IL COMMISSARIO STRAORDINARIO per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19
Viste le delibere del Consiglio dei Ministri: del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19; del 29 luglio 2020, con la quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e' stato prorogato fino al 15 ottobre 2020; del 7 ottobre 2020, con la quale lo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2012; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e che ne definisce funzioni e poteri, anche in deroga alle disposizioni vigenti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con il quale, all'art. 1, il dott. Domenico Arcuri e' stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2 recante disposizioni per il «Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da COVID-19», al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso; Visti, in particolare, i commi 11 e 12 del predetto art. 2, i quali dispongono, rispettivamente: che all'attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera provvede il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, avvalendosi delle risorse finanziarie a tal fine trasferitegli, garantendo la massima tempestivita' e l'omogeneita' territoriale, in raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma; che, per l'attuazione del Piano di cui sopra, il Commissario puo' delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 122 del predetto decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a ciascun Presidente di regione o di provincia autonoma che agisce conseguentemente in qualita' di commissario delegato, nel rispetto delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal Commissario straordinario; Preso atto della varieta' degli interventi da porre in essere, che puo' comportare anche una varieta' dei profili attuativi, a seconda che si tratti della fornitura di attrezzature medicali per l'allestimento di posti letto per terapia intensiva e sub intensiva e di veicoli attrezzati per il trasporto di pazienti affetti da COVID-19, ovvero della esecuzione di opere edilizie e impiantistiche strettamente necessarie per l'adeguamento o la ristrutturazione delle aree mediche e per la separazione dei percorsi e ristrutturazione delle aree di pronto soccorso; Preso atto delle valutazioni espresse nel corso delle riunioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome svoltesi il 9 e il 23 settembre 2020, circa la delega delle funzioni commissariali ai Presidenti delle regioni e delle province autonome che ne facciano richiesta per l'attuazione degli interventi concernenti l'esecuzione delle opere di adeguamento o ristrutturazione degli ospedali, fermo restando l'impegno del Commissario straordinario per quanto concerne la fornitura di attrezzature medicali per l'allestimento di posti letto per terapia intensiva e sub intensiva e di veicoli attrezzati per il trasporto di pazienti affetti da COVID-19, con le modalita' dallo stesso illustrate; Ritenuto di dover comunque predisporre, per le opere da realizzarsi in regioni o province autonome i cui Presidenti non richiedano la delega delle funzioni commissariali, ovvero intendano avvalersi del supporto contrattuale del Commissario straordinario, una procedura aperta finalizzata alla conclusione di un certo numero di accordi quadro per lotti territoriali e prestazionali corrispondenti alle esigenze realizzative delle Aziende del servizio sanitario nazionale interessate, ovvero dei servizi tecnici connessi, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi; Vista la richiesta del Presidente della Regione Toscana del 1° ottobre 2020, di provvedere, in qualita' di «Commissario delegato», a norma dell'art. 2, comma 12, del richiamato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 all'attuazione delle opere edilizie ed impiantistiche strettamente necessarie per l'adeguamento o ristrutturazione delle aree mediche e per la separazione dei percorsi e/o ristrutturazione delle aree di pronto soccorso; Visto il contestuale impegno a coprire con proprie risorse le eventuali spese eccedenti i limiti di spesa indicati dal Ministero della salute per tipologia di intervento, indicando le risorse effettivamente disponibili e ad osservare condizioni e oneri posti a carico del Commissario straordinario, del Ministro della salute o dei «beneficiari finali» dalla Banca europea degli investimenti, in relazione al prestito concesso al Governo italiano per il finanziamento del Piano, come precisati negli articoli 3, 4 e 6 del contratto di progetto sottoscritto il 30 luglio 2020; Vista la successiva documentazione a corredo, inviata il 9 settembre 2020, concernente la pianificazione operativa degli interventi, con il relativo cronoprogramma, comprendente anche il piano della «governance»; Visti il decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti il 24 luglio successivo (n. 1673) con il quale e' stato approvato il piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Toscana, nonche' la presa d'atto della successiva variazione; Non sussistendo, per quanto noto, motivi di incompatibilita';
