Gazzetta n. 268 del 28 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 8 settembre 2020
Precisazione della natura giuridica della base navale di supporto logistico del porto di Napoli.


IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629, ed in particolare l'allegato A secondo cui il porto di Napoli, compreso tra il molo San Vincenzo, e' classificato tra i porti marittimi di prima categoria destinati alla difesa militare;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 4, comma 2, che attribuisce al Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di determinare, con proprio decreto, le caratteristiche e l'individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I e la disciplina delle attivita' dei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «codice», e segnatamente:
l'art. 231, comma 1, che statuisce l'appartenenza al demanio militare del Ministero della difesa delle opere destinate alla difesa nazionale;
l'art. 233, comma 1, lettere d), f) e m), che individua le basi navali, gli stabilimenti, le strutture di comando e controllo dello spazio marittimo tra le opere destinate alla difesa nazionale;
l'art. 238, comma 2, che attribuisce al Ministero della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la determinazione delle caratteristiche e l'individuazione dei porti o delle specifiche aree portuali di cui alla categoria I e la disciplina delle attivita' dei porti di prima categoria e relative baie, rade e golfi;
l'art. 307, comma 7, che consente al Ministero della difesa di individuare beni immobili di proprieta' dello Stato, mantenuti in uso al medesimo dicastero per finalita' istituzionali, suscettibili di permuta di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti privati;
l'art. 2193 che, in via transitoria, fino alla pubblicazione del decreto previsto dal succitato art. 238, comma 2, individua i porti o le specifiche aree portuali destinati unicamente o principalmente alla difesa militare in quelli in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del «codice», e il cui elenco e' riportato dall'art. 1120 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», ed in particolare l'art. 1120, comma 1, lettera g), che intende destinare alla difesa militare le aree portuali gia' in consegna al Ministero della difesa, incluse nell'ambito del porto di Napoli, come individuato nel richiamato allegato a) del regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629;
Ritenuto necessario ai sensi delle citate normative procedere, per il porto di Napoli, all'individuazione delle aree e all'approvazione delle attivita' disciplinate all'interno del porto e della relativa baia destinate alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato;
Considerato che rientrano tra i beni del demanio militare del porto di Napoli le banchine, i moli, gli spazi logistici strumentali alle operazioni di rifornimento delle unita' navali ovvero di interventi di diversa natura necessari per le esigenze di bordo e gli edifici destinati al perseguimento di finalita' logistiche ed operative sulla base di direttive generali o speciali impartite dallo Stato maggiore della marina ovvero, in ragione delle proprie dirette competenze, dal Comando logistico della Marina militare;
Considerato che lo Stato maggiore della Marina militare, allo scopo di promuovere la cultura del mare e per sostenere le attivita' promozionali attraverso l'allestimento e il mantenimento di musei, sale storiche e ogni altra iniziativa destinata a valorizzare il profilo storico e culturale della Forza armata e delle connesse tradizioni marinare, puo' consentire l'utilizzo di specifiche aree del porto militare di Napoli, in regime di uso congiunto, ai sensi dell'art. 307, comma 7 del «codice»;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto individua le aree e disciplina le attivita' correlate ai fini istituzionali della Marina militare all'interno del porto militare di Napoli e della correlata baia, cosi' come delimitate nel regio decreto 30 luglio 1888, n. 5629.
2. Le aree del molo San Vincenzo nella disponibilita' della Marina inclusi i prospicienti specchi acquei indicati nel verbale n. 03/2016 in data 23 marzo 2016, costituiscono il porto militare di Napoli e sono individuate nella documentazione planimetrica allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Le aree di cui al comma 2, sono destinate:
a) all'ormeggio ed al supporto logistico delle unita' navali della Marina militare. Gli ormeggi di unita' navali del Corpo delle capitanerie di porto sono regolamentati da specifici accordi tra il Comando logistico della Marina militare e l'Autorita' marittima locale. Gli ormeggi delle unita' navali di altri Corpi armati dello Stato sono regolamentati da specifici accordi tra la Marina militare ed i rispettivi Comandi generali o enti equipollenti;
b) all'ormeggio e al supporto logistico delle Unita' navali militari straniere che partecipano ad operazioni congiunte con le unita' della Squadra navale italiana;
c) all'ormeggio e al supporto logistico delle altre unita' navali appartenenti ai vari enti dello Stato, ricorrendone le condizioni e sulla base di un formale consenso del Comando logistico della Marina militare;
d) all'ormeggio e al supporto logistico delle unita' navali militari straniere, nell'ambito di scambi tra Marine militari;
e) alla promozione del patrimonio storico, museale e culturale della Forza armata e delle correlate tradizioni militari e marittime;
f) alla promozione della cultura del mare e delle sue tradizioni;
g) alle altre esigenze logistiche e di assistenza anche sanitaria della Forza armata e del relativo personale.
4. Le aree di cui al comma 2 costituiscono il comprensorio della Marina militare nel porto di Napoli e a tali aree appartengono le parti a terra e gli specchi acquei funzionali alle esigenze di cui al comma 3 e funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali della Forza armata.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Accordi di collaborazione

1. Per lo svolgimento delle iniziative di cui al comma 3, lettere e) ed f) dell'art. 1, lo Stato Maggiore della marina, su motivata proposta del Comando logistico della Marina militare, e previo rilascio di apposito nulla osta da parte dello Stato Maggiore della difesa, puo' concludere accordi con enti territoriali o altri enti pubblici, societa' a partecipazione pubblica, soggetti privati ovvero associazioni preposte a servizi di pubblico interesse nell'ambito marittimo.
 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2020

Il Ministro della difesa
Guerini
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 2773