Gazzetta n. 288 del 19 novembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 9 settembre 2020 |
Determinazione dell'entita' massima del contributo riconoscibile in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela e disciplina delle modalita' di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 15, che prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attivita' gestionali, i documenti, la modulistica, le modalita' di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese; Visti, in particolare, gli articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo n. 82 del 2015 finalizzati a favorire il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022»; Vista la ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022 pubblicata in data 30 dicembre 2019 ed in particolare la tabella 10 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto lo stanziamento di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2020 di euro 2.000.000,00 sul capitolo 7271 «Contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela» del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed in particolare l'art. 93, che al comma 1, primo periodo, prevede che: «allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonche' per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, e' riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto di guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformita', omologazione o analoga autorizzazione»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ed in particolare l'art. 264 in materia di liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19; Considerato che il citato art. 93, al comma 1, secondo periodo, dispone che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020; Tenuto conto che, ai sensi del predetto art. 93, comma 1, terzo periodo «le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al secondo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato»; Considerato che il predetto art. 93, al comma 2, dispone che «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entita' massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalita' di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso»; Visto il decreto 2 aprile 2020, prot. n. 40265, del Ministro dell'economia e delle finanze con cui e' stato istituito, nel corrente esercizio finanziario, il capitolo 7271 «Contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela», con stanziamento di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2020 di 2 milioni di euro per le finalita' di cui ai citato art. 93, comma 1, primo periodo; Considerata la necessita' di provvedere tempestivamente all'individuazione delle procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 93, comma 2, del citato decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020; Considerato che il riuso dei programmi informatici di proprieta' delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, garantisce il raggiungimento delle finalita' di economicita', efficienza, tutela degli investimenti e neutralita' tecnologica; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, che dispone che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi». Ritenuto, pertanto, di disporre l'affidamento a societa' a capitale interamente pubblico delle attivita' di attuazione ed esecuzione connesse all'adozione del decreto di cui al predetto art. 93; Vista l'applicazione web denominata «Bonus dispositivi antiabbandono» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 28 gennaio 2020, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 39 del 17 febbraio 2020, le cui misure tecniche ed organizzative e modalita' di attuazione sono adottate e rispettate anche nell'ambito del presente decreto; Vista la circolare del 14 aprile 2020, prot. n. 10830 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la successiva circolare del 26 maggio 2020, prot. n. 14724 del direttore generale per la motorizzazione che individuano le prescrizioni tecniche per l'applicazione di divisori sui veicoli destinati ai servizi di autotrasporto pubblico non di linea; Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze; Sentita l'Autorita' garante per i dati personali che, nella riunione del 9 luglio 2020, si e' espressa, ai sensi dell'art. 58, par. 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 2016/679, formulando parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 93, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 2. Il contributo e' erogato, nella forma di rimborso, in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che, dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 18, dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie conformi alle prescrizioni tecniche di cui alle circolari citate in premessa. |
| Art. 2
Richiedenti
1. Il contributo puo' essere richiesto dai soggetti che, in forma individuale, societaria associata, svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea e che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto di guida dai sedili riservati alla clientela. 2. Il contributo e' riconosciuto in relazione a ciascun veicolo che viene dotato di paratia, in proprieta' o in locazione finanziaria o detenuto ad altro titolo dai soggetti di cui al comma 1, utilizzato per il servizio di trasporto pubblico non di linea. |
| Art. 3
Contributo per l'acquisto
1. Il contributo e' erogato mediante rimborso di un importo fino al cinquanta per cento del costo della paratia divisoria e, comunque, nel limite massimo di 150 euro per ciascun veicolo su cui e' installata. 2. I contributi sono-assegnati secondo l'ordine temporale di ricezione delle richieste fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 3. E' possibile presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma di cui all'art. 4. |
| Art. 4
Procedura
1. Per accedere al contributo, il richiedente, previa registrazione sulla piattaforma informatica «Bonus paratie» accessibile direttamente o dal sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presenta istanza compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. L'identita' dei richiedenti e' verificata, in relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale, denominazione sociale, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, di seguito «SPID». A tal fine gli interessati, qualora non ne siano gia' in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identita' digitale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014. 3. L'istanza e' corredata da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui il soggetto richiedente attesta e comunica quanto segue: a. di esercitare in forma individuale o societaria o associata l'attivita' di autoservizi di trasporto pubblico non di linea; in caso di esercizio in forma societaria o associata dell'attivita' di autoservizi di trasporto pubblico non di linea, la dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante; b. il numero di targa del veicolo o dei veicoli su cui e' installata la paratia; c. il titolo che legittima la disponibilita' del veicolo o dei veicoli in capo al richiedente, quale, a titolo esemplificativo, proprieta' o locazione finanziaria; d. che il veicolo su cui viene installata la paratia e' destinato in via principale all'attivita' di autoservizi di trasporto pubblico non di linea; e. per gli autobus l'avvenuta visita e prova per l'installazione della paratia e conseguente aggiornamento della carta di circolazione; f. il codice Iban per l'accredito del rimborso; g. cognome e nome dell'intestatario o cointestatario del conto corrente, che deve coincidere con il richiedente; h. l'indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all'erogazione del rimborso. 4. All'istanza devono essere allegate copia della fattura relativa all'acquisto ed installazione della paratia divisoria e copia della dichiarazione concernente l'installazione sul veicolo della paratia di cui ai modelli allegati alle circolari citate in premessa. 5. L'applicazione prevede il rilascio, nell'area riservata a ciascun beneficiario registrato, di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma. |
| Art. 5
Rimborso per l'acquisto
1. Ai fini dell'attribuzione del contributo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso SOGEI procede alla verifica della validita' e correttezza dei dati relativi al codice fiscale dichiarati dal richiedente ai sensi dell'art. 4 attraverso il collegamento con l'anagrafe tributaria, e della targa del veicolo, utilizzando apposito elenco fornito dalla Direzione generale per la Motorizzazione aggiornato con cadenza mensile, anche per l'eventuale risoluzione di problematiche connesse al numero di targa inserito. 2. Per ciascun veicolo per cui e' stata acquistata e installata la paratia, si provvede al rimborso mediante accredito di un importo fino al cinquanta per cento del costo della paratia e, comunque, nel limite massimo di euro 150, sul conto corrente le cui coordinate bancarie sono fornite al momento della presentazione dell'istanza di rimborso. |
| Art. 6
Soggetti attuatori
1. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che si avvale, mediante stipula di apposite convenzioni, delle societa': a) SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a., ai sensi della normativa in materia di riuso dei programmi informatici, incaricata principalmente delle attivita' informatiche relative alla piattaforma cui si registrano richiedenti ed attraverso la quale vengono presentate le istanze di rimborso ed in particolare, per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 4; b) CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, quale gestore delle liquidazioni dei rimborsi richiesti ed in particolare, per le attivita' di cui all'art. 5. |
| Art. 7
Controlli
1. Ai fini di effettuare i necessari controlli, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 264 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, SOGEI invia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la reportistica necessaria relativa ai richiedenti registrati e a CONSAP la reportistica per la rendicontazione delle richieste di rimborso presentate sulla piattaforma. 2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 9, SOGEI provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle paratie installate sui veicoli e trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed a CONSAP, entro il giorno 15 di ciascun mese, la rendicontazione riferita alla mensilita' precedente delle richieste di rimborso. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, SOGEI non procede all'accettazione di ulteriori istanze e da' tempestiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
| Art. 8
Trattamento dei dati personali
1. Il titolare del trattamento dei dati personali, di cui all'applicazione web dedicata e inerente lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. I soggetti attuatori di cui all'art. 6 sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali responsabili del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarita' del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle modalita' e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Nelle convenzioni di cui all'art. 6 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) n. 2016/679, nonche' i tempi di conservazioni dei dati. 4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 6, continua ad avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi della normativa in materia di riuso dei prodotti informatici e dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, delle societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica S.p.a. e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. |
| Art. 9
Norme finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui al capitolo 7271, fino ad esaurimento del fondo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede al versamento a CONSAP delle somme necessarie per dare attuazione all'art. 3 del presente decreto, in misura pari a 600.000 euro successivamente alla registrazione della relativa Convenzione, e per la restante somma in misura pari alle richieste di rimborso presentate sulla piattaforma. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Roma, 9 settembre 2020
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2020 Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, foglio n. 3388 |
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