Gazzetta n. 283 del 13 novembre 2020 (vai al sommario) |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2020 |
Applicazione agli enti italiani partecipanti al sistema di regolamento multivalutario denominato Continuous Linked Settlement (CLS), regolato dalla legge inglese, delle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto. |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto il considerando 7 della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, ai sensi del quale gli Stati membri possono applicare le disposizioni della direttiva ai rispettivi enti nazionali che partecipano direttamente ai sistemi di paesi terzi e alla garanzia in titoli fornita in relazione alla partecipazione a detti sistemi; Visto l'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 («Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli»), come sostituito dall'art. 1, comma 508, lettera a) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale la Banca d'Italia puo' stabilire, con proprio provvedimento, l'applicazione delle disposizioni del decreto medesimo agli enti italiani che partecipano ai sistemi di uno Stato non appartenente all'Unione europea aventi a oggetto l'esecuzione di ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), numero 1 dello stesso decreto; Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dall'art. 35, comma 18, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; Visto l'accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea concluso ai sensi dell'art. 50 del Trattato sull'Unione europea, e approvato dal Consiglio della UE il 30 gennaio 2020 («accordo di recesso»); Considerato che, ai sensi del citato accordo di recesso, dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha cessato di far parte dell'Unione europea e che l'accordo medesimo, nella parte quarta, prevede un periodo di transizione terminante il 31 dicembre 2020, durante il quale il diritto dell'Unione europea - ivi compresa la direttiva 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, attuata in Italia con il citato decreto legislativo n. 210/2001 - continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito; Considerato che al 1° luglio 2020, scadenza prevista dall'accordo di recesso per un'eventuale proroga del periodo di transizione, non e' stata assunta alcuna decisione in tal senso; Considerato che al sistema denominato Continuous Linked Settlement (CLS), regolato dalla legge inglese e designato ai sensi della direttiva 98/26/CE dalla Bank of England, si applica fino al 31 dicembre 2020 la normativa europea sulla definitivita' degli ordini di trasferimento di cui alla medesima direttiva; Considerata l'esigenza di assicurare le protezioni previste dal decreto legislativo n. 210/2001 sulla definitivita' degli ordini immessi in un sistema di pagamento alle operazioni interbancarie in valuta immesse da partecipanti italiani in CLS, al fine di contenere i rischi legali e finanziari connessi alla partecipazione e le loro possibili implicazioni in termini di rischio sistemico; Considerato che le regole di CLS non consentono la partecipazione diretta al sistema in assenza di tali protezioni, per ragioni di contenimento del rischio; Considerato l'interesse a garantire agli intermediari italiani la possibilita' di partecipare direttamente ai sistemi internazionali di regolamento delle transazioni in valuta quali CLS; Considerato che la partecipazione della Banca d'Italia al comitato internazionale di sorveglianza cooperativa su CLS, cui partecipa l'autorita' inglese, consente di verificare il buon funzionamento del sistema e valutarne le regole e il controllo dei rischi in coerenza con le finalita' del presente provvedimento;
Dispone che:
A decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, e successive modificazioni, si applicano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 5, del medesimo decreto, agli enti italiani che partecipano direttamente al sistema di regolamento multivalutario Continuous Linked Settlement (CLS), regolato dalla legge inglese. Roma, 27 ottobre 2020
Il Governatore: Visco |
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