Gazzetta n. 281 del 11 novembre 2020 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 29 settembre 2020
Approvazione della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.a. per le attivita' di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. (Delibera n. 56/2020).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 1, comma 86, il quale stabilisce che «A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti sociali»;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, il quale stabilisce che il Governo, con apposita delibera di questo Comitato, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali, omologhi a quelli previsti dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede, con cadenza almeno triennale, all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, di cui alla delibera di questo Comitato 2 agosto 2002, n. 57;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, n. 57 del 2002 con la quale e' stato approvato il documento recante «Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010», proposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e sono stati individuati i principali obiettivi articolati secondo le seguenti aree tematiche: clima e atmosfera, natura e biodiversita', qualita' dell'ambiente e della vita negli ambienti urbani, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti, nonche' i principali strumenti per il loro raggiungimento;
Vista la risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, recante «Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile», che determina gli impegni da realizzare entro il 2030, individuando 17 obiettivi globali (Sustainable Development Goals - SDGs), e 169 target, e tocca diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per assicurare il benessere dell'umanita' e del pianeta: dalla lotta alla fame all'eliminazione delle disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall'agricoltura ai modelli di consumo;
Visto il documento «Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile», trasmesso, con nota n. 18809 del 31 luglio 2017, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, nel prendere come riferimento la precedente «Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia 2002-2010», ne amplia la prospettiva, facendo proprio il messaggio e i contenuti della richiamata agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
Visto il parere favorevole, espresso nella seduta del 3 agosto 2017, repertorio n. 145 CSR, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sull'aggiornamento della «Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» con le osservazioni, consegnate in sede di seduta, relative all'esigenza di costituire: a) un tavolo interistituzionale composto dalle regioni e dai Ministeri che consenta nella fase dedicata all'affinamento dei contenuti del documento presentato, con particolare riferimento ai target e al loro adattamento alla realta' italiana, la consultazione e la condivisione delle integrazioni con il sistema delle regioni, le quali possono mettere a disposizione una conoscenza di dettaglio delle proprie realta' territoriali, nelle diverse aree di intervento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, e permetta, inoltre, nella fase attuativa, l'identificazione delle azioni di coordinamento, per garantire l'allineamento degli strumenti di programmazione e attuazione regionale con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile; b) una piattaforma informatica che possa favorire lo scambio e la condivisione di esperienze e costituisca il supporto informativo per il monitoraggio della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile cosi' da rendere tangibili e misurabili, in una fase intermedia o conclusiva, i macro-obiettivi di sviluppo sostenibile. In tal modo qualunque soggetto coinvolto - sia a livello nazionale che regionale - potra' concorrere a popolare gli indicatori e a dare evidenza dell'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile;
Considerato che, in linea con il dettato dell'art. 3, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, concernente gli aspetti della crescita blu del contesto marino, la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile include, tra gli obiettivi strategici, il conseguimento di target finalizzati al mantenimento della vitalita' dei mari e alla prevenzione degli impatti sull'ambiente marino e costiero;
Considerato che questo importante lavoro istruttorio si e' concretizzato nell'adozione della delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 108, recante «Approvazione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile»;
Considerato quanto stabilito dall'art. 1-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, che, tra l'altro, prevede la trasformazione della denominazione del CIPE in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), a decorrere dal 1º gennaio 2021;
Considerato quanto disposto dall'art. 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale stabilisce che il CIPE puo' emanare, entro il 28 febbraio di ciascun anno, degli indirizzi in materia;
Considerato che l'art. 64, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, prevede che la convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.a., approvata con delibera del CIPE da adottare entro il 30 settembre 2020, e' volta a disciplinare:
lo svolgimento da parte di SACE dell'attivita' istruttoria delle operazioni anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma 1 e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;
le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e le modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE, nonche' la remunerazione della garanzia stessa;
ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
le modalita' con cui SACE S.p.a. riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.a., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validita' ed efficacia della garanzia;
Tenuto conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2018, recante «Indirizzi per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile» che, tra l'altro, afferma: «Il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile rappresenta un obiettivo prioritario dell'azione del Governo italiano in virtu' sia degli impegni presi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, sia della necessita' di migliorare il benessere dei cittadini, l'equita' e la sostenibilita' dell'attuale modello di sviluppo. Pertanto, si rende necessaria una decisiva azione volta a dare concretezze agli impegni presi dal Governo attuando iniziative coordinate ed efficaci, in grado di consentire all'Italia di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030»;
Vista la nota, prot. DIPE n. 5265 del 29 settembre 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base dell'odierna seduta del CIPE;

Delibera:

1. E' approvato l'allegato documento recante «Convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.a.» per le attivita' di cui all'art. 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che costituisce parte integrante della presente delibera.

