Gazzetta n. 279 del 9 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 12 ottobre 2020
Definizione dei criteri di verifica e delle modalita' di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto lo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, per la durata di 6 mesi, con delibera del 31 gennaio 2020 («Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, in conseguenza della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30 gennaio 2020 prorogato con la delibera 29 luglio 2020 del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 2020, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al 15 ottobre 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, S.O. n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020» che proroga i termini previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2020, n. 190;
Visto l'art. 195, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, «Fondo emergenze emittenti locali», che prevede: Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, e' stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo e' erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalita' di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 74190, registrato alla Corte dei conti in data 26 giugno 2020, reg. n. 838, con cui si e' provveduto allo stanziamento di euro 50 milioni nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico - capitolo 3125 piano gestionale 2 (di nuova istituzione) a titolo di «Contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID- 19 per l'anno 2020»;
Ritenuto necessario offrire alla collettivita' un servizio informativo di prossimita' anche dopo lo scadere dello «stato di emergenza» attualmente fissato al 15 ottobre 2020 per sostenere il processo di normalizzazione in rapporto alla stabilizzazione dell'epidemia;
Tenuto conto che i predetti servizi informativi possono avere ad oggetto campagne istituzionali in materia di salute, di sostegno alle imprese, al lavoro e all'economica in materia di politiche sociali nonche' misure finanziarie, fiscali e di sostegno in diversi settori connessi alla diffusione da contagio COVID-19;
Tenuto conto dunque della necessita' di garantire che i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria per i quali e' stato istituito il «Fondo emergenze emittenti locali» siano trasmessi nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 2020;
Considerata la necessita' di garantire anche un periodo di diffusione nei primi mesi dell'anno 2021 al fine di assicurare una comunicazione istituzionale che possa recepire le mutevoli esigenze informative connesse alla evoluzione dei possibili diversi scenari collegati alla emergenza sanitaria da COVID-19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante "Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2017, n. 239;
Visti i decreti direttoriali con cui sono state approvate le graduatorie definitive per le emittenti locali radiotelevisive, commerciali e comunitarie, e per le emittenti radiofoniche, commerciali e comunitarie, rispettivamente con prot. 19545 del 9 aprile 2020, prot. 18873 del 3 aprile 2020, prot. 19559 del 9 aprile 2020 cosi' come modificato con decreto prot. 31946 del 22 giugno 2020 e prot. 18875 del 3 aprile 2020;
Considerate le predette graduatorie che comprendono le emittenti radiotelevisive locali, commerciali e comunitarie, dell'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, espressamente richiamate dall'art. 195 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», come modificato dalla legge 8 agosto 2019, n. 81;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 195 del 21 agosto 2019, modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico» adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», pubblicata sul supplemento ordinario n. 45 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Ritenuto di dover definire i criteri di verifica degli obblighi informativi per l'attuazione degli interventi di erogazione spettanti alle emittenti;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1

Beneficiari

1. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionali relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi e' riconosciuto, per l'anno 2020, un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento il Ministero pubblichera' sul proprio sito web il decreto direttoriale di concessione del contributo straordinario alle emittenti locali in base alle graduatorie per l'anno 2019, approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, con l'elenco degli importi spettanti.
3. Le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere all'interno dei propri spazi informativi i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria che saranno resi disponibili tramite la piattaforma messa a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico. La Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'informazione e l'editoria alimentera' periodicamente tale piattaforma informando la Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del termine dell'operazione. Successivamente verranno generati i link per l'accesso ai messaggi istituzionali che verranno notificati mediante il sistema SICEM tramite l'invio di PEC alle emittenti beneficiarie con l'indicazione del periodo di trasmissione. Tale periodo sara' determinato dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che lo comunichera' via PEC all'indirizzo di posta fondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it, casella di posta elettronica attivata presso la Direzione generale servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali.
4. Il numero minimo dei messaggi che ogni emittente si impegna a trasmettere e' fissato diversamente in ragione del contributo concesso come riportato nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto.
5. I messaggi dovranno essere equamente distribuiti nelle ore di programmazione, secondo i limiti e le modalita' previste dall'allegato, con l'impegno a garantire la messa in onda per una durata complessiva di almeno sessanta giorni compatibilmente con gli intervalli temporali di utilizzazione e di validita' dei messaggi informativi che saranno resi disponibili.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Domanda di ammissione al contributo

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto, che intendono beneficiare del contributo straordinario, devono inviare apposita domanda firmata digitalmente per ogni marchio/palinsesto o emittente al Ministero dello sviluppo economico esclusivamente mediante l'apposita funzionalita' pubblicata sul sistema SICEM entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto direttoriale di cui all'art. 1 con il quale saranno rese note anche le modalita' operative per la presentazione della domanda. All'atto della domanda i soggetti si impegnano formalmente a mettere a disposizione gli spazi informativi appositamente indicati per la trasmissione dei messaggi di comunicazione istituzionali ricevuti relativi all'emergenza sanitaria secondo le modalita' indicate nell'allegato.
2. In fase di compilazione della domanda, dovra' essere specificato il piano di messa in onda dei messaggi informativi specificando la sequenza dei passaggi giornalieri con l'indicazione dell'orario, dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda fino al termine della campagna. Tale operazione sara' oggetto di una verifica preventiva che, in caso di mancato rispetto del numero di passaggi minimi, come individuato nell'allegato, non permettera' l'invio della domanda.
3. Eventuali variazioni relative alla programmazione dei piani di diffusione dovranno essere comunicate tempestivamente all'indirizzo di postafondoemergenzecovid19@pec.mise.gov.it con le modalita' e nel rispetto della durata minima e dei periodi fissati nell'allegato.
4. La sottoscrizione della domanda dovra' essere effettuata secondo le modalita' stabilite dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
 
Art. 3

Criteri di verifica

1. Il Ministero dello sviluppo economico, tramite gli Ispettorati territoriali, effettua idonei controlli a campione sul piano di messa in onda presentato dalle emittenti e sulla effettiva trasmissione dei messaggi informativi, anche verificando le registrazioni dei programmi che le emittenti sono tenute a conservare per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi come previsto dall'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
2. I controlli a campione dovranno riguardare almeno il 5% degli operatori radiotelevisivi per ciascuna categoria e dovranno essere distribuiti su tutto il territorio nazionale.
3. I controlli potranno essere espletati presso la sede dell'emittente o su richiesta degli Ispettorati territoriali attraverso la messa a disposizione da parte delle emittenti radiotelevisive delle registrazioni digitali.
4. Allo svolgimento delle attivita' di verifica si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Erogazione e revoca del contributo straordinario

1. Il contributo e' erogato, previa valutazione della domanda da parte del Ministero, a ciascun richiedente avente titolo, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
2. L'accettazione dell'impegno di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto, costituisce condizione di ammissibilita' per accedere al contributo.
3. L'eventuale violazione dell'impegno di cui all'art. 2, commi 1 e 2, costituira' causa di esclusione dal beneficio e, se accertata dopo la erogazione del contributo, comportera' la revoca ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.
 
Art. 5

Copertura degli oneri

1. Le somme stanziate sono erogate a valere sul capitolo 3125 istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, esercizio finanziario 2020, entro il tetto massimo di spesa di 50 milioni di euro.
Il presente decreto viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet www.mise.gov.it

Roma, 12 ottobre 2020

Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 915