Gazzetta n. 283 del 13 novembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 6 novembre 2020 |
Specifiche tecniche in materia di processo tributario telematico. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2014) «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015 come modificato dal decreto direttoriale del 28 novembre 2017 recante le specifiche tecniche previste dall'art. 3 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 contenente disposizioni sul processo tributario, in particolare gli articoli 16-bis e 25-bis; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (di seguito denominato «CAD»); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: «Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013: «Regole tecniche in materia di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005» (CAD); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2014: «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Rilevata la necessita' di adottare le specifiche tecniche previste dall'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale del 23 dicembre 2013, n. 163; Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria espresso con delibera n. 432 in data 22 aprile 2020; Vista la nota del Gabinetto del Ministro n. 9786 del 19 giugno 2020 con la quale sono stati richiesti i pareri al garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia per l'Italia digitale; Acquisito il parere del garante per la protezione dei dati personali espresso con provvedimento n. 186 in data 15 ottobre 2020; Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia digitale espresso con determinazione n. 446 in data 13 ottobre 2020;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Fermo restando le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 e nell'art. 1 del decreto direttoriale del 4 agosto 2015, ai fini del presente decreto, si intende: a) regolamento: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163 portante «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; b) decreto direttoriale 4 agosto 2015: il decreto recante le specifiche tecniche previste dall'art. 3 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163; c) CAD: codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni); d) provvedimento giurisdizionale digitale: versione informatica del provvedimento giurisdizionale monocratico e collegiale redatto ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; e) processo verbale di udienza: versione informatica del documento attestante le attivita' svolte in udienza, pubblica o in Camera di consiglio, redatto dal segretario di sezione ai sensi degli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. |
| Art. 2
Ambito di applicazione (art. 3, comma 3 del regolamento)
1. Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative applicabili ai giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, relative: a) alla redazione in formato digitale e al deposito con modalita' telematiche dei provvedimenti del giudice; b) alla redazione del processo verbale di udienza in formato digitale da parte del segretario di sezione; c) alla redazione e alla trasmissione telematica degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice; d) alla trasmissione dei fascicoli processuali informatici. 2. Le regole tecniche-operative di cui alla lettera a) si applicano esclusivamente ai provvedimenti giurisdizionali digitali adottati all'esito dello svolgimento dell'udienza di trattazione fissata a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 3
Scrivania del giudice
1. La scrivania del giudice consiste in un'area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili allo svolgimento dell'attivita' giurisdizionale a cui il giudice accede via web con proprie credenziali. A decorrere dal 1° marzo 2021, l'accesso del giudice avviene mediante l'utilizzo di un secondo fattore di autenticazione. 2. L'applicativo provvedimento giurisdizionale digitale (PGD) all'interno della scrivania del giudice di cui al comma 1, realizza l'automazione dell'iter di redazione, approvazione, apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e deposito in formato PDF/A dei provvedimenti giurisdizionali. 3. Per accedere alla scrivania, il giudice utilizza una postazione su cui sono adottate adeguate misure di sicurezza, quali la protezione dell'accesso, l'installazione e l'aggiornamento del sistema operativo, di un valido sistema antivirus e di programmi di protezione e di difesa. |
| Art. 4
Redazione dei provvedimenti in formato digitale (art. 16 del regolamento)
1. I provvedimenti giurisdizionali digitali sono redatti in formato PDF/A, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD. 2. Ai fini della redazione del provvedimento giurisdizionale digitale collegiale l'applicativo PGD consente: a) di trasmettere il documento tra l'estensore e il presidente e la relativa sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale; b) di disporre l'oscuramento dei dati personali, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali; c) di trasmettere all'area di lavoro del segretario di sezione i provvedimenti giurisdizionali monocratici o collegiali formati secondo le modalita' di cui al comma 1. |
| Art. 5
Deposito dei provvedimenti in formato digitale (art. 16 del regolamento)
1. Il segretario di sezione, utilizzando le specifiche funzionalita' del S.I.Gi.T., pubblica digitalmente il provvedimento del giudice mediante deposito nel fascicolo processuale informatico. 2. All'atto della pubblicazione del provvedimento mediante apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale da parte del segretario, il S.I.Gi.T. attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento. 3. Se il deposito del provvedimento giurisdizionale avviene in formato analogico, per indisponibilita' del sistema informatico, il segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformita' all'originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale. 4. Il provvedimento giurisdizionale in formato digitale o la copia informatica del provvedimento analogico di cui al comma 3, sono pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico. 5. I provvedimenti giurisdizionali sono trattati nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali e in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. |
| Art. 6
Processo verbale dell'udienza (art. 15 del regolamento)
1. Il processo verbale di udienza e' redatto dal segretario utilizzando le specifiche funzionalita' del S.I.Gi.T., a cui accede con proprie credenziali. 2. Gli atti di cui al comma 1, prodotti in formato PDF/A e sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale sono inseriti nel fascicolo processuale informatico. 3. Se il processo verbale e' redatto in formato analogico, per indisponibilita' del sistema informatico, il segretario di sezione provvede successivamente a creare la copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformita' all'originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale. 4. Il processo verbale dell'udienza in formato digitale o la copia informatica del processo verbale analogico di cui al comma 3, sono pubblicati in forma integrale nel fascicolo informatico. 5. Il processo verbale e' trattato nel rispetto della disciplina vigente in materia di tutela dei dati personali e in particolare del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali. |
| Art. 7
Trasmissione degli atti digitali degli ausiliari del giudice (art. 3 del regolamento)
1. La trasmissione degli atti digitali, redatti secondo gli standard tecnici previsti dall'art. 10 del decreto direttoriale del 4 agosto 2015, da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori, e' effettuata secondo le modalita' previste dall'art. 9 del medesimo decreto direttoriale e previa registrazione al S.I.Gi.T. 2. Il S.I.Gi.T. garantisce, ai soggetti di cui al comma 1, la consultazione del fascicolo informatico e l'acquisizione delle informazioni necessarie all'espletamento delle funzioni assegnategli. |
| Art. 8
Trasmissione dei fascicoli (art. 18 del regolamento)
1. La trasmissione del fascicolo processuale informatico tra le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado avviene tramite S.I.Gi.T., con modalita' telematiche che consentono l'accesso al fascicolo informatico da parte del personale amministrativo. 2. La trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli atti, in ogni stato e grado del giudizio, tra organi giurisdizionali diversi da quelli indicati al comma 1, avviene con modalita' telematiche stabilite con apposite convenzioni stipulate dal Dipartimento delle finanze. |
| Art. 9
Adeguamento delle regole tecniche
1. Le regole tecniche operative sono adeguate all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 10
Entrata in vigore e individuazione delle Commissioni tributarie
1. Il presente decreto entra in vigore: a) il 1° dicembre 2020 presso la Commissione tributaria provinciale di Roma e la Commissione tributaria regionale per il Lazio; b) il 1° giugno 2021 presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado diverse da quelle individuate alla lettera a). 2. Le disposizioni contenute nell'art. 7 entrano in vigore il 1° dicembre 2020. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 novembre 2020
Il direttore generale delle finanze Lapecorella |
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