Gazzetta n. 277 del 6 novembre 2020 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Comunicazione del 23 ottobre 2020. Orientamenti dell'Autorita' bancaria europea in materia di obblighi segnaletici e di informativa al pubblico inerenti alle disposizioni contenute nel regolamento n. 873/2020 (c.d. CRR «Quick-fix») applicabili alle SIM e ai gruppi di SIM.

1. Premessa

Con la presente comunicazione la Banca d'Italia da' attuazione agli orientamenti dell'Autorita' bancaria europea (European Banking Authority - EBA) che forniscono chiarimenti e indicazioni sulla compilazione degli schemi segnaletici di vigilanza e dell'informativa al pubblico (EBA/GL/2020/11 e EBA/GL/2020/12) alla luce delle modifiche ai requisiti normativi introdotte con regolamento UE n. 873/2020 nel contesto della pandemia COVID-19 (c.d. «Quick-fix»).
In particolare, vengono recepiti i seguenti atti di secondo livello emanati dall'EBA:
1) Guidelines on supervisory reporting and disclosure requirements in compliance with CRR «Quick fix» in response to the COVID-19 pandemic (EBA/GL/2020/11);
2) Guidelines on uniform disclosures under article n. 473a of regulation (EU) n. 575/2013 (CRR) on the transitional period for mitigating the impact of the introduction of IFRS 9 on own funds to ensure compliance with the CRR «Quick fix» for the COVID-19 pandemic (EBA/GL/2020/12).
2. Contenuto

Gli orientamenti in materia di requisiti di reporting e di informativa al pubblico, di cui al punto 1, forniscono indicazioni sul trattamento segnaletico da adottare in relazione alle seguenti modifiche regolamentari introdotte dal «Quick fix»:
a) ai fini del calcolo dell'indice di leva finanziaria: i) l'esclusione temporanea delle esposizioni verso banche centrali dal calcolo della misura dell'esposizione totale di un ente (art. 500-ter CRR); ii) l'entrata in vigore anticipata, rispetto a quanto previsto dal CRR2, del trattamento normativo previsto degli acquisti e delle vendite di «contratti standardizzati» (c.d. «regular-way») in attesa di regolamento (art. 500-quinquies CRR);
b) ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito, il trattamento prudenziale piu' favorevole previsto per le PMI e per le esposizioni infrastrutturali, nonche' i prestiti a pensionati e dipendenti (con contratto a tempo indeterminato) garantiti dalla pensione o dallo stipendio del mutuatario (articoli 123, 501 e 501-bis CRR);
c) ai fini delle segnalazioni riferite ai Fondi propri: i) l'introduzione di un filtro prudenziale temporaneo per utili e perdite non realizzati su attivita' finanziarie valutate al fair value con impatto sulla redditivita' complessiva verso le controparti di cui agli articoli 115, par. 2 e 116 par. 4 del CRR (art. 468 del CRR); ii) le modifiche alle disposizioni transitorie per l'attenuazione dell'impatto dell'IFRS 9 sul CET1 che prevedono, tra l'altro, un incremento della percentuale di perdite attese da reintegrare nei Fondi propri e la proroga di due anni del periodo transitorio (art. 473-bis CRR).
Tali orientamenti prevedono anche, in relazione all'esercizio dell'esclusione di cui alla lettera a), l'integrazione dell'informativa al pubblico con una specifica disclosure sull'ammontare dell'esposizione verso banche centrali oggetto di esclusione e sul relativo effetto sull'indice di leva finanziaria.
Gli orientamenti in materia di informativa al pubblico, di cui al punto 2, modificano le EBA/GL/2018/01 per tenere conto degli impatti sui Fondi propri delle modifiche di cui alla lettera c). I principali cambiamenti riguardano: i) l'estensione del periodo di informativa dovuta alla proroga delle disposizioni sul regime transitorio in materia di IFRS 9 e l'introduzione di ulteriori requisiti informativi di natura qualitativa volti a comprendere le decisioni prese nell'ambito delle discrezionalita' previste dall'art. 473-bis del CRR, come modificato dal «Quick-fix»; ii) l'introduzione di nuovi requisiti informativi relativi al trattamento prudenziale transitorio previsto per gli utili e le perdite non realizzati su esposizioni verso determinate controparti valutate al fair value con impatto sulla redditivita' complessiva.
Dato il contesto di necessita' e urgenza e stante la natura contenuta delle modifiche, la Banca d'Italia (cosi' come l'EBA, che ha solo notificato al Banking Stakeholder Group la sua intenzione di emanare questi orientamenti) non ha condotto una consultazione pubblica, ne' un'analisi di impatto della regolamentazione (1) .
La presente comunicazione ha natura di provvedimento di carattere generale vincolante per le SIM e i gruppi di SIM ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente comunicazione e' stata emanata previo parere della CONSOB, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF.
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(1) Cfr. art. 8, comma 1 del provvedimento del 9 luglio 2019,
"Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di
natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'art. 23
della legge 28 dicembre 2005, n. 262".