Gazzetta n. 273 del 2 novembre 2020 (vai al sommario)
LEGGE 8 ottobre 2020, n. 143
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007.
 

Allegato
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA
DELLO SRI LANKA SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA
CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA
TECNOLOGIA

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, qui di seguito denominati le "Parti Contraenti",
Desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia fra i due Paesi, sulla base del rispetto della sovranita' di ciascun Paese,
Desiderosi di favorire il trasferimento di tecnologie,
Riconoscendo il bisogno di promuovere, la reciproca comprensione e cooperazione attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Scopo dell'Accordo

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attivita' che favoriscano una migliore conoscenza dei patrimoni culturali dei due Paesi e che le stimolino la cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra i due Paesi.
Le Parti Contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che promuovano e sviluppino la conoscenza e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Le Parti Contraenti riconoscono che gli scambi e l'arricchimento culturale sostengono la promozione di valori comuni, ivi compreso il rispetto dei diritti umani.

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN
REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST
REPUBLIC OF SRI LANKA IN THE FIELDS OF CULTURAL, EDUCATIONAL,
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2

Cooperazione tra Istituzioni Accademiche e Istituti di Ricerca

Le Parti Contraenti, in accordo con la legislazione e le normative vigenti, favoriranno la cooperazione tra le loro rispettive Universita', gli Istituti di alta formazione nei settori dell'arte e della musica e gli Istituti scientifici e culturali nei settori di reciproco interesse.
Le due Parti Contraenti favoriranno e faciliteranno la collaborazione in campo accademico tra i due Paesi, incrementando la cooperazione tra le Universita' mediante lo scambio di docenti, lettori e ricercatori e promovendo gli scambi inter-universitari, cosi' come le ricerche scientifiche congiunte in campi di interesse comune.

 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo stesso, e' autorizzata la spesa di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 195.400 euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3

Cooperazione in Campo Scolastico

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi dell'altra Parte Contraente, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12 e 15 dell'Accordo stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Articolo 4

Partecipazione di Organizzazioni Internazionali

Le Parti Contraenti potranno richiedere, di comune accordo, la partecipazione di organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo o negli accordi complementari che potrebbero scaturirne.

 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Articolo 5

Collaborazione nel campo dell'Arte, Cinema, Musica, Teatro, Danza

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, incoraggeranno la cooperazione nei settori dell'arte, della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a mostre, festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo. Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di mostre ed alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

 
Articolo 6

Istituti e Associazioni Culturali

Le Parti Contraenti favoriranno sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilita' finanziarie, l'attivita' di istituzioni culturali dell'altra Parte Contraente, quali Istituti di Cultura, Associazioni Culturali e Istituzioni Scolastiche. Tali istituzioni usufruiranno di tutte le facilitazioni necessarie all'effettiva realizzazione delle loro attivita', nel rispetto delle leggi in vigore nel Paese ospitante.

 
Articolo 7

Cooperazione Scientifica

Le Parti Contraenti concorderanno periodicamente le aree di cooperazione e le aree prioritarie di ricerca che possono essere considerate di particolare reciproco interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici.
Al fine di promuovere cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti Contraenti incoraggeranno:
a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;
b) lo scambio di visite di esperti e di specialisti;
c) l'organizzazione di conferenze, seminari scientifici e tecnologici e corsi di formazione;
d) lo sviluppo di progetti comuni di ricerca, studi e pianificazioni in settori di ricerca concordati.
Inoltre le Parti Contraenti incoraggeranno e promuoveranno relazioni e collaborazioni piu' strette tra le rispettive organizzazioni e le istituzioni scientifiche pubbliche o private che favoriscano in particolare l'introduzione di nuove tecnologie.

 
Articolo 8

Cooperazione Archeologica ed Etnologica

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione in campo archeologico ed etnologico, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni. Esse, inoltre, promuoveranno reciprocamente le missioni archeologiche ed etnologiche dell'altra Parte Contraente sul proprio territorio.

 
Articolo 9

Borse di Studio

Le Parti Contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte Contraente, per studi e ricerche a livello universitario e post-universitario.

 
Articolo 10

Protezione dei Beni Culturali

Le Parti Contraenti si impegnano alla collaborazione al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.
Le Parti Contraenti si impegnano altresi' a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

 
Articolo 11

Scambi Giovanili

Le Parti Contraenti incoraggeranno programmi di scambio cosi' come lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventu'.

 
Articolo 12

Archivi, Biblioteche e Musei

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi archivi, biblioteche e musei attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

 
Articolo 13

Radio, Televisione e Stampa

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi organismi radiotelevisivi, la stampa e l'editoria.

 
Articolo 14

Proprieta' Intellettuale

Le Parti Contraenti si impegnano a proteggere i diritti sulla Proprieta' Intellettuale derivanti dall'attuazione del presente Accordo nel rispetto degli obblighi derivanti dalle proprie Leggi e dagli Accordi Internazionali in materia di tutela dei Diritti sulla Proprieta' Intellettuale sottoscritti da entrambe le Parti Contraenti.
Qualora necessario, entrambe le Parti Contraenti si consulteranno ed esamineranno la possibilita' di finalizzare accordi specifici volti a proteggere i Diritti sulla Proprieta' Intellettuale relativi alle materie di cui al presente Accordo.
Le informazioni scientifiche e tecnologiche soggette alla tutela dei Diritti sulla Proprieta' Intellettuale e derivate dall'attivita' cooperativa ai sensi del presente Accordo, non saranno divulgate a Terze Parti senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti Contraenti ed in ottemperanza a quanto stabilito dalle norme internazionali in materia di Proprieta' Intellettuale.
Le Parti Contraenti favoriranno il trasferimento di tecnologia fra i rispettivi Enti Statali e Pubblici, le Associazioni e le Organizzazioni, nel rispetto degli obblighi derivanti da accordi specifici.

 
Articolo 15

Commissione Mista

Le Parti Contraenti concordano di istituire una Commissione Mista per dare applicazione al presente Accordo, per discutere questioni che possono derivare dalla sua applicazione e per dare tutte le direttive necessarie per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
La Commissione mista sara' composta da un eguale numero di rappresentanti di entrambe le Parti Contraenti e si riunira' di comune accordo, quando ritenuto opportuno, alternativamente nello Sri Lanka e in Italia. La Commissione Mista potra', qualora ritenuto necessario, creare gruppi di lavoro.
Ai fini di un'efficace applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti stileranno Programmi Esecutivi pluriennali.

 
Articolo 16

Controversie

Ogni controversia tra le Parti Contraenti concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sara' risolta amichevolmente con consultazioni o negoziazioni attraverso i canali diplomatici.

 
Articolo 17

Ratifica ed Entrata in Vigore

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate attraverso i canali diplomatici l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine previste e restera' in vigore sino a quando non sara' denunciato secondo le procedure previste dal presente Articolo.
Ciascuna delle Parti Contraenti potra' chiedere per iscritto una revisione o un emendamento, in parte o in toto, del presente Accordo. Le revisioni o gli emendamenti che sono stati concordati da entrambe le Parti Contraenti entreranno in vigore con le stesse modalita' di cui al comma uno del Presente Articolo.
Il presente Accordo potra' essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data della sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia di questo Accordo non incidera' sulla validita' e sulla durata dei programmi o delle attivita' in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, a meno che le Parti Contraenti non concordino diversamente.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 16 aprile 2007, in due originali nelle lingue italiana, singalese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione fara' fede il testo inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico