149.
5-bis. La durata massima del piano di riequilibrio
finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma
5, e' determinatasulla base del rapporto tra le passivita'
da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di
cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno
precedente a quello di deliberazione del ricorso alla
procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto
approvato, secondo la seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

6. Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale
deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare
le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque,
contenere:
a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente
locale [ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 23
dicembre 2005, n. 266,] in considerazione dei comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato
rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita'
interno accertati dalla competente sezione regionale della
Corte dei conti;
b) la puntuale ricognizione, con relativa
quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati,
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti
fuori bilancio;
c) l'individuazione, con relative quantificazione e
previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le
misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale
del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di
amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti
fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a
partire da quello in corso alla data di accettazione del
piano;
d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano
di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo
di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o
da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio.
7. Ai fini della predisposizione del piano, l'ente e'
tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti
fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194.
Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente puo'
provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della
durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio,
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei
pagamenti di cui al comma 7, l'ente locale interessato puo'
richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei
carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle
annualita' ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale
dell'ente. Le rateizzazioni possono avere una durata
temporale massima di dieci anni con pagamenti rateali
mensili. Alle rateizzazioni concesse si applica la
disciplina di cui all'articolo19, commi 1-quater, 3 e
3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Sono dovuti gli interessi di
dilazione di cui all'articolo21 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
7-ter. Le disposizioni del comma 7-bis si applicano
anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatoria.
7-quater. Le modalita' di applicazione delle
disposizioni dei commi 7-bis e 7-ter sono definite con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
7-quinquies. L'ente locale e' tenuto a rilasciare
apposita delegazione di pagamento ai sensi dell'articolo
206 quale garanzia del pagamento delle rate relative ai
carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme
di previdenza e assistenza obbligatoria di cui ai commi
7-bis e 7-ter.
8. Al fine di assicurare il prefissato graduale
riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata
del piano, l'ente:
a) puo' deliberare le aliquote o tariffe dei tributi
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad
eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
b) e' soggetto ai controlli centrali in materia di
copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo
243, comma 2, ed e' tenuto ad assicurare la copertura dei
costi della gestione dei servizi a domanda individuale
prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma
2;
c) e' tenuto ad assicurare, con i proventi della
relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio acquedotto;
d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243,
comma 1;
e) e' tenuto ad effettuare una revisione
straordinaria di tutti i residui attivi e passivi
conservati in bilancio, stralciando i residui attivi
inesigibili o di dubbia esigibilita' da inserire nel conto
del patrimonio fino al compimento dei termini di
prescrizione, nonche' una sistematica attivita' di
accertamento delle posizioni debitorie aperte con il
sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione
delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica
della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle
entrate con vincolo di destinazione;
f) e' tenuto ad effettuare una rigorosa revisione
della spesa con indicazione di precisi obiettivi di
riduzione della stessa, nonche' una verifica e relativa
valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente
e della situazione di tutti gli organismi e delle societa'
partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico
del bilancio dell'ente;
g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la
copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di
investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204,
comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche'
accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter,
a condizione che si sia avvalso della facolta' di
deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima
prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad
alienare i beni patrimonialidisponibili non indispensabili
per i fini istituzionali dell'entee che abbia
provvedutoalla rideterminazione della dotazione organica ai
sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la
stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del
piano di riequilibrio.
9. In caso di accesso al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 243-ter, l'Ente deve adottare entro il termine
dell'esercizio finanziario le seguenti misure di
riequilibrio della parte corrente del bilancio:
a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo,
riduzione delle spese di personale, da realizzare in
particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il
finanziamento della retribuzione accessoria del personale
dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui
agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti
collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999
(comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota
non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni
organiche;
b) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e
prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della
spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai
fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base
di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
1) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2) alla copertura dei costi di gestione del
servizio di acquedotto;
3) al servizio di trasporto pubblico locale;
4) al servizio di illuminazione pubblica;
5) al finanziamento delle spese relative
all'accoglienza, su disposizione della competente autorita'
giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di
convitto e semiconvitto;
c) entro il termine di un quinquennio, riduzione
almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di
cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate
attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della
percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono
escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad
altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni
lirico-sinfoniche;
c-bis) ferma restando l'obbligatorieta' delle
riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha
facolta' di procedere a compensazioni, in valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di
spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e
ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere
b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono
puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio
approvato;
d) blocco dell'indebitamento, fatto salvo quanto
previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i
soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio
pregressi.
9-bis. In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo 243-ter, i
comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dal presente articolo
possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1
dell'articolo 204, necessari alla copertura di spese di
investimento relative a progetti e interventi che
garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione
funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un
importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e
dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed
emessi, rimborsate nell'esercizio precedente, nonche' alla
copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di
investimento strettamente funzionali all'ordinato
svolgimento di progetti e interventi finanziati in
prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da
amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
«Art. 243-ter (Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali). - 1. Per il
risanamento finanziario degli enti locali che hanno
deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui
all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a
valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali".
2. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare
entro il 30 novembre 2012, sono stabiliti i criteri per la
determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di
cui al comma 1 attribuibile a ciascun ente locale, nonche'
le modalita' per la concessione e per la restituzione della
stessa in un periodo massimo di 10 anni decorrente
dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione di cui al comma 1.
3. I criteri per la determinazione dell'anticipazione
attribuibile a ciascun ente locale, nei limiti dell'importo
massimo fissato in euro 300 per abitante per i comuni e in
euro 20 per abitante per le province o per le citta'
metropolitane, e della disponibilita' annua del Fondo,
devono tenere anche conto:
a) dell'incremento percentuale delle entrate
tributarie ed extratributarie previsto nell'ambito del
piano di riequilibrio pluriennale;
b) della riduzione percentuale delle spese correnti
previste nell'ambito del piano di riequilibrio
pluriennale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure
urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle
opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):
«Art. 43 (Misure in materia di utilizzo del Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti territoriali e di fondo di solidarieta' comunale). -
1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi
dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, possono prevedere, tra le misure di cui alla
lettera c) del comma 6 del medesimo articolo 243-bis
necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione
accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio,
l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a
valere sul "Fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali" di cui all'articolo 243-ter
del decreto legislativo n. 267 del 2000. A seguito
dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario
pluriennale da parte della competente Sezione regionale
della Corte dei conti, qualora l'ammontare delle risorse
attribuite a valere sul predetto "Fondo di rotazione per
assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali"
risulti inferiore a quello di cui al periodo precedente,
l'ente locale interessato e' tenuto, entro 60 giorni dalla
ricezione della comunicazione di approvazione del piano
stesso, ad indicare misure alternative di finanziamento per
un importo pari all'anticipazione non attribuita.
2. Nel caso di utilizzo delle risorse del "Fondo di
rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli
enti locali" di cui all'articolo 243-ter del decreto
legislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto dal
comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le risorse
ottenute in entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce
economica 00, codice SIOPE 2102. La restituzione delle
medesime risorse e' iscritta in spesa al titolo primo,
intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.
3. Le entrate di cui al comma 2 rilevano ai fini del
patto di stabilita' interno nei limiti di 100 milioni di
euro per il 2014 e 180 milioni per gli anni dal 2015 al
2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno
dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo
esercizio. Il Ministero dell'interno, in sede di adozione
del piano di riparto del fondo di cui al comma 2
dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'Interno 11
gennaio 2013, recante "Accesso al fondo di rotazione per
assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali",
pubblicato nella gazzetta ufficiale 8 febbraio 2013, n.33,
individua per ciascun ente, proporzionalmente alle risorse
erogate, la quota rilevante ai fini del patto di stabilita'
interno nei limiti del periodo precedente.
3-bis. La sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26,
lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per
inadempienza del patto di stabilita' interno del 2013,
ferme restando le rimanenti sanzioni, nel 2014 si applica
fino ad un importo pari al 3 per cento delle entrate
correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile del
comune inadempiente. Su richiesta dei comuni che hanno
attivato nell'anno 2014 la procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, nonche' di quelli che nel
medesimo anno hanno deliberato il dissesto finanziario, il
pagamento della sanzione di cui al primo periodo puo'
essere rateizzato in dieci anni e gli effetti finanziari
determinati dalla sua applicazione non concorrono alla
riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno
di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e successive modificazioni.
3-ter. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei
vincoli del patto di stabilita' interno nell'anno 2012 o
negli esercizi precedenti non trovano applicazione, e
qualora gia' applicate ne vengono meno gli effetti, nei
confronti degli enti locali per i quali la dichiarazione di
dissesto finanziario sia intervenuta nell'esercizio
finanziario 2012 e la violazione del patto di stabilita'
interno sia stata accertata successivamente alla data del
31 dicembre 2013.
4. Entro il 20 settembre 2014 il Ministero dell'interno
eroga ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai
comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna un
importo, a titolo di anticipo su quanto spettante per
l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale.
L'importo dell'attribuzione e' pari, per ciascun comune, al
66 per cento di quanto comunicato sul sito internet del
Ministero dell'interno come spettante per l'anno 2014 a
titolo di fondo di solidarieta' comunale, detratte le somme
gia' erogate in base alle disposizioni di cui all'articolo
8 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e
all'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2014, n. 88.
5. Per l'anno 2014 l'importo di euro 49.400.000
impegnato e non pagato del fondo per il federalismo
amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno e' versato all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnato al Fondo di solidarieta'
comunale, di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228.
5-bis. All'articolo 1, comma 729-quater, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "I comuni per i quali, alla data del 20 settembre
2014, non sia stato possibile recuperare sul fondo di
solidarieta' comunale per l'anno 2014 le somme risultanti a
debito per effetto delle variazioni sulle assegnazioni del
fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013 di cui al
comma 729-bis possono chiedere la rateizzazione triennale,
decorrente dal 2015, delle somme ancora da recuperare, ivi
comprese quelle da trattenere per il tramite dell'Agenzia
delle entrate, con le modalita' che sono rese riferimenti
normativi dal Ministero dell'interno mediante apposito
comunicato. A seguito delle richieste di rateizzazione di
cui al periodo precedente, il Ministero dell'interno
comunica ai comuni beneficiari delle maggiori assegnazioni
del fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2013, di cui
al comma 729-bis, gli importi da riconoscere in ciascuna
delle annualita' 2015, 2016 e 2017".
5-ter. All'articolo 32, comma 3, secondo periodo, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le
parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "75
per cento".
5-quater. Le metodologie e le elaborazioni relative
alla determinazione delle capacita' fiscali dei comuni,
delle province e delle citta' metropolitane sono definite
dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e delle finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla
Commissione tecnica per i fabbisogni standard istituita ai
sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, anche separatamente, per l'approvazione; in
assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate
decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da parte
della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono
adottate, anche separatamente, la nota metodologica
relativa alla procedura di calcolo e la stima delle
capacita' fiscali per singolo comune delle regioni a
statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228; lo schema di decreto
e' trasmesso, per l'intesa, alla Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali; qualora ricorra la condizione di cui al
comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, il decreto medesimo e' comunque inviato alle
Camere ai sensi del quarto periodo del presente comma. Nel
caso di adozione delle sole capacita' fiscali,
rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti
normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap
nonche' della variabilita' dei dati assunti a riferimento,
lo schema di decreto e' inviato, per l'intesa, alla
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; qualora
ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto
medesimo e' comunque adottato. Lo schema di decreto con la
nota metodologica e la stima, di cui al secondo periodo, e'
trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa,
ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di esso sia
espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge
5 maggio 2009, n. 42, e delle commissioni parlamentari
competenti per materia. Decorso il termine di cui al quarto
periodo, il decreto puo' comunque essere adottato. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, se non intende
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere
una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si
e' conformato ai citati pareri.».
- Si riporta il testo del paragrafo 3.20-bis del
principio applicato della contabilita' finanziaria di cui
all'allegato 4/2 al citato decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118:
«3.20-bis Sono registrate tra le accensioni di prestiti
anche le anticipazioni di liquidita' diverse da quelle di
cui al paragrafo 3.26. Le anticipazioni di liquidita' sono
definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n.
350/2003, come "operazioni che non comportano risorse
aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite
massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una
momentanea carenza di liquidita' e di effettuare spese per
le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio". Le
anticipazioni di liquidita' non costituiscono indebitamento
agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si
estinguono entro un anno.
Per le anticipazioni che devono essere chiuse entro
l'anno, la natura di "anticipazione di liquidita' che non
comporta risorse aggiuntive" e' rappresentata contabilmente
dall'imputazione al medesimo esercizio dell'accertamento
dell'entrata derivante dall'anticipazione e dell'impegno di
spesa concernente il rimborso.
Per le anticipazioni di liquidita' che non devono
essere chiuse entro l'anno (a rimborso pluriennale),
l'evidenza contabile della natura di "anticipazione di
liquidita' che non comporta risorse aggiuntive" e'
costituita dall'iscrizione di un fondo anticipazione di
liquidita' nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle
anticipazioni di liquidita' incassate nell'esercizio e non
restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota
accantonata.
Il meccanismo di creazione del fondo con corrispondente
accantonamento in ogni caso costituisce strumento di
sterilizzazione degli effetti espansivi della spesa e non
deve costituire forma surrettizia di copertura di spese.
Si richiamano le modalita' di contabilizzazione
previste per le seguenti anticipazioni di liquidita':
per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, le Regioni
e le Province autonome applicano l'art. 1, commi 692 e
seguenti della legge n. 208 del 2015 e le indicazioni
definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti
(deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e
n. 28/2017);
per le anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 4, e successivi rifinanziamenti, gli enti
locali fanno riferimento alle indicazioni definite in sede
nomofilattica dalla Corte dei conti (deliberazioni della
Sezione delle autonomie n. 33/2015 e n. 28/2017);
per le anticipazioni di cui all'articolo
243-quinquies del decreto legislativo n. 267 del 2000, gli
enti locali applicano le modalita' di contabilizzazione
definite in sede nomofilattica dalla Corte dei conti
(deliberazioni della Sezione delle autonomie n. 33/2015 e
n. 28/2017);
per le anticipazioni di liquidita' concesse a valere
sul fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto
legislativo n. 267 del 2000, gli enti locali applicano le
modalita' di contabilizzazione definite dalla deliberazione
della sezione delle autonomie n. 14 del 2013, salvo
l'ipotesi di cui all'art. 43, del decreto legge n. 133 del
2014, il quale prevede che "Nel caso di utilizzo delle
risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali" di cui
all'articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267 del
2000 secondo quanto previsto dal comma 1, gli enti locali
interessati iscrivono le risorse ottenute in entrata nel
titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice
SIOPE 2102. La restituzione delle medesime risorse e'
iscritta in spesa al titolo primo, intervento 05, voce
economica 15, codice SIOPE 1570[31]". Al riguardo, si
richiama la delibera n. 6 del 2018 della Corte dei conti -
Sezione regionale di controllo per il Lazio "L'art. 43 del
DL 12 settembre 2014, n. 133 ha successivamente
riconosciuto agli enti locali la possibilita' di impiegare
il fondo non solo con finalita' di anticipazione di cassa,
ma anche con funzione di copertura, espressamente
prevendendo l'utilizzo delle relative risorse tra le misure
di cui alla lettera c del comma 6 dell'art. 243-bis
necessarie per il ripiano del disavanzo di amministrazione
e per il finanziamento dei debiti fuori bilanci."
Le altre anticipazioni di liquidita' che non si
chiudono entro l'esercizio sono registrate come segue:
a) le entrate derivanti dall'anticipazione sono
accertate nel titolo 6 delle entrate "Accensione di
prestiti";
b) nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei
prestiti, e' iscritto un fondo anticipazione di liquidita',
di importo pari alle anticipazioni di liquidita' accertate
nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota
accantonata;
c) a seguito dell'incasso dell'anticipazione, le rate
annuali di rimborso dell'anticipazione sono impegnate con
imputazione a ciascuno degli esercizi in cui devono essere
pagate (la quota capitale nel titolo 4 del rimborso
prestiti e la quota interessi nel titolo 1 delle spese
correnti). Per gli esercizi ancora non gestiti, si
predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del
piano di ammortamento dell'anticipazione;
d) il fondo di cui alla lettera b) e' iscritto in
entrata del bilancio dell'esercizio successivo, come quota
del risultato di amministrazione presunto allegato al
bilancio di previsione, per un importo corrispondente al
fondo risultante dal relativo prospetto dimostrativo, ed e'
reiscritto in spesa al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.
Tali modalita' operative devono essere seguite fino
all'integrale rimborso delle anticipazioni ed essere
rappresentate in ciascuno degli esercizi del bilancio di
previsione.
Nel prospetto degli equilibri, le entrate derivanti da
anticipazioni di liquidita' partecipano all'equilibrio di
parte corrente. A tal fine sono imputate alla voce "Entrate
per accensioni di prestiti destinate all'estinzione
anticipata di prestiti".
Le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 1,
comma 849 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, concesse
alle Regioni per conto dei rispettivi enti del Servizio
sanitario nazionale sono registrate secondo le modalita'
previste per le ordinarie anticipazioni di liquidita' che
si estinguono entro l'esercizio. In particolare, le entrate
derivanti dall'anticipazione sono accertate nel titolo 6
delle entrate "Accensione di prestiti" e, contestualmente,
con imputazione al medesimo esercizio, e' impegnata la
spesa concernente il rimborso dell'anticipazione,
distintamente per la quota capitale e la quota interessi.
Il versamento della liquidita' da parte delle Regioni
non comporta la formazione di proventi per gli enti del
servizio sanitario, cui fa carico l'obbligazione giuridica
concernente il rimborso dell'anticipazione, per il tramite
della Regione.
Pertanto, le regioni impegnano la spesa concernente il
versamento della liquidita' agli enti del servizio
sanitario nazionale tra le concessioni di crediti, e
contestualmente accertano le relative entrate derivanti
dalla riscossione dei crediti.
Tale operazione e' registrata nel perimetro sanitario
del bilancio.».
- Si riporta il testo dell'articolo 115 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 115 (Fondo di liquidita' per il pagamento dei
debiti commerciali degli enti territoriali). - 1. E'
istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo
per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti
certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 12.000
milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo
precedente e' distinto in due sezioni a cui corrispondono
due articoli del relativo capitolo del bilancio dello
Stato, denominate rispettivamente "Sezione per assicurare
la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari" con una dotazione di 8.000 milioni di euro e
"Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi
ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale",
con una dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al
Parlamento, possono essere disposte variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i
predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo
delle risorse. Nell'ambito della "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili degli enti locali e delle regioni e province
autonome per debiti diversi da quelli finanziari e
sanitari" le risorse sono ripartite in due quote: una quota
pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e
una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle
regioni e province autonome. Agli oneri derivanti dal
presente comma, pari a 12.000 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.
2. Ai fini dell'immediata operativita' del "Fondo per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili" di cui al comma 1, il Ministero
dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi
e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce
le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono il Fondo
su due conti correnti appositamente accesi presso la
Tesoreria centrale dello Stato, intestati al Ministero
dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per le finalita' di cui alle
predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra
l'altro, criteri e modalita' per l'accesso da parte degli
enti locali e delle regioni e province autonome alle
risorse delle Sezioni, secondo un contratto tipo, approvato
con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato
sui siti internet del Ministero dell'economia e delle
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i
criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni da parte
di Cassa depositi e prestiti S.p.A. La convenzione e'
pubblicata sui siti internet del Ministero dell'economia e
delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.
3. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al
comma 2 e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro
per l'anno 2020 cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.
4. Per il potenziamento della struttura di gestione e
assistenza tecnica della piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, necessario per garantire l'operativita'
di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto, e'
autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno
2020 a cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 194 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 194 (Riconoscimento di legittimita' di debiti
fuori bilancio). - 1. - 2. Omissis.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non
possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo
193, comma 3, l'ente locale puo' far ricorso a mutui ai
sensi degli articoli 202 e seguenti, nonche', in presenza
di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli
indicati al comma 2, puo' garantire la copertura
finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con
i creditori in ciascuna annualita' dei corrispondenti
bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella
relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente
motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 151 del
citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 151 (Principi generali). - 1. Gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni. I termini possono
essere differiti con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 recante
«Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana del 7 luglio 2010, n. 156 - Supplemento
Ordinario n. 148.
- Si riporta il testo degli articoli 242 e 243, commi 2
e 5, del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 242 (Individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli). - 1. Sono
da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili
condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita
tabella, da allegare al rendiconto della gestione,
contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta'
presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione
e' quello relativo al penultimo esercizio precedente quello
di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non
regolamentare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono fissati i parametri obiettivi, nonche'
le modalita' per la compilazione della tabella di cui al
comma 1. Fino alla fissazione di nuovi parametri si
applicano quelli vigenti nell'anno precedente.
3. Le norme di cui al presente capo si applicano a
comuni, province e comunita' montane.».
«Art. 243 (Controlli per gli enti locali
strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri
enti). - 1. Omissis.
2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono
soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del
costo di alcuni servizi. Tali controlli verificano mediante
un'apposita certificazione che:
a) il costo complessivo della gestione dei servizi a
domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia
stato coperto con i relativi proventi tariffari e
contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per
cento; a tale fine i costi di gestione degli asili nido
sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare;
b) il costo complessivo della gestione del servizio
di acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore
all'80 per cento;
c) il costo complessivo della gestione del servizio
di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed
equiparati, riferito ai dati della competenza, sia stato
coperto con la relativa tariffa almeno nella misura
prevista dalla legislazione vigente.
3. - 4. Omissis.
5. Alle province ed ai comuni in condizioni
strutturalmente deficitare che, pur essendo a cio' tenuti,
non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di
gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di
tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, e'
applicata una sanzione pari all'1 per cento delle entrate
correnti risultanti dal rendiconto della gestione del
penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui
viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti
minimi di copertura. Ove non risulti inviato alla banca
dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rendiconto della
gestione del penultimo anno precedente, si fa riferimento
all'ultimo rendiconto presente nella stessa banca dati o,
in caso di ulteriore indisponibilita', nella banca dati dei
certificati di bilancio del Ministero dell'interno. La
sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero
dell'interno a titolo di trasferimenti erariali e di
federalismo fiscale; in caso di incapienza l'ente locale e'
tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme residue.
Omissis.».
 
Art. 54

Termine per gli equilibri degli enti locali

1. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 novembre 2020».
1-bis. All'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al 30 novembre 2020».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 2 e 8 dell'articolo 107
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 107 (Differimento di termini
amministrativo-contabili). - 1. Omissis.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, per l'esercizio
2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30
settembre 2020 e il termine di cui al comma 2 dell'articolo
193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito al
30 novembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del
14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma
15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite,
rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per
l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito
al 31 gennaio 2021.
3. - 7. Omissis.
8. Il termine di cui all'articolo 264, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' fissato al
30 novembre 2020.
Omissis.».
 
Art. 55
Estensione dei termini per la concessione delle anticipazioni di
liquidita' agli enti locali per far fronte ai debiti della PA.

1. Nel periodo intercorrente tra il 21 settembre 2020 e il 9 ottobre 2020, gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere, con deliberazione della giunta, le anticipazioni di liquidita' di cui all'articolo 116 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a valere sulle risorse residue della «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 115, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, a condizione che non abbiano gia' ottenuto la concessione della predetta anticipazione di liquidita' entro il 24 luglio 2020.
2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 sono concesse entro il 23 ottobre 2020 e possono essere utilizzate anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 31 luglio 2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.
3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il 14 settembre 2020, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Restano applicabili, in quanto compatibili con il presente articolo, tutte le disposizioni e i connessi atti gia' adottati ai sensi degli articoli 115, 116 e 118 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
«Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Ai fini del
presente testo unico si intendono per enti locali i comuni,
le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente
testo unico si applicano, altresi', salvo diverse
disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto
dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 116 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 116 (Pagamento dei debiti degli enti locali e
delle regioni e province autonome). - 1. Gli enti locali di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome che
in caso di carenza di liquidita', anche a seguito della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante
dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far
fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili
maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a
somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per
prestazioni professionali, possono chiedere, con
deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra
il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidita' da destinare
ai predetti pagamenti, secondo le modalita' stabilite nella
convenzione di cui all'articolo 115, comma 2.
L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di debiti
fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento.
2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 non
comportano la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli
enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee
carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti relativi a
spese per le quali e' gia' prevista idonea copertura di
bilancio e non costituiscono indebitamento ai sensi
dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.
350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni
sono concesse in deroga alle disposizioni di cui agli
articoli 203 e 204 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento alle
regioni e province autonome, le anticipazioni sono concesse
in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente
al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti
richiedenti adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di
previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo
3.20-bis del principio applicato della contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di
amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di
liquidita' e' applicata al bilancio di previsione anche da
parte degli enti in disavanzo di amministrazione.
3. La richiesta di anticipazione di liquidita'
presentata ai sensi del comma 1 e' corredata di un'apposita
dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da
pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo
comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla
piattaforma elettronica per la gestione telematica del
rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
dell'attestazione di copertura finanziaria delle spese
concernenti il rimborso delle rate di ammortamento,
verificata dall'organo di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile.
4. L'anticipazione e' concessa, entro il 24 luglio 2020
a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidita' per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali e delle regioni e province autonome per debiti
diversi da quelli finanziari e sanitari" di cui
all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste
di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle
somme disponibili nella sezione medesima. Qualora le
richieste presentate a valere su una delle due quote della
Sezione di cui al periodo precedente siano state pienamente
soddisfatte, le risorse residue possono essere destinate
alle eventuali richieste non soddisfatte presentate per
l'altra quota della medesima sezione.
5. L'anticipazione e' restituita, con piano di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale
e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni
o anticipatamente in conseguenza del ripristino della
normale gestione della liquidita', alle condizioni di cui
al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma
2. La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio
2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data
dell'erogazione e sino alla data di decorrenza
dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo
bancario antecedente tale data, interessi di
preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle
suddette anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei
Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del
presente decreto e pubblicato sul sito internet del
medesimo Ministero.
6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli
enti locali, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi
somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle
scadenze ivi previste, sulla base dei dati comunicati dalla
Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle entrate
provvede a trattenere le relative somme, per i comuni
interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello
F24 o altre modalita' di riscossione e, per le citta'
metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile, derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui
all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, riscossa tramite modello F24. Con riferimento alle
anticipazioni concesse alle regioni e alle province
autonome, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi
somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle
scadenze ivi previste, si puo' procedere al recupero a
valere delle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei
conti aperti presso la tesoreria statale.
7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al
comma 1, gli enti devono utilizzare eventuali somme residue
per la parziale estinzione dell'anticipazione di liquidita'
concessa alla prima scadenza di pagamento della rata
prevista dal relativo contratto. La mancata estinzione
dell'anticipazione entro il termine di cui al precedente
periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della
valutazione della performance individuale dei dirigenti
responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e
disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui
al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data
di erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il
termine di cui al periodo precedente e' rilevante ai fini
della misurazione e della valutazione della performance
individuale dei dirigenti responsabili e comporta
responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. verifica,
attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3,
l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e,
in caso di mancato pagamento, puo' chiedere, per il
corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione,
anche ricorrendo alle modalita' di cui al comma 6.
9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere
utilizzate dai comuni, dalle province, dalle citta'
metropolitane, dalle regioni e dalle province autonome
anche ai fini del rimborso, totale o parziale, del solo
importo in linea capitale delle anticipazioni concesse
dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi
da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre
2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno
2020, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali.».
- Il testo dell'articolo 115 del citato decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 53.
- Si riporta il testo dei commi da 7-bis a 7-novies
dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali):
«Art. 4 (Termini di pagamento). - 1. - 7. Omissis.
7-bis. Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie
dell'Unione europea possono concedere ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane, alle regioni e alle
province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del
Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidita'
da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed
esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019,
relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a
obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione
di liquidita' per il pagamento di debiti fuori bilancio e'
subordinata al relativo riconoscimento.
7-ter. Le anticipazioni di cui al comma 7-bis sono
concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di
tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2018
afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e,
per le regioni e le province autonome, entro il limite
massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno
2018 afferenti al primo titolo di entrata del bilancio.
7-quater. Con riferimento alle anticipazioni non
costituenti indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma
17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo
l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare le relative
iscrizioni nel bilancio di previsione successivamente al
perfezionamento delle anticipazioni, non trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 203, comma
1, lettera b), e all'articolo 204 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' di cui
all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118.
7-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono
assistite dalla delegazione di pagamento di cui
all'articolo 206 del citato decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10,
del predetto decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le
anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono
assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a
norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna
regione e provincia autonoma.
7-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidita'
e' presentata agli istituti finanziari di cui al comma
7-bis entro il termine del 30 aprile 2020 ed e' corredata
di un'apposita dichiarazione sottoscritta dal
rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente
l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come
qualificati al medesimo comma 7-bis, redatta utilizzando il
modello generato dalla piattaforma elettronica per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64.
7-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento
dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di
liquidita' entro quindici giorni dalla data di effettiva
erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il
pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario
nazionale e degli enti locali, da effettuare a valere sui
trasferimenti da parte di regioni e province autonome di
cui al comma 7-bis, il termine e' di trenta giorni dalla
data di effettiva erogazione da parte dell'istituto
finanziatore.
7-octies. Le anticipazioni di liquidita' sono
rimborsate entro il termine del 30 dicembre 2020, o
anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale
gestione della liquidita', alle condizioni pattuite
contrattualmente con gli istituti finanziatori.
7-novies. Gli istituti finanziatori verificano,
attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma
7-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al
medesimo comma. In caso di mancato pagamento, gli istituti
finanziatori possono chiedere, per il corrispondente
importo, la restituzione dell'anticipazione, anche
attivando le garanzie di cui al comma 7-quinquies.».
- Si riporta il testo dell'articolo 118 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 118 (Riassegnazione al fondo ammortamento titoli
di Stato). - 1. Gli importi oggetto della restituzione da
parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo
Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, sono annualmente
versati ad appositi capitoli dello stato di previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la
quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei
versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al
fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono
ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e
riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
le eventuali somme, di cui all'articolo 115, non richieste
alla data del 31 dicembre 2020.».
 
Art. 56
Disposizioni per gli enti locali in dissesto interamente confinanti
con paesi non appartenenti all'Unione europea

1. All'articolo 57, comma 2-duodecies, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il primo periodo, e' infine aggiunto il seguente: «Ferma restando la dotazione del fondo di cui al comma 2-decies, i debiti di cui al primo periodo sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla modalita' semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 2-duodecies
dell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
2019, n. 157 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali). - 1.
- 2-undecies. Omissis.
2-duodecies. Una quota del fondo di cui al comma
2-decies non inferiore a 3 milioni di euro per l'anno 2019
e' destinata all'incremento della massa attiva della
gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti contratti
con enti e imprese aventi sede legale in Paesi non
appartenenti all'Unione europea da parte di comuni che
hanno deliberato il dissesto finanziario entro il 31
dicembre 2018 e che sono interamente confinanti con i
medesimi Paesi. Ferma restando la dotazione del fondo di
cui al comma 2-decies, i debiti di cui al primo periodo
sono integralmente pagati anche nel caso di ricorso alla
modalita' semplificata di liquidazione di cui all'articolo
258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Omissis.».
 
Art. 57

Disposizioni in materia di eventi sismici

1. All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: «4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021.». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2. All'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e le parole «per l'anno 2018.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2020.». Ai relativi oneri, pari a 69,8 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ultimo periodo, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli altri enti ricompresi nel cratere del sisma del 2016, nonche' per i contratti di lavoro a tempo determinato di cui alle convenzioni con le societa' indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. Al fine di assicurare le professionalita' necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal 1° novembre 2020, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonche' gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri.
3-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e' effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto;
b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021, mediante utilizzo delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3;
c) quanto a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, per 10 milioni di euro annui mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto, per 20 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-ter. All'articolo 50, comma 3, alinea, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «due unita' con funzioni di livello dirigenziali non generale» sono sostituite dalle seguenti: «due unita' con funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del Commissario straordinario e' altresi' assegnata in posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico».
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-ter, pari a euro 78.500 per l'anno 2020 e a euro 470.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
3-quinquies. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 9-ter e' aggiunto il seguente:
«9-quater. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la struttura commissariale, mediante ampliamento delle convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia' finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
3-sexies. Qualora, per far fronte alla ripresa delle attivita' scolastiche, nell'esecuzione dei contratti in essere di appalto o concessione aventi ad oggetto il trasporto scolastico, siano affidati servizi aggiuntivi di trasporto scolastico ai sensi dell'articolo 106 e dell'articolo 175 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per l'esecuzione di tali servizi aggiuntivi si debba ricorrere a subaffidamenti, l'appaltatore o concessionario comunica all'amministrazione il nominativo del soggetto individuato e invia il contratto di subappalto o subconcessione e le dichiarazioni rese da parte del soggetto subaffidatario, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti il possesso dei requisiti di idoneita' professionale e l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'amministrazione, al fine di assicurare la tempestiva erogazione del servizio, autorizza il subaffidamento condizionando risolutivamente lo stesso all'esito dei controlli sulle dichiarazioni rese e prevedendo in caso di esito negativo la revoca dell'autorizzazione e il pagamento delle sole prestazioni effettivamente eseguite. L'amministrazione effettua sempre il controllo sui requisiti di idoneita' professionale, sui requisiti generali di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la verifica antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, a campione, il controllo sui restanti requisiti.
3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui e' garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.
3-octies. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico e privato ed alle attivita' economiche e produttive, relativamente agli eccezionali eventi meteorologici che nella seconda decade del mese di gennaio 2017 hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario per la ricostruzione puo' provvedere, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del predetto decreto-legge, alla concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attivita' economiche e produttive, a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. I contributi di cui al presente comma possono essere riconosciuti fino a concorrenza del danno effettivamente subito, tenendo anche conto dei contributi gia' concessi con le modalita' del finanziamento agevolato ai sensi dell'articolo 1, commi da 422 a 428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalita'.
4. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, corrispondente a quella determinata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 20 luglio 2012 n. 140, concernente gli interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalita' di erogazione del contributo e puo' essere riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi provvedimenti puo' essere altresi' riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari. Le previsioni per la determinazione del contributo massimo concedibile ai professionisti di cui al presente comma si applicano ai progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.». 5. Al fine di assicurare ai Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, continuita' nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione e' autorizzato a concedere, con propri provvedimenti, apposita compensazione per un massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Commissario comunica al tavolo di cui all'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le compensazioni effettuate in favore di ciascun comune. Per le finalita' di cui al presente comma, la contabilita' speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' integrata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
6. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2021»; b) al comma 4, le parole «e per i tre anni successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i cinque anni successivi» e le parole «per il 2019 e il 2020» sono sostituite dalle seguenti: «per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022»; c) al comma 6 le parole «e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022» e le parole «dal 2019 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2019 al 2022». Il Ministero dello sviluppo economico, nell'utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate dal presente comma e le eventuali economie dei bandi precedenti, puo' prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno gia' ottenuto le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del predetto decreto-legge n. 50 del 2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell'importo dell'agevolazione concessa complessivamente in esito ai bandi precedenti. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7. Al fine di una migliore valutazione e previsione dei flussi finanziari relativi alle attivita' di ricostruzione sul territorio, i Commissari straordinari incaricati delle attivita' di ricostruzione post eventi sismici in relazione alle relative contabilita' speciali di cui sono titolari, predispongono e aggiornano mediante apposito sistema reso disponibile dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale le amministrazioni competenti, ciascuna per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio riguardanti il trasferimento di risorse alle contabilita' speciali. Conseguentemente ciascun Commissario, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, puo' avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse sulla contabilita' speciale. Gli impegni pluriennali possono essere annualmente rimodulati con la legge di bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma dei pagamenti nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. Le risorse destinate alla realizzazione degli interventi sono trasferite, previa tempestiva richiesta del Commissario alle amministrazioni competenti, sulla contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento dell'intervento comunicati al Commissario. Il monitoraggio degli interventi effettuati dai Commissari straordinari avviene sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021, nell'ambito delle risorse gia' rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018 e dell'11 giugno 2019.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2,9 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
10. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unita', assegnata a ciascuno degli Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31 dicembre 2021. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi del citato articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alla vigente normativa in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per il 2021, comprensivo del trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
11. Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono estese sino al 31 dicembre 2021. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
12. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
13. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2021»;
b) le parole «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021». A tal fine le risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono incrementate di complessivi 300.000 euro per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
14. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021». A tal fine le risorse delle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono incrementate di 2 milioni di euro complessivi per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
15. Al fine di assicurare la compiuta attuazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012, nonche' i contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati. Le risorse e i contributi di cui al primo periodo, altresi', non sono da ricomprendersi nel fallimento e sono comunque esclusi dall'applicazione della disciplina della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo si applicano sino alla definitiva chiusura delle apposite contabilita' speciali intestate ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, operanti in qualita' di commissari delegati, secondo l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012.
16. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, per l'attuazione, da parte dei Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
17. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' prorogata all'anno 2022 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dall'articolo 9-vicies quater del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2021, comprese quelle il cui pagamento e' stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al primo periodo, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2022, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
18. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, al comma 1-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «relative a immobili inagibili in seguito al sisma» sono soppresse e la parola «situati» e' sostituita dalla seguente: «situate». Restano fermi i pagamenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le agevolazioni di cui al primo periodo possono essere prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilita' del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda o la permanenza dello stato di inagibilita' gia' dichiarato.».
18-bis. All'articolo 43 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
«5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli skilift siti nel territorio delle regioni Abruzzo e Marche, e' prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della loro idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio da parte dei competenti uffici ministeriali».
 


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (Interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del
2016), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e organi direttivi). -
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a
disciplinare gli interventi per la riparazione, la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa
economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei
Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis. Nei Comuni di
Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto
le disposizioni di cui agli articoli 45, 46, 47 e 48 si
applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, casa di
abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli
uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale
per la previdenza sociale territorialmente competenti. Alla
cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario
straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualita' di
vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno
dei componenti della Giunta regionale munito di apposita
delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per
ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI
regionale di riferimento.
2. Le misure di cui al presente decreto possono
applicarsi, altresi', in riferimento a immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni
interessate, diversi da quelli indicati negli allegati 1 e
2, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso
di causalita' diretto tra i danni ivi verificatisi e gli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016,
comprovato da apposita perizia asseverata.
3. Nell'assolvimento dell'incarico conferito con
decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre
2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, il Commissario
straordinario provvede all'attuazione degli interventi ai
sensi e con i poteri previsti dal presente decreto. Il
Commissario straordinario opera con i poteri di cui al
presente decreto, anche in relazione alla ricostruzione
conseguente agli eventi sismici successivi al 24 agosto
2016 con riferimento ai territori di cui al comma 1.
4. La gestione straordinaria oggetto del presente
decreto, finalizzata alla ricostruzione, cessa alla data
del 31 dicembre 2018.
4-bis. Lo stato di emergenza prorogato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio
2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies,
comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017,
n. 123, e' prorogato fino al 31 dicembre 2018 e ai relativi
oneri si provvede, nel limite complessivo di euro 300
milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto, intestata al Commissario straordinario,
che a tal fine sono trasferite sul conto corrente di
tesoreria centrale n. 22330, intestato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, per essere assegnate al
Dipartimento della protezione civile.
4-ter. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e'
prorogato fino al 31 dicembre 2019; a tale fine il Fondo
per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del
codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 360
milioni di euro per l'anno 2019.
4-quater. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis
e' prorogato fino al 31 dicembre 2020. Con delibere del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24
del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede
all'assegnazione delle risorse per le conseguenti
attivita', nei limiti delle disponibilita' del Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo
decreto legislativo n. 1 del 2018.
4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma
4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il
Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44
del codice della protezione civile, di cui al decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2021.
5. I Presidenti delle Regioni interessate operano in
qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al
presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario
straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui
attribuite dal presente decreto. A tale scopo e' costituita
una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta
dal Commissario straordinario, con il compito di concordare
i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare
l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione
delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di
verificare periodicamente l'avanzamento del processo di
ricostruzione. Al funzionamento della cabina di
coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
6. In ogni Regione e' costituito un comitato
istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che
lo presiede in qualita' di vice commissario, dai Presidenti
delle Province interessate e dai Sindaci dei Comuni di cui
agli allegati 1 e 2, nell'ambito dei quali sono discusse e
condivise le scelte strategiche, di competenza dei
Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si
provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie previste a legislazione vigente.
7. Il Commissario straordinario assicura una
ricostruzione unitaria e omogenea nel territorio colpito
dal sisma, e a tal fine programma l'uso delle risorse
finanziarie e approva le ordinanze e le direttive
necessarie per la progettazione ed esecuzione degli
interventi, nonche' per la determinazione dei contributi
spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del
danno, della vulnerabilita' e di costi parametrici.».
- Si riporta il testo del comma 990 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 989. Omissis.
990. Allo scopo di assicurare il proseguimento e
l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine
della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma
4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
prorogato fino al 31 dicembre 2021, ivi incluse le
previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato
decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa
annui previsti per l'anno 2020. Dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale
in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto
di cui agli articoli 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a),
del citato decreto-legge n. 189 del 2016 e' automaticamente
prorogato fino alla data di cui al periodo precedente,
salva espressa rinunzia degli interessati.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 3 e 9-quater
dell'articolo 50 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 50 (Struttura del Commissario straordinario e
misure per il personale impiegato in attivita'
emergenziali). - 1. - 2. Omissis.
3. Nell'ambito del contingente dirigenziale gia'
previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 settembre 2016, sono comprese un'unita' con
funzioni di livello dirigenziale generale e due unita' con
funzioni di livello dirigenziale non generale, di cui una
incaricata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai
limiti percentuali ivi previsti. Alla struttura del
Commissario straordinario e' altresi' assegnata in
posizione di comando un'ulteriore unita' di personale con
funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente
ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e fino a cinque esperti incaricati ai sensi
dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico. Le duecentoventicinque unita' di
personale di cui al comma 2 sono individuate:
a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unita' sono
individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere,
istituito dall'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla
presente lettera e' collocato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione
di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto
dai rispettivi ordinamenti. Per non pregiudicare
l'attivita' di ricostruzione nei territori del cratere
abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere e' autorizzato a stipulare, per il
biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite
massimo di dieci unita' di personale, a valere sulle
risorse rimborsate dalla struttura del Commissario
straordinario per l'utilizzo del contingente di personale
in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo
dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e
gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo
67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, per le quali e' disposta la proroga di
validita' fino al 31 dicembre 2018. Decorso il termine di
cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del
1997, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia
adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando, lo
stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la
manifestazione di disponibilita' da parte degli interessati
che prendono servizio alla data indicata nella richiesta;
b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d'impresa S.p.A., o societa' da questa
interamente controllata, previa intesa con i rispettivi
organi di amministrazione;
c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con
Fintecna S.p.A. o societa' da questa interamente
controllata per assicurare il supporto necessario alle
attivita' tecnico-ingegneristiche.
4. - 9-ter. Omissis.
9-quater. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione, il Commissario straordinario puo', con
propri provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 2,
comma 2, destinare ulteriori unita' di personale per gli
Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e la
struttura commissariale, mediante ampliamento delle
convenzioni di cui al comma 3, lettere b) e c), nel limite
di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3, gia'
finalizzate a spese di personale e non utilizzate. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di
indebitamento netto e fabbisogno si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Omissis.».
- Il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
del 9 maggio 2001, n. 106.
- Si riporta il testo degli articoli 19 e 21 del citato
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:
«Art. 19 (Apposizione del termine e durata massima). -
1. Al contratto di lavoro subordinato puo' essere apposto
un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il
contratto puo' avere una durata superiore, ma comunque non
eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno
una delle seguenti condizioni:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee
all'ordinaria attivita', ovvero esigenze di sostituzione di
altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei,
significativi e non programmabili, dell'attivita'
ordinaria.
1-bis. In caso di stipulazione di un contratto di
durata superiore a dodici mesi in assenza delle condizioni
di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data di superamento del termine
di dodici mesi.
2. Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
collettivi, e con l'eccezione delle attivita' stagionali di
cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di
lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore
di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una
successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di
mansioni di pari livello e categoria legale e
indipendentemente dai periodi di interruzione tra un
contratto e l'altro, non puo' superare i ventiquattro mesi.
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresi' conto
dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari
livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti,
nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo
determinato. Qualora il limite dei ventiquattro mesi sia
superato, per effetto di un unico contratto o di una
successione di contratti, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato dalla data di tale
superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore
contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti,
della durata massima di dodici mesi, puo' essere stipulato
presso la direzione territoriale del lavoro competente per
territorio. In caso di mancato rispetto della descritta
procedura, nonche' di superamento del termine stabilito nel
medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a
tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non
superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al
contratto e' priva di effetto se non risulta da atto
scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni
lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto
contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle
esigenze di cui al comma 1 in base alle quali e' stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione
e' necessaria solo quando il termine complessivo eccede i
dodici mesi.
5. Il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo
determinato, nonche' le rappresentanze sindacali aziendali
ovvero la rappresentanza sindacale unitaria, circa i posti
vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo le
modalita' definite dai contratti collettivi.».
«Art. 21 (Proroghe e rinnovi). - 01. Il contratto puo'
essere rinnovato solo a fronte delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1. Il contratto puo' essere
prorogato liberamente nei primi dodici mesi e,
successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui
all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto
disposto dal primo e dal secondo periodo, il contratto si
trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti
per attivita' stagionali, di cui al comma 2 del presente
articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in
assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo
quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a
ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro
volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal
numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia
superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della quinta
proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo
determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un
contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore
a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto
a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente
comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori
impiegati nelle attivita' stagionali individuate con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
nonche' nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi.
Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo
continuano a trovare applicazione le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n.
1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si
applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui
all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla
costituzione della societa', ovvero per il piu' limitato
periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per
le societa' gia' costituite.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3 del
citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 3 (Uffici speciali per la ricostruzione post
sisma 2016). - 1. Per la gestione della ricostruzione ogni
Regione istituisce, unitamente agli enti locali
interessati, un ufficio comune, denominato «Ufficio
speciale per la ricostruzione post sisma 2016», di seguito
«Ufficio speciale per la ricostruzione». Il Commissario
straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui
all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di
convenzione. Le Regioni disciplinano l'articolazione
territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena
efficacia e operativita', nonche' la dotazione del
personale destinato agli stessi a seguito di comandi o
distacchi da parte delle stesse o di altre Regioni,
Province e Comuni interessati, ovvero da parte di altre
pubbliche amministrazioni. Le Regioni, le Province e i
Comuni interessati possono altresi' assumere personale,
strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' degli Uffici speciali per la ricostruzione,
con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di
contenimento della spesa di personale di cui all'articolo
9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo
1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016
e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e
2018. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e
quarto si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di
cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi
dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al
terzo ed al quarto periodo, nell'ambito delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo
4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse,
fino ad un massimo di complessivi 20 milioni di euro per
gli anni 2017 e 2018, per i comandi ed i distacchi disposti
dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni ovvero da altre
Pubbliche Amministrazioni regionali o locali interessate,
per assicurare la funzionalita' degli Uffici speciali per
la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle
Regioni, delle Province o dei Comuni interessati di nuovo
personale, con forme contrattuali flessibili nel rispetto
dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ovvero con contratti a tempo determinato nel
rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa
europea, con profilo professionale di tipo tecnico, nonche'
ulteriori 2 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 per
personale con profilo amministrativo-contabile, a supporto
dell'attivita' del Commissario straordinario, delle
Regioni, delle Province e dei Comuni interessati.
L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
quinto e dal sesto periodo del presente comma e' effettuata
con provvedimento del Commissario straordinario. Le
assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facolta'
di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le
assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il
rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in
materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di
personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel
limite di un contingente massimo di quindici unita', si
applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi
previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio
e' compreso, in tutto o in parte, nei Comuni di cui agli
allegati 1 e 2.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 6 del citato decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 11.
- Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 25
maggio 2017, n. 75 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 36.
- Il testo dell'articolo 8 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 29-ter.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
(Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza
pubblica):
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. - 4. Omissis.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
- Si riporta il testo degli articoli 106 e 175 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di
efficacia). - 1. Le modifiche, nonche' le varianti, dei
contratti di appalto in corso di validita' devono essere
autorizzate dal RUP con le modalita' previste
dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP
dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei
settori speciali possono essere modificati senza una nuova
procedura di affidamento nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali
clausole fissano la portata e la natura di eventuali
modifiche nonche' le condizioni alle quali esse possono
essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei
prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non
apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la
natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i
contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in
aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla
base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per
l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo
originario e comunque in misura pari alla meta'. Per i
contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai
soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da
parte del contraente originale che si sono resi necessari e
non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento
del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto
salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei
settori ordinari:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperabilita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito
dell'appalto iniziale;
2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente
duplicazione dei costi;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei
settori ordinari dal comma 7:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente
aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del
contratto assumono la denominazione di varianti in corso
d'opera. Tra le predette circostanze puo' rientrare anche
la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o
regolamentari o provvedimenti di autorita' od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del
contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la
stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione inequivocabile in
conformita' alle disposizioni di cui alla lettera a);
2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa
di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice;
3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice
o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del
contraente principale nei confronti dei suoi
subappaltatori;
e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del
comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei
documenti di gara soglie di importi per consentire le
modifiche.
2. I contratti possono parimenti essere modificati,
oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessita' di una
nuova procedura a norma del presente codice, se il valore
della modifica e' al di sotto di entrambi i seguenti
valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto
per i contratti di servizi e forniture sia nei settori
ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore
iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei
settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non
puo' alterare la natura complessiva del contratto o
dell'accordo quadro. In caso di piu' modifiche successive,
il valore e' accertato sulla base del valore complessivo
netto delle successive modifiche. Qualora la necessita' di
modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel
progetto esecutivo, che pregiudicano in tutto o in parte la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa e'
consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente
comma, ferma restando la responsabilita' dei progettisti
esterni.
3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1,
lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato e' il valore
di riferimento quando il contratto prevede una clausola di
indicizzazione.
4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia e' considerata
sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera
considerevolmente gli elementi essenziali del contratto
originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi
1 e 2, una modifica e' considerata sostanziale se una o
piu' delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da
quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure
avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di
aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del
contratto o dell'accordo quadro a favore
dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto
iniziale;
c) la modifica estende riferimenti notevolmente
l'ambito di applicazione del contratto;
d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da
quelli previsti al comma 1, lettera d).
5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle
situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano
un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed e' pubblicato
conformemente all'articolo 72 per i settori ordinarie e
all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di
importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la
pubblicita' avviene in ambito nazionale.
6. Una nuova procedura d'appalto in conformita' al
presente codice e' richiesta per modifiche delle
disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro
durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle
previste ai commi 1 e 2.
7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i
settori ordinari il contratto puo' essere modificato se
l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento
del valore del contratto iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare il presente codice.
8. La stazione appaltante comunica all'ANAC le
modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e
al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento.
In caso di mancata o tardiva comunicazione l'Autorita'
irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante
di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di
ritardo. L'Autorita' pubblica sulla sezione del sito
Amministrazione trasparente l'elenco delle modificazioni
contrattuali comunicate, indicando l'opera,
l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario,
il progettista, il valore della modifica.
9. I titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione
di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la
progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori,
l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri
conseguenti alla necessita' di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
10. Ai fini del presente articolo si considerano errore
o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle regole di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.
11. La durata del contratto puo' essere modificata
esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se e'
prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di
proroga. La proroga e' limitata al tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il
contraente e' tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e
condizioni o piu' favorevoli per la stazione appaltante.
12. La stazione appaltante, qualora in corso di
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione
delle prestazioni fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, puo' imporre all'appaltatore
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto
originario. In tal caso l'appaltatore non puo' far valere
il diritto alla risoluzione del contratto.
13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita' alle
stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere
stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni
debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita', le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono
efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono
amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino
con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica
della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto
stipulato o in atto separato contestuale, possono
preventivamente accettare la cessione da parte
dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono
venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui e'
stata notificata la cessione puo' opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo a lavori, servizi, forniture,
progettazione, con questo stipulato.
14. Per gli appalti e le concessioni di importo
inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' quelle di importo inferiore o pari al 10
per cento dell'importo originario del contratto relative a
contratti di importo pari o superiore alla soglia
comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di
cui all'articolo 213, tramite le sezioni regionali, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti
di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso
d'opera di importo eccedente il dieci per cento
dell'importo originario del contratto, incluse le varianti
in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie,
sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto
esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita
relazione del responsabile unico del procedimento, entro
trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimita'
della variante in corso d'opera approvata, essa esercita i
poteri di cui all'articolo 213. In caso di inadempimento
agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle
varianti in corso d'opera previsti, si applicano le
sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 213,
comma 13.».
«Art. 175 (Modifica dei contratti durante il periodo di
efficacia). - 1. Le concessioni possono essere modificate
senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti
casi:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state espressamente previste nei documenti
di gara iniziali in clausole chiare, precise e
inequivocabili che fissino la portata, la natura delle
eventuali modifiche, nonche' le condizioni alle quali
possono essere impiegate. Tali clausole non possono
apportare modifiche che alterino la natura generale della
concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono
prevedere la proroga della durata della concessione;
b) per lavori o servizi supplementari da parte del
concessionario originario che si sono resi necessari e non
erano inclusi nella concessione iniziale, ove un
cambiamento di concessionario risulti impraticabile per
motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti
di intercambiabilita' o inter operativita' tra
apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti
nell'ambito della concessione iniziale e comporti per la
stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo
aggravio dei costi;
c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti
condizioni:
1) la necessita' di modifica derivi da circostanze
che una stazione appaltante non ha potuto prevedere
utilizzando l'ordinaria diligenza;
2) la modifica non alteri la natura generale della
concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a
cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato
la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
1) una clausola di revisione in conformita' della
lettera a);
2) al concessionario iniziale succeda, in via
universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del
concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione
di settore;
3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma
gli obblighi del concessionario principale nei confronti
dei suoi subappaltatori;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore,
non sono sostanziali ai sensi del comma 7.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), per le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni
aggiudicatrici allo scopo di svolgere un'attivita' diversa
da quelle di cui all'allegato II, l'eventuale aumento di
valore, anche in presenza di modifiche successive, non puo'
eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della
concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a
seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o
delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche
successive non sono intese ad aggirare il presente codice.
3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una
concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b)
e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto
dall'articolo 72, un avviso nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, contenente le informazioni di cui
all'allegato XXV.
4. Le concessioni possono essere modificate senza
necessita' di una nuova procedura di aggiudicazione, ne' di
verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da
a) a d), sono rispettate se la modifica e' al di sotto di
entrambi i valori seguenti:
a) la soglia fissata all'articolo 35, comma 1,
lettera a);
b) il 10 per cento del valore della concessione
iniziale.
5. La modifica di cui al comma 4 non puo' alterare la
natura generale della concessione. In caso di piu'
modifiche successive, il valore e' accertato sulla base del
valore complessivo netto delle successive modifiche.
6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1,
lettere a), b) e c), 2 e 4 il valore aggiornato e' il
valore di riferimento quando la concessione prevede una
clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede
una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato e'
calcolato tenendo conto dell'inflazione calcolata
dall'ISTAT.
7. La modifica di una concessione durante il periodo
della sua efficacia e' considerata sostanziale, quando
altera considerevolmente gli elementi essenziali del
contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti
salvi i commi 1 e 4, una modifica e' considerata
sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni e'
soddisfatta:
a) la modifica introduce condizioni che, ove
originariamente previste, avrebbero consentito l'ammissione
di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella accettata,
oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione
alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica altera l'equilibrio economico della
concessione a favore del concessionario in modo non
previsto dalla concessione iniziale;
c) la modifica estende riferimenti notevolmente
l'ambito di applicazione della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui
la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la
concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1,
lettera d).
8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una
concessione e' richiesta per modifiche delle condizioni di
una concessione durante il periodo della sua efficacia
diverse da quelle previste ai commi 1 e 4.».
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica Italiana del 20 febbraio 2001, n. 42.
- Si riporta il testo dell'articolo 80 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i
delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione
quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di
tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato e'
stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu'
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Un operatore economico puo' essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente
dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali non definitivamente accertati
qualora tale mancato pagamento costituisca una grave
violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del
quarto periodo. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente
estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravita' della stessa;
c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si
trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, la durata
della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione
e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi
dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale,
salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi
dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo
317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia
intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma
10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la
durata della esclusione e' pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve
tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
- Il citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
italiana 28 settembre 2011, n. 226, Supplemento Ordinario
n. 214.
- Si riporta il testo dell'articolo 33 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58:
«Art. 33 (Assunzione di personale nelle regioni a
statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilita'
finanziaria). - 1. A decorrere dalla data individuata dal
decreto di cui al presente comma, anche al fine di
consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con
particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione
del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di
scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria
e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre
2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, anche differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse,
per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative
al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di
previsione. Con decreto del Ministro della pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per le regioni che si collocano al di sotto del
predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le regioni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo,
adottano un percorso di graduale riduzione annuale del
suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del
predetto valore soglia anche applicando un turn over
inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al 30 per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto
di cui al presente comma, anche per le finalita' di' cui al
comma 1, le province e le citta' metropolitane possono
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di
personale e fermo restando il rispetto pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di
revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il
personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a
carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia
definito come percentuale, differenziata per fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative
agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto
del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione sono
individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia
prossimi al valore medio per fascia demografica e le
relative percentuali massime annuali di incremento del
personale in servizio per le province e le citta'
metropolitane che si collocano al di sotto del predetto
valore soglia. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. Le province e le citta' metropolitane in cui
il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle
predette entrate correnti relative agli ultimi tre
rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di
cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale
riduzione annuale del suddetto rapporto fino al
conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia
anche applicando un turn over inferiore ai cento per cento.
A decorrere dal 2025 le province e le citta' metropolitane
che registrano un rapporto superiore al valore soglia
applicano un turn over pari al trenta per cento fino al
conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al
trattamento accessorio del personale di cui all'articolo
23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire
l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno
2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche'
delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione
organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo
il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e' abrogato. Fermo restando quanto previsto
dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale
a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009.
2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di
cui al presente comma, anche per le finalita' di cui al
comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani
triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il
rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato
dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per
tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al
valore soglia definito come percentuale, differenziata per
fascia demografica, della media delle entrate correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate
al netto del fondo crediti dubbia esigibilita' stanziato in
bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto sono individuate le
fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al
valore medio per fascia demografica e le relative
percentuali massime annuali di incremento del personale in
servizio per i comuni che si collocano al di sotto del
valore soglia prossimo al valore medio, nonche' un valore
soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di
personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni
che registrano un rapporto compreso tra i due predetti
valori soglia non possono incrementare il valore del
predetto rapporto rispetto a quello corrispondente
registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.
I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si
collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo
periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi
dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di
consentire l'assunzione di almeno una unita' possono
incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato
oltre la predetta soglia di un valore non superiore a
quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo,
collocando tali unita' in comando presso le corrispondenti
unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa
di personale. I predetti parametri possono essere
aggiornati con le modalita' di cui al secondo periodo ogni
cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
dell'amministrazione, e la media delle predette entrate
correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati
risulta superiore al valore soglia superiore adottano un
percorso di graduale riduzione annuale del suddetto
rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto
valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano
un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano
un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del
predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio
del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento
o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore
medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la
contrattazione integrativa nonche' delle risorse per
remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,
prendendo a riferimento come base di calcolo il personale
in servizio al 31 dicembre 2018.
2-bis. Al comma 366 dell'articolo 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "ed educativo, anche degli enti locali"
sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni
del personale educativo degli enti locali".
2-ter. Gli enti locali procedono alle assunzioni di cui
all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, anche utilizzando le graduatorie la cui validita' sia
stata prorogata ai sensi del comma 362 del medesimo
articolo 1.
2-quater. Il comma 2 dell'articolo 14-ter del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e'
abrogato.».
- Si riportano gli allegati 1, 2 e 2-bis del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229:
"Allegato 1 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24
agosto 2016
(Art. 1)
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);
12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese:
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);
38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).».
«Allegato 2 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26
e del 30 ottobre 2016
(articolo 1)
REGIONE ABRUZZO:
1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo.
REGIONE LAZIO:
7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI).
REGIONE MARCHE:
12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);
23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);
51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC).
REGIONE UMBRIA:
69. Spoleto (PG).».
«Allegato 2 bis Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del
18 gennaio 2017
Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017
(Art. 1)
Regione Abruzzo:
1) Barete (AQ);
2) Cagnano Amiterno (AQ);
3) Pizzoli (AQ);
4) Farindola (PE);
5) Castelcastagna (TE);
6) Colledara (TE);
7) Isola del Gran Sasso (TE);
8) Pietracamela (TE);
9) Fano Adriano (TE).».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del
citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 2 (Funzioni del Commissario straordinario e dei
vice commissari). - 1. - 1-bis. Omissis.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
Commissario straordinario provvede anche a mezzo di
ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi
generali dell'ordinamento giuridico e delle norme
dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti
i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della
cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e
sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 4 del
citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
«Art. 4 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - 1. - 2. Omissis.
3. Al Commissario straordinario e' intestata apposita
contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale su
cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui
al presente articolo destinate al finanziamento degli
interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di
opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di
strutture temporanee nonche' alle spese di funzionamento e
alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonche' per
le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34,
comma 7-bis. Sulla contabilita' speciale confluiscono anche
le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini
della realizzazione di interventi per la ricostruzione e
ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla
contabilita' speciale possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle
rivenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione Europea di
cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11
novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al
rimborso delle spese sostenute nella fase di prima
emergenza.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi da 422 a 428-ter
dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n.
208:
«Art. 1. - 1. - 421. Omissis.
422. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte
ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attivita'
economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del
comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e successive modificazioni, relativamente alle
ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari
delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
successiva istruttoria si provvede, per le finalita' e
secondo i criteri da stabilire con apposite deliberazioni
del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera
e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del
1992 mediante concessione, da parte delle Amministrazioni
pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di
contributi a favore di soggetti privati e attivita'
economiche e produttive, con le modalita' del finanziamento
agevolato.
423. Per le finalita' di cui al comma 422, i soggetti
autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei
ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono
contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti
con apposita convenzione con l'Associazione bancaria
italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al
fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da
garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi
calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di
1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle
disponibilita' di cui al comma 427. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze e' concessa la
garanzia dello Stato di cui ai commi da 422 a 428 e sono
definiti i criteri e le modalita' di operativita' della
stessa, nonche' le modalita' di monitoraggio ai fini del
rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente.
La garanzia dello Stato di cui al presente comma e'
elencata nell'allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo
31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
424. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi dei commi da 422 a 428, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di
imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in
misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti,
nonche' le spese strettamente necessarie alla gestione dei
medesimi finanziamenti. Le modalita' di fruizione del
credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60
milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di
imposta e' revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di
risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.
425. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalita' telematiche all'Agenzia delle
entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare
del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il
numero e l'importo delle singole rate. L'ammontare del
finanziamento e' erogato al netto di eventuali indennizzi
per polizze assicurative stipulate per le medesime
finalita' da dichiarare al momento della richiesta del
finanziamento agevolato.
426. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento
sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi
all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli
interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni
pubbliche di cui al comma 422. I contratti di finanziamento
prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche
parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del
finanziamento per finalita' diverse da quelle indicate nei
commi da 422 a 428. In tutti i casi di risoluzione del
contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede
al beneficiario la restituzione del capitale, degli
interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di
tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto
finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui
al comma 422, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati
identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo
restando il recupero da parte del soggetto finanziatore
delle somme erogate e dei relativi interessi nonche' delle
spese strettamente necessarie alla gestione dei
finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal
beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme
riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al
Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
427. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria
degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 422 a
428, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero
dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della
concessione di finanziamenti agevolati e del relativo
tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti
riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a
carico dello Stato per interventi connessi a calamita'
naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti
di cui ai commi da 422 a 428 che possono essere annualmente
concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo
restando il limite massimo di cui al comma 423. Il
Ministero dell'economia e delle finanze comunica al
Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica
effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.
428. Le modalita' attuative dei commi da 422 a 428,
anche al fine di assicurare uniformita' di trattamento, un
efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonche'
il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al
comma 423, sono definite con ordinanze adottate dal Capo
del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le
regioni rispettivamente interessate e di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive modificazioni.
428-bis. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con i
Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono disciplinati, per le
imprese agricole che nell'ambito della ricognizione dei
fabbisogni di cui al comma 422 hanno reso, nei termini, la
segnalazione preliminare dei danni subiti utilizzando una
modulistica diversa, le modalita' e i termini con i quali
si procede alla regolarizzazione delle istanze presentate,
garantendo l'omogenea definizione delle voci ammissibili e
dei massimali previsti nella scheda 'C' allegata alle
ordinanze di protezione civile rispettivamente adottate, e
fermi restando i limiti complessivi dei fabbisogni
finanziari ivi indicati.
428-ter. Conseguentemente, con apposite delibere del
Consiglio dei ministri, sono riconosciuti alle imprese
agricole di cui al comma 428-bis i benefici previsti dai
commi da 422 a 428 e dai relativi provvedimenti attuativi,
entro i limiti delle disponibilita' finanziarie comunicate
dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 34 (Qualificazione dei professionisti). - 1. Al
fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento
degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, e'
istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati,
di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario
straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a
raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti
professionisti, definendo preventivamente con proprio atto
i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione
nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale puo'
comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che
presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato
dal Commissario straordinario, e' reso disponibile presso
le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti,
Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo
nonche' presso tutti i Comuni interessati dalla
ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.
2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la
ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili
danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a
professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.
3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1
possono essere affidati dai privati incarichi a
professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali
che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilita'
e professionalita' e non abbiano commesso violazioni in
materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio
del DURC.
4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere
in corso ne' avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non
episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare,
socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a
partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di
riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, ne'
rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero
rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76,
con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle
stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce
apposita autocertificazione al committente, trasmettendone
altresi' copia agli uffici speciali per la ricostruzione.
La struttura commissariale puo' effettuare controlli, anche
a campione, in ordine alla veridicita' di quanto
dichiarato.
5. Il contributo massimo, a carico del Commissario
straordinario, per tutte le attivita' tecniche poste in
essere per la ricostruzione privata, e' stabilito nella
misura, ridotta del 30 per cento, al netto dell'IVA e dei
versamenti previdenziali, corrispondente a quella
determinata ai sensi del decreto del Ministro della
giustizia del 20 luglio 2012, n. 140, concernente gli
interventi privati. Con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le
modalita' di erogazione del contributo e puo' essere
riconosciuto un contributo aggiuntivo dello 0,5 per cento
per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA
e dei versamenti previdenziali. Con i medesimi
provvedimenti puo' essere altresi' riconosciuto un
contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento,
per le attivita' professionali di competenza degli
amministratori di condominio e per il funzionamento dei
consorzi appositamente istituiti dai proprietari per
gestire interventi unitari. Le previsioni per la
determinazione del contributo massimo concedibile ai
professionisti di cui al presente comma si applicano ai
progetti presentati successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di
competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, con provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e
l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno
dei soggetti di cui al comma 1 puo' assumere
contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione
dimostrata dai medesimi.
7. Per gli interventi di ricostruzione privata diversi
da quelli previsti dall'articolo 8, con provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti
i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di
incarichi contemporanei che non trovano giustificazione in
ragioni di organizzazione tecnico-professionale.
7-bis. Ai tecnici e professionisti incaricati delle
prestazioni tecniche relative agli interventi di edilizia
privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi
sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia
per danni lievi che per danni gravi, spetta, alla
presentazione dei relativi progetti, secondo quanto
previsto dal presente decreto, un'anticipazione del 50 per
cento del compenso relativo alle attivita' professionali
poste in essere dagli studi tecnici o dal singolo
professionista, e del 50 per cento del compenso relativo
alla redazione della relazione geologica e alle indagini
specialistiche resesi necessarie per la presentazione del
progetto di riparazione con rafforzamento locale o
ripristino con miglioramento sismico o demolizione e
ricostruzione. L'importo residuo, fino al raggiungimento
del 100 per cento dell'intera parcella del professionista o
studio tecnico professionale, comprese la relazione
geologica e le indagini specialistiche, e' corrisposto ai
professionisti in concomitanza con gli stati di avanzamento
dei lavori. Con ordinanza commissariale sono definite le
modalita' di pagamento delle prestazioni di cui al
precedente periodo. Per le anticipazioni di cui al presente
comma non puo' essere richiesta alcuna garanzia, fermo
restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di
recupero anche tramite compensazione.».
- Si riporta il testo dei commi 639, 667 e 668
dell'articolo 1 della citata legge 27 dicembre 2013, n.
147:
«Art. 1. - 1. - 638. Omissis.
639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa
si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le
unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
640. - 666. Omissis.
667. Al fine di dare attuazione al principio "chi
inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da
parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della
quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di
sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di
correttivi ai criteri di ripartizione del costo del
servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di
tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale
dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse
dal diritto dell'Unione europea.
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di
misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti
al servizio pubblico possono, con regolamento di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella
commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La
tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 106 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 39.
- Si riporta il testo dell'articolo 46 del citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 46 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia). - 1.
Nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle
Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si
sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, di cui agli
allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre
2016, n. 229, e' istituita la zona franca urbana ai sensi
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese e i professionisti che hanno la sede
principale o l'unita' locale all'interno della zona franca
di cui al comma 1, e che hanno subito a causa degli eventi
sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per
cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre
2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015,
possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore
della produzione netta derivanti dalla prosecuzione
dell'attivita' nei citati Comuni, delle seguenti
agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito
derivante dallo svolgimento dell'attivita' svolta
dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a
concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo
di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo
svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella zona
franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita'
produttive del valore della produzione netta derivante
dallo svolgimento dell'attivita' svolta dall'impresa nella
zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000
per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della
produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli
immobili siti nella zona franca di cui al comma 1,
posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente
articolo per l'esercizio dell'attivita' economica;
d) esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per
l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei
datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle
medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro
autonomo che svolgono l'attivita' all'interno della zona
franca urbana.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresi',
alle imprese e ai professionisti che intraprendono una
nuova iniziativa economica all'interno della zona franca
entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle imprese che
svolgono attivita' appartenenti alla categoria F della
codifica ATECO 2007 che alla data del 24 agosto 2016 non
avevano la sede legale o operativa nei comuni di cui agli
allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229.
4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per
il periodo di imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e
per i cinque anni successivi. Per i professionisti le
esenzioni sono concesse per il 2019, il 2020, il 2021 e il
2022.
4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, le modalita' di restituzione dei contributi
non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di
cui al presente articolo che sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato.
5. La zona fianca di cui al comma 1 comprende anche i
Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la
legge 15 dicembre 2016, n. 229. Le esenzioni di cui al
comma 2, spettano alle imprese e ai professionisti che
hanno la sede principale o l'unita' locale nei comuni di
cui al predetto allegato 2-bis e che hanno subito nel
periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 maggio 2017 la riduzione
del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al
corrispondente periodo dell'anno 2016.
6. Per le finalita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, e'
autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno
2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 di 141,7
milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni di euro per
l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che
costituisce limite annuale. Per i periodi d'imposta dal
2019 al 2022, le agevolazioni sono concesse a valere sulle
risorse di cui al periodo precedente non fruite dalle
imprese e dai professionisti beneficiari.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis",
e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente
articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive
modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le
modalita' e i termini di decorrenza e durata delle
agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.».
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 49.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 24 del
citato decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:
«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di
rilievo nazionale). - 1. - 2. Omissis.
3. La durata dello stato di emergenza di rilievo
nazionale non puo' superare i 12 mesi, ed e' prorogabile
per non piu' di ulteriori 12 mesi.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172
(Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili):
«Art. 2-bis (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni
dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016). - 1. All'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri
derivanti dall'affidamento degli incarichi di progettazione
e di quelli previsti dall'articolo 23, comma 11, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si
provvede con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del
presente decreto".
2. All'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione
operano come uffici di supporto e gestione operativa a
servizio dei Comuni anche per i procedimenti relativi ai
titoli abilitativi edilizi. Ferma restando la disposizione
di cui al precedente periodo, i Comuni procedono allo
svolgimento dell'attivita' istruttoria relativa al rilascio
dei titoli abilitativi edilizi, nonche' all'adozione
dell'atto finale per il rilascio del titolo abilitativo
edilizio, dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la
ricostruzione territorialmente competente e assicurando il
necessario coordinamento con l'attivita' di quest'ultimo";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Con apposito provvedimento del Presidente della
Regione-vice commissario puo' essere costituita presso
l'Ufficio speciale per la ricostruzione uno Sportello unico
per le attivita' produttive (SUAP) unitario per tutti i
Comuni coinvolti, che svolge le relative funzioni
limitatamente alle competenze attribuite all'Ufficio
speciale per la ricostruzione dal presente decreto".
3. All'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "definire
i criteri in base ai quali le Regioni" sono inserite le
seguenti: ", su proposta dei Comuni,";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Con provvedimento adottato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le
modalita' per la concessione dei contributi per gli
interventi di cui al comma 2 del presente articolo
legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a
quella di entrata in vigore del presente decreto. Agli
oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si
provvede, nel limite di euro 2,5 milioni complessivi, con
le risorse di cui all'articolo 4, comma 3".
4. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti interessati, con comunicazione di
inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n 380, anche in deroga
all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, comunicano agli Uffici speciali per
la ricostruzione di cui all'articolo 3, che ne danno
notizia agli uffici comunali competenti, l'avvio dei lavori
edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque
nel rispetto delle disposizioni stabilite con i
provvedimenti di cui al comma 2, nonche' dei contenuti
generali della pianificazione territoriale e urbanistica,
ivi inclusa quella paesaggistica, con l'indicazione del
progettista abilitato responsabile della progettazione, del
direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, purche' le
costruzioni non siano state interessate da interventi
edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i
relativi ordini di demolizione, allegando o
autocertificando quanto necessario ad assicurare il
rispetto delle vigenti disposizioni di settore con
particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di
sicurezza e sismica. I soggetti interessati, entro il
termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori,
provvedono a presentare la documentazione che non sia stata
gia' allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di
riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria per
il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, del titolo
abilitativo edilizio e dell'autorizzazione sismica";
b) al primo periodo del comma 4, le parole: "31
dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile
2018";
c) il secondo periodo del comma 4 e' sostituito dai
seguenti: "Con ordinanza adottata ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2, comma 2, il Commissario
straordinario puo' disporre il differimento del termine
previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque
non oltre il 31 luglio 2018. Il mancato rispetto dei
termini e delle modalita' di cui al presente comma
determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e,
nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai
precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal
soggetto interessato".
5. I tecnici professionisti iscritti agli ordini e
collegi professionali e nell'elenco speciale di cui
all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016,
abilitati all'esercizio della professione relativamente a
competenze di tipo tecnico e strutturale nell'ambito
dell'edilizia, incaricati della compilazione della scheda
AeDES, di cui all'articolo 8, comma 1, dello stesso
decreto, provvedono entro la data del 31 marzo 2018 alla
compilazione ed alla presentazione della scheda AeDES,
corredata della relativa perizia giurata e della
documentazione prevista dalle ordinanze commissariali
adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-
legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 229 del 2016. L'inosservanza del termine di cui al
precedente periodo o delle modalita' di redazione e
presentazione della scheda AeDES previste dalle ordinanze
commissariali adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, determina la
cancellazione del professionista dall'elenco speciale di
cui all'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016,
il mancato riconoscimento al professionista del compenso
per l'attivita' svolta e l'inammissibilita' della domanda
di contributo previsto dall'articolo 8 del medesimo
decreto-legge.
6. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Interventi eseguiti per immediate esigenze
abitative). - 1. Per gli interventi di realizzazione di
immobili in assenza di titolo abilitativo eseguiti nel
periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 24 agosto 2017
per impellenti esigenze abitative dai proprietari,
usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su
immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi
sismici di cui all'articolo 1 del presente decreto, gli
interessati possono provvedere alla comunicazione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, previa acquisizione, anche in deroga
all'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, del parere di compatibilita'
paesaggistica, nonche' del nulla osta dell'Ente parco di
cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed
alle leggi regionali, purche' sussistano le seguenti
condizioni:
a) il richiedente sia proprietario o suo parente
entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto
reale di godimento su un immobile dichiarato inagibile a
seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1 del
presente decreto;
b) il richiedente sia altresi' proprietario o suo
parente entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di
diritto reale di godimento sull'area su cui e' stato
realizzato l'immobile in assenza di titolo abilitativo;
c) l'area su cui e' stato realizzato l'immobile privo
di titolo ricada in uno dei Comuni individuati negli
allegati 1, 2 e 2-bis e risulti edificabile secondo le
previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano
paesaggistico e del piano di assetto del parco, se
ricompresa all'interno del perimetro di un parco nazionale
o regionale, vigenti alla data dell'evento sismico;
d) la volumetria dell'immobile realizzato in assenza
di titolo abilitativo non sia superiore a quella
dell'immobile dichiarato inagibile;
e) il richiedente abbia presentato, ovvero presenti
contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, domanda di
accesso a contributo ai sensi dell'articolo 5 del presente
decreto per la ricostruzione dell'immobile dichiarato
inagibile;
f) il richiedente non disponga a qualsiasi titolo di
altra unita' a uso abitativo libera e agibile nel medesimo
Comune;
g) il nuovo edificio risulti adibito ad abitazione
del richiedente e del suo nucleo familiare convivente sulla
base delle risultanze anagrafiche o di un parente entro il
terzo grado.
2. Nei casi di cui al comma 1, alla comunicazione sono
allegati:
a) una perizia asseverata a firma di un tecnico
abilitato che attesti la sussistenza delle condizioni di
cui alle lettere c) e d) del comma 1 nonche' il rispetto
delle norme vigenti, ivi comprese quelle in materia
igienico-sanitaria e antisismica;
b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di
cui all'allegato 1 all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016,
attestante i danni riportati dall'edificio distrutto o
danneggiato dal sisma, nonche' della conseguente ordinanza
di inagibilita';
c) dichiarazione sottoscritta dal richiedente
attestante la sussistenza delle condizioni di cui alle
lettere a), b), e), f) e g) del comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, non si applica il
termine massimo di novanta giorni di cui all'articolo 6,
comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere
realizzate all'esito della concessione del contributo e una
volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio
distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente,
dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza
(Sae). L'inosservanza dell'obbligo di rimozione di cui al
precedente periodo comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dalle vigenti disposizioni di legge per la
realizzazione di costruzioni senza il necessario titolo
abilitativo.
4. Qualora l'immobile realizzato abbia le
caratteristiche di un'opera precaria e facilmente
amovibile, ferme restando le residue condizioni di cui al
comma 1, ai fini dell'applicazione del presente articolo
non e' richiesta la conformita' alle previsioni dello
strumento urbanistico comunale e del piano di assetto del
parco.
5. In caso di valutazione negativa della compatibilita'
urbanistica degli interventi di cui al comma 1, ovvero
qualora il giudizio di compatibilita' paesaggistica sia
negativo, si applicano le sanzioni previste dalla
legislazione vigente.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano a condizione che la comunicazione di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, sia presentata al Comune territorialmente
competente entro il 31 gennaio 2018. La presentazione della
comunicazione comporta rinuncia al contributo per
l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal
richiedente a far data dalla presentazione medesima, salvo
che il richiedente attesti che l'immobile non e' ancora
utilizzabile a fini abitativi".
7. All'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "entro il
termine di centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il termine stabilito dal Commissario
straordinario con proprio provvedimento".
8. L'articolo 13 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13 (Interventi su edifici gia' interessati da
precedenti eventi sismici). - 1. Per gli interventi sugli
immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1
ricompresi nella Regione Abruzzo e gia' danneggiati per
effetto dell'evento sismico del 2009, qualora questi siano
stati gia' ammessi a contributo ai sensi del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, ed i cui lavori di ripristino
dell'agibilita' sismica non siano stati ultimati alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, il
contributo aggiuntivo per i nuovi danni determinati dagli
eventi sismici di cui al presente decreto e' in ogni caso
richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui
al medesimo decreto-legge n. 39 del 2009.
2. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora il nuovo
danno determinato dagli eventi sismici di cui al presente
decreto sia di entita' inferiore rispetto al danno gia'
riportato dall'immobile, il contributo ulteriore e'
richiesto ed erogato con le modalita' e le procedure di cui
al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Qualora
il nuovo danno sia di entita' prevalente rispetto a quello
pregresso, le istanze tese al conseguimento di contributi
sono presentate, istruite e definite secondo le modalita' e
le condizioni stabilite nel presente decreto.
3. Con provvedimenti adottati dal Commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
presente decreto, sentiti gli Uffici speciali per la
ricostruzione istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
stabiliti criteri tecnici per l'accertamento della
prevalenza o meno dei danni ulteriori, nonche' le modalita'
e le procedure per l'accesso ai contributi nelle ipotesi di
cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo.
4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al
comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma
3 e' posta a carico della contabilita' speciale del
Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3,
ed e' oggetto di separata contabilizzazione e
rendicontazione. Le modalita' di erogazione sono stabilite
con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio
speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della
presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40
milioni per l'anno 2018, con le risorse di cui all'articolo
4, comma 3.
5. Per le attivita' di sostegno al sistema produttivo e
allo sviluppo economico, per i medesimi Comuni di cui ai
commi precedenti si applicano le disposizioni ricomprese
nel capo II del presente titolo, secondo le modalita' ivi
previste.
6. Per gli interventi non ancora finanziati su immobili
danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e
1998 e, in Umbria, del 2009, nel caso di ulteriore
danneggiamento a causa degli eventi sismici di cui
all'articolo 1, che determini un'inagibilita' indotta di
altri edifici ovvero pericolo per la pubblica incolumita',
si applicano, nel limite delle risorse disponibili anche
utilizzando quelle gia' finalizzate per la predetta crisi
sismica, le modalita' e le condizioni previste dal presente
decreto".
9. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1, le parole: "pubblici
o paritari" sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione
di quelli paritari" e le parole: "e degli immobili
demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse
storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni" sono sostituite
dalle seguenti: ", degli immobili demaniali, delle
strutture sanitarie e socio sanitarie di proprieta'
pubblica e degli immobili di proprieta' di enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente
dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed utilizzati
per le esigenze di culto";
b) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente:
"c) degli archivi, dei musei, delle biblioteche e
delle chiese, che a tale fine sono equiparati agli immobili
di cui alla lettera a)";
c) alla lettera a) del comma 2, le parole:
"predisporre e approvare un piano delle opere pubbliche,
comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei
centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici
attuativi" sono sostituite dalle seguenti: "predisporre e
approvare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli
interventi sulle opere di urbanizzazione danneggiate dagli
eventi sismici o dagli interventi di ricostruzione eseguiti
in conseguenza di detti eventi ed ammissibili a contributo
in quanto non imputabili a dolo o colpa degli operatori
economici";
d) al comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
"c) predisporre ed approvare un piano di interventi
sui dissesti idrogeologici, comprensivo di quelli previsti
sulle aree suscettibili di instabilita' dinamica in fase
sismica ricomprese nei centri e nuclei interessati dagli
strumenti urbanistici attuativi come individuate ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera c), con priorita' per
dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed
infrastrutture";
e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
"3-bis.1. In sede di approvazione dei piani di cui
alle lettere a), b), c), d) e f) del comma 2 del presente
articolo ovvero con apposito provvedimento adottato ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, il Commissario
straordinario puo' individuare, con specifica motivazione,
gli interventi, inseriti in detti piani, che rivestono
un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei
territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016. Per la realizzazione degli
interventi di cui al precedente periodo, a cura di soggetti
attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, possono
applicarsi, fino alla scadenza della gestione commissariale
di cui all'articolo 1, comma 4, ed entro i limiti della
soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
le procedure previste dal comma 3-bis del presente
articolo";
f) dopo il comma 3-sexies e' inserito il seguente:
"3-septies. Fermo restando quanto stabilito dagli
articoli 5 e 11 per gli interventi di ricostruzione
privata, al finanziamento degli interventi di
urbanizzazione e di consolidamento dei centri e nuclei
abitati oggetto di pianificazione urbanistica ed
interessati da gravi fenomeni di instabilita' dinamica in
fase sismica che impediscono il recupero o la ricostruzione
degli edifici destinati ad abitazione ed attivita'
produttive gravemente danneggiati dal sisma, si provvede
con le risorse di cui all'articolo 4";
g) al comma 4-bis e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Restano ferme le previsioni di cui all'articolo
2, comma 2-bis, del presente decreto";
h) al comma 5, le parole: "Conferenza permanente"
sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente
ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal
comma 4 dell'articolo 16,".
10. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 9 si applicano esclusivamente agli interventi non
inseriti in uno dei programmi previsti dal comma 2
dell'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, gia' approvati alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
11. L'articolo 15 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, e' sostituito dal seguente:
"Art. 15 (Soggetti attuatori degli interventi relativi
alle opere pubbliche e ai beni culturali). - 1. Per la
riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la
ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali,
di cui all'articolo 14, comma 1, i soggetti attuatori degli
interventi sono:
a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche
attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;
b) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo;
c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) l'Agenzia del demanio;
e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli
immobili in loro proprieta' di cui alle lettere a) e c) del
comma 1 dell'articolo 14 e di importo inferiore alla soglia
di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
del comma 1, il Presidente della Regione-vice commissario
con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento di
tutta l'attivita' necessaria alla loro realizzazione ai
Comuni o agli altri enti locali interessati, anche in
deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
del comma 1, di importo superiore alla soglia di rilevanza
europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la funzione di soggetto
attuatore e' svolta dal Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo".
12. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, dopo la lettera a) e' inserita la
seguente:
"a-bis) approva, ai sensi dell'articolo 27 del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
i progetti predisposti dai soggetti di cui all'articolo 14,
comma 4, e all'articolo 15, comma 1, del presente decreto";
b) al comma 4, le parole: "e per quelli attuati dalle
Regioni ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e
dalle Diocesi ai sensi del medesimo articolo 15, comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "per quelli attuati dai
soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e),
e comma 2".
13. L'articolo 18 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Centrale unica di committenza). - 1. Salvo
quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui
all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli
interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai
beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una
centrale unica di committenza.
2. La centrale unica di committenza e' individuata:
a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori
regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico
previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9;
b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b),
c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.A.
3. I soggetti attuatori di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'articolo 15 provvedono in proprio alla
realizzazione degli interventi sulla base di appositi
protocolli di intesa sottoscritti con il Commissario
straordinario, nei quali sono stabilite le necessarie forme
di raccordo tra le stazioni appaltanti e gli Uffici
speciali per la ricostruzione territorialmente competenti,
anche al fine di assicurare l'effettuazione dei controlli
di cui all'articolo 32.
4. Resta ferma la possibilita' per i soggetti attuatori
di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), e al comma 3
del medesimo articolo 15 di avvalersi, come centrale unica
di committenza, anche dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A.
5. In deroga alle previsioni contenute nell'articolo 9
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, i
soggetti aggregatori regionali di cui alla lettera a) del
comma 2 del presente articolo svolgono le funzioni di
centrale unica di committenza con riguardo ai lavori,
servizi e forniture, afferenti gli interventi previsti al
comma 1.
6. Fermo l'obbligo della centrale unica di committenza
di procedere all'effettuazione di tutta l'attivita'
occorrente per la realizzazione degli interventi di cui
all'articolo 14, i rapporti tra i soggetti attuatori e la
centrale unica di committenza sono regolati da apposita
convenzione. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, determinati, sulla base di appositi criteri
di remunerativita', con decreto adottato ai sensi
dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, si fa fronte con le risorse di cui
all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Il
Commissario straordinario, con proprio provvedimento ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, disciplina le modalita' di
trasferimento in favore dei soggetti attuatori delle
risorse economiche necessarie".
14. All'articolo 32 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, il comma 2 e' sostituito dal
seguente:
"2. Le modalita' e gli interventi oggetto delle
verifiche di cui al comma 1 sono disciplinati con accordi
tra il Presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione,
il Commissario straordinario, i Presidenti delle
Regioni-vice commissari e le centrali uniche di committenza
di cui all'articolo 18. Resta ferma, in ogni caso, la
funzione di coordinamento del Commissario straordinario nei
rapporti con l'Autorita' nazionale anticorruzione, da
attuare anche tramite l'istituzione di un'unica piattaforma
informatica per la gestione del flusso delle informazioni e
della documentazione relativa alle procedure di gara
sottoposte alle verifiche di cui al comma 1. Con i
provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, sono
disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma,
nonche' le modalita' per il monitoraggio della
ricostruzione pubblica e privata, attraverso la banca dati
di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e gli altri sistemi informatici connessi alle
attivita' di ricostruzione".
15. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le
risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
16. All'articolo 34, comma 5, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "pubblica e"
sono soppresse.
17. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dai
seguenti: «Al personale della struttura e' riconosciuto il
trattamento economico accessorio corrisposto al personale
dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del
Consiglio dei ministri nel caso in cui il trattamento
economico accessorio di provenienza risulti
complessivamente inferiore. Al personale non dirigenziale
spetta comunque l'indennita' di amministrazione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.";
b) al comma 3-bis:
1) all'alinea, dopo le parole: "trattamento
economico" sono inserite le seguenti: "fondamentale ed
accessorio" e le parole: "viene corrisposto secondo le
seguenti modalita'" sono sostituite dalle seguenti: "e'
anticipato dalle amministrazioni di provenienza e
corrisposto secondo le seguenti modalita'";
2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle
seguenti:
"a) le amministrazioni statali di provenienza,
ivi comprese le Agenzie fiscali, le amministrazioni statali
ad ordinamento autonomo e le universita' provvedono, con
oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del
trattamento economico fondamentale, nonche' dell'indennita'
di amministrazione. Qualora l'indennita' di amministrazione
risulti inferiore a quella prevista per il personale della
Presidenza del Consiglio dei ministri, il Commissario
straordinario provvede al rimborso delle sole somme
eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo,
dall'amministrazione di provenienza;
b) per le amministrazioni pubbliche diverse da
quelle di cui alla lettera a) il trattamento economico
fondamentale e l'indennita' di amministrazione sono a
carico esclusivo del Commissario straordinario";
c) al comma 3-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Il trattamento economico del personale
dirigenziale di cui al presente comma e' corrisposto
secondo le modalita' indicate nelle lettere a), b) e c) del
comma 3-bis. Il Commissario straordinario provvede al
rimborso delle somme anticipate dalle amministrazioni
statali di appartenenza del personale dirigenziale e non
dirigenziale assegnato alla struttura commissariale
mediante versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate entro l'anno di
competenza all'apposito capitolo dello stato di previsione
dell'amministrazione di appartenenza";
d) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Il Commissario straordinario nomina con proprio
provvedimento gli esperti di cui all'articolo 2, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre
2016";
e) al comma 7, lettera b), le parole: ", nelle more
della definizione di appositi accordi nell'ambito della
contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse, le
parole: "fino al 30 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "del 30 per cento" e le parole: "fino al 20 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 20 per cento";
f) al comma 7, lettera c), le parole: "nelle more
della definizione di appositi accordi nell'ambito della
contrattazione integrativa decentrata," sono soppresse;
g) al comma 7-bis, dopo le parole: "al comma 7" sono
inserite le seguenti: ", lettere a), b) e c),";
h) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Con uno o piu' provvedimenti del Commissario
straordinario, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
sono stabilite le modalita' di liquidazione, di rimborso e
di eventuale anticipazione alle amministrazioni di
appartenenza del personale di cui ai commi 3-bis, 3-ter e
3-quater, delle necessarie risorse economiche".
18. Al fine di consentire la rapida realizzazione degli
interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con
apposita ordinanza commissariale, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto,
sono disciplinate la costituzione del fondo previsto
dall'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, e la ripartizione delle relative
risorse. L'ordinanza di cui al precedente periodo e'
adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto.
19. In deroga alla previsioni dell'articolo 157, comma
3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, relativamente agli interventi di cui all'articolo 14
del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le
attivita' di progettazione, direzione lavori, direzione
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, collaudo, indagine e attivita' di supporto
possono essere affidate anche al personale assunto secondo
le modalita' previste dagli articoli 3 e 50-bis del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Fermi
restando le incompatibilita' e i divieti previsti dalla
legislazione vigente, il personale di cui al precedente
periodo puo' svolgere anche le funzioni di responsabile
unico del procedimento ai sensi del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
20. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: "e non rinnovabili"
sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I contratti di collaborazione coordinata e
continuativa di cui al precedente periodo possono essere
rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma
3-quinquies del presente articolo, per una sola volta e per
una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente
alle unita' di personale che non sia stato possibile
reclutare secondo le procedure di cui al comma 3";
b) al comma 3-quater e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con uno o piu' provvedimenti adottati
secondo le modalita' previste dal precedente periodo e'
disposta l'assegnazione delle risorse finanziarie
necessarie per il rinnovo fino alla data del 31 dicembre
2018 dei contratti previsti dal comma 3-bis ".
21. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30
dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: "31 dicembre
2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018" ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con riguardo
alle attivita' economiche nonche' per i soggetti privati
per i mutui relativi alla prima casa di abitazione,
inagibile o distrutta, localizzate in una 'zona rossa'
istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo
compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in
vigore della presente disposizione, il termine di
sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 48,
comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.
189, e' fissato al 31 dicembre 2020".
22. Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i
beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare
tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola
quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2020, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato
comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016,
ovvero fino al 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal
secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri
aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del
finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data.
Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario
straordinario del Governo e l'Associazione bancaria
italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per
la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei
finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6,
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
23. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, al quarto periodo, le parole:
"con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e
il Ministro dello sviluppo economico" sono sostituite dalle
seguenti: "con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentiti il Ministro dell'economia e delle
finanze ed il Ministro dello sviluppo economico".
24. Limitatamente ai soggetti danneggiati che
dichiarino l'inagibilita' del fabbricato, della casa di
abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione
della dichiarazione agli enti competenti, la sospensione
prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, come prorogato
dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2017, n. 19, e' differita alla data del 31
dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso o alla
restituzione delle somme gia' versate alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48,
comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro
sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, disciplinano le
modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a
36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai
sensi del comma 24 nonche' del citato articolo 48 ed
introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati
1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente
periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31
dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una
'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza
sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la
data di entrata in vigore della presente disposizione,
individuando anche le modalita' per la copertura delle
esenzioni stesse attraverso specifiche componenti
tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di
tipo perequativo.
26. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "dalla fine del
periodo di sospensione" sono sostituite dalle seguenti:
"dal 1° giugno 2018".
27. I comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del
decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel
rispetto delle altre condizioni previste dall'articolo
3-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005,
n. 88, possono stipulare anche con altri comuni
appartenenti a regioni diverse convenzioni per l'ufficio di
segreteria comunale o aderire a convenzioni gia' in atto,
anche se non posti in posizione di confine.
28. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "diritti reali
di garanzia", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: "diritti reali di godimento".
29. All'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "per la durata
di un anno" sono sostituite dalle seguenti: "per la durata
di due anni" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente
decreto, i limiti previsti dal comma 4 dell'articolo 79 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, per la fruizione di permessi e di licenze sono
aumentati rispettivamente a 48 ore lavorative al mese,
elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti".
30. All'articolo 67-ter, comma 5, ultimo periodo, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le
parole: "Dal 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Dal
2023".
31. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
"9-bis. Al fine di garantire un celere ripristino
della funzionalita' degli immobili adibiti ad uso
scolastico e universitario nei territori colpiti dal sisma
del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e
ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31
dicembre 2019 ed entro i limiti della soglia di rilevanza
europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per
l'affidamento di lavori, servizi e forniture le procedure
di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri
di aggiudicazione dell'appalto, e' rivolto, sulla base del
progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici
iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui
all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati
sulla base della valutazione delle offerte effettuata da
una commissione giudicatrice costituita secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 216, comma 12, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9-ter. Per la realizzazione degli interventi di
riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso
scolastico e universitario, di cui al comma 9-bis, i
soggetti attuatori si avvalgono del Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Lazio,
l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti
nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito
presso l'Autorita' nazionale anticorruzione.
9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis si
applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114. Le modalita' e gli interventi oggetto delle
verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati
mediante apposito accordo tra il presidente dell'Autorita'
nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori, il citato
Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti
nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".
32. Dal 1° luglio 2018, gli Uffici territoriali per la
ricostruzione costituiti dai comuni ai sensi dell'articolo
3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 4013 del 23 marzo 2012 e del decreto del Commissario
delegato per la ricostruzione- Presidente della Regione
Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012, sono soppressi. E'
altresi' soppresso il Comitato di Area omogenea di cui
all'articolo 4 del decreto del Commissario delegato per la
ricostruzione- Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del
29 giugno 2012. Tutte le competenze affidate agli Uffici
territoriali per la ricostruzione ai sensi dell'articolo 1
del decreto del Commissario delegato per la ricostruzione-
Presidente della Regione Abruzzo n. 131 del 29 giugno 2012
sono trasferite all'Ufficio speciale per la ricostruzione
dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67-ter,
comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134. Il personale in servizio, alla data del 1° luglio
2018, presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione,
assegnato alle aree omogenee ai sensi dell'articolo 67-ter,
comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, e' assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale
per i comuni del cratere e continua a svolgere le attivita'
di competenza dei soppressi Uffici territoriali per la
ricostruzione sotto la direzione e il coordinamento
esclusivi del titolare dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione dei comuni del cratere, che con propria
determinazione provvede anche alla sistemazione logistica
del suddetto personale. Il personale in servizio, alla data
del 1° luglio 2018, presso gli Uffici territoriali per la
ricostruzione, assunto a tempo determinato dai comuni, e'
trasferito agli stessi comuni fino a scadenza dei contratti
in essere. Nelle more della soppressione degli Uffici
territoriali per la ricostruzione, il titolare dell'Ufficio
speciale adotta, esercitando il potere di coordinamento di
cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, informati i sindaci
coordinatori delle aree omogenee, tutti i provvedimenti
organizzativi e gestionali necessari al fine di garantire
lo svolgimento delle attivita' di competenza degli Uffici
territoriali per la ricostruzione e gestire con gradualita'
il processo di soppressione di detti Uffici. L'Ufficio
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere puo',
tramite convenzioni con comuni, aprire sportelli in una o
piu' sedi degli Uffici territoriali per la ricostruzione
soppressi, cui affidare in tutto o in parte i compiti gia'
di competenza degli Uffici territoriali medesimi, informati
i sindaci coordinatori delle aree omogenee.
33. E' istituita una sezione speciale dell'Anagrafe
antimafia degli esecutori prevista dall'articolo 30, comma
6, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in
cui confluisce l'elenco degli operatori economici di cui
all'articolo 67-quater, comma 9, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134. Alla sezione speciale si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali
che regolano l'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui
all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229. La tenuta della sezione speciale con
i relativi adempimenti e' affidata alla Struttura di
missione di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
34. All'articolo 1, comma 492, lettera 0a), della legge
11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: "individuati ai
sensi" sono inserite le seguenti: "dell'articolo 1 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,".
35. Il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo
alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel
limite massimo di 25 unita', assegnata a ciascuno degli
Uffici speciali per la ricostruzione di cui al medesimo
articolo 67-ter, comma 2, e' prorogato fino al 31 dicembre
2020.
36. I contratti a tempo determinato stipulati con il
personale in servizio presso gli Uffici speciali per la
ricostruzione, selezionato all'esito della procedura
comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per la citta' dell'Aquila, del 7
agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per
i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai
sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati fino
al 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato
presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei
suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato.
37. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 35 e 36, quantificati nel
limite di spesa di euro 2.320.000, comprensivo del
trattamento economico previsto per i titolari degli Uffici
speciali ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per
ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante
l'utilizzo delle somme stanziate dalla tabella E della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento
di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata ai
sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23
dicembre 2014, n. 190.
38. Per gli anni 2019 e 2020, al fine di completare le
attivita' finalizzate alla fase di ricostruzione del
tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere
sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle
medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti
stipulati ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3771 del 19 maggio
2009 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto
2009, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3808 del 15 settembre 2009, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3881 dell'11
giugno 2010 e dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3923 del 18 febbraio 2011 e loro successive
modificazioni, in deroga alla normativa vigente in materia
di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le
amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o ai rinnovi dei
suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente,
ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto
a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, quantificati, sulla
base delle esigenze effettive documentate dalle
amministrazioni centrali e locali istituzionalmente
preposte all'attivita' della ricostruzione, nel limite di
spesa di euro 1.700.000 per il comune dell'Aquila e di euro
1.152.209 per i comuni del cratere per ciascuna annualita',
si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate dalla
tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi
di natura tecnica e assistenza qualificata.
39. L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, e' abrogato.
40. Nei centri storici, come determinati ai sensi
dell'articolo 2, lettera A), del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o negli ambiti
oggetto del piano di ricostruzione di cui all'articolo 14,
comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, i comuni del cratere del sisma del 2009, diversi
dall'Aquila, possono predisporre un programma coordinato di
interventi, connessi e complementari agli interventi di
ricostruzione pubblica o privata, ove i suddetti interventi
non siano stati gia' eseguiti, finalizzati alla
riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria,
alla messa in sicurezza del territorio e delle cavita'
danneggiate o rese instabili dal sisma e al miglioramento
della dotazione di reti delle infrastrutture di servizi. Il
programma di interventi e' predisposto e adottato dai
comuni entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, in
coerenza con i piani di ricostruzione approvati. Il
programma di interventi e' sottoposto alla verifica
dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del
cratere per il parere di congruita' tecnico-economica.
Restano in ogni caso ferme le vigenti disposizioni
normative in materia di tutela ambientale e dei beni
culturali e paesaggistici. Gli interventi approvati sono
oggetto di programmazione ai sensi dell'articolo 11, comma
9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e sono
attuati a valere sulle risorse destinate alla
ricostruzione. L'Ufficio speciale per la ricostruzione dei
comuni del cratere dispone, con propria determinazione, i
criteri per la valutazione della connessione e della
complementarieta' agli interventi di ricostruzione pubblica
e privata.
41. Gli assegnatari di alloggi di societa' cooperativa
a proprieta' indivisa situati nei territori individuati ai
sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, adibiti ad abitazione principale alla data del
6 aprile 2009, che hanno gia' beneficiato del contributo
per l'acquisto di abitazione equivalente di cui
all'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, e all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3790 del 9 luglio
2009, sono tenuti a cedere al comune i diritti inerenti la
partecipazione alla ricostruzione del complesso edilizio
della cooperativa. Restano a carico dell'assegnatario tutte
le obbligazioni passive inerenti la sua qualita' di socio.
Alla completa ricostruzione del complesso edilizio la
proprieta' della quota passa al comune.
42. Per i titolari di contratti stipulati ai sensi
dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le amministrazioni presso cui gli
stessi abbiano prestato la loro attivita' possono bandire,
nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale
dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferma restando la
garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa
indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure
concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per
cento dei posti messi a concorso, al suddetto personale non
dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:
a) risulti titolare di un contratto di lavoro
flessibile stipulato ai sensi del citato articolo 3-bis,
comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, presso
l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) in forza di uno o piu' contratti stipulati ai
sensi dell'articolo 3-bis, comma 8, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, abbia prestato, alla data del 31
dicembre 2017, almeno tre anni continuativi di attivita'
presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
43. A far data dal 2 gennaio 2019, il perimetro dei
comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 ed interessati dalla proroga dello stato di
emergenza e della relativa normativa emergenziale,
precedentemente individuato dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato
dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' cosi'
ridotto: Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi,
Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore,
Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla,
Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di
Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San
Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San
Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano
Mainarda. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, in qualita' di Commissari delegati, possono
procedere con propria ordinanza, valutato l'effettivo
avanzamento dell'opera di ricostruzione, a ridurre il
perimetro dei comuni interessati dalla proroga dello stato
di emergenza e della relativa normativa emergenziale.
 


44. Il termine di scadenza dello stato di emergenza
conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31
dicembre 2020, al fine di garantire la continuita' delle
procedure connesse all'attivita' di ricostruzione. Alle
conseguenti attivita' e alle relative spese si fa fronte
con le risorse previste a legislazione vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 67-ter del
decreto-legge 223 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 67-ter (Gestione ordinaria della ricostruzione).
- 1. A decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e
ogni intervento necessario per favorire e garantire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite
dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del
riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e
seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi
diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi
pubblici, l'attrattivita' e lo sviluppo economico-sociale
dei territori interessati, con particolare riguardo al
centro storico monumentale della citta' dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli
interessi delle popolazioni colpite dal sisma con
l'interesse al corretto utilizzo delle risorse pubbliche,
in considerazione della particolare configurazione del
territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la
ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e
uno competente sui restanti comuni del cratere nonche' sui
comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n.77. Tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla
ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la
qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, e successive modificazioni, garantendo gli standard
informativi definiti dal decreto ministeriale di cui
all'articolo 67 -bis, comma 5, del presente decreto,
assicurano nei propri siti internet istituzionali
un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed
eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di
sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai
profili della coerenza e della conformita' urbanistica ed
edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto
approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera,
nonche' della congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici
curano, altresi', l'istruttoria finalizzata all'esame delle
richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili
privati sulla base dei criteri e degli indirizzi formulati
dai comuni, anche mediante l'istituzione di una commissione
per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici
coinvolti nel procedimento amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere,
costituito dai comuni interessati con sede in uno di essi,
ai sensi dell'articolo 30, commi 3 e 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore
individuato dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto
uffici territoriali delle aree omogenee di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa
intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente
della regione Abruzzo e con il presidente della provincia
dell'Aquila. Nell'ambito delle citate intese, da concludere
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono determinati
l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i
livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli
specifici requisiti e le modalita' di selezione dei
titolari nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, la dotazione di risorse strumentali e umane
degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unita', di
cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unita' a
tempo determinato, per ciascun Ufficio. Gli Uffici speciali
si avvalgono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai
sensi dell'articolo 1 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. A ciascuno dei titolari
degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed
esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al
lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie
territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
coordina le amministrazioni centrali interessate nei
processi di ricostruzione e di sviluppo al fine di
indirizzare e dare impulso, d'intesa con la regione Abruzzo
e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2,
in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il comune dell'Aquila e i comuni del
cratere sono autorizzati, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 76, commi 4 e 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo
esperimento di procedure selettive pubbliche, di cui fino a
128 unita' assegnate al comune dell'Aquila e fino a 72
unita' assegnate alle aree omogenee. In deroga all'articolo
4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito
delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo
indeterminato e' prorogata fino al 31 dicembre 2018, ed e'
equiparata all'efficacia delle graduatorie formatesi
all'esito delle procedure selettive di cui al comma 6 del
presente articolo. In considerazione delle assunzioni a
tempo indeterminato effettuate, la dotazione organica dei
comuni interessati e' incrementata nella misura
corrispondente al personale assegnato a ciascun comune
nell'ambito del contingente di cui al presente comma.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente
agli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e' autorizzato, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a tempo
indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100
unita' di personale, previo esperimento di procedure
selettive pubbliche. Tale personale e' temporaneamente
assegnato fino a 50 unita' agli Uffici speciali di cui al
comma 2, fino a 40 unita' alle province interessate e fino
a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione delle
esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del
territorio coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale
personale e' assegnato al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per finalita' connesse a calamita' e
ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4 -bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. In considerazione delle
suddette assunzioni di personale e' corrispondentemente
incrementata la dotazione organica del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque salvo
quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono
bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25
luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate.
La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono
definiti, sentito il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, le categorie e i
profili professionali dei contingenti di personale di cui
ai commi 5 e 6, i requisiti per l'ammissione alle procedure
concorsuali, la possibilita' di una quota di riserva, in
misura non superiore al 50 per cento dei posti banditi, a
favore del personale che abbia maturato un'esperienza
professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi
di ricostruzione, presso la regione, le strutture
commissariali, le province interessate, il comune
dell'Aquila e i comuni del cratere a seguito di formale
contratto di lavoro, nonche' le modalita' di assegnazione
del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici
periferici delle amministrazioni centrali operanti nel
territorio della regione Abruzzo interessati ai processi di
ricostruzione possono essere potenziati attraverso il
trasferimento, a domanda e previo assenso
dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni
qualunque sia il tempo trascorso dall'assunzione in
servizio nella sede dalla quale provengono, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le
attivita' di selezione del personale di cui al comma 6, si
puo' prevedere nei bandi di concorso una quota di
iscrizione non superiore al valore dell'imposta di bollo
pari ad euro 14,62.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo
9-sexies del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici):
«Art. 9-sexies (Deroghe alla disciplina recata
dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78). -
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 28,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il
Comune dell'Aquila, secondo le disposizioni dell'articolo
4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, puo' avvalersi di personale a tempo determinato,
nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, fino al
31 dicembre 2020, a valere sulle disponibilita' del
bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli
di bilancio e della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il
territorio):
«Art. 3-bis (Disposizioni concernenti i comuni colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). - 1. All'articolo 1,
comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole:
"30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30
settembre 2016".
2. Al fine di assicurare il completamento delle
attivita' connesse alla situazione emergenziale prodottasi
a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i commissari
delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i comuni
colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, le prefetture-uffici territoriali del Governo
delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia
e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per
la citta' metropolitana di Bologna e le province di Modena,
Reggio Emilia e Ferrara sono autorizzati ad assumere
personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai
vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28
dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, per le annualita' 2017, 2018, 2019 e 2020, per
poter garantire analoghe dotazioni di personale in essere e
analoghi livelli qualitativi delle prestazioni, nei
medesimi limiti di spesa previsti per le annualita' 2015 e
2016 e con le modalita' di cui al comma 8 dell'articolo
3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle
unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni; il 16
per cento alla struttura commissariale della regione
Emilia-Romagna; il 4 per cento alle citate
prefetture-uffici territoriali del Governo e il 2 per cento
alla citata Soprintendenza. Al personale assunto ai sensi
del presente comma dalla Soprintendenza, nonche'
all'ulteriore personale di cui essa si avvalga mediante
convenzione, anche con la societa' ALES - Arte lavoro e
servizi Spa e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, possono
essere affidate le funzioni di responsabile unico del
procedimento. Agli oneri derivanti dal presente comma si
provvede mediante utilizzo delle risorse gia' disponibili
sulle contabilita' speciali dei Presidenti delle regioni in
qualita' di commissari delegati per la ricostruzione, senza
pregiudicare interventi e risorse finanziarie gia'
programmati e da programmare di cui al decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° agosto 2012, n. 122.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'articolo 14 del
decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (Proroga
e definizione di termini), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 14 (Proroga di termini relativi a interventi
emergenziali). - 1. - 8. Omissis.
9. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e'
prorogato al 31 dicembre 2021. Ai relativi oneri si
provvede, nel limite massimo di 600.000 euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, nell'ambito e nei limiti delle
risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e, nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli
anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021,
nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui alle
contabilita' speciali di cui al comma 6 del predetto
articolo 2.
Omissis.».
- Si riporta il testo dei commi 1 e 6 dell'articolo 2
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio
Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012):
«Art. 2 (Fondo per la ricostruzione delle aree
terremotate). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere
dall'anno 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, da assegnare alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalita'
previste dal presente decreto.
2. - 5. Omissis.
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, sono intestate apposite contabilita' speciali
aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate,
con il decreto di cui al comma 2, le risorse provenienti
dal fondo di cui al comma 1 destinate al finanziamento
degli interventi previsti dal presente decreto, al netto di
quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi
3 e 15-ter, e dall'articolo 13. Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni
liberali effettuate alle stesse regioni ai fini della
realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa
dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e
29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo I presidenti delle regioni
rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la pubblicazione
dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.
Per gli anni 2012, 2013 e 2014, le risorse di cui al primo
periodo, presenti nelle predette contabilita' speciali,
nonche' i relativi utilizzi, eventualmente trasferite agli
enti locali di cui all'articolo 1, comma 1, che provvedono,
ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 1, per conto
dei Presidenti delle Regioni in qualita' di commissari
delegati, agli interventi di cui al presente decreto, non
rilevano ai fini del patto di stabilita' interno degli enti
locali beneficiari.».
- Si riporta il testo del comma 14-bis dell'articolo 10
del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Ulteriori misure per la ricostruzione e la
ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi
sismici del maggio 2012). - 1. - 14. Omissis.
14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14 si applicano
anche negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.
Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di euro per
ciascuna annualita', si provvede a valere sulle risorse
disponibili nelle contabilita' speciali di cui all'articolo
2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, e successive modificazioni.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122:
«Art. 1 (Ambito di applicazione e coordinamento dei
presidenti delle regioni). - 1. Le disposizioni del
presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi
per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni delle province
di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29
maggio 2012, per i quali e' stato adottato il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di
differimento dei termini per l'adempimento degli obblighi
tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche' di
quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati
ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in
qualita' di Commissari delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1,
considerati l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al
fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa
economica dei territori colpiti dal sisma, lo stato di
emergenza dichiarato con le delibere del Consiglio dei
Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato fino al
31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e
4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto
provvedono i presidenti delle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, i quali coordinano le attivita' per la
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, a
decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e per
l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i
poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni
vigenti stabilite con delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nelle forme di cui all'articolo 5, comma 1, della
citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli
interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle
province interessati dal sisma, adottando idonee modalita'
di coordinamento e programmazione degli interventi stessi,
nonche' delle strutture regionali competenti per materia. A
tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire
apposita struttura commissariale, composta da personale
dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di
comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate
nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 2.
5-bis. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto, in qualita' di Commissari Delegati,
possono delegare le funzioni attribuite con il presente
decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle
Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa nonche'
alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto
di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, e'
possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di
deroga.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
(Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze
di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 3-bis (Distintivi d'onore per mutilati e i feriti
in servizio per il personale della Polizia di Stato). - 1.
Il personale della Polizia di Stato che ha riportato in
servizio e per causa di servizio ferite o lesioni, con
esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni
nella funzionalita' di organi importanti, puo' fregiarsi
dello speciale distintivo d'onore recante la scritta
"Mutilato in servizio".
2. Il personale della Polizia di Stato che, una o piu'
volte, ha riportato in servizio e per cause di servizio
ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti
permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e
per le quali non e' stato concesso il distintivo di onore
di cui al comma 1 puo' essere autorizzato a fregiarsi di
uno o piu' speciali distintivi d'onore per feriti in
servizio conformi al modello depositato negli archivi di
Stato.
3. Le caratteristiche, il procedimento di attribuzione
e le modalita' mediante le quali e' possibile fregiarsi dei
distintivi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con
decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza.».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 recante
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana del 6 aprile 1942, n. 81.
- Il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 recante
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del
14 febbraio 2019, n. 38, Supplemento Ordinario n. 6.
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'articolo 3
del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva
e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e
contributivi):
«Art. 3 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale
del 17 e 19 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal
sisma del 20 e 29 maggio 2012 e agli eventi atmosferici
avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 nei territori
della regione Veneto, ed altre disposizioni urgenti in
materia di protezione civile). - 1. - 2. Omissis.
2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o
operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, nei comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ovvero
nei comuni di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari
relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili,
anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di
attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei
medesimi edifici, previa presentazione di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda,
fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre
2015, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in
essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la
sospensione dell'intera rata e quella della sola quota
capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, le banche e gli
intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno
mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel
proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la
sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso
dei pagamenti sospesi, nonche' il termine, non inferiore a
trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di
sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario
non fornisca tali informazioni nei termini e con i
contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre
2014, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in
scadenza entro la predetta data.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 456 dell'articolo 1
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 1. - 1. - 455. Omissis.
456. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e
dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere
nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento e'
stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma
356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pagati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere
dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni
sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai
relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016
e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le
risorse delle contabilita' speciali, di cui all'articolo 2,
comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012,
n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 9-vicies del
decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito in legge,
con modifiche, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156
(Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei territori
colpiti da eventi sismici):
«Art. 9-vicies (Modifica all'articolo 36 del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109). - 1. Al comma 1
dell'articolo 36 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2018, n. 130, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
contributi di cui al primo periodo sono altresi' concessi
alle imprese che abbiano totalmente sospeso l'attivita' a
seguito della dichiarazione di inagibilita' dell'immobile
strumentale all'attivita' d'impresa, nel caso in cui la sua
ubicazione sia infungibile rispetto all'esercizio della
medesima attivita'.».
- Il testo dei commi 1 e 3 dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 42.
- Si riporta il testo del comma 426 dell'articolo 1
della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228:
«Art. 1. - 1. - 425. Omissis.
426. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e
successive modificazioni e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e
successive modificazioni, nonche' alle Province dei
predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente comma, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla
base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il
presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 356 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147:
«Art. 1. - 1. - 355. Omissis.
356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del
presente comma, e' differito, senza applicazione di
sanzioni e interessi, al secondo anno immediatamente
successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento
prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data
di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di euro
per l'anno 2014 e a 12,1 milioni di euro per l'anno 2015 e
6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede con le
risorse di cui alle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 503 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato):
«Art. 1. - 1. - 502. Omissis.
503. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio
2015 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. ai comuni di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, e
successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e
successive modificazioni, nonche' alle province dei
predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e
delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al
secondo anno immediatamente successivo alla data di
scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della
periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei
contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra
in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 6 milioni di euro per
l'anno 2016 e a 6 milioni di euro per l'anno 2017, si
provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali
di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, che sono corrispondentemente versate
all'entrata del bilancio dello Stato nei predetti anni.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'articolo 8
del citato decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre
2019, n. 156, come modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Proroga di termini). - 1. - 1-bis. Omissis.
1-ter. Le autorita' di regolazione competenti prorogano
fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura
tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a
favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui
agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189
del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano,
altresi', ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del
decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Le
agevolazioni di cui al primo periodo possono essere
prorogate oltre il termine del 31 dicembre 2020 per i
titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro
il 31 ottobre 2020 dichiarino, ai sensi del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia
delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale territorialmente competenti, l'inagibilita' del
fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o
azienda o la permanenza dello stato di inagibilita' gia'
dichiarato.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Ulteriore proroga della sospensione e
rateizzazione tributi sospesi). - 1. All'articolo 48 del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, primo periodo, le parole del "30
novembre 2017" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre
2017".
a-bis) al comma 7, primo periodo, le parole: "fino al
31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "fino al
31 dicembre 2018";
b) al comma 10, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Per i soggetti diversi da quelli indicati
all'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8 convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, il termine del 30 novembre 2017 e'
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2017";
c) al comma 12, le parole: "dicembre 2017" sono
sostituite dalle seguenti "febbraio 2018";
d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Al fine di assicurare nell'anno 2017 il
gettito dei tributi non versati per effetto delle
sospensioni citate al comma 11, il Commissario per la
ricostruzione e' autorizzato a concedere, con proprio
provvedimento, a valere sulle risorse della contabilita'
speciale di cui all'articolo 4, comma 3, un'apposita
anticipazione fino ad un massimo di 17 milioni di euro per
l'anno 2017.
12-ter. Il Commissario per la ricostruzione
comunica entro febbraio 2018 le somme anticipate di cui al
comma 12-bis, non versate dai comuni interessati nell'anno
2017, ai sensi dell'ultimo periodo del presente comma,
all'Agenzia delle entrate-Struttura di gestione, la quale
provvede a trattenere le relative somme dall'imposta
municipale propria riscossa a decorrere da febbraio 2018
tramite il sistema del versamento unitario, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle
entrate-Struttura di gestione sono versati ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I comuni
interessati possono in ogni caso procedere nell'anno 2017
al versamento ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio statale delle anticipazioni di cui al comma
12-bis, inviando apposita attestazione del versamento
effettuato al Commissario per la ricostruzione entro il
termine del 31 dicembre 2017".
2. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole "al 30 novembre 2017"
sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza dei
termini delle sospensioni dei versamenti tributari previste
dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229".
3. All'articolo 48, comma 11, del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "dicembre
2017 senza applicazione di sanzioni e di interessi" sono
aggiunte le seguenti: "e, per i soggetti diversi da quelli
indicati dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9
febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 aprile 2017, n. 45 entro il 16 febbraio 2018. I
soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 11, comma
3, di detto decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, possono
versare le somme oggetto di sospensione, senza applicazione
di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un
massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal
16 febbraio 2018."
4. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole
"nei termini previsti" sono sostituite dalle seguenti
"entro il 16 dicembre 2017" e dopo le parole "pagamento dei
tributi" sono aggiunte le seguenti "oggetto di
sospensione".
5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo,
ad eccezione di quelle derivanti dalla proroga della
sospensione dei tributi locali, pari a 101 milioni di euro
nell'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo
1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5-bis. In deroga al regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre
2015, n. 203, la vita tecnica degli impianti di risalita in
scadenza nel 2018, nel 2019 e nel 2020, limitatamente agli
skilift siti nel territorio delle Regioni Abruzzo e Marche,
e' prorogata al 31 dicembre 2021, previa verifica della
loro idoneita' ai fini della sicurezza dell'esercizio da
parte dei competenti uffici ministeriali.
5-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 9 febbraio
2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguente
modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: "gennaio 2017," sono
inserite le seguenti: "nonche' le imprese agricole che
hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle
nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017";
b) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero, per le imprese agricole che hanno subito
danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate
eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, entro il
30 agosto 2017».
 
Art. 57 bis

Modifiche all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»;
b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente:
«4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attivita' produttive».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,3 milioni di euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, si provvede, quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, e, quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'articolo 119 del citato decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal presente
articolo e dagli articoli 51, 63 e 80 della presente legge
e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 51.
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 57 ter

Modifica all'articolo 22 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32

1. All'articolo 22 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
«4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, e' effettuato, uno per ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei conti».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 22 del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55
(Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 22 (Misure relative al personale tecnico in
servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per
la ricostruzione). - 01. All'articolo 48, comma 7, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le
parole: "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2019".
1. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, lettera a), le parole "nella misura
massima di cento unita'" sono soppresse;
b) al comma 3-bis, lettera c), dopo le parole "e'
corrisposto con oneri a carico esclusivo del Commissario
straordinario" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", il
quale provvede direttamente ovvero mediante apposita
convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza
ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente
locale";
c) al comma 7, lettera c), dopo le parole
"Commissario Straordinario" sono aggiunte le seguenti: ",
previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte
degli obiettivi assegnati dallo stesso e dai vice
commissari. Al Commissario straordinario e agli esperti di
cui al comma 6 sono riconosciute, ai sensi della vigente
disciplina in materia e comunque nel limite complessivo di
euro 80.000 per l'anno 2019 e di euro 80.000 per l'anno
2020, le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse
all'espletamento delle attivita' demandate, nell'ambito
delle risorse gia' previste per spese di missione, a valere
sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma
3".
2. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:
0a) al comma 1, primo periodo, le parole: ", fino a
settecento unita' per ciascuno degli anni 2017 e 2018" sono
soppresse;
0b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Sulla base delle specifiche e riscontrate
esigenze connesse all'espletamento dei compiti demandati
per la riparazione e ricostruzione degli immobili
danneggiati dall'evento sismico e dell'andamento delle
richieste di contributo, ferma restando la deroga di cui al
comma 1-bis, il Commissario straordinario puo' autorizzare
con proprio provvedimento gli Uffici speciali per la
ricostruzione e i comuni a stipulare, nei limiti previsti
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dall'articolo 19 del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, e dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ulteriori
contratti di lavoro a tempo determinato per gli anni 2019 e
2020, con le modalita' previste al comma 1 e al comma 2 del
presente articolo, fino a 200 unita' complessive di
personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da
impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla
ricostruzione, nel limite di spesa di 4,150 milioni di euro
per l'anno 2019 e 8,300 milioni di euro per l'anno 2020. Ai
relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente
utilizzo del fondo derivante dal riaccertamento dei residui
passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze. Con ordinanze commissariali si provvede alla
ripartizione del personale autorizzato fra gli enti
destinatari e alla definizione dei tempi, modalita' e
criteri per la regolamentazione del presente comma".
a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "per le
esigenze di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: ",
anche stipulando contratti a tempo parziale previa
dichiarazione, qualora si tratti di professionisti, e fermo
restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di non iscrizione o
avvenuta sospensione dall'elenco speciale dei
professionisti, di cui all'articolo 34 del presente
decreto";
b) al comma 3-bis, secondo periodo, le parole "anche
in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del
presente articolo, per una sola volta e" sono soppresse e
le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2019 e comunque nel rispetto dei
limiti temporali previsti dalla normativa europea";
c) il comma 3-quinquies e' abrogato.
3. All'articolo 2-bis, comma 32, quarto periodo, del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo le
parole "dalla legge 7 agosto 2012, n. 134," sono inserite
le seguenti: "e' assegnato temporaneamente all'Ufficio
speciale per i comuni del cratere e".
4. Al comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2018, n. 145, al primo periodo, le parole: "e di consentire
la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con
riassunzione delle medesime da parte degli enti
ordinariamente competenti" sono soppresse.
4-bis. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 67-ter
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le
parole: " al personale in servizio al 30 settembre 2018"
sono sostituite dalle seguenti: "al personale assegnato a
ciascun comune nell'ambito del contingente di cui al
presente comma".
4-ter. Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di
gestione e di organizzazione degli Uffici speciali,
istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il
controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e
quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge,
con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili
che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei
trattamenti accessori, e' effettuato, uno per ciascuno di
essi, da un magistrato della Corte dei conti.».
 
Art. 57 quater
Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione degli edifici
pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo
colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009.

1. Al fine di accelerare il completamento della ricostruzione degli edifici pubblici e delle infrastrutture dei territori della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009, la decisione in ordine agli atti di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche e' affidata a un organo unico denominato «Conferenza di servizi permanente». La Conferenza e' deputata ad esprimersi su interventi i cui lavori sono di importo pari o superiore a 1 milione di euro.
2. La Conferenza di servizi permanente e' presieduta dal provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, in qualita' di rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o da un suo delegato, ed e' altresi' costituita dei seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
c) un rappresentante unico delle amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);
d) un rappresentante unico della regione Abruzzo e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima regione;
e) un rappresentante dell'Ente parco territorialmente competente;
f) un rappresentante unico della provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima provincia territorialmente competente;
g) un rappresentante unico del comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo comune territorialmente competente;
h) un rappresentante dell'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente.
3. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvedono a designare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza di servizi permanente, individuandone altresi' il sostituto in caso di impedimento.
4. Al rappresentante unico di cui alla lettera c) del comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-ter, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il prefetto territorialmente competente procede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi permanente.
5. La regione Abruzzo provvede, entro il medesimo termine previsto dal comma 3, alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 2. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli Enti parco, le province e i comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza di servizi permanente.
6. Ciascuna amministrazione o ente sono rappresentati da un unico soggetto abilitato a esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.
7. Resta salva la possibilita' di invitare alle riunioni della Conferenza di servizi permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentate nei modi e nelle forme di cui al comma 2, lettera c), di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.
8. Al fine di accelerare il completamento dell'attivita' di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nell'aprile 2009, la Conferenza di servizi permanente opera esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990.
9. La partecipazione alla Conferenza di servizi permanente e' obbligatoria e la stessa e' validamente costituita con la presenza di almeno la meta' dei suoi componenti; l'assenza di un'amministrazione non impedisce la conclusione del relativo procedimento e l'adozione del provvedimento conclusivo. La Conferenza di servizi permanente si riunisce, di regola, con cadenza mensile, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni di volta in volta interessate.
10. Il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna provvede, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente alle attivita' descritte al comma 1, a comunicare, secondo le modalita' previste dall'articolo 47 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti e alle altre amministrazioni interessate:
a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti o le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
b) il termine perentorio, non superiore a dieci giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
c) la data della prima riunione della Conferenza di servizi permanente che non puo' essere fissata prima di tre giorni della scadenza del termine previsto dalla lettera b).
11. I lavori della Conferenza si concludono non oltre quindici giorni a decorrere dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 10. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non puo' superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale del procedimento.
12. Ai componenti della Conferenza di servizi permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Alle attivita' di supporto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 14-ter della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi):
«01. La prima riunione della conferenza di servizi e'
convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di
particolare complessita' dell'istruttoria, entro trenta
giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
dei presenti e puo' svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della prima riunione della
conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare,
l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La
nuova data della riunione puo' essere fissata entro i
quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga
da un'autorita' preposta alla tutela del patrimonio
culturale. I responsabili degli sportelli unici per le
attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorita' competenti concordano con i
Soprintendenti territorialmente competenti il calendario,
almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi
comunque denominati di competenza del Ministero per i beni
e le attivita' culturali.
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli
14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi
partecipano senza diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza
diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o
il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti
ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro
attivita'. Agli stessi e' inviata, anche per via telematica
e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza di servizi. Alla conferenza possono
partecipare inoltre, senza diritto di voto, le
amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali
misure pubbliche di agevolazione.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell'articolo 14 bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della
decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione
procedente provvede ai sensi dei commi 6 bis e 9 del
presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attivita' sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime,
in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, nei
casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi
si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed
il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo
di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilita' ambientale. Se la VIA non interviene
nel termine previsto per l'adozione del relativo
provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in
sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei
trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo e' prorogato di altri trenta giorni
nel caso che si appalesi la necessita' di approfondimenti
istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti
in materia ambientale puo' far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati
di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero
da istituti universitari tutte le attivita'
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli
oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo
carico del soggetto committente il progetto, secondo le
tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi e' stato sottoposto positivamente a
valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza
modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella
medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia gia'
intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell'articolo 14 quater, nonche' quelle
di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si
applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela
della salute, del patrimonio storico-artistico e della
pubblica incolumita'.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volonta' dell'amministrazione su tutte le
decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4,
l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, puo'
adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le
specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto
delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta
la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni
partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata
partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la
ritardata o mancata adozione della determinazione motivata
di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e
amministrativa, nonche' ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del
privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata
osservanza del termine di conclusione del procedimento ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla
tutela della salute e della pubblica incolumita', alla
tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il
cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza,
non abbia espresso definitivamente la volonta'
dell'amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i
successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
8-bis. I termini di validita' di tutti i pareri,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso
comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza
di Servizi, decorrono a far data dall'adozione del
provvedimento finale.
9.
10. Il provvedimento finale concernente opere
sottoposte a VIA e' pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA
regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 47 (Trasmissione dei documenti tra le pubbliche
amministrazioni). - 1. Le comunicazioni di documenti tra le
pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo
della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse
sono valide ai fini del procedimento amministrativo una
volta che ne sia verificata la provenienza. Il documento
puo' essere, altresi', reso disponibile previa
comunicazione delle modalita' di accesso telematico allo
stesso.
1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al
comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilita' per
danno erariale, comporta responsabilita' dirigenziale e
responsabilita' disciplinare.
2. Ai fini della verifica della provenienza le
comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo
di firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di
cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) ovvero e' comunque possibile accertarne altrimenti
la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente o dalle Linee guida. E' in ogni caso esclusa la
trasmissione di documenti a mezzo fax;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere
a) e b), provvedono ad istituire e pubblicare nell'Indice
dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei
gestori di pubblici servizi almeno una casella di posta
elettronica certificata per ciascun registro di protocollo.
Le pubbliche amministrazioni utilizzano per le
comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti
la posta elettronica o altri strumenti informatici di
comunicazione nel rispetto delle norme in materia di
protezione dei dati personali e previa informativa agli
interessati in merito al grado di riservatezza degli
strumenti utilizzati.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 2 della
citata legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. - 6.
Omissis.
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
Omissis.».
 
Art. 58

Fondo per la filiera della ristorazione

1. Al fine di sostenere la ripresa e la continuita' dell'attivita' degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce limite di spesa.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto con codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attivita' autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00, per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019.
3. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano una istanza secondo le modalita' fissate dal decreto di cui al comma 10. Tale contributo e' erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90 per cento al momento dell'accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonche' di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il saldo del contributo e' corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuato con modalita' tracciabile.
4. L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.
5. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed e' alternativo a quello concedibile ai sensi dell'articolo 59.
6. Per l'attuazione del presente articolo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la diffusa e immediata operativita' della misura garantendo, altresi', elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento. Per l'accesso ai benefici, erogabili secondo i criteri, modalita' e i limiti di importo definiti dal decreto di cui al comma 10, il richiedente e' tenuto a registrarsi all'interno della piattaforma digitale, messa a disposizione dal concessionario convenzionato, denominata «piattaforma della ristorazione», ovvero a recarsi presso gli sportelli del concessionario convenzionato, inserendo o presentando la richiesta di accesso al beneficio e fornendo i dati richiesti tra cui copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il concessionario convenzionato provvedono alla pubblicazione, anche nei propri siti internet istituzionali, delle informazioni necessarie per la richiesta di accesso al beneficio. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 3 e a seguito della verifica del possesso dei requisiti del richiedente da parte del Ministero, cui il concessionario convenzionato ha trasmesso la documentazione in formato digitale, il concessionario convenzionato provvede all'emissione dei bonifici verso i ristoratori pari al 90 per cento del valore del contributo, previo accredito da parte del Ministero degli importi relativi. L'acquisto di cui al comma 2 e' certificato dal beneficiario attraverso la presentazione dei documenti richiesti utilizzando la piattaforma della ristorazione ovvero recandosi presso gli uffici del concessionario convenzionato, all'esito della verifica il concessionario convenzionato provvedera' ad emettere nelle medesime modalita' i bonifici a saldo del contributo. Qualora l'attivita' di cui al presente comma necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, il personale del concessionario convenzionato procede all'identificazione nel rispetto delle vigenti disposizioni, assumendo a tale fine la qualita' di incaricato di pubblico servizio. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' determinato l'importo dell'onere a carico dell'interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato.
7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche tramite l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua verifiche a campione sui beneficiari del contributo con le modalita' da determinare con il decreto di cui al comma 10 e comunica, ai fini dell'eventuale recupero, gli esiti di tale verifica all'ufficio che ha erogato i contributi.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre a comportare il recupero dello stesso, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'ammontare di cui al secondo comma dell'articolo 316-ter del codice penale e' elevato a 8.000 euro. Non si applica l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. All'irrogazione della sanzione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, provvede l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione del contributo non spettante sono effettuati con modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilita' di compensazione con crediti, entro sessanta giorni, rispettivamente, dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo, e dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.
8-bis. All'articolo 78, comma 3-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al primo periodo, le parole: «, per l'anno 2020, la spesa di 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021».
8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
8-quater. All'articolo 1, comma 669, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «un numero massimo di 57» sono soppresse.
9. Qualora l'attivita' d'impresa di cui al comma 2 cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza ai sensi del comma 3 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero di cui al comma 8 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne e' responsabile in solido con il beneficiario.
10. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo.
11. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite di 600 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. All'espletamento delle attivita' connesse al presente articolo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le
persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori
pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o
delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita'
imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68,
dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e
2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la
persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei
confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di
cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.».
- Si riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«Art. 61 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili
per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. La parte di interessi passivi non deducibile ai
sensi del comma 1 del presente articolo non da' diritto
alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
del comma 1 dell'articolo 15.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. - 4. Omissis.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le
plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini
dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.
Omissis.».
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta nonche' riordino della
disciplina dei tributi locali» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana 23 dicembre 1997, n. 298.
- Si riporta il testo dell'articolo 316-ter del codice
penale:
«Art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca il
reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante
l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente,
per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti
pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della
reclusione da uno a quattro anni se il fatto e' commesso da
un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio con abuso della sua qualita' o dei suoi poteri. La
pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se il
fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.
Quando la somma indebitamente percepita e' pari o
inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro
5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non puo' comunque
superare il triplo del beneficio conseguito.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
(Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia
scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle
imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche' per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea):
«Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli
sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche,
istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese
agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel
settore agroalimentare). - 1. - 2. Omissis.
3. Per le violazioni alle norme in materia
agroalimentare, per le quali e' prevista l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di
controllo incaricato, nel caso in cui accerta l'esistenza
di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere
alle prescrizioni violate e ad elidere le conseguenze
dannose o pericolose dell'illecito amministrativo entro un
termine non superiore a novanta giorni, anche presentando,
a tal fine, specifici impegni. Per violazioni sanabili si
intendono errori e omissioni formali che comportano una
mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le
cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche
tramite comunicazione al consumatore. In caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di
cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo
di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai
sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione
dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. La
diffida e' applicabile anche ai prodotti gia' posti in
commercio, a condizione che per essi vengano sanate le
violazioni nei termini di cui al presente comma.
Omissis.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche
al sistema penale» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329.
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva. La
compensazione del credito annuale o relativo a periodi
inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e all'imposta regionale sulle attivita' produttive,
per importi superiori a 5.000 euro annui, puo' essere
effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi e alle ritenute alla fonte
riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3[,
primo comma,] del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al
secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di
eseguire il versamento presso la competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e'
ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e quella dovuta dai
soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d bis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'articolo 20.
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto legge 30
settembre 1992, n. 394 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 novembre 1992, n. 461 e del contributo al Servizio
sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla
riscossione dell'incremento all'addizionale comunale
debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni.
h-sexies) alle tasse sulle concessioni governative;
h-septies) alle tasse scolastiche.
2 bis.
2-ter. Qualora il credito di imposta utilizzato in
compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle
disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti
compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24
e' scartato. La progressiva attuazione della disposizione
di cui al periodo precedente e' fissata con provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresi'
indicate le modalita' con le quali lo scarto e' comunicato
al soggetto interessato.
2-quater. In deroga alle previsioni di cui all'articolo
8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i
contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di
cessazione della partita IVA, ai sensi dell'articolo 35,
comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di
avvalersi, a partire dalla data di notifica del
provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi
del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a
prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti,
anche qualora questi ultimi non siano maturati con
riferimento all'attivita' esercitata con la partita IVA
oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando
la partita IVA risulti cessata.
2-quinquies. In deroga alle previsioni di cui
all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.
212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il
provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca
dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni
intracomunitarie, ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e' esclusa la facolta' di avvalersi, a
partire dalla data di notifica del provvedimento, della
compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del
presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a
quando non siano rimosse le irregolarita' che hanno
generato l'emissione del provvedimento di esclusione.
2-sexies. Nel caso di utilizzo in compensazione di
crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-quater
e 2-quinquies, il modello F24 e' scartato. Lo scarto e'
comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle
entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24,
mediante apposita ricevuta.».
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'articolo 78
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 78 (Misure in favore del settore agricolo e della
pesca). - 1. - 3. Omissis.
3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica
professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento
dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore
agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e della repressione
frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 0,5 milioni di
euro per l'anno 2021 di euro quale incremento
dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del
decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 669 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. - 668. Omissis.
669. Per le inderogabili esigenze dell'attivita' di
controllo a tutela della qualita' dei prodotti
agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo e' autorizzato a
reclutare e ad assumere unita' di personale, nel limite di
un importo massimo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2019 e
di 2,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Omissis.».
 
Art. 58 bis

Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli
di quarta gamma

1. Al fine di sostenere, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa massimo, interventi di promozione della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come definiti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 maggio 2011, n. 77, di stimolare la ripresa e il rilancio del relativo comparto e di sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la promozione dei prodotti di quarta gamma, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di accesso e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 13
maggio 2011, n. 77 (Disposizioni concernenti la
preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma):
«Art. 1 (Oggetto). - 1. La presente legge disciplina la
preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei
prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, come definiti ai
sensi dell'articolo 2.».
- Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 58 ter

Disposizioni urgenti in materia di apicoltura

1. Alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo l, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, provvedono alle finalita' della presente legge».
b) all'articolo 4, comma 1, dopo la parola: «fioritura» sono inserite le seguenti: «o in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero»;
c) all'articolo 7, comma 2, la lettera a) e' abrogata.
2. All'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «all'aperto» sono inserite le seguenti: «o destinate alla produzione primaria».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 7 della
legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina
dell'apicoltura), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Finalita'). - 1. La presente legge riconosce
l'apicoltura come attivita' di interesse nazionale utile
per la conservazione dell'ambiente naturale,
dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed e'
finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la
biodiversita' di specie apistiche, con particolare
riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana
(Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di
api autoctone tipiche o delle zone di confine.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle
relative norme di attuazione, provvedono alle finalita'
della presente legge.».
«Art. 4 (Disciplina dell'uso dei fitofarmaci). - 1. Al
fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le
regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e
sulla base del documento programmatico di cui all'articolo
5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i
trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed
erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee,
ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura o
in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse
mellifero, stabilendo le relative sanzioni.».
«Art. 7 (Risorse nettarifere). - 1. Il nettare, la
melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo
naturale di interesse pubblico.
2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse
nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica
delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo,
sulla base dei seguenti principi:
a) Abrogata;
b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti
di cui all'articolo 3 che impostano abitualmente
l'attivita' produttiva con postazioni nomadi o stanziali.
3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli
alveari nei fondi di loro proprieta' o ad altro titolo
detenuti.
4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per
finalita' produttive e per esigenze di ottimizzazione dello
sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono
determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da
almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200
metri.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. -
1-bis. Omissis.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma
itinerante e' soggetta a comunicazione al comune del luogo
ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere
effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima
comunicazione. Per la vendita al dettaglio esercitata su
superfici all'aperto o destinate alla produzione primaria
nell'ambito dell'azienda agricola, nonche' per la vendita
esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a
carattere religioso, benefico o politico o di promozione
dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la
comunicazione di inizio attivita'.
Omissis.».
 
Art. 58 quater

Misure a favore del settore vitivinicolo

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 222, comma 2, dopo le parole: «vitivinicole» sono inserite le seguenti: «, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20,»;
b) all'articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all'esito dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento della misura dell'esonero contributivo di cui all'articolo 222, comma 2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, in linea con la comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, e successive modificazioni.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure da attuare, le relative procedure attuative e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, ultimo periodo».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 222, comma 2, e
223, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 222 (Disposizioni a sostegno delle filiere
agricole, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Omissis.
2. A favore delle imprese di cui al comma 1,
appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche,
brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole,
anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20,
nonche' dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e
dell'acquacoltura, e' riconosciuto l'esonero straordinario
dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1°
gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definiti i criteri e le modalita' attuative
del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono
valutati in 426,1 milioni di euro per l'anno 2020.
L'efficacia delle disposizioni del presente comma e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Omissis.».
«Art. 223 (Contenimento della produzione e
miglioramento della qualita'). - 1. Al fine di far fronte
alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente
alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali e' stanziato l'importo di 100
milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese
viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della
produzione di uve destinate a vini a denominazione di
origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica
della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente
campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla
vinificazione non puo' essere inferiore al 15 per cento
rispetto al valore medio delle quantita' prodotte negli
ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione
massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di
raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il
decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da
riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale
2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con
decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le procedure attuative, le
priorita' di intervento e i criteri per l'erogazione del
contributo da corrispondere alle imprese viticole.
1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue
derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione
volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari
a 61,34 milioni di euro per l'anno 2020, cui si aggiungono
le ulteriori economie quantificate all'esito
dell'istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di
51,8 milioni di euro per l'anno 2020, al finanziamento
della misura dell'esonero contributivo di cui all'articolo
222, comma 2. Le ulteriori risorse rivenienti dalle
economie residue di cui al primo periodo, attualmente pari
a 9,54 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate al
finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione
di origine e ad indicazione geografica, in linea con la
comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19" del 19 marzo 2020, e
successive modificazioni.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabilite le misure da attuare,
le relative procedure attuative e i criteri per
l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese
vitivinicole interessate dalle disposizioni di cui al comma
1-bis, ultimo periodo.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.».
 
Art. 59

Contributo a fondo perduto per attivita' economiche
e commerciali nei centri storici

1. E' riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attivita' di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di citta' metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
b) per i comuni capoluogo di citta' metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
2. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l'ambito territoriale di esercizio dell'attivita' e' riferito all'intero territorio dei comuni di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo e' determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure:
a) 15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) 10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) 5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, ai sensi dei commi 2 e 3, per un ammontare non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Detti importi minimi sono altresi' riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni di cui al comma 1. In ogni caso, l'ammontare del contributo a fondo perduto non puo' essere superiore a 150.000 euro.
5. Per il contributo di cui ai commi 1, 2 e 3, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile con il contributo di cui all'articolo 58 per le imprese della ristorazione ivi indicate, le quali possono presentare richiesta per uno solo dei due contributi. 7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi da 7 a 14 dell'articolo
25 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77:
«Art. 25 (Contributo a fondo perduto). - 1. - 6.
Omissis.
7. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i
soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con
l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per
conto del soggetto interessato, anche da un intermediario
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o
ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve
essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
della procedura telematica per la presentazione della
stessa, come definita con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche
l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle
condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle
entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II
del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso
procedure semplificate ferma restando, ai fini
dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione
dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la
sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate
procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi
del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta
erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter
del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a
regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di
quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al
decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute
nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo
perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui
elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi
di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8
e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non
spettante, anche a seguito del mancato superamento della
verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero
si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del
contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo
cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino
l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi
del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In
questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma
12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in
parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del
codice penale.
Omissis.».
 
Art. 60

Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' integrata di 64 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020.
3. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «100 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2020»;
b) al comma 2, dopo le parole «di cui al comma 5» sono inserite le seguenti: «, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di sei mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Fondo opera per i costi da sostenersi dalla societa' in relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal numero dei dipendenti della societa' interessata. In tali casi, la procedura di licenziamento gia' avviata deve intendersi sospesa per il periodo di operativita' della proroga della cassa integrazione per consentire la finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita' produttiva.»;
d) al comma 5, le parole «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali».
4. Al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
5. Per le finalita' di promozione della nascita e dello sviluppo delle societa' cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la dotazione del Fondo IPCEI di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 950 milioni di euro per l'anno 2021.
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 774 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per il 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7-bis. I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, anche in deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2), del codice civile, non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato. La quota di ammortamento non effettuata ai sensi del presente comma e' imputata al conto economico relativo all'esercizio successivo e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, prolungando quindi per tale quota il piano di ammortamento originario di un anno. Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
7-ter. I soggetti che si avvalgono della facolta' di cui al comma 7-bis destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta quota di ammortamento, la riserva e' integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili; in mancanza, la riserva e' integrata, per la differenza, accantonando gli utili degli esercizi successivi.
7-quater. La nota integrativa da' conto delle ragioni della deroga, nonche' dell'iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile, indicandone l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio.
7-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 7-bis, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a prescindere dall'imputazione al conto economico. Ai fini della determinazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la deduzione della quota di ammortamento di cui al comma 7-ter e' ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dai citati articoli, a prescindere dall'imputazione al conto economico.
7-sexies. I soggetti che non hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 25, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ovvero ricompresi nella circolare del Ministro delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e non inseriti nella lista indicativa dei comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto, pubblicate dall'Agenzia delle entrate in data 30 giugno 2020, possono presentare la domanda entro trenta giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riavvia la procedura telematica e disciplina le modalita' attuative ai sensi del citato articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
7-septies. Per le finalita' di cui al comma 7-sexies, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per l'anno 2020, un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 2 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia):
«Art. 2 (Finanziamenti per l'acquisto di nuovi
macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole
e medie imprese). - 1. - 7. Omissis.
8. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma
1 e' di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base
delle risorse disponibili ovvero che si renderanno
disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino
al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti
del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti
effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a.,
comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo
economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei
contributi di cui al comma 4, e' autorizzata la spesa di
7,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 21 milioni di euro
per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno
2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 43 (Semplificazione degli strumenti di attrazione
degli investimenti e di sviluppo d'impresa). - 1. Per
favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il
rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con
particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni
e le modalita' per la concessione di agevolazioni
finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la
realizzazione di interventi ad essi complementari e
funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto
riguarda le attivita' della filiera agricola e della pesca
e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione
normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
a) individuare le attivita', le iniziative, le
categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e
le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la
natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei
limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i
criteri di valutazione dell'istanza di ammissione
all'agevolazione;
b) affidare, con le modalita' stabilite da apposita
convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni
relative alla gestione dell'intervento di cui al presente
articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla
valutazione ed alla approvazione della domanda di
agevolazione, alla stipula del relativo contratto di
ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio
dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
c) stabilire le modalita' di cooperazione con le
Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con
particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
delle eventuali opere infrastrutturali complementari e
funzionali all'investimento privato;
d) disciplinare una procedura accelerata che preveda
la possibilita' per l'Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di
chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione
di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza
partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei
provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento
privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali
complementari e funzionali all'investimento stesso, la
predetta Agenzia nonche', senza diritto di voto, il
soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione
dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e
in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14 ter,
comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero
dello sviluppo economico adotta, in conformita' alla
determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un
provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che
sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa
comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato
e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla
predetta conferenza;
e) le agevolazioni di cui al presente comma sono
cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla
normativa comunitaria, con benefici fiscali.
2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con
apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione
dell'intervento di cui al presente articolo, vigila
sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli
interventi finanziati e sui risultati conseguiti per
effetto degli investimenti realizzati.
3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi
complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere
finanziati con le disponibilita' assegnate ad apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse
ordinarie disponibili a legislazione vigente gia' assegnate
al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali di intervento e del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti
dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza
con le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto del
Ministero dello sviluppo economico di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle
risorse di cui al presente comma per individuare la
dotazione del Fondo.
4. Per l'utilizzo del Fondo di cui comma 3, il
Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 1, non possono essere piu' presentate domande per
l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla
base delle previsioni in materia di contratti di programma,
di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002,
n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro la data di cui al periodo precedente si applica la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, fatta salva la possibilita' per
l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai
fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente
articolo.
6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi
215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14 bis, del
decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto legge
n. 35 del 2005.
7. Per gli interventi di cui al presente articolo
effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa, si puo' provvedere, previa definizione nella
convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle
risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima,
ferme restando le modalita' di utilizzo gia' previste dalla
normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui conti
di tesoreria intestati all'Agenzia.
7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2009.».
- Si riporta il testo dell'articolo 43 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 43 (Fondo per la salvaguardia dei livelli
occupazionali e la prosecuzione dell'attivita' d'impresa).
- 1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito il Fondo per la salvaguardia dei
livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attivita'
d'impresa, con una dotazione di 300 milioni di euro per
l'anno 2020.
2. Il Fondo e' finalizzato al salvataggio e alla
ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di
interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'art.
185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e
delle societa' di capitali, aventi un numero di dipendenti
non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di
difficolta' economico-finanziaria come individuate sulla
base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5,
ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli
occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica
per l'interesse nazionale.
2-bis. Nelle ipotesi di autorizzazione della proroga di
sei mesi della cassa integrazione di cui all'articolo 44
del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il
Fondo opera per i costi da sostenersi dalla societa' in
relazione alla proroga medesima ed indipendentemente dal
numero dei dipendenti della societa' interessata. In tali
casi, la procedura di licenziamento gia' avviata deve
intendersi sospesa per il periodo di operativita' della
proroga della cassa integrazione per consentire la
finalizzazione degli esperimenti di cessione dell'attivita'
produttiva.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Fondo opera, nei limiti delle risorse di cui al comma 1,
attraverso interventi nel capitale di rischio delle imprese
che versano nelle condizioni di cui al comma 2, effettuati
a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto
dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04,
recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a
promuovere gli investimenti per il finanziamento del
rischio nonche' attraverso misure di sostegno al
mantenimento dei livelli occupazionali, in coordinamento
con gli strumenti vigenti sulle politiche attive e passive
del lavoro.
4. Le imprese che versano nella condizione di cui al
comma 2, qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al
presente articolo, notificano al Ministero dello sviluppo
economico le informazioni relative a:
a) le azioni che intendono porre in essere per
ridurre gli impatti occupazionali, ad esempio attraverso
incentivi all'uscita, prepensionamenti, riallocazione di
addetti all'interno dell'impresa o del gruppo di
appartenenza dell'impresa;
b) le imprese che abbiano gia' manifestato interesse
all'acquisizione della societa' o alla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa ovvero le azioni che intendono
porre in essere per trovare un possibile acquirente, anche
mediante attrazione di investitori stranieri;
c) le opportunita' per i dipendenti di presentare una
proposta di acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero
degli asset da parte degli stessi.
5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sono stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di
funzionamento del Fondo, nonche' le procedure per l'accesso
ai relativi interventi, nel rispetto di quanto previsto dal
presente articolo, dando priorita' alle domande che
impattano maggiormente sui profili occupazionali e sullo
sviluppo del sistema produttivo.
6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30, e' abrogato. Il primo periodo
dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, e' abrogato.
7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di
euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse
rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al
comma 6; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, ai
sensi dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo del comma 231 dell'articolo 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1. - 1. - 230. Omissis.
231. Per le finalita' di cui al comma 228 e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico un fondo con una dotazione pari a 25 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (Misure
urgenti per la crescita del Paese):
«Art. 23 (Fondo per la crescita sostenibile). - 1. Le
presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel
rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza
pubblica e di equita' sociale, in un quadro di sviluppo di
nuova imprenditorialita', con particolare riguardo al
sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo
riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse
aree territoriali del Paese.
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione
di "Fondo per la crescita sostenibile" (di seguito Fondo).
Il Fondo e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita'
periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al
finanziamento di programmi e interventi con un impatto
significativo in ambito nazionale sulla competitivita'
dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle
seguenti finalita':
a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della
competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e
sviluppo delle imprese;
b) il rafforzamento della struttura produttiva, [in
particolare del Mezzogiorno,] il riutilizzo di impianti
produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni
di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la
sottoscrizione di accordi di programma;
c) la promozione della presenza internazionale delle
imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
c-bis) interventi in favore di imprese in crisi di
grande dimensione.
c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di
valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla
criminalita' organizzata.
3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma
2, con decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto
previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 ad eccezione del credito d'imposta. Le
predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive
del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i
termini, le modalita' e le procedure, anche in forma
automatizzata, per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, sulla base di
apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti, sulla base di
un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli
oneri derivanti dalle convenzioni e contratti di cui al
presente comma si applica quanto previsto dall'articolo 3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto
2009, n. 102.
3 -bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono
essere periodicamente aggiornati con la medesima procedura
di cui al comma 3 sulla base del monitoraggio
dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti.
3-ter. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera
c-bis), possono essere concessi finanziamenti in favore di
imprese di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge
23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, che presentano
rilevanti difficolta' finanziarie ai fini della
continuazione delle attivita' produttive e del mantenimento
dei livelli occupazionali. Con uno o piu' decreti del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono stabiliti, nel rispetto della
disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalita' e
criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei
predetti finanziamenti. L'erogazione puo' avvenire anche
mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere entro
l'esercizio finanziario a valere sulla dotazione del Fondo.
4. Il Fondo puo' operare anche attraverso le due
distinte contabilita' speciali gia' intestate al Fondo
medesimo esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti
agevolati che prevedono rientri e per gli interventi, anche
di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in
bilancio per gli altri interventi. Per ciascuna delle
finalita' indicate al comma 2 e' istituita un'apposita
sezione nell'ambito del Fondo.
5.
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul
Fondo possono essere assistiti da garanzie reali e
personali. E' fatta salva la prestazione di idonea garanzia
per le anticipazioni dei contributi.
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge
indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal
comma 11 del presente articolo.
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonche' le somme restituite o non erogate alle imprese, a
seguito dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione
delle agevolazioni concesse ai sensi delle disposizioni
abrogate ai sensi del precedente comma, cosi' come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate nel medesimo importo alla
contabilita' speciale del Fondo, operativa per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette disponibilita' sono
accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte
agli impegni gia' assunti e per garantire la definizione
dei procedimenti di cui al comma 11.
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilita' esistenti sulle
contabilita' speciali nella titolarita' del Ministero dello
sviluppo economico e presso l'apposita contabilita'
istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione
degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera
f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
nel medesimo importo, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato
di previsione dello stesso Ministero per la successiva
assegnazione alla contabilita' speciale del Fondo operativa
per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Le predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al
successivo comma 11. Le predette contabilita' speciali
continuano ad operare fino al completamento dei relativi
interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia' approvate
dalla UE alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico
e sociale tra le diverse aree del Paese, le disponibilita'
accertate e versate al Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del
presente articolo, rivenienti da contabilita' speciali o
capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate
alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il
vincolo di destinazione di cui all'articolo 18, comma 1 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella
di entrata in vigore del presente decreto-legge sono
disciplinati, ai fini della concessione e dell'erogazione
delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione,
dalle disposizioni delle leggi di cui all'Allegato 1 e
dalle norme di semplificazione recate dal presente
decreto-legge.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del paragrafo 3 dell'articolo 107
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 107. - 1. - 2. Omissis.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione, nonche' quello delle regioni di cui
all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione
strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
di un importante progetto di comune interesse europeo
oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
di uno Stato membro;
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la
conservazione del patrimonio, quando non alterino le
condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in
misura contraria all'interesse comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con
decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.».
- Si riporta il testo del comma 232 dell'articolo 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1. - 1. - 231. Omissis.
232. Per favorire le iniziative di collaborazione su
larga scala d'impatto significativo sulla competitivita'
dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui
all'articolo 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, che assume la denominazione di « Fondo IPCEI », e'
incrementato di 10 milioni di euro nel 2020 e 90 milioni di
euro nel 2021. Il Fondo IPCEI puo' intervenire per il
sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla
realizzazione di importanti progetti di comune interesse
europeo di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e
le catene di valore individuati dalla Commissione europea.
Ferme restando le disposizioni adottate per la disciplina
del sostegno pubblico prestato nell'ambito dell'importante
progetto di interesse comune europeo nel settore della
microelettronica in attuazione dell'articolo 1, comma 203,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i
criteri generali per l'intervento e il funzionamento del
Fondo IPCEI nonche' per la concessione delle agevolazioni
alle imprese che partecipano agli importanti progetti di
interesse comune europeo di cui ai commi 230 e 231. Sulla
base dei predetti criteri e nel rispetto delle decisioni di
autorizzazione della Commissione europea adottate per i
progetti interessati, i singoli interventi sono attivati
con decreti del Ministro dello sviluppo economico.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2426 del codice
civile:
«Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle
valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi; le immobilizzazioni
rappresentate da titoli sono rilevate in bilancio con il
criterio del costo ammortizzato, ove applicabile;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minore valore. Il minor valore non puo'
essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione
non si applica a rettifiche di valore relative
all'avviamento.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo numero 4) o, se non vi sia obbligo di redigere
il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo
pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonche'
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati
negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima
volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto riferito alla data di acquisizione o risultante
dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata
puo' essere iscritto nell'attivo, purche' ne siano indicate
le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la
parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento,
deve essere ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di
sviluppo aventi utilita' pluriennale possono essere
iscritti nell'attivo con il consenso, ove esistente, del
collegio sindacale. I costi di impianto e ampliamento
devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a
cinque anni. I costi di sviluppo sono ammortizzati secondo
la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non e'
possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.
Fino a che l'ammortamento dei costi di impianto e
ampliamento e di sviluppo non e' completato possono essere
distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento e' effettuato
secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non
e' possibile stimarne attendibilmente la vita utile, e'
ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni.
Nella nota integrativa e' fornita una spiegazione del
periodo di ammortamento dell'avviamento;
7) il disaggio e l'aggio su prestiti sono rilevati
secondo il criterio stabilito dal numero 8);
8) i crediti e i debiti sono rilevati in bilancio
secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del
valore di presumibile realizzo;
8-bis) le attivita' e passivita' monetarie in valuta
sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi
devono essere imputati al conto economico e l'eventuale
utile netto e' accantonato in apposita riserva non
distribuibile fino al realizzo. Le attivita' e passivita'
in valuta non monetarie devono essere iscritte al cambio
vigente al momento del loro acquisto;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il
numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli: "primo
entrato, primo uscito o: "ultimo entrato, primo uscito; se
il valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la
differenza deve essere indicata, per categoria di beni,
nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
11-bis) gli strumenti finanziari derivati, anche se
incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al
fair value. Le variazioni del fair value sono imputate al
conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di
variazione dei flussi finanziari attesi di un altro
strumento finanziario o di un'operazione programmata,
direttamente ad una riserva positiva o negativa di
patrimonio netto; tale riserva e' imputata al conto
economico nella misura e nei tempi corrispondenti al
verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello
strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto
di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il
rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di
cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di
credito sono valutati simmetricamente allo strumento
derivato di copertura; si considera sussistente la
copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e
documentata correlazione tra le caratteristiche dello
strumento o dell'operazione coperti e quelle dello
strumento di copertura. Non sono distribuibili gli utili
che derivano dalla valutazione al fair value degli
strumenti finanziari derivati non utilizzati o non
necessari per la copertura. Le riserve di patrimonio che
derivano dalla valutazione al fair value di derivati
utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un
altro strumento finanziario o di un'operazione programmata
non sono considerate nel computo del patrimonio netto per
le finalita' di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e
2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono
utilizzabili a copertura delle perdite.
12).
Ai fini della presente Sezione, per la definizione di
"strumento finanziario", di "attivita' finanziaria" e
"passivita' finanziaria", di "strumento finanziario
derivato", di "costo ammortizzato", di "fair value", di
"attivita' monetaria" e "passivita' monetaria", "parte
correlata" e "modello e tecnica di valutazione generalmente
accettato" si fa riferimento ai principi contabili
internazionali adottati dall'Unione europea.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del primo
comma, numero 11-bis), sono considerati strumenti
finanziari derivati anche quelli collegati a merci che
conferiscono all'una o all'altra parte contraente il
diritto di procedere alla liquidazione del contratto per
contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad
eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente
le seguenti condizioni:
a) il contratto sia stato concluso e sia mantenuto
per soddisfare le esigenze previste dalla societa' che
redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo
delle merci;
b) il contratto sia stato destinato a tale scopo fin
dalla sua conclusione;
c) si prevede che il contratto sia eseguito mediante
consegna della merce.
Il fair value e' determinato con riferimento:
a) al valore di mercato, per gli strumenti finanziari
per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato
attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente
individuabile per uno strumento, ma possa essere
individuato per i suoi componenti o per uno strumento
analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da
quello dei componenti o dello strumento analogo;
b) al valore che risulta da modelli e tecniche di
valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i
quali non sia possibile individuare facilmente un mercato
attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono
assicurare una ragionevole approssimazione al valore di
mercato.
Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei
criteri indicati al quarto comma non da' un risultato
attendibile.».
- Si riporta il testo degli articoli 102, 102-bis e 103
del citato decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917:
«Art. 102 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le
quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I
coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei
in base al normale periodo di deperimento e consumo nei
vari settori produttivi.
3.
4. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il
costo residuo e' ammesso in deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state
sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio. L'eccedenza e' deducibile per quote
costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici
settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri
e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita'
nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti
contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati
beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione
del limite percentuale sopra indicato.
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa
utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di
locazione finanziaria, a prescindere dalla durata
contrattuale prevista, la deduzione e' ammessa per un
periodo non inferiore alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata
dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, la deduzione
e' ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni. Per
i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa per un periodo non inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta
dal contratto e' soggetta alle regole dell'articolo 96.
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione
del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario. Le quote
di ammortamento sono commisurate al costo originario dei
beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono
deducibili fino a concorrenza del costo non ancora
ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto
regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro
libro o registro secondo le modalita' di cui all'articolo
13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695,
considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro
ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento
gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non
si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme
dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo
di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per
servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui
alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella
misura dell'80 per cento. La percentuale di cui al
precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli
utilizzati per il trasporto di merci da parte di imprese di
autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun
veicolo.».
«Art. 102-bis (Ammortamento dei beni materiali
strumentali per l'esercizio di alcune attivita' regolate).
- 1. Le quote di ammortamento dei beni materiali
strumentali per l'esercizio delle seguenti attivita'
regolate sono deducibili nella misura determinata dalle
disposizioni del presente articolo, ferma restando, per
quanto non diversamente stabilito, la disciplina
dell'articolo 102:
a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della
direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione
della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica
di cui all'articolo 2 commi 14 e 20, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni
materiali strumentali per l'esercizio delle attivita'
regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non
superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei
beni per la durata delle rispettive vite utili cosi' come
determinate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, e riducendo il risultato del 20 per
cento:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate "durata
convenzionale tariffaria delle infrastrutture" ed allegate
alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004,
n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206,
rispettivamente per l'attivita' di trasporto e
distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti in
bilancio entro l'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si
assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla
delibera 30 gennaio 2004, n. 5 per l'attivita' di
trasmissione e distribuzione di energia elettrica,
rubricata "capitale investito riconosciuto e vita utile dei
cespiti".
3. Per i beni di cui al comma 1, la vita utile cui fare
riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre
dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta
presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica
per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote
di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono
deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione
del bene e, per i beni ceduti o devoluti all'ente
concessionario, fino al periodo d'imposta in cui avviene il
trasferimento e in proporzione alla durata del possesso.
4.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al
comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in
vigore della presente disposizione, rilevano anche ai fini
della determinazione delle quote di ammortamento
deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria,
indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la
deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa
utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di
quella concedente concorrono esclusivamente i proventi
finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria
determinati in ciascun esercizio nella misura risultante
dal piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie
omogenee individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie
continua ad applicarsi l'articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati
successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al
comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base
alla vita utile residua dei beni.».
«Art. 103 (Ammortamento dei beni immateriali). - 1. Le
quote di ammortamento del costo dei diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti
industriali, dei processi, formule e informazioni relativi
ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50
per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un
diciottesimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla
durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base
ai principi contabili internazionali di cui al regolamento
(CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi
d'impresa e dell'avviamento e' ammessa alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai
commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto
economico.
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'articolo
102.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 5-bis, 6 e 7
del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
«Art. 5 (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di capitali e degli enti commerciali).
- 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
a), non esercenti le attivita' di cui agli articoli 6 e 7,
la base imponibile e' determinata dalla differenza tra il
valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e
B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione
delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e
13), nonche' dei componenti positivi e negativi di natura
straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di
rami di azienda, cosi' come risultanti dal conto economico
dell'esercizio.
2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai
principi contabili internazionali, la base imponibile e'
determinata assumendo le voci del valore e dei costi della
produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1.
3. Tra i componenti negativi non si considerano
comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente
e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce
di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del
codice civile, nonche' i costi, i compensi e gli utili
indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5),
dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi
dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
4. I componenti positivi e negativi classificabili in
voci del conto economico diverse da quelle indicate al
comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se
correlati a componenti rilevanti della base imponibile di
periodi d'imposta precedenti o successivi.
5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel
conto economico, i componenti positivi e negativi del
valore della produzione sono accertati secondo i criteri di
corretta qualificazione, imputazione temporale e
classificazione previsti dai principi contabili adottati
dall'impresa.».
«Art. 5-bis (Determinazione del valore della produzione
netta delle societa' di persone e delle imprese
individuali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera b), la base imponibile e' determinata
dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui
all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli
articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare
dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo,
delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di
locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali
e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il
personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e
gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a
5),dell'articolo 11 del presente decreto; la quota
interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal
contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli
immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I contributi erogati in base a norma di legge
concorrono comunque alla formazione del valore della
produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi
indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le
regole di qualificazione, imputazione temporale e
classificazione valevoli per la determinazione del reddito
d'impresa ai fini dell'imposta personale.
1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che
determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo e'
determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66.
2. I soggetti di cui al comma, in regime di
contabilita' ordinaria, possono optare per la
determinazione del valore della produzione netta secondo le
regole di cui all'articolo 5. L'opzione e' irrevocabile per
tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con la
dichiarazione IRAP presentata nel periodo d'imposta a
decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione. Al
termine del triennio l'opzione si intende tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non
opti, secondo le modalita' e i termini fissati dallo stesso
provvedimento direttoriale, per la determinazione del
valore della produzione netta secondo le regole del comma
1; anche in questo caso, l'opzione e' irrevocabile per un
triennio e tacitamente rinnovabile.».
«Art. 6 (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e altri enti e societa' finanziari). -
1. Per gli intermediari finanziari, salvo quanto previsto
nei successivi commi, la base imponibile e' determinata
dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto
economico redatto in conformita' agli schemi risultanti dai
provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
dei dividendi;
b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad
uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
c) altre spese amministrative per un importo pari al
90 per cento.
c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per
deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle
riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in
bilancio a tale titolo.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare e gli
intermediari, diversi dai soggetti di cui al comma 1,
abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento
indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto,
assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi
attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di
riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive
riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma
degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle
operazioni di riporto e di pronti contro termine e le
commissioni passive riferite ai servizi prestati
dall'intermediario.
3. Per le societa' di gestione dei fondi comuni di
investimento, di cui al citato testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni
attive e passive.
4. Per le societa' di investimento a capitale
variabile, si assume la differenza tra le commissioni di
sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti
collocatori.
5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si
deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
del comma 1 nella misura ivi indicata.
6. I componenti positivi e negativi si assumono cosi'
come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio
2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi
ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4
dell'articolo 5.
7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione
adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello
Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e
alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
base imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
seguenti componenti:
a) interessi netti;
b) risultato netto da commissioni, provvigioni e
tariffe;
c) costi per servizi di produzione di banconote;
d) risultato netto della redistribuzione del reddito
monetario;
e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e
immateriali, nella misura del 90 per cento;
f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per
cento.
8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e
degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di
locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Per le societa' di intermediazione
mobiliare di cui al testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare. I
contributi erogati in base a norma di legge, fatta
eccezione per quelli correlati a costi indeducibili,
nonche' le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla
cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
concorrono in ogni caso alla formazione del valore della
produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di
ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di
marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non
superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente
dall'imputazione al conto economico.
9. Per le societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati, la base imponibile e' determinata aggiungendo
al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la
differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e
gli interessi passivi e oneri assimilati. Gli interessi
passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura del 96 per cento del loro
ammontare.».
«Art. 7 (Determinazione del valore della produzione
netta delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese
di assicurazione, la base imponibile e' determinata
apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei
rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita
(voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque
classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24
e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura
del 50 per cento.
b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di
valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente
a quelle riconducibili a crediti nei confronti di
assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.
2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in
deduzione: le spese per il personale dipendente e
assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2)
a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le
riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei
canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Gli interessi passivi
concorrono alla formazione del valore della produzione
nella misura del 96 per cento del loro ammontare.
2. I componenti positivi e negativi della base
imponibile si assumono con riferimento agli ammontari di
competenza dell'esercizio, al netto delle cessioni in
riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa
relativa al personale dipendente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 25 (Contributo a fondo perduto). - 1. Al fine di
sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica
"Covid-19", e' riconosciuto un contributo a fondo perduto a
favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa e di
lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita
IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte
sui redditi.
2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non
spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti
cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al
comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai
soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle
imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto
alla percezione delle indennita' previste dagli articoli
27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, nonche' ai lavoratori dipendenti e ai professionisti
iscritti agli enti di diritto privato di previdenza
obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994,
n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di
reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo
unico delle imposte sui redditi, nonche' ai soggetti con
ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b),
del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o
compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5
milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello
in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione
che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese
di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare
del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si
fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione
di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il
predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti
di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.
5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
determinato applicando una percentuale alla differenza tra
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di
aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi
del mese di aprile 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 non superiori a
quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila
euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o
compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro
e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta
precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e'
riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1,
beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un
importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e
a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone
fisiche.
7. Il contributo di cui al presente articolo non
concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla
formazione del valore della produzione netta, di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i
soggetti interessati presentano, esclusivamente in via
telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con
l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai
precedenti commi. L'istanza puo' essere presentata, per
conto del soggetto interessato, anche da un intermediario
di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al
servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o
ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve
essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio
della procedura telematica per la presentazione della
stessa, come definita con il provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.
9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche
l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i
soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle
condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei
tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo
d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il
Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle
entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II
del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso
procedure semplificate ferma restando, ai fini
dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo,
l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato
decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione
dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora
dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la
sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle entrate
procede alle attivita' di recupero del contributo ai sensi
del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato
l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con
la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta
erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter
del codice penale. L'Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a
regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei
dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonche' di
quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome
attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al
decreto legislativo n. 68 del 2001.
10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il suo
contenuto informativo, i termini di presentazione della
stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione
delle disposizioni del presente articolo sono definiti con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
11. Sulla base delle informazioni contenute
nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo
perduto e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale
intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui
elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'
speciale intestata all'Agenzia delle entrate n.1778 "Fondi
di Bilancio". L'Agenzia delle entrate provvede al
monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8
e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto
richiesti e ne da' comunicazione con cadenza settimanale al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
12. Per le successive attivita' di controllo dei dati
dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non
spettante, anche a seguito del mancato superamento della
verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il
contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura
corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo
1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,
comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, nonche', per quanto compatibili, anche quelle di cui
all'articolo 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero
si applicano le disposizioni previste dal decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
13. Qualora successivamente all'erogazione del
contributo, l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo
cessi o le societa' e gli altri enti percettori cessino
l'attivita', il soggetto firmatario dell'istanza inviata in
via telematica all'Agenzia delle entrate ai sensi del comma
8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi
del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli
organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In
questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma
12 e' emanato nei confronti del soggetto firmatario
dell'istanza.
14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in
parte non spettante si applica l'articolo 316-ter del
codice penale.
15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in
6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 265.».
- Si riporta il testo del comma 199 dell'articolo 1
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«Art. 1. - 1. - 198. Omissis.
199. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo per il
finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione
di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2020, da ripartire tra le finalita' di cui all'elenco n. 1
allegato alla presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Omissis.».
- Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 17 (Copertura finanziaria delle leggi). - 1. -
12-quater. Omissis.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi
pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative
legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
81 della Costituzione. La medesima procedura e' applicata
in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e
della Corte costituzionale recanti interpretazioni della
normativa vigente suscettibili di determinare maggiori
oneri, fermo restando quanto disposto in materia di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Omissis.».
 
Art. 60 bis
Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti
dalle imprese per attivita' di ricerca e sviluppo

1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, gia' concessi dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e' concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in condizioni di morosita' rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento o che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilita' di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano di ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.
2. Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonche' a titolo di sanzioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che rappresentano, nel loro insieme, il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.
3. L'accesso al beneficio di cui al presente articolo e' riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si e' verificata la prima morosita' nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;
b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i bilanci di esercizio dal momento in cui si e' verificata la prima morosita' nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo;
c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento e aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. La sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, ad esclusione di quelli previsti dalla lettera c), e' attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonche' i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata gia' adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosita' nella restituzione delle rate, purche' il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosita'.
6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, e' sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca gia' adottato, purche' il relativo credito non sia gia' stato iscritto a ruolo.
7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo le societa' che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si trovino in una delle condizioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della
disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno
della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori):
«Art. 5 (Fondo agevolazioni per la ricerca). - 1. Le
attivita' di cui all'articolo 3 sono sostenute mediante gli
strumenti di cui all'articolo 4 a valere sul Fondo per le
agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che
opera con le modalita' contabili di cui al soppresso Fondo
speciale per la ricerca applicata. La gestione del FAR e'
articolata in una sezione relativa agli interventi nel
territorio nazionale e in una sezione relativa ad
interventi nelle aree depresse. Al FAR affluiscono, a
decorrere dall'anno 2000, gli stanziamenti iscritti nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica all'unita' previsionale
di base 4.2.1.2. "Ricerca applicata".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 9 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per
la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico
alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 9 (Revoca dei benefici e sanzioni). - 1. Omissis.
2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai
sensi del comma 1, si applica anche una sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma in misura da due a quattro volte l'importo
dell'intervento indebitamente fruito.
Omissis.».
- Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 1.
- Il riferimento al testo del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 57.
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante
«Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in stato di insolvenza, a norma
dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 9
agosto 1999, n. 185.
 
Art. 61

Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento
delle camere di commercio

1. Al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si concludono con l'insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro il 30 novembre 2020. Scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al presente comma e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento.
2. Ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, gli organi delle Camere di commercio in corso di accorpamento che sono scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto decadono dal trentesimo giorno successivo alla predetta data ed il Ministro dello sviluppo economico, sentita la regione interessata, nomina un commissario straordinario. Alla presente fattispecie non si applica l'articolo 38 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
3. Il comma 5-quater dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e' abrogato.
4. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e' sostituito dal seguente: «3. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono quelle individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018. Per le camere di commercio di cui all'allegato B) del suddetto decreto sono sedi delle camere di commercio le sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio accorpate.»
5. All'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580:
a) al comma 4, le parole: «previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico», sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico»;
b) al comma 5, le parole: «previa approvazione del Ministro», sono sostituite dalle seguenti: «dandone comunicazione al Ministero».
6. All'articolo 14 della legge 29 dicembre 1993, n. 580:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le Giunte delle camere di commercio, costituite a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, nominano tra i propri membri uno o piu' vice presidenti al fine di garantire la rappresentanza equilibrata delle circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi di accorpamento.».
b) al comma 5, la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) al fine di assicurare sul territorio il mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri generali per l'organizzazione delle attivita' e dei servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le sedi della camera di commercio.». 7. All'articolo 12, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole «e, per le camere di commercio accorpate, i criteri con cui garantire la rappresentanza equilibrata nel Consiglio delle rispettive basi associative, almeno per i settori che hanno in tale organo piu' di un rappresentante» sono soppresse.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 10 (Riordino delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo per la riforma
dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, anche mediante la modifica della legge 29
dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, e il conseguente
riordino delle disposizioni che regolano la relativa
materia. Il decreto legislativo e' adottato nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione del diritto annuale a carico delle
imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo
28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali,
con riduzione del numero dalle attuali 105 a non piu' di 60
mediante accorpamento di due o piu' camere di commercio;
possibilita' di mantenere la singola camera di commercio
non accorpata sulla base di una soglia dimensionale minima
di 75.000 imprese e unita' locali iscritte o annotate nel
registro delle imprese, salvaguardando la presenza di
almeno una camera di commercio in ogni regione, prevedendo
la istituibilita' di una camera di commercio in ogni
provincia autonoma e citta' metropolitana e, nei casi di
comprovata rispondenza a indicatori di efficienza e di
equilibrio economico, tenendo conto delle specificita'
geo-economiche dei territori e delle circoscrizioni
territoriali di confine, nonche' definizione delle
condizioni in presenza delle quali possono essere istituite
le unioni regionali o interregionali; previsione, fermo
restando il predetto limite massimo di circoscrizioni
territoriali, dei presupposti per l'eventuale mantenimento
delle camere di commercio nelle province montane di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei
territori montani delle regioni insulari privi di adeguate
infrastrutture e collegamenti pubblici stradali e
ferroviari; previsione di misure per assicurare alle camere
di commercio accorpate la neutralita' fiscale delle
operazioni derivanti dai processi di accorpamento e dalla
cessione e dal conferimento di immobili e di
partecipazioni, da realizzare attraverso l'eventuale
esenzione da tutte le imposte indirette, con esclusione
dell'imposta sul valore aggiunto;
c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con
particolare riguardo a quelle di pubblicita' legale
generale e di settore, di semplificazione amministrativa,
di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti
di attivita' nei quali svolgere la funzione di promozione
del territorio e dell'economia locale, nonche' attribuendo
al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate
dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con
altre amministrazioni pubbliche, limitando le
partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali nonche' per lo
svolgimento di attivita' in regime di concorrenza, a tal
fine esplicitando criteri specifici e vincolanti,
eliminando progressivamente le partecipazioni societarie
non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da
soggetti privati;
d) riordino delle competenze relative alla tenuta e
valorizzazione del registro delle imprese presso le camere
di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di
promozione della trasparenza del mercato e di pubblicita'
legale delle imprese, garantendo la continuita' operativa
del sistema informativo nazionale e l'unitarieta' di
indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo
di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) definizione da parte del Ministero dello sviluppo
economico, sentita l'Unioncamere, di standard nazionali di
qualita' delle prestazioni delle camere di commercio, in
relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi
servizi ed all'utilita' prodotta per le imprese, nonche' di
un sistema di monitoraggio di cui il Ministero dello
sviluppo economico si avvale per garantire il rispetto
degli standard;
f) riduzione del numero dei componenti dei consigli e
delle giunte e riordino della relativa disciplina, compresa
quella sui criteri di elezione, in modo da assicurare
un'adeguata consultazione delle imprese, e sul limite ai
mandati, nonche' delle unioni regionali, delle aziende
speciali e delle societa' controllate; individuazione di
criteri che garantiscano, in caso di accorpamento, la
rappresentanza equilibrata negli organi camerali delle basi
associative delle camere di commercio accorpate, favorendo
il mantenimento dei servizi sul territorio; riordino della
disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la
gratuita' degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei
revisori dei conti; definizione di limiti al trattamento
economico dei vertici amministrativi delle camere di
commercio e delle aziende speciali;
g) introduzione di una disciplina transitoria che
tenga conto degli accorpamenti gia' deliberati alla data di
entrata in vigore della presente legge;
h) introduzione di una disciplina transitoria che
assicuri la sostenibilita' finanziaria, anche con riguardo
ai progetti in corso per la promozione dell'attivita'
economica all'estero, e il mantenimento dei livelli
occupazionali e che contempli poteri sostitutivi per
garantire la completa attuazione del processo di riforma,
anche mediante la nomina di commissari in caso di
inadempienza da parte delle camere di commercio.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello
schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo
puo' comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo
e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione
dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione,
decorso il quale il decreto legislativo puo' essere
comunque adottato. Se il termine previsto per il parere
cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza
medesima e' prorogata di novanta giorni. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono
esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine
di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere
adottato.
3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo puo'
adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e
della procedura di cui al presente articolo, uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.».
- Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219
recante «Attuazione della delega di cui all'articolo 10
della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle
funzioni e del finanziamento delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 25 novembre
2016, n. 276.
- Si riporta il testo dell'articolo 38 della legge 12
dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa
privata e lo sviluppo della concorrenza):
«Art. 38 (Misure concernenti le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura). - 1. In caso di
ritardo nell'insediamento dei nuovi consigli delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine
di dare continuita' alla attivita' degli organi, la cui
composizione assicura la tutela degli interessi economici
rappresentati dalle imprese, i consigli continuano ad
esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi
a decorrere dalla loro scadenza.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento
economico del personale gia' appartenente ai ruoli di cui
alla tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125
e a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n.
1203, in servizio presso il Ministero delle attivita'
produttive, pari a 2.580.000 euro annui, attualmente
sostenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, e' posto a carico del bilancio di detto
Ministero e il relativo trattamento previdenziale e
assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo
comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2,
pari a 2.580.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni
2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
attivita' produttive.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il trattamento
economico del personale di cui al comma 2, in posizione di
comando presso altre amministrazioni, e' posto a carico di
queste ultime e il relativo trattamento previdenziale e
assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo
comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
5. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il personale di cui
al comma 2 e' disciplinato dal contratto collettivo
nazionale di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri,
fatto salvo, sotto forma di assegno personale non
riassorbibile, il maggiore trattamento economico in
godimento alla stessa data. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, determinato in 44.415
euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze e, per l'anno 2004, l'accantonamento relativo
al Ministero delle attivita' produttive.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 29
dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Natura e sede). - 1. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, di seguito
denominate: "camere di commercio", sono enti pubblici
dotati di autonomia funzionale che volgono, nell'ambito
della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base
del principio di sussidiarieta' di cui all'articolo 118
della Costituzione, funzioni di interesse generale per il
sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito
delle economie locali.
2. Le camere di commercio italiane, le unioni regionali
delle camere di commercio, l'Unione italiana delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
seguito denominata: "Unioncamere", nonche' i loro organismi
strumentali costituiscono il sistema camerale italiano.
Fanno parte altresi' del sistema camerale italiano le
camere di commercio italiane all'estero e estere in Italia
legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
3. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura sono quelle individuate dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018.
Per le camere di commercio di cui all'allegato B) del
suddetto decreto sono sedi delle camere di commercio le
sedi legali e tutte le altre sedi delle camere di commercio
accorpate.
4.
5. I consigli di due o piu' camere di commercio possono
proporre, con delibera adottata a maggioranza dei due terzi
dei componenti, l'accorpamento delle rispettive
circoscrizioni territoriali o le modifiche delle
circoscrizioni stesse. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita la
camera di commercio derivante dall'accorpamento delle
circoscrizioni territoriali. Con la medesima procedura sono
approvate le eventuali modifiche delle circoscrizioni
territoriali delle camere di commercio esistenti fermo
restando il numero massimo di 60 e la necessita' di
mantenere l'equilibrio economico finanziario per ciascuna
delle camere interessate.
5-bis. Gli atti di trasferimento gratuito di carattere
patrimoniale, compresi quelli di cessione e conferimento di
immobili e partecipazioni, connessi alle operazioni di
accorpamento delle camere di commercio o di modifica delle
loro circoscrizioni territoriali, nonche' le operazioni di
accorpamento delle aziende speciali, sono esenti da ogni
imposta o tassa, fatta eccezione per l'imposta sul valore
aggiunto.
5-ter. Con i decreti di cui al comma 5 e' nominato per
ciascuna nuova camera di commercio un commissario ad acta,
scelto tra i segretari generali delle camere di commercio
accorpate o tra il personale dirigenziale delle
amministrazioni pubbliche, con il compito di adottare la
norma statutaria di composizione del nuovo Consiglio ai
sensi dell'articolo 10, di avviare e curare le procedure di
costituzione del consiglio della nuova camera di commercio
e di attuare le azioni propedeutiche per la costituzione
del nuovo ente. Con i medesimi decreti sono disciplinate le
modalita' per la successione nei rapporti giuridici
esistenti. Al commissario ad acta non spetta alcun compenso
per l'espletamento del proprio incarico.
5-quater. Abrogato.».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata
legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Compiti e funzioni). - 1.
2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma
associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di
competenza, svolgono le funzioni relative a:
a) pubblicita' legale generale e di settore mediante
la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio
economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli
altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio
dalla legge;
b) formazione e gestione del fascicolo informatico di
impresa in cui sono raccolti dati relativi alla
costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attivita'
dell'impresa, nonche' funzioni di punto unico di accesso
telematico in relazione alle vicende amministrative
riguardanti l'attivita' d'impresa, ove a cio' delegate su
base legale o convenzionale;
c) tutela del consumatore e della fede pubblica,
vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformita' dei
prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della
metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe,
rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti
per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla
legge;
d) sostegno alla competitivita' delle imprese e dei
territori tramite attivita' d'informazione economica e
assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up,
informazione, formazione, supporto organizzativo e
assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione
ai mercati internazionali nonche' collaborazione con
ICEAgenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE,
SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le
ricadute operative a livello aziendale delle loro
iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle
Camere di commercio le attivita' promozionali direttamente
svolte all'estero;
d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale
nonche' sviluppo e promozione del turismo, in
collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in
ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le
attivita' promozionali direttamente svolte all'estero;
d-ter) competenze in materia ambientale attribuite
dalla normativa nonche' supporto alle piccole e medie
imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;
e) orientamento al lavoro e alle professioni anche
mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e
privati competenti, in coordinamento con il Governo e con
le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:
1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico
dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti
di segreteria a carico delle imprese, del registro
nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui
all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107,
sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione,
dell'universita' e della ricerca e con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
2) la collaborazione per la realizzazione del
sistema di certificazione delle competenze acquisite in
contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro;
3) il supporto all'incontro domanda-offerta di
lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere
previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e
a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri
per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;
4) il sostegno alla transizione dalla scuola e
dall'universita' al lavoro, attraverso l'orientamento e lo
sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto
dei processi di placement svolti dalle Universita';
f) assistenza e supporto alle imprese in regime di
libera concorrenza da realizzare in regime di separazione
contabile. Dette attivita' sono limitate a quelle
strettamente indispensabili al perseguimento delle
finalita' istituzionali del sistema camerale e non possono
essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui
all'articolo 18 comma 1 lettera b);
g) ferme restando quelle gia' in corso o da
completare, attivita' oggetto di convenzione con le regioni
ed altri soggetti pubblici e privati stipulate
compatibilmente con la normativa europea. Dette attivita'
riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione,
della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto
al placement e all'orientamento, della risoluzione
alternativa delle controversie. Le stesse possono essere
finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a
carico delle controparti non inferiori al 50%.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,
comma 3, per le attivita' di cui al comma 2, lettere a),
b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), g) non possono essere
richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei
diritti di segreteria di cui all'articolo 18.
3.
4. Per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di
commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed
infrastrutture di interesse economico generale a livello
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione, secondo le norme del codice civile, con
altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche
associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle
previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175,
recante il testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica, a societa', dandone comunicazione
al Ministero dello sviluppo economico.
5. Le camere di commercio, nel rispetto dei limiti
previsti dalla presente legge e di criteri di equilibrio
economico e finanziario, possono costituire, dandone
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, in
forma singola o associata, aziende speciali operanti
secondo le norme del diritto privato. Le aziende speciali
delle camere di commercio sono organismi strumentali dotati
di soggettivita' tributaria. Le camere di commercio possono
attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare
le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie
finalita' istituzionali e del proprio programma di
attivita', assegnando alle stesse le risorse finanziarie e
strumentali necessarie.
6.
7. La programmazione degli interventi in favore del
sistema delle imprese e dell'economia nell'ambito del
programma pluriennale di attivita' di cui all'articolo 11,
comma 1, lettera c) e' formulata in coerenza con la
programmazione dell'Unione europea, dello Stato e delle
regioni.
8. Le camere di commercio possono costituirsi parte
civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia
pubblica, l'industria e il commercio. Possono, altresi',
promuovere l'azione per la repressione della concorrenza
sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.
9. Le camere di commercio e le loro unioni possono
formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello
Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che
comunque interessano le imprese della circoscrizione
territoriale di competenza.».
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata
legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 14 (Giunta). - 1. La giunta e' l'organo esecutivo
della camera di commercio ed e' composta dal presidente e
da un numero di membri pari a 5 per le camere i cui
consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del
comma 1, dell'articolo 10 e pari a 7 per le camere i cui
consiglieri sono individuati ai sensi della lettera b) del
comma 1, dello stesso articolo 10. Dei suddetti membri
almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei
settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e
dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta
ciascun consigliere puo' esprimere un numero di preferenze
non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima.
2. La giunta dura in carica cinque anni in coincidenza
con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri e'
rinnovabile per una sola volta.
3. La giunta nomina tra i suoi membri il vicepresidente
che, in caso di assenza o impedimento del presidente, ne
assume temporaneamente le funzioni.
3-bis. Le Giunte delle camere di commercio, costituite
a seguito di processi di accorpamento conclusi dopo la data
di entrata in vigore della presente disposizione, nominano
tra i propri membri uno o piu' vice presidenti al fine di
garantire la rappresentanza equilibrata delle
circoscrizioni territoriali coinvolte nei medesimi processi
di accorpamento.
4. La giunta puo' essere convocata in via straordinaria
su richiesta di tre membri, con indicazione degli argomenti
che si intendono trattare.
5. La giunta, oltre a predisporre per l'approvazione
del consiglio la relazione previsionale e programmatica, il
preventivo economico, il suo aggiornamento e il bilancio
d'esercizio:
a) adotta i provvedimenti necessari per la
realizzazione del programma di attivita' in base a quanto
previsto dalla presente legge, dalle relative norme di
attuazione, dallo statuto e dai regolamenti;
b) delibera, nei limiti fissati dall'articolo 2,
commi 4 e 5 sulla partecipazione della camera di commercio
a consorzi, societa', associazioni, gestioni di aziende e
servizi speciali e sulla costituzione di gestioni e di
aziende speciali e sulle dismissioni societarie;
c) al fine di assicurare sul territorio il
mantenimento e lo sviluppo dei servizi, definisce i criteri
generali per l'organizzazione delle attivita' e dei
servizi, in particolare quelli promozionali, in tutte le
sedi della camera di commercio.
6. La giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento
delle funzioni e delle attivita' previste dalla presente
legge e dallo statuto che non rientri nelle competenze
riservate dalla legge o dallo statuto al consiglio o al
presidente.
7. La giunta delibera in casi di urgenza sulle materie
di competenza del consiglio. In tali casi la deliberazione
e' sottoposta al consiglio per la ratifica nella prima
riunione successiva.».
- Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata
legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 12 (Costituzione del consiglio). - 1. I
componenti del consiglio sono designati dalle
organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti
ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonche' dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e
degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma
6.
2. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui
al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo
10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro
rappresentativita' nell'ambito della circoscrizione
territoriale della camera di commercio interessata, sulla
base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3.
Gli elenchi degli associati delle organizzazioni di cui al
comma 1 sono depositati presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura ai fini dello
svolgimento delle opportune verifiche relative a tutti i
dati i quali, a tal fine, sono trasmessi, secondo modalita'
telematiche e digitali, ad una piattaforma appositamente
predisposta dal sistema informativo delle camere di
commercio a cui possono accedere, oltre la Regione
competente e il Ministero dello sviluppo economico, i
soggetti legittimamente interessati, mediante procedure che
ne garantiscano l'identificazione. Ai fini del calcolo
degli indicatori di rappresentativita' sono presi in
considerazione i soli associati che nell'ultimo biennio
abbiano versato almeno una quota associativa di importo non
meramente simbolico come definita in base al comma 4. Anche
in caso di apparentamento le organizzazioni presentano i
dati disgiuntamente.
3. E' fatta salva la possibilita' per le imprese di
essere iscritte a piu' associazioni; in tale caso, esse
sono rappresentate da ciascuna delle associazioni alle
quali sono iscritte, considerandole con un peso
proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentativita'
delle associazioni stesse.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonche' al comma
1 dell'articolo 14, con particolare riferimento ai tempi,
ai criteri e alle modalita' relativi alla procedura di
designazione dei componenti il consiglio, nonche'
all'elezione dei membri della giunta. Con le stesse
modalita' sono apportate le successive modifiche. Con il
medesimo decreto sono individuati i criteri con cui
determinare per ciascun settore le soglie al di sotto delle
quali le quote associative sono ritenute meramente
simboliche ai fini del calcolo della rappresentativita'.
5. Il consiglio e' nominato dal presidente della giunta
regionale.
6. Qualora le organizzazioni non provvedano ad
effettuare le designazioni dei consiglieri con le modalita'
indicate al decreto di cui al comma 4 del presente
articolo, la designazione o le designazioni vengono
richieste all'organizzazione o all'associazione
immediatamente successiva in termini di rappresentativita'
nell'ambito dello stesso settore. In caso di ulteriore
inerzia da parte delle organizzazioni individuate, il
presidente della giunta regionale nomina entro venti giorni
il componente o i componenti del consiglio camerale tra le
personalita' di riconosciuto prestigio nella vita economica
della circoscrizione territoriale con riferimento al
settore che deve essere rappresentato. Le modalita' di
applicazione del presente comma nel caso di apparentamento
sono stabilite con il decreto di cui al comma 4.
7. Il consiglio puo' comunque svolgere le proprie
funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono
dimissionari singoli componenti, purche' siano in carica
almeno i due terzi dei componenti il consiglio stesso.
8. I consigli nominati ai sensi del presente articolo
possono prevedere nello statuto disposizioni relative al
rinnovo dei consigli stessi mediante elezione diretta dei
componenti in rappresentanza delle categorie di cui
all'articolo 10, comma 2, da parte dei titolari o dei
rappresentanti legali delle imprese iscritte nel registro
di cui all'articolo 8.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce con proprio decreto le modalita' per l'elezione
di cui al comma 8, prevedendo in particolare:
a) l'espressione del voto anche per corrispondenza o
attraverso il ricorso a supporti telematici che consentano
il rispetto della segretezza del voto medesimo;
b) l'attribuzione del voto plurimo in relazione al
numero dei dipendenti e all'ammontare del diritto annuale;
c) la ripartizione proporzionale per liste e per
settori delle rappresentanze.».
 
Art. 61 bis
Semplificazione burocratico-amministrativa per l'avvio di nuove
imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di eta'

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialita' dei giovani al di sotto dei 30 anni di eta', lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni, di tutti i soggetti che intendono avviare un'attivita' d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di attuazione del comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 62

Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese

1. All'articolo 61 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che risultavano in difficolta' ai sensi del medesimo regolamento gia' alla data del 31 dicembre 2019, purche' le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano piu' soggette al piano di ristrutturazione.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 61 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Disposizioni comuni). - 1. Gli aiuti di cui
agli articoli da 54 a 60 non possono essere concessi alle
imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi dell'art.
2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, dell'art. 2, punto 14 del regolamento (UE) n.
702/2014 della Commissione e all'art. 3, punto 5 del
regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data
del 31 dicembre 2019.
1-bis. In deroga al comma 1 gli aiuti di cui agli
articoli da 54 a 60 possono essere concessi alle
microimprese e piccole imprese ai sensi dell'allegato I del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, che risultavano in difficolta' ai sensi del
medesimo regolamento gia' alla data del 31 dicembre 2019,
purche' le stesse:
a) non siano soggette a procedure concorsuali per
insolvenza, oppure
b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio,
salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa
abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
oppure
c) non abbiano ricevuto aiuti per la
ristrutturazione, salvo che al momento della concessione
dell'aiuto non siano piu' soggette al piano di
ristrutturazione.
2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono
concessi entro il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi
sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di
concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve
essere presentata da parte del beneficiario la
dichiarazione fiscale relativa all'annualita' 2020.
3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da
54 a 60 e' subordinata all'adozione della decisione di
compatibilita' di cui al comma 4 da parte della Commissione
europea, ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea e al rispetto delle
condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma
1.
4. Il Dipartimento delle politiche europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a
notificare gli articoli da 54 a 60 al fine di ottenere la
preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai
sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, per tutte le successive misure che
saranno adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo
Dipartimento provvede altresi' alla registrazione
esclusivamente del regime-quadro di cui agli articoli da 54
a 60 nel registro di cui all'art. 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'art. 64,
nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema
Informativo Agricolo Nazionale e SIP A-Sistema Italiano
della Pesca e dell'Acquacoltura.
5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli
aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e
pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti
al registro nazionale aiuti di Stato di cui all'art. 52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato
dall'art. 64. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca
gli enti di cui al primo periodo provvedono, in analogia
con il presente comma, attraverso rispettivamente i
registri SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e
SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura.
Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e
agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le
responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla
sezione 4 della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a
60 si applica la disposizione di cui all'art. 53.
7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono
in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario
ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto,
da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da
soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A
tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli
articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante
autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di
importo complessivamente superiore alle soglie massime
consentite. Restano fermi gli obblighi di cui all'art. 63.»
 
Art. 63

Semplificazione procedimenti assemblee condominiali

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, e' inserito il seguente: «9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.».
1-bis. All'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo le parole: «e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione» sono inserite le seguenti: «o, se prevista in modalita' di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terra' la riunione e dell'ora della stessa»;
b) dopo il quinto comma e' aggiunto il seguente:
«Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all'assemblea puo' avvenire in modalita' di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalita' previste per la convocazione».

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 119 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal presente
art. e dagli articoli 51, 57-bis e 80 della presente legge
e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 51.
- Si riporta il testo dell'art. 66 del regio decreto 30
marzo 1942, n. 318 (Disposizioni per l'attuazione del
codice civile e disposizioni transitorie), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 66. - L'assemblea, oltre che annualmente in via
ordinaria per le deliberazioni indicate dall'art. 1135 del
codice, puo' essere convocata in via straordinaria
dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o
quando ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che
rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi
inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini
possono provvedere direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto
ordinaria quanto straordinaria puo' essere convocata a
iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione, contenente specifica
indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato
almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta
raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite
consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e
dell'ora della riunione o, se prevista in modalita' di
videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale
si terra' la riunione e dell'ora della stessa. In caso di
omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi
diritto, la deliberazione assembleare e' annullabile ai
sensi dell'art. 1137 del codice su istanza dei dissenzienti
o assenti perche' non ritualmente convocati.
L'assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi
nel medesimo giorno solare della prima.
L'amministratore ha facolta' di fissare piu' riunioni
consecutive in modo da assicurare lo svolgimento
dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi
diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le
ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione
dell'assemblea validamente costituitasi.
Anche ove non espressamente previsto dal regolamento
condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la
partecipazione all'assemblea puo' avvenire in modalita' di
videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal
segretario e sottoscritto dal presidente, e' trasmesso
all'amministratore e a tutti i condomini con le medesime
formalita' previste per la convocazione.»
 
Art. 63 bis

Disposizioni urgenti in materia condominiale.
Differimento del termine per adeguamenti antincendio

1. Il termine di cui al numero 10) dell'articolo 1130 del codice civile e' sospeso fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020.
2. E' rinviato di sei mesi dal termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il termine per gli adempimenti e adeguamenti antincendio previsti per il 6 maggio 2020, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, del decreto del Ministro dell'interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2019.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1130 del codice civile:
«Art. 1130 (Attribuzioni dell'amministratore). -
L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'art. 1129 e
dalle vigenti disposizioni di legge, deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea,
convocarla annualmente per l'approvazione del rendiconto
condominiale di cui all'art. 1130-bis e curare l'osservanza
del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la
fruizione dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne
sia assicurato il miglior godimento a ciascuno dei
condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese
occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni
dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi relativi alle parti
comuni dell'edificio;
5) eseguire gli adempimenti fiscali;
6) curare la tenuta del registro di anagrafe
condominiale contenente le generalita' dei singoli
proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti
personali di godimento, comprensive del codice fiscale e
della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna
unita' immobiliare, nonche' ogni dato relativo alle
condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio.
Ogni variazione dei dati deve essere comunicata
all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o
incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera
raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del
registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di
omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce
le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai
responsabili;
7) curare la tenuta del registro dei verbali delle
assemblee, del registro di nomina e revoca
dell'amministratore e del registro di contabilita'. Nel
registro dei verbali delle assemblee sono altresi'
annotate: le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea,
le deliberazioni nonche' le brevi dichiarazioni rese dai
condomini che ne hanno fatto richiesta; allo stesso
registro e' allegato il regolamento di condominio, ove
adottato. Nel registro di nomina e revoca
dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico,
le date della nomina e della revoca di ciascun
amministratore del condominio, nonche' gli estremi del
decreto in caso di provvedimento giudiziale. Nel registro
di contabilita' sono annotati in ordine cronologico, entro
trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli
movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro puo'
tenersi anche con modalita' informatizzate;
8) conservare tutta la documentazione inerente alla
propria gestione riferibile sia al rapporto con i condomini
sia allo stato tecnico-amministrativo dell'edificio e del
condominio;
9) fornire al condomino che ne faccia richiesta
attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri
condominiali e delle eventuali liti in corso;
10) redigere il rendiconto condominiale annuale della
gestione e convocare l'assemblea per la relativa
approvazione entro centottanta giorni.»
 
Art. 64
Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
e interventi a sostegno delle imprese e dell'occupazione anche nel
Mezzogiorno, nonche' in favore degli enti del terzo settore

1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementato di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per l'anno 2024 e di 1.600 milioni di euro per l'anno 2025. Una somma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, 165 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025 e' assegnata all'ISMEA per le finalita' di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.
1-bis. Al fine di mitigare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di favorire l'accesso al credito per far fronte alle esigenze di liquidita' dei professionisti nella fase della ripartenza del Paese, all'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi» sono sostituite dalle seguenti: «di persone fisiche esercenti attivita' di cui alla sezione K del codice ATECO.
1-ter. Sono ammissibili alle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47 bis, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente».
2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola «interamente» e' soppressa;
b) dopo le parole «e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.».
3. All'articolo 13, comma 12-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole «enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attivita' di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti».
3-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficolta' del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D della parte VI delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater), del citato decreto-legge n. 23 del 2020.
4. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
5. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 3.300 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.800 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
5-bis. Il decreto di cui al comma 1-quater dell'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 100 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«Art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica
utilita' e per il sostegno dell'occupazione e dello
sviluppo). - 1. - 99. Omissis.
100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo
di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si renderanno
disponibili per interventi nelle aree depresse, sui fondi
della manovra finanziaria per il triennio 1997-1999, il
CIPE destina una somma fino ad un massimo di lire 600
miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all' art. 1 della legge del 23 gennaio
1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
per il finanziamento degli interventi di cui all' art. 17,
comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma
2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38):
«Art. 17 (Interventi per favorire la capitalizzazione
delle imprese). - 1. La Sezione speciale istituita
dall'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
n. 200 che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte
di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, nonche' dagli altri soggetti autorizzati
all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese
operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della
pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa anche a
fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere
concessa anche a fronte di titoli di debito emessi dalle
imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e
della pesca, in conformita' con quanto previsto dall'art.
2412 del codice civile e dall'art. 32 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
acquistati da organismi di investimento collettivo del
risparmio (Oicr) le cui quote o azioni siano collocate
esclusivamente presso investitori qualificati che non
siano, direttamente o indirettamente, soci della societa'
emittente. Per le proprie attivita' istituzionali, nonche'
per le finalita' del presente decreto legislativo, l'ISMEA
si avvale direttamente dell'anagrafe delle aziende agricole
e del fascicolo aziendale elettronico di cui agli articoli
1, comma 1, e 9 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA
puo' concedere garanzia diretta a banche e agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia
pubblici e privati, anche a carattere regionale nonche'
mediante finanziamenti erogati, nel rispetto della
normativa europea in materia di aiuti di stato, a valere
sul fondo credito di cui alla decisione della Commissione
Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive
modificazioni ed integrazioni.
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'art.
43 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, devono essere assistite dalla garanzia
mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
4
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, di natura non regolamentare, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di prestazione delle garanzie previste dal
presente articolo, nonche' di quelle previste in attuazione
dell'art. 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, tenuto conto delle previsioni contenute nella
disciplina del capitale regolamentare delle banche in
merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente art.
possono essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo
criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali
oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai
sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'art. 7,
secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n.
468. La predetta garanzia e' elencata nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'art. 13 della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria attivita'
di assunzione di rischio per garanzie anche attraverso
propria societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del
presente articolo, l'ISMEA trasmette annualmente una
relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 luglio 2003, n. 283, e'
abrogato.»
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dal presente art. e dall'art. 64-bis della
presente legge:
«Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI). - 1. Fino al
31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del
Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:
a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;
b) l'importo massimo garantito per singola impresa e'
elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea,
a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese
con numero di dipendenti non superiore a 499, determinato
sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per l'anno
2019. Resta fermo che la misura di cui alla presente
lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora
almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto
sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente
pubblico oppure, congiuntamente, da piu' enti pubblici;
c) la percentuale di copertura della garanzia diretta
e' incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento
dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art.
108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea
(TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72
mesi. L'importo totale delle predette operazioni
finanziarie non puo' superare, alternativamente:
1) il doppio della spesa salariale annua del
beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del
personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura
formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o
per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese
costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo
del prestito non puo' superare i costi salariali annui
previsti per i primi due anni di attivita';
2) il 25 per cento del fatturato totale del
beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di
esercizio e per costi di investimento nei successivi 18
mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi
12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non
superiore a 499; tale fabbisogno e' attestato mediante
apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000 n. 445;
3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli
produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A,
sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui
al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle
prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di
prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per
l'anno 2019.
d) per le operazioni finanziarie aventi le
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c),
la percentuale di copertura della riassicurazione e'
incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni
speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento
dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di
garanzia o dalle societa' cooperative previste dall'art.
112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le
garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale
massima di copertura del 90 per cento, previa
autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art.
108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio
che tiene conto della remunerazione per il rischio di
credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea
e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le
operazioni finanziarie non aventi le predette
caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c)
e alla presente lettera d), le percentuali di copertura
sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la
garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento
per la riassicurazione di cui alla presente lettera d)
anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del
Fondo puo' essere cumulata con un'ulteriore garanzia
concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al
rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino
alla copertura del 100 per cento del finanziamento
concesso;
e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la
garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la
riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo
garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a
condizione che le garanzie da questi rilasciate non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 per
cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di
rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,
purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al
medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in
misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del
debito accordato in essere del finanziamento oggetto di
rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal
soggetto finanziatore in data successiva alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento
dell'importo del debito accordato in essere del
finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui
alla presente lettera il soggetto finanziatore deve
trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che
attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul
finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per
effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
f) per le operazioni per le quali le banche o gli
intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria
iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di
ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero
l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in
connessione agli effetti indotti dalla diffusione del
COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la
durata della garanzia del Fondo e' estesa in conseguenza;
g) fermo restando quanto previsto all'art. 6, comma
2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6
marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del
7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le
operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente
comma, la garanzia e' concessa senza applicazione del
modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A,
delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di
carattere generale per l'amministrazione del Fondo di
garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai
fini della definizione delle misure di accantonamento a
titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione
della singola operazione finanziaria, la probabilita' di
inadempimento delle imprese e' calcolata esclusivamente
sulla base dei dati contenuti nel modulo
economico-finanziario del suddetto modello di valutazione.
Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle
operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la
consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a
valere sul Fondo e' corretta in funzione dei dati della
Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal
Gestore del Fondo alla data della presentazione delle
richieste di ammissione alla garanzia;
g-bis) la garanzia e' concessa anche in favore dei
beneficiari finali che presentano, alla data della
richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del
soggetto finanziatore classificate come inadempienze
probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti
deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle
avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n.
272 del 30 luglio 2008, purche' la predetta classificazione
non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
g-ter) la garanzia e' altresi' concessa, con
esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore
di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima
del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della
parte B) delle avvertenze generali della circolare della
Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state
oggetto di misure di concessione. In tale caso, il
beneficio della garanzia e' ammesso anche prima che sia
trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le
misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui
le suddette esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art. 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le
citate esposizioni non sono piu' classificabili come
esposizioni deteriorate, non presentano importi in
arretrato successivi all'applicazione delle misure di
concessione e il soggetto finanziatore, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore,
possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato art.
47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE)
n. 575/2013;
g-quater) la garanzia e' concessa, anche prima che
sia trascorso un anno dalla data in cui sono state
accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla
data in cui le esposizioni sono state classificate come
esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art. 47-bis,
paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013,
in favore delle imprese che, in data successiva al 31
dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del
concordato con continuita' aziendale di cui all'art.
186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno
stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi
dell'art. 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942
o hanno presentato un piano ai sensi dell'art. 67 del
medesimo regio decreto, purche', alla data di entrata in
vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano
classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino
importi in arretrato successivi all'applicazione delle
misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla
base dell'analisi della situazione finanziaria del
debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso
integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del
citato art. 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del
regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse
le imprese che presentano esposizioni classificate come
sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;
h) non e' dovuta la commissione per il mancato
perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui
all'art. 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 marzo 2017;
i) per operazioni di investimento immobiliare nei
settori turistico - alberghiero, compreso il settore
termale, e delle attivita' immobiliari, con durata minima
di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la
garanzia del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di
garanzia acquisite sui finanziamenti;
l) per le garanzie su specifici portafogli di
finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a
imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o
appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici
settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della
tranche junior coperta dal Fondo puo' essere elevata del 50
per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in
caso di intervento di ulteriori garanti;
m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'art. 108 del TFUE, sono ammissibili alla
garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in
garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi
finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari
di cui all'art. 106 del Testo Unico bancario di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri
soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di
piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti
attivita' di impresa, arti o professioni, di associazioni
professionali e di societa' tra professionisti nonche' di
persone fisiche esercenti attivita' di cui alla sezione K
del codice ATECO la cui attivita' d'impresa e' stata
danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto
attestato dall'interessato mediante dichiarazione
autocertificata ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
purche' tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso
del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano
una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore,
alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi,
a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2),
come risultante dall'ultimo bilancio depositato o
dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data
della domanda di garanzia ovvero da altra idonea
documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione
ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non
superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento
quando, ad esito della concessione del finanziamento
coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle
esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto
finanziato risulta superiore all'ammontare delle
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per
decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di
cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera altresi' l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.
In relazione alle predette operazioni, il soggetto
richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di
interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio
complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che
tiene conto della sola copertura dei soli costi di
istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e,
comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei
titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al
finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore
di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo
centrale di garanzia per le piccole e medie imprese e'
concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione
e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto
dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica
formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito
definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo
medesimo. La garanzia e' altresi' concessa in favore di
beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche
prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come
inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o
sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali,
parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio
2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette
esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non
siano piu' classificabili come esposizioni deteriorate ai
sensi dell'art. 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE)
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano
state oggetto di misure di concessione, la garanzia e'
altresi' concessa in favore dei beneficiari finali a
condizione che le stesse esposizioni non siano
classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del
citato art. 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.
575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b)
del medesimo paragrafo;
m-bis) per i finanziamenti di cui alla lettera m)
concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari
possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e
alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove
condizioni introdotte dalla legge di conversione del
presente decreto.
n) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare
di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attivita'
d'impresa e' stata danneggiata dall'emergenza COVID-19,
secondo quanto attestato dall'interessato mediante
dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, la garanzia di cui alla lettera c) puo' essere
cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o
altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere
su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento
del finanziamento concesso. La predetta garanzia puo'
essere rilasciata per prestiti di importo non superiore,
alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera
c), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad
esito della concessione del finanziamento coperto da
garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del
finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta
superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla
data di entrata in vigore del presente decreto, corretto
per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due
date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito
tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente
decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto
finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di
Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le
Amministrazioni di settore, anche unitamente alle
associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire
risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni
speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito,
anche a favore di determinati settori economici o filiere
d'impresa e reti d'impresa di cui all'art. 3, commi 4-ter e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la
garanzia e' estesa esclusivamente alla quota di credito
incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi
di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della
medesima attivita' si considera, altresi', l'ammontare dei
ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o
dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;
n-bis) previa autorizzazione della Commissione
europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da
COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui
all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, i soggetti di cui all'art. 3 del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio
2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale
sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri
fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi
pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle
attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n.
108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse
sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai
fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di
destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti
costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o
amministrativo ne' sono computate nel capitale sociale o
nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote
richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere
entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, e'
di competenza dell'assemblea ordinaria;
o) sono prorogati per tre mesi tutti i termini
riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle
operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
p) la garanzia del Fondo puo' essere richiesta anche
su operazioni finanziarie gia' perfezionate con
l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non
oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e,
comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali
casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore
del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del
tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito,
al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta
concessione della garanzia;
p-bis) per i finanziamenti di importo superiore a
25.000 euro la garanzia e' rilasciata con la possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a
ventiquattro mesi.
2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente
disciplina del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su
portafogli di finanziamenti, anche senza piano
d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate
dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per
cento da imprese aventi, alla data di inclusione
dell'operazione nel portafoglio, un rating, determinato dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni,
non superiore alla classe "BB" della scala di valutazione
Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:
a) l'ammontare massimo dei portafogli di
finanziamenti e' innalzato a euro 500 milioni;
b) i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata
e importo previste dal comma 1, lettera c), e possono
essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto
finanziatore prima della richiesta di garanzia sul
portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva
al 31 gennaio 2020;
c) i soggetti beneficiari sono ammessi senza la
valutazione del merito di credito da parte del Gestore del
Fondo;
d) il punto di stacco e lo spessore della tranche
junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati
utilizzando la probabilita' di default calcolata dal
soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;
e) la garanzia e' concessa a copertura di una quota
non superiore al 90 per cento della tranche junior del
portafoglio di finanziamenti;
f) la quota della tranche junior coperta dal Fondo,
fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18
gennaio 2018, non puo' superare il 15 per cento
dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il
18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad
oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione
di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di
programmi di investimenti;
g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel
portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della
perdita registrata sul singolo finanziamento;
h) i finanziamenti possono essere concessi anche in
favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui
territorio e' stata disposta la limitazione dell'intervento
del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia
dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia
collettiva.
3. All'art. 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, le parole "fino al 31 dicembre 2020"
sono sostituite dalle seguenti "fino al 10 aprile 2020".
4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai
sensi dell'art. 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di
cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi
rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e
camerale, puo' essere concessa sui finanziamenti erogati
alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei
finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo
di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di
natura pubblica.
4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con
le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a
legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al
credito da parte delle piccole e medie imprese, possono,
anche con la costituzione di appositi fondi, concedere
contributi alle piccole e medie imprese in conto
commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse
alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'art.
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse
da soggetti garanti autorizzati.
4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma
4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il
rilascio della documentazione antimafia non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca
dati nazionale unica prevista dall'art. 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto e' concesso
all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza
della documentazione medesima. Nel caso in cui la
documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi della
medesima disciplina antimafia, e' disposta la revoca
dell'agevolazione ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del
predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'art. 9
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo
l'efficacia della garanzia.
6. All'art. 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici"
sono inserite le parole "e privati".
7. Le garanzie di cui all'art. 39, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
nonche' le garanzie su portafogli di minibond, sono
concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo,
assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un
ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al
rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie,
pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile
del Fondo.
8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco
di cui all'art. 111 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del
requisito per la qualificazione come micro, piccola o media
impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura
massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento
e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno
iniziato la propria attivita' non oltre tre anni prima
della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente
valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati,
senza valutazione del merito di credito, della garanzia del
Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da
banche e intermediari finanziari finalizzati alla
concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni
di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal
medesimo art. 111 e dal decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.
9. All'art. 111, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro
25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro
40.000,00". Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n.
176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla
disposizione di cui al primo periodo del presente comma.
10. Per le finalita' di cui al presente articolo, al
Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729
milioni di euro per l'anno 2020.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui
all'art. 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali,
della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonche'
dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per
le finalita' di cui al presente comma sono assegnati
all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette
risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria
centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per
essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario
derivante dalla gestione delle garanzie.
12. L'art. 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
e' abrogato.
12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo
di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro
100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia
di cui al comma 1, lettera m), del presente art. in favore
degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per
le finalita' di cui al presente comma, per ricavi si
intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate,
comunque denominati, come risultanti dal bilancio o
rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente
per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza,
dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo
statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31
dicembre 2018.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto
a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dall'abrogazione della
disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di
euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione
delle somme di cui all'art. 56, comma 6, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla
liquidita' delle imprese). - 1. Al fine di assicurare la
necessaria liquidita' alle imprese con sede in Italia,
colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da
altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE
S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in
conformita' alla normativa europea in tema di aiuti di
Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni
previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle
suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai
sensi del presente comma non superano l'importo complessivo
massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi
sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti titolari di partita IVA nonche' le
associazioni professionali e le societa' tra
professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro
capacita' di accesso al Fondo di cui all'art. 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
alle garanzie concesse ai sensi dell'art. 17, comma 2, del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
1-bis. Le disposizioni del presente art. si applicano,
in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con
garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo
la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del
presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio
1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti
all'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo
del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le
percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2,
lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo
pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere stabiliti modalita' attuative
e operative nonche' ulteriori elementi e requisiti
integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al
presente comma. La procedura e la documentazione necessaria
per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma
sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.
1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al
presente art. sono in ogni caso escluse le societa' che
controllano direttamente o indirettamente, ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, una societa' residente in
un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali,
ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente,
ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, da una societa'
residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a
fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini
fiscali si intendono le giurisdizioni individuate
nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non
cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del
Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al
presente comma non si applica se la societa' dimostra che
il soggetto non residente svolge un'attivita' economica
effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature,
attivi e locali. Ai fini del presente comma, il
contribuente puo' interpellare l'Agenzia delle entrate ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 27
luglio 2000, n. 212.
2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1-bis sono
rilasciate alle seguenti condizioni:
a) la garanzia e' rilasciata entro il 31 dicembre
2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni,
con la possibilita' per le imprese di avvalersi di un
preammortamento di durata fino a 36 mesi;
b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non
rientrava nella categoria delle imprese in difficolta' ai
sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25
giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16
dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il
sistema bancario, come rilevabili dal soggetto
finanziatore;
b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e
patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni
dall'impresa, che non puo' essere superiore a 7,5, come
indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18)
dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un
parametro indispensabile per la definizione di "impresa in
difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i
crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti,
certificati ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le
certificazioni richiamate al citato art. 9, comma 3-ter,
lettera b), ultimo periodo, recanti la data prevista per il
pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma
elettronica.
c) l'importo del prestito assistito da garanzia non
e' superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa
relativo ai 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla
dichiarazione fiscale;
2) il doppio dei costi del personale dell'impresa
relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da
dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio;
qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita'
successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai
costi del personale attesi per i primi due anni di
attivita', come documentato e attestato dal rappresentante
legale dell'impresa;
d) la garanzia, in concorso paritetico e
proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per
mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del
finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote
percentuali:
1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro;
2) 80 per cento per imprese con valore del
fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di
euro o con piu' di 5000 dipendenti in Italia;
3) 70 per cento per le imprese con valore del
fatturato superiore a 5 miliardi di euro;
e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il
rilascio della garanzia sono le seguenti:
1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese
sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25
punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il
secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto,
quinto e sesto anno;
2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle
piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto
all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno,
100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti
base durante il quarto, quinto e sesto anno;
f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,
irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla
normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore
mitigazione del rischio;
g) la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi
all'impresa successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto, per capitale, interessi ed oneri
accessori fino all'importo massimo garantito;
h) le commissioni devono essere limitate al recupero
dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla
garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per
operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della
garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo
deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che
sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti
eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal
rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il
costo effettivamente applicato all'impresa;
i) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno che essa, nonche' ogni altra impresa con sede in
Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima
appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al
coordinamento da parte della medesima, non approvi la
distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel
corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano
gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento
della richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto
dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della
richiesta;
l) l'impresa che beneficia della garanzia assume
l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso
accordi sindacali;
m) il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad
esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia
l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del
soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di
esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del
presente decreto, corretto per le riduzioni delle
esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima
dell'entrata in vigore del presente decreto;
n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve
essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di
locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o
capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e
attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia,
come documentato e attestato dal rappresentante legale
dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono
impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve
essere altresi' destinato, in misura non superiore al 20
per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di
finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo
emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020,
per le quali il rimborso sia reso oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia
di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al
contenimento della stessa, a condizione che
l'impossibilita' oggettiva del rimborso sia attestata dal
rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi
dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo
garantito indicato dal comma 2, lettera c), si fa
riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi
del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa
ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad
un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della
verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa
sia beneficiaria di piu' finanziamenti assistiti dalla
garanzia di cui al presente art. ovvero da altra garanzia
pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo
quando la prima e' parte di un gruppo, siano beneficiari di
piu' finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma
1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.
4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di
garanzia indicata dal comma 2, lettera d), si fa
riferimento al valore su base consolidata del fatturato e
dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa
beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente
e' tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d) si
applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di
ammortamento progressivo del finanziamento.
5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle
garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza
regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE
S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato e'
esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al
rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad
ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni
ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche
per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita' relative all'escussione della garanzia e al
recupero dei crediti, che puo' altresi' delegare alle
banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e
internazionali e agli altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con
la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di
rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine
dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto
dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti
dal presente articolo.
6. Per il rilascio delle garanzie che coprono
finanziamenti in favore di imprese con non piu' di 5000
dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5
miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal
bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla
data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa
non ha approvato il bilancio, si applica la seguente
procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul
piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo
quanto previsto dal comma 9:
a) l'impresa interessata all'erogazione di un
finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un
soggetto finanziatore, che puo' operare ed eventualmente
erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la
domanda di finanziamento garantito dallo Stato;
b) in caso di esito positivo della delibera di
erogazione del finanziamento da parte dei suddetti
soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di
emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la
richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo
deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un
codice unico identificativo del finanziamento e della
garanzia;
c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del
finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE
S.p.A.
7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o
fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il
rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico
e' subordinato altresi' alla decisione assunta con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base
dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in
considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della
garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in
Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del
lavoro;
e) peso specifico nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.
8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere
elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera d), fino
al limite di percentuale immediatamente superiore a quello
ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici
impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria
indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai
profili di cui al comma 7.
9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto
periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le
modalita' da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare
il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi
soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni
previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne
riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalita'
attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti
integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai
commi da 1 a 9.
11. In caso di modifiche della Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",
condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono
essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro
dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico.
12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata
all'approvazione della Commissione Europea ai sensi
dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea.
13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui
al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze puo' essere concessa, in conformita' alla normativa
dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni
assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A.
(CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da
garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita,
su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi
forma, da banche e da altri soggetti abilitati
all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede
in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a
causa dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" e che
prevedano modalita' tali da assicurare la concessione da
parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in
funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato
per effetto delle garanzie stesse. La garanzia e' a prima
richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e
conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.
14. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a
copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e
13, nonche' di quelle concesse ai sensi dell'art. 6, comma
14-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un
corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla
contabilita' speciale di cui all'art. 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la
gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di apposito
conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE
S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai
sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di
gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla
contabilita' della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a
seguito dell'approvazione del bilancio.
14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita'
alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al
31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformita' alla
normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato
e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel
presente articolo, in favore di banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che
sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri
titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia
attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una
classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti
dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a
quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.
14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma
14-bis, qualora la classe di rating attribuita sia
inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti
obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a
mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore
dell'emissione per l'intera durata della stessa.
14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e
14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al
comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie
organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni
finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti
abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che
alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava
presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema
bancario, come definite ai sensi della normativa
dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i
sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce un
rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la
cadenza e le modalita' da quest'ultima indicati, al fine di
riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e
dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni
previsti.
14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A.
derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 14-bis e
14-ter e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a
prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'
registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La
garanzia dello Stato e' esplicita, incondizionata,
irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al
pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio,
al netto delle commissioni ricevute per le medesime
garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del
Ministero dell'economia e delle finanze, le attivita'
relative all'escussione della garanzia e al recupero dei
crediti, che puo' altresi' delegare alle banche, alle
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza
professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A.
indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della
garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi
nonche' dei criteri e delle condizioni previsti dal
presente articolo.
14-sexies. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi
14-bis e 14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione
del corrispondente codice unico identificativo di cui al
comma 6, lettera b), nel caso di emissione di importo
eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in
cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della
percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera d), e'
subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello
sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria
trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in
considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge
rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:
a) contributo allo sviluppo tecnologico;
b) appartenenza alla rete logistica e dei
rifornimenti;
c) incidenza su infrastrutture critiche e
strategiche;
d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato
del lavoro;
e) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera
produttiva strategica.»
- Si riporta il testo degli articoli 182-bis e 186-bis
del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti).
- L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'art. 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista, designato dal debitore, in possesso
dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)
sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso
di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di
crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati. Si applica l'art. 168,
secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari
o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto
dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima
della formalizzazione dell'accordo di cui al presente
articolo, depositando presso il tribunale competente ai
sensi dell'art. 9 la documentazione di cui all'art. 161,
primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una
proposta di accordo corredata da una dichiarazione
dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione,
attestante che sulla proposta sono in corso trattative con
i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento
dei crediti e da una dichiarazione del professionista
avente i requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera
d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad
assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali
non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione
di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle
imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o
prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche'
del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non
concordati, dalla pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
A seguito del deposito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»
«Art. 186-bis (Concordato con continuita' aziendale). -
Quando il piano di concordato di cui all'art. 161, secondo
comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attivita' di
impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in
esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio
in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, si
applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano
puo' prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali
all'esercizio dell'impresa.
Nei casi previsti dal presente articolo:
a) il piano di cui all'art. 161, secondo comma,
lettera e), deve contenere anche un'analitica indicazione
dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato,
delle risorse finanziarie necessarie e delle relative
modalita' di copertura;
b) la relazione del professionista di cui all'art.
161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione
dell'attivita' d'impresa prevista dal piano di concordato
e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;
c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto
dall'art. 160, secondo comma, una moratoria fino a un anno
dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la
liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa
di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di
prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto
al voto.
Fermo quanto previsto nell'art. 169-bis, i contratti in
corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso,
anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si
risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono
inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al
concordato preventivo non impedisce la continuazione di
contratti pubblici se il professionista designato dal
debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformita' al
piano e la ragionevole capacita' di adempimento. Di tale
continuazione puo' beneficiare, in presenza dei requisiti
di legge, anche la societa' cessionaria o conferitaria
d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano
trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o
del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni
e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa e' stata
ammessa a concordato che non prevede la continuita'
aziendale se il predetto professionista attesta che la
continuazione e' necessaria per la migliore liquidazione
dell'azienda in esercizio.
Successivamente al deposito della domanda di cui
all'art. 161, la partecipazione a procedure di affidamento
di contratti pubblici deve essere autorizzata dal
tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice
delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale
ove gia' nominato.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la
partecipazione a procedure di assegnazione di contratti
pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei
requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) che
attesta la conformita' al piano e la ragionevole capacita'
di adempimento del contratto;
[b) la dichiarazione di altro operatore in possesso
dei requisiti di carattere generale, di capacita'
finanziaria, tecnica, economica nonche' di certificazione,
richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si e'
impegnato nei confronti del concorrente e della stazione
appaltante a mettere a disposizione, per la durata del
contratto, le risorse necessarie all'esecuzione
dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso
in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la
stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi
ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione
all'appalto. Si applica l'art. 49 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.]
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa
in concordato puo' concorrere anche riunita in
raggruppamento temporaneo di imprese, purche' non rivesta
la qualita' di mandataria e sempre che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui
al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un
operatore facente parte del raggruppamento.
Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del
presente art. l'esercizio dell'attivita' d'impresa cessa o
risulta manifestamente dannoso per i creditori, il
tribunale provvede ai sensi dell'art. 173. Resta salva la
facolta' del debitore di modificare la proposta di
concordato.»
- Si riporta il testo dell'art. 67 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267:
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili
ad uso non abitativo destinati a costituire la sede
principale dell'attivita' d'impresa dell'acquirente,
purche' alla data di dichiarazione di fallimento tale
attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria; un
professionista indipendente designato dal debitore,
iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve
attestare la veridicita' dei dati aziendali e la
fattibilita' del piano; il professionista e' indipendente
quando non e' legato all'impresa e a coloro che hanno
interesse all'operazione di risanamento da rapporti di
natura personale o professionale tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista
deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.
2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite
di soggetti con i quali e' unito in associazione
professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni
attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del
debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione
o di controllo; il piano puo' essere pubblicato nel
registro delle imprese su richiesta del debitore;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182 bis, nonche' gli atti, i
pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il
deposito del ricorso di cui all'art. 161;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo art. non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.»
- Si riporta il paragrafo 6 dell'art. 47-bis del
regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti
prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di
investimento e che modifica il regolamento (UE) n.
648/2012:
«Art. 47-bis (Esposizioni deteriorate). - 1. - 5.
Omissis.
6. Le esposizioni deteriorate oggetto di misure di
concessione cessano di essere classificate come esposizioni
deteriorate ai sensi dell'art. 36, paragrafo 1, lettera m),
se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) le esposizioni non sono piu' in una situazione che
ne determinerebbe la classificazione come esposizioni
deteriorate ai sensi del paragrafo 3;
b) e' trascorso almeno un anno dalla data in cui sono
state accordate le misure di concessione o, se posteriore,
dalla data in cui le esposizioni sono state classificate
come esposizioni deteriorate;
c) dopo l'applicazione delle misure di concessione
non vi sono importi in arretrato e l'ente, sulla base
dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, e'
convinto che verosimilmente vi sara' il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza.
Il rimborso integrale alla scadenza puo' essere
considerato verosimile se il debitore abbia effettuato
pagamenti regolari e a scadenza pari ai seguenti importi:
a) l'importo in arretrato prima che la misura di
concessione fosse accordata, nei casi in cui vi erano
importi arretrati;
b) l'importo che e' stato cancellato contabilmente in
forza delle misure di concessione, se non vi erano importi
in arretrato.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5 (Misure
urgenti per il sostegno al sistema creditizio del
Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di
investimento), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno
- Mediocredito Centrale). - 1. Con uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in
favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, contributi in
conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900
milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati al
rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto
capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito
Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche,
criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attivita'
finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle
imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da realizzarsi
mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il
ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di
societa' bancarie e finanziarie, di norma societa' per
azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili
operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni
ovvero finalizzati ad iniziative strategiche, da
realizzarsi mediante operazioni finanziarie, inclusa la
partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno
delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno.
Omissis.»
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 181 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 181 (Sostegno delle imprese di pubblico
esercizio). - 1. Anche al fine di promuovere la ripresa
delle attivita' turistiche, danneggiate dall'emergenza
epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico
esercizio di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991, n.
287, titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto
conto di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3-quater, del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono
esonerati dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal
pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'art. 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono esonerati,
dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della
tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, e del canone per l'occupazione
temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all' art. 63
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo
indicato al comma 1-bis.
1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate
derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo
con una dotazione di 46,88 milioni di euro per l'anno 2020.
Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si
provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Nel caso previsto dal comma 3 dell' art. 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e'
comunque adottato.
2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e
fino al 31 dicembre 2020, le domande di nuove concessioni
per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento
delle superfici gia' concesse sono presentate in via
telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con
allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e
senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure
di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la posa in opera
temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di
interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti
di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors,
elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini,
sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di
cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, non e'
subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e
146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di
cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui
all'art. 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020, se non gia' riassegnate ai sensi dell'intesa
sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
2013, nel rispetto del comma 4-bis dell' art. 16 del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate
per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate
dal Ministero dello sviluppo economico e con modalita'
stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con
assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la
conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione
temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti
di onorabilita' e professionalita' prescritti, compresa
l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove
non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento
temporaneo all'esercizio dell'attivita'.
4-ter. Nelle more di un generale riordino della
disciplina del commercio su aree pubbliche, al fine di
promuovere e garantire gli obiettivi connessi alla tutela
dell'occupazione, le regioni hanno facolta' di disporre che
i comuni possano assegnare, su richiesta degli aventi
titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro
criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di
nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in
possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti
esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla
vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti
stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della
concessione.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate
derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla
ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede
con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali da adottare
entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 il decreto medesimo e' comunque adottato.
6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
140 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'art. 265.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni del presente
art. si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
 
Art. 64 bis

Calcolo della dimensione aziendale per
l'accesso al Fondo di garanzia per le PMI

1. All'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «non superiore a 499» sono inserite le seguenti: «, determinato sulla base delle unita' di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019».

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 1 dell'art. 13 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dal presente articolo, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 64.
 
Art. 65

Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56
del decreto-legge n. 18 del 2020

1. All'articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6 lettere a) e c) e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 settembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
2. Per le imprese gia' ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalita', salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo 56, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalita' previste dal medesimo articolo 56.
3. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato ai sensi del comma 1, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine di scadenza delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal presente articolo.
4. All'articolo 37-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al comma 1, le parole «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
5. La presente disposizione opera in conformita' all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
6. Alle finalita' di cui al presente articolo si fa fronte con la vigente dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le risorse della citata sezione speciale che allo scadere dei termini per la presentazione della richiesta di escussione di cui all'articolo 56, comma 8, del medesimo decreto e periodicamente negli anni successivi dovessero risultare eccedenti le esigenze della sezione speciale sono impiegate per l'ordinaria operativita' del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 56 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro,
piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19).
- 1. Ai fini del presente art. l'epidemia da COVID-19 e'
formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave
turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. Al fine di sostenere le attivita' imprenditoriali
danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come
definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione
- in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di
banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla
concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di
sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i
prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti
esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi,
a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi
accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non
ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o
in parte fino al 31 gennaio 2021;
b) per i prestiti non rateali con scadenza
contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono
prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e
senza alcuna formalita', fino al 31 gennaio 2021 alle
medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso
rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in
scadenza prima del 31 gennaio 2021 e' sospeso sino al 31
gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni
oggetto di sospensione e' dilazionato, unitamente agli
elementi accessori e senza alcuna formalita', secondo
modalita' che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori
oneri per entrambe le parti; e' facolta' delle Imprese
richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto
capitale.
3. La comunicazione prevista al comma 2 e' corredata
della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai
sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di
aver subito in via temporanea carenze di liquidita' quale
conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da
COVID-19.
4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2
le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla
data di pubblicazione del presente decreto, classificate
come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della
disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
5. Ai fini del presente articolo, si intendono per
Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come
definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.
2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore
con indicazione dell'importo massimo garantito, le
operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma
2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di
un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2,
comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
La sezione speciale, con una dotazione di 1730 milioni di
euro, garantisce:
a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori
utilizzi, alla data del 31 gennaio 2021, rispetto
all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del
presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera
a);
b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e
gli altri finanziamenti la cui scadenza e' prorogata ai
sensi del comma 2, lettera b);
c) per un importo pari al 33 per cento le singole
rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso
rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro
il 31 gennaio 2021 e che siano state sospese ai sensi del
comma 2, lettera c).
Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in
tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui
al comma 2, lettere a), b) e c), sono realizzate senza
preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e
con automatico allungamento del contratto di provvista in
relazione al prolungamento dell'operazione di
finanziamento, alle stesse condizioni del contratto
originario nonche' con riferimento a finanziamenti
agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che
entro 15 giorni puo' provvedere a fornire le eventuali
integrazioni alle modalita' operative.
7. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui
al comma 6 ha natura sussidiaria ed e' concessa a titolo
gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente
previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi
delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei
canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti
prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione
ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del
rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo
garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.
8. L'escussione della garanzia puo' essere richiesta
dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei
diciotto mesi successivi al termine delle misure di
sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in
relazione: 1) all'inadempimento totale o parziale delle
esposizioni di cui al comma 2, lettera a); 2) al mancato
pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale
e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del
comma 2, lettera b); 3) all'inadempimento di una o piu'
rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del
comma 2, lettera c). In tal caso, i soggetti finanziatori
possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la
richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti
e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a),
b) e c) corredata da una stima della perdita finale a
carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2,
lettera c), la garanzia e' attivabile, con i medesimi
presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle
rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 31 gennaio
2021. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi
accantonamenti.
9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimita'
della richiesta, provvede a liquidare in favore del
soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al
50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla
Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento
della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al
comma 8.
10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia
puo' richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle
procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo
dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo.
Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia
provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai
soggetti beneficiari della garanzia.
11. La garanzia prevista dal presente art. opera in
conformita' all'autorizzazione della Commissione europea
prevista ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto - legge possono
essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui
all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
12. Alla copertura degli oneri previsti dal presente
art. si provvede ai sensi dell'art. 126.»
- Si riporta il testo dell'art. 37-bis del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 37-bis (Sospensione temporanea delle segnalazioni
a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di
informazioni creditizie). - 1. Fino al 31 gennaio 2021, le
segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari
alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla
delibera del Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio
2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di
sostegno finanziario di cui all'art. 56, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono
sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono
state concesse.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai
sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte
altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai
quali gli intermediari partecipano su base volontaria.»
- Il testo dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 3.
- Il testo del comma 100 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 64.
 
Art. 66

Interventi di rafforzamento patrimoniale

1. Al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle societa' soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzata la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di societa' controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
 
Art. 67

Riassetto gruppo SACE

1. Una quota degli apporti in titoli di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, puo' essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE.
2. Previo accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sottoposto alla registrazione della Corte dei conti, e' determinato il riassetto del gruppo SACE e il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.
3. All'onere in termini di fabbisogno derivante dal versamento del corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2, cui si da' corso tramite titoli di Stato, anche appositamente emessi, nel limite massimo di 4.500 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione del presente articolo sono esenti da ogni imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi per le attivita' previste dal presente articolo della consulenza e assistenza di esperti di provata esperienza nel limite massimo di 75.000 euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. All'articolo 3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e ivi incluse le decisioni relative alla Simest S.p.A.».

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 17 dell'art. 27 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
modificato dalla presente legge, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 27.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 2 (Misure per il sostegno all'esportazione,
all'internazionalizzazione e agli investimenti delle
imprese). - 1. All'art. 6 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 9, dopo il primo periodo, sono inseriti i
seguenti: "SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione
del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni
nei settori strategici per l'economia italiana in termini
di livelli occupazionali e ricadute per il sistema
economico del Paese, nonche' gli impegni per operazioni
destinate a Paesi strategici per l'Italia. Ai fini
dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici
anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo
e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della
moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la
vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere
di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e
gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo
dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori
dello sport, della cultura, dell'arte, della
cinematografia, della musica, della moda, del design e
dell'agroalimentare.";
b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies,
9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai
seguenti:
"9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
9-ter. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le
coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui
al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato. Il
rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che
sono in grado di determinare elevati rischi di
concentrazione verso singole controparti, gruppi di
controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al
portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e
dal Ministero dell'economia e delle finanze, e'
preventivamente autorizzato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il
sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del
comma 9-sexies. Il decreto del Ministro e' sottoposto al
controllo preventivo di legittimita' e alla registrazione
della Corte dei conti. Le garanzie e le coperture
assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e
qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a
SACE S.p.A.
9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo e'
alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto
del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle
commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I premi di
cui al periodo precedente sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in
spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e' affidata
a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati standard
prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE
S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo
e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di
tesoreria centrale.
9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di
durata decennale, approvata con delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, e sottoposta alla
registrazione della Corte dei conti:
a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A.
dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano
gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis;
b) le procedure per il rilascio delle garanzie e
delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando
non e' prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter;
c) la gestione, anche per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi
inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e
del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta'
previste nella polizza di assicurazione, nonche' la
gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei
diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di
recupero dei crediti;
d) le modalita' con le quali e' richiesto al
Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento
dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalita'
di escussione della garanzia dello Stato relativa agli
impegni assunti da SACE S.p.A., nonche' la remunerazione
della garanzia stessa;
e) le modalita' di informazione preventiva al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale in
ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE
S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle
altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione
di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle
richieste di indennizzo;
f) la trasmissione periodica e a richiesta di
informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al
comma 9-sexies e al Comitato interministeriale per la
programmazione economica, riguardo all'andamento delle
operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo
Stato ai sensi del comma 9-bis;
g) ogni altra modalita' operativa rilevante ai
fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al
comma 9-bis;
h) le modalita' di gestione da parte di SACE
S.pA. del fondo di cui al comma 9-quater e degli attivi in
cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle
indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) le modalita' di trasferimento al Ministero
dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE
S.pA. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater, al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la
determinazione delle suddette commissioni;
l) l'eventuale definizione di un livello di
patrimonializzazione minimo.
9-sexies. E' istituito presso il Ministero
dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno
finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato e'
copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo
delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed
e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I
componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in
caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo
economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun
componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il
presidente del Comitato puo' invitare a partecipare alle
riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri
enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le materie
all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie
attivita', il Comitato puo' avvalersi dell'ausilio delle
amministrazioni componenti il Comitato e puo' richiedere
pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il
funzionamento del Comitato e' disciplinato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro,
Direzione VI - assicura lo svolgimento delle funzioni di
segreteria del Comitato. Ai componenti del Comitato non
spettano compensi, indennita' o emolumenti comunque
denominati, ne' rimborsi di spese. Dall'istituzione del
Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su
proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di
attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce l'ammontare
progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree
geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle
operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma
9-ter, nonche' il sistema dei limiti di rischio (Risk
Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le
migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la
propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con
particolare riguardo alle operazioni che possono
determinare elevati rischi di concentrazione verso singole
controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di
destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche' i
processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di
rischio sono approvati, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
con delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
9-octies. Il Comitato per il sostegno finanziario
pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui
al comma 9-septies, esprime il parere di competenza per
l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma
9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformita'
dell'operazione deliberata da SACE S.pA. e del relativo
impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF e alla
convenzione di cui al comma 9-quinquies, nonche' il
rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato
esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento
del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e
all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e
formulando proposte.";
c) dopo il comma 14, e' inserito il seguente:
"14-bis. Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia,
SACE S.p.A. e' abilitata a rilasciare, a condizioni di
mercato e in conformita' alla normativa dell'Unione
Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse
controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in
Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi
alle imprese con sede in Italia, entro l'importo
complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attivita' di
cui al presente comma e' svolta con contabilita' separata
rispetto alle attivita' di cui al comma 9. E' accordata di
diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma
la garanzia dello Stato a prima richiesta a favore di SACE
S.p.A. Non e' ammesso il ricorso diretto dei soggetti
finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico,
sono definiti criteri, modalita' e condizioni del rilascio
da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente
comma e dell'operativita' della garanzia dello Stato, in
conformita' alla normativa dell'Unione europea, e sono
altresi' individuate le attivita' che SACE S.p.A. svolge
per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal
consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le
garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata
in vigore del presente decreto sulla base delle norme
previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1,
lettera b), del presente articolo, e delle disposizioni
primarie e secondarie relative o collegate, restano
regolate dalle medesime norme e dalle medesime
disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del
presente articolo.
3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal
consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le
garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente
tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il
31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e
dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020,
salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente
articolo. Il Comitato di cui al comma 9-sexies dell'art. 6
del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come
modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la
procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il
Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive
modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicano
le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea
sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura
rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento
del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo
quanto previsto dall'art. 6 del decreto legge n. 269 del
2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Le
risorse del fondo istituito ai sensi del previgente art. 6,
comma 9 bis, del decreto legge n. 269 del 2003,
confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'art. 6,
comma 9-quater del decreto legge n. 269 del 2003 come
modificato dal comma 1 del presente articolo.
4. Per effetto della presente disposizione sono
garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 6, comma 9-bis e seguenti, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla
data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore
crocieristico, specificamente indicate nella tabella
allegata al presente decreto:
a) operazioni gia' autorizzate, ai sensi dell'art. 2
della delibera CIPE n. 75/2019;
b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi
dell'art. 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le
cui istanze sono state gia' presentate da SACE S.p.A.;
c) ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A.,
entro la data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di
euro.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, e'
autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore
di SACE S.p.A., di cui all'art. 6, comma 9-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come
vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del
limite speciale di cui all'art. 7.8 della Convenzione
approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:
a) per il settore crocieristico, la garanzia dello
Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni
deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui
alla lettera a) del comma 4 non puo' eccedere l'importo
massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il
totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A.
e di quella ceduta allo Stato sul settore non puo' eccedere
la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio
rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A.
e ceduto allo Stato;
b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in
favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente
con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno
2020 non puo' eccedere l'importo massimo in termini di
flusso di cinque miliardi di euro; il totale
dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di
quella ceduta allo Stato sul settore non puo' eccedere la
quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio
rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A.
e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato e' rilasciata,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS - espresso
entro 15 giorni dalla richiesta - limitatamente alla
congruita' del premio riconosciuto allo Stato, nel
principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei
necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo
scenario di rischiosita' sistemica e di una maggiore
concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui
all'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.
6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto,
e' riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli
impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A.
derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei
rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, ad esclusione di quelli per i quali e' gia' stata
presentata la richiesta di indennizzo o per i quali e'
stato comunicato a SACE S.p.A. il verificarsi, o la
minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro
o un rischio incombente di sinistro, nonche' di quelli per
i quali e' stata rilasciata garanzia dello Stato prima
dell'entrata in vigore del presente decreto - ovvero ai
sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in
cui sono investite le riserve tecniche e' trasferito da
SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La
gestione di tali attivi e' affidata a SACE S.p.A. che si
attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle
finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legge, il Ministero dell'economia e delle
finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica
della coerenza tra l'ammontare delle riserve tecniche
trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto
dell'assenza di remunerazione di questa.
7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE
S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad
esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, puo' essere
riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, che approva altresi' la forma di remunerazione
concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui
all'art. 6, comma 9-sexies, del decreto legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del
presente articolo. La remunerazione della riassicurazione
di cui al periodo precedente e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed
essere versata sul conto di tesoreria istituito dal
previgente art. 6, comma 9-bis del decreto-legge n. 269 del
2003.".
8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale
e' prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si
computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato
ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis, del decreto-legge n. 269
del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo
che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da
terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari
alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da
SACE S.p.A.
9. Entro dieci giorni dalla data dell'entrata in vigore
del presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero
dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul
capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno
disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente
articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali
risorse per il sostegno alle imprese.
10. Ai fini della predisposizione dello schema di
convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze
puo' affidare, con apposito disciplinare, a societa' a
totale partecipazione pubblica un incarico di studio,
consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel
limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
11. L'art. 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
e' abrogato.»
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza
sulla Cassa depositi e prestiti). - 1. SACE S.p.A. concorda
con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le
strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare
le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema
di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione
delle imprese e di rilancio dell'economia.
2. In considerazione del ruolo strategico di SACE
S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno
all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese
e di rilancio degli investimenti:
a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti
dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni
di nomina degli organi sociali, il Ministero dell'economia
e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale;
b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero
dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di
gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da
quella di cui alla lettera a);
c) SACE S.p.A. non e' soggetta all'attivita' di
direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;
d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero
dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni
aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle
misure di rilancio degli investimenti, con particolare
riferimento alle decisioni relative all'assunzione di
impegni e al recupero dei crediti;
e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle
decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace
attuazione delle misure di sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare
riferimento alle decisioni relative all'assunzione di
impegni e al recupero dei crediti, e ivi incluse le
decisioni relative alla Simest S.p.A.;
f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano
annuale di attivita', tiene conto delle linee guida e di
indirizzo strategico in materia di promozione e
internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina
di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale e dal Ministro dello
sviluppo economico, di cui all'art. 14, comma 18-bis del
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di
Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 2,
comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 132.
3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'art. 3
del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione
della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio
decreto 2 gennaio 1913, n. 453, puo' avvalersi, d'intesa
con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse
strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.»
 
