Gazzetta n. 273 del 2 novembre 2020 (vai al sommario)
LEGGE 8 ottobre 2020, n. 144
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007.
 
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DEL MOZAMBICO.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, qui di seguito denominati «Parti contraenti»,
Desiderosi di stabilire e rafforzare i legami di amicizia e di cooperazione tra i propri popoli e governi,
Considerando che entrambi i paesi hanno un interesse comune nel progresso economico e che i rispettivi sforzi congiunti nell'interscambio reciproco della conoscenza tecnica, scientifica e tecnologica contribuiranno nel conseguimento del loro sviluppo economico, tecnico, scientifico e culturale, tenendo in considerazione il principio della reciprocita' di vantaggi e della non ingerenza negli affari interni d'ogni paese,
Riconoscendo che una tale cooperazione contribuira' allo stabilimento di rapporti privilegiati tra i due paesi nell'ambito della cooperazione in campo culturale, artistico e scientifico;
Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti contraenti, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti nel loro territorio, si adopereranno, sulla base di reciprocita', per promuovere e realizzare attivita' che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.
 
Articolo 2

Le due Parti contraenti incoraggeranno altresi' quelle attivita' culturali che possano contribuire a migliorare la conoscenza dei valori tradizionali che formano parte integrante del retaggio culturale dei due Paesi.

 
Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3

Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione tra le rispettive istituzioni di ricerca, attraverso il supporto delle intese interuniversitarie, lo scambio dei docenti e ricercatori e l'avvio di ricerche congiunte su temi di comune interesse.

 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Articolo 4

Le Parti contraenti favoriranno l'insegnamento della lingua e letteratura dell'altra Parte contraente nelle proprie Universita' ed in altri istituti di istruzione superiori, nonche' nelle istituzioni scolastiche, mediante l'attivazione di cattedre e lettorati.

 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Articolo 5

Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione tra le rispettive amministrazioni archivistiche, le biblioteche e i musei dei due Paesi, da attuarsi attraverso lo scambio di materiale, banche dati e di esperti.

 
Articolo 6

Le Parti contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo e negli accordi complementari da esso derivanti.

 
Articolo 7

Ciascuna delle due Parti contraenti favorira' sul proprio territorio, su base di reciprocita' e di comune accordo, la creazione di istituzioni culturali e scolastiche dell'altra Parte, impegnandosi a garantire le migliori facilitazioni possibili per il funzionamento e l'attivita' di tali istituzioni.

 
Articolo 8

Le Parti contraenti rafforzeranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, favorendo lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici e metodologie didattiche.

 
Articolo 9

Le Parti contraenti offriranno, su base di reciprocita', borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell'altra Parte, mediante programmi esecutivi di cui all'articolo 21 del presente Accordo.

 
Articolo 10

Ciascuna delle due Parti contraenti s'impegnera' ad incrementare la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni, le mostre e le fiere del libro, la pubblicazione di opere di saggistica e narrativa dell'altra Parte contraente.

 
Articolo 11

Le Parti contraenti incrementeranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e di mostre, la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni artistico-culturali di rilievo.

 
Articolo 12

Le Parti contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi, attraverso lo scambio di informazioni, materiale ed esperti.

 
Articolo 13

Le Parti contraenti s'impegnano a mantenere una stretta collaborazione fra le reciproche amministrazioni competenti al fine di impedire e reprimere, attraverso l'adozione di idonee misure, l'importazione, l'esportazione e il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore.

 
Articolo 14

Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventu'.

 
Articolo 15

Le Parti contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani e delle liberta' civili e politiche, nonche' in quello delle pari opportunita' tra i due sessi e della tutela delle minoranze etniche, culturali, linguistiche e religiose.

 
Articolo 16

Le Parti contraenti si impegnano a promuovere lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche dei due Paesi nei settori di comune interesse, ed in particolare in quello della salvaguardia dell'ambiente, delle scienze agrarie, delle scienze basiche, delle scienze della salute, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, tra quelle previste nella Strategia di scienza, tecnologia ed innovazione. Detta cooperazione sara' attuata attraverso visite di esperti dei due Paesi, lo scambio di informazioni e documentazione, l'organizzazione congiunta di seminari, conferenze e mostre, la realizzazione di studi e progetti di ricerca comuni, ed ogni altra attivita' concordata dalle Parti nell'ambito delle finalita' del presente Accordo.

 
Articolo 17

Per l'attuazione della cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi, le Parti contraenti favoriranno inoltre la stipula di specifici accordi ed intese tra universita', enti di ricerca e associazioni scientifiche pubblici dei due Paesi e la partecipazione congiunta a programmi multilaterali.

 
Articolo 18

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nei settori dell'archeologia, antropologia e scienze affini, nonche' nella valorizzazione, conservazione, recupero e restauro del patrimonio culturale, anche ai fini di una collaborazione nel settore turistico, e faciliteranno nel proprio territorio le attivita' delle missioni di studiosi di questi settori dell'altra Parte.

 
Articolo 19

Ciascuna delle Parti contraenti si impegna a facilitare nel proprio territorio l'ingresso, la permanenza e l'uscita delle persone, dei materiali e delle attrezzature dell'altra Parte che siano previsti nell'ambito delle attivita' indicate nel presente Accordo.

 
Articolo 20

Le due Parti contraenti favoriranno, mediante la conclusione di un apposito Protocollo, lo sviluppo della cooperazione bilaterale nel settore della protezione della proprieta' intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione.

 
Articolo 21

Per dare applicazione al presente Accordo, le due Parti contraenti decidono di istituire una commissione mista, che si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi al fine di esaminare lo sviluppo della cooperazione culturale e di redigere programmi esecutivi pluriennali.
a) la commissione a livello di tecnici si riunira' annualmente, alternativamente in Italia e in Mozambico, in vista della riunione della commissione mista;
b) la commissione a livello di tecnici presentera' in occasione della riunione annuale dei ministri la relazione sull'implementazione dell'Accordo;
c) ogni qualvolta lo ritenga necessario, ciascuna delle Parti potra' richiedere la convocazione di una riunione straordinaria.
La commissione mista esaminera' inoltre lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica.

 
Articolo 22

Qualsiasi documento o informazione fornita da una Parte nell'ambito del presente Accordo non potra' essere divulgato ad uno Stato terzo senza previo accordo dell'altra Parte.

 
Articolo 23

Le Parti contraenti convengono di risolvere qualsiasi controversia tra di esse nell'ambito di quest'Accordo. Ogni controversia relativa all'interpretazione e applicazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte attraverso negoziati e canali diplomatici.

 
Articolo 24

Il presente Accordo potra' essere modificato consensualmente tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in vigore.

 
Articolo 25

Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne all'uopo previste.
Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte contraente.
Tale denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Maputo l'11 luglio 2007 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.


Parte di provvedimento in formato grafico