Gazzetta n. 270 del 29 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 ottobre 2020
Adeguamento del tracciato del Sistema tessera sanitaria ai fini della trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie.


IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Visto l'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e i relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato 31 luglio 2015 e successive modificazioni, attuativo del citato art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Sistema TS);
Visto l'art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria;
Visti i commi 679 e 680 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), i quali prevedono:
al comma 679, che la detrazione fiscale spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
al comma 680, che la disposizione di cui al comma 1 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonche' alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN);
Visto l'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto legge n. decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente la semplificazione in materia di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, per gli anni di imposta 2019 e 2020, tramite il Sistema TS;
Visto l'art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'art. 15, comma 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e dall'art. 140 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la disciplina della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS dei dati ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, secondo le seguenti modalita':
dal 1° luglio 2019, per i soli soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro, la possibilita' di adempiere all'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS;
dal 1° gennaio 2021, l'obbligatorieta' per tutti i soggetti di adempiere all'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 tramite la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS;
Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2016, n. 303, attuativo del comma 5 dell'art. 2 del citato decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ed, in particolare, l'art. 6 il quale prevede che il documento commerciale valido ai fini fiscali si considera compreso nella definizione di «documento fiscale» di cui alla lettera m), dell'art. 1, comma 1 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato 31 luglio 2015;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020, concernente le modalita' tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, i dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all'Agenzia delle entrate dal Sistema TS ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonche' in base a quanto previsto dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi del comma 4 del richiamato art. 3, sono esclusivamente quelli relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute con le modalita' di cui all'art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020, ossia con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ad eccezione delle spese sanitarie di cui all'art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020, ossia le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le spese relative a prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
Considerato, pertanto, di dover provvedere all'adeguamento delle modalita' di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie di cui ai decreti attuativi dei citati commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, al fine di:
estendere i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, includendo la modalita' di pagamento (per le finalita' di cui al citato art. 1, commi 679 e 680 della Legge di bilancio 2020), nonche', per le finalita' di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e per la trasmissione telematica dei corrispettivi, il tipo di documento fiscale (fattura o corrispettivo), l'aliquota ovvero la natura IVA della singola operazione;
modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS;
prevedere la trasmissione anche dei dati oggetto di opposizione, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, concernente il Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, concernente «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali reso con il provvedimento n. 132 del 9 luglio 2020 ai sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Alla lettera m) del comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 luglio 2015, dopo le parole «scontrini fiscali» aggiungere le seguenti parole «, nonche' i documenti commerciali validi ai fini fiscali».
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Sistema TS», il sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;
b) «Decreto 31 luglio 2015»: decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2015, attutivo dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
c) «i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS», i soggetti che inviano i dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) «opposizione», l'opposizione del cittadino alla messa a disposizione all'Agenzia delle entrate dei dati delle spese sanitarie per le finalita' della dichiarazione dei redditi precompilata;
e) «documento commerciale», il documento di cui al decreto 7 dicembre 2016 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il quale documenta le cessioni di beni e le prestazioni di servizi;
f) «fattura», il documento di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
g) «dati fiscali», i dati fiscalmente rilevanti di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' i dati relativi alle operazioni di cui all'art. 22 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
h) «corrispettivi giornalieri», i dati dei corrispettivi di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
 
ALLEGATO A
Disciplinare Tecnico riguardante la trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dall'assistito al Sistema TS da parte dei
soggetti previsti dall'articolo 3 commi 3 e 4 del DL 175/2014

INDICE
1. INTRODUZIONE
2. SOGGETTI E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
2.1 FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE
2.1.1 Tipologie di prestazioni
2.2 STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DEL SSN E DEI SASN
2.2.1 Tipologie di prestazioni
2.3 ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI.
2.3.1 Tipologie di prestazioni
2.4 STRUTTURE AUTORIZZATE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E NON ACCREDITATE.
2.4.1 Tipologie di prestazioni
2.5 STRUTTURE AUTORIZZATE ALLA VENDITA AL DETTAGLIO DI FARMACI VETERINARI (AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 193 DEL 2006)
2.5.1 Tipologie di prestazioni
2.6 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI VETERINARI
2.6.1 Tipologie di prestazioni
2.7 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEGLI PSICOLOGI
2.7.1 Tipologie di prestazioni
2.8 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEGLI INFERMIERI
2.8.1 Tipologie di prestazioni
2.9 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DELLE OSTETRICHE ED OSTETRICI
2.9.1 Tipologie di prestazioni
2.10 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
2.10.1 Tipologie di prestazioni
2.11 ESERCIZI COMMERCIALI (PARAFARMACIE)
2.11.1 Tipologie di prestazioni
2.12 ESERCENTI L'ARTE SANITARIA AUSILIARIA DI OTTICO
2.12.1 Tipologie di prestazioni
2.13 STRUTTURE SANITARIE MILITARI
2.13.1 Tipologie di Prestazioni
2.14 ISCRITTI ALL'ALBO NAZIONALE DEI BIOLOGI
2.14.1 Tipologie di prestazioni
2.15 ISCRITTI AGLI ALBI DI CUI AL DM 13 MARZO 2018
2.15.1 Tipologie di prestazioni
2.16 FARMACIA INTERNA ALL'ASSOCIAZIONE FRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA (ANMIG)
2.16.1 Tipologie di prestazioni
3. DATI DA TRASMETTERE
4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO TELEMATICO
4.1 CENSIMENTO DEGLI UTENTI
4.2 ABILITAZIONE E REVOCA AL SERVIZIO TELEMATICO
4.3 ULTERIORI SERVIZI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI SPESA
4.3.1 Servizi per la trasmissione dei dati da parte delle strutture autorizzate
4.3.2 Servizi per la trasmissione dei dati da parte delle strutture sanitarie militari
4.3.3 servizi per la trasmissione degli esercizi commerciali e dei professionisti sanitari
4.3.4 Accreditamento e abilitazione al sistema ts dei soggetti tenuti all'invio dei dati di spesa sanitaria
4.4 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
4.5 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI SPESA
4.5.1 Trasmissione dei dati da parte di associazioni di categoria e soggetti terzi (Soggetti Delegati)
4.6 SERVIZI DI RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DEL SISTEMA TS
4.7 FREQUENZA TEMPORALE DI TRASMISSIONE DEI DATI DI SPESA SANITARIA

1. INTRODUZIONE
Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e dei rimborsi per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, al Sistema TS da parte delle strutture sanitarie previste dall'articolo 3 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 che ne stabilisce anche le modalita' tecniche di utilizzo.
Di seguito sono descritti:
1. Le tipologie di prestazione e i dati di spesa sanitaria che devono essere tramessi dalle strutture/medici di cui all'art. 3, commi 3 e 4 del D.Lgs. 175/2014, comprensivi anche dei dati di cui al comma 2 del medesimo articolo 3 del D.Lgs. 175/2014
2. Le caratteristiche del servizio telematico messo a disposizione dal sistema TS per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria.
Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS www.sistemats.it .

2. SOGGETTI E TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Il presente capitolo descrive, per i soggetti previsti dall'art. 3 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, le tipologie di prestazioni e i dati delle spese sanitarie sostenute dall' assistito presso le diverse strutture che devono essere trasmessi al Sistema TS, in conformita' con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
I soggetti previsti sono:
1. farmacie pubbliche e private;
2. aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari;
3. iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
4. Strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;
5. Strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari (art.70 comma 2 del Dlgs 193/2006)
6. Iscritti agli albi professionali dei veterinari;
7. Iscritti agli albi professionali degli psicologi;
8. Iscritti agli albi professionali degli infermieri;
9. Iscritti agli albi professionali delle ostetriche ed ostetrici;
10. Iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica;
11. Esercizi commerciali (Parafarmacie);
12. Esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.
13. Strutture sanitarie militari
14. Iscritti all'Ordine nazionale dei Biologi
15. Iscritti agli Albi delle nuove professioni sanitarie di cui al DM 13 agosto 2018
16. Farmacia interna all'associazione fra mutilati e invalidi di guerra (ANMIG)

2.1 FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE
2.1.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni scontrino o fattura emessi da ogni farmacia, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
- Ticket (Quota fissa e/o differenza con generico)
- Acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- Acquisto di medicinali;
- Spese riguardanti l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici CE (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna);
- Altre spese sanitarie detraibili (es. test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione con modalita' non invasiva della pressione arteriosa ecc);
- Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere"

===================================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+=============================+
| |Il Campo assume i seguenti |
| |valori: • TK= Ticket (Quota |
| |fissa e/o Differenza con il |
| |prezzo di riferimento) • FC= |
| |Farmaco, anche omeopatico • |
| |FV = Farmaco per uso |
| |veterinario • PI = protesica |
| |e integrativa • AD= Acquisto |
| |o affitto di dispositivo |
| |medico CE • AS= Spese |
| |sanitarie relative ad ECG, |
| |spirometria, Holter pressorio|
| |e cardiaco, test per |
| |glicemia, colesterolo e |
| |trigliceridi o misurazione |
| |della pressione sanguigna, |
| |prestazione previste dalla |
| |farmacia dei servizi e |
|Tipologia di spesa |simili) • AA= Altre spese |
+-------------------+-----------------------------+
2.2 STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DEL SSN E DEI SASN
Il presente paragrafo descrive le tipologie di prestazioni e i dati delle spese sanitarie sostenute dall'assistito presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari da trasmettere al Sistema TS, in conformita' con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
2.2.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura emessa da ogni struttura specialistica pubblica o privata, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
- Ticket (Franchigia e/o Quota fissa, Pronto soccorso e Accesso diretto)
- Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica;
- Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera)
- Protesica e integrativa
- Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia e medicina estetica;
- Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort;
- Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale escluse le prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica;
- Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- Cure termali, previa prescrizione medica;
- Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere"

===================================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+=============================+
| |Il Campo assume i seguenti |
| |valori: • TK= Ticket |
| |(Franchigia. Quota fissa, |
| |Pronto Soccorso e accesso |
| |diretto) • SR= Spese |
| |prestazioni assistenza |
| |specialistica ambulatoriale |
| |esclusa chirurgia estetica e |
| |medicina estetica Visita |
| |medica generica e |
| |specialistica o prestazioni |
| |diagnostiche e strumentali. |
| |Prestazione chirurgica ad |
| |esclusione della chirurgia |
| |estetica e della medicina |
| |estetica. Ricoveri |
| |ospedalieri, ad esclusione |
| |della chirurgia estetica e |
| |della medicina estetica, al |
| |netto del comfort. |
| |Certificazione medica. • CT= |
| |Cure Termali • PI= protesica |
| |e integrativa • IC= |
| |Prestazioni di chirurgia |
| |estetica e di medicina |
| |estetica (ambulatoriale o |
| |ospedaliera) • AA= Altre |
|Tipologia di spesa |spese |
+-------------------+-----------------------------+
2.3 ISCRITTI ALL'ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI.
2.3.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura emessa da ogni medico iscritto all'ordine, a seguito della presentazione della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie.
- Spese per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale escluse prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica.
- Visite mediche generiche e specialistiche o prestazioni diagnostiche e strumentali.
- Prestazioni chirurgiche escluse le prestazioni di chirurgia estetica e medicina estetica.
- Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera.
- Certificazioni mediche.
- Altre spese sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere"

===================================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+=============================+
| |Il Campo assume i seguenti |
| |valori: • SR= Spese |
| |prestazioni assistenza |
| |specialistica ambulatoriale |
| |esclusa chirurgia estetica e |
| |medicina estetica. Visita |
| |medica generica e |
| |specialistica o prestazioni |
| |diagnostiche e strumentali. |
| |Prestazione chirurgica ad |
| |esclusione della chirurgia |
| |estetica e della medicina |
| |estetica. Ricoveri |
| |ospedalieri, ad esclusione |
| |della chirurgia estetica e |
| |della medicina estetica, al |
| |netto del comfort. |
| |Certificazione medica. • IC= |
| |Prestazioni di chirurgia |
| |estetica e di medicina |
| |estetica (ambulatoriale o |
| |ospedaliera) • AA= Altre |
|Tipologia di spesa |spese |
+-------------------+-----------------------------+
2.4 STRUTTURE AUTORIZZATE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI E NON ACCREDITATE.
2.4.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura emessa dalla struttura autorizzata devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
- Spese prestazioni assistenza specialistica ambulatoriale esclusa la chirurgia estetica e medicina estetica;
- Visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali;
- Analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera;
- Protesica e integrativa
- Prestazioni chirurgiche, esclusi gli interventi di chirurgia estetica e medicina estetica;
- Ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze, ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica, al netto delle spese relative ai comfort;
- Cure termali, previa prescrizione medica;
- Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere".

===================================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+=============================+
| |Il Campo assume i seguenti |
| |valori: • SR= Spese |
| |prestazioni assistenza |
| |specialistica ambulatoriale |
| |esclusa chirurgia estetica e |
| |medicina estetica. Visita |
| |medica generica e |
| |specialistica o prestazioni |
| |diagnostiche e strumentali. |
| |Prestazione chirurgica ad |
| |esclusione della chirurgia |
| |estetica e della medicina |
| |estetica. Ricoveri |
| |ospedalieri GG, ad esclusione|
| |della chirurgia estetica e |
| |della medicina estetica, al |
| |netto del comfort. |
| |Certificazione medica. • CT= |
| |Cure Termali • PI= protesica |
| |e integrativa • IC= |
| |Prestazioni di chirurgia |
| |estetica e di medicina |
| |estetica ambulatoriale o |
| |ospedaliera • AA= Altre spese|
|Tipologia di spesa |sanitarie |
+-------------------+-----------------------------+
2.5 STRUTTURE AUTORIZZATE ALLA VENDITA AL DETTAGLIO DI FARMACI VETERINARI (AI SENSI DELL'ART. 70, COMMA 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 193 DEL 2006)
2.5.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura emessa dalla struttura autorizzata alla vendita al dettaglio di farmaci veterinari devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
- Acquisto di medicinali per uso veterinario
- Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere".

=================================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+===========================+
| |Il Campo assume i seguenti |
| |valori: • FV= Farmaco per |
| |uso veterinario • AA= Altre|
|Tipologia di spesa |spese sanitarie |
+-------------------+---------------------------+
2.6 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI VETERINARI
2.6.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura emessa da ogni veterinario, a seguito della presentazione del codice fiscale da parte del contribuente, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie:
- Acquisto di medicinali per uso veterinario;
- Spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289;
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa veterinaria sostenuta dal contribuente, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere"

=================================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+===========================+
| |Il Campo assume i seguenti |
| |valori: • FV = Farmaco per |
| |uso veterinario • SV= Spese|
| |veterinarie sostenute dalle|
| |persone fisiche, |
| |riguardanti le tipologie di|
| |animali individuate dal |
| |decreto del Ministero delle|
| |finanze 6 giugno 2001, n. |
|Tipologia di spesa |289 • AA = Altre spese |
+-------------------+---------------------------+
2.7 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEGLI PSICOLOGI
2.7.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura emessa da ogni psicologo, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni relative alle prestazioni sanitarie.

=============================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+=======================+
| |Il Campo assume i |
| |seguenti valori: • SP= |
|Tipologia di spesa |Prestazioni sanitarie |
+-------------------+-----------------------+

2.8 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEGLI INFERMIERI
2.8.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura emessa da ogni infermiere, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie

=============================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+=======================+
| |Il Campo assume i |
| |seguenti valori: • SP= |
|Tipologia di spesa |Prestazioni sanitarie |
+-------------------+-----------------------+

2.9 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DELLE OSTETRICHE ED OSTETRICI
2.9.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura emessa da ogni ostetrica/o, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie:

=============================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+=======================+
| |Il Campo assume i |
| |seguenti valori: • SP= |
|Tipologia di spesa |Prestazioni sanitarie |
+-------------------+-----------------------+

2.10 ISCRITTI AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
2.10.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura emessa da ogni tecnico sanitario di radiologia medica, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie:

=============================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+=======================+
| |Il Campo assume i |
| |seguenti valori: • SP= |
|Tipologia di spesa |Prestazioni sanitarie |
+-------------------+-----------------------+

2.11 ESERCIZI COMMERCIALI (PARAFARMACIE)
2.11.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni documento commerciale o fattura emessi da ogni esercizio commerciale, , devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
- Farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici
- Farmaci ad uso veterinario
- Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- Servizi sanitari erogati dalle parafarmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa);
- Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere"

=======================================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+=================================+
| |Il Campo assume i seguenti |
| |valori: • FC= Farmaco, anche |
| |omeopatico • FV = Farmaco per uso|
| |veterinario • AD= Dispositivi |
| |medici con marcatura CE: spese |
| |relative all'acquisto o affitto |
| |di dispositivi medici con |
| |marcatura CE • AS= Servizi |
| |sanitari erogati dalle |
| |parafarmacie: ad esempio spese |
| |relative ad ecocardiogramma, |
| |spirometria, holter pressorio e |
| |cardiaco, test per glicemia, |
| |colesterolo e trigliceridi o |
| |misurazione della pressione |
| |sanguigna) • PI = protesica e |
| |integrativa • AA= Altre spese |
|Tipologia di spesa |sanitarie |
+-------------------+---------------------------------+

2.12 ESERCENTI L'ARTE SANITARIA AUSILIARIA DI OTTICO
2.12.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni documento commerciale o fattura emessi da ogni ottico, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
- Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE.
- Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere"

===============================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+=========================+
| |Il Campo assume i |
| |seguenti valori: • AD= |
| |Dispositivi medici con |
| |marcatura CE (AD): spese |
| |relative all'acquisto o |
| |affitto di dispositivi |
| |medici con marcatura CE. |
| |In tale tipologia di |
| |spesa sono ricompresi |
| |tutti i dispositivi |
| |medici, inclusi i |
| |dispositivi medici su |
| |misura. • AA= Altre spese|
|Tipologia di spesa |sanitarie |
+-------------------+-------------------------+
2.13 STRUTTURE SANITARIE MILITARI
2.13.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura emessa da ogni struttura sanitaria militare, a seguito della presentazione del codice fiscale da parte del contribuente, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie:
- Ticket (Quota di compartecipazione richiesta all'assistito)
- Acquisto o affitto di dispositivo medico CE
- Spese prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort
- Altre spese sostenute dai cittadini, non comprese nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sostenuta dal contribuente, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere"

=========================================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+===================================+
| |Il Campo assume i seguenti valori: |
| |• TK= Ticket (Quota |
| |compartecipazione richiesta |
| |all'assistito) • SR= Spese |
| |prestazioni sanitarie (escluse |
| |quelle di chirurgia estetica e di |
| |medicina estetica): assistenza |
| |specialistica ambulatoriale; visita|
| |medica generica e specialistica o |
| |prestazioni diagnostiche e |
| |strumentali; prestazione |
| |chirurgica; certificazione medica; |
| |ricoveri ospedalieri ricollegabili |
| |ad interventi chirurgici o a |
| |degenza, al netto del comfort • AA=|
|Tipologia di spesa |Altre spese |
+-------------------+-----------------------------------+

2.14 ISCRITTI ALL'ALBO NAZIONALE DEI BIOLOGI
2.14.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni fattura emessa da ogni biologo, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie:

=============================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+=======================+
| |Il Campo assume i |
| |seguenti valori: • SP= |
|Tipologia di spesa |Prestazioni sanitarie |
+-------------------+-----------------------+
2.15 ISCRITTI AGLI ALBI DI CUI AL DM 13 MARZO 2018
2.15.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
I soggetti cui il DM 13 marzo si riferisce sono: Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e Assistente sanitario
Per ogni fattura emessa da ogni iscritto, a seguito della presentazione da parte dell'assistito della Tessera Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie:

=============================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+=======================+
| |Il Campo assume i |
| |seguenti valori: • SP= |
|Tipologia di spesa |Prestazioni sanitarie |
+-------------------+-----------------------+
2.16 FARMACIA INTERNA ALL'ASSOCIAZIONE FRA MUTILATI E INVALIDI DI GUERRA (ANMIG)
2.16.1 TIPOLOGIE DI PRESTAZIONI
Per ogni documento commerciale o fattura emessi dalla farmacia ANMIG, devono essere inviate le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di prestazioni sanitarie:
- Farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici
- Farmaci ad uso veterinario
- Dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- Servizi sanitari erogati dalla farmacia: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- Spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa);
- Altre spese sanitarie sostenute dagli assistiti, non comprese nell'elenco precedente.
Di seguito si riportano le sole codifiche delle tipologie di spesa sanitaria sostenuta dall'assistito, secondo il formato e lo standard riportato nel capitolo 3 "Dati da Trasmettere"

=======================================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+=================================+
| |Il Campo assume i seguenti |
| |valori: • FC= Farmaco, anche |
| |omeopatico • FV = Farmaco per uso|
| |veterinario • AD= Dispositivi |
| |medici con marcatura CE: spese |
| |relative all'acquisto o affitto |
| |di dispositivi medici con |
| |marcatura CE • AS= Servizi |
| |sanitari erogati dalle |
| |parafarmacie: ad esempio spese |
| |relative ad ecocardiogramma, |
| |spirometria, holter pressorio e |
| |cardiaco, test per glicemia, |
| |colesterolo e trigliceridi o |
| |misurazione della pressione |
| |sanguigna) • PI = protesica e |
| |integrativa • AA= Altre spese |
|Tipologia di spesa |sanitarie |
+-------------------+---------------------------------+
3. DATI DA TRASMETTERE
Ai fini del presente decreto sono in carico ai soggetti elencati al precedente paragrafo le seguenti attivita':
1. Il trattamento e la conservazione del codice fiscale dell'assistito, rilevato dalla Tessera Sanitaria, "crittografato" secondo le modalita' di cui al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 del DL 269/2003, utilizzando la chiave pubblica RSA contenuta nel certificato X.509 fornito dal sistema TS ed applicando il padding PKCS#1 v 1.5. Tale trattamento deve essere eseguito tramite procedure automatizzate all'atto della memorizzazione negli archivi locali.
2. La predisposizione automatica dei dati da trasmettere nel formato XML contenente i dati di spesa sanitaria.
3. La verifica formale di aderenza alle specifiche tecniche.
4. L'adozione di meccanismi atti a comprimere i file da trasmettere.
5. La trasmissione automatica dei dati al sistema TS, secondo le modalita' e la tempistica definita dal presente decreto.
6. La verifica della corretta acquisizione dei dati trasmessi, tramite l'apposita ricevuta rilasciata dal sistema TS.
7. La cancellazione del codice fiscale dell'assistito dai propri archivi, salvo diverse indicazioni previste dalla normativa vigente.
Le specifiche tecniche e le modalita' descritte in questo capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it in un'area dedicata.
La struttura gerarchica generale del file XML e' incorporata in un tag <Precompilata> che rappresenta la costruzione dell'intero file strutturato da due parti:
- La prima parte prevede l'identificazione del soggetto che emette il documento fiscale;
- Nella seconda sono contenuti i campi inerenti la ricevuta che attesta il pagamento (Documento fiscale). Tale parte e' ripetuta tante volte quanti sono i documenti fiscali che compongono il file.
Il Documento Fiscale e' composto da:
- identificativo documento fiscale (IdSpesa);
- data pagamento;
- codice fiscale assistito;
- lista delle voci di spesa (Vocespesa).
Ogni Documento fiscale e' identificato con la voce univoca "IdSpesa" composta da:
- "Partiva Iva" del soggetto che ha emesso il documento fiscale;
- "Data Emissione" del c.d. documento fiscale;
- "Identificativo" del documento fiscale emesso relativo alla spesa sostenuta dall'assistito. Il campo e' composto:
- dal "Numero progressivo del dispositivo che genera il documento
e
- dal numero progressivo del documento emesso nell'ambito della data di emissione".
All'interno della sezione Documento Fiscale e' compreso un'ulteriore livello di dettaglio con la lista delle voci di spesa ("Vocespesa"). Ogni voce di spesa e' composta da:
- Tipologia di spesa
- Importo
Le eventuali comunicazioni di variazioni, di cancellazioni e di rimborso devono far riferimento ai campi di identificazione del documento fiscale di spesa (idSpesa) ovvero del relativo documento fiscale oggetto di rimborso riconosciuto all'assistito.
In caso di variazioni, i nuovi dati trasmessi sostituiscono integralmente i dati precedenti. La variazione non puo' riguardare i campi identificativi del documento fiscale ("IdSpesa"): qualora siano questi i campi da variare, le operazioni da effettuare sono la cancellazione dei dati del documento fiscale inviato in precedenza con i dati errati e l'inserimento dei dati del nuovo documento fiscale corretto.
Nel caso in cui, per le voci di spesa precedentemente inviate, risulti essere stato effettuato un successivo rimborso, la trasmissione telematica del rimborso deve riguardare ogni singola voce di spesa relativa alla tipologia della prestazione oggetto di rimborso.

Parte di provvedimento in formato grafico

Di seguito si riportano in tabella i dati oggetto di rilevazione e trasmissione da parte dei soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
I nomi della colonna "campo" nella tabella sotto riportata presentano il seguente formalismo:
• i campi non in grassetto identificano il contenuto della parte che identifica il soggetto che emette il documento fiscale (inseriti una sola volta all'interno del file);
• i campi in grassetto identificano il primo livello di ricorsivita' nella parte Documento Fiscale;
i campi in grassetto e sottolineati identificano l'ulteriore livello di ricorsivita' rispetto al precedente (le voci di spesa).
In conformita' con quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, per i campi riguardanti la "Tipologia della spesa" sostenuta dall' assistito, di seguito si evidenziano alcune caratteristiche:
- Valore SR = Per Prestazione Chirurgica: ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica. Per Ricoveri: ad esclusione della chirurgia estetica e della medicina estetica e delle spese riguardanti il comfort;
- Valore IC = Prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica ambulatoriale o ospedaliera
- Valore CT = Cure Termali: sono escluse le spese sostenute per viaggi e soggiorni;
- Valore PI = protesi e integrativa: la spesa necessita della prescrizione del medico curante o, nel caso di attivita' svolte da esercenti arti ausiliarie delle professioni sanitarie abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente, fattura o attestazione rilasciata sul documento di spesa dal prestatore nel caso quest'ultimo soggetto non coincida con l'emittente fattura. In alternativa alla prescrizione medica, autocertificazione dell'assistito attestante la necessita' e la causa dell'acquisto;
- Valore AD = Per Acquisto o affitto di dispositivo medico CE: purche' dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
- Valore AA = Altre spese: da codificare per tutte le eventuali e altre tipologie di prestazioni non previste dai valori precedenti.

