Gazzetta n. 270 del 29 ottobre 2020 (vai al sommario) |
CORTE DEI CONTI |
DECRETO 27 ottobre 2020 |
Regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero. |
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IL PRESIDENTE
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'informatizzazione delle attivita' di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti; Visto il «Codice della giustizia contabile», approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 relativo alla digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attivita'; Visto l'art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni, le cui finalita' e la disciplina procedimentale sono confermate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto, in particolare, il comma 8-bis del citato art. 85, recante la possibilita' di svolgere le udienze, le camere di consiglio e le adunanze mediante collegamento da remoto, secondo le modalita' tecniche definite dal citato articolo 6 del Codice della giustizia contabile, come modificato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che ne ha prorogato la vigenza fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19; Visto, altresi', il comma 8-ter del citato art. 85, che prevede la possibilita' per il pubblico ministero di avvalersi di collegamenti da remoto per quanto previsto dagli articoli 60 e 67 del citato Codice di giustizia contabile; Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti», approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 1 del 26 gennaio del 2010 e adottato dal Consiglio di presidenza nella seduta del 27 gennaio 2010 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto presidenziale 21 ottobre 2015, n. 98, recante le «Prime regole tecniche e operative per l'utilizzo della posta elettronica certificata nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; Visto il decreto presidenziale 1° aprile 2020, n. 138, recante «Regole tecniche ed operative in materia di svolgimento delle udienze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti del giudice nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti»; Visto il decreto presidenziale 18 maggio 2020, n. 153, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto presidenziale 29 maggio 2020, n. 176, recante «Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle audizioni mediante collegamento da remoto delle audizioni del pubblico ministero della Corte dei conti»; Rilevata la inapplicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 85, comma 3, lettera f), sicche' non e' piu' consentito il rinvio delle udienze; Considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che rende necessario mantenere in vigore le regole tecniche e operative disposte con i propri decreti, gia' citati, in materia di svolgimento tramite videoconferenza delle udienze nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero;
Decreta:
Art. 1
1. Le regole tecniche e operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonche' delle audizioni mediante collegamento da remoto del pubblico ministero, continuano ad applicarsi fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. 2. E' altresi' prorogata la sospensione, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dell'obbligo di deposito cartaceo in segreteria della sezione dell'originale cartaceo o della copia cartacea conforme all'originale degli atti processuali previsto dall'art. 6, comma 3 delle regole tecniche del presidente della Corte dei conti n. 98 del 21 ottobre 2015. |
| Art. 2
1. Il presente provvedimento, emanato in via d'urgenza, ha efficacia dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 ottobre 2020
Il presidente: Carlino |
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