Gazzetta n. 276 del 5 novembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 13 ottobre 2020 |
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica denominazione di sostanze presenti all'interno di categorie di sostanze: crotonilfentanil, valerilfentanil, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»; Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «tabella I, II, III e IV e tabella dei medicinali; Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico; Vista la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 e il protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 5 giugno 1974, n. 412; Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385; Preso atto che la Commission on Narcotic Drugs (CND), nell'ambito della sessione 63° che si e' svolta a Vienna il 4 marzo 2020, ha inserito con le decisioni 63/2 e 63/3, rispettivamente, le sostanze crotonilfentanil e valerilfentanil nella schedule I di cui alla convenzione sulle sostanze stupefacenti del 1961, emendata dal protocollo del 1972, e che inoltre ha inserito con le decisioni 63/6, 63/7, 63/9, 63/10, rispettivamente, le sostanze 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone nella schedule II di cui alla convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971; Tenuto conto che le citate sostanze risultano gia' sotto controllo in Italia e presenti nella tabella I del testo unico, senza essere denominate specificamente, all'interno di categorie di sostanze, e in particolare: le sostanze crotonilfentanil e valerilfentanil tra gli analoghi del fentanil, la sostanza 5F-AMB-PINACA tra gli analoghi di struttura dell'indazol-3-carbossamide, la sostanza 5F-MDMB-PICA tra gli analoghi di struttura dell'indol-3-carbossamide, le sostanze 4-CMC e N-etilesedrone tra gli analoghi di struttura derivanti dal 2-amino-1-fenil-1-propanone, per una o piu' sostituzioni sull'anello aromatico e/o sull'azoto e/o sul carbonio terminale; Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 3 giugno 2020, favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica denominazione delle sostanze crotonilfentanil, valerilfentanil, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta dell'8 settembre 2020 favorevole all'inserimento nella tabella I del testo unico della specifica denominazione delle sostanze crotonilfentanil, valerilfentanil, 5F-AMB-PINACA, 5F-MDMB-PICA, 4-CMC, N-etilesedrone; Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'aggiornamento della tabella I del testo unico, in accordo con le convenzioni internazionali, a tutela della salute pubblica;
Decreta:
Art. 1
1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: Crotonilfentanil (denominazione comune) N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]-2-butenamide (denominazione chimica) Valerilfentanil (denominazione comune) N-fenil-N-[1-(2-feniletil)-4-piperidinil]pentanamide (denominazione chimica) 5F-AMB-PINACA (denominazione comune) Metil 2-(«[1-(5-fluoropentil)-1H-indazol-3-il]carbonil»amino)-3-metilbutano ato (denominazione chimica) 5F-AMB (altra denominazione) 5F-MMB-PINACA (altra denominazione) 5F-MDMB-PICA (denominazione comune) Metil 2-[[1-(5-fluoropentil)indol-3-carbonil]amino]-3,3-dimetil-butanoato (denominazione chimica) 5F-MDMB-2201 (altra denominazione) 4-CMC (denominazione comune) 1-(4-clorofenil)-2-(metilamino)propan-1-one (denominazione chimica) 4-clorometcatinone (altra denominazione) clefedrone (altra denominazione) N-etilesedrone (denominazione comune) 2-(etilamino)-1-fenilesan-1-one (denominazione chimica) Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2020
Il Ministro: Speranza |
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