Gazzetta n. 267 del 27 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 ottobre 2020
Riconoscimento della menzione per la rinuncia alle sospensioni.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto, in particolare, l'articolo 71, comma 1, che, al primo periodo prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o piu' delle sospensioni previste dal Titolo IV o dall'articolo 37 del citato decreto-legge n. 18 del 2020, effettuino i relativi versamenti e, al secondo periodo, prevede che con il medesimo decreto sono definite le modalita' con le quali l'Agenzia delle entrate rilascia l'attestazione della menzione, che puo' essere utilizzata dai contribuenti a fini commerciali e di pubblicita';
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il regolamento (UE) del 27 aprile 2016, n. 679, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Ritenuto di dare attuazione, in fase di prima applicazione, alla sopra citata disposizione di cui all'articolo 71, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020, con riferimento ai soli tributi erariali;
Ritenuto, per ragioni di equita' e non discriminazione, di riconoscere la menzione anche ai contribuenti che non hanno usufruito delle sospensioni previste dai decreti-legge n. 23 e n. 34 del 2020, con riferimento ai tributi erariali;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e finalita'

1. Ai sensi dell'articolo 71 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' riconosciuta una menzione ai contribuenti che abbiano effettuato i versamenti dei tributi erariali indicati agli articoli 61 e 62 del medesimo decreto-legge n. 18, senza avvalersi di una delle sospensioni previste dai decreti legge n. 18, 23 e 34 del 2020, e lo comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Tutti coloro che non si avvalgono della facolta' di sospendere uno o piu' versamenti di cui al comma 1, a prescindere dall'importo e dalla tipologia del tributo, sono definiti "contribuenti solidali". Al fine di offrire adeguata visibilita', sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e' pubblicato un elenco dei "contribuenti solidali" che ne abbiano fatta espressa richiesta secondo le modalita' indicate nel successivo articolo 2.
 
Art. 2

Presentazione dell'istanza per la menzione

1. L'istanza per conseguire la menzione di "contribuente solidale" e' gratuita e puo' essere presentata, sia dalle persone giuridiche che dalle persone fisiche, esclusivamente in via telematica ad uno degli indirizzi e-mail dedicati: contribuentisolidali@mef.gov.it e contribuentisolidali@pec.mef.gov.it, gestiti dalla Direzione della comunicazione istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data del versamento di uno dei tributi di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Nell'area dedicata del sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e' pubblicato il modello di istanza e le istruzioni necessarie. Le dichiarazioni contenute nell'istanza sono rese dal contribuente ovvero, in caso di persona giuridica, dal suo rappresentante legale, sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al fine di accertare l'identita' dell'istante, all'istanza va allegata la scansione del documento di riconoscimento.
3. La Direzione della comunicazione istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze procede, per il tramite del responsabile del procedimento, alle eventuali richieste di integrazione nei confronti degli istanti nonche' ad effettuare i controlli, anche a campione, per il tramite degli enti impositori per le entrate di rispettiva competenza.
4. La pubblicazione all'interno dell'elenco dei "contribuenti solidali" integra accoglimento dell'istanza e viene comunicata al richiedente mediante messaggio di posta elettronica entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
 
Art. 3

Durata della pubblicazione

1. L'elenco dei "contribuenti solidali" e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e finanze per un anno decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. L'istante puo' chiedere, mediante l'utilizzo delle medesime caselle di posta elettronica dedicate, alla Direzione della comunicazione istituzionale, in qualsiasi momento, la cancellazione dall'elenco, senza dover produrre alcuna motivazione.
3. In caso di accertamento dell'insussistenza dei presupposti per conseguire la menzione quale "contribuente solidale" il responsabile del procedimento procedera' all'immediata rimozione del nominativo dal sito istituzionale nonche' ad offrirne contestuale comunicazione all'interessato. Restano ferme le conseguenze di legge in caso di dichiarazione mendace.
 
Art. 4

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti dal Ministero dell'economia e delle finanze sono trattati per le finalita' di cui all'articolo 71 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonche' per quelle ad esse connesse, collegate e strumentali.
2. Al fine di garantire la minimizzazione, si procedera' alla pubblicazione, per le persone giuridiche, della denominazione, ragione sociale o ditta in conformita' a quanto precisato nell'istanza mentre, per le persone fisiche, si procedera' alla pubblicazione del nome e cognome nonche', ove sussista espressa richiesta, anche del luogo e/o della data di nascita per evitare omonimie.
3. La pubblicazione dei dati avviene secondo modalita' che ne precludono l'indicizzazione e/o la profilazione.
4. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilita', la dichiarazione di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE 2016/679 nonche' il consenso al trattamento dei dati per le finalita' di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 ottobre 2020

Il Ministro: Gualtieri