Gazzetta n. 270 del 29 ottobre 2020 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DECRETO 27 ottobre 2020
Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero.


IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti;
Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 relativo alla digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita';
Visto l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, le cui finalita' e la disciplina procedimentale sono confermate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto, in particolare, il comma 8-bis del citato art. 85, recante la possibilita' di svolgere le udienze, le camere di consiglio e le adunanze mediante collegamento da remoto, secondo le modalita' tecniche definite dal citato articolo 6 del Codice della giustizia contabile, come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che ne ha prorogato la vigenza fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto, altresi', il comma 8-ter del citato art. 85, che prevede la possibilita' per il pubblico ministero di avvalersi di collegamenti da remoto per quanto previsto dagli articoli 60 e 67 del citato Codice di giustizia contabile;
Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98, recante le «Prime regole tecniche e operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;
Visto il decreto presidenziale 1° aprile 2020, n. 138, recante «Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»;
Visto il decreto presidenziale 18 maggio 2020, n. 153, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti»;
Visto il decreto presidenziale 29 maggio 2020, n. 176, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle audizioni mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico ministero della Corte dei conti»;
Rilevata la inapplicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 85, comma 3, lettera f), sicche' non e' piu' consentito il rinvio delle udienze;
Considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che rende necessario mantenere in vigore le regole tecniche e operative disposte con i propri decreti, gia' citati, in materia di svolgimento tramite videoconferenza delle udienze nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero;

Decreta:

Art. 1

1. Le regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero, continuano ad applicarsi fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.
2. E' altresi' prorogata la sospensione, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dell'obbligo di deposito cartaceo in segreteria della sezione dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali previsto dall'art. 6, comma 3 delle regole tecniche del presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015.
 
Art. 2

1. Il presente provvedimento, emanato in via d'urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2020

Il presidente: Carlino