Gazzetta n. 270 del 29 ottobre 2020 (vai al sommario)
LEGGE 12 ottobre 2020, n. 138
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra, fatto a Bruxelles il 5 ottobre 2016.
 

ACCORDO DI PARTENARIATO sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «l'Unione»,
e
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Stati membri dell'Unione europea, in seguito denominati gli «Stati membri»,
da una parte, e
LA NUOVA ZELANDA
dall'altra,
in seguito denominati «le parti»,
CONSIDERANDO i valori comuni e gli stretti legami storici, politici, economici e culturali che le uniscono;
ACCOGLIENDO con favore i progressi compiuti nello sviluppo di relazioni reciprocamente vantaggiose dopo l'adozione, il 21 settembre 2007, della dichiarazione comune sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda;
RIAFFERMANDO il loro impegno a rispettare le finalita' e i principi della Carta delle Nazioni Unite («Carta dell'ONU») e a rafforzare il ruolo dell'ONU;
RIAFFERMANDO il loro fermo impegno a rispettare i principi democratici e i diritti umani enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, nonche' i principi dello Stato di diritto e della buona governance;
RICONOSCENDO il particolare impegno del governo della Nuova Zelanda a favore dei principi del trattato di Waitangi; SOTTOLINEANDO la natura globale delle loro relazioni e l'importanza di fornire un quadro coerente per promuoverne lo sviluppo;
ESPRIMENDO la comune volonta' di elevare le loro relazioni al livello di un partenariato rafforzato;
CONFERMANDO il desiderio di intensificare e sviluppare il dialogo politico e la cooperazione;
DETERMINATE a consolidare, approfondire e diversificare la cooperazione nei settori di reciproco interesse a livello bilaterale, regionale e mondiale e sulla base di mutui vantaggi;
RICONOSCENDO la necessita' di una maggiore cooperazione nel settore della giustizia, liberta' e sicurezza;
RICONOSCENDO il loro desiderio di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale;
RICONOSCENDO ULTERIORMENTE il comune interesse a promuovere la comprensione reciproca e forti legami interper­sonali, anche mediante il turismo, accordi reciproci in virtu' dei quali i giovani possano soggiornare in altri paesi alternando periodi di lavoro e di studio e altri soggiorni di breve durata;
RIBADENDO il loro fermo impegno a promuovere la crescita economica, la governance economica globale, la stabilita' finanziaria e il multilateralismo efficace; RIBADENDO il loro impegno a cooperare per promuovere la pace e la sicurezza internazionali;
PARTENDO dagli accordi conclusi tra l'Unione e la Nuova Zelanda, segnatamente in materia di gestione delle crisi, scienza e tecnologia, servizi aerei, procedure di valutazione della conformita' e misure sanitarie;
PRENDENDO ATTO del fatto che, nel caso in cui le parti decidessero, nel quadro del presente accordo, di concludere accordi specifici nel settore della liberta', della sicurezza e della giustizia che debbano essere conclusi dall'Unione a norma della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le disposizioni di tali futuri accordi non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda a meno che l'Unione, contemporaneamente al Regno Unito e/o all'Irlanda per quanto concerne le loro rispettive relazioni bilaterali precedenti, non notifichi alla Nuova Zelanda che tali accordi sono divenuti vincolanti per il Regno Unito e/o l'Irlanda, in quanto parte dell'Unione, confor­memente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di liberta', sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Analogamente, eventuali successive misure interne all'Unione che dovessero essere adottate a norma del summenzionato titolo V al fine di attuare il presente accordo non sarebbero vincolanti per il Regno Unito e/o per l'Irlanda a meno che i due paesi non abbiano notificato il desiderio di partecipare a tali misure o di accettarle in conformita' con il protocollo n. 21. Rilevando inoltre che tali futuri accordi o tali successive misure interne dell'Unione rientrerebbero nel campo di applicazione del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai suddetti trattati,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalita' dell'accordo

La finalita' del presente accordo e' instaurare un partenariato rafforzato tra le parti e approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni, anche intensificando il dialogo ad alto livello.

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 58 dell'Accordo medesimo.
 

Articolo 2

Base della cooperazione

1. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare i principi democratici, i diritti umani e le liberta' fondamentali, lo Stato di diritto e la buona governance.
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani e delle liberta' fondamentali, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e in altri pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, e del principio dello Stato di diritto costituisce il fondamento delle politiche interne e internazionali delle parti e un elemento essenziale del presente accordo.
2. Le parti ribadiscono l'impegno nei confronti della Carta dell'ONU e dei valori condivisi ivi sanciti.
3. Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere uno sviluppo e una crescita sostenibili, in tutti i loro aspetti, contribuendo agli obiettivi di sviluppo convenuti a livello internazionale e cooperando per affrontare le sfide ambientali, compresi i cambiamenti climatici.
4. Le parti sottolineano l'impegno comune a favore del carattere globale delle loro relazioni bilaterali e dell'am­pliamento e approfondimento di tali relazioni anche tramite la conclusione di accordi o intese specifici.
5. L'attuazione del presente accordo si fonda sui principi del dialogo, del rispetto reciproco, del partenariato paritario, del consenso e del rispetto del diritto internazionale.

 
Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 

Articolo 3

Dialogo

1. Le parti convengono di intensificare il dialogo regolare in tutti i settori disciplinati dal presente accordo in vista di realizzarne la finalita'.
2. Il dialogo tra le parti si svolge tramite contatti, scambi e consultazioni a tutti i livelli, in particolare nelle seguenti forme:
a) vertici a livello di leader, da tenersi regolarmente ogni qualvolta le parti lo ritengano necessario;
b) consultazioni e visite a livello ministeriale, nelle occasioni e nelle sedi stabilite dalle parti;
c) consultazioni a livello di ministri degli esteri organizzate a cadenza regolare, se possibile una volta all'anno;
d) riunioni a livello di alti funzionari per consultazioni su questioni di interesse reciproco o incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali;
e) dialoghi settoriali su questioni di interesse comune;
f) scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento della Nuova Zelanda.

 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Amendola, Ministro per gli affari
europei
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 

Articolo 4
Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e
internazionali

Le parti si impegnano a cooperare scambiando pareri su questioni politiche di interesse reciproco e, ove opportuno, condividendo informazioni sulle rispettive posizioni nei consessi e nelle organizzazioni regionali e internazionali.

 

Articolo 5

Dialogo politico

Le parti convengono di intensificare il dialogo politico regolare a tutti i livelli, specie in vista di discutere le materie di interesse comune disciplinate dal presente titolo e rafforzare l'approccio comune alle questioni internazionali. Le parti convengono che, ai fini del presente titolo, per «dialogo politico» si intendono gli scambi e le consultazioni, formali o informali, a tutti i livelli di governo.

 

Articolo 6
Impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello
Stato di diritto

Nell'intento di promuovere l'impegno comune a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, le parti convengono di:
a) promuovere i principi fondamentali in relazione ai valori democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, anche nei consessi multilaterali, e
b) collaborare e, ove opportuno, coordinarsi per la promozione pratica dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, anche nei paesi terzi.

 

Articolo 7

Gestione delle crisi

Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere la pace e la sicurezza internazionali anche tramite l'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che istituisce un quadro per la partecipazione della Nuova Zelanda alle operazioni di gestione delle crisi condotte dall'Unione europea, firmato a Bruxelles il 18 aprile 2012.

 

Articolo 8

Lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la pace e la sicurezza internazionali. Le parti ribadiscono l'impegno a rispettare e attuare pienamente a livello nazionale gli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, e gli altri obblighi internazionali in materia. Le parti convengono di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.
2. Le parti convengono inoltre di cooperare e contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori:
a) adottando le misure necessarie, secondo il caso, per firmare, ratificare o aderire e attuare integralmente tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti;
b) mantenendo un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione esteso tanto all'esportazione quanto al transito dei beni legati alle ADM, che verifichi anche l'impiego finale delle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM e preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
3. Le parti convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.

 

Articolo 9

Armi leggere e di piccolo calibro

1. Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (small arms and light weapons, SALW) e relative munizioni nonche' la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, i depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2. Le parti ribadiscono l'impegno a osservare e attuare pienamente i rispettivi obblighi di lotta al commercio illecito di SALW e relative munizioni, ai sensi degli accordi internazionali vigenti e delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, nonche' gli impegni assunti nel quadro di altri strumenti internazionali applicabili in materia, quali il programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti.
3. Le parti s'impegnano a cooperare e ad assicurare il coordinamento e la complementarita' delle loro azioni di contrasto al commercio illecito di SALW e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale e convengono di istituire un dialogo politico regolare in questi settori.

 

Articolo 10

Corte penale internazionale

1. Le parti ribadiscono che i crimini piu' gravi, motivo di allarme per la comunita' internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti con provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale.
2. Nel promuovere il rafforzamento della pace e della giustizia internazionale, le parti ribadiscono la loro determi­nazione:
a) a prendere misure per attuare lo statuto di Roma della Corte penale internazionale («statuto di Roma») e relativi strumenti, secondo il caso;
b) a condividere l'esperienza con i partner regionali nell'adottare gli adattamenti giuridici necessari per la ratifica e l'applicazione dello statuto di Roma, e
c) a cooperare per promuovere l'obiettivo dell'universalita' e integrita' dello statuto di Roma.

 

Articolo 11

Cooperazione nella lotta contro il terrorismo

1. Le parti ribadiscono l'importanza di contrastare il terrorismo nel pieno rispetto dello Stato di diritto, del diritto internazionale, in particolare la Carta dell'ONU e le risoluzioni pertinenti del Consiglio di sicurezza dell'ONU, del diritto in materia di diritti umani, del diritto dei rifugiati e del diritto internazionale umanitario.
2. In questo quadro e tenuto conto della strategia globale dell'ONU contro il terrorismo di cui alla risoluzione 60/288 dell'Assemblea generale dell'ONU dell'8 settembre 2006, le parti convengono di cooperare nella prevenzione e repressione degli atti di terrorismo, in particolare:
a) nell'ambito della piena attuazione delle risoluzioni 1267, 1373 e 1540 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altre risoluzioni e strumenti internazionali applicabili;
b) scambiando informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
c) scambiando pareri:
i) sui mezzi e metodi utilizzati per contrastare il terrorismo, anche dal punto di vista tecnico e della formazione;
ii) sulla prevenzione del terrorismo e
iii) sulle migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta contro il terrorismo;
d) collaborando per rafforzare il consenso internazionale sulla lotta contro il terrorismo e il suo quadro giuridico e adoperandosi per accelerare la conclusione di una convenzione globale contro il terrorismo internazionale che completi gli attuali strumenti antiterrorismo dell'ONU;
e) promuovendo la cooperazione tra gli Stati membri dell'ONU ai fini di un'attuazione efficace, con tutti i mezzi opportuni, della strategia globale antiterrorismo delle Nazioni Unite.
3. Le parti ribadiscono l'impegno nei confronti delle norme internazionali del Gruppo di azione finanziaria interna­zionale (GAFI) per combattere il finanziamento del terrorismo.
4. Le parti ribadiscono l'impegno a collaborare per prestare assistenza allo sviluppo delle capacita' antiterrorismo di altri Stati che necessitino risorse e competenze per prevenire e contrastare l'attivita' terroristica, anche nel quadro del forum globale antiterrorismo (GCFT).

 

Articolo 12

Sviluppo

1. Le parti ribadiscono l'impegno a favorire lo sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo allo scopo di ridurre la poverta' e contribuire a un mondo piu' sicuro, equo e prospero.
2. Le parti riconoscono il valore della collaborazione per garantire che le attivita' di sviluppo abbiano maggiore impatto, portata e influenza, anche nel Pacifico.
3. A tale scopo, le parti convengono:
a) di scambiare opinioni e, ove appropriato, coordinare le rispettive posizioni sulle questioni di sviluppo nei consessi regionali e internazionali per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano, e
b) di scambiare informazioni sui rispettivi programmi di sviluppo e, ove appropriato, coordinare l'impegno a livello di paesi specifici per accrescerne l'impatto sullo sviluppo sostenibile e sull'eliminazione della poverta'.

 

Articolo 13

Aiuti umanitari

Le parti ribadiscono il comune impegno nell'ambito degli aiuti umanitari e si adoperano per offrire risposte coordinate secondo il caso.

 

Articolo 14

Dialogo in materia economica, commerciale e di investimenti

1. Le parti si impegnano a dialogare e cooperare in materia economica, commerciale e di investimenti al fine di agevolare il commercio e i flussi di investimenti bilaterali. Nel contempo, riconoscendo l'importanza di perseguire questo obiettivo tramite un sistema commerciale multilaterale regolamentato, le parti confermano il loro impegno a collaborare con l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per una maggiore liberalizzazione degli scambi.
2. Le parti convengono di promuovere la condivisione di informazioni ed esperienze sulle rispettive politiche e tendenze macroeconomiche, compreso lo scambio di informazioni sul coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionali.
3. Le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi di beni, ivi compresi prodotti agricoli e altri prodotti primari, materie prime, manufatti e prodotti ad alto valore aggiunto. Le parti riconoscono che un approccio trasparente e basato sul mercato e' la via migliore per creare un ambiente favorevole all'investimento nella produzione e nel commercio di tali prodotti e per promuoverne una distribuzione e un uso efficienti.
4. Le parti avviano un dialogo concreto volto a promuovere gli scambi bilaterali di servizi e a condividere informazioni ed esperienze sui rispettivi quadri di vigilanza. Le parti convengono altresi' di rafforzare la cooperazione al fine di migliorare i sistemi contabili, di revisione dei conti, di vigilanza e di regolamentazione nei settori bancario e assicurativo e in altri comparti del settore finanziario.
5. Le parti incentivano lo sviluppo di un contesto attraente e stabile per gli investimenti bilaterali tramite un dialogo che favorisca la comprensione reciproca e la cooperazione in materia di investimenti, ricerchi meccanismi per agevolare i flussi di investimenti e promuova norme stabili, trasparenti e accessibili per gli investitori.
6. Le parti si informano reciprocamente degli sviluppi del commercio bilaterale e internazionale, degli aspetti di altre politiche connessi agli investimenti e agli scambi, compresi i rispettivi approcci agli accordi di libero scambio (ALS), i rispettivi programmi in materia di ALS e le questioni normative connesse, che potrebbero incidere sugli scambi e sugli investimenti bilaterali.
7. Il dialogo e la cooperazione in materia di scambi e investimenti si svolgeranno in particolare tramite:
a) un dialogo annuale di politica commerciale a livello di alti funzionari, integrato da incontri ministeriali sul commercio, quando stabilito dalle parti;
b) un dialogo annuale sul commercio di prodotti agricoli;
c) altri scambi settoriali, quando stabilito dalle parti.
8. Le parti si impegnano a cooperare per assicurare condizioni favorevoli all'intensificazione degli scambi e degli investimenti reciproci, promuovendoli anche tramite la negoziazione di nuovi accordi, ove cio' sia fattibile.

 

Articolo 15

Questioni sanitarie e fitosanitarie

1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione sulle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS) nel quadro dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e della Commissione del CODEX Alimentarius (Codex), dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (International Office of Epizootics, OIE) e delle pertinenti organizzazioni internazionali e regionali che operano nel quadro della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (International Plant Protection Convention, IPPC). Tale cooperazione e' diretta a favorire la reciproca comprensione delle rispettive misure SPS e ad agevolare gli scambi tra le parti, e puo' riguardare:
a) la condivisione di informazioni;
b) l'applicazione di prescrizioni in materia di importazione a tutto il territorio dell'altra parte;
c) la verifica integrale o parziale dei sistemi di ispezione e certificazione delle autorita' dell'altra parte, conformemente alle pertinenti norme internazionali del Codex, dell'OIE e della IPPC sulla valutazione di tali sistemi, e
d) il riconoscimento delle zone indenni da parassiti o da malattie e delle zone a limitata diffusione di parassiti o malattie.
2. A tal fine le parti si impegnano a fare pieno uso degli strumenti esistenti, quali l'accordo tra la Comunita' europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale firmato a Bruxelles il 17 dicembre 1996, e a cooperare in un consesso bilaterale ad hoc sulle altre questioni SPS che quell'accordo non disciplina.

 

Articolo 16

Benessere degli animali

Le parti ribadiscono anche l'importanza di sostenere la reciproca comprensione e cooperazione in materia di benessere degli animali, e continueranno a condividere informazioni e a cooperare nell'ambito del Forum per la cooperazione relativa al benessere degli animali della Commissione europea e delle competenti autorita' della Nuova Zelanda e a collaborare strettamente presso l'OIE su queste materie.

 

Articolo 17

Ostacoli tecnici agli scambi

1. Le parti concordano che la maggiore compatibilita' tra norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita' e' una condizione essenziale per agevolare lo scambio di beni.
2. Le parti riconoscono il loro interesse reciproco a ridurre gli ostacoli tecnici agli scambi e a tal fine concordano di cooperare nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi e tramite l'accordo sul reciproco ricono­scimento in materia di valutazione della conformita' tra la Comunita' europea e la Nuova Zelanda firmato a Wellington il 25 giugno 1998.

 

Articolo 18

Politica della concorrenza

Le parti ribadiscono l'impegno a promuovere la concorrenza nelle attivita' economiche tramite le rispettive leggi e normative a riguardo. Le parti convengono di condividere le informazioni sulla politica della concorrenza e gli aspetti connessi e di promuovere la cooperazione tra le rispettive autorita' della concorrenza.

 

Articolo 19

Appalti pubblici

1. Le parti ribadiscono l'impegno a favore di procedure di appalto aperte e trasparenti che, fatti salvi gli obblighi internazionali, promuovano il principio di economicita', la competitivita' dei mercati e pratiche di acquisto non discrimi­natorie, favorendo cosi' gli scambi commerciali reciproci.
2. Le parti concordano di rafforzare le consultazioni, la cooperazione e gli scambi di esperienze e buone pratiche nel settore degli appalti pubblici sulle questioni di interesse reciproco, compresi i rispettivi quadri normativi.
3. Le parti concordano di esplorare le modalita' per promuovere ulteriormente l'accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici e di condividere opinioni in merito alle misure e alle pratiche che potrebbero pregiudicare gli scambi nel settore degli appalti.

 

Articolo 20

Materie prime

1. Le parti si impegneranno a promuovere la cooperazione sulle questioni relative alle materie prime tramite il dialogo bilaterale o nei pertinenti consessi plurilaterali o organizzazioni internazionali, su richiesta di una di esse. Tale cooperazione mira soprattutto a eliminare gli ostacoli agli scambi di materie prime, rafforzandone il commercio globale regolamentato e promuovendo la trasparenza dei mercati mondiali di questo settore.
2. Possono costituire materia di cooperazione, ad esempio:
a) le questioni in materia di offerta e domanda, commercio bilaterale e investimenti, come pure altre materie di interesse derivanti dal commercio internazionale;
b) gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di materie prime, ai servizi connessi e agli investimenti;
c) i quadri normativi delle parti e
d) le buone pratiche in relazione allo sviluppo sostenibile dell'industria mineraria, comprese la politica mineraria, le procedure per il rilascio delle licenze e la pianificazione territoriale.

 

Articolo 21

Proprieta' intellettuale

1. Le parti ribadiscono l'importanza dei loro diritti e obblighi inerenti alla proprieta' intellettuale, in particolare al diritto d'autore e diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai modelli e brevetti, e del loro rispetto in conformita' dei massimi standard internazionali cui le parti hanno aderito.
2. Le parti convengono di scambiare informazioni e condividere esperienze sulle questioni di proprieta' intellettuale, tra cui:
a) la pratica, promozione, divulgazione, semplificazione, gestione, armonizzazione, tutela ed efficace applicazione dei diritti di proprieta' intellettuale;
b) la prevenzione delle violazioni dei diritti di proprieta' intellettuale;
c) la lotta contro la contraffazione e la pirateria tramite forme adeguate di cooperazione e
d) il funzionamento degli organi preposti alla tutela e al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
3. Le parti convengono di scambiare informazioni e promuovere il dialogo sulla tutela delle risorse genetiche, delle conoscenze tradizionali e del folklore.