Art. 68

P.I.R. - Modifiche alla disciplina
dei piani di risparmio a lungo termine

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono destinare somme o valori per un importo non superiore a 300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al presente comma.».
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno 2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2 milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno 2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029 e 450,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 101 dell'art. 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 100. Omissis.
101. Il piano di risparmio a lungo termine si
costituisce con la destinazione di somme o valori per un
importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000
euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000
euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 102
del presente articolo, attraverso l'apertura di un rapporto
di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o
altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per
l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui
all'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di
capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o
imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti
operanti nel territorio dello Stato tramite stabile
organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi
con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto
tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie
negli stessi termini e con le stesse modalita' previsti per
i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori
nel piano di risparmio si considera cessione a titolo
oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le
disposizioni del citato art. 6 del decreto legislativo n.
461 del 1997. Per i piani di risparmio a lungo termine di
cui all'art. 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli investitori possono
destinare somme o valori per un importo non superiore a
150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai
soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti
di cui al presente comma. Per i piani di risparmio a lungo
termine di cui all'art. 13-bis, comma 2-bis, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli
investitori possono destinare somme o valori per un importo
non superiore a 300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro
complessivi. Ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si
applicano i limiti di cui al presente comma.
Omissis.»
 
Art. 69

Locazioni passive delle Amministrazioni Pubbliche

1. Al fine di assicurare continuita' nell'operativita' delle amministrazioni pubbliche correlata all'esigenza di permanere negli immobili conferiti o trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche in considerazione dell'eccezionale congiuntura economica connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonche' dei suoi effetti di alterazione dell'ordinario andamento del mercato immobiliare, al citato articolo 4 del decreto-legge n. 351 del 2001, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione di cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facolta' di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano:
a) la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392;
b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori a quelli applicati alla data di entrata in vigore del presente comma, che dovranno essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso;
c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto di locazione;
d) le ulteriori condizioni contrattuali.
2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione devono essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso, in caso di mancata sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza di alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei contratti di locazione previsti dal comma 2-ter, e' dovuta un'indennita' di occupazione precaria pari al canone pro tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di cui al presente comma si inseriscono automaticamente nei predetti contratti di locazione in corso, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad ogni eventuale diversa pattuizione esistente e hanno efficacia per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere dallo scioglimento o dalla cessazione predetti. Nelle more dell'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2-sexies, che disciplineranno, tra l'altro, metodologie e criteri relativi agli indennizzi collegati ai contratti di locazione in essere, sono sospese le relative procedure.».
2. Per i medesimi fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2021, con la legge di bilancio possono essere definite le risorse da appostare nel bilancio dello Stato finalizzate all'acquisto di immobili aventi caratteristiche di strategicita', infungibilita' ed esclusivita', adibiti o da adibire ad uffici delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
3. L'Agenzia del demanio, in qualita' di conduttore unico dei contratti di locazione afferenti gli immobili dei Fondi Immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e nell'ambito degli indirizzi, criteri e risorse individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze, cura la definizione dei rapporti di locazione in corso e fornisce supporto ed assistenza tecnico-specialistica alle Amministrazioni utilizzatrici dei predetti immobili, nelle attivita' valutative, di analisi e scelta, oltre che delle condizioni economiche di mercato, della proposta complessivamente piu' conveniente, anche contemperando le molteplici e motivate esigenze istituzionali, logistiche, funzionali, di razionalizzazione e sociali di lungo periodo dell'Amministrazione interessata, volta all'acquisto ovvero alla locazione di immobili per finalita' istituzionali nell'ambito di un ristretto elenco di possibili soluzioni alternative individuate anche a seguito di una specifica ricerca ad evidenza pubblica curata dalle Amministrazioni interessate. In esito all'attivita' svolta l'Agenzia del demanio rende specifico parere tecnico anche asseverando le specifiche esigenze dell'Amministrazione richiedente e tenendo conto della natura giuridica del soggetto offerente. Le attivita' di cui al presente comma, svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono essere fornite anche a richiesta delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inclusi la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti previdenziali.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 (Disposizioni urgenti
in materia di privatizzazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Conferimento di beni immobili a fondi comuni
di investimento immobiliare). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a promuovere
la costituzione di uno o piu' fondi comuni di investimento
immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso
diverso da quello residenziale dello Stato,
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli
enti pubblici non territoriali, individuati con uno o piu'
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. I decreti disciplinano
altresi' le procedure per l'individuazione o l'eventuale
costituzione della societa' di gestione, per il suo
funzionamento e per il collocamento delle quote del fondo e
i criteri di attribuzione dei proventi derivanti dalla
vendita delle quote.
2. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei
beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al
comma 1.
2-bis. I crediti per finanziamenti o rifinanziamenti
concessi, dalle banche o dalla Cassa depositi e prestiti
spa, ai fondi di cui al comma 1 godono di privilegio
speciale sugli immobili conferiti o trasferiti al fondo e
sono preferiti ad ogni altro credito anche ipotecario
acceso successivamente. I decreti di cui al comma 1 possono
prevedere la misura in cui i canoni delle locazioni e gli
altri proventi derivanti dallo sfruttamento degli immobili
conferiti o trasferiti al fondo siano destinati
prioritariamente al rimborso dei finanziamenti e
rifinanziamenti e siano indisponibili fino al completo
soddisfacimento degli stessi.
2-ter. Gli immobili in uso governativo, conferiti o
trasferiti ai sensi del comma 1, sono concessi in locazione
all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li
hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni
rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate
dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di
parametri di mercato. L'Agenzia del demanio puo' assegnare
i predetti immobili, laddove non necessari per soddisfare
le esigenze istituzionali di amministrazioni statali di cui
all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, agli enti pubblici anche territoriali, entro il 31
dicembre 2019 per il Fondo immobili pubblici e il 31
dicembre 2020 per il Fondo Patrimonio Uno. I contratti di
locazione possono prevedere la rinuncia al diritto di cui
all'ultimo comma dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978,
n. 392. Il fondo previsto dal comma 1, quinto periodo,
dell'art. 29 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, puo' essere incrementato anche con quota
parte delle entrate derivanti dal presente articolo.
2-quater. Si applicano il comma 1, quinto e nono
periodo, ed il comma 1 bis dell'art. 29 del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
2-quinquies. Le operazioni di provvista e finanziamento
connesse agli apporti e ai trasferimenti di cui al comma 1,
nonche' quelle relative a strumenti finanziari derivati, e
tutti i provvedimenti, atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' inerenti ai predetti apporti,
trasferimenti e finanziamenti, alla loro esecuzione,
modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque
tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle
loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni,
frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi incluse
le cessioni di credito stipulate in relazione a tali
operazioni e le cessioni anche parziali dei crediti e dei
contratti ad esse relativi, sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da
ogni altro tributo o diritto.
2-sexies. Con riferimento ai contratti di locazione di
cui al presente articolo, l'Agenzia del demanio ha facolta'
di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi,
sulla base di quanto previsto da uno o piu' decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro
il 31 dicembre 2020, che disciplinano:
a) la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, ai
sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392;
b) i canoni di locazione, in ogni caso non superiori
a quelli applicati alla data di entrata in vigore del
presente comma, che dovranno essere definiti tenendo conto
di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente alla durata
residua del finanziamento originario non rilevando ai
presenti fini eventuali proroghe dello stesso;
c) gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da
riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione
degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto
di locazione;
d) le ulteriori condizioni contrattuali.
2-septies. Fermo restando che i canoni di locazione
devono essere definiti tenendo conto di quanto previsto
dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, limitatamente alla durata residua del
finanziamento originario non rilevando ai presenti fini
eventuali proroghe dello stesso, in caso di mancata
sottoscrizione dei contratti di cui al comma 2-sexies e di
permanenza delle amministrazioni utilizzatrici in mancanza
di alternative negli immobili per i quali si verifichi ogni
ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti dei
contratti di locazione previsti dal comma 2-ter, e' dovuta
un'indennita' di occupazione precaria pari al canone pro
tempore vigente, senza applicazione di alcuna penale, onere
o maggiorazione fatto salvo l'eventuale risarcimento del
danno ulteriore provato dal locatore. Le disposizioni di
cui al presente comma si inseriscono automaticamente nei
predetti contratti di locazione in corso, ai sensi
dell'art. 1339 del codice civile, anche in deroga ad ogni
eventuale diversa pattuizione esistente e hanno efficacia
per un periodo massimo di ventiquattro mesi a decorrere
dallo scioglimento o dalla cessazione predetta. Nelle more
dell'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze di cui al comma 2-sexsies, che
disciplineranno, tra l'altro, metodologie e criteri
relativi agli indennizzi collegati ai contratti di
locazione in essere, sono sospese le relative procedure.»
- Si riporta il testo del comma 222 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010):
«Art. 2 - 1. - 221. Omissis.
222. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le
amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano
annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio,
la previsione triennale:
a) del loro fabbisogno di spazio allocativo;
b) delle superfici da esse occupate non piu'
necessarie.
Le predette amministrazioni comunicano altresi'
all'Agenzia del demanio, entro il 30 settembre di ogni
anno, le istruttorie da avviare nell'anno seguente per
reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio,
verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui
agli articoli 1, commi 204 e seguenti, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonche'
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni:
a) accerta l'esistenza di immobili da assegnare in
uso fra quelli di proprieta' dello Stato ovvero trasferiti
ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'art.
4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni;
b) verifica la congruita' del canone degli immobili
di proprieta' di terzi, ai sensi dell'art. 1, comma 479,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle
predette amministrazioni tramite indagini di mercato che
devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili
di proprieta' pubblica presenti sull'applicativo
informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio;
con la predetta consultazione si considerano assolti i
relativi obblighi di legge in materia di pubblicita',
trasparenza e diffusione delle informazioni;
c) rilascia alle predette amministrazioni il nulla
osta alla stipula dei contratti di locazione ovvero al
rinnovo di quelli in scadenza, ancorche' sottoscritti
dall'Agenzia del demanio.
E' nullo ogni contratto di locazione stipulato dalle
predette amministrazioni senza il preventivo nulla osta
alla stipula dell'Agenzia del demanio, fatta eccezione per
quelli stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri e dichiarati indispensabili per la protezione
degli interessi della sicurezza dello Stato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette
amministrazioni adempiono i contratti sottoscritti,
effettuano il pagamento dei canoni di locazione ed assumono
ogni responsabilita' e onere per l'uso e la custodia degli
immobili assunti in locazione. Le medesime amministrazioni
hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia del demanio,
entro 30 giorni dalla data di stipula, l'avvenuta
sottoscrizione del contratto di locazione e di trasmettere
alla stessa Agenzia copia del contratto annotato degli
estremi di registrazione presso il competente Ufficio
dell'Agenzia delle Entrate. Ai fini del contenimento della
spesa pubblica, le predette amministrazioni dello Stato,
nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla
lettera b) del terzo periodo del presente comma,
finalizzate all'individuazione degli immobili da assumere
in locazione passiva, hanno l'obbligo di scegliere
soluzioni allocative economicamente piu' vantaggiose per
l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma 222-bis,
valutando anche la possibilita' di decentrare gli uffici.
Per le finalita' di cui al citato art. 1, commi 204 e
seguenti, della legge n. 296 del 2006, e successive
modificazioni, le predette amministrazioni comunicano
all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco
dei beni immobili di proprieta' di terzi utilizzati a
qualsiasi titolo. Sulla base delle attivita' effettuate e
dei dati acquisiti ai sensi del presente comma e del comma
222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano di
razionalizzazione degli spazi. Il piano di
razionalizzazione viene inviato, previa valutazione del
Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alla sua
compatibilita' con gli obiettivi di riduzione del costo
d'uso e della spesa corrente, ai Ministri interessati per
le valutazioni di competenza ed e' pubblicato nel sito
internet dell'Agenzia del demanio. A decorrere dal 1°
gennaio 2010, fermo restando quanto previsto dall'art. 2,
commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le
amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre
di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi
manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprieta'
dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su
quelli di proprieta' di terzi utilizzati a qualsiasi
titolo, nonche' l'ammontare dei relativi oneri. Gli
stanziamenti alle singole amministrazioni per gli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno
eccedere gli importi spesi e comunicati all'Agenzia del
demanio, fermi restando i limiti stabiliti dall'art. 2,
comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui
al citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001, e successive modificazioni, che utilizzano o
detengono, a qualunque titolo, immobili di proprieta' dello
Stato o di proprieta' dei medesimi soggetti pubblici,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei
predetti beni ai fini della redazione del rendiconto
patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di
mercato. Entro il 31 luglio di ciascun anno successivo a
quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni
di cui al citato art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001, e successive modificazioni, comunicano le
eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga
l'esistenza di immobili di proprieta' dello Stato non in
gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano
nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione
puo' essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della
redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di
inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di
trasmissione, l'Agenzia del demanio e il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro ne
effettuano la segnalazione alla Corte dei conti per gli
atti di rispettiva competenza. Gli enti di previdenza
inclusi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli
immobili di loro proprieta', con specifica indicazione
degli immobili strumentali e di quelli in godimento a
terzi. La ricognizione e' effettuata con le modalita'
previste con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le
modalita' delle comunicazioni e delle trasmissioni previste
dal presente comma.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.»
 
Art. 70

Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato

1. In considerazione della straordinaria situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, stante la necessita' di alleggerire i carichi amministrativi delle amministrazioni statali anche mediante la dilazione degli adempimenti, con riferimento al quinquennio in corso, in scadenza il 31 dicembre 2020, il rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato, di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, e' effettuato con riferimento alla situazione dei beni esistenti in uso al 31 dicembre 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002,
n. 254 (Regolamento concernente le gestioni dei
consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello
Stato):
«Art. 17 (Inventario). - 1. - 4. Omissis.
5. I consegnatari provvedono almeno ogni cinque anni
alla rinnovazione degli inventari, previa effettiva
ricognizione dei beni, secondo le istruzioni emanate dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria
generale dello Stato.
Omissis.»
 
Art. 71

Modalita' di svolgimento semplificate
delle assemblee di societa'

1. Alle assemblee delle societa' per azioni, delle societa' in accomandita per azioni, delle societa' a responsabilita' limitata, delle societa' cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
2. Ai fini del completamento della raccolta del patrimonio dei FIA italiani riservati, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30, le societa' di gestione del risparmio possono usufruire di una proroga del periodo di sottoscrizione fino ad ulteriori tre mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, ferme restando le disposizioni di cui al regolamento di gestione di ciascun FIA. Per potersi avvalere della proroga di cui al presente comma e' necessario il consenso unanime degli aderenti all'offerta del FIA.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi da 2 a 6 dell'art. 106
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
1. Omissis.
2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee
ordinarie o straordinarie le societa' per azioni, le
societa' in accomandita per azioni, le societa' a
responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le
mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle
diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in
via elettronica o per corrispondenza e l'intervento
all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le
predette societa' possono altresi' prevedere che
l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi
di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del
diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e
2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la
necessita' che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti,
il presidente, il segretario o il notaio.
3. Le societa' a responsabilita' limitata possono,
inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto
dall'art. 2479, quarto comma, del codice civile e alle
diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto
avvenga mediante consultazione scritta o per consenso
espresso per iscritto.
4. Le societa' con azioni quotate possono designare per
le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante
previsto dall'art. 135-undecies del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga
diversamente. Le medesime societa' possono altresi'
prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in
assemblea si svolga esclusivamente tramite il
rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al
predetto rappresentante designato possono essere conferite
anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga
all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle societa' ammesse
alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione e alle societa' con azioni diffuse fra il
pubblico in misura rilevante.
6. Le banche popolari, e le banche di credito
cooperativo, le societa' cooperative e le mutue
assicuratrici, anche in deroga all'art. 150-bis, comma
2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,
all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58 e all'art. 2539, primo comma, del codice civile
e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al
numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto,
possono designare per le assemblee ordinarie o
straordinarie il rappresentante previsto dall'art.
135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Le medesime banche, societa' e mutue possono altresi'
prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in
assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto
rappresentante designato. Non si applica l'art.
135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di
cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno
precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 10 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo
2015, n. 30 (Regolamento attuativo dell'art. 39 del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la
determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi
gli Organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) italiani):
«Art. 10 (FIA italiani chiusi e modalita' di
partecipazione). - 1. - 3. Omissis.
4. Il regolamento o lo statuto del FIA puo' prevedere i
casi in cui e' consentita una proroga del termine di
sottoscrizione di cui al comma 3 non superiore a 12 mesi al
fine di completare la raccolta del patrimonio.
Omissis.»
 
Art. 72
Sottoscrizione semplificata dei contratti bancari e assicurativi e
disposizioni in materia di buoni postali fruttiferi

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonche' di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020.
1-bis. I buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e prorogato con successiva delibera del 29 luglio 2020 sono esigibili entro il 15 dicembre 2020.
1-ter. All'articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) all'alinea, primo periodo, le parole: «fruito tramite» sono sostituite dalle seguenti: «trasformato in»;
2) all'alinea, dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «In caso di crediti acquistati da societa' con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito»;
3) all'alinea, le parole: «data di efficacia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «data di efficacia giuridica»;
4) alle lettere a) e b), la parola: «trasformabili» e' sostituita dalla seguente: «trasformate»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte della societa' che cede i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della societa' cedente e le perdite fiscali della stessa relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo e, a seguire, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'articolo 118 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.
1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al comma 1 e' effettuata dalla societa' partecipata, rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza della societa' partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi del citato articolo 115, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, a seguire, le perdite fiscali attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla societa' trasparente nella medesima proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e' esercitata dalla societa' partecipata, nonche' dai soci, qualora abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.
1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al comma 1 effettuata da societa' di persone, rilevano le perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti ceduti dalla societa' nella medesima proporzione di attribuzione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo e non sono deducibili ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui al comma 3 del presente articolo e' esercitata dai soci che abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo»;
c) al comma 2, le parole: «Essi possono essere utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono essere utilizzati»;
d) al comma 3:
1) al secondo periodo, dopo le parole: «deve essere esercitata» sono inserite le seguenti: «tramite la comunicazione di cui al punto 1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016»;
2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attivita' per imposte anticipate sono comprese anche le attivita' per imposte anticipate trasformate in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo»;
e) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate una sola volta con riferimento alla cessione dei medesimi crediti».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:
«Art. 4 - 1. Ai fini degli articoli 117, 125-bis,
126-quinquies e 126-quinquiesdecies del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni
sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante
strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi
con la clientela al dettaglio come definita dalle
disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel
periodo compreso tra la data di entrata in vigore del
presente decreto ed il termine dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio
2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui
all'art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente
esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata
dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata
o con altro strumento idoneo, a condizione che
l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un
documento di riconoscimento in corso di validita' del
contraente, faccia riferimento ad un contratto
identificabile in modo certo e sia conservata insieme al
contratto medesimo con modalita' tali da garantirne la
sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito
della consegna di copia del contratto e' soddisfatto
mediante la messa a disposizione del cliente di copia del
testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario
consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima
occasione utile successiva al termine dello stato di
emergenza. Il cliente puo' usare il medesimo strumento
impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per
esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.»
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 34 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 33 (Sottoscrizione e comunicazioni di contratti
finanziari e assicurativi in modo semplificato nonche'
disposizioni in materia di distribuzione di prodotti
assicurativi). - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, per i
contratti bancari, ai fini dell'art. 23 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni
di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo
decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le
previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti
mediante strumenti informativi o telematici, i contratti
conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore del presente decreto ed il termine dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31
gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di
cui all'art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente
esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata
dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata
o con altro strumento idoneo, a condizione che
l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un
documento di riconoscimento in corso di validita' del
contraente, faccia riferimento ad un contratto
identificabile in modo certo e sia conservata insieme al
contratto medesimo con modalita' tali da garantirne la
sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. Il requisito
della consegna di copia del contratto e della
documentazione informativa obbligatoria e' soddisfatto
anche mediante la messa a disposizione del cliente di copia
del testo del contratto e della documentazione informativa
obbligatoria su supporto durevole; l'intermediario consegna
al cliente copia del contratto e della documentazione
informativa obbligatoria alla prima occasione utile
successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al
termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri in data 31 gennaio 2020, il cliente puo' usare
il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso
al contratto anche per esercitare i diritti previsti dalla
legge o dal contratto stesso.
2. La disciplina di cui al comma 1 si applica,
altresi', ai fini dell'art. 165 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, e dell'art. 1888 del codice civile.
2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente art.
volte a semplificare gli adempimenti concernenti i
contratti finanziari e assicurativi e in considerazione
dello stato di emergenza nel territorio nazionale relativo
al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio
2020, gli articoli 4-sexies; 4-septies, 4-decies,
193-quinquies e 194-septies del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella
formulazione vigente il giorno precedente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre 2019,
n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi
del menzionato art. 4-sexies, comma 5, continuano ad
applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2020.»
«Art. 34 (Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi
postali). - 1. Al fine di assicurare maggiori risorse per
il sostegno al finanziamento per la realizzazione degli
investimenti a supporto dell'economia del Paese nonche'
prevedere l'adozione di procedure semplificate in linea con
le misure di prevenzione della diffusione del virus
Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i
contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni
fruttiferi postali dematerializzati, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine
del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei
Ministri in data 31 gennaio 2020, possono essere stipulati
anche mediante telefonia vocale in deroga all'art. 2, comma
3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo
2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalita'
della identita' del sottoscrittore, purche' il consenso del
sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante
registrazione vocale, con modalita' tali da garantirne la
sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita', custodita
dal proponente. Prima che il sottoscrittore sia vincolato
dal contratto di collocamento concluso telefonicamente gli
dovranno essere fornite le informazioni previste dalla
normativa vigente in materia di commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese
le informazioni relative all'esercizio del diritto di
recesso. Successivamente alla conclusione del contratto
relativo al servizio di collocamento viene in ogni caso
trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea
del contratto relativo al servizio di collocamento,
comprensivo delle condizioni generali di contratto. Il
cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato per
esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il
diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti dal
citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori. Il termine per il diritto di recesso decorre
dalla ricezione della copia cartacea, a seguito di
trasmissione o spedizione per posta. Per l'esercizio degli
altri diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso,
il sottoscrittore puo' usare il medesimo strumento
impiegato per la conclusione del contratto fino al termine
del periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri in data 31 gennaio 2020.
2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili,
delle previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del
2005, in materia di commercializzazione a distanza di
servizi finanziari ai consumatori, ivi incluso l'art.
67-quaterdecies sul pagamento dei servizi finanziari
offerti a distanza.
3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di
prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono
esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due
mesi successivi al termine del predetto stato di
emergenza.»
- Si riporta il testo dell'art. 44-bis del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 44-bis (Cessione di crediti). - 1. Qualora una
societa' ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020,
crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori
inadempienti a norma del comma 5, puo' trasformare in
credito d'imposta le attivita' per imposte anticipate
riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora
computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi
dell'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, alla data della cessione; importo del
rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto
di cui all'art. 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto ne' trasformato
in credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini
della determinazione delle perdite fiscali non si applicano
i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 84
del predetto testo unico. Ai fini della trasformazione in
credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma
possono essere considerati per un ammontare massimo non
eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai
fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere
considerati per un valore nominale massimo pari a 2
miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le
cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle
societa' tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile e dalle societa'
controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
In caso di crediti acquistati da societa' con le quali non
sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359
del codice civile o che non sono controllate, anche
indirettamente, dallo stesso soggetto, per valore nominale
si intende il valore di acquisto del credito Le attivita'
per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra
indicati possono essere trasformate in credito d'imposta
anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in
credito d'imposta avviene alla data di efficacia giuridica
della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di
efficacia giuridica della cessione dei crediti, per il
cedente:
a) non sono computabili in diminuzione dei redditi
imponibili le perdite di cui all'art. 84 del testo unico
delle imposte sui redditi, relative alle attivita' per
imposte anticipate complessivamente trasformate in credito
d'imposta ai sensi del presente articolo;
b) non sono deducibili ne' fruibili tramite credito
d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al
reddito complessivo di cui all'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
relative alle attivita' per imposte anticipate
complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi
del presente articolo.
1-bis. In caso di opzione per la tassazione di gruppo
di cui all'art. 117 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, da parte della societa' che cede
i crediti di cui al comma 1, rilevano prioritariamente, se
esistenti, le eccedenze del rendimento nozionale della
societa' cedente e le perdite fiscali della stessa relative
agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di
gruppo e, a seguire, le perdite complessivamente riportate
a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell'art. 118
del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere
dalla data di efficacia giuridica della cessione dei
crediti, per il soggetto controllante non sono computabili
in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui
all'art. 118 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte
anticipate complessivamente trasformate in credito
d'imposta ai sensi del presente articolo.
1-ter. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di
cui all'art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, se la cessione dei crediti di cui al
comma 1 e' effettuata dalla societa' partecipata, rilevano
prioritariamente, se esistenti, le eccedenze del rendimento
nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi
anteriori all'inizio della trasparenza della societa'
partecipata congiuntamente a quelle non attribuite ai soci
ai sensi del citato art. 115, comma 3, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e, a seguire, le perdite fiscali attribuite
ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione
dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti
ceduti dalla societa' trasparente nella medesima
proporzione di attribuzione delle perdite. A decorrere
dalla data di efficacia giuridica della cessione dei
crediti, per i soci partecipanti non sono computabili in
diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui
all'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, relative alle attivita' per imposte
anticipate complessivamente trasformate in credito
d'imposta ai sensi del presente art. e non sono deducibili
ne' fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del
rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui
all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte
anticipate complessivamente trasformate in credito
d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui
al comma 3 del presente art. e' esercitata dalla societa'
partecipata, nonche' dai soci, qualora abbiano trasformato
attivita' per imposte anticipate in crediti d'imposta ai
sensi del presente articolo.
1-quater. In caso di cessione dei crediti di cui al
comma 1 effettuata da societa' di persone, rilevano le
perdite fiscali e le eccedenze del rendimento nozionale
attribuite ai soci e non ancora computate in diminuzione
dei loro redditi, avendo riguardo al valore dei crediti
ceduti dalla societa' nella medesima proporzione di
attribuzione di cui all'art. 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dalla data
di efficacia giuridica della cessione dei crediti, per i
soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei
redditi imponibili le perdite di cui all'art. 8 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relative alle attivita' per imposte anticipate
complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi
del presente art. e non sono deducibili ne' fruibili
tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento
nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'art.
1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, relative alle attivita' per imposte
anticipate complessivamente trasformate in credito
d'imposta ai sensi del presente articolo. L'opzione di cui
al comma 3 del presente art. e' esercitata dai soci che
abbiano trasformato attivita' per imposte anticipate in
crediti d'imposta ai sensi del presente articolo.
2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione
non sono produttivi di interessi. A decorrere dalla data di
efficacia giuridica della cessione essi possono essere
utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto
previsto dall'art. 43-bis o dall'art. 43-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti
d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e
non concorrono alla formazione del reddito di impresa ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
3. La trasformazione delle attivita' per imposte
anticipate in crediti d'imposta e' condizionata
all'esercizio, da parte della societa' cedente,
dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1, del decreto-legge
3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non gia'
esercitata, deve essere esercitata tramite la comunicazione
di cui al punto 1 del provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate del 22 luglio 2016 entro la
chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha
effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a
partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha
effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato
art. 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare
delle attivita' per imposte anticipate sono comprese anche
le attivita' per imposte anticipate trasformate in crediti
d'imposta ai sensi del presente articolo.
4. Il presente art. non si applica a societa' per le
quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio
di dissesto ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai
sensi dell'art. 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
o dell'art. 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14.
5. Per gli effetti del presente articolo, si ha
inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per
oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.
6. Le disposizioni del presente art. non si applicano
alle cessioni di crediti tra societa' che sono tra loro
legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 del
codice civile e alle societa' controllate, anche
indirettamente, dallo stesso soggetto. Le disposizioni del
presente art. possono essere applicate una sola volta con
riferimento alla cessione dei medesimi crediti.»
 
Art. 72 bis

Operazioni effettuate dal gruppo IVA
e nei confronti di esso

1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le societa' consortili e le societa' cooperative con funzioni consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica, alle condizioni di cui al comma 3-ter, il regime disciplinato dal secondo comma dell'articolo 10, laddove il committente delle prestazioni sia un consorziato che partecipa al gruppo IVA.
3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, e' effettuata sulla base della percentuale determinata:
a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validita' dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento».
2. La previsione di cui al comma 1 si qualifica come disposizione di interpretazione autentica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 70-quinquies del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 70-quinquies (Operazioni effettuate dal gruppo
IVA e nei confronti di esso). - 1. Le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate da un soggetto
partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro
soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono
considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli
effetti degli articoli 2 e 3.
2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei
confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano
effettuate dal gruppo IVA.
3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un
gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si
considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.
3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le
societa' consortili e le societa' cooperative con funzioni
consortili, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si
applica, alle condizioni di cui al comma 3-ter, il regime
disciplinato dal secondo comma dell'art. 10, laddove il
committente delle prestazioni sia un consorziato che
partecipa al gruppo IVA.
3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la
verifica della condizione prevista dall'art. 10, secondo
comma, ai sensi della quale, nel triennio solare
precedente, la percentuale di detrazione di cui all'art.
19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'art.
36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, e'
effettuata sulla base della percentuale determinata:
a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni
antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la
costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di
riferimento;
b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di
validita' dell'opzione per la costituzione del gruppo
medesimo, compresi nel triennio di riferimento.
4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione
delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono,
rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.
4-bis. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate da una sede o da una stabile organizzazione
partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua
stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero
si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di
un soggetto che non ne fa parte.
4-ter. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate nei confronti di una sede o di una stabile
organizzazione partecipante a un gruppo IVA da una sua
stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero
si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da
un soggetto che non ne fa parte.
4-quater. Le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate nei confronti di una sede o di una
stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA,
costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, da
una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel
territorio dello Stato si considerano effettuate nei
confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro
da un soggetto che non ne fa parte.
4-quinquies. Le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate da una sede o da una stabile
organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in
un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di
una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel
territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo
IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un
soggetto che non ne fa parte.
4-sexies. La base imponibile delle operazioni di cui ai
commi da 4-bis a 4-quinquies e' determinata, in presenza di
un corrispettivo, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente):
«Art. 1 - 1. Omissis.
2. L'adozione di norme interpretative in materia
tributaria puo' essere disposta soltanto in casi
eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali
le disposizioni di interpretazione autentica.
Omissis.»
 
Art. 73

Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge
27 dicembre 2019, n. 160

1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 288 dopo le parole «hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni» sono aggiunte le seguenti: «, nei casi»;
b) il comma 289 e' sostituito dal seguente:
«289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, emana uno o piu' decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attivita' rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290, fermo restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter.»
c) dopo il comma 289 sono inseriti i seguenti:
«289-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.
289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonche' ogni altra attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 290.».
2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1.750 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.750 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi dal 288 al 290
dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 287. Omissis.
288. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di
pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni
residenti nel territorio dello Stato, che, fuori
dall'esercizio di attivita' d'impresa, arte o professione,
effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento
elettronici da soggetti che svolgono attivita' di vendita
di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un
rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base
dei criteri individuati dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 289.
289. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, emana uno o piu' decreti al fine di stabilire le
condizioni e le modalita' attuative delle disposizioni di
cui ai commi 288, 289-bis e 289-ter, inclusi le forme di
adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del
rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza
degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le
attivita' rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso,
nei limiti dello stanziamento di cui al comma 290, fermo
restando quanto previsto dai commi 289-bis e 289-ter.
289-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze
utilizza la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2, del
decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e affida alla
societa' di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 febbraio 2019, n. 12, i servizi di progettazione,
realizzazione e gestione del sistema informativo destinato
al calcolo del rimborso di cui ai commi 288 e 289. Gli
oneri e le spese relative ai predetti servizi, comunque non
superiori a 2,2 milioni per l'anno 2020, ed a 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono a carico
delle risorse finanziarie di cui al comma 290.
289-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze
affida alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici
(Consap) Spa le attivita' di attribuzione ed erogazione dei
rimborsi di cui ai commi 288 e 289 nonche' ogni altra
attivita' strumentale e accessoria, ivi inclusa la gestione
dei reclami e delle eventuali controversie. Gli oneri e le
spese relative ai predetti servizi, comunque non superiori
a 1,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e
2022, sono a carico delle risorse finanziarie di cui al
comma 290.
290. Al fine di garantire le risorse finanziarie
necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per
le attivita' legate all'attuazione della misura di cui ai
commi 288 e 289, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' stanziato su apposito
fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021
e 2022. Il suddetto importo e' integrato con le eventuali
maggiori entrate derivanti dall'emersione di base
imponibile conseguente all'applicazione della predetta
misura, come rilevate dalla Commissione istituita ai sensi
dell'art. 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.
Omissis.»
 
Art. 74
Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni
di Co2 g/km - Automotive

1. All'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera a), e' sostituita dalla seguente:

=====================================
| Co2 g/Km | Contributo (euro) |
+=============+=====================+
| 0-20 | 2.000 |
+-------------+---------------------+
| 21-60 | 2.000 |
+-------------+---------------------+
| 61-90 | 1.750 |
+-------------+---------------------+
| 91-110 | 1.500 |
+-------------+---------------------+

b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera b), e' sostituita dalla seguente:

=====================================
| Co2 g/Km | Contributo (euro) |
+=============+=====================+
| 0-20 | 1.000 |
+-------------+---------------------+
| 21-60 | 1.000 |
+-------------+---------------------+
| 61-90 | 1.000 |
+-------------+---------------------+
| 91-110 | 750 |
+-------------+---------------------+

c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' attuative del presente comma nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»;
d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto a un ulteriore incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro gia' attribuiti al primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalita' attuative del presente comma anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»;
e) Al comma 1-octies le parole: «quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalita' per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del comma 1-bis del presente articolo.».
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 400 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 300 milioni di euro quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificate dal comma 1 del presente articolo, secondo la seguente ripartizione:
a) euro 50 milioni riservati per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km Co2 e 21-60 g/km Co2 di cui alle lettere a) e b) del comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
b) euro 150 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-90 g/km Co2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;
c) euro 100 milioni riservati per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 91-110 g/km Co2, acquistati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES). Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del contributo. Il contributo di cui al presente comma non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.
4. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non e' soggetto ai limiti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 44 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
Art. 44 (Incremento del fondo per l'acquisto di
autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km). - 1. Il Fondo
di cui all'art. 1, comma 1041, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, e' incrementato di 100 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli
oneri derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi
dell'art. 265.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,
comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle
persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal
1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, anche in locazione
finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti
i seguenti contributi:
a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale
rottamazione di un veicolo immatricolato in data anteriore
al 1° gennaio 2010 o che nel periodo di vigenza
dell'agevolazione superi i dieci anni di anzianita' dalla
data di immatricolazione, il contributo statale e'
parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica
(CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui
alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione che
sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000
euro:

Parte di provvedimento in formato grafico

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di
rottamazione, il contributo statale e' parametrato al
numero di g di CO 2 emessi per km secondo gli importi di
cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a condizione
che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno
1.000 euro:

Parte di provvedimento in formato grafico

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono
riconosciuti ai veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica
che:
a) abbiano emissioni di CO 2 comprese tra 0 e 60 g/km
aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) abbiano emissioni di CO 2 comprese tra 61 e 110
g/km, siano omologati in una classe non inferiore ad euro 6
di ultima generazione e abbiano un prezzo risultante dal
listino prezzi ufficiale della casa automobilistica
produttrice inferiore a 40.000 euro al netto dell'imposta
sul valore aggiunto.
1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso
dei requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente
articolo, i contributi di cui al citato comma 1-bis sono
cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'art.
1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis
del presente art. si applicano le disposizioni dei commi
1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145.
1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020
e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato
nelle classi da euro 0 a euro 3 con contestuale acquisto di
un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a
euro 6 o con emissioni di CO 2 inferiori o uguali a 60 g/km
sono tenute al pagamento del 60 per cento degli oneri
fiscali sul trasferimento di proprieta' del veicolo
acquistato.Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono individuate le modalita' attuative del
presente comma nel limite complessivo di spesa di 5 milioni
di euro per l'anno 2020.
1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la
rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo
con emissioni di CO 2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo
veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal
comma 1032 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n.
145, hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a
un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare
entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini
elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti
al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in
condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le
modalita' attuative del presente comma anche ai fini del
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
1-octies. Il fondo di cui all'art. 1, comma 1041, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 50
milioni di euro per l'anno 2020 quale limite di spesa da
destinare esclusivamente all'attuazione del comma 1-bis del
presente articolo.
1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni dei commi da 1-bis a 1-octies del presente
articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente
decreto.»
- Si riporta il testo del comma 1041 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1 - 1. - 1040. Omissis.
1041. Per provvedere all'erogazione dei contributi
statali di cui al comma 1031 e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo
con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70
milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che
costituisce limite di spesa per la concessione del
beneficio.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 107 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1 - 1. - 106. Omissis.
107. Al fine di promuovere, anche attraverso la
pubblica amministrazione, la riduzione dell'impatto
ambientale derivante dall'utilizzo di veicoli inquinanti,
le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono
tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli
in dotazione, a procedere, dal 1° gennaio 2020,
all'acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50
per cento, di veicoli adibiti al trasporto su strada
alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei
limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia
di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si
applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due
veicoli.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria):
«Art. 2 - 1. La cilindrata delle auto di servizio non
puo' superare i 1600 cc.
Omissis.»
 
Art. 74 bis
Modifica al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici
o ibridi

1. Al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate modalita' semplificate al fine di velocizzare e rendere prioritarie le procedure di omologazione di cui al comma 1, anche prevedendo il coinvolgimento delle officine autorizzate alla revisione dei veicoli.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1031 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 1030. Omissis.
1031. In via sperimentale, a chi acquista, anche in
locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1°
marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1
nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi
ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore
a 50.000 euro IVA esclusa, e' riconosciuto:
a) a condizione che si consegni contestualmente per la
rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato
alle classi da Euro 0 a Euro 4, un contributo parametrato
al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per
chilometro (CO2g/km), secondo gli importi di cui alla
seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della
medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro
4, un contributo di entita' inferiore parametrato al numero
dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro
secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico

b-bis) in via sperimentale, a chi omologa in Italia
entro il 31 dicembre 2021 un veicolo attraverso
l'installazione di sistemi di riqualificazione elettrica su
veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G,
M3, M3G, N1 e N1G, immatricolati originariamente con motore
termico, ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre
2015, n. 219, e' riconosciuto un contributo pari al 60 per
cento del costo di riqualificazione fino ad un massimo di
euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento
delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione
al pubblico registro automobilistisco (PRA), all'imposta di
bollo e all'imposta provinciale di trascrizione.
Omissis.»
- Il testo del comma 1041 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2018, n. 145 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 74.
 
Art. 75
Operazioni di concentrazione a salvaguardia della continuita'
d'impresa e modifiche all'articolo 64-bis del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le operazioni di concentrazione, non disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensita' di manodopera, come definiti dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attivita', rispondono a rilevanti interessi generali dell'economia nazionale e, pertanto, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell'operazione. L'Autorita', con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorita' di regolamentazione del settore, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell'utenza, tenuto anche conto della sostenibilita' complessiva dell'operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
3. Il presente articolo si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020.
4. All'articolo 64-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente:
a) una partecipazione nel capitale del gestore del mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, controlla il gestore del mercato, in misura tale che la quota dei diritti di voto o del capitale detenuta raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 10%, 20%, 30% o 50%;
b) il controllo del gestore del mercato;
ne da' preventiva comunicazione alla Consob.
Il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.»;
b) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente comma:
«4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle situazioni indicate dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385, ove applicabili»;
c) al comma 5:
1) dopo le parole «la Consob puo' opporsi», sono inserite le seguenti: «all'acquisizione della partecipazione di cui al comma 4 o»;
2) le parole «tali cambiamenti mettono» sono sostituite dalle seguenti: «venga messa»;
3) dopo le parole «gestione sana e prudente del mercato» sono inserite le seguenti: «, valutando tra l'altro la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria del progetto di acquisizione in base ai criteri indicati dall'articolo 15, comma 2, ove applicabili»;
d) al comma 7:
1) le parole «puo' essere esercitato» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del mercato,»;
2) le parole «6, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «4»;
3) dopo le parole «in violazione dei commi 4 e 5» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri diritti che consentono di influire sul gestore del mercato.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge
10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 2 (Intese restrittive della liberta' di
concorrenza). - 1. Sono considerati intese gli accordi e/o
le pratiche concordati tra imprese nonche' le
deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni
statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per
oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno
del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche
attraverso attivita' consistenti nel:
a - fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni
contrattuali;
b - impedire o limitare la produzione, gli sbocchi, o
gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo
tecnico o il progresso tecnologico;
c - ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento;
d - applicare, nei rapporti commerciali con altri
contraenti, condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi` da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e - subordinare la conclusione di contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.»
«Art. 3 Abuso di posizione dominante). - 1. E` vietato
l'abuso da parte di una o piu' imprese di una posizione
dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua
parte rilevante, ed inoltre e' vietato:
a - imporre direttamente o indirettamente prezzi di
acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
ingiustificatamente gravose;
b - impedire o limitare la produzione, gli sbocchi
o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il
progresso tecnologico, a danno dei consumatori;
c - applicare nei rapporti commerciali con altri
contraenti condizioni oggettivamente diverse per
prestazioni equivalenti, cosi` da determinare per essi
ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
d - subordinare la conclusione dei contratti
all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con
l'oggetto dei contratti stessi.»
- Il Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20
gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra
imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») e'
pubblicato nella GUCE L 24 del 29 gennaio 2004.
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli
avvisi). - 1. Per gli affidamenti dei contratti di
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da
quelli aventi natura intellettuale, con particolare
riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensita'
di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti
inseriscono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea,
specifiche clausole sociali volte a promuovere la
stabilita' occupazionale del personale impiegato,
prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei
contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad
alta intensita' di manodopera sono quelli nei quali il
costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento
dell'importo totale del contratto.»
- Si riporta il testo dell'art. 14 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea:
«Art. 14 - Fatti salvi l'art. 4 del trattato
sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del
presente trattato, in considerazione dell'importanza dei
servizi di interesse economico generale nell'ambito dei
valori comuni dell'Unione, nonche' del loro ruolo nella
promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione
e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e
nell'ambito del campo di applicazione dei trattati,
provvedono affinche' tali servizi funzionino in base a
principi e condizioni, in particolare economiche e
finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri
compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
mediante regolamenti secondo la procedura legislativa
ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali
condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri,
nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e
finanziare tali servizi.»
- La legge 10 ottobre 1990, n. 287 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 13 ottobre 1990, n.
240.
- Si riporta il testo dell'art. 19 della citata legge
10 ottobre 1990, n. 287:
«Art. 19 (Sanzioni amministrative pecuniarie per
inottemperanza al divieto di concentrazione o all'obbligo
di notifica). - 1. Qualora le imprese realizzino
un'operazione di concentrazione in violazione del divieto
di cui all'art. 18, comma 1, o non ottemperino alle
prescrizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo,
l'Autorita' infligge sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori all'uno per cento e non superiore al dieci per
cento del fatturato delle attivita' di impresa oggetto
della concentrazione.
2. Nel caso di imprese che non abbiano ottemperato agli
obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 1
dell'art. 16, l'Autorita' puo' infliggere alle imprese
stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per
cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui e'
effettuata la contestazione in aggiunta alle sanzioni
eventualmente applicabili in base a quanto previsto dal
comma 1, a seguito delle conclusioni dell'istruttoria
prevista dal presente capo III, il cui inizio decorre dalla
data di notifica della sanzione di cui al presente comma.»
- Si riporta il testo dell'art. 64-bis del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), come modificato dalla presente legge:
«Art. 64-bis (Obblighi riguardanti le persone che
esercitano un'influenza significativa sulla gestione del
mercato regolamentato). - 1. Le persone che sono nella
posizione di esercitare, direttamente o indirettamente,
un'influenza significativa sulla gestione del mercato
regolamentato devono rispettare i requisiti di onorabilita'
determinati con regolamento dal Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia.
2. Gli acquisti delle partecipazioni nel capitale del
gestore del mercato regolamentato e le successive
variazioni, effettuati direttamente o indirettamente, anche
per il tramite di societa' controllate, di societa'
fiduciarie o per interposta persona, devono essere
comunicati dal soggetto acquirente entro ventiquattro ore
al gestore del mercato. Nel caso in cui l'acquisto
determini la possibilita' di esercitare un'influenza
significativa l'acquirente trasmette, altresi', al gestore
del mercato regolamentato, la documentazione attestante il
possesso dei requisiti individuati ai sensi del comma 1.
3. I gestori dei mercati regolamentati:
a) trasmettono alla Consob e rendono pubbliche le
informazioni sulla proprieta' del gestore del mercato
regolamentato, e in particolare l'identita' delle parti che
sono in grado di esercitare un'influenza significativa
sulla sua gestione e l'entita' dei loro interessi;
b) comunicano alla Consob e rendono pubblico
qualsiasi trasferimento di proprieta' che determini un
cambiamento dell'identita' delle persone che esercitano
un'influenza significativa sul funzionamento del mercato
regolamentato.
4. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o
cedere, direttamente o indirettamente:
a) una partecipazione nel capitale del gestore del
mercato o nel soggetto che, anche indirettamente, controlla
il gestore del mercato, in misura tale che la quota dei
diritti di voto o del capitale detenuta raggiunga o superi,
in aumento o in diminuzione, il 10%, 20%, 30% o 50%;
b) il controllo del gestore del mercato;
ne da' preventiva comunicazione alla Consob. Il
controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi
primo e secondo, del codice civile.
4-bis. Ai fini del comma 4, il controllo si presume
esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova
contraria, allorche' ricorra una delle situazioni indicate
dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo del 1º
settembre 1993, n. 385, ove applicabili.
5. Entro 90 giorni dalla comunicazione prevista dal
comma 4, la Consob puo' opporsi all'acquisizione della
partecipazione di cui al comma 4 o ai cambiamenti negli
assetti di controllo quando vi siano ragioni obiettive e
dimostrabili per ritenere che venga messa a repentaglio la
gestione sana e prudente del mercato, valutando tra l'altro
la qualita' del potenziale acquirente e la solidita'
finanziaria del progetto di acquisizione in base ai criteri
indicati dall'art. 15, comma 2, ove applicabili.
6. La Consob disciplina con regolamento:
a) i criteri per l'individuazione dei casi e delle
soglie di partecipazione che determinano un'influenza
significativa ai sensi del comma 1;
b) contenuto, termini e modalita' delle comunicazioni
previste dai commi 3 e 4;
c) contenuto, termini e modalita' di pubblicazione da
parte del gestore del mercato regolamentato delle
informazioni relative ai partecipanti al capitale e di ogni
successivo cambiamento nell'identita' delle persone che
possiedono una partecipazione che comporta la possibilita'
di esercitare un'influenza significativa.
7. In assenza dei requisiti di onorabilita' o in
mancanza delle comunicazioni previste dai commi 2 e 4,
nonche' in caso di opposizione ai sensi del comma 5, non
possono essere esercitati, nell'assemblea del gestore del
mercato, il diritto di voto inerente alle azioni eccedenti
le soglie individuate ai sensi del comma 4 o alla
partecipazione acquisita in violazione dei commi 4 e 5 e
gli altri diritti che consentono di influire sul gestore
del mercato.
8. In caso di inosservanza del divieto previsto dal
comma 7, si applica l'art. 14, comma 6. L'impugnazione puo'
essere proposta anche dalla Consob entro il termine
previsto dall'art. 14, comma 7.
9. La Consob puo' imporre che le azioni per le quali
non puo' essere esercitato il diritto di voto a norma del
comma 7 siano alienate, fissando un termine.»
 
Art. 76

Sospensione scadenza titoli di credito

1. All'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.».
b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine del periodo di sospensione di cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all'articolo 3 della citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 11 del citato
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei
titoli di credito). - 1. Fermo restando quanto previsto ai
commi 2 e 3, i termini di scadenza relativi a vaglia
cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni
altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al
31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori
e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
2. Gli assegni portati all'incasso, non sono
protestabili fino al termine del periodo di sospensione di
cui al comma 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e
accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15
dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento
della somma dovuta e non pagata di cui all'art. 3 della
citata legge n. 386 del 1990, si applicano in misura
dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data
di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1,
effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e
delle eventuali spese per il protesto o per la
constatazione equivalente. La sospensione di cui al comma 1
opera su:
a) i termini per la presentazione al pagamento;
b) i termini per la levata del protesto o delle
constatazioni equivalenti;
c) i termini previsti all'art. 9, comma 2, lettere a)
e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonche'
all'art. 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del
1990;
d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno
previsto dall'art. 8, comma 1, della stessa legge n. 386
del 1990.
3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal
9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai
pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura; ove gia' pubblicati le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono
d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo
stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di
cui all'art. 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre
1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato
di cui all'art. 10-bis della medesima legge n. 386 del
1990, che, ove gia' effettuate, sono cancellate.»
 
Art. 77

Misure urgenti per il settore turistico

1. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 28, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella misura del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta per entrambi i contratti»;
a) all'articolo 28, comma 3, dopo la parola «alberghiere» e' inserita la seguente: «, termali»;
b) all'articolo 28, comma 5, le parole «e maggio» sono sostituite dalle seguenti: «, maggio e giugno» e le parole: «e giugno», sono sostituite dalle seguenti: «, giugno e luglio»;
b-bis) all'articolo 28, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta fino al 31 dicembre 2020»;
b-ter) all'articolo 176, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il pagamento del servizio puo' essere corrisposto con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonche' di agenzie di viaggio e tour operator»;
c) all'articolo 182, comma 1, dopo le parole «tour operator» sono inserite le seguenti «, nonche' le guide e gli accompagnatori turistici» e le parole: «25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «265 milioni».
2. Per le imprese del comparto turistico, come individuate dall'articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la moratoria straordinaria prevista all'articolo 56, comma 2, lettera c), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020, e' prorogata sino al 31 marzo 2021. Per le finalita' di cui al presente comma la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementata di 8,4 milioni di euro per l'anno 2021.
2-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «causale del pagamento,» sono sostituite dalle seguenti: «richiesta di utilizzo del finanziamento, del relativo codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia e».
2-ter. All'articolo 20, comma 11, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incrementi di cui ai suddetti commi nonche' quelli riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione».
3. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 339,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
4-bis. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 114, comma 4, per un ammontare pari a 39,1 milioni di euro per l'anno 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 28
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 28 (Credito d'imposta per i canoni di locazione
degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda). -
1. Omissis.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto
d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non
abitativo destinato allo svolgimento dell'attivita'
industriale, commerciale, artigianale, agricola, di
interesse turistico o all'esercizio abituale e
professionale dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta
nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Per le
strutture turistico-ricettive, il credito d'imposta
relativo all'affitto d'azienda e' determinato nella misura
del 50 per cento. Qualora in relazione alla medesima
struttura turistico-ricettiva siano stipulati due contratti
distinti, uno relativo alla locazione dell'immobile e uno
relativo all'affitto d'azienda, il credito d'imposta spetta
per entrambi i contratti.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta
alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle
agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi
registrato nel periodo d'imposta precedente.
3-bis. - 4. Omissis.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis
e 4 e' commisurato all'importo versato nel periodo
d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di
marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico
ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a
ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai
soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito
d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di
riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo
stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito
d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al
periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato
l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai
soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento
calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa
nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui
stati di emergenza erano ancora in atto alla data di
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19. Per le
imprese turistico-ricettive, il credito d'imposta spetta
fino al 31 dicembre 2020.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 176 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 176 - 1. - 2. Omissis.
3. Il credito di cui al comma 1 e' riconosciuto alle
seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza:
a) le spese debbono essere sostenute in un'unica
soluzione in relazione ai servizi resi da una singola
impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da
un singolo bed & breakfast;
b) il totale del corrispettivo deve essere
documentato da fattura elettronica o documento commerciale
ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
n. 127, nel quale e' indicato il codice fiscale del
soggetto che intende fruire del credito;
c) il pagamento del servizio puo' essere corrisposto
con l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti
che gestiscono piattaforme o portali telematici, nonche' di
agenzie di viaggio e tour operator.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 182 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 182 (Ulteriori misure di sostegno per il settore
turistico). - 1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio
e i tour operator, nonche' le guide e gli accompagnatori
turistici a seguito delle misure di contenimento del
COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per
l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di ripartizione e
assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto
dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione
delle misure di contenimento del COVID-19.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 61 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 61 (Sospensione dei versamenti delle ritenute,
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi
per l'assicurazione obbligatoria). - 1. Omissis.
2. Le disposizioni di cui al comma l si applicano ai
seguenti soggetti:
a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e
turismo e tour operator;
b) federazioni sportive nazionali, enti di promozione
sportiva, associazioni e societa' sportive
professionistiche e dilettantistiche, nonche' soggetti che
gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e
strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi,
piscine e centri natatori;
c) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto,
sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di
biglietteria e le attivita' di supporto alle
rappresentazioni artistiche, nonche' discoteche, sale da
ballo, night-club, sale da gioco e biliardi;
d) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto,
lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e
apparecchi correlati;
e) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi,
ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale,
ludico, sportivo e religioso;
f) soggetti che gestiscono attivita' di ristorazione,
gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
g) soggetti che gestiscono musei, biblioteche,
archivi, luoghi e monumenti storici, nonche' orti botanici,
giardini zoologici e riserve naturali;
h) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di
assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e
scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo
grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela,
di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti
commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
i) soggetti che svolgono attivita' di assistenza
sociale non residenziale per anziani e disabili;
l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000,
n. 323, e centri per il benessere fisico;
m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o
parchi tematici;
n) soggetti che gestiscono stazioni di autobus,
ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
o) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci
e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo,
fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di
funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di
mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale
e lagunare;
q) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di
attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e
attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
r) soggetti che svolgono attivita' di guida e
assistenza turistica;
s) esercenti di librerie che non risultano ricomprese
in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite;
t) organizzazioni non lucrative di utilita' sociale
di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali e delle
province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
e associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e
di Bolzano di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una
o piu' attivita' di interesse generale previste dall'art.
5, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 56 del citato decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 65.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1-bis del
citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-bis (Dichiarazione sostitutiva per le richieste
di nuovi finanziamenti). - 3. L'operativita' sul conto
corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), e'
condizionata all'indicazione, nella richiesta di utilizzo
del finanziamento, del relativo codice unico identificativo
del finanziamento e della garanzia e, della locuzione:
"Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020".
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 20 del
citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco). - 1. - 10. Omissis.
11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e
9, i fondi di incentivazione del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente
incrementati, a decorrere dall'anno 2020, dalle risorse,
indicate nell'allegato B al presente decreto. Gli
incrementi di cui ai suddetti commi nonche' quelli
riportati nell'allegato B sono al netto degli oneri
riflessi a carico dell'amministrazione.
Omissis.»
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 3.
 
Art. 78

Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori
del turismo e dello spettacolo

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;
e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.».
3. L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).
4. L'efficacia delle misure previste dal comma 3 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 3, il Fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato di 85,95 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla ripartizione degli incrementi di cui al primo periodo si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 5 pari a 231,60 milioni di euro per l'anno 2020, e agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dei commi da 738 a 783
dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1 - 1. - 737. Omissis.
738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica
comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle
disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle
disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
739. L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti
i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la
regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di
Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai
rispettivi statuti. Continuano ad applicarsi le norme di
cui alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14,
relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della
provincia autonoma di Trento, e alla legge provinciale 23
aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare
(IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
740. Il presupposto dell'imposta e' il possesso di
immobili. Il possesso dell'abitazione principale o
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma
741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si
tratti di un'unita' abitativa classificata nelle categorie
catastali A/1, A/8 o A/9.
741. Ai fini dell'imposta valgono le seguenti
definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare
iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio
urbano con attribuzione di rendita catastale,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area
occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purche'
accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se
antecedente, dalla data in cui e' comunque utilizzato;
b) per abitazione principale si intende l'immobile,
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e i
componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel
territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione
principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per
pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unita' ad uso abitativo;
c) sono altresi' considerate abitazioni principali:
1) le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci
assegnatari;
2) le unita' immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di
residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad
alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad
abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore
affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice che costituisce altresi', ai soli fini
dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario stesso;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle
Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile,
nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1,
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il
quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unita'
immobiliare posseduta da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata. In caso di piu' unita'
immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
ad una sola unita' immobiliare;
d) per area fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle
possibilita' effettive di edificazione determinate secondo
i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di
espropriazione per pubblica utilita'. Si applica l'art. 36,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i
terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti
nella previdenza agricola, comprese le societa' agricole di
cui all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.
99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-
pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su
richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel
proprio territorio e' fabbricabile in base ai criteri
stabiliti dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo si intende il terreno
iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso
quello non coltivato.
742. Il soggetto attivo dell'imposta e' il comune con
riferimento agli immobili la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio del comune
stesso. L'imposta non si applica agli immobili di cui il
comune e' proprietario ovvero titolare di altro diritto
reale di godimento quando la loro superficie insiste
interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso
di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni,
si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui
territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio
dell'anno cui l'imposta si riferisce.
743. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori
di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero
il titolare del diritto reale di usufrutto, uso,
abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. E' soggetto
passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa
familiare a seguito di provvedimento del giudice che
costituisce altresi' il diritto di abitazione in capo al
genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di
aree demaniali, il soggetto passivo e' il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di
costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto
passivo e' il locatario a decorrere dalla data della
stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di
piu' soggetti passivi con riferimento ad un medesimo
immobile, ognuno e' titolare di un'autonoma obbligazione
tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto
degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni
singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione
delle esenzioni o agevolazioni.
744. E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per
cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti
dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le
attivita' di accertamento e riscossione relative agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette
attivita' a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
745. La base imponibile dell'imposta e' costituita dal
valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in
catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti
moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel
gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e
C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140
per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e
nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i
fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d)
80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale
A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo
catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati
classificati nella categoria catastale C/1. Le variazioni
di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito
di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti
dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente,
dalla data di utilizzo.
746. Per i fabbricati classificabili nel gruppo
catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti
da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento
della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore
e' determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare
ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i
criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3
dell'art. 7 del decreto- legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, applicando i coefficienti ivi previsti, da
aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore e'
determinato sulla base delle scritture contabili del
locatore, il quale e' obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per le
aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello venale
in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,
all'indice di edificabilita', alla destinazione d'uso
consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi
rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe
caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria
dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di
recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) e f),
del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base
imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e'
considerata fabbricabile, senza computare il valore del
fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione
dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione
ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato e' comunque
utilizzato. Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non
coltivati, il valore e' costituito da quello ottenuto
applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante
in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 51,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore
pari a 135.
747. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento nei
seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico
di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata
dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del
proprietario, che allega idonea documentazione alla
dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facolta'
di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la
dichiarazione di inagibilita' o inabitabilita' del
fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a
quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini
dell'applicazione della riduzione di cui alla presente
lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche
di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile
con interventi di manutenzione;
c) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come
abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda una sola abitazione
in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile
concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro
immobile adibito a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unita' abitative classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui
alla presente lettera si estende, in caso di morte del
comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di
figli minori.
748. L'aliquota di base per l'abitazione principale
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per
le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo'
aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino
all'azzeramento.
749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad
abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La
suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente
assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP,
istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e'
pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla
fino all'azzeramento.
751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non
siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I
comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o
diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio
2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, finche' permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti
dall'IMU.
752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari
allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino all'azzeramento.
753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86
per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e'
riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del
consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per
cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
754. Per gli immobili diversi dall'abitazione
principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a
753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i
comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono
aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino
all'azzeramento.
755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli
immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni,
con espressa deliberazione del consiglio comunale,
pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota
massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per
cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per
i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura
applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019
alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge
n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono
solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma,
restando esclusa ogni possibilita' di variazione in
aumento.
756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga
all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da
748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie
individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si
pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque
giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.
757. In ogni caso, anche se non si intenda
diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai
commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle
aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione
disponibile nel Portale del federalismo fiscale che
consente, previa selezione delle fattispecie di interesse
del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al
comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che
forma parte integrante della delibera stessa. La delibera
approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli
effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto
di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di
elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze
del prospetto delle aliquote.
758. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come
di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla
previdenza agricola, comprese le societa' agricole di cui
all'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99
del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a
proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate
ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
sulla base dei criteri individuati dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata
nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.
141 del 18 giugno 1993.
759. Sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno
durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni,
nonche' gli immobili posseduti, nel proprio territorio,
dalle regioni, dalle province, dalle comunita' montane, dai
consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario
nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di
cui all'art. 5-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente
all'esercizio del culto, purche' compatibile con le
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le
loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede
indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la
Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e
reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista
l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti
di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati
esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
commerciali delle attivita' previste nella medesima lettera
i); si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art.
91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
760. Per le abitazioni locate a canone concordato di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai
sensi del comma 754, e' ridotta al 75 per cento.
761. L'imposta e' dovuta per anni solari
proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali
si e' protratto il possesso. A tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per piu' della meta' dei
giorni di cui il mese stesso e' composto e' computato per
intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa
in capo all'acquirente e l'imposta del mese del
trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in
cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del
cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria.
762. In deroga all'art. 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento
dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due
rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16
dicembre. Resta in ogni caso nella facolta' del
contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima
rata e' pari all'imposta dovuta per il primo semestre
applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi
dell'anno precedente. In sede di prima applicazione
dell'imposta, la prima rata da corrispondere e' pari alla
meta' di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno
2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base
delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di
cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno.
763. Il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di
cui al comma 759, lettera g), e' effettuato in tre rate di
cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento
dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno
precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno
e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a
conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve
essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a
quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle
aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al
comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito
internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre
dell'anno di riferimento. I soggetti di cui al comma 759,
lettera g), eseguono i versamenti dell'imposta con
eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei
confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti
dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. In sede di prima
applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di
importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta
complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per
l'anno 2019.
764. In caso di discordanza tra il prospetto delle
aliquote di cui al comma 757 e le disposizioni contenute
nel regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto
stabilito nel prospetto.
765. Il versamento del tributo e' effettuato
esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le
modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito
bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di
cui all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, in quanto compatibili, nonche' attraverso la
piattaforma di cui all'art. 5 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalita'
previste dallo stesso codice. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con il Dipartimento per la trasformazione
digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
adottare entro il 30 giugno 2020, sono stabilite le
modalita' attuative del periodo precedente relativamente
all'utilizzo della piattaforma di cui all'art. 5 del codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Con il
medesimo decreto sono determinate le modalita' per
assicurare la fruibilita' immediata delle risorse e dei
relativi dati di gettito con le stesse informazioni
desumibili dagli altri strumenti di versamento e
l'applicazione dei recuperi a carico dei comuni, ivi
inclusa la quota di alimentazione del Fondo di solidarieta'
comunale, secondo quanto previsto a legislazione vigente al
fine di garantire l'assenza di oneri per il bilancio dello
Stato.
766. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, da adottare entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che
si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni
dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato, sono individuati i requisiti
e i termini di operativita' dell'applicazione informatica
resa disponibile ai contribuenti sul Portale del
federalismo fiscale per la fruibilita' degli elementi
informativi utili alla determinazione e al versamento
dell'imposta. L'applicazione si avvale anche delle
informazioni dell'Agenzia delle entrate e di altre
amministrazioni pubbliche rese disponibili con le modalita'
disciplinate nello stesso decreto.
767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per
l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul
sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello
stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e'
tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al
comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le
aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.
768. Per i beni immobili sui quali sono costituiti
diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69,
comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento
dell'imposta e' effettuato da chi amministra il bene. Per
le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117,
numero 2), del codice civile, che sono accatastate in via
autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga
costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve
essere effettuato dall'amministratore del condominio per
conto di tutti i condomini. Per gli immobili compresi nel
fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il
curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al
versamento della tassa dovuta per il periodo di durata
dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre
mesi dalla data del decreto di trasferimento degli
immobili.
769. I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui
al comma 759, lettera g), devono presentare la
dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via
telematica secondo le modalita' approvate con apposito
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in
cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono
intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto
anche per gli anni successivi, sempre che non si
verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con
il predetto decreto sono altresi' disciplinati i casi in
cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme
le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo
per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle
more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo
periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello
di dichiarazione di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In
ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al
comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751,
terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di
dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle
norme.
770. Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono
presentare la dichiarazione, il cui modello e' approvato
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'ANCI, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o
sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta. Si applica il regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 novembre 2012, n. 200. La dichiarazione deve essere
presentata ogni anno. Nelle more dell'entrata in vigore del
decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano
ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2014.
771. Il contributo di cui all'art. 10, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
rideterminato nella misura dello 0,56 per mille a valere
sui versamenti relativi agli anni d'imposta 2020 e
successivi ed e' calcolato sulla quota di gettito dell'IMU
relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad
abitazione principale e relative pertinenze. Il contributo
e' versato a cura della struttura di gestione di cui
all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
mediante trattenuta sugli incassi dell'IMU e riversamento
diretto da parte della struttura stessa, secondo modalita'
stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle
entrate.
772. L'IMU relativa agli immobili strumentali e'
deducibile ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni. La medesima imposta e' indeducibile ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
all'IMI della provincia autonoma di Bolzano, istituita con
la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'IMIS della
provincia autonoma di Trento, istituita con la legge
provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.
773. Le disposizioni di cui al comma 772 relative alla
deducibilita' ai fini della determinazione del reddito di
impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e
professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2021; la deduzione ivi prevista si
applica nella misura del 60 per cento per i periodi
d'imposta successivi a quelli in corso, rispettivamente, al
31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020.
774. In caso di omesso o insufficiente versamento
dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica
l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
775. In caso di omessa presentazione della
dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50
euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la
sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata,
incompleta o infedele risposta al questionario, si applica
la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta
oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il
comune puo' applicare la sanzione da 50 a 200 euro. Le
sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un
terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del
tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta
salva la facolta' del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto
dei principi stabiliti dalla normativa statale.
776. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni
di cui ai commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a
169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
777. Ferme restando le facolta' di regolamentazione del
tributo di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio
regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti
i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto
degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i
versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta
pagata per le aree successivamente divenute inedificabili,
stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto
anche riguardo alle modalita' ed alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i
valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili,
al fine della limitazione del potere di accertamento del
comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo
criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo
l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in
comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o
ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei
rispettivi scopi istituzionali o statutari.
778. Il comune designa il funzionario responsabile
dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio
di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali
attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative all'imposta stessa.
[779. Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'art. 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art.
53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le
delibere concernenti le aliquote e il regolamento
dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio
di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre
il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio, purche' entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno 2020.]
780. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati:
l'art. 8, ad eccezione del comma 1, e l'art. 9, ad
eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23; l'art. 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il
comma 639 nonche' i commi successivi dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e
la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC),
limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina
dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che
disciplinano la TARI. Sono altresi' abrogate le
disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla
presente legge.
781. I comuni, in deroga all'art. 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, possono continuare ad
affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la
gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti
ai quali, alla data del 31 dicembre 2019, risulta affidato
il servizio di gestione dell'IMU e della TASI.
782. Restano ferme le disposizioni recate dall'art. 1,
comma 728, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche'
dall'art. 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in
ordine al quale il rinvio al citato art. 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 deve intendersi riferito alle
disposizioni della presente legge sulla riforma dell'IMU.
783. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta'
comunale resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma
449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come
modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia
di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI
derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015. Restano altresi'
fermi gli effetti delle previgenti disposizioni in materia
di IMU e TASI sul Fondo di solidarieta' comunale e sugli
accantonamenti nei confronti delle regioni Friuli Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento
e di Bolzano come definiti in attuazione del citato
decreto-legge n. 201 del 2011.
Omissis.»
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 177 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 177 (Esenzioni dall'imposta municipale
propria-IMU per il settore turistico). - 1. In
considerazione degli effetti connessi all'emergenza
sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la
prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui
all'art. 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari
marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli
stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2
e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli
ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle
colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi
soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &
breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i
relativi proprietari siano anche gestori delle attivita'
ivi esercitate.
b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale
D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di
allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi
fieristici o manifestazioni.
2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori
entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una
dotazione di 76,55 milioni di euro per l'anno 2020. Alla
ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Le disposizioni del presente art. si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
211,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai
sensi dell'art. 265.»
 
