Gazzetta n. 285 del 16 novembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 16 settembre 2020 |
Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunita' energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del decreto-legge n. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (di seguito anche: decreto-legge n. 162/2019), e in particolare l'art. 42-bis in materia di autoconsumo da fonti rinnovabili, il quale dispone tra l'altro: al comma 1, che, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, e' consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunita' energetiche rinnovabili secondo le modalita' e alle condizioni stabilite dallo stesso art. 42-bis; ai commi 2, 3 e 4, i requisiti dei soggetti che possono attivare l'autoconsumo collettivo, delle comunita' energetiche rinnovabili e delle entita' giuridiche allo scopo costituite, precisando, in particolare, che i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW; al comma 5, i diritti di scelta del proprio fornitore e anche di recesso dei clienti finali che si associano ai fini dell'autoconsumo collettivo o in una costituzione di una comunita' energetica, i quali individuano anche un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa; al comma 6, le disposizioni ai fini dell'applicazione degli oneri generali di sistema; ai commi 7 e 9, i criteri sulla cui base il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero in comunita' energetiche rinnovabili, nonche' le compatibilita' con altri strumenti di sostegno; piu' in particolare: a) la tariffa incentivante e' erogata dal GSE S.p.a. ed e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo; b) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilita' di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE S.p.a., allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; c) la tariffa incentivante e' erogata per un periodo massimo di fruizione ed e' modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditivita' degli investimenti; d) il meccanismo e' realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessita' di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti; e) e' previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al comma 9. al comma 8, il mandato ad ARERA (Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente) di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni dell'art. 42-bis, unitamente ad altre indicazioni funzionali alla regolazione e al monitoraggio dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e comunita' energetiche rinnovabili; Visti la deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e il relativo allegato A (di seguito, insieme, richiamati con il riferimento alla delibera), con la quale e' stata data attuazione al comma 8 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (di seguito anche decreto-legge n. 34/2020), e in particolare l'art. 119, il quale reca talune disposizioni aventi effetto sul presente decreto, disponendo: al comma 5, che, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, la detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 spetti, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110% (di seguito anche: Superbonus), fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di 2.400 €/kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 dello stesso art. 119. In caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, il predetto limite di spesa e' ridotto a 1.600 €/kW di potenza nominale; al comma 6, che la detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo del sistema di accumulo; al comma 7 che la detrazione di cui ai commi 5 e 6 e' subordinata alla cessione in favore del GSE, con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019, e non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25 -bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni , dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Inoltre, il comma 7 stabilisce che con il presente decreto sono individuati i limiti e le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi dello stesso comma 7; al comma 16-bis che l'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 non costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale; inoltre, la detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al medesimo art. 42-bis si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000; al comma 16-ter: che le disposizioni del comma 5 dello stesso art. 119 si applicano all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis; l'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto; Vista la guida dell'Agenzia delle entrate del luglio 2020 avente ad oggetto «Superbonus 110% - Novita' in materia di detrazioni per interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici», la quale specifica che in caso di installazione, da parte delle comunita' energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, di impianti fino a 200 kW, che aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019, il Superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente all a potenza massima di 20 kW e che, per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente i 20 kW, spetta la detrazione ordinaria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto; Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), trasmesso alla CE a dicembre 2019, con