Gazzetta n. 271 del 30 ottobre 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 16 ottobre 2020, n. 142
Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 49 e 56;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018;
Vista la direttiva (UE) n. 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test della proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione dei decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che siano scaduti alla data di entrata in vigore della legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 24 aprile 2020, n. 27;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2020;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 ottobre 2020;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, della giustizia e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie locali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta disposizioni per lo svolgimento della valutazione di proporzionalita' prima dell'introduzione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, o a una delle loro modalita' di esercizio, compreso l'uso di titoli professionali e incluse le attivita' professionali autorizzate in virtu' di tale titolo, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o prima della modifica di quelle esistenti.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle ipotesi in cui i requisiti specifici riguardanti la regolamentazione di una determinata professione siano stabiliti in uno o piu' atti normativi interni recanti attuazione di corrispondenti atti dell'Unione europea.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 76 della Costituzione cosi'
recita:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro
al Presidente della il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
4 gennaio 2013, n. 3.
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella G.U.U.E. C 326/47 del 26 ottobre 2012.
- La legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione
europea 2018) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18
ottobre 2019, n. 245.
- La direttiva (UE) n. 2018/958 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 giugno 2018, relativa a un test
della proporzionalita' prima dell'adozione di una nuova
regolamentazione delle professioni e' pubblicata nella
G.U.U.E. 9 luglio 2018, n. L 173.
- La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 settembre 2005, n. L 255.
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206
(Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 della legge
24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
2020, n. 110, S.O.:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2
marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16
settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo
di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento
della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Omissis.».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206 si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato I

(Articolo 3)

Valutazione di proporzionalita'
Griglia informativa sulle disposizioni relative all'accesso alle
professioni regolamentate o al loro esercizio


+-------------------------------------+-------+
|Obiettivi di interesse generale | |
|perseguiti dalla nuova disposizione o| |
|dalla modifica della disposizione che| |
|limita l'accesso a una professione o | |
|una modalita' del suo esercizio¹ | |
+-------------------------------------+-------+
|Natura dei rischi, legati agli | |
|obiettivi di interesse generale | |
|perseguiti, che il provvedimento | |
|intende prevenire (in particolare, | |
|rischi per i beneficiari di servizi, | |
|compresi i consumatori, i | |
|professionisti o terzi) | |
+-------------------------------------+-------+
|Giustificazione dell'insufficienza di| |
|norme di natura specifica gia' in | |
|vigore (quali quelle previste dalla | |
|legislazione sulla sicurezza dei | |
|prodotti o la legislazione sulla | |
|tutela dei consumatori) a raggiungere| |
|l'obiettivo perseguito² | |
+-------------------------------------+-------+
|Giustificazione dell'idoneita' della | |
|disposizione in relazione alla sua | |
|adeguatezza a conseguire lo scopo | |
|perseguito (verificare che il | |
|provvedimento risponda alla | |
|necessita' di raggiungere lo scopo in| |
|maniera coerente e sistematica e | |
|affronti pertanto i rischi | |
|individuati in modo analogo a quanto | |
|avviene per attivita' comparabili) | |
+-------------------------------------+-------+
|Descrizione dell'impatto sulla libera| |
|circolazione delle persone e dei | |
|servizi all'interno dell'Unione, | |
|sulle scelte dei consumatori e sulla | |
|qualita' del servizio prestato | |
+-------------------------------------+-------+
|Dimostrazione dell'impossibilita' di | |
|ricorrere a mezzi meno restrittivi | |
|per raggiungere l'obiettivo | |
|d'interesse generale; allorche' le | |
|disposizioni sono giustificate | |
|soltanto dalla tutela dei consumatori| |
|e i rischi individuati sono limitati | |
|alla relazione tra il professionista | |
|e il consumatore senza incidere | |
|pertanto negativamente su terzi, gli | |
|Stati membri valutano in particolare | |
|se l'obiettivo possa essere | |
|conseguito mediante mezzi meno | |
|restrittivi rispetto all'opzione di | |
|riservare le attivita' | |
+-------------------------------------+-------+
|Descrizione dell'effetto delle nuove | |
|disposizioni o delle disposizioni | |
|modificate quando sono combinate con | |
|altre disposizioni che limitano | |
|l'accesso alla professione o il suo | |
|esercizio (verificare che esse | |
|contribuiscono al conseguimento dello| |
|stesso obiettivo di interesse | |
|generale e che sono necessarie al | |
|conseguimento di tale obiettivo)³ | |
+-------------------------------------+-------+
___________

