Gazzetta n. 270 del 29 ottobre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 21 ottobre 2020 |
Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti a favore delle imprese di autotrasporto di cui al decreto 14 agosto 2020. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto stradale e per l'intermodalita'
Visto l'art. 53 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019), che intende rilanciare gli investimenti per il ricambio del parco veicolare delle imprese di autotrasporto con l'obiettivo di perseguire un minor livello di emissioni inquinanti; Considerato che con il suddetto articolo sono state stanziate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 12,9 milioni di euro per ciascuna annualita' del biennio 2019-2020 finalizzate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto subordinando l'erogazione del contributo al contestuale obbligo di radiazione per rottamazione dei veicoli obsoleti; Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualita' 2020», adottato in applicazione dell'art. 53 del decreto-legge n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2020, al numero di reg. 3283); Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del suddetto decreto a norma del quale «la disciplina delle fasi procedimentali unitamente alle modalita' di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione e' rimessa ad apposito decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e, in particolare, l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo di contributi costituenti aiuti di Stato; Visto l'art. 10, paragrafo 2 e 3 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso; Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (legge europea 2014), in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.); Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Visto l'accordo di servizio prot. n. 261 del 26 giugno 2020 (registrato dalla Corte dei conti in data 2 luglio 2020), stipulato fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la societa' Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti con il quale vengono definite le linee di attivita' da affidare alla societa' sulla base della direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Considerato che l'accordo di servizio si deve necessariamente tradurre in un atto attuativo recante la percentuale massima rispetto alle risorse stanziate da utilizzare a copertura del corrispettivo da devolvere a favore delle spettanze dovute a R.A.M. S.p.a. in qualita' di soggetto gestore della fase di presentazione della domanda e della successiva fase istruttoria; Considerato che ai sensi dell'atto attuativo sottoscritto per l'annualita' 2019, l'importo massimo da corrispondere a R.A.M. per le attivita' svolte e' stato determinato nella misura massima del 2% dell'importo dei fondi destinati agli investimenti nel settore dell'autotrasporto; Ritenuto che detta percentuale, da intendersi quale limite massimo, sara' confermata anche per l'annualita' 2020;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalita' di attuazione del decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355, recante «Modalita' di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l'annualita' 2020», avuto riguardo alla modalita' di presentazione delle domande di ammissione, alla fase di prenotazione, di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale. |
| Art. 2
Modalita' di funzionamento
1. Il procedimento relativo alla proposizione delle domande di ammissione ai benefici e' articolato in due fasi distinte e successive: a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente decreto. 2. Sono previsti due distinti periodi di incentivazione: il primo relativo all'annualita' 2020 (dall'11 novembre 2020 al 30 novembre 2020) ed il secondo relativo all'annualita' 2021 (dal 1° giugno 2021 al 21 giugno 2021). Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per entrambe le tipologie di investimenti. 3. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della rendicontazione di cui all'art. 5 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non sanabili ne fornisce comunicazione all'Amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilita' dell'ammontare delle risorse. 4. Il soggetto gestore procede, con riferimento a ciascuna annualita', alla implementazione di due «contatori», uno per ciascuna delle aree di investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) del decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355. L'entita' delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente utilizzando l'apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore. 5. Con la piattaforma informatica il soggetto gestore provvede: a) all'accantonamento degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate ove la domanda appaia ammissibile con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento dall'ammontare totale delle risorse disponibili; b) alla riacquisizione degli importi accantonati ove siano venuti meno i presupposti della «prenotazione» con la possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 6. Ove il sistema informatico riveli l'esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e saranno, ricorrendone i presupposti, accettate con riserva ai fini di una eventuale successiva disponibilita' di risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse. 7. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo e' considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti. |
| Art. 3
Termini, modalita' di compilazione e di presentazione delle domande
1. Possono proporre domanda le imprese che svolgano prevalentemente l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del codice civile, ed iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 2. Sara' possibile presentare una sola istanza, che avra' validita' di prenotazione, all'interno dei due periodi di incentivazione secondo le modalita' di seguito descritte. L'elenco delle domande pervenute ed i «contatori» delle somme disponibili, aggiornati periodicamente, saranno raggiungibili alla pagina web del soggetto gestore all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione 3. All'interno del primo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10 dell'11 novembre 2020 ed entro e non oltre le ore 8,00 del 30 novembre 2020, esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it 4. All'interno del secondo periodo di incentivazione le istanze potranno essere presentate a partire dalle ore 10 del 1° giugno 2021 e entro e non oltre le ore 8,00 del 21 giugno 2021 esclusivamente attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, all'indirizzo ram.rinnovoparcoveicolare@legalmail.it 5. Qualora in esito all'istruttoria sulla rendicontazione l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per il primo periodo di incentivazione, ovvero non invii la relativa documentazione a comprova degli investimenti, non potra' presentare domanda per il secondo periodo di incentivazione ovvero in caso di presentazione non sara' considerata ammissibile. Qualora in esito all'istruttoria sulla rendicontazione, l'impresa non risulti aver perfezionato in tutto o in parte gli investimenti dichiarati per il secondo periodo di incentivazione, ovvero non invii la relativa documentazione a comprova degli investimenti, l'Amministrazione potra' tenerne conto ai fini di successive edizioni di incentivazione. 6. L'istanza inoltrata dall'indirizzo PEC dell'impresa, a pena di inammissibilita', dovra' contenere la seguente documentazione: a) modello di istanza debitamente compilato, attraverso apposito format informatico, in tutte le sue parti e firmato con firma digitale dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa. Il modello informatico di tipo «pdf editabile» dovra' essere compilato e salvato senza ulteriore scansione e potra' essere reperito, entro il 5 novembre 2020, sul sito web del soggetto gestore al seguente indirizzo: http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione Attraverso il suddetto indirizzo web sara' altresi' possibile ottenere tutte le informazioni tecniche, utili per la compilazione del suddetto modello; b) copia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validita' del legale rappresentante o procuratore dell'impresa; c) eventuale idoneo atto di delega in caso di presentazione della domanda tramite procuratore; d) copia del contratto di acquisizione dei beni oggetto d'incentivazione, comprovante quanto dichiarato nel modello di istanza, avente data successiva a quella di entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 25 ottobre 2019, n. 124 e debitamente sottoscritto dalle parti. Il contratto dovra' inoltre essere firmato con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore dell'impresa; e) ai soli fini della formazione dell'ordine di prenotazione faranno fede la data e l'ora di invio dell'istanza inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC). 7. Il soggetto gestore, pubblichera' l'elenco delle domande pervenute indipendentemente dalla regolarita' formale e sostanziale delle stesse che sara' verificata successivamente. Per le domande pervenute nel primo periodo d'incentivazione l'elenco verra' pubblicato entro la data dell'11 dicembre 2020, mentre per le domande pervenute nel secondo periodo l'elenco verra' pubblicato entro la data del 1° luglio 2020. 8. Per ogni periodo di incentivazione il link per l'accesso all'elenco delle domande pervenute, che costituira' l'ordine di priorita' acquisito, verra' pubblicato sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione «autotrasporto» - «contributi ed incentivi per l'anno 2020» e sul sito del soggetto gestore. Tale elenco, avente mero valore di ordine di prenotazione, resta valido in attesa della verifica dei requisiti delle imprese istanti e della documentazione allegata nelle fasi di istruttoria della rendicontazione e sino al suo aggiornamento a seguito di eventuali scorrimenti. 9. All'interno di ogni periodo di incentivazione l'impresa ha diritto di presentare una sola domanda di accesso agli incentivi contenente tutti gli investimenti anche per piu' di una tipologia e puo' eventualmente annullare l'istanza precedentemente inoltrata e/o trasmettere, secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, una nuova domanda che annulla espressamente l'istanza precedentemente inviata riportando come oggetto della PEC la dicitura «annullamento istanza» oppure «annullamento e sostituzione istanza», con l'effetto, nel caso di sostituzione, di uno scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda. |
| Art. 4
Prova del perfezionamento dell'investimento
1. Nella fase di rendicontazione tutti i soggetti che hanno presentato domanda secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione) e comma 4 (secondo periodo di incentivazione) hanno l'onere di fornire la prova del perfezionamento dell'investimento. Hanno, altresi', l'onere di fornire la prova che il medesimo e' stato avviato successivamente alla data di entrata in vigore della legge 19 novembre 2019, n. 157, di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, al fine di dimostrare la sussistenza della presenza dell'effetto d'incentivazione. La guida all'utilizzo del sistema informatico di gestione sara' disponibile alla pagina http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione sul sito del soggetto gestore RAM entro la data dell'11 dicembre 2020. 2. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita' di cui all'art. 3, comma 3 (primo periodo di incentivazione), a decorrere dalle ore 10 dell'11 dicembre 2020 ed entro e non oltre le ore 16 del 20 maggio 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica, oltre alla documentazione tecnica di cui agli articoli 4, 6 e 7 del presente decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata, da cui risulti il prezzo del bene. La piattaforma informatica sara' resa nota sul sito web dell'Amministrazione, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti e sul sito della RAM all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza. 3. Le imprese che hanno presentato istanza secondo le modalita' di cui all'art. 3 comma 4 (secondo periodo di incentivazione), a decorrere dalle ore 10 del 1° luglio 2021 ed entro e non oltre le ore 16 del 30 novembre 2021, trasmettono, utilizzando la piattaforma informatica, oltre alla documentazione tecnica prevista dal presente decreto, la prova documentale dell'integrale pagamento del prezzo attraverso la produzione della relativa fattura debitamente quietanzata da cui risulti il prezzo del bene. La piattaforma informatica sara' resa nota sul sito web dell'Amministrazione, nella sezione dedicata all'autotrasporto, nella pagina: http://www.mit.gov.it/documentazione/autotrasporto-merci-contributi-e d-incentivi-per-lanno-2020-formazione-e-investimenti, e sul sito della RAM all'indirizzo http://www.ramspa.it/contributi-gli-investimenti-vii-edizione. Le credenziali di accesso al sistema informatico verranno trasmesse all'interessato all'indirizzo PEC dell'impresa, mittente dell'istanza. 4. Solo successivamente a detto adempimento la domanda effettuata con prenotazione potra' considerarsi perfezionata facendo salvi gli effetti della posizione acquisita. Decorso tale termine, le domande che non verranno rendicontate decadranno automaticamente liberando risorse e determinando lo scorrimento dell'elenco degli istanti. 5. In ogni caso l'impresa che pur avendo presentato domanda di accesso all'incentivo non trasmetta la documentazione richiesta in fase di rendicontazione ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento prenotato non potra' presentare una nuova domanda nei successivi periodi di incentivazione a valere sulle risorse di cui al decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355, e l'amministrazione potra' tenerne conto anche in occasione di successive edizioni di incentivazione. 6. Ove gli atti comprovanti l'acquisizione dei beni siano redatti in lingua straniera, dovranno, a pena di esclusione, essere tradotti in lingua italiana secondo la disposizione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa. 7. In ragione della sua peculiare natura ove l'acquisizione dei beni si perfezioni mediante contratto di leasing finanziario, l'aspirante all'incentivo ha l'onere di comprovare il pagamento dei canoni in scadenza alla data ultima per l'invio della documentazione. La prova del pagamento dei suddetti canoni puo' essere fornita alternativamente con la fattura rilasciata all'utilizzatore dalla societa' di leasing, debitamente quietanzata, ovvero con copia della ricevuta dei bonifici bancari effettuati dall'utilizzatore a favore della suddetta societa'. Dovra', inoltre, essere dimostrata la piena disponibilita' del bene attraverso la produzione di copia del verbale di presa in consegna del bene medesimo. La predetta documentazione dovra' essere trasmessa, secondo le modalita' di cui ai precedenti commi, entro il termine previsto per la presentazione della rendicontazione per ciascun periodo di incentivazione. |
| Art. 5
Della rendicontazione e dell'attivita' istruttoria - Soggetto gestore
1. Le imprese richiedenti l'incentivo che hanno presentato istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento entro e non oltre il termine del 20 maggio 2021 per il primo periodo di incentivazione ed entro e non oltre il termine del 30 novembre 2021 per il secondo periodo di incentivazione. 2. Il soggetto gestore provvede all'implementazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'art. 3 del presente decreto nonche' al ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande presentate nei termini ai fini della successiva attivita' istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori», alla redazione dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, all'attivita' istruttoria e alla verifica della rendicontazione, ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'Amministrazione. Qualora sussistano i requisiti previsti dal decreto interministeriale 14 agosto 2020, n. 355, l'amministrazione dispone l'accoglimento delle istanze previamente validate dalla commissione di cui all'art. 5, comma 3 del medesimo decreto interministeriale 14 agosto 2020. 3. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro i quali l'impresa dovra' fornire gli elementi richiesti con le modalita' che saranno specificate con le predette PEC. Qualora entro detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione. 4. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355, ovvero l'insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 3, l'Amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei relativi importi e al conseguente «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. |
| Art. 6 Rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica con contestuale acquisizione dei veicoli a trazione alternativa a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG, nonche' a trazione elettrica
1. Ai fini della ammissione all'incentivo previsto per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto, a motorizzazione ibrida (diesel/elettrico), e elettrica (Full Electric), per ciascun periodo di incentivazione, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre: a) documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione, fra l'altro, che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia in data successiva all'entrata in vigore della legge 19 dicembre 2019, n. 157; b) attestazione tecnica del costruttore rilasciata su carta intestata, attestante la sussistenza delle caratteristiche tecniche previste dal decreto interministeriale (MIT-MEF) 14 agosto 2020, n. 355; c) prova, da fornirsi anche mediante dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la detenzione dei veicoli rottamati in proprieta' o ad altro titolo per almeno tre anni antecedenti all'entrata in vigore del decreto interministeriale 14 agosto 2020. Condizione di ammissibilita' al contributo e' costituita altresi' dall'identita' del soggetto che pone in essere l'operazione di acquisizione con quella di radiazione. |
| Art. 7 Rottamazione e acquisizione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate
1. Ai fini della ammissione all'incentivo per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009, gli aspiranti all'incentivo hanno l'onere di produrre la documentazione attestante la sussistenza dei seguenti requisiti tecnici: a) prova dell'avvenuta radiazione per rottamazione con l'indicazione del numero di targa dei veicoli rottamati e con dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta rottamazione ovvero dichiarazione dell'impresa di rottamazione di presa in carico dei suddetti veicoli con l'impegno di procedere alla loro demolizione; b) prova dell'avvenuta immatricolazione in Italia dei veicoli euro VI mediante l'indicazione del numero di targa, ovvero della richiesta di immatricolazione debitamente protocollata dal competente ufficio Motorizzazione civile; d) prova della detenzione in proprieta' o ad altro titolo dei veicoli da rottamare per almeno tre anni precedenti all'entrata in vigore del decreto interministeriale 14 agosto 2020 dei veicoli rottamati. Condizione di ammissibilita' al contributo e' costituita, altresi', dall'identita' fra il soggetto che pone in essere l'operazione di acquisizione e quello che con quella di radiazione. |
| Art. 8
Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Il presente decreto e' pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto - contributi ed incentivi - e nel sito web della societa' Rete autostrade mediterranee logistica, infrastrutture, trasporti, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2020
Il direttore generale: Cinelli |
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