Gazzetta n. 276 del 5 novembre 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 147
Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Vista la legge 8 marzo 2019, n. 20, recante «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155», che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza;
Vista la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2020;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 2 aprile 2020 e del 23 aprile 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a), le parole: «difficolta' economico-finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «squilibrio economico-finanziario»;
alla lettera h), le parole: «escluso lo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «esclusi lo Stato e gli enti territoriali», dopo le parole «2545-septies del codice civile,» sono inserite le seguenti: «esercitano o» e le parole «salvo prova contraria, che: 1) l'attivita' di direzione e coordinamento di societa' sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una societa' o ente le societa' controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla societa' o ente che esercita l'attivita' di direzione e coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «salvo prova contraria, che l'attivita' di direzione e coordinamento di societa' sia esercitata: 1) dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla societa' o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.»;
alla lettera l), le parole: «per parti correlate ai fini del presente codice» sono soppresse;
alla lettera p), le parole: «disposte dal giudice competente» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dal debitore»;
alla lettera u), le parole: «la fase dell'allerta» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento di allerta» e le parole: «la fase della composizione» sono sostituite dalle seguenti: «il procedimento di composizione».

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 2. (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
a) «crisi»: lo stato di squilibrio
economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del
debitore, e che per le imprese si manifesta come
inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte
regolarmente alle obbligazioni pianificate;
b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si
manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di
insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
per il caso di crisi o insolvenza;
d) «impresa minore»: l'impresa che presenta
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo
348;
e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se
socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi
regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli
sociali;
f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo
pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le
societa' in house di cui all'articolo 2, lettere m), n),
o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g) «grandi imprese»: le imprese che, ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013,
alla data di chiusura del bilancio superano i limiti
numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale
dello stato patrimoniale: venti milioni di euro; b) ricavi
netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni
di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante
l'esercizio: duecentocinquanta;
h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle societa',
delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti
territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e
2545-septies del codice civile, esercitano o sono
sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa',
di un ente o di una persona fisica, sulla base di un
vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si
presume, salvo prova contraria, che l'attivita' di
direzione e coordinamento di societa' sia esercitata: 1)
dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro
bilanci; 2) dalla societa' o ente che controlla le
predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di
controllo congiunto;
i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i
gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese
figlie da includere nel bilancio consolidato, che
rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3,
paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate
come tali nel Regolamento della Consob in materia di
operazioni con parti correlate;
m) «centro degli interessi principali del debitore»
(COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi
interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della
giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti
che su incarico del giudice svolgono, anche in forma
associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione
o controllo nell'ambito delle procedure di regolazione
della crisi o dell'insolvenza previste dal presente codice;
o) «professionista indipendente»: il professionista
incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure
di regolazione della crisi di impresa che soddisfi
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto
all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle
imprese, nonche' nel registro dei revisori legali; 2)
essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo
2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o
ad altre parti interessate all'operazione di regolazione
della crisi da rapporti di natura personale o
professionale; il professionista ed i soggetti con i quali
e' eventualmente unito in associazione professionale non
devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di
lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne'
essere stati membri degli organi di amministrazione o
controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni
in essa;
p) «misure protettive»: le misure temporanee
richieste dal debitore per evitare che determinate azioni
dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle
trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la
regolazione della crisi o dell'insolvenza;
q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari
emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o
dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le
circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli
effetti delle procedure di regolazione della crisi o
dell'insolvenza;
r) «classe di creditori»: insieme di creditori che
hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da
sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro
della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive
modificazioni, che svolgono i compiti di composizione
assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal
presente codice;
u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi
d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo II del
presente codice, che hanno il compito di ricevere le
segnalazioni di allerta e gestire il procedimento di
allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, il
procedimento di composizione assistita della crisi.».
 
Art. 2

Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, i crediti derivanti da attivita' non negoziali degli organi preposti, purche' connesse alle loro funzioni, i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti, il loro compenso e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 6 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 6. (Prededucibilita' dei crediti). - 1. Oltre
ai crediti cosi' espressamente qualificati dalla legge,
sono prededucibili:
a) i crediti relativi a spese e compensi per le
prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi
di impresa di cui al capo II del titolo II e dall'organismo
di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della
domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione
dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei
limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli
accordi siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della
presentazione della domanda di concordato preventivo
nonche' del deposito della relativa proposta e del piano
che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e
a condizione che la procedura sia aperta ai sensi
dell'articolo 47;
d) i crediti legalmente sorti durante le procedure
concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e
la continuazione dell'esercizio dell'impresa, i crediti
derivanti da attivita' non negoziali degli organi preposti,
purche' connesse alle loro funzioni, i crediti risarcitori
derivanti da fatto colposo degli organi predetti, il loro
compenso e le prestazioni professionali richieste dagli
organi medesimi.
2. La prededucibilita' permane anche nell'ambito
delle successive procedure esecutive o concorsuali.
3. Non sono prededucibili i crediti professionali per
prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante
le procedure di allerta e composizione assistita della
crisi a soggetti diversi dall'OCRI.».
 
Art. 3

Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo I,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 4, dopo le parole «con azioni quotate in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «o in sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - CONSOB» e, dopo le parole: «criteri stabiliti dal Regolamento della», le parole «Commissione nazionale per le societa' e la borsa» sono sostituite dalle seguenti: «predetta Commissione».
2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Indicatori e indici della crisi»;
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attivita' imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attivita', rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilita' dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuita' aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione e' inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilita' degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa e' in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresi' indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificita' dell'impresa. L'attestazione e' allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformita' al secondo periodo, produce effetti a decorrere dall'esercizio successivo.».
3. All'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, dopo le parole «primo comma, del codice civile» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la societa' di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la societa' di revisione informano l'organo di controllo della segnalazione effettuata.».
4. All'articolo 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non e' superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non e' superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e' superiore ad euro 10.000.000;»;
al comma 3, lettera a), dopo le parole «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del predetto articolo 54-bis»;
al comma 6 le parole «sottoposti alle» sono sostituite dalle seguenti: «a cui sono applicabili le».
5. All'articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo le parole: «agli organi di controllo della societa'» sono inserite le seguenti: «e al revisore contabile o alla societa' di revisione»; e la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c) uno designato dall'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le designazioni di cui al comma 1, devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Il referente, sentito il debitore, provvede alla designazione anche quando risulta impossibile individuare l'associazione rappresentativa del settore di riferimento. Le designazioni sono effettuate secondo criteri di trasparenza ed efficienza, tenuto conto, in ogni caso, della specificita' dell'incarico.»;
al comma 4, primo periodo, le parole: «, anche mediante l'individuazione dell'esperto di cui al comma 1, lettera c),» sono soppresse;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole «successivo alla» sono inserite le seguenti: «comunicazione della», ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il referente, quando riscontra l'inerzia o il mancato adempimento da parte di uno dei componenti del collegio degli esperti ai propri compiti, lo segnala tempestivamente ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), i quali provvedono, nel termine di cui al comma 2, alla designazione di un nuovo esperto in sostituzione di quello inerte o inadempiente.»;
al comma 6, dopo le parole: «impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d)» sono inserite le seguenti: «ovvero di impresa agricola».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e
17 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 12. (Nozione, effetti e ambito di applicazione)
- 1. Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di
segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli
articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi
organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal codice
civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi
dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure piu'
idonee alla sua composizione.
2. Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima
della sua attivazione, puo' accedere al procedimento di
composizione assistita della crisi, che si svolge in modo
riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI.
3. L'attivazione della procedura di allerta da parte
dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonche' la
presentazione da parte del debitore dell'istanza di
composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16,
comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei
contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche
amministrazioni, ne' di revoca degli affidamenti bancari
concessi. Sono nulli i patti contrari.
4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori
che svolgono attivita' imprenditoriale, esclusi le grandi
imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le
societa' con azioni quotate in mercati regolamentati o in
sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla
Commissione nazionale per le societa' e la borsa - CONSOB,
o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i
criteri stabiliti dal Regolamento della predetta
Commissione - Consob concernente la disciplina degli
emittenti.
5. Sono altresi' escluse dall'applicazione degli
strumenti di allerta:
a) le banche, le societa' capogruppo di banche e le
societa' componenti il gruppo bancario;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
c) gli istituti di moneta elettronica e gli
istituti di pagamento;
d) le societa' di intermediazione mobiliare, le
societa' di gestione del risparmio, le societa' di
investimento a capitale variabile e fisso, le societa'
capogruppo di societa' di intermediazione mobiliare e le
societa' componenti il gruppo;
e) i fondi comuni di investimento, le succursali di
imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di
investimento alternativi; i depositari centrali;
f) le fondazioni bancarie di cui al decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
g) la Cassa depositi e prestiti di cui al
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
h) i fondi pensione;
i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di
cui al codice delle assicurazioni private, di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
l) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199
del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria di cui decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58; le societa' fiduciarie, le societa'
fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria
disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le
societa' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno
1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
agosto 1986, n. 430; le societa' fiduciarie di cui
all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio
1996, n. 415.
6. Le imprese escluse sono comunque ammesse a godere
delle misure premiali previste dall'articolo 25, se
ricorrono le condizioni di tempestivita' previste
dall'articolo 24.
7. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle
imprese agricole e alle imprese minori, compatibilmente con
la loro struttura organizzativa, ferma la competenza
dell'OCC per la gestione della fase successiva alla
segnalazione dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15
ovvero alla istanza del debitore di composizione assistita
della crisi.
8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta
amministrativa diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il
procedimento di allerta e di composizione assistita della
crisi e' integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1,
lettere a) e b).
9. La pendenza di una delle procedure di regolazione
della crisi e dell'insolvenza disciplinate dal presente
codice fa cessare gli obblighi di segnalazione di cui gli
articoli 14 e 15 e, se sopravvenuta, comporta la chiusura
del procedimento di allerta e di composizione assistita
della crisi.»
«Art. 13. (Indicatori e indici della crisi). - 1.
Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di
carattere reddituale, patrimoniale o finanziario,
rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e
dell'attivita' imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto
conto della data di costituzione e di inizio
dell'attivita', rilevabili attraverso appositi indici che
diano evidenza della non sostenibilita' dei debiti per
almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive
di continuita' aziendale per l'esercizio in corso o, quando
la durata residua dell'esercizio al momento della
valutazione e' inferiore a sei mesi, nei sei mesi
successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli
che misurano la non sostenibilita' degli oneri
dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa e'
in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri
rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresi'
indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e
significativi, anche sulla base di quanto previsto
nell'articolo 24.
2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti
ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi
nazionali ed internazionali, elabora con cadenza almeno
triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attivita'
economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici
di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno
ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di
crisi dell'impresa. Il Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti ed esperti contabili elabora indici
specifici con riferimento alle start-up innovative di cui
al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui
al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle
societa' in liquidazione, alle imprese costituite da meno
di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con
decreto del Ministero dello sviluppo economico.
3. L'impresa che non ritenga adeguati, in
considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici
elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella
nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella
medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente
presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un
professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali
indici in rapporto alla specificita' dell'impresa.
L'attestazione e' allegata alla nota integrativa al
bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La
dichiarazione, attestata in conformita' al secondo periodo,
produce effetti a decorrere dall'esercizio successivo.»
«Art. 14. (Obbligo di segnalazione degli organi di
controllo societari). - 1. Gli organi di controllo
societari, il revisore contabile e la societa' di
revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni,
hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo
valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee
iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa e'
adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e
quale e' il prevedibile andamento della gestione, nonche'
di segnalare immediatamente allo stesso organo
amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.
2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per
iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque
con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione,
e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non
superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo
amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni
individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa
o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei
successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie
per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma
1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento
utile per le relative determinazioni, anche in deroga al
disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile
e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39 quanto all'obbligo di segretezza.
Gli organi di controllo societari, quando effettuano la
segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore
contabile o la societa' di revisione; allo stesso modo, il
revisore contabile o la societa' di revisione informano
l'organo di controllo della segnalazione effettuata.
3. La tempestiva segnalazione all'organo
amministrativo ai sensi del comma 1 costituisce causa di
esonero dalla responsabilita' solidale per le conseguenze
pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente
poste in essere dal predetto organo, che non siano
conseguenza diretta di decisioni assunte prima della
segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal
secondo periodo del comma 2, sia stata effettuata
tempestiva segnalazione all'OCRI. Non costituisce giusta
causa di revoca dall'incarico la segnalazione effettuata a
norma del presente articolo.
4. Le banche e gli altri intermediari finanziari di
cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento
in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o
revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli
organi di controllo societari, se esistenti.»
«Art. 15. (Obbligo di segnalazione di creditori
pubblici qualificati). - 1. L'Agenzia delle entrate,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente
della riscossione hanno l'obbligo, per i primi due soggetti
a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante
sui crediti dei quali sono titolari, per il terzo a pena di
inopponibilita' del credito per spese ed oneri di
riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di
posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o,
in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria,
che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo
rilevante di cui al comma 2 e che, se entro novanta giorni
dalla ricezione dell'avviso egli non avra' estinto o
altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con
le modalita' previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle
entrate, non risultera' in regola con il pagamento rateale
del debito previsto dall'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 o non avra' presentato
istanza di composizione assistita della crisi o domanda per
l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI,
anche per la segnalazione agli organi di controllo della
societa'.
2. Ai fini del comma 1, l'esposizione debitoria e' di
importo rilevante:
a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare
totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul
valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati
delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e'
superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume
di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno
precedente non e' superiore ad euro 1.000.000; euro
500.000, se il volume di affari risultante dalla
dichiarazione relativa all'anno precedente non e' superiore
ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari
risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente
e' superiore ad euro 10.000.000;
b) per l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, quando il debitore e' in ritardo di oltre sei mesi
nel versamento di contributi previdenziali di ammontare
superiore alla meta' di quelli dovuti nell'anno precedente
e superiore alla soglia di euro 50.000;
c) per l'agente della riscossione, quando la
sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la
data di entrata in vigore del presente codice,
autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da
oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la
soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la
soglia di euro 1.000.000.
3. L'avviso al debitore di cui al comma 1 deve essere
inviato: a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente
alla comunicazione di irregolarita' di cui all'articolo
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 e comunque non oltre sessanta giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del predetto
articolo 54-bis; b) dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, entro sessanta giorni dal verificarsi
delle condizioni di cui al comma 2, lettera b); c)
dall'agente della riscossione, entro sessanta giorni dalla
data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera
c).
4. Scaduto il termine di novanta giorni di cui al
comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver
estinto il proprio debito o di averlo altrimenti
regolarizzato per intero con le modalita' previste dalla
legge o di essere in regola con il pagamento rateale
previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, o di aver presentato istanza di
composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso
ad una procedura di regolazione della crisi e
dell'insolvenza, i creditori pubblici qualificati di cui al
presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione
all'OCRI. La segnalazione e' effettuata con modalita'
telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e
InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e
risultano superate le soglie di cui al comma 2, il
creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.
5. I creditori pubblici qualificati di cui al
presente articolo non procedono alla segnalazione di cui ai
commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di
crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche
amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la
gestione telematica del rilascio delle certificazioni,
predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2012, n. 152, e
dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 22 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2012, n. 143, per un ammontare
complessivo non inferiore alla meta' del debito verso il
creditore pubblico qualificato. La consultazione della
piattaforma avviene con modalita' telematiche definite
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le Camere di commercio rendono disponibile,
esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco
nazionale dei soggetti a cui sono applicabili le misure di
allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi
presentate per la composizione assistita della crisi o per
l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi o
dell'insolvenza.
7. Per l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al
comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione
periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo trimestre
dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del
presente codice.»
«Art. 17. (Nomina e composizione del collegio). - 1.
Ricevuta la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o
l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il
referente procede senza indugio a dare comunicazione della
segnalazione stessa agli organi di controllo della societa'
e al revisore contabile o alla societa' di revisione, se
esistenti, e alla nomina di un collegio di tre esperti tra
quelli iscritti nell'albo di cui all'articolo 356 dei
quali:
a) uno designato dal presidente della sezione
specializzata in materia di impresa del tribunale
individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo
27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si
trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato;
b) uno designato dal presidente della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo
delegato, diverso dal referente;
c) uno designato dall'associazione rappresentativa
del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre
nominativi indicati dal medesimo debitore al referente.
2. Le designazioni di cui al comma 1, devono
pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla
ricezione della richiesta. In mancanza, il referente
procede alla designazione in via sostitutiva. Il referente,
sentito il debitore, provvede alla designazione anche
quando risulta impossibile individuare l'associazione
rappresentativa del settore di riferimento. Le designazioni
sono effettuate secondo criteri di trasparenza ed
efficienza, tenuto conto, in ogni caso, della specificita'
dell'incarico.
3. La richiesta di designazione non deve contenere
alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore,
salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e
delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli
addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal
registro delle imprese.
4. Il referente cura che nel collegio siano
rappresentate le professionalita' necessarie per la
gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico,
contabile e legale. Quando riscontra la mancanza di uno dei
profili necessari tra i membri designati, provvede con atto
motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito,
sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione
del componente di cui al comma 1, lettera b).
5. Entro il giorno successivo alla comunicazione
della nomina, i professionisti devono rendere
all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della
propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati
all'articolo 2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I
professionisti nominati ed i soggetti con i quali essi sono
eventualmente uniti in associazione professionale non
devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di
lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne'
essere stati membri degli organi di amministrazione o
controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni
in essa. In caso di rinuncia o decadenza, il referente
procede alla sostituzione dell'esperto. Il referente,
quando riscontra l'inerzia o il mancato adempimento da
parte di uno dei componenti del collegio degli esperti ai
propri compiti, lo segnala tempestivamente ai soggetti di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), i quali provvedono,
nel termine di cui al comma 2, alla designazione di un
nuovo esperto in sostituzione di quello inerte o
inadempiente.
6. Quando il referente verifica, ricevuta la
segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del
debitore, che si tratta di impresa minore ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d) ovvero di impresa
agricola, convoca il debitore dinanzi all'OCC competente
per territorio indicato dal debitore o in difetto
individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini
e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione
assistita della crisi.».
 