¹ Oltre agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica e della salute pubblica), i motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea includono: il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi, anche attraverso la garanzia della qualita' dei lavori di artigianato, e dei lavoratori; la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell'equita' delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonche' la salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano; la salute degli animali; la proprieta' intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale e gli obiettivi di politica culturale. Ragioni di ordine puramente economico, quali la promozione dell'economia nazionale, o ragioni puramente amministrative, quali lo svolgimento di controlli e la raccolta di dati statistici, non costituiscono motivi imperativi di interesse generale tali da giustificare una restrizione all'accesso alle professioni regolamentate o al loro esercizio.
² I competenti soggetti regolatori tengono in debita considerazione le analisi di proporzionalita' effettuate preventivamente per le medesime disposizioni.
³ Si deve procedere ad una valutazione approfondita delle circostanze nelle quali la disposizione e' concepita, esaminando in particolare l'effetto delle nuove disposizioni o delle disposizioni modificate ove queste siano combinate ad altri requisiti che gia' limitano l'accesso alla professione o il suo esercizio. Di conseguenza, all'atto della valutazione delle nuove disposizioni o delle disposizioni modificate, e' opportuno tenere in debita considerazione i requisiti esistenti, quali l'obbligo di perseguire un aggiornamento professionale continuo, le norme relative all'organizzazione della professione, l'iscrizione obbligatoria ad una organizzazione professionale o a un ordine professionale, i regimi di registrazione o di autorizzazione, le restrizioni quantitative, in particolare i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all'esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di qualifiche professionali specifiche, i requisiti circa una forma giuridica specifica o di detenzione di capitale, le restrizioni territoriali anche quando la professione e' regolamentata nelle varie parti del territorio nazionale in modo diverso rispetto al modo in cui e' regolamentata in altre parti, i requisiti che limitano l'esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione e le norme di incompatibilita', i requisiti in materia di copertura assicurativa, di conoscenze linguistiche, i requisiti tariffari minimi/massimi prestabiliti e i requisiti in materia di pubblicita'.
Griglia informativa da compilare ove gli elementi elencati siano pertinenti per la natura e il contenuto della disposizione che si
intende introdurre o modificare
+-------------------------------+-------+
|Il collegamento tra l'ambito | |
|delle attivita' esercitate | |
|nell'ambito della professione o| |
|ad essa riservate e la | |
|qualifica professionale | |
|richiesta |  |
+-------------------------------+-------+
|Il collegamento tra la | |
|complessita' delle mansioni | |
|interessate e la necessita' per| |
|coloro che le esercitano di | |
|possedere determinate | |
|qualifiche professionali (in | |
|particolare per quanto riguarda| |
|il livello, la natura e la | |
|durata della formazione o | |
|dell'esperienza richieste)  |  |
+-------------------------------+-------+
|La possibilita' di ottenere la | |
|qualifica professionale | |
|attraverso percorsi | |
|alternativi  |  |
+-------------------------------+-------+
|La possibilita' o meno di | |
|condividere le attivita' | |
|riservate con altre professioni| |
|e i motivi  |  |
+-------------------------------+-------+
|Il grado di autonomia | |
|nell'esercizio della | |
|professione e l'incidenza di | |
|disposizioni organizzative e di| |
|supervisione sul conseguimento | |
|dello scopo perseguito (in | |
|particolare nel caso in cui le | |
|attivita' relative alla | |
|professione siano esercitate | |
|sotto il controllo e la | |
|responsabilita' di un | |
|professionista debitamente | |
|qualificato)  |  |
+-------------------------------+-------+
|L'evoluzione della tecnologia e| |
|dei progressi scientifici che | |
|possono effettivamente ridurre | |
|o aumentare l'asimmetria | |
|informativa tra i | |
|professionisti e i consumatori |  |
+-------------------------------+-------+

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni contenute nell'articolo 4 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si applicano le seguenti definizioni:
a) «titolo professionale protetto»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'uso del titolo in un'attivita' professionale o un gruppo di attivita' professionali e' subordinato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di una specifica qualifica professionale, e secondo cui l'uso improprio di tale titolo e' soggetto a sanzioni;
b) «attivita' riservate»: una forma di regolamentazione di una professione secondo cui l'accesso a un'attivita' professionale o a un gruppo di attivita' professionali e' riservato, direttamente o indirettamente, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, a coloro che esercitano una professione regolamentata, in possesso di una specifica qualifica professionale, anche nel caso in cui l'attivita' sia condivisa con altre professioni regolamentate;
c) «soggetti regolatori»: tutte le autorita' legittimate ad emanare disposizioni legislative o regolamentari o amministrative generali che disciplinano l'accesso a professioni regolamentate o il loro esercizio, incluse le autorita' competenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
d) «direttiva»: direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018.

Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206 cosi' recita:
«Art. 4 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) "professione regolamentata":
1) l'attivita', o l'insieme delle attivita', il cui
esercizio e' consentito solo a seguito di iscrizione in
Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da
amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e'
subordinata al possesso di qualifiche professionali o
all'accertamento delle specifiche professionalita';
2) i rapporti di lavoro subordinato, se l'accesso
ai medesimi e' subordinato, da disposizioni legislative o
regolamentari, al possesso di qualifiche professionali;
3) l'attivita' esercitata con l'impiego di un
titolo professionale il cui uso e' riservato a chi possiede
una qualifica professionale;
4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei
casi in cui il possesso di una qualifica professionale e'
condizione determinante ai fini della retribuzione delle
relative prestazioni o della ammissione al rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di
un'associazione o di un organismo di cui all'Allegato I.
b) "qualifiche professionali": le qualifiche
attestate da un titolo di formazione, un attestato di
competenza di cui all'art. 19, comma 1, lettera a), numero
1), o un'esperienza professionale; non costituisce
qualifica professionale quella attestata da una decisione
di mero riconoscimento di una qualifica professionale
acquisita in Italia adottata da parte di un altro Stato
membro;
c) "titolo di formazione": diplomi, certificati e
altri titoli rilasciati da un'universita' o da altro
organismo abilitato secondo particolari discipline che
certificano il possesso di una formazione professionale
acquisita in maniera prevalente sul territorio della
Comunita'. Hanno eguale valore i titoli di formazione
rilasciati da un Paese terzo se i loro possessori hanno
maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attivita'
professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul
territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale
titolo, certificata dal medesimo;
d) "autorita' competente": qualsiasi autorita' o
organismo abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare
o a ricevere titoli di formazione e altri documenti o
informazioni, nonche' a ricevere le domande e ad adottare
le decisioni di cui al presente decreto;
e) "formazione regolamentata": qualsiasi formazione
che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente
orientata all'esercizio di una determinata professione e
consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da
una formazione professionale, un tirocinio professionale o
una pratica professionale, secondo modalita' stabilite
dalla legge;
f) "esperienza professionale": l'esercizio effettivo
e legittimo della professione in uno Stato membro, a tempo
pieno o a tempo parziale per un periodo equivalente;
g) "tirocinio di adattamento": l'esercizio di una
professione regolamentata sotto la responsabilita' di un
professionista qualificato, accompagnato eventualmente da
una formazione complementare secondo modalita' stabilite
dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione da
parte dell'autorita' competente;
h) "prova attitudinale": una verifica riguardante le
conoscenze, le competenze e le abilita' professionali del
richiedente effettuata dalle autorita' competenti allo
scopo di valutare l'idoneita' del richiedente ad esercitare
una professione regolamentata;
i) "dirigente d'azienda": qualsiasi persona che abbia
svolto in un'impresa del settore professionale
corrispondente:
1) la funzione di direttore d'azienda o di filiale;
2) la funzione di institore o vice direttore
d'azienda, se tale funzione implica una responsabilita'
corrispondente a quella dell'imprenditore o del direttore
d'azienda rappresentato;
3) la funzione di dirigente responsabile di uno o
piu' reparti dell'azienda, con mansioni commerciali o
tecniche;
l) "Stato membro di stabilimento": lo stato membro
dell'Unione europea nel quale il prestatore e' legalmente
stabilito per esercitarvi una professione;
m) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui
il cittadino dell'Unione europea ha acquisito le proprie
qualifiche professionali;
n);
n-bis) "tirocinio professionale": un periodo di
pratica professionale effettuato sotto supervisione,
purche' costituisca una condizione per l'accesso a una
professione regolamentata e che puo' svolgersi in forma di
tirocinio curriculare o in forma di tirocinio
extracurriculare o, laddove previsto, anche in
apprendistato;
n-ter) "tessera professionale europea": un
certificato elettronico attestante o che il professionista
ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire
servizi, su base temporanea e occasionale, nel territorio
dello Stato o il riconoscimento delle qualifiche
professionali ai fini dello stabilimento nel territorio
dello Stato;
n-quater) "apprendimento permanente": l'intero
complesso di istruzione generale, istruzione e formazione
professionale, istruzione non formale e apprendimento non
formale e informale, intrapresi nel corso della vita, che
comporta un miglioramento delle conoscenze, delle abilita'
e delle competenze, che puo' includere l'etica
professionale;
n-quinquies) "motivi imperativi di interesse
generale": motivi riconosciuti tali dalla giurisprudenza
della Corte di giustizia dell'Unione europea;
n-sexies) "Sistema europeo di accumulazione e
trasferimento dei crediti o crediti ECTS": il sistema di
crediti per l'istruzione superiore utilizzato nello Spazio
europeo dell'istruzione superiore;
n-septies) "legalmente stabilito": un cittadino
dell'Unione europea e' legalmente stabilito in uno Stato
membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di
una professione in detto Stato membro e non e' oggetto di
alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale
professione. E' possibile essere legalmente stabilito come
lavoratore autonomo o lavoratore dipendente.».
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2018/958 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti e monitoraggio

1. I soggetti regolatori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito dell'analisi dell'impatto della regolamentazione degli atti normativi o dell'istruttoria degli atti amministrativi con cui si introducono nuove disposizioni che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio ovvero modificano quelle esistenti, procedono alla valutazione di proporzionalita' ai sensi del presente decreto, utilizzando il questionario riportato nella tabella di cui all'Allegato I. Nella tabella deve essere fornita, per ciascun quesito, una motivazione specifica e sufficientemente dettagliata per consentire di valutare il rispetto del principio di proporzionalita'. La tabella, debitamente compilata, e' parte integrante della documentazione che accompagna gli atti di cui al primo periodo. I motivi per considerare che una disposizione e' giustificata e proporzionata sono suffragati da elementi qualitativi e, ove possibile e pertinente, quantitativi.
2. La portata della valutazione e' proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione e deve essere condotta in modo obiettivo e indipendente.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, prima della definitiva adozione di una disposizione normativa o di un atto amministrativo generale che limita l'accesso ad una professione regolamentata o il suo esercizio, i soggetti regolatori trasmettono lo schema di provvedimento corredato della tabella di cui al comma 1 all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, che esprime il relativo parere.
4. Quando gli atti di cui al comma 1 sono adottati dagli ordini professionali, il parere di cui al comma 3 e' espresso dalle amministrazioni vigilanti.
5. I soggetti regolatori monitorano, dopo l'adozione, la conformita' con il principio di proporzionalita' delle disposizioni legislative o regolamentari, nuove o modificate, che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio, avendo riguardo agli eventuali sviluppi sopravvenuti successivamente all'adozione delle disposizioni medesime.
 
Art. 4
Non discriminazione, giustificazione sulla base di motivi di
interesse generale, proporzionalita'

1. Le nuove disposizioni legislative o regolamentari che limitano l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio o le disposizioni che modificano quelle esistenti non possono introdurre discriminazioni, ne' in via diretta, ne' in via indiretta, sulla base della nazionalita' o della residenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere giustificate da motivi di interesse generale. Le disposizioni sono obiettivamente giustificate, tra gli altri, da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o di sanita' pubblica, o da motivi imperativi di interesse pubblico, come il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale; la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori; la salvaguardia della buona amministrazione della giustizia; la garanzia dell'equita' delle transazioni commerciali; la lotta contro la frode e la prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscali, nonche' la salvaguardia dell'efficacia dei controlli fiscali; la sicurezza dei trasporti; la tutela dell'ambiente, inclusi l'ambiente urbano e il paesaggio; la salute degli animali; la proprieta' intellettuale; la salvaguardia e la conservazione del patrimonio storico e artistico nazionale; gli obiettivi di politica sociale e gli obiettivi di politica culturale.
3. L'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio non puo' essere limitato da motivi di natura esclusivamente economica o amministrativa.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 devono essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non possono introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quanto strettamente necessario per il raggiungimento di tale scopo.
5. Ai fini di cui al comma 4, prima dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti regolatori valutano i seguenti elementi:
a) la natura dei rischi connessi agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, in particolare i rischi per i destinatari di servizi, compresi i consumatori, i professionisti o terzi;
b) se le vigenti norme di natura specifica o generale, quali quelle contenute nella normativa sulla sicurezza dei prodotti o nel diritto inteso alla protezione dei consumatori, siano insufficienti ai fini del conseguimento dello scopo perseguito;
c) l'idoneita' della disposizione per quanto attiene alla sua adeguatezza a conseguire lo scopo perseguito e se essa rispecchia realmente tale scopo in modo coerente e sistematico e affronta pertanto i rischi individuati in modo analogo a quanto avviene per attivita' comparabili;
d) l'impatto sulla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno dell'Unione europea, sulle opportunita' di scelta dei consumatori e sulla qualita' del servizio prestato;
e) la possibilita' di ricorrere a mezzi meno restrittivi per conseguire l'obiettivo di interesse pubblico; ai fini della presente lettera, allorche' le disposizioni sono giustificate soltanto dalla tutela dei consumatori e i rischi individuati sono limitati alla relazione tra il professionista e il consumatore senza incidere pertanto negativamente su terzi, i soggetti regolatori valutano in particolare se l'obiettivo possa essere conseguito mediante mezzi meno restrittivi rispetto all'opzione di riserva delle attivita';
f) l'effetto di disposizioni nuove o modificate quando sono combinate con altre disposizioni che limitano l'accesso alla professione o il suo esercizio e, in particolare, il modo in cui le disposizioni nuove o modificate, combinate con altri requisiti, contribuiscono al conseguimento, e se siano necessarie al conseguimento, dello stesso obiettivo di interesse pubblico.
6. I soggetti regolatori considerano inoltre, ove pertinenti alla natura e al contenuto della nuova disposizione o della disposizione oggetto di modifica, i seguenti elementi:
a) il collegamento tra l'ambito delle attivita' esercitate nell'ambito di una professione o a essa riservate e la qualifica professionale richiesta;
b) il collegamento tra la complessita' delle mansioni interessate e la necessita' per coloro che le esercitano di possedere determinate qualifiche professionali, in particolare per quanto riguarda il livello, la natura e la durata della formazione o dell'esperienza richieste;
c) la possibilita' di ottenere la qualifica professionale attraverso percorsi alternativi;
d) se le attivita' riservate a determinate professioni possono o meno essere condivise con altre professioni e le ragioni giustificative;
e) il grado di autonomia nell'esercizio di una professione regolamentata e l'incidenza di disposizioni organizzative e di supervisione sul conseguimento dello scopo perseguito, in particolare nel caso in cui le attivita' relative a una professione regolamentata siano esercitate sotto il controllo e la responsabilita' di un professionista debitamente qualificato;
f) gli sviluppi scientifici e tecnologici che possono ridurre o aumentare l'asimmetria informativa tra i professionisti e i consumatori;
7. Ai fini di cui al comma 5, lettera f), i soggetti regolatori valutano gli effetti, sia positivi che negativi, della nuova disposizione o della disposizione oggetto di modifica in combinazione con uno o piu' requisiti e, in particolare, i seguenti:
a) attivita' riservate, titolo professionale protetto o qualsiasi altra forma di regolamentazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) obbligo di aggiornamento professionale continuo;
c) norme relative all'organizzazione della professione, alla deontologia e alla supervisione;
d) affiliazione obbligatoria a un'organizzazione o a un ordine professionale, regimi di registrazione o di autorizzazione, in particolare quando tali requisiti implicano il possesso di una qualifica professionale specifica;
e) restrizioni quantitative, segnatamente i requisiti che limitano il numero di autorizzazioni all'esercizio di una professione o fissano un numero minimo o massimo di dipendenti, amministratori o rappresentanti in possesso di qualifiche professionali specifiche;
f) requisiti circa una forma giuridica specifica o in materia di assetto proprietario o di gestione di una societa', nella misura in cui tali requisiti sono direttamente connessi all'esercizio della professione regolamentata;
g) restrizioni territoriali, anche quando la professione e' regolamentata nelle varie parti del territorio nazionale in modo diverso rispetto al modo in cui e' regolamentata in altre parti;
h) requisiti che limitano l'esercizio di una professione regolamentata svolta congiuntamente o in associazione, nonche' norme di incompatibilita';
i) requisiti in materia di copertura assicurativa o altri mezzi di protezione personale o collettiva della responsabilita' professionale;
l) requisiti relativi alle conoscenze linguistiche, nella misura necessaria all'esercizio della professione;
m) requisiti tariffari minimi o massimi prestabiliti;
n) requisiti in materia di pubblicita'.
8. I soggetti regolatori valutano altresi', prima di introdurre nuove disposizioni o disposizioni che modificano quelle esistenti, il rispetto del principio di proporzionalita' dei requisiti specifici relativi alla prestazione temporanea od occasionale di servizi prestati a norma del titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, compresi:
a) la registrazione temporanea e automatica o un'affiliazione pro forma presso un'organizzazione o un ordine professionale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) una dichiarazione preventiva in conformita' dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i documenti richiesti a norma del comma 2 del medesimo articolo o altro requisito equivalente;
c) il pagamento di una tassa, o di altri costi necessari per le procedure amministrative concernenti l'accesso alle professioni regolamentate, o il loro esercizio, sostenuti dal prestatore del servizio.
9. Il comma 8 non si applica alle misure intese a garantire il rispetto dei termini e delle condizioni di lavoro applicabili in conformita' del diritto dell'Unione europea.
10. Qualora le disposizioni di cui al presente articolo riguardino la regolamentazione delle professioni sanitarie e abbiano ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, le competenti autorita' tengono conto dell'obiettivo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 si veda nelle note
all'art. 2.
- Il titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007,
n. 206 reca:
«LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI».
- Il testo degli articoli 10 e 13 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206 cosi' recita:
«Art. 10 (Dichiarazione preventiva in caso di
spostamento del prestatore). - 1. Il prestatore che ai
sensi dell'art. 9 si sposta per la prima volta da un altro
Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi
e' tenuto ad informare in anticipo, l'autorita' di cui
all'art. 5 con una dichiarazione scritta, contenente
informazioni sulla prestazione di servizi che intende
svolgere, nonche' sulla copertura assicurativa o analoghi
mezzi di protezione personale o collettiva per la
responsabilita' professionale. Tale dichiarazione ha
validita' per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se
il prestatore intende successivamente fornire servizi
temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il
prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi
mezzo idoneo di comunicazione.
2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque
momento interviene un mutamento oggettivo della situazione
attestata dai documenti, la dichiarazione di cui al comma 1
deve essere corredata di:
a) un certificato o copia di un documento che attesti
la nazionalita' del prestatore;
b) una certificazione dell'autorita' competente che
attesti che il titolare e' legalmente stabilito in uno
Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che
non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea,
al momento del rilascio dell'attestato;
c) un documento che comprovi il possesso delle
qualifiche professionali;
d) nei casi di cui all'art. 9, comma 1, lettera b),
una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha
esercitato l'attivita' in questione per almeno un anno nei
precedenti dieci anni;
e) per le professioni nel settore della sicurezza,
nel settore della sanita' e per le professioni inerenti
all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e
l'istruzione della prima infanzia, un attestato che
comprovi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive
dall'esercizio della professione o di condanne penali;
e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per
la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione da parte del
richiedente di essere in possesso della conoscenza della
lingua necessaria all'esercizio della professione;
e-ter) per le professioni riguardanti le attivita' di
cui all'art. 27, contenute nell'elenco notificato alla
Commissione europea, per le quali e' necessaria una
verifica preliminare delle qualifiche professionali, un
certificato concernente la natura e la durata
dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo
competente dello Stato membro di stabilimento.
2-bis. La presentazione della dichiarazione di cui al
comma 1 consente al prestatore di avere accesso
all'attivita' di servizio e di esercitarla su tutto il
territorio nazionale.
3. Per i cittadini dell'Unione europea stabiliti
legalmente in Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera
b) e' rilasciato, a richiesta dell'interessato e dopo gli
opportuni accertamenti, dall'autorita' competente di cui
all'art. 5.
4. Il prestatore deve informare della sua prestazione,
prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente
dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la
professione esercitata. La comunicazione, che non comporta
obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo' essere
effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
4-bis. Le autorita' competenti di cui all'art. 5
assicurano che tutti i requisiti, le procedure e le
formalita', fatta eccezione per la prova attitudinale
prevista dall'art. 11, possano essere espletate con
facilita' mediante connessione remota e per via
elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita'
competenti di richiedere le copie autenticate in una fase
successiva, in caso di dubbio fondato e ove strettamente
necessario.».
«Art. 13 (Iscrizione automatica). - 1. Copia delle
dichiarazioni di cui all'art. 10, comma 1, e' trasmessa
dall'autorita' competente di cui all'art. 5 al competente
Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede
ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi
istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il
consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o
Collegio stessi.
2. Nel caso di professioni di cui all'art. 11, comma 1,
e di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla
dichiarazione e' trasmessa copia della documentazione di
cui all'art. 10, comma 2.
2-bis. Nel caso l'autorita' competente riceva la
comunicazione, tramite IMI, del rilascio di una tessera
professionale da parte di un altro Stato membro, per la
prestazione temporanea in Italia, ne informa il competente
Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede
ad una iscrizione automatica in apposita sezione degli albi
istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il
consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o
Collegio stessi. Parimenti l'autorita' competente che
rilascia una tessera professionale per la prestazione
temporanea nei casi di cui all'art. 11, ne informa il
competente Ordine o Collegio professionale per l'iscrizione
automatica.
3. L'iscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la
durata di efficacia della dichiarazione di cui all'art. 10,
comma 1.
4. L'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad
enti di previdenza obbligatoria.».
 
Art. 5

Informazione e partecipazione dei portatori di interessi

1. I soggetti regolatori assicurano l'informazione e la partecipazione dei cittadini, dei destinatari di servizi e degli altri portatori di interessi mediante le modalita' e gli strumenti previsti nell'ambito del procedimento di adozione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e, in ogni caso, in una fase diversa da quella in cui viene effettuata la valutazione di proporzionalita' delle disposizioni medesime.
 
Art. 6

Tutela giurisdizionale

1. Avverso i provvedimenti amministrativi generali adottati ai sensi del presente decreto legislativo e avverso gli atti amministrativi che costituiscono attuazione concreta degli atti normativi, regolamentari e amministrativi generali adottati ai sensi del presente decreto e' ammesso ricorso dinnanzi al giudice amministrativo ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salva la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie relative a diritti non devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Note all'art. 6:
- Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al Governo per il riordino del processo
amministrativo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2010, n. 156, S.O.
 
Art. 7

Scambio di informazioni

1. Ai fini dell'efficiente applicazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, quale Coordinatore nazionale ai sensi del decreto legislativo n. 206 del 2007, assicura, per il tramite delle autorita' competenti e del Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali di cui all'articolo 6 del medesimo decreto, lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri sulle questioni oggetto del presente decreto e, in particolare, sul modo in cui una professione e' regolamentata o sugli effetti della regolamentazione.

Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo
n. 206 del 2007, cosi' recita:
«Art. 6 (Centro di assistenza). - 1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione
europea;
b) Centro di assistenza per il riconoscimento delle
qualifiche professionali.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a), ha i
seguenti compiti:
a) promuovere l'applicazione uniforme del presente
decreto da parte delle autorita' di cui all'art. 5;
b) favorire la circolazione di ogni informazione
utile ad assicurare l'applicazione del presente decreto, in
particolare quelle relative alle condizioni d'accesso alle
professioni regolamentate, anche sollecitando l'aiuto dei
centri di assistenza di cui al presente decreto;
c) esaminare proposte di quadri comuni di formazione
e di prove di formazione comune;
d) scambiare informazioni e migliori prassi al fine
di ottimizzare il continuo sviluppo professionale;
e) scambiare informazioni e migliori prassi
sull'applicazione delle misure compensative di cui all'art.
22 per presente decreto.
3. Le autorita' di cui all'art. 5 mettono a
disposizione del coordinatore di cui al comma 1, lettera
a), le informazioni e i dati statistici necessari ai fini
della predisposizione della relazione biennale
sull'applicazione del presente decreto da trasmettere alla
Commissione europea.
4. Il centro di assistenza di cui al comma 1, lettera
b), curando il raccordo delle attivita' dei centri di
assistenza di cui al comma 5 e i rapporti con la
Commissione europea:
a) fornisce ai cittadini e ai centri di assistenza
degli altri Stati membri l'assistenza necessaria in materia
di riconoscimento delle qualifiche professionali
interessate dal presente decreto, incluse le informazioni
sulla legislazione nazionale che disciplina le professioni
e il loro esercizio, compresa la legislazione sociale ed
eventuali norme deontologiche;
b) assiste, se del caso, i cittadini per
l'ottenimento dei diritti attribuiti loro dal presente
decreto, eventualmente cooperando con il centro di
assistenza dello Stato membro di origine nonche' con le
autorita' competenti e con il punto di contatto unico di
cui all'art. 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.
59. Su richiesta della Commissione europea, il centro di
assistenza assicura le informazioni sui risultati
dell'assistenza prestata, entro due mesi dalla richiesta;
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o
complessita', congiuntamente con un rappresentante delle
regioni e province autonome designato in sede di Conferenza
Stato-regioni e province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
5. Le autorita' competenti di cui all'art. 5
istituiscono un proprio centro di assistenza che, in
relazione ai riconoscimenti di competenza, assicura i
compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I casi
trattati ai sensi del comma 4, lettera b), sono comunicati
al centro di assistenza di cui al comma 1, lettera b).
5-bis. Le autorita' competenti di cui all'art. 5
prestano piena collaborazione ai centri di assistenza degli
Stati membri ospitanti e, se richiesto, trasmettono a
questi ultimi tutte le informazioni pertinenti sui singoli
casi, fatte salve le disposizioni in materia di protezione
dei dati personali. ».
 
Art. 8

Trasparenza

1. I motivi in base ai quali le disposizioni, valutate conformemente al presente decreto, sono considerate giustificate e proporzionate, sono comunicati alla Commissione europea, unitamente alle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 59-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 206 del 2007, mediante registrazione nella banca dati delle professioni regolamentate di cui al medesimo articolo 59-ter, comma 1.
2. Sulle informazioni comunicate alla Commissione europea, anche da parte di altri Stati membri, e da questa rese disponibili al pubblico ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/958, le parti interessate possono presentare osservazioni alla Commissione europea o alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 59-ter del citato decreto
legislativo n. 206 del 2007 cosi' recita:
«Art. 59-ter (Trasparenza). - 1. La Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche
europee notifica alla Commissione europea:
a) le eventuali modifiche apportate all'elenco
nazionale delle professioni regolamentate e all'elenco
nazionale delle tipologie regolamentate di istruzione e
formazione, nonche' di formazione con una struttura
particolare, di cui all'art. 19, comma 1, lettera c),
numero 2), gia' inserite nella banca dati della Commissione
europea;
b) le eventuali modifiche all'elenco nazionale delle
professioni, gia' inserite nella banca dati della
Commissione europea, per le quali e' necessaria una
verifica preliminare delle qualifiche ai sensi dell'art.
11, corredate da specifica motivazione.
2. Ogni due anni la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per le politiche europee trasmette
alla Commissione europea una relazione sui requisiti,
stabiliti dalla legislazione nazionale per limitare
l'accesso a una professione o il suo esercizio ai
possessori di una specifica qualifica professionale,
inclusi l'impiego di titoli professionali e le attivita'
professionali autorizzate in base a tale titolo, che sono
stati eliminati o resi meno rigidi.
3. Entro sei mesi dalla loro adozione, la Presidenza
del Consiglio - Dipartimento per le politiche europee
trasmette alla Commissione europea informazioni sui nuovi
requisiti di cui al comma 2 introdotti e sui motivi per
ritenerli conformi ai seguenti principi:
a) i requisiti non devono essere direttamente o
indirettamente discriminatori sulla base della nazionalita'
o del luogo di residenza;
b) i requisiti devono essere giustificati da un
motivo imperativo di interesse generale;
c) i requisiti devono essere tali da garantire il
raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di
la' di quanto e' necessario per raggiungere tale
obiettivo.».
- Per i riferimenti normativi della direttiva (UE)
2018/958, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 16 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Bonafede, Ministro della giustizia

Speranza, Ministro della salute

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Azzolina, Ministro dell'istruzione

Manfredi, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Catalfo, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il
turismo

De Micheli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Costa, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del
mare

Bellanova, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Bonafede