Gazzetta n. 268 del 28 ottobre 2020 (vai al sommario) |
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LEGGE 8 ottobre 2020, n. 135 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016. |
| Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa
La Repubblica italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay, denominati in seguito le Parti: - consapevoli che i vincoli storici e culturali che uniscono l'Italia e l'Uruguay conferiscono una carattere speciale alle relazioni bilaterali tra i due Paesi; - convinti che questi vincoli costituiscano la garanzia di una cooperazione molto produttiva in materia di Difesa; - desiderosi di accrescere la cooperazione in vari settori della Difesa, ivi compreso il settore tecnologico e quello dell'industria della Difesa; - tenuto conto delle varie attivita' e scambi gia' realizzati in ambito della cooperazione militare; - tenendo presente il comune interesse per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale nonche' per la soluzione in modo pacifico dei conflitti internazionali; - confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite; - riaffermando l'intenzione di promuovere e formalizzare le collaborazioni bilaterali nel settore della Difesa, basate in principio sull'amicizia e la cooperazione che caratterizzano le relazioni tra i due Paesi,
hanno concordato quanto segue: Articolo I: Principi e scopi
La cooperazione tra le Parti, disciplinata dai principi di reciprocita' ed uguaglianza, avverra' in conformita' con la rispettiva legislazione nazionale nonche' con gli impegni internazionali assunti da ciascuna Parte. Esclusivamente per la Parte Italiana, si effettuera' in conformita' agli obblighi discendenti dalla normativa europea. |
| Art. 2
Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso. |
| Articolo II: Cooperazione generale
1. Attuazione a. Le Parti elaboreranno piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della Difesa, con i quali determineranno le linee guida della stessa cooperazione e prevedranno i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione sulla base del presente Accordo. b. Le attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della Difesa Nazionale della Repubblica Orientale dell'Uruguay. c. I programmi di cooperazione tra le Forze Armate italiane e le Forze Armate uruguayane si realizzeranno attraverso Accordi tecnici specifici nel quadro del presente Accordo. 2. Campi La cooperazione tra le Parti potra' includere i seguenti settori: a. ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di materiali e servizi per la Difesa; b. operazioni umanitarie internazionali e di mantenimento della pace; c. conoscenze ed esperienze nei settori delle operazioni, utilizzo di equipaggiamento militare di origine nazionale ed estera, gestione del personale ed organizzazione delle Forze Armate; d. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento provocato da attivita' militari; e. conoscenze in scienza e tecnologia; f. formazione, istruzione ed esercitazioni militari; g. questioni attinenti ad equipaggiamenti di unita' militari, organizzazione e impiego di sistemi militari; h. sanita' militare; i. storia militare; j. sport militare; k. altri settori militari di comune interesse per entrambe le Parti nel settore della Difesa. 3. Modalita' La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire secondo le seguenti modalita': a. visite reciproche di delegazioni di alto livello ad enti civili e militari; b. scambio di esperienze tra esperti delle due Parti; c. incontri tra Rappresentanti delle Istituzioni della Difesa; d. scambio di istruttori e studenti di Istituzioni militari; e. partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa; f. partecipazione all'addestramento militare; g. partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed umanitarie; h. visite di navi ed aeromobili militari; i. scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; j. promozione di iniziative commerciali nell'area della Difesa e sviluppo di programmi e progetti di applicazione di tecnologia della Difesa; k. trasferimento di materiale; l. altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti nel settore della Difesa. |
| Art. 3
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'articolo II dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.648 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Articolo III: Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa
1. Categorie di armamenti Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti della Difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: a. navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; b. aeromobili ed elicotteri militari e relativi equipaggiamenti; c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; e. armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; f. bombe, razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; g. polveri, esplosivi e propellenti appositamente costruiti per uso militare; h. sistemi elettronici, radar, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento e software appositamente costruiti per uso militare; i. materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; j. materiali specifici per l'addestramento militare; k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare. L'equipaggiamento e i materiali d'interesse reciproco delle rispettive Forze Armate inclusi i piani annuali nell'ambito del presente Accordo si potranno acquistare mediante operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite societa' private autorizzate dalle rispettive Parti, ai sensi del presente Accordo e rispettando la legislazione nazionale di ciascuna Parte. Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il benestare della Parte cedente. 2. Modalita' Le attivita' nel settore dell'industria della Difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita': a. ricerca scientifica; b. scambio di esperienze nel campo tecnico; c. reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei materiali militari. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo. |
| Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo II dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli V, VI e X dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. |
| Articolo IV: Giurisdizione
1. Le Autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato. 2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile, laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato di origine, per quanto riguarda i: a. reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; b. reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con il servizio. |
| Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Guerini, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
| Articolo V: Responsabilita' civile
1. Le Parti rinunciano a qualsiasi richiesta di risarcimento vantato tra di loro o contro uno dei membri delle proprie Forze Armate per danni provocati a suo pregiudizio in occasione di attivita' previste dal presente Accordo o conseguenti alle stesse, salvo che il soggetto responsabile non le esegua con dolo o negligenza grave. 2. Ciascuna Parte indennizzera' qualsiasi danno causato dai membri delle proprie Forze Armate nei confronti di terzi, sia si tratti di persone fisiche che giuridiche, in conformita' alla legislazione nazionale dello Stato ospitante. 3. In caso di responsabilita' congiunta delle Forze Armate di entrambe le Parti per danni arrecati a terzi, le stesse si faranno carico solidalmente al fine di indennizzare il danneggiato. |
| Articolo VI: Aspetti finanziari
1. Ciascuna Parte sara' responsabile delle spese di propria competenza, in particolare: a. le spese di viaggio dal e fino al punto di entrata dello Stato ospitante; b. le spese relative al proprio personale, incluse l'assicurazione per la malattia e gli infortuni e le spese di vitto e alloggio; c. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione e/o evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 2. Ferme restando le disposizioni del punto di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria di emergenza durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste nell'ambito del presente Accordo a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese. 3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti. |
| Articolo VII: Proprieta' intellettuale
1. Le Parti, in conformita' con le rispettive legislazioni nazionali e con gli Accordi internazionali in materia vigenti per ciascuna delle Parti, si obbligano a rispettare i diritti della proprieta' intellettuale riguardo all'informazione contenuta nel quadro del presente Accordo, termini che si interpreteranno nel modo piu' favorevole agli interessi del produttore o creatore della medesima. 2. L'utilizzo, la protezione giuridica applicabile e la distribuzione tra le Parti dei risultati economici della produzione intellettuale congiunta risultante dall'applicazione del presente Accordo, saranno oggetto di specifici Accordi. |
| Articolo VIII: Sicurezza delle informazioni classificate
1. L'espressione "informazione classificata" si riferisce ad ogni informazione, documento, attivita', materiale o cosa, cui sia stata apposta da una delle Parti, una classifica di segretezza. 2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e protette in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita' Competente per la Sicurezza/Autorita' designata dalle Parti. 4. Le Parti convengono che i seguenti livelli classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte: ===================================================================== | | | Per la Repubblica | | Per la Repubblica | Corrispondenza (in | Orientale | | Italiana | Inglese) | dell'Uruguay | +=======================+=======================+===================+ | SEGRETO | SECRET | SECRETO | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | RISERVATISSIMO | CONFIDENTIAL | CONFIDENCIAL | +-----------------------+-----------------------+-------------------+ | RISERVATO | RESTRICTED | RESERVADO | +-----------------------+-----------------------+-------------------+
5. L'accesso alle informazioni classificate e/o scambiate nel quadro del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle rispettive disposizioni legislative nazionali. 6. Le Parti garantiscono che le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate, esclusivamente, per gli scopi stabiliti nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo. 7. Il trasferimento a terze Parti o Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta delle rispettive Autorita' competenti della Parte originatrice. 8. Ferma restando la immediata applicabilita' delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorita' competenti. |
| Articolo IX: Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sara' risolta mediante consultazioni e negoziati tra le Parti attraverso i canali diplomatici. |
| Articolo X: Protocolli aggiuntivi, programmi, emendamenti e revisioni
I. Il presente Accordo potra' essere integrato con Protocolli aggiuntivi, con il consenso di entrambe le Parti, in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano organi militari e civili. 2. I programmi specifici di attivita' risultati dal presente Accordo o dai corrispondenti Protocolli addizionali saranno elaborati, sviluppati e realizzati dal personale autorizzato dei rispettivi Ministeri della difesa. 3. I Protocolli aggiuntivi entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo XII, e saranno parte integrale del presente Accordo. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto su iniziativa di qualsiasi Parte, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici. 5. Gli emendamenti entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo XII del presente Accordo. |
| Articolo XI: Durata e denuncia
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo indeterminato. 2. Ciascuna Parte potra', in qualunque momento, denunciare il presente Accordo. 3. La denuncia dovra' essere notificata all'altra Parte, per iscritto e per via diplomatica, e avra' effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte abbia ricevuto la tale notifica. 4. La denuncia del presente Accordo non influenzera' i programmi e le attivita' in corso previste dal medesimo Accordo, salvo quanto diversamente concordato tra le Parti. |
| Articolo XII: Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo il ricevimento dell'ultima notifica, per iscritto e per via diplomatica, relativa al compimento delle procedure interna richieste da ciascuna delle Parti. |
| Articolo XIII: Registrazione
La Parte nel cui territorio si appone l'ultima firma al presente Accordo, lo registrera' presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, nel termine piu' breve successivamente alla sua entrata in vigore. Nel contempo notifichera' all'altra Parte la conclusione di tale procedura e la informera' sui numero di deposito attribuito. Fatto in due originali, ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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