Art. 4

Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo III,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «tre mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni»;
al comma 2 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il collegio puo' acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili.»;
al comma 3, dopo le parole: «il collegio», sono inserite le seguenti: «, se almeno uno dei suoi componenti e' in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o),»;
dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi del comma 1, e di quello assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, viene presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la domanda viene definita dal tribunale all'esito del decorso dei termini medesimi, ma in pendenza il tribunale puo' compiere le attivita' istruttorie ritenute necessarie.».
2. All'articolo 20, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «Il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudice designato per la trattazione dell'istanza».
3. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «una situazione» e' sostituita dalla seguente: «uno stato».
4. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio,» sono inserite le seguenti: « se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e».

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 19, 20, 21 e 22
del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 19. (Composizione della crisi). - 1. Su istanza
del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di
cui all'articolo 18, il collegio fissa un termine non
superiore a novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo
di ulteriori novanta giorni solo in caso di positivi
riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione
concordata della crisi dell'impresa, incaricando il
relatore di seguire le trattative.
2. Il collegio procede nel piu' breve tempo possibile
ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a
predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i
suoi componenti sulla base delle diverse competenze e
professionalita', una relazione aggiornata sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, nonche'
un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o
personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle
eventuali cause di prelazione. Il collegio puo' acquisire
dal debitore tutti i documenti ritenuti utili.
3. Quando il debitore dichiara che intende presentare
domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei
debiti o di apertura del concordato preventivo, il collegio
, se almeno uno dei suoi componenti e' in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o),
procede, su richiesta del debitore, ad attestare la
veridicita' dei dati aziendali.
4. L'accordo con i creditori deve avere forma
scritta, e' depositato presso l'organismo e non e'
ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno
sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti degli
accordi che danno esecuzione al piano attestato di
risanamento e, su richiesta del debitore e con il consenso
dei creditori interessati, e' iscritto nel registro delle
imprese.
4-bis. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi
del comma 1, e di quello assegnato ai sensi dell'articolo
21, comma 1, viene presentata da soggetti diversi dal
debitore domanda di apertura della procedura di
liquidazione giudiziale, la domanda viene definita dal
tribunale all'esito del decorso dei termini medesimi, ma in
pendenza il tribunale puo' compiere le attivita'
istruttorie ritenute necessarie.»
«Art. 20. (Misure protettive). - 1. Dopo l'audizione
di cui all'articolo 18, il debitore che ha presentato
istanza per la soluzione concordata della crisi puo'
chiedere alla sezione specializzata in materia di imprese
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno
2003, n. 168, individuata a norma dell'articolo 4 del
medesimo decreto legislativo, avuto riguardo al luogo in
cui si trova la sede dell'impresa, le misure protettive
necessarie per condurre a termine le trattative in corso.
2. Il procedimento e' regolato dagli articoli 54 e 55
in quanto compatibili. Il giudice designato per la
trattazione dell'istanza puo' sentire i soggetti che
abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del
collegio di cui all'articolo 17.
3. La durata iniziale delle misure protettive non
puo' essere superiore a tre mesi e puo' essere prorogata
anche piu' volte, su istanza del debitore, fino al termine
massimo di cui all'articolo 19, comma 1, a condizione che
siano stati compiuti progressi significativi nelle
trattative tali da rendere probabile il raggiungimento
dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di
cui all'articolo 17.
4. Durante il procedimento di composizione assistita
della crisi di cui all'articolo 19 e fino alla sua
conclusione, il debitore puo' chiedere al giudice
competente ai sensi del comma 1, che siano disposti il
differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446,
secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e
sesto comma e 2482-ter del codice civile, e la non
operativita' della causa di scioglimento della societa' per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli
articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-duodecies del
codice civile. Su istanza del debitore, il provvedimento
puo' essere pubblicato nel registro delle imprese.
5. Le misure concesse possono essere revocate in ogni
momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di
frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui
all'articolo 17 segnala al giudice competente che non e'
possibile addivenire a una soluzione concordata della crisi
o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione
delle misure adottate per superare la crisi.»
«Art. 21. (Conclusione del procedimento). - 1. Se
allo scadere del termine di cui all'articolo 19, comma 1,
non e' stato concluso un accordo con i creditori coinvolti
e permane uno stato di crisi, il collegio di cui
all'articolo 17 invita il debitore a presentare domanda di
accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 37
nel termine di trenta giorni.
2. Il debitore puo' utilizzare la documentazione di
cui all'articolo 19, commi 2 e 3.
3. Della conclusione negativa del procedimento di
composizione assistita della crisi l'OCRI da' comunicazione
ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15 che non vi hanno
partecipato.
4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti
prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere
utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di
liquidazione giudiziale o di un procedimento penale.»
«Art. 22. (Segnalazione al pubblico ministero). - 1.
Se il debitore non compare per l'audizione, o dopo
l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 19,
comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio
l'archiviazione di cui all'articolo 18, comma 3, o
all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso
ad una procedura di regolazione della crisi e
dell'insolvenza nel termine assegnato ai sensi
dell'articolo 21, comma 1, il collegio, se non risulta che
il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad
una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza
e se ritiene che gli elementi acquisti rendano evidente la
sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo
segnala con relazione motivata al referente che ne da'
notizia al pubblico ministero presso il tribunale
competente ai sensi dell'articolo 27, con atto redatto
secondo la normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici.
2. Il pubblico ministero, quando ritiene fondata la
notizia di insolvenza, esercita tempestivamente, e comunque
entro sessanta giorni dalla sua ricezione, l'iniziativa di
cui all'articolo 38, comma 1.».
 
Art. 5

Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo IV,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, , le parole: «di 2.000.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 2.000.000».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 25 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 25. (Misure premiali). - 1. All'imprenditore che
ha presentato all'OCRI istanza tempestiva a norma
dell'articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le
indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi
del medesimo articolo domanda di accesso a una delle
procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui
al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata
inammissibile, sono riconosciuti i seguenti benefici,
cumulabili tra loro:
a) durante la procedura di composizione assistita della
crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che
maturano sui debiti tributari dell'impresa sono ridotti
alla misura legale;
b) le sanzioni tributarie per le quali e' prevista
l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro
un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che
le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per
il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di
cui all'articolo 19, comma 1, o della domanda di accesso ad
una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari
oggetto della procedura di composizione assistita della
crisi sono ridotti della meta' nella eventuale procedura di
regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente
aperta;
d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi
dell'articolo 44 per il deposito della proposta di
concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione
dei debiti e' pari al doppio di quella che ordinariamente
il giudice puo' concedere, se l'organismo di composizione
della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico
ministero ai sensi dell'articolo 22;
e) la proposta di concordato preventivo in continuita'
aziendale concorrente con quella da lui presentata non e'
ammissibile se il professionista incaricato attesta che la
proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei
creditori chirografari in misura non inferiore al
20%(percento) dell'ammontare complessivo dei crediti.
2. Quando, nei reati di cui agli articoli 322, 323,
325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e
b), limitatamente alle condotte poste in essere prima
dell'apertura della procedura, il danno cagionato e' di
speciale tenuita', non e' punibile chi ha tempestivamente
presentato l'istanza all'organismo di composizione
assistita della crisi d'impresa ovvero la domanda di
accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o
dell'insolvenza di cui al presente codice se, a seguito
delle stesse, viene aperta una procedura di liquidazione
giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene
omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti. Fuori
dai casi in cui risulta un danno di speciale tenuita', per
chi ha presentato l'istanza o la domanda la pena e' ridotta
fino alla meta' quando, alla data di apertura della
procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, il
valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori
assicura il soddisfacimento di almeno un quinto
dell'ammontare dei debiti chirografari e, comunque, il
danno complessivo cagionato non supera l'importo di euro
2.000.000.».
 
Art. 6

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo III,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, , dopo le parole «alla procedura di» sono inserite le seguenti: «concordato minore, di».
2. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «concorsuale» e' sostituita dalle seguenti: «controllata o giudiziale».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 33 e 35 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 33. (Cessazione dell'attivita'). - 1. La
liquidazione giudiziale puo' essere aperta entro un anno
dalla cessazione dell'attivita' del debitore, se
l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima
o entro l'anno successivo.
2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attivita'
coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e,
se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno
conoscenza della cessazione stessa. E' obbligo
dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio
elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta
elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno
decorrente dalla cancellazione.
3. In caso di impresa individuale o di cancellazione
di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta comunque
salva la facolta' per il creditore o per il pubblico
ministero di dimostrare il momento dell'effettiva
cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del
comma 1.
4. La domanda di accesso alla procedura di concordato
minore, di concordato preventivo o di omologazione degli
accordi di ristrutturazione dei debiti presentata
dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese e'
inammissibile.»
«Art. 35. (Morte del debitore). - 1. Se il debitore
muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione
controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti
degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio
d'inventario.
2. Se ci sono piu' eredi, la procedura prosegue nei
confronti di quello che e' designato come rappresentante.
In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici
giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice
delegato.».
 
Art. 7

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 38. (Iniziativa del pubblico ministero). - 1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
2. L'autorita' giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.
3. Il pubblico ministero puo' intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.
4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, puo' chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione e' disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.».
2. L'articolo 39 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 39. (Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza). - 1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attivita' economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonche' l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).».
3. All'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «i documenti di cui all'articolo 39» sono sostituite dalle seguenti: «i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non e' soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata».
4. All'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte, nel dichiarare l'estinzione, puo' condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero.».
5. L'articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 44. (Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione). - 1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:
a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1;
b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);
c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attivita' compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicita' almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicita', il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, e' iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;
d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).
2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi e' stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).
3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.
4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale puo' nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
5. Per le societa', la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.
6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano e all'attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.».
6. All'articolo 47, comma 1, alinea, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola: «giuridica» e' soppressa.
7. All'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole: «creditori dissenzienti» sono sostituite dalle seguenti: «creditori che hanno espresso il loro dissenso»;
al comma 3, la parola: «giuridica» e' soppressa;
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Quando e' depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine e' sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato, e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.».
8. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione e' tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonche' dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se gia' non eseguito a norma dell'articolo 39;».
9. All'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «, ma i termini sono ridotti della meta'» sono soppresse.
10. All'articolo 51, comma 14, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, , dopo le parole «della sentenza» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile».
11. L'articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 54.(Misure cautelari e protettive). - 1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale puo' emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, e' idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.
4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o e' stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, puo' essere pubblicata nel registro delle imprese. Il presidente della sezione specializzata competente ai sensi dell'articolo 20 o il giudice da lui designato per la trattazione dell'istanza fissa con decreto l'udienza per l'esame della domanda entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della stessa. Con provvedimento motivato, il presidente o il giudice da lui designato puo' fissare l'udienza di cui al secondo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, il giudice provvede con decreto motivato, fissando anche la durata delle misure, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 3.
5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), deposita domanda di apertura del concordato preventivo in luogo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ovvero deposita domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo.
6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, puo' chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato e' stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo e imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.».
12. All'articolo 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3,» e, dopo le parole: «modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto» sono aggiunte le seguenti: «reclamabile ai sensi dell'articolo 124»;
al comma 3, dopo le parole: «stabilendone la durata,» sono inserite le seguenti: «non superiore a quattro mesi,» e, dopo le parole: «e' trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione» sono inserite le seguenti: «, e' comunicato al debitore»;
al comma 5 le parole :«nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50» sono sostituite dalle seguenti: «nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 4, e 50».

