Gazzetta n. 267 del 27 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DELIBERA 21 ottobre 2020
Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2021. (Delibera n. 5/2020).


IL PRESIDENTE
del Comitato centrale per l'Albo nazionale
delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada» ed, in particolare, l'art. 63 che stabilisce le modalita' di versamento del contributo per l'iscrizione all'Albo;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 recante «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» ed, in particolare, l'art. 9, comma 2 lettera d) in base al quale il Comitato centrale provvede a determinare la misura delle quote dovute annualmente dalle imprese di autotrasporto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n. 123 recante «Regolamento di riorganizzazione e funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed, in particolare, l'art. 6, comma 10;
Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2018, n. 235 con il quale e' stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2020, al n. 3323, con il quale e' stato conferito al dott. Enrico Finocchi l'incarico dirigenziale di livello dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori;
Considerato che:
occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2021 alle spese per il funzionamento del Comitato Centrale e per l'integrale adempimento di tutte le competenze e funzioni attribuite anche dalle leggi di stabilita' 2014 e 2015;
la misura delle suddette quote deve essere determinata in relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti;
il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di terzi, comprensivo di trattori e rimorchi, attualmente in circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 642.943;
Ritenuto di dover confermare, per l'anno 2021, l'importo delle quote nella misura stabilita per l'anno 2020;
Ritenuto di dover confermare per l'anno 2021 la possibilita' di procedere al versamento del contributo di iscrizione con le seguenti modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2020 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:
a) direttamente online, attraverso l'apposita funzione informatica ove sara' possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;
b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto che l'impresa iscritta dovra' stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.
Vista la conforme deliberazione assunta dal Comitato centrale nella seduta del 21 ottobre 2020;

Delibera:

Art. 1

1. Entro il 31 dicembre 2020, le imprese iscritte all'Albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del 31 dicembre 2020, debbono corrispondere, per l'annualita' 2021, la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art. 9, comma 2 lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.
2. Il versamento della quota deve essere effettuato con le seguenti modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento Quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2021 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, da accreditarsi sul conto n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le istruzioni in esso reperibili:
a) direttamente online, attraverso l'apposita funzione informatica ove sara' possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online;
b) tramite bollettino postale cartaceo precompilato, generato automaticamente dalla funzione informatica con l'importo dovuto, che l'impresa iscritta dovra' stampare e pagare presso un qualsiasi Ufficio postale.
3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine di cui al primo comma, l'iscrizione all'Albo sara' sospesa con la procedura prevista dall'art. 19, punto 3 della legge 6 giugno 1974, n. 298.
 
Art. 2

1. La quota da versare per l'anno 2021 e' stabilita nelle seguenti misure:
1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all'Albo: euro 30,00.
1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a quella di cui al precedente punto 1.1) dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto:

Parte di provvedimento in formato grafico

1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall'Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 chilogrammi di cui la stessa e' titolare:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 3

1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota relativa all'anno 2021 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.
Roma, 21 ottobre 2020

Il Presidente: Finocchi