Gazzetta n. 277 del 6 novembre 2020 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 29 settembre 2020 |
Fondo sanitario nazionale 2019-2020. Riparto tra le regioni delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro. (Delibera n. 58/2020). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge del 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, il comma 34 e 34-bis dell'art. 1 il quale prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (di seguito anche Conferenza Stato-regioni), vincoli quote del Fondo sanitario nazionale (di seguito anche FSN) per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale; Vista la medesima legge n. 662 del 1996, che all'art. 1, comma 40, prevede, tra l'altro, che il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie della quota di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali di classe a) e b), di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, trattenga a titolo di sconto, una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA del prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali, fissando quote percentuali di sconto crescenti al crescere del prezzo; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021», la quale stabilisce all'art. 1, comma 551, che alle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore a 150.000 euro non si applicano le percentuali di sconto obbligatorio previste dal suddetto art. 1, comma 40 della legge n. 662 del 1996, e art. 15, comma 2 del decreto-legge n. 95 del 2012; Visto, altresi', che la legge n. 145 del 2018 sopra indicata, all'art. 1, comma 552, quantifica gli oneri derivanti dall'esenzione degli sconti obbligatori di cui al precedente comma 551, in misura pari a 4 milioni di euro e stabilisce, altresi', che a decorrere dall'anno 2019 a tali oneri si provveda mediante il finanziamento di cui al sopra citato art. 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996 concernente la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che all'art. 15, comma 2, prevede, altresi', un ulteriore percentuale di sconto obbligatorio a carico delle farmacie nella misura pari al 2,25 per cento. Viste le delibere di questo comitato del 20 dicembre 2019, n. 83 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 87 del 1° aprile 2020) e del 14 maggio 2020, n. 21 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 230 del 16 settembre 2020), concernenti il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per gli anni 2019 e 2020 con le quali viene accantonata, tra le altre, la somma di 4.000.000 di euro, relativamente a ciascuna delle predette annualita', per la remunerazione degli oneri sostenuti per l'esenzione delle percentuali di sconto obbligatorio, ai sensi dei gia' richiamati commi 551 e 552 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018; Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 11658 - P del 12 agosto 2020, concernente la ripartizione, tra le regioni, di 4.000.000 di euro accantonati, rispettivamente per l'anno 2019 e per l'anno 2020, per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato annuo inferiore a 150.000 euro; Vista la normativa che stabilisce che le seguenti regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario regionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato e, in particolare, l'art. 34, comma 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativo alla Regione Friuli-Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla Regione Sardegna; Visto, altresi', l'art. 1, comma 830 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale la Regione Siciliana compartecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento; Vista l'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 settembre 2020 (rep. atti n. 160 /CSR), sulla predetta proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE oggetto della presente delibera; Considerato che in base a quanto riportato nella suddetta proposta le somme spettanti alle relative regioni sono state determinate in proporzione del maggior esborso subito dai rispettivi sistemi sanitari regionali nell'anno 2019 per effetto dell'esenzione delle suddette percentuali di sconto obbligatorio e sulla base di dati raccolti presso le regioni per il medesimo anno 2019; Considerato inoltre che, cosi' come indicato nella medesima proposta, non essendo disponibili i dati relativi al corrente anno 2020, si e' proceduto, per l'anno 2020, a ripartire le somme spettanti alle regioni in base ai dati utilizzati nel riparto del precedente anno 2019, in forma di acconto, e si provvedera' nella proposta di riparto relativa all'anno 2021, a conguagliare le eventuali differenze emerse tra quanto assegnato e quanto, invece, indicato dalle regioni e cio', in coerenza con quanto riportato nel Patto per la salute 2019-2021 ed in particolare nella scheda 1, ai fini di una tempestiva assegnazione delle risorse; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato, ai sensi dell'art. 3 della delibera del 28 novembre 2018, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019; Vista la nota congiunta DIPE e MEF dell'odierna seduta;
Delibera:
1. In attuazione dell'art. 1, commi 551 e 552, della legge n. 145/2018 richiamata nelle premesse della presente delibera, la somma di euro 4.000.000, a carico del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 e di euro 4.000.000, a carico del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020, e' ripartita tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana. 2. Le somme di cui al punto 1, destinate al finanziamento per la copertura degli oneri sostenuti dai sistemi sanitari regionali per la mancata applicazione delle percentuali di sconto obbligatorio a carico delle farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, al netto dell'IVA, inferiore a 150.000 euro, sono poste a carico del Fondo sanitario nazionale per l'anno 2019 e per l'anno 2020 e corrispondono alle medesime somme accantonate, a tale scopo, da questo Comitato, con delibera n. 83/2019 e n. 21/2020 concernente il riparto delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale, rispettivamente per gli anni 2019 e 2020, gia' richiamate in premessa. Nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante della presente delibera, sono indicate, nel dettaglio, le relative ripartizioni in favore delle suddette regioni. A norma della legislazione vigente, indicata nelle premesse, le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna, nonche' le Province autonome di Trento e di Bolzano sono escluse dalla ripartizione, mentre per la Regione Siciliana e' stata operata la prevista riduzione.
Roma, 29 settembre 2020
Il Presidente: Conte Il segretario: Fraccaro
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1314 |
| Allegato
FONDO SANITARIO NAZIONALE (FSN) 2019 RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DELLE SOMME ACCANTONATE PER L'ESENZIONE DELLE PERCENTUALI DI SCONTO PER LE FARMACIE CON FATTURATO ANNUO INFERIORE A 150.000 EURO (Articolo 1, commi 551 e 552 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
Parte di provvedimento in formato grafico
FONDO SANITARIO NAZIONALE (FSN) 2020 RIPARTIZIONE TRA LE REGIONI DELLE SOMME ACCANTONATE PER L'ESENZIONE DELLE PERCENTUALI DI SCONTO PER LE FARMACIE CON FATTURATO ANNUO INFERIORE A 150.000 EURO (Articolo 1, commi 551 e 552 della legge 30 dicembre 2018, n. 145)
Parte di provvedimento in formato grafico |
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