Gazzetta n. 271 del 30 ottobre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 16 ottobre 2020 |
Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino». |
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IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010; Considerato che, ai sensi dell'art. 90 della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano ad essere applicabili per le modalita' procedurali nazionali in questione le disposizioni del predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 14 giugno 1985 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 200 del 26 agosto 1993 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»; Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 1996 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 25 giugno 2010 con il quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»; Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011, con il quale e' stato consolidato il disciplinare della DOP «Moscadello di Montalcino»; Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino»; Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio del vino Brunello di Montalcino con sede in Montalcino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino» nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del regolamento UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6, 7, e 10, relativa alle modifiche «non minori» di cui alla preesistente normativa dell'Unione europea, e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP espresso nella riunione del 29 luglio 2020, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Moscadello di Montalcino»; conformemente alle indicazioni diramate con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva nota integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019, la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 2 settembre 2020, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data; entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica; Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 17, par. 2, del regolamento UE n. 33/2019 e all'art. 10 del regolamento UE n. 34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della produzione della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche; Ritenuto altresi' di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 34/2019; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); Vista la direttiva direttoriale n. 9188809 del 29 settembre 2020 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Decreta:
Art. 1
1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino», cosi' come consolidato con il decreto ministeriale 30 novembre 2011 e da ultimo modificato con il decreto ministeriale 7 marzo 2014 richiamati in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 218 del 2 settembre 2020. 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, ed il relativo documento unico consolidato, figurano rispettivamente agli allegati A e B del presente decreto. |
| Allegato A Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Moscadello di Montalcino»
Art. 1.
Denominazione e vini
1.1 La denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» e' riservata ai seguenti vini bianchi: Moscadello di Montalcino anche con menzione vendemmia tardiva (categoria vino); Moscadello di Montalcino frizzante (categoria vino frizzante), che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. |
| Allegato B
Comunicazione di modifica ordinaria che modifica il Documento unico «Moscadello di Montalcino»
DRAFT-IT-01440-AM02
DOCUMENTO UNICO 1. NOME DEL PRODOTTO Moscadello di Montalcino 2. TIPO DI INDICAZIONE GEOGRAFICA: DOP - Denominazione di origine protetta 3. CATEGORIE DI PRODOTTI VITIVINICOLI 1. Vino 8. Vino frizzante 4. DESCRIZIONE DEI VINI: Moscadello di Montalcino - tipologia «Tranquillo» colore: giallo paglierino; odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente; sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol., di cui almeno un quarto ancora da svolgere; titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. |===================================================================| | Caratteristiche analitiche generali | |================================|==================================| | Titolo alcolometrico totale | | | massimo (in % vol): | | |--------------------------------|----------------------------------| | Titolo alcolometrico effettivo| | | minimo (in % vol): | | |--------------------------------|----------------------------------| | Acidita' totale minima: | 4,50 in grammi per litro | | | espresso in acido tartarico | |--------------------------------|----------------------------------| | Acidita' volatile massima | | | (in milliequivalenti | | | per litro): | | |--------------------------------|----------------------------------| | Tenore massimo di anidride | | | solforosa totale | | | (in milligrammi per litro): | | |--------------------------------|----------------------------------| Moscadello di Montalcino - tipologia «Frizzante» spuma: fine e vivace; colore: giallo paglierino tenue; odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente; sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol., di cui almeno un quarto ancora da svolgere; titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7,00% vol.; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. |===================================================================| | Caratteristiche analitiche generali | |================================|==================================| | Titolo alcolometrico totale | | | massimo (in % vol): | | |--------------------------------|----------------------------------| | Titolo alcolometrico effettivo| | | minimo (in % vol): | | |--------------------------------|----------------------------------| | Acidita' totale minima: | 4,50 in grammi per litro | | | espresso in acido tartarico | |--------------------------------|----------------------------------| | Acidita' volatile massima | | | (in milliequivalenti | | | per litro): | | |--------------------------------|----------------------------------| | Tenore massimo di anidride | | | solforosa totale | | | (in milligrammi per litro): | | |--------------------------------|----------------------------------| Moscadello di Montalcino - tipologia «Vendemmia Tardiva» colore: dal giallo paglierino al giallo dorato; odore: caratteristico, delicato e persistente; sapore: aromatico, dolce ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol., di cui almeno 11,50% svolti e un minimo da svolgere di 3,50% vol. in alcol potenziale; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. Gli altri parametri analitici, che non figurano nella sottostante griglia, rispettano i limiti previsti dalla normativa nazionale e dell'UE. |===================================================================| | Caratteristiche analitiche generali | |================================|==================================| | Titolo alcolometrico totale | | | massimo (in % vol): | | |--------------------------------|----------------------------------| | Titolo alcolometrico effettivo| | | minimo (in % vol): | | |--------------------------------|----------------------------------| | Acidita' totale minima: | 4,00 in grammi per litro | | | espresso in acido tartarico | |--------------------------------|----------------------------------| | Acidita' volatile massima | | | (in milliequivalenti | 25,00 | | per litro): | | |--------------------------------|----------------------------------| | Tenore massimo di anidride | | | solforosa totale | | | (in milligrammi per litro): | | |--------------------------------|----------------------------------| 5. PRATICHE DI VINIFICAZIONE a. Pratiche enologiche specifiche «Moscadello di Montalcino» - tipologia «Vendemmia Tardiva» - Vinificazione Pratica enologica specifica Il vino «Moscadello di Montalcino» tipologia «Vendemmia Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia e non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia; e' vietato qualsiasi tipo di arricchimento. Durante l'affinamento il vino puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi. b. Rese massime: «Moscadello di Montalcino» - tipologia «Tranquillo» e tipologia «Frizzante» 10,000 chilogrammi di uve per ettaro «Moscadello di Montalcino» - tipologia «Tranquillo» e tipologia «Frizzante 65 ettolitri per ettaro «Moscadello di Montalcino» - tipologia «Vendemmia Tardiva» 5,000 chilogrammi di uve per ettaro «Moscadello di Montalcino» - tipologia «Vendemmia Tardiva» 22,5 ettolitri per ettaro 6. ZONA GEOGRAFICA DELIMITATA La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a DOC «Moscadello di Montalcino», comprende parte del Comune di Montalcino ed e' cosi' delimitata: Partendo dalla confluenza tra il Fosso di Sala, proveniente da nord verso sud, ed il Torrente Serlate, prosegue in direzione SE incrociando la strada vicinale di Vodice nel punto quotato 152.0 e coincidendo con il percorso curviforme del letto dello stesso torrente, ad eccezione di 4 aree dove tale confine «spancia» a ovest dal corso del torrente, in quest'ultimo tratto il confine si mantiene alla quota di circa 150 slm e rimane circa parallelo al tratto di Strada Statale Cassia. A circa 250 m di distanza dai P. Canapaccia (in direzione NNE) e P. Galluzzo (in direzione NNW), a quota 157.0 slm, a 60 metri circa dal punto quotato 157.0, il confine lasica il letto del Torrente Serlate cambiando direzione e dirigendosi verso ENE seguendo, questa volta, il corso di un fosso minore (sigla da database della Regione Toscana GID 195830; IDRETLR79 TS21273) che ha origine immediatamente ad ovest della viabilita' che collega Pod. Finestrina con Pod. Laugnano; risalendo fino al punto di nascita dello stesso fosso e fino alla quota di 207.0 slm ed arrivando a incontrarsi con la strada vicinale di casale che collega P. Finestrina a P. Laugnano in direzione N. Qui il confine curva con un angolo di circa 90° e segue parallelamente la strada, nel lato W, in direzione NNE per circa 110 m fino a pochi metri prima del punto quotato 239.4 slm dove compie nuovamente un angolo di circa 90° in direzione E; il confine prosegue in quest'ultima direzione per circa 250 m e scende in direzione ESE lungo un fosso minore (impluvio naturale con sbocco nel torrente Serlate siglato nel database della Regione Toscana GID 195804; IDRETLR79 TS21183) fino alla quota di 180 msl. Seguendo a questo punto l'andamento altimetrico in direzione NNE si arriva a livello di un altro fosso minore (con origine immediatamente ad est di Pod Laugnano e sigla Regione Toscana GID 195563; IDRETLR79 TS21025), per poi proseguire lungo il medesimo corso d'acqua fino alla confluenza con il Torrente Serlate. Da questo punto di confluenza, il confine segue il letto del Torrente Serlate in direzione NNE fino al punto di quota 166.6 dove confluisce un fosso minore (origine da Loc. Podernuovo e sviluppo verso ovest, sigla Regione Toscana GID 195483; IDRETLR79 TS20950); il limite territoriale in oggetto segue tale fosso per circa 500 m in direzione E, per poi svoltare di circa 90° in direzione sud e risalire il versante boscato di una collina sul cui crinale si individua P. La Casella, seguendo, da meta' versante in poi, il confine tra la zona boscata e l'area coltivabile. Raggiunto il crinale, e quindi anche la strada che porta da P. La Casella a Loc. Podernuovo, il confine prosegue verso P.Torre parallelo alla viabilita', con traslazione di 40 m verso SE rispetto alla strada e coincidendo invece con il tracciato stradale di cui sopra dopo la curva di circa 90° in direzione SE. Da P.Torre il confine prosegue per circa 140 m lungo la strada comunale Vergelle che va da quest'ultimo a Podere Vigna, sempre in direzione SSE, tra i punti quotati 322.6 e 319.5. Immediatamente a monte del Podere Vigna, nel punto a quota 319.5 msl, il confine scende il dolce versante adibito a coltivazione fino ad intercettare la strada provinciale Traversa dei Monti (N. 14) alla quota di 260 msl. Il confine coincide con questa strada per circa 50m in direzione NNE e gira ad angolo retto nuovamente in direzione SE incrociando la linea ferroviaria Asciano-Monte Antico e raggiungendo il Torrente Asso. Il limite territoriale in oggetto a questo punto prosegue coincidendo con il letto del Torrente Asso, in direzione NE, fino a raggiungere la confluenza con il Fosso Banditelli nel punto quotato 241.5 msl. Il confine, sempre in direzione NE, coincide con quest'ultimo fosso per circa 300 m, dopo dei quali, risale il versante in direzione SSE fino quota 356.1 slm intersecando la strada che conduce da P. Mirabello a P. Mirabellaccio. Da questo punto il confine prosegue in direzione S per 580 m fino alla confluenza del Fosso della Pagaccina con Fosso Borgasso nel punto quotato 258.7. Da qui, proseguendo in senso orario, la zona di produzione coincide con il confine tra il territorio amministrativo del Comune di Montalcino e quello dei seguenti Comuni: San Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Murlo e Buonconvento, fino a ricongiungersi in corrispondenza della confluenza tra il Fosso di Sala, proveniente da nord verso sud, ed il Torrente Serlate. 7. VARIETA' PRINCIPALE/I DI UVE DA VINO Moscato bianco B. - Moscato 8. DESCRIZIONE DEL LEGAME/DEI LEGAMI «Moscadello di Montalcino DOP» Il territorio di produzione del vino «Moscadello di Montalcino», si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della citta' di Siena e' un territorio collinare delimitato dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone. L'area cosi' definita si sviluppa in altezza da circa 120 metri s.l.m. livello del mare, fino a circa 650 metri slm; dista 40 km in linea d'aria dal mare, ubicato ad Ovest, e circa 100 km dalla catena appenninica che attraversa l'Italia Centrale, posizionata verso Est. Il clima e' mediterraneo, tendenzialmente asciutto; ha anche delle connotazioni continentali data la posizione intermedia tra il mare e le montagne dell'Appennino Centrale. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi primaverili e autunnali, e la media annuale delle precipitazioni e' di circa 700 millimetri. In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili le nevicate. La fascia di media collina non e' interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, e la frequente presenza di vento garantisce le condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante. Durante l'intera fase vegetativa le temperature sono prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare una maturazione graduale e completa dei grappoli. La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici, essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonche' a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all'argilloso. I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua, consentono al vitigno Moscato Bianco e agli altri vitigni autorizzati di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata produzione. La ventilazione e il grado di insolazione, consentono di ottenere uve ad un perfetto stato di maturazione e sane dal punto di vista fitosanitario. Montalcino e' conosciuto da secoli come la patria del Moscadello. Esistono notizie storiche risalenti al XV secolo. Nel 1540, in una lettera inviata da Venezia ad un amico, lo scrittore Pietro Aretino lo ringrazia elogiandolo per il dono di un «caratello di prezioso, delicato Moscadello, tondotto, leggiero, e di quel frizzante iscarico che par che biascia, morde e trae di calcio, parole che parrebbon la sete in su' le labbra ...». Alcuni documenti degli archivi Vaticani risalenti al 1591, dimostrano che nei poderi di proprieta' dell'Abbazia di Sant'Antimo i mezzadri producevano il Moscadello; il pontefice Urbano VIII, nei primi decenni del Seicento, lo apprezzava «per la sua gagliardia e sapore» e con grande discrezione «solea spesso richiederlo per se' e per la sua Corte». Nei libri di viaggio e nei racconti dei viandanti famosi del Seicento, del Settecento ed anche dell'Ottocento, non mancava mai la citazione con elogio del «Moscadello di Montalcino» «fra i piu' rari e rinomati vini di Toscana». Molto nota e' la citazione di Francesco Redi, il medico e poeta aretino, uomo di raffinate qualita' e scienziato insigne, che compose nel 1685 il «Bacco in Toscana», in onore ai migliori vini della sua terra sulle orme gioiose dei vecchi ditirambi ellenici. A proposito del Moscadello di Montalcino decantava: «Del leggiadretto/del si' divino/Moscadelletto/di Montalcino». Moltissime sono le notizie storiche relative a noti personaggi che testimoniano l'apprezzamento del Moscadello. Primo fra tutti, il grande poeta Ugo Foscolo: nel soggiorno fiorentino sul luminoso colle di Bellosguardo (nel 1812-1813), nel periodo piu' drammatico della sua vita, fra ristrettezze economiche, sospetti di attivita' antibonapartiste ed attriti con gli ambienti letterari milanesi, il Foscolo si confortava dalle fatiche letterarie con un buon bicchiere di «Moscadello di Montalcino», che offriva con orgoglio ai suoi amici. Il vino DOP «Moscadello di Montalcino», alla vista, si presenta giallo paglierino tenue nel tipo Frizzante, che tende a divenire piu' cupo nel tipo Tranquillo e ad assumere l'aspetto del giallo tendente al dorato nella tipologia Vendemmia Tardiva. Caratteristico l'olfatto con aroma di moscato equilibrato e fresco, con sfumature floreali per il tipo con appassimento. Il palato e' piacevolmente appagato dal dolce e dall'armonia aromatica del tipo Tranquillo, il Frizzante ha una gradevole spuma vivace, mentre la tipologia Vendemmia Tardiva ha una piacevole avvolgenza. Il «Moscadello di Montalcino» Tranquillo e Frizzante e' da consumarsi giovane, mentre il tipo Vendemmia Tardiva puo' essere conservato anche negli anni. Molto apprezzato il consumo a fine pasto, servito in calici di media capacita' e a una temperatura di 10 -12°C, accompagnando piacevolmente pasticceria e dolci secchi. Molto gradevole e' anche l'accompagnamento con formaggi erborinati. In cucina viene usato come base per alcune salse dolci da abbinare a piatti delicati. 9. ULTERIORI CONDIZIONI ESSENZIALI (CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA, ALTRI REQUISITI) MOSCADELLO DI MONTALCINO Quadro di riferimento giuridico: Nella legislazione nazionale Tipo di condizione supplementare: Imbottigliamento nella zona geografica delimitata Descrizione della condizione: decreto 8 giugno 2010 decreto ministeriale 30 novembre 2011 vinificazione ed imbottigliamento nella zona delimitata Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in legno, affinamento in bottiglia e imbottigliamento, devono essere effettuate nella zona di produzione come previsto dal disciplinare di produzione. MOSCADELLO DI MONTALCINO Quadro di riferimento giuridico: Nella legislazione nazionale Tipo di condizione supplementare: Disposizioni supplementari in materia di etichettatura Descrizione della condizione: I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di una delle seguenti capacita': litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000. La chiusura delle bottiglie puo' essere di qualsiasi tipologia prevista dalla normativa vigente con esclusione del tappo a corona. |
| Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP dei vini «Moscadello di Montalcino» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2020
Il dirigente: Polizzi |
| Art. 2.
Base ampelografica
2.1 I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale dal vitigno «Moscato Bianco» per un minimo dell'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, idonei alla coltivazione nella Regione Toscana fino ad un massimo del 15%. |
| Art. 3.
Zona di produzione delle uve
3.1 La zona di produzione delle uve atte a produrre il vino a DOC Moscadello di Montalcino, comprende parte del Comune di Montalcino ed e' cosi' delimitata: partendo dalla confluenza tra il Fosso di Sala, proveniente da nord verso sud, ed il Torrente Serlate, prosegue in direzione SE incrociando la strada vicinale di Vodice nel punto quotato 152.0 e coincidendo con il percorso curviforme del letto dello stesso torrente, ad eccezione di 4 aree dove tale confine «spancia» a ovest dal corso del torrente, in quest'ultimo tratto il confine si mantiene alla quota di circa 150 slm e rimane circa parallelo al tratto di strada statale Cassia. A circa 250 m di distanza dai P. Canapaccia (in direzione NNE) e P. Galluzzo (in direzione NNW), a quota 157.0 slm, a 60 metri circa dal punto quotato 157.0, il confine lasica il letto del Torrente Serlate cambiando direzione e dirigendosi verso ENE seguendo, questa volta, il corso di un fosso minore (sigla da database della Regione Toscana GID 195830; IDRETLR79 TS21273) che ha origine immediatamente ad ovest della viabilita' che collega Pod. Finestrina con Pod. Laugnano; risalendo fino al punto di nascita dello stesso fosso e fino alla quota di 207.0 slm ed arrivando a incontrarsi con la strada vicinale di casale che collega P. Finestrina a P. Laugnano in direzione N. Qui il confine curva con un angolo di circa 90° e segue parallelamente la strada, nel lato W, in direzione NNE per circa 110 m fino a pochi metri prima del punto quotato 239.4 slm dove compie nuovamente un angolo di circa 90° in direzione E; il confine prosegue in quest'ultima direzione per circa 250 m e scende in direzione ESE lungo un fosso minore (impluvio naturale con sbocco nel torrente Serlate siglato nel database della Regione Toscana GID 195804; IDRETLR79 TS21183) fino alla quota di 180 msl. Seguendo a questo punto l'andamento altimetrico in direzione NNE si arriva a livello di un altro fosso minore (con origine immediatamente ad est di Pod Laugnano e sigla Regione Toscana GID 195563; IDRETLR79 TS21025), per poi proseguire lungo il medesimo corso d'acqua fino alla confluenza con il Torrente Serlate. Da questo punto di confluenza, il confine segue il letto del Torrente Serlate in direzione NNE fino al punto di quota 166.6 dove confluisce un fosso minore (origine da Loc. Podernuovo e sviluppo verso ovest, sigla Regione Toscana GID 195483; IDRETLR79 TS20950); il limite territoriale in oggetto segue tale fosso per circa 500 m in direzione E, per poi svoltare di circa 90° in direzione sud e risalire il versante boscato di una collina sul cui crinale si individua P. La Casella, seguendo, da meta' versante in poi, il confine tra la zona boscata e l'area coltivabile. Raggiunto il crinale, e quindi anche la strada che porta da P. La Casella a Loc. Podernuovo, il confine prosegue verso P.Torre parallelo alla viabilita', con traslazione di 40 m verso SE rispetto alla strada e coincidendo invece con il tracciato stradale di cui sopra dopo la curva di circa 90° in direzione SE. Da P.Torre il confine prosegue per circa 140 m lungo la strada Comunale Vergelle che va da quest'ultimo a Podere Vigna, sempre in direzione SSE, tra i punti quotati 322.6 e 319.5. Immediatamente a monte del Podere Vigna, nel punto a quota 319.5 msl, il confine scende il dolce versante adibito a coltivazione fino ad intercettare la strada provinciale Traversa dei Monti (N. 14) alla quota di 260 msl. Il confine coincide con questa strada per circa 50 m in direzione NNE e gira ad angolo retto nuovamente in direzione SE incrociando la linea ferroviaria Asciano-Monte Antico e raggiungendo il Torrente Asso. Il limite territoriale in oggetto a questo punto prosegue coincidendo con il letto del Torrente Asso, in direzione NE, fino a raggiungere la confluenza con il Fosso Banditelli nel punto quotato 241.5 msl. Il confine, sempre in direzione NE, coincide con quest'ultimo fosso per circa 300 m, dopo dei quali, risale il versante in direzione SSE fino quota 356.1 slm intersecando la strada che conduce da P. Mirabello a P. Mirabellaccio. Da questo punto il confine prosegue in direzione S per 580 m fino alla confluenza del Fosso della Pagaccina con Fosso Borgasso nel punto quotato 258.7. Da qui, proseguendo in senso orario, la zona di produzione coincide con il confine tra il territorio amministrativo del Comune di Montalcino e quello dei seguenti Comuni: San Quirico d'Orcia, Castiglione d'Orcia, Castel del Piano, Cinigiano, Civitella Paganico, Murlo e Buonconvento, fino a ricongiungersi in corrispondenza della confluenza tra il Fosso di Sala, proveniente da nord verso sud, ed il Torrente Serlate. |
| Art. 4.
Norme per la viticoltura
4.1 Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita' previste dal presente disciplinare di produzione. Sono esclusi i terreni di fondovalle eccessivamente umidi. 4.2 Le densita' di impianto devono essere quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per gli impianti realizzati a partire dall'anno 1996, la densita' minima dovra' essere di 3000 piante per ettaro, al momento dell'iscrizione allo schedario viticolo. Nei primi due anni di vegetazione dall'impianto, non potra' essere rivendicata alcuna produzione. Per il terzo e quarto anno di vegetazione, la quantita' massima di uva per ettaro non potra' superare, rispettivamente, la percentuale del 30% e del 70%, del massimale di cui al comma 4 del presente articolo. 4.3 Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione di soccorso. 4.4 La quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» non deve essere superiore a t. 10 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 65 in vino finito per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante». Per il tipo «Vendemmia Tardiva» la produzione massima di uva parzialmente appassita, non deve essere superiore a t. 5 per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl. 22,5 in vino. Per le uve atte a produrre la tipologia «Vendemmia Tardiva» e' consentito, fino ad un massimo del 50% della resa massima prevista, un appassimento parziale in fruttaio. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata purche' comunque la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati. Tale esubero della resa non potra' essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata. 4.5 Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere prese in carico separatamente sui registri obbligatori di cantina e devono essere evidenziate separatamente nella denuncia annuale delle uve, secondo le diverse tipologie. 4.6 Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol. per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante». Le uve destinate alla produzione della tipologia «Vendemmia Tardiva», ammesse nelle condizioni richieste debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore al 15,00% vol. |
| Art. 5.
Norme per la vinificazione
5.1 Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. 5.2 La presa di spuma per il tipo «Frizzante» deve avvenire solo attraverso fermentazione naturale. 5.3 La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per i tipi «Tranquillo» e «Frizzante» e al 45% per il tipo «Vendemmia Tardiva». 5.4 Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3. Conformemente all'art. 4, comma 2, del regolamento UE n. 2019/33, l'imbottigliamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la reputazione e assicurare l'efficacia dei controlli. 5.5 L'eventuale arricchimento per le tipologie «Tranquillo» e «Frizzante» potra' essere effettuato solo con mosto concentrato prodotto da uve provenienti dai vigneti iscritti allo schedario viticolo per il vino «Moscadello di Montalcino» o con mosto concentrato rettificato. 5.6 Il vino a DOC «Moscadello di Montalcino» qualificato «Vendemmia Tardiva» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno un anno, calcolato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia e non puo' essere immesso al consumo prima del 1° gennaio del secondo anno successivo alla vendemmia. Per la tipologia «Vendemmia Tardiva» e' vietato qualsiasi tipo di arricchimento. Durante l'affinamento il vino puo' compiere una lenta fermentazione che si attenua nei mesi freddi. |
| Art. 6.
Caratteristiche al consumo
6.1 I vini a DOC «Moscadello di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito esposte, secondo le diverse tipologie: tipologia «Tranquillo»: colore: giallo paglierino; odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente; sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. di cui almeno un quarto ancora da svolgere; titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 4,50% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17 g/l. tipologia «Frizzante»: colore: giallo paglierino tenue, con spuma fine e vivace; odore: caratteristico, delicato, fresco e persistente; sapore: aromatico, dolce, armonico, caratteristico dell'uva moscato; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol. di cui almeno un quarto ancora da svolgere; titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 7,00% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. tipologia «Vendemmia Tardiva»: colore: dal giallo paglierino al giallo dorato; odore: caratteristico, delicato e persistente; sapore: aromatico, dolce ed armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol. di cui almeno 11,50% svolti e un minimo da svolgere di 3,50% vol. in alcol potenziale; acidita' totale minima: 4,0 g/l; acidita' volatile massima: 25,0 millequivalenti/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l. |
| Art. 7.
Etichettatura, designazione, presentazione e confezionamento
7.1 I vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro, di una delle seguenti capacita': litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500, litri 3,000, litri 5,000. La chiusura delle bottiglie puo' essere di qualsiasi tipologia prevista dalla normativa vigente con esclusione del tappo a corona. Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino. 7.2 Sulle bottiglie contenenti il vino a DOC «Moscadello di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. 7.3 E' vietato usare, insieme alla denominazione «Moscadello di Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio», «riserva», «collezione» e similari. E' consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni di legge in materia. 7.4 Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscadello di Montalcino» di cui all'art. 1 puo' essere utilizzata la menzione «vigna» o «vigneto» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge n. 238/2016. Nella designazione e presentazione in etichetta del vino «Moscadello di Montalcino» nei tipi «Frizzante» e «Vendemmia Tardiva», deve sempre figurare una delle dizioni «Frizzante» o «Vendemmia Tardiva», secondo il caso che ricorre, immediatamente al di sotto della dicitura denominazione di origine controllata. Tali dizioni devono essere riportate in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione «Moscadello di Montalcino». |
| Art. 8.
Legame con l'ambiente geografico A) Informazioni sulla zona geografica. 1. Fattori naturali rilevanti per il legame. Il territorio di produzione del vino «Moscadello di Montalcino», che corrisponde all'area del Comune di Montalcino in Provincia di Siena, si trova nella Toscana sud-orientale a 40 chilometri a sud della citta' di Siena. Il territorio di produzione, che ha una superficie complessiva di 243,62 chilometri quadrati, e' delimitato dalle valli dei tre fiumi Orcia, Asso e Ombrone, assume una forma quasi quadrata, i cui lati misurano mediamente 15 chilometri. L'area cosi' definita si sviluppa in altezza dal livello di circa 120 metri sul livello del mare lungo i fiumi, fino a circa 650 metri a ridosso del Poggio Civitella che e' il punto piu' alto del territorio. La collina di Montalcino ha numerosi ambienti pedologici, essendosi formata in ere geologiche diverse, riconducibili ad arenarie, anche miste a calcari, ad alberese e a galestro, nonche' a terreni con granulometrie miste talvolta tendenti al sabbioso, talvolta tendenti all'argilloso. La collina di Montalcino dista 40 km in linea d'aria dal mare ubicato ad Ovest e circa 100 km dalla catena appenninica che attraversa l'Italia Centrale, posizionata verso Est. Il clima e' mediterraneo, ma comunque tendenzialmente asciutto; ha anche delle connotazioni continentali data la posizione intermedia tra il mare e le montagne dell'Appennino Centrale. Questo e' dimostrato dalle medie delle precipitazioni e delle temperature rilevate. Le precipitazioni sono concentrate nei mesi primaverili e autunnali, come avviene nei climi mediterranei e la media annuale delle precipitazioni e' di circa 700 millimetri. In inverno, sopra i 400 metri, sono possibili le nevicate. La fascia di media collina non e' interessata da nebbie, gelate o brinate tardive, mentre la frequente presenza di vento garantisce le condizioni migliori per lo stato sanitario delle piante. Durante l'intera fase vegetativa le temperature sono prevalentemente miti e con elevato numero di giornate serene, caratteristica ideale ad assicurare una maturazione graduale e completa dei grappoli. 2. Fattori umani rilevanti per il legame. Montalcino e' conosciuto da secoli come la patria del Moscadello. Esistono notizie storiche risalenti al XV secolo. Nel 1540, in una lettera inviata da Venezia ad un amico, lo scrittore Pietro Aretino lo ringrazia elogiandolo per il dono di un «caratello di prezioso, delicato Moscadello, tondotto, leggiero, e di quel frizzante iscarico che par che biascia, morde e trae di calcio, parole che parrebbon la sete in su' le labbra ...». Alcuni documenti degli archivi Vaticani risalenti al 1591, dimostrano che nei poderi di proprieta' dell'Abbazia di Sant'Antimo i mezzadri producevano il Moscadello; il pontefice Urbano VIII, nei primi decenni del Seicento, lo apprezzava «per la sua gagliardia e sapore» e con grande discrezione «solea spesso richiederlo per se' e per la sua Corte». Nei libri di viaggio e nei racconti dei viandanti famosi del Seicento, del Settecento ed anche dell'Ottocento, non mancava mai la citazione con elogio del «Moscadello di Montalcino» «fra i piu' rari e rinomati vini di Toscana». Molto nota e' la citazione di Francesco Redi, il medico e poeta aretino, uomo di raffinate qualita' e scienziato insigne, che compose nel 1685 il «Bacco in Toscana», in onore ai migliori vini della sua terra sulle orme gioiose dei vecchi ditirambi ellenici. A proposito del «Moscadello di Montalcino» decantava: «Del leggiadretto/del si' divino/Moscadelletto/di Montalcino». Moltissime sono le notizie storiche relative a noti personaggi che testimoniano l'apprezzamento del Moscadello. Primo fra tutti, il grande poeta Ugo Foscolo: nel soggiorno fiorentino sul luminoso colle di Bellosguardo (nel 1812-1813), nel periodo piu' drammatico della sua vita, fra ristrettezze economiche, sospetti di attivita' antibonapartiste ed attriti con gli ambienti letterari milanesi, il Foscolo si confortava dalle fatiche letterarie con un buon bicchiere di «Moscadello di Montalcino», che offriva con orgoglio ai suoi amici. B) Informazioni sulla