Gazzetta n. 288 del 19 novembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 settembre 2020
Composizione e modalita' di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio del ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 21, relativo all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile;
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30 recante delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), relativo al criterio di delega concernente la disciplina della partecipazione e della collaborazione delle universita' e degli enti e istituti di ricerca alle attivita' di protezione civile;
Visto il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante codice della protezione civile, e in particolare l'art. 20 che, in coerenza con le tipologie di rischio di cui all'art. 16 del medesimo codice, indica la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile e prevede che la composizione e le modalita' di funzionamento della stessa Commissione siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonche' l'art. 48 che dispone l'abrogazione, tra l'altro, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;
Visto, altresi', l'art. 21 del predetto decreto legislativo n. 1 del 2018, che definisce le modalita' di individuazione dei Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario e, in particolare, l'art. 16 concernente l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011, concernente la riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi che, nel definire l'articolazione, la composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento della Commissione stessa, ha rinviato, per la nomina dei componenti, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017, e successive modifiche e integrazioni, recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2019, con il quale al dott. Angelo Borrelli e' stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 2 ottobre 2019 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, ed e' stata attribuita la titolarita' del Centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - Protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il codice di comportamento e di tutela della dignita' e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2014, applicabile anche ai consulenti ai sensi dello stesso codice;
Ravvisata la necessita' di disciplinare la composizione e il funzionamento della sopra richiamata Commissione in conseguenza del mutato contesto normativo di riferimento e in coerenza con le tipologie di rischio individuate all'art. 16 del codice della protezione civile;
Sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1

Compiti

1. Ai sensi dell'art. 20 del codice della protezione civile, di seguito «Codice», la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, d'ora in avanti «Commissione», e' organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile.
2. La Commissione fornisce pareri tecnico-scientifici su quesiti e argomenti posti dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in relazione alle diverse tipologie e situazioni di rischio potenziali, imminenti o in atto.
3. In relazione ai quesiti e agli argomenti di cui al comma 2, la Commissione puo' fornire al Capo del Dipartimento della protezione civile anche proposte per migliorare le capacita' di valutazione, previsione e prevenzione rispetto alle diverse tipologie di rischio di cui all'art. 16 del codice.
 
Art. 2

Articolazione, composizione e durata

1. La Commissione si articola in un Ufficio di Presidenza e in quattro settori inerenti alle diverse tipologie di rischio, di seguito elencate:
settore rischi sismico e da maremoto;
settore rischio vulcanico;
settore rischi idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi;
settore rischi antropici e tecnologici (chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali).
2. L'Ufficio di Presidenza della Commissione e' composto dal presidente, da un vicepresidente con funzioni anche di presidente vicario e da un referente per ciascun settore di rischio, individuati tra personalita' di alto prestigio scientifico, culturale o istituzionale nei rischi di protezione civile. Il vicepresidente sostituisce il presidente nelle relative funzioni in caso di sua assenza o impedimento, nonche' in caso di vacanza dell'incarico. Per ogni referente di settore viene individuato un sostituto.
3. Ogni settore di rischio di cui al comma 1, e' composto da un numero massimo di dieci componenti permanenti, ivi compreso il referente, individuati tra i legali rappresentanti dei Centri di competenza e tra esperti di comprovata esperienza in materia, tenuto conto delle specificita' dei rischi trattati. I legali rappresentanti dei Centri di competenza non possono essere in numero superiore al 50% del totale dei componenti permanenti. Essi possono nominare in forma permanente un proprio delegato, individuato nell'ambito del medesimo Centro di competenza, esperto nella materia del settore che, in caso di assenza del legale rappresentante, esercita il diritto di voto. Quando un Centro di competenza e' presente in piu' settori, per ciascun settore puo' essere individuato in forma permanente un delegato.
4. Per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile predispone un elenco di componenti aggiuntivi competenti in specifiche discipline, individuati in quanto utili ai fini della caratterizzazione di ciascun rischio. Essi possono essere chiamati ad integrare la composizione della Commissione, in numero non superiore al 50% dei componenti permanenti della Commissione per ciascun settore, nei casi in cui, a seconda degli argomenti da trattare, il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Presidente della Commissione, ne ravvisi la necessita', motivandone le specifiche esigenze. In sede di riunione della Commissione, il componente aggiuntivo convocato opera nell'ambito della Commissione stessa con diritto di voto.
5. I componenti, permanenti e aggiuntivi, della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti alle istituzioni universitarie, sono individuati tra i professori di prima fascia e tra i professori di seconda fascia che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia o di idoneita' ad un concorso per dirigente di ricerca. I componenti della Commissione, qualora scelti tra gli esperti appartenenti agli enti di ricerca, sono individuati tra i dirigenti di ricerca e tra i primi ricercatori che al momento della nomina siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per docenti di prima fascia o di idoneita' ad un concorso per dirigente di ricerca.
6. Alla nomina dei componenti permanenti della Commissione, ivi compresi il presidente ed il vicepresidente vicario, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con il decreto si procede, altresi', alla designazione dei referenti e dei relativi sostituti per ciascun settore.
7. Alla costituzione e all'aggiornamento dell'elenco dei componenti aggiuntivi di cui al comma 4, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.
8. La Commissione dura in carica cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6. Allo scadere della Commissione, in mancanza di proroga decadono anche i componenti aggiuntivi dell'elenco di cui al comma 4.
9. I componenti permanenti della Commissione decadono dall'incarico qualora non partecipino personalmente, senza preavviso e motivate ragioni, a tre riunioni consecutive alle quali siano stati regolarmente convocati.
 
Art. 3

Funzionamento

1. La Commissione si riunisce di norma per singoli settori di rischio o, nel caso di esame di questioni interdisciplinari, in seduta congiunta tra due o piu' settori. La Commissione si riunisce, in ogni caso, in seduta plenaria almeno una volta all'anno per la verifica delle attivita' svolte e per provvedere alla programmazione annuale dei lavori.
2. La Commissione, che si riunisce di norma presso una delle sedi del Dipartimento della protezione civile, opera con almeno la meta' dei componenti con diritto di voto convocati, sia permanenti sia aggiuntivi, e delibera a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono essere svolte anche per via telematica.
3. La Commissione puo' dotarsi di un proprio regolamento organizzativo, nel quale indicare le procedure necessarie al suo corretto funzionamento.
4. Le convocazioni delle riunioni, con indicazione dei quesiti e degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disposte dal presidente su richiesta del Capo del Dipartimento della protezione civile, oppure con decisione dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, con preavviso di almeno cinque giorni, durante i quali e' resa disponibile la relativa documentazione. In caso di specifiche necessita', la Commissione puo' essere convocata senza tale preavviso e con urgenza.
5. Le risultanze di ciascuna riunione della Commissione sono sintetizzate in un verbale che viene inviato al Capo del Dipartimento della protezione civile di regola al termine della riunione stessa e comunque non oltre cinque giorni dallo svolgimento della seduta.
6. Per eventuali esigenze di comunicazione, e su richiesta del Capo del Dipartimento, le risultanze di una riunione della Commissione possono essere sintetizzate dalla Commissione stessa in un comunicato, che costituisce l'unica forma ufficiale di rappresentazione esterna del parere della Commissione, per il tramite del Dipartimento.
7. Il Capo del Dipartimento puo' chiedere al presidente della Commissione di dare mandato ad alcuni suoi componenti, permanenti o aggiuntivi, di effettuare ricognizioni, verifiche e sopralluoghi.
8. Il Dipartimento della protezione civile assicura il funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per garantire il supporto tecnico-organizzativo alle attivita' della Commissione, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile vengono individuate tre unita' di personale del Dipartimento stesso, le quali provvedono allo svolgimento delle funzioni di Segreteria nell'ambito dei doveri d'ufficio, senza oneri aggiuntivi rispetto al trattamento economico spettante in relazione al rapporto d'impiego presso il Dipartimento della protezione civile.
 
Art. 4

Ulteriori esperti

1. Al fine di disporre di ulteriori contributi tecnico-scientifici, il Capo del Dipartimento della protezione civile, in accordo con il presidente, puo' invitare alle riunioni della Commissione ulteriori esperti, che partecipano senza diritto di voto.
2. Qualora si rilevi la necessita' di approfondire problematiche specifiche e territorialmente localizzate, possono essere invitati alle riunioni della Commissione esperti di organismi di consulenza tecnico-scientifica a livello regionale e/o locale, che partecipano senza diritto di voto.
 
Art. 5

Oneri

1. La Commissione opera a titolo gratuito e ai suoi componenti, permanenti e aggiuntivi, nonche' agli esperti di cui all'art. 4, non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti.
2. Ai componenti invitati, permanenti e aggiuntivi, della Commissione, nonche' agli esperti di cui all'art. 4 invitati, compete il rimborso, secondo la disciplina del trattamento di missione previsto per i dirigenti statali di prima fascia, in relazione alle spese sostenute per le riunioni della Commissione e per le altre attivita' specificamente richieste dal Capo del Dipartimento. Il rimborso spetta anche per le spese sostenute dalla sede di residenza al luogo di missione e ritorno. I costi di missione sono posti a carico del pertinente capitolo di spesa del Centro di responsabilita' amministrativa n. 13 - protezione civile - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 6

Disposizioni transitorie e abrogazioni

1. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'art. 2, il funzionamento della Commissione, nella composizione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 e successive modifiche e integrazioni, continua ad essere regolato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 dell'art. 2, recante la nomina dei componenti della Commissione, e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2011 recante: «Riorganizzazione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi», nonche' i seguenti provvedimenti di nomina dei componenti della medesima Commissione:
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2013 recante integrazioni e modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2015 recante ulteriori modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2017 recante nomina dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2018 recante modifiche inerenti la composizione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2020

Il Presidente: Conte

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2575