Gazzetta n. 289 del 20 novembre 2020 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 16 settembre 2020 |
Criteri e modalita' di concessione dei contributi in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, per interventi contro Xylella fastidiosa in applicazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e, in particolare, l'art. 67 che disciplina le forme di sovvenzione e di assistenza rimborsabile ammesse; Visto il regolamento (UE) n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce norme generali a disciplina del sostegno dell'Unione europea a favore dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale; Visto il regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e, in particolare, l'art. 9 che disciplina lo status di agricoltore in attivita'; Visto il regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; Visto, in particolare, l'art. 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014, che definisce le condizioni per gli aiuti destinati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche' alla prevenzione dei danni da essi arrecati; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata ed integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115; Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 del suddetto regolamento, il quale prevede che le informazioni relative agli aiuti nel settore agricolo continuano ad essere contenute nel Registro degli aiuti di Stato - SIAN; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo del 12 luglio 2019, n. 7442 che disciplina il riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme sul procedimento amministrativo e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge ed il regolamento di contabilita' generale dello Stato attualmente vigenti; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»; Visto, in particolare, l'art. 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, con il quale e' stato istituito un Fondo per la realizzazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484, con il quale sono state definite le misure di intervento ai fini dell'attuazione del piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia previsto dall'art. 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44; Visto, in particolare, l'art. 8 del summenzionato decreto n. 2484/2020 il quale prevede che, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della Regione Puglia, previo parere del Comitato di sorveglianza, siano definiti i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi per l'attuazione della misura relativa alla «Salvaguardia olivi secolari o monumentali»; Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stato approvato il piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia; Tenuto conto che con nota del 19 giugno 2020, n. 2209, sono stati trasmessi ai componenti del Comitato di sorveglianza, per il prescritto parere, le proposte della Regione Puglia sugli interventi previsti dagli articoli 6 e 8 del decreto interministeriale n. 2484/2020, riguardanti, rispettivamente, il «Reimpianto olivi zone infette» e la «Salvaguardia olivi secolari o monumentali» e che, con successiva nota del 14 luglio 2020, protocollo n. 9002537, e' stata chiusa la procedura d'urgenza e comunicata l'approvazione da parte del Comitato di sorveglianza di tutti i punti sottoposti all'esame dei suoi componenti; Considerato inoltre che, al fine di assicurare la piu' ampia diffusione possibile della misura, anche per venire incontro alle diverse istanze del territorio, si e' resa necessaria la modifica del provvedimento relativo all'art. 8 del decreto interministeriale n. 2484/2020 riguardante la «Salvaguardia olivi secolari o monumentali», laddove limitava l'applicazione delle misure alla sola zona infetta e che, il Comitato di sorveglianza, con procedura d'urgenza scritta, avviata in data 7 agosto 2020 e conclusa con successiva nota del 18 agosto 2020, protocollo n. 9056328, ha espresso parere favorevole sul nuovo testo; Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla definizione dei criteri e delle modalita' di concessione dei contributi per l'attuazione della misura di cui all'art. 8 «Salvaguardia olivi secolari o monumentali» del sopracitato decreto n. 2484/2020;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Al fine di prevenire la diffusione della Xylella fastidiosa e salvaguardare il patrimonio olivicolo a carattere monumentale e storico pugliese e' concesso, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484, un contributo in favore dei proprietari, detentori o possessori di terreni in cui ricadono olivi monumentali censiti, che si impegnano ad attuare gli interventi necessari a bloccare l'avanzata della fitopatia. 2. In considerazione delle svariate osservazioni empiriche sul territorio di piante bimembri sovrainnestate da adulte e capaci di mantenere un accettabile stato vegetativo in aree infette a fortissima pressione d'inoculo, l'aiuto e' diretto ad interventi, anche sperimentali, di innesto e sovra innesto realizzati con marze provenienti da ecotipi resistenti. 3. Responsabile della misura e' la Regione Puglia che, in qualita' di soggetto attuatore, redige le procedure di accesso ai finanziamenti e le relative modalita' di gestione delle istruttorie e potra' avvalersi per le attivita' operative del supporto dell'Agenzia regionale per le attivita' irrigue e forestali (ARIF) e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). |
| Art. 2
Entita' del sostegno
1. Per l'attuazione della presente misura sono destinati 5 milioni di euro, di cui 1 milione di euro per l'anno 2020 e 4 milioni di euro per l'anno 2021. 2. Sono esclusi dal finanziamento gli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi la soglia di 500.000,00 euro per impresa e per domanda di aiuto di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 702/2014. |
| Art. 3
Interventi finanziabili
1. Gli interventi finanziabili sono finalizzati alla prevenzione dei danni da Xylella fastidiosa agli ulivi monumentali inseriti nell'elenco degli ulivi monumentali della Regione Puglia di cui all'art. 5 della legge regionale n. 14/2007 mediante innesti degli stessi con varieta' resistenti o tolleranti, quali il Leccino, la Fs-17, o altre varieta' dichiarate resistenti o tolleranti all'organismo specificato dal Comitato fitosanitario nazionale. 2. Gli investimenti sono conformi alla legislazione europea, nazionale e regionale in materia di tutela ambientale, paesaggistica ed idrogeologica. Gli aiuti sono concessi a condizione che la domanda di aiuto abbia ricevuto le autorizzazioni eventualmente necessarie prima della data di presentazione della stessa. 3. E' escluso il riconoscimento dei mancati redditi per la perdita di produzione e di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento. 4. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere concessi solo nel rispetto dell'effetto di incentivo in conformita' dell'art. 6 del regolamento (UE) n. 702/2014. 5. L'aiuto e' riconosciuto esclusivamente nei limiti del ripristino della capacita' produttiva olivicola esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto di intervento, evitando ogni sovra-compensazione dei costi per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati. |
| Art. 4
Costi ammissibili e intensita' dell'aiuto
1. Sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici per investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa in conformita' all'art. 14, paragrafo 6, lettera h) del regolamento (UE) n. 702/2014. 2. Il costo riconoscibile per gli interventi preventivi finalizzati alla prevenzione del danno prodotto dall'organismo nocivo Xylella fastidiosa agli ulivi monumentali e' determinato sulla base di tabelle standard di costi unitari ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera b) del regolamento (UE) n. 1303/2013. 3. L'aiuto e' determinato in funzione del costo unitario dell'innesto e del numero di ulivi da innestare. 4. L'intensita' massima di aiuto e' pari all'80% dei costi ammissibili. Puo' tuttavia essere aumentata fino al 100% se l'investimento e' effettuato collettivamente da piu' beneficiari. 5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale vigente in materia. 6. Gli aiuti non possono essere concessi nei seguenti casi: a) acquisto di diritti di produzione, diritti all'aiuto e piante annuali; b) impianto di piante annuali; c) lavori di drenaggio; d) investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro ventiquattro mesi dalla data del loro insediamento. 7. I costi diversi da quelli di cui all'art. 14, paragrafo 6, lettere a) e b) del regolamento (UE) n. 702/2014, connessi ai contratti di leasing, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi, non costituiscono costi ammissibili. Il capitale circolante non e' ritenuto un costo ammissibile. 8. Gli aiuti di cui al comma 2 non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nel regolamento (UE) n. 1308/2013, anche se tali divieti e restrizioni interessano solo il sostegno dell'Unione previsto da tale regolamento. |
| Art. 5
Beneficiari
1. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi ai proprietari, detentori o possessori di terreni olivetati che possono partecipare in forma singola o in forma associata. 2. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente provvedimento gli agricoltori attivi ai sensi dall'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, in conformita' all'art. 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014. 3. Nel caso di partecipazione in forma associata, deve essere presentata una domanda collettiva da parte di associazioni di produttori costituite in forma di cooperative agricole olearie e/o organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola riconosciute ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo del 12 luglio 2019, n. 7442. 4. Possono beneficiare del sostegno i soggetti che soddisfano le seguenti condizioni: a) siano proprietari o conduttori di superfici agricole che rientrano nel territorio della Regione Puglia; b) dimostrino di possedere la legittima conduzione delle superfici agricole oggetto di intervento; c) richiedono l'innesto di almeno venti piante di olivo. 5. Nel caso di partecipazione in forma associata, i suddetti requisiti devono essere posseduti da ciascun soggetto aderente all'iniziativa, con l'eccezione di quello previsto alla lettera c), che deve essere posseduto dall'associazione di produttori nel suo complesso. 6. L'aiuto non sara' concesso: a) alle imprese in difficolta'; b) alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione; c) alle grandi imprese. d) alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. |
| Art. 6
Criteri di selezione
1. I criteri di selezione prevedono di privilegiare le domande di aiuto che: a) richiedono gli innesti su un maggior numero di ulivi monumentali censiti ricadenti nel contesto paesaggistico della «Piana degli olivi secolari» di cui al piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 febbraio 2015, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni; b) sono presentate in forma associata; c) richiedono innesti su un maggior numero di ulivi monumentali censiti; d) propongono di innestare il minor numero di ulivi non ancora censiti ma segnalati all'amministrazione regionale in virtu' delle proprie caratteristiche di monumentalita'. |
| Art. 7
Cumulabilita' dei contributi
1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti «de minimis», e con i sostegni previsti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013: a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensita' di aiuto indicato all'art. 4 del presente decreto. 2. Gli aiuti per gli investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'art. 14, paragrafo 3, lettera e) del regolamento (UE) n. 702/2014 non sono cumulabili con gli aiuti intesi a indennizzare danni materiali di cui agli articoli 25, 26 e 30 del citato regolamento. |
| Art. 8
Trasparenza
1. Per gli aiuti superiori alle soglie indicate all'art. 9, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (UE) n. 702/2014, si provvede alla pubblicazione delle relative informazioni sulla sezione «Trasparenza» del sito internet del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2020
Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 885 |
|
|
|