Gazzetta n. 290 del 21 novembre 2020 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 novembre 2020
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticita' determinatasi in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova. (Ordinanza n. 711).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e in particolare l'art. 2, comma 5, lettera c) e l'art. 25;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con la quale e' stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello stesso provvedimento lo stato di emergenza in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 519 del 28 maggio 2018, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 557 del 5 novembre 2018, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 632 del 6 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle province di Vicenza, Verona e Padova»;
Vista la nota prot. n. 124269 del 17 marzo 2020 del direttore regionale dell'Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto;
Visto l'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, che dispone che nell'ordinanza per il rientro nell'ordinario e' possibile prevedere per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili;
Visto l'art. 14, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», che ha prorogato di ulteriori sei mesi i termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19, e delle contabilita' speciali, gia' dichiarati ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non piu' prorogabili, ivi compreso il contesto emergenziale in rassegna, la cui scadenza deve intendersi prorogata al 21 settembre 2020;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' e degli interventi ancora non ultimati;
D'intesa con la Regione Veneto;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Veneto e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' di cui in premessa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il direttore dell'Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto prosegue l'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti agli eventi calamitosi in premessa indicati, pianificati e non ancora ultimati, anche avvalendosi delle deroghe previste dalle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile citate in premessa nei limiti previsti dall'art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018.
3. Egli provvede, inoltre, entro il termine di trenta giorni dalla data di adozione della presente ordinanza e sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, gia' in possesso dello stesso, alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti, nonche' ad inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il direttore dell'Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza si avvale dei soggetti attuatori individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza n. 519 del 2018 nonche' dell'Agenzia per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto di cui all'art. 2, comma 1 della ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 557 del 2018, secondo le modalita' ivi previste, nel limite delle risorse ancora disponibili sulla contabilita' speciale n. 6096 aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza n. 519 del 2018, nonche' delle strutture organizzative della regione e della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire il superamento della situazione di criticita' in rassegna il direttore dell'Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto e' autorizzato a gestire, in qualita' di autorita' ordinariamente competente, la contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2 della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 519 del 2018, fino al 21 marzo 2022. Il direttore regionale dell'Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto e' tenuto a relazionare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 2, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il direttore dell'Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto puo' predisporre un piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza.
7. A seguito della avvenuta approvazione del piano di cui al comma 6 da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Veneto. Il direttore dell'Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto e' tenuto a relazionare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del piano di cui al comma 6.
8. Le eventuali risorse residue giacenti sulla contabilita' speciale, alla chiusura della medesima, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'ambiente e del tutela del territorio e del mare.
9. Il direttore dell'Area tutela e sviluppo del territorio della Regione Veneto, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 4, provvede, altresi', ad inviare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per conoscenza, al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
10. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli