IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, della predetta legge n. 95 del 2015, che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione del citato Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America e degli accordi con i Governi di altri Stati esteri, nonche' dalle intese tecniche derivanti dai medesimi accordi, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni all'Agenzia delle entrate; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della citata legge n. 95 del 2015 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto 28 dicembre 2015, il quale prevede, nella sostanza, che le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono le informazioni, all'Agenzia delle entrate, per ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione presente nell'allegato C al medesimo decreto vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 14 agosto 2020, n. 203, recante il differimento dei termini per la comunicazione e lo scambio di informazioni su conti finanziari nel settore fiscale a causa della pandemia di COVID-19 e il recepimento della direttiva 2020/876/UE del Consiglio, del 24 giugno 2020; Visto il provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate 13 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 agosto 2020, n. 215, che ha sostituito, tra l'altro, l'allegato C al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015; Considerata la necessita' di includere Antigua e Barbuda, Costa Rica, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia e Turchia, tra le giurisdizioni oggetto di comunicazione per il 2020, relativamente alle informazioni del 2019, al fine dell'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 3 del citato decreto 28 dicembre 2015; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale ha abrogato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013; Visto, altresi', l'art. 20 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale dispone che, fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
Obblighi di comunicazione delle informazioni su conti finanziari
1. Al fine dell'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, per l'anno 2020, Antigua e Barbuda, Costa Rica, Grenada, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia e Turchia sono considerate giurisdizioni oggetto di comunicazione. Le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'Agenzia delle entrate, le informazioni, relative al 2019, di cui all'art. 3 del medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, riguardanti i suddetti Paesi. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni di cui al comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto di comunicazione all'autorita' competente della giurisdizione considerata entro il 31 dicembre 2020. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2020
Il Ministro: Gualtieri |