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 41, 43, 47, 48,
49, 50, 51 e 55 del citato decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, come modificato dal presente decreto:
«Art. 41. (Procedimento per l'apertura della
liquidazione giudiziale) - 1. Il tribunale con decreto
convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal
deposito del ricorso.
2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza
deve intercorrere un termine non inferiore a quindici
giorni.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere
abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice
relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono
particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente
del tribunale o il giudice da lui delegato puo' disporre
che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza
siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo
idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla
conoscibilita' degli stessi.
4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni
prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un
termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma
3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci
relativi agli ultimi tre esercizi o, se non e' soggetto
all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei
redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero
l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una
minore durata.
5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a
proporre la domanda e del pubblico ministero puo' avere
luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per
la decisione.
6. Il tribunale puo' delegare al giudice relatore
l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato
provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi
istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il
giudice puo' disporre la raccolta di informazioni da banche
dati pubbliche e da pubblici registri.»
«Art. 43. (Rinuncia alla domanda). - 1. In caso di
rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il
procedimento si estingue. E' fatta salva la legittimazione
del pubblico ministero intervenuto.
2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto
e, su istanza di parte, nel dichiarare l'estinzione, puo'
condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il
decreto e' comunicato al pubblico ministero.
3. Quando la domanda e' stata iscritta nel registro
delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il
decreto di estinzione al medesimo registro per la sua
iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.»
«Art. 47. (Apertura del concordato preventivo).- 1. A
seguito del deposito del piano e della proposta di
concordato, il tribunale, verificata l'ammissibilita' della
proposta e la fattibilita' economica del piano ed
acquisito, se non disponga gia' di tutti gli elementi
necessari, il parere del commissario giudiziale, se
nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b), con
decreto:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina ovvero conferma il commissario
giudiziale;
c) stabilisce, in relazione al numero dei
creditori, alla entita' del passivo e alla necessita' di
assicurare la tempestivita' e l'efficacia della procedura,
la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei
creditori, con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche
utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione
da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione
del provvedimento ai creditori;
d) fissa il termine perentorio, non superiore a
quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare
nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore
rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma
1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si
presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la
diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali
spese, che sia determinata dal tribunale.
2. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai sensi
dell'articolo 45.
3. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle
condizioni di ammissibilita' e fattibilita' di cui al comma
1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto
domanda di apertura della liquidazione giudiziale ed il
pubblico ministero, con decreto motivato dichiara
inammissibile la proposta e, su ricorso di uno dei soggetti
legittimati, dichiara con sentenza l'apertura della
liquidazione giudiziale.
4. Il decreto di cui al comma 3 e' reclamabile
dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici
giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le
parti, provvede in camera di consiglio con decreto
motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
737 e 738 del codice di procedura civile.
5. La domanda puo' essere riproposta, decorso il
termine per proporre reclamo, quando si verifichino
mutamenti delle circostanze.»
«Art. 48. (Omologazione del concordato preventivo e
degli accordi di ristrutturazione dei debiti). - 1. Se il
concordato e' stato approvato dai creditori, il tribunale
fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione
delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il
provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro
delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se
questa differisce dalla sede effettiva, anche presso
l'ufficio del luogo in cui la procedura e' stata aperta
nonche' notificato, a cura del debitore, al commissario
giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il
loro dissenso.
2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di
qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria
depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni
prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve
depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni
prima dell'udienza. Il debitore puo' depositare memorie
fino a due giorni prima dell'udienza.
3. Il tribunale verifica la regolarita' della
procedura, l'esito della votazione, l'ammissibilita' della
proposta e la fattibilita' economica del piano, tenendo
conto dei rilievi del commissario giudiziale. Assume i
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti
d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio
e provvede con sentenza sulla domanda di omologazione del
concordato.
4. Quando e' depositata una domanda di omologazione
di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro
interessato possono proporre opposizione entro trenta
giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e
dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine e'
sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il
commissario giudiziale, se nominato, e decise le
opposizioni in camera di consiglio, provvede
all'omologazione con sentenza.
5. Il tribunale omologa gli accordi di
ristrutturazione o il concordato preventivo anche in
mancanza di adesione da parte dell'amministrazione
finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o
assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante
ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui
all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1, e
quando, anche sulla base delle risultanze della relazione
del professionista indipendente, la proposta di
soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e'
conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.
6. La sentenza che omologa il concordato o gli
accordi di ristrutturazione e' notificata e iscritta a
norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla
data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo
comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei
riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione
nel registro delle imprese.
7. Se il tribunale non omologa il concordato
preventivo o gli accordi di ristrutturazione, dichiara con
sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati,
l'apertura della liquidazione giudiziale.»
«Art. 49. (Dichiarazione di apertura della
liquidazione giudiziale). - 1. Il tribunale, definite le
domande di accesso ad una procedura di regolazione
concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente
proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e
accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con
sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti
legittimati, il tribunale provvede, osservate le
disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando e'
decorso inutilmente o e' stato revocato il termine di cui
all'articolo 44, comma 1, lettera a), quando il debitore
non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo
44, comma 1, lettera d), ovvero nei casi previsti
dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del
concordato preventivo o quando il concordato preventivo o
gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.
3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il
tribunale:
a) nomina il giudice delegato per la procedura;
b) nomina il curatore e, se utile, uno o piu'
esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del
curatore;
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni
dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la
documentazione e' tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del
codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei
redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonche'
dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del
loro domicilio digitale, se gia' non eseguito a norma
dell'articolo 39;
d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora
dell'udienza in cui si procedera' all'esame dello stato
passivo, entro il termine perentorio di non oltre
centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero
centocinquanta giorni in caso di particolare complessita'
della procedura;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano
diritti reali o personali su cose in possesso del debitore,
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza
di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande
di insinuazione;
f) autorizza il curatore, con le modalita' di cui
agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe
tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti
assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia
degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco
dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in
possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari
relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se
estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori
e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. La sentenza e' comunicata e pubblicata ai sensi
dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti
dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133,
primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti
nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli
da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della
sentenza nel registro delle imprese.
5. Non si fa luogo all'apertura della liquidazione
giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati
risultanti dagli atti dell'istruttoria e' complessivamente
inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente
aggiornato con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera d).»
«Art. 50. (Reclamo contro il provvedimento che
rigetta la domanda di apertura della liquidazione
giudiziale). - 1. Il tribunale, se respinge la domanda di
apertura della liquidazione giudiziale, provvede con
decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, e'
comunicato alle parti e, quando e' stata disposta la
pubblicita' della domanda, iscritto nel registro delle
imprese.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il
ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo
contro il decreto alla corte di appello che, sentite le
parti, provvede in camera di consiglio con decreto
motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli
737 e 738 del codice di procedura civile.
3. Il debitore non puo' chiedere in separato giudizio
la condanna del creditore istante alla rifusione delle
spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilita'
aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura
civile.
4. Il decreto della corte di appello che rigetta il
reclamo non e' ricorribile per cassazione, e' comunicato
dalla cancelleria alle parti del procedimento in via
telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi
dell'articolo 40, commi 5, 6 e 7 ed e' iscritto
immediatamente nel registro delle imprese nel caso di
pubblicita' della domanda.
5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di
appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con
sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con
decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3.
Contro la sentenza puo' essere proposto ricorso per
cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto
del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su
richiesta del cancelliere del tribunale.
6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si
computano con riferimento alla sentenza della corte di
appello.»
«Art. 51. (Impugnazioni). - 1. Contro la sentenza del
tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato
preventivo o degli accordi di ristrutturazione oppure
dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti
possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta
la liquidazione giudiziale puo' essere impugnata anche da
qualunque interessato. Il reclamo e' proposto con ricorso
da depositare nella cancelleria della corte di appello nel
termine di trenta giorni.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione della corte di appello competente;
b) le generalita' dell'impugnante e del suo
procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha
sede la corte di appello;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative
conclusioni;
d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il
ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti,
dalla data della notificazione telematica del provvedimento
a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla
data della iscrizione nel registro delle imprese. Si
applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327,
primo comma, del codice di procedura civile.
4. Il reclamo non sospende l'efficacia della
sentenza, salvo quanto previsto dall'articolo 52.
L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui
all'articolo 53.
5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al
deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con
decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso.
6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, e' notificato a cura della cancelleria o in
via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario
giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.
7. Tra la data della notificazione e quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di
trenta giorni.
8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di
decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza,
eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte
di appello. La costituzione si effettua mediante il
deposito in cancelleria di una memoria contenente
l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche'
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
9. L'intervento di qualunque interessato non puo'
avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
delle parti resistenti con le modalita' per queste
previste.
10. All'udienza, il collegio, sentite le parti,
assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,
tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente
delegando un suo componente.
11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul
ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.
12. La sentenza e' notificata, a cura della
cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere
pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma
dell'articolo 45.
13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione
e' di trenta giorni dalla notificazione.
14. Il ricorso per cassazione non sospende
l'efficacia della sentenza , salvo quanto previsto
dall'articolo 52, in quanto compatibile.
15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice
di procedura civile, con la sentenza che decide
l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente
ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal
caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale
provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a
spese dello Stato. In caso di societa' o enti, il giudice
dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante
che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo
condanna in solido con la societa' o l'ente al pagamento
delle spese dell'intero processo e al pagamento di una
somma pari al doppio del contributo unificato di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115.»
«Art. 55. (Procedimento). - 1. Nei casi previsti
dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della
sezione cui e' assegnata la trattazione delle procedure di
regolazione della crisi o dell'insolvenza designa il
magistrato cui e' affidata la trattazione del procedimento,
cui procede direttamente il giudice relatore, se gia'
delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.
2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi
1 e 3, sentite le parti e omessa ogni formalita' non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene
piu' opportuno agli atti di istruzione indispensabili in
relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione
delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del
provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove
occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo
stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti
avanti a se', ove gia' non disposta ai sensi dell'articolo
41, assegnando all'istante un termine perentorio non
superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del
decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con
ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti
emanati con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.
3. Nel caso previsto all'articolo 54, comma 2, il
giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni,
conferma o revoca con decreto le misure protettive,
stabilendone la durata, non superiore a quattro mesi, entro
trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro
delle imprese. Il decreto e' trasmesso al registro delle
imprese per l'iscrizione , e' comunicato al debitore ed e'
reclamabile ai sensi dell'articolo 124. Se il deposito del
decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli
effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54,
comma 2.
4. In caso di atti di frode, su istanza del
commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del
pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa
ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, revoca o
modifica le misure protettive. La disposizione si applica
anche quando il tribunale accerta che l'attivita'
intrapresa dal debitore non e' idonea a pervenire alla
composizione assistita della crisi o alla regolazione della
crisi e dell'insolvenza.
5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e
2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei
giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 4, e
50.».
 
Art. 8

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 56. (Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento). - 1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza puo' predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.
2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:
a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;
b) le principali cause della crisi;
c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonche' l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
e) gli apporti di finanza nuova;
f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonche' gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.
3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica del piano.
4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.».
 
Art. 9

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, commi 1 e 3»;
al comma 4, le parole: «e giuridica» sono soppresse.
2. All'articolo 61, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «, comma 2, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuita' aziendale» sono soppresse.
3. All'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla rubrica la parola: «fiscale» e' soppressa;
al comma 1, le parole: «una transazione fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori» e le parole: «in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1) lettera o)» sono soppresse;
al comma 2, la parola: «fiscale» e' soppressa e la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente: «novanta»;
al comma 3, la parola: «fiscale» e' soppressa e le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 57, 61 e 63 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 57. (Accordi di ristrutturazione dei debiti). -
1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi
dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso
dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di
insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il
sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad
omologazione ai sensi dell'articolo 44.
2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli
elementi del piano economico-finanziario che ne consentono
l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le
modalita' indicate dall'articolo 56. Al piano debbono
essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1
e 3.
3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il
pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti
termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in
caso di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso
di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
4. Un professionista indipendente deve attestare la
veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' economica
del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneita'
dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale
pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini
di cui al comma 3.»
«Art. 61. (Accordi di ristrutturazione ad efficacia
estesa). - 1. Le disposizioni di cui alla presente sezione
si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del
codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo
vengano estesi anche ai creditori non aderenti che
appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto
conto dell'omogeneita' di posizione giuridica ed interessi
economici.
2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:
a) tutti i creditori appartenenti alla categoria
siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e
abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del
debitore nonche' sull'accordo e sui suoi effetti;
b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio,
prevedendo la prosecuzione dell'attivita' d'impresa in via
diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84;
c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti
alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di
tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo
restando che un creditore puo' essere titolare di crediti
inseriti in piu' di una categoria;
d) i creditori della medesima categoria non
aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo
possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in
misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;
e) il debitore abbia notificato l'accordo, la
domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori
nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti
dell'accordo.
3. I creditori della medesima categoria non aderenti
ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti
dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi
dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per
proporre opposizione decorre dalla data della
comunicazione.
4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di
ristrutturazione, ai creditori ai quali e' stato esteso
l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove
prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento
della possibilita' di utilizzare affidamenti esistenti o
l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non e' considerata
nuova prestazione la prosecuzione della concessione del
godimento di beni oggetto di contratti di locazione
finanziaria gia' stipulati.
5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e
intermediari finanziari in misura non inferiore alla meta'
dell'indebitamento complessivo, l'accordo di
ristrutturazione dei debiti puo' individuare una o piu'
categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra
loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei.
In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo
40, puo' chiedere, anche se non ricorre la condizione
prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti
dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti
appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i
diritti dei creditori diversi da banche e intermediari
finanziari.»
«Art. 63. (Transazione e accordi su crediti
contributivi). - 1. Nell'ambito delle trattative che
precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione
di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore puo' proporre
il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e
dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali,
nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di
forme di previdenza, assistenza e assicurazione per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e
dei relativi accessori. In tali casi l'attestazione del
professionista indipendente, relativamente ai crediti
fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla
convenienza del trattamento proposto rispetto alla
liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce
oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.
2. La proposta di transazione, unitamente alla
documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 e'
depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88,
comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata
la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo
legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che la documentazione di cui al periodo precedente
rappresenta fedelmente e integralmente la situazione
dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive
del patrimonio. L'adesione alla proposta e' espressa, su
parere conforme della competente direzione regionale, con
la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del
direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla
proposta e' espressa dalla competente direzione
interregionale, regionale e interprovinciale con la
sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto e' sottoscritto
anche dall'agente della riscossione in ordine al
trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 13 april e 1999, n. 112.
L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione
dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini dell'articolo 48,
comma 5, l'eventuale adesione deve intervenire entro
novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.
3. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi
di ristrutturazione e' risolta di diritto se il debitore
non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle
scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali
e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza
obbligatorie.».
 
Art. 10

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 4 e' abrogato.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 65 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 65. (Ambito di applicazione delle procedure di
composizione delle crisi da sovraindebitamento). - 1. I
debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono
proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento
secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.
2. Si applicano, per quanto non specificamente
previsto dalle disposizioni della presente sezione, le
disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.
3. I compiti del commissario giudiziale o del
liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono
svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore e' sempre
facoltativa.
4. Abrogato.».
 
Art. 11

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «anche parziale» sono inserite le seguenti: «e differenziato».
2. All'articolo 68, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «o da un giudice da lui delegato» sono inserite le seguenti: « e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202».
3. All'articolo 69 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.».
4. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «conclusione del procedimento» sono aggiunte, infine, le seguenti: «, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati».
5. L'articolo 71 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 71. (Esecuzione del piano). - 1. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficolta' e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.
2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformita' dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 70, comma 1.
4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e' stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
5. Quando il piano non e' stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.».
6. All'articolo 72 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 4 le parole: «approvazione del rendiconto» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione della relazione finale»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.».

Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 67, 68, 69, 70 e
72 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 67. (Procedura di ristrutturazione dei debiti).
- 1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio
dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di
ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico
tempi e modalita' per superare la crisi da
sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo'
prevedere il soddisfacimento, anche parziale e
differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.
2. La domanda e' corredata dell'elenco:
a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle
somme dovute e delle cause di prelazione;
b) della consistenza e della composizione del
patrimonio;
c) degli atti di straordinaria amministrazione
compiuti negli ultimi cinque anni;
d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre
anni;
e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di
tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo
familiare, con l'indicazione di quanto occorre al
mantenimento della sua famiglia.
3. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la
ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di
finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del
trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle
operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal
comma 4.
4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di
privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non
integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di
prelazione, come attestato dall'OCC.
5. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla
scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di
mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione
principale del debitore se lo stesso, alla data del
deposito della domanda, ha adempiuto le proprie
obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del
debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in
composizione monocratica.»
«Art. 68. (Presentazione della domanda e attivita'
dell'OCC). - 1. La domanda deve essere presentata al
giudice tramite un OCC costituito nel circondario del
tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se
nel circondario del tribunale competente non vi e' un OCC,
i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti
da un professionista o da una societa' tra professionisti
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati
dal presidente del tribunale competente o da un giudice da
lui delegatoe individuati, ove possibile, tra gli iscritti
all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del
Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. Non e'
necessaria l'assistenza di un difensore.
2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione
dell'OCC, che deve contenere:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le
obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) la valutazione sulla completezza ed
attendibilita' della documentazione depositata a corredo
della domanda;
d) l'indicazione presunta dei costi della
procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se
il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del
finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile,
dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso
tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una
quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno
sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al
numero dei componenti il nucleo familiare della scala di
equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto
conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da'
notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali,
anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici
giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e
gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli
effetti del concorso, il corso degli interessi
convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura,
a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da
pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli
2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice
civile.»
«Art. 69. (Condizioni soggettive ostative). - 1. Il
consumatore non puo' accedere alla procedura disciplinata
in questa sezione se e' gia' stato esdebitato nei cinque
anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato
dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la
situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede
o frode.
2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la
situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha
violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non puo' presentare
opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la
convenienza della proposta.»
«Art. 70. (Omologazione del piano). - 1. Il giudice,
se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con
decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web
del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia
data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a
tutti i creditori.
2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il
creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta
elettronica certificata. In mancanza, le successive
comunicazioni sono effettuate mediante deposito in
cancelleria.
3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione
ogni creditore puo' presentare osservazioni, inviandole
all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC,
indicato nella comunicazione.
4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su
istanza del debitore, puo' disporre la sospensione dei
procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero
pregiudicare la fattibilita' del piano. Il giudice, su
istanza del debitore, puo' altresi' disporre il divieto di
azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore
nonche' le altre misure idonee a conservare l'integrita'
del patrimonio fino alla conclusione del procedimento ,
compreso il divieto di compiere atti di straordinaria
amministrazione se non preventivamente autorizzati.
5. Le misure protettive sono revocabili su istanza
dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode.
Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia
palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente
le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e
provvede con decreto.
6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore,
riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che
ritiene necessarie.
7. Il giudice, verificata l'ammissibilita' giuridica
e la fattibilita' economica del piano, risolta ogni
contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone,
ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la
stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.
8. La sentenza di omologa e' comunicata ai creditori
ed e' pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1.
La sentenza e' impugnabile ai sensi dell'articolo 51.
9. Quando uno dei creditori o qualunque altro
interessato, con le osservazioni di cui al comma 3,
contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa
il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente
possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in
misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.
10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice
provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia
delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore,
verificata la sussistenza dei presupposti di legge,
dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli
articoli 268 e seguenti.
11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10,
secondo periodo, puo' essere presentata anche da un
creditore o dal pubblico ministero.
12. Contro il decreto di cui al comma 10, e' ammesso
reclamo ai sensi dell'articolo 50.»
«Art. 72. (Revoca dell'omologazione). - 1. Il giudice
revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un
creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro
interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e'
stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito
il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita'
inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a
frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di
inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora
questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile
modificarlo.
3. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto
rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
4. La domanda di revoca non puo' essere proposta e
l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta
decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione
finale.
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le
parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede
con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi in buona fede.».
 
Art. 12

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «La formazione delle classi e' obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.».
2. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il debitore deve allegare alla domanda:
a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attivita' ha avuto minor durata;
b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.».
3. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Se nel circondario del tribunale competente non vi e' un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una societa' tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.».
4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «con decreto» sono inserite le seguenti: «non soggetto a reclamo».
5. All'articolo 79 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Quando un unico creditore e' titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore e' approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore e' approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto e' raggiunta anche nel maggior numero di classi.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la societa' che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche' i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo patto contrario, il concordato minore della societa' produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.».
6. All'articolo 80 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresi' il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziariao degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non puo' presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.».
7. L'articolo 81 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 81. (Esecuzione del concordato minore). - 1. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficolta' e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.
2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformita' dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).
3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata eseguita la pubblicita' di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).
4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano e' stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
5. Quando il piano non e' stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.
6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.».
8. L'articolo 82 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 82. (Revoca dell'omologazione). - 1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando e' stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attivita' inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.
3. La domanda di revoca non puo' essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non puo' essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.
4. L'OCC e' tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.
6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.».
9. All'articolo 83 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1 le parole: «o risoluzione» sono soppresse;
al comma 2 le parole: «o la risoluzione» sono soppresse.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 74, 75, 76, 78,
79, 80 e 83 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019,
n. 14, come modificato dal presente decreto:
«Art. 74. (Proposta di concordato minore). - 1. I
debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in
stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore,
possono formulare ai creditori una proposta di concordato
minore, quando consente di proseguire l'attivita'
imprenditoriale o professionale.
2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato
minore puo' essere proposto esclusivamente quando e'
previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in
misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.
3. La proposta di concordato minore ha contenuto
libero, indica in modo specifico tempi e modalita' per
superare la crisi da sovraindebitamento e puo' prevedere il
soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso
qualsiasi forma, nonche' la eventuale suddivisione dei
creditori in classi. La formazione delle classi e'
obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate
da terzi.
4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si
applicano le disposizioni del capo III del presente titolo
in quanto compatibili.»
«Art. 75. (Documentazione e trattamento dei crediti
privilegiati). - 1. Il debitore deve allegare alla domanda:
a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e
fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le
dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA
concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi
precedenti se l'attivita' ha avuto minor durata;
b) una relazione aggiornata sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria;
c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive
cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute.
L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio
digitale dei creditori che ne sono muniti;
d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui
all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque
anni;
e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni,
salari e altre entrate proprie e della famiglia, con
l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della
stessa.
2. E' possibile prevedere che i crediti muniti di
privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non
integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in
misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la
causa di prelazione, come attestato dagli organismi di
composizione della crisi.
3. Quando e' prevista la continuazione dell'attivita'
aziendale, e' possibile prevedere il rimborso, alla
scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di
mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali
all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della
presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le
proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al
pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a
tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito
potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato
della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato
e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti
degli altri creditori.»
«Art. 76. (Presentazione della domanda e attivita'
dell'OCC). - 1. La domanda e' formulata tramite un OCC
costituito nel circondario del tribunale competente ai
sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del
tribunale competente non vi e' un OCC, i compiti e le
funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un
professionista o da una societa' tra professionisti in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati
dal presidente del tribunale competente o da un giudice da
lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti
all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del
Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'OCC, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le
obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti
del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza e
attendibilita' della documentazione depositata a corredo
della domanda, nonche' sulla convenienza del piano rispetto
all'alternativa liquidatoria;
e) l'indicazione presumibile dei costi della
procedura;
f) la percentuale, le modalita' e i tempi di
soddisfacimento dei creditori;
g) l'indicazione dei criteri adottati nella
formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se
il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del
finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore.
4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto
conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne da'
notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali,
anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo
domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici
giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e
gli eventuali accertamenti pendenti.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli
effetti del concorso, il corso degli interessi
convenzionali o legali fino alla chiusura della
liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da
ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli
articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del
codice civile.
6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in
composizione monocratica.»
«Art. 78. (Procedimento). - 1. Il giudice, se la
domanda e' ammissibile, dichiara aperta la procedura con
decretonon soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a
cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del
decreto.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:
a) dispone la pubblicazione del decreto mediante
inserimento in apposita area del sito web del tribunale o
del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese
se il debitore svolge attivita' d'impresa;
b) ordina, ove il piano preveda la cessione o
l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili
registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici
competenti;
c) assegna ai creditori un termine non superiore a
trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC,
a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione di
adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato
e le eventuali contestazioni;
d) su istanza del debitore, dispone che, sino al
momento in cui il provvedimento di omologazione diventa
definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere
iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne'
disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei
creditori aventi titolo o causa anteriore.
3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.
4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c),
il creditore deve indicare un indirizzo di posta
elettronica certificata a cui ricevere tutte le
comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati
mediante deposito in cancelleria.
5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione
compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci
rispetto ai creditori anteriori al momento in cui e' stata
eseguita la pubblicita' del decreto.»
«Art. 79. (Maggioranza per l'approvazione del
concordato minore). - 1. Il concordato minore e' approvato
dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti
ammessi al voto. Quando un unico creditore e' titolare di
crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti
ammessi al voto, il concordato minore e' approvato se,
oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha
riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai
creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse
classi di creditori, il concordato minore e' approvato se
la maggioranza dei crediti ammessi al voto e' raggiunta
anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede
l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del
raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di
esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto
o in parte al diritto di prelazione. I creditori
soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma
3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del
credito.
2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai
fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la
parte dell'unione civile e il convivente di fatto del
debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti
e gli affini del debitore fino al quarto grado, la societa'
che controlla la societa' debitrice, le societa' da questa
controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche'
i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un
anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e
dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto
d'interessi.
3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine
assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato
consenso alla proposta nei termini in cui e' stata loro
trasmessa.
4. Salvo patto contrario, il concordato minore della
societa' produce i suoi effetti anche per i soci
illimitatamente responsabili.
5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei
creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del
debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia
diversamente previsto.»
«Art. 80. (Omologazione del concordato minore). - 1.
Il giudice, verificati la ammissibilita' giuridica e la
fattibilita' economica del piano e il raggiungimento della
percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di
contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza,
disponendo forme adeguate di pubblicita' e, se necessario,
la sua trascrizione.
2. Con la sentenza di omologazione, il giudice
dichiara chiusa la procedura.
3. Quando uno dei creditori o qualunque altro
interessato contesta la convenienza della proposta, il
giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato
minore se ritiene che il credito dell'opponente possa
essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non
inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa
altresi' il concordato minore anche in mancanza di adesione
da parte dell'amministrazione finanziariao degli enti
gestori di forme di previdenza o assistenza
obbligatoriequando l'adesione e' determinante ai fini del
raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79,
comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto,
della specifica relazione dell'OCC, la proposta di
soddisfacimento dell'amministrazioneo degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenzaobbligatoriee' conveniente
rispetto all'alternativa liquidatoria.
4. Il creditore, anche dissenziente, che ha
colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o
il suo aggravamento, non puo' presentare opposizione in
sede di omologa per contestare la convenienza della
proposta.
5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa,
dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure
protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara
aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi
degli articoli 268 e seguenti.
6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 puo'
essere proposta anche da un creditore o dal pubblico
ministero.
7. Il decreto e' reclamabile ai sensi dell'articolo
50.»
«Art. 83. (Conversione in procedura liquidatoria). -
1. In ogni caso di revoca il giudice, su istanza del
debitore, dispone la conversione in liquidazione
controllata.
2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad
inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere
proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine
al debitore per l'integrazione della documentazione e
provvede ai sensi dell'articolo 270.».
 
Art. 13

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La continuita' puo' essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o piu' societa', anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purche' in funzione della presentazione del ricorso, ed e' previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la meta' della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di continuita' diretta il piano prevede che l'attivita' d'impresa e' funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuita' indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attivita' aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.»;
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nel concordato in continuita' aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o indiretta. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuita' per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attivita' d'impresa alla quale sono addetti almeno la meta' della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilita' specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilita' puo' anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.».
2. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a due anni».
3. All'articolo 87, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «tempi di adempimento della proposta» sono inserite le seguenti: «nonche', in caso di concordato in continuita', il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario».
4. All'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo e' assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali e' previsto un trattamento piu' favorevole.»;
al comma 2, le parole: «fiscali e previdenziali» sono sostituite dalle seguenti: «tributari e contributivi»;
al comma 3, primo periodo, le parole: «e all'ufficio competente» sono sostituite dalle seguenti: «e agli altri uffici competenti» e, al terzo periodo, le parole «L'ufficio, nello stesso termine, deve» sono sostituite dalle seguenti: «Gli uffici, nello stesso termine, devono».
5. All'articolo 91 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto gia' individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicita' al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.».

Note all'art. 13:
- Si riporta il testo degli articoli 84, 86, 87, 88 e
91 del citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 84. (Finalita' del concordato preventivo). - 1.
Con il concordato preventivo il debitore realizza il
soddisfacimento dei creditori mediante la continuita'
aziendale o la liquidazione del patrimonio.
2. La continuita' puo' essere diretta, in capo
all'imprenditore che ha presentato la domanda di
concordato, ovvero indiretta, se e' prevista dal piano la
gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa
dell'attivita' da parte di soggetto diverso dal debitore in
forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in
una o piu' societa', anche di nuova costituzione, o a
qualunque altro titolo, ovvero in forza di affitto, anche
stipulato anteriormente, purche' in funzione della
presentazione del ricorso, ed e' previsto dal contratto o
dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero
di lavoratori pari ad almeno la meta' della media di quelli
in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del
ricorso, per un anno dall'omologazione. In caso di
continuita' diretta il piano prevede che l'attivita'
d'impresa e' funzionale ad assicurare il ripristino
dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse
prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e
dei soci. In caso di continuita' indiretta la disposizione
di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si
applica anche con riferimento all'attivita' aziendale
proseguita dal soggetto diverso dal debitore.
3. Nel concordato in continuita' aziendale i
creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal
ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o
indiretta. La prevalenza si considera sempre sussistente
quando i ricavi attesi dalla continuita' per i primi due
anni di attuazione del piano derivano da un'attivita'
d'impresa alla quale sono addetti almeno la meta' della
media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti
il deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere
assicurata un'utilita' specificamente individuata ed
economicamente valutabile. Tale utilita' puo' anche essere
rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti
contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.
4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse
esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento,
rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il
soddisfacimento dei creditori chirografari, che non puo'
essere in ogni caso inferiore al venti per cento
dell'ammontare complessivo del credito chirografario.»
«Art. 86. (Moratoria nel concordato in continuita').
- 1. Il piano puo' prevedere una moratoria non superiore a
due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori
muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia
prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. Quando e' prevista la
moratoria i creditori hanno diritto al voto per la
differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi
di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel
piano calcolato alla data di presentazione della domanda di
concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto
pari alla meta' del tasso previsto dall'art. 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre
in cui viene presentata la domanda di concordato
preventivo.»
«Art. 87. (Piano di concordato). - 1. Il debitore
presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla
documentazione prevista dall'articolo 39, un piano
contenente la descrizione analitica delle modalita' e dei
tempi di adempimento della proposta nonche', in caso di
concordato in continuita', il piano industriale e
l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Il
piano deve indicare:
a) le cause della crisi;
b) la definizione delle strategie d'intervento e,
in caso di concordato in continuita', i tempi necessari per
assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
c) gli apporti di finanza nuova, se previsti;
d) le azioni risarcitorie e recuperatorie
esperibili, con indicazione di quelle eventualmente
proponibili solo nel caso di apertura della procedura di
liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero;
e) i tempi delle attivita' da compiersi, nonche' le
iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli
obiettivi pianificati e quelli raggiunti;
f) in caso di continuita' aziendale, le ragioni per
le quali questa e' funzionale al miglior soddisfacimento
dei creditori;
g) ove sia prevista la prosecuzione dell'attivita'
d'impresa in forma diretta, un'analitica individuazione dei
costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell'attivita', delle risorse finanziarie necessarie e
delle relative modalita' di copertura.
2. Il debitore deve depositare, con la domanda, la
relazione di un professionista indipendente, che attesti la
veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano.
Analoga relazione deve essere presentata nel caso di
modifiche sostanziali della proposta o del piano.
3. In caso di concordato in continuita' la relazione
del professionista indipendente deve attestare che la
prosecuzione dell'attivita' d'impresa e' funzionale al
miglior soddisfacimento dei creditori.»
«Art. 88. (Trattamento dei crediti tributari e
contributivi). - 1. Con il piano di concordato il debitore,
esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del
presente articolo, puo' proporre il pagamento, parziale o
anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori
amministrati dalle agenzie fiscali, nonche' dei contributi
amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza,
assistenza e assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il
piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a
quella realizzabile, in ragione della collocazione
preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto
riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai
diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato
nella relazione di un professionista indipendente. Se il
credito tributario e contributivo e' assistito da
privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le
eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno
vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che
hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno
una posizione giuridica e interessi economici omogenei a
quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito
tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a
seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non
puo' essere differenziato rispetto a quello degli altri
crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in
classi, dei crediti rispetto ai quali e' previsto un
trattamento piu' favorevole.
2. L'attestazione del professionista indipendente,
relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad
oggetto anche la convenienza del trattamento proposto
rispetto alla liquidazione giudiziale.
3. Copia della proposta e della relativa
documentazione, contestualmente al deposito presso il
tribunale, deve essere presentata al competente agente
della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base
dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla
copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non e'
pervenuto l'esito dei controlli automatici nonche' delle
dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla
data di presentazione della domanda. L'agente della
riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della
presentazione, deve trasmettere al debitore una
certificazione attestante l'entita' del debito iscritto a
ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso termine,
devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti
dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di
irregolarita', unitamente a una certificazione attestante
l'entita' del debito derivante da atti di accertamento,
ancorche' non definitivi, per la parte non iscritta a
ruolo, nonche' dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati
all'agente della riscossione. Dopo la nomina del
commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarita' e
delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli
adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In
particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere
copia della domanda con la relativa documentazione prevista
al primo periodo, nonche' a rilasciare la certificazione di
cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha
notificato al debitore gli atti di accertamento.
4. Relativamente al credito tributario chirografario
complessivo, il voto sulla proposta concordataria e'
espresso dall'ufficio, previo parere conforme della
competente direzione regionale.
5. Il voto e' espresso dall'agente della riscossione
limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.»
«Art. 91. (Offerte concorrenti). - 1. Il tribunale o
il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano
di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di
un soggetto gia' individuato e avente ad oggetto il
trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione,
verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo
oneroso, dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di
specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data
idonea pubblicita' al fine di acquisire offerte
concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di
affitto d'azienda.
2. La medesima disciplina si applica quando, prima
dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha
stipulato un contratto che comunque abbia la finalita' del
trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo
d'azienda o di specifici beni aziendali.
3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il
tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con
decreto l'apertura della procedura competitiva.
4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le
modalita' di presentazione di offerte irrevocabili,
prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la
comparabilita', i requisiti di partecipazione degli
offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni
rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le
modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro che
ne fanno richiesta, le modalita' di svolgimento della
procedura competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo
che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono
essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicita' e
la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la
vendita avviene davanti al giudice.
5. La pubblicita' e' in ogni caso disposta sul
portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del
codice di procedura civile, nelle forme di pubblicita' di
cui al predetto articolo per quanto compatibili.
6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non
sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto
e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.
7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno
stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di
qualunque interessato. Se sono state presentate piu'
offerte migliorative, si procede alla gara tra gli
offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni
prima della data fissata per il voto dei creditori, anche
quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione
abbia luogo dopo l'omologazione.
8. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se
precedente, a soggetto diverso dall'originario offerente
indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati
dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore
dell'originario offerente il commissario dispone il
rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la
formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre
per cento del prezzo in essa indicato.
9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in
conformita' all'esito della gara.
10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano
presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato
nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1.
11. Il presente articolo si applica, in quanto
compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto
l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma
1, lettera a).».
 
Art. 14

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «Si applicano al commissario giudiziale gli articoli» sono inseriti il numero e il segno di interpunzione seguenti: «125,».

Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 92 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 92. (Commissario giudiziale). - 1. Il
commissario giudiziale e', per quanto attiene all'esercizio
delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli
articoli 125, 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto
compatibili, nonche' le disposizioni di cui agli articoli
35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159; si osservano altresi' le disposizioni di cui
all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori
che ne fanno richiesta, valutata la congruita' della stessa
e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza,
le informazioni utili per la presentazione di proposte
concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione
rilevante in suo possesso.
4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche
in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di
informazioni utili per la presentazione di offerte
concorrenti.
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo
al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai
fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali
viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.».
 
Art. 15

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 3, dopo le parole: «prima dell'omologazione» sono inserite le seguenti: «, sentito il commissario giudiziale,»;
il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, puo' autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicita' e alle procedure competitive quando puo' essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicita' e comunicazione ai creditori.».
2. L'articolo 97 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 97. (Contratti pendenti). - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore puo' chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o piu' contratti, se la prosecuzione non e' coerente con le previsioni del piano ne' funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.
2. L'istanza di sospensione puo' essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento puo' essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.
3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.
4. La controparte puo' opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.
6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non puo' esigere dal debitore la prestazione dovuta ne' invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.
7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non puo' essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione puo' essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non puo' essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.
8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.
9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.
10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione e' rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.
11. L'indennizzo e' soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente a eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.
12. In caso di scioglimento del contatto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonche' le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo e' acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene e' inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonche' ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.
14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.».
3. L'articolo 99 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 99. (Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti). - 1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando e' prevista la continuazione dell'attivita' aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, puo' chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attivita' aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.
2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non e' in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attivita' aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonche' che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non e' necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attivita' aziendale.
3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalita' i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.
4. Il tribunale puo' autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purche' la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati.
6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:
a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).».

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'articolo 94 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 94. Effetti della presentazione della domanda
di concordato
1. Dalla data di presentazione della domanda di
accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione,
il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e
l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del
commissario giudiziale.
2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche
sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le
alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie
di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le
fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di
diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le
restituzioni di pegni, le accettazioni di eredita' e di
donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria
amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del
giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori
anteriori al concordato.
3. L'autorizzazione puo' essere concessa prima
dell'omologazione , sentito il commissario giudiziale, se
l'atto e' funzionale al miglior soddisfacimento dei
creditori.
4. Con decreto, il tribunale puo' stabilire un limite
di valore al di sotto del quale non e' dovuta
l'autorizzazione di cui al comma 2.
5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di
azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma
2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa
stima ed adeguata pubblicita'.
6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il
commissario giudiziale, puo' autorizzare gli atti previsti
al comma 5 senza far luogo a pubblicita' e alle procedure
competitive quando puo' essere compromesso irreparabilmente
l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del
provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque
essere data adeguata pubblicita' e comunicazione ai
creditori.».
 
Art. 16

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 105 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Copia della relazione e' trasmessa al pubblico ministero.»;
al comma 3 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Copia della relazione integrativa e' trasmessa al pubblico ministero.»;
al comma 5, dopo le parole: «prima della data iniziale stabilita per il voto» sono aggiunte le seguenti: «ed e' trasmessa al pubblico ministero».
2. All'articolo 106 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, al primo periodo, le parole «provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2»;
al comma 2 dopo le parole: «si applicano anche quando» sono inserite le seguenti: «il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d), o»;
al comma 3, dopo le parole: «il tribunale» sono inserite le seguenti: «revocato il decreto di cui all'articolo 47,».

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 105 e 106 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 105. (Operazioni e relazione del commissario).
- 1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del
patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata
sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi
in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del
debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie
offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno
quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita
per il voto dei creditori. Copia della relazione e'
trasmessa al pubblico ministero.
2. Nella relazione il commissario illustra le
utilita' che, in caso di liquidazione giudiziale, possono
essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o
revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di
terzi.
3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il
commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con
relazione integrativa da depositare in cancelleria e
comunicare ai creditori, con le modalita' di cui
all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima
della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
Copia della relazione integrativa e' trasmessa al pubblico
ministero.
4. La relazione integrativa contiene, la comparazione
tra tutte le proposte depositate. Le proposte di
concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore,
possono essere modificate fino a venti giorni prima della
data iniziale stabilita per il voto dei creditori.
5. Analoga relazione integrativa viene redatta
qualora emergano informazioni che i creditori devono
conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa e'
comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della
data iniziale stabilita per il voto ed e' trasmessa al
pubblico ministero.»
«Art. 106. (Atti di frode e apertura della
liquidazione giudiziale nel corso della procedura). - 1. Il
commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha
occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente
omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita'
insussistenti o commesso altri atti di frode, deve
riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai
sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al
pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai
creditori e' eseguita dal commissario giudiziale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente
il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d),
o il debitore compie atti non autorizzati o comunque
diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in
qualunque momento risulta che mancano le condizioni
prescritte per l'apertura del concordato previste agli
articoli da 84 a 88.
3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato
il decreto di cui all'articolo 47, su istanza del creditore
o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di
liquidazione giudiziale dei beni del debitore.».
 
Art. 17

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 107 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 6, le parole: «entro cinque giorni prima» sono sostituite dalle seguenti: «almeno sette giorni prima»;
al comma 7, dopo le parole «a tutti gli interessati» sono aggiunte le seguenti: «almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto».
2. All'articolo 108 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il giudice delegato puo' ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che cio' pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione e' comunicata ai sensi dell'articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all'omologazione.».

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 107 e 108 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 107. (Voto dei creditori). - 1. Il voto dei
creditori e' espresso con modalita' telematiche.
2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte
le proposte presentate dal debitore e dai creditori,
seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro
deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario
delle votazioni con proprio decreto.
3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale
stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la
sua relazione e le proposte definitive del debitore e
quelle eventualmente presentate dai creditori con
comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti
gli altri interessati e depositata nella cancelleria del
giudice delegato. Alla relazione e' allegato, ai soli fini
della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto
con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.
4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale
stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno
formulato proposte alternative, i coobbligati, i
fideiussori del debitore e gli obbligati in via di
regresso, i creditori possono formulare osservazioni e
contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata
indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore
puo' esporre le ragioni per le quali non ritiene
ammissibili o convenienti le proposte di concordato e
sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il
debitore ha facolta' di rispondere e contestare a sua volta
i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli
opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, puo' esporre
le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non
fattibili le eventuali proposte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale da' comunicazione ai
creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati
delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa
il giudice delegato.
6. Il commissario giudiziale deposita la propria
relazione definitiva e la comunica ai creditori, al
debitore ed agli altri interessati almeno sette giorni
prima della data iniziale stabilita per il voto.
7. I provvedimenti del giudice delegato sono
comunicati al debitore, ai creditori, al commissario
giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni
prima della data iniziale stabilita per il voto.
8. Il voto e' espresso a mezzo posta elettronica
certificata inviata al commissario giudiziale, Tutti i dati
sono di proprieta' del Ministero della Giustizia e debbono
essere conservati secondo la disciplina vigente per gli
atti giudiziari.
9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono
soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui
all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.»
«Art. 108. (Ammissione provvisoria dei crediti
contestati). - 1. Il giudice delegato puo' ammettere
provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati
ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze,
senza che cio' pregiudichi le pronunzie definitive sulla
sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi.
Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al
privilegio. La decisione e' comunicata ai sensi
dell'articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono
ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui
all'articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di
proporre opposizione all'omologazione.
2. I creditori esclusi possono opporsi alla
esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso
in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla
formazione delle maggioranze.».
 
Art. 18

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «si applicano ai liquidatori gli articoli» sono inseriti il numero e il segno di interpunzione seguenti: «125,».
2. All'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario e' comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.».
3. L'articolo 119 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 119. (Risoluzione del concordato). - 1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o piu' creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
2. Al procedimento e' chiamato a partecipare l'eventuale garante.
3. Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento e' regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.».

Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 114 e 118 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 114. (Cessioni dei beni). - 1. Se il concordato
consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella
sentenza di omologazione uno o piu' liquidatori e un
comitato di tre o cinque creditori per assistere alla
liquidazione e determina le altre modalita' della
liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il
liquidatore effettui la pubblicita' prevista dall'articolo
490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il
termine entro cui la stessa deve essere eseguita.
2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126,
134, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358.
Si applicano altresi' al liquidatore le disposizioni di cui
agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le
disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Si applicano al comitato dei creditori gli
articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla
sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso
il tribunale.
4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti
legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda
di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le
disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale,
in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni
relative ai diritti di prelazione, nonche' delle
trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi
e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del
giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella
sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.
5. Il liquidatore comunica con periodicita'
semestrale al commissario giudiziale le informazioni
rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il
commissario ne da' notizia, con le sue osservazioni, al
pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia
presso la cancelleria del tribunale.»
«Art. 118. (Esecuzione del concordato). - 1. Dopo
l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne
sorveglia l'adempimento, secondo le modalita' stabilite
nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al
giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai
creditori.
2. Le somme spettanti ai creditori contestati,
condizionali o irreperibili sono depositate nei modi
stabiliti dal giudice delegato.
3. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto
necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato
anche se presentata da uno o piu' creditori, qualora sia
stata approvata e omologata.
4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi
che il debitore non sta provvedendo al compimento degli
atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta
ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al
tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, puo'
attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a
provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a
questo richiesti.
5. Il soggetto che ha presentato la proposta di
concordato approvata e omologata dai creditori puo'
denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del
debitore mediante ricorso notificato al debitore e al
commissario giudiziale con il quale puo' chiedere al
tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari
per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo
amministrativo, se si tratta di societa', nominando un
amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i
diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.
6. Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando
nomina un amministratore giudiziario, stabilisce la durata
dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli
atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata,
ivi inclusi, se la proposta prevede un aumento del capitale
sociale della societa' debitrice o altre deliberazioni di
competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione
dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e
l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni
o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al
liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i
compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di
nomina dell'amministratore giudiziario e' comunicato a cura
del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del
registro delle imprese per l'iscrizione.
7. In caso di trasferimento di beni, il commissario
richiede al tribunale, che provvede in composizione
monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle
formalita' iscritte, delegando ove opportuno al notaio
rogante l'atto di trasferimento.
8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile,
l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei
debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di
concordato.».
 
Art. 19

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 125, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo dopo le parole: «confluiscono nel registro nazionale» e' inserita la seguente: «gia'»;
al secondo periodo le parole: «del fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «della liquidazione giudiziale» e, dopo le parole «delle procedure chiuse» sono inserite le seguenti: «e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo».
2. All'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' anteposto il seguente periodo: «La nomina dei difensori spetta al curatore.».
3. All'articolo 130 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 2, dopo le parole «comma 3, lettera c),» sono inserite le seguenti: «e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2,»;
al comma 4, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonche' il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.».

Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli articoli 125, 128 e 130 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 125. (Nomina del curatore). - 1. Il curatore e'
nominato con la sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.
2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi
dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del
comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto
compatibili.
3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi
dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore
nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano
le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e
35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si
osservano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 35.2
del predetto decreto.
4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei
commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali
confluiscono nel registro nazionale gia' istituito presso
il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresi'
annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione
giudiziale e di omologazione del concordato, nonche'
l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure
chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e
del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di
cui al primo periodo. Il registro e' tenuto con modalita'
informatiche ed e' accessibile al pubblico.»
«Art. 128. (Gestione della procedura). - 1. Il
curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella
liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della
procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del
comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso
attribuite.
2. Egli non puo' stare in giudizio senza
l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia
di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di
diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione
giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per
impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in
ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.
3. La nomina dei difensori spetta al curatore. Il
curatore non puo' assumere la veste di avvocato nei giudizi
che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore puo'
tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso
della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice
tributario quando cio' e' funzionale ad un risparmio per la
massa.»
«Art. 130. (Relazioni e rapporti riepilogativi del
curatore). - 1. Il curatore, entro trenta giorni dalla
dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale,
presenta al giudice delegato un'informativa sugli
accertamenti compiuti e sugli elementi informativi
acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla
responsabilita' del debitore ovvero degli amministratori e
degli organi di controllo della societa'.
2. Se il debitore o gli amministratori non
ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo
49, comma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera
agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, il curatore
informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o
quando le scritture contabili sono incomplete o comunque
risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle
operazioni compiute dal debitore nei cinque anni anteriori
alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura
della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche
effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f),
puo' chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad
accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui
all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di
autorizzazione.
3. Il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a
richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e
i documenti in loro possesso.
4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito
del decreto di esecutivita' dello stato passivo, presenta
al giudice delegato una relazione particolareggiata in
ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e
del manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla
diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio
dell'impresa, sulla responsabilita' del debitore o di altri
e su quanto puo' interessare anche ai fini delle indagini
preliminari in sede penale. Il curatore allega alla
relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai
sensi dell'articolo 198, comma 2, nonche' il rendiconto di
gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile,
evidenziando le rettifiche apportate.
5. Se il debitore insolvente e' una societa' o altro
ente, la relazione espone i fatti accertati e le
informazioni raccolte sulla responsabilita' degli
amministratori e degli organi di controllo, dei soci e,
eventualmente, di estranei alla societa'. Se la societa' o
l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresi'
riferire sulla natura dei rapporti con le altre societa' o
enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive
responsabilita', avuto riguardo agli effetti dei rapporti
economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.
6. Quando non si fa luogo all'accertamento del
passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai
commi 4 e 5 e' depositata entro il termine di centottanta
giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione
giudiziale.
7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono
trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal
deposito al pubblico ministero.
8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle
parti relative alla responsabilita' penale del debitore e
di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre
qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti
cautelari, nonche' alle circostanze estranee agli interessi
della procedura e che investano la sfera personale del
debitore.
9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal
deposito del decreto di esecutivita' dello stato passivo e,
successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice
delegato un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte e
delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni,
accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti
del conto bancario o postale della procedura relativi agli
stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati
e' trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di
quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei
suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei
successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle
eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, e'
trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al
debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.».
 
Art. 20

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera b), le parole: «consistente e» sono soppresse;
alla lettera e), dopo le parole: «nonche' gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere» la parola: «e» e' soppressa.
2. L'articolo 170 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e' sostituito dal seguente:
«Art. 170.(Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia). - 1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
2. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.».

Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'articolo 166 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 166. (Atti a titolo oneroso, pagamenti,
garanzie). - 1. Sono revocati, salvo che l'altra parte
provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni
eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano
di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato o promesso,
se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore;
b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti
ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della
domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione
giudiziale o nell'anno anteriore;
c) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti dopo il deposito della domanda cui e' seguita
l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno
anteriore per debiti preesistenti non scaduti;
d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui e'
seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei
mesi anteriori per debiti scaduti.
2. Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della
domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione
giudiziale o nei sei mesi anteriori.
3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario che non hanno ridotto in maniera durevole
l'esposizione del debitore nei confronti della banca;
c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e
affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non
abitativo destinati a costituire la sede principale
dell'attivita' d'impresa dell'acquirente, purche' alla data
dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attivita'
sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti
investimenti per darvi inizio;
d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie
concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione
del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui
all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera
in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o
colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a
conoscenza al momento del compimento dell'atto, del
pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione
opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del
debitore posti in essere in esecuzione del concordato
preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato e
in essi indicati, nonche' gli atti, i pagamenti e le
garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il
deposito della domanda di accesso al concordato preventivo
o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche
con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;
f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di
corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi
dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non
subordinati;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la
prestazione di servizi strumentali all'accesso alle
procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
previste dal presente codice.
4. Le disposizioni di questo articolo non si
applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di
credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le
disposizioni delle leggi speciali.».
 
Art. 21

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione V,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.»;
il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente. In caso di sospensione si applicano i commi da 2 a 6 e 8 in quanto compatibili».

Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'articolo 189 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 189. (Rapporti di lavoro subordinato). - 1.
L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del
datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I
rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della
sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il
curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato,
sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori
di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il
recesso.
2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro
subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla
data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro
del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi
decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai
lavoratori. Il curatore trasmette all'Ispettorato
territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la
liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina,
l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento
dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa. Su
istanza del curatore il termine puo' essere prorogato dal
giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando
l'impresa occupa piu' di cinquanta dipendenti.
3. Qualora non sia possibile la continuazione o il
trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque
sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto
dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza
indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro
subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per
iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4,
decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura
della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia
comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato
che non siano gia' cessati si intendono risolti di diritto
con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione
giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.
4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato
territoriale del lavoro del luogo ove e' stata aperta la
liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti
possibilita' di ripresa o trasferimento a terzi
dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice
delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria
del tribunale, a pena di inammissibilita', almeno quindici
giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3,
una proroga del medesimo termine. Analoga istanza puo' in
ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di
difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche
dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha
effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti;
l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di
inammissibilita', elezione di domicilio o indicazione di
indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice
delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al
comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro
trenta giorni dal deposito dell'istanza ovvero, in caso di
piu' istanze, dal deposito dell'ultima di queste, puo'
assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi
per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il
giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del
termine, delle prospettive di ripresa delle attivita' o di
trasferimento dell'azienda. Il termine cosi' concesso
decorre dalla data di deposito in cancelleria del
provvedimento del giudice delegato, che e' immediatamente
comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti.
Qualora nel termine cosi' prorogato il curatore non procede
al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato
che non siano gia' cessati, si intendono risolti di
diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza
dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In
tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui
confronti e' stata disposta la proroga, e' riconosciuta
un'indennita' non assoggettata a contribuzione
previdenziale di importo pari a due mensilita' dell'ultima
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento
di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a due e non superiore a otto
mensilita', che e' ammessa al passivo come credito
successivo all'apertura della liquidazione giudiziale.
5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui
al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n.
148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II
del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di
sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore
nel periodo di sospensione tra la data della sentenza
dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al
comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi
dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data
di apertura della liquidazione giudiziale.
6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a
licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli
articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della legge 23 luglio
1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa
legge, le seguenti disposizioni:
a) il curatore che intende avviare la procedura di
licenziamento collettivo e' tenuto a darne comunicazione
preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali
aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze
sindacali unitarie nonche' alle rispettive associazioni di
categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la
comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di
categoria aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle
associazioni di categoria puo' essere effettuata per il
tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale
l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione
e' trasmessa altresi' all'Ispettorato territoriale del
lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in
prevalenza la propria attivita' e, comunque,
all'Ispettorato territoriale del lavoro del luogo ove e'
stata aperta la liquidazione giudiziale;
b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve
contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano
la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici,
organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non
poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta
situazione ed evitare, in tutto o in parte, il
licenziamento collettivo; del numero, della collocazione
aziendale e dei profili professionali del personale
eccedente nonche' del personale abitualmente impiegato; dei
tempi di attuazione del programma di riduzione del
personale; delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della
attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo
di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle
gia' previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva;
c) entro sette giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione di cui alla lettera a), le
rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze
sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano
per iscritto al curatore istanza per esame congiunto;
l'esame congiunto puo' essere convocato anche
dall'Ispettorato territoriale del lavoro, nel solo caso in
cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non
sia stato determinato dalla cessazione dell'attivita'
dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine
di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame
congiunto o lo stesso, nei casi in cui e' previsto, non sia
stato fissato dall'Ispettorato territoriale del lavoro in
data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si
intende esaurita.
d) l'esame congiunto, cui puo' partecipare il
direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o
funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le
cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del
personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di
tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della
stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e
forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora
non sia possibile evitare la riduzione di personale, e'
esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di
accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la
riqualificazione e la riconversione dei lavoratori
licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori
possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da
esperti;
e) la procedura disciplinata dal presente comma si
applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24,
comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, anche quando si
intenda procedere al licenziamento di uno o piu' dirigenti,
in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito
incontro;
f) la consultazione si intende esaurita qualora,
decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato
raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice
delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima
della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci
giorni;
g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque
esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il
curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi
dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n.
223.
7. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6
non si applicano nelle procedure di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese.
8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento,
dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni
del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a
tempo indeterminato l'indennita' di mancato preavviso che,
ai fini dell'ammissione al passivo, e' considerata,
unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito
anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.
Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le
previsioni del presente articolo, il contributo previsto
dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n.
92, che e' dovuto anche in caso di risoluzione di diritto,
e' ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura
della liquidazione giudiziale.
9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in
liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di
lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il
curatore non intenda sospenderli o procedere al
licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica
vigente. In caso di sospensione si applicano i commi da 2 a
6 e 8 in quanto compatibili.».
 
Art. 22

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 197, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «sentenza dichiarativa di fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «sentenza di apertura della liquidazione giudiziale».
2. All'articolo 198 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile.».

Note all'art. 22:
- Si riporta il testo degli articoli 197 e 198 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 197. (Presa in consegna dei beni del debitore
da parte del curatore). - 1. Il curatore prende in consegna
i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore
di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per
i beni di cui all'articolo 196, comma 2.
2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili
iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un
estratto della sentenza di apertura della liquidazione
giudiziale ai competenti uffici, perche' sia trascritto nei
pubblici registri.»
«Art. 198. (Elenchi dei creditori e dei titolari di
diritti immobiliari o mobiliari e bilancio). - 1. Il
curatore, in base alle scritture contabili del debitore e
alle altre notizie che puo' raccogliere, compila l'elenco
dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e
diritti di prelazione, nonche' l'elenco di coloro che
appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e
immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilita' del
debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli
elenchi sono depositati in cancelleria.
2. Il debitore deve presentare il bilancio
dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura
della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione
provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le
rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e
ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo
39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i
liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi
di cui all'articolo 2490 del codice civile.».
 
Art. 23

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo III,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 200 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalita' indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;
la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonche' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);
che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
il domicilio digitale assegnato alla procedura.».
2. L'articolo 205 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 205. (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo). - 1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutivita' dello stato passivo, ne da' comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.».
3. All'articolo 207 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.».

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo degli articoli 200 e 207 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 200. (Avviso ai creditori e agli altri
interessati). - 1. Il curatore comunica senza indugio a
coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso
o delle informazioni raccolte, risultano creditori o
titolari di diritti reali o personali su beni mobili e
immobili di proprieta' o in possesso del debitore compresi
nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta
elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario
risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice
nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata
delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso,
mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla
residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo
la domanda con le modalita' indicate nell'articolo 201,
anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame
dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate
le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la
presentazione della domanda e con l'avvertimento delle
conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonche' della
sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3,
lettera e);
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme
non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai
sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale assegnato alla procedura.
2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la
comunicazione puo' essere effettuata al suo rappresentante
in Italia, se esistente.»
«Art. 207. (Procedimento). - 1. Le impugnazioni di
cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di
cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla
scoperta della falsita', del dolo, dell'errore o del
documento di cui all'articolo 206, comma 5.
2. Il ricorso deve contenere:
a) l'indicazione del tribunale, del giudice
delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
b) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del
domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto
la liquidazione giudiziale;
c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di
diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative
conclusioni;
d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e
di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione
specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende
avvalersi e dei documenti prodotti.
3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al
deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo'
delegare la trattazione del procedimento, e fissa con
decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal
deposito del ricorso.
4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del
ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato
entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
5. Tra la data della notificazione e quella
dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di
trenta giorni.
6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno
dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel
comune in cui ha sede il tribunale.
7. La costituzione si effettua mediante deposito di
una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le
eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio,
nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei
documenti contestualmente prodotti.
L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena
di decadenza, nella memoria di cui al presente comma.
8. Se e' proposta impugnazione incidentale tardiva il
tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il
contraddittorio.
9. L'intervento di qualunque interessato non puo'
avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione
delle parti resistenti con le modalita' per queste
previste.
10. In caso di mancata comparizione delle parti si
applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura
civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa
all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3,
per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo
stato della procedura e alle concrete prospettive di
soddisfacimento dei creditori concorsuali.
11. Il giudice provvede all'ammissione e
all'espletamento dei mezzi istruttori.
12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale
non puo' far parte del collegio.
13. Il collegio provvede in via definitiva
sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto
motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla
scadenza del termine eventualmente assegnato per il
deposito di memorie.
14. Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle
parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre
ricorso per cassazione.
15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono
corretti con decreto dal tribunale senza necessita' di
instaurazione del contraddittorio se tutte le parti
concordano nel chiedere la stessa correzione. Se e' chiesta
da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto
da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza
nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice
designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede
con decreto, che deve essere annotato sull'originale del
provvedimento.
16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono
soggette alla sospensione feriale dei termini di cui
all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.».
 
Art. 24

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 211, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «se dall'interruzione puo' derivare un grave danno,» sono soppresse.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 211 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 211. (Esercizio dell'impresa del debitore). -
1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina
la cessazione dell'attivita' d'impresa quando ricorrono le
condizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Con la sentenza che dichiara aperta la
liquidazione giudiziale, il tribunale autorizza il curatore
a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente
a specifici rami dell'azienda, purche' la prosecuzione non
arrechi pregiudizio ai creditori.
3. Successivamente, su proposta del curatore, il
giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei
creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio
dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami
dell'azienda, fissandone la durata.
4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei
creditori e' convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi,
per essere informato sull'andamento della gestione e per
pronunciarsi sull'opportunita' di continuare l'esercizio.
5. Se il comitato dei creditori non ravvisa
l'opportunita' di continuare l'esercizio, il giudice
delegato ne ordina la cessazione.
6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del
periodo di esercizio, il curatore deve depositare un
rendiconto dell'attivita'. In ogni caso il curatore informa
senza indugio il giudice delegato e il comitato dei
creditori di circostanze sopravvenute che possono influire
sulla prosecuzione dell'esercizio.
7. Il tribunale puo' ordinare la cessazione
dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi
l'opportunita', con decreto in camera di consiglio non
soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei
creditori.
8. Durante l'esercizio i contratti pendenti
proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne
l'esecuzione o scioglierli. E' fatto salvo il disposto
dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel corso
dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi
dell'articolo 221, comma 1, lettera a).
9. Al momento della cessazione dell'esercizio si
applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I
del titolo V.
10. Il curatore autorizzato all'esercizio
dell'impresa non puo' partecipare a procedure di
affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e
servizi ovvero essere affidatario di subappalto.».
 
