Gazzetta n. 279 del 9 novembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 29 ottobre 2020 |
Autorizzazione alla riscossione coattiva a mezzo ruolo dei crediti vantati dall'Acquedotto Pugliese S.p.a., relativi alla tariffa del servizio idrico integrato. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi; Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo; Visto in particolare il comma 2 dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999 il quale dispone, tra l'altro, che puo' essere effettuata con ruolo la riscossione coattiva della tariffa di cui all'art. 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto il comma 3-bis del predetto art. 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti; Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, come modificato dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che «A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'art. 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate»; Viste le ordinanze n. 14628 del 4 luglio 2011 e n. 17628 del 29 agosto 2011, con le quali la Corte di cassazione, Sezione III, ha stabilito che «per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 46 del 1999 articoli 17 e 21 salvo che ricorrano i presupposti di cui all'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, per l'iscrizione a ruolo della tariffa del servizio idrico integrato, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, art. 156 che costituisce un'entrata di diritto privato, e' necessario che la stessa tariffa risulti da titolo avente efficacia esecutiva.»; Considerato che l'Acquedotto Pugliese S.p.a., interamente partecipata dalla Regione Puglia, gestisce il servizio idrico integrato nell'ATO Unico Puglia; Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141 che, all'art. 1, ha disposto la trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese in societa' per azioni con la denominazione di Acquedotto Pugliese S.p.a. e, all'art. 2, ha affidato alla predetta societa', fino al 31 dicembre 2018, le finalita' gia' attribuite all'ente dalla normativa riguardante l'ente stesso; Visto l'art. 1, comma 906 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha prorogato il termine, di cui al citato art. 2 del decreto legislativo n. 141 del 1999, al 31 dicembre 2021; Visto l'art. 24, comma 1-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che ha ulteriormente prorogato il suddetto termine al 31 dicembre 2023; Vista la nota n. 44272 del 27 maggio 2019, con la quale l'Acquedotto Pugliese S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti inerenti alla tariffa del servizio idrico integrato, in quanto affidataria della gestione del servizio a seguito di Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale Puglia; Vista la nota n. 58408 dell'11 luglio 2019, con la quale l'Acquedotto Pugliese S.p.a. ha integrato la documentazione a supporto della propria richiesta di autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo dei crediti relativi alla tariffa del servizio idrico integrato; Vista la nota n. 83263 del 18 ottobre 2019, con la quale l'Acquedotto Pugliese S.p.a. ha fornito i richiesti chiarimenti in merito all'ambito territoriale di propria competenza; Vista la deliberazione n. 1170 del 18 luglio 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 7 agosto 2017, con la quale la Giunta regionale ha deliberato di affidare, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali delle societa' partecipate dalla Regione Puglia, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, all'ente Agenzia delle entrate-riscossione; Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 79016 del 1° giugno 2020; Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dall'Acquedotto Pugliese S.p.a., in ragione della natura dell'attivita' svolta, relativa all'erogazione del servizio idrico integrato; Ritenuto, pertanto, in linea con le richiamate pronunce della Corte di cassazione, che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter del decreto legislativo n. 46 del 1999; Considerato che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
Decreta:
Art. 1
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e' autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dall'Acquedotto Pugliese S.p.a., interamente partecipata dalla Regione Puglia, relativamente alla tariffa del servizio idrico integrato nell'ATO Unico Puglia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2020
Il Ministro: Gualtieri |
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