Gazzetta n. 278 del 7 novembre 2020 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Accord Healthcare».



Estratto determina n. 1105/2020 del 22 ottobre 2020

Medicinale: PANTOPRAZOLO ACCORD HEALTHCARE.
Titolare A.I.C.: Accord Healthcare S.L.U.
Confezioni:
«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043900036 (in base 10);
«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 043900048 (in base 10).
Forma farmaceutica: compressa gastroresistente.
Composizione: principio attivo: pantoprazolo.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezioni:
«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 043900036 (in base 10). Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 3,88. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,28. Note AIFA: 1 e 48;
«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister Al/Al - A.I.C. n. 043900048 (in base 10). Classe di rimborsabilita': A. Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 7,18. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,47. Note AIFA: 1 e 48.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Accord Healthcare» (pantoprazolo) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e', altresi', responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.