Gazzetta n. 267 del 27 ottobre 2020 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERA 15 ottobre 2020
Modifiche al regolamento n. 1/2000 in materia di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del garante per la protezione dei dati personali. (Delibera n. 185).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice Segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) cosi' come integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;
Visti i regolamenti del Garante nn. 1, 2, e 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, approvati con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2000, n. 162, concernenti rispettivamente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio, il trattamento giuridico ed economico del personale e la gestione amministrativa e la contabilita';
Visto l'art. 156 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) cosi' come integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101;
Ritenuta la necessita' di svincolare la durata dell'incarico del Segretario generale da quella del mandato del Collegio;
Ritenuto di dover conseguentemente apportare una circoscritta modifica all'attuale formulazione dell'art. 7 del citato regolamento n. 1/2000 nel termine strettamente necessario alle predette finalita' e precisamente riformulare il comma 1 del richiamato articolo come di seguito indicato:
«Il Segretario generale e' nominato per la durata di tre anni, rinnovabili alla scadenza di tale periodo fino al termine del mandato del Garante e rimane in carica per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Collegio. La nomina puo' essere rinnovata alla scadenza».
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal vice Segretario generale ai sensi dell'art. 15 regolamento del Garante n. 1/2000 concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio;
Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

Delibera:

di apportare al regolamento n. 1/2000 la modifica, riportata nell'allegato A, che forma parte integrante della presente deliberazione;
la presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 15 ottobre 2020

Il presidente e relatore: Stanzione

Il vice Segretario generale: Filippi
 
Allegato A

Al regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, il comma 1 dell'art. 7 e' sostituito dal seguente:
«Il Segretario generale e' nominato per la durata di tre anni, rinnovabili alla scadenza di tale periodo fino al termine del mandato del Garante e rimane in carica per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Collegio. La nomina puo' essere rinnovata alla scadenza».