qualita' o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. Il «Moscadello di Montalcino», alla vista, si presenta giallo paglierino tenue nel tipo Frizzante, che tende a divenire piu' cupo nel tipo Tranquillo e ad assumere l'aspetto del giallo tendente al dorato nella tipologia Vendemmia Tardiva. Caratteristico l'olfatto: aroma di moscato equilibrato e fresco, con sfumature floreali per il tipo con appassimento. Il palato e' piacevolmente appagato dal dolce e dall'armonia aromatica del tipo Tranquillo, il Frizzante offre l'invitante brio del leggero «perlage», mentre la tipologia Vendemmia Tardiva dimostra vellutata eleganza e avvolgenza. Il «Moscadello di Montalcino» Tranquillo e Frizzante e' da consumarsi giovane, mentre il tipo Vendemmia Tardiva puo' essere conservato anche negli anni. Trova la sua collocazione naturale a fine pasto, accompagnando piacevolmente pasticceria e dolci secchi. In cucina viene usato come base per alcune salse dolci da abbinare a piatti delicati. Felicissimo risulta l'accompagnamento con formaggi erborinati. Il vino «Moscadello di Montalcino» deve essere servito in calici di media capacita' e a una temperatura di 10 - 12°C. C) descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b). La combinazione dei fattori naturali - suolo e clima - con i fattori umani, definisce l'interazione che si estrinseca nelle caratteristiche del vino «Moscadello di Montalcino». La tecnica viticola si e' evoluta ed oggi i vigneti impiantati sono il risultato delle conoscenze acquisite con le osservazioni e le sperimentazioni realizzate nel corso degli ultimi decenni. I sistemi di potatura e la coltivazione del vigneto tengono conto dell'ambiente pedoclimatico e della relativa scarsita' di riserve idriche nel periodo estivo. Vengono pertanto effettuate lavorazioni il cui scopo e' quello di mantenere la riserva di acqua. Nel periodo autunnale e di inizio primavera vengono fatte lavorazioni piu' profonde per favorire la penetrazione delle acque. I terreni tendenzialmente poveri di sostanza organica, calcarei e con relativa carenza di acqua, consentono al vitigno Moscato Bianco e agli altri vitigni autorizzati di svilupparsi con vigoria piuttosto contenuta e con conseguente limitata produzione. Anche il clima influisce sui vitigni e sul loro sviluppo durante la fase vegetativa della vite che va dalla meta' del mese di aprile, fino alla meta' del mese di settembre. Le piogge della fase primaverile sono utili per l'accumulo di acqua a livello dell'apparato radicale, utile alla pianta per sviluppare bene la prima fase della vegetazione. Successivamente - nei mesi estivi - la pianta ha un progressivo rallentamento vegetativo, dato che i terreni tendono a perdere le riserve idriche a causa della relativa scarsa piovosita'. Il periodo successivo, che si sviluppa nella fase tardo estiva e di inizio autunno, si presenta piu' fresco. Durante il periodo della maturazione delle uve si hanno, sia per la posizione che per le altitudini, escursioni termiche giorno-notte significative. Le caratteristiche delle uve che si ottengono nel territorio sono la diretta conseguenza del comportamento del vitigno Moscato Bianco e degli altri vitigni autorizzati durante la fase vegetativa. La poverta' dei terreni, la relativa carenza di acqua, la ventilazione normalmente attiva e il grado di insolazione, consentono di ottenere uve ad un perfetto stato di maturazione e sane dal punto di vista fitosanitario. |
| Art. 9.
Riferimenti alla struttura di controllo
9.1 Nome e indirizzo dell'organismo di controllo: Valoritalia S.r.l. - societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane, Via Piave, 24 - 00187 Roma - tel. +39 06 45437975 - fax +39 06 45438908 - e-mail info@valoritalia.it 9.2 La societa' Valoritalia S.r.l - societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane - e' l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all'art. 20 del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, par. 1, 2° capoverso. 9.3 In particolare, tale verifica e' espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018. |
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