Nomina
il Presidente della Regione Toscana Commissario delegato per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste nel piano regionale approvato dal Ministero della salute con i decreti di cui in premessa. Conseguentemente, al Presidente della Regione Toscana e' delegato l'esercizio dei poteri di cui all'art. 122, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, strettamente necessari per l'attuazione delle opere di cui in premessa e del successivo comma 2, nei limiti ivi indicati. Nell'esercizio delle predette funzioni il Commissario delegato si atterra' alle seguenti direttive: 1. aggiornare la pianificazione operativa degli interventi alla luce delle semplificazioni previste dalla legge, delle indicazioni di carattere operativo e della tempistica di cui ai successivi punti 5 e 6, nonche' delle misure organizzative che riterra' di adottare per accelerare l'esecuzione dei lavori e le connesse attivita' amministrative, dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario; 2. completare il quadro della governance nominando i «soggetti attuatori», dandone tempestiva comunicazione al Commissario straordinario; 3. ottenere le autorizzazioni amministrative occorrenti, in coerenza con le condizioni previste dal contratto di progetto con B.E.I., con le sole semplificazioni ammesse dalla legge (art. 2, comma 13, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77); 4. attuare le opere e porre in atto i servizi tecnici connessi, quali progettazione, verifiche della progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi: a) mediante appalti aggiudicati a seguito di procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con gli impegni previsti dal contratto di progetto con la B.E.I., ed entro il quadro di semplificazioni consentito dalla legge (art. 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120); b) ovvero tramite proprie strutture tecnico-manutentive, a condizione che esse operino sulla base di contratti gia' stipulati e in vigore, ovvero avvalendosi di societa' «in house»; c) ovvero, ancora, avvalendosi dei «contratti quadro» definiti dal Commissario straordinario; 5. accelerare i procedimenti di appalto, mediante: la facolta' di cui all'art. 8, comma 9, del richiamato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; la partecipazione di operatori economici gia' iscritti nella white list antimafia della prefettura competente per territorio (o del capoluogo) o nell'anagrafe antimafia degli esecutori ex art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, ovvero, almeno, in possesso della attestazione liberatoria di cui all'art. 3 del richiamato decreto-legge n. 76/2020; l'attestazione del possesso degli altri requisiti personali, professionali e di capacita' tecnica ed economica richiesti dal codice dei contratti pubblici a pena di esclusione, con le modalita' previste dal codice per i casi di estrema urgenza; 6. contenere la durata delle procedure di appalto, dall'avvio all'aggiudicazione, entro la seguente tempistica: non oltre quindici giorni per l'affidamento degli incarichi tecnico-professionali; non oltre venticinque giorni per l'affidamento dei lavori; non oltre dieci giorni per il perfezionamento dei «contratti di secondo livello», quando ci si avvale degli «accordi quadro» predisposti dal Commissario straordinario; 7. produrre la puntuale reportistica delle attivita', in coerenza con le esigenze di monitoraggio e controllo demandate ai Ministeri della salute e dell'economia e finanze, nonche' al Commissario straordinario, e con gli impegni derivanti dal contratto di progetto con BEI. Le modalita' di attuazione della reportistica e la disciplina dei trasferimenti finanziari saranno definite con separato provvedimento, da adottarsi previe intese con i Ministeri interessati. Si precisa che la delega comporta anche l'esercizio delle funzioni di coordinamento, monitoraggio e controllo nei confronti delle strutture dipendenti coinvolte nell'attuazione del programma. La presente delega: a) cessera' i suoi effetti con la cessazione delle funzioni commissariali, ovvero con la cessazione degli impegni di monitoraggio, controllo e approvazione della rendicontazione circa l'esecuzione delle opere e l'espletamento dei servizi correlati; b) potra' essere modificata o integrata per sopravvenute esigenze; c) potra' essere revocata in caso di: mancato esercizio della delega o perdurante inosservanza della tempistica prescritta; grave inosservanza delle direttive e degli impegni di controllo e monitoraggio; insorgenza di fatti incompatibili all'esercizio della delega. Roma, 12 novembre 2020
Il Commissario straordinario: Arcuri |