Gazzetta n. 277 del 6 novembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 ottobre 2020 |
Modalita' di versamento unificato, per le annualita' 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma PagoPa. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce la tassa sui rifiuti; Visto l'art. 1, comma 667 della legge n. 147 del 2013, il quale stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio nonche' il successivo comma 668 il quale dispone che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della tassa sui rifiuti; Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che istituisce il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente; Visto il comma 2 dello stesso art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale stabilisce che il tributo e' commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ed e' dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento del predetto prelievo; Visto il comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che il tributo e' liquidato dai comuni unitamente al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni e che al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia e della citta' metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi; Visto il comma 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che vengano previste le modalita' per l'interscambio tra enti locali di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente; Visto il comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 38-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il quale dispone che l'ammontare del tributo, riscosso in uno al prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, e' versato direttamente alla Tesoreria della provincia o della citta' metropolitana; Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale stabilisce che, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla citta' metropolitana, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo e' fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia; Visto il medesimo comma 7 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale dispone che con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalita' per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonche' eventuali ulteriori criteri e modalita' di attuazione della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa, i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purche' i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione; Visto l'art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dall'art. 1, comma 786 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di Tesoreria dell'ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori o attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalita' previste dallo stesso codice; Visto l'art. 65, comma 2 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, il quale prevede che l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021 e che, anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sono tenuti, entro il 28 febbraio 2021, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso art. 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso gia' abilitati ad operare sulla piattaforma; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020, il quale all'art. 2 disciplina le modalita' di versamento e riversamento agli enti impositori dei pagamenti relativi alla TARI e al TEFA effettuati con il modello F24, nonche', all'art. 3, disciplina le modalita' e i tempi di riversamento del TEFA alle province e alle citta' metropolitane, rinviando a ulteriori specifiche tecniche le modalita' per il versamento diretto del TEFA e degli eventuali interessi e sanzioni agli enti impositori; Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali nella seduta del 15 ottobre 2020;
Emana il seguente decreto:
Art. 1
Versamenti della TARI-tributo, della Tariffa-corrispettiva e del TEFA attraverso la piattaforma PagoPa
1. Per le annualita' 2021 e successive, i versamenti della tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (di seguito denominata TARI-tributo), della tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 della medesima legge (di seguito, denominata TARI-corrispettiva), del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (di seguito denominato TEFA) e degli eventuali interessi e sanzioni effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rispettano le «Specifiche funzionali TARI-TEFA» di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Allegato A Specifiche funzionali TARI - TEFA
In linea generale, tutti i comuni sono tenuti ad aderire a PagoPa (art. 5 del CAD - Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), allo scopo di rendere semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione. Attraverso l'attivazione di PagoPa, il comune offre al contribuente la possibilita' di scegliere il Prestatore di servizi di pagamento (PSP) con cui effettuare il pagamento, emettendo la Richiesta di pagamento telematico (RPT) - ossia il documento informatico che riporta gli estremi della posizione debitoria identificata tramite un codice univoco (IUV). Il comune, tramite la RPT, puo' incassare il pagamento attraverso diversi canali messi a disposizione dai numerosi PSP aderenti a PagoPa e ottenere, di contro, la Ricevuta telematica (RT) - ossia il documento informatico che il PSP predispone allo scopo di attestare l'avvenuto pagamento e garantire l'irrevocabilita' dello stesso - che e' liberatoria nei confronti del cittadino. Il pagamento sara' quindi regolato contabilmente allorche' il PSP abbia predisposto e inviato il flusso di rendicontazione al comune, ossia il documento informatico in cui vengono elencati tutti i pagamenti effettuati nella medesima giornata operativa, precedentemente accreditati tramite SCT cumulativo. A seguire si individuano le funzionalita' previste per il pagamento della TARI-tributo e TARI-corrispettiva e TEFA con la piattaforma PagoPa, specificando il ruolo dei diversi attori coinvolti e le funzionalita' aggiuntive necessarie al fine di una corretta ripartizione delle predette entrate e della relativa rendicontazione analitica. In particolare.