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO TELEMATICO
Il presente capitolo descrive le caratteristiche e le modalita' di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie/rimborsi, da parte dei soggetti previsti dall'articolo 3 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in particolare vengono descritte:
1. il censimento delle strutture e soggetti coinvolti;
2. l'abilitazione e revoca del servizio telematico;
3. le modalita' di trattamento dei dati;
4. i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria/rimborsi;
5. la frequenza temporale per la trasmissione dei dati.
I paragrafi successivi relativi alle modalita' di censimento e di abilitazione sono riportati ai fini dell'inserimento di nuove strutture e nuovi soggetti.
Le abilitazioni delle strutture e dei soggetti, previsti dall'articolo 3 commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, secondo le modalita' previste dal DPCM 26/3/2008 e dal decreto attuativo del comma 5 dell'art. 50 del DL 269/2003, gia' censiti dal sistema TS (ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 50 del DL 269/2003, dell'articolo 4 del DPCM 26 marzo 2008) sono da considerarsi valide anche per gli adempimenti previsti dal presente decreto.
Le specifiche tecniche descritte in questo capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it in una apposita aerea dedicata.

4.1 CENSIMENTO DEGLI UTENTI
Il censimento delle strutture e soggetti che devono fornire i dati della spesa sanitaria sostenuta dall' assistito, ai sensi dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e' effettuato:
1. per le strutture specialistiche pubbliche o private accreditate, le farmacie e gli iscritti all'Albo dei Medici chirurghi e Odontoiatri, secondo le medesime modalita' di cui al vigente decreto attuativo del comma 9 dell'articolo 50 legge 326/2003 e successive modificazioni e del DPCM 26 marzo 2008;
2. per le altre tipologie di soggetti subentrati, attraverso flussi informativi di fornitura degli elenchi anagrafici da parte degli enti autorizzatori.
Per l'inserimento e il tempestivo aggiornamento di tali informazioni, il sistema TS espone sia servizi web service sia applicazioni web.

4.2 ABILITAZIONE E REVOCA AL SERVIZIO TELEMATICO
Per i soggetti di cui al punto 1 del precedente paragrafo, il Sistema TS genera le credenziali di accesso al sistema per ognuno dei soggetti censiti e correttamente identificati, secondo le modalita' di cui al DPCM 26 marzo 2008 e al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 legge 326/2003 e successive modificazioni.
Per gli altri soggetti, il procedimento implica una fase di censimento da parte degli enti deputati e una seconda fase di registrazione ai fini dell'accreditamento al Sistema TS.
Si rimanda al capitolo "4.3 Ulteriori servizi per la trasmissione telematica dei dati di spesa" e in particolare al paragrafo "4.5.1.1 Servizio richiesta credenziali".
Le credenziali sono composte da un codice identificativo, una parola chiave per l'accesso ai servizi del sistema, un PINCODE per la corretta identificazione delle strutture abilitate.
Il Sistema TS prevede inoltre la possibilita' di utilizzare la TS-CNS, di cui al comma 15 dell'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, previa attivazione e registrazione della stessa L'abilitazione alla trasmissione dei dati ha effetto dallo stesso giorno lavorativo del rilascio dell'attestazione e puo' essere revocata dal Sistema TS in caso di gravi o ripetute inadempienze agli obblighi derivanti anche dal presente decreto.
L'abilitazione e' revocata da parte dell'amministratore di sicurezza del sistema al verificarsi delle seguenti circostanze:
- A seguito della cessazione dell'attivita' dei soggetti censiti; entro la data di revoca, ha l'obbligo di completare la trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute dall' assistito;
- Mancato rispetto o grave violazione degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016.
Il provvedimento di revoca ha decorrenza immediata, fermo restando che la struttura e' tenuta a regolarizzare la propria posizione, ai sensi del predetto 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in tempo utile ai fini del rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.

4.3 ULTERIORI SERVIZI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI SPESA
4.3.1 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DELLE STRUTTURE AUTORIZZATE
Il presente paragrafo descrive le modalita' di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie/rimborsi, da parte delle strutture autorizzate di cui all'articolo 3 comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in particolare vengono di seguito descritti i servizi per:
- la richiesta delle credenziali da parte delle strutture autorizzate
- le attivita' di verifica da parte degli "Enti autorizzatori"
- la fornitura degli elenchi delle strutture autorizzate da parte degli "Enti autorizzatori"
- l'accesso degli utenti degli "Enti autorizzatori" alle funzioni di gestione e trattamento delle informazioni delle strutture autorizzate
Le specifiche tecniche descritte in questo capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it in una apposita aerea dedicata.
4.3.1.1 Servizio richiesta credenziali
Per le attivita' di cui all'articolo 3 comma 4 del decreto 31 luglio 2015, le strutture autorizzate devono richiedere, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, le necessarie credenziali di accesso al medesimo Sistema Tessera Sanitaria.
In particolare per le strutture sanitarie autorizzate, la procedura prevede che il legale rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario della struttura possa attivare il procedimento di richiesta delle credenziali, accedendo in un'apposita area del Sistema TS e inserendo i dati della struttura che rappresenta o dirige.
La funzione di abilitazione prevede l'inserimento da parte del soggetto richiedente (legale rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario della struttura) delle seguenti informazioni:
===================================================================== | Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | +=====================+======================+======================+ |Codice Fiscale |Codice Fiscale del | | |soggetto responsabile|soggetto da abilitare | | |dell'invio |all'invio telematico | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+ | |Codice fiscale del | | | |legale rappresentante | | | |della struttura (puo' | | |Codice Fiscale Legale|coincidere con quello | | |Rappresentante |del soggette | | |(soggetto |responsabile | | |richiedente) |dell'invio) | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+ | |Numero della tessera | | | |sanitaria del soggetto| | | |richiedente | | | |l'abilitazione: tale | | | |informazione e' | | |Numero tessera |necessaria per evitare| | |sanitaria |frodi | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+ | |Data scadenza della | | | |tessera sanitaria del | | | |soggetto richiedente | | | |l'abilitazione: tale | | | |informazione e' | | |Data scadenza tessera|necessaria per evitare| | |sanitaria |frodi | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+ |Codice Fiscale |Codice fiscale del | Obbligatorio se | |Direttore Sanitario |direttore sanitario | previsto | +---------------------+----------------------+----------------------+ | |Partita IVA del | | |Partita IVA |soggetto giuridico | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+ | |Codice attivita' ATECO| | |Codice Attivita' |della struttura | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+ | |Indirizzo di Posta | | | |elettronica | | |Casella di Posta |Certificata (PEC) | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+
Per ogni soggetto giuridico possono essere selezionate uno o piu' regioni in cui sono stati rilasciati atti autorizzativi:
===================================================================== | Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | +==============+========================+===========================+ | |Codice della Regione | | | |dove e' ubicata la | | | |struttura. Il Codice | | | |Regione assume i | | | |seguenti valori: • 010 =| | | |Piemonte • 020 = Valle | | | |d'Aosta • 030 = | | | |Lombardia • 041 = P.A. | | | |di Bolzano • 042 = P.A. | | | |di Trento • 050 = Veneto| | | |• 060 = Friuli Venezia | | | |Giulia • 070 = Liguria •| | | |080 = Emilia Romagna • | | | |090 = Toscana • 100 = | | | |Umbria • 110 = Marche • | | | |120 = Lazio • 130 = | | | |Abruzzo • 140 = Molise •| | | |150 = Campania • 160 = | | | |Puglia • 170 = | | | |Basilicata • 180 = | | | |Calabria • 190 = Sicilia| | |Codice Regione|• 200 = Sardegna | Obbligatorio | +--------------+------------------------+---------------------------+

Per ogni regione possono essere inseriti uno o piu' atti autorizzativi con le seguenti informazioni:
===================================================================== | Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | +=====================+=======================+=====================+ | |Ente che ha rilasciato | | | |l'autorizzazione | | | |all'esercizio dei | | | |servizi sanitari. Il | Obbligatorio e | | |campo assume i seguenti|profilato secondo le | | |valori: • R= Regione • | specificita' | |Ente Autorizzativo |A=ASL • C= Comune | regionali | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | |Numero identificativo o| | |Numero Identificativo|del protocollo | | |/ Protocollo |dell'atto autorizzativo| Obbligatorio | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | |Data inizio | | |Data Autorizzazione |autorizzazione. | Obbligatorio | +---------------------+-----------------------+---------------------+

Per ogni atto autorizzativo posso essere inserite una o piu' sedi operative con le seguenti informazioni:
===================================================================== | Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | +=====================+=====================+=======================+ | | | Obbligatorio se | | |Il campo puo' | previsto e codificato | | |assumere i valori | in base all'ente | |Tipologia della |definiti dalla | autorizzativo su | |struttura |codifica Regionale | codifica regionale | +---------------------+---------------------+-----------------------+ |Denominazione della |Denominazione della | | |struttura |struttura | Obbligatorio | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | |Indirizzo della | | |Indirizzo |struttura | Obbligatorio | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | |Comune dove e' stata | | | |autorizzata | | |Comune |l'attivita' | Obbligatorio | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | |Provincia dove e' | | | |stata autorizzata | | |Provincia |l'attivita' | Obbligatorio | +---------------------+---------------------+-----------------------+

Il Sistema TS a fronte dell'inserimento dei suddetti dati, verifica la validita' del codice fiscale del soggetto da abilitare e la validita' e coerenza del codice fiscale del legale rappresentante con la partita iva della struttura autorizzata e la congruenza formale delle informazioni inserite (es. comune congruente con regione, date coerenti, ecc.)
Se tali controlli sono negativi, il sistema rigetta la richiesta, altrimenti prosegue l'operazione effettuando la ricerca di tali dati negli archivi di cui al comma 5. Il sistema verifica la corrispondenza dei seguenti dati:
- Partita IVA della struttura;
- Indirizzo della struttura;
- Numero Identificativo / Protocollo dell'atto autorizzativo;
- Data dell'atto autorizzativo;
Se tali controlli sono positivi, il Sistema TS invia le credenziali per l'accesso al Sistema TS all'indirizzo PEC, altrimenti prosegue l'operazione memorizzando la richiesta e avviando il processo di verifica presso l'ente che ha rilasciato l'atto autorizzativo.
In ogni caso, il soggetto richiedente ricevera' via PEC da parte del sistema TS, la notifica del protocollo di inoltro della richiesta di verifica ai fini dell'abilitazione e l'invito rivolgersi all'ente autorizzatore per eventuali richieste di informazioni circa lo stato della sua richiesta.
4.3.1.2 Servizio di verifica autorizzazione
Qualora gli elenchi regionali di cui all'articolo 3, comma 6, il cui contenuto e' descritto nel successivo capitolo del presente allegato, non siano disponibili, il Sistema TS, in base alla competenza territoriale, mette a disposizione degli Enti autorizzatori le informazioni inserite dal soggetto richiedente le credenziali di accesso di cui al precedente capitolo (legale rappresentante o, in alternativa, il direttore sanitario della struttura), al fine di verificarne l'autorizzazione ai sensi del citato articolo 8-ter del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, secondo le modalita' descritte nel precedente capitolo.
Tali elenchi sono consultabili dagli "Enti autorizzatori" tramite un'applicazione web resa disponibile da Sistema TS, che permette la validazione delle seguenti informazioni:
- Partita IVA della struttura;
- Indirizzo della struttura;
- Numero Identificativo / Protocollo dell'atto autorizzativo;
- Data dell'atto autorizzativo
Con riferimento alle suddette verifiche, il sistema TS, tramite le specifiche funzionalita' del Sistema Tessera Sanitaria, notifica alla struttura autorizzata in caso di esito:
- positivo, l'attribuzione delle credenziali di acceso al sistema inviandole via PEC al soggetto richiedente;
- negativo, ovvero di mancata comunicazione dell'esito da parte degli "Enti autorizzatori", l'impossibilita' al rilascio delle credenziali.
4.3.1.3 Elenchi delle strutture autorizzate
Ai fini del censimento delle strutture autorizzate necessario per le verifiche previste nel capitolo precedente, gli Enti autorizzatori possono rendere disponibili, con modalita' telematica al Sistema Tessera Sanitaria gli elenchi, laddove presenti, completi delle strutture di propria competenza, autorizzate ai sensi del citato art. 8-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.
Gli elenchi devono contenere le seguenti informazioni:
===================================================================== | Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | +=====================+=======================+=====================+ | |Codice fiscale del | | | |legale rappresentante | | | |della struttura (puo' | | |Codice Fiscale Legale|coincidere con quello | | |Rappresentante |del soggetto | | |(soggetto |responsabile | | |richiedente) |dell'invio) | Facoltativo | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | |Partita IVA della | | |Partita IVA |struttura autorizzata | Obbligatorio | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | |Codice attivita' ATECO | | |Codice Attivita' |della struttura | Facoltativo | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | |Codice della Regione | | | |dove e' ubicata la | | | |struttura. Il Codice | | | |Regione assume i | | | |seguenti valori: • 010 | | | |= Piemonte • 020 = | | | |Valle d'Aosta • 030 = | | | |Lombardia • 041 = P.A. | | | |di Bolzano • 042 = P.A.| | | |di Trento • 050 = | | | |Veneto • 060 = Friuli | | | |Venezia Giulia • 070 = | | | |Liguria • 080 = Emilia | | | |Romagna • 090 = Toscana| | | |• 100 = Umbria • 110 = | | | |Marche • 120 = Lazio • | | | |130 = Abruzzo • 140 = | | | |Molise • 150 = Campania| | | |• 160 = Puglia • 170 = | | | |Basilicata • 180 = | | | |Calabria • 190 = | | | |Sicilia • 200 = | | |Codice Regione |Sardegna | Obbligatorio | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | | | Facoltativo. Se | | | | previsto codificato | | |Il campo puo' assumere | in base all'ente | |Tipologia della |i valori definiti dalla| autorizzativo su | |struttura |codifica Regionale | codifica regionale | +---------------------+-----------------------+---------------------+ |Denominazione della |Denominazione della | | |struttura |struttura | Obbligatorio | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | |Indirizzo della | | |Indirizzo |struttura | Obbligatorio | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | |Comune dove e' ubicata | | |Comune |la struttura | Obbligatorio | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | |Provincia dove e' | | |Provincia |ubicata la struttura | Obbligatorio | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | |Ente che ha rilasciato | | | |l'autorizzazione | | | |all'esercizio dei | | | |servizi sanitari. Il | | | |campo assume i seguenti| | | |valori: • R= Regione • | | |Ente Autorizzativo |A=ASL • C= Comune | Obbligatorio | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | |Numero del protocollo | | |Numero Protocollo |dell'atto autorizzativo| Obbligatorio | +---------------------+-----------------------+---------------------+ |Data Autorizzazione |Data di autorizzazione.| Obbligatorio | +---------------------+-----------------------+---------------------+ | |Autorizzazione Data | | |Data fine |fine Autorizzazione | Facoltativo | +---------------------+-----------------------+---------------------+

Per l'inserimento e il tempestivo aggiornamento di tali informazioni, il sistema TS espone nei confronti degli "Enti autorizzatori" servizi web service e applicazioni web.
4.3.1.4 Accesso alle funzioni di gestione e trattamento delle strutture autorizzate
Le funzioni di gestione e trattamento delle strutture autorizzate, previste dall'articolo 3, sono rese disponibili dal sistema TS agli utenti appartenenti agli "enti autorizzatori" in possesso di credenziali di accesso rilasciate dal sistema TS stesso.
Per quanto riguarda la possibilita' di accesso al sistema TS da parte di utenti dei Comuni in qualita' di "Enti autorizzatori" il Sistema TS rende disponibili apposite funzionalita' di identita' federata, che prevede l'utilizzo delle stesse credenziali di accesso rilasciate per analoghi servizi da parte dell'Agenzia delle entrate (PuntoFisco-Siatel) o dal sistema TS.
4.3.2 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DELLE STRUTTURE SANITARIE MILITARI
Si descrivono di seguito le caratteristiche e le modalita' di trasmissione telematica dei dati al Sistema TS delle spese sanitarie/rimborsi da parte dei soggetti di cui al Decreto 22 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze. In particolare vengono descritti:
- il censimento delle strutture e soggetti coinvolti;
- l'abilitazione e revoca del servizio telematico;
- le modalita' di trattamento dei dati;
- i servizi messi a disposizione per la trasmissione dei dati di spesa sanitaria;
- la frequenza temporale per la trasmissione dei dati.
I paragrafi successivi relativi alle modalita' di censimento e di abilitazioni sono riportati ai fini dell'inserimento di nuove strutture e nuovi soggetti.
Le specifiche tecniche descritte in questo capitolo sono disponibili sul sito internet del MEF www.sistemats.it in un'aerea dedicata.
4.3.2.1 Censimento delle strutture sanitarie militari
L'acquisizione dei dati di spesa sanitaria da parte del Sistema TS prevede il censimento delle strutture militari ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del Decreto 22 marzo 2019 del Ministro dell'economia e delle finanze.
Di seguito le informazioni che devono essere fornite:
===================================================================== | Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | +=====================+=====================+=======================+ | |Identificativo | | |Ente |dell'ente militare | Obbligatorio | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | |Identificativo del | | |Codice univoco |presidio / ospedale | | |ufficio |militare | Obbligatorio | +---------------------+---------------------+-----------------------+ |Codice fiscale |Codice fiscale | | |struttura militare |soggetto giuridico | Obbligatorio | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | | | Facoltativo | | |Codice fiscale | (obbligatorio solo se | | |persona fisica | la struttura invia in | |Codice fiscale |deputata all'invio | proprio i dati di | |responsabile invio |dei dati | spesa) | +---------------------+---------------------+-----------------------+ |Data di avvio del |Data da cui la | | |servizio |struttura e' attiva | Obbligatorio | +---------------------+---------------------+-----------------------+ |Denominazione della |Denominazione della | | |struttura |struttura | Obbligatorio | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | |Indirizzo della | | |Indirizzo |struttura | Obbligatorio | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | |Comune dove e' | | |Comune |ubicata la struttura | Obbligatorio | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | |Provincia dove e' | | |Provincia |ubicata la struttura | Obbligatorio | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | |Regione di ubicazione| | |Regione |della struttura | Obbligatorio | +---------------------+---------------------+-----------------------+ | |Indirizzo di posta | | | |elettronica | Utilizzabile nelle | | |certificata della | comunicazioni con il | |e-mail PEC |struttura | Sistema TS | +---------------------+---------------------+-----------------------+

Le modalita' di emissione delle credenziali sono conformi a quanto previsto dal decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 legge 326/2003 e successive modificazioni.
La fornitura dei dati da parte delle strutture militari deve avvenire secondo le specifiche tecniche disponibili sul sito www.sistemats.it
4.3.3 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DEI PROFESSIONISTI SANITARI
I decreti MEF del 16 settembre 2016 e del 22 novembre 2019, attuativi del articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevedono che:
a) Il Ministero della salute provveda all'invio a Sistema TS degli elenchi relativi a:
- Esercizi commerciali (ex art. 4, comma 1, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 114/1998) che possono effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica;
- Fabbricanti dei dispositivi su misura, limitatamente ai fabbricanti con sede legale in Italia.
b) Le federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali rendano disponibili al Sistema TS gli elenchi degli iscritti agli albi professionali dei:
1. veterinari
2. psicologi;
3. infermieri;
4. ostetriche ed ostetrici;
5. tecnici sanitari di radiologia medica
6. Tecnici sanitari di laboratorio biomedico;
7. Tecnici audiometristi;
8. Tecnici audioprotesisti;
9. Tecnici ortopedici;
10. Dietisti;
11. Tecnici di neurofisiopatologia;
12. Tecnici fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
13. Igienisti dentale;
14. Fisioterapisti;
15. Logopedisti;
16. Podologi;
17. Ortottisti e assistenti di oftalmologia;
18. Terapisti della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
19. Tecnici della riabilitazione psichiatrica;
20. Terapisti occupazionali;
21. Educatori professionali;
22. Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
23. Assistenti sanitari.
Le informazioni da trasmettere da parte dei suddetti enti che li detengono, le modalita' di trasmissione telematica, le frequenze temporali e le modalita' operative di invio e gestione delle stesse, nonche' le specifiche tecniche di fornitura dei dati saranno resi disponibili sul sito www.sistemats.it .
Di seguito si riportano le informazioni da trasmettere ai fini del censimento.
4.3.3.1 Trasmissione degli elenchi degli esercizi commerciali (Parafarmacie)
===================================================================== | Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | +=====================+======================+======================+ | |Partita IVA | | |Partita IVA |dell'esercizio | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+ | |Codice fiscale legale | | |Codice Fiscale |rappresentante | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+ | |Codice univoco a | | | |livello nazionale - | | | |assegnato dal | | |Numero Identificativo|Ministero della salute| Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+ | |Codice della Regione | | | |dove e' ubicato | | | |l'esercizio | | | |commerciale. Il Codice| | | |Regione assume i | | | |seguenti valori: • 010| | | |= Piemonte • 020 = | | | |Valle d'Aosta • 030 = | | | |Lombardia • 041 = P.A.| | | |di Bolzano • 042 = | | | |P.A. di Trento • 050 =| | | |Veneto • 060 = Friuli | | | |Venezia Giulia • 070 =| | | |Liguria • 080 = Emilia| | | |Romagna • 090 = | | | |Toscana • 100 = Umbria| | | |• 110 = Marche • 120 =| | | |Lazio • 130 = Abruzzo | | | |• 140 = Molise • 150 =| | | |Campania • 160 = | | | |Puglia • 170 = | | | |Basilicata • 180 = | | | |Calabria • 190 = | | | |Sicilia • 200 = | | |Codice Regione |Sardegna | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+ | |Indirizzo | | | |dell'esercizio | | |Indirizzo |commerciale | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+ | |Codice ISTAT del | | |Comune |comune | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+ | |Provincia dove e' | | | |ubicato l'esercizio | | |Provincia |commerciale | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+ |Data Inizio |Data inizio validita' | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+ |Data fine |Data fine validita' | Facoltativo | +---------------------+----------------------+----------------------+ | |Indirizzo di Posta | | | |elettronica | | |Casella di Posta |Certificata (PEC) | Obbligatorio | +---------------------+----------------------+----------------------+

4.3.3.2 Trasmissione degli elenchi dei fabbricanti dei dispositivi su misura trasmessi dal ministero della salute (Ottici)
===================================================================== | Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | +====================+=======================+======================+ | |Partita IVA | | | |dell'esercizio | | |Partita IVA |commerciale | Obbligatorio | +--------------------+-----------------------+----------------------+ | |Codice fiscale | | | |fabbricante dispositivo| | |Codice Fiscale |su misura | Obbligatorio | +--------------------+-----------------------+----------------------+ | |Numero di iscrizione | | | |(ITCA) - Per i | | |Numero di |Fabbricanti dei | | |registrazione |dispositivi su misura | Obbligatorio | +--------------------+-----------------------+----------------------+ | |Il Campo assume i | | | |seguenti valori: - OT =| | |Tipologia |ottico | Obbligatorio | +--------------------+-----------------------+----------------------+ | |Codice della Regione | | | |dove e' ubicato | | | |l'esercizio | | | |commerciale. Il Codice | | | |Regione assume i | | | |seguenti valori: • 010 | | | |= Piemonte • 020 = | | | |Valle d'Aosta • 030 = | | | |Lombardia • 041 = P.A. | | | |di Bolzano • 042 = P.A.| | | |di Trento • 050 = | | | |Veneto • 060 = Friuli | | | |Venezia Giulia • 070 = | | | |Liguria • 080 = Emilia | | | |Romagna • 090 = Toscana| | | |• 100 = Umbria • 110 = | | | |Marche • 120 = Lazio • | | | |130 = Abruzzo • 140 = | | | |Molise • 150 = Campania| | | |• 160 = Puglia • 170 = | | | |Basilicata • 180 = | | | |Calabria • 190 = | | | |Sicilia • 200 = | | |Codice Regione |Sardegna | Obbligatorio | +--------------------+-----------------------+----------------------+ | |Indirizzo | | | |dell'esercizio | | |Indirizzo |commerciale | Obbligatorio | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Comune |Codice ISTAT del comune| Obbligatorio | +--------------------+-----------------------+----------------------+ | |Provincia dove e' | | | |ubicato l'esercizio | | |Provincia |commerciale | Obbligatorio | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Data Inizio |Data inizio validita' | Obbligatorio | +--------------------+-----------------------+----------------------+ |Data fine |Data fine validita' | Facoltativo | +--------------------+-----------------------+----------------------+ | |Indirizzo di Posta | | | |elettronica Certificata| | |Casella di Posta |(PEC) | Obbligatorio | +--------------------+-----------------------+----------------------+

4.3.3.3 Trasmissione degli elenchi degli iscritti trasmessi dalle federazioni o i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali

Parte di provvedimento in formato grafico

4.3.4 ACCREDITAMENTO E ABILITAZIONE AL SISTEMA TS DEI SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI DI SPESA SANITARIA
L'abilitazione all'invio telematico dei dati di spesa sanitaria presuppone il censimento dei nuovi soggetti.
I soggetti tenuti ai sensi dell'art. 3 commi 3 e 4 del Dlgs 175/2015, nonche' da quanto previsto dal DM 22 novembre 2019, devono richiedere le credenziali per l'invio dei dati di spesa sanitaria attraverso un processo di auto-accreditamento al Sistema TS.
Il soggetto (titolare della partita IVA dell'esercizio commerciale o il rappresentante legale della stessa, o il professionista sanitario iscritto all'albo) si collega sull'area di registrazione del portale Progetto Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) ed inserisce i suoi dati identificativi, corredati dalle seguenti informazioni personali.
===================================================================== | Nome campo | Descrizione | Caratteristiche | +====================+=========================+====================+ |Codice Fiscale | | | |soggetto |Codice Fiscale del | | |responsabile |soggetto da abilitare | | |dell'invio |all'invio telematico | Obbligatorio | +--------------------+-------------------------+--------------------+ | |Codice fiscale del legale| | |Codice Fiscale |rappresentante della | | |Legale |struttura (puo' | | |Rappresentante |coincidere con quello del| | |(soggetto |soggette responsabile | | |richiedente) |dell'invio) | Obbligatorio | +--------------------+-------------------------+--------------------+ | |Numero della tessera | | | |sanitaria del soggetto | | |Numero tessera |richiedente | | |sanitaria |l'abilitazione: | Obbligatorio | +--------------------+-------------------------+--------------------+ | |tale informazione e' | | | |necessaria per evitare | | | |frodi | | +--------------------+-------------------------+--------------------+ | |Data scadenza della | | | |tessera sanitaria del | | | |soggetto richiedente | | | |l'abilitazione: tale | | | |informazione e' | | |Data scadenza |necessaria per evitare | | |tessera sanitaria |frodi | | +--------------------+-------------------------+--------------------+ | |Partita IVA del soggetto | | |Partita IVA |giuridico | | +--------------------+-------------------------+--------------------+ | |Codice attivita' ATECO | | |Codice Attivita' |della struttura/soggetto | | +--------------------+-------------------------+--------------------+ | |Indirizzo di Posta | | | |elettronica Certificata | | |Casella di Posta |(PEC) | | +--------------------+-------------------------+--------------------+ |Numero |Numero identificativo | | |Identificativo |assume i seguenti valori:| | +--------------------+-------------------------+--------------------+ | |- Numero di iscrizione | | | |all'Albo - Per gli | | | |iscritti agli Albi | | | |professionali | | +--------------------+-------------------------+--------------------+ | |- Codice univoco a | | | |livello nazionale - Per | | | |gli Esercizi commerciali | | | |(ex art. 4, comma 1, | | | |lettere d), e) e f) del | | | |D. Lgs. 114/1998), | | | |assegnato dal Ministero | | | |della salute | | +--------------------+-------------------------+--------------------+ | |- Numero di iscrizione | | | |(ITCA) - Per i | | | |Fabbricanti dei | | | |dispositivi su misura | | +--------------------+-------------------------+--------------------+

Il Sistema TS effettua la verifica delle suddette richieste, accedendo agli elenchi resi disponibili dal Ministero della salute e dalle federazioni, dai consigli nazionali degli ordini e dai collegi professionali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 settembre 2016, e in caso di esito:
- positivo, attribuisce le credenziali di acceso al sistema inviandole via PEC al soggetto richiedente;
- negativo, ovvero di mancata comunicazione delle informazioni da parte degli "Enti di competenza", comunica al soggetto richiedente l'impossibilita' al rilascio delle credenziali.
4.4 TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Il trattamento dei dati di spesa sanitaria, da parte degli utenti autorizzati, deve essere conforme al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016 e secondo le modalita' di cui al DPCM 26 marzo 2008 e al decreto attuativo del comma 5 dell'articolo 50 legge 326/2003 e successive modificazioni.
In particolare, il dato riguardante il codice fiscale rilevato da parte delle strutture e soggetti abilitati, prima di essere trasmesso al sistema TS deve essere sempre cifrato utilizzando la chiave pubblica RSA contenuta nel certificato X.509 fornito dal sistema TS ed applicando il padding PKCS#1 v 1.5.
A seguito della corretta acquisizione dei dati da parte del sistema TS, il codice fiscale viene separato dai dati di spesa sanitaria e sottoposto alle verifiche di congruita' e di consistenza rispetto alle banche dati anagrafiche di riferimento e codificato (dal codice fiscale si genera una stringa cifrata biunivoca e collegata ad un progressivo numerico per renderlo irreversibile) per le finalita' previste dall'articolo 3 comma 5 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
4.5 SERVIZI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DI SPESA
Al fine di svolgere le attivita' previste dal seguente disciplinare tecnico, i soggetti coinvolti devono trattare i dati di spesa sanitaria secondo le modalita' descritte nel precedente capitolo 3 e nel rispetto degli standard previsti dall'articolo 50 del DL 269/2003.
In particolare i dati di spesa sanitaria, una volta trattati e predisposti secondo le modalita' descritte nel precedente capitolo 3 da parte dei soggetti previsti dall'articolo 3 comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possono essere trasmessi al sistema TS:
1. direttamente dai soggetti/strutture/medici tramite i propri sistemi gestionali;
2. per il tramite dei sistemi regionali, autorizzati ai sensi dell'articolo 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni;
3. per il tramite di associazioni di categoria e soggetti terzi (soggetti delegati), ai sensi dell'articolo 2 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni.
Il sistema TS riceve i dati in modalita' sicura, su rete di comunicazione SPC ovvero, tramite Internet, mediante protocollo SSL per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche.
Tutte le operazioni di trasmissione dei dati sono tracciate dal sistema TS e registrati in appositi file di log che vengono conservati per un periodo di 12 mesi.
Il sistema TS mette a disposizione degli utenti i seguenti servizi applicativi, anche in modalita' sincrona, per la trasmissione dei dati:
- Web services (cooperazione applicativa);
- Applicazioni web.
4.5.1 TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E SOGGETTI TERZI (SOGGETTI DELEGATI)
In riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni, i sistemi informativi dei soggetti delegati devono garantire i requisiti di sicurezza, integrita' e riservatezza dei dati che transiteranno presso i propri sistemi informatici.
In particolare detti sistemi devono garantire:
- l'accesso ai sistemi informativi da parte dei soggetti deleganti deve essere effettuato tramite l'utilizzo di credenziali basate su utente e password e/o TS/CNS;
- il sistema dei soggetti delegati deve ricevere i dati in modalita' sicura, su rete di comunicazione, mediante protocollo SSL per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche;
- i dati devono essere trasmessi dai soggetti deleganti solo a seguito del trattamento previsto dai punti 1,2, 3 e 4 del precedente capitolo 3.
Nel caso dei documenti fiscali in forma cartacea, i soggetti delegati per le finalita' del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni possono essere individuati solo nell'ambito di coloro che gia' trattano per conto del medesimo soggetto delegante lo stesso documento fiscale per altre finalita' previste dalla normativa vigente. In tal caso il soggetto delegato dovra' garantire le misure idonee e minime di sicurezza previste dalla normativa vigente, nel rispetto delle indicazioni di cui al capitolo 3 punti 1, 2 ,3 e 4.
A seguito della comunicazione da parte del sistema TS dell'avvenuta trasmissione, i dati transitati nei sistemi dei soggetti delegati devono essere cancellati dai loro archivi locali. Di seguito si riportano le istruzioni minime operative a cui si devono attenere i soggetti delegati:
- il trattamento dei dati deve essere effettuato solo per le finalita' connesse allo svolgimento delle attivita' oggetto anche del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- il sistema informatico nel quale risiedono i dati deve gestire gli stessi, in osservanza a quanto previsto al capitolo 3 con particolare riferimento alla crittografia del codice fiscale;
- adozione di adeguati programmi ed altri strumenti software o hardware atti a garantire la massima misura di sicurezza nel rispetto di quanto dettato dal Codice ed utilizzando le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico software e hardware, verificandone l'installazione, l'aggiornamento ed il funzionamento degli stessi;
- deve predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza informatico idoneo a rispettare le prescrizioni del Codice, adeguandolo anche alle eventuali future norme in materia di sicurezza;
- adozione di tutti i provvedimenti necessari ad evitare la perdita o la distruzione, anche solo accidentale, dei documenti informatici e dei dati;
- operare nel continuativo rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016:
- mantenere la piu' completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate;
- verificare l'avvenuta cancellazione dagli archivi locali subito dopo la ricezione delle relative ricevute da parte del sistema TS;
- all'atto della conclusione o della revoca della delega all'invio dei dati oggetto del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni, il soggetto delegato dovra' consegnare al delegante eventuali archivi informatici impegnandosi a cancellare fisicamente dai propri sistemi elettronici e/o archivi cartacei tutti i dati di proprieta' del delegante;
- Deve predisporre e tenere a disposizione, per eventuali verifiche:
a) una breve descrizione del sistema informativo e delle procedure che utilizza per il trattamento dei dati;
b) una descrizione delle misure messe in atto, con particolare riferimento all'adozione di adeguate e preventive misure di sicurezza, contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' connesse allo svolgimento delle attivita' oggetto del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni.

4.6 SERVIZI DI RICEZIONE DEI DATI DA PARTE DEL SISTEMA TS
All'atto della ricezione dei dati il Sistema TS effettua le seguenti operazioni:
- Protocollazione univoca dell'invio;
- Identificazione dell'utente, tramite la verifica del PINCODE associato allo stesso;
- Verifica dell'integrita' dei dati trasmessi attraverso la corretta decompressione del file e della decifratura del codice fiscale;
- Emissione di una ricevuta di dettaglio.
Il sistema TS all'atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.
In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella nomenclatura del file o ad irregolarita' nella struttura dei dati o ad incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal sistema TS i dati contenuti nei file scartati.
Per ogni file ricevuto correttamente, il sistema TS esegue il controllo formale dei dati e registra sulla ricevuta di accoglienza l'esito delle operazioni svolte, indicando l'eventuale presenza di anomalie; in tal caso il soggetto potra' eventualmente provvedere alla rimozione delle anomalie segnalate.
In caso di non conformita' dei dati rispetto alle specifiche tecniche, il Sistema TS procede allo scarto dei dati medesimi.
Al fine di acquisire e verificare l'esito della corretta trasmissione dei documenti da trasmettere, il sistema TS mette a disposizione dell'utente un'apposita ricevuta che puo' essere consultata sul sito del sistema TS ovvero acquisita per via telematica.
Formato dell'elemento Ricevuta Esito Invio in caso di corretta ricezione:

===================================================
| Nome campo | Descrizione |
+===================+=============================+
|Data Ricezione |Data e ora ricezione |
+-------------------+-----------------------------+
| |Identificativo Invio: numero |
| |di protocollo univoco della |
|Id Invio |trasmissione |
+-------------------+-----------------------------+

Formato dell'elemento Ricevuta Esito Invio in caso di scarto:

===========================================================
| Nome campo | Descrizione |
+=======================+=================================+
|Tipo Errore |Elemento multiplo: Codice errore |
+-----------------------+---------------------------------+
| |Identificatore della sezione |
|Sezione Errata |errata |
+-----------------------+---------------------------------+
|Descrizione |Decodifica del codice d'errore |
+-----------------------+---------------------------------+
4.7 FREQUENZA TEMPORALE DI TRASMISSIONE DEI DATI DI SPESA SANITARIA
Il servizio telematico e' disponibile 24 ore su 24 per l'intero anno.
La trasmissione dei dati di spesa/rimborso deve essere effettuata secondo quanto previsto dal calendario pubblicato sul sito del Sistema TS (www.sistemats.it) e nel rispetto dei piani di diffusione di cui all'articolo 4 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni.
In ogni caso, la trasmissione dei predetti dati deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della spesa effettuata dall' assistito, comprensivi i dati delle eventuali cancellazioni e/o variazioni e rimborsi. I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema TS.
Laddove il Sistema TS, per cause di forza maggiore, debba sospendere il servizio telematico, rendera' disponibile tempestivamente tale informazione sul sito internet del MEF www.sistemats.it in un'aerea dedicata a tutte le attivita' previste da questo disciplinare tecnico.
 
Allegato B

Disciplinare Tecnico riguardante il trattamento dei dati
da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate
da parte del Sistema TS
INDICE

1. INTRODUZIONE

2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI

3. MODALITA' DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

4.1 PREDISPOSIZIONE MASSIVA DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

4.2 PREDISPOSIZIONE PUNTUALE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

4.3 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA COMPILAZIONE ASSISTITA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

4.3.1 COMPILAZIONE ASSISTITA: RICHIESTE DI DATI DI SPESA SANITARIA

4.3.1.1 RICHIESTA DATI IN LETTURA (CONSULTAZIONE)

4.3.1.2 RICHIESTA DI SCRITTURA

4.3.1.3 RICHIESTA RIPRISTINO

4.3.1.4 RICHIESTA DI CALCOLO

4.3.2 COMPILAZIONE ASSISTITA: RISPOSTE ALLE RICHIESTE

4.3.2.1 RISPOSTA DATI IN LETTURA/SCRITTURA

4.3.2.2 RISPOSTA RIPRISTINO

4.3.2.3 RISPOSTA CALCOLO

4.4 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI OGGETTO DELLA COMPILAZIONE AGEVOLATA

4.4.1 RICHIESTA CONSULTAZIONE DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

4.4.2 RISPOSTA DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

5. CORRISPETTIVI

6. LOG DEL SISTEMA TS
1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le modalita' e il trattamento dei dati da rendere disponibili all'Agenzia delle entrate, ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, secondo le modalita' previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
2. TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI

I dati sono trasmessi su rete di comunicazione SPC, mediante protocollo SSL.