Roma, 29 settembre 2020

Il Presidente: Conte Il segretario: Fraccaro
 
Allegato

CONVENZIONE

di cui all'articolo 64, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione
e l'innovazione digitale" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120

tra

Ministero dell'economia e delle finanze

e

SACE S.p.A.

Il giorno [•] del mese [•] dell'anno 2020

TRA

(A) SACE S.p.A. ("SACE"), societa' per azioni con unico azionista, costituita e regolata ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Piazza Poli 37/42, Roma, Italia, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero 923591, in persona dell'Amministratore Delegato Dr. Pierfrancesco Latini

E

(B) Il Ministero dell'economia e delle finanze (il "Ministero") in persona di [•] in qualita' di [•] (il Ministero e SACE, congiuntamente, le "Parti").

Premesse

(A) In data 17 luglio 2020 e' entrato in vigore il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (il "Decreto Semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
(B) Il Decreto Semplificazioni ha, inter alfa, introdotto numerose modifiche ed integrazioni alla normativa applicabile all'operativita' di SACE e, in particolare, ha previsto che, in aggiunta all'operativita' di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, SACE assume le garanzie di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (le "Garanzie"), nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nel limite di impegni assumibile fissato annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato;
(C) Ai sensi del comma 1 dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le Garanzie possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (il "COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA") puo' emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'il dicembre 2019, in materia di Green deal europeo:
a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;
b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.
(D) Inoltre, il comma 2 del citato articolo 64 ha disposto la sottoscrizione entro il 30 settembre 2020 di una convenzione tra il Ministero e SACE, approvata con delibera del COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, volta a disciplinare:
• lo svolgimento da parte di SACE dell'attivita' istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi di cui al comma I dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;
• le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;
• la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;
• le modalita' con le quali e' richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo a valere sul Fondo e le modalita' di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE, nonche' la remunerazione della garanzia stessa; ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;
• le modalita' con cui SACE riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validita' ed efficacia della garanzia.
(i "Principi della Convenzione").
(E) ai sensi del comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sulle obbligazioni di SACE derivanti dalle Garanzie disciplinate dal comma 1 del medesimo articolo, e' accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara' registrata da SACE con gestione separata. La garanzia dello Stato, che opera anche in favore di SACE, e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime Garanzie (le "Commissioni") come individuate ai sensi dell'articolo 3.3.3 che segue.
(F) Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 64, il rilascio delle Garanzie da parte di SACE, nel caso di Garanzie di importo eguale o superiore a euro 200 milioni, e' subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti il Ministro dello sviluppo economico e Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE.
(G) Cio' premesso, con la presente convenzione (la "Convenzione"), ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il Ministero e SACE intendono disciplinare i Principi della Convenzione, secondo i termini e le condizioni qui di seguito indicati.

ARTICOLO 1

Definizioni

1.1 "Codice Etico" indica il codice etico adottato da SACE, contenente l'insieme dei principi etici e dei valori che tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare.
"Convenzione" ha il significato di cui alla premessa. (G)
"Decreto Semplificazioni" ha il significato di cui alla premessa. (A)
"D. Lgs. 231/2001" indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
"Fondo" indica il Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
"Ministero" indica il Ministero dell'economia e delle finanze.
"Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" indica il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SACE al fine contrastare e prevenire il rischio di commissione di comportamenti illeciti, conformemente alle previsioni del D. Lgs. 231/2001.
"Obiettivi ambientali": indica gli obiettivi ai quali sono tesi i progetti elencati dall'articolo 64, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in conformita' con la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni n. 640 dell'i l dicembre 2019 e coerentemente agli obiettivi ambientali, delineati dal regolamento 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, tenuto conto degli indirizzi che il Comitato interministeriale per la programmazione economica puo' adottare entro il 28 febbraio di ogni anno.
"Organo Deliberante" indica il Consiglio di amministrazione di SACE ovvero il diverso organo di SACE che risulta competente per la delibera di assunzione, variazione, gestione ed indennizzo di ciascuna operazione in base al sistema di deleghe di volta in volta vigente.
"Progetti": indica ogni iniziativa o intervento finalizzati ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; ad accelerare la transizione verso una mobilita' sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l'inquinamento e l'entita' delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione, ivi inclusi i progetti dedicati alla mitigazione ed all' adattamento dei cambiamenti climatici nonche' alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento.
"SACE" indica SACE S.p.A.
"Soggetti Garantiti" indica i soggetti di cui all'art. 3.2.1 della presente Convenzione.
"Strutture" indica gli uffici e le strutture organizzative interne di SACE.
1.2 Nella presente Convenzione i termini definiti al singolare avranno lo stesso significato quando usati al plurale e viceversa.
 
ARTICOLO 2

Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto i principi che regolano i rapporti tra il Ministero e SACE con riferimento alle attivita' affidate a quest'ultima ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge I l settembre 2020, n. 120, e relative ai Progetti.
 
ARTICOLO 3

Attivita' istruttoria e procedure per il rilascio delle Garanzie

3.1 L'attivita' istruttoria di SACE per il rilascio di Garanzie e' regolata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dai principi che regolano l'azione l'amministrativa.
3.1.1 SACE svolge l'attivita' di assunzione delle operazioni, deliberate dagli Organi Deliberanti sulla base della data di completamento della documentazione, in base alle modalita' previste dalle proprie procedure interne e dalla presente Convenzione.
In particolare, SACE rilascia Garanzie per i progetti di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge l I settembre 2020, n. 120, che siano inerenti agli Obiettivi Ambientali.
3.1.2 Nello svolgimento di tali attivita', le Strutture preposte di SACE operano nel costante rispetto della presente Convenzione, della documentazione aziendale di riferimento e della normativa applicabile, segnalando eventuali evidenze di violazioni alle norme, con particolare riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 e al Codice Etico.
3.1.3 Nello svolgimento dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere SACE opera con la dovuta diligenza professionale.
3.2 Procedura di istruttoria
3.2.1 Nell'ambito della procedura di istruttoria, SACE valutera' il rilascio di Garanzie in favore di banche nazionali, banche estere, operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', nonche' in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari per crediti concessi sotto ogni forma o per il rilascio di fideiussioni, garanzie, impegni di firma o aperture di credito documentario (i "Soggetti Garantiti"). Resta inteso che non potranno essere ricompresi nei Soggetti garantiti i soggetti destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti in materia di sanzioni di tipo economico o finanziario, oppure inerenti embarghi commerciali, che siano emanati, amministrati o imposti ai sensi o per effetto di risoluzioni delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorita' degli Stati Uniti d'America ovvero di leggi o regolamenti adottati dall'Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorita' degli Stati Uniti d'America nonche' i soggetti che risiedono in paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali.
3.2.2 Nell'istruttoria dei Progetti, SACE terra' conto di quanto stabilito al punto 3.1.1 e nell'assegnazione del relativo giudizio dell'affidabilita' economico-finanziaria, SACE considerera' il contributo che gli stessi Progetti danno al perseguimento di uno o piu' degli Obiettivi Ambientali.
3.2.3 La remunerazione della Garanzia e' determinata in funzione del profilo di rischio assunto, definito tenendo in considerazione, tra gli altri, i seguenti elementi: la tipologia di rischio, la durata del rischio, le caratteristiche dell'eventuale pacchetto di garanzie connesse al Progetto nonche' il contributo del Progetto agli Obiettivi Ambientali. Ai sensi dell'articolo 64, comma 5, del Decreto semplificazioni i premi riscossi da SACE sono versati, sull'apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 88, terzo periodo, della citata legge n. 160 del 2019, al netto delle commissioni trattenute da SACE per le attivita' svolte ai sensi del citato articolo 64 e risultanti dalla contabilita' di SACE, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.
Le commissioni indicano l'importo riconosciuto a SACE per le attivita' svolte con riferimento a quanto disciplinato all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge l 1 settembre 2020, n. 120, determinato sulla base dei valori riscontrabili in transazioni analoghe al fine di:
• coprire i costi aziendali associati alle garanzie di cui all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
• incentivare le attivita' di origination, recupero e ristrutturazione delle garanzie di cui al sopracitato articolo 64.
Le citate commissioni saranno riportate in un prospetto tecnico concordato fra le Parti.
3.3. Procedimento per il rilascio delle Garanzie
3.3.1 Le Garanzie sono rilasciate da SACE, secondo i procedimenti di seguito disciplinati, anche tenendo conto dei criteri definiti all'interno del sistema dei limiti di rischio:
a) nel caso di una o piu' Garanzie che vadano a supporto di uno specifico Progetto e di una specifica controparte a rischio e che abbiano (singolarmente ovvero in aggregato in relazione al medesimo rapporto sottostante oggetto di una o piu' Garanzie) un importo in quota capitale inferiore ad Euro 200 milioni, la competenza deliberativa e' degli Organi Deliberanti di SACE coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali;
b) nel caso di una o piu' Garanzie che vadano a supporto di uno specifico Progetto e di una specifica controparte a rischio e che abbiano (singolarmente ovvero in aggregato in relazione al medesimo rapporto sottostante oggetto di una o piu' Garanzie) un importo in quota capitale uguale o superiore ad euro 200 milioni:
(i) la competenza deliberativa e' degli Organi Deliberanti di SACE coerentemente con il proprio sistema di deleghe decisionali ed il rilascio della Garanzia e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
(ii) SACE informa prontamente il Ministero dell'avvio dell'attivita' istruttoria relativa a ciascun Progetto, fornendone le indicazioni disponibili;
(iii) SACE trasmette al Ministero gli esiti dell'attivita' istruttoria.
3.3.2 Resta inteso che, in relazione alla medesima operazione, il soggetto beneficiario della Garanzia potra' agire anche in nome e per conto di eventuali ulteriori soggetti beneficiari, rispetto ai quali rivestira' la qualifica di agente
3.3.3 Al fine di escludere oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, possono essere ammessi alla Garanzia da parte di SACE (indipendentemente dal grado di seniority) unicamente progetti che non riguardino una pluralita' di operazioni aventi caratteristiche standardizzate in termini di importi unitari, strumenti garantiti e tipologie dei soggetti beneficiari.
 
ARTICOLO 4
Gestione delle polizze di assicurazione e delle fasi successive al
pagamento dell'indennizzo compresa l'escussione della garanzia
dello Stato

4.1 SACE svolge l'attivita' di gestione degli indennizzi a valere sulle operazioni garantite in portafoglio e dei recuperi in base alle modalita' previste dalle proprie procedure interne. Cura l'istruttoria indennitaria e, in caso di assenza di elementi ostativi, procede con la liquidazione della richiesta direttamente a valere sul Fondo attraverso l'accesso diretto al relativo conto corrente di tesoreria.
4.2 SACE gestisce il recupero dei crediti direttamente ovvero conferendo mandato a terzi e/o agli stessi assicurati, monitorando, sotto la propria responsabilita', lo svolgimento delle attivita' esternalizzate e l'adeguatezza delle stesse.
4.3 Fermo restando quanto previsto al successivo art. 5.1, con cadenza periodica almeno trimestrale SACE condivide con il Ministero la rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel precedente trimestre di riferimento. In caso di indennizzi di importo superiore a euro 50 milioni, il reporting sintetico sara' accompagnato da una breve descrizione dell'operazione e degli esiti dell'istruttoria indennitaria effettuata.
4.4 Nella gestione delle polizze di assicurazione e delle fasi successive SACE opera con la dovuta diligenza professionale.
 
ARTICOLO 5

Obblighi di comunicazione di SACE

5.1 SACE fornisce al Ministero:
(a) contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione, un'informativa circa il sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti. SACE inviera' al Ministero un aggiornamento dell'informativa qualora tali deleghe fossero modificate in modo sostanziale;
(b) con cadenza mensile un'informativa circa le opportunita' commerciali di rilascio di Garanzie rispetto alle quali SACE e' stata interessata, ai fini delle eventuali valutazioni di competenza da parte del Ministero;
(c) informativa preventiva circa le istanze pervenute per il rilascio di Garanzie con l'indicazione del soggetto richiedente, del Progetto e dell'ammontare per il quale e' richiesta la Garanzia nonche' un'indicazione preventiva degli orientamenti di SACE rispetto a tali istanze, ai fini delle valutazioni di competenza da parte del Ministero, anche con riferimento ai profili di cui al punto 3.3.3.;
(d) preventivamente e con cadenza periodica trimestrale un'informativa circa le deliberazioni dei propri organi deliberanti relativamente agli impegni da assumere o assunti relativamente a Garanzie di importo inferiore a 200 milioni di euro nonche' alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni; resta peraltro inteso che SACE e' tenuta a condividere preventivamente e per iscritto con il Ministero le proposte che intende sottoporre ai propri Organi deliberativi e dalla stessa considerate rilevanti, anche in relazione a Garanzie gia' rilasciate;
(e) entro il 31 maggio di ciascun anno, un piano annuale delle attivita' relative all'operativita' di SACE di cui all'articolo 64 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, avente ad oggetto la strategia assicurativa e l'ammontare progettato di operazioni da assicurare. Il piano annuale di attivita' ha validita' nel corso dell'anno solare di riferimento o, comunque, fino alla presentazione di un piano successivo. SACE potra' in ogni momento modificare il vigente piano annuale delle attivita' per adattarlo ai cambiamenti del quadro economico di riferimento.
5.2 Sulla base delle informative fornite da SACE al Ministero ai sensi delle lettere (c), (d) ed (e) di cui all'articolo 5.1 che precede, il Ministero, entro il 15 gennaio di ciascun anno, trasmette al COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA una relazione sull'attivita' di rilascio delle garanzie svolta nell'anno precedente che includa anche l'indicazione, da parte di SACE, delle future opportunita' di business segnalate dalle imprese italiane e relative a Progetti eleggibili in quanto coerenti con gli Obiettivi Ambientali, anche ai fini dell'aggiornamento dell'atto di indirizzo che il COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA potra' emanare entro il 28 febbraio del successivo anno. Il Ministero, su richiesta del Comitato interministeriale per la programmazione economica, trasmette altresi' informazioni al medesimo Comitato, tramite il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche riguardo a singole operazioni.
5.3 Il Ministero ha accesso ad un sistema informatico, condiviso con SACE, dove saranno reperibili i flussi inerenti i dati e i flussi informativi del portafoglio, aggiornati su base trimestrale, al fine del costante monitoraggio degli impegni assunti dallo Stato.
 
ARTICOLO 6
Gestione dei rischi e del fondo a copertura degli impegni assunti
dallo Stato

6.1 SACE predispone e cura per conto del Ministero le attivita' di presidio dei rischi connessi agli impegni assunti dallo Stato, definendo, in linea con gli sviluppi della regolamentazione e delle migliori pratiche in uso, le metodologie, gli strumenti e le metriche idonei a garantire la rilevazione ed il monitoraggio dei rischi, supportando una proattiva gestione del rischio complessivamente assunto dallo Stato.
6.2 Nell'ambito delle attivita' di gestione integrata del rischio, SACE periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, predispone e trasmette al Ministero un'informativa contenente (i) la rappresentazione economico patrimoniale del Fondo, volta ad evidenziare le dinamiche del Fondo, in termini di dotazione e di risultati, nonche' (ii) il "Risk Reporting" predisposto sulle esposizioni assunte dallo Stato, volto a fornire una panoramica dei volumi, della composizione e delle stime di rischio elaborate con riferimento agli impegni assunti dallo Stato.
 
ARTICOLO 7

Legge applicabile, durata e clausole di revisione

7.1 La presente Convenzione e' retta dalla legge italiana.
7.2 La presente Convenzione ha durata decennale e potra' essere oggetto di modifiche o integrazioni concordate tra le Parti, anche per esigenze derivanti da sopravvenute modifiche o innovazioni normative che comportino la necessita' di apportare cambiamenti alle disposizioni della presente Convenzione. Le modifiche alla presente Convenzione devono essere apportate per iscritto.