Gazzetta n. 277 del 6 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 ottobre 2020
Criteri e modalita' di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi»;
Visto l'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, che istituisce un Fondo per la filiera della ristorazione, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2020;
Visto, in particolare, il comma 10 dell'art. 58 del summenzionato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge, sono stabiliti i criteri, le modalita' e l'ammontare del contributo assicurando il rispetto del limite di spesa, in attuazione di quanto disposto dall'art. 58;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari»;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;
Visto il decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1»;
Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, per arginare la pandemia determinata dal COVID-19, ha limitato fortemente le attivita' produttive e commerciali;
Considerato che il protrarsi del periodo emergenziale dovuto all'epidemia da COVID-19 ha generato incisive difficolta' economiche per molti comparti del settore agro-alimentare italiano, con evidenti ripercussioni negative di collocamento di mercato e sui prezzi dei prodotti;
Considerato, in particolar modo, che la situazione di crisi e' stata aggravata dalla chiusura del circuito legato all'Ho.Re.Ca. e dall'attuale persistente difficolta' di un avvio ordinario dei consumi in tale settore e che cio' sta provocando il perdurare di ingenti scorte di prodotto invenduto e costante diminuzione dei prezzi per alcuni settori produttivi;
Considerato che la crisi COVID-19 ha dimostrato come l'Ho.Re.Ca. rivesta un ruolo fondamentale e imprescindibile per garantire il contenimento delle eccedenze ed evitare gli sprechi alimentari che sono i temi prioritari nella strategia Farm to fork della Commissione europea COM/2020/381 final;
Considerato che a causa della chiusura dell'Ho.Re.Ca. sono state colpite particolarmente alcune produzioni che si trovano in una condizione ad alto rischio di spreco e sono elencate all'allegato 1 al presente decreto;
Considerato che in attuazione del citato art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' autorizzato a stipulare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, convenzioni con concessionari di servizi pubblici che, al fine di assicurare la diffusa e immediata operativita' della misura garantendo, altresi', elevati livelli di sicurezza informatica, risultino dotati di una rete di sportelli capillare su tutto il territorio nazionale, di piattaforme tecnologiche e infrastrutture logistiche integrate, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione e nei servizi finanziari di pagamento;
Visti gli articoli 3 e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in base ai quali Poste Italiane spa e' fornitore del servizio postale universale in Italia;
Visto il contratto di programma 2020-2024 tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste che disciplina, tra l'altro, le modalita' di erogazione del servizio postale universale nonche' gli obblighi della societa' affidataria, i servizi resi ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, l'art. 5 in materia di servizi al cittadino, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'accreditamento di Poste come Identity Provider presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) di cui alla determina del 18 dicembre 2015 Poste (179 - DT DG n. 179 - 18 dicembre 2015 - Accreditamento SPID_Poste) cui e' seguita la Convenzione di Agid con Poste del 18 febbraio 2016;
Vista la qualifica di Poste Italiane S.p.a. quale Certification Authority, ai sensi dell'art. 29 del CAD, di cui alla determina Agid del 29 marzo 2017, ai sensi del regolamento dell'Agenzia per l'Italia digitale del 23 giugno 2017, n. 185;
Visto che Poste Italiane S.p.a. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, espleta servizi finanziari, attraverso il Patrimonio BancoPosta, costituito ai sensi dell'art. 2, comma 17-octies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, destinato esclusivamente all'esercizio dell'attivita' di BancoPosta;
Considerato che Poste Italiane S.p.a. dispone, tra l'altro, di una piattaforma tecnologica di proprieta' idonea allo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, e di un proprio Computer Emergency Response Team (CERT);
Considerato, pertanto, che Poste Italiane S.p.a. possiede le caratteristiche previste dall'art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, quale concessionario di servizi pubblici, avendo gia' svolto compiti similari anche per altre amministrazioni dello Stato;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 16 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) «de minimis»: il regime di aiuti ai sensi regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», che fissa a 200.000 euro nel triennio il contributo massimo erogabile per beneficiario; per «de minimis agricolo» si intende il regime di aiuti ai sensi del regolamento (UE) n. 316/2019 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, che fissa a 25.000 euro nel triennio il contributo massimo erogabile per beneficiario;
c) «Prodotti DOP e IGP»: prodotti a denominazione d'origine protetta e indicazione geografica protetta, inclusi quelli vitivinicoli;
d) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
e) «Soggetto beneficiario»: l'impresa di cui all'art. 58 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge il 13 ottobre 2020, n. 126, avviata a decorrere dal 1° gennaio 2019 o il cui ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019;
f) «Concessionario»: Poste italiane s.p.a. secondo la convenzione ai sensi del presente decreto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il personale del concessionario, qualora l'attivita' di cui al presente decreto necessiti dell'identificazione degli aventi diritto, vi provvede assumendo, a tale fine, la qualita' di incaricato di pubblico servizio. Il concessionario garantisce il servizio senza oneri aggiuntivi per la pubblica amministrazione e ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;
g) «portale della ristorazione»: piattaforma web messa a disposizione dal concessionario al fine di raccogliere e gestire le domande di aiuto di cui al presente decreto;
h) «Fondo»: fondo per la filiera della ristorazione istituito dall'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126.
 
Allegato 1
PRODOTTI A RISCHIO DI SPRECO ALIMENTARE

In coerenza con il paniere elaborato dal «Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare» per il programma di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti di cui all'art. 58 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si elencano i prodotti a rischio spreco alimentare a causa della pandemia COVID-19.
Prodotti (Tipologia):
latte 100% italiano;
prosciutto crudo DOP e prosciutto cotto 100% italiano;
salumi vari da suino DOP e IGP da animali nati allevati e macellati in Italia;
salumi non da carne suina (tacchino, bresaola, altro) da animali nati, allevati e macellati in Italia;
formaggi DOP o da latte 100% italiano;
olio extra vergine di oliva 100% da olive italiane e/o DOP;
carne bianca da animali nati allevati e macellati in Italia;
carne bovina, suina, ovicaprina, cunicola da animali nati allevati e macellati in Italia;
zuppe di cerali con verdure filiera e materia prima italiana;
minestrone con verdure filiera e materia prima italiana;
pasta secca con grano 100% italiano;
riso da risotto con riso 100% italiano;
preparati per risotti (alle verdure, ai funghi, ecc.) da materia prima italiana;
passata di pomodoro 100% italiana;
polpa di pomodoro o pelati 100% italiana;
sughi pronti da materia prima italiana;
verdure fresche o conservate in scatola o in vetro filiera e materia prima italiana;
verdure conservate in scatola filiera e materia prima italiana formato per mense;
legumi in scatola (fagioli, lenticchie) filiera e materia prima italiana;
macedonia di frutta o frutta sciroppata o frutta fresca da filiera e materia prima italiana;
succo di frutta e purea di frutta filiera e materia prima italiana;
crackers, pane e prodotti da forno da grano 100% italiano;
vini DOP e IGP;
aceti balsamici DOP e IGP.
 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il Fondo per la filiera della ristorazione e' finalizzato alla erogazione di un contributo a fondo perduto ed ha il fine di sostenere la ripresa e la continuita' dell'attivita' degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari attraverso l'utilizzo ottimale delle eccedenze anche causate da crisi di mercato.
2. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse del Fondo e in particolare:
a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entita' dello stesso;
b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;
c) i criteri di verifica e le modalita' per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.
 
Art. 3

Risorse disponibili

1. Per l'anno 2020 le risorse del Fondo ammontano a 600 milioni di euro che costituisce limite di spesa.
 
Art. 4

Criteri ed entita' dell'aiuto

1. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis e de minimis agricolo.
2. Il contributo e' altresi' concesso nei limiti di spesa indicati al precedente art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione, secondo le modalita' e i limiti definiti dall'art. 6, comma 1 del presente decreto.
3. Il contributo e' riconosciuto per l'acquisto, effettuato dopo il 14 agosto 2020 e comprovato da idonea documentazione fiscale, di prodotti di filiere agricole e alimentari, inclusi quelli vitivinicoli, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Per prodotti di filiere alimentari si intendono anche i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
4. Oltre ai prodotti DOP e IGP, per valorizzazione della materia prima di territorio si intende l'acquisto da parte del soggetto beneficiario di prodotti da vendita diretta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, oppure di prodotti ottenuti da filiera nazionale integrale dalla materia prima al prodotto finito. Inoltre, ai fini dell'attuazione della presente misura agevolativa sono considerati prioritari gli acquisti di prodotti DOP e IGP e di prodotti ad alto rischio di spreco. La finalita' di evitare gli sprechi alimentari e' assolta con l'acquisto delle produzioni di cui all'allegato 1 al presente decreto. Tale allegato e' aggiornabile con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pubblicato sul sito del Ministero stesso.
5. Ai fini del comma 3, il soggetto beneficiario e' tenuto ad acquistare almeno tre differenti tipologie di prodotti agricoli e alimentari e il prodotto principale non puo' superare il 50% della spesa totale sostenuta e documentata ai sensi del presente decreto.
6. Il contributo non puo' mai essere superiore all'ammontare complessivo degli acquisti di cui al comma 3. Tale ammontare degli acquisti non puo' essere inferiore ai 1.000 euro, esclusa IVA ne' superiore a 10.000 euro esclusa IVA.
 
Art. 5

Procedura di richiesta del contributo

1. Il soggetto beneficiario richiede il contributo, entro la data fissata con provvedimento del Ministero, attraverso il portale della ristorazione o attraverso gli sportelli del concessionario, mediante inserimento o presentazione della richiesta di accesso al beneficio completa dei dati richiesti, ivi inclusa copia del versamento dell'importo di adesione all'iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale, come determinato dal decreto ministeriale di cui all'art. 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126. L'accettazione della domanda e' subordinata alle verifiche che il concessionario effettua per conto del Ministero sulla corrispondenza partita IVA-codice Ateco cosi' come indicati dal soggetto beneficiario. Tali verifiche potranno essere effettuate avvalendosi di idonei servizi messi a disposizione da pubbliche amministrazioni, da loro centri servizi e/o da operatori di mercato, senza alcun onere a carico del Ministero.
2. Alla domanda e' acclusa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta dal legale rappresentante o da suo delegato, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente:
a) gli aiuti complessivamente percepiti in regime «de minimis» o «de minimis agricolo» nell'ultimo triennio, incluso l'anno della domanda;
b) il calcolo dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2020 che deve essere inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato medio dei mesi da marzo a giugno 2019 ovvero che il soggetto beneficiario ha avviato l'attivita' a decorrere dal 1° gennaio 2019;
c) l'iscrizione dell'attivita' al registro delle imprese con codice Ateco prevalente come previsto dall'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;
d) l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) la mancata presentazione della domanda di contributo ai sensi dell'art. 59, comma 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126;
f) ogni altra richiesta presente nella modulistica del concessionario approvata dal Ministero.
3. Il soggetto beneficiario provvede altresi' ad inserire sulla piattaforma della ristorazione, oppure a presentare presso gli sportelli del concessionario i documenti fiscali (fatture e documenti di trasporto) che certificano l'effettivo acquisto e la consegna dei prodotti di cui al comma 3 dell'art. 4 effettuati dopo il 14 agosto 2020, anche non quietanzati.
 
Art. 6

Istruttoria delle domande e modalita' di
trasferimento delle risorse al concessionario

1. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza e verificata la ritualita' della richiesta oltreche' la completezza del corredo documentale di cui all'art. 5, il concessionario provvede a redigere l'elenco dei potenziali beneficiari con specificazione del contributo da ciascuno richiesto e ne cura la trasmissione al Ministero.
2. Il Ministero, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3 e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 4 del presente decreto, determina con proprio provvedimento il contributo erogabile a ciascun beneficiario. A tal fine garantendo, in ogni caso, un importo pari ad euro 1.000 e provvedendo alla ripartizione delle risorse residue tra i soggetti beneficiari, nel rispetto del limite di cui all'art. 4, comma 6 e fino a concorrenza del volume di risorse erogabili. Nel caso in cui il totale dei contributi richiesti ecceda le risorse disponibili si procedera' alla determinazione della misura del contributo concedibile in misura percentualmente proporzionale agli acquisti documentati. Le istanze dei soggetti beneficiari che evidenziano acquisti idonei ad evitare sprechi alimentari sono considerate prioritarie nella assegnazione ai sensi del comma 4 dell'art. 4 del presente decreto.
3. Il Ministero, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2, provvede all'accredito delle risorse di cui all'art. 3 su un conto corrente Banco Posta Impresa intestato al Ministero nonche' all'impegno di pari importo ed alla liquidazione nella misura del 90% a favore del concessionario, fatti salvi gli esiti degli ulteriori controlli di cui al comma 4 del presente articolo anche ai fini del successivo pagamento.
4. Il concessionario verificata la corrispondenza della partita IVA-IBAN, controllata la documentazione e svolti i prescritti riscontri e registrazione presso il Registro nazionale aiuti, quantifica la misura del contributo spettante in via definitiva e lo comunica al Ministero.
5. Il Ministero, sulla base dell'elenco definitivo dei soggetti beneficiari predisposto dal concessionario, autorizza l'emissione dei bonifici in favore degli stessi per la corresponsione di un anticipo pari al 90% del valore del contributo riconosciuto.
6. Entro quindici giorni dall'anticipo di cui al comma 5 il soggetto beneficiario presenta al concessionario, con le medesime modalita' previste per la presentazione della domanda, quietanza di pagamento degli acquisti.
7. Il concessionario comunica l'avvenuta acquisizione della documentazione di cui al comma 6 del presente articolo al Ministero che provvede ad autorizzare in conformita' al comma 5 i bonifici a saldo del contributo concesso.
8. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il Ministero, per il tramite del concessionario, provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
 
Art. 7

Cumulo e imposte

1. Il Ministero concede nuovi aiuti «de minimis» e «de minimis agricolo» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «de minimis» e «de minimis agricolo». Tale verifica puo' essere effettuata entro il saldo del contributo.
2. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Il contributo di cui al presente decreto non e' cumulabile con il contributo a fondo perduto per attivita' economiche e commerciali nei centri storici di cui all'art. 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126.
 
Art. 8

Controlli e sanzioni

1. Il Ministero, mediante il proprio dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), effettua a campione, nel limite minimo del 5% delle domande, le verifiche relative ai requisiti e ai prodotti acquistati ai sensi dell'art. 4, commi 3, 4 e 5 del presente decreto. Per la verifica delle fatture e dei corrispettivi quietanzati presentati a saldo dai singoli beneficiari l'ICQRF si avvale dell'Anagrafe fiscale, stipulando a tal fine specifico protocollo operativo con l'Agenzia delle entrate. In aggiunta ai controlli previsti, le autorita' competenti nel corso delle proprie verifiche di competenza possono controllare i requisiti relativi alla perdita di fatturato dei soggetti beneficiari nel periodo di cui all'art. 1, lettera e) del presente decreto e comunicano le risultanze di tali controlli all'ICQRF.
2. All'irrogazione della sanzione di cui all'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, provvede il dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e' effettuato con modello F24 ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al recupero delle somme indebitamente percepite provvede il Ministero. La restituzione del contributo non spettante e' effettuata con modello F24 ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilita' di compensazione con crediti, entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto di intimazione alla restituzione del contributo erogato, emesso dall'ufficio che ha erogato il medesimo. In caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati si procede all'emissione dei ruoli di riscossione coattiva.
4. Qualora l'attivita' d'impresa del soggetto beneficiario cessi successivamente all'erogazione del contributo, il soggetto firmatario dell'istanza di cui al presente decreto e' tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta degli organi competenti. L'eventuale atto di recupero di cui al comma 8 dell'art. 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, e' emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne e' responsabile in solido con il beneficiario.
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. All'espletamento delle attivita' connesse al presente decreto, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2020

Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Bellanova Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 919