Art. 25

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalita' stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo puo' essere ribassato fino al limite della meta' rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento e' attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalita' diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato puo' avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non e' eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.»;
al comma 6, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non puo' essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita. L'esame dei beni si svolge con modalita' idonee a garantire la riservatezza dell'identita' degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.»;
al comma 9, le parole: «Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne da' notizia agli organi della procedura» sono sostituite dalle seguenti: «Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione».

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 216 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 216. (Modalita' della liquidazione). - 1. I
beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da
esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129,
comma 2. La relazione di stima deve essere depositata con
modalita' telematiche nel rispetto della normativa anche
regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici,
nonche' delle apposite specifiche tecniche del responsabile
per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della
giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima
sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e,
quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere
le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo
periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La
stima puo' essere omessa per i beni di modesto valore. Il
compenso dell'esperto e' liquidato a norma dell'articolo
161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del
codice di procedura civile.
2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti
in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono
effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite
procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti
specializzati, con le modalita' stabilite con ordinanza dal
giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in
essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il
terzo esperimento andato deserto il prezzo puo' essere
ribassato fino al limite della meta' rispetto a quello
dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la
liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da
terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il
provvedimento e' attuato dal curatore secondo le
disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di
formalita' diverse da quelle stabilite dal giudice, anche
successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento
nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta.
Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice
delegato puo' avvalersi della forza pubblica e nominare
ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura
civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non
devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo
svolgimento di attivita' imprenditoriale o professionale,
il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al
rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano
appartenere, assegnandogli il relativo termine, non
inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza.
Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il
soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato
dal curatore. Se l'asporto non e' eseguito entro il termine
assegnato, i beni o i documenti sono considerati
abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del
giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la
distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti
nei pubblici registri, prima del completamento delle
operazioni di vendita, e' data notizia mediante
notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei
creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da
privilegio sul bene.
3. Il giudice delegato puo' disporre che le vendite
dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano
effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura
civile, in quanto compatibili.
4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate
con modalita' telematiche tramite il portale delle vendite
pubbliche, salvo che tali modalita' siano pregiudizievoli
per gli interessi dei creditori o per il sollecito
svolgimento della procedura.
5. Il giudice delegato dispone la pubblicita', sul
portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita
e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e puo'
disporre anche ulteriori forme di pubblicita' idonee ad
assicurare la massima informazione e partecipazione degli
interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima
della vendita. Il termine puo' essere ridotto
esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.
6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto
formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la
richiesta di esaminare i beni in vendita. Essi hanno
diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici
giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal
giudice delegato. La richiesta non puo' essere resa nota a
persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita.
L'esame dei beni si svolge con modalita' idonee a garantire
la riservatezza dell'identita' degli interessati e ad
impedire che essi abbiano contatti tra loro.
7. L'offerta non e' efficace se perviene oltre il
termine stabilito nell'ordinanza di vendita o se
l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le
offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non
oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza di
vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite
pubbliche.
8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono
prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo
ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo
periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587,
primo comma, secondo periodo, del codice di procedura
civile.
9. Il curatore informa il giudice delegato e il
comitato dei creditori dell'esito della procedura di
vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni
dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo
informatico.
10. Se alla data di apertura della liquidazione sono
pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi;
in tale caso si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il
giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita'
dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi
sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.
11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1
sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della
giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche
nazionali e pubblicati sul portale delle vendite
pubbliche.».
 
Art. 26

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 234, comma 8, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «cancellazione della societa' dal registro delle imprese» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo».

Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'articolo 234 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 234. (Prosecuzione di giudizi e procedimenti
esecutivi dopo la chiusura). - 1. La chiusura della
procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1,
lettera c), non e' impedita dalla pendenza di giudizi o
procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore
mantiene la legittimazione processuale, anche nei
successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi
dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste
altresi' per i procedimenti, compresi quelli cautelari e
esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni
favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se
instaurati dopo la chiusura della procedura.
2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti
e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.
3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali
oneri relativi ai giudizi pendenti, nonche' le somme
ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti
provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in
giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto
previsto dall'articolo 232, comma 2.
4. Dopo la chiusura della procedura, le somme
ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti
definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti
sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori
secondo le modalita' disposte dal tribunale con il decreto
di cui all'articolo 235.
5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive
derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura
della procedura.
6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce
le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto
riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un
supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del
rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura
a norma del presente comma non comporta la cancellazione
della societa' dal registro delle imprese sino alla
conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei
riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori
attivita' liquidatorie che si siano rese necessarie.
7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o
comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il
curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di
liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.
8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di
archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della
societa' dal registro delle imprese ovvero, quando le
ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare
dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e
sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in
prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2,
primo periodo.».
 
Art. 27

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VII,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 240, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «La proposta del debitore» sono inserite le seguenti: «, di societa' cui egli partecipi o di societa' sottoposte a comune controllo».
2. All'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «dall'articolo 206» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 245».

Note all'art. 27:
- Si riporta il testo degli articoli 240 e 246 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 240. (Proposta di concordato nella liquidazione
giudiziale). - 1. Dichiarata aperta la liquidazione
giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un
concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo
stato passivo, purche' sia stata tenuta dal debitore la
contabilita' e i dati risultanti da essa e le altre notizie
disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco
provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione
del giudice delegato. La proposta non puo' essere
presentata dal debitore, da societa' cui egli partecipi o
da societa' sottoposte a comune controllo se non dopo il
decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato
l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e
purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende
esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore , di
societa' cui egli partecipi o di societa' sottoposte a
comune controllo e' ammissibile solo se prevede l'apporto
di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno
il dieci per cento.
2. La proposta inoltre puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo
posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori
appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei
trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la
soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori,
nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri
strumenti finanziari e titoli di debito.
3. Se la societa' in liquidazione giudiziale ha
emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della
proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono
costituiti in classe.
4. La proposta puo' prevedere che i creditori muniti
di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa
di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle
spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota
parte delle spese generali, indicato nella relazione
giurata di un professionista indipendente, iscritto
nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 358 e designato dal tribunale. Il
trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere
l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di
prelazione.
5. La proposta presentata da uno o piu' creditori o
da un terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni
compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche
delle azioni di pertinenza della massa, purche' autorizzate
dal giudice delegato, con specifica indicazione
dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente
puo' limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli
creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a
quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o
domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In
tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere
il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 278 e
seguenti in caso di esdebitazione.»
«Art. 246. (Efficacia del decreto). - 1. La proposta
di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i
termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si
esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 245.
2. Quando il decreto di omologazione diventa
definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi
dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la
procedura di liquidazione giudiziale.».
 
Art. 28

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 255, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «settimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ottavo comma».
2. All'articolo 262, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «attivo fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «attivo della liquidazione giudiziale».
3. All'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al secondo periodo la parola: «deliberazioni» e' sostituita dalla seguente: «decisioni», e la parola: «tribunale» e' sostituita dalle seguenti: «giudice delegato».

Note all'art. 28:
- Si riporta il testo degli articoli 255, 262 e 264 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 255. (Azioni di responsabilita'). - 1. Il
curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2,
puo' promuovere o proseguire, anche separatamente:
a) l'azione sociale di responsabilita';
b) l'azione dei creditori sociali prevista
dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del
codice civile;
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo
comma, del codice civile;
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto
comma, del codice civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli
sono attribuite da singole disposizioni di legge.»
«Art. 262. (Patrimoni destinati ad uno specifico
affare). - 1. Se e' aperta la liquidazione giudiziale nei
confronti della societa', l'amministrazione del patrimonio
destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma,
lettera a), del codice civile e' attribuita al curatore,
che vi provvede con gestione separata.
2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216
alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di
conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non e'
possibile, il curatore provvede alla liquidazione del
patrimonio secondo le regole della liquidazione della
societa' in quanto compatibili.
3. Il corrispettivo della cessione al netto dei
debiti del patrimonio o il residuo attivo della
liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della
liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi
che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo
2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile.»
«Art. 264. (Attribuzione al curatore dei poteri
dell'assemblea). - 1. Il curatore puo' compiere gli atti e
le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura
finanziaria della societa' previsti nel programma di
liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai
soci ed ai creditori della societa'. I soci, i creditori ed
i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi
dell'articolo 133.
2. Il programma di liquidazione puo' prevedere
l'attribuzione al curatore, per determinati atti od
operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le
decisioni che non sono prese in conformita' della legge o
dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo
al giudice delegato ai sensi dell'articolo 133. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a
2379-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.».
 
Art. 29

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 268. (Liquidazione controllata). - 1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.
2. Quando il debitore e' in stato di insolvenza, la domanda puo' essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, dal pubblico ministero. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria e' inferiore a euro ventimila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
3. Quando la domanda e' proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non e' possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.
4. Non sono compresi nella liquidazione:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita' nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.».
2. All'articolo 270 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.»;
al comma 2, lettera b), dopo la parola: «confermando» sono inserite le seguenti: «, in caso di domanda presentata dal debitore,».
3. L'articolo 273 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 273. (Formazione del passivo). - 1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprieta' o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalita' della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).
3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.
5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.
6. Contro il decreto puo' essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non puo' far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalita', assicurando il rispetto del contraddittorio.
7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva e' ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui e' cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perche' l'istante non ha indicato le circostanze da cui e' dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilita', il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilita' della domanda. Il decreto e' reclamabile a norma dell'articolo 124.».
4. All'articolo 276, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.».

Note all'art. 29:
- Si riporta il testo degli articoli 270 e 276 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 270. (Apertura della liquidazione controllata).
- 1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle
procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di
cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza
l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza
produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci
illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 256.
2. Con la sentenza il tribunale:
a) nomina il giudice delegato;
b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di
domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo
269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco
dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro
della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo
caso la scelta e' effettuata di regola tra i gestori
residenti nel circondario del tribunale competente e
l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e
comunicata al presidente del tribunale;
c) ordina al debitore il deposito entro sette
giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali
obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori;
d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni
del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco
depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro
il quale, a pena di inammissibilita', devono trasmettere al
liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la
domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione
al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si
applica l'articolo 10, comma 3;
e) ordina la consegna o il rilascio dei beni
facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non
ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di
autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di
essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in
esecuzione a cura del liquidatore;
f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito
internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel
caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, la
pubblicazione e' altresi' effettuata presso il registro
delle imprese;
g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni
mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso
gli uffici competenti.
3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del
comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli
articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e
g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza e'
notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di
diritti sui beni oggetto di liquidazione.
5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile
e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal
presente capo si applicano altresi', in quanto compatibili,
le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo
III.
6. Se un contratto e' ancora ineseguito o non
compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da
entrambe le parti al momento in cui e' aperta la procedura
di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto
rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il
debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del
predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del
subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi
dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia
gia' avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente
puo' mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare
dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta
giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili
soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In
caso di scioglimento del contratto, il contraente ha
diritto di far valere nel passivo della liquidazione
controllata il credito conseguente al mancato adempimento,
senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.»
«Art. 276. (Chiusura della procedura). - 1. La
procedura si chiude con decreto.
2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza
del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso
liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo
delle somme eventualmente accantonate.Si applica l'articolo
233, in quanto compatibile.».
 
Art. 30

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 278 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, le parole «concorsuale che prevede la liquidazione dei beni» sono sostituite dalle seguenti: «di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata»;
il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Se il debitore e' una societa' o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.».
2. All'articolo 281, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il decreto e' iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.».

Note all'art. 30:
- Si riporta il testo degli articoli 278 e 281 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 278. (Oggetto e ambito di applicazione). - 1.
L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e
comporta la inesigibilita' dal debitore dei crediti rimasti
insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione
giudiziale o di liquidazione controllata.
2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa
anteriori che non hanno partecipato al concorso
l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la
percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari
grado.
3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le
norme del presente capo, tutti i debitori di cui
all'articolo 1, comma 1.
4. Se il debitore e' una societa' o altro ente, le
condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere
nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei
legali rappresentanti.
5. L'esdebitazione della societa' ha efficacia nei
confronti dei soci illimitatamente responsabili.
6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei
confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore,
nonche' degli obbligati in via di regresso.
7. Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto
illecito extracontrattuale, nonche' le sanzioni penali e
amministrative di carattere pecuniario che non siano
accessorie a debiti estinti.»
«Art. 281. (Procedimento). - 1. Il tribunale,
contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura
della procedura, sentiti gli organi della stessa e
verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli
articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti
del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.
2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza
del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla
data in cui e' stata aperta la procedura di liquidazione
giudiziale.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore da'
atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130,
dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del
beneficio.
4. Il decreto del tribunale e' comunicato agli organi
della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai
creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti,
i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124;
il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni. Il
decreto e' iscritto nel registro delle imprese su richiesta
del cancelliere.
5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in
corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori
alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a
norma dell'articolo 234.
6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e
operazioni deriva un maggior riparto a favore dei
creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte
definitivamente non soddisfatta.».
 
Art. 31

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione II,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte I, titolo V, capo X, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato».
2. All'articolo 282 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista e' pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonche' nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.».
il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 e' comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo e' di trenta giorni.».
3. All'articolo 283, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Esdebitazione del sovraindebitato incapiente»;
al comma 1, dopo le parole: «non inferiore» e' inserita la seguente: «complessivamente».

Note all'art. 31:
- Si riporta la rubrica della Sezione II, Parte I,
titolo V, capo X, come modificata dal presente decreto:
«Sezione II - «Disposizioni in materia di
esdebitazione del soggetto sovraindebitato».
- Si riporta il testo degli articoli 282 e 283 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 282. (Esdebitazione di diritto). - 1. Per le
procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione
opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o
anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed e'
dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al
registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il
decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del
professionista e' pubblicato in apposita area del sito web
del tribunale o del Ministero della giustizia.
2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste
dall'articolo 280 nonche' nelle ipotesi in cui il debitore
ha determinato la situazione di sovraindebitamento con
colpa grave, malafede o frode.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il
provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza
delle preclusioni di cui al comma 2 e' comunicato al
pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali
possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il
termine per proporre reclamo e' di trenta giorni.»
«Art. 283. (Esdebitazione del sovraindebitato
incapiente). - 1. Il debitore persona fisica meritevole,
che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna
utilita', diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva
futura, puo' accedere all'esdebitazione solo per una volta,
fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro
anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilita'
rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori
in misura non inferiore complessivamente al dieci per
cento. Non sono considerate utilita', ai sensi del periodo
precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.
2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve
essere condotta su base annua, dedotte le spese di
produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento
del debitore e della sua famiglia in misura pari
all'assegno sociale aumentato della meta' moltiplicato per
un parametro corrispondente al numero dei componenti il
nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 5 dicembre 2013, n. 159.
3. La domanda di esdebitazione e' presentata tramite
l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente
documentazione:
a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione
delle somme dovute;
b) l'elenco degli atti di straordinaria
amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli
ultimi tre anni;
d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni,
dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del
suo nucleo familiare.
4. Alla domanda deve essere allegata una relazione
particolareggiata dell'OCC, che comprende:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e
della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le
obbligazioni;
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del
debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti
del debitore impugnati dai creditori;
d) la valutazione sulla completezza ed
attendibilita' della documentazione depositata a corredo
della domanda.
5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il
soggetto finanziatore, ai fini della concessione del
finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del
debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile,
dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso
tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una
quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.
6. I compensi dell'OCC sono ridotti della meta'.
7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute
utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata,
a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di
dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento,
concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalita'
e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a
pena di revoca del beneficio, ove positiva, la
dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze
rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.
8. Il decreto e' comunicato al debitore e ai
creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine
di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle
comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute
piu' opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti
ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione
e' soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.
9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del
decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla
tempestivita' del deposito della dichiarazione di cui al
comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le
verifiche necessarie per accertare l'esistenza di
sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.».
 
Art. 32

Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 284. (Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo). - 1. Piu' imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.
2. Parimenti puo' essere proposta con un unico ricorso, da piu' imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.
3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.
4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.
5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta: a) la veridicita' dei dati aziendali; b) la fattibilita' del piano o dei piani; c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L'attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.
6. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l'articolo 289.».
2. All'articolo 285 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, primo periodo, la parola: «concordatario» e' soppressa e al secondo periodo dopo le parole: «diretta o indiretta», le parole: «, ivi compresa la cessione del magazzino», sono soppresse;
al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 2» e la parola: «societa'» e' sostituita dalla seguente: «impresa»;
al comma 4, la parola: «societa'» e' sostituita dalla seguente: «impresa»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditivita' e al valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2, esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.».
3. L'articolo 286 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 286.(Procedimento di concordato di gruppo). - 1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, e' competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della societa' o ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.
2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, puo' richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle societa' fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo e' approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.
7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, quando il concordato prevede la cessione dei beni, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.
8. Il concordato di gruppo omologato non puo' essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte delle altre imprese.».

Note all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'articolo 285 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 285. (Contenuto del piano o dei piani di gruppo
e azioni a tutela dei creditori e dei soci). - 1. Il piano
o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la
liquidazione di alcune imprese e la continuazione
dell'attivita' di altre imprese del gruppo. Si applica
tuttavia la sola disciplina del concordato in continuita'
quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla
continuazione dell'attivita' con i flussi complessivi
derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle
imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente
dal ricavato prodotto dalla continuita' aziendale diretta o
indiretta.
2. Il piano o i piani concordatari possono altresi'
prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative,
inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, purche' un
professionista indipendente attesti che dette operazioni
sono necessarie ai fini della continuita' aziendale per le
imprese per le quali essa e' prevista nel piano e coerenti
con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori
di tutte le imprese del gruppo.
3. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di
cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai creditori
dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel
caso di mancata formazione delle classi, dai creditori
dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento
dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola
impresa, attraverso l'opposizione all'omologazione del
concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono
proporre opposizione all'omologazione degli accordi di
ristrutturazione.
4. Il tribunale omologa il concordato o gli accordi
di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una
valutazione complessiva del piano o dei piani collegati,
che i creditori possano essere soddisfatti in misura non
inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione
giudiziale della singola impresa.
5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato
alla redditivita' e al valore della partecipazione sociale
dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2, esclusivamente
attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di
gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la
sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione dei
vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal
piano di gruppo.».
 
Art. 33

Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo I,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 307, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «settimo» e' sostituita dalle seguenti: «primo, sesto, e ottavo».

Note all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'articolo 307 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 307. (Poteri del commissario). - 1. L'azione di
responsabilita' contro gli amministratori e i componenti
degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in
liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476,
primo, sesto, e ottavo comma, 2497 del codice civile, e'
esercitata dal commissario liquidatore, previa
autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla
liquidazione.
2. Per il compimento degli atti previsti
dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a
euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio
dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato
dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il
comitato di sorveglianza.».
 
Art. 34

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 343 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 343.(Liquidazione coatta amministrativa). - 1. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 e' equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.
2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.
3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.».
 
Art. 35

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 344 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicita' dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell'attestazione di cui all'articolo 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.».

Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'articolo 344 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 344. (Sanzioni per il debitore e per i
componenti dell'organismo di composizione della crisi). -
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la
multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di
composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle
sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o
diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte
rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita'
inesistenti;
b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di
cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV e di
quelle di cui al capo IX del titolo V, produce
documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae,
occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione
relativa alla propria situazione debitoria ovvero la
propria documentazione contabile;
c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II
e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del
piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato
minore omologati;
d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione
dei debiti o della proposta di concordato minore, e per
tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione
debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del
piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato
minore.
2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al
debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione di
cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o
alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in
parte, la documentazione relativa alla propria situazione
debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero
omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione
di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta
o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.
3. Il componente dell'organismo di composizione della
crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui
agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicita'
dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e
75, nell'attestazione di cui all'articolo 268, nella
domanda di apertura della liquidazione controllata o nella
domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, e' punito
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000
a 50.000 euro.
4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al
componente dell'organismo di composizione della crisi che
cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza
giustificato motivo un atto del suo ufficio.».
 
Art. 36

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 352, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «lettere a) e b)» sono soppresse.

Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'articolo 352 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 352. (Disposizioni transitorie sul
funzionamento dell'OCRI). - 1. Sino alla istituzione presso
il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo
356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17,
comma 1, sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o
all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di
commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il
debitore nella presentazione della domanda di accesso in
almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano
superato la fase dell'apertura o tre accordi di
ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.».
 
Art. 37

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), e' di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonche' del legale rappresentante della societa' tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.».
2. All'articolo 357, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) le modalita' di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;».
3. All'articolo 358, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera b), dopo la parola «personale», e' inserita la seguente: «, efficiente»;
alla lettera c), le parole «e di turnazione» sono sostituite dalle seguenti: «e di rotazione» e, dopo le parole «nell'assegnazione degli incarichi,» sono inserite le seguenti: «anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente,».

Note all'art. 37:
- Si riporta il testo degli articoli 356 e 357 del
citato decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 356. (Albo dei soggetti incaricati
dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di
controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e
dell'insolvenza). - 1. E' istituito presso il Ministero
della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in
forma associata o societaria, destinati a svolgere, su
incarico del tribunale, le funzioni di curatore,
commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure
previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. E'
assicurato il collegamento dati con le informazioni
contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il
Ministero della giustizia esercita la vigilanza
sull'attivita' degli iscritti all'albo.
2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1,
dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di
cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del
decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.
202, e successive modificazioni. Per i professionisti
iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei
consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al
predetto articolo 4, comma 5, lettera b), e' di quaranta
ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono
ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano
di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore
del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi
quattro anni, curatori fallimentari, commissari o
liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali
componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.
Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione
l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai
sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della
magistratura elabora le linee guida generali per la
definizione dei programmi dei corsi di formazione e di
aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma
1, lettera b), devono essere in possesso della persona
fisica responsabile della procedura, nonche' del legale
rappresentante della societa' tra professionisti o di tutti
i componenti dello studio professionale associato.
3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il
possesso dei seguenti requisiti di onorabilita':
a) non versare in una delle condizioni di
ineleggibilita' o decadenza previste dall'articolo 2382 del
codice civile;
b) non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) non essere stati condannati con sentenza passata
in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti
dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di
pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti
nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente
codice;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a
un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un
delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo superiore a due
anni per un qualunque delitto non colposo;
d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una
sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista
dai singoli ordinamenti professionali.»
«Art. 357. (Funzionamento dell'albo). - 1. Con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in
particolare:
a) le modalita' di iscrizione all'albo di cui
all'articolo 356;
b) le modalita' di sospensione e cancellazione,
volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal
medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del
contributo previsto dal comma 2;
c) le modalita' di esercizio del potere di
vigilanza da parte del Ministero della giustizia.
2. Con lo stesso decreto e' stabilito l'importo del
contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per
il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la
realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le
somme corrisposte a titolo di contributo sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero della giustizia.».
«Art. 358 (Requisiti per la nomina agli incarichi
nelle procedure). - 1. Possono essere chiamati a svolgere
le funzioni di curatore, commissario giudiziale e
liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e
dell'insolvenza:
a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei
consulenti del lavoro;
b) gli studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in
possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera
a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione
dell'incarico, deve essere designata la persona fisica
responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in societa' di
capitali o societa' cooperative, dando prova di adeguate
capacita' imprenditoriali e purche' non sia intervenuta nei
loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di
liquidazione giudiziale.
2. Non possono essere nominati curatore, commissario
giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione
civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di
fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del
debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al
dissesto dell'impresa, nonche' chiunque si trovi in
conflitto di interessi con la procedura.
3. Il curatore, il commissario giudiziale e il
liquidatore sono nominati dall'autorita' giudiziaria tenuto
conto:
a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di
cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e
9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228;
b) degli incarichi in corso, in relazione alla
necessita' di assicurare l'espletamento diretto, personale,
efficiente e tempestivo delle funzioni;
c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione
nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del
numero delle procedure aperte nell'anno precedente,
valutata la esperienza richiesta dalla natura e
dall'oggetto dello specifico incarico;
d) con riferimento agli iscritti agli albi dei
consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro
subordinato in atto al momento dell'apertura della
liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di
ammissione al concordato preventivo o al momento della sua
omologazione.».
 
Art. 38

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo V,
del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 369 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 369. (Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180). - 1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 39, comma 4, le parole: «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole: «L'art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
all'articolo 69-septiesdecies, le parole: «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1), e terzo comma, e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
all'articolo 70, comma 7, le parole: «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse;
all'articolo 80, comma 6, le parole: «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;
all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche' dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonche' dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;
3) al comma 3-bis, le parole «all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»;
all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;
2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;
all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza»;
all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al secondo periodo, le parole «nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 1-bis, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell'insolvenza»;
all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza»;
2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall'articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
3) al comma 6, le parole «l'articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 315 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
all'articolo 99, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre societa' del gruppo. L'azione puo' essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.»;
all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Titolo IV del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
all'articolo 36:
1) al comma 2, le parole: «Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»;
2) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.»;
al comma 8 dell'articolo 37, le parole: «prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»;
al comma 3 dell'articolo 38, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Se e' dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
2. All'articolo 372, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, capoverso articolo 110, comma 4, le parole: «si applica l'art. 95 del medesimo codice» sono sostituite dalle seguenti «si applica l'articolo 95 del medesimo codice».

Note all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'articolo 372 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 372. (Modifiche al codice dei contratti
pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50). - 1. Al codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 48, al comma 17, le parole
«articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo
110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del
mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o liquidazione giudiziale» e, al comma 18, le parole
«articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero
procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di
uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo
110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale,
liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di
uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore
individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione
o liquidazione giudiziale»;
b) all'articolo 80, comma 5, la lettera b) e'
sostituita dalla seguente: «b) l'operatore economico sia
stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in
stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o
sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di
impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della
delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017,
n. 155 e dall'articolo 110;»;
c) l'articolo 110 e' sostituito dal seguente:
«Art. 110 (Procedure di affidamento in caso di
liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del
contratto e misure straordinarie di gestione). - 1. Fatto
salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni
appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia
del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all'originaria procedura di gara,
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del
completamento dei lavori, servizi o forniture.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni
gia' proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.
3. Il curatore della procedura di liquidazione
giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, puo'
eseguire i contratti gia' stipulati dall'impresa
assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione
del giudice delegato.
4. Alle imprese che hanno depositato la domanda
di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e
dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui
all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si
applica l'articolo 95 del medesimo codice. Per la
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti
pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui
al primo periodo ed il momento del deposito del decreto
previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa
e dell'insolvenza e' sempre necessario l'avvalimento dei
requisiti di un altro soggetto.
5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non
necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.
6. L'ANAC puo' subordinare la partecipazione,
l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi
contratti alla necessita' che l'impresa in concordato si
avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di
carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica,
economica, nonche' di certificazione, richiesti per
l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti
dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a
mettere a disposizione, per la durata del contratto, le
risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel
corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del
contratto, non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di
dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione
quando l'impresa non e' in possesso dei requisiti
aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.
7. Restano ferme le disposizioni previste
dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di
imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.»;
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice
la gara e' pubblicato successivamente alla data di entrata
in vigore del presente codice, nonche', per i contratti non
preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle
procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati
inviati gli inviti a presentare le offerte.».
 
Art. 39

Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 380 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 380. (Cause di scioglimento delle societa' di capitali). - 1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) e' aggiunto il seguente: "7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis.".
2. All'articolo 2487-bis, terzo comma, del codice civile, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Quando nei confronti della societa' e' stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione e' consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata."».
2. L'articolo 382 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e' sostituito dal seguente:
«Art. 382. (Cause di scioglimento delle societa' di persone). - 1. All'articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente: "5-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.".
2. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: "E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale e' stata aperta o al quale e' stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.".
3. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: "La societa' si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorita' governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale."».
 
Art. 40

Modifiche alle norme del codice civile in materia di
assetti organizzativi societari

1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.».
2. All'articolo 2380-bis, primo comma, del codice civile, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.».
3. All'articolo 2409-novies, primo comma, del codice civile, dopo il secondo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione.».
4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma e' sostituito dal seguente: «L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della societa' e' affidata a uno o piu' soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.».

Note all'art. 40:
- Si riporta il testo degli articoli 2257, 2380-bis,
2409-novies e 2475 del codice civile, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2257. (Amministrazione disgiuntiva). -
L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086,
secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.
Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa'
spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu'
soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi
all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia
compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte
attribuita a ciascun socio negli utili, decide
sull'opposizione.»
«Art. 2380-bis. (Amministrazione della societa'). -
La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della
disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e
spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto
sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo
2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli
amministratori.
L'amministrazione della societa' puo' essere affidata
anche a non soci.
Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone,
queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli
amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e
minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi
componenti il presidente, se questi non e' nominato
dall'assemblea.»
«Art. 2409-novies. (Consiglio di gestione). - La
gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della
disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e
spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale
compie le operazioni necessarie per l'attuazione
dell'oggetto sociale. Puo' delegare proprie attribuzioni ad
uno o piu' dei suoi componenti; si applicano in tal caso il
terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381.
L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086,
secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di
gestione.
E' costituito da un numero di componenti, anche non
soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono
nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto
dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti
il consiglio di gestione spetta al consiglio di
sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei
limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono
essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in
carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con
scadenza alla data della riunione del consiglio di
sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e
sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque
tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il
diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene
senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio di
sorveglianza provvede senza indugio alla loro
sostituzione.»
«Art. 2475. (Amministrazione della societa'). -
L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086,
secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,
l'amministrazione della societa' e' affidata a uno o piu'
soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi
dell'articolo 2479.
All'atto di nomina degli amministratori si applicano
il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone,
queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
L'atto costitutivo puo' tuttavia prevedere, salvo quanto
disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che
l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente
oppure congiuntamente; in tali casi si applicano,
rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di
amministrazione, l'atto costitutivo puo' prevedere che le
decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o
sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso
dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono
risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione
ed il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti
di fusione o scissione, nonche' le decisioni di aumento del
capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di
competenza dell'organo amministrativo.
Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.».
 
Art. 41

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 42

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore alla data di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Bonafede, Ministro della giustizia

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Catalfo, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'articolo 389 del citato
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14:
«Art. 389. (Entrata in vigore). - 1. Il presente
decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto
previsto al comma 2.
2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363,
364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano
in vigore il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente
decreto.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati
dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano
anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli
articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto
decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e
della polizza assicurativa e' determinato dalle parti nel
rispetto di quanto previsto dalle richiamate
disposizioni.».