 

Articolo 22

Dogane

1. Le parti rafforzano la cooperazione in materia doganale, compresa la facilitazione degli scambi, con l'intento di semplificare e armonizzare ulteriormente le procedure doganali e di promuovere azioni comuni nell'ambito delle iniziative internazionali pertinenti.
2. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti valutano la possibilita' di concludere strumenti di cooperazione doganale e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

 

Articolo 23

Cooperazione in materia di fiscalita'

1. Al fine di rafforzare e sviluppare le attivita' economiche tenendo conto nel contempo della necessita' di sviluppare un quadro normativo adeguato, le parti riconoscono e s'impegnano ad attuare i principi della buona governance nel settore della fiscalita', quali la trasparenza, lo scambio di informazioni e la concorrenza fiscale leale.
2. A tal fine e secondo le rispettive competenze, le parti si adopereranno per migliorare la cooperazione interna­zionale in materia fiscale, agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e sviluppare misure per un'efficace attuazione dei principi di buona governance di cui al paragrafo 1.

 

Articolo 24

Trasparenza

Le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e del rispetto delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale e ribadiscono a tal fine gli impegni assunti a norma degli accordi OMC, in particolare l'articolo X del GATT 1994 e l'articolo III del GATS.

 

Articolo 25

Commercio e sviluppo sostenibile

1. Le parti riconoscono il contributo che puo' apportare all'obiettivo dello sviluppo sostenibile la promozione di politiche commerciali, ambientali e del lavoro che si sostengano a vicenda e ribadiscono l'impegno a promuovere il commercio e gli investimenti a livello globale e bilaterale in modo da concorrere a quell'obiettivo.
2. Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di fissare i loro livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e di adottare o modificare le pertinenti politiche e disposizioni legislative, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale.
3. Le parti riconoscono che non e' opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando o proponendo di abbassare i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro. Le parti riconoscono che non e' parimenti opportuno usare la legislazione, le politiche e le pratiche in materia di ambiente o di lavoro per finalita' protezionistiche.
4. Le parti condividono informazioni ed esperienze sulle iniziative volte a promuovere la coerenza e le reciproche sinergie tra gli obiettivi commerciali, sociali e ambientali, anche in settori quali la responsabilita' sociale delle imprese, i beni e i servizi ambientali, i prodotti e le tecnologie rispettosi del clima e i sistemi di garanzia della sostenibilita', nonche' negli altri aspetti di cui al titolo VIII, e rafforzano il dialogo e la cooperazione su eventuali questioni di sviluppo sostenibile nel quadro delle relazioni commerciali.

 

Articolo 26

Dialogo con la societa' civile

Le parti incoraggiano il dialogo tra le organizzazioni governative e non governative, ad esempio sindacati, datori di lavoro, associazioni di imprese e camere di commercio, nell'intento di promuovere il commercio e gli investimenti nei settori di interesse reciproco.

 

Articolo 27

Cooperazione tra imprese

Le parti incoraggiano le relazioni tra imprese e promuovono le relazioni tra governo e imprese tramite attivita' che coinvolgano queste ultime, anche nel contesto dell'incontro Asia-Europa (ASEM). Questa cooperazione mira in particolare a migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese.

 

Articolo 28

Turismo

Riconoscendo il valore del turismo come strumento per approfondire la comprensione e l'apprezzamento reciproci tra i popoli dell'Unione e della Nuova Zelanda, nonche' i benefici economici derivanti dall'aumento del turismo, le parti convengono di collaborare per un suo incremento in entrambe le direzioni.

 

Articolo 29

Cooperazione giudiziaria

1. Le parti convengono di sviluppare la cooperazione in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile, segnatamente le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie a livello internazionale e di protezione dei minori.
2. Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti continuano a impegnarsi sulle questioni di assistenza giudiziaria reciproca in conformita' degli strumenti internazionali pertinenti.
Possono eventualmente rientrare in questo impegno l'adesione ai pertinenti strumenti dell'ONU e la loro applicazione nonche' il sostegno ai pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa e la cooperazione tra le autorita' neozelandesi competenti e Eurojust.

 

Articolo 30

Cooperazione nell'attivita' di contrasto

Le parti convengono di assicurare la cooperazione tra le autorita', le agenzie e i servizi di contrasto e di contribuire a sventare e smantellare le minacce della criminalita' e del terrorismo transnazionale comuni a entrambe. La cooperazione tra autorita', agenzie e servizi di contrasto puo' attuarsi sotto forma di assistenza reciproca nelle indagini, di condivisione di tecniche investigative, di corsi di formazione e di addestramento comuni per gli operatori preposti all'attivita' di contrasto e di ogni altro tipo di attivita' congiunta e di assistenza determinato di comune accordo tra le parti.

 

Articolo 31

Lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione

1. Le parti ribadiscono l'impegno a cooperare per prevenire e combattere la criminalita' organizzata transnazionale, economica e finanziaria, la corruzione, la contraffazione e le operazioni illecite adempiendo pienamente ai loro obblighi internazionali reciproci in tale settore, compresi quelli di cooperazione effettiva per il recupero di beni o fondi derivanti da atti di corruzione.
2. Le parti promuovono l'attuazione della Convenzione dell'ONU contro il crimine organizzato transnazionale, adottata il 15 novembre 2000.
3. Le parti promuovono altresi' l'attuazione della Convenzione dell'ONU contro la corruzione, adottata il 31 ottobre 2002, tenendo conto dei principi di trasparenza e di partecipazione della societa' civile.

 

Articolo 32

Lotta contro le droghe illecite

1. Conformemente ai rispettivi poteri e alle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro le droghe illecite.
2. Le parti collaborano per smantellare le reti di criminalita' transnazionale responsabili del traffico di droga anche scambiando informazioni, organizzando formazioni o condividendo le pratiche migliori, comprese le tecniche investi­gative speciali. Uno sforzo particolare e' volto a combattere la penetrazione della criminalita' organizzata nell'economia legale.

 

Articolo 33

Lotta contro la criminalita' informatica

1. Le parti rafforzano la cooperazione al fine di prevenire e combattere la criminalita' ad alta tecnologia, informatica e elettronica e la diffusione di contenuti illeciti su internet, compreso il materiale terroristico e pedopornografico, mediante lo scambio di informazioni ed esperienze pratiche nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali in materia di diritti umani.
2. Le parti scambiano informazioni nei settori dell'istruzione e della formazione di investigatori specializzati nella criminalita' informatica, delle indagini sulla criminalita' informatica e della scienza forense digitale.

 

Articolo 34
Lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del
terrorismo

1. Le parti ribadiscono la necessita' di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attivita' illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per combattere il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero di beni o fondi derivanti da attivita' criminali.
2. Le parti scambiano informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive disposizioni di legge e attuano misure appropriate per combattere contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in conformita' delle norme adottate dagli organismi internazionali competenti per il settore, quali il GAFI.

 

Articolo 35

Migrazione e asilo

1. Le parti ribadiscono l'impegno a cooperare e a condividere opinioni in materia di migrazione, anche irregolare, tratta di esseri umani, asilo, integrazione, mobilita' dei lavoratori e sviluppo, visti, sicurezza dei documenti, dati biometrici e gestione delle frontiere.
2. Le parti concordano di cooperare per prevenire e controllare la migrazione irregolare. A questo scopo:
a) la Nuova Zelanda accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza ulteriori formalita', e
b) ciascuno Stato membro accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti irregolarmente sul territorio della Nuova Zelanda, su richiesta di quest'ultima e senza ulteriori formalita'. In linea con i loro obblighi internazionali, tra cui quelli previsti dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata il 7 dicembre 1944, gli Stati membri e la Nuova Zelanda forniscono ai propri cittadini documenti d'identita' appropriati a tal fine.
3. Su richiesta di una di esse, le parti vaglieranno la possibilita' di concludere un accordo tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea in materia di riammissione ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1 del presente accordo. Tale accordo prendera' in considerazione adeguate disposizioni per i cittadini di paesi terzi e gli apolidi.

 

Articolo 36

Protezione consolare

1. La Nuova Zelanda conviene che le autorita' diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro rappresentato sul suo territorio possono esercitare la tutela consolare per conto di altri Stati membri che non dispongano di una rappre­sentanza permanente ivi accessibile.
2. L'Unione e gli Stati membri convengono che le autorita' diplomatiche e consolari della Nuova Zelanda possono esercitare la tutela consolare per conto di un paese terzo e che i paesi terzi possano esercitare la tutela consolare nell'Unione per conto della Nuova Zelanda in luoghi in cui la Nuova Zelanda o il paese terzo interessato non dispongano di una rappresentanza permanente accessibile.
3. I paragrafi 1 e 2 sono intesi a sopprimere gli eventuali requisiti di notifica o di approvazione che potrebbero essere altrimenti applicabili.
4. Le parti convengono di facilitare un dialogo sugli affari consolari tra le rispettive autorita' competenti.

 

Articolo 37

Protezione dei dati personali

1. Le parti convengono di cooperare al fine di migliorare le loro relazioni in seguito alla decisione della Commissione europea sull'adeguata protezione dei dati personali da parte della Nuova Zelanda, e di assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali in conformita' con i pertinenti strumenti e standard internazionali, ivi comprese le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico («OCSE») sulla protezione della privacy e sui flussi transfrontalieri di dati personali.
2. Tale cooperazione puo' comprendere, tra l'altro, lo scambio di informazioni e competenze. Essa puo' comprendere anche la cooperazione tra le controparti responsabili della regolamentazione, in organismi quali il gruppo di lavoro dell'OCSE sulla sicurezza e la tutela della privacy nell'economia digitale e la rete globale per la protezione della privacy (Global Privacy Enforcement Network).

 

Articolo 38

Ricerca e innovazione

1. Le parti convengono di rafforzare la loro cooperazione in materia di ricerca e innovazione.
2. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano le attivita' di cooperazione nei settori della ricerca e dell'innovazione a scopo pacifico, a sostegno dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunita' europea e il governo della Nuova Zelanda, firmato a Bruxelles il 16 luglio 2008.

 

Articolo 39

Societa' dell'informazione

1. Riconoscendo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono elementi essenziali della vita moderna e rivestono un'importanza vitale per lo sviluppo economico e sociale, le parti convengono di condividere opinioni sulle rispettive politiche in questo settore.
2. La cooperazione in questo settore puo' incentrarsi, tra l'altro:
a) sugli scambi di opinioni in merito ai diversi aspetti della societa' dell'informazione, in particolare la diffusione della banda larga ad alta velocita', le politiche e le normative riguardanti le comunicazioni elettroniche, compresi il servizio universale, le licenze e le autorizzazioni generali, la tutela della privacy e la protezione dei dati personali, l'e- government e il governo aperto (open government), la sicurezza di internet e l'indipendenza e l'efficienza delle autorita' di regolamentazione;
b) sull'interconnessione e interoperabilita' delle reti di ricerca e delle infrastrutture e dei servizi di elaborazione dei dati scientifici, anche in un contesto regionale;
c) sulla standardizzazione, certificazione e diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) sugli aspetti delle tecnologie e dei servizi di informazione e comunicazione legati alla sicurezza, alla fiducia e alla privacy, inclusi la promozione della sicurezza in rete, la lotta contro l'uso improprio delle tecnologie dell'infor­mazione e di tutti i mezzi di comunicazione elettronica e la condivisione delle informazioni;
e) sugli scambi di opinioni riguardo le misure che affrontano il problema dei costi di roaming per la telefonia mobile internazionale.

 

Articolo 40

Istruzione e formazione

1. Le parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e della formazione per la creazione di posti di lavoro di qualita' e di una crescita sostenibile per le economie basate sulla conoscenza, in particolare tramite la formazione di cittadini che siano non solo preparati a partecipare in modo informato ed efficiente alla vita democratica, ma anche in grado di risolvere problemi e cogliere le opportunita' che derivano da un mondo connesso a livello globale proprio del XXI secolo. Di conseguenza, le parti riconoscono di avere un interesse comune a cooperare nel settore dell'istruzione e della formazione.
2. Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro politiche in materia d'istruzione, le parti s'impegnano a sostenere congiuntamente opportune attivita' di cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione. La cooperazione riguardera' tutti i settori dell'istruzione e puo' comprendere: a)la cooperazione nell'ambito della mobilita' ai fini dell'apprendimento individuale, attraverso la promozione e l'agevo­lazione degli scambi di studenti, ricercatori, docenti e personale amministrativo degli istituti di istruzione superiore e degli insegnanti;
b) il sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti d'istruzione e di formazione dell'Unione europea e della Nuova Zelanda, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, i programmi di studio e i corsi di laurea comuni e la mobilita' degli studenti e del personale;
c) la cooperazione istituzionale, i contatti e i partenariati al fine di rafforzare la componente formativa del triangolo della conoscenza e di promuovere lo scambio di esperienze e di know-how;
d) il sostegno alla riforma delle politiche attraverso studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e valutazioni comparative e lo scambio di informazioni e buone pratiche, in particolare in considerazione dei processi di Bologna e di Copenaghen e degli strumenti e dei principi in grado di aumentare la trasparenza e l'innovazione nel settore dell'istruzione.