1. Il comune e il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono responsabili del servizio di incasso delle entrate in discorso. A detti soggetti spetta il compito di calcolo dell'importo da pagare e la definizione dettagliata degli importi parziali, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla provincia/citta' metropolitana, riferiti rispettivamente alla TARI-tributo e alla TARI-corrispettiva destinate al comune o al soggetto affidatario e al tributo TEFA destinato alla provincia/citta' metropolitana. Il comune e il soggetto affidatario dovranno altresi' emettere gli «Avvisi di pagamento PagoPa» da recapitare ai propri cittadini/utenti. Tale avviso dovra' contenere le opportune indicazioni in merito al pagamento delle suddette entrate secondo le disposizioni vigenti. In parallelo, gli stessi soggetti potranno inoltre generare avvisature digitali tramite la piattaforma IO. Il comune o il soggetto affidatario dovra' essere in grado di accettare pagamenti PagoPa disposti dal PSP e attivare l'incasso on-line dal proprio sito (secondo gli standard PagoPa). 2. Il cittadino deve poter far fronte a quanto riportato sull'avviso tramite un'unica transazione di pagamento disposta o dal sito dell'Ente o presso i canali telematici, le App, gli sportelli di tutti i PSP aderenti alla piattaforma PagoPa. 3. Il PSP (Banche, Poste, Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento) dovra' consentire il pagamento cosi' come previsto dalle specifiche PagoPa generando tempestivamente le ricevute previste dalle suddette specifiche. Entro la giornata operativa successiva a quella durante la quale e' stato disposto il pagamento, il PSP dovra' accreditare, in quota parte, le somme incassate, sui conti di accredito dei diversi enti beneficiari (comune, soggetto affidatario e provincia/citta' metropolitana), cosi' come previsto dalle specifiche PagoPa. Entro un'ulteriore giornata operativa, il PSP dovra' rendere disponibile un flusso di rendicontazione per ogni accredito effettuato, cosi' come previsto dalle specifiche PagoPa. 4. Le province/citta' metropolitane, benche' non rivestano un ruolo attivo, dovranno essere comunque aderenti e attive sulla piattaforma PagoPa cosi' da poter ricevere, contestualmente a ogni pagamento, i documenti informatici attestanti il pagamento, cosi' come previsto dalle specifiche PagoPa. 5. I comuni e i soggetti affidatari che non saranno stati in grado di sviluppare una soluzione o adottarne una fornita da un partner tecnologico, oppure adottare una soluzione «in riuso» messa a disposizione da numerose societa' «in house» regionali, dovranno ottemperare all'obbligo aderendo alla soluzione centralizzata resa disponibile in sussidiarieta' da PagoPa S.p.a. Aderendo a tale soluzione i medesimi soggetti, rendendo disponibili, opportunamente integrati, i dati attualmente trasmessi dai loro gestionali per la postalizzazione degli avvisi TARI, potranno ottenere i seguenti servizi: postalizzazione degli avvisi PagoPa; generare, a richiesta, un avvisatura digitale tramite infrastruttura IO; consentire il pagamento con App IO; consentire il pagamento mediante i canali resi disponibili su PagoPa dai PSP aderenti alla piattaforma; consentire il pagamento on-line mediante risorse rese disponibili da PagoPa S.p.a. Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui l'allegato e' parte integrante, i requisiti sopra esposti saranno recepiti dalle specifiche tecniche della piattaforma PagoPa e pubblicate sul sito www.pagopa.gov.it alla sezione Documentazione - Linee guida e regole tecniche. Sullo stesso sito saranno pubblicati i termini e le condizioni per aderire alla soluzione centralizzata. |
| Art. 2
Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento
1. Gli «Avvisi di pagamento PagoPa» emessi dai comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, dai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, devono includere le informazioni necessarie all'incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle somme incassate di cui al presente decreto. 2. I comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmettono alle province e alle citta' metropolitane le informazioni concernenti gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti passivi. 3. I Prestatori di servizi di pagamento (PSP) che incassano la TARI-tributo, la TARI-corrispettiva e il TEFA, entro il giorno successivo all'incasso, provvedono all'accredito delle somme spettanti alle province, alle citta' metropolitane, ai comuni ovvero al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e trasmettono ai soggetti creditori, entro i due giorni successivi all'incasso, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai soggetti passivi secondo gli standard rendicontativi PagoPa. 4. I flussi informativi predisposti dai PSP per la rendicontazione analitica degli incassi TARI e TEFA devono essere inoltrati ai comuni e ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo gli standard previsti dalla piattaforma PagoPa, e contengono anche i dati del tributo riversato alle province e citta' metropolitane. 5. I flussi informativi inviati alle province e alle citta' metropolitane secondo gli standard PagoPa contengono le informazioni della TARI e del TEFA riscossi relativamente a ciascun comune della provincia o della citta' metropolitana interessata. 6. Gli stessi flussi informativi di cui ai commi precedenti del presente articolo devono essere assicurati al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 3
Semplificazione degli adempimenti dei soggetti passivi
1. I comuni o, nel caso di TARI-corrispettiva, i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, inviano o rendono disponibile a ciascun soggetto passivo il documento per il pagamento della TARI-tributo o della TARI-corrispettiva e del TEFA predeterminando gli importi della tassa o della tariffa e del TEFA. |
| Art. 4 Disposizioni relative alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
1. Il TEFA e' attribuito alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del comma 822 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, salva diversa intesa con la Regione. Il tributo non si applica nella Regione Valle d'Aosta, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30, nella Provincia autonoma di Trento, per effetto dell'art. 6 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3 e nella Provincia autonoma di Bolzano in virtu' dell'art. 8 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 3, come modificato dalla legge provinciale 31 gennaio 2001, n. 2. |
| Art. 5 Applicazione per le annualita' 2021 e seguenti del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020.
1. Restano ferme per le annualita' 2021 e seguenti le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 del medesimo decreto si applicano in tutti i casi diversi da quelli disciplinati dal presente decreto nel rispetto della normativa vigente e le relative informazioni sono fornite anche al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2020
Il direttore generale: Lapecorella |
|
|
|