Art. 78 bis

Interpretazione autentica in materia di IMU

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle attivita' imprenditoriali agricole garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU), l'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che le disposizioni ivi recate si applicano anche ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della citata legge n. 145 del 2018.
2. L'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che nelle agevolazioni tributarie sono comprese anche quelle relative ai tributi locali.
3. Le disposizioni in materia di imposta municipale propria si interpretano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attivita' in agricoltura, mantengono l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 705 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1 - 1. - 704. Omissis.
705. I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto,
appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano
iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale
agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della
disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa
agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano
attivamente.
Omissis.»
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 della legge 27
luglio 2000, n. 212 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 72-bis.
- La legge 30 dicembre 2018, n. 145 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana del 31 dicembre
2018, n. 302, Supplemento Ordinario n. 62.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 9 del
citato decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
«Art. 9 (Soci di societa' di persone). - 1. Ai soci
delle societa' di persone esercenti attivita' agricole, in
possesso della qualifica di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo a titolo principale, continuano ad
essere riconosciuti e si applicano i diritti e le
agevolazioni tributarie e creditizie stabiliti dalla
normativa vigente a favore delle persone fisiche in
possesso delle predette qualifiche. I predetti soggetti
mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del
raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno
lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle
unita' attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare.»
 
Art. 79

Ulteriori agevolazioni fiscali
per il settore turistico e termale

1. Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo periodo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si osservano, ove applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 83 del 2014.
2. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture che svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attivita' termali, nonche' le strutture ricettive all'aria aperta.
3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 114.
4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' adeguato alle disposizioni del presente articolo.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106 (Disposizioni urgenti per la
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura
e il rilancio del turismo):
«Art. 10 (Disposizioni urgenti per riqualificare e
migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e
favorire l'imprenditorialita' nel settore turistico). - 1.
Al fine di migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva
per accrescere la competitivita' delle destinazioni
turistiche, per il periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto e per i due
successivi, alle imprese alberghiere esistenti alla data
del 1° gennaio 2012 e' riconosciuto un credito d'imposta
nella misura del 30 per cento delle spese sostenute fino ad
un massimo di 200.000 euro nei periodi d'imposta sopra
indicati per gli interventi di cui al comma 2. Il credito
d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo
massimo di cui al comma 7.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto per le spese relative a interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1,
lettere b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, o a interventi di eliminazione
delle barriere architettoniche, in conformita' alla legge 9
gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, anche tenendo conto dei
principi della "progettazione universale" di cui alla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilita', fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo
2009, n. 18, e di incremento dell'efficienza energetica,
ovvero per le tipologie di spesa di cui al comma 7 del
presente articolo, secondo le modalita' ivi previste.
2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione
edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della
cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalita'
previste dall'art. 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
sono stabilite le disposizioni applicative del presente
comma, con riferimento, in particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al
credito d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio,
nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che
avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola
voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73.
2-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 1,
nonche' per promuovere l'adozione e la diffusione della
"progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza
energetica, il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza
unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto
il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per
la classificazione delle strutture ricettive e delle
imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi
diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse
alle capacita' ricettiva e di fruizione dei contesti
territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera
adottati a livello europeo e internazionale.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' ripartito
in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, e'
riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti
"de minimis". Il credito d'imposta non concorre alla
formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni. La prima quota del credito d'imposta
relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto
e' utilizzabile non prima del 1° gennaio 2015.
4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
applicative del presente articolo, con riferimento, in
particolare, a:
a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al
credito d'imposta;
b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio,
nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che
avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1
e 7;
d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola
voce di spesa sostenuta;
e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo
illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito
dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73.
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, nonche'
per promuovere l'adozione e la diffusione della
"progettazione universale" e l'incremento dell'efficienza
energetica, il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, previa intesa in sede
di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi,
uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e
delle dotazioni per la classificazione delle strutture
ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i
condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle
specifiche esigenze connesse alle capacita' ricettiva e di
fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di
classificazione alberghiera adottati a livello europeo e
internazionale.
6. Per favorire il rafforzamento delle imprese
turistiche e la loro aggregazione in distretti turistici e
reti d'impresa:
a) all'art. 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2011, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) al comma 4, le parole: "nei territori costieri"
sono soppresse, le parole: "con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo" e le parole: "nei medesimi
territori" sono sostituite dalle seguenti: "nei territori
interessati";
2) al comma 5, al primo periodo, le parole: "entro
il 31 dicembre 2012, dalle Regioni d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze" sono sostituite
dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni
d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo" e il secondo periodo e' soppresso;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Nell'ambito dei distretti, come
individuati ai sensi dei commi 4 e 5, possono essere
realizzati progetti pilota, concordati con i Ministeri
competenti in materia di semplificazione amministrativa e
fiscalita', anche al fine di aumentare l'attrattivita',
favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli
investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione
delle aree del distretto, per la realizzazione di opere
infrastrutturali, per l'aggiornamento professionale del
personale, per la promozione delle nuove tecnologie";
4) al comma 6, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
"b) i distretti costituiscono 'zone a burocrazia
zero' ai sensi dell'art. 37-bis del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221; restano esclusi dalle
misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri
atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
b) in deroga a quanto previsto dal comma 1
dell'art. 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, le misure di agevolazione e di
semplificazione connesse al regime proprio delle "zone a
burocrazia zero" trovano applicazione per tutte le aree e
gli immobili ricadenti nell'ambito territoriale del
distretto turistico, ancorche' soggetti a vincolo
paesaggistico-territoriale o del patrimonio
storico-artistico;
c) il contratto di rete di cui all'art. 3, comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, e' utilizzabile con
riferimento al settore turistico anche per il perseguimento
dei seguenti obiettivi: supportare i processi di
riorganizzazione della filiera turistica; migliorare la
specializzazione e la qualificazione del comparto;
incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacita'
competitiva e innovativa dell'imprenditoria turistica
nazionale, in particolare sui mercati esteri.
7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del
credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo
complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, di 50
milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro
per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per
l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'art. 17. Il credito
d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese
alberghiere indicate al medesimo comma e' riconosciuto
altresi' per le spese relative a ulteriori interventi,
comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti
d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi
ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di impresa i
beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo
d'imposta successivo.»
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 58.
- La legge 20 febbraio 2006, n. 96 recante «Disciplina
dell'agriturismo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 16 marzo 2006, n. 63.
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 24
ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale):
«Art. 3 (Stabilimenti termali). - 1. Le cure termali
sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:
a) risultano in regola con l'atto di concessione
mineraria o di subconcessione o con altro titolo
giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque
minerali utilizzate;
b) utilizzano, per finalita' terapeutiche, acque
minerali e termali, nonche' fanghi, sia naturali sia
artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e
nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le
proprieta' terapeutiche delle stesse acque siano state
riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli
6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e 119,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112;
c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale,
rilasciata ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre
1978, n. 833;
d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'art. 8,
comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
2. Gli stabilimenti termali possono erogare, in
appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti
eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo
esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto
estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o
l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 2, comma
2, i centri estetici non possono erogare le prestazioni di
cui all'art. 2, comma 1, lettera b).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono con idonei provvedimenti normativi la
qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e
l'integrazione degli stessi con le altre strutture
sanitarie del territorio, in particolare nel settore della
riabilitazione, avendo riguardo alle specifiche situazioni
epidemiologiche ed alla programmazione sanitaria.
5. Le cure termali sono erogate a carico del Servizio
sanitario nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art.
4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai
sensi dell'art. 8 quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 8 del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229.»
 
Art. 80

Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura

1. All'articolo 183, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «171,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «231,5 milioni», e al secondo periodo, dopo le parole «dall'annullamento» sono inserite le seguenti: «, dal rinvio o dal ridimensionamento»;
b) al comma 3, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «165 milioni»;
b-bis) al comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La restante quota del contributo, comunque non inferiore a quello riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28 febbraio 2021» e, al secondo periodo, le parole: «le modalita' per l'erogazione della restante quota» e la parola: «nonche',» sono soppresse.
2. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «245 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «335 milioni», le parole: «145 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «185 milioni» e le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;
b) al comma 3, alinea, le parole: «130» sono sostituite dalle seguenti: «335».
2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «nell'anno 2019» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2020».
3. All'articolo 1, comma 317, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, di 6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021».
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' rifinanziata, per l'attuazione degli interventi del piano strategico ivi previsto, nella misura di 25 milioni di euro per l'anno 2020. All'articolo 7, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al secondo periodo, dopo le parole «interesse culturale» sono inserite le seguenti: «e paesaggistico» e dopo la parola «realizzare» sono aggiunte le seguenti: «, anche mediante acquisizione,».
5. Il Fondo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e' incrementato di 250.000 euro per l'anno 2020 e di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
6. All'articolo 119, comma 15-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle seguenti: «appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al pubblico».
6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) alla rubrica, le parole: «di giovani artisti e compositori emergenti» sono soppresse.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
7. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 245,25 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 2, 3 e 5 dell'art. 183
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 183 (Misure per il settore della cultura). - 1.
Omissis.
2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo e' istituito un
Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni
culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per
l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie,
dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i
lavoratori della filiera di produzione del libro, a partire
da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti
d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'art. 101 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma
3. Il Fondo e' destinato altresi' al ristoro delle perdite
derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal
ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica
da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con
uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono stabilite le modalita' di
ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto
dell'impatto economico negativo nei settori conseguente
all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.
3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e
dei luoghi della cultura statali di cui all'art. 101 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, afferenti al
settore museale, tenuto conto delle mancate entrate da
vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione
delle misure di contenimento del Covid-19, e' autorizzata
la spesa di 165 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme
di cui al presente comma sono assegnate allo stato di
previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo.
4. Omissis
5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere
sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio
2018-2020, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche, e'
erogato un anticipo del contributo fino all'80 per cento
dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. La restante
quota del contributo, comunque non inferiore a quello
riconosciuto per l'anno 2019, e' erogata entro il 28
febbraio 2021. Con uno o piu' decreti del Ministro per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, adottati ai
sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, sono stabilite, tenendo conto
dell'attivita' svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da
Covid-19, della tutela dell'occupazione e della
riprogrammazione degli spettacoli, in deroga alla durata
triennale della programmazione, le modalita' per
l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla
base delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate
nell'intero anno 2020.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 89 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 89 (Fondo emergenze spettacolo, cinema e
audiovisivo). - 1. Al fine di sostenere i settori dello
spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle
misure di contenimento del COVID-19, nello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi da
ripartire, uno di parte corrente e l'altro in conto
capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e
del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo
hanno una dotazione complessiva di 335 milioni di euro per
l'anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte
corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto
capitale.
2. Omissis
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 335 milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 70 milioni di euro ai sensi dell'art.
126;
b) quanto a 50 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e
coesione di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente, con Delibera CIPE
si provvede a rimodulare e a ridurre di pari importo, per
l'anno 2020, le somme gia' assegnate con la delibera CIPE
n. 31/2018 del 21 marzo 2018 al Piano operativo "Cultura e
turismo" di competenza del Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo;
c) quanto a 10 milioni di euro mediante riduzione
delle disponibilita' del Fondo unico dello spettacolo di
cui all'art. 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 90 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 90 (Disposizioni urgenti per sostenere il settore
della cultura). - 1. Al fine di far fronte alle ricadute
economiche negative a seguito delle misure di contenimento
del COVID- 19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,
n. 13, e al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la quota di
cui all'art. 71-octies, comma 3-bis, della legge 22 aprile
1941, n. 633, dei compensi incassati nell'anno 2019 e
nell'anno 2020, ai sensi dell'art. 71-septies della
medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e
videogrammi, e' destinata al sostegno degli autori, degli
artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi
che svolgono attivita' di riscossione dei diritti d'autore
in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con
gli organismi di gestione collettiva di cui all'art. 180
della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 317 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 316. Omissis.
317. Per assicurare il funzionamento dei soggetti
giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo per rafforzare la
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2018,
di 500.000 euro per l'anno 2019 e, di 6 milioni di euro per
l'anno 2020 e di 1 milione di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Le risorse sono ripartite annualmente con
decreto del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo. Il Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo e' altresi' autorizzato a
costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca
di archeologia e storia dell'arte di Roma, di cui al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 luglio 1995, n. 417.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 337 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1 - 1. - 336. Omissis.
337. Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi
Progetti Beni culturali» di cui all'art. 7 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e'
autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017
e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del
citato decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Piano strategico Grandi Progetti Beni
culturali e altre misure urgenti per il patrimonio e le
attivita' culturali). - 1. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, sentiti il
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottato, entro il 31 dicembre di ogni
anno e, per il 2014, anche in data antecedente, il Piano
strategico «Grandi Progetti Beni culturali», ai fini della
crescita della capacita' attrattiva del Paese. Il Piano
individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e
paesaggistico e di rilevanza nazionale per i quali sia
necessario e urgente realizzare, anche mediante
acquisizione, interventi organici di tutela,
riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale,
anche a fini turistici. Per l'attuazione degli interventi
del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2014, 30
milioni di euro per il 2015 e 50 milioni di euro per il
2016. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto
capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2014, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al
Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» e'
destinata una quota pari al 50 per cento delle risorse per
le infrastrutture assegnata alla spesa per investimenti in
favore dei beni culturali ai sensi dell'art. 60, comma 4,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come da ultimo
sostituito dal comma 2 del presente articolo. Entro il 31
marzo di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo presenta alle Camere una relazione
concernente gli interventi gia' realizzati e lo stato di
avanzamento di quelli avviati nell'anno precedente e non
ancora conclusi.
Omissis.»
- La legge 8 agosto 1985, n. 440 recante «Istituzione
di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano
illustrato la patria e che versino in stato di particolare
necessita» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 23 agosto 1985, n. 198.
- Il testo del comma 15-bis dell'art. 119 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 51.
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112
(Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il
rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Misure urgenti per la promozione della musica,
nonche' degli eventi di spettacolo dal vivo di portata
minore). - 1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema
musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel
limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2021 e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi
e di videogrammi musicali di cui all'art. 78 della legge 22
aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle
imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di
musica dal vivo, esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, e'
riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30 per
cento dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo,
produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni
fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalita'
di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo
massimo di 200.000 euro nei tre anni d'imposta.
2. Abrogato.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 80 bis
Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio
culturale immobiliare storico e artistico pubblico

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e le condizioni di funzionamento del fondo, nonche' i soggetti destinatari e le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 81
Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di
leghe e societa' sportive professionistiche e di societa' e
associazioni sportive dilettantistiche

1. Per l'anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attivita' sportiva giovanile, e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite massimo complessivo stabilito ai sensi del comma 6, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue. Sono esclusi dalla disposizione di cui al presente articolo gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, sono stabiliti le modalita' e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalita' finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. L'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
4. L'investimento di cui al comma 1 in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d'imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le societa' sportive professionistiche e societa' ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attivita' sportiva giovanile.
5. Il corrispettivo sostenuto per le spese di cui al comma 1 costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicita', volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attivita' della controparte.
6. Agli oneri di cui al presente articolo, per un importo complessivo pari a 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
7. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' amministrative inerenti alle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- La legge 16 dicembre 1991, n. 398 recante
«Disposizioni tributarie relative alle associazioni
sportive dilettantistiche» e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana 17 dicembre 1991, n. 295.
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 58.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
«Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante). -
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle
banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto
della delega anche mediante carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante
altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano
scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della
delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i
sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.»
- Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella GU dell'Unione europea L 352
del 24 dicembre 2013.
- Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo, e' pubblicato nella GU dell'Unione europea L 352
del 24 dicembre 2013.
- Il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, e' pubblicato nella GU dell'Unione
europea GU L 190 del 28 giugno 2014.
- Si riporta il testo dell'art. 85 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' dell'impresa;
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e
sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili,
esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per
essere impiegati nella produzione;
c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote
di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al
capitale di societa' ed enti di cui all'art. 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da
quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche
se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle
societa' o enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), si
applica il comma 2 dell'art. 44 ;
d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti
finanziari similari alle azioni ai sensi dell'art. 44
emessi da societa' ed enti di cui all'art. 73, che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da
quelli cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche
se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta
l'attivita' dell'impresa;
e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e
di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di
cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i
beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
anche in forma assicurativa, per la perdita o il
danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
g) i contributi in denaro, o il valore normale di
quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
in base a contratto;
h) i contributi spettanti esclusivamente in conto
esercizio a norma di legge.
2. Si comprende inoltre tra i ricavi il valore normale
dei beni di cui al comma 1 assegnati ai soci o destinati a
finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti
come tali nel bilancio.
3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si
considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti
finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione.»
 
Art. 82

Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino
Cortina 2021

1. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), in relazione alla garanzia dalla stessa prestata in favore della Fondazione Cortina 2021 per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie da quest'ultima contratte nei confronti dell'Istituto per il credito sportivo, puo' richiedere la concessione della controgaranzia dello Stato, per un ammontare massimo complessivo di 14 milioni di euro, da escutersi in caso di annullamento dei campionati mondiali di sci alpino previsti a Cortina d'Ampezzo nel mese di febbraio 2021 dovuto all'emergenza COVID-19. La garanzia e' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti modalita', condizioni e termini per la concessione della suddetta garanzia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea.
2. La Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) predispone ogni anno, nonche' a conclusione delle attivita' organizzative concernenti l'evento denominato «Mondiali di Sci Cortina 2021» una relazione sulle attivita' svolte dal comitato organizzatore denominato «Fondazione Cortina 2021», accompagnata da una analitica rendicontazione dei costi per l'organizzazione dell'evento, e la invia alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
3. All'articolo 61 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, le parole «alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo Sport»;
b) al comma 7 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la realizzazione di tali interventi si applica l'articolo 5, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357»;
c) al comma 21, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
4. All'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, l'ultimo periodo e' soppresso.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 1,4 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziate in favore della societa' Sport e Salute s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 31 della citata legge
31 dicembre 2009, n. 196:
«Art. 31 (Garanzie statali). - 1. In allegato allo
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia
e delle finanze sono elencate le garanzie principali e
sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri
soggetti.»
- Si riporta il testo dell'art. 61 del citato
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 61 (Eventi sportivi di sci alpino). - 1. Al fine
di assicurare la realizzazione del progetto sportivo delle
finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci
alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo,
rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti
il presidente della regione Veneto, il presidente della
provincia di Belluno, il sindaco del comune di Cortina
d'Ampezzo e il legale rappresentante delle Regole
d'Ampezzo, e' nominato un commissario con il compito di
provvedere al piano di interventi volto:
a) alla progettazione e realizzazione di nuovi
impianti a fune, nonche' all'adeguamento e miglioramento
degli impianti esistenti;
b) alla progettazione e realizzazione di
collegamenti, anche viari diversi dalla viabilita' statale,
tra gli impianti a fune, nonche' all'adeguamento e
miglioramento di quelli esistenti;
c) alla progettazione e realizzazione di nuove piste
per lo sci da discesa, nonche' all'adeguamento e
miglioramento di quelle esistenti;
d) alla progettazione e realizzazione delle opere
connesse alla riqualificazione dell'area turistica della
provincia di Belluno, in particolare nel comune di Cortina
d'Ampezzo, anche mediante la creazione di infrastrutture e
di servizi destinati allo sport, alla ricreazione, al
turismo sportivo, alle attivita' di somministrazione di
alimenti e bevande e all'attivita' turistico-ricettiva.
1-bis. La carica di commissario di cui al comma 1 non
e' compatibile con rapporti di lavoro dipendente. Al
commissario e' riconosciuto un compenso, determinato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in
misura non superiore ai limiti di cui all'art. 15, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. I
relativi oneri gravano sulla contabilita' speciale
intestata al commissario medesimo.
1-ter. Il commissario riferisce, con cadenza almeno
bimestrale, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per lo Sport, circa lo stato di
avanzamento degli interventi programmati.
2. Entro sessanta giorni dalla data della sua nomina,
il commissario, nel limite delle risorse finanziarie
previste dal comma 12 e delle risorse messe a disposizione
dagli enti territoriali coinvolti e dal comitato
organizzatore locale, predispone, sentito il comitato
organizzatore locale, il piano degli interventi di cui al
comma 1, tenendo conto dei progetti gia' approvati dagli
enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente
del Consiglio dei ministri, al Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e
al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle Commissioni
parlamentari competenti. Salva la possibilita' di
rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse
disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni
singolo intervento, indicandone la durata e le stime di
costo.
3. Per la semplificazione delle procedure
amministrative di approvazione dei progetti degli
interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del
comma 2, il commissario, entro quarantacinque giorni dalla
trasmissione del piano medesimo al Presidente del Consiglio
dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' alle
Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari
competenti, convoca, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o piu' conferenze di
servizi, alle quali partecipano tutti i rappresentanti
delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti
ad adottare atti di intesa o di concerto, nonche' a
rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni,
approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e
regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea,
in modalita' sincrona e se del caso in sede unificata a
quella avente a oggetto la valutazione di impatto
ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario e' il
soggetto competente ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4,
della citata legge n. 241 del 1990. Eventuali modifiche e
integrazioni del piano successive alla convocazione della
conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario
senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro
per lo sport e al Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, nonche' alle Camere per l'invio
alle Commissioni parlamentari competenti e sottoposte entro
dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza
di servizi.
4. All'esito della conferenza di servizi, il
commissario approva il piano degli interventi con proprio
decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano
degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo
sport, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e del Comitato organizzatore; sostituisce ogni
parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque
denominati necessari alla realizzazione dell'intervento;
puo' costituire adozione di variante allo strumento
urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista
l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il
decreto commissariale e' trasmesso al sindaco che lo
sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella
prima seduta utile.
5. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea,
degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei
principi generali dell'ordinamento nazionale, nonche' nei
limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i
poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o
eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli
interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma
4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente
analiticamente motivata. Il potere e' esercitato nei limiti
di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti
previamente indicati con delibera del Consiglio dei
ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali
ordinanze sono immediatamente efficaci.
6. La consegna delle opere previste dal piano degli
interventi approvato ai sensi del comma 4, una volta
sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il
termine del 31 gennaio 2021. Il piano indica altresi'
quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o
economico alla realizzazione degli interventi del progetto
sportivo di cui ai comma 1, in quanto non indispensabili al
regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere
ultimate oltre detto termine.
7. Gli interventi previsti nel piano approvato ai sensi
del comma 4 sono dichiarati di pubblica utilita' e di
urgenza, qualificati come di preminente interesse nazionale
e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di
programma e negli accordi di programma quadro, ai fini
della individuazione delle priorita' e ai fini
dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle
intese e negli accordi stessi. Per la realizzazione di tali
interventi si applica l'art. 5, commi 9 e 10, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.
8. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 puo':
nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante
convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo
svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;
fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui
agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di
partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e
seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
individuare il responsabile unico del procedimento tra
persone dotate di adeguata professionalita' in rapporto di
servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il
commissario puo', nel limite delle risorse disponibili e
comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare
l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e
riconosciuta professionalita' nelle discipline
giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e
nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti
di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
9. Il commissario nominato ai sensi del comma 1 cessa
dalle sue funzioni il 31 dicembre 2021.
10. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, il
commissario invia alle Camere, per la trasmissione alle
competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle
finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo una relazione sulle
attivita' svolte, insieme alla rendicontazione contabile
delle spese sostenute.
11. Gli enti territoriali coinvolti nella realizzazione
del progetto, previa intesa, mettono a disposizione della
struttura funzionale al commissario nominato ai sensi del
comma 1 i locali e le risorse umane e strumentali
occorrenti per lo svolgimento dell'attivita', nel limite di
quelle gia' disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12. Per le finalita' di cui al comma 1, oltre alle
risorse rese disponibili dal comitato organizzatore, dal
fondo dei comuni di confine, dalla regione Veneto, dalla
provincia di Belluno e dal comune di Cortina d'Ampezzo, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2017, di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020
e di 5 milioni di euro per il 2021. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
13. Sempre al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa
del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si
terranno a Cortina d'Ampezzo rispettivamente nel marzo 2020
e nel febbraio 2021, il presidente pio tempore della
societa' ANAS S.p.a. e' nominato commissario per la
individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle
opere connesse all'adeguamento della viabilita' statale
nella provincia di Belluno, di competenza della medesima
societa'. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di
presenza e indennita' comunque denominate. Gli eventuali
rimborsi spese sono posti a carico dei relativi interventi.
14. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il
commissario di cui al comma 13 puo' avvalersi delle
strutture della societa' ANAS S.p.a., delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti
territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Il commissario di cui al comma 13, nel limite delle
risorse finanziarie previste dal comma 23, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, predispone un piano degli interventi di
adeguamento della rete viaria statale e delle relative
connessioni con la viabilita' locale, da trasmettere al
Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo
sport e al Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, nonche' alle Camere per l'invio alle
Commissioni parlamentari competenti. Il piano contiene la
descrizione di ciascun intervento con la relativa
previsione di durata e l'indicazione delle singole stime di
costo, salva la possibilita' di rimodulazione e
integrazione, nei limiti delle risorse disponibili.
16. Per la semplificazione delle procedure
amministrative di approvazione dei progetti degli
interventi previsti nel piano predisposto ai sensi del
comma 15, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.
17. All'esito della conferenza di servizi, il
commissario approva il piano degli interventi con proprio
decreto. I decreti commissariali di approvazione del piano
degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sui siti internet istituzionali del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo
sport, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo e della societa' ANAS S.p.a.
18. Nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e
degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei
limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i
poteri sostitutivi di cui al comma 5 per risolvere
eventuali situazioni o eventi ostativi alla realizzazione
degli interventi iscritti nel piano approvato ai sensi del
comma 17.
19. Soggetto attuatore degli interventi contenuti nel
piano approvato ai sensi del comma 17 e' ANAS S.p.a., che
svolge funzioni di stazione appaltante.
20. Gli interventi previsti nel piano approvato ai
sensi del comma 17 sono dichiarati di pubblica utilita' e
di urgenza, qualificati come di preminente interesse
nazionale e sono automaticamente inseriti nelle intese
istituzionali di programma e negli accordi di programma
quadro, ai fini della individuazione delle priorita' e ai
fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse
nelle intese e negli accordi stessi.
21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa
dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel
piano di cui al comma 17. La consegna delle opere, una
volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il
termine del 31 gennaio 2021.
22. Con cadenza annuale e al termine dell'incarico, e
comunque non oltre il 30 giugno 2020, il commissario di cui
al comma 13 invia alle Camere, per la trasmissione alle
competenti Commissioni parlamentari, al Presidente del
Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle
finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo una relazione sulle
attivita' svolte, insieme alla rendicontazione contabile
delle spese sostenute.
23. La realizzazione del piano di cui al comma 17 e'
eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del
contratto di programma stipulato tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la societa' ANAS S.p.a. e
sulle risorse disponibili autorizzate dall'art. 1, comma
604, legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il Commissario
nominato ai sensi del comma 13, per eventuali temporanee
esigenze finanziarie, puo' provvedere in via di
anticipazione a valere sulle risorse del fondo di cui
all'art. 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n.
208.
24. I soggetti di cui al comma 8 per il piano approvato
ai sensi del comma 4, e l'ANAS S.p.a. per il piano di cui
al comma 17, in quanto stazioni appaltanti, sono competenti
per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza
degli immobili di proprieta' privata nel territorio della
regione Veneto, preordinati alla realizzazione degli
interventi previsti dal presente articolo. Essi hanno la
facolta' di procedere all'occupazione temporanea e,
sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di
proprieta' privata attigui a quelli essenziali per la
realizzazione degli interventi previsti nei piani di cui ai
commi 4 e 17 qualora l'occupazione si renda necessaria a
integrare le finalita' delle infrastrutture e degli
impianti stessi ovvero a soddisfarne le prevedibili e
ragionevoli esigenze future. Le stazioni appaltanti
esercitano tale facolta' anche nel caso in cui
l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di
infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti
funzionali allo svolgimento delle attivita' sportive. La
suddetta facolta' e' esercitata mediante decreto, che
determina altresi' in via provvisoria le indennita' di
occupazione spettanti ai proprietari, determinandola ai
sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Ai proprietari degli
immobili, secondo le risultanze catastali, e' notificato
almeno quindici giorni prima un avviso contenente
l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui e'
prevista l'esecuzione del decreto che impone l'occupazione
temporanea; entro lo stesso termine, il suddetto avviso e'
pubblicato, per almeno quindici giorni, nell'albo del
comune o dei comuni in cui e' situato l'immobile e nei siti
internet istituzionali dei medesimi enti. In caso di
irreperibilita' del proprietario dell'immobile la
pubblicazione ha valore di avvenuta notifica. Le indennita'
di occupazione e di espropriazione fanno carico alle
stazioni appaltanti nella misura definitivamente accertata
anche all'esito di eventuali controversie giudiziarie.
25. Al termine delle manifestazioni sportive di
svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei
campionati mondiali di sci alpino, le opere in attuazione
del piano degli interventi di cui al comma 4 restano
acquisite al patrimonio della regione Veneto o degli altri
enti locali territorialmente competenti. Le opere
realizzate in attuazione del programma di interventi alla
viabilita' statale di cui al comma 17 restano acquisite al
patrimonio di ANAS S.p.a.
26. Le imprese affidatarie dei lavori di realizzazione
degli interventi ricompresi nei piani di cui ai commi 4 e
17, ferme tutte le garanzie e le coperture assicurative
previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
sono obbligate a costituire una ulteriore garanzia, da
prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa,
nella misura del 20 per cento dell'importo dei lavori,
destinata a garantirne l'ultimazione entro il termine
fissato dal bando di gara e comunque non oltre il 31
dicembre 2019.
26-bis. Ai fini della realizzazione del piano di
interventi previsto dai commi 1 e 17, e' in facolta' del
commissario: operare le riduzioni dei termini come
stabilite dagli articoli 60, 61, 62, 74 e 79 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo
i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino a
dieci giorni, in conformita' alla direttiva 2007/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007,
il termine di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. E' altresi' in facolta' del
commissario, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi
e di forniture relativi agli interventi attuativi del
piano, fare ricorso all'art. 63 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50; in questo caso, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito,
contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione, e'
rivolto ad almeno cinque operatori economici.
27. Alle controversie relative all'approvazione dei
piani approvati ai sensi dei commi 4 e 17, alle procedure
di espropriazione, a esclusione di quelle relative alla
determinazione delle indennita' espropriative, alle
procedure di progettazione, approvazione e realizzazione
degli interventi individuati negli stessi piani, si applica
l'art. 125 del codice del processo amministrativo, di cui
all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104; dette controversie sono devolute alla competenza
funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.»
- Il testo del comma 14-ter dell'art. 30 del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dal presente articolo, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 51.
- Si riporta il testo del comma 630 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1 - 1. - 629. Omissis.
630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Sport e salute Spa e' stabilito nella misura
annua del 32 per cento delle entrate effettivamente
incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno
precedente, e comunque in misura non inferiore
complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF
nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti
sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre
attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 40 milioni di euro
annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali,
nonche' per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione
italiana; per una quota non inferiore a 368 milioni di euro
annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro
annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di
cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del
relativo bilancio di previsione.
Omissis.»
 
Art. 83

Misure urgenti per potenziare
il servizio civile universale

1. Al fine di potenziare il servizio civile universale, quale strumento di tutela dei territori e di sostegno alle comunita' nell'ambito della gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, gli stanziamenti per il Fondo nazionale per il servizio civile, istituito dall'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono incrementati di 20 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 8 luglio
1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di
coscienza):
«1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla
presente legge e' istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per il servizio
civile degli obiettori di coscienza.
2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono
finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilita'
del Fondo.
3. La dotazione del Fondo e' determinata in lire 120
miliardi a decorrere dal 1998.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 120 miliardi a decorrere dal 1998, si
provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa
recata dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive
modificazioni e integrazioni, iscritta, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, all'unita' previsionale di
base 8.1.2.1 "obiezione di coscienza" (capitolo 1403) dello
stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno
1998, e corrispondenti proiezioni per gli anni successivi.»
 
Art. 84

Disposizioni in materia di autotrasporto

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
2. Le somme incassate a decorrere dal 1° gennaio 2019 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, del 26 marzo 1992, a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999 n. 40, e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e eventualmente rimaste nella loro disponibilita', in ragione dell'impossibilita' di procedere al loro riversamento in favore dei beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al raggruppamento, per un periodo superiore a ventiquattro mesi, decorrenti dalla pubblicazione del decreto di pagamento concernente il rimborso compensato dei pedaggi delle imprese beneficiarie adottato dal citato Albo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le somme restituite sono destinate in favore di iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 150 dell'art. 1 della
citata legge 23 dicembre 2014, n. 190:
«Art. 1 - 1. - 149. Omissis.
150. E' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015 per interventi in favore
del settore dell'autotrasporto. Le relative risorse sono
ripartite con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 106 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006):
«Art. 1 - 1. - 105. Omissis.
106. (Deduzione spese non documentate autotrasporto). -
Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non
documentate di cui all'art. 66, comma 5, primo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
spetta anche per i trasporti personalmente effettuati
dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede
l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello
spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della
regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto
previsto dal primo periodo nonche', relativamente all'anno
2005, dall'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40 introdotto dall'art. 61 comma
3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' autorizzato uno
stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2006.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 6 giugno
1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina
degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada):
«Art. 1 (Istituzione dell'albo). - Presso il Ministero
dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione,
e' istituito un albo che assume la denominazione di "Albo
nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi".
Presso gli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione sono istituiti gli
albi provinciali che nel loro insieme formano l'albo
nazionale.
L'iscrizione nell'albo e' condizione necessaria per
l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.
Gli albi sono pubblici.
Presso ciascun albo e' istituita una sezione speciale
alla quale sono iscritte le cooperative a proprieta' divisa
e i consorzi regolarmente costituiti il cui scopo sociale
sia quello di esercitare l'autotrasporto anche od
esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle
imprese socie.
I requisiti e le condizioni di cui all'art. 13 della
presente legge, in quanto applicabili alle cooperative e ai
consorzi indicati nel precedente comma, si ritengono
soddisfatti se posseduti dalle imprese socie.
Con il regolamento di esecuzione saranno stabilite le
modalita' e la documentazione necessarie alla dimostrazione
del rapporto associativo, nonche' le norme per
l'applicazione delle disposizioni contenute nel precedente
comma.»
- Il Regolamento CEE n. 881/92 del Consiglio, del 26
marzo 1992, relativo all'accesso al mercato dei trasporti
di merci su strada nella Comunita' effettuati in partenza
dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di
questo, o in transito sul territorio di uno o piu' Stati
membri e' pubblicato nella GU dell'Unione Europea L 95 del
9 aprile 1992.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40
(Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del
trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto):
«Art. 2 (Oneri indiretti in materia di autotrasporto).
- 1. - 2. Omissis.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato centrale
per l'albo degli autotrasportatori l'importo di lire 140
miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999, per la
protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo,
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 45 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2000):
«Art. 45 (Disposizioni in materia di autotrasporto). -
1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua
di lire:
a) 75 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 1 dell'art. 2 del decreto legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40;
b) 83 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 2 dell'art. 2 del citato decreto legge
n. 451 del 1998;
c) 130 miliardi per la proroga degli interventi
previsti dal comma 3 dell'art. 2 del citato decreto legge
n. 451 del 1998.»
 
Art. 85
Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non
soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' in materia di
trasporto aereo di linea di passeggeri

1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti detti servizi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni regionali, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 1. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
3. L'efficacia della disposizione di cui ai commi 1 e 2 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
5. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuita' del trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sul fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 79 e che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta. Tale anticipazione comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.
6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea previsto all'articolo 198 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul fondo di cui al medesimo articolo 198, e' autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al citato articolo e che ne facciano richiesta. Tale anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita, entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

Riferimenti normativi

- Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285
recante "Riordino dei servizi automobilistici
interRegionali di competenza statale" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 9 gennaio 2006, n.
6, Supplemento Ordinario n. 5.
- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 79 del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dall'art. 202 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 79 (Misure urgenti per il trasporto aereo). - 1.
Ai fini del presente art. l'epidemia da COVID-19 e'
formalmente riconosciuta come calamita' naturale ed evento
eccezionale, ai sensi dell'art. 107, comma 2, lettera b),
del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
2. In considerazione dei danni subiti dall'intero
settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza
dell'epidemia da COVID 19, alle imprese titolari di licenza
di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
adempiono ad oneri di servizio pubblico, sono riconosciute
misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza
diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la
prosecuzione dell'attivita'. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
stabilite le modalita' di applicazione della presente
disposizione. L'efficacia della presente disposizione e'
subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai
sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul
Funzionamento dell'Unione Europea.
3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel settore
del trasporto aereo di persone e merci, e' autorizzata la
costituzione di una nuova societa' interamente controllata
dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero
controllata da una societa' a prevalente partecipazione
pubblica anche indiretta. L'esercizio dell'attivita' e'
subordinato alle valutazioni della Commissione europea.
4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al
comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sottoposto
alla registrazione della Corte dei Conti, che rappresenta
l'atto costitutivo della societa', sono definiti l'oggetto
sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento
necessario per la costituzione e il funzionamento della
societa'. Con lo stesso decreto e', altresi', approvato lo
statuto della societa', sono nominati gli organi sociali
per il primo periodo di durata in carica, sono stabilite le
remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'art. 2389,
primo comma, del codice civile, e sono definiti i criteri,
in riferimento al mercato, per la remunerazione degli
amministratori investiti di particolari cariche da parte
del consiglio di amministrazione ai sensi
dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le
successive modifiche allo statuto e le successive nomine
dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma
del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e
a rafforzare la dotazione patrimoniale della societa' di
cui al presente comma con un apporto complessivo di 3.000
milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare
anche in piu' fasi e per successivi aumenti di capitale o
della dotazione patrimoniale, anche tramite societa' a
prevalente partecipazione pubblica.
4-bis. In sede di prima applicazione della presente
disposizione, e' autorizzata, con le modalita' di cui al
comma 4, la costituzione della societa' anche ai fini
dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale
sociale iniziale e' determinato in 20 milioni di euro, cui
si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il
Consiglio di amministrazione della societa' redige ed
approva, entro trenta giorni dalla costituzione della
societa', un piano industriale di sviluppo e ampliamento
dell'offerta, che include strategie strutturali di
prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la
costituzione di una o piu' societa' controllate o
partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e
per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti
pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto
o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda
di imprese titolari di licenza di trasporto aereo
rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile,
anche in amministrazione straordinaria. Il piano e'
trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di
competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia. Le Commissioni parlamentari competenti
esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si
prescinde dallo stesso. La societa' procede
all'integrazione o alla modifica del piano industriale,
tenendo conto della decisione della Commissione europea.
4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici
essenziali di rilevanza sociale, e nell'ottica della
continuita' territoriale, la societa' di cui al comma 3,
ovvero le societa' dalla stessa controllate o partecipate,
stipula, nel limite delle risorse disponibili, apposito
contratto di servizio con il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia
e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo
economico, e con gli Enti pubblici territorialmente
competenti, anche subentrando nei contratti gia' stipulati
per le medesime finalita' dalle imprese di cui all'ultimo
periodo del comma 4-bis.
5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa'
dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto
2016, n.175, e dall'art. 23-bis del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214.
5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi del
patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art.
43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche
sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al
presente art. sono esenti da imposizione fiscale diretta e
indiretta e da tasse.
6.
7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma
2 e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 350
milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 3 a 4-bis, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000 milioni
di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente
articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si
avvale di primarie istituzioni finanziarie, industriali e
legali nel limite di 300 mila euro per l'anno 2020. A tal
fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per l'anno
2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, per gli interventi previsti dal comma 4, puo'
essere riassegnata, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una quota degli importi derivanti da
operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari e
immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve
patrimoniali.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente
art. si provvede ai sensi dell'art. 126.»
- Si riporta il testo dell'art. 198 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 198 (Istituzione di un fondo per la compensazione
dei danni subiti dal settore aereo). - 1. In considerazione
dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa
dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, e' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno
2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori
nazionali, diversi da quelli previsti dall'art. 79, comma
2, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in
possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo
(COA) in corso di validita' e titolari di licenza di
trasporto aereo di passeggeri rilasciati dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile, che impieghino aeromobili
con una capacita' superiore a 19 posti. L'accesso al fondo
di cui al presente comma e' consentito esclusivamente agli
operatori che alla data di presentazione della domanda di
accesso applicano ai propri dipendenti, con base di
servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n.
965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, nonche' ai
dipendenti di terzi da essi utilizzati per lo svolgimento
della propria attivita', trattamenti retributivi comunque
non inferiori a quelli minimi stabiliti dal Contratto
Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle
organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di applicazione della presente disposizione
nonche' le modalita' di recupero dei contributi
eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano
ottemperato a quanto disposto dal secondo periodo.
L'efficacia della presente disposizione e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento
dell'Unione europea.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a
130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'art. 265.»
 
Art. 86

Misure in materia di trasporto passeggeri su strada

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 113, le parole: «per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto esercenti l'attivita' di trasporto di passeggeri su strada e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico sono stanziate ulteriori risorse, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2020,»;
b) al comma 114, primo periodo, le parole «nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri,» sono soppresse, e le parole: «30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita' di cui al comma 113 una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma e' destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 113 e 114 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 112. Omissis.
113. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto
su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti
dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle
risorse previste dalla vigente legislazione per gli
investimenti da parte delle imprese di autotrasporto
esercenti l'attivita' di trasporto di passeggeri su strada
e non soggette ad obbligo di sevizio pubblico sono
stanziate ulteriori risorse, pari a 53 milioni di euro per
l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti,
al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul
territorio italiano iscritte al Registro elettronico
nazionale.
114. I contributi di cui al comma 113 sono destinati a
finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 10,
paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli
investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2020 e
finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli
a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al
trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003,
n. 218, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285,
e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche
mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di
fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto
passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a
metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida
(diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a
motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI di
cui al predetto regolamento (CE) n. 595/2009. Per le
medesime finalita' di cui al comma 113 una quota pari a 30
milioni di euro delle risorse autorizzate al medesimo comma
e' destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei
canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto
di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020
ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1°
gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, da parte delle imprese di cui al comma 113 di
veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 ed adibiti
allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su
strada.
Omissis.»
 
Art. 87

Misure urgenti per il trasporto aereo

1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, secondo periodo, le parole «L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.» sono sostituite dalle seguenti: «L'esercizio dell'attivita' e' subordinato alle valutazioni della Commissione europea.»;
b) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente: «4-bis. In sede di prima applicazione della presente disposizione, e' autorizzata, con le modalita' di cui al comma 4, la costituzione della societa' anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale. Il capitale sociale iniziale e' determinato in 20 milioni di euro, cui si provvede a valere sul fondo di cui al comma 7. Il Consiglio di amministrazione della societa' redige ed approva, entro trenta giorni dalla costituzione della societa', un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale puo' prevedere la costituzione di una o piu' societa' controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonche' l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Il piano e' trasmesso alla Commissione europea per le valutazioni di competenza, nonche' alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono parere motivato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di assegnazione, decorso il quale si prescinde dallo stesso. La societa' procede all'integrazione o alla modifica del piano industriale, tenendo conto della decisione della Commissione europea».

Riferimenti normativi

- Il testo dei commi 3 e 4-bis dell'art. 79 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dal presente articolo, e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 85.
 
Art. 88

Decontribuzione per le imprese esercenti
attivita' di cabotaggio e crocieristiche

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonche' per consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unita' o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' attuative del comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021.
3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei
trasporti e l'incremento dell'occupazione:
«Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1. Per la salvaguardia
dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1
gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente
i requisiti di cui all'art. 119 del codice della
navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro
internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo stesso
personale suindicato sono esonerati dal versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.
Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale
del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori
portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del
decreto legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58 ed e'
rimborsato su conforme rendicontazione.
Omissis.»
 
Art. 89

Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni
subiti dal settore del trasporto marittimo

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore del trasporto marittimo a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitivita' ed efficienza dei collegamenti combinati passeggeri e merci via mare, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.
2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento della compensazione, di cui al comma 1, alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare, anche in via non esclusiva, per l'intero anno. Tali criteri, al fine di evitare sovra compensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
3. L'efficacia della presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Il testo del paragrafo 3 dell'art. 108 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea e' riportato nei
riferimenti normativi all'art. 3.
 
Art. 89 bis

Collegamenti ferroviari via mare
tra la Sicilia e la penisola

1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente:
«11-bis. Al fine di migliorare la flessibilita' dei collegamenti ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola, il servizio di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 138 T del 31 ottobre 2000 puo' essere effettuato anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui modello di esercizio sia correlato al servizio di trasporto ferroviario da e per la Sicilia, in particolare nelle tratte di andata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, da attuare nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente destinate al Contratto di programma-parte servizi tra lo Stato e la societa' Rete ferroviaria italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti».
 
Art. 90

Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente

1. All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari al 50 per cento del totale, per complessivi 17,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune interessato;
b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi 10,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione al numero di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente rilasciate da ciascun comune interessato;
c) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivi 7 milioni di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni interessati.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed i soggetti non gia' assegnatari di altre misure di sostegno pubblico.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a complessivi 30 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 200-bis del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 200-bis (Buono viaggio). - 1. Al fine di
sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non
di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero
mediante il servizio di noleggio con conducente e
consentire, in considerazione delle misure di contenimento
adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del
predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito
un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per
l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate alla
concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore
delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita'
ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate,
ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli
effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica
da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei
comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di
provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della
spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro
20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre
2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di
taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non
sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del
beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore
dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, si
provvede al trasferimento in favore dei comuni di cui al
comma 1 delle risorse del fondo di cui al medesimo comma,
secondo i seguenti criteri:
a) una quota pari al 50 per cento del totale, per
complessivi 17,5 milioni di euro, e' ripartita in
proporzione alla popolazione residente in ciascun comune
interessato;
b) una quota pari al 30 per cento, per complessivi
10,5 milioni di euro, e' ripartita in proporzione al numero
di licenze per l'esercizio del servizio di taxi o di
autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con
conducente rilasciate da ciascun comune interessato;
c) una quota pari al restante 20 per cento, per
complessivi 7 milioni di euro, e' ripartita in parti eguali
tra tutti i comuni interessati.
3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni
delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano sono assegnate alle predette autonomie, che
provvedono al successivo riparto in favore dei comuni
compresi nel proprio territorio.
4. Ciascun comune individua, nei limiti delle risorse
assegnate con il decreto di cui al comma 2, i beneficiari e
il relativo contributo, privilegiando i nuclei familiari ed
i soggetti non gia' assegnatari di altre misure di sostegno
pubblico.
5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.»
 
Art. 91

Internazionalizzazione degli enti fieristici
e delle start-up innovative

1. E' istituita un'apposita sezione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, volta al supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di societa' di capitali. Le iniziative di cui al presente comma possono essere realizzate mediante interventi temporanei di partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza, sottoscrizione di altri strumenti finanziari, nonche' concessione di finanziamenti, secondo termini, modalita' e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a condizioni di mercato o nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
2. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 300 milioni di euro per l'anno 2020. Il Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, determina, nei limiti di cui al primo periodo, la quota parte del fondo rotativo da destinare alla sezione del fondo stesso di cui al comma 1.
3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' ulteriormente incrementata di euro 63 milioni per l'anno 2020, per le finalita' di cui alla lettera d) del medesimo comma.
4. All'articolo 18-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «a tutti gli Stati non appartenenti all'Unione europea», sono sostituite dalle seguenti: «a tutti gli Stati e territori esteri anche appartenenti all'Unione europea»;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi del fondo di cui al comma 1 possono riguardare anche iniziative promosse dalle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;
c) al comma 5, il secondo periodo e' soppresso.
5. La dotazione del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui all'articolo 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
6. Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante dal comma 3, pari a 63 milioni di euro per l'anno 2020, e della relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «2.673,2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.573,2 milioni di euro».
7. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 5, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394
(Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni
italiane):
«Art. 2 (Fondo rotativo presso il Mediocredito
centrale). - E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
277, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 270 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2017, n. 205:
«Art. 1- 1. - 269. Omissis.
270. L'organo competente ad amministrare il Fondo di
cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, nonche'
il fondo rotativo di cui all'art. 2 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 1981, n. 394, e' il Comitato agevolazioni,
composto da due rappresentanti del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, di cui uno con
funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero
dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del
Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante
designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinati competenze e funzionamento
del predetto Comitato.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 72 del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27:
«Art. 72 (Misure per l'internazionalizzazione del
sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai
connazionali all'estero in situazione di difficolta'). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e' istituito il fondo
da ripartire denominato "Fondo per la promozione
integrata", con una dotazione iniziale di 400 milioni di
euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle
seguenti iniziative:
a) realizzazione di una campagna straordinaria di
comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e
l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale
nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti
dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,
anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane;
b) potenziamento delle attivita' di promozione del
sistema Paese realizzate, anche mediante la rete
all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane;
c) cofinanziamento di iniziative di promozione
dirette a mercati esteri realizzate da altre
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante la
stipula di apposite convenzioni;
d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto
fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai
sensi dell'art. 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, secondo criteri e modalita' stabiliti
con una o piu' delibere del Comitato agevolazioni di cui
all'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n.
205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle
condizioni previsti dalla vigente normativa europea in
materia di aiuti di Stato.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 18-quater del citato
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 18-quater (Disposizioni in materia di fondi per
l'internazionalizzazione). - 1. L'ambito di operativita'
del fondo rotativo per operazioni di venture capital di cui
all'art. 1, comma 932, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' esteso a tutti gli Stati e territori esteri anche
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
europeo.
2. Gli interventi del fondo rotativo di cui al comma 1
possono consistere, oltre che nell'acquisizione di quote di
partecipazione al capitale di societa' estere, anche nella
sottoscrizione di strumenti finanziari o partecipativi,
compreso il finanziamento di soci. Gli interventi del fondo
di cui al comma 1 possono riguardare anche iniziative
promosse dalle start-up innovative di cui all'art. 25 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale sono definite le modalita' e le
condizioni di intervento del fondo rotativo di cui al comma
1.
4. All'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21
marzo 2001, n. 84, le parole: "fino al 40 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 49 per cento" e le
parole: "Ciascun intervento di cui alla presente lettera
non puo' essere superiore ad 1 miliardo di lire e,
comunque, le partecipazioni" sono sostituite dalle
seguenti: "Le partecipazioni".
5. Al fine di contrastare il fenomeno della
delocalizzazione, nei casi di violazione degli obblighi di
cui all'art. 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e comunque nel caso in cui le operazioni a
valere sul fondo rotativo di cui all'art. 1, comma 932,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, siano causa diretta
di una riduzione dei livelli occupazionali nel territorio
nazionale, le imprese decadono dai benefici e dalle
agevolazioni concessi, con obbligo di rimborso anticipato
dell'investimento.»
- Si riporta il testo del comma 932 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge finanziaria 2007):
«Art. 1 - 1. - 931. Omissis.
932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa
destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non
aderenti all'Unione europea nonche' il fondo di cui
all'art. 5 comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, sono unificati in un unico fondo.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22-ter del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 22-ter (Ulteriore finanziamento delle
integrazioni salariali). - 1. Al fine di garantire, qualora
necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano
occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
possibilita' di una piu' ampia forma di tutela delle
posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai
rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a
22 e' istituito nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito
capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a
2.573,2 milioni di euro. Le predette risorse, che
costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono
essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli
26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
per il rifinanziamento delle specifiche misure di cui al
primo periodo del presente comma con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione del
periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione
salariale di cui all'art. 22, comma 1, secondo periodo,
nonche' per un massimo di quattro settimane fruibili per i
periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020
limitatamente ai datori di lavoro che abbiano interamente
fruito il periodo massimo di quattordici settimane come
disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti
di cui all'art. 22, dal presente comma.
Omissis.»
 
Art. 92

Disposizioni per l'adempimento
di impegni internazionali

1. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, e' incrementato di euro 11 milioni per l'anno 2020.
2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole «per l'anno 2021» sono inserite le seguenti: «nonche' di 3,5 milioni di euro per l'anno 2022»;
b) al terzo periodo, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contratti di lavoro flessibile di cui al presente comma possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attivita' del Commissariato generale di sezione.».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 11 milioni per l'anno 2020 e a euro 3,5 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 della
legge 21 luglio 2016, n. 145 (Disposizioni concernenti la
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali):
«Art. 4 (Fondo per il finanziamento delle missioni
internazionali). - 1. Nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un
apposito fondo, destinato al finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni di cui all'art. 2, la
cui dotazione e' stabilita annualmente dalla legge di
stabilita' ovvero da appositi provvedimenti legislativi.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 587 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 586. Omissis
587. Per gli adempimenti connessi alla partecipazione
italiana all'Expo 2020 Dubai, e' autorizzata, ad
integrazione degli stanziamenti gia' previsti ai sensi
dell'art. 1, comma 258, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2019, di 11
milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro
per l'anno 2021 nonche' di 3,5 milioni di euro per l'anno
2022. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia
e delle finanze, sono disciplinate la composizione e
l'organizzazione del Commissariato generale di sezione per
la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, prevedendo
un contingente di personale reclutato con forme
contrattuali flessibili, nel limite massimo di diciassette
unita', oltre al Commissario generale di sezione e al
personale appartenente alle pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale docente, educativo e
amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni
scolastiche. Fino all'adozione del decreto di cui al
secondo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022,
e' prorogato il Commissariato generale di sezione istituito
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche
amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in
distacco presso il Commissariato generale di sezione
restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al
Commissario generale di sezione e' attribuito un compenso
in misura pari al doppio dell'importo indicato all'art. 15,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. Ai componenti del Commissariato dipendenti di
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di
servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari
o superiore a sessanta giorni consecutivi e' corrisposto a
carico del Commissariato il trattamento economico stabilito
dall'art. 170, comma quinto, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto
funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello
corrispondente al grado o qualifica rivestiti. I contratti
di lavoro flessibile di cui al presente comma possono
essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla
normativa vigente, fino alla conclusione delle attivita'
del Commissariato generale di sezione.
Omissis.»
 