 

Articolo 41

Cooperazione in materia di cultura, mezzi audiovisivi e media

1. Le parti convengono di promuovere una cooperazione piu' stretta nei settori culturali e creativi al fine di migliorare, tra l'altro, la comprensione reciproca e la conoscenza delle rispettive culture.
2. Le parti si impegnano a prendere misure volte a promuovere gli scambi culturali e a realizzare iniziative culturali comuni di vario tipo, ricorrendo agli strumenti e ai quadri di cooperazione disponibili.
3. Le parti si adoperano per promuovere la mobilita' dei professionisti della cultura, delle opere d'arte e di altri beni culturali tra la Nuova Zelanda e l'Unione e i suoi Stati membri.
4. Le parti convengono di esaminare, attraverso il dialogo politico, una serie di modalita' per rendere accessibili beni culturali conservati al di fuori dei paesi d'origine alle comunita' da cui provengono tali beni.
5. Le parti incoraggiano il dialogo interculturale tra le organizzazioni della societa' civile, nonche' tra i loro cittadini.
6. Le parti convengono di cooperare in particolare attraverso il dialogo politico presso i consessi internazionali competenti, segnatamente l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), al fine di perseguire obiettivi comuni e promuovere la diversita' culturale, anche mediante l'attuazione delle disposizioni della convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversita' delle espressioni culturali.
7. Le parti incoraggiano, sostengono e agevolano gli scambi, la cooperazione e il dialogo tra le istituzioni e i profes­sionisti del settore degli audiovisivi e dei media.

 

Articolo 42

Contatti interpersonali

Riconoscendo il valore dei contatti interpersonali e il loro contributo al rafforzamento della comprensione tra l'Unione e la Nuova Zelanda, le parti convengono di incoraggiare, promuovere e approfondire opportunamente tali contatti, che possono comprendere anche scambi di funzionari e tirocini per laureati.

 

Articolo 43

Ambiente e risorse naturali

1. Le parti convengono di cooperare sulle questioni ambientali, compresa la gestione sostenibile delle risorse naturali. Obiettivo della cooperazione e' promuovere la protezione dell'ambiente e integrare considerazioni di ordine ambientale in settori pertinenti della cooperazione, anche in un contesto regionale e internazionale.
2. Le parti convengono che la cooperazione puo' svolgersi ricorrendo al dialogo, a workshop, seminari, conferenze, programmi e progetti di collaborazione, condivisione di informazioni e migliori prassi e scambi di esperti, anche a livello bilaterale o multilaterale. I temi e gli obiettivi della cooperazione sono individuati congiuntamente, su richiesta di una delle parti.

 

Articolo 44

Tutela e miglioramento della salute, e relative norme

1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore della salute, anche nel contesto della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi di informazioni ed esperienze sui seguenti temi:
a) protezione della salute;
b) sorveglianza delle malattie trasmissibili (come influenza aviaria e focolai di malattie acute) e altre attivita' rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento sanitario internazionale (2005), comprese azioni di preparazione contro le gravi minacce transfrontaliere, in particolare la pianificazione della preparazione e la valutazione dei rischi;
c) cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformita' per gestire la normativa e i rischi connessi ai prodotti (compresi i prodotti farmaceutici e i dispositivi medici);
d) questioni relative all'attuazione della convenzione quadro per la lotta contro il tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanita' («OMS»);
e) questioni relative all'attuazione del codice di condotta mondiale sul reclutamento del personale sanitario dell'OMS.
2. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e applicare efficacemente, come opportuno, pratiche e norme sanitarie riconosciute a livello internazionale.
3. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro: programmi e progetti specifici concordati congiun­tamente, dialogo, cooperazione e iniziative su temi d'interesse comune a livello bilaterale o multilaterale.

 

Articolo 45

Cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono che i cambiamenti climatici rappresentano una pressante preoccupazione a livello mondiale che richiede un'azione collettiva coerente con l'obiettivo generale di mantenere l'aumento della temperatura media globale al di sotto dei 2 °C rispetto ai livelli preindustriali. Nell'ambito delle rispettive competenze, e fatte salve le discussioni in altri consessi, le parti convengono di cooperare nei settori di interesse comune affrontando, tra l'altro, aspetti quali:
a) la transizione verso economie a basse emissioni di gas a effetto serra mediante strategie e azioni di attenuazione adatte alla situazione nazionale, comprese strategie di crescita ecosostenibile;
b) la progettazione, l'attuazione e il funzionamento dei meccanismi basati sul mercato, e in particolare dei sistemi di scambio delle quote di emissione;
c) strumenti di finanziamento del settore pubblico e privato, destinati all'azione per il clima;
d) la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che consentano basse emissioni di gas a effetto serra;
e) il monitoraggio delle emissioni di gas a effetto serra e l'analisi dei loro effetti, incluse la definizione e l'attuazione di strategie di adattamento, a seconda del caso.
2. Le parti convengono di collaborare ulteriormente sugli sviluppi internazionali in questo settore e, in particolare, sui progressi verso l'adozione di un nuovo accordo internazionale per il periodo successivo al 2020 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nonche' sulle iniziative di cooperazione comple­mentari che potrebbero contribuire a colmare il divario esistente in materia di mitigazione entro il 2020.

 

Articolo 46

Protezione civile e gestione del rischio di catastrofi

Le parti riconoscono la necessita' di gestire i rischi di catastrofi naturali e causate dall'uomo a livello nazionale e mondiale. Confermano il loro impegno comune a migliorare le misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive societa' e delle infrastrutture e di cooperare, come opportuno, a livello politico bilaterale e multilaterale per migliorare i risultati in termini di gestione del rischio di catastrofi a livello mondiale.

 

Articolo 47

Energia

Le parti riconoscono l'importanza del settore dell'energia e del ruolo di un mercato ben funzionante in questo settore, l'importanza dell'energia per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica, il suo contributo al raggiungimento di obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale e l'importanza della cooperazione per affrontare le sfide ambientali mondiali, in particolare i cambiamenti climatici. Esse si adoperano, nell'ambito delle rispettive competenze, per migliorare la cooperazione in questo settore al fine di:
a) sviluppare politiche volte ad aumentare la sicurezza energetica;
b) promuovere il commercio e gli investimenti nel settore dell'energia a livello mondiale;
c) potenziare la competitivita';
d) migliorare il funzionamento dei mercati internazionali dell'energia;
e) scambiare informazioni ed esperienze sulle politiche attraverso i consessi multilaterali esistenti nel settore dell'energia;
f) promuovere l'uso di fonti di energia rinnovabili, nonche' lo sviluppo e la diffusione di tecnologie energetiche pulite, diversificate e sostenibili, che includono fonti rinnovabili e tecnologie energetiche a basse emissioni;
g) razionalizzare l'utilizzo dell'energia con contributi sia dal lato della domanda che dell'offerta, promuovendo l'efficienza energetica nella produzione, nel trasporto, nella distribuzione e nell'uso finale;
h) attuare i rispettivi impegni internazionali per razionalizzare ed eliminare gradualmente, nel medio termine, i sussidi inefficienti ai combustibili fossili che incoraggiano gli sprechi;
i) condividere le migliori pratiche in materia di esplorazione e di produzione.