In conformita' a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del Dl 175/2014, il sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini per il pagamento del ticket ovvero per l'acquisto delle prestazioni sanitarie (ovvero gli eventuali relativi rimborsi) e i rimborsi per prestazioni completamente o parzialmente non erogate entro il termine previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

In particolare il sistema TS, tramite i processi esclusivamente automatici, memorizza i dati in banche dati collocate in un'area perimetrata e separata dalle altre banche dati del Sistema TS.

Tali dati sono memorizzati su archivi distinti e non interconnessi, in modo che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri, quello relativo al codice fiscale dell'assistito e il progressivo univoco del record.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture del sistema TS e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. Tale accesso puo' essere effettuato esclusivamente da parte di personale autorizzato dal sistema TS e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attivita' eseguita.

I dati di spesa sanitaria/rimborsi contenuti nella banca dati messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate sono trattati secondo le modalita' e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016.
3. MODALITA' DI ACCESSO AI DATI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai fini dell'accesso da parte dell'Agenzia delle entrate, il sistema TS espone servizi web service che possono essere invocati esclusivamente dai sistemi dell'Agenzia delle entrate, per:

. acquisire in lettura di dati massivi;

. accedere puntualmente alle singole spese sanitarie/rimborsi per codice fiscale del contribuente;

. permettere al contribuente di integrare o rettificare i propri dati di spesa sanitaria nell'ambito della compilazione assistita della dichiarazione dei redditi on line.

I servizi sono esposti in cooperazione applicativa con autenticazione attraverso certificato client. I dati trattati sono quelli previsti dal provvedimento del Direttore delle entrate dell'Agenzia n. 76048/2018, attuativo del comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2014, n. 175 .

Le operazioni effettuate dal server applicativo dell'Agenzia delle entrate sono registrate nel sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni di autenticazione e gli attributi utilizzati per verificare i diritti di accesso all'informazione e per alimentare il sistema di tracciamento.

Il sistema di tracciamento del sistema TS conserva le informazioni relative all'accesso ai servizi da parte dell'Agenzia delle entrate tramite web services. In particolare tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati, sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione, e possono essere fornite in relazione ad una specifica richiesta da parte dell'Autorita'.

Tutte le operazioni effettuate da parte dell'Agenzia delle entrate sono tracciate e conservate per un periodo di 12 mesi.
4. PREDISPOSIZIONE DEI DATI PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'interazione tra il Sistema TS e il server applicativo dell'Agenzia delle entrate avviene tramite i servizi web service esposti dal Sistema TS e consiste in richieste:

- in lettura massiva per lista di codici fiscali;

- in lettura puntuale per codice fiscale del contribuente e del familiare a carico;

- funzionali alla compilazione assistita da parte dell'Agenzia delle entrate destinata al contribuente nell'ambito della dichiarazione dei redditi on line.

Sempre nell'ambito della compilazione assistita, oltre alle richieste di lettura, si prevedono le seguenti ulteriori operazioni:

- richiesta di inserimento, modifica e cancellazione dei dati di spesa sanitaria

- richiesta di ricalcolo degli importi aggregati per importo relativo a spesa sanitaria e a spesa veterinaria a fronte dell'integrazione/modifica dei documenti di spesa sanitaria

- richiesta di ripristino dei dati di spesa al valore iniziale.

Il Sistema TS rende inoltre disponibili in consultazione ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate, le informazioni di dettaglio rettificate da parte del contribuente, in relazione alle sole dichiarazioni sottoposte ad attivita' di controllo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
4.1 PREDISPOSIZIONE MASSIVA DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il sistema TS sulla base della richiesta "massiva" da parte dell'Agenzia delle entrate:

- Acquisisce la lista dei codici fiscali da elaborare, con eventuale indicazione per ogni codice fiscale, di esclusione di una o piu' tipologia di spesa come richiesta dal medesimo contribuente

- Rende codificato il codice fiscale presente nella lista;

- Aggrega per codice fiscale codificato, tutte le spese sanitarie acquisite e presenti nelle banche dati predisposte, ad esclusione:

- delle singole spese indicate dal contribuente ai sensi dell'articolo 5 del decreto 31 luglio 2015 e successive modificazioni e dell'articolo 4 del presente decreto;

- di tutte le spese afferenti alle tipologie di spesa, comunicate dal contribuente e dal familiare a carico per il tramite dell'Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

- di tutti i documenti fiscali comunicati dall'erogatore con una modalita' di pagamento non tracciabile, che non da' diritto all'agevolazione da parte del cittadino (ai sensi dell'art. 1, commi 679 e 680 della Legge di bilancio 2020)

- Somma tutti gli importi (relativi sia alle spese sostenute dal contribuente e dal familiare a carico e degli eventuali rimborsi) suddividendoli, sulla base della tipologia della spesa, secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

- Registra sulla stessa lista fornita dall'Agenzia delle entrate contenente codici fiscali da elaborare gli importi economici aggregati per tipologia di spesa, ad esclusione delle spese e dei rimborsi per i quali il contribuente ha manifestato la propria opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per le finalita' del presente decreto.

Parte di provvedimento in formato grafico
4.2 PREDISPOSIZIONE PUNTUALE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Il sistema TS per ogni richiesta puntuale da parte dell'Agenzia delle entrate:

- Acquisisce il codice fiscale da elaborare;

- Rende codificato il codice fiscale;

- Seleziona tramite il codice fiscale codificato nelle banche dati, tutte le spese sanitarie e/o i rimborsi riferibili al contribuente e al familiare a carico e presenti nel sistema TS, ad esclusione delle spese/rimborsi per i quali e' stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la finalita' del presente decreto;

- Suddivide le informazioni di dettaglio di ogni natura della spesa e/o di rimborso;

- Restituisce sulla base della richiesta dell'Agenzia delle entrate le informazioni di dettaglio relative al codice fiscale oggetto della richiesta.

In particolare per ogni record di spesa sanitaria e/o di rimborso il sistema TS mette a disposizione le seguenti informazioni di dettaglio di spesa.

Parte di provvedimento in formato grafico
4.3 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA COMPILAZIONE ASSISTITA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE DEI DATI DI SPESA SOSTENUTI DAL CONTRIBUENTE E DAL FAMILIARE A CARICO

Di seguito si descrivono le interazioni tra il sistema TS e l'Agenzia delle entrate relativamente alle operazioni che il contribuente puo' effettuare sulle proprie spese sanitarie o su quelle dei familiari a carico dell'anno fiscale di competenza della dichiarazione, mostrate nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle entrate per la Dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, il contribuente puo':

- Richiedere la lista dei documenti di spesa acquisiti dal Sistema TS dai vari erogatori, aventi come beneficiario il cittadino stesso e gli eventuali familiari a carico, ad esclusione delle spese su cui e' stata esercitata la facolta' di opposizione all'utilizzo ai fini della dichiarazione precompilata

- Integrare la lista dei documenti risultanti al Sistema TS con un ulteriore documento di spesa non presente nell'elenco

- Eliminare un documento di spesa precedentemente inserito dal contribuente nell'elenco

- Apportare modifiche ad un documento di spesa proposto nell'elenco (nell'importo, nella percentuale di sostenimento della spesa se riferito a soggetto a carico fiscale, nell'indicazione da utilizzare o meno)

- Richiedere il calcolo dell'importo complessivamente detraibile in relazione ai documenti di spesa sanitaria e veterinaria

- Ripristinare la situazione iniziale dei documenti di spesa proposti in elenco al contribuente

In tutte le richieste d'interazione, il Sistema TS:

- acquisisce il codice fiscale del dichiarante e degli eventuali soggetti a carico di cui mostrare i dati di spesa

- crea una copia della base dati di tutte le spese sanitarie riferibili al contribuente e al familiare a carico, presenti nel sistema TS, ad esclusione delle spese per le quali e' stata manifestata l'opposizione al trattamento da parte dell'Agenzia delle entrate per la finalita' del presente decreto

- acquisisce le informazioni necessarie per calcolare l'importo detraibile sanitario e veterinario di ogni documento di spesa:

- tipologie di spesa non utilizzate per predisporre il rigo E1 per il contribuente

- lista dei codici fiscali relativi ai soggetti a carico del contribuente dichiarante

- associata ad ogni soggetto a carico fiscale, la percentuale di sostenimento della spesa coincidente alla percentuale di carico fiscale presente nella Certificazione Unica (CU) di cui l'Agenzia delle entrate dispone per l'anno di competenza.
4.3.1 COMPILAZIONE ASSISTITA: RICHIESTE DI DATI DI SPESA SANITARIA
4.3.1.1 RICHIESTA DATI IN LETTURA (CONSULTAZIONE)

Per permettere al dichiarante di consultare la lista dei documenti di spesa comprensiva sia dei dati acquisiti dal Sistema TS dai vari erogatori sia degli eventuali dati inseriti o rettificati dal dichiarante stesso, aventi come beneficiario il dichiarante o gli eventuali familiari a carico, l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS la richiesta di dati in lettura, fornendo, oltre al codice fiscale del dichiarante e dei soggetti a carico (sia risultanti nella Certificazione Unica CU che aggiunti dal dichiarante) cui si riferiscono le spese, anche i dati relativi a:

- percentuale di carico fiscale del soggetto rispetto al dichiarante (fonte CU); tale percentuale permette di mostrare al cittadino la percentuale di sostenimento della spesa nella prima visualizzazione dei dati, supponendo che questa coincida con il carico fiscale;

- tipologie di voci di spesa utilizzate dall' Agenzia delle entrate ai fini del calcolo di importo totale detraibile; tale informazione permette al Sistema TS di mostrare al cittadino l'importo detraibile per ogni documento con gli stessi criteri applicati nella predisposizione della dichiarazione precompilata;

Relativamente alla richiesta dei dati in lettura riferiti ai soggetti a carico non presenti nella CU e aggiunti dal contribuente dichiarante, il Sistema TS non estrae i documenti acquisiti dagli erogatori ma soltanto quelli eventualmente inseriti dal contribuente nella compilazione assistita.

Di seguito la richiesta dei dati in lettura che l'Agenzia delle entrate indirizza al Sistema TS.

Parte di provvedimento in formato grafico
4.3.1.2 RICHIESTA DI SCRITTURA

Dopo aver preso visione dei dati di spesa sanitaria restituiti dal Sistema TS a seguito della richiesta di lettura, il dichiarante puo' operare delle modifiche ai dati proposti sull'area riservata dell'Agenzia delle entrate che riguardano l'inserimento, la rettifica o la cancellazione di uno o piu' documenti fiscali, rispetto alla lista visualizzata.

Al termine delle modifiche da parte del dichiarante, l'Agenzia delle entrate effettua la richiesta al Sistema TS di acquisire i dati in scrittura; la richiesta comprende, oltre al codice fiscale del dichiarante e dei suoi familiari a carico, le modifiche richieste dal dichiarante, comprensivi delle informazioni dei:

- documenti di spesa con i seguenti dati obbligatori:

. data pagamento

. tipologia erogatore

. importo spesa sanitaria e/o veterinaria

e i seguenti dati opzionali:

. numero documento

. partita IVA

. denominazione erogatore

- per ciascun documento relativo al soggetto a carico, la percentuale di sostenimento della spesa inserita dal dichiarante

Parte di provvedimento in formato grafico
4.3.1.3 RICHIESTA RIPRISTINO

Nella richiesta di azzeramento delle integrazioni/modifiche (ripristino), il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale del dichiarante che richiede il ripristino delle spese sanitarie nella loro versione iniziale (prima dell'integrazione/modifica da parte del dichiarante).

Si tratta dello stesso tracciato della richiesta di dati in lettura, in cui il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate i seguenti dati:

- il codice fiscale del dichiarante

Parte di provvedimento in formato grafico
4.3.1.4 RICHIESTA DI CALCOLO

Nella richiesta di calcolo, il Sistema TS riceve dall'Agenzia delle entrate il codice fiscale del dichiarante che richiede il calcolo dell'importo detraibile sulla base delle spese sanitarie e/o veterinarie inserite/modificate.