il quale il Governo italiano ha definito i propri contributi e le relative misure per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comunitari 2030 in materia di energia e clima, nel cui ambito significativo rilievo rivestono autoconsumo, anche collettivo, e comunita' energetiche rinnovabili; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, e in particolare l'art. 24, come modificato dall'art. 20 della legge 20 novembre 2017, n. 167, che definisce modalita' e criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019 recante incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare l'art. 65, comma 1, che prevede che per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non e' consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; Ritenuto che la richiamata disposizione dell'art. 65 persegua un obiettivo generale e che pertanto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole debba essere precluso l'accesso alla tariffa incentivante di cui al presente decreto; Ritenuto opportuno dare attuazione al comma 9 dell'art. 42-bis con modalita' semplici e immediatamente applicabili, nonche' coordinate con la deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e con gli atti emanati dall'Agenzia delle entrate in attuazione dell'art. 119 del decreto-legge rilancio, allo scopo di consentire la rapida progettazione e realizzazione di nuove configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunita' di energia rinnovabile, tenuto anche conto della natura transitoria e sperimentale dell'assetto normativo e regolamentare disciplinato dall'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019; Considerato che la delibera ARERA sopra citata identifica il modello regolatorio applicabile alle configurazioni di autoconsumo oggetto del presente decreto, che consente di riconoscere sul piano economico i benefici derivanti dal consumo in sito dell'energia elettrica localmente prodotta; Considerato che le configurazioni in parola hanno accesso, per i costi di realizzazione degli impianti, anche alle detrazioni fiscali messe a disposizione dalla normativa, fino al 110% dei costi stessi; Considerato l'obiettivo di valorizzare le forme di autoconsumo collettivo in sito e la quantita' di energia autoconsumata in sito, nel rispetto delle piu' generali regole di mercato per la quota parte di energia immessa nella rete nazionale; Considerato, anche alla luce del limitato periodo di tempo per la sperimentazione previsto dall'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019, che le tecnologie che avranno maggiori probabilita' di essere utilizzate nelle configurazioni oggetto del presente decreto sono quelle di piu' semplice progettazione, autorizzazione e realizzazione quali il fotovoltaico; Ritenuto, ai fini del rispetto dei criteri di cui alle lettere da a) a e) del comma 9 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019: di prevedere che l'intera energia prodotta e immessa in rete resti nella disponibilita' del referente della configurazione, anche con cessione al GSE, e di definire la tariffa incentivante come tariffa premio sulla quota di energia condivisa, in quanto misura idonea a rispecchiare lo spirito delle comunita' energetiche e delle forme di autoconsumo collettivo nonche', sul piano della coerenza tra le fonti, il criterio di cui alla lettera a), in base alla quale la tariffa e' volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo; di attuare il criterio di cui alla lettera b) ammettendo automaticamente alla tariffa incentivante gli impianti facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo e di comunita' energetiche rinnovabili riconosciute tali dal GSE ai sensi della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020; ai fini della stessa lettera b), di fornire al GSE elementi idonei alla predisposizione di rapporti periodici sul funzionamento delle configurazioni in questione, anche in confronto con il meccanismo dello scambio sul posto; di stabilire, ai fini della lettera c), un periodo di fruizione della tariffa coerente con la vita utile degli impianti e analogo a quello riconosciuto agli impianti della medesima tipologia che beneficiano di incentivi; di riconoscere altresi' una tariffa piu' elevato per le comunita' energetiche, in ragione della maggiore ampiezza e dell'utilita' sociale che caratterizzano tali configurazioni; in relazione al criterio di cui alla lettera d), di dimensionare la tariffa in modo che il conseguente onere in bolletta sia stimabile non superiore a quello che potrebbe essere generato qualora gli impianti delle configurazioni di autoconsumo collettivo e delle comunita' energetiche accedessero allo scambio sul posto; di prevedere, ai fini dell'attuazione del criterio lettera e), che la tariffa incentivante sia erogata contestualmente alla restituzione delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonche' di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa (di seguito anche: contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo), come individuate da ARERA nella deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e in particolare l'art. 43 (Aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta), che stabilisce le condizioni nel cui rispetto gli aiuti al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione; Considerato, sulla base del comma 3 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 e della delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, che i beneficiari delle tariffe di cui al presente decreto sono condomini ovvero comunita' di energia rinnovabile aventi come obiettivo principale la fornitura di benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunita' ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari; Considerato anche che, sulla base delle tariffe di cui al presente decreto e dei requisiti degli impianti stabiliti dall'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 (e in particolare i limiti dimensionali degli impianti, il vincolo di collegamento alla bassa tensione su reti sottese alla medesima cabina di trasformazione da media a bassa tensione), l'entita' degli incentivi complessivamente erogabili a ciascuna configurazione non possa superare le soglie di cui al regolamento (UE) n. 651/2014; Considerata altresi' la natura sperimentale e transitoria delle disposizioni di cui all'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019, finalizzate all'attivazione dell'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunita' energetiche rinnovabili con impianti che entrino in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 e i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, con previsione esplicita, nello stesso art. 42-bis, di un monitoraggio funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 sul mercato interno; Considerata, a riguardo, la disposizione di cui al punto 5 della delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, che affida alla societa' Ricerca sul sistema energetico S.p.a. il compito di svolgere, anche attivando campagne di misura e monitoraggio su campioni di configurazioni di autoconsumo collettivo e comunita' di energia rinnovabile, uno studio sulle modalita' piu' efficienti per la massimizzazione dell'energia condivisa e sugli effetti tecnici ed economici delle medesime configurazioni, individuando gli eventuali effetti dell'autoconsumo sul sistema elettrico e dando priorita' ai costi di dispacciamento, anche con riferimento ai casi in cui nelle configurazioni di autoconsumo siano presenti sistemi di accumulo;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente decreto, in attuazione del comma 9 dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019 e nel rispetto dei criteri ivi indicati, individua la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni per l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e nelle comunita' energetiche rinnovabili, come disciplinate dallo stesso art. 42-bis e regolate da ARERA con deliberazione n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 individua inoltre i limiti e le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dal medesimo art. 119. 2. Il presente decreto si applica alle configurazioni di autoconsumo collettivo a alle comunita' energetiche rinnovabili di cui al comma 1 realizzate con impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi i potenziamenti, entrati in esercizio a decorrere dal 1° marzo 2020 ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 e per i quali il GSE abbia svolto con esito positivo la verifica di cui all'art. 4.6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. 3. Restano fermi gli obblighi di registrazione degli impianti sul sistema GAUDI'. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020 e, per quanto ivi non previsto, all'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019. |
| Art. 3
Tariffa incentivante e periodo di diritto
1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunita' energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a: a) 100 €/MWh nel caso in cui l'impianto di produzione faccia parte di una configurazione di autoconsumo collettivo; b) 110 €/MWh nel caso in cui l'impianto faccia parte di una comunita' energetica rinnovabile. 2. L'intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilita' del referente della configurazione, con facolta' di cessione al GSE con le modalita' di cui all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003, fermo restando l'obbligo di cessione previsto per l'energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che acceda al Superbonus. 3. Ai fini di quanto previsto dall'art. 119, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, il comma 1 non si applica all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo per l'autoconsumo collettivo previsto dalla regolazione di ARERA, nonche' l'obbligo di cessione gia' richiamato al comma 2. 4. Il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al comma 1 e' considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorita', secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorita', per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. A tal fine, il GSE riconosce, a fronte di motivate e documentate richieste, un'estensione del periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente comma. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti e' inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di potenziamento, anche eseguiti successivamente alla data ultima per l'accesso alle tariffe incentivanti, di cui all'art. 1, comma 2. In tale ultimo caso, si applica la procedura di riconoscimento di cui al presente comma e l'estensione del periodo nominale di diritto non puo' essere comunque superiore a dodici mesi, fermo restando il diritto alle predette tariffe solo sui potenziamenti entrati in esercizio nei termini temporali di cui allo stesso art. 1, comma 2. 5. Per ciascun impianto facente parte della configurazione di autoconsumo collettivo o di comunita' di energia rinnovabile, il diritto alla tariffa di cui al comma 1 decorre dalla data di decorrenza del contratto di cui al punto 4.6 della delibera ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, se l'impianto e' in esercizio, ovvero dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, se successiva. Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo dal 1° marzo 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto, la data di decorrenza dell'incentivo non puo' essere antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' indicata dal referente. 6. I soggetti che beneficiano dello scambio sul posto per impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio nel periodo intercorrente dal 1° marzo 2020 fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto possono recedere della convenzione di scambio sul posto con il GSE ai fini dell'inserimento dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunita' di energia rinnovabile e dell'accesso alla tariffa incentivante di cui al presente decreto, con effetti decorrenti dalla data indicata dal referente, comunque successiva alla data di chiusura della medesima convenzione. |
| Art. 4
Modalita' di accesso ed erogazione della tariffa incentivante
1. L'istanza di accesso alla tariffa di cui all'art. 3 e' effettuata con le modalita' previste dal punto 4.2 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020. 2. L'erogazione della tariffa di cui all'art. 3 avviene nell'ambito dell'erogazione del contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo di cui all'art. 8 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, secondo le modalita' ivi indicate. 3. Nei casi previsti , il GSE acquisisce l'informazione antimafia. 4. Agli impianti che beneficiano delle tariffe di cui al presente decreto si applica il comma 1 dell'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. A tale fine, il corrispettivo dovuto al GSE per la copertura dei costi amministrativi sostenuti dallo stesso GSE e' pari a quello stabilito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014 per gli impianti in scambio sul posto. |
| Art. 5
Cumulabilita' di incentivi
1. Per gli enti territoriali e locali, le tariffe di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, ne' con il meccanismo dello scambio sul posto. 2. Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, le tariffe di cui al presente decreto sono cumulabili esclusivamente con: a) la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986; b) la detrazione del 110%, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 3, comma 3. |
| Art. 6
Attivita' di monitoraggio
1. In attuazione del comma 9, lettera b), dell'art. 42-bis del decreto-legge n. 162/2019, il GSE pubblica, con cadenza semestrale, un bollettino su ciascuna delle configurazioni di cui al presente decreto, che contenga le seguenti informazioni con distribuzione almeno su base regionale: a) potenza degli impianti e tecnologie impiegate; b) quantita' di energia elettrica immessa in rete e condivisa; c) quantita' di risorse incentivanti erogate, distinte per ciascuna configurazione e con evidenza delle risorse erogate per energia condivisa e non condivisa; tali risorse, integrate, con specifica evidenza, con quelle relati ve al contributo per la valorizzazione e l'incentivazione dell'autoconsumo collettivo, sono comparate con gli oneri che si sarebbero sostenuti qualora gli stessi impianti avessero avuto accesso al meccanismo dello scambio sul posto, con energia scambiata pari a quella condivisa, considerando anche i costi dell'esenzione implicita dagli oneri generali di sistema per le configurazioni di autoconsumo singolo; d) tipologia dei beneficiari; e) tempi medi per il riconoscimento delle configurazioni di autoconsumo collettivo da fonti e di comunita' di energia rinnovabile ai fini dell'accesso alla regolazione ARERA e per il riconoscimento degli incentivi; f) proposte per una maggiore efficacia o efficienza delle misure. 2. Il GSE predispone una sezione del proprio sito internet dedicata alle configurazioni di autoconsumo collettivo e alle comunita' di energia rinnovabile. La sezione e' funzionale al supporto per ottenere il riconoscimento, da parte dello stesso GSE, ai fini dell'accesso alla regolazione prevista nel caso di «autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili» o di «comunita' di energia rinnovabile» e ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente decreto. In tale ambito il GSE, in coerenza con quanto disposto all'art. 11 della deliberazione ARERA n. 318/2020/R/eel del 4 agosto 2020, fornisce ai beneficiari delle tariffe di cui al presente decreto informazioni sull'andamento dell'energia immessa in rete, di quella condivisa e di quella prelevata dalla rete da ciascun componente delle configurazioni di autoconsumo collettivo e comunita' di energia rinnovabile. |
| Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2020
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 921 |
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