 

Articolo 48

Trasporti

1. Le parti collaborano in tutti i settori rilevanti della politica dei trasporti, compresa la politica dei trasporti integrata, nell'intento di migliorare la circolazione delle merci e dei passeggeri, di promuovere la sicurezza dei trasporti marittimi e aerei e la tutela dell'ambiente, nonche' di rendere piu' efficienti i rispettivi sistemi di trasporto.
2. La cooperazione e il dialogo fra le parti in questo settore mirano a promuovere:
a) lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e pratiche;
b) il rafforzamento delle relazioni nel settore dell'aviazione tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda al fine di:
i) un migliore accesso al mercato, a opportunita' di investimento e alla liberalizzazione delle clausole di proprieta' e controllo degli operatori aerei negli accordi sui servizi aerei conformemente alle politiche nazionali;
ii) l'ampliamento e l'approfondimento della cooperazione in materia di regolamentazione nel settore della sicurezza aerea nonche' della sicurezza e della regolamentazione economica dell'industria del trasporto aereo;
iii) il sostegno alla convergenza normativa e l'eliminazione degli ostacoli all'attivita' delle imprese, nonche' la cooperazione in materia di gestione del traffico aereo;
c) gli obiettivi di un accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e di scambi fondati su una leale concorrenza su base commerciale;
d) il riconoscimento reciproco delle patenti di guida per i veicoli a motore terrestri.

 

Articolo 49

Agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura

1. Le parti convengono di favorire la cooperazione e il dialogo nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della silvicoltura.
2. I settori in cui possono essere presi in considerazione interventi a tal fine comprendono, tra l'altro, la politica agricola, la politica di sviluppo rurale, la struttura delle attivita' legate al suolo e le indicazioni geografiche.
3. Le parti convengono di cooperare, a livello nazionale e internazionale, sulla gestione sostenibile delle foreste e sulle pertinenti politiche e normative, comprese le misure per combattere il disboscamento illecito e il relativo commercio di legname, nonche' la promozione della buona governance nel settore forestale.

 

Articolo 50

Affari marittimi e pesca

1. Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione su questioni di interesse comune in materia di pesca e affari marittimi. Le parti mirano a promuovere la conservazione a lungo termine e la gestione sostenibile delle risorse biologiche marine, la prevenzione e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN») e l'attuazione di un approccio alla gestione basato sugli ecosistemi.
2. Le parti possono cooperare e scambiarsi informazioni per quanto riguarda la conservazione delle risorse biologiche marine attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca («ORGP») e i consessi multilaterali (ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)). In particolare, le parti cooperano per:
a) garantire, attraverso una gestione efficace da parte della Commissione per la pesca nel Pacifico centrale e occidentale e sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici altamente migratori nell'intera zona di distribuzione dei medesimi nell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, anche assicurando il pieno riconoscimento, in conformita' con le pertinenti convenzioni delle Nazioni Unite e altri strumenti internazionali, delle esigenze specifiche dei piccoli Stati e territori insulari in via di sviluppo, e garantendo un processo decisionale trasparente;
b) garantire la conservazione e lo sfruttamento razionale delle risorse biologiche marine soggette alla competenza della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, compresi gli sforzi per combattere le attivita' di pesca INN nella zona in cui si applica tale convenzione;
c) garantire l'adozione e l'attuazione di misure di conservazione e di gestione efficaci rivolte agli stock di competenza delle ORGP del Pacifico meridionale;
d) facilitare l'adesione a ORGP delle quali una parte e' gia' membro e l'altra e' in via di adesione.
3. Le parti collaborano per promuovere un approccio integrato agli affari marittimi a livello internazionale.
4. Le parti avviano un dialogo biennale regolare a livello di alti funzionari, al fine di rafforzare il dialogo e la cooperazione nonche' lo scambio di informazioni ed esperienze sulla politica della pesca e degli affari marittimi.

 

Articolo 51

Occupazione e affari sociali

1. Le parti convengono di rafforzare la cooperazione nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, anche nel contesto della dimensione sociale della globalizzazione e dell'evoluzione demografica. Esse si sforzano di promuovere la cooperazione e gli scambi di informazioni ed esperienze sui temi dell'occupazione e del lavoro. I settori di cooperazione possono comprendere le politiche in materia di occupazione, il diritto del lavoro, le questioni di genere, la non discrimi­nazione in materia di occupazione, l'inclusione sociale, la politiche nell'ambito della sicurezza sociale e della protezione sociale, le relazioni industriali, il dialogo sociale, lo sviluppo delle competenze lungo tutto l'arco della vita, l'occupazione giovanile, la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, la responsabilita' sociale delle imprese e il lavoro dignitoso.
2. Le parti ribadiscono la necessita' di sostenere un processo di globalizzazione a vantaggio di tutti e di promuovere l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della poverta'. In questo contesto le parti ricordano la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 2008 sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa.
3. Le parti ribadiscono il loro impegno a rispettare, promuovere e attuare efficacemente principi e diritti del lavoro internazionalmente riconosciuti, sanciti in particolare dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro.
4. Le forme di cooperazione possono comprendere, tra l'altro, programmi e progetti specifici definiti congiuntamente, oltre al dialogo, alla cooperazione e alle iniziative su temi d'interesse comune in ambiti bilaterali o multilaterali.

 

Articolo 52

Altri accordi o intese

1. Le parti possono integrare il presente accordo concludendo accordi o intese specifici in qualsiasi settore di cooperazione rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi o intese specifici conclusi dopo la sottoscrizione del presente accordo sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune. Gli accordi e le intese esistenti tra le parti non fanno parte del quadro istituzionale comune.
2. Nessuna disposizione del presente accordo condiziona o pregiudica l'interpretazione o l'applicazione di altri accordi tra le parti, compresi quelli di cui al paragrafo 1. In particolare, le disposizioni contenute nel presente accordo non sostituiscono ne' condizionano in alcun modo le disposizioni sulla risoluzione delle controversie e sulla denuncia contenute in altri accordi tra le parti.