Di seguito la richiesta di calcolo da parte del dichiarante degli importi dei dati dei documenti di spesa comprensivi quelli integrati e modificati; la richiesta e' indirizzata dall'Agenzia delle entrate al Sistema TS con i seguenti campi:

Parte di provvedimento in formato grafico
4.3.2 COMPILAZIONE ASSISTITA: RISPOSTE ALLE RICHIESTE

4.3.2.1 RISPOSTA DATI IN LETTURA/SCRITTURA

Il Sistema TS risponde alle richieste di lettura e scrittura con l'elenco dei documenti di spesa afferenti al dichiarante e ai suoi familiari a carico. Si tratta sia dei documenti di spesa inviati dagli erogatori sia di quelli integrati e/o rettificati dal contribuente.

Parte di provvedimento in formato grafico
4.3.2.2 RISPOSTA RIPRISTINO

Nella risposta alla richiesta di ripristino, il Sistema TS provvede ad annullare tutti i dati di spesa inseriti/modificati e cancellati dal dichiarante per se' e/o per i suoi soggetti a carico. L'esito annullamento ripristina la situazione iniziale dei documenti di spesa.

La risposta restituisce l'esito del ripristino dei dati.

Parte di provvedimento in formato grafico
4.3.2.3 RISPOSTA CALCOLO

Nella risposta alla richiesta di calcolo, il Sistema TS provvede ad elaborare i dati di spesa relativi al dichiarante e/o ai suoi soggetti a carico, comprendendo anche i documenti di spesa integrati e/o rettificati dal dichiarante stesso. L'esito dell'elaborazione viene memorizzato in una base dati apposita. Come esito della richiesta, il Sistema TS fornisce l'elenco degli importi aggregati per voce di spesa, per codice fiscale del soggetto e per anno di competenza.

Di seguito i dati restituiti dal Sistema TS in risposta alla richiesta

Parte di provvedimento in formato grafico
4.4 PREDISPOSIZIONE DEL COLLOQUIO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEI DIPENDENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI OGGETTO DELLA COMPILAZIONE AGEVOLATA

Secondo quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 2 del presente articolo, sono disponibili in consultazione ai dipendenti dell'Agenzia delle entrate , le informazioni di dettaglio rettificate da parte del contribuente, in relazione alle sole dichiarazioni sottoposte ad attivita' di controllo di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

I predetti dati rettificati dal contribuente, possono essere visualizzati esclusivamente dai dipendenti autorizzati dell'Agenzia delle entrate, attraverso l'applicativo dedicato ai controlli formali di cui all'art. 36-ter dello stesso d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Per tale finalita' il Sistema TS mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate un servizio di consultazione dei dati integrati o rettificati dal contribuente nell'ambito della Compilazione Agevolata, tenendo traccia dell'utente dell'Agenzia delle entrate autenticato e autorizzato dall'applicativo dedicato ai controlli formali di cui sopra.
4.4.1 RICHIESTA CONSULTAZIONE DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

Di seguito il tracciato della richiesta di consultazione che l'Agenzia delle entrate invia al Sistema TS relativamente ai dati integrati o rettificati dal contribuente nell'ambito della Compilazione Agevolata:

Parte di provvedimento in formato grafico
4.4.2 RISPOSTA DATI INTEGRATI E RETTIFICATI

Di seguito il tracciato dei dati di risposta da parte del Sistema TS alla richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate dei dati integrati o rettificati dal contribuente nell'ambito della Compilazione Agevolata:

Parte di provvedimento in formato grafico
5. CORRISPETTIVI

I soggetti tenuti all'invio dei dati dei corrispettivi al Sistema TS comunicano al Sistema TS mediante una apposita funzionalita', resa disponibile dal sistema TS (www.sistemats.it), la volonta' di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2020.

La trasmissione al Sistema TS dei dati dei corrispettivi giornalieri comprende i dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, cosi' come riportati sul documento commerciale di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016.

A decorrere dal 1° luglio 2020, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6-quater del decreto legislativo n. 127 del 2015, i soggetti di cui sopra trasmettono al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.

Per le suddette finalita', l'Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema TS l'elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso l'Agenzia delle entrate i propri dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
6. LOG DEL SISTEMA TS

Tutte le operazioni di accesso ai dati sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

Codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico che accede ai dati;

- Data e ora dell'esecuzione;

- Modalita' di utilizzo dei dati:

- Elaborazione ai fini di totalizzazione;

- Visualizzazione dati di dettaglio;

- Codice fiscale dei contribuenti di cui vengono prelevati i dati;

- I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione dovranno essere conservati per un periodo di 12 mesi.

Inoltre i log file garantiscono:

- la verifica della liceita' del trattamento dei dati;

- caratteristiche di integrita' e inalterabilita';

- la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;

- la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.

 
Allegato C

Disciplinare Tecnico riguardante la funzione di Consultazione
di cui all'art. 3, comma 3-bis, del decreto legislativo
21 novembre 2014, n. 175 e all'art. 5 quinquies del decreto
31 luglio 2015


INDICE
1. INTRODUZIONE

2. FUNZIONALITA' WEB DI CONSULTAZIONE

2.1 MODALITA' DI ACCESSO AI DATI DI SPESA SANITARIA

2.2 DATI DI SPESA SANITARIA OGGETTO DI CONSULTAZIONE

2.3 DOCUMENTI INVIATI DAGLI EROGATORI

2.3.1 ELENCO DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE

2.3.2 GRAFICI

2.3.3 ELENCO STORICO DOCUMENTI

2.3.4 SEGNALAZIONE DATI INCONGRUENTI

2.4 DOCUMENTI DA COMPILAZIONE ASSISTITA

2.5 DATI DELLE PRESCRIZIONI EROGATE IN AMBITO SSN

3. FLUSSO DI SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE ALL'INVIANTE

4. LOG DEL SISTEMA TS

5. CONSERVAZIONE DEI DATI NEL SISTEMA TS
1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive le caratteristiche del servizio di Consultazione delle spese sanitarie, previsto dall'articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, introdotto dalla Legge stabilita' 2016: "Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria."

I commi 2 e 3 prevedono che ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate puo' utilizzare i dati che il Sistema TS rileva ai fini del monitoraggio della spesa sanitaria SSN (di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) e quelli inviati dai soggetti previsti dai decreti attuativi della Ragioneria Generale dello Stato (spesa sanitaria privata, sostenuta dai cittadini).

La funzione on line di Consultazione, a disposizione nel sito del Sistema Tessera Sanitaria, permette a tutti i cittadini di consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria.

In virtu' dell'art. 5 quinquies di modifica al decreto del 31 luglio 2015 e del presente decreto, il cittadino/assistito ha la possibilita' di:

Consultare, oltre ai dati di spesa sanitaria inviati a suo nome dagli erogatori di prestazioni sanitarie (comma 3), anche i dati immessi dal cittadino stesso nell'ambito della funzione Compilazione Assistita dell'applicazione on line del 730 Precompilato dell'Agenzia delle entrate;

Segnalare come impropri i dati attestanti il pagamento della spesa sanitaria inviati dagli erogatori di prestazioni sanitarie. Tale segnalazione viene recapitata dal Sistema TS all'erogatore che valuta la correttezza del dato inviato ed agisce in modo coerente alle risultanze, con la correzione o meno del documento di spesa.

Consultare i documenti di spesa integrati o rettificati dal contribuente dichiarante nella funzione Compilazione assistita dell'applicazione on line 730-precompilato dell'Agenzia delle entrate per se' e per i soggetti a carico

Il cittadino/assistito ha inoltre la possibilita' di consultare le prestazioni farmaceutiche e specialistiche di cui ha usufruito nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.
Di seguito sono descritte:

1. le funzioni a disposizione del cittadino;

2. le informazioni presenti nel flusso di fornitura messo a disposizione dal Sistema TS nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nel processo di segnalazione delle anomalie riscontrate dal cittadino.

Le specifiche tecniche dei servizi descritte nel presente disciplinare sono disponibili sul sito del Sistema TS www.sistemats.it .
2. FUNZIONALITA' WEB DI CONSULTAZIONE
2.1 MODALITA' DI ACCESSO AI DATI DI SPESA SANITARIA

L'assistito/cittadino puo' accedere al sistema TS, tramite l'utilizzo:

- della tessera sanitaria TS/CNS attivata e non scaduta che viene spedita a tutti i cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- delle credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009;

- delle credenziali SPID

In caso di inattivita' prolungata la sessione di autenticazione verra' chiusa automaticamente dal sistema e sara' quindi necessario autenticarsi nuovamente.
2.2 DATI DI SPESA SANITARIA OGGETTO DI CONSULTAZIONE

Il cittadino, attraverso l'applicazione di Consultazione, accede alle seguenti tipologie di dati:

1. dati di spesa sanitaria sostenuta dal cittadino (scontrini, ricevute o fatture) inviati al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie, compresi quelli oggetto delle eventuali precedenti comunicazioni di opposizione rese all'Agenzia delle Entrate o inserite nel portale del sistema TS. Per tutte le funzioni di ricerca e' possibile l'estrazione dei dati in formato Excel, con l'indicazione della data di visualizzazione e di estrazione. I dati visualizzati dal cittadino sono quelli esclusivamente collegati al codice fiscale del cittadino stesso.

2. dati di spesa integrati o rettificati dal cittadino nell'ambito della Compilazione Assistita prevista di cui all'art. 5 quinqies del decreto 31 luglio 2015; si tratta dei documenti di spesa che il cittadino stesso, in qualita' di contribuente dichiarante, ha immesso nella sezione apposita del 730 precompilato on line dell'Agenzia delle entrate: per questa tipologia di documenti di spesa "autocertificati" dal cittadino, la Consultazione di Sistema TS mostra sia le spese che il cittadino ha aggiornato riferite a se stesso sia quelle da lui inserite o rettificate per i soggetti a carico.

3. dati delle prescrizioni di cui il cittadino ha usufruito nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; in questa sezione il cittadino prende visione dell'elenco delle prescrizioni mediche a lui intestate

4. valore economico della spesa sanitaria SSN in relazione ai farmaci, dispositivi medici, prestazioni specialistiche di cui ha beneficiato a fronte di ricette mediche SSN.
2.3 DOCUMENTI INVIATI DAGLI EROGATORI
2.3.1 ELENCO DOCUMENTI IN CONSULTAZIONE

L'assistito/cittadino accede ad una pagina di ricerca che permette di richiedere i documenti a lui riferiti:

- in un determinato anno di spesa

- filtrati per tipologia di voce di spesa

- filtrati per erogatore di prestazioni sanitarie

La scelta puo' prevedere uno o piu' filtri contemporaneamente.

Con la funzione di Consultazione il cittadino/assistito puo' prendere visione dei dati di spesa sanitaria a lui riferiti, trasmessi al Sistema TS dai vari erogatori di servizi sanitari:

- Farmacie

- Strutture specialistiche

- Medici e Odontoiatri

- Parafarmacie

- Ottici

- Vendite al dettaglio di medicinali veterinari

- Professionisti sanitari di cui ai DM 16 settembre 2016 (psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e medici veterinari) e di cui al DM 22 novembre 2019 (Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Tecnico ortopedico, Dietista, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista e assistente di oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e Assistente sanitario)

I dati proposti come risultato della ricerca presentano le seguenti informazioni riferite ai documenti fiscali

- Le date di emissione e di pagamento

- L'importo in euro

- I dati dell'erogatore (tipologia e descrizione)

- La presenza di un documento di storno o rimborso inviato dallo stesso erogatore, che incida sull'importo finale del documento originario

Per ogni documento il cittadino puo' visualizzare:

- Il numero documento

- Partita IVA erogatore

- Le voci di spesa con:

Tipo di spesa

Importo in euro

- La modalita' di pagamento (tracciato o contanti)

Il campo "Note" segnala al cittadino l'eventuale annotazione di opposizione che il cittadino stesso ha esercitato sul documento in oggetto, finalizzata al non invio della spesa all'Agenzia delle entrate per la precompilazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento.
2.3.2 GRAFICI

Specifici report consentono al cittadino di avere un quadro statistico della ripartizione delle proprie spese sanitarie nelle varie tipologie di voci di spesa previste.
2.3.3 ELENCO STORICO DOCUMENTI

I documenti di spesa sanitaria che pervengono al Sistema TS sono soggetti a modifica (variazione e cancellazione) da parte degli erogatori che li hanno inviati; in particolare, un documento, che il cittadino/assistito visualizza in elenco come attivo in un determinato momento, puo' essere aggiornato nei dati economici o anche cancellato in un momento successivo, lasciando traccia delle operazioni effettuate nel tempo. Il cittadino/assistito puo' visualizzare tale storicizzazione.

La stragrande maggioranza dei documenti fiscali vengono inviati dagli erogatori in inserimento e mai modificati o cancellati. I dati oggetto di modifica sono:

- Data di pagamento

- Importo

- Tipologia di spesa

- Codice fiscale cittadino
Il codice fiscale del cittadino, se oggetto di modifica, produce di fatto una cancellazione logica della precedente versione del documento fiscale e l'inserimento logico di un nuovo documento. Ovviamente, tale configurazione incide sulla visualizzazione della storia del documento fiscale da parte del cittadino.
2.3.4 SEGNALAZIONE DATI INCONGRUENTI

Il cittadino/assistito ha la possibilita' di segnalare le spese che presentino a suo parere anomalie.

Entrando nel dettaglio della spesa, il cittadino puo' selezionare la funzione «Segnala errore», con la quale accede all'ulteriore dettaglio delle voci di spesa e degli importi economici. Qui il cittadino seleziona i campi da segnalare come non corrispondenti alla documentazione in suo possesso. I campi segnalabili sono i seguenti:

- Data emissione

- Importo complessivo documento

- Modalita' di pagamento

- Numero documento

- Tipologia voce di spesa

- Importo voce di spesa

Il cittadino, inoltre, puo' segnalare che il documento non si riferisce ad una spesa da lui sostenuta oppure che mancano delle voci di spesa nel documento visualizzato.

Nell'elenco, il cittadino vede il documento fiscale con un simbolo che ne evidenzia l'avvenuta segnalazione.

Il cittadino puo' prendere nuovamente in esame i documenti precedentemente segnalati e procedere alla selezione di ulteriori anomalie o alla de-selezione di quelle gia' evidenziate.
2.4 DOCUMENTI DA COMPILAZIONE ASSISTITA

Il cittadino puo' accedere all'elenco dei documenti di spesa immessi nell'ambito della Compilazione Assistita prevista di cui all'art. 5 quinqies del decreto 31 luglio 2015. In particolare, il cittadino puo' prendere visione dei documenti di spesa sulla base dei quali l'Agenzia delle entrate ha impostato il nuovo importo

relativo al rigo E1 della dichiarazione, a valle dell'utilizzo della Compilazione Assistita da parte del contribuente dichiarante. Si tratta dell'elenco dei documenti di spesa sanitaria e veterinaria "autocertificati" dal cittadino, confermando o rettificando quelli pervenuti dagli erogatori oppure inserendone altri non presenti tra quelli inviati dagli erogatori.

Il cittadino puo' prendere visione anche dei documenti di spesa sanitaria da lui stesso confermati, rettificati o inseriti per gli eventuali soggetti a carico sempre nell'ambito della Compilazione Assistita del 730 Precompilato dell'agenzia delle entrate, in qualita' di contribuente dichiarante.
2.5 DATI DELLE PRESCRIZIONI EROGATE IN AMBITO SSN

Il cittadino/assistito puo' prendere visione dei dati delle prescrizioni mediche di cui egli stesso ha usufruito nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; in questa sezione viene mostrato l'elenco delle prestazioni farmaceutiche e specialistiche in un determinato periodo.

Per ogni prescrizione usufruita, il Sistema mostra:

- La tipologia di prescrizione (farmaceutica o specialistica)

- Il codice del prodotto / prestazione

- La descrizione del prodotto / prestazione

- Il numero di prodotti / prestazioni

- Il costo sostenuto dal cittadino (ticket, differenza con il generico)

- Dati del prescrittore

- Dati dell'erogatore
3. FLUSSO DI SEGNALAZIONE DELLE ANOMALIE ALL'INVIANTE

Con cadenza giornaliera, il Sistema TS elabora i dati delle segnalazioni confermate dal cittadino e predispone un archivio giornaliero suddiviso per soggetto inviante il pagamento.

A partire da tale archivio, si preparano le comunicazioni da inviare ai soggetti che hanno trasmesso i documenti di spesa, che possono essere l'erogatore della prestazione sanitaria che ha emesso il documento oppure l'intermediario delegato all'invio.

Le modalita' con cui Sistema TS comunica tali informazioni sono:

- via PEC agli indirizzi mail/PEC dei soggetti erogatori/invianti, con l'elenco dei pagamenti segnalati recanti l'indicazione dell'incongruenza

- con un web service per l'acquisizione da parte dell'erogatore/inviante del file con l'elenco delle segnalazioni recanti l'indicazione dell'incongruenza. Le specifiche tecniche del web service sono pubblicate sul sito www.sistemats.it nell'area dedicata al "730 - spese sanitarie" - documenti e specifiche tecniche.

Il soggetto che ha ricevuto la segnalazione si attiva per determinare se il dato inviato e' da rettificare o meno; se riscontra errori, procede al re-invio del dato corretto indicando l'operazione di variazione o eventualmente di cancellazione, altrimenti potra' lasciare la situazione invariata o re-inviare lo stesso dato inviato in precedenza a conferma della sua correttezza.

A fronte del re-invio dell'inviante/ erogatore, il cittadino/assistito vede, nell'elenco dei documenti nella funzione di Consultazione, il dato conseguentemente modificato in base all'attivita' dell'erogatore/intermediario.

Il cittadino puo' segnalare ulteriormente se il dato rettificato continua a presentare difformita'. La successiva segnalazione fara' partire nuovamente l'iter della segnalazione all'inviante.

Di seguito le informazioni oggetto di scambio nel flusso delle segnalazioni da fornire agli erogatori/invianti:

- dati relativi all'invio:

- numero protocollo invio

- data invio

- dati relativi al documento di spesa

- dati identificativi del documento di spesa

data emissione

data pagamento

numero documento

- dati economici delle voci di spesa

tipologia voce di spesa

importo voce di spesa
4. LOG DEL SISTEMA TS

Tutte le operazioni di accesso ai dati, sono tracciate ed in particolare sono registrati in appositi file di log i dati relativi a:

1. Codice identificativo del soggetto fisico che accede ai dati;

2. Data e ora dell'accesso;

3. Indirizzo IP chiamante;

4. Il tipo di ricerca effettuata (dati di dettaglio);

I file di log di tracciamento delle operazioni dovranno essere conservati per un periodo 12 mesi.

Inoltre i log file garantiscono:

1. la verifica della liceita' del trattamento dei dati;

2. le caratteristiche di integrita' e inalterabilita';

3. la protezione con idonee misure contro ogni uso improprio;

4. la cancellazione alla scadenza dei tempi di conservazione.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'accesso ai log del sistema TS avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato. In particolare tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati, sono accessibili solo da parte di soggetti espressamente incaricati, ai quali sia stato attribuito specifico profilo di autorizzazione.

I dati registrati dal sistema TS sono trattati secondo le modalita' e le misure di sicurezza per la protezione dei dati, previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016.

I dati contenuti nei log sono trattati da personale appositamente incaricato del trattamento esclusivamente in forma aggregata; possono essere trattati in forma non aggregata unicamente laddove cio' risulti indispensabile ai fini della verifica della correttezza e legittimita' delle singole operazioni effettuate.
5. CONSERVAZIONE DEI DATI NEL SISTEMA TS

Per le finalita' di cui all' articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175, concernente la consultazione da parte dei cittadini delle proprie spese sanitarie, il Sistema tessera sanitaria archivia i dati delle spese sanitarie per un periodo di 5 anni (oltre l'anno corrente).

In tal modo il Sistema TS consente ai cittadini di poter consultare i propri dati per l'anno in corso e per i cinque anni precedenti.

In fase di prima applicazione, saranno disponibili i dati dell'anno in corso (es. 2018) e le due annualita' disponibili (es. 2017 e 2016)

 
Art. 2

Trasmissione dei dati delle spese sanitarie
e veterinarie al Sistema TS

1. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalita' di cui ai decreti attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dell'indicazione delle modalita' di pagamento delle spese sanitarie, di cui all'art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020. Tale informazione e' obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all'art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020.
2. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi dati secondo le modalita' di cui ai decreti attuativi dell'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi, oltre che dei dati di cui al comma 1, anche dei seguenti ulteriori dati:
a) tipo di documento fiscale, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento, necessario per le finalita' di cui agli art. 10-bis e 17 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
b) aliquota ovvero natura IVA della singola operazione;
c) indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, di cui all'art. 3 del presente decreto. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione sono trasmessi al Sistema TS senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito.
3. Le modalita' tecniche per la trasmissione dei dati di cui al presente articolo sono riportate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3
Opposizione da parte del cittadino alla messa a disposizione dei dati
delle spese sanitarie all'Agenzia delle entrate per la finalita'
della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata

1. Con riferimento ai dati di cui al presente decreto, restano ferme le disposizioni di cui al decreto 31 luglio 2015 concernenti le modalita' di opposizione.
 
Art. 4
Disponibilita' dei dati delle spese sanitarie e veterinarie del
Sistema TS all'Agenzia delle entrate per la predisposizione della
dichiarazione dei redditi precompilata

1. Per le sole finalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con riferimento ai dati di spesa sanitaria e veterinaria sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i dati aggregati per tipologia di spesa secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto 31 luglio 2015, ad esclusione dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie per le quali risulti, sulla base dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto, effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili, per le spese veterinarie e per le spese sanitarie diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, con riferimento ai dati delle spese sanitarie e veterinarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020:
a) ai fini della consultazione da parte del contribuente dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie indicate nella dichiarazione precompilata, il servizio di interrogazione puntuale in cooperazione applicativa esposto dal Sistema TS di cui al comma 2, dell'art. 5 del decreto 31 luglio 2015 include anche i dati di cui all'art. 2 del presente decreto, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera c), del medesimo art. 2;
b) le funzionalita' di cooperazione applicativa per la compilazione agevolata di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera b), del decreto 31 luglio 2015 prevedono che l'inserimento di un nuovo documento fiscale di spesa o rimborso debba essere indicata obbligatoriamente anche la modalita' di pagamento di cui all'art. 2 del presente decreto;
c) le funzionalita' di cooperazione applicativa per la compilazione agevolata di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera c), del decreto 31 luglio 2015 prevedono che la modifica di un documento fiscale di spesa o rimborso possa riguardare anche i dati di cui all'art. 2 del presente decreto, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera c), del medesimo art. 2;
d) le funzionalita' di cooperazione applicativa per la compilazione agevolata di cui all'art. 5-bis, comma 3, lettera e), del decreto 31 luglio 2015 prevedono che il calcolo sia effettuato con esclusione delle spese sanitarie per le quali risulti effettuato il pagamento con strumenti non tracciabili.
3. L'Allegato B del decreto 31 luglio 2015 e' sostituito dall'Allegato B del presente decreto.
4. Alla rubrica dell'art. 5 del decreto 31 luglio 2015, dopo le parole «Agenzia delle entrate» aggiungere le seguenti parole: «per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata».
 
Art. 5

Consultazione delle spese sanitarie
da parte del cittadino

1. La consultazione delle spese sanitarie, attraverso le funzionalita' del Sistema TS di cui all'art. 5-quinquies del decreto 31 luglio 2015 riguarda anche i dati di cui all'art. 2, ad eccezione dei dati di cui al comma 2, lettera c), del medesimo art. 2, secondo le modalita' di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Al fine di consentire al cittadino l'eventuale integrazione della dichiarazione precompilata, la consultazione delle spese sanitarie che non danno diritto alla detrazione secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 679 e 680, della Legge di bilancio 2020, e' consentita fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il codice fiscale dell'assistito e' cancellato dal Sistema TS.
 
Art. 6

Modalita' di trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS

1. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS comunicano al Sistema TS mediante apposita funzionalita' messa a disposizione sul portale www.sistemats.it la volonta' di adempiere agli obblighi di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2020, mediante la trasmissione al Sistema TS dei dati dei corrispettivi giornalieri, comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, cosi' come riportati sul documento commerciale di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2021, i soggetti di cui al comma 1, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmettono al Sistema TS, entro i termini di cui all'art. 2, comma 6-ter, del medesimo decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri configurati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate rende disponibile al Sistema TS l'elenco aggiornato dei soggetti che hanno censito presso l'Agenzia delle entrate i propri dispositivi per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.
 
Art. 7

Termini di trasmissione
dei dati al Sistema TS

1. La trasmissione dei dati di cui all'art 2 del presente decreto e' effettuata:
a) entro la fine del mese di gennaio 2021, per le spese sostenute nell'anno 2020;
b) entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.
2. I dati trasmessi oltre la scadenza di cui al presente articolo vengono memorizzati dal Sistema TS, per le finalita' e le modalita' di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 2 agosto 2016, all'art. 1, comma 6 e all'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
 
Art. 8

Semplificazione degli adempimenti fiscali

1. La trasmissione dei dati di cui al presente decreto assolve agli obblighi di cui:
a) alla dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
b) alla trasmissione dei dati delle fatture ai sensi dell'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;
c) alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, ai sensi dell'art. 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
 
Art. 9

Disponibilita' dei dati fiscali delle fatture
all'Agenzia delle entrate

1. Per le sole finalita' di cui all'art. 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e successive modificazioni, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali di tutte le fatture emesse in relazione a prestazioni sanitarie relative ai periodi d'imposta di cui al medesimo art. 10-bis, ad eccezione del codice fiscale dell'assistito, secondo le modalita' da definirsi con il decreto attuativo del predetto art. 10-bis.
 
Art. 10

Disponibilita' dei dati dei corrispettivi giornalieri
all'Agenzia delle entrate

1. Per le sole finalita' di cui all'art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni, il Sistema TS, tramite sistemi informatici, rende disponibili all'accesso esclusivo dell'Agenzia delle entrate i dati fiscali, secondo le modalita' da definirsi con il decreto attuativo del predetto art. 2, comma 6-quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2020

Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta