Gazzetta n. 280 del 10 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 settembre 2020, n. 151
Regolamento recante rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata.



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 31, commi 48, 49-bis, 49-ter e 49-quater, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con i quali si demanda, tra l'altro, a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione della percentuale del corrispettivo, risultante dall'applicazione del citato comma 48, per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dei criteri e delle modalita' per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 27 luglio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 settembre 2020;
Vista la comunicazione, in data 18 settembre 2020 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Corrispettivo per la rimozione dei vincoli di prezzo massimo di
cessione nonche' di canone massimo di locazione.

1. Il corrispettivo per la rimozione dei vincoli di cui all'articolo 31, commi 49-bis, 49-ter, 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' pari al cinquanta per cento del corrispettivo, proporzionale alla corrispondente quota millesimale propria di ciascuna unita' immobiliare, risultante dall'applicazione del comma 48 del predetto articolo 31, ed e' ridotto applicando un coefficiente moltiplicativo di riduzione calcolato in misura pari alla differenza tra il numero degli anni di durata della convenzione e il numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, rapportata alla medesima durata, secondo la formula indicata al comma 2.
2. Al fine di determinare la riduzione il corrispettivo di cui al comma 1, si applica la seguente formula:

CRV = Cc. 48*QM*0,5*(ADC - ATC)/ADC

CRV = Corrispettivo rimozione vincoli
Cc. 48 = Corrispettivo risultante dall'applicazione dell'articolo 31, comma 48, della legge n. 448 del 1998
QM = Quota millesimale dell'unita' immobiliare
ADC = Numero degli anni di durata della convenzione
ATC = Numero di anni, o frazione di essi, trascorsi dalla data di stipula della convenzione, fino alla durata massima della convenzione.
3. In caso di convenzione avente ad oggetto la cessione del diritto di superficie e durata compresa tra 60 e 99 anni, il valore CRV di cui al comma 2 e' moltiplicato per un coefficiente di riduzione pari a 0,5, secondo la seguente formula:

CRVs = CRV* 0,5

CRVs = Corrispettivo rimozione vincoli convenzioni cessione diritto di superficie
4. Il vincolo e' rimosso, anche ai fini dell'estinzione delle pretese di rimborso di cui all'articolo 31, comma 49-quater, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per effetto della stipula della convenzione tra le parti.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si riporta il testo vigente dei commi 48, 49-bis,
49-ter e 49-quater dell'art. 31 della legge 23 dicembre
1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo):
«Art. 31
Commi 1. - 47. Omissis.
48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e'
determinato dal comune, su parere del proprio ufficio
tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello
determinato attraverso il valore venale del bene, con la
facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al 50
per cento, al netto degli oneri di concessione del diritto
di superficie, rivalutati sulla base della variazione,
accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese
in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di
stipula dell'atto di cessione delle aree. Comunque il costo
dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di
quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente
in diritto di proprieta' al momento della trasformazione di
cui al comma 47.
49. - Omissis
49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del
prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e
loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione
delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'art.
35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta' o
per la cessione del diritto di superficie, possono essere
rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla
data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura
privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone
fisiche che vi abbiano interesse, anche se non piu'
titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a
trascrizione presso la conservatoria dei registri
immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla
corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le
unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una
percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione
del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui
al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di
eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del
vincolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua
altresi' i criteri e le modalita' per la concessione da
parte dei comuni di dilazioni di pagamento del
corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Le disposizioni
di cui al presente comma non si applicano agli immobili in
regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, ricadenti nei piani di zona
convenzionati.
49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si
applicano anche alle convenzioni previste dall'art. 18 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
49-quater. In pendenza della rimozione dei vincoli di
cui ai commi 49-bis e 49-ter, il contratto di trasferimento
dell'immobile non produce effetti limitatamente alla
differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato.
L'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza,
a qualunque titolo richiesto, si estingue con la rimozione
dei vincoli secondo le modalita' di cui ai commi 49-bis e
49-ter. La rimozione del vincolo del prezzo massimo di
cessione comporta altresi' la rimozione di qualsiasi
vincolo di natura soggettiva.
Omissis.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 35 della legge
22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
dell'edilizia pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle LL. 17
agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre
1964, 847; ed autorizzazione di spesa per interventi
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale,
agevolata e convenzionata):
«Art. 35
Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile
1962, n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al
presente articolo.
Le aree comprese nei piani approvati a norma della
legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o
dai loro consorzi.
Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute
in proprieta' ai sensi dell'undicesimo comma del presente
articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile
del comune o del consorzio.
Su tali aree il comune o il consorzio concede il
diritto di superficie per la costruzione di case di tipo
economico o popolare e dei relativi servizi urbani e
sociali.
La concessione del diritto di superficie ad enti
pubblici per la realizzazione di impianti e servizi
pubblici e' a tempo indeterminato, in tutti gli altri casi
ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad
anni 99.
L'istanza per ottenere la concessione e' diretta al
sindaco o al presidente del consorzio. Tra piu' istanze
concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da
enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore
dell'edilizia economica e popolare e da cooperative
edilizie a proprieta' indivisa.
La concessione e' deliberata dal consiglio comunale o
dall'assemblea del consorzio. Con la stessa delibera viene
determinato il contenuto della convenzione da stipularsi,
per atto pubblico, da trascriversi presso il competente
ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed
il richiedente.
La convenzione deve prevedere:
a) il corrispettivo della concessione e le modalita'
del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui
al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti
dal dodicesimo comma;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da
realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero
qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del
concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli
elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalita'
del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le
modalita' per il loro trasferimento ai comuni od ai
consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli
edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici
e delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione
periodica dei canoni di locazione, nonche' per la
determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove
questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per
l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione
ed i casi di maggior gravita' in cui tale osservanza
comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente
estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo
in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non
puo' essere superiore a quella prevista nell'atto
originario.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano
quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla
realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del
quinto comma del presente articolo.
I comuni per i quali non sia intervenuta la
dichiarazione di dissesto finanziario ed i loro consorzi
possono, nella convenzione, stabilire a favore degli enti,
delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle
cooperative edilizie e loro consorzi, che costruiscono
alloggi da concedere in locazione per un periodo non
inferiore a quindici anni, condizioni particolari per
quanto riguarda il corrispettivo della concessione e gli
oneri relativi alle opere di urbanizzazione.
Le aree di cui al secondo comma, destinate alla
costruzione di case economiche e popolari, sono concesse in
diritto di superficie, ai sensi dei commi precedenti, o
cedute in proprieta' a cooperative edilizie e loro
consorzi, ad imprese di costruzione e loro consorzi ed ai
singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai
sensi della presente legge sempre che questi abbiano i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per
l'assegnazione di alloggi di edilizia agevolata.
I corrispettivi della concessione in superficie, di cui
all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute
in proprieta' devono, nel loro insieme, assicurare la
copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio
per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano
approvato a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167; i
corrispettivi della concessione in superficie riferiti al
metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60
per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso
volume ed il loro versamento puo' essere dilazionato in un
massimo di quindici annualita', di importo costante o
crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media
mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a
tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per
il secondo mese precedente a quello di stipulazione della
convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle
opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in
superficie che per quelle cedute in proprieta', e'
determinato in misura pari al costo di realizzazione in
proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto
dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e
successive modificazioni.
Contestualmente all'atto della cessione della
proprieta' dell'area, tra il comune, o il consorzio, e il
cessionario, viene stipulata una convenzione per atto
pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui
all'art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28
gennaio 1977, n. 10 la quale, oltre a quanto stabilito da
tali disposizioni, deve prevedere:
a) gli elementi progettati degli edifici da costruire
e le modalita' del controllo sulla loro costruzione;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli
edifici da costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli
edifici;
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi
previsti dalla convenzione comporta la risoluzione
dell'atto di cessione.
I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di
cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonche' i casi di
cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere
preventivamente deliberati dal consiglio comunale o
dall'assemblea del consorzio e dovranno essere gli stessi
per tutte le convenzioni.
[L'alloggio costruito su area ceduta in proprieta' non
puo' essere alienato a nessun titolo, ne' su di esso puo'
costituirsi alcun diritto reale di godimento per un periodo
di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza
di abitabilita'.]
[ Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la
costituzione di diritti reali di godimento puo' avvenire
esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti per
la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo
fissato dall'ufficio tecnico erariale, tenendo conto dello
stato di conservazione della costruzione, del valore
dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del
precedente art. 16 e prescindendo dalla loro
localizzazione, nonche' del costo delle opere di
urbanizzazione posto a carico del proprietario.]
[ Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di
abitabilita', il proprietario dell'alloggio puo' trasferire
la proprieta' a chiunque o costituire su di essa diritto
reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a favore del
comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto
l'area, della somma corrispondente alla differenza tra il
valore di mercato dell'area al momento dell'alienazione ed
il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto,
rivalutato sulla base delle variazioni dell'indice dei
prezzi all'ingrosso calcolato dall'Istituto centrale di
statistica. Detta differenza e' valutata dall'ufficio
tecnico erariale ed e' riscossa all'atto della
registrazione del contratto dal competente ufficio del
registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di
comuni. La somma e' destinata all'acquisto di aree per la
costruzione di case economiche e popolari. ]
[ L'alloggio costruito su area ceduta in proprieta'
puo' essere dato in locazione, sino a che non sia stata
pagata a favore del comune o consorzio di comuni la somma
di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti
aventi i requisiti per l'assegnazione di alloggi economici
e popolari, al canone fissato dall'ufficio tecnico erariale
secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del presente
articolo. Il versamento della somma puo' essere effettuato,
decorso il termine di 20 anni, direttamente dal
proprietario, al comune o consorzio di comuni,
indipendentemente dal trasferimento della proprieta'
dell'alloggio.]
[ Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni
contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta
nullita' puo' essere fatta valere dal comune o da chiunque
altro vi abbia interesse e puo' essere rilevata d'ufficio
dal giudice.]
Chiunque in virtu' del possesso dei requisiti richiesti
per l'assegnazione di alloggio economico o popolare abbia
ottenuto la proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa
costruito, non puo' ottenere altro alloggio in proprieta'
dalle amministrazioni o dagli enti indicati nella presente
legge o comunque costruiti con il contributo o con il
concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
Qualora per un immobile oggetto di un intervento di
recupero sia stato, in qualunque forma concesso, per altro
titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni,
puo' essere attribuita l'agevolazione per il recupero
stesso soltanto se, alla data di concessione di
quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione
siano gia' esauriti.»
- Si riporta il testo vigente dell'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei Comuni, con la conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 9 (Funzioni della conferenza unificata). - 1. La
Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e
sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa
rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di
interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e
alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.»
- Si riporta il testo vigente del comma 3 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della presidenza
del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis.»

Note all'art. 1:
- Il testo dei commi 49-bis, 49-ter e 49-quater
dell'art. 31 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448 e'
riportato nelle Note alle Premesse.
- Il testo del comma 48 dell'art. 31 della citata legge
23 dicembre 1998, n. 448 e' riportato nelle Note alle
Premesse.
 
Art. 2

Dilazione di pagamento

1. Su richiesta di parte, il comune concede una dilazione di pagamento del corrispettivo, maggiorato degli interessi legali, previa presentazione di una garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle norme che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
2. La garanzia a prima richiesta deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' la facolta' del comune di chiedere l'adempimento da parte del garante a semplice richiesta scritta, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di pagamento di una rata mensile.
3. In caso di concessione della dilazione di pagamento, la stipulazione e la trascrizione della convenzione di rimozione del vincolo, presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 2645-quater del codice civile, possono essere effettuate dopo il pagamento della prima rata.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 106 (Albo degli intermediari finanziari). - 1.
L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e'
riservato agli intermediari finanziari autorizzati,
iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.
2. Oltre alle attivita' di cui al comma 1 gli
intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi
di pagamento a condizione che siano a cio' autorizzati ai
sensi dell'art. 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel
relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a
condizione che siano a cio' autorizzati ai sensi dell'art.
114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati
ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attivita' a loro
eventualmente consentite dalla legge nonche' attivita'
connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni
dettate dalla Banca d'Italia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attivita'
indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico.»
- Si riporta il testo vigente degli articoli 1944, 1957
e 2645-quater del codice civile:
«Art. 1944 (Obbligazione del fideiussore). - Il
fideiussore e' obbligato in solido col debitore principale
al pagamento del debito.
Le parti pero' possono convenire che il fideiussore
non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore
principale. In tal caso, il fideiussore, che sia convenuto
dal creditore e intenda valersi del beneficio
dell'escussione, deve indicare i beni del debitore
principale da sottoporre ad esecuzione.
Salvo patto contrario, il fideiussore e' tenuto ad
anticipare le spese necessarie.»
«Art. 1957 (Scadenza dell'obbligazione principale). -
Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza
dell'obbligazione principale, purche' il creditore entro
sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e
le abbia con diligenza continuate.
La disposizione si applica anche al caso in cui il
fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione
allo stesso termine dell'obbligazione principale.
In questo caso pero' l'istanza contro il debitore
deve essere proposta entro due mesi.
L'istanza proposta contro il debitore interrompe la
prescrizione anche nei confronti del fideiussore.»
«Art. 2645-quater (Trascrizione di atti costitutivi
di vincolo). - Si devono trascrivere, se hanno per oggetto
beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e
gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali,
nonche' le convenzioni e i contratti con i quali vengono
costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri
enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un
servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o
comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto
dalle normative statali e regionali, dagli strumenti
urbanistici comunali nonche' dai conseguenti strumenti di
pianificazione territoriale e dalle convenzioni
urbanistiche a essi relative.»
 
Art. 3

Semplificazione delle procedure

1. In attuazione del principio di trasparenza, i comuni garantiscono la tempestiva pubblicita' nei siti istituzionali delle procedure, della modulistica e dei dati rilevanti ai fini della applicazione del presente regolamento.
2. Al fine di accelerare e semplificare le procedure volte alla stipulazione delle convenzioni di rimozione dei vincoli, i Comuni adottano schemi di convenzione-tipo di rimozione dei vincoli.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 settembre 2020

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1347