 

Articolo 53

Comitato misto

1. Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti.
2. In sede di comitato misto si tengono consultazioni volte ad agevolare l'attuazione del presente accordo e a conseguirne gli obiettivi generali, nonche' a mantenere la coerenza generale delle relazioni tra l'Unione la Nuova Zelanda.
3. Il comitato misto:
a) promuove un'efficace attuazione del presente accordo;
b) segue lo sviluppo delle relazioni complessive tra le parti;
c) chiede, se del caso, informazioni ai comitati o ad altri organismi istituiti nell'ambito di altri accordi specifici tra le parti che rientrano nel quadro istituzionale comune in conformita' all'articolo 52, paragrafo 1, ed esamina le relazioni da essi presentate;
d) scambia opinioni e formula proposte sulle questioni d'interesse comune, comprese azioni future e risorse disponibili per realizzarle;
e) stabilisce priorita' in relazione alle finalita' del presente accordo;
f) cerca metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori oggetto dell'accordo;
g) si adopera per risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo;
h) esamina le informazioni presentate da una parte in conformita' all'articolo 54;
i) formula raccomandazioni e adotta decisioni, ove opportuno, per dare effetto ad aspetti specifici del presente accordo.
4. Il comitato misto opera consensualmente. Esso adotta il proprio regolamento interno e puo' istituire sottocomitati e gruppi di lavoro per trattare questioni specifiche.
5. Il comitato misto si riunisce di norma una volta l'anno, alternativamente nell'Unione e in Nuova Zelanda, salvo se diversamente deciso da entrambe le parti. A richiesta di una delle parti vengono indette riunioni straordinarie del comitato misto. Il comitato misto e' copresieduto da entrambe le parti e si riunisce, di norma, a livello di alti funzionari.

 

Articolo 54

Modalita' di attuazione e di composizione delle controversie

1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo.
2. Fatta salva la procedura di cui ai paragrafi da 3 a 8 del presente articolo, qualsiasi controversia relativa all'interpre­tazione o all'applicazione del presente accordo viene risolta unicamente tramite consultazioni tra le parti nell'ambito del comitato misto. Le parti forniscono al comitato misto le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della questione, al fine di risolvere la controversia.
3. Ribadendo il loro fermo e comune impegno comune in materia di diritti umani e non proliferazione, le parti convengono che qualora una parte ritenga che l'altra abbia commesso una violazione particolarmente grave e sostanziale di uno qualsiasi degli obblighi descritti quali elementi essenziali agli articoli 2, paragrafo 1, e 8, paragrafo 1, e che cio' costituisca una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali tanto da richiedere una reazione immediata, essa ne informa immediatamente l'altra parte, a cui comunica inoltre la o le misure appropriate che intende prendere a norma del presente accordo. La parte notificante informa il comitato misto della necessita' di tenere consultazioni urgenti in materia.
4. Inoltre, la violazione particolarmente grave e sostanziale degli elementi essenziali potrebbe fungere da motivazione per adottare misure adeguate nell'ambito del quadro istituzionale comune di cui all'articolo 52, paragrafo 1.
5. Il comitato misto e' un forum per il dialogo e le parti fanno il possibile per trovare una soluzione amichevole nel caso improbabile che si verifichi una situazione simile a quella di cui al paragrafo 3. Laddove il comitato misto non riesca a giungere a una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni, e comunque non oltre 30 giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 3, la questione e' sottoposta a consultazioni a livello ministeriale, che si tengono per un ulteriore periodo non superiore a 15 giorni.
6. Se non si e' raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile entro 15 giorni dall'avvio delle consultazioni a livello ministeriale, e comunque non oltre 45 giorni dalla data della notifica, la parte notificante puo' decidere di adottare le misure appropriate notificate a norma del paragrafo 3. Nell'Unione la decisione di sospensione richiederebbe l'unanimita'. In Nuova Zelanda la decisione di sospensione sarebbe adottata dal governo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
7. Ai fini del presente articolo, per «misure appropriate» si intendono la sospensione, in tutto in parte, o la denuncia del presente accordo o, secondo il caso, di un altro accordo specifico che costituisce parte del quadro istituzionale comune di cui all'articolo 52, paragrafo 1, in conformita' alle pertinenti disposizioni di tale accordo. Le misure appropriate adottate da una parte al fine di sospendere in parte il presente accordo si applicano solo alle disposizioni di cui ai titoli da I a VIII. Nella scelta delle misure adeguate si devono privilegiare quelle meno lesive delle relazioni tra le parti. Queste misure, che sono soggette all'articolo 52, paragrafo 2, devono essere proporzionate alla violazione degli obblighi di cui al presente accordo e conformi al diritto internazionale.
8. Le parti sorvegliano costantemente gli sviluppi della situazione all'origine di tali misure ai sensi del presente articolo. La parte che adotta le misure appropriate le ritira non appena cio' sia giustificato, e in ogni caso non appena non sussistano piu' le circostanze che hanno dato luogo alla loro applicazione.

 

Articolo 55

Definizioni

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono l'Unione o i suoi Stati membri oppure l'Unione e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra.

 

Articolo 56

Diffusione delle informazioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo pregiudica le leggi e le normative nazionali o gli atti dell'Unione in materia di accesso del pubblico ai documenti ufficiali.
2. Nessuna disposizione del presente accordo deve essere interpretata come obbligo per le parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia considerata contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza.

 

Articolo 57

Modifiche

Il presente accordo puo' essere modificato tramite accordo scritto tra le parti. Tali modifiche entrano in vigore alla data o alle date concordate dalle parti.

 

Articolo 58

Entrata in vigore, durata e notifica

1. Il presente accordo entra in vigore il trentesimo giorno dalla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto completamento delle rispettive procedure giuridiche necessarie a tal fine.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, la Nuova Zelanda e l'Unione possono applicare provvisoriamente disposizioni del presente accordo definite congiuntamente in attesa della sua entrata in vigore. L'applicazione provvisoria ha inizio il trentesimo giorno dalla data in cui la Nuova Zelanda e l'Unione si sono notificate reciprocamente l'avvenuto comple­tamento delle rispettive procedure interne necessarie a tal fine.
3. Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti puo' notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia prende effetto sei mesi dopo la data di notifica.
4. Le notifiche a norma del presente articolo sono indirizzate, rispettivamente, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministro degli Affari esteri e del Commercio della Nuova Zelanda.

 

Articolo 59

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati e, dall'altra, al territorio della Nuova Zelanda, ma non comprende Tokelau.

 

Articolo 60

Testi autentici

Il presente accordo e' redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede. Le parti sottopongono al comitato misto le eventuali controversie relative alle versioni del presente accordo.

Parte di provvedimento in formato grafico