Art. 93

Disposizioni in materia di porti

1. All'articolo 199, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
0a) al comma 1, lettera b), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorita' di sistema portuale o l'Autorita' portuale puo' altresi' riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19»;
0b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse di cui al primo periodo possono essere altresi' utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione, ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonche' per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili, ai sensi dell'articolo 212 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorita' marittime procedono alla riduzione, ai sensi dell'articolo 212 del citato regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti degli importi indicati nel medesimo decreto»;
a) al comma 7, alinea, le parole «30 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni»;
b) al comma 7, lettera a) le parole «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «26 milioni» e dopo le parole «, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini» inserire le seguenti: «, nonche' a finanziare il riconoscimento da parte delle Autorita' marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita' di sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b) del medesimo comma 1»;
2. All'articolo 46 del codice della navigazione, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Fermi i divieti ed i limiti di cui all'articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita' concedente.».
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016 n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, le parole da «nella quale confluiscono» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994».
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso per le mensilita' comprese fino al 31 dicembre 2020.
5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 579, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In deroga all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il 31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020»;
b) al comma 582, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Entro il 30 giugno 2021, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto anche di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro il 31 ottobre 2022, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 1, 6 e 7 dell'art. 199
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e
di trasporti marittimi). - 1. In considerazione del calo
dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza
COVID - 19, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita'
portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie
disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto
dall'art. 9-ter del decreto - legge 28 settembre 2018, n.
109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre
2018, n. 130:
a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei
canoni concessori di cui all'art. 36 del codice della
navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni
per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto
a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi
compresi quelli previsti dall'art. 92, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, allo
scopo anche utilizzando il proprio avanzo di
amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera
puo' essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla
data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che
dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1°
febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del
fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato
registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i
canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in
favore dei concessionari che dimostino di aver subito
subito, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30
novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o
superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel
medesimo periodo dell'anno 2019;
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel
rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore
di lavoro portuale di cui all'art. 17 della legge 28
gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4
milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90 per ogni
lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro
prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno
2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli
scali del sistema portuale italiano conseguenti
all'emergenza COVID -19. Tale contributo e' erogato dalla
stessa Autorita' di sistema portuale o dall'Autorita'
portuale. Fino a concorrenza del limite di spesa di 4
milioni di euro previsto dal primo periodo ed a valere
sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorita' di
sistema portuale o l'Autorita' portuale puo' altresi'
riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi
dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari
di contratti d'appalto di attivita' comprese nel ciclo
operativo ai sensi dell'art. 18, comma 7, ultimo periodo,
della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a
euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto
al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle
mutate condizioni economiche degli scali del sistema
portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19.
2. - 5. Omissis
6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti
dall'emergenza COVID - 19 ed assicurare la continuita' del
servizio di ormeggio nei porti italiani, e' riconosciuto
alle societa' di cui all'art. 14, comma 1- quinquies, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel limite complessivo di
euro 24 milioni per l'anno 2020, un indennizzo per le
ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette societa' dal
1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai
corrispondenti mesi dell'anno 2019. Le risorse di cui al
primo periodo possono essere altresi' utilizzate per
compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione,
ascrivibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei
corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo
compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020,
nonche' per le minori entrate derivanti dalla riduzione
delle tariffe applicabili, ai sensi dell'art. 212 del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328, ai servizi di
ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della
presente disposizione e il 31 dicembre 2020. Le autorita'
marittime procedono alla riduzione, ai sensi dell'art. 212
del citato regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione (navigazione marittima), delle tariffe vigenti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
mediante apposita ordinanza adottata entro quindici giorni
dalla pubblicazione del decreto recante l'assegnazione
delle risorse di cui al comma 7, lettera b), e nei limiti
degli importi indicati nel medesimo decreto.
7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 6, e' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un
fondo, con una dotazione complessiva di euro 50 milioni;
per l'anno 2020, destinato:
a) nella misura di complessivi euro 26 milioni a
finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal
comma 1 da parte delle Autorita' di sistema portuale o
dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro, qualora prive di
risorse proprie utilizzabili a tali fini, nonche' a
finanziare il riconoscimento da parte delle Autorita'
marittime, relativamente ai porti non sede di Autorita' di
sistema portuale, dei benefici previsti dalla lettera b)
del medesimo comma 1;
b) nella misura di complessivi euro 24 milioni
all'erogazione, per il tramite del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dell'indennizzo di cui al
comma 6.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 46 del codice della
navigazione, come modificato dalla presente legge:
«Art. 46 (Subingresso nella concessione). - Fermi i
divieti ed i limiti di cui all'art. 18, comma 7, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario
intende sostituire altri nel godimento della concessione
deve chiedere l'autorizzazione dell'autorita' concedente.
In caso di vendita o di esecuzione forzata,
l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o di impianti
costruiti dal concessionario su beni demaniali non puo'
subentrare nella concessione senza l'autorizzazione
dell'autorita' concedente.
In caso di morte del concessionario gli eredi
subentrano nel godimento della concessione, ma devono
chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di
decadenza. Se, per ragioni attinenti all'idoneita' tecnica
od economica degli eredi, l'amministrazione non ritiene
opportuno confermare la concessione, si applicano le norme
relative alla revoca.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,
(Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4 (Agenzia per la somministrazione del lavoro in
porto e per la riqualificazione professionale
(transhipment)). - 1. Al fine di sostenere l'occupazione,
di accompagnare i processi di riconversione industriale
delle infrastrutture portuali e di evitare grave
pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, nei
porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione
di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli
ultimi cinque anni in modalita' transhipment e persistano
da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni
delle attivita' terminalistiche, in via eccezionale e
temporanea, per un periodo massimo non superiore a
quarantotto mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e'
istituita dalla Autorita' di Sistema portuale, d'intesa con
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con
delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale
laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia
per la somministrazione del lavoro in porto e per la
riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i
lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi
dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi
compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di
concessione ai sensi dell'art. 18 della citata n. 84 del
1994.
Omissis.»
- Si riporta il testo dei commi 579 e 582 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 578. Omissis.
579. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al
comma 578, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1°
gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del
classamento degli immobili gia' censiti in categorie
catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di
cui al medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a
deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario,
ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento
apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine
all'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i
servizi portuali di cui al comma 578, in base ad
autorizzazione della competente Autorita' di sistema
portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto,
ai sensi dell'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul
classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche
in relazione alla perdita del requisito di stretta
funzionalita' degli stessi alle operazioni e ai servizi
portuali di cui al comma 578. In deroga all'art. 1, comma
745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di
aggiornamento di cui al presente comma presentati entro il
31 dicembre 2020, le rendite catastali rideterminate in
seguito alla revisione del classamento degli immobili nel
rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal
1° gennaio 2020.
580. - 581. Omissis.
582. A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a
titolo di compensazione del minor gettito nell'importo
massimo di 9,35 milioni di euro e' ripartito con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da
emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati
comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle
entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e
relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite
proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero
d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle gia' iscritte
in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 giugno 2021,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita
la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede
al ristoro delle minori entrate da erogare ai comuni
interessati per gli anni 2020 e successivi, tenuto conto
anche di quanto gia' attribuito con il decreto di cui al
primo periodo, nel limite del contributo annuo previsto
nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, sulla base
dei dati comunicati, entro il 30 aprile 2021, dall'Agenzia
delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e
relativi, per ciascuna unita' immobiliare, alle rendite
proposte nel corso del 2020 ai sensi del comma 579 e a
quelle gia' iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020. Entro
il 31 ottobre 2022, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, si procede, nel limite del contributo
annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di
euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei
contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a
seguito della verifica effettuata sulla base dei dati
comunicati, entro il 15 settembre 2022, dall'Agenzia delle
entrate al Ministero dell'economia e delle finanze,
concernenti le rendite definitive, determinate sulla base
degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno
2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del
comma 580, nonche' quelle gia' iscritte in catasto dal 1°
gennaio 2019, e le rendite definitive, determinate sulla
base degli atti di aggiornamento presentati nel corso
dell'anno 2020 ai sensi del comma 579, nonche' quelle gia'
iscritte in catasto dal 1° gennaio 2020.
Omissis.»
 
Art. 94

Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali

1. All'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «entro il 30 settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato entro il 31 dicembre 2020».
1-bis. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale e il deflusso ordinato dei veicoli provenienti dall'autostrada A8 Milano-Laghi verso il centro urbano della citta' di Varese, e' autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Varese, da destinare alla realizzazione di nuova viabilita' nell'area di intersezione tra la strada statale 707, di servizio all'accesso e all'uscita dalla predetta autostrada, e le strade di accesso al centro urbano.
1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.
1-quater. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione nel comune di Cinisello Balsamo, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di uno studio di fattibilita' tecnico-economica del sottopasso in via Fulvio Testi. Agli oneri recati dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 13-bis del
citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 13-bis (Disposizioni in materia di concessioni
autostradali). - 1. - 3. Omissis.
4. Gli atti convenzionali di concessione sono stipulati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con i
concessionari autostradali delle infrastrutture di cui al
comma 1, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere
dell'Autorita' di regolazione dei trasporti sullo schema di
convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura
autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 29 dicembre 2020
e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per
gli anni precedenti dal concessionario subentrante della
predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 e' effettuato
entro il 31 dicembre 2020. I medesimi concessionari
mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione
vigente.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 95

Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna
e istituzione dell'Autorita' per la Laguna di Venezia

1. E' istituita l'Autorita' per la Laguna di Venezia, di seguito «Autorita'», con sede in Venezia. L'Autorita' e' ente pubblico non economico di rilevanza nazionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria. L'Autorita' opera nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essa affidate in base ai principi di legalita', imparzialita' e trasparenza, con criteri di efficienza, economicita' ed efficacia nel perseguimento della sua missione. L'Autorita' e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Il quinto e il sesto periodo del comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono abrogati.
2. All'Autorita' sono attribuite tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della citta' di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle di cui alle leggi 5 marzo 1963, n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798, nonche' quelle gia' attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 18, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le funzioni dell'Autorita' sono esercitate compatibilmente con i principi e i criteri relativi al buono stato ecologico delle acque di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del rischio di alluvioni di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, e alle tutele di cui alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, cosiddette direttive «Uccelli» e «Habitat». In particolare l'Autorita':
a) approva, nel rispetto del piano generale degli interventi di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, tenuto conto dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei piani di gestione delle acque di cui all'articolo 117 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, dei piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, del progetto generale per il recupero morfologico della Laguna, nonche' dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione (ZPS), il programma triennale per la tutela della laguna di Venezia, il programma unico integrato e il programma di gestione e manutenzione dell'opera gia' denominata Modulo Sperimentale Elettromeccanico, di seguito MOSE;
a-bis) assicura l'attuazione delle misure contenute nei piani di gestione delle acque e nei piani di gestione del rischio di alluvioni-stralci del piano di bacino - redatti dall'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e relativi all'unita' idrografica della Laguna di Venezia, bacino scolante e mare antistante;
b) svolge attivita' di progettazione e gestione degli interventi di salvaguardia in ambito lagunare in amministrazione diretta, su base convenzionale, tramite societa' da essa controllate o mediante affidamenti all'esito di procedure di gara espletate secondo le modalita' di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) provvede al coordinamento e all'alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell'ambito lagunare e svolge attivita' tecnica per l'edilizia demaniale statale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati alle attivita' di competenza e di immobili di particolare interesse storico, artistico, architettonico e monumentale e di uso pubblico rientranti nell'ambito lagunare;
d) svolge attivita' di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE; a tal fine, per lo svolgimento di servizi professionali e di assistenza tecnica ad elevata specializzazione non reperibili presso le pubbliche amministrazioni, costituisce, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, una societa' da essa interamente partecipata, i cui rapporti con l'Autorita' sono disciplinati mediante convenzioni finanziate con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attivita' di manutenzione del MOSE. La societa' opera sulla base di un piano che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione;
e) svolge attivita' tecnica di vigilanza e supporto ad amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla realizzazione di opere pubbliche nell'ambito lagunare con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
f) assicura la gestione e tutela del demanio marittimo lagunare nelle aree di competenza e lo svolgimento delle relative funzioni amministrative, contabili e di riscossione dei canoni demaniali;
g) svolge funzioni di polizia lagunare, anche mediante emissione di ordinanze, e di coordinamento amministrativo delle attivita' di repressione di reati relativi alla navigazione in laguna in base alle leggi 5 marzo 1963 n. 366, 16 aprile 1973, n. 171 e 29 novembre 1984, n. 798;
h) assicura il supporto di segreteria al Comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798;
i) provvede alla riscossione delle sanzioni amministrative derivanti dalle infrazioni in ambito lagunare;
l) provvede al rilascio delle concessioni e autorizzazioni allo scarico delle acque reflue e alla verifica della qualita' degli scarichi in relazione ai limiti legali, nonche' alla gestione dell'attivita' amministrativa, contabile e di riscossione dei canoni dovuti per gli scarichi reflui in laguna;
m) assicura la gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale nonche' la riscossione delle relative tasse;
n) assicura la gestione e il funzionamento del Centro sperimentale per modelli idraulici;
o) assicura attivita' di supporto alle altre amministrazioni responsabili della salvaguardia di Venezia e della laguna, di coordinamento e controllo tecnico-amministrativo delle attivita' affidate al concessionario Consorzio Venezia Nuova, quali la difesa dalle acque alte, la protezione dalle mareggiate e la riqualificazione ambientale, il Servizio informativo;
p) esercita le funzioni di regolazione della navigazione della laguna di Venezia, nonche' l'esecuzione di tutte le opere necessarie al mantenimento dei canali di navigazione, con esclusione dei canali marittimi e delle zone portuali di competenza dell'Autorita' marittima e dell'Autorita' di sistema portuale, nonche' dei rii e canali interni al centro storico di Venezia e della Giudecca, del Lido, di Murano e di Burano e del Canal Vena a Chioggia;
q) rilascia le autorizzazioni e concessioni per dissodamenti e piantagioni entro il perimetro lagunare, nonche' per il prelievo dalla laguna di sabbia, fango ed altre materie per qualsiasi uso;
r) rilascia le concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e provvede alla gestione dei relativi canoni; svolge attivita' di monitoraggio e controllo meteorologico e ambientale, anche ai fini del controllo della qualita' delle acque lagunari, nonche' le relative attivita' di laboratorio di analisi chimiche, avvalendosi anche del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;
s) valuta ed esprime i pareri sulla validita' dei trattamenti di depurazione delle acque sia per gli scarichi reflui all'interno della laguna, sia per quelli defluenti in mare aperto tramite canali artificiali in prossimita' della laguna;
t) verifica la conformita' al progetto degli impianti di depurazione realizzati.
3. L'Autorita' promuove lo studio e la ricerca volti alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, favorendo le attivita' di ricerca applicata, di informazione e didattica, anche tramite il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici di cui all'articolo 1, commi 119 e 120, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per lo svolgimento di tali compiti l'Autorita' si puo' avvalere della collaborazione delle universita' e di enti di ricerca pubblici e privati.
4. Sono organi dell'Autorita':
a) il Presidente;
b) il Comitato di gestione;
c) il Comitato consultivo;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
5. Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Autorita', e' il responsabile del suo funzionamento e ne dirige l'organizzazione, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti dalla presente disposizione o dallo statuto agli altri organi. Il Presidente e' scelto tra persone che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilita' e rilievo e dotate di alta e riconosciuta competenza ed esperienza nei settori nei quali opera l'Autorita' ed e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti la Regione Veneto e il Comune di Venezia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'incarico di Presidente ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile per una volta ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata. I dipendenti di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono collocati in posizione di aspettativa o di fuori ruolo o altra posizione equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, per l'intera durata dell'incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile, per la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al Presidente e' corrisposto un compenso stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e posto a carico del bilancio dell'Autorita' e comunque nel limite di cui all'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
6. Il Comitato di gestione e' composto dal Presidente dell'Autorita', che lo presiede, e da sette dipendenti di livello dirigenziale scelti tra il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della Regione Veneto, della Citta' Metropolitana di Venezia e del Comune di Venezia, e nominati, per la durata di tre anni, secondo le modalita' previste dallo statuto. In sede di prima applicazione, i componenti del Comitato di gestione sono individuati dalle Amministrazioni di appartenenza e nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita', adottato entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 5, secondo periodo. Il Comitato di gestione delibera, su proposta del Presidente, lo statuto, il regolamento di amministrazione, i regolamenti e gli altri atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorita', i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnino il bilancio dell'Autorita', anche se ripartite in piu' esercizi, per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Nelle votazioni, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. Il Presidente sottopone alla valutazione del Comitato di gestione le scelte strategiche aziendali e le nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell'Autorita'. Ai componenti del Comitato di gestione non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Le deliberazioni del Comitato di gestione relative allo statuto, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Autorita' sono trasmesse al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'approvazione puo' essere negata per ragioni di legittimita' o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione e' interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti.
7. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorita' si avvale, nelle forme e nei modi previsti dallo statuto, di un Comitato consultivo composto da sette componenti, nominati con provvedimento del Presidente dell'Autorita', su proposta, rispettivamente, del Sindaco di Venezia, del Sindaco di Chioggia, del Presidente dell'Autorita' di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, del Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, del Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, del Presidente della Giunta regionale del Veneto e del Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di specifiche e comprovate competenze e esperienza in materia idraulica e di morfodinamica lagunare e di gestione e conservazione dell'ambiente. Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun emolumento, compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
8. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da un Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: un membro effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze secondo i criteri e parametri previsti per gli enti ed organismi pubblici e sono posti a carico del bilancio dell'Autorita'.
9. Lo statuto dell'Autorita', adottato, in sede di prima applicazione, dal Presidente dell'Autorita', e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto disciplina le competenze degli organi di direzione dell'Autorita', reca i principi generali in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Autorita', istituendo, inoltre, apposita struttura di controllo interno e prevedendo forme adeguate di consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'articolazione degli uffici e' stabilita con disposizioni interne adottate secondo le modalita' previste dallo statuto. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Autorita' con le modalita' stabilite dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. L'Autorita' puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, e' assegnato all'Autorita' un contingente di personale di 100 unita', di cui due unita' di livello dirigenziale generale, sei unita' di livello dirigenziale non generale e novantadue unita' di livello non dirigenziale. L'Autorita' adotta, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, il regolamento di amministrazione:
a) disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
b) fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Autorita' nel limite massimo di 100 unita'.
11. I dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolgono compiti relativi alle funzioni di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferiti nel ruolo organico dell'Autorita' con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione con contestuale riduzione della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso l'amministrazione di provenienza al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
12. L'Autorita' puo' avvalersi, per motivate esigenze, nell'ambito della dotazione organica, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.
13. Nel limite della dotazione organica di cui al comma 10 e al termine delle procedure di cui al comma 11, l'Autorita' e' autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di due unita' di personale dirigenziale di livello non generale per l'anno 2020 e delle rimanenti unita' di personale a copertura delle posizioni vacanti disponibili a decorrere dall'anno 2021, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione di cui al comma 10. Le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al presente comma si svolgono secondo le modalita' di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, valorizzando, in particolare, l'esperienza maturata in materia di progettazione, costruzione e gestione di grandi opere idrauliche e in materia di salvaguardia lagunare e previsione delle maree.
14. Al personale dell'Autorita' si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dell'area e del comparto funzioni centrali secondo le tabelle retributive sezione enti pubblici non economici.
15. Nelle more della piena operativita' dell'Autorita', la cui data e' determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Presidente dell'Autorita' entro sei mesi dall'adozione del regolamento di amministrazione di cui al comma 10, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo, ove gia' esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
16. L'Autorita' e' dotata di un proprio patrimonio, costituito da un fondo di dotazione e dai beni mobili ed immobili strumentali alla sua attivita'. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i beni che costituiscono il patrimonio iniziale. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15, ivi compresi quelli relativi alla costituzione ed al primo avviamento della societa' di cui alla lettera d) del comma 2, quantificati in euro 1,5 milioni per l'anno 2020 e in euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
17. Per le attivita' di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 114.
18. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l.. Con il decreto di nomina viene determinato il compenso spettante al Commissario liquidatore sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Gli oneri relativi al pagamento di tale compenso sono a carico delle societa' di cui al primo periodo.
19. La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. Gli organi anche straordinari delle societa' di cui al primo periodo, entro sessanta giorni dalla nomina del Commissario liquidatore, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' al Commissario liquidatore, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attivita' svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa.
20. Il Commissario liquidatore ha il compito:
a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di ultimare le attivita' di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonche' di procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorita';
b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna del MOSE all'Autorita' medesima. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede, altresi', alla verifica ed all'accertamento delle attivita' svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonche' all'adozione dei necessari atti anche di natura negoziale.
21. Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., attenendosi agli indirizzi strategici e operativi del Commissario nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, anche ai fini della celere esecuzione dei lavori relativi per il completamento dell'opera. Le attivita' del Commissario liquidatore sono concluse entro il termine massimo di diciotto mesi dall'assunzione della gestione del MOSE da parte dell'Autorita'. A tal fine il Commissario liquidatore provvede a costituire, a valere sulle disponibilita' del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.a.r.l., un deposito a garanzia delle eventuali obbligazioni non soddisfatte al termine della liquidazione mediante versamento sul conto corrente intestato al Commissario liquidatore aperto presso un ufficio postale o un istituto di credito scelto dal Commissario. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto, con i relativi interessi, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
22. L'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 - 1. E' istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna costituito dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, dal Presidente della giunta regionale del Veneto, dal Sindaco della Citta' metropolitana di Venezia, ove diverso, dal Sindaco di Venezia, dal Sindaco di Chioggia e dal Sindaco di Cavallino Treporti o loro delegati, nonche' da due rappresentanti dei comuni di Codevigo, Campagna, Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Iesolo e Musile di Piave, designati dai sindaci con voto limitato.
2. Segretario del Comitato e' il Presidente dell'Autorita' per la Laguna di Venezia, che assicura, altresi', la funzione di segreteria del Comitato stesso.
3. Al Comitato sono demandati l'indirizzo, il coordinamento e il controllo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Esso approva il piano degli interventi nell'ambito della Laguna di Venezia e decide sulla ripartizione delle risorse stanziate per la loro attuazione.
4. Il Comitato trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
5. Il Comitato provvede all'approvazione di apposito regolamento, volto a disciplinare i propri aspetti organizzativi e nel quale siano altresi' stabilite modalita' e frequenza con le quali esso si riunisce, nonche' le modalita' di votazione dei suoi componenti.».
23. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, procede alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non piu' dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE. All'esito della verifica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, con delibera del Comitato Interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla definitiva ricognizione e conseguente riprogrammazione delle risorse di cui al primo periodo. Con la predetta delibera le somme disponibili a seguito della ricognizione, anche iscritte in conto residui, sono assegnate per il completamento e la messa in esercizio del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema MOSE. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
24. Al fine di tutelare l'ambiente e la pubblica sicurezza nonche' salvaguardare l'unicita' e le eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano, ferme restando tutte le competenze del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, previste dal codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nei siti italiani di cui all'articolo 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale» e posti sotto la tutela dell'UNESCO, e' vietato:
a) il rilascio di autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso, ivi compresi le autorizzazioni paesaggistiche, i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e le concessioni demaniali per ogni attivita' avente ad oggetto la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio di GPL nei siti riconosciuti dall'UNESCO;
b) l'avvio dell'esercizio degli impianti di stoccaggio GPL, collocati nei suddetti siti riconosciuti dall'UNESCO, gia' autorizzati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non ancora in esercizio.
25. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sono individuate le autorizzazioni e gli ulteriori atti di assenso, gia' adottati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e dichiarati inefficaci ai sensi delle lettere a) e b) del comma 24, nonche' stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento dell'eventuale indennizzo di cui al comma 26 nei limiti delle risorse ivi previste.
26. E' istituto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di euro 1 milione per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione, ove ne ricorrano le condizioni e fino ad esaurimento delle risorse, di un indennizzo in favore dei beneficiari delle autorizzazioni o degli ulteriori atti di assenso, dichiarati inefficaci ai sensi del comma 25. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, di euro 15 milioni per l'anno 2021 e di euro 13 milioni per l'anno 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 114.
27. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante disposizioni per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, al numero 21, dopo le parole: «motore endotermico» sono inserite le seguenti: «o elettrico o combinazione degli stessi.»;
b) all'articolo 81, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla rubrica e' soppressa la parola: «liquido»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea esclusivamente all'interno delle acque protette della laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e' effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa con la regione Veneto, sono dettate le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare stesso. Il decreto di cui al precedente periodo disciplina anche i termini del procedimento, la durata dell'autorizzazione e le relative attivita' di controllo e monitoraggio.
27-ter. Le modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 27-bis relative agli aspetti tecnici, quali parametri, valori-soglia e limiti di concentrazione, compatibilita' con gli ambiti di rilascio, sono disposte con uno o piu' decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa con la regione Veneto.
27-quater. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 27-bis e' effettuata in ogni caso la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 109, comma 5-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
27-quinquies. Sulle domande di autorizzazione di cui al comma 27-bis e' acquisito il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. La Commissione si esprime entro il termine di sessanta giorni.
27-sexies. La Commissione di cui al comma 27-quinquies e' composta da cinque membri nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con funzioni di presidente, uno dal provveditore interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, uno dall'Istituto superiore di sanita', uno dall'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto e uno dal Consiglio nazionale delle ricerche. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale appartenente ai ruoli delle amministrazioni designanti. L'incarico di componente della Commissione ha una durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Ai componenti della Commissione non spetta alcun emolumento, compenso, ne' rimborso di spese a qualsiasi titolo dovuto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 18 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
come modificato dalla presente legge:
«Art. 18 - 1. - 2. Omissis
3. E' soppresso il magistrato delle acque per le
province venete e di Mantova, istituito ai sensi della
legge 5 maggio 1907, n. 257. Le funzioni, i compiti e le
attribuzioni gia' svolti dal magistrato delle acque sono
trasferiti al provveditorato interregionale per le opere
pubbliche competente per territorio. E' altresi' soppresso
il Comitato tecnico di magistratura, di cui all'art. 4
della citata legge n. 257 del 1907. Il comitato
tecnico-amministrativo istituito presso il provveditorato
di cui al primo periodo e' competente a pronunciarsi sui
progetti di cui all'art. 9, comma 7, lettera a), del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, anche quando il
relativo importo ecceda i 25 milioni di euro.
Omissis.»
- La legge 5 marzo 1963, n. 366 recante «Nuove norme
relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 2
aprile 1963, n. 89.
- La legge 16 aprile 1973, n. 171 recante «Interventi
per la salvaguardia di Venezia» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 8 maggio 1973, n.
117.
- La legge 29 novembre 1984, n. 798 recante «Nuovi
interventi per la salvaguardia di Venezia» e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 3 dicembre
1984, n. 332.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
«Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana 14 aprile 2006, n. 88,
Supplemento Ordinario n. 96.
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49
recante «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
2 aprile 2010, n. 77.
- La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009 concernente la
conservazione degli uccelli selvatici e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010,
n. 20.
- La direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio
1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali della flora e della fauna selvatiche e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Comunita' Europea del
22 luglio 1992, n. 206.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della citata legge 29
novembre 1984, n. 798:
«Art. 4 (Composizione del Comitato per l'indirizzo, il
coordinamento ed il controllo sull'attuazione degli
interventi). - E' istituito un Comitato costituito dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo presiede, dal
Ministro dei lavori pubblici, che puo' essere delegato a
presiederlo, dal Ministro per i beni culturali ed
ambientali, dal Ministro della marina mercantile, dal
Ministro per l'ecologia, dal Ministro per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica,
dal presidente della giunta regionale del Veneto, dai
sindaci dei comuni di Venezia e Chioggia, o loro delegati;
nonche' da due rappresentanti dei restanti comuni di cui
all'art. 2, ultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n.
171, designati dai sindaci con voto limitato.
Segretario del Comitato e' il presidente del Magistrato
alle acque, che assicura, altresi', con le strutture
dipendenti, la funzione di segreteria del Comitato stesso.
Al Comitato e' demandato l'indirizzo, il coordinamento
ed il controllo per l'attuazione degli interventi previsti
dalla presente legge. Esso esprime suggerimenti circa una
eventuale diversa ripartizione dello stanziamento
complessivo autorizzato in relazione a particolari esigenze
connesse con l'attuazione dei singoli programmi di
intervento.
Il Comitato trasmette al Parlamento, alla data di
presentazione del disegno di legge relativo alle
disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello
Stato, una relazione sullo stato di attuazione degli
interventi.»
- Si riporta il testo degli articoli 69 e 117 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 69 (Programmi di intervento). - 1. I piani di
bacino sono attuati attraverso programmi triennali di
intervento che sono redatti tenendo conto degli indirizzi e
delle finalita' dei piani medesimi e contengono
l'indicazione dei mezzi per farvi fronte e della relativa
copertura finanziaria.
2. I programmi triennali debbono destinare una quota
non inferiore al quindici per cento degli stanziamenti
complessivamente a:
a) interventi di manutenzione ordinaria delle opere,
degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e
materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
b) svolgimento del servizio di polizia idraulica, di
navigazione interna, di piena e di pronto intervento
idraulico;
c) compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino,
svolgimento di studi, rilevazioni o altro nelle materie
riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti
generali, degli studi di fattibilita', dei progetti di
opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale
delle opere principali.
3. Le regioni, conseguito il parere favorevole della
Conferenza istituzionale permanente di cui all'art. 63,
comma 4, possono provvedere con propri stanziamenti alla
realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani
di bacino, sotto il controllo della predetta conferenza.
4. Le province, i comuni, le comunita' montane e gli
altri enti pubblici, previa autorizzazione della Conferenza
istituzionale permanente di cui all'art. 63, comma 4,
possono concorrere con propri stanziamenti alla
realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di
bacino.»
«Art. 117 (Piani di gestione e registro delle aree
protette). - 1. Per ciascun distretto idrografico e'
adottato un Piano di gestione, che rappresenta
articolazione interna del Piano di bacino distrettuale di
cui all'art. 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto
piano stralcio del Piano di bacino e viene adottato e
approvato secondo le procedure stabilite per quest'ultimo
dall'art. 66. Le Autorita' di bacino, ai fini della
predisposizione dei Piani di gestione, devono garantire la
partecipazione di tutti i soggetti istituzionali competenti
nello specifico settore.
2. Il Piano di gestione e' composto dagli elementi
indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
presente decreto.
2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici,
adottati ai sensi dell'art. 1, comma 3 -bis, del decreto-
legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono
riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni sei anni.
2-ter. Qualora l'analisi effettuata ai sensi dell'art.
118 e i risultati dell'attivita' di monitoraggio condotta
ai sensi dell'art. 120 evidenzino impatti antropici
significativi da fonti diffuse, le Autorita' competenti
individuano misure vincolanti di controllo
dell'inquinamento. In tali casi i piani di gestione
prevedono misure che vietano l'introduzione di inquinanti
nell'acqua o stabiliscono obblighi di autorizzazione
preventiva o di registrazione in base a norme generali e
vincolanti. Dette misure di controllo sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre.
2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del
rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi
fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorita'
di bacino, in concorso con gli altri enti competenti,
predispongono il programma di gestione dei sedimenti a
livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo,
gestionale e di programmazione di interventi relativo
all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I programmi
di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza agli
obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'art. 7,
comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure
da finanziare per la mitigazione del dissesto
idrogeologico, gli interventi integrati che mirino
contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela
e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita'. Il
programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di
migliorare lo stato morfologico ed ecologico dei corsi
d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite
interventi sul trasporto solido, sull'assetto
planoaltimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e
sull'assetto e sulle modalita' di gestione delle opere
idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio
fluviale e sui versanti che interagiscano con le dinamiche
morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di
gestione dei sedimenti e' costituito dalle tre componenti
seguenti:
a) definizione di un quadro conoscitivo a scala
spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato
morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria
evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantita' di
trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere
presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile
alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);
b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di
cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di
assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro
miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il
rischio idraulico; in questo ambito e' prioritario, ovunque
possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio
geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le
pianure inondabili, evitando un'ulteriore
artificializzazione dei corridoi fluviali;
c) identificazione degli eventuali interventi
necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla
lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel
tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle misure piu'
appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso
il non intervento, deve avvenire sulla base di un'adeguata
valutazione e di un confronto degli effetti attesi in
relazione ai diversi obiettivi, tenendo conto di un
orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra
gli interventi da valutare deve essere data priorita' alle
misure, anche gestionali, per il ripristino della
continuita' idromorfologica longitudinale, laterale e
verticale, in particolare al ripristino del trasporto
solido laddove vi siano significative interruzioni a monte
di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le
pianure inondabili e al ripristino di piu' ampi spazi di
mobilita' laterale, nonche' alle misure di rinaturazione e
riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione
locale di materiale litoide o vegetale o altri interventi
di artificializzazione del corso d'acqua devono essere
giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla
traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti
attesi, sia positivi che negativi nel lungo periodo,
rispetto ad altre alternative di intervento;
all'asportazione dal corso d'acqua e' da preferire
comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del
materiale litoide eventualmente rimosso in tratti dello
stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro
conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi in termini di
assetto del corridoio fluviale.
3. L'Autorita' di bacino, sentite gli enti di governo
dell'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla
base delle informazioni trasmesse dalle regioni, un
registro delle aree protette di cui all'Allegato 9 alla
parte terza del presente decreto, designate dalle autorita'
competenti ai sensi della normativa vigente.
3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma
3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto
idrografico.»
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 23 febbraio 2010, n. 49:
«Art. 7 (Piani di gestione del rischio di alluvioni). -
1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito
piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della
gestione del rischio di alluvioni, in particolare la
prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le
previsioni di alluvione e il sistema di allertamento
nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino
idrografico o del sottobacino interessato. I piani di
gestione possono anche comprendere la promozione di
pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento
delle azioni di ritenzione delle acque, nonche'
l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno
alluvionale.
2. Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono
definiti gli obiettivi della gestione del rischio di
alluvioni per le zone di cui all'art. 5, comma 1, e per
quelle di cui all'art. 11, evidenziando, in particolare, la
riduzione delle potenziali conseguenze negative per la
salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il
patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali,
attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non
strutturali e di azioni per la riduzione della
pericolosita'.
3. Sulla base delle mappe di cui all'art. 6:
a) le autorita' di bacino distrettuali di cui
all'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006
predispongono, secondo le modalita' e gli obiettivi
definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a
livello di distretto idrografico, per le zone di cui
all'art. 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi
dell'art. 11, comma 1. Detti piani sono predisposti
nell'ambito delle attivita' di pianificazione di bacino di
cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n.
152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione
gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino
in attuazione della normativa previgente;
b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonche' con
il Dipartimento nazionale della protezione civile,
predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo
quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione
per il distretto idrografico di riferimento relativa al
sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale,
per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di
cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare
riferimento al governo delle piene.
4. I piani di gestione del rischio di alluvioni
comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a
norma del comma 2, nonche' gli elementi indicati
all'allegato I, parte A. I piani di gestione tengono conto
di aspetti quali:
a) la portata della piena e l'estensione
dell'inondazione;
b) le vie di deflusso delle acque e le zone con
capacita' di espansione naturale delle piene;
c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza,
titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
d) la gestione del suolo e delle acque;
e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del
territorio;
f) l'uso del territorio;
g) la conservazione della natura;
h) la navigazione e le infrastrutture portuali;
i) i costi e i benefici;
l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla
foce.
5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani
di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani
urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'art. 67,
comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche'
della normativa previgente e tengono conto degli aspetti
relativi alle attivita' di:
a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed
allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri
funzionali;
b) presidio territoriale idraulico posto in essere
attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e
provinciali;
c) regolazione dei deflussi posta in essere anche
attraverso i piani di laminazione;
d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di
emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai
sensi dell'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152
del 2006 e della normativa previgente.
6. Gli enti territorialmente interessati si conformano
alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente
articolo:
a) rispettandone le prescrizioni nel settore
urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 65 del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
b) predisponendo o adeguando, nella loro veste di
organi di protezione civile, per quanto di competenza, i
piani urgenti di emergenza di cui all'art. 67, comma 5, del
decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i piani
urgenti di emergenza gia' predisposti ai sensi dell'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267.
7. I piani di gestione di cui al presente art. non
includono misure che, per la loro portata e il loro
impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a
monte o a valle di altri paesi afferenti lo stesso bacino
idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano
coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata
tra gli Stati interessati ai sensi dell'art. 8.
8. I piani di gestione di cui al presente articolo,
sono ultimati e pubblicati entro il 22 dicembre 2015.
9. I piani di gestione di cui al presente art. non sono
predisposti qualora vengano adottate le misure transitorie
di cui all'art. 11, comma 3.»
- Il citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
19 aprile 2016, n. 91, Supplemento Ordinario n. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 16 (Societa' in house). - 1. Le societa' in house
ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo
analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano
su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi
sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di
quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme
che non comportino controllo o potere di veto, ne'
l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa'
controllata.
2. Ai fini della realizzazione dell'assetto
organizzativo di cui al comma 1:
a) gli statuti delle societa' per azioni possono
contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'art.
2380-bis e dell'art. 2409-novies del codice civile;
b) gli statuti delle societa' a responsabilita'
limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli
enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi
dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile;
c) in ogni caso, i requisiti del controllo analogo
possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di
appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata
superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo
comma, del codice civile.
3. Gli statuti delle societa' di cui al presente art.
devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro
fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a
esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici
soci.
3-bis. La produzione ulteriore rispetto al limite di
fatturato di cui al comma 3, che puo' essere rivolta anche
a finalita' diverse, e' consentita solo a condizione che la
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita'
principale della societa'.
4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui
al comma 3 costituisce grave irregolarita' ai sensi
dell'art. 2409 del codice civile e dell'art. 15 del
presente decreto.
5. Nel caso di cui al comma 4, la societa' puo' sanare
l'irregolarita' se, entro tre mesi dalla data in cui la
stessa si e' manifestata, rinunci a una parte dei rapporti
con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti
contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da
parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i
relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attivita'
precedentemente affidate alla societa' controllata devono
essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci,
mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in
materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi
allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more
dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi
continueranno ad essere forniti dalla stessa societa'
controllata.
6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di
cui al comma 5, la societa' puo' continuare la propria
attivita' se e in quanto sussistano i requisiti di cui
all'art. 4. A seguito della cessazione degli affidamenti
diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti
parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del
controllo analogo.
7. Le societa' di cui al presente art. sono tenute
all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la
disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 192 del
medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.»
- La legge 28 giugno 2016, n. 132 recante "Istituzione
del Sistema nazionale a rete per la protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale" e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 luglio
2016, n. 166.
- Si riporta il testo dei commi 119 e 120 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160:
«Art. 1 - 1. - 118. Omissis.
119. Al fine di assicurare la piena adesione
dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel
favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto
previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, e' istituito
il Centro di studio e di ricerca internazionale sui
cambiamenti climatici, con sede nella citta' di Venezia.
120. Il Centro di studio e di ricerca internazionale
sui cambiamenti climatici valorizza e mette in connessione
il patrimonio di conoscenze maturate dai soggetti pubblici
e privati che si occupano di vulnerabilita' e resilienza
nonche' contribuisce alla definizione di strategie
nazionali, mediante studi e ricerche sulla mitigazione,
sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti
climatici, e piu' in generale nell'ambito della gestione
sostenibile dei sistemi sociali e ambientali, con
particolare riferimento alla salvaguardia della citta' di
Venezia. Il Centro di studio e di ricerca internazionale
sui cambiamenti climatici si avvale del contributo delle
universita' veneziane di Ca' Foscari, Iuav, VIU - Venice
International University e degli istituti di ricerca in
materia, tra i quali il CNR e il Centro maree, nonche' del
Consorzio Venezia nuova e del Consorzio per il
coordinamento delle ricerche inerenti al sistema lagunare
di Venezia (Corila) e della societa' Thetis Spa e puo'
realizzare partnership con i principali organismi di studio
e di ricerca nazionali e internazionali. E' autorizzata la
spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020
quale concorso dello Stato alle spese per l'avvio e il
funzionamento del Centro di studio e di ricerca
internazionale sui cambiamenti climatici.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 1.
Omissis.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti
economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, e'
definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti
o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente
o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il
personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3
del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, stabilendo come parametro massimo di
riferimento il trattamento economico del primo presidente
della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della
disciplina di cui al presente comma devono essere computate
in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi,
anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno
stesso organismo nel corso dell'anno.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli
di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento
dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a
norma dell'art. 49 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196):
«Art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti e
sindacali). - 1. I collegi dei revisori dei conti e
sindacali presso gli enti ed organismi pubblici, di cui
all'art. 19, vigilano sull'osservanza delle disposizioni di
legge, regolamentari e statutarie; provvedono agli altri
compiti ad essi demandati dalla normativa vigente, compreso
il monitoraggio della spesa pubblica.
2. I collegi dei revisori dei conti e sindacali, in
particolare, devono:
a) verificare la corrispondenza dei dati riportati
nel conto consuntivo o bilancio d'esercizio con quelli
analitici desunti dalla contabilita' generale tenuta nel
corso della gestione;
b) verificare la loro corretta esposizione in
bilancio, l'esistenza delle attivita' e passivita' e
l'attendibilita' delle valutazioni di bilancio, la
correttezza dei risultati finanziari, economici e
patrimoniali della gestione e l'esattezza e la chiarezza
dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e
nei relativi allegati;
c) effettuare le analisi necessarie e acquisire
informazioni in ordine alla stabilita' dell'equilibrio di
bilancio e, in caso di disavanzo, acquisire informazioni
circa la struttura dello stesso e le prospettive di
riassorbimento affinche' venga, nel tempo, salvaguardato
l'equilibrio;
d) vigilare sull'adeguatezza della struttura
organizzativa dell'ente e il rispetto dei principi di
corretta amministrazione;
e) verificare l'osservanza delle norme che presiedono
la formazione e l'impostazione del bilancio preventivo e
del conto consuntivo o bilancio d'esercizio;
f) esprimere il parere in ordine all'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio
d'esercizio da parte degli organi a cio' deputati sulla
base degli specifici ordinamenti dei singoli enti;
g) effettuare almeno ogni trimestre controlli e
riscontri sulla consistenza della cassa e sulla esistenza
dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi e i
titoli a custodia;
h) effettuare il controllo sulla compatibilita' dei
costi della contrattazione collettiva integrativa con i
vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione
delle norme di legge, con particolare riferimento alle
disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori.
3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle variazioni
ai bilanci preventivi, delle delibere di accertamento dei
residui, del conto consuntivo o bilancio d'esercizio sono
sottoposti, corredati dalla relazione illustrativa o da
analogo documento, almeno quindici giorni prima della data
della relativa delibera, all'esame del collegio dei
revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita
relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale sono
sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante
l'esercizio.
4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali si
conforma ai principi della continuita', del campionamento e
della programmazione dei controlli.
5. I collegi dei revisori dei conti e sindacali non
intervengono nella gestione e nell'amministrazione attiva
degli enti e organismi pubblici.
6. Alle sedute degli organi di amministrazione attiva
assiste almeno un componente del collegio dei revisori e
sindacale.
7. I componenti del collegio dei revisori e sindacale
possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente.
8. Di ogni verifica, ispezione e controllo, anche
individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
dei bilanci preventivi e relative variazioni e dei conti
consuntivi o bilanci d'esercizio e' redatto apposito
verbale.»
- La legge 21 marzo 1958, n. 259 recante
"Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 8 aprile 1958, n. 84.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'avvocatura dello
Stato):
«Art. 1 (Compiti dell'Avvocatura dello Stato). - 1. La
rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio
delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad
ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato.
Gli avvocati dello Stato, esercitano le loro funzioni
innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non
hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le
norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando
che consti della loro qualita'.»
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 35 del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35 - 1. - 2. Omissis.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicita' della selezione e modalita'
di svolgimento che garantiscano l' imparzialita' e
assicurino economicita' e celerita' di espletamento,
ricorrendo, ove e' opportuno, all'ausilio di sistemi
automatizzati, diretti anche a realizzare forme di
preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti,
idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso,
scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed
estranei alle medesime, che non siano componenti
dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
non ricoprano cariche politiche e che non siano
rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni
ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali.
e-bis);
e-ter) possibilita' di richiedere, tra i requisiti
previsti per specifici profili o livelli di inquadramento,
il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve
prioritariamente essere valutato, ove pertinente, tra i
titoli rilevanti ai fini del concorso.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 54 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15
marzo 1997, n. 59):
«Art. 54 (Funzioni mantenute allo Stato). - 1. Sono
mantenute allo Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59 le funzioni
relative:
a) all'osservatorio e monitoraggio delle
trasformazioni territoriali, con particolare riferimento ai
compiti di cui all'art. 52, all'abusivismo edilizio ed al
recupero, anche sulla base dei dati forniti dai comuni;
b) all'indicazione dei criteri per la raccolta e
l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico
ufficiale esistente, e per quello in corso di elaborazione,
al fine di unificare i diversi sistemi per una piu' agevole
lettura dei dati;
c) alla predisposizione della normativa tecnica
nazionale per le opere in cemento armato e in acciaio e le
costruzioni in zone sismiche;
d) alla salvaguardia di Venezia, della zona lagunare
e al mantenimento del regime idraulico lagunare, nei limiti
e con le modalita' di cui alle leggi speciali vigenti
nonche' alla legge 5 marzo 1963, n. 366;
e) alla promozione di programmi innovativi in ambito
urbano che implichino un intervento coordinato da parte di
diverse amministrazioni dello Stato.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), b), c) ed e) del
comma 1 sono esercitate di intesa con la Conferenza
unificata.»
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 30
dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione
delle universita', di personale accademico e reclutamento,
nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario):
«Art. 7 (Norme in materia di mobilita' dei professori e
dei ricercatori). - 1. I professori e i ricercatori
universitari possono, a domanda, essere collocati per un
periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in
aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita'
presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche
operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche
al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e'
disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del
docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui
all'art. 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E'
ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a
domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29. Quando l'incarico e' espletato presso
organismi operanti in sede internazionale, la
ricongiunzione dei periodi contributivi e' a carico
dell'interessato, salvo che l'ordinamento
dell'amministrazione di destinazione non disponga
altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita'
interuniversitaria del personale accademico, ai professori
e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi
sede in altra regione rispetto a quella della sede di
provenienza, o nella stessa regione se previsto da un
accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a
seguito delle procedure di cui all'art. 3, in una sede
diversa da quella di appartenenza, possono essere
attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di
finanziamento ordinario. La mobilita' interuniversitaria e'
altresi' favorita prevedendo la possibilita' di effettuare
trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti
attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso
della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con
l'assenso delle universita' interessate. I trasferimenti di
cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti
di qualifica diversa, nei limiti delle facolta'
assunzionali delle universita' interessate che sono
conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti
medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono
computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di
cui all'art. 18, comma 4.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i
ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato
responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti
diversi dall'universita' di appartenenza conservano la
titolarita' dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove
scientificamente possibile e con l'accordo del committente
di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e
modalita' per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la mobilita' interregionale dei
professori universitari che hanno prestato servizio presso
[corsi di laurea o] sedi soppresse a seguito di procedure
di razionalizzazione dell'offerta didattica.»
- Il testo degli articoli 247 e 249 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 25.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 9
maggio 2001, n. 106.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 (Istituzione dell'Albo
degli amministratori giudiziari, a norma dell'art. 2, comma
13, della Legge 15 luglio 2009, n. 94):
«Art. 8 (Compensi degli amministratori giudiziari). -
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare
su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo
economico, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di calcolo e liquidazione dei
compensi degli amministratori giudiziari.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato sulla base
delle seguenti norme di principio:
a) previsione di tabelle differenziate per singoli
beni o complessi di beni, e per i beni costituiti in
azienda;
b) previsione che, nel caso in cui siano oggetto di
sequestro o confisca patrimoni misti, che comprendano sia
singoli beni o complessi di beni che beni costituiti in
azienda, si applichi il criterio della prevalenza, con
riferimento alla gestione piu' onerosa, maggiorato di una
percentuale da definirsi per ogni altra tipologia di
gestione meno onerosa;
c) previsione che il compenso sia comunque stabilito
sulla base di scaglioni commisurati al valore dei beni o
dei beni costituiti in azienda, quale risultante dalla
relazione di stima redatta dall'amministratore giudiziario,
ovvero al reddito prodotto dai beni;
d) previsione che il compenso possa essere aumentato
o diminuito, su proposta del giudice delegato, nell'ambito
di percentuali da definirsi e comunque non eccedenti il 50
per cento, sulla base dei seguenti elementi:
1) complessita' dell'incarico o concrete
difficolta' di gestione;
2) possibilita' di usufruire di coadiutori;
3) necessita' e frequenza dei controlli esercitati;
4) qualita' dell'opera prestata e dei risultati
ottenuti;
5) sollecitudine con cui sono state condotte le
attivita' di amministrazione;
e) previsione della possibilita' di ulteriore
maggiorazione a fronte di amministrazioni estremamente
complesse, ovvero di eccezionale valore del patrimonio o
dei beni costituiti in azienda oggetto di sequestro o
confisca, ovvero ancora di risultati dell'amministrazione
particolarmente positivi;
f) previsione delle modalita' di calcolo e
liquidazione del compenso nel caso in cui siano nominati
piu' amministratori per un'unica procedura.»
- Si riporta il testo del comma 6-bis dell'art. 4 del
citato decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55:
«Art. 4 - 1. - 6. Omissis.
6-bis. Per la prosecuzione dei lavori di realizzazione
del modulo sperimentale elettromeccanico per la tutela e la
salvaguardia della Laguna di Venezia, noto come sistema
MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti i
Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per i beni e le
attivita' culturali e delle politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
e il comune di Venezia, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, e' nominato un Commissario
straordinario incaricato di sovraintendere alle fasi di
prosecuzione dei lavori volti al completamento dell'opera.
A tal fine il Commissario puo' assumere le funzioni di
stazione appaltante e opera in raccordo con la struttura
del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per
il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia
Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita' assegnate
al Commissario straordinario, con il medesimo decreto sono
altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
l'eventuale supporto tecnico, il compenso del Commissario,
il cui onere e' posto a carico del quadro economico
dell'opera. Il compenso del Commissario e' fissato in
misura non superiore a quella indicata all'art. 15, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il
Commissario straordinario opera in deroga alle disposizioni
di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il
rispetto dei principi generali posti dai Trattati
dell'Unione europea e dalle disposizioni delle direttive di
settore, anche come recepiti dall'ordinamento interno. Il
Commissario puo' avvalersi di strutture delle
amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni, nel
limite delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante
«Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 24
febbraio 2004, n. 45, Supplemento Ordinario n. 28.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 20
febbraio 2006, n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione
dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale,
paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del
patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO):
«Art. 1 (Valore simbolico dei siti e degli elementi del
patrimonio culturale immateriale italiani UNESCO). - 1. I
siti e gli elementi del patrimonio culturale immateriale
italiani inseriti nella «lista del patrimonio mondiale",
sulla base delle tipologie individuate dalla Convenzione
per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e
ambientale firmata a Parigi il 16 novembre 1972, dai Paesi
aderenti all'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), resa
esecutiva dalla legge 6 aprile 1977, n. 184, e dalla
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa
esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, di seguito
denominati "siti ed elementi italiani UNESCO", sono, per la
loro unicita', punte di eccellenza del patrimonio
culturale, paesaggistico e naturale italiano e della sua
rappresentazione a livello internazionale.»
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435
(Approvazione del regolamento per la sicurezza della
navigazione e della vita umana in mare), come modificato
dalla presente legge:
«Art 1 (Denominazioni e definizioni). - 1. Le
denominazioni utilizzate nel presente regolamento hanno il
significato risultante dalle seguenti definizioni che sono
integrative o addizionali a quelle della Convenzione:
1) - 20). Omissis
21) Motonave: una nave la cui propulsione dipende da
motore endotermico o elettrico o combinazione degli stessi;
Omissis.»
«Art. 81 (Punto di infiammabilita' del combustibile). -
1. Il combustibile liquido per le caldaie e per gli
apparati motori a combustione interna di propulsione ed
ausiliari deve avere punto di infiammabilita' non inferiore
a 60°C eccetto per i casi di cui ai commi 2, 3 e 4 di
questo art. e di cui all'art. 193.
2. L'uso di combustibile liquido avente punto di
infiammabilita' inferiore a 60°C, ma non inferiore a 43°C,
e' consentito per i generatori di emergenza e per gli altri
usi di cui al precedente comma 1, a condizione che la
temperatura ambiente dei locali in cui il combustibile e'
mantenuto o utilizzato sia sempre inferiore di almeno 10°C
rispetto al punto di infiammabilita' del combustibile
stesso.
3. L'uso di combustibile liquido avente punto di
infiammabilita' inferiore ai valori sopra riportati, come
il petrolio greggio, e' consentito, sulle navi da carico,
purche' il combustibile non sia conservato nei locali
macchine e l'impianto del combustibile corrisponda alle
norme dell'ente tecnico.
3-bis. Nelle navi e motonavi che effettuano il
trasporto pubblico locale lagunare di linea e non di linea
esclusivamente all'interno delle acque protette della
laguna di Venezia, l'eventuale impiego di combustibile allo
stato gassoso a temperatura ambiente in pressione e'
effettuato con sistemazioni conformi alle disposizioni da
emanarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti.
4. L'uso di combustibile liquido avente punto di
infiammabilita', inferiore a 43°C e' anche consentito su
navi propulse da motori fuoribordo di potenza inferiore a
18,4 kW.
5. I punti di infiammabilita' di cui ai precedenti
commi si intendono determinati col sistema a vaso chiuso.»
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 e' riportato nei riferimenti normativi
all'art. 81.
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE
relativa all conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonche' della flora e della fauna
selvatiche):
«Art. 5 (Valutazione di incidenza). - 1. Nella
pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere
conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti
siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza
comunitaria e delle zone speciali di conservazione.
2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di
settore, ivi compresi i piani agricoli e
faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono,
secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per
individuare e valutare gli effetti che il piano puo' avere
sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del
medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da
sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati,
nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di
piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e
comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.
3. I proponenti di interventi non direttamente connessi
e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel
sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito
stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi,
presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno
studio volto ad individuare e valutare, secondo gli
indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti
che detti interventi possono avere sul proposto sito di
importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria
o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli
obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di
valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e
successive modificazioni ed integrazioni, che interessano
proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza
comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti
dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e'
ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal
caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei
progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti
siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio
di impatto ambientale predisposto dal proponente deve
contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del
progetto con le finalita' conservative previste dal
presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di
cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e
degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le
province autonome, per quanto di propria competenza,
definiscono le modalita' di presentazione dei relativi
studi, individuano le autorita' competenti alla verifica
degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui
all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima
verifica, nonche' le modalita' di partecipazione alle
procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per
l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le
autorita' di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica
stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio
di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta
integrazioni dello stesso ovvero possono indicare
prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel
caso in cui le predette autorita' chiedano integrazioni
dello studio, il termine per la valutazione di incidenza
decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni
pervengono alle autorita' medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi
che interessano proposti siti di importanza comunitaria,
siti di importanza comunitaria e zone speciali di
conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in
un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394 e' effettuata sentito l'ente
di gestione dell'area stessa.
8. L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione
definitiva del piano o dell'intervento acquisisce
preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente
individuando modalita' di consultazione del pubblico
interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della
valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di
soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento
debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed
economica, le amministrazioni competenti adottano ogni
misura compensativa necessaria per garantire la coerenza
globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per le finalita' di cui all'art. 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali
e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia
stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza
comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con
riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e
alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria
importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della
Commissione europea, per altri motivi imperativi di
rilevante interesse pubblico.»
- Si riporta il testo del comma 5-bis dell'art. 109 del
citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 109 (Immersione in mare di materiale derivante da
attivita' di escavo e attivita' di posa in mare di cavi e
condotte). - 1. - 5. Omissis.
5-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di
impatto ambientale, nazionale o regionale, le
autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono
istruite e rilasciate dalla stessa autorita' competente per
il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento
di valutazione di impatto ambientale. Nel caso di condotte
o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione
dell'energia elettrica o di connessione con reti
energetiche di altri Stati, non soggetti a valutazione di
impatto ambientale, l'autorizzazione e' rilasciata dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentite le regioni interessate, nell'ambito del
procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti.»
 
Art. 96

Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria

1. All'articolo 57-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, come modificato dall'articolo 186 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «85 milioni»;
b) al secondo periodo, le parole «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
c) al quarto periodo, le parole «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni» e le parole «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «35 milioni»;
d) all'ottavo periodo, le parole «32,5 milioni» sono sostitute dalle seguenti: «57,5 milioni».
2. All'articolo 188, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «all'8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 10 per cento» e le parole: «24 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni»;
b) al sesto periodo, le parole: «24 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni».
3. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le percentuali minime di copie vendute di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, sono determinate rispettivamente nel 25 per cento delle copie distribuite, per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite, per le testate nazionali.
4. Limitatamente al contributo dovuto per l'annualita' 2019, i costi regolarmente rendicontati nel prospetto dei costi sottoposto a certificazione e presentato entro il 30 settembre 2020 possono essere pagati dalle imprese beneficiarie entro sessanta giorni dall'incasso del saldo del contributo. L'avvenuto pagamento dei costi nel predetto termine e' attestato dal revisore contabile in apposita certificazione, che da' evidenza anche degli strumenti di pagamento tracciabili utilizzati. La predetta certificazione e' trasmessa al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nel termine di dieci giorni dall'effettuazione dell'ultimo pagamento. Nell'ipotesi di mancato pagamento dei costi esposti per l'ammissione al contributo o di mancata trasmissione nei termini della certificazione di avvenuto pagamento, l'impresa decade dal diritto al pagamento dell'acconto, fermo restando l'obbligo in capo alla medesima di rimborsare le somme indebitamente riscosse.
5. Limitatamente all'anno di contribuzione 2020, qualora dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, derivi un contributo di importo inferiore a quello erogato alla medesima impresa editoriale per l'annualita' 2019, il suddetto importo e' parificato a quello percepito per tale anno. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017.
6. All'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 70 del 2017, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d), non si applicano alle cooperative giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di una testata quotidiana di proprieta' di una societa' editrice in procedura fallimentare.».
7. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1-ter dell'art. 57-bis
del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come
modificato dall'art. 186 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, come modificato dalla presente legge:
«Art. 57-bis (Incentivi fiscali agli investimenti
pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle
emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di
sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione). -
1. - 1-bis. Omissis.
1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito
d'imposta di cui al comma 1 e' concesso, ai medesimi
soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per
cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni
caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea
richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 85
milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il
beneficio e' concesso nel limite di 50 milioni di euro per
gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali
quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35
milioni di euro per gli investimenti pubblicitari
effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo
Stato. Alla copertura del relativo onere finanziario si
provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse
del Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da
imputare per 50 milioni di euro alla quota spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e per 35 milioni di
euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo
economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta
si applicano, per i profili non derogati dalla presente
disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio
2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica
di cui all'art. 5, comma 1, del predetto decreto e'
presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30
settembre del medesimo anno, con le modalita' stabilite
nello stesso art. 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse
nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano
comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma,
il Fondo per il pluralismo e l'innovazione
dell'informazione, di cui all'art. 1 della legge 26 ottobre
2016, n. 198, e' incrementato nella misura di 57,5 milioni
di euro per l'anno 2020.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 188 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 188 (Credito d'imposta per l'acquisto della carta
dei giornali). - 1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici
di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli
operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito
d'imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la
stampa delle testate edite, entro il limite di 30 milioni
di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.
Per il riconoscimento del credito d'imposta si applicano le
disposizioni di cui all'art. 4, commi 182, 183, 184, 185 e
186 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2004, n.
318. Il credito d'imposta di cui al presente comma non e'
cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici
di quotidiani e periodici, di cui all'art. 2, commi 1 e 2,
della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto
legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 6,
del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. Alla
copertura del relativo onere finanziario si provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo
per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui
all'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le
predette finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 30
milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse destinate al
riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte
nel pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite
nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate
- fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni
contabili.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 5, 8 e 11, comma
1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70
(Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle
imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione
dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.
198), come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Requisiti di accesso). - 1. I contributi
diretti sono concessi alle imprese editrici di cui all'art.
2, comma 1, lettere a), b) e c) che, in ambito commerciale,
esercitino unicamente un'attivita' informativa autonoma e
indipendente di carattere generale e siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) anzianita' di costituzione dell'impresa e di
edizione della testata per la quale si chiede il contributo
di almeno due anni maturati prima dell'annualita' per la
quale la domanda di contributo e' presentata;
b) regolare adempimento degli obblighi derivanti da
ciascuna tipologia di contratto collettivo di lavoro,
nazionale o territoriale, applicato dall'impresa editrice
richiedente il contributo;
c) edizione in formato digitale dinamico e
multimediale della testata in parallelo con l'edizione su
carta o in via esclusiva secondo le modalita' indicate
all'art. 7;
d) impiego, nell'intero anno di riferimento del
contributo, di almeno 5 dipendenti con prevalenza di
giornalisti regolarmente assunti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, per le imprese editrici di quotidiani,
e di almeno 3 dipendenti con prevalenza di giornalisti
regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, per le imprese editrici di periodici;
e) per l'edizione cartacea, vendita della testata
nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue
distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per
cento delle copie annue distribuite, per le testate
nazionali. Ai fini di tale requisito e' da intendersi
testata nazionale quella distribuita in almeno cinque
regioni con una percentuale di vendita in ciascuna regione
non inferiore all'1 per cento della distribuzione totale.
Nel caso in cui l'edizione su carta non soddisfi il
requisito di cui alla presente lettera, il relativo
contributo non e' riconosciuto e, ove ricorrano i requisiti
di cui all'art. 7 per l'edizione digitale, e' corrisposto
unicamente il contributo per quest'ultima edizione, secondo
i criteri di cui all'art. 9.
2. Per accedere ai contributi e' altresi' necessario
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione al Registro delle imprese, ove
richiesto in base alla normativa vigente;
b) iscrizione al Registro degli operatori della
comunicazione, istituito presso l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni e conformita' degli assetti societari
alla normativa vigente;
c) assenza di situazioni di collegamento o di
controllo fra imprese editrici previste dall'art. 3, comma
11-ter, delle legge 7 agosto 1990, n. 250; le situazioni di
collegamento e di controllo sono quelle definite ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 1, ottavo
comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416; la presentazione
di piu' domande da parte di imprese editrici controllate o
collegate tra loro comporta per tutte la decadenza dal
diritto di accedere al contributo;
d) proprieta' della testata per la quale si richiede
il contributo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 460, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266
e per le cooperative subentrate al contratto di cessione in
uso ai sensi dell'art. 1, comma 7-bis, del decreto-legge 18
maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 2012, n. 103;
e) divieto di distribuzione di utili provenienti
dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi e
negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria;
f) obbligo per l'impresa di dare evidenza
nell'edizione della testata del contributo ottenuto nonche'
di tutti gli ulteriori finanziamenti a qualunque titolo
ricevuti;
g) impegno ad adottare misure idonee a contrastare
qualsiasi forma di pubblicita' lesiva dell'immagine e del
corpo della donna, assunto anche mediante l'adesione al
Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale.
3. Il requisito di cui al comma 1, lettera a), non si
applica alle imprese, alle associazioni ed agli enti che
provvedono ad adeguare l'assetto societario alle
prescrizioni del presente decreto e che hanno percepito il
contributo per l'annualita' precedente a quella in cui
provvedono all'adeguamento. I requisiti di cui al comma 1,
lettere a) e d), non si applicano alle cooperative
giornalistiche costituite per subentrare nella gestione di
una testata quotidiana di proprieta' di una societa'
editrice in procedura fallimentare.»
«Art. 8 (Criteri di calcolo del contributo). - 1. Per
le imprese editrici di cui all'art. 2, comma 1, lettere a),
b) e c), il contributo comprende una quota di rimborso dei
costi direttamente connessi alla produzione della testata e
una quota per le copie vendute, secondo i criteri e le
modalita' indicati nel presente articolo.
2. Sono ammessi al rimborso i seguenti costi connessi
all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione
della testata per la quale si richiede il contributo
nell'anno di riferimento del contributo medesimo:
a) costo per il personale dipendente fino ad un
importo massimo di euro 120.000 e di euro 50.000 annui al
lordo azienda, rispettivamente, per ogni giornalista e per
ogni poligrafico, web master e altra figura tecnica assunti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) costo per l'acquisto della carta necessaria alla
stampa delle copie prodotte nell'anno di riferimento, costo
per la stampa comprensivo delle spese sostenute per la
materiale riproduzione ed il confezionamento delle copie,
costo per la distribuzione, comprensivo delle spese per il
trasporto, la spedizione o la domiciliazione delle copie in
abbonamento;
c) costo per gli abbonamenti ai notiziari delle
agenzie di stampa, comprensivo delle spese per l'acquisto
di servizi informativi, fotografici e multimediali forniti
dalle agenzie di stampa, con esclusione dei servizi
editoriali consistenti nella predisposizione, anche
parziale, di pagine della testata;
d) costo per l'acquisto e l'installazione di
hardware, software di base e dell'applicativo per
l'edizione digitale;
e) costo per la progettazione, realizzazione e
gestione del sito web e per la sua manutenzione ordinaria
ed evolutiva;
f) costo per la gestione e l'alimentazione delle
pagine web;
g) costo per l'installazione di sistemi di
pubblicazione che consentano la gestione di abbonamenti a
titolo oneroso, di aree interattive con i lettori e di
piattaforme che permettano l'integrazione con sistemi di
pagamento digitali.
3. Per le voci di costo di cui alle lettere d), e), f)
e g) per le quali, secondo la vigente normativa
civilistica, e' configurabile una procedura di
ammortamento, i costi rimborsabili si riferiscono
esclusivamente alla quota di costo imputabile all'esercizio
di riferimento del contributo.
4. I costi individuati al comma 2 devono risultare dal
bilancio di esercizio dell'impresa e sono rimborsabili ove
i relativi pagamenti siano effettuati attraverso strumenti
che ne consentano la tracciabilita', quali bonifico
bancario o postale, servizi di pagamento elettronici
interbancari ovvero altri strumenti equipollenti purche'
idonei ad assicurarne la piena tracciabilita', anche se
tali pagamenti siano effettuati nell'esercizio successivo a
quello di competenza del contributo. In tal caso deve
essere evidenziata, nella certificazione del prospetto dei
costi redatto secondo le modalita' indicate nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 10,
la corrispondenza contabile con i pertinenti costi
ammissibili dell'esercizio di riferimento del contributo.
Le spese ammissibili per le quali risultano pagamenti
parziali sono riconoscibili nella misura degli importi
pagati, ove effettuati con le modalita' di cui al presente
comma.
5. Ai fini del rimborso dei costi nonche' della quota
di contributo per le copie vendute, sono previsti i
seguenti scaglioni, individuati sulla base del numero di
copie annue vendute:
a) primo scaglione: da 10.000 a 350.000 copie annue
vendute;
b) secondo scaglione: da oltre 350.000 a 1.000.000 di
copie annue vendute;
c) terzo scaglione: oltre 1.000.000 di copie annue
vendute.
6. I costi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono
rimborsati secondo le quote di seguito indicate:
a) una quota pari al 55 per cento, per le testate che
rientrano nel primo scaglione;
b) una quota pari al 45 per cento, per le testate che
rientrano nel secondo scaglione;
c) una quota pari al 35 per cento, per le testate che
rientrano nel terzo scaglione.
7. I costi di cui al comma 2, lettere d), e), f) e g),
sono rimborsati nella misura del 75 per cento, comunque non
oltre il limite del 50 per cento degli importi riconosciuti
ai sensi del medesimo comma 2, lettera a).
8. Il rimborso dei costi dell'edizione su carta non
puo' superare i seguenti limiti:
a) 300.000 euro per i periodici e 500.000 euro per i
quotidiani che rientrano nel primo scaglione;
b) 700.000 euro per i periodici e 1.500.000 euro per
i quotidiani che rientrano nel secondo scaglione;
c) 2.500.000 euro per le testate che rientrano nel
terzo scaglione.
9. I costi dell'edizione in formato digitale sono
rimborsati nel limite di 1.000.000 di euro e concorrono con
i costi dell'edizione su carta nei limiti dell'importo
complessivo di 2.500.000 euro.
10. La quota di contributo per le copie vendute
dell'edizione su carta e' calcolata secondo i seguenti
importi:
a) per le testate che rientrano nel primo scaglione,
0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se
periodici;
b) per le testate che rientrano nel secondo
scaglione, 0,25 euro per copia venduta, se quotidiani, e
0,30 euro, se periodici;
c) per le testate che rientrano nel terzo scaglione,
0,35 euro per copia venduta.
11. Se il prezzo effettivo di vendita risulta inferiore
agli importi sopra indicati, il contributo per ciascuna
copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di vendita. Il
rimborso per le copie vendute non puo' superare il limite
di 3.500.000 euro.
12. La quota di contributo per le copie vendute
dell'edizione digitale e' pari a 0,40 euro per copia
digitale venduta; se il prezzo effettivo di vendita risulta
inferiore all'importo sopra indicato, il contributo per
ciascuna copia venduta e' pari all'effettivo prezzo di
vendita. Ai fini del contributo di cui al presente comma,
per copie vendute si intendono le copie digitali vendute
singolarmente, in abbonamento ovvero abbinate all'edizione
cartacea della stessa testata ad un prezzo non inferiore al
20 per cento del prezzo dell'edizione cartacea
corrispondente. Non sono ammesse al computo le copie
fornite attraverso vendite multiple, cioe' attraverso
un'unica transazione economica che mette a disposizione
piu' utenze individuali.
13. La quota per le copie digitali vendute non puo'
essere superiore a 300.000 euro e concorre con la quota per
le copie vendute su carta nei limiti dell'importo
complessivo di 3.500.000 euro.
14. Al calcolo del contributo di cui al presente
articolo, e fermo restando il limite di cui al comma 15, si
applicano altresi' i seguenti criteri:
a) un rimborso pari al 75 per cento degli oneri
previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di
riferimento del contributo, per il solo anno
dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato di
figure professionali connesse all'informazione di eta'
inferiore a 35 anni;
b) una quota aggiuntiva in ragione del numero di
percorsi di alternanza scuola-lavoro sulla base di
convenzioni con le scuole, pari all'1 per cento del
contributo spettante all'impresa editrice, per ogni
percorso attivato fino ad un massimo del 3 per cento;
c) un rimborso pari al 5 per cento dei costi per
azioni di formazione e aggiornamento del personale
debitamente documentati;
d) una riduzione del contributo pari all'importo
dello stipendio eccedente il limite massimo retributivo
previsto dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, nel caso in cui l'impresa editrice
superi nell'erogazione degli stipendi al personale, ai
collaboratori e agli amministratori il predetto limite.
15. Il contributo complessivamente erogabile non puo'
comunque essere superiore al 50 per cento dei ricavi
dell'impresa.
16. Se l'applicazione dei criteri di cui al presente
decreto determina un contributo di importo inferiore a
5.000 euro, il contributo non e' erogato. Le risorse che si
rendono disponibili sono ripartite proporzionalmente tra
gli aventi titolo.»
«Art. 11 (Erogazione del contributo). - 1. Con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'art. 1, comma 6, della legge 26 ottobre 2016, n. 198,
e' stabilita la quota destinata agli aventi titolo ai
contributi all'editoria di cui al capo II. In caso di
insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo
spettano contributi diretti mediante riparto proporzionale.
Omissis.»
 
Art. 97

Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

1. I versamenti di cui agli articoli 126 e 127 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute puo' essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 3.748 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi


- Il testo degli articoli 126 e 127 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 42-bis.
 
Art. 97 bis

Due per mille per associazioni culturali

1. Per l'anno finanziario 2021, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonche' le cause e le modalita' di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestivita' e l'economicita' di gestione, nonche' le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme per l'anno 2021 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi


- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 98
Proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti
che applicano gli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. Per i soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e' prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
 
Art. 98 bis
Proroga dei versamenti da dichiarazione per i soggetti che applicano
gli indici sintetici di affidabilita' fiscale

1. I soggetti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 29 giugno 2020, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i quali non abbiano effettuato in tutto o in parte i versamenti di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, possono regolarizzare detti versamenti, senza applicazione di sanzioni, entro il 30 ottobre 2020 con la maggiorazione dello 0,8 per cento delle imposte dovute.
2. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi gia' versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 99

Proroga riscossione coattiva

1. All'articolo 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 65,7 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 165,5 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dei commi 1 e 2-ter dell'art. 68
del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 68 (Sospensione dei termini di versamento dei
carichi affidati all'agente della riscossione). - 1. Con
riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono
sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo
dall'8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di
pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche'
dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati
in unica soluzione entro il mese successivo al termine del
periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di
quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui
all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159.
2. - 2-bis.
2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in essere
alla data dell'8 marzo 2020 e ai provvedimenti di
accoglimento emessi con riferimento alle richieste
presentate fino al 15 ottobre 2020, gli effetti di cui
all'art. 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
Omissis.»

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 152 del
citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 152 (Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente
della riscossione su stipendi e pensioni). - 1. Nel periodo
intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e il 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi di
accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi
effettuati prima di tale ultima data dall'agente della
riscossione e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di
stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto
di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di
licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita'
che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel
medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di
indisponibilita' e il terzo pignorato le rende fruibili al
debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta
ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.
Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto e restano
definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme
accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente
della riscossione e ai soggetti di cui all'art. 52, comma
5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Omissis.»
 
Art. 100

Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682 e 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle societa' sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242 , nonche' alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio, nonche' ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.
2. All'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il comma 1, lettera b), punto 2.1) e' sostituito dal seguente: «2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto 1.3)». Fermo restando quanto previsto al successivo comma 4, sono comunque fatti salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.
3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto- legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del rapporto concessorio, nonche' delle modifiche successivamente intervenute a cura e spese dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalita' di compensazione di cui al secondo periodo.
4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalita' non puo', comunque, essere inferiore a euro 2.500.
5. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti gia' adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonche' di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:
a) le concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonche' quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente gia' versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualita', di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente gia' versate a tale titolo.
8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 e' presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
9. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualita' considerate.
10. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonche' i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.
10-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «turisti» e' sostituita dalla seguente: «diportisti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento».
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 144.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dei commi 682 e 683 dell'art. 1
della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1 - 1. - 681. Omissis.
682. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'art.
01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine
del predetto periodo, le disposizioni adottate con il
decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per
individuare le migliori procedure da adottare per ogni
singola gestione del bene demaniale.
683. Al fine di garantire la tutela e la custodia delle
coste italiane affidate in concessione, quali risorse
turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione
e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni
subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi
calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma
682, vigenti alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonche'
quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di
una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31
dicembre 2009 e per le quali il rilascio e' avvenuto nel
rispetto dell'art. 18 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo e'
avvenuto nel rispetto dell'art. 02 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con
decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo,
le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677
rappresentano lo strumento per individuare le migliori
procedure da adottare per ogni singola gestione del bene
demaniale.
Omissis.»
- Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante
«Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 29
luglio 1999, n. 176.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494
(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime), come modificato dalla
presente legge, con effetto dal 1° gennaio 2021:
«Art. 03 (Canoni annui per concessioni con finalita'
turistico-ricreative). - 1. I canoni annui per concessioni
rilasciate o rinnovate con finalita' turistico-ricreative
di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei
per i quali si applicano le disposizioni relative alle
utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007,
delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle
seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e
specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni
ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e
specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione
ad uso pubblico a normale valenza turistica. L'accertamento
dei requisiti di alta e normale valenza turistica e'
riservato alle regioni competenti per territorio con
proprio provvedimento. Nelle more dell'emanazione di detto
provvedimento la categoria di riferimento e' da intendersi
la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate
annue rispetto alle previsioni di bilancio derivanti
dall'utilizzo delle aree, pertinenze e specchi acquei
inseriti nella categoria A e' devoluta alle regioni
competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi ad
oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e
2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e non operano lo
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal
1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato
per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la
categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile
rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A;
euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile
rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A;
euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare
territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti cosi' come definite dall'art. 5 del
testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi
tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300
metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati
per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle
navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero
1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze
demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita'
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni
e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto
1.3);
2.2) per le aree ricomprese nella concessione,
per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi
21, 22 e 23 dell'art. 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a
decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui
alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella
misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale
gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni
oggetto della concessione, previo accertamento da parte
delle competenti autorita' marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime
assentite alle societa' sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali
adibiti ad attivita' commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b)
nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate
al secondo comma dell'art. 39 del codice della navigazione
e all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del codice
della navigazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di
consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa
nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive
all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25
per cento.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 677 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2018, n. 145:
«Art. 1 - 1. - 676. Omissis.
677. Il decreto di cui al comma 675 contiene, inoltre,
i criteri per strutturare:
a) un nuovo modello di gestione delle imprese
turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio
marittimo secondo schemi e forme di partenariato
pubblicoprivato, atto a valorizzare la tutela e la piu'
proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto
delle singole specificita' e caratteristiche territoriali
secondo criteri di: sostenibilita' ambientale; qualita' e
professionalizzazione dell'accoglienza e dei servizi;
accessibilita'; qualita' e modernizzazione delle
infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi
coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;
b) un sistema di rating delle imprese di cui alla
lettera a) e della qualita' balneare;
c) la revisione organica delle norme connesse alle
concessioni demaniali marittime, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di demanio
marittimo di cui al codice della navigazione o a leggi
speciali in materia;
d) il riordino delle concessioni ad uso residenziale
e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione,
modalita' di rilascio e termini di durata della concessione
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 37, primo comma,
del codice della navigazione e dei principi di
imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita' e tenuto
conto, in termini di premialita', dell'idonea conduzione
del bene demaniale e della durata della concessione;
e) la revisione e l'aggiornamento dei canoni
demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto
delle peculiari attivita' svolte dalle imprese del settore,
della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con
riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 484 dell'art. 1 della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208:
«Art. 1 - 1. - 483. Omissis.
484. Fino al complessivo riordino della disciplina dei
canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi
pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle
amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e
la decadenza di concessioni demaniali marittime con
finalita' turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a
quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali,
derivanti da procedure di contenzioso connesse
all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di
cui all'art. 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'art. 1, comma
251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La
disposizione di cui al presente comma non si applica per i
beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di
procedimenti giudiziari di natura penale, nonche' nei
comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi
degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 57.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 32 del
citato decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 32. - 1. Al fine di rilanciare le imprese della
filiera nautica, a decorrere dal 1º gennaio 2016, le
strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di
diportisti all'interno delle proprie unita' da diporto
ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato,
secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, rientrano
nelle strutture ricettive all'aria aperta, con esclusione
dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o
pluriennali per lo stazionamento.
Omissis.»
 
Art. 101

Concessione della gestione dei giochi numerici
a totalizzatore nazionale

1. A causa della straordinarieta' e imprevedibilita' degli eventi scaturenti dall'attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, sono prorogati i termini degli adempimenti tecnico-organizzativi ed economici previsti dall'aggiudicazione della gara indetta ai sensi dell'articolo 1, comma 576, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per la concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale. La data per la stipula e la decorrenza della convenzione e' fissata al 1° dicembre 2021.
2. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalita' di corresponsione della seconda rata una tantum dell'offerta economica, in modo tale da garantire il pagamento dell'intero importo entro il 15 dicembre 2020.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo del comma 576 dell'art. 1 della
citata legge 11 dicembre 2016, n. 232:
«Art. 1 - 1. - 575. Omissis.
576. Per garantire la tutela degli interessi pubblici
nelle attivita' di raccolta del gioco, nel rispetto dei
principi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonche'
dell'art. 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
la gestione di tali attivita' e' affidata a uno o piu'
soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e
non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della
scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi
numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi
complementari e opzionali e delle relative forme di
partecipazione a distanza, nonche' di ogni ulteriore gioco
numerico basato su un unico totalizzatore a livello
nazionale, e' affidata in concessione aggiudicata
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei
principi e delle regole europei e nazionali, a una
qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione
o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacita'
tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta
dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati
dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti
di affidabilita' tecnica ed economica, scelta mediante
procedura di selezione aperta, competitiva e non
discriminatoria. La procedura e' indetta alle seguenti
condizioni essenziali:
a) durata della concessione di nove anni, non
rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa e, quanto alla componente
del prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100
milioni di euro;
c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del
concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura
del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota
residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del
gioco da parte dell'aggiudicatario;
d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento
della raccolta con offerta al ribasso;
e) espressa previsione, negli atti di gara, delle
pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi
dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2010, n. 73;
f) facolta' per il concessionario aggiudicatario di
utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni,
dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del
gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli in ragione della loro compatibilita' con la
raccolta stessa;
g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema
della rete e dei terminali di gioco secondo standard
qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e
affidabilita', secondo il piano d'investimento che
costituisce parte dell'offerta tecnica;
h) obbligo per il concessionario di versamento
annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non
investite secondo il piano di cui alla lettera g) e delle
somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi
di gara ai sensi della lettera e).
Omissis.»
 
Art. 102

Inibizione di siti web

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'esercizio delle proprie funzioni nei settori dei giochi e dei tabacchi, ordina ai fornitori di connettivita' alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque offra o pubblicizzi prodotti o servizi, secondo modalita' non conformi a quelle definite dalle norme vigenti nei citati settori. L'ordine di rimozione puo' avere ad oggetto anche la messa a disposizione di software relativi a procedure tecniche atte ad eludere i provvedimenti disposti dall'Agenzia medesima.
1-bis. L'ordine di cui al comma 1 puo' riguardare anche i prodotti accessori ai tabacchi da fumo quali cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri funzionali al consumo dei trinciati a taglio fino per arrotolare le sigarette, di cui all'articolo 62-quinquies del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' i prodotti di cui all'articolo 62-quater del medesimo testo unico.
2. I destinatari degli ordini di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione dei siti nelle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilisce con apposite determinazioni del direttore generale le modalita' degli adempimenti previsti dal presente articolo. L'inosservanza degli ordini di inibizione e delle modalita' e tempistiche ivi previste comporta l'irrogazione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. La pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Agenzia degli ordini e dei provvedimenti sanzionatori ha valore di notifica. Decorsi quindici giorni dall'ordine di cui al comma 1, in caso di mancato ottemperamento, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta ogni utile provvedimento finalizzato alla inibizione del sito, senza riconoscimento di alcun indennizzo, anche se su di esso sono offerti altri beni o servizi.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 50 a 50-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle predette disposizioni sui procedimenti sanzionatori gia' avviati e non ancora conclusi.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo degli articoli 62-quater e
62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative):
«Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti
succedanei dei prodotti da fumo). - 1. A decorrere dal 1°
gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre
sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi
lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici,
comprese le parti di ricambio, che ne consentono il
consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella
misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al
pubblico.
2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1, e' assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di
soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti
stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi
lavorati, dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67.
3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla
preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi
stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia
dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono
stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione
dell'istanza ai fini dell' autorizzazione di cui al comma
2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al
pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3,
di tenuta dei registri e documenti contabili, di
liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in
caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi
che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi
lavorati.
5. In attesa di una disciplina organica della
produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1,
la vendita dei prodotti medesimi e' consentita, in deroga
all'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1958, n. 1074, altresi' per il tramite delle
rivendite di cui all'art. 16 della legge 22 dicembre 1957,
n. 1293, ferme le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21
febbraio 2013, n. 38, adottato in attuazione dell'art. 24,
comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, quanto alla disciplina in materia di distribuzione
e vendita al pubblico dei prodotti ivi disciplinati.
6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma
1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione
finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto
applicabili, dell'art. 18. Si applicano le disposizioni di
cui all'art. 50.
7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade
in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di
cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di
cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in
materia di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e'
disposta la revoca dell' autorizzazione.»
«Art. 62-quinquies (Imposta di consumo sui prodotti
accessori ai tabacchi da fumo). - 1. Le cartine, le cartine
arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad
arrotolare le sigarette sono assoggettati ad imposta di
consumo in misura pari a euro 0,0036 il pezzo contenuto in
ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico.
2. La circolazione dei prodotti di cui al comma 1 e'
legittimata dall'inserimento degli stessi in apposita
tabella di commercializzazione, secondo le modalita'
previste al comma 5.
3. I prodotti di cui al comma 1 sono venduti al
pubblico esclusivamente per il tramite delle rivendite di
cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293.
4. L'imposta di consumo e' dovuta dal produttore o
fornitore nazionale o dal rappresentante fiscale del
produttore o fornitore estero all'atto della cessione dei
prodotti alle rivendite di cui al comma 3, con le modalita'
previste dall'art. 39-decies.
5. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli sono disciplinati le modalita' di
presentazione e i contenuti della richiesta di inserimento
dei prodotti di cui al comma 1 nelle tabelle di
commercializzazione previste per ciascuna delle categorie
di prodotto, nonche' gli obblighi contabili e
amministrativi dei soggetti obbligati al pagamento
dell'imposta.
6. E' vietata la vendita a distanza, anche
transfrontaliera, di prodotti di cui al comma 1 ai
consumatori che acquistano nel territorio dello Stato.
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermi i poteri
dell'autorita' e della polizia giudiziaria ove il fatto
costituisca reato, comunica ai fornitori di connettivita'
alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti
telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di
telecomunicazione, i siti web ai quali inibire l'accesso,
attraverso le predette reti, offerenti prodotti di cui al
comma 1.
7. Per i prodotti di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e
291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nonche' dall'art.
96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, e dall'art. 5 della
legge 18 gennaio 1994, n. 50, in quanto applicabili.»
 
Art. 103

Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli

1. Al fine di consentire alla Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere, con criteri imprenditoriali, i servizi di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita societa', di cui la predetta Agenzia e' socio unico, regolata ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Lo svolgimento dell'attivita' della societa' e' disciplinato nell'ambito della convenzione triennale prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Ove la societa' di cui al comma 1 sia costituita, il relativo statuto prevede che l'organo amministrativo e' costituito da un amministratore unico, individuato nel direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che la societa' medesima opera sulla base di un piano industriale che comprovi la sussistenza di concrete prospettive di mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione. Per il perseguimento dei propri scopi sociali, la societa' si avvale, tramite apposito contratto di servizio con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, del personale e dei servizi di laboratorio dell'Agenzia stessa.
3. La societa' di cui al comma 1 puo' essere costituita per lo svolgimento dei servizi di:
a) certificazione di qualita' dei prodotti realizzata attraverso l'analisi tecnico - scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell'Agenzia;
b) uso del certificato del bollino di qualita', qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standard di qualita' (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di una royalty per l'utilizzo del bollino di qualita', e sino a quando i controlli previsti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standard qualitativi.
4. Ogniqualvolta si fa riferimento a: Agenzia delle dogane, Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, Direzione generale dogane ed imposte indirette sugli affari, Dipartimento delle dogane, Ministero delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, compartimenti doganali, circoscrizioni doganali, dogane, sezioni doganali, posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, dogane di seconda e terza categoria, ricevitori doganali, posti doganali, Uffici Tecnici di Finanza, ispettorato compartimentale dell'amministrazione dei monopoli di stato, monopoli di Stato, si intende l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ed i rispettivi Uffici di competenza.
4-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600.000 euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Riferimenti normativi


- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 8
settembre 2016, n. 210.
- Si riporta il testo dell'art. 59 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 59 (Rapporti con le agenzie fiscali). - 1. Il
Ministro delle finanze dopo l'approvazione da parte del
Parlamento del documento di programmazione
economica-finanziaria ed in coerenza con i vincoli e gli
obiettivi stabiliti in tale documento, determina
annualmente, e comunque entro il mese di settembre, con un
proprio atto di indirizzo e per un periodo almeno
triennale, gli sviluppi della politica fiscale, le linee
generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le
grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si
sviluppa l'attivita' delle agenzie fiscali. Il documento di
indirizzo e' trasmesso al Parlamento.
2. Il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del
documento di indirizzo, stipulano una convenzione
triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio
finanziario, con la quale vengono fissati:
a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere;
b) le direttive generali sui criteri della gestione
ed i vincoli da rispettare;
c) le strategie per il miglioramento;
d) le risorse disponibili;
e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali
misurare l'andamento della gestione.
3. La convenzione prevede, inoltre:
a) le modalita' di verifica dei risultati di
gestione;
b) le disposizioni necessarie per assicurare al
Ministero la conoscenza dei fattori gestionali interni
all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso
delle risorse. Le informazioni devono essere assunte in
forma organizzata e sistematica ed esser tali da consentire
una appropriata valutazione dell'attivita' svolta
dall'agenzia;
c) le modalita' di vigilanza sull'operato
dell'agenzia sotto il profilo della trasparenza,
dell'imparzialita' e della correttezza nell'applicazione
delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i
contribuenti.
4. Nella convenzione sono stabiliti, nei limiti delle
risorse stanziate su tre capitoli che vanno a comporre una
unita' previsionale di base per ciascuna agenzia, gli
importi che vengono trasferiti, distinti per:
a) gli oneri di gestione calcolati, per le diverse
attivita' svolte dall'agenzia, sulla base di una efficiente
conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per
esigenze di carattere generale;
b) le spese di investimento necessarie per realizzare
i miglioramenti programmati;
c) la quota incentivante connessa al raggiungimento
degli obiettivi della gestione e graduata in modo da tenere
conto del miglioramento dei risultati complessivi e del
recupero di gettito nella lotta all'evasione effettivamente
conseguiti.
5. Il Ministero e le agenzie fiscali possono promuovere
la costituzione o partecipare a societa' e consorzi che,
secondo le disposizioni del codice civile, abbiano ad
oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio
delle funzioni pubbliche ad essi attribuite ; a tal fine,
puo' essere ampliato l'oggetto sociale della societa'
costituita in base alle disposizioni dell'art. 10, comma
12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, fermo restando che
il Ministero e le agenzie fiscali detengono la maggioranza
delle azioni ordinarie della predetta societa'.»
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 31.
 
Art. 104

Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro

1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7-bis, dopo le parole «le sue regole fondamentali» sono inserite le seguenti: «nonche' tutti i giochi che, per modalita' similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita.»;
b) il comma 7-ter e' sostituito dal seguente:
«7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonche' la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, cosi' come definiti dalla normativa vigente»;
c) al comma 7-quater dopo le parole «per l'acquisizione di premi» sono inserite le seguenti: «di modico valore»;
d) il comma 7-quinquies e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 110 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 110 (Tabella). - 1. In tutte le sale da biliardo
o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli
privati, autorizzati alla pratica del gioco o
all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in
luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal
questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio
della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi
d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di
vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed
i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da
biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il
costo della singola partita ovvero quello orario.
2. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa
menzione del divieto delle scommesse.
3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e
7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o
pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli
privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli
86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al
comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell'art. 69, nel rispetto delle
prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.
4. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco
d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.
5. Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che hanno insita la scommessa o che consentono vincite
puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in
natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al
comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi
gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6.
6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco
lecito:
a) quelli che, dotati di attestato di conformita'
alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla
rete telematica di cui all'art. 14 bis, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640 e successive modificazioni, si attivano con
l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi
strumenti di pagamento elettronico definiti con
provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali
gli elementi di abilita' o intrattenimento sono presenti
insieme all'elemento aleatorio insieme con l'elemento
aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che
consentono al giocatore la possibilita' di scegliere,
all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia,
selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della
partita non supera 1 euro, la durata minima della partita
e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in
denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100
euro, erogate dalla macchina [in monete metalliche]. Le
vincite, computate dall'apparecchio in modo non
predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di
140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per
cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue
regole fondamentali;
a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli
apparecchi di cui alla lettera a);
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
all'art. 14 bis, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive
modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza
di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17 comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo
conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
partita;
2) la percentuale minima della raccolta da
destinare a vincite;
3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione
delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilita' e di
sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui
tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del
giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di
giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi
di cui alla presente lettera.
7. Si considerano, altresi' apparecchi e congegni per
il gioco lecito:
a) quelli elettromeccanici privi di monitor
attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita'
fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con
l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo
non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che
distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusionedella partita, premi consistenti in prodotti di
piccola oggettistica, non convertibili in denaro o
scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il
valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti
volte il costo della partita;
[b) quelli automatici, semiautomatici ed elettronici
da trattenimento o da gioco di abilita' che si attivano
solo con l'introduzione di moneta metallica, di valore non
superiore per ciascuna partita a 50 centesimi di euro, nei
quali gli elementi di abilita' o trattenimento sono
preponderanti rispetto all'elemento aleatorio, che possono
consentire per ciascuna partita, subito dopo la sua
conclusione, il prolungamento o la ripetizione della
partita, fino a un massimo di dieci volte. Dal 1º gennaio
2003, gli apparecchi di cui alla presente lettera possono
essere impiegati solo se denunciati ai sensi dell'art. 14
bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, e successive modificazioni, e se per essi
sono state assolte le relative imposte. Dal 1º gennaio
2004, tali apparecchi non possono consentire il
prolungamento o la ripetizione della partita e, ove non ne
sia possibile la conversione in uno degli apparecchi per il
gioco lecito, essi sono rimossi. Per la conversione degli
apparecchi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 38
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni;]
c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale
o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la
durata della partita puo' variare in relazione all'abilita'
del giocatore e il costo della singola partita puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro.
c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici
differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c),
attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri
strumenti elettronici di pagamento e che possono
distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita;
c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i
quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di
denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
7 bis. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non
possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in
parte, le sue regole fondamentali nonche' tutti i giochi
che, per modalita' similari con quelle consentite ai sensi
del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di
vincita. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera
b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre
2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'art. 14
bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, tale
disposizione si applica dal 1° maggio 2004.
7-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze e' determinata la base imponibile forfetaria
dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'art. 14-bis,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, al fine di garantire la prevenzione dei
rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole
tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di
cui al comma 7 nonche' la regolamentazione amministrativa
dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di
apparecchi installabili nei punti di offerta, cosi' come
definiti dalla normativa vigente.
7-quater. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono
utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili
sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le
cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al
comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma
cumulata, per l'acquisizione di premi di modico valore non
convertibili in alcun modo in denaro o per nuove
partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di
vendita.
7-quinquies. Abrogato.
8. - 8-bis.
9. In materia di apparecchi e congegni da
intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed
alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti
commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli
all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di
cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatoli
previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio;
c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od
installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od
aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti
alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei
commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di
chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al
pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie
di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi,
corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce
od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o
aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non
siano stati rilasciati i titoli autorizzatoli previsti
dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni
di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni
titoli autorizzatoti concernenti la distribuzione e
l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la
distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al
comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e'
commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona
giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la
sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente;
f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli
apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a
3.000 euro per ciascun apparecchio.
f-bis) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al
presente art. o comunque ne consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni
di qualunque specie non muniti delle prescritte
autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per
ciascun apparecchio;
f-ter) chiunque, sul territorio nazionale,
distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi
pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni
di qualunque specie di apparecchi videoterminali non
rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni
indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di
legge e amministrative attuative di detta disposizione, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale.
f-quater) chiunque, sul territorio nazionale,
produce, distribuisce o installa o comunque mette a
disposizione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in
circoli o associazioni di qualunque specie, apparecchi
destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di
gioco, anche di natura promozionale, non rispondenti alle
caratteristiche di cui ai commi 6 e 7, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro
per ciascun apparecchio e con la chiusura dell'esercizio da
trenta a sessanta giorni.
9 bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o
7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative
di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi dell'art.
20 quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel
provvedimento di confisca e' disposta la distruzione degli
apparecchi e dei congegni, con le modalita' stabilite dal
provvedimento stesso.
9 ter. [Per la violazione del divieto di cui al comma
8 il rapporto e' presentato al prefetto territorialmente
competente in relazione al luogo in cui e' stata commessa
la violazione]. Per le violazioni previste dal comma 9 il
rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio. Per le cause di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui
al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha
sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
9 quater. Ai fini della ripartizione delle somme
riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si
applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951,
n. 168.
10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e'
titolare di licenza ai sensi dell'art. 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per
un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di
reiterazione delle violazioni ai sensi dell'art. 8 bis
della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal
sindaco competente, con ordinanza motivata e con le
modalita' previste dall'art. 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal
questore nei confronti dei titolari della licenza di cui
all'art. 88.
11. Oltre a quanto previsto dall'art. 100, il
questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante
gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati
ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza
dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a
quindici giorni, informandone l'autorita' competente al
rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del
presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione
accessoria.»
 
Art. 105

Lotteria degli scontrini cashless

1. All'articolo 141, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1, le risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2020, sono interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria degli scontrini.
1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze il quale, nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, puo' avvalersi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020, di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato fino a sei unita', con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.».

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'art. 141 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 141 (Lotteria dei corrispettivi). - 1. All'art.
1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,
all'inizio del primo periodo le parole "A decorrere dal 1°
luglio 2020" sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal
1° gennaio 2021".
1-bis. In conseguenza di quanto previsto dal comma 1,
le risorse disponibili sullo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art.
1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per
l'anno 2020, sono interamente destinate alle spese
amministrative e di comunicazione connesse alla lotteria
degli scontrini.
1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al
comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento
delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione
generale, del personale e dei servizi del Ministero
dell'economia e delle finanze il quale, nell'ambito delle
predette risorse e nel limite massimo complessivo di
240.000 euro, puo' avvalersi con decorrenza non antecedente
al 1° ottobre 2020, di personale assunto con contratti di
lavoro a tempo determinato fino a sei unita', con una
durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31
dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per
ciascun incarico.»
 
Art. 106

Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

1. All'articolo 136-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.».

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo dell'art. 136-bis del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 136-bis (Rivalutazione dei beni delle cooperative
agricole). - 1. Le cooperative agricole e i loro consorzi
di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, in possesso delle clausole
mutualistiche di cui all'art. 2514 del codice civile,
possono rivalutare i beni indicati dal comma 696 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni
stabilite dal comma 697 del medesimo art. 1, fino alla
concorrenza delle perdite dei periodi precedenti
computabili in diminuzione del reddito ai sensi dell'art.
84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza assolvere alle
imposte sostitutive di cui ai commi 698 e 699 del citato
art. 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del 70 per
cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi
del presente comma non possono essere utilizzate in
diminuzione del reddito ai sensi del citato art. 84 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021, a 2,7 milioni di euro per l'anno 2022 e a
1,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente art. si applicano nel
rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.»
 
Art. 107
Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente

1. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «nel primo semestre» sono sostituite dalle seguenti: «nei primi nove mesi» e le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2020»;
b) al comma 3-quater, le parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2020».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 23 luglio
2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia), come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Semplificazione e razionalizzazione della
riscossione della tassa automobilistica per le singole
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). -
1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione
della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione
finanziaria o in locazione a lungo termine senza
conducente, le singole regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono autorizzate a stabilire le
modalita' con le quali le imprese concedenti possono
provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei
singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per
i periodi di tassazione compresi nella durata dei
rispettivi contratti.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per contratto di
locazione di veicoli a lungo termine senza conducente si
intende il contratto di durata pari o superiore a dodici
mesi. Se lo stesso veicolo e' oggetto di contratti di
locazione consecutivi di durata inferiore a un anno
conclusi fra le stesse parti, comprese le proroghe degli
stessi, la durata del contratto e' data dalla somma di
quelle dei singoli contratti.
2. All'art. 5, ventinovesimo comma, del decreto-legge
30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo la parola: "proprietari"
sono inserite le seguenti: ", usufruttuari, acquirenti con
patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
locazione finanziaria,";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "i proprietari"
sono inserite le seguenti: ", gli usufruttuari, gli
acquirenti con patto di riservato dominio, nonche' gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria".
2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli
utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base
del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza
del contratto medesimo, e, a decorrere dal 1° gennaio 2020,
gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine
senza conducente, sulla base dei dati acquisiti al sistema
informativo di cui all'art. 51, comma 2-bis, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
secondo le modalita' di cui ai commi 3-ter e 3-quater del
presente articolo, sono tenuti in via esclusiva al
pagamento della tassa automobilistica con decorrenza dalla
data di sottoscrizione del contratto e fino alla scadenza
del medesimo; e' configurabile la responsabilita' solidale
della societa' di leasing e della societa' di locazione a
lungo termine senza conducente solo nella particolare
ipotesi in cui queste abbiano provveduto, in base alle
modalita' stabilite dall'ente competente, al pagamento
cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute
per i periodi compresi nella durata del contratto.
3. La competenza ed il gettito della tassa
automobilistica sono determinati in ogni caso in relazione
al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di
locazione finanziaria del veicolo o a titolo di locazione a
lungo termine del veicolo senza conducente.
3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza
nei primi nove mesi dell'anno 2020, per i veicoli concessi
in locazione a lungo termine senza conducente le somme
dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro
il 31 ottobre 2020 senza l'applicazione di sanzioni e
interessi.
3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati
necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al
pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a
titolo non oneroso, secondo le modalita' di cui al comma
3-quater del presente articolo, al sistema informativo di
cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre
2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi
dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il
corretto svolgimento dell'attivita' di gestione della tassa
automobilistica ai sensi dell'art. 17 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30
settembre 2020, sentiti il gestore del sistema informativo
di cui all'art. 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26
ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate,
previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le modalita' operative per
l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente
articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la
collaborazione delle associazioni rappresentative delle
societa' di locazione a lungo termine.
3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.»
 
Art. 108

Maggiorazione ex-Tasi

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 755 le parole «da adottare ai sensi del comma 779,» sono soppresse e le parole «dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento».

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo del comma 755 dell'art. 1 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 754. Omissis.
755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli
immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26
dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni,
con espressa deliberazione del consiglio comunale,
pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del
comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota
massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per
cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per
i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'art.
1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura
applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019
alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della legge
n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono
solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma,
restando esclusa ogni possibilita' di variazione in
aumento.
Omissis.»
 
Art. 109

Proroga esonero TOSAP e COSAP

1. All'articolo 181 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
a-bis) al comma 1-bis, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;
a-ter) al comma 1-quater, le parole: «12,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «46,88 milioni»;
b) al comma 2 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
c) al comma 3 le parole «31 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. Per il ristoro delle minori entrate di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 181, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementato dell'importo di 42,5 milioni di euro. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. All'onere derivante del presente articolo, pari a 76,88 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 42,5 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 114 e, quanto a 34,38 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.

Riferimenti normativi

- Il testo dell'art. 181 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal presente
articolo, e' riportato nei riferimenti normativi all'art.
64.
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
 
Art. 110

Rivalutazione generale dei beni d'impresa
e delle partecipazioni 2020

1. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
2. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1, puo' essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Le imprese che hanno l'esercizio non coincidente con l'anno solare possono eseguire la rivalutazione nel bilancio o rendiconto relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, se approvato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che i beni d'impresa e le partecipazioni di cui al comma 1 risultino dal bilancio dell'esercizio precedente.
3. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalita' indicate al comma 6.
4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3 per cento per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
5. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
6. Le imposte sostitutive di cui ai commi 3 e 4 sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi della sezione I del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonche' quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 4, e' vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che puo' essere affrancata ai sensi del comma 3.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2022, 254,3 milioni di euro per l'anno 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 73 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 73 (Soggetti passivi). - 1. Sono soggetti
all'imposta sul reddito delle societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per
azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa'
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle
societa', i trust che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attivita' commerciale nonche' gli
organismi di investimento collettivo del risparmio,
residenti nel territorio dello Stato;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo compresi i
trust, con o senza personalita' giuridica, non residenti
nel territorio dello Stato.
Omissis.»
- Il testo dell'art. 2426 del codice civile e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 60.
- Si riporta il testo della sezione II del Capo I della
legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale)
che comprende gli articoli da 10 a 16:
«Art. 10 (Ambito di applicazione della rivalutazione).
- 1. I soggetti indicati nell'art. 87, comma 1, lettere a)
e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 possono, anche in deroga all'art. 2426 del
codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente
in materia, rivalutare i beni materiali e immateriali con
esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio
e' diretta l'attivita' di impresa, nonche' le
partecipazioni in societa' controllate e in societa'
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile
costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio
relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2002.»
«Art. 11 (Modalita' di effettuazione della
rivalutazione). - 1. La rivalutazione di cui all'art. 10
deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo a quello di cui al medesimo art.
10, per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti
alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa. A tal fine si
intendono compresi in due distinte categorie gli immobili e
i beni mobili iscritti in pubblici registri.
2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a
seguito della rivalutazione non possono in nessun caso
superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con
riguardo alla loro consistenza, alla loro capacita'
produttiva, all'effettiva possibilita' di economica
utilizzazione nell'impresa, nonche' ai valori correnti e
alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani
o esteri.
3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono
indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti
nella rivalutazione delle varie categorie di beni e
attestare che la rivalutazione non eccede il limite di
valore di cui al comma 2.
4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la
rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il
prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in
conformita' a precedenti leggi di rivalutazione, dei beni
rivalutati.»
«Art. 12 (Imposta sostitutiva). - 1. Sui maggiori
valori dei beni iscritti in bilancio, di cui all'art. 11,
e' dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive pari al 19 per cento relativamente ai beni
ammortizzabili e pari al 15 per cento relativamente ai beni
non ammortizzabili.
2. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un
massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con
scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo delle imposte sui redditi relative al periodo
d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione e'
eseguita; le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere
compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241 recante norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni. In caso di rateizzazione, sull'importo delle
rate successive alla prima si applicano gli interessi nella
misura del 6 per cento annuo da versarsi contestualmente al
versamento di ciascuna rata successiva alla prima.
L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo
attivo ed e' indeducibile.
3. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dall'esercizio nel cui
bilancio la rivalutazione e' eseguita.»
«Art. 13 (Contabilizzazione della rivalutazione). - 1.
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai
sensi degli articoli 10 e 11 deve essere imputato al
capitale o accantonato in una speciale riserva designata
con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni
diversa utilizzazione.
2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, puo'
essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni
dei commi secondo e terzo dell' art. 2445 del codice
civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura
di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili
fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in
misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea
straordinaria, non applicandosi le disposizioni dei commi
secondo e terzo dell' art. 2445 del codice civile.
3. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai
partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal
comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o
del fondo di dotazione o del fondo patrimoniale, le somme
attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate
dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare
distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile
della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci
o dei partecipanti.
4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni
del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle
riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in
bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione,
abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente
ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione
di tali riserve.
5. Nell'esercizio in cui si verificano le fattispecie
indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la
rivalutazione e' attribuito un credito d'imposta ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 12,
comma 1, pagata nei precedenti esercizi.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 466 e successive
modificazioni, recante norme di riordino delle imposte
personali sul reddito al fine di favorire la
capitalizzazione delle imprese, il saldo attivo di cui al
comma 1 concorre a formare la variazione in aumento del
capitale investito a partire dall'inizio dell'esercizio in
cui e' imputato al capitale o accantonato a riserva.»
«Art. 14 (Riconoscimento fiscale di maggiori valori
iscritti in bilancio). - 1. Le disposizioni dell'art. 12
possono essere applicate per il riconoscimento ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive dei
maggiori valori, iscritti nel bilancio di cui al comma 1
dell'art. 10, dei beni indicati nello stesso art. 10.
2. L'importo corrispondente ai maggiori valori di cui
al comma 1 e' accantonato in apposita riserva cui si
applica la disciplina dell'art. 13, comma 3.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie, le disposizioni
dei commi 1 e 2 si applicano anche per il riconoscimento
dei maggiori valori di cui all'art. 54, comma 2 bis, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, concernente le plusvalenze patrimoniali, iscritti
nel bilancio indicato nel comma 1 dell'art. 11.»
«Art. 15 (Ulteriori soggetti ammessi alle
rivalutazioni). - 1. Le disposizioni degli articoli da 10 a
14 si applicano, per i beni relativi alle attivita'
commerciali esercitate, anche alle imprese individuali,
alle societa' in nome collettivo, in accomandita semplice
ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui
all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonche' alle societa' ed enti di cui alla
lettera d) del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone
fisiche non residenti che esercitano attivita' commerciali
nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.
2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilita', la rivalutazione va effettuata per i beni
che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1999 dai
registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
La rivalutazione e' consentita a condizione che venga
redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovra'
essere presentato, a richiesta, all'amministrazione
finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la
rivalutazione compiuta.»
«Art. 16 (Modalita' attuative della rivalutazione). -
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' di attuazione delle
disposizioni di cui agli articoli da 10 a 15, ferme
restando, in quanto compatibili con quelle della presente
legge, le disposizioni contenute nelle precedenti leggi di
rivalutazione e quelle di relativa attuazione.»
- La sezione I del capo III del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 comprende gli articoli da
17 a 23, di seguito riportati (ad eccezione dell'art. 17
gia' riportato nelle riferimenti normativi all'art. 58):
«Art. 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e
subappalti ed estensione del regime del reverse charge per
il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).
- 1. In deroga alla disposizione di cui all'art. 17, comma
1, i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai
sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e
73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, che affidano il compimento di una o piu'
opere o di uno o piu' servizi di importo complessivo annuo
superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o
rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da
prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di
attivita' del committente con l'utilizzo di beni
strumentali di proprieta' di quest'ultimo o ad esso
riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere
all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese
subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle
deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute
di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1,
comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle
imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente
impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il
versamento delle ritenute di cui al periodo precedente e'
effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e
dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per
ciascun committente, senza possibilita' di compensazione.
2. Al fine di consentire al committente il riscontro
dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle
imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla
scadenza del versamento di cui all'art. 18, comma 1,
l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese
subappaltatrici trasmettono al committente e, per le
imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le
deleghe di cui al comma 1 del presente art. e un elenco
nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante
codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente
nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal
committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate
da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del
servizio affidato, l'ammontare della retribuzione
corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il
dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese
precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata
indicazione di quelle relative alla prestazione affidata
dal committente.
3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia
maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa
appaltatrice o affidataria e questa o le imprese
subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di
trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le
informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al
medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente
versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati
risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente
deve sospendere, finche' perdura l'inadempimento, il
pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa
appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per
cento del valore complessivo dell'opera o del servizio
ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non
versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione
trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competente nei suoi confronti. In tali casi, e' preclusa
all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione
esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui
pagamento e' stato sospeso, fino a quando non sia stato
eseguito il versamento delle ritenute.
4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai
commi 1 e 3, il committente e' obbligato al pagamento di
una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa
appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la
violazione degli obblighi di corretta determinazione delle
ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonche' di
tempestivo versamento, senza possibilita' di compensazione.
5. Gli obblighi previsti dal presente art. non trovano
applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie
o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al
committente, allegando la relativa certificazione, la
sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a
quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti
requisiti:
a) risultino in attivita' da almeno tre anni, siano
in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito
nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le
dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio
complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un
importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei
ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti
esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della
riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, alle ritenute e ai
contributi previdenziali per importi superiori ad euro
50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e
siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere
provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al
periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di
piani di rateazione per i quali non sia intervenuta
decadenza.
6. A decorrere dalla data di applicazione della
presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5
e' messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia
delle entrate e ha validita' di quattro mesi dalla data del
rilascio.
7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate possono essere disciplinate ulteriori modalita' di
trasmissione telematica delle informazioni previste dal
comma 2 che consentano modalita' semplificate di riscontro
dei dati di cui allo stesso comma.
8. In deroga alla disposizione di cui all'art. 17,
comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le
imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente art.
e' esclusa la facolta' di avvalersi dell'istituto della
compensazione quale modalita' di estinzione delle
obbligazioni relative a contributi previdenziali e
assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in
relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta
esclusione opera con riguardo a tutti i contributi
previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi
maturati, nel corso della durata del contratto, sulle
retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato
nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le
disposizioni del presente comma non si applicano ai
soggetti di cui al comma 5.»
«Art. 18 (Termini di versamento). - 1. Le somme di cui
all'art. 17 devono essere versate entro il giorno sedici
del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di
giorno festivo il versamento e' tempestivo se effettuato il
primo giorno lavorativo successivo.
2. I versamenti dovuti da soggetti titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
dall'INPS, per le quote contributive comprese entro il
minimale, sono effettuati nei mesi di febbraio, maggio,
agosto e novembre.
3. Rimangono invariati i termini di scadenza delle
somme dovute a titolo di saldo e di acconto in base alle
dichiarazioni annuali, nonche' il termine previsto
dall'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405,
per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta a
titolo di acconto del versamento relativo al mese di
dicembre.
4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi
dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione
assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti
previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini
previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi.»
«Art. 19 (Modalita' di versamento mediante delega). -
1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi
previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al
netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega
irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma
5.
2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione
conforme al modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, recante l'indicazione dei dati
identificativi del soggetto che effettua il versamento, la
data, la causale e gli importi dell'ordine di pagamento,
nonche` l'impegno ad effettuare il pagamento agli enti
destinatari per conto del delegante. L'attestazione deve
recare altresi` l'indicazione dei crediti per i quali il
contribuente si e` avvalso della facolta' di compensazione.
3. La delega deve essere conferita dal contribuente
anche nell'ipotesi in cui le somme dovute risultano
totalmente compensate ai sensi dell'art. 17. La parte di
credito che non ha trovato capienza nella compensazione e`
utilizzata in occasione del primo versamento successivo.
[4. Per l'omessa presentazione del modello di
versamento contenente i dati relativi alla eseguita
compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000,
ridotta a lire 100.000 se il ritardo non e` superiore a
cinque giorni lavorativi.]
5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1993, n. 567, nonche` le penalita' per l'inadempimento
degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la
misura del compenso per il servizio svolto dalle banche.
Quest'ultima e` determinata tenendo conto del costo di
svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati
dal contribuente e di quello delle operazioni in esso
incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e
dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo` essere
tacitamente rinnovata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, la delega di pagamento puo` essere
conferita all'ente poste italiane, secondo modalita' e
termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si
applicano le disposizioni del presente decreto.»
«Art. 20 (Pagamenti rateali). - 1. Le somme dovute a
titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi
dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in
una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di
quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto del
versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono essere
versate, previa opzione esercitata dal contribuente in sede
di dichiarazione periodica, in rate mensili di uguale
importo, con la maggiorazione degli interessi di cui al
comma 2, decorrenti dal mese di scadenza, in ogni caso, il
pagamento deve essere completato entro il mese di novembre
dello stesso anno di presentazione della dichiarazione o
della denuncia. La disposizione non si applica per le somme
dovute ai sensi del titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
2. La misura dell'interesse e` pari al tasso previsto
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, maggiorato di un punto percentuale.
3. La facolta' del comma 1 puo` essere esercitata anche
dai soggetti non ammessi alla compensazione di cui all'art.
17, comma 1.
4. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno
sedici di ciascun mese per i soggetti titolari di partita
IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri
contribuenti.
5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per il
calcolo degli interessi di cui all'art. 3, commi 8 e 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992,
n. 395, riguardante gli adempimenti del sostituto d'imposta
per il controllo della dichiarazione e per la liquidazione
delle imposte e del contributo al Servizio sanitario
nazionale.»
«Art. 21 (Adempimenti delle banche). - 1. Entro il
quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento
della delega, la banca versa le somme riscosse alla
tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di
Palermo, al netto del compenso ad essa spettante. Si
considerano non lavorativi i giorni di sabato e quelli
festivi.
2. Entro il termine di cui al comma 1 la banca
predispone ed invia telematicamente alla struttura di
gestione di cui all'art. 22 i dati riepilogativi delle
somme a debito e a credito complessivamente evidenziate
nelle deleghe di pagamento, distinte per ciascun ente
destinatario.
2-bis. Con convenzione, fermi restando i termini
fissati dai commi 1 e 2, puo' essere stabilito che:
a) entro il secondo giorno lavorativo successivo a
quello di ricevimento della delega, la banca comunica alla
struttura di gestione l'importo presuntivo delle somme che
versera' ai sensi del comma 1;
b) entro il terzo giorno lavorativo successivo a
quello di ricevimento della delega, la banca versa almeno
l'80% delle predette somme.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, sono stabilite le modalita' applicative nonche' i
criteri per i controlli relativi all'esecuzione del
servizio da parte delle banche e le modalita' di scambio
dei dati fra gli interessati.»
«Art. 22 (Suddivisione delle somme tra gli enti
destinatari). - 1. Entro il primo giorno lavorativo
successivo a quello di versamento delle somme da parte
delle banche e di ricevimento dei relativi dati
riepilogativi, un'apposita struttura di gestione
attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di
essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione
eseguita dai contribuenti.
2. Gli enti destinatari delle somme dispongono con
cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle
contabilita' di pertinenza a copertura delle somme
compensate dai contribuenti.
3. La struttura di gestione di cui al comma 1 e`
individuata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale. Con decreto del Ministero delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro
e della previdenza sociale, sono stabilite le modalita' per
l'attribuzione delle somme.
4. La compensazione di cui all'art. 17 puo` operare
soltanto dopo l'emanazione dei decreti indicati nel comma
3.»
«Art. 23 (Pagamento con mezzi diversi dal contante). -
1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle
banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto
della delega anche mediante carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante
altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano
scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della
delega si considera non effettuato e il versamento omesso.
2. Le modalita' di esecuzione dei pagamenti mediante i
sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione
approvata con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro.»
- Il decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
n. 162 recante «Regolamento recante modalita' di attuazione
delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione
dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei
maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli
articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana
8 maggio 2001, n. 105.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
19 aprile 2002, n. 86 recante «Regolamento recante
modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in
materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in
bilancio, ai sensi dell'art. 3, commi 1, 2 e 3 della legge
28 dicembre 2001, n. 448» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana 8 maggio 2002, n. 106.
- Si riporta il testo dei commi 475, 477 e 478
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
«Art. 1 - 1. - 474. Omissis
475. Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi
attivi di cui al comma 474, assoggettati all'imposta
sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile
dell'impresa ovvero della societa' e dell'ente e in caso di
distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito
d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 29
dicembre 1990, n. 408, dall'art. 26, comma 5, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, e dall'art. 13, comma 5, della
legge 21 novembre 2000, n. 342.
476. Omissis.
477. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo'
essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte
in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e'
imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la
corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga
all'art. 2365 del codice civile, con le modalita' di cui
all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.
478. Per la liquidazione, l'accertamento, la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si
applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
Omissis.»
- Il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002 relativo
all'applicazione di principi contabili internazionali e'
pubblicato nella GU dell'Unione europea L 243 dell'11
settembre 200.
- Il testo del comma 3-bis dell'art. 85 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 81.
 
Art. 111

Riscossione diretta societa' in house

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 786, lettera c), le parole «numero 4)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 3)». Conseguentemente, al comma 788 del medesimo articolo 1, le parole «numeri 1), 2) e 3)» sono sostituite dalle seguenti: «numeri 1), 2) e 4)».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dei commi 786 e 788 dell'art. 1
della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1 - 1. - 785. Omissis.
786. Al comma 1 dell'art. 2-bis del decreto-legge 22
ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: "spontaneo" e'
soppressa e dopo le parole: "resi disponibili dagli enti
impositori" sono aggiunte le seguenti: "o attraverso la
piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre
modalita' previste dallo stesso codice";
b) al terzo periodo, la parola: "spontaneo" e'
soppressa e le parole da: "esclusivamente" a: "dagli enti
impositori" sono sostituite dalle seguenti: "con le stesse
modalita' di cui al primo periodo, con esclusione del
sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,";
c) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
versamenti effettuati al soggetto di cui all'art. 52, comma
5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo n. 446
del 1997 sono equiparati a quelli effettuati direttamente a
favore dell'ente affidatario".
787. Omissis
788. All'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Sono escluse le attivita' di incasso diretto da
parte dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b),
numeri 1), 2) e 4)".
Omissis.»
 
Art. 112

Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020

1. Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevato ad euro 516,46.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 12,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 51 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917:
«Art. 51 - 1. - 2-bis. Omissis
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 13, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
Omissis.»
 
Art. 113

Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49, le parole «di merito da parte della commissione tributaria competente» sono sostituite dalle seguenti: «passata in giudicato».

Riferimenti normativi


- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del
decreto legislativo 10 giugno 2020, n. 49 (Attuazione della
direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre
2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in
materia fiscale nell'Unione europea), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 3 (Istanze di apertura di procedura amichevole).
- 1. - 2. Omissis.
3. L'istanza di apertura di procedura amichevole non
puo' essere presentata qualora sulla questione controversa
sia intervenuta una sentenza passata in giudicato o una
decisione del giudice a seguito di conciliazione ai sensi
degli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
Omissis.»
 
Art. 113 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Riferimenti normativi


- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana 24 ottobre 2001, n. 248.
 
Art. 114

Norma di copertura

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 luglio 2020 dal Parlamento con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi' una quota, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028 in termini di fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di euro per l'anno 2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, del margine disponibile risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato con le Risoluzioni di approvazione delle Relazioni al Parlamento presentate ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1 annesso al presente decreto.
2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «148.330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «215.000 milioni di euro».
3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo periodo sono determinati nel limite massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 360 milioni di euro per l'anno 2021, 470 milioni di euro nel 2022, 505 milioni di euro nel 2023, 559 milioni di euro nel 2024, 611 milioni di euro nel 2025, 646 milioni di euro nel 2026, 702 milioni di euro per l'anno 2027, 782 milioni di euro nel 2028, 821 milioni di euro nel 2029 e 870 milioni di euro annui a decorrere dal 2030 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e, in termini di indebitamento netto, di 84 milioni di euro nel 2020, 445 milioni di euro per l'anno 2021, 518 milioni di euro per l'anno 2022, 569 milioni di euro per l'anno 2023, 629 milioni di euro per l'anno 2024, 678 milioni di euro per l'anno 2025, 733 milioni di euro per l'anno 2026, 790 milioni di euro per l'anno 2027, 860 milioni di euro per l'anno 2028, 890 milioni di euro per l'anno 2029 e 948 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.
4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 29, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 109, 110, 112 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, si provvede:
a) quanto a 4.482 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.487,7 milioni di euro per l'anno 2022, a 196,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 66,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 291,5 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.041,5 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.291,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a 791,5 milioni di euro per l'anno 2034, a 66,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 17,251 milioni di euro per l'anno 2041 e a 16,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2042, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 402,65 milioni di euro per l'anno 2020, a 4.808,228 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.490,083 milioni di euro per l'anno 2022, a 198,109 milioni di euro per l'anno 2023, a 68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, a 293,109 milioni di euro per l'anno 2030, a 1.043,109 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.293,109 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a 793,109 milioni di euro per l'anno 2034, a 68,109 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2035 al 2040, a 18,86 milioni di euro per l'anno 2041 e a 18,109 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2042, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 6, 7, 24, 27, 29, 32, 35, 37, 41, 45, 46, 48, 57, 92, 95, 97, 98, 100, 110 e 112;
b) quanto a 41 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2041, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
d) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.
6. Alle misure previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge, 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
7. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.
8. Il comma 11, dell'articolo 265, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e' sostituito dal seguente:
«11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla epidemia da Covid-19 e le relative conseguenze sul sistema economico sono accreditate:
a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto alle risorse versate sotto forma di presiti;
b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a "Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE" quanto alle risorse versate a titolo di contributo.».
9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo vigente dell'art. 6 della legge
24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81,
sesto comma, della Costituzione):
«Art. 6 (Eventi eccezionali e scostamenti
dall'obiettivo programmatico strutturale). - 1. Fatto salvo
quanto previsto dall'art. 8, scostamenti temporanei del
saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono
consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali.
2. Ai fini della presente legge, per eventi
eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, si intendono:
a) periodi di grave recessione economica relativi
anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea;
b) eventi straordinari, al di fuori del controllo
dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche'
le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni
sulla situazione finanziaria generale del Paese.
3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli
eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile
discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico,
sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per
le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione
con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza
pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione
che indichi la misura e la durata dello scostamento,
stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse
disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il
piano di rientro verso l'obiettivo programmatico,
commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui
al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere
dall'esercizio successivo a quelli per i quali e'
autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma
2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La
deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo
scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai
sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente
per le finalita' indicate nella richiesta di cui al
medesimo comma.
5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le
modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori
eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione
all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda
apportarvi modifiche.
6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi'
qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per
realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al
fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al
comma 2, lettera b).»
- Il riferimento al testo del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 12.
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 della
citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). -
1. Omissis.
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito, per
l'anno 2020, in 215.000 milioni di euro.
Omissis.»
- Il testo del comma 200 dell'art. 1 della citata legge
23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 24-bis.
- Il testo del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189 e' riportato nei riferimenti
normativi all'art. 31.
- Si riporta il testo dei commi 8 e 11 dell'art. 265
del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 265 (Disposizioni finanziarie finali). - 1. - 7.
Omissis
8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure
previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e dal
presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente
all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli
eventuali maggiori effetti finanziari che si dovessero
verificare rispetto alle previsioni di spesa relative alle
misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese
quelle sottostanti ad autorizzazioni legislative
quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge,
in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'art. 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
i Ministri competenti, mediante riduzione degli
stanziamenti iscritti negli stati di previsione del
bilancio dello Stato,. nel rispetto dei vincoli di spesa
derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'art. 21 della
citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse
destinate a ciascuna delle predette misure che, all'esito
del monitoraggio di cui al primo periodo, risultino non
utilizzate, fermo restando quanto stabilito dall'art. 169,
comma 6, secondo periodo, del presente decreto, a
invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A
tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle
misure di cui al primo periodo del presente comma
trasferite su conti di tesoreria sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai
pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui
al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari, da rendere entro il
termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli
schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
espone le cause che hanno determinato gli scostamenti,
anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi
utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti
dalle relative misure.
8-bis. - 10. Omissis.
11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o
dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate
ad affrontare la crisi per l'emergenza sanitaria connessa
alla epidemia da Covid-19 e le relative conseguenze sul
sistema economico sono accreditate:
a) su apposito conto corrente dedicato, intestato al
Ministero dell'economia e delle finanze, RGS-IGRUE, da
istituire presso la tesoreria centrale dello Stato, quanto
alle risorse versate sotto forma di presiti;
b) sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato
a "Ministero del Tesoro- Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti
CEE" quanto alle risorse versate a titolo di contributo.
Omissis.»
- Il testo del comma 9 dell'art. 265 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e'
riportato nei riferimenti normativi all'art. 1.
 
Art. 115

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.