Gazzetta n. 270 del 29 ottobre 2020 (vai al sommario)
LEGGE 12 ottobre 2020, n. 139
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016.
 
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Mongolia sulla cooperazione nel settore della Difesa

Introduzione

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Mongolia (denominati in seguito «le Parti»):
confermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della difesa;
accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della Difesa rafforzera' le relazioni esistenti tra le Parti,
Hanno concordato quanto segue:

Art. 1.

Principi e scopi

La cooperazione tra le Parti, regolata dai principi di uguaglianza, di reciprocita' ed interesse reciproco, avverra' in conformita' con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti, nonche' con gli obblighi della Parte italiana conseguenti dalla sua appartenenza all'Unione europea, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa.

 

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF
MONGOLIA

ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF
DEFENCE

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.
 
Art. 2.

Cooperazione generale
1. Attuazione
a. Sulla base del presente Accordo le Parti potranno sottoscrivere intese tecniche di attuazione della cooperazione militare, nonche' elaborare piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, che prevedranno i luoghi, le date e il numero dei partecipanti, nonche' le modalita' di attuazione delle attivita' di cooperazione.
b. Il Piano annuale di cooperazione dovra' essere sottoscritto, di comune accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti.
c. L'organizzazione e la conduzione di concrete attivita' di cooperazione nel campo della Difesa saranno condotte dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Mongolia.
d. Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente in Italia ed in Mongolia, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonche' eventuali programmi di cooperazione tra le Forze armate italiane e le Forze armate mongole.
2. Campi
La cooperazione tra le Parti potra' prevedere i seguenti campi d'attuazione:
a. Politica di sicurezza e di difesa;
b. Ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa;
c. Operazioni di assistenza umanitaria e di mantenimento della pace;
d. Scambio di informazioni nel settore della difesa ai sensi dell'art. 8 del presente Accordo;
e. Formazione ed addestramento in campo militare;
f. Questioni ambientali relative all'inquinamento provocato da attivita' militari;
g. Sanita' militare;
h. Storia militare;
i. Sport militare;
j. Altri settori militari di comune interesse per le Parti.
3. Modalita'
La cooperazione tra le Parti in materia di difesa potra' avvenire mediante:
a. Visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
b. Scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
c. Incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa;
d. Scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da Istituzioni militari;
e. Partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso enti civili e militari della difesa;
f. Partecipazione ad esercitazioni militari;
g. Partecipazione ad operazioni umanitarie, di stabilizzazione e di mantenimento della pace;
h. Visite di navi ed aeromobili militari;
i. Scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
j. Supporto alle iniziative commerciali relative ai prodotti ed ai servizi della difesa ed associate a questioni attinenti alla Difesa;
k. Altri settori militari che possano essere di comune interesse per le Parti.

 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in 5.358 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.

Aspetti finanziari

1. Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
a. le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e per gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita' alle propria normativa;
b. le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto.
2. Ferme restando le disposizioni della lettera b. di cui sopra, la Parte ospitante fornira' cure d'urgenza, presso strutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria urgente durante l'esecuzione delle attivita' di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
3. Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.

 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), 5 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Art. 4.

Giurisdizione

1. Le Autorita' dello Parte ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detta Parte.
2. Tuttavia, le Autorita' della Parte inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione della Parte inviante - in caso di:
a. reati che minacciano la sicurezza della Parte inviante;
b. reati risultanti da atti o omissioni - commessi intenzionalmente o per negligenza - nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Guerini, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Art. 5.

Risarcimento dei danni

1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara', previo accordo tra le Parti, corrisposto dalla Parte inviante.
2. Qualora le Parti saranno congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati durante o in relazione alle attivita nell'ambito del presente Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

 
Art. 6.

Cooperazione nel campo dei prodotti per la Difesa
1. Categoria di armamenti
Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti della Difesa, le Parti concorderanno in merito ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti:
a. Navi e relativi equipaggiamenti per uso militare;
b. Aeromobili ed elicotteri militari, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti;
c. Carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;
d. Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
e. Armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;
f. Bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi, missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
g. Polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
h. Sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo equipaggiamento per uso militare;
i. Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;
j. Materiali specifici per l'addestramento militare;
k. Macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;
l. Equipaggiamento speciale per uso militare.
Il reciproco approvvigionamento di prodotti d'interesse delle rispettive Forze Armate sara' sviluppato nell'ambito del presente Accordo e potra' essere attuato attraverso operazioni dirette tra Stato e Stato, oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi.
I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte che originariamente ha ceduto il materiale.
2. Modalita'
Le attivita nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita':
a. Ricerca scientifica, test e progettazione;
b. Scambio di esperienze nel campo tecnico;
c. Reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti;
d. Supporto alle industrie della difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione dei prodotti militari.
Le Parti si presteranno reciproco supporto tecnico - amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, e dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo.

 
Art. 7.

Proprieta' intellettuale

Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione della proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, derivanti da attivita' condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia, sottoscritti dalle Parti, nonche' per quanto concerne la Repubblica italiana, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.

 
Art. 8.

Sicurezza delle informazioni classificate

1. Per «informazione classificata» si intende ogni informazione, atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate, trattate e/o protette in conformita' con le leggi e i regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Autorita' Competente per la Sicurezza /Autorita' designata dalle Parti o saranno trasferite solo attraverso la valigia diplomatica tramite la Rappresentanza Diplomatica Permanente. E' vietato far trasportare la valigia diplomatica da parte di una persona che non abbia il nulla osta di sicurezza per trasportare la citata valigia diplomatica.
4. Le Parti convengono che i seguenti livelli classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione di sicurezza previsti dalle leggi e dai regolamenti nazionali di ciascuna Parte:

Parte di provvedimento in formato grafico

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha necessita' di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
6. Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate, saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita' del presente Accordo.
7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la difesa prevista dal presente Accordo, sara' soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente della Parte originatrice.
8. Ferma restando la immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da stipularsi tra le rispettive Autorita' competenti per la sicurezza o da Autorita' designate dalle Parti.

 
Art. 9.

Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sara' risolta mediante consultazioni dirette tra le Parti, attraverso i rispettivi canali diplomatici.

 
Art. 10.

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

 
Art. 11.

Protocolli aggiuntivi, emendamenti,
revisioni e programmi

1. Con il consenso di entrambe le Parti, e' possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo.
2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza creare antinomie con le rispettive normative nazionali.
3. I Programmi di attuazione che implementeranno il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno elaborati, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Mongolia, sulla base di interessi reciproci, in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli affari esteri e con le competenti Autorita' per la sicurezza per gli aspetti relativi alle informazioni classificate, qualora possibile.
4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso, attraverso uno Scambio di Note tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.
5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'art. 10 (ENTRATA IN VIGORE) del presente Accordo.

 
Art. 12.

Durata e termine

1. Il presente Accordo rimarra' in vigore sino a quando una delle Parti decidera', in qualunque momento di denunciarlo.
2. La denuncia effettuata da una delle Parti sara' notificata all'altra Parte per iscritto e attraverso i canali diplomatici, ed avra' effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della avvenuta notifica dell'altra Parte.
3. Il termine del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 3 maggio 2016 in due originali, nella lingua italiana, mongola ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarra' il testo in lingua inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico