Gazzetta n. 285 del 16 novembre 2020 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2020, n. 152
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2018, e in particolare, l'articolo 5, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
Visto l'articolo 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni generali

1. Ai procedimenti previsti dal regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, di seguito «regolamento», e dal relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, di seguito «regolamento di esecuzione», si applicano le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale di cui al presente decreto. Ai medesimi procedimenti si applicano altresi', in quanto compatibili con le disposizioni del predetto regolamento e del regolamento di esecuzione, le norme contenute nel libro III e nel libro IV, titolo I, capo III, del codice di procedura civile.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 5 della legge 4 ottobre 2019,
n. 117 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione
europea - Legge di delegazione europea 2018), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi'
recita:
«Art. 5 (Delega al Governo per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza
europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine
di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in
materia civile e commerciale). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le procedure di cui all'articolo
31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o
piu' decreti legislativi per l'adeguamento della normativa
nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e
del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e
dell'economia e delle finanze.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il
Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24
dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) prevedere che per la domanda di ordinanza di
sequestro conservativo fondata su un credito risultante da
atto pubblico e' competente il giudice del luogo in cui
l'atto pubblico e' stato formato;
b) prevedere che le disposizioni nazionali in
materia di ricerca con modalita' telematiche dei beni da
pignorare si applicano per l'acquisizione delle
informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n.
655/2014;
c) prevedere, agli effetti dell'articolo 492-bis
del codice di procedura civile, la competenza del
presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha
la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero
quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;
d) prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo
21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la
pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in
parte la richiesta di sequestro conservativo di conti
bancari, si propone con ricorso al tribunale in
composizione collegiale e che del collegio non puo' fare
parte il giudice che ha emanato il provvedimento di
rigetto;
e) prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza
europea di sequestro conservativo si applica l'articolo 678
del codice di procedura civile;
f) prevedere che per il procedimento di cui
all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 e'
competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di
sequestro conservativo;
g) prevedere che per il procedimento di cui
all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 e'
competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore
ha la residenza;
h) prevedere che il procedimento di cui
all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 e'
disciplinato dall'articolo 669-terdecies del codice di
procedura civile;
i) prevedere che, quanto al contributo unificato,
si applicano:
1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi
1, lettera b), e 1-bis, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per i procedimenti
previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n.
655/2014;
2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma
3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti
dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 115 del 2002 per i procedimenti previsti
dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
l) apportare alle disposizioni processuali civili e
a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra
modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e
al raccordo dell'ordinamento interno ai fini della piena
attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili
del regolamento (UE) n. 655/2014.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- La legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3.
- Il regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce
una procedura per l'ordinanza europea di sequestro
conservativo su conti bancari al fine di facilitare il
recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e
commerciale, e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 giugno 2014,
n. L 189.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1823 della
Commissione, del 10 ottobre 2016, che istituisce i moduli
di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, e' pubblicato nella G.U.U.E. 19
ottobre 2016, n. L 283.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2002, n.
139, S.O.
- Il testo dell'articolo 1, comma 3 della legge 24
aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
2020, n. 110, S.O., cosi' recita:
«Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020,
n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono abrogati. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo
2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Gli adempimenti e i
versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto
legge 2 marzo 2020, n. 9 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a
un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il
versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non
si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
3. In considerazione dello stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo
periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data
di entrata in vigore della presente legge, possono essere
adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
di delega.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 655/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
n. 2016/1823 della Commissione, del 10 ottobre 2016, si
veda nelle note alle premesse.
- I libri III e IV, titolo I, capo III, del codice di
procedura civile sono cosi' rubricati:
«Libro III - Del processo di esecuzione
Libro IV - Dei procedimenti speciali, Titolo I -
Dei procedimenti sommari, Capo III: dei procedimenti
cautelari».
 
Art. 2

Credito risultante da atto pubblico

1. Per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari fondata su un credito risultante da atto pubblico e' competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico e' stato formato.
 
Art. 3

Ricerca delle informazioni sui conti bancari

1. Per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari di cui all'articolo 14 del regolamento e' competente, quale autorita' di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per le attivita' di ricerca delle informazioni di cui al presente articolo, quando il debitore non ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, e' competente il presidente del Tribunale di Roma.
2. Il presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalita' telematiche di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile.
3. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile e a quelle individuate nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario ottiene dai rispettivi gestori le informazioni nelle stesse contenute.

Note all'art. 3:
- Il testo dell'articolo 492-bis del codice di
procedura civile cosi' recita:
«Art. 492-bis (Ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare). - Su istanza del creditore, il
presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificato il
diritto della parte istante a procedere ad esecuzione
forzata, autorizza la ricerca con modalita' telematiche dei
beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero
di fax del difensore nonche', ai fini dell'articolo 547,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza
non puo' essere proposta prima che sia decorso il termine
di cui all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo, il
presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica
dei beni da pignorare prima della notificazione del
precetto.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia
di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi
automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso
il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della
legge 1° aprile 1981, n. 121, con l'autorizzazione di cui
al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da
lui delegato dispone che l'ufficiale giudiziario acceda
mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti
nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in
particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio
dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti
previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni
rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da
sottoporre ad esecuzione, comprese quelle relative ai
rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito
e datori di lavoro o committenti. Terminate le operazioni
l'ufficiale giudiziario redige un unico processo verbale
nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le
relative risultanze. L'ufficiale giudiziario procede a
pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto,
anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel
caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto e'
consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che
si proceda al pignoramento.
Se l'accesso ha consentito di individuare cose che si
trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel
territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario,
quest'ultimo accede agli stessi per provvedere d'ufficio
agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i
luoghi non sono compresi nel territorio di competenza di
cui al periodo precedente, copia autentica del verbale e'
rilasciata al creditore che, entro quindici giorni dal
rilascio a pena d'inefficacia della richiesta, la presenta,
unitamente all'istanza per gli adempimenti di cui agli
articoli 517, 518 e 520, all'ufficiale giudiziario
territorialmente competente.
L'ufficiale giudiziario, quando non rinviene una cosa
individuata mediante l'accesso nelle banche dati di cui al
secondo comma, intima al debitore di indicare entro
quindici giorni il luogo in cui si trova, avvertendolo che
l'omessa o la falsa comunicazione e' punita a norma
dell'articolo 388, sesto comma, del codice penale.
Se l'accesso ha consentito di individuare crediti del
debitore o cose di quest'ultimo che sono nella
disponibilita' di terzi, l'ufficiale giudiziario notifica
d'ufficio, ove possibile a norma dell'articolo 149-bis o a
mezzo telefax, al debitore e al terzo il verbale, che
dovra' anche contenere l'indicazione del credito per cui si
procede, del titolo esecutivo e del precetto,
dell'indirizzo di posta elettronica certificata di cui al
primo comma, del luogo in cui il creditore ha eletto
domicilio o ha dichiarato di essere residente,
dell'ingiunzione, dell'invito e dell'avvertimento al
debitore di cui all'articolo 492, primo, secondo e terzo
comma, nonche' l'intimazione al terzo di non disporre delle
cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'articolo
546. Il verbale di cui al presente comma e' notificato al
terzo per estratto, contenente esclusivamente i dati a
quest'ultimo riferibili.
Quando l'accesso ha consentito di individuare piu'
crediti del debitore o piu' cose di quest'ultimo che sono
nella disponibilita' di terzi l'ufficiale giudiziario
sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore.
Quando l'accesso ha consentito di individuare sia
cose di cui al terzo comma che crediti o cose di cui al
quinto comma, l'ufficiale giudiziario sottopone ad
esecuzione i beni scelti dal creditore.».
- Il testo dell'articolo 155-quater delle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie cosi' recita:
«Art. 155-quater (Modalita' di accesso alle banche
dati). - Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche
dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di
cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione
degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalita' di
cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia.
Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia
digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche
di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso,
quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il
Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi
informatici per la cooperazione applicativa di cui
all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice
di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso e'
consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, di una convenzione
finalizzata alla fruibilita' informatica dei dati, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali. Il
Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi
telematici l'elenco delle banche dati per le quali e'
operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per
le finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice.
Il Ministro della giustizia puo' procedere al
trattamento dei dati acquisiti senza provvedere
all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
E' istituito, presso ogni ufficio notifiche,
esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato
«Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il
decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle
banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a
quelle individuate con il decreto di cui al primo comma e'
gratuito. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica anche all'accesso effettuato a norma dell'articolo
155-quinquies di queste disposizioni.».
 
Art. 4

Ricorso avverso il provvedimento negativo

1. L'impugnazione di cui all'art. 21 del regolamento avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si propone con ricorso al tribunale in composizione collegiale. Del collegio non puo' fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato.
 
Art. 5

Esecuzione

1. L'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, attuata in conformita' alle disposizioni del capo 3 del regolamento, si esegue secondo le norme previste dall'articolo 678 del codice di procedura civile per il pignoramento presso terzi successivamente alla notificazione o comunicazione al debitore di cui all'articolo 28 del regolamento.
2. La trasmissione degli atti di cui all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento e' effettuata dal creditore.
3. Al creditore, che si e' avvalso dell'ordinanza europea di sequestro dopo aver ottenuto una decisione giudiziaria o aver concluso una transazione giudiziaria in uno Stato membro dell'Unione, non si applica l'articolo 156, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Note all'art. 5:
- Il testo dell'articolo 678 del codice di procedura
civile cosi' recita:
«Art. 678 (Esecuzione del sequestro conservativo sui
mobili). - Il sequestro conservativo sui mobili e sui
crediti si esegue secondo le norme stabilite per il
pignoramento presso il debitore o presso terzi. In
quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di
sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale
del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la
dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle
controversie relative all'accertamento dell'obbligo del
terzo e' sospeso fino all'esito di quello sul merito, a
meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei
propri obblighi.
Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti
da sequestrare, il giudice puo' provvedere nei confronti
del terzo detentore, a norma del secondo comma
dell'articolo precedente.
Si applica l'articolo 610 se nel corso
dell'esecuzione del sequestro sorgono difficolta' che non
ammettono dilazione.».
- Il testo dell'articolo 156 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie cosi' recita:
«Art. 156(Esecuzione sui beni sequestrati). - Il
sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna
esecutiva prevista nell'articolo 686 del codice deve
depositarne copia nella cancelleria del giudice competente
per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni
dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle
notificazioni previste nell'articolo 498 del codice.
Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il
sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio
di cui al comma precedente, l'annotazione della sentenza di
condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista
nell'articolo 679 del Codice.».
 
Art. 6

Ricorso avverso l'ordinanza europea di sequestro

1. Per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento e' competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.
 
Art. 7

Opposizione all'esecuzione
dell'ordinanza europea di sequestro

1. Per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento e' competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.
 
Art. 8

Impugnazioni

1. Il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento e' disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile e il reclamo e' presentato con l'apposito modulo di cui all'allegato IX del regolamento di esecuzione.

Note all'art. 8:
- Il testo dell'articolo 669-terdecies del codice di
procedura civile cosi' recita:
«Art. 669-terdecies (Reclamo contro i provvedimenti
cautelari). - Contro l'ordinanza con la quale e' stato
concesso o negato il provvedimento cautelare e' ammesso
reclamo nel termine perentorio di quindici giorni dalla
pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla
notificazione se anteriore
Il reclamo contro i provvedimenti del giudice singolo
del tribunale si propone al collegio, del quale non puo'
far parte il giudice che ha emanato il provvedimento
reclamato. Quando il provvedimento cautelare e' stato
emesso dalla Corte d'appello, il reclamo si propone ad
altra sezione della stessa Corte o, in mancanza, alla Corte
d'appello piu' vicina.
Il procedimento e' disciplinato dagli articoli 737 e
738.
Le circostanze e i motivi sopravvenuti al momento
della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel
rispetto del principio del contraddittorio, nel relativo
procedimento. Il tribunale puo' sempre assumere
informazioni e acquisire nuovi documenti. Non e' consentita
la rimessione al primo giudice.
Il collegio, convocate le parti, pronuncia, non oltre
venti giorni dal deposito del ricorso, ordinanza non
impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il
provvedimento cautelare.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del
provvedimento; tuttavia il presidente del tribunale o della
Corte investiti del reclamo, quando per motivi sopravvenuti
il provvedimento arrechi grave danno, puo' disporre con
ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione o
subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.».
 
Art. 9

Rappresentanza legale

1. Nei procedimenti di cui al capo 4 del regolamento le parti stanno in giudizio con l'assistenza di un difensore.
 
Art. 10

Contributo unificato per le controversie
previste dal regolamento (UE) n. 655/2014

1. Dopo il comma 6-quater dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto il seguente:
«6-quinquies. Per le controversie di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano:
a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014;
c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1-quinquies, per i procedimenti previsti dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014.».

Note all'art. 10:
- Il testo dell'articolo 13 del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, citato nelle note alle
premesse, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
«Art. 13 (L) (Importi). - 1. Il contributo unificato
e' dovuto nei seguenti importi:
a) euro 43 per i processi di valore fino a 1.100
euro, nonche' per i processi per controversie di previdenza
e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto
dall'articolo 9, comma 1-bis, per i procedimenti di cui
all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i
procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge
1° dicembre 1970, n. 898;
b) euro 98 per i processi di valore superiore a
euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di
volontaria giurisdizione, nonche' per i processi speciali
di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice
di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui
all'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898;
c) euro 237 per i processi di valore superiore a
euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi
contenziosi di valore indeterminabile di competenza
esclusiva del giudice di pace;
d) euro 518 per i processi di valore superiore a
euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili di
valore indeterminabile;
e) euro 759 per i processi di valore superiore a
euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 1.214 per i processi di valore superiore a
euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.686 per i processi di valore superiore a
euro 520.000.
1-bis. Il contributo di cui al comma 1 e' aumentato
della meta' per i giudizi di impugnazione ed e' raddoppiato
per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.
1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni
specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma
1-bis.
1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale,
e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il
giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei
presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di
pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
1-quinquies. Per il procedimento introdotto con
l'istanza di cui all'articolo 492-bis, primo comma, del
codice di procedura civile il contributo dovuto e' pari ad
euro 43 e non si applica l'articolo 30.
2. Per i processi di esecuzione immobiliare il
contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della
meta'. Per i processi esecutivi mobiliari di valore
inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro
43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il
contributo dovuto e' pari a euro 168.
2-bis. Fuori dei casi previsti dall'articolo 10,
comma 6-bis, per i processi dinanzi alla Corte di
cassazione, oltre al contributo unificato, e' dovuto un
importo pari all'imposta fissa di registrazione dei
provvedimenti giudiziari.
3. Il contributo e' ridotto alla meta' per i processi
speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di
procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza
dichiarativa di fallimento e per le controversie
individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma
1-bis. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei
processi di sfratto per morosita' si determina in base
all'importo dei canoni non corrisposti alla data di
notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello
dei processi di finita locazione si determina in base
all'ammontare del canone per ogni anno.
3-bis. Ove il difensore non indichi il proprio numero
di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice
di procedura civile e il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata ai sensi dell'articolo 16, comma
1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice
fiscale nell'atto introduttivo del giudizio o, per il
processo tributario, nel ricorso il contributo unificato e'
aumentato della meta'.
4.
5. Per la procedura fallimentare, che e' la procedura
dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il
contributo dovuto e' pari a euro 851.
6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14,
il processo si presume del valore indicato al comma 1,
lettera g). Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis
dell'articolo 14, il processo si presume del valore
indicato al comma 6-quater, lettera f).
6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti
davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al
Consiglio di Stato e' dovuto nei seguenti importi:
a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli
aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza,
di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per
i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza
del giudicato il contributo dovuto e' di euro 300. Non e'
dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti
dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso
il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della
direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico
all'informazione ambientale;
b) per le controversie concernenti rapporti di
pubblico impiego, si applica il comma 3;
c) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato
comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo
V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonche'
da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il
contributo dovuto e' di euro 1.800;
d) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1,
lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo
dovuto e' di euro 2.000 quando il valore della controversia
e' pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo
compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto
e' di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a
1.000.000 di euro e' pari ad euro 6.000. Se manca la
dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il
contributo dovuto e' di euro 6.000;
e) in tutti gli altri casi non previsti dalle
lettere precedenti e per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nei casi ammessi dalla
normativa vigente, il contributo dovuto e' di euro 650.
6-bis.1. Gli importi di cui alle lettere a), b), c),
d) ed e) del comma 6-bis sono aumentati della meta' ove il
difensore non indichi il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata e il proprio recapito fax, ai sensi
dell' articolo 136 del codice del processo amministrativo
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero
qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nel
ricorso. L'onere relativo al pagamento dei suddetti
contributi e' dovuto in ogni caso dalla parte soccombente,
anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e
anche se essa non si e' costituita in giudizio. Ai fini
predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in
giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per
ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale
e i motivi aggiunti che introducono domande nuove.
6-ter.
6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale
proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e
regionali e' dovuto il contributo unificato nei seguenti
importi:
a) euro 30 per controversie di valore fino a euro
2.582,28;
b) euro 60 per controversie di valore superiore a
euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;
c) euro 120 per controversie di valore superiore a
euro 5.000 e fino a euro 25.000 e per le controversie
tributarie di valore indeterminabile;
d) euro 250 per controversie di valore superiore a
euro 25.000 e fino a euro 75.000;
e) euro 500 per controversie di valore superiore a
euro 75.000 e fino a euro 200.000;
f) euro 1.500 per controversie di valore superiore
a euro 200.000.
6-quinquies. Per le controversie di cui al
regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura
per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti
bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero
dei crediti in materia civile e commerciale, si applicano:
a) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1,
lettera b), e 1-bis, per i procedimenti previsti dagli
articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014;
b) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3,
per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del
regolamento (UE) n. 655/2014;
c) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1,
per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del
regolamento (UE) n. 655/2014;
d) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma
1-quinquies, per i procedimenti previsti dall'articolo 14
del regolamento (UE) n. 655/2014.».
 
Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 ottobre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Amendola, Ministro per gli affari
europei

Bonafede, Ministro della giustizia

Di Maio, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede