Gazzetta n. 279 del 9 novembre 2020 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERA 29 settembre 2020 |
Approvazione dell'atto di indirizzo per le attivita' di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (Delibera n. 55/2020). |
|
|
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 1, comma 86, il quale stabilisce che «A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti sociali»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 34, comma 3, il quale stabilisce che il Governo, con apposita delibera di questo Comitato, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali, omologhi a quelli previsti dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, di cui alla delibera di questo Comitato 2 agosto 2002, n. 57; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, n. 57 del 2002 con la quale e' stato approvato il documento recante «Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010», proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono stati individuati i principali obiettivi articolati secondo le seguenti aree tematiche: clima e atmosfera, natura e biodiversita', qualita' dell'ambiente e della vita negli ambienti urbani, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti, nonche' i principali strumenti per il loro raggiungimento; Vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, recante «Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», che determina gli impegni da realizzare entro il 2030, individuando 17 obiettivi globali (Sustainable Development Goals - SDGs) e 169 target, e tocca diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per assicurare il benessere dell'umanita' e del pianeta: dalla lotta alla fame all'eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall'agricoltura ai modelli di consumo; Visto il documento «Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» trasmesso, con nota n. 18809 del 31 luglio 2017, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, nel prendere come riferimento la precedente «Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010», ne amplia la prospettiva, facendo proprio il messaggio e i contenuti della richiamata agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; Visto il parere favorevole, espresso nella seduta del 3 agosto 2017, repertorio n. 145 CSR, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sull'aggiornamento della «Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» con le osservazioni, consegnate in sede di seduta, relative all'esigenza di costituire: a) un tavolo interistituzionale composto dalle regioni e dai Ministeri che consenta nella fase dedicata all'affinamento dei contenuti del documento presentato, con particolare riferimento ai target e al loro adattamento alla realta' italiana, la consultazione e la condivisione delle integrazioni con il sistema delle regioni, le quali possono mettere a disposizione una conoscenza di dettaglio delle proprie realta' territoriali, nelle diverse aree di intervento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, e permetta, inoltre, nella fase attuativa, l'identificazione delle azioni di coordinamento, per garantire l'allineamento degli strumenti di programmazione e attuazione regionale con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile; b) una piattaforma informatica che possa favorire lo scambio e la condivisione di esperienze e costituisca il supporto informativo per il monitoraggio della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile cosi' da rendere tangibili e misurabili, in una fase intermedia o conclusiva, i macro-obiettivi di sviluppo sostenibile. In tal modo qualunque soggetto coinvolto - sia a livello nazionale che regionale - potra' concorrere a popolare gli indicatori e a dare evidenza dell'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile; Considerato che, in linea con il dettato dell'art. 3, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, concernente gli aspetti della crescita blu del contesto marino, la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile include, tra gli obiettivi strategici, il conseguimento di target finalizzati al mantenimento della vitalita' dei mari e alla prevenzione degli impatti sull'ambiente marino e costiero; Considerato che questo importante lavoro istruttorio si e' concretizzato nell'adozione della delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile»; Considerato quanto stabilito dall'art. 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che, tra l'altro, prevede la trasformazione della denominazione del CIPE in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), a decorrere dal 1° gennaio 2021; Considerato quanto disposto dall'art. 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale stabilisce che il CIPE puo' emanare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, degli indirizzi in materia; Tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2018, recante «Indirizzi per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» che, tra l'altro, afferma: «Il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresenta un obiettivo prioritario dell'azione del Governo italiano in virtu' sia degli impegni presi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, sia della necessita' di migliorare il benessere dei cittadini, l'equita' e la sostenibilita' dell'attuale modello di sviluppo. Pertanto, si rende necessaria una decisiva azione volta a dare concretezze agli impegni presi dal Governo attuando iniziative coordinate ed efficaci, in grado di consentire all'Italia di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030»; Valutato quanto disposto dall'art. 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 il quale stabilisce che con delibera del CIPE sara' approvata, entro il 30 settembre 2020, la Convenzione che disciplina i rapporti e le attivita' tra Sace S.p.a. e il Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la nota, prot. DIPE n. 5265 del 29 settembre 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del CIPE;
Delibera:
1. E' approvato l'allegato documento recante «Atto di indirizzo relativo all'anno 2020 per le attivita' di cui al comma 1, dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», che costituisce parte integrante della presente delibera e che detta gli indirizzi operativi nei confronti di Sace S.p.a. per le attivita' di rilascio delle garanzie di cui al richiamato art. 64 del decreto-legge n. 76 del 2020.
Roma, 29 settembre 2020
Il Presidente: Conte Il segretario: Fraccaro Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1324 |
| Allegato
Sezione I Quadro normativo
L'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio per il 2020), istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e' destinata ad interventi coerenti con le finalita' previste dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali. Alla costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'art. 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario. 2. Il successivo comma 86 dell'articolo i della menzionata legge di bilancio autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a intervenire attraverso la concessione di una o piu' garanzie, a titolo oneroso, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico privato e anche realizzati con l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale tenendo conto anche degli impatti sociali. 3. Con l'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il legislatore ha specificato gli ambiti di applicazione di tali garanzie, da rilasciarsi conformemente alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 in materia di Green deal europeo, tenuto conto degli indirizzi che il CIPE puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno. Tali garanzie possono riguardare, in particolare: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare cicli produttivi con le tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita' sostenibile ed intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento di mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. 4. Il comma 2 del medesimo art. 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, stabilisce che tali garanzie siano assunte da Sace S.p.a. nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di bilancio, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Sace S.p.a. e approvata con delibera del CIPE entro il 30 settembre 2020. Tale convenzione disciplina l'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione in termini di rispondenza agli obiettivi sopraelencati e l'efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi. La convenzione, inoltre, attiene alle procedure per il rilascio delle garanzie, alla gestione delle fasi successive al pagamento e al recupero crediti e le modalita' operative. 5. Il rilascio da parte di Sace S.p.a. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, e' subordinato, ai sensi del comma 3 del citato art. 64 alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da Sace S.p.a.. La disposizione introdotta dal comma 5 del citato art. 64 statuisce altresi' che, per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'art. 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, lo Stato rilascia sulle garanzie accordate da Sace S.p.a., nel rispetto dei criteri e degli ambiti delineati dalla norma.
Sezione II Indirizzi operativi
6. Ai fini del rilascio della garanzia ai sensi dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si forniscono alcuni indirizzi utili per la selezione dei progetti e la valutazione del loro grado di corrispondenza ai principi e agli obiettivi ambientali stabiliti nell'ordinamento nazionale e in quello dell'Unione europea. In primo luogo appare opportuno elencare i principali obiettivi da raggiungere in ambito nazionale, ai sensi del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: i) transizione verso un'economia pulita e circolare; ii) integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; iii) accelerazione della transizione verso una mobilita' sostenibile e intelligente; iv) promozione di una mobilita' multimodale automatizzata e connessa idonea a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni inquinanti; v) sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, mediante progetti di digitalizzazione. 7. I primi due obiettivi sono riferibili alla lettera a) del comma 1 dell'art. 64, mentre gli altri tre si ricavano da quanto previsto dalla successiva lettera b). A loro volta, tali obiettivi sono strettamente connessi ad una serie di obiettivi definiti dall'Unione europea nel contesto delle proprie politiche per il Green Deal europeo, che - come precisato dalla richiamata normativa - costituiscono la cornice di riferimento per gli interventi da promuovere. In particolare, l'obiettivo i) e' da collegare alla comunicazione della Commissione europea relativa al Green Deal europeo dell'11 dicembre 2019 che indica gli obiettivi di transizione verso una economia pulita e circolare, implementati dalla comunicazione della Commissione COM (2020) 440 del 27 maggio 2020. In tale ambito rilevano, in particolare, i seguenti obiettivi: 1) il riciclo di almeno il 55% dei rifiuti urbani entro il 2025. Questa quota e' destinata a salire al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035; 2) il riciclo del 65% dei rifiuti di imballaggi entro il 2025 (70% entro il 2030) con obiettivi diversificati per materiale, come illustrato nella tabella:
=============================================== | | Entro il | Entro il | | Materiale | 2025 | 2030 | +=====================+===========+===========+ |Tutti i tipi di | | | |imballaggi |65% |70% | +---------------------+-----------+-----------+ |Plastica |50% |55% | +---------------------+-----------+-----------+ |Legno |25% |30% | +---------------------+-----------+-----------+ |Metalli ferrosi |70% |80% | +---------------------+-----------+-----------+ |Alluminio |50% |60% | +---------------------+-----------+-----------+ |Vetro |70% |75% | +---------------------+-----------+-----------+ |Carta e cartone |75% |85% | +---------------------+-----------+-----------+
3) la riduzione dello smaltimento in discarica, con l'obiettivo vincolante che entro il 2035 non oltre il i0% del totale dei rifiuti urbani sia smaltito in discarica. Detti obiettivi sono stati recepiti a livello nazionale con la pubblicazione dei decreti legislativi di attuazione del «Pacchetto economia circolare». 8. Sono, altresi', riconducibili al tema dell'economia circolare le attivita' di ecodesign sancite dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 24309, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia e del Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare. In questo ambito rientrano le attivita' di: a) ecodesign, ecoinnovazione, re-manifacturing, reingegnerizzazione dei processi produttivi, ri-design, ricondizionamento dei prodotti, estensione del ciclo di vita, recupero di materie prime, rigenerazione volti a raggiungere target di minore consumo di materie prime, maggiore efficienza nell'uso delle materie prime e significativa minore produzione di rifiuti; rientrano in questa categoria anche i sottoprodotti provenienti da attivita' zootecniche e agroindustriali; b) simbiosi industriale, bioeconomia circolare, collaborazione territoriale volta alla creazione di ecosistemi/distretti economici/comunita' circolari; c) sostituzione dei processi o significativi utilizzi di materie prime rinnovabili, riciclabili o biodegradabili; d) «prodotto come servizio» e modalita' di «sharing». 9. In conformita' a quanto indicato dal comma 86 dell'art. 1 della menzionata legge di bilancio, tali obiettivi si connettono anche ai processi di rigenerazione urbana che, per la loro natura trasversale, concorrono a valorizzare l'edilizia residenziale pubblica, agevolando altresi' l'incremento della qualita' dell'abitare e la connessione dei contesti urbani nella loro totalita', sia nel centro che nella periferia. A tale riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, del 16 settembre 2020 e' stato adottato il Programma innovativo nazionale per la qualita' dell'abitare che finanzia progetti finalizzati a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, rigenerando le aree urbane con un incremento della qualita' ambientale e della resilienza ai cambiamenti climatici. 10. L'obiettivo ii), riguardante l'integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili, e' da collegare in primo luogo agli obiettivi europei in tema di clima ed energia al 2030, tra i quali: a) una riduzione almeno del 40% delle emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990); b) il raggiungimento di una quota almeno del 32% di energia rinnovabile; c) un miglioramento almeno del 32,5% dell'efficienza energetica. I principali obiettivi del PNIEC - Piano nazionale integrato energia e clima italiano, pubblicato il 21 gennaio 2020, attuati con i decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di efficienza energetica, di fonti rinnovabili e di mercati dell'elettricita' e del gas, sono: a) quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi di energia pari al 30%; b) quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali lordi di energia nei trasporti del 22% (a fronte del 14% previsto dall'Unione europea); c) riduzione dei consumi di energia primaria del 43% (a fronte di un obiettivo dell'Unione europea del 32,5%); d) riduzione dei «gas serra» dei settori non ETS del 33% rispetto al 2005 (a fronte di un obiettivo dell'Unione europea superiore del 30%). Pertanto, a titolo esemplificativo l'obiettivo di cui alla lettera a) potra' essere perseguito anche attraverso progetti relativi ad investimenti in infrastrutture fisiche atte ad incrementare o ottimizzare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili (es. reti di interconnessione, smart grids e sistemi di accumulo) supportati dal rilascio delle garanzie di cui all'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. In questo ambito possono rientrare anche progetti volti a: adottare metodi produttivi sostenibili quali l'agricoltura biologica, l'agroecologia, l'agrosilvicoltura; diffondere le tecniche di agricoltura e zootecnia di precisione; favorire la gestione, la valorizzazione e l'uso circolare degli effluenti zootecnici nelle aree ad alta intensita' produttiva. 11. Per quanto riguarda invece l'insieme di progetti di cui alla lettera b) per i quali l'art. 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 prevede possa essere concessa la garanzia, ossia per i progetti riguardanti la mobilita' sostenibile, va ricordato che la strategia italiana per la mobilita' e' imperniata, in coerenza con quanto indicato nel paragrafo 2.1.5 «Accelerare la transizione verso una mobilita' sostenibile e intelligente» della Comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 in materia di Green deal europeo, sui seguenti obiettivi: a) Digitalizzazione, ricerca applicata e innovazione: volta a trasformare il settore dei trasporti e della mobilita' in un settore smart e dinamico attraverso l'implementazione di sistemi di mobilita' condivisa e l'utilizzo di alta tecnologia (technology driven), quali ad esempio: 1) lo sviluppo di servizi e tecnologie per rendere piu' smart e verdi i servizi per il trasporto e la logistica (es: smart ticketing, servizi wi-fi, geolocalizzazione e relativi servizi per l'utenza per minimizzare le attese, self driving cars, etc); 2) lo sviluppo di sistemi di monitoraggio e pianificazione urbana ad altissima risoluzione spazio temporale basato su reti riconfigurabili di monitoraggio pervasivo, che superino i limiti di densita' delle attuali reti regolatorie; 3) lo sviluppo tecnologico e l'identificazione di modalita' applicative per la promozione di una mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonea a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni inquinanti, e servizi quali, ad esempio: car sharing, mobilita' cooperativa, servizi a chiamata e taxi multi utenza in sicurezza; 4) l'implementazione di una rete di smart grids oltre che nelle citta' sulle principali direttrici stradali per consentire di mitigare l'effetto di range anxiety tipico dei veicoli elettrici in questa fase del loro sviluppo tecnologico; b) Mobilita' elettrica, attiva e sostenibile attraverso: 1) lo sviluppo di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici nelle citta' e nelle aree rurali anche con riferimento alla tecnologia del c.d. Vehicle-to-Grid (V2G), nonche' la promozione dello sviluppo di sistemi di impresa nazionali correlati a questa filiera; 2) progetti che prevedano un ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti, sia stradale sia autostradale, che consenta il passaggio dai carburanti fossili tradizionali all'energia elettrica e ai carburanti alternativi a bassa emissione di inquinanti; 3) lo sviluppo e la commercializzazione di veicoli e altri mezzi di trasporto in generale (es: navi, imbarcazioni, aerei, treni ad idrogeno ...) a bassa emissione; 4) lo sviluppo di tecnologie e sistemi di mobilita' leggera a bassa emissione; 5) l'attuazione del Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile per il rinnovo del parco mezzi su gomma per i servizi di trasporto pubblico locale e il miglioramento della qualita' dell'aria; 6) lo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili e a bassa emissione di inquinanti, inclusa la mobilita' portuale e marittima, anche in linea con la direttiva DAFI (direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi quali elettricita', gas naturale compresso o liquido, e idrogeno) o per il cold ironing; c) lo sviluppo di progetti che riguardano segmenti di difficile coinvolgimento quali biometano nei trattori agricoli, i biocarburanti per aviazione e i bio-bunker per marina; d) Mobilita' pubblica, anche locale, sostenibile, attraverso un processo di decarbonizzazione e di utilizzo di combustibili e fonti di alimentazione alternativi, implementando il Piano strategico nazionale della mobilita' sostenibile e sviluppando il trasporto rapido di massa su ferro nelle aree urbane; e) Logistica sostenibile delle merci, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, il cold ironing, l'elettrificazione delle banchine, l'efficientamento energetico della catena del freddo per i prodotti deperibili, nonche' la trasformazione green della flotta di navigazione nel trasporto marittimo e lo sviluppo delle alimentazioni alternative (quali GNL e idrogeno) nella filiera logistica delle merci; f) Mobilita' attiva, attraverso lo sviluppo della ciclabilita' e dei percorsi cidopedonali. In particolare, per la mobilita' elettrica il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE) ha introdotto i seguenti obiettivi al 2030: a) 1,6 milioni di auto elettriche pure o EV al 2030; b) un totale di 6 milioni di auto elettriche e ibride plug-in. Invece gli obiettivi di sviluppo delle infrastrutture di ricarica pubblica i target sono di 80.000 punti di ricarica al 2030, distribuiti tra: 60.000 punti di ricarica di potenza standard accelerata; 20.000 punti di ricarica di potenza elevata veloce e ultra-veloce. 12. Occorre, in ogni caso, evidenziare che, ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge n. 160 del 2019, una quota pari ad almeno euro 150 milioni di euro delle garanzie in parola dovra' essere destinata a progetti coerenti con le finalita' di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013 (che, dal 1° gennaio 2021, sara' sostituito dall'art. 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47) tra cui rientrano anche i progetti volti a: a) favorire il sequestro di CO2 mediante silvicoltura; b) rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini, a partire dalle aree e dai siti protetti nazionali, internazionali e dell'Unione europea, anche mediante l'impiego di idonei mezzi e strutture per il monitoraggio, il controllo e il contrasto dell'inquinamento; c) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica ed efficienza idrica, i sistemi di teleriscaldamento, la cogenerazione ad alto rendimento e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso. In tale ambito, una quota fino a un massimo di 20 milioni di euro annui delle garanzie concesse da Sace S.p.a. ai sensi dell'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, potra' essere destinata a supporto di progetti, coerenti con gli obiettivi delineati ai sensi del citato articolo, da avviare nell'ambito delle Zone economiche ambientali (ZEA) di cui all'art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (v. Allegato 1). 13. Il dettato dell'art. 64 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, pur definendo due insiemi di progetti ai quali applicare le garanzie, puo' essere, tuttavia, ulteriormente precisato e integrato attraverso il presente atto di indirizzo, in modo da fornire a Sace S.p.a. indicazioni sugli ambiti di intervento delineati dal combinato disposto del menzionato art. 64 e dall'art. 1, commi 85 e 86, della legge di bilancio per il 2020. Alla luce del quadro normativo, nazionale ed europeo, descritto nella sezione precedente, la seguente Tabella 1 individua, con maggior dettaglio tecnico, specifici ambiti di attinenza dei progetti suscettibili di beneficiare delle garanzie rilasciate da Sace S.p.a. ai sensi delle richiamate disposizioni di legge.
Tabella 1.
Parte di provvedimento in formato grafico
14. Al fine di garantire il piu' ampio supporto nella fase iniziale dell'operativita' delle disposizioni di cui all'art. 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, per l'anno 2020 le garanzie potranno essere emesse anche a beneficio di progetti che presentino le caratteristiche richieste dal medesimo art. 64 e dal presente atto di indirizzo e che abbiano beneficiato di finanziamenti a far data dal 1° gennaio 2020 (data di entrata in vigore della legge n. 160 del 2019 che all'art. 1, comma 86, ha previsto la possibilita' di rilasciare le garanzie) a condizione che il rilascio della relativa garanzia sia idoneo a determinare elementi di addizionalita' conseguenti all'intervento da parte di Sace S.p.a. 15. Nell'ambito del prossimo atto di indirizzo, da approvare entro il 28 febbraio 2021, potranno, tra l'altro, essere introdotti ulteriori piu' specifici indicatori - per valutare - i progetti eleggibili, in ragione della loro idoneita' a contribuire al perseguimento degli obiettivi ambientali, definiti dalla normativa e dai programmi nazionali ed europei di riferimento e individuati nel rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui alla Sezione I del presente atto, anche tenendo conto di quanto previsto in via generale per gli investimenti sostenibili dal regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e della sperimentazione avviata, al riguardo, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con l'adozione di Linee guida operative per gli indicatori di sostenibilita' ambientale per la finanza verde, che potranno comunque rappresentare fin da ora un utile riferimento per l'attivita' del 2020. |
| Allegato 1 (Zone Economiche Ambientali - ZEA)
Parte di provvedimento in formato grafico |
|
|
|