Gazzetta n. 270 del 29 ottobre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 settembre 2020
Disposizioni transitorie di modifica del decreto 2 agosto 2018 concernenti la proroga dei termini per il completamento dell'attivita' effettuata dagli organismi di controllo del settore vitivinicolo.


IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricole comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 90 rubricato controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;
Visto il regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino ed in particolare, l'art. 64 che stabilisce controlli e vigilanza sui vini a DO e a IG;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 agosto 2018, n. 7552, relativo al Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi della legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 253 del 20 ottobre 2018;
Visto in particolare l'art. 8, comma 5, del suddetto decreto, il quale prescrive che gli organismi di controllo devono assicurare la conclusione dei controlli sugli operatori del settore vitivinicolo entro l'anno solare;
Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, attuativi del predetto decreto-legge n. 6, recanti misure urgenti di prevenzione e contenimento del contagio, nonche' misure limitative della circolazione delle persone sul territorio nazionale;
Visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6 agosto 2020;
Considerato che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 e delle relative misure di prevenzione e contenimento del contagio, gli organismi di controllo e certificazione dei vini a DO e IG hanno dovuto sospendere le visite ispettive previste dai rispettivi piani di controllo;
Considerato che gli organismi di controllo del settore vitivinicolo, a seguito della sospensione delle visite di sorveglianza, hanno rappresentato l'impossibilita di garantire per tutte le denominazioni controllate la conclusione delle visite ispettive entro il 31 dicembre 2020, come previsto dai piani di controllo, ed hanno richiesto la proroga al 28 febbraio 2021 del termine previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 agosto 2018, n. 7552;
Considerato che la richiesta di modifica del suddetto termine risulta ampiamente giustificata dall'eccezionale situazione legata all'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Decreta:

Articolo unico

1. Per le motivazioni riportate in premessa, limitatamente all'anno 2020, il termine previsto dall'art. 8, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 agosto 2018, n. 7552, per completare le attivita' di controllo presso gli operatori entro il corrente anno, e' prorogato al 28 febbraio 2021.
2. Potranno essere prorogate esclusivamente le visite ispettive non effettuate dagli organismi di controllo a carico di vinificatori, intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi destinati alla DO o alla IG ed imbottigliatori/etichettatori.
3. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 15 settembre 2020

Il Ministro: Bellanova

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 884