Gazzetta n. 285 del 16 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 novembre 2020
Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.


IL DIRETTORE GENERALE
delle finanze

Visto l'art. 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come modificato dall'art. 135, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, contenente misure urgenti in materia di Giustizia tributaria digitale;
Visto l'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, concernente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario;
Visto il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 545, sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto legislativo del 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014, «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonche' di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;
Visti gli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2013, n. 163, «Regolamento recante la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;
Visto il decreto del direttore generale delle finanze del 26 aprile 2012 recante «Regole tecniche per l'utilizzo, nell'ambito del processo tributario, della posta elettronica certificata (pec), per le comunicazioni di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992»;
Visto il decreto del direttore generale delle finanze del 4 agosto 2015, come modificato dal successivo decreto direttoriale del 28 novembre 2017, recante le specifiche tecniche previste dall'art. 3 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163;
Considerato che e' opportuno utilizzare, in fase di prima attuazione, il software Skype for Business gia' a disposizione delle commissioni tributarie;
Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, con la delibera n. 788 del 23 giugno 2020;
Vista la nota del 6 agosto 2020, n. 12853, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia per l'Italia digitale sullo schema di decreto che individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze attraverso collegamenti da remoto;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso con delibera n. 187 del 15 ottobre 2020 e trasmesso con nota 23 ottobre 2020, n. 39646;
Considerata l'urgenza di approvare le regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza attraverso collegamenti da remoto autorizzata dal Presidente della Commissione tributaria, anche ai sensi delle disposizioni di natura emergenziale contenute nell'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, in corso di conversione;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento individua le regole tecnico-operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche o camerali attraverso collegamenti da remoto, al fine di consentire l'attivazione delle udienze a distanza, cosi' come previsto dall'art. 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 e dall'art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.
 
Art. 2

Collegamento da remoto e strumenti di videoconferenza

1. Le udienze a distanza si svolgono mediante collegamenti da remoto utilizzando il programma informatico Skype for Business.
2. I collegamenti sono effettuati con il programma di cui al comma 1, tramite dispositivi che utilizzano esclusivamente infrastrutture e spazi di memoria collocati all'interno del sistema informativo della fiscalita' (SIF) del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse e apparati assegnati ai singoli uffici.
3. I dispositivi utilizzati per i collegamenti da remoto rispettano le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle «Linee guida tecnico-operative» di cui all'art. 5.
 
Art. 3

Svolgimento delle udienze a distanza

1. La partecipazione all'udienza avviene a distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalita' tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone collegate e la possibilita' di udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
2. La decisione del Presidente di svolgere l'udienza a distanza e' comunicata alle parti a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria invia una seconda comunicazione all'indirizzo di posta elettronica di cui al periodo precedente contenente il link per la partecipazione all'udienza a distanza e l'avviso che l'accesso all'udienza tramite tale link comporta il trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679. Il link e' diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.
3. In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto, il Presidente sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia la stessa disponendo che ne venga data comunicazione alle parti con le modalita' previste dal comma 2.
 
Art. 4

Processo verbale

1. Il verbale di udienza, redatto come documento informatico, e' sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza.
2. Qualora non sia possibile procedere con la sottoscrizione digitale di cui al comma 1, il segretario procede ad effettuare copia informatica del verbale sottoscritto con firma autografa e ad inserirla nel fascicolo informatico d'ufficio, previa apposizione della propria firma digitale.
 
Art. 5

Linee guida tecnico-operative
e trattamento dei dati personali

1. Le specifiche tecniche funzionali alla partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono individuate nelle Linee guida tecnico-operative, pubblicate sul sito internet dedicato alla Giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze e aggiornate in base all'evoluzione normativa e tecnologica.
2. L'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 e' pubblicata sul sito indicato al comma 1.
 
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto e', altresi', pubblicato nei siti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' comunicato alle commissioni tributarie di ogni ordine e grado.

Roma, 11 novembre 2020

Il direttore generale delle finanze: Lapecorella