Gazzetta n. 286 del 17 novembre 2020 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 ottobre 2020
Autorizzazione al laboratorio all'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia - Ufficio antifrode - Sezione laboratori - Laboratorio chimico di Verona, in Verona, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva di III livello della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica n. 9188809 del 29 settembre 2020, registrata all'Ufficio centrale di bilancio l'8 ottobre 2020 al n. 16146, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali della medesima Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Vista la richiesta presentata in data 26 ottobre 2020 dall'Ufficio laboratori della Direzione antifrodi e controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per conto del Laboratorio chimico di Verona, volta ad ottenere per tale laboratorio l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;
Considerato che l'Ufficio laboratori della Direzione antifrodi e controlli dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha dimostrato che il laboratorio sopra indicato, inserito tra quelli che hanno ottenuto in data 23 aprile 2020 l'accreditamento multisito, e' accreditato relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - l'ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1

Il laboratorio chimico di Verona dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ubicato in Verona - via Sommacampagna n. 61 - scala B, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 
Allegato
===================================================================== | Denominazione della prova | Norma/metodo | +===========================================+=======================+ | |Regolamento CEE n. | | |2568/1991 allegato II +| | |Regolamento UE n. | |Acidi grassi liberi/free fatty acids |1227/2016 allegato I | +-------------------------------------------+-----------------------+ |Acido alfa-linolenico (omega-3) | | |(C18:3)/alpha-linolenic acid (omega-3) | | |(C18:3), acido arachico (C20:0)/arachidic | | |acid (C20:0), acido beenico (C22:0)/behenic| | |acid (C22:0), acido eicosenoico | | |(C20:1)/eicosenoic acid (C20:1), acido | | |eptadecanoico (C17:0)/heptadecanoic acid | | |(C17:0), acido eptadecenoico | | |(C17:1)/heptadecenoic acid (C17:1), acido | | |lignocerico (C24:0)/lignoceric acid | | |(C24:0), acido linoleico (omega-6) | | |(C18:2)/linoleic acid (omega-6) (C18:2), | | |acido miristico (C14:0)/myristic acid | | |(C14:0), acido oleico (C18:1)/oleic acid | | |(C18:1), acido palmitico (C16:0)/palmitic | | |acid (C16:0), acido palmitoleico | | |(C16:1)/palmitoleic acid (C16:1), acido | | |stearico (C18:0)/stearic acid (C18:0), | | |acido trans-linoleico | | |(C18:2)/trans-linoleic acid (C18:2), acido | | |trans-linolenico (C18:3)/trans-linolenic | | |acid (C18:3), acido trans-oleico |Regolamento CEE n. | |(C18:1)/trans-oleic acid (C18:1), esteri |2568/1991 allegato X + | |metilici acidi grassi (FAME)/fatty acids |Regolamento UE n. | |methyl esters (FAME) |1833/2015 allegato IV | +-------------------------------------------+-----------------------+ | |Regolamento CEE n. | | |2568/1991 allegato III | | |+ Regolamento UE n. | |Indice di perossidi/peroxide index |1784/2016 allegato | +-------------------------------------------+-----------------------+ |Analisi spettrofotometrica |Regolamento CEE n. | |nell'ultravioletto/UV spectrophotometric |2568/1991 allegato IX +| |analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, |Regolamento UE n. | |K268/K268 |1833/2015 allegato III | +-------------------------------------------+-----------------------+

 
Art. 2

L'autorizzazione ha validita' fino al 22 aprile 2024, data di scadenza dell'accreditamento.
 
Art. 3

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il Laboratorio chimico di Verona dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - l'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
 
Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 30 ottobre 2020

Il